Navigazione contenuti

Archvio

Newsletter FEBBRAIO 2022:

IN BREVE
  • Decreto “Sostegni-ter”, previsti nuovi aiuti per i settori più colpiti dalla crisi
  • Proroga all’8 febbraio per l’invio al STS delle spese sanitarie del II semestre 2021
  • Il nuovo canale per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura
  • Bonus edilizi, vietate le cessioni dei crediti successive alla prima
  • Stabilito con Decreto l’elenco delle attività dove non occorre il Green Pass
  • Green Pass “ordinario” per accedere ai servizi alla persona
  • Regime forfetario: requisiti di ingresso e permanenza
  • Abolizione dell’IRAP anche per le imprese familiari
  • E-commerce: chiarimenti sul regime Iva OSS e IOSS
  • Contributi alla stampa anno 2020: pubblicati gli elenchi dei destinatari
  • Il nuovo modello di cartella di pagamento
  • Pagamenti elettronici e sanzioni
  • L’installazione di condizionatori a pompa di calore è manutenzione straordinaria
  • Imposte e agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa: nuova guida dell’Agenzia Entrate
  • Coniugi non separati legalmente: niente esenzione IMU se l’immobile non costituisce “abitazione principale” del nucleo familiare
 

APPROFONDIMENTI

  • I nuovi aiuti per i settori più colpiti dalla crisi previsti dal Decreto “Sostegni-ter”
  • I requisiti per l’ingresso e la permanenza nel regime forfetario

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Decreto “Sostegni-ter”, previsti nuovi aiuti per i settori più colpiti dalla crisi

D.L. 27 gennaio 2022, n. 4

Il 27 gennaio 2022 è entrato in vigore con la pubblicazione  in Gazzetta Ufficiale il decreto “Sostegni-ter” (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4), che, tra le varie disposizioni, prevede ulteriori misure fiscali e aiuti per i settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati. I settori interessati sono, in particolare:

  • parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
  • attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine;
  • commercio di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle;
  • turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali;
  • discoteche, sale giochi e biliardi, sale Bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie;
  • spettacolo, cinema e audiovisivo;
  • sport.

È stato inoltre istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico il “Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio”, con una dotazione di 200 milioni per il 2022. Attraverso tale fondo saranno riconosciuti contributi a fondo perduto alle imprese che hanno subìto una riduzione del fatturato nel 2021 nei termini indicati dall’art. 2 del D.L. n. 4/2022 e svolgono in via prevalente le attività di commercio al dettaglio identificate dai codici ATECO indicati nella stessa norma.

Vedi l’Approfondimento

 

 

DICHIARAZIONI, ADEMPIMENTI

Proroga all’8 febbraio per l’invio al STS delle spese sanitarie del II semestre 2021

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28 gennaio 2022, n. 28825

Con il Provvedimento direttoriale 28 gennaio 2022, n. 28825/2022, l’Agenzia delle Entrate d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2022, la proroga di 8 giorni del termine del 31 gennaio 2022, previsto per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria delle spese sanitarie relative al secondo semestre del 2021. Il termine risulta di conseguenza fissato all’8 febbraio 2022.

 

 

AGEVOLAZIONI, EDILIZIA

Il nuovo canale per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura

Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa 28 gennaio 2022

Il prossimo 4 febbraio 2022 sarà aggiornato il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Tramite il nuovo canale sarà possibile comunicare le opzioni esercitate per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità.

Permane invece l’obbligo del visto di conformità per il Bonus facciate e il Superbonus.

Dal 4 febbraio 2022, inoltre, sarà possibile anche trasmettere le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2022, tenendo conto delle novità introdotte dalla richiamata Legge n. 234/2021.

 

 

AGEVOLAZIONI, EDILIZIA

Bonus edilizi, vietate le cessioni dei crediti successive alla prima

D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, art. 28

Al fine di contrastare le frodi nell’utilizzo dell’agevolazione, l’art. 28 del decreto “Sostegni-ter” ha modificato la disciplina per la cessione del credito d’imposta o sconto in fattura relativamente ai bonus edilizi (art. 121, comma 1, del D.L. n. 34/2020), vietando le cessioni successive alla prima. In pratica, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante il beneficiario potrà optare:

  1. per uno sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma “senza facoltà di successiva cessione”;
  2. per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma “senza facoltà di successiva cessione”.

La medesima disposizione è prevista per la cessione dei crediti d’imposta di cui all’art. 122, comma 1, del D.L. n. 34/2020, riconosciuti dai provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 (tax credit locazioni commerciali, bonus botteghe e negozi, credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e quello per la sanificazione e l’acquisto di Dpi).

In via transitoria, la norma dispone che i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle predette opzioni possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

Stabilito con Decreto l’elenco delle attività dove non occorre il Green Pass

D.P.C.M. 21 gennaio 2022

Con il decreto 21 gennaio 2022 del Presidente del Consiglio dei Ministri sono state individuate, con efficacia dal 1° febbraio 2022, le attività commerciali di vendita al dettaglio per le quali non è richiesto il Green Pass.

Si tratta in particolare delle attività poste in essere per far fronte alle seguenti esigenze:

  1. esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle seguenti attività commerciali di vendita al dettaglio:

– ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari, escluso il consumo sul posto;

– prodotti surgelati;

– animali domestici ed alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;

– carburante per autotrazione in esercizi specializzati;

– articoli igienico-sanitari;

– medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);

– articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;

– materiale per ottica;

– combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Il Governo ha precisato, con una Faq pubblicata sul proprio sito, che coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal Green pass, previsti dall’allegato del D.P.C.M. 21 gennaio 2022, possono acquistare ogni tipo di merce in essi venduta, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto;

  1. esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall’art. 2-bis del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori in tali luoghi e dall’art. 7 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice;
  2. esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione di illeciti;
  3. esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi socio-sanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

Green Pass “ordinario” per accedere ai servizi alla persona

D.L. 7 gennaio 2022, n. 1

A decorrere dal 20 gennaio 2022 è obbligatorio il Green Pass “ordinario” per accedere ai servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti).

Inoltre che dal 1° febbraio 2022 il Green Pass “ordinario” sarà obbligatorio per accedere a:

  • pubblici uffici;
  • servizi postali;
  • servizi bancari e finanziari;
  • attività commerciali.

 

 

REGIMI AGEVOLATI

Regime forfetario: requisiti di ingresso e permanenza

Per l’esercizio 2022 non sono state introdotte modifiche in merito ai requisiti che un soggetto deve avere per poter accedere al regime agevolato di cui alla legge n. 190/2014, il cosiddetto regime forfetario.

Si ricorda quindi che possono accedere al regime forfetario per il 2022 le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente (2021):

  • abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
  • abbiano sostenuto spese non superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio di cui all’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’art. 50, c. 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a un progetto (ai sensi degli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’art. 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro dei familiari di cui all’art. 60 del TUIR.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IRAP

Abolizione dell’IRAP anche per le imprese familiari

Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 8

La Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha stabilito che partire dall’esercizio 2022 vi è l’esclusione dall’IRAP delle persone fisiche, stabilendo quindi che l’imposta “non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni”.

Dal 1° gennaio scorso, pertanto, è diventata definitiva l’abolizione del tributo per:

  • i lavoratori autonomi;
  • le ditte individuali,
  • i professionisti.

Durante Telefisco 2022 l’Agenzia Entrate ha chiarito che nel sopracitato elenco vanno annoverate anche le imprese familiari, le quali possono quindi avvantaggiarsi dall’esonero dall’imposta a partire dall’anno in corso.

L’impresa familiare, infatti, pur rappresentando una situazione di confine nel regime precedente su cui spesso gravava l’incertezza della soggettività passiva IRAP, rientra nell’ambito delle imprese individuali e non ha natura collettiva/associativa in quanto è imprenditore unicamente il titolare che esercita l’attività e assume diritti e obbligazioni oltre alla piena responsabilità verso i terzi (cfr. Risoluzione n. 176/E/2008).

In altri termini, sebbene il trattamento dei redditi delle imprese familiari sia collocato nell’ambito dell’art. 5, comma 4, del TUIR (rubricato “redditi prodotti in forma associata”), ciò non significa che nel caso di impresa familiare si tratti di reddito prodotto in forma associata, ma solamente che si applica a tali redditi il principio di trasparenza, in forza del quale il reddito prodotto è imputato a ciascun avente diritto indipendentemente dall’effettiva percezione. In aggiunta, prosegue l’Agenzia, l’unico soggetto in un’impresa familiare avente la qualifica di imprenditore ex art. 230-bis c.c., è il titolare dell’impresa stessa (cfr. Risoluzione n. 233/E/2008 e risposta ad interpello n. 195/2021).

Ne consegue che l’esonero dall’IRAP deve ritenersi pacificamente operante a partire dal 1° gennaio 2022 per l’impresa familiare, anche nel caso in cui nella stessa fossero coinvolti più soggetti.

 

 

IVA

E-commerce: chiarimenti sul regime Iva OSS e IOSS

L’Agenzia Entrate, con una serie di FAQ, ha fornito alcuni chiarimenti sulle domande più frequenti riguardanti l’applicazione dei nuovi regimi IVA, One Stop Shop (OSS) e Import One Stop Shop (IOSS).

Le risposte pubblicate riguardano in particolare l’ambito applicativo e i vantaggi del nuovo regime speciale, oltre a fornire indicazioni di carattere operativo e l’esame di alcuni casi specifici.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Contributi alla stampa anno 2020: pubblicati gli elenchi dei destinatari

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato gli elenchi di imprese e associazioni editrici di quotidiani e periodici a cui sono stati erogati i contributi diretti alla stampa per l’anno 2020, destinati, in particolare, alle seguenti categorie:

  • imprese editrici di quotidiani e periodici editi e diffusi in Italia;
  • imprese editrici di quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche;
  • imprese editrici di quotidiani italiani diffusi all’estero;
  • periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero;
  • editoria speciale periodica per non vedenti e ipovedenti;
  • periodici editi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti.

 

 

RISCOSSIONE

Il nuovo modello di cartella di pagamento

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 17 gennaio 2022, n. 14113

Con il Provvedimento dell’Agenzia Entrate 17 gennaio 2022, n. 14113, pubblicato il 17 gennaio 2022, è stato approvato il nuovo modello della cartella di pagamento che verrà utilizzato per la riscossione a ruolo dei carichi affidati dal 1° gennaio 2022.

Il nuovo modello di cartella di pagamento si è reso necessario in quanto la legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021 n. 234) ha modificato la disciplina dell’aggio di riscossione a partire dal 1° gennaio 2022 con l’eliminazione della quota degli oneri a carico del debitore.

Il debitore non sarà più tenuto al pagamento dell’aggio di riscossione determinato in misura pari al 3% delle somme iscritte a ruolo, per pagamenti effettuati entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento e in misura pari al 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora in caso di assolvimento del debito oltre il termine di legge. Inoltre, non è più a carico del contribuente la quota pari all’1% delle somme iscritte a ruolo prevista per le ipotesi di riscossione spontanea.

Nel nuovo modello di cartella di pagamento le somme dovute vengono riportate in due sezioni: una relativa alle somme che “Spettano all’Ente creditore”, nella quale sono indicati gli importi che l’Ente creditore ha posto a carico del debitore e gli interessi di mora, l’altra relativa alle somme che “Spettano all’Agente della riscossione”, nella quale vengono esposte le somme dovute per l’attività di notifica della cartella di pagamento fissate dalla legge.

 

 

VERSAMENTI

Pagamenti elettronici e sanzioni

La legge n. 233 del 29 dicembre 2021, con la quale è stato convertito il D.L. n. 152/2021, ha introdotto l’art. 19-ter “Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito“.

Questa norma prevede nei confronti dei soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali (indicati nell’art. 15, comma 4, del D.L. n. 179/2012), una sanzione amministrativa per la mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, tramite carte di pagamento.

In particolare, in tali casi si applica una sanzione pecuniaria di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

La decorrenza di questa disposizione è stata fissata al 1° gennaio 2023.

 

AGEVOLAZIONI

L’installazione di condizionatori a pompa di calore è manutenzione straordinaria

L’Agenzia delle Entrate, tramite il proprio sito online, ha reso noto che l’installazione di un condizionatore a pompa di calore su immobili residenziali, trattandosi di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva, rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria per i quali si può usufruire della detrazione Irpef del 50% indicata nell’art. 16-bis del Tuir.

Per usufruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, anche “on line”, dal quale devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

L’intervento consente di usufruire anche della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, in presenza delle condizioni previste dalle disposizioni che regolano questa agevolazione.

Si consiglia, in proposito, di consultare la guida pubblicata dall’Agenzia delle entrate nella sezione l’”Agenzia informa” del suo sito internet. La stessa Circolare n. 7/2021, nel precisare che per beneficiare del bonus mobili è necessario che l’intervento sull’abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria, ha chiarito che rientrano in tale categoria l’installazione o l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore.

 

 

IMMOBILI, COMPRAVENDITA

Imposte e agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa: nuova guida dell’Agenzia Entrate

L’Agenzia Entrate ha pubblicato sul proprio sito la nuova versione della “Guida per l’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali”, aggiornata a gennaio 2022.

Il vademecum è rivolto agli acquirenti persone fisiche (che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) e si riferisce sia alle compravendite tra “privati” sia a quelle tra imprese e privati.

 

 

TRIBUTI LOCALI

Coniugi non separati legalmente: niente esenzione IMU se l’immobile non costituisce “abitazione principale” del nucleo familiare

Cassazione, Ordinanza 17 gennaio 2022, n. 1199

Nel caso in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare resta unico, ed unica, pertanto, è anche l’abitazione principale ad esso riferibile.

Conseguentemente, il contribuente che dimora in un immobile di cui è proprietario non avrà alcun diritto all’esenzione IMU se tale immobile non costituisce anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della “abitazione principale” del suo nucleo familiare.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione Civile, Sez. VI, con l’Ordinanza n. 1199 del 17 gennaio 2022.

L’abitazione principale, in definitiva, è solo quella ove il proprietario e la sua famiglia abbiano fissato:

  • la residenza (accertabile tramite i registri dell’anagrafe);
  • la dimora abituale (ossia il luogo dove la famiglia abita la maggior parte dell’anno).

Non possono infatti coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge, sia nell’ambito dello stesso Comune o di Comuni diversi.

 

 

APPROFONDIMENTI

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

I nuovi aiuti per i settori più colpiti dalla crisi previsti dal Decreto “Sostegni-ter”

Il 27 gennaio 2022 è entrato in vigore, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto “Sostegni-ter” (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4), che, tra le varie disposizioni, prevede ulteriori misure fiscali e aiuti per i settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati. I settori interessati sono, in particolare:

  • parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
  • attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine;
  • commercio di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle;
  • turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali;
  • discoteche, sale giochi e biliardi, sale Bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie;
  • spettacolo, cinema e audiovisivo;
  • sport.

È stato inoltre istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico il “Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio”, con una dotazione di 200 milioni per il 2022.

Attraverso tale fondo saranno riconosciuti contributi a fondo perduto alle imprese che:

  • nel 2019 hanno registrato un ammontare di ricavi non superiore a 2 milioni di euro (a tal fine rilevano i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021);
  • nel 2021 hanno subìto una riduzione del fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019.

Il decreto (art. 2) specifica che la misura in esame si applica nei confronti dei soggetti che svolgono in via prevalente le attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.

Alla data di presentazione della domanda l’impresa richiedente dev’essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • avere sede legale od operativa in Italia;
  • risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese per una delle attività di cui sopra;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non essere già “in difficoltà” alla data del 31 dicembre 2019;
  • non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

L’istanza dovrà essere presentata al Mise entro i termini che saranno stabiliti con apposito provvedimento ministeriale.

Sulla base di quanto dispone il Decreto-Legge, il contributo è determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021, e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta, come segue:

 

AMMONTARE dei RICAVI 2019 MISURA del CONTRIBUTO
Fino a euro 400.000 60%
Da euro 400.000 a 1.000.000 50%
Da euro 1.000.000 a 2.000.000 40%

 

 

REGIMI AGEVOLATI

Regime forfetario: requisiti di ingresso e permanenza

Per l’esercizio 2022 non sono state introdotte modifiche in merito ai requisiti che un soggetto deve avere per poter accedere al regime agevolato di cui alla legge n. 190/2014, il cosiddetto regime forfetario.

Si ricorda quindi che possono accedere al regime forfetario per il 2022 le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente (2021):

  • abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
  • abbiano sostenuto spese non superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio di cui all’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’art. 50, c. 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a un progetto (ai sensi degli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’art. 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro dei familiari di cui all’art. 60 del TUIR.

Ai fini del possesso del requisito legato ai ricavi:

  • non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati per adeguarsi agli indicatori di affidabilità fiscale;
  • nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. Ad esempio se una persona fisica svolge contemporaneamente attività di lavoro autonomo e attività d’impresa, deve verificare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate. Tuttavia, se la persona svolge anche un’attività agricola che rispetta i limiti previsti dall’art. 32 del TUIR, rilevano solamente i ricavi relativi all’attività commerciale (non agricola).

Per la verifica dell’eventuale superamento del limite si deve tener conto del regime contabile applicato nell’anno precedente. Ad esempio:

  • coloro che hanno operato in contabilità ordinaria devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il principio di competenza;
  • coloro che hanno applicato il regime semplificato devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il regime di cassa.

Concorre alla determinazione dei ricavi il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore (come definito dall’art. 9 del TUIR).

Concorrono alla formazione del limite di 65.000 euro anche i proventi conseguiti a titolo di diritti di autore, ma solo se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, vale a dire se gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo (Circolare 9/E del 10 aprile 2019).

Il regime è applicabile anche alle imprese familiari e l’Agenzia Entrate ritiene che si possa estendere all’azienda coniugale non gestita in forma societaria; in tal caso, l’imposta sostitutiva dovuta dal coniuge titolare sarà calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge.

 

Soggetti esclusi

Non possono mai avvalersi del regime forfetario:

  1. a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  2. b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  3. c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’art. 10, primo comma, numero 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  4. d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione;

d-bis) i soggetti la cui attività d’impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali:

  • sono in corso rapporti di lavoro o
  • erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta

d-ter) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (artt. 49-50 del TUIR) superiori a 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

La Circolare n.10/E del 04 aprile 2016 ha precisato che i regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito di cui alla precedente lettera a) sono quelli riguardanti le seguenti attività:

  • Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633/1972);
  • Vendita sali e tabacchi (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Commercio dei fiammiferi (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Editoria (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72 (art. 74, sesto comma del D.P.R. n. 633/1972);
  • Agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Agriturismo (art. 5, comma 2, della legge n. 413/1991);
  • Vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, del D.P.R. n. 600/1973);
  • Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 36 del D.L. n. 41/1995);
  • Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis del D.L. n. 41/1995).

L’esercizio di una attività esclusa dal regime forfetario, in quanto soggetta ad un regime speciale IVA ed espressiva, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito d’impresa o di lavoro autonomo, preclude l’accesso al regime per tutte le altre attività anche se non soggette ad un regime speciale.

Tuttavia alcuni di questi regimi speciali ammettono la possibilità di optare per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari. In questo caso è possibile applicare il regime forfetario, a condizione che l’opzione sia stata esercitata nell’anno di imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario.

 

Permanenza e cessazione dal regime

Nel caso in cui, una volta adottato il regime, si superi il limite di 65.000 euro oppure si verifichi una delle fattispecie indicate nei punti precedenti, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E del 19 febbraio 2015 aveva già chiarito che il regime forfetario cessa di avere efficacia soltanto a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso, ovvero si verifica una delle cause di esclusione.

A differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio di cui al D.L. n. 98 del 2011 (il cosiddetto “regime dei minimi”), non è mai contemplata la cessazione del regime in corso d’anno.

Il regime forfetario è il regime naturale per coloro che ne rispettano i requisiti. Pertanto qualora si volesse applicare il regime ordinario (di contabilità semplificata), pur avendo i requisiti per il regime forfetario, occorrerà indicare la relativa opzione nel quadro VO della dichiarazione IVA riferita all’anno in cui è stato applicato il regime ordinario. Per la scelta vale il comportamento concludente del contribuente ma è sanzionata l’omessa comunicazione nella dichiarazione IVA del regime di determinazione dell’imposta ovvero del regime contabile adottato.

Per i soggetti che hanno optato per il regime di contabilità semplificata, ma che sono in possesso dei requisiti necessari ai fini dell’accesso al regime forfetario, non rileva il vincolo triennale di permanenza nel regime semplificato opzionato. Non sussistono pertanto ostacoli per accedere al regime forfetario. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 64/E del 14 settembre 2018, in occasione dell’incontro Telefisco 2019 e con la Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019.

Per i soggetti che adottano il regime di contabilità ordinaria, invece, si applica il vincolo triennale di permanenza.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Martedì 8 febbraio 2022 Trasmissione spese al Sistema TS Termine per trasmettere telematicamente al sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie/veterinarie incassate nel II semestre 2021 da parte dei soggetti interessati dall’obbligo. Professionisti/operatori sanitari. Telematica
Lunedì 28 febbraio 2022 Imposta di bollo su fatture elettroniche Termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2021. Soggetti obbligati all’emissione di fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo Servizio Agenzia Entrate o Mod. F24
Lunedì 28 febbraio 2022 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA Termine ultimo per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre del 2021.

 

Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

 

Approfondisci

Newsletter GENNAIO 2022:

 

IN BREVE
  • Legge di Bilancio 2022: in vigore la riforma Irpef e Irap
  • Decreto Fiscale: esterometro, invio dei dati al sistema TS e altre novità
  • Dal 10 gennaio Green Pass rafforzato per alberghi, ristoranti, piscine e trasporti
  • La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2022
  • Obblighi di trasparenza fiscale per le erogazioni pubbliche ricevute: dal 1° gennaio 2022 controlli e sanzioni
  • Dal 1° gennaio 2022 gli interessi legali salgono dallo 0,01% all’1,25%
  • Adesione ai servizi di conservazione fatture elettroniche
  • Nuove regole per la nomina di amministratori di società di capitali
  • Osservatorio Online: pubblicata l’edizione 2021 sul mercato immobiliare
  • La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”
  • Deducibilità compensi amministratori
  • Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2022
  • Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata 2022
  • Nuovo assegno familiare unico universale
APPROFONDIMENTI
  • Le novità del Decreto Fiscale
  • Le novità della Legge di Bilancio 2022

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

 

IN BREVE

MANOVRA 2022

Legge di Bilancio 2022: in vigore la riforma Irpef e Irap

Legge 30 dicembre 2021, n. 234

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 – S.O. n. 49 – del 31 dicembre 2021 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2022.

Diventa quindi operativa la riforma dell’IRPEF, con la rimodulazione delle aliquote e delle detrazioni, la ridefinizione del perimetro dei soggetti passivi dell’IRAP, la proroga sostanziale delle detrazioni edilizie e dei bonus fiscali per gli investimenti in beni strumentali.

In particolare:

  • IRPEF – La tassazione Irpef si basa ora su 4 aliquote e non più su 5, così riformulate:

23% per redditi fino a 15.000 euro

25% per redditi fino a 28.000 euro

35% per redditi fino a 50.000 euro e

43% per redditi oltre 50.000 euro.

È altresì prevista una modifica delle detrazioni per lavoratori dipendenti, pensionati e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi.

  • IRAP – A decorrere dal periodo d’imposta 2022, non sarà più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IVA, RISCOSSIONE, TRIBUTI LOCALI

Decreto Fiscale: esterometro, invio dei dati al sistema TS e altre novità

D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2021, n. 215

È stato pubblicato sulla G.U. n. 301 del 20 dicembre 2021 il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (decreto fiscale collegato alla Manovra), che ha previsto l’introduzione di importanti misure fiscali, ai fini sia dell’imposizione indiretta, che dei tributi locali.

Tra le principali novità, si evidenziano le seguenti.

  • Esterometro – La legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020)  ha stabilito la soppressione dell’esterometro a partire dal 1° gennaio 2022, sostituendo la comunicazione con l’invio al Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche relative a cessioni e prestazioni verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia. La soppressione dell’esterometro, e quindi la comunicazione con l’invio al Sistema di interscambio delle fatture elettroniche con l’estero, è ora prorogata al 1° luglio 2022.
  • Dati Sistema TS – È stato confermato anche per l’anno d’imposta 2022 il divieto di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS ed è stato rinviato fino al 1° gennaio 2023 l’obbligo di invio dei dati al Sistema TS ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Vedi l’Approfondimento

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

Dal 10 gennaio Green Pass rafforzato per alberghi, ristoranti, piscine e trasporti

D.L. 30 dicembre 2021, n. 229

A partire dal 10 gennaio 2022, e fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente stabilito nel 31 marzo 2022) l’obbligo del Super Green Pass o Green Pass rafforzato, ovvero la certificazione verde rilasciata a seguito di vaccinazione o avvenuta guarigione, viene esteso ad un numero più ampio di attività. Lo ha previsto il D.L. 30 dicembre 2021, n. 229, pubblicato in G.U. 30 dicembre 2021, n. 309, che ha introdotto ulteriori misure per il contenimento del COVID-19.

In particolare, dal prossimo 10 gennaio la certificazione verde rafforzata sarà necessaria per accedere a:

  • servizi di ristorazione, anche all’aperto;
  • alberghi e strutture ricettive, ivi compresa la somministrazione dei pasti ai clienti alloggiati;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere, anche per le attività all’aperto;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, anche per le attività all’aperto;
  • accesso e utilizzo dei mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Resta fermo che l’accesso è comunque consentito ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Il decreto ha altresì modificato le regole per la quarantena precauzionale, stabilendo che la stessa non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione, nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, tali soggetti sono tenuti ad indossare le mascherine FFP2 ed effettuare – solo se sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Tale disposizione è stata introdotta con efficacia immediata, e quindi con effetto anche per le persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del decreto (31 dicembre 2021).

 

 

IVA

La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2022

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2021 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 17 gennaio 2022 – il 16 cade di domenica – (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2021), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

I contribuenti “virtuosi” che hanno ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul periodo d’imposta 2020, pari ad almeno 8 sono esonerati, fino a 50.000 euro all’anno, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d’imposta 2021 o, alternativamente, il punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra il voto ISA relativo al periodo d’imposta 2020 e a quello precedente.

Per il periodo d’imposta 2021 la dichiarazione IVA può essere presentata dal 1° febbraio 2022 fino al 2 maggio 2022 – il 30 aprile cade di sabato.

In tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l’utilizzo dell’home banking.

La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l’importo annuo di 5.000 euro può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata.

Per chi avesse maturato nel 2020 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2021, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2020) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2021, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2021.

Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell’art. 31 del D.L. n. 78/2010, che ha previsto:

  • da un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato),
  • e, dall’altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

Il decreto Fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016), convertito in legge n. 225/2016, ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro l’ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l’asseverazione. L’innalzamento del limite non ha però riguardato l’ipotesi della compensazione ma solo quella del rimborso.

 

 

COMUNICAZIONI

Obblighi di trasparenza fiscale per le erogazioni pubbliche ricevute: dal 1° gennaio 2022 controlli e sanzioni

La legge 4 agosto 2017, n. 124 prevede l’obbligo di pubblicazione online di aiuti e contributi percepiti; in particolare vanno rese pubbliche le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura, non avanti carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, ricevuti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il termine per la pubblicazione online è normalmente fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, ma l’art. 11-sexiesdecies del D.L. n. 52/2021, ha differito al 1° gennaio 2022 il termine per l’applicazione delle sanzioni previste in caso di omissione relativa alla pubblicazione di aiuti e contributi percepiti nel periodo 2020.

Sono interessati a questo obbligo associazioni e imprese iscritte al Registro delle Imprese. Per le imprese l’obbligo di trasparenza è differenziato:

  • è sufficiente, per chi la redige e deposita, la pubblicazione delle somme ricevute nella nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato;
  • invece, per le imprese che non redigono la nota integrativa o che non redigono/depositano il bilancio (per esempio imprenditori individuali e società di persone) la pubblicazione deve avvenire mediante l’inserimento sui propri siti internet o sui portali online delle associazioni di categoria di appartenenza.

L’obbligo di pubblicazione non scatta qualora gli aiuti e i contributi erogati nel corso dell’anno non superino complessivamente l’importo di 10.000 euro.

L’indicazione degli aiuti di Stato nel Registro nazionale degli aiuti di Stato assolve agli obblighi di trasparenza.

Il beneficio economico ricevuto è oggetto dell’obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito). Gli obblighi di trasparenza non si applicano però alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.

Sono esclusi dalla disciplina anche i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni).

La disciplina di trasparenza della legge n. 124/2017 viene quindi a concentrarsi sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del terzo settore o a una specifica impresa. (vedi la Nota congiunta pubblicata dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti e da Assonime). Sembrerebbe pertanto esclusa l’obbligatorietà della pubblicazione online delle somme riconosciute alla luce dell’emergenza Covid-19, avendo carattere generale e non essendovi quindi un rapporto bilaterale ed esclusivo.

Ci sono ancora molti dubbi ma dal 1° gennaio 2022 dovrebbero decorrere le sanzioni in caso in inosservanza dell’obbligo di pubblicazione online degli aiuti e dei contributi pubblici riconosciuti.

L’importo della sanzione è pari all’1% della somma erogata, con un minimo di 2.000 euro. In caso di sanzione si dovrà comunque adempiere all’obbligo di trasparenza entro 90 giorni per evitare l’ulteriore sanzione della restituzione integrale degli aiuti riconosciuti.

 

 

VERSAMENTI

Dal 1° gennaio 2022 gli interessi legali salgono dallo 0,01% all’1,25%

D.M. 13 dicembre 2021

Nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021 è stato pubblicato il decreto del MEF 13 dicembre 2021, che ha stabilito il tasso di interesse legale, a valere dal 1° gennaio 2022, in misura pari all’1,25% in ragione d’anno. Ricordiamo che il saggio di interesse legale per il 2021 era stato fissato allo 0,01%.

Il tasso legale è il valore di riferimento per il calcolo degli interessi dovuti in occasione di ravvedimento ai fini fiscali e per i contributi INPS, e ha un impatto anche sui rapporti commerciali tra le aziende.

Il tasso legale incide anche sui coefficienti per il calcolo del diritto di usufrutto (D.Dirett. 21 dicembre 2021, pubblicato in G.U. 30 dicembre 2021, n. 309).

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Adesione ai servizi di conservazione fatture elettroniche

Per alcuni contribuenti, sta scadendo in questi giorni l’adesione triennale al servizio gratuito di conservazione delle fatture elettroniche dell’Agenzia Entrate sottoscritti dal 4 giugno 2018. L’adesione deve essere rinnovata e non è previsto il rinnovo tacito, altrimenti le fatture non verranno portate in conservazione.

Si segnala che i contribuenti che hanno espresso adesione, o revocato la precedente adesione per stipularne una nuova, a partire dal 4 giugno 2021 non incorrono nella problematica, posto che le convenzioni stipulate a partire da tale data prevedono una durata illimitata, sino a revoca espressa.

 

 

SOCIETÀ

Nuove regole per la nomina di amministratori di società di capitali

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 183, art. 6

L’art. 6 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 183, in Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2021, n. 284 e vigente dal 14 dicembre, ha modificato l’art. 2383 c.c., il cui ultimo periodo del primo comma ora così prevede: «La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell’interessato, di una dichiarazione circa l’inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione europea».

 

 

IMMOBILI

Osservatorio Online: pubblicata l’edizione 2021 sul mercato immobiliare

È disponibile online l’ultimo numero dei Quaderni dell’Osservatorio, l’approfondimento con cui l’Agenzia Entrate racconta ogni anno le analisi e i progetti di ricerca e sviluppo sul mercato immobiliare.

Nel suo decimo anno di pubblicazione, la rivista, redatta dalla Direzione centrale Servizi estimativi e osservatorio del mercato immobiliare (DC SEOMI) raccoglie numerosi contributi su tre temi principali:

  1. la possibilità di effettuare una ripartizione del territorio in base alle attività commerciali;
  2. le compravendite di terreni e di abitazioni di nuova costruzione;
  3. il progetto “Monitoraggio e analisi delle operazioni di sviluppo immobiliare”.

 

 

CONTABILITÀ

La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”

In vista della chiusura dell’esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi l’imputazione di costi e ricavi a cavallo d’anno, occorre individuare quando i compensi si considerano percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente rilevanti.

Tale problema rileva particolarmente per i professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata, che a seguito dall’abrogazione del regime di competenza (avvenuto nel 2017), adottano anch’esse il regime di cassa.

La questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici e carta di credito.

Nel caso di utilizzo dei contanti il momento del pagamento e quello dell’incasso coincidono e rileva il momento della consegna (o ricezione) del denaro.

Se il pagamento avviene invece con assegno bancario o circolare, il compenso si considera percepito quando si entra nella disponibilità del titolo di credito, ovvero quando il titolo viene consegnato materialmente; il momento di consegna coincide con la data indicata sull’assegno. Non rileva se il versamento avviene in un secondo momento o in un successivo periodo d’imposta.

Nell’ipotesi in cui il pagamento avviene con bonifico rileva la cosiddetta “data disponibilità” che è la data in cui avviene l’accredito sul conto corrente ed il momento in cui il professionista o l’impresa può utilizzare il denaro.

Se un cliente effettua un pagamento con la carta di credito, il compenso rileva quando avviene l’accredito della somma sul conto corrente del fornitore. Viceversa, in materia di deducibilità, un costo è deducibile nel momento in cui avviene l’utilizzo della carta.

 

 

IRES

Deducibilità compensi amministratori

I compensi agli amministratori di società e di enti, sono deducibili nella misura erogata nell’esercizio in base al criterio di cassa allargato (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell’anno successivo). L’applicazione del principio di cassa allargata si riflette anche ai fini previdenziali.

Fa eccezione il caso del “professionista” che fattura compensi di “amministratore”: in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.

 

 

SCRITTURE CONTABILI

Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2022

Ricordiamo che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:

  • ricavi 5.164.000,00 euro;
  • rimanenze finali 1.100.000 euro.

L’obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l’ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali, risultano inferiori ai sopraccitati limiti.

 

 

SCRITTURE CONTABILI

Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata 2022

Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato adottato nell’esercizio precedente.

Ricordiamo, per esempio, che può effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:

  • 400.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
  • 700.000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.

Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in:

  • 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l’opzione per il regime ordinario).

 

 

POLITICHE SOCIALI

Nuovo assegno familiare unico universale

D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230

Secondo quanto previsto dalla Legge delega n. 46/2021 e dal decreto attuativo D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, a partire dal 1° marzo 2022, sarà introdotto nel nostro ordinamento l’assegno unico universale, la cui misura mensile è determinata in base all’indicatore della situazione economica (ISEE).

L’assegno prevede il superamento, da marzo 2022 delle seguenti misure per figli a carico:

  • detrazioni fiscali;
  • assegno nucleo familiare (ANF).

L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico e decorre dal settimo mese di gravidanza. È inoltre riconosciuto a ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni:

  • il figlio maggiorenne a carico frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea;
  • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro;
  • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o svolga il servizio civile universale.

Sono previste maggiorazioni per ciascun figlio minorenne con disabilità, per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età, per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli.

L’assegno è riconosciuto senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità.

La domanda per il riconoscimento dell’assegno potrà essere presentata a decorrere dal 1° gennaio 2022 con modalità analoghe a quella per la richiesta di ANF. La presentazione della domanda avviene in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato.

In attesa di ulteriori disposizioni, i dipendenti che hanno all’attivo una domanda di ANF autorizzata con copertura fino a giugno 2022 riceveranno il trattamento relativo fino al cedolino di febbraio 2022. Da marzo 2022, previa presentazione della domanda, sarà erogato il nuovo assegno con pagamento diretto da parte dell’INPS su conto corrente (e non più in busta paga).

 

 

APPROFONDIMENTI

IVA, RISCOSSIONE, TRIBUTI LOCALI

Le novità del Decreto Fiscale

È stato pubblicato sulla G.U. n. 301 del 20 dicembre 2021 il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (decreto fiscale collegato alla Manovra), che ha previsto l’introduzione di importanti misure fiscali, ai fini sia dell’imposizione indiretta, che dei tributi locali.

Si riportano di seguito le principali novità.

  • ESTEROMETRO – La legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020)  ha stabilito la soppressione dell’esterometro a partire dal 1° gennaio 2022, sostituendo la comunicazione con l’invio al Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche relative a cessioni e prestazioni verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia. La soppressione dell’esterometro, e quindi la comunicazione con l’invio al Sistema di interscambio delle fatture elettroniche con l’estero, è ora prorogata al 1° luglio 2022.
  • DATI SISTEMA TS – È stato confermato anche per l’anno d’imposta 2022 il divieto di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS ed è stato rinviato fino al 1° gennaio 2023 l’obbligo di invio dei dati al Sistema TS ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
  • IMPOSTA DI BOLLO – I soggetti che assolvono l’imposta di bollo in modo virtuale devono versare, a titolo di acconto, ed entro il 16 aprile di ogni anno, una somma pari al 100 per cento dell’imposta provvisoriamente liquidata; l’acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell’anno successivo a quello di pagamento dell’acconto. La presentazione della dichiarazione riportante il numero degli atti e documenti effettivamente emessi nell’anno precedente e degli altri elementi utili per liquidare il tributo va presentata entro fine febbraio (rispetto al termine precedente di fine gennaio) e il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all’ultimo giorno del mese di aprile (invece che di febbraio).
  • IMU ABITAZIONE PRINCIPALE – Ai fini IMU e dell’individuazione dell’abitazione principale, è stato stabilito che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel territorio dello stesso Comune o in Comuni diversi, le agevolazioni (esenzione o aliquota ridotta) per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo stesso.

Sono previste ulteriori novità e proroghe in materia di riscossione, rottamazione, versamenti e dilazione dei pagamenti:

  • Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020 e 2021 ai fini delle definizioni agevolate:

– dei carichi affidati all’agente della riscossione (Rottamazione-ter);

– dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione Europea;

– della riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione;

– dei debiti delle persone fisiche risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2017 (Saldo e stralcio);

è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell’art. 3, comma 14-bis, D.L. n. 119/2018, entro il 9 dicembre 2021.

Al nuovo termine è applicabile la tolleranza di 5 giorni.

  • Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo è fissato, anche ai fini dell’applicazione degli interessi di mora e dell’espropriazione forzata (artt. 30 e 50, comma , D.P.R. n. 602/1973), in 180 giorni.
  • Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti della decadenza si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, rispettivamente, di 18 rate e di 10 rate, anche non consecutive.

I debitori che, alla data del 22 ottobre 2021, siano incorsi in decadenza da piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese è fissato al 31 ottobre 2021, ferma restando la decadenza in caso di mancato pagamento di 18 rate, anche non consecutive.

Con riferimento ai carichi ricompresi nei piani di dilazione di cui al punto precedente:

  1. a) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1 ottobre 2021 al 22 ottobre 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;
  2. b) restano acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte
  • I versamenti delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e dei controlli formali delle dichiarazioni, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e non eseguiti, per effetto della rimessione nei termini di cui all’art. 144 D.L. n. 34/2020, entro il 16 settembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza l’applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

 

 

MANOVRA 2022

Le novità della Legge di Bilancio 2022

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 – S.O. n. 49 – del 31 dicembre 2021 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2022.

Diventa quindi operativa la riforma dell’IRPEF, con la rimodulazione delle aliquote e delle detrazioni, la ridefinizione del perimetro dei soggetti passivi dell’IRAP, la proroga sostanziale delle detrazioni edilizie e dei bonus fiscali per gli investimenti in beni strumentali.

Si riporta una sintesi delle principali misure in ambito fiscale.

  • IRPEF – La tassazione Irpef si basa ora su 4 aliquote e non più su 5, così riformulate:

23% per redditi fino a 15.000 euro

25% per redditi fino a 28.000 euro

35% per redditi fino a 50.000 euro e

43% per redditi oltre 50.000 euro.

È altresì prevista una modifica delle detrazioni per lavoratori dipendenti, pensionati e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi.

  • IRAP – A decorrere dal periodo d’imposta 2022, non sarà più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni.
  • COMPENSAZIONE CREDITI – A decorrere dal 1° gennaio 2022 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è elevato a 2 milioni di euro.
  • SUPERBONUS 110% – Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
  • VISTO DI CONFORMITÀ – Il visto di conformità per il Superbonus è chiesto non soltanto ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, ma anche per l’utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi. In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia Entrate, o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente che intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il visto di conformità
  • CESSIONE CREDITI/SCONTO IN FATTURA – Viene estesa agli anni 2022, 2023 e 2024 la possibilità di optare per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali. L’obbligo di rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità delle spese sostenute si applica, in caso di opzione ex art. 121 D.L. n. 34/2020,anche in relazione alle spese che risultano agevolate con bonus edilizi diversi dal Superbonus 110%. Sono esclusi dall’obbligo di visto di conformità e attestazione di congruità delle spese gli interventi classificati come attività di edilizia libera e gli interventi, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni, di importo complessivo non superiore a 10.000 euro. L’opzione per lo sconto sul corrispettivo o cessione del credito è esercitabile anche con riferimento alla detrazione Irpef del 50% spettante sulle spese sostenute per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune
  • ECOBONUS, RISTRUTTURAZIONI, BONUS VERDE E SISMABONUS – Prorogate fino al 31 dicembre 2024 le detrazioni fiscali previste.
  • BONUS MOBILI – Prorogato fino al 31 dicembre 2024, con tetto massimo di spesa fissato a 10.000 euro per l’anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.
  • BONUS FACCIATE – Prorogato fino al 31 dicembre 2022, nella misura del 60% e non più 90%.

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Mercoledì 12 gennaio 2022 Liquidazione compensi amministratori Termine di pagamento dei compensi agli amministratori ai fini della deducibilità secondo il criterio di cassa allargato. Società  
Sabato 15 gennaio 2022 Assistenza fiscale – Comunicazione Comunicazione preventiva ai lavoratori dipendenti della disponibilità a prestare assistenza fiscale per la dichiarazione dei redditi dell’anno precedente. Sostituti di imposta che prestano l’assistenza fiscale.  
Lunedì 31 gennaio 2022 Trasmissione spese al Sistema TS Termine per trasmettere telematicamente al sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie/veterinarie incassate nel II semestre 2021 da parte dei soggetti interessati dall’obbligo. Professionisti/operatori sanitari. Telematica
Lunedì 31 gennaio 2022 Comunicazione mensile dati fatture transfrontaliere – Esterometro Comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere emesse e ricevute, delle note di variazione, relative all’ultimo trimestre dell’anno 2021. Operatori IVA obbligati all’emissione della fatturazione elettronica. Telematica

 

 

Approfondisci

Newsletter DICEMBRE 2021:

IN BREVE
  • Al via il Contributo a fondo perduto perequativo: istanze fino al 28 dicembre
  • Super Green pass: tutte le misure per contrastare la “quarta ondata” Covid
  • Fatturazione elettronica: novità obbligatorie dal 2022
  • Entro il 16 dicembre il versamento della seconda rata IMU
  • Contributo a fondo perduto per il sostegno delle attività economiche chiuse: domande entro il 21 dicembre
  • Contributi a sostegno degli enti del Terzo settore: domande fino all’11 dicembre
  • Fatture di fine anno: la detrazione IVA
  • Bonus edilizi e novità del decreto “Anti-frodi”: primi chiarimenti delle Entrate
  • Asseverazione congruità delle spese “bonus edilizi”
  • Bonus edilizi: aggiornati i software per la comunicazione delle opzioni
  • Bonus Pubblicità 2021: aggiornato l’elenco dei richiedenti
  • Operativa la piattaforma per la composizione negoziata della crisi
  • Operativa la piattaforma telematica del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
  • Tassazione separata per oneri detraibili successivamente rimborsati

 

APPROFONDIMENTI
  • La seconda rata IMU 2021
  • Le regole di detrazione IVA per le fatture di fine anno

 

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Al via il Contributo a fondo perduto perequativo: istanze fino al 28 dicembre

D.M. 12 novembre 2021; Agenzia delle Entrate, Provvedimento 29 novembre 2021, n. 336196; Guida “Il contributo a fondo perduto perequativo”

È stato firmato dal Ministro dell’Economia, in data 12 novembre 2021, il decreto che stabilisce i requisiti di accesso e le modalità di determinazione del contributo a fondo perduto perequativo, previsto dall’art. 1, commi 16-27 , del decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), per i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, che nel 2020 hanno subito un peggioramento del risultato economico di esercizio pari ad almeno il 30% rispetto al 2019.

Per calcolare il contributo spettante è previsto un meccanismo a scaglioni: alla differenza tra il risultato economico di esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 2020 e quello relativo al periodo di imposta in corso al 2019 sono applicate le seguenti percentuali:

  • 30% per i soggetti con ricavi/compensi fino a 100mila euro;
  • 20% con ricavi/compensi superiori a 100mila e fino a 400mila euro;
  • 15% con ricavi/compensi superiori a 400mila e fino a 1 milione di euro;
  • 10% con ricavi/compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
  • 5% per i soggetti con ricavi/compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

 

L’importo spettante dovrà essere calcolato al netto degli altri contributi a fondo perduto Covid già riconosciuti dall’Agenzia Entrate. Non spetterà alcun contributo perequativo se l’ammontare complessivo dei contributi, già riconosciuti dalle Entrate, è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio del periodo d’imposta 2020 e quello relativo al periodo d’imposta 2019.

Per accedere al contributo è necessario aver presentato entro il 30 settembre 2021 la dichiarazione Redditi relativa al 2020 e aver validamente presentato anche la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2019.

Eventuali dichiarazioni integrative o correttive presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, relativamente sia al 2019 che al 2020, non rilevano ai fini della determinazione del contributo, qualora dai dati indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro 30 settembre 2021.

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate n. 336196 del 29 novembre 2021 sono stati definiti il contenuto informativo, le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo.

La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal 29 novembre e fino al giorno 28 dicembre 2021.

L’Agenzia ha messo altresì a disposizione la nuova Guida, che, anche con esempi specifici di calcolo, aiuta ad orientarsi tra le istruzioni e le regole da seguire per l’utilizzo del contributo “perequativo”.

 

IMPRESE, LAVORO

Super Green pass: tutte le misure per contrastare la “quarta ondata” Covid

D.L. 26 novembre 2021, n. 172

Il Green-pass rafforzato o “Super Green pass” è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 novembre scorso. La certificazione verde rinforzata sarà rilasciata solo a chi si è vaccinato o ai guariti dal Covid-19 e permetterà di partecipare a spettacoli, eventi sportivi o accedere ai ristoranti al chiuso, a feste e discoteche e a cerimonie pubbliche.

Con il D.L. n. 172/2021, in particolare, sono state introdotte misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, attraverso una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2.

 

Obbligo vaccinale e terza dose

Il decreto legge prevede di estendere l’obbligo vaccinale alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre 2021, e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse, per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

 

Obbligo vaccinale per nuove categorie

Inoltre il provvedimento stabilisce l’estensione dell’obbligo vaccinale ad ulteriori categorie a decorrere dal 15 dicembre 2021, ossia:

  • personale amministrativo della sanità;
  • docenti e personale amministrativo della scuola;
  • militari;
  • forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria);
  • personale del soccorso pubblico;
  • polizia locale.

 

Green pass

La durata di validità del Green pass viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi.

L’obbligo di Green Pass viene esteso a ulteriori settori: alberghi; spogliatoi per l’attività sportiva, anche all’aperto; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale.

 

Green pass rafforzato

A decorrere dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il Green Pass rafforzato, valido solo per coloro che sono o vaccinati o guariti. Il nuovo Certificato verde serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti:

  • spettacoli;
  • spettatori di eventi sportivi;
  • ristorazione al chiuso;
  • feste e discoteche;
  • cerimonie pubbliche.

A partire dal 29 novembre 2021 nelle zone gialla e arancione la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e degli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di Green pass rafforzato, nel rispetto della disciplina della zona bianca.

Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che il Green pass rafforzato per lo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, debba essere utilizzato anche in zona bianca.

 

Altre misure

Sarà disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno.

Sarà potenziata la campagna di comunicazione in favore della vaccinazione.

Il Governo, inoltre, ha assunto e ha intenzione di assumere in via amministrativa altre decisioni:

  • possibilità di effettuare la terza dose di vaccino dopo 5 mesi dalla seconda;
  • apertura alla terza dose per gli under 40;
  • se autorizzate, avvio delle campagne vaccinali per la fascia di età 5-12 anni.

 

IVA, ADEMPIMENTI

Fatturazione elettronica: nuovi obblighi dal 1° gennaio 2022

A partire dal 1° gennaio 2022 diventerà obbligatorio l’utilizzo del Sistema di Interscambio (SDI), e quindi della fattura elettronica in formato XML, anche per le operazioni attive e passive effettuate con soggetti esteri.

La trasmissione elettronica del documento XML dovrà essere effettuata, nel caso di operazioni attive, entro i normali termini di emissione delle fatture, mentre nel caso di operazioni passive, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti.

Attualmente, i dati relativi alle operazioni attive e passive con soggetti esteri vengono trasmessi all’Agenzia Entrate tramite il cosiddetto “Esterometro”.

Dal 1° gennaio 2022 l’Esterometro viene abolito e al suo posto sarà introdotto l’obbligo di trasmissione all’Agenzia Entrate tramite lo SDI – in formato XML – anche per le operazioni effettuate con controparti non residenti.

Tale novità ha implicazioni sostanzialmente diverse a seconda che si tratti di un’operazione attiva o passiva.

Il soggetto passivo che riceverà una fattura in modalità analogica dal fornitore estero, dovrà generare un documento elettronico, ossia convertire i dati della fattura integrata o dell’autofattura in formato XML e trasmetterlo all’Agenzia Entrate tramite SDI entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento.

Tipo documento:

  • TD17 per l’integrazione o l’autofattura in caso di acquisto di servizi da soggetti non residenti;
  • TD18 per l’integrazione in caso di acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19 per l’integrazione o l’autofattura in caso di acquisto da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia (ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972).

Sarà altresì possibile, seppur non obbligatorio, emettere un documento in formato XML (Tipo Documento TD16) per l’integrazione di fatture relative ad operazioni soggette al cosiddetto reverse charge interno.

Per quanto riguarda il campo Destinatario (cessionario/committente), andranno inseriti i dati del soggetto che effettua l’integrazione o emette l’autofattura; tali documenti saranno recapitati dallo SdI allo stesso soggetto passivo che li ha emessi.

Con riferimento alle esportazioni (extraUE) si evidenzia che, anche per il 2022, le esportazioni documentate da bolletta doganale potranno essere trasmesse allo SDI facoltativamente.

 

TRIBUTI LOCALI

Entro il 16 dicembre il versamento della seconda rata IMU

Il 16 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2021.

La legge di Bilancio 2020 ha stabilito che l’imposta unica comunale (c.d. IUC) fosse abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). La IUC, meglio conosciuta come IMU, è ora accorpata alla TASI, Tassa sui servizi indivisibili.

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il versamento dell’IMU può avvenire alternativamente, mediante:

  • il modello F24;
  • apposito bollettino di c/c postale;
  • la piattaforma PagoPA.

Vedi l’Approfondimento

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Contributo a fondo perduto per il sostegno delle attività economiche chiuse: domande entro il 21 dicembre

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 29 novembre 2021, n. 336230

Con il Provvedimento n. 336230 del 29 novembre 2021 sono stati stabiliti il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per l’erogazione del contributo a fondo perduto, previsto dall’art. 2 del D.L. n. 73/2021 (“Sostegni-bis”), destinato a ristorare le attività che anche nel 2021, a causa del Covid-19 e delle relative restrizioni, hanno subìto chiusure prolungate (almeno 100 giorni nel periodo tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto.

Con il decreto del ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze del 9 settembre 2021 sono stati determinati i soggetti beneficiari (tra cui discoteche, sale da ballo e simili e altre attività, come cinema, teatri, palestre e piscine), l’ammontare dell’aiuto e le modalità di erogazione.

Al provvedimento sono allegati il modello dell’istanza per la richiesta del contributo e le istruzioni di compilazione.

L’istanza telematica può essere presentata tra il 2 dicembre e il 21 dicembre 2021, con predisposizione mediante un software conforme alle specifiche tecniche allegate al provvedimento e trasmissione attraverso il canale telematico Entratel/Fisconline (via desktop telematico).

 

TERZO SETTORE, INCENTIVI

Contributi a sostegno degli enti del Terzo settore: domande fino all’11 dicembre

D.Dirett. 26 novembre 2021, n. 614

Con il Decreto n. 614 del 26 novembre 2021 il Ministero del lavoro ha indicato i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di contributo per il sostegno agli enti del Terzo settore previsto dall’art. 13-quaterdecies del D.L. n. 137/2020 (decreto “Ristori”).

Possono presentare istanza per il contributo:

  1. le organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte nei registri regionali e delle Province autonome
  2. le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome
  3. le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nell’Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate

che nel corso dell’anno 2020 abbiano cessato o ridotto l’esercizio delle proprie attività statutarie di interesse generale in conseguenza delle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ricomprese nei codici Ateco specificamente individuati nel decreto.

L’iscrizione nei relativi registri da parte dei soggetti beneficiari deve risultare alla data di presentazione dell’istanza ed essere stata conseguita in data anteriore al 25 dicembre 2020.

Le domande devono essere presentate:

  • esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica denominata “Ristori Enti Terzo Settore”, disponibile sul portale “Servizi Lavoro” del Ministero del Lavoro (https://servizi.lavoro.gov.it), previo accesso con credenziali SPID personali o CIE del legale rappresentante dell’ente;
  • a partire dal 29 novembre 2021 e fino a sabato 11 dicembre 2021.

  

IVA, ADEMPIMENTI

Fatture di fine anno: la detrazione IVA

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Le regole di detrazione sono infatti diverse per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.

Le modifiche introdotte in materia di detrazione derivano dall’introduzione della fattura elettronica che ha reso la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte un elemento certo e dimostrabile, in primis da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Per regola generale, le fatture di acquisto relative al mese precedente, se annotate entro il giorno 15 del mese successivo, possono concorrere alla liquidazione IVA del mese di effettuazione. Se, invece, vengono annotate dopo il giorno 15, concorrono alla liquidazione del mese di annotazione.

La regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

Vedi l’Approfondimento

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Bonus edilizi e novità del decreto “Anti-frodi”: primi chiarimenti delle Entrate

D.L. 11 novembre 2021, n. 157; Agenzia delle Entrate, Faq 22 novembre 2021; Circolare 29 novembre 2021, n. 16/E

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 16/E/2021 e alcune Faq pubblicate sul proprio sito, ha fornito le prime indicazioni sui nuovi obblighi relativi al visto di conformità e all’asseverazione per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, come previsto dal D.L. n. 157/2021 (cd. decreto “Anti-frodi”), in materia di Superbonus e bonus edilizi diversi.

Con riferimento al Superbonus, l’Agenzia ha spiegato che l’obbligo del visto di conformità è stato esteso anche nel caso in cui bonus sia utilizzato come detrazione in dichiarazione e non più, quindi, solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, come previsto in precedenza.

La novità si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore di decreto “Anti-frodi”. Tale criterio temporale vale sia per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non commerciali cui si applica il criterio di cassa, sia per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali cui si applica il criterio di competenza.

Pertanto, non è richiesto il visto di conformità per le spese relative all’anno 2020 indicate nel modello 730/2021 o modello Redditi 2021, anche se presentati dopo l’11 novembre 2021, e neanche in caso di successiva presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d’imposta 2020

Il visto di conformità rimane non obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730), ovvero quando sussiste il visto di conformità sull’intera dichiarazione già richiesto per altre circostanze.

Con riguardo ai bonus diversi dal Superbonus, l’Agenzia chiarisce tra l’altro che l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione, introdotto dal D.L. n. 157/2021 non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 157/2021) hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, anche se la relativa comunicazione non è stata ancora inviata.

Con riferimento, invece, ai tecnici, viene chiarito che i professionisti abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus possono rilasciare per lo stesso tipo di intervento anche la nuova attestazione di congruità delle spese sostenute prevista dall’art. 1 del D.L. n. 157/2021.

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Asseverazione congruità delle spese “bonus edilizi”

D.L. 11 novembre 2021, n. 157; Agenzia delle Entrate, Faq 22 novembre 2021

L’Agenzia delle Entrate, con le Faq pubblicate sul proprio sito, ha fornito chiarimenti sul D.L. n. 157/2021 (decreto “Anti-frodi”) che, come noto, ha esteso l’obbligo del visto di conformità a tutte le comunicazioni di opzione relative ai bonus edilizi.

In una delle risposta l’Agenzia chiarisce che, in attesa dell’adozione del decreto del Ministero della transizione ecologica relativo all’individuazione dei valori massimi per talune categorie di beni ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020.

Inoltre, precisa ancora l’Agenzia, ai sensi dell’art. 119, comma 13-bis, del D.L. n. 34/2020 (decreto “Rilancio”), “nelle more dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi”.

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Bonus edilizi: aggiornati i software per la comunicazione delle opzioni

Sono state aggiornate le procedure telematiche di comunicazione all’Agenzia Entrate delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito, relative alle detrazioni per lavori edilizi diverse dal Superbonus al fine di consentire l’invio delle comunicazioni delle opzioni esercitate entro l’11 novembre 2021, per le quali non è richiesta l’apposizione del visto di conformità.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

  • in relazione ai bonus edilizi, l’art. 1 del D.L. 11 novembre 2021, n. 157 (cd. decreto “Anti-frodi”) impone, in caso di opzione, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione e l’asseverazione dei tecnici sulla congruità delle spese sostenute;
  • la nuova regola si applica anche alle detrazioni diverse dal Superbonus;
  • la nuova regola si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 157/2021);
  • non sussiste tuttavia l’obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione e dell’asseverazione, in capo al contribuente in buona fede che ha ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, entro l’11 novembre 2021, anche se non ha ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia Entrate;
  • la nuova regola non si applica alle comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l’Agenzia Entrate abbia rilasciato una ricevuta di accoglimento. Pertanto in tal caso non sono obbligatorie l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese;
  • i relativi crediti possono essere accettati, e nuovamente ceduti, senza chiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l’11 novembre 2021, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione di cui all’art. 122-bis del D.L. n. 34/2020.

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Bonus Pubblicità 2021: aggiornato l’elenco dei richiedenti

Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Comunicato Stampa 24 novembre 2021

Il dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha reso noto, con un comunicato pubblicato sul proprio sito, l’elenco aggiornato dei soggetti che hanno presentato la comunicazione telematica per l’accesso al credito di imposta sugli investimenti pubblicitari per l’anno 2021.

Nell’elenco è indicato l’importo teoricamente fruibile da ciascuno dei soggetti richiedenti con la percentuale provvisoria di riparto. L’elenco sostituisce quello pubblicato il 27 aprile 2021 e tiene conto delle comunicazioni presentate sia nel periodo dal 1° al 31 marzo 2021 che nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021.

Per confermare la prenotazione effettuata con la “comunicazione per l’accesso” per l’anno 2021, è necessario inviare, con la stessa modalità, dal 1° al 31 gennaio 2022, la “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti effettuati. Solo in esito alla presentazione delle “dichiarazioni sostitutive”, sarà formato l’elenco dei soggetti ammessi all’agevolazione.

 

CRISI D’IMPRESA

Operativa la piattaforma per la composizione negoziata della crisi

È operativa, dal 15 novembre scorso, la piattaforma telematica nazionale delle Camere di commercio per la composizione negoziata della crisi, l’Istituto previsto dal D.L. n. 118/2021 per il risanamento delle imprese in crisi.

La piattaforma è composta da un’area pubblica, di tipo informativo, e una “riservata” alle istanze formali.

L’accesso all’area pubblica permette all’imprenditore di svolgere il test facoltativo sulla perseguibilità o meno del possibile risanamento aziendale e di ottenere tutti gli altri elementi informativi relativi al nuovo strumento stragiudiziale, mentre l’accesso all’area riservata, invece, permette all’impresa di presentare l’istanza, farsi assistere da un esperto e continuare l’iter mantenendo intatta, seguendo alcune specifiche regole, la continuità aziendale.

TERZO SETTORE

Operativa la piattaforma telematica del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

È operativa dal 23 novembre 2021 la piattaforma telematica del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) su cui vengono iscritte tutte le realtà non Profit che decidono di adeguarsi alle regole del Codice del Terzo Settore.

Da tale data non sarà più possibile richiedere l’iscrizione nei registri, oggi esistenti, delle Odv (Organizzazioni di Volontariato) e delle Aps (Associazioni di Promozione Sociale) o all’anagrafe delle Onlus. I registri restano “in vita” solo per i procedimenti di iscrizione/cancellazione pendenti al 22 novembre. Stessa cosa per le Onlus: l’anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate si “congela” alla data del 22 novembre 2021.

Via libera, invece, dal 24 novembre, all’iscrizione di nuovi Enti del Terzo Settore nel Registro Unico. L’iscrizione al Runts avviene in via telematica, tramite il portale dedicato, realizzato in collaborazione con Unioncamere, e raggiungibile dalla pagina www.lavoro.gov.it.

Per i Commercialisti e gli Esperti contabili vi sarà, come previsto espressamente dal Decreto, l’adempimento di trasmettere gli atti al Runts.

Un altro ruolo importante sarà ricoperto dai Notai nella fase di iscrizione al Runts per gli Enti dotati di personalità giuridica. Il controllo preventivo notarile dimezzerà, infatti, i termini per il controllo degli uffici del Runts sulle modifiche statutarie operate dagli Enti.

In pratica, gli ETS che dal 24 novembre richiedono l’iscrizione al Runts, possono compilare direttamente sulla piattaforma dedicata un’istanza telematica che riproduce quanto previsto dalla modulistica contenuta nel D.M n. 106/2020, allegando i documenti necessari firmati digitalmente.

Tramite il portale, previa autenticazione, ciascun Ente ha infatti la possibilità di accedere direttamente alla scrivania utente, per compilare le pratiche da inviare all’ufficio del Registro. Inoltre, l’Ente interessato potrà consultare, in tempo reale, la lista delle pratiche inviate, accedere al dettaglio di ciascuna istanza inviata e interloquire con l’ufficio.

 

IRPEF

Tassazione separata per oneri detraibili successivamente rimborsati

In una risposta pubblicata sul suo sito internet FiscoOggi, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema di spese mediche oggetto di detrazione 19% che, dopo la presentazione del modello 730, siano state parzialmente rimborsate dal Servizio sanitario nazionale.

L’Agenzia, dopo aver ricordato che per esercitare il diritto alla detrazione delle spese sanitarie è necessario che le stesse siano state effettivamente sostenute e quindi rimaste a carico del contribuente, ha precisato che le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri, per i quali si è già usufruito della detrazione in periodi d’imposta precedenti, devono essere assoggettate a tassazione separata (art. 17, comma 1, lettera n-bis), del Tuir).

Pertanto, il contribuente dovrà indicare il rimborso ricevuto, tra i redditi soggetti a tassazione separata, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui lo ha ricevuto (Modello 730 – Quadro D – o Modello Redditi Persone fisiche – Quadro RM).

 

 

 

APPROFONDIMENTI

TRIBUTI LOCALI

La seconda rata IMU 2021

Il 16 dicembre 2021 scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2021.

La legge di Bilancio 2020 ha stabilito che l’imposta unica comunale (c.d. IUC) fosse abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). La IUC, meglio conosciuta come IMU, è ora accorpata alla TASI, Tassa sui servizi indivisibili.

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 16 giugno 2021 è stata versata la prima rata di acconto per l’anno d’imposta 2021.

Il versamento dell’IMU può avvenire alternativamente, mediante:

  • il modello F24;
  • apposito bollettino di c/c postale;
  • la piattaforma PagoPA.

 

Immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli

A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il legislatore, già dallo scorso anno, è intervenuto più volte per introdurre disposizioni, in materia di IMU, a favore dei soggetti maggiormente colpiti dalla pandemia.

In particolare, il decreto “Agosto” (art. 78, comma 3, D.L. n. 104/2020) ha stabilito che l‘IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. L’esenzione biennale richiede quindi che:

  • gli immobili rientrino nella categoria catastale D/3;
  • gli immobili siano destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
  • i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Per questi immobili, per i quali non stata versata la prima rata, non è dovuto il versamento a saldo per il 2021.

Locatori in favore dei quali sia stata emessa convalida di sfratto per morosità

Inoltre il decreto “Sostegni-bis” (art. 4-ter, D.L. n. 73/2021) ha stabilito che:

  • alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’IMU relativa all’immobile;
  • alle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021, è riconosciuta l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’IMU relativa all’immobile predetto.

Gli stessi contribuenti hanno diritto al rimborso della prima rata dell’IMU relativa all’anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021.

Soggetti non residenti titolari di pensione

Si ricorda infine che la legge di Bilancio 2021 ha previsto che, a partire dall’anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’IMU è applicata nella misura della metà.

Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, si fa esclusivo riferimento ai “soggetti non residenti nel territorio dello Stato”, senza prevedere al contempo l’iscrizione degli stessi all’AIRE. In più, la medesima disposizione richiede, quali ulteriori requisiti, che tali soggetti siano:

  • – titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia;
  • – residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.

 

IVA, ADEMPIMENTI

Le regole di detrazione IVA per le fatture di fine anno

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Le regole di detrazione sono infatti diverse per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.

Le modifiche introdotte in materia di detrazione derivano dall’introduzione della fattura elettronica che ha reso la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte un elemento certo e dimostrabile, in primis da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda, innanzitutto, che la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del decreto IVA.

Nel caso di fattura differita, invece, emessa quindi ai sensi dell’art. 21, quarto comma, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di “effettuazione” dell’operazione ai fini IVA.

Può dunque intercorrere un certo tempo tra la “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.

Per potere detrarre l’IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata.

La data della fattura è quindi solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l’emissione delle fatture elettroniche, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario.

L’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che: “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.”.

 

ATTENZIONE: Per regola generale, quindi, le fatture di acquisto relative al mese precedente, se annotate entro il giorno 15 del mese successivo, possono concorrere alla liquidazione IVA del mese di effettuazione. Se, invece, vengono annotate dopo il giorno 15, concorrono alla liquidazione del mese di annotazione.

 

Nel caso in cui una fattura, recapitata nel 2021, non venga, invece, registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l’IVA, l’annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2022 (che quest’anno cade di sabato, quindi il 2 maggio 2022), in apposito sezionale – o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture “correnti”. L’IVA dovrà concorrere al modello IVA 2022, riferimento 2021, e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2022, nella quale viene effettuata la registrazione.

La regola generale prevede quindi che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art. 1 comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

 

ATTENZIONE: Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

 

ESEMPIO: Un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2020. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre 2021, ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, procede all’invio in data 2 gennaio 2022. La fattura viene consegnata dal SDI al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data.

Si tratta di documento di acquisto relativo all’anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2021), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo.

Ne consegue che l’imposta potrà essere legittimamente detratta a partire dal mese di gennaio 2022, ad avvenuta registrazione.

 

Fattura emessa a dicembre 2021 Ricevuta e registrata a dicembre 2021 Detrazione in dicembre 2021
Ricevuta nel 2021 ma registrata nel 2022 (entro aprile 2022) Detrazione in Dichiarazione IVA del 2021 e registrazione tramite sezionale
Ricevuta nel 2021 ma registrata nel 2022 (dopo aprile 2022) Detrazione non ammessa
Ricevuta e registrata a gennaio 2022 Detrazione ammessa a gennaio 2022

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Giovedì 16 dicembre 2021 IMU/TASI Versamento 2^ rata 2021 Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili. Mod. F 24 on line o bollettino postale
Martedì 21 dicembre 2021 CFP attività economiche chiuse Termine per l’invio dell’istanza Soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione chiuse per Covid in presenza delle condizioni stabilite dal D.M. 9 settembre 2021 e dall’art. 2 del D.L. n. 73/2021. Telematica
Lunedì 27 dicembre 2021 IVA Termine per il versamento dell’acconto IVA 2021 Soggetti esercenti attività d’impresa e/o arti e professioni in regime IVA. Mod. F 24 on line
Martedì 28 dicembre 2021 CFP perequativo Termine per l’invio dell’istanza Soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, in presenza delle condizioni stabilite dall’art. 1, commi da 16 a 27, del D.L. n. 73/2021. Telematica

 

Approfondisci

Newsletter NOVEMBRE 2021:

IN BREVE
  • Decreto fiscale: al 30 novembre le rate di Rottamazione-ter e Saldo e stralcio
  • Manovra 2022: proroga per Superbonus e altri bonus edilizi
  • Bonus tessile, moda e accessori: per il credito d’imposta 2020 istanze fino al 22 novembre
  • Pubblicati i modelli di comunicazione al Mise per i crediti imposta del Piano Transizione 4.0
  • Pubblicati gli elenchi 2022 per lo Split Payment
  • “Sanatoria” in arrivo per il credito d’imposta R&S
  • Al via le domande per il credito d’imposta servizi digitali 2021
  • Nuova Sabatini: la misura rifinanziata con 300 milioni di euro
  • Terzo settore: RUNTS al via dal 23 novembre
  • Superbonus anche se gli interventi trainanti sono eseguiti “solo” su pertinenze dell’immobile
  • Bonus facciate 90%: lavori terminabili nel 2022 se il pagamento avviene entro il 31 dicembre 2021
  • Bonus “terme”: tutto pronto per stabilimenti e utenti
  • Attenzione: nuove email truffa su pagamenti fiscali in sospeso
APPROFONDIMENTI
  • Decreto fiscale: nuovi termini per il pagamento di cartelle, rateizzazioni e rate 2020 e 2021
  • Comunicazione al Mise per i crediti imposta del Piano Transizione 4.0
PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

RISCOSSIONE, SANATORIE

Decreto fiscale: al 30 novembre le rate di Rottamazione-ter e Saldo e stralcio

D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, artt. 1,2, 3

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 è entrato in vigore il D.L. n. 146/2021, cd, Decreto fiscale, che contiene misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

Il Decreto, fra le altre disposizioni, ha introdotto nuovi termini per il pagamento di cartelle, rateizzazioni e per il versamento delle rate 2020 e 2021 della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”). La norma prevede, in particolare, la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal “Decreto Sostegni-bis”. Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020, potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro il 30 novembre insieme a quelle previste in scadenza nel 2021. Quindi, entro il 30 novembre 2021 dovranno essere corrisposte integralmente:

  • le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
  • le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.

Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’art. 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Pertanto, il pagamento potrà essere effettuato entro lunedì 6 dicembre 2021.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Manovra 2022: proroga per Superbonus e altri bonus edilizi

Governo, Comunicato Stampa 29 ottobre 2021

Il disegno di legge di Bilancio 2022, approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 ottobre 2021, prevede tra le misure più attese la proroga del Superbonus al 110% e delle altre agevolazioni edilizie, seppur con scadenze differenziate e nuovi limiti. Secondo quanto anticipato nel comunicato diramato dal Governo e contenuto nella bozza del provvedimento, che dovrà essere confermato da Camera e Senato durante l’iter parlamentare, le detrazioni Irpef in ambito immobiliare vengono così riformulate:

  • il Superbonus 110% è prorogato al 2023 per i condomini e gli IACP, con riduzione a scalare della detrazione al 70% nel 2024 ed al 65% nel 2025;
  • per le abitazioni unifamiliari l’incentivo al 110% è prorogato fino al 2022, ma solo se:
  1. gli interventi sono eseguiti da persone fisiche che alla data del 30 settembre 2021 avevano effettuato la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) prevista dal comma 13-ter dell’art. 119 D.L. n. 34/2020, ovvero, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, avevano già avviato le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo;
  2. gli interventi sono eseguiti da persone fisiche con un ISEE non superiore a 25.000 euro annui che eseguono interventi su unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
  • prorogate fino al 2024 tutte le agevolazioni diverse dal 110%: detrazione Irpef per le ristrutturazioni (dal 36 al 50%), sismabonus (dal 50 all’85%), ecobonus (dal 50 al 70 e 75%), eco-sismabonus (80 e 85%), bonus verde (36%) e bonus mobili (50%), quest’ultimo con riduzione del tetto massimo di spesa a 5.000 euro per tutte le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024;
  • proroga di un anno per il bonus facciate, ma con riduzione della detrazione spettante dal 90 al 60%.

Altra novità di rilievo contenuta nel disegno di legge di Bilancio 2022 è la proroga sino al 2025 anche delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020, ma soltanto nell’ambito del Superbonus al 110%, con esclusione di tutte le altre misure agevolative a partire dal 1° gennaio 2022.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Bonus tessile, moda e accessori: per il credito d’imposta 2020 istanze fino al 22 novembre

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28 ottobre 2021, n. 293378

È stato aperto il canale telematico con cui gli operatori del settore tessile, moda, calzature e pelletteria possono richiedere il credito d’imposta calcolato sulle rimanenze di magazzino previsto dall’art. 48-bis del decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020).

L’agevolazione, introdotta come forma di sostegno alle imprese del settore tessile e moda in periodo Covid, consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Possono beneficiarne gli operatori che rientrano nei settori economici indicati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 luglio 2021. Il credito d’imposta è riconosciuto sull’aumento delle rimanenze finali di magazzino limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 9 marzo 2020 (il 2020) e a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Con Provvedimento direttoriale n. 293378 del 28 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che tale comunicazione debba essere inviata telematicamente, utilizzando il modello approvato con Provvedimento n. n. 262282 dell’11 ottobre 2020, nei seguenti termini:

  • dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 9 marzo 2020;
  • dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Il Provvedimento precisa che la fruizione del credito è consentita solo a seguito dell’adozione della decisione di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea. Dopo il via libera della UE, gli operatori potranno utilizzare il credito, esclusivamente in compensazione, entro e non oltre il periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

 

 

IMPRESE, SOCIETÀ

Pubblicati i modelli di comunicazione al Mise per i crediti imposta del Piano Transizione 4.0

D.Dirett. 6 ottobre 2021

Con tre distinti Decreti Direttoriali firmati lo scorso 6 ottobre il Mise ha stabilito e pubblicato modelli, contenuti, modalità e termini di invio delle comunicazioni previste dalle rispettive discipline dei crediti d’imposta appartenenti al Piano Transizione 4.0.

La comunicazione al Mise è un adempimento da effettuarsi in relazione alle seguenti misure agevolative:

  • credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, di cui ai commi 189 e 190 dell’art. 1, legge n. 160/2019 e di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 dell’art. 1, legge n. 178/2020;
  • credito d’imposta R&S e I&D, di cui ai commi 200, 201, 202 e 203 dell’art. 1 legge n. 160/2019 e ss.mm.ii.;
  • credito d’imposta Formazione 4.0, di cui ai commi 46-56 dell’art. 1, legge n. 205/2017 e ss.mm.ii.

Restano pertanto esclusi dalla comunicazione gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, ordinari, ovvero non inclusi negli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Pubblicati gli elenchi 2022 per lo Split Payment

Sono disponibili sul sito del Dipartimento delle Finanze, nella sezione dedicata, gli elenchi validi per l’anno 2022 dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il cosiddetto “split payment”, pubblicati ai sensi del D.M. 9 gennaio 2018.

Gli elenchi sono aggiornati al mese di ottobre 2021 e riguardano:

  • le società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359, comma 1, n. 2 c.c.);
  • gli enti o le società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
  • gli enti o le società controllate dalle Amministrazioni Locali;
  • gli enti o le società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
  • gli enti, le fondazioni o le società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
  • le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

 

Non sono invece incluse le Amministrazioni pubbliche comunque tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti per le quali è possibile fare riferimento all’elenco (c.d. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Si ricorda che l’elenco è pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l’anno successivo; l’aggiornamento avviene in via continuativa nel corso dell’anno ed è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale.

I soggetti interessati, con eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, possono segnalare al Dipartimento delle Finanze eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi ai fini del loro aggiornamento, esclusivamente mediante l’apposito modulo di richiesta e fornendo idonea documentazione a supporto dell’istanza presentata. È obbligatorio allegare la visura camerale.

 

 

“Sanatoria” in arrivo per il credito d’imposta R&S

D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, art. 5

Il Decreto fiscale (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146) prevede una “procedura di riversamento spontaneo”, senza sanzioni e interessi, del credito d’imposta per investimenti in Ricerca & Sviluppo maturato nei periodi d’imposta dal 2015 al 2019 e indebitamente compensato.

La sanatoria è però circoscritta a fattispecie caratterizzate da condotte in buona fede dei contribuenti, con effettivo svolgimento delle attività e sostenimento delle spese ammissibili. Si rivolge quindi alle imprese:

  • che hanno realmente svolto attività in tutto o in parte non qualificabili come R&S ai fini del credito d’imposta e sostenuto le relative spese;
  • che hanno svolto attività di R&S svolta su commessa estera (ammessa a partire dal periodo d’imposta 2017) in modo non conforme al dettame della norma di interpretazione autentica contenuta all’art. 1, comma 72, legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ;
  • che hanno commesso errori di quantificazione del credito R&S, di individuazione delle spese ammissibili (violazione dei principi di inerenza e congruità) e di determinazione della media storica 2012-2014.

La sanatoria sarà invece preclusa a chi avesse posto in essere condotte fraudolente (attività e spese simulate nonché documenti falsi o fatture per operazioni inesistenti) e nei casi in cui non fosse stata prodotta adeguata documentazione.

Il riversamento del credito, che non potrà avvenire mediante compensazione di crediti d’imposta, dovrà essere effettuato, previa presentazione di apposita istanza:

  • in unica soluzione entro il 16 dicembre 2022;
  • in tre quote annuali di pari importo con scadenze al 16 dicembre del 2022, 2023 e 2024, con applicazione di interessi di rateazione calcolati al tasso legale.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Al via le domande per il credito d’imposta servizi digitali 2021

Dipartimento per l’Informazione e l’editoria, Comunicato Stampa 19 ottobre 2021

Si è aperta il 20 ottobre la finestra temporale per presentare le domande per accedere al credito d’imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisizione di servizi digitali.

In particolare, il credito d’imposta è pari al 30% della spesa effettiva sostenuta, nell’anno precedente a quello cui si riferisce il credito d’imposta, per i seguenti servizi digitali:

  • acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale;
  • information technology di gestione della connettività.

È utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari. Ai fini della fruizione del credito d’imposta è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6919.

Le istanze possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa, esclusivamente per via telematica, entro la mezzanotte del 20 novembre 2021, utilizzando l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile cliccando sul link “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria” -> “Credito imposta servizi digitali” del menù “Servizi on line”, previa autenticazione via SPID, CNS o CIE.

Maggiori informazioni al sito https://www.informazioneeditoria.gov.it

 

 

IMPRESE, INCENTIVI

Nuova Sabatini: la misura rifinanziata con 300 milioni di euro

Mise, Comunicato Stampa 18 ottobre 2021

È stata rifinanziata con ulteriori 300 milioni di euro la misura del Ministero dello sviluppo economico che ha l’obiettivo di sostenere gli investimenti produttivi delle PMI per l’acquisto di beni strumentali, cd. “Nuova Sabatini”, di cui al D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Ricordiamo che, con il decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), erano stati stanziati 425 milioni di euro, che hanno permesso lo scorso mese di luglio di riaprire lo sportello per la presentazione delle domande delle imprese. Il recente intervento, quindi, porta quindi l’ammontare complessivo di risorse a 725 milioni di euro.

Viene garantita quindi la continuità operativa della misura agevolativa, che permetterà alle piccole e medie imprese di beneficiare delle agevolazioni per l’acquisto di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuove di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali).

Beneficiarie dell’agevolazione sono le PMI che, alla data di presentazione della domanda:

  • sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;
  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
  • non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
  • sono residenti in un Paese estero purché provvedano all’apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l’ultimazione dell’investimento.

 

 

ENTI NO PROFIT

Terzo settore: RUNTS al via dal 23 novembre

D.Dirett. 26 ottobre 2021, n. 561

Il 23 novembre 2021 partirà il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). La data di avvio, attesa dal mondo del Terzo settore, è stata individuata con decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021.

Il 23 novembre 2021 avrà quindi inizio la fase di trasmigrazione dei dati degli enti iscritti alla data del 22 novembre 2021 nei registri delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) verso il nuovo RUNTS; al trasferimento, che si dovrà concludere entro il 21 febbraio 2022, seguirà la verifica delle singole posizioni da parte degli uffici statale e regionali.

Per le ONLUS, l’Agenzia Entrate concorderà con il Ministero le modalità di comunicazione al RUNTS dei dati e delle informazioni degli enti iscritti alla relativa anagrafe alla data del 22 novembre 2021.

Sempre dal 23 novembre 2021 non sarà più possibile richiedere l’iscrizione ai registri delle ODV e delle APS o all’anagrafe delle Onlus: tutti gli enti di nuova iscrizione, dal 24 novembre 2021, potranno richiedere l’iscrizione al RUNTS in via telematica, sul portale dedicato, realizzato in collaborazione con Unioncamere, e raggiungibile dalla pagina www.lavoro.gov.it.

 

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Superbonus anche se gli interventi trainanti sono eseguiti “solo” su pertinenze dell’immobile

La Circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che un intervento trainante può essere eseguito anche su una pertinenza e beneficiare comunque del Superbonus 110%, indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale, purché tale intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’art. 119 del cosiddetto decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020).

Inoltre, in caso di interventi realizzati sulle parti comuni, la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi.

 

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Bonus facciate 90%: lavori terminabili nel 2022 se il pagamento avviene entro il 31 dicembre 2021

Nel corso di un Question time del 20 ottobre 2021, in Commissione finanze alla Camera, è stata fornita risposta ad un’interrogazione (n. 5-06751), sulla possibilità di usufruire della detrazione relativa al “Bonus facciate” al 90%, in scadenza, secondo la normativa attualmente vigente, il 31 dicembre 2021. L’interrogazione in particolare verteva sulla possibilità di fruire del Bonus facciate a seguito dell’emissione della fattura a saldo da parte della ditta, con il pagamento del corrispondente 10% che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura, entro il 31 dicembre 2021, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.

La risposta ha chiarito che, nel caso in cui il contribuente riceva la fattura entro il 31 dicembre 2021 e proceda al pagamento entro la medesima data del 10% al netto dello sconto in fattura del 90% ed esegua gli adempimenti richiesti (quindi opzione entro il 16 marzo 2022), lo stesso potrà beneficiare della detrazione anche se i lavori termineranno successivamente al 31 dicembre 2021.

Se i lavori non dovessero poi essere eseguiti il contribuente subirà però il recupero della detrazione, con aggravio e interessi, con la responsabilità solidale in capo al fornitore che ha applicato lo sconto.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Bonus “terme”: tutto pronto per stabilimenti e utenti

Mise, Comunicato Stampa 28 ottobre 2021

È in partenza il bonus “terme” introdotto dal D.M. 1° luglio 2021 del ministero dello Sviluppo economico in attuazione dell’art. 29-bis del cd. decreto “Agosto” (D.L. n. 104/2020).

Sono previsti due step temporali per dare il via definitivo all’erogazione del contributo:

  • il primo riguarda gli stabilimenti termali che potranno accreditarsi a partire dal 28 ottobre sulla piattaforma online di Invitalia, che verrà aggiornata di volta in volta con l’inserimento sia degli istituti termali aderenti sia delle prestazioni erogate da ciascun centro;
  • il secondo passaggio consente ai cittadini interessati alla fruizione del bonus di prenotarsi presso gli stabilimenti autorizzati a partire dall’8 novembre 2021.

Il bonus “terme” è nato per sostenere un settore particolarmente colpito dall’insorgenza della pandemia da Covid-19 e consiste in uno sconto del 100% sul prezzo di acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un massimo di 200 euro, sotto forma di sconto in fattura, e potrà essere richiesto direttamente presso gli stabilimenti termali accreditati. Se il prezzo di acquisto dei servizi termali fosse superiore a 200 euro, l’importo in più sarà a carico del cittadino.

È rivolto a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, indipendentemente dalla composizione del loro nucleo familiare e senza limiti di Isee.

Ciascun beneficiario, senza necessità della presentazione della richiesta del medico curante, avrà accesso a un solo bonus, per un solo acquisto delle prestazioni fornite dall’istituto termale prescelto che provvederà a verificare, attraverso il portale di Invitalia, che non siano state effettuate altre prenotazioni dallo stesso utente e, al termine dei necessari controlli, provvederà ad emettere il buono.

Il bonus è nominale e non può essere concesso per servizi termali già a carico del Servizio sanitario nazionale, di altri enti pubblici ovvero oggetto di ulteriori benefici riconosciuti all’utente, fatte salve le eventuali detrazioni previste dalla vigente normativa fiscale sul costo del servizio termale eventualmente non coperto dal buono. Il bonus non può essere ceduto ad altre persone, nemmeno a titolo gratuito.

Le risorse messe a disposizione per la misura agevolativa sono 53 milioni di euro e i contributi verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili; pertanto Invitalia, in base ai fondi residui, rilascerà al centro termale una ricevuta di prenotazione in cui saranno identificati i servizi termali prescelti dall’utente e il codice univoco di prenotazione.

Il codice fornito ha una validità di sessanta giorni dalla data di emissione e, nel caso in cui non venga utilizzato, decade automaticamente e l’importo rientra nella disponibilità del fondo.

 

 

RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

Attenzione: nuove email truffa su pagamenti fiscali in sospeso

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 19 ottobre 2021

È in circolazione l’ennesima campagna di phishing tramite false comunicazioni a nome del direttore dell’Agenzia Entrate, che tentano di convincere il destinatario ad aprire allegati malevoli comunicando non precisati pagamenti fiscali in sospeso. Le comunicazioni, inviate da un indirizzo di posta elettronica apparentemente riconducibile dall’Agenzia Entrate e con la firma del direttore, invitano i destinatari a recarsi presso “la banca o un ufficio fiscale” portando con sé la stampa di un file allegato.

Si tratta di email non inviate dall’Amministrazione finanziaria e la raccomandazione dell’Agenzia, che non invia mai questo tipo di comunicazioni, è di cestinare l’email nel caso fosse stata ricevuta, senza aprire alcun allegato.

In caso di dubbi è possibile consultare la sezione “Focus sul phishing” disponibile sul sito istituzionale delle Entrate, dove periodicamente vengono riportati gli avvisi relativi alle ultime email-truffa in circolazione. Inoltre, è sempre possibile contattare il call center al numero 800.909696 per chiedere conferma dell’effettivo invio da parte dell’Agenzia della e-mail ricevuta.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

RISCOSSIONE, SANATORIE

Decreto fiscale: nuovi termini per il pagamento di cartelle, rateizzazioni e rate 2020 e 2021

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 è entrato in vigore il D.L. n. 146/2021, cd, Decreto fiscale, che contiene misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

Il Decreto, fra le altre disposizioni, ha introdotto nuovi termini per il pagamento di cartelle, rateizzazioni e per il versamento delle rate 2020 e 2021 della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”).

I primi articoli, in particolare, si occupano di materia fiscale. Ne anticipiamo una sintesi.

 

  1. Riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Rottamazione UE” (art. 1)

La norma prevede la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal “Decreto Sostegni-bis”. Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020, potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro il 30 novembre insieme a quelle previste in scadenza nel 2021. Quindi, entro il 30 novembre 2021 dovranno essere corrisposte integralmente:

  • le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
  • le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.

Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’art. 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Pertanto, il pagamento potrà essere effettuato entro lunedì 6 dicembre 2021.

 

  1. Estensione del termine di pagamento per le cartelle notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 (art. 2)

Per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, viene prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti), il termine per il relativo pagamento senza applicazione di interessi di mora. Prima di tale termine l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.

 

  1. Nuovi termini di decadenza per le rateizzazioni in essere all’inizio della sospensione Covid-19 (art. 3, comma 1)

Per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei Comuni della cosiddetta “zona rossa” – allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020 – la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020), cioè prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica Covid-19, è prevista l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa.

Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” – allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020 – la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020) e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate.

 

  1. Differimento dei termini di pagamento delle rateizzazioni in essere all’inizio della sospensione Covid-19 (art. 3, commi 2 e 3)

Per i contribuenti con piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020 (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei Comuni della cosiddetta “zona rossa” – allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020 – la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020), il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021) viene differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 (il versamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 2 novembre in quanto la scadenza fissata dal D.L. n. 146/2021 coincide con un giorno festivo).

In merito l’Agenzia Entrate-Riscossione ha pubblicato, in data 22 ottobre 2021, FAQ e Vademecum dedicati.

Nel decreto fiscale sono altresì contenute novità in tema di semplificazione per il patent box, in materia di lavoro e sicurezza dei lavoratori, congedi Covid, Ecobonus auto.

 

 

IMPRESE, SOCIETÀ

Comunicazione al Mise per i crediti imposta del Piano Transizione 4.0

Con tre distinti Decreti Direttoriali firmati lo scorso 6 ottobre il Mise ha stabilito e pubblicato modelli, contenuti, modalità e termini di invio delle comunicazioni previste dalle rispettive discipline dei crediti d’imposta appartenenti al Piano Transizione 4.0.

La comunicazione al Mise è un adempimento da effettuarsi in relazione alle seguenti misure agevolative:

  • credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, di cui ai commi 189 e 190 dell’art. 1, legge n. 160/2019 e di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 dell’art. 1, legge n. 178/2020;
  • credito d’imposta R&S e I&D, di cui ai commi 200, 201, 202 e 203 dell’art. 1 legge n. 160/2019 e ss.mm.ii.;
  • credito d’imposta Formazione 4.0, di cui ai commi 46-56 dell’art. 1, legge n. 205/2017 e ss.mm.ii.

Restano pertanto esclusi dalla comunicazione gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, ordinari, ovvero non inclusi negli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016.

I decreti sono diversi per ogni agevolazione e stabiliscono che in caso di mancato invio del modello al Mise non vi sono conseguenze: infatti l’inadempimento non comporta la disapplicazione o la revoca dell’agevolazione, non determina effetti in sede di controllo dell’Amministrazione finanziaria e i dati e le informazioni indicati sono acquisiti solo a fini di monitoraggio dell’andamento, diffusione ed efficacia delle misure del Piano Transizione 4.0.

 

  1. Per il credito d’imposta per investimenti beni strumentali 4.0, il modello di comunicazione richiede separata esposizione dei seguenti investimenti:
  • sezione A – investimenti in beni strumentali materiali di cui all’allegato A, legge n.  232/2016 – con puntuale classificazione all’interno dei tre gruppi dell’allegato A alla legge n. 232/2016, con indicazione dei relativi costi agevolabili e l’eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese;
  • sezione B – investimenti in beni strumentali immateriali di cui all’allegato B, legge n. 232/2016 – con puntuale classificazione all’interno dell’allegato B della legge n. 232/2016 con indicazione dei relativi costi agevolabili e l’eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese.

Nel frontespizio sono richiesti i dati anagrafici, le informazioni sull’appartenenza ad un gruppo, le indicazioni circa la fruizione in periodi d’imposta precedenti dell’iper ammortamento, circa l’impiego di innovation manager con fruizione del relativo voucher. Vengono poi richiesti dati sul progetto d’investimento, se afferente a un nuovo stabilimento, al rinnovamento di uno stabilimento esistente o entrambi, l’individuazione delle tecnologie abilitanti 4.0 a cui si ricollegano gli investimenti effettuati.

Il modello deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ed inviato tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it.

Il termine per l’invio è differenziato in base alla disciplina applicabile:

  • investimenti ricadenti sotto la legge n. 160/2019 entro il 31 dicembre 2021;
  • investimenti ricadenti sotto la legge n. 178/2020 entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa ad ogni periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti, dunque per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2020 entro il prossimo 30 novembre 2021.

 

  1. Per il credito d’imposta R&S e I&D, il modello di comunicazione richiede l’indicazione di dati anagrafici ed economici dell’impresa, con separata indicazione in cinque sezioni distinte dei seguenti investimenti:
  • sezione A – investimenti in attività di R&S, di cui al comma 200, art. 1, legge n. 160/2019;
  • sezione B1 – investimenti in attività di IT, di cui al comma 201, art. 1, legge n. 160/2019;
  • sezione B2 – investimenti in attività di IT 4.0, di cui al comma 203, art. 1, legge n. 160/2019;
  • sezione B3 – investimenti in attività di IT green, di cui al comma 203, art. 1, legge n. 160/2019;
  • sezione C – investimenti in attività di Design e ideazione estetica di cui al comma 202, art. 1, legge n. 160/2019.

In ciascuna sezione sono richiesti dati relativi ai progetti quali titolo, ambito scientifico e/o tecnologico di afferenza, periodo di realizzazione degli investimenti ed eventuali obiettivi di innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica, nonché le spese eleggibili distinte per tipologia e per attività sostenute direttamente dall’impresa o commissionate a imprese del gruppo. Per ogni tipologia d’investimento è richiesta l’indicazione dell’eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese.

Il modello deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ed inviato tramite PEC all’indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it.

Il termine per l’invio è differenziato in base al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili:

  • investimenti effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (per la generalità dell’impresa 2020), entro il 31 dicembre 2021;
  • investimenti effettuati nei periodi d’imposta successivi, entro la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.

 

  1. Per il credito d’imposta Formazione 4.0, il modello di comunicazione richiede l’indicazione di dati anagrafici ed economici dell’impresa, con separata indicazione in due sezioni distinte dei seguenti investimenti:
  • sezione A – investimenti in attività di Formazione 4.0 sostenuti nel periodo d’imposta 2020;
  • sezione B – investimenti in attività di Formazione 4.0 sostenuti nei periodi d’imposta 2021-2022.

In ciascuna sezione sono richiesti dati relativi alle attività formative, quali oggetto e contenuti, periodo di svolgimento, numero dipendenti coinvolti, numero di ore o giornate lavorative dedicate, numero di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ex D.M. 17 ottobre 2017.

Sono inoltre richiesti ulteriori informazioni e in particolare indicazione delle tecnologie abilitanti 4.0 ex art. 3, D.M. 4 maggio 2018, ambiti aziendali di declinazione di tali tecnologie di cui all’allegato A, legge n. 205/2017, modalità di erogazione delle attività formative, interna o esterna, importo complessivo delle spese ammissibili, eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese.

Il modello deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ed inviato tramite PEC all’indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it.

Il termine per l’invio è differenziato in base al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili:

  • investimenti effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (per la generalità dell’impresa 2020) entro il 31 dicembre 2021;
  • investimenti effettuati nei periodi d’imposta successivi entro la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Giovedì 4 novembre 2021 Covid-19 – Termine presentazione comunicazione spese per sanificazione e acquisto DPI Termine ultimo per la presentazione della “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione”. Soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni.

 

Enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

 

Strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.

Telematica
Martedì 30 novembre 2021 IRPEF, IRES, IRAP Termine per la trasmissione:

·         della dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare;

·         della dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.

Persone fisiche

 

Società di persone

 

Società di capitali

Telematica
Martedì 30 novembre 2021 ISA – Presentazione modello Termine ultimo per la presentazione del modello ISA relativo l’anno d’imposta 2020. Lavoratori autonomi

 

Società di persone

 

Società di capitali

Telematica
Martedì 30 novembre 2021 Comunicazione liquidazioni periodiche IVA – LIPE Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

 

 

Approfondisci

Newsletter OTTOBRE 2021:

IN BREVE
  • Stralcio delle cartelle fino a 5mila euro: chiarimenti sull’annullamento automatico
  • Dal 4 ottobre il via alle domande per il nuovo credito d’imposta sanificazione
  • Entro il 2 novembre la presentazione del modello 770/2021
  • Accesso ai servizi online dell’Agenzia Entrate dal 1° ottobre 2021
  • Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
  • Cessioni e acquisti da San Marino con fattura elettronica dal 1° ottobre 2021
  • I benefici fiscali per chi investe in start-up innovative previsti dal decreto “Sostegni-bis”
  • ACE innovativa 2021: pronto il modello per la Comunicazione di fruizione del credito d’imposta
  • Transfer pricing: in consultazione lo schema di circolare dell’Agenzia Entrate
  • Ristrutturazione di un appartamento destinato, alla fine dei lavori, a diventare studio professionale
  • Contributi a fondo perduto nei Comuni in cui si trovano santuari religiosi: domande entro l’8 novembre

 

APPROFONDIMENTI
  • Lo stralcio automatico delle cartelle fino a 5mila euro
  • Il nuovo credito d’imposta sanificazione: presentazione dell’istanza dal 4 ottobre

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

 RISCOSSIONE

Stralcio delle cartelle fino a 5mila euro: chiarimenti sull’annullamento automatico

Agenzia delle Entrate, Circolare 22 settembre 2021, n. 11/E

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 22 settembre 2021, n. 11/E, ha fornito chiarimenti in merito allo stralcio automatico dei carichi che, alla data del 23 marzo 2021, avevano un importo residuo non superiore a 5.000 euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, come previsto dall’art. 4, commi da 4 a 9, del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69).

Oltre ai chiarimenti sui debiti che possono essere annullati, sui contribuenti che possono beneficiare della misura e sulle tempistiche, nel documento l’Agenzia si sofferma sui criteri di determinazione del limite di reddito di 30.000 euro riferito al 2019, superato il quale il contribuente esce dall’ambito applicativo dello stralcio.

Vedi l’Approfondimento

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Dal 4 ottobre il via alle domande per il nuovo credito d’imposta sanificazione

Il decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021, art. 32) ha riproposto il credito d’imposta, già previsto e disciplinato dall’art. 125, D.L. n. 34/2020, per la sanificazione e l’acquisto di DPI limitatamente ai mesi di giugno, luglio e agosto 2021, al fine contrastare l’epidemia.

Il credito d’imposta sanificazione è previsto nella misura del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 (l’importo verrà ragguagliato alla percentuale determinata ‘‘a consuntivo’’ entro il 12 novembre 2021) per un massimo 60.000 euro per beneficiario.

Le istanze telematiche che dovranno essere presentate in via telematica a partire dal 4 ottobre ed entro il 4 novembre 2021.

Vedi l’Approfondimento

 

DICHIARAZIONI

Entro il 2 novembre la presentazione del modello 770/2021

La dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770/2021, per anno d’imposta 2020), deve essere presentata, entro il 2 novembre 2021 (il 31 ottobre cade di domenica e il 1° novembre è festivo), esclusivamente per via telematica e deve essere utilizzata per comunicare all’Agenzia Entrate le ritenute operate su:

  • redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
  • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
  • locazioni brevi inserite all’interno della CU;
  • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

 

RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

Accesso ai servizi online dell’Agenzia Entrate dal 1° ottobre 2021

Dal 1° ottobre 2021, in linea con quanto disposto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (D.L. n. 76/2020), le credenziali rilasciate dall’Agenzia ai cittadini non potranno essere più utilizzate per l’accesso all’area riservata.

Dal 1° ottobre, quindi, i cittadini potranno accedere all’area riservata utilizzando esclusivamente una delle tre modalità di autenticazione universali, SPID, CIE o CNS, riconosciute per accedere ai servizi online di tutte le Pubbliche amministrazioni. Di conseguenza le credenziali Fisconline non saranno più attive e sarà necessario accedere, a scelta, con uno dei tre strumenti

  • SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale
  • CIE – Carta d’identità elettronica
  • CNS – Carta nazionale dei servizi.

Per chi già accede con SPID, CIE o CNS, non cambia nulla. Chi non avesse uno di questi tre strumenti deve dotarsene.

I professionisti e le imprese in possesso delle credenziali Entratel, Fisconline e Sister, rilasciate dall’Agenzia, che vogliono accedere all’area riservata, potranno invece continuare a richiederle e utilizzarle anche dopo il 1° ottobre e fino alla data che sarà stabilita con un apposito decreto attuativo, come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale.

Anche le persone fisiche titolari di partita IVA e/o che risultino già incaricate ad operare in nome e per conto di altri soggetti, possono richiedere e utilizzare le credenziali dopo il 1° ottobre.

Ricordiamo che utilizzando i servizi on line dell’Agenzia Entrate i cittadini possono effettuare numerosi adempimenti a distanza, senza che sia necessario recarsi negli uffici:

 

Accedere al proprio cassetto fiscale per consultare:

  • le dichiarazioni presentate;
  • i versamenti effettuati;
  • gli atti registrati;
  • le comunicazioni e i rimborsi ricevuti;
  • le proprie certificazioni uniche trasmesse all’Agenzia dai sostituti d’imposta.

 

Utilizzare gli altri servizi disponibili tra cui:

  • accesso alla dichiarazione dei redditi precompilata;
  • pagamento di imposte, tasse e contributi (F24 web);
  • registrazione di un contratto di locazione (RLI);
  • CIVIS – assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, a seguito di controlli automatici delle dichiarazioni, sugli avvisi telematici e le cartelle di pagamento, sulle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo, sull’autotutela locazioni; servizio per la correzione dei dati della delega di pagamento F24 e per l’invio di documenti per controllo formale. Agli interlocutori professionali è richiesto di utilizzare prioritariamente il servizio telematico, limitando l’utilizzo di canali alternativi nei casi di lavorazione per via telematica non andata a buon fine, di indisponibilità del canale telematico, o, ancora, in caso di mancato riscontro tramite CIVIS;
  • presentazione della dichiarazione di successione, di voltura catastale automatica e di trascrizione degli immobili (SuccessioniOnLine);
  • presentazione di atti di aggiornamento di fabbricati e terreni predisposti dai professionisti tecnici abilitati (architetti, ingegneri, agronomi, geometri, periti edili).

 

IMPOSTA DI BOLLO

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Il 30 settembre 2021 è scaduto il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre del 2021. Nella stessa data sono stati chiamati al versamento i contribuenti che relativamente al primo trimestre solare dell’anno sono risultati debitori del tributo per un ammontare non superiore all’importo di 250 euro e hanno deciso di rinviare il pagamento alla scadenza relativa al trimestre successivo, rispetto a quella, ordinaria.

Si ricorda che il pagamento può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, e quindi entro il 30 novembre 2021, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.

Grazie a una apposita funzionalità, presente nella sezione “Pagamento imposta di bollo” del portale “Fatture e Corrispettivi”, sarà possibile procedere direttamente al pagamento, indicando l’IBAN relativo al conto corrente sul quale si intende addebitare l’imposta.

La procedura web dell’Agenzia delle Entrate consentirà anche la possibilità di ottenere il calcolo dell’importo dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, nel caso in cui il contribuente intendesse avvalersi del ravvedimento per il ritardato versamento rispetto alla scadenza prevista (Provv. Agenzia delle Entrate n. 34958/2021, § 4.3).

È comunque possibile pagare l’imposta dovuta mediante modello F24, utilizzando per il primo, secondo terzo e quarto trimestre, rispettivamente, i codici 2521, 2522, 2523 e 2524.

A decorrere dal prossimo 15 ottobre, l’Amministrazione finanziaria metterà invece a disposizione gli elenchi A e B delle fatture elettroniche emesse via SdI nel terzo trimestre del 2021. Da tale data i contribuenti potranno eventualmente modificare il suddetto elenco B, contenente le fatture elettroniche che presentano i requisiti per l’assoggettamento a bollo ma che non riportano l’indicazione prevista.

 

IVA

Cessioni e acquisti da San Marino con fattura elettronica dal 1° ottobre 2021

A decorrere dal 1° ottobre 2021 sarà possibile l’emissione della fattura elettronica anche a soggetti Sanmarinesi. Inizialmente, nel periodo transitorio tra il 1° ottobre 2021 e il 30 giugno 2022, si potrà comunque ancora emettere e ricevere il documento anche in formato cartaceo. La fattura elettronica resta quindi una possibilità e non un obbligo.

Successivamente, dal 1° luglio 2022, potranno invece essere emesse e accettate esclusivamente fatture in formato elettronico.

L’Ufficio tributario della Repubblica di San Marino ha comunicato che gli operatori italiani dovranno utilizzare per le fatture elettroniche inviate ai soggetti sammarinesi il codice destinatario 2R4GTO8.

 

SOCIETÀ, AGEVOLAZIONI

I benefici fiscali per chi investe in start-up innovative previsti dal decreto “Sostegni-bis”

Il Decreto “Sostegni bis” (D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106), prevede all’art. 14 che non siano soggette a tassazione le plusvalenze realizzate da persone fisiche a seguito della cessione di partecipazioni al capitale di imprese start-up innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 ed il 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni. Si tratterebbe altrimenti di plusvalenze realizzate al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale da tassare, in via ordinaria, nella misura del 26%.

La stessa agevolazione è prevista in caso di:

  • plusvalenze realizzate da persone fisiche a seguito di cessione di partecipazione al capitale di piccole e medie imprese innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 ed il 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni.
  • plusvalenze realizzate da persone fisiche a seguito di cessione di partecipazioni al capitale nelle società previste dall’art. 5 del Tuir (escluse quelle semplici e gli enti ad esse equiparati) ed in quelle previste dall’art. 73, comma 1, lettere a) e d), del Tuir, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start-up innovative o in piccole e medie imprese innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.

Per l’efficacia di queste nuove disposizioni sarà necessaria l’autorizzazione della Commissione Europea, richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo Economico.

 

AGEVOLAZIONI, IMPOSTE DIRETTE

ACE innovativa 2021: pronto il modello per la Comunicazione di fruizione del credito d’imposta

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 17 settembre 2021, n. 238235

Il decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106), prevede all’art. 19:

  • un rafforzamento dell’Ace (Aiuto alla Crescita Economica); in particolare, nel 2021, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, il coefficiente di remunerazione da applicare è del 15% (invece del coefficiente applicato in precedenza dell’1,3%). Inoltre, nel 2021, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, a prescindere dalla data di versamento o conferimento. Ai fini dell’applicazione di questa disposizione, la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di Euro, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio;
  • la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2021, dell’operatività della norma agevolativa che consente di trasformare in crediti d’imposta utilizzabili in compensazione le imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed a eccedenze dell’Ace legate alla cessione a titolo oneroso di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti.

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate n. 238235 del 17 settembre 2021 sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione di trasformazione dell’Ace innovativa in credito di imposta , nonché le modalità per poterne fruire e per l’eventuale cessione a terzi.

Le istanze si potranno inviare a partire dal 20 novembre 2021 ed entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2021 (modello Redditi 2022), quindi, per i soggetti “solari”, entro il 30 novembre 2022.

 

IMPOSTE DIRETTE

Transfer pricing: in consultazione lo schema di circolare dell’Agenzia Entrate

Agenzia delle Entrate, Schema Circolare Transfer pricing

Fino al prossimo 12 ottobre 2021 sarà aperta una consultazione pubblica per acquisire le osservazioni di operatori economici ed esperti sullo schema di circolare pubblicato dall’Agenzia delle Entrate per fornire chiarimenti su specifici aspetti relativi alla disciplina del Transfer pricing (prezzi di trasferimento praticati dalle multinazionali nelle operazioni con imprese associate).

In particolare, il documento di prassi, disponibile sul sito dell’Agenzia, contiene indicazioni sulla documentazione idonea a verificare la conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi praticati nelle transazioni infragruppo.

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Ristrutturazione di un appartamento destinato, alla fine dei lavori, a diventare studio professionale

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 17 settembre 2021, n. 611

Le spese sostenute per la ristrutturazione di un appartamento destinato, alla fine dei lavori, a diventare studio professionale, non fruiscono della corrispondente detrazione fiscale, in quanto la stessa vale solo per gli interventi effettuati su immobili residenziali. Diverso il discorso per le spese di efficientamento energetico, applicabili a prescindere dalla tipologia degli immobili.

Con la Risposta n. 611 del 17 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la norma di riferimento dell’agevolazione dedicata alle ristrutturazioni edilizie (art. 16-bis del Tuir) che prevede una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare massimo complessivo delle stesse pari a 48mila euro (elevata al 50%, su un limite di spesa pari a 96mila euro, per i costi sostenuti tra il 26 giugno 2012 ed il 31 dicembre 2021), stabilisce che gli interventi devono essere eseguiti su edifici residenziali o su parti di edifici residenziali di qualunque categoria catastale, anche rurale, esistenti. Sono pertanto esclusi i lavori realizzati su edifici o su parti di edifici non residenziali.

A differenza di questa agevolazione, l’ecobonus (art. 14, comma 1, D.L. n. 63/2013) si applica a tutti gli edifici esistenti, anche non “residenziali“.

Ciò premesso, il cambio d’uso post operam dell’appartamento, che il contribuente istante intende ristrutturare e riqualificare energeticamente, porterà inevitabilmente alla perdita dei benefici fiscali disciplinati dall’art. 16-bis del Tuir, mentre resterà in vita la detrazione fiscale prevista, per gli interventi di efficienza energetica, ex art. 14 del D.L. n. 63/2013.

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Contributi a fondo perduto nei Comuni in cui si trovano santuari religiosi: domande entro l’8 novembre

Il contributo, che non può superare i 150mila euro, è stato previsto dall’art. 59 del decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126) per le imprese e gli esercenti che svolgono attività di vendita di beni o servizi al pubblico nei centri storici (zone A o equipollenti) di Comuni in cui sono situati santuari religiosi e che presentano due caratteristiche:

  • una popolazione superiore a 10.000 abitanti;
  • e una presenza turistica di cittadini residenti in Paesi esteri almeno tre volte superiore al numero dei residenti in base all’ultima rilevazione resa disponibile dalle amministrazioni pubbliche competenti.

Il requisito del numero di abitanti (superiore a 10mila) non si applica ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.

L’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019, una percentuale:

  • del 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro;
  • del 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;
  • del 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro.

nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

In ogni caso, il contributo è determinato per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo, che sarà determinato tenendo conto del limite complessivo di spesa stabilito dalla norma e dell’ammontare complessivo relativo alle istanze accolte, verrà accreditato direttamente sul conto corrente dei beneficiari.

L’Istanza deve essere predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia Entrate, secondo le modalità definite dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 8 settembre 2021, n. 230686.

Le domande possono essere trasmesse dal giorno 9 settembre 2021 e non oltre il giorno 8 novembre 2021, anche tramite intermediario.

 

 

APPROFONDIMENTI

RISCOSSIONE

Lo stralcio automatico delle cartelle fino a 5mila euro

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 22 settembre 2021, n. 11/E, ha fornito chiarimenti in merito allo stralcio automatico dei carichi che, alla data del 23 marzo 2021, avevano un importo residuo non superiore a 5.000 euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, come previsto dall’art. 4, commi da 4 a 9, del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69).

Oltre ai chiarimenti sui debiti che possono essere annullati, sui contribuenti che possono beneficiare della misura e sulle tempistiche, nel documento l’Agenzia si sofferma sui criteri di determinazione del limite di reddito di 30.000 euro riferito al 2019, superato il quale il contribuente esce dall’ambito applicativo dello stralcio.

Il decreto “Sostegni” ha disposto l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021 fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 da qualunque ente creditore (salvo i debiti espressamente esclusi, elencati nel documento di prassi).

Il rispetto del tetto va quindi calcolato tenendo conto del capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni, mentre restano esclusi dal calcolo gli aggi e gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura.

Se il contribuente ha più carichi iscritti a ruolo, conta l’importo di ciascuno: se i singoli carichi non superano i 5.000 euro, possono quindi beneficiare tutti dell’annullamento. Lo stralcio si applica anche ai debiti rientranti nella “Rottamazione-ter” (D.L. n. 119/2018), nel “Saldo e stralcio” (legge di Bilancio 2019) e nella “Riapertura dei termini” (prevista dal D.L. n. 34/2019). Sul sito internet dell’Agenzia Entrate-Riscossione è possibile verificare se i debiti ammessi alle predette definizioni agevolate possono essere oggetto di annullamento.

I debiti che possono essere oggetto di stralcio devono riferirsi alle persone fisiche e ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, rispettivamente nell’anno d’imposta 2019 e nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro. Per le persone fisiche si prendono in considerazione le Certificazioni Uniche 2020, le dichiarazioni 730 e Redditi PF 2020 presenti nella banca dati dell’Agenzia Entrate alla data del 14 luglio 2021. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si fa invece riferimento ai modelli dichiarativi Redditi Società di capitali, Società di persone, Enti non commerciali, nel cui frontespizio è indicato un periodo d’imposta che ricomprende la data del 31 dicembre 2019.

L’Agenzia delle Entrate effettua le verifiche sul possesso dei requisiti da parte dei contribuenti interessati, segnalando i codici fiscali che restano fuori per il superamento del requisito reddituale, ed entro il 30 settembre darà il via libera all’annullamento.

L’agente della riscossione provvederà in automatico allo stralcio; il contribuente potrà verificare che i debiti siano stati annullati consultando la propria situazione debitoria con le modalità rese disponibili dall’agente della riscossione. I debiti oggetto di Stralcio si intendono tutti automaticamente annullati in data 31 ottobre 2021.

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Il nuovo credito d’imposta sanificazione: presentazione dell’istanza dal 4 ottobre

Il decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021, art. 32) ha riproposto il credito d’imposta, già previsto e disciplinato dall’art. 125, D.L. n. 34/2020, per la sanificazione e l’acquisto di DPI limitatamente ai mesi di giugno, luglio e agosto 2021, al fine contrastare l’epidemia.

Il credito d’imposta sanificazione è previsto nella misura del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 (l’importo verrà ragguagliato alla percentuale determinata ‘‘a consuntivo’’ entro il 12 novembre 2021) per un massimo 60.000 euro per beneficiario.

Il credito potrà essere utilizzato sia nel Modello Redditi relativo al periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa agevolata, e pertanto nel Mod. Redditi 2022, che in compensazione tramite Mod. F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento con cui l’Agenzia Entrate renderà nota la percentuale utilizzabile per determinare il credito spettante a ciascun beneficiario.

Per utilizzare in compensazione il credito d’imposta si ricorda che il modello F24 va presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia Entrate (Entratel/Fisconline). Con una prossima risoluzione sarà istituito l’apposito codice tributo.

 

Da un punto di vista oggettivo risultano agevolate le spese per:

  • sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati;
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (es. acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti, mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza UE);
  • somministrazione dei tamponi per COVID-19;
  • acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza UE, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

 

Da un punto di vista soggettivo, possono beneficiare dell’agevolazione:

  • esercenti attività d’impresa;
  • esercenti arti e professioni;
  • enti non commerciali (inclusi ETS ed enti religiosi civilmente riconosciuti);
  • le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.

Sono escluse le persone fisiche che svolgono attività commerciali/di lavoro autonomo in via non abituale (dunque prive di partita IVA), ad esclusione dell’attività di ‘‘B&B’’.

Al fine di accedere al credito d’imposta, i contribuenti devono comunicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di riferimenti utilizzando il Modello di ‘‘Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione’’ approvato dall’Agenzia Entrate con il Provvedimento n. 19191 del 15 luglio 2021.

La Comunicazione potrà essere inviata dal 4 ottobre 2021 al 4 novembre 2021. Il sistema rilascia, entro 5 giorni, una ricevuta che attesta la presa in carico o l’eventuale scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni, a seguito dei controlli formali dei dati inviati.

Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, o presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, barrando la casella ‘‘rinuncia’’.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Mercoledì 6 ottobre 2021 Covid-19 – Istanza per la riduzione del canone locazione immobili abitativi Termine ultimo per la presentazione dell’istanza per ottenere il contributo a fondo perduto per la riduzione del canone locazione immobili abitativi. Persone fisiche o giuridiche, che hanno riconosciuto a uno o più dei loro conduttori una riduzione sul canone dell’anno 2021 da questi dovuti per la locazione di immobili abitativi. Telematica
Martedì 2 novembre 2021 770/2021 Termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2020. Sostituti d’imposta Telematica
Martedì 30 novembre 2021 IRPEF, IRES, IRAP Termine per la trasmissione:

·         della dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare;

·         della dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.

Persone fisiche

Società di persone

Società di capitali

Telematica
Martedì 30 novembre 2021 Comunicazione liquidazioni periodiche IVA – LIPE Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

 

 

Approfondisci