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Newsletter DICEMBRE 2021:

IN BREVE
  • Al via il Contributo a fondo perduto perequativo: istanze fino al 28 dicembre
  • Super Green pass: tutte le misure per contrastare la “quarta ondata” Covid
  • Fatturazione elettronica: novità obbligatorie dal 2022
  • Entro il 16 dicembre il versamento della seconda rata IMU
  • Contributo a fondo perduto per il sostegno delle attività economiche chiuse: domande entro il 21 dicembre
  • Contributi a sostegno degli enti del Terzo settore: domande fino all’11 dicembre
  • Fatture di fine anno: la detrazione IVA
  • Bonus edilizi e novità del decreto “Anti-frodi”: primi chiarimenti delle Entrate
  • Asseverazione congruità delle spese “bonus edilizi”
  • Bonus edilizi: aggiornati i software per la comunicazione delle opzioni
  • Bonus Pubblicità 2021: aggiornato l’elenco dei richiedenti
  • Operativa la piattaforma per la composizione negoziata della crisi
  • Operativa la piattaforma telematica del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
  • Tassazione separata per oneri detraibili successivamente rimborsati

 

APPROFONDIMENTI
  • La seconda rata IMU 2021
  • Le regole di detrazione IVA per le fatture di fine anno

 

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Al via il Contributo a fondo perduto perequativo: istanze fino al 28 dicembre

D.M. 12 novembre 2021; Agenzia delle Entrate, Provvedimento 29 novembre 2021, n. 336196; Guida “Il contributo a fondo perduto perequativo”

È stato firmato dal Ministro dell’Economia, in data 12 novembre 2021, il decreto che stabilisce i requisiti di accesso e le modalità di determinazione del contributo a fondo perduto perequativo, previsto dall’art. 1, commi 16-27 , del decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), per i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, che nel 2020 hanno subito un peggioramento del risultato economico di esercizio pari ad almeno il 30% rispetto al 2019.

Per calcolare il contributo spettante è previsto un meccanismo a scaglioni: alla differenza tra il risultato economico di esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 2020 e quello relativo al periodo di imposta in corso al 2019 sono applicate le seguenti percentuali:

  • 30% per i soggetti con ricavi/compensi fino a 100mila euro;
  • 20% con ricavi/compensi superiori a 100mila e fino a 400mila euro;
  • 15% con ricavi/compensi superiori a 400mila e fino a 1 milione di euro;
  • 10% con ricavi/compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
  • 5% per i soggetti con ricavi/compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

 

L’importo spettante dovrà essere calcolato al netto degli altri contributi a fondo perduto Covid già riconosciuti dall’Agenzia Entrate. Non spetterà alcun contributo perequativo se l’ammontare complessivo dei contributi, già riconosciuti dalle Entrate, è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio del periodo d’imposta 2020 e quello relativo al periodo d’imposta 2019.

Per accedere al contributo è necessario aver presentato entro il 30 settembre 2021 la dichiarazione Redditi relativa al 2020 e aver validamente presentato anche la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2019.

Eventuali dichiarazioni integrative o correttive presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, relativamente sia al 2019 che al 2020, non rilevano ai fini della determinazione del contributo, qualora dai dati indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro 30 settembre 2021.

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate n. 336196 del 29 novembre 2021 sono stati definiti il contenuto informativo, le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo.

La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal 29 novembre e fino al giorno 28 dicembre 2021.

L’Agenzia ha messo altresì a disposizione la nuova Guida, che, anche con esempi specifici di calcolo, aiuta ad orientarsi tra le istruzioni e le regole da seguire per l’utilizzo del contributo “perequativo”.

 

IMPRESE, LAVORO

Super Green pass: tutte le misure per contrastare la “quarta ondata” Covid

D.L. 26 novembre 2021, n. 172

Il Green-pass rafforzato o “Super Green pass” è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 novembre scorso. La certificazione verde rinforzata sarà rilasciata solo a chi si è vaccinato o ai guariti dal Covid-19 e permetterà di partecipare a spettacoli, eventi sportivi o accedere ai ristoranti al chiuso, a feste e discoteche e a cerimonie pubbliche.

Con il D.L. n. 172/2021, in particolare, sono state introdotte misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, attraverso una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2.

 

Obbligo vaccinale e terza dose

Il decreto legge prevede di estendere l’obbligo vaccinale alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre 2021, e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse, per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

 

Obbligo vaccinale per nuove categorie

Inoltre il provvedimento stabilisce l’estensione dell’obbligo vaccinale ad ulteriori categorie a decorrere dal 15 dicembre 2021, ossia:

  • personale amministrativo della sanità;
  • docenti e personale amministrativo della scuola;
  • militari;
  • forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria);
  • personale del soccorso pubblico;
  • polizia locale.

 

Green pass

La durata di validità del Green pass viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi.

L’obbligo di Green Pass viene esteso a ulteriori settori: alberghi; spogliatoi per l’attività sportiva, anche all’aperto; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale.

 

Green pass rafforzato

A decorrere dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il Green Pass rafforzato, valido solo per coloro che sono o vaccinati o guariti. Il nuovo Certificato verde serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti:

  • spettacoli;
  • spettatori di eventi sportivi;
  • ristorazione al chiuso;
  • feste e discoteche;
  • cerimonie pubbliche.

A partire dal 29 novembre 2021 nelle zone gialla e arancione la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e degli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di Green pass rafforzato, nel rispetto della disciplina della zona bianca.

Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che il Green pass rafforzato per lo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, debba essere utilizzato anche in zona bianca.

 

Altre misure

Sarà disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno.

Sarà potenziata la campagna di comunicazione in favore della vaccinazione.

Il Governo, inoltre, ha assunto e ha intenzione di assumere in via amministrativa altre decisioni:

  • possibilità di effettuare la terza dose di vaccino dopo 5 mesi dalla seconda;
  • apertura alla terza dose per gli under 40;
  • se autorizzate, avvio delle campagne vaccinali per la fascia di età 5-12 anni.

 

IVA, ADEMPIMENTI

Fatturazione elettronica: nuovi obblighi dal 1° gennaio 2022

A partire dal 1° gennaio 2022 diventerà obbligatorio l’utilizzo del Sistema di Interscambio (SDI), e quindi della fattura elettronica in formato XML, anche per le operazioni attive e passive effettuate con soggetti esteri.

La trasmissione elettronica del documento XML dovrà essere effettuata, nel caso di operazioni attive, entro i normali termini di emissione delle fatture, mentre nel caso di operazioni passive, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti.

Attualmente, i dati relativi alle operazioni attive e passive con soggetti esteri vengono trasmessi all’Agenzia Entrate tramite il cosiddetto “Esterometro”.

Dal 1° gennaio 2022 l’Esterometro viene abolito e al suo posto sarà introdotto l’obbligo di trasmissione all’Agenzia Entrate tramite lo SDI – in formato XML – anche per le operazioni effettuate con controparti non residenti.

Tale novità ha implicazioni sostanzialmente diverse a seconda che si tratti di un’operazione attiva o passiva.

Il soggetto passivo che riceverà una fattura in modalità analogica dal fornitore estero, dovrà generare un documento elettronico, ossia convertire i dati della fattura integrata o dell’autofattura in formato XML e trasmetterlo all’Agenzia Entrate tramite SDI entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento.

Tipo documento:

  • TD17 per l’integrazione o l’autofattura in caso di acquisto di servizi da soggetti non residenti;
  • TD18 per l’integrazione in caso di acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19 per l’integrazione o l’autofattura in caso di acquisto da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia (ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972).

Sarà altresì possibile, seppur non obbligatorio, emettere un documento in formato XML (Tipo Documento TD16) per l’integrazione di fatture relative ad operazioni soggette al cosiddetto reverse charge interno.

Per quanto riguarda il campo Destinatario (cessionario/committente), andranno inseriti i dati del soggetto che effettua l’integrazione o emette l’autofattura; tali documenti saranno recapitati dallo SdI allo stesso soggetto passivo che li ha emessi.

Con riferimento alle esportazioni (extraUE) si evidenzia che, anche per il 2022, le esportazioni documentate da bolletta doganale potranno essere trasmesse allo SDI facoltativamente.

 

TRIBUTI LOCALI

Entro il 16 dicembre il versamento della seconda rata IMU

Il 16 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2021.

La legge di Bilancio 2020 ha stabilito che l’imposta unica comunale (c.d. IUC) fosse abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). La IUC, meglio conosciuta come IMU, è ora accorpata alla TASI, Tassa sui servizi indivisibili.

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il versamento dell’IMU può avvenire alternativamente, mediante:

  • il modello F24;
  • apposito bollettino di c/c postale;
  • la piattaforma PagoPA.

Vedi l’Approfondimento

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Contributo a fondo perduto per il sostegno delle attività economiche chiuse: domande entro il 21 dicembre

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 29 novembre 2021, n. 336230

Con il Provvedimento n. 336230 del 29 novembre 2021 sono stati stabiliti il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per l’erogazione del contributo a fondo perduto, previsto dall’art. 2 del D.L. n. 73/2021 (“Sostegni-bis”), destinato a ristorare le attività che anche nel 2021, a causa del Covid-19 e delle relative restrizioni, hanno subìto chiusure prolungate (almeno 100 giorni nel periodo tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto.

Con il decreto del ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze del 9 settembre 2021 sono stati determinati i soggetti beneficiari (tra cui discoteche, sale da ballo e simili e altre attività, come cinema, teatri, palestre e piscine), l’ammontare dell’aiuto e le modalità di erogazione.

Al provvedimento sono allegati il modello dell’istanza per la richiesta del contributo e le istruzioni di compilazione.

L’istanza telematica può essere presentata tra il 2 dicembre e il 21 dicembre 2021, con predisposizione mediante un software conforme alle specifiche tecniche allegate al provvedimento e trasmissione attraverso il canale telematico Entratel/Fisconline (via desktop telematico).

 

TERZO SETTORE, INCENTIVI

Contributi a sostegno degli enti del Terzo settore: domande fino all’11 dicembre

D.Dirett. 26 novembre 2021, n. 614

Con il Decreto n. 614 del 26 novembre 2021 il Ministero del lavoro ha indicato i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di contributo per il sostegno agli enti del Terzo settore previsto dall’art. 13-quaterdecies del D.L. n. 137/2020 (decreto “Ristori”).

Possono presentare istanza per il contributo:

  1. le organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte nei registri regionali e delle Province autonome
  2. le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome
  3. le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nell’Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate

che nel corso dell’anno 2020 abbiano cessato o ridotto l’esercizio delle proprie attività statutarie di interesse generale in conseguenza delle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ricomprese nei codici Ateco specificamente individuati nel decreto.

L’iscrizione nei relativi registri da parte dei soggetti beneficiari deve risultare alla data di presentazione dell’istanza ed essere stata conseguita in data anteriore al 25 dicembre 2020.

Le domande devono essere presentate:

  • esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica denominata “Ristori Enti Terzo Settore”, disponibile sul portale “Servizi Lavoro” del Ministero del Lavoro (https://servizi.lavoro.gov.it), previo accesso con credenziali SPID personali o CIE del legale rappresentante dell’ente;
  • a partire dal 29 novembre 2021 e fino a sabato 11 dicembre 2021.

  

IVA, ADEMPIMENTI

Fatture di fine anno: la detrazione IVA

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Le regole di detrazione sono infatti diverse per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.

Le modifiche introdotte in materia di detrazione derivano dall’introduzione della fattura elettronica che ha reso la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte un elemento certo e dimostrabile, in primis da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Per regola generale, le fatture di acquisto relative al mese precedente, se annotate entro il giorno 15 del mese successivo, possono concorrere alla liquidazione IVA del mese di effettuazione. Se, invece, vengono annotate dopo il giorno 15, concorrono alla liquidazione del mese di annotazione.

La regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

Vedi l’Approfondimento

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Bonus edilizi e novità del decreto “Anti-frodi”: primi chiarimenti delle Entrate

D.L. 11 novembre 2021, n. 157; Agenzia delle Entrate, Faq 22 novembre 2021; Circolare 29 novembre 2021, n. 16/E

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 16/E/2021 e alcune Faq pubblicate sul proprio sito, ha fornito le prime indicazioni sui nuovi obblighi relativi al visto di conformità e all’asseverazione per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, come previsto dal D.L. n. 157/2021 (cd. decreto “Anti-frodi”), in materia di Superbonus e bonus edilizi diversi.

Con riferimento al Superbonus, l’Agenzia ha spiegato che l’obbligo del visto di conformità è stato esteso anche nel caso in cui bonus sia utilizzato come detrazione in dichiarazione e non più, quindi, solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, come previsto in precedenza.

La novità si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore di decreto “Anti-frodi”. Tale criterio temporale vale sia per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non commerciali cui si applica il criterio di cassa, sia per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali cui si applica il criterio di competenza.

Pertanto, non è richiesto il visto di conformità per le spese relative all’anno 2020 indicate nel modello 730/2021 o modello Redditi 2021, anche se presentati dopo l’11 novembre 2021, e neanche in caso di successiva presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d’imposta 2020

Il visto di conformità rimane non obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730), ovvero quando sussiste il visto di conformità sull’intera dichiarazione già richiesto per altre circostanze.

Con riguardo ai bonus diversi dal Superbonus, l’Agenzia chiarisce tra l’altro che l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione, introdotto dal D.L. n. 157/2021 non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 157/2021) hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, anche se la relativa comunicazione non è stata ancora inviata.

Con riferimento, invece, ai tecnici, viene chiarito che i professionisti abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus possono rilasciare per lo stesso tipo di intervento anche la nuova attestazione di congruità delle spese sostenute prevista dall’art. 1 del D.L. n. 157/2021.

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Asseverazione congruità delle spese “bonus edilizi”

D.L. 11 novembre 2021, n. 157; Agenzia delle Entrate, Faq 22 novembre 2021

L’Agenzia delle Entrate, con le Faq pubblicate sul proprio sito, ha fornito chiarimenti sul D.L. n. 157/2021 (decreto “Anti-frodi”) che, come noto, ha esteso l’obbligo del visto di conformità a tutte le comunicazioni di opzione relative ai bonus edilizi.

In una delle risposta l’Agenzia chiarisce che, in attesa dell’adozione del decreto del Ministero della transizione ecologica relativo all’individuazione dei valori massimi per talune categorie di beni ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020.

Inoltre, precisa ancora l’Agenzia, ai sensi dell’art. 119, comma 13-bis, del D.L. n. 34/2020 (decreto “Rilancio”), “nelle more dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi”.

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Bonus edilizi: aggiornati i software per la comunicazione delle opzioni

Sono state aggiornate le procedure telematiche di comunicazione all’Agenzia Entrate delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito, relative alle detrazioni per lavori edilizi diverse dal Superbonus al fine di consentire l’invio delle comunicazioni delle opzioni esercitate entro l’11 novembre 2021, per le quali non è richiesta l’apposizione del visto di conformità.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

  • in relazione ai bonus edilizi, l’art. 1 del D.L. 11 novembre 2021, n. 157 (cd. decreto “Anti-frodi”) impone, in caso di opzione, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione e l’asseverazione dei tecnici sulla congruità delle spese sostenute;
  • la nuova regola si applica anche alle detrazioni diverse dal Superbonus;
  • la nuova regola si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 157/2021);
  • non sussiste tuttavia l’obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione e dell’asseverazione, in capo al contribuente in buona fede che ha ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, entro l’11 novembre 2021, anche se non ha ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia Entrate;
  • la nuova regola non si applica alle comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l’Agenzia Entrate abbia rilasciato una ricevuta di accoglimento. Pertanto in tal caso non sono obbligatorie l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese;
  • i relativi crediti possono essere accettati, e nuovamente ceduti, senza chiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l’11 novembre 2021, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione di cui all’art. 122-bis del D.L. n. 34/2020.

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Bonus Pubblicità 2021: aggiornato l’elenco dei richiedenti

Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Comunicato Stampa 24 novembre 2021

Il dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha reso noto, con un comunicato pubblicato sul proprio sito, l’elenco aggiornato dei soggetti che hanno presentato la comunicazione telematica per l’accesso al credito di imposta sugli investimenti pubblicitari per l’anno 2021.

Nell’elenco è indicato l’importo teoricamente fruibile da ciascuno dei soggetti richiedenti con la percentuale provvisoria di riparto. L’elenco sostituisce quello pubblicato il 27 aprile 2021 e tiene conto delle comunicazioni presentate sia nel periodo dal 1° al 31 marzo 2021 che nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021.

Per confermare la prenotazione effettuata con la “comunicazione per l’accesso” per l’anno 2021, è necessario inviare, con la stessa modalità, dal 1° al 31 gennaio 2022, la “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti effettuati. Solo in esito alla presentazione delle “dichiarazioni sostitutive”, sarà formato l’elenco dei soggetti ammessi all’agevolazione.

 

CRISI D’IMPRESA

Operativa la piattaforma per la composizione negoziata della crisi

È operativa, dal 15 novembre scorso, la piattaforma telematica nazionale delle Camere di commercio per la composizione negoziata della crisi, l’Istituto previsto dal D.L. n. 118/2021 per il risanamento delle imprese in crisi.

La piattaforma è composta da un’area pubblica, di tipo informativo, e una “riservata” alle istanze formali.

L’accesso all’area pubblica permette all’imprenditore di svolgere il test facoltativo sulla perseguibilità o meno del possibile risanamento aziendale e di ottenere tutti gli altri elementi informativi relativi al nuovo strumento stragiudiziale, mentre l’accesso all’area riservata, invece, permette all’impresa di presentare l’istanza, farsi assistere da un esperto e continuare l’iter mantenendo intatta, seguendo alcune specifiche regole, la continuità aziendale.

TERZO SETTORE

Operativa la piattaforma telematica del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

È operativa dal 23 novembre 2021 la piattaforma telematica del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) su cui vengono iscritte tutte le realtà non Profit che decidono di adeguarsi alle regole del Codice del Terzo Settore.

Da tale data non sarà più possibile richiedere l’iscrizione nei registri, oggi esistenti, delle Odv (Organizzazioni di Volontariato) e delle Aps (Associazioni di Promozione Sociale) o all’anagrafe delle Onlus. I registri restano “in vita” solo per i procedimenti di iscrizione/cancellazione pendenti al 22 novembre. Stessa cosa per le Onlus: l’anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate si “congela” alla data del 22 novembre 2021.

Via libera, invece, dal 24 novembre, all’iscrizione di nuovi Enti del Terzo Settore nel Registro Unico. L’iscrizione al Runts avviene in via telematica, tramite il portale dedicato, realizzato in collaborazione con Unioncamere, e raggiungibile dalla pagina www.lavoro.gov.it.

Per i Commercialisti e gli Esperti contabili vi sarà, come previsto espressamente dal Decreto, l’adempimento di trasmettere gli atti al Runts.

Un altro ruolo importante sarà ricoperto dai Notai nella fase di iscrizione al Runts per gli Enti dotati di personalità giuridica. Il controllo preventivo notarile dimezzerà, infatti, i termini per il controllo degli uffici del Runts sulle modifiche statutarie operate dagli Enti.

In pratica, gli ETS che dal 24 novembre richiedono l’iscrizione al Runts, possono compilare direttamente sulla piattaforma dedicata un’istanza telematica che riproduce quanto previsto dalla modulistica contenuta nel D.M n. 106/2020, allegando i documenti necessari firmati digitalmente.

Tramite il portale, previa autenticazione, ciascun Ente ha infatti la possibilità di accedere direttamente alla scrivania utente, per compilare le pratiche da inviare all’ufficio del Registro. Inoltre, l’Ente interessato potrà consultare, in tempo reale, la lista delle pratiche inviate, accedere al dettaglio di ciascuna istanza inviata e interloquire con l’ufficio.

 

IRPEF

Tassazione separata per oneri detraibili successivamente rimborsati

In una risposta pubblicata sul suo sito internet FiscoOggi, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema di spese mediche oggetto di detrazione 19% che, dopo la presentazione del modello 730, siano state parzialmente rimborsate dal Servizio sanitario nazionale.

L’Agenzia, dopo aver ricordato che per esercitare il diritto alla detrazione delle spese sanitarie è necessario che le stesse siano state effettivamente sostenute e quindi rimaste a carico del contribuente, ha precisato che le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri, per i quali si è già usufruito della detrazione in periodi d’imposta precedenti, devono essere assoggettate a tassazione separata (art. 17, comma 1, lettera n-bis), del Tuir).

Pertanto, il contribuente dovrà indicare il rimborso ricevuto, tra i redditi soggetti a tassazione separata, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui lo ha ricevuto (Modello 730 – Quadro D – o Modello Redditi Persone fisiche – Quadro RM).

 

 

 

APPROFONDIMENTI

TRIBUTI LOCALI

La seconda rata IMU 2021

Il 16 dicembre 2021 scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2021.

La legge di Bilancio 2020 ha stabilito che l’imposta unica comunale (c.d. IUC) fosse abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). La IUC, meglio conosciuta come IMU, è ora accorpata alla TASI, Tassa sui servizi indivisibili.

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 16 giugno 2021 è stata versata la prima rata di acconto per l’anno d’imposta 2021.

Il versamento dell’IMU può avvenire alternativamente, mediante:

  • il modello F24;
  • apposito bollettino di c/c postale;
  • la piattaforma PagoPA.

 

Immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli

A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il legislatore, già dallo scorso anno, è intervenuto più volte per introdurre disposizioni, in materia di IMU, a favore dei soggetti maggiormente colpiti dalla pandemia.

In particolare, il decreto “Agosto” (art. 78, comma 3, D.L. n. 104/2020) ha stabilito che l‘IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. L’esenzione biennale richiede quindi che:

  • gli immobili rientrino nella categoria catastale D/3;
  • gli immobili siano destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
  • i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Per questi immobili, per i quali non stata versata la prima rata, non è dovuto il versamento a saldo per il 2021.

Locatori in favore dei quali sia stata emessa convalida di sfratto per morosità

Inoltre il decreto “Sostegni-bis” (art. 4-ter, D.L. n. 73/2021) ha stabilito che:

  • alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’IMU relativa all’immobile;
  • alle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021, è riconosciuta l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’IMU relativa all’immobile predetto.

Gli stessi contribuenti hanno diritto al rimborso della prima rata dell’IMU relativa all’anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021.

Soggetti non residenti titolari di pensione

Si ricorda infine che la legge di Bilancio 2021 ha previsto che, a partire dall’anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’IMU è applicata nella misura della metà.

Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, si fa esclusivo riferimento ai “soggetti non residenti nel territorio dello Stato”, senza prevedere al contempo l’iscrizione degli stessi all’AIRE. In più, la medesima disposizione richiede, quali ulteriori requisiti, che tali soggetti siano:

  • – titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia;
  • – residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.

 

IVA, ADEMPIMENTI

Le regole di detrazione IVA per le fatture di fine anno

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Le regole di detrazione sono infatti diverse per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.

Le modifiche introdotte in materia di detrazione derivano dall’introduzione della fattura elettronica che ha reso la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte un elemento certo e dimostrabile, in primis da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda, innanzitutto, che la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del decreto IVA.

Nel caso di fattura differita, invece, emessa quindi ai sensi dell’art. 21, quarto comma, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di “effettuazione” dell’operazione ai fini IVA.

Può dunque intercorrere un certo tempo tra la “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.

Per potere detrarre l’IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata.

La data della fattura è quindi solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l’emissione delle fatture elettroniche, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario.

L’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che: “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.”.

 

ATTENZIONE: Per regola generale, quindi, le fatture di acquisto relative al mese precedente, se annotate entro il giorno 15 del mese successivo, possono concorrere alla liquidazione IVA del mese di effettuazione. Se, invece, vengono annotate dopo il giorno 15, concorrono alla liquidazione del mese di annotazione.

 

Nel caso in cui una fattura, recapitata nel 2021, non venga, invece, registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l’IVA, l’annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2022 (che quest’anno cade di sabato, quindi il 2 maggio 2022), in apposito sezionale – o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture “correnti”. L’IVA dovrà concorrere al modello IVA 2022, riferimento 2021, e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2022, nella quale viene effettuata la registrazione.

La regola generale prevede quindi che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art. 1 comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

 

ATTENZIONE: Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

 

ESEMPIO: Un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2020. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre 2021, ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, procede all’invio in data 2 gennaio 2022. La fattura viene consegnata dal SDI al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data.

Si tratta di documento di acquisto relativo all’anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2021), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo.

Ne consegue che l’imposta potrà essere legittimamente detratta a partire dal mese di gennaio 2022, ad avvenuta registrazione.

 

Fattura emessa a dicembre 2021 Ricevuta e registrata a dicembre 2021 Detrazione in dicembre 2021
Ricevuta nel 2021 ma registrata nel 2022 (entro aprile 2022) Detrazione in Dichiarazione IVA del 2021 e registrazione tramite sezionale
Ricevuta nel 2021 ma registrata nel 2022 (dopo aprile 2022) Detrazione non ammessa
Ricevuta e registrata a gennaio 2022 Detrazione ammessa a gennaio 2022

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Giovedì 16 dicembre 2021 IMU/TASI Versamento 2^ rata 2021 Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili. Mod. F 24 on line o bollettino postale
Martedì 21 dicembre 2021 CFP attività economiche chiuse Termine per l’invio dell’istanza Soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione chiuse per Covid in presenza delle condizioni stabilite dal D.M. 9 settembre 2021 e dall’art. 2 del D.L. n. 73/2021. Telematica
Lunedì 27 dicembre 2021 IVA Termine per il versamento dell’acconto IVA 2021 Soggetti esercenti attività d’impresa e/o arti e professioni in regime IVA. Mod. F 24 on line
Martedì 28 dicembre 2021 CFP perequativo Termine per l’invio dell’istanza Soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, in presenza delle condizioni stabilite dall’art. 1, commi da 16 a 27, del D.L. n. 73/2021. Telematica

 

Approfondisci

Newsletter NOVEMBRE 2021:

IN BREVE
  • Decreto fiscale: al 30 novembre le rate di Rottamazione-ter e Saldo e stralcio
  • Manovra 2022: proroga per Superbonus e altri bonus edilizi
  • Bonus tessile, moda e accessori: per il credito d’imposta 2020 istanze fino al 22 novembre
  • Pubblicati i modelli di comunicazione al Mise per i crediti imposta del Piano Transizione 4.0
  • Pubblicati gli elenchi 2022 per lo Split Payment
  • “Sanatoria” in arrivo per il credito d’imposta R&S
  • Al via le domande per il credito d’imposta servizi digitali 2021
  • Nuova Sabatini: la misura rifinanziata con 300 milioni di euro
  • Terzo settore: RUNTS al via dal 23 novembre
  • Superbonus anche se gli interventi trainanti sono eseguiti “solo” su pertinenze dell’immobile
  • Bonus facciate 90%: lavori terminabili nel 2022 se il pagamento avviene entro il 31 dicembre 2021
  • Bonus “terme”: tutto pronto per stabilimenti e utenti
  • Attenzione: nuove email truffa su pagamenti fiscali in sospeso
APPROFONDIMENTI
  • Decreto fiscale: nuovi termini per il pagamento di cartelle, rateizzazioni e rate 2020 e 2021
  • Comunicazione al Mise per i crediti imposta del Piano Transizione 4.0
PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

RISCOSSIONE, SANATORIE

Decreto fiscale: al 30 novembre le rate di Rottamazione-ter e Saldo e stralcio

D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, artt. 1,2, 3

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 è entrato in vigore il D.L. n. 146/2021, cd, Decreto fiscale, che contiene misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

Il Decreto, fra le altre disposizioni, ha introdotto nuovi termini per il pagamento di cartelle, rateizzazioni e per il versamento delle rate 2020 e 2021 della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”). La norma prevede, in particolare, la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal “Decreto Sostegni-bis”. Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020, potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro il 30 novembre insieme a quelle previste in scadenza nel 2021. Quindi, entro il 30 novembre 2021 dovranno essere corrisposte integralmente:

  • le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
  • le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.

Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’art. 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Pertanto, il pagamento potrà essere effettuato entro lunedì 6 dicembre 2021.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Manovra 2022: proroga per Superbonus e altri bonus edilizi

Governo, Comunicato Stampa 29 ottobre 2021

Il disegno di legge di Bilancio 2022, approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 ottobre 2021, prevede tra le misure più attese la proroga del Superbonus al 110% e delle altre agevolazioni edilizie, seppur con scadenze differenziate e nuovi limiti. Secondo quanto anticipato nel comunicato diramato dal Governo e contenuto nella bozza del provvedimento, che dovrà essere confermato da Camera e Senato durante l’iter parlamentare, le detrazioni Irpef in ambito immobiliare vengono così riformulate:

  • il Superbonus 110% è prorogato al 2023 per i condomini e gli IACP, con riduzione a scalare della detrazione al 70% nel 2024 ed al 65% nel 2025;
  • per le abitazioni unifamiliari l’incentivo al 110% è prorogato fino al 2022, ma solo se:
  1. gli interventi sono eseguiti da persone fisiche che alla data del 30 settembre 2021 avevano effettuato la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) prevista dal comma 13-ter dell’art. 119 D.L. n. 34/2020, ovvero, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, avevano già avviato le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo;
  2. gli interventi sono eseguiti da persone fisiche con un ISEE non superiore a 25.000 euro annui che eseguono interventi su unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
  • prorogate fino al 2024 tutte le agevolazioni diverse dal 110%: detrazione Irpef per le ristrutturazioni (dal 36 al 50%), sismabonus (dal 50 all’85%), ecobonus (dal 50 al 70 e 75%), eco-sismabonus (80 e 85%), bonus verde (36%) e bonus mobili (50%), quest’ultimo con riduzione del tetto massimo di spesa a 5.000 euro per tutte le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024;
  • proroga di un anno per il bonus facciate, ma con riduzione della detrazione spettante dal 90 al 60%.

Altra novità di rilievo contenuta nel disegno di legge di Bilancio 2022 è la proroga sino al 2025 anche delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020, ma soltanto nell’ambito del Superbonus al 110%, con esclusione di tutte le altre misure agevolative a partire dal 1° gennaio 2022.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Bonus tessile, moda e accessori: per il credito d’imposta 2020 istanze fino al 22 novembre

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28 ottobre 2021, n. 293378

È stato aperto il canale telematico con cui gli operatori del settore tessile, moda, calzature e pelletteria possono richiedere il credito d’imposta calcolato sulle rimanenze di magazzino previsto dall’art. 48-bis del decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020).

L’agevolazione, introdotta come forma di sostegno alle imprese del settore tessile e moda in periodo Covid, consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Possono beneficiarne gli operatori che rientrano nei settori economici indicati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 luglio 2021. Il credito d’imposta è riconosciuto sull’aumento delle rimanenze finali di magazzino limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 9 marzo 2020 (il 2020) e a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Con Provvedimento direttoriale n. 293378 del 28 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che tale comunicazione debba essere inviata telematicamente, utilizzando il modello approvato con Provvedimento n. n. 262282 dell’11 ottobre 2020, nei seguenti termini:

  • dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 9 marzo 2020;
  • dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Il Provvedimento precisa che la fruizione del credito è consentita solo a seguito dell’adozione della decisione di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea. Dopo il via libera della UE, gli operatori potranno utilizzare il credito, esclusivamente in compensazione, entro e non oltre il periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

 

 

IMPRESE, SOCIETÀ

Pubblicati i modelli di comunicazione al Mise per i crediti imposta del Piano Transizione 4.0

D.Dirett. 6 ottobre 2021

Con tre distinti Decreti Direttoriali firmati lo scorso 6 ottobre il Mise ha stabilito e pubblicato modelli, contenuti, modalità e termini di invio delle comunicazioni previste dalle rispettive discipline dei crediti d’imposta appartenenti al Piano Transizione 4.0.

La comunicazione al Mise è un adempimento da effettuarsi in relazione alle seguenti misure agevolative:

  • credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, di cui ai commi 189 e 190 dell’art. 1, legge n. 160/2019 e di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 dell’art. 1, legge n. 178/2020;
  • credito d’imposta R&S e I&D, di cui ai commi 200, 201, 202 e 203 dell’art. 1 legge n. 160/2019 e ss.mm.ii.;
  • credito d’imposta Formazione 4.0, di cui ai commi 46-56 dell’art. 1, legge n. 205/2017 e ss.mm.ii.

Restano pertanto esclusi dalla comunicazione gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, ordinari, ovvero non inclusi negli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Pubblicati gli elenchi 2022 per lo Split Payment

Sono disponibili sul sito del Dipartimento delle Finanze, nella sezione dedicata, gli elenchi validi per l’anno 2022 dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il cosiddetto “split payment”, pubblicati ai sensi del D.M. 9 gennaio 2018.

Gli elenchi sono aggiornati al mese di ottobre 2021 e riguardano:

  • le società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359, comma 1, n. 2 c.c.);
  • gli enti o le società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
  • gli enti o le società controllate dalle Amministrazioni Locali;
  • gli enti o le società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
  • gli enti, le fondazioni o le società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
  • le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

 

Non sono invece incluse le Amministrazioni pubbliche comunque tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti per le quali è possibile fare riferimento all’elenco (c.d. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Si ricorda che l’elenco è pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l’anno successivo; l’aggiornamento avviene in via continuativa nel corso dell’anno ed è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale.

I soggetti interessati, con eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, possono segnalare al Dipartimento delle Finanze eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi ai fini del loro aggiornamento, esclusivamente mediante l’apposito modulo di richiesta e fornendo idonea documentazione a supporto dell’istanza presentata. È obbligatorio allegare la visura camerale.

 

 

“Sanatoria” in arrivo per il credito d’imposta R&S

D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, art. 5

Il Decreto fiscale (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146) prevede una “procedura di riversamento spontaneo”, senza sanzioni e interessi, del credito d’imposta per investimenti in Ricerca & Sviluppo maturato nei periodi d’imposta dal 2015 al 2019 e indebitamente compensato.

La sanatoria è però circoscritta a fattispecie caratterizzate da condotte in buona fede dei contribuenti, con effettivo svolgimento delle attività e sostenimento delle spese ammissibili. Si rivolge quindi alle imprese:

  • che hanno realmente svolto attività in tutto o in parte non qualificabili come R&S ai fini del credito d’imposta e sostenuto le relative spese;
  • che hanno svolto attività di R&S svolta su commessa estera (ammessa a partire dal periodo d’imposta 2017) in modo non conforme al dettame della norma di interpretazione autentica contenuta all’art. 1, comma 72, legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ;
  • che hanno commesso errori di quantificazione del credito R&S, di individuazione delle spese ammissibili (violazione dei principi di inerenza e congruità) e di determinazione della media storica 2012-2014.

La sanatoria sarà invece preclusa a chi avesse posto in essere condotte fraudolente (attività e spese simulate nonché documenti falsi o fatture per operazioni inesistenti) e nei casi in cui non fosse stata prodotta adeguata documentazione.

Il riversamento del credito, che non potrà avvenire mediante compensazione di crediti d’imposta, dovrà essere effettuato, previa presentazione di apposita istanza:

  • in unica soluzione entro il 16 dicembre 2022;
  • in tre quote annuali di pari importo con scadenze al 16 dicembre del 2022, 2023 e 2024, con applicazione di interessi di rateazione calcolati al tasso legale.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Al via le domande per il credito d’imposta servizi digitali 2021

Dipartimento per l’Informazione e l’editoria, Comunicato Stampa 19 ottobre 2021

Si è aperta il 20 ottobre la finestra temporale per presentare le domande per accedere al credito d’imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisizione di servizi digitali.

In particolare, il credito d’imposta è pari al 30% della spesa effettiva sostenuta, nell’anno precedente a quello cui si riferisce il credito d’imposta, per i seguenti servizi digitali:

  • acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale;
  • information technology di gestione della connettività.

È utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari. Ai fini della fruizione del credito d’imposta è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6919.

Le istanze possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa, esclusivamente per via telematica, entro la mezzanotte del 20 novembre 2021, utilizzando l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile cliccando sul link “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria” -> “Credito imposta servizi digitali” del menù “Servizi on line”, previa autenticazione via SPID, CNS o CIE.

Maggiori informazioni al sito https://www.informazioneeditoria.gov.it

 

 

IMPRESE, INCENTIVI

Nuova Sabatini: la misura rifinanziata con 300 milioni di euro

Mise, Comunicato Stampa 18 ottobre 2021

È stata rifinanziata con ulteriori 300 milioni di euro la misura del Ministero dello sviluppo economico che ha l’obiettivo di sostenere gli investimenti produttivi delle PMI per l’acquisto di beni strumentali, cd. “Nuova Sabatini”, di cui al D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Ricordiamo che, con il decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), erano stati stanziati 425 milioni di euro, che hanno permesso lo scorso mese di luglio di riaprire lo sportello per la presentazione delle domande delle imprese. Il recente intervento, quindi, porta quindi l’ammontare complessivo di risorse a 725 milioni di euro.

Viene garantita quindi la continuità operativa della misura agevolativa, che permetterà alle piccole e medie imprese di beneficiare delle agevolazioni per l’acquisto di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuove di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali).

Beneficiarie dell’agevolazione sono le PMI che, alla data di presentazione della domanda:

  • sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;
  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
  • non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
  • sono residenti in un Paese estero purché provvedano all’apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l’ultimazione dell’investimento.

 

 

ENTI NO PROFIT

Terzo settore: RUNTS al via dal 23 novembre

D.Dirett. 26 ottobre 2021, n. 561

Il 23 novembre 2021 partirà il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). La data di avvio, attesa dal mondo del Terzo settore, è stata individuata con decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021.

Il 23 novembre 2021 avrà quindi inizio la fase di trasmigrazione dei dati degli enti iscritti alla data del 22 novembre 2021 nei registri delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) verso il nuovo RUNTS; al trasferimento, che si dovrà concludere entro il 21 febbraio 2022, seguirà la verifica delle singole posizioni da parte degli uffici statale e regionali.

Per le ONLUS, l’Agenzia Entrate concorderà con il Ministero le modalità di comunicazione al RUNTS dei dati e delle informazioni degli enti iscritti alla relativa anagrafe alla data del 22 novembre 2021.

Sempre dal 23 novembre 2021 non sarà più possibile richiedere l’iscrizione ai registri delle ODV e delle APS o all’anagrafe delle Onlus: tutti gli enti di nuova iscrizione, dal 24 novembre 2021, potranno richiedere l’iscrizione al RUNTS in via telematica, sul portale dedicato, realizzato in collaborazione con Unioncamere, e raggiungibile dalla pagina www.lavoro.gov.it.

 

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Superbonus anche se gli interventi trainanti sono eseguiti “solo” su pertinenze dell’immobile

La Circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che un intervento trainante può essere eseguito anche su una pertinenza e beneficiare comunque del Superbonus 110%, indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale, purché tale intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’art. 119 del cosiddetto decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020).

Inoltre, in caso di interventi realizzati sulle parti comuni, la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi.

 

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Bonus facciate 90%: lavori terminabili nel 2022 se il pagamento avviene entro il 31 dicembre 2021

Nel corso di un Question time del 20 ottobre 2021, in Commissione finanze alla Camera, è stata fornita risposta ad un’interrogazione (n. 5-06751), sulla possibilità di usufruire della detrazione relativa al “Bonus facciate” al 90%, in scadenza, secondo la normativa attualmente vigente, il 31 dicembre 2021. L’interrogazione in particolare verteva sulla possibilità di fruire del Bonus facciate a seguito dell’emissione della fattura a saldo da parte della ditta, con il pagamento del corrispondente 10% che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura, entro il 31 dicembre 2021, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.

La risposta ha chiarito che, nel caso in cui il contribuente riceva la fattura entro il 31 dicembre 2021 e proceda al pagamento entro la medesima data del 10% al netto dello sconto in fattura del 90% ed esegua gli adempimenti richiesti (quindi opzione entro il 16 marzo 2022), lo stesso potrà beneficiare della detrazione anche se i lavori termineranno successivamente al 31 dicembre 2021.

Se i lavori non dovessero poi essere eseguiti il contribuente subirà però il recupero della detrazione, con aggravio e interessi, con la responsabilità solidale in capo al fornitore che ha applicato lo sconto.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Bonus “terme”: tutto pronto per stabilimenti e utenti

Mise, Comunicato Stampa 28 ottobre 2021

È in partenza il bonus “terme” introdotto dal D.M. 1° luglio 2021 del ministero dello Sviluppo economico in attuazione dell’art. 29-bis del cd. decreto “Agosto” (D.L. n. 104/2020).

Sono previsti due step temporali per dare il via definitivo all’erogazione del contributo:

  • il primo riguarda gli stabilimenti termali che potranno accreditarsi a partire dal 28 ottobre sulla piattaforma online di Invitalia, che verrà aggiornata di volta in volta con l’inserimento sia degli istituti termali aderenti sia delle prestazioni erogate da ciascun centro;
  • il secondo passaggio consente ai cittadini interessati alla fruizione del bonus di prenotarsi presso gli stabilimenti autorizzati a partire dall’8 novembre 2021.

Il bonus “terme” è nato per sostenere un settore particolarmente colpito dall’insorgenza della pandemia da Covid-19 e consiste in uno sconto del 100% sul prezzo di acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un massimo di 200 euro, sotto forma di sconto in fattura, e potrà essere richiesto direttamente presso gli stabilimenti termali accreditati. Se il prezzo di acquisto dei servizi termali fosse superiore a 200 euro, l’importo in più sarà a carico del cittadino.

È rivolto a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, indipendentemente dalla composizione del loro nucleo familiare e senza limiti di Isee.

Ciascun beneficiario, senza necessità della presentazione della richiesta del medico curante, avrà accesso a un solo bonus, per un solo acquisto delle prestazioni fornite dall’istituto termale prescelto che provvederà a verificare, attraverso il portale di Invitalia, che non siano state effettuate altre prenotazioni dallo stesso utente e, al termine dei necessari controlli, provvederà ad emettere il buono.

Il bonus è nominale e non può essere concesso per servizi termali già a carico del Servizio sanitario nazionale, di altri enti pubblici ovvero oggetto di ulteriori benefici riconosciuti all’utente, fatte salve le eventuali detrazioni previste dalla vigente normativa fiscale sul costo del servizio termale eventualmente non coperto dal buono. Il bonus non può essere ceduto ad altre persone, nemmeno a titolo gratuito.

Le risorse messe a disposizione per la misura agevolativa sono 53 milioni di euro e i contributi verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili; pertanto Invitalia, in base ai fondi residui, rilascerà al centro termale una ricevuta di prenotazione in cui saranno identificati i servizi termali prescelti dall’utente e il codice univoco di prenotazione.

Il codice fornito ha una validità di sessanta giorni dalla data di emissione e, nel caso in cui non venga utilizzato, decade automaticamente e l’importo rientra nella disponibilità del fondo.

 

 

RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

Attenzione: nuove email truffa su pagamenti fiscali in sospeso

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 19 ottobre 2021

È in circolazione l’ennesima campagna di phishing tramite false comunicazioni a nome del direttore dell’Agenzia Entrate, che tentano di convincere il destinatario ad aprire allegati malevoli comunicando non precisati pagamenti fiscali in sospeso. Le comunicazioni, inviate da un indirizzo di posta elettronica apparentemente riconducibile dall’Agenzia Entrate e con la firma del direttore, invitano i destinatari a recarsi presso “la banca o un ufficio fiscale” portando con sé la stampa di un file allegato.

Si tratta di email non inviate dall’Amministrazione finanziaria e la raccomandazione dell’Agenzia, che non invia mai questo tipo di comunicazioni, è di cestinare l’email nel caso fosse stata ricevuta, senza aprire alcun allegato.

In caso di dubbi è possibile consultare la sezione “Focus sul phishing” disponibile sul sito istituzionale delle Entrate, dove periodicamente vengono riportati gli avvisi relativi alle ultime email-truffa in circolazione. Inoltre, è sempre possibile contattare il call center al numero 800.909696 per chiedere conferma dell’effettivo invio da parte dell’Agenzia della e-mail ricevuta.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

RISCOSSIONE, SANATORIE

Decreto fiscale: nuovi termini per il pagamento di cartelle, rateizzazioni e rate 2020 e 2021

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 è entrato in vigore il D.L. n. 146/2021, cd, Decreto fiscale, che contiene misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

Il Decreto, fra le altre disposizioni, ha introdotto nuovi termini per il pagamento di cartelle, rateizzazioni e per il versamento delle rate 2020 e 2021 della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”).

I primi articoli, in particolare, si occupano di materia fiscale. Ne anticipiamo una sintesi.

 

  1. Riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Rottamazione UE” (art. 1)

La norma prevede la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal “Decreto Sostegni-bis”. Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020, potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro il 30 novembre insieme a quelle previste in scadenza nel 2021. Quindi, entro il 30 novembre 2021 dovranno essere corrisposte integralmente:

  • le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
  • le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.

Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’art. 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Pertanto, il pagamento potrà essere effettuato entro lunedì 6 dicembre 2021.

 

  1. Estensione del termine di pagamento per le cartelle notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 (art. 2)

Per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, viene prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti), il termine per il relativo pagamento senza applicazione di interessi di mora. Prima di tale termine l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.

 

  1. Nuovi termini di decadenza per le rateizzazioni in essere all’inizio della sospensione Covid-19 (art. 3, comma 1)

Per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei Comuni della cosiddetta “zona rossa” – allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020 – la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020), cioè prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica Covid-19, è prevista l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa.

Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” – allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020 – la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020) e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate.

 

  1. Differimento dei termini di pagamento delle rateizzazioni in essere all’inizio della sospensione Covid-19 (art. 3, commi 2 e 3)

Per i contribuenti con piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020 (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei Comuni della cosiddetta “zona rossa” – allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020 – la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020), il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021) viene differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 (il versamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 2 novembre in quanto la scadenza fissata dal D.L. n. 146/2021 coincide con un giorno festivo).

In merito l’Agenzia Entrate-Riscossione ha pubblicato, in data 22 ottobre 2021, FAQ e Vademecum dedicati.

Nel decreto fiscale sono altresì contenute novità in tema di semplificazione per il patent box, in materia di lavoro e sicurezza dei lavoratori, congedi Covid, Ecobonus auto.

 

 

IMPRESE, SOCIETÀ

Comunicazione al Mise per i crediti imposta del Piano Transizione 4.0

Con tre distinti Decreti Direttoriali firmati lo scorso 6 ottobre il Mise ha stabilito e pubblicato modelli, contenuti, modalità e termini di invio delle comunicazioni previste dalle rispettive discipline dei crediti d’imposta appartenenti al Piano Transizione 4.0.

La comunicazione al Mise è un adempimento da effettuarsi in relazione alle seguenti misure agevolative:

  • credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, di cui ai commi 189 e 190 dell’art. 1, legge n. 160/2019 e di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 dell’art. 1, legge n. 178/2020;
  • credito d’imposta R&S e I&D, di cui ai commi 200, 201, 202 e 203 dell’art. 1 legge n. 160/2019 e ss.mm.ii.;
  • credito d’imposta Formazione 4.0, di cui ai commi 46-56 dell’art. 1, legge n. 205/2017 e ss.mm.ii.

Restano pertanto esclusi dalla comunicazione gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, ordinari, ovvero non inclusi negli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016.

I decreti sono diversi per ogni agevolazione e stabiliscono che in caso di mancato invio del modello al Mise non vi sono conseguenze: infatti l’inadempimento non comporta la disapplicazione o la revoca dell’agevolazione, non determina effetti in sede di controllo dell’Amministrazione finanziaria e i dati e le informazioni indicati sono acquisiti solo a fini di monitoraggio dell’andamento, diffusione ed efficacia delle misure del Piano Transizione 4.0.

 

  1. Per il credito d’imposta per investimenti beni strumentali 4.0, il modello di comunicazione richiede separata esposizione dei seguenti investimenti:
  • sezione A – investimenti in beni strumentali materiali di cui all’allegato A, legge n.  232/2016 – con puntuale classificazione all’interno dei tre gruppi dell’allegato A alla legge n. 232/2016, con indicazione dei relativi costi agevolabili e l’eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese;
  • sezione B – investimenti in beni strumentali immateriali di cui all’allegato B, legge n. 232/2016 – con puntuale classificazione all’interno dell’allegato B della legge n. 232/2016 con indicazione dei relativi costi agevolabili e l’eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese.

Nel frontespizio sono richiesti i dati anagrafici, le informazioni sull’appartenenza ad un gruppo, le indicazioni circa la fruizione in periodi d’imposta precedenti dell’iper ammortamento, circa l’impiego di innovation manager con fruizione del relativo voucher. Vengono poi richiesti dati sul progetto d’investimento, se afferente a un nuovo stabilimento, al rinnovamento di uno stabilimento esistente o entrambi, l’individuazione delle tecnologie abilitanti 4.0 a cui si ricollegano gli investimenti effettuati.

Il modello deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ed inviato tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it.

Il termine per l’invio è differenziato in base alla disciplina applicabile:

  • investimenti ricadenti sotto la legge n. 160/2019 entro il 31 dicembre 2021;
  • investimenti ricadenti sotto la legge n. 178/2020 entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa ad ogni periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti, dunque per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2020 entro il prossimo 30 novembre 2021.

 

  1. Per il credito d’imposta R&S e I&D, il modello di comunicazione richiede l’indicazione di dati anagrafici ed economici dell’impresa, con separata indicazione in cinque sezioni distinte dei seguenti investimenti:
  • sezione A – investimenti in attività di R&S, di cui al comma 200, art. 1, legge n. 160/2019;
  • sezione B1 – investimenti in attività di IT, di cui al comma 201, art. 1, legge n. 160/2019;
  • sezione B2 – investimenti in attività di IT 4.0, di cui al comma 203, art. 1, legge n. 160/2019;
  • sezione B3 – investimenti in attività di IT green, di cui al comma 203, art. 1, legge n. 160/2019;
  • sezione C – investimenti in attività di Design e ideazione estetica di cui al comma 202, art. 1, legge n. 160/2019.

In ciascuna sezione sono richiesti dati relativi ai progetti quali titolo, ambito scientifico e/o tecnologico di afferenza, periodo di realizzazione degli investimenti ed eventuali obiettivi di innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica, nonché le spese eleggibili distinte per tipologia e per attività sostenute direttamente dall’impresa o commissionate a imprese del gruppo. Per ogni tipologia d’investimento è richiesta l’indicazione dell’eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese.

Il modello deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ed inviato tramite PEC all’indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it.

Il termine per l’invio è differenziato in base al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili:

  • investimenti effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (per la generalità dell’impresa 2020), entro il 31 dicembre 2021;
  • investimenti effettuati nei periodi d’imposta successivi, entro la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.

 

  1. Per il credito d’imposta Formazione 4.0, il modello di comunicazione richiede l’indicazione di dati anagrafici ed economici dell’impresa, con separata indicazione in due sezioni distinte dei seguenti investimenti:
  • sezione A – investimenti in attività di Formazione 4.0 sostenuti nel periodo d’imposta 2020;
  • sezione B – investimenti in attività di Formazione 4.0 sostenuti nei periodi d’imposta 2021-2022.

In ciascuna sezione sono richiesti dati relativi alle attività formative, quali oggetto e contenuti, periodo di svolgimento, numero dipendenti coinvolti, numero di ore o giornate lavorative dedicate, numero di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ex D.M. 17 ottobre 2017.

Sono inoltre richiesti ulteriori informazioni e in particolare indicazione delle tecnologie abilitanti 4.0 ex art. 3, D.M. 4 maggio 2018, ambiti aziendali di declinazione di tali tecnologie di cui all’allegato A, legge n. 205/2017, modalità di erogazione delle attività formative, interna o esterna, importo complessivo delle spese ammissibili, eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese.

Il modello deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ed inviato tramite PEC all’indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it.

Il termine per l’invio è differenziato in base al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili:

  • investimenti effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (per la generalità dell’impresa 2020) entro il 31 dicembre 2021;
  • investimenti effettuati nei periodi d’imposta successivi entro la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Giovedì 4 novembre 2021 Covid-19 – Termine presentazione comunicazione spese per sanificazione e acquisto DPI Termine ultimo per la presentazione della “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione”. Soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni.

 

Enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

 

Strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.

Telematica
Martedì 30 novembre 2021 IRPEF, IRES, IRAP Termine per la trasmissione:

·         della dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare;

·         della dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.

Persone fisiche

 

Società di persone

 

Società di capitali

Telematica
Martedì 30 novembre 2021 ISA – Presentazione modello Termine ultimo per la presentazione del modello ISA relativo l’anno d’imposta 2020. Lavoratori autonomi

 

Società di persone

 

Società di capitali

Telematica
Martedì 30 novembre 2021 Comunicazione liquidazioni periodiche IVA – LIPE Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

 

 

Approfondisci

Newsletter OTTOBRE 2021:

IN BREVE
  • Stralcio delle cartelle fino a 5mila euro: chiarimenti sull’annullamento automatico
  • Dal 4 ottobre il via alle domande per il nuovo credito d’imposta sanificazione
  • Entro il 2 novembre la presentazione del modello 770/2021
  • Accesso ai servizi online dell’Agenzia Entrate dal 1° ottobre 2021
  • Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
  • Cessioni e acquisti da San Marino con fattura elettronica dal 1° ottobre 2021
  • I benefici fiscali per chi investe in start-up innovative previsti dal decreto “Sostegni-bis”
  • ACE innovativa 2021: pronto il modello per la Comunicazione di fruizione del credito d’imposta
  • Transfer pricing: in consultazione lo schema di circolare dell’Agenzia Entrate
  • Ristrutturazione di un appartamento destinato, alla fine dei lavori, a diventare studio professionale
  • Contributi a fondo perduto nei Comuni in cui si trovano santuari religiosi: domande entro l’8 novembre

 

APPROFONDIMENTI
  • Lo stralcio automatico delle cartelle fino a 5mila euro
  • Il nuovo credito d’imposta sanificazione: presentazione dell’istanza dal 4 ottobre

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

 RISCOSSIONE

Stralcio delle cartelle fino a 5mila euro: chiarimenti sull’annullamento automatico

Agenzia delle Entrate, Circolare 22 settembre 2021, n. 11/E

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 22 settembre 2021, n. 11/E, ha fornito chiarimenti in merito allo stralcio automatico dei carichi che, alla data del 23 marzo 2021, avevano un importo residuo non superiore a 5.000 euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, come previsto dall’art. 4, commi da 4 a 9, del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69).

Oltre ai chiarimenti sui debiti che possono essere annullati, sui contribuenti che possono beneficiare della misura e sulle tempistiche, nel documento l’Agenzia si sofferma sui criteri di determinazione del limite di reddito di 30.000 euro riferito al 2019, superato il quale il contribuente esce dall’ambito applicativo dello stralcio.

Vedi l’Approfondimento

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Dal 4 ottobre il via alle domande per il nuovo credito d’imposta sanificazione

Il decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021, art. 32) ha riproposto il credito d’imposta, già previsto e disciplinato dall’art. 125, D.L. n. 34/2020, per la sanificazione e l’acquisto di DPI limitatamente ai mesi di giugno, luglio e agosto 2021, al fine contrastare l’epidemia.

Il credito d’imposta sanificazione è previsto nella misura del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 (l’importo verrà ragguagliato alla percentuale determinata ‘‘a consuntivo’’ entro il 12 novembre 2021) per un massimo 60.000 euro per beneficiario.

Le istanze telematiche che dovranno essere presentate in via telematica a partire dal 4 ottobre ed entro il 4 novembre 2021.

Vedi l’Approfondimento

 

DICHIARAZIONI

Entro il 2 novembre la presentazione del modello 770/2021

La dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770/2021, per anno d’imposta 2020), deve essere presentata, entro il 2 novembre 2021 (il 31 ottobre cade di domenica e il 1° novembre è festivo), esclusivamente per via telematica e deve essere utilizzata per comunicare all’Agenzia Entrate le ritenute operate su:

  • redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
  • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
  • locazioni brevi inserite all’interno della CU;
  • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

 

RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

Accesso ai servizi online dell’Agenzia Entrate dal 1° ottobre 2021

Dal 1° ottobre 2021, in linea con quanto disposto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (D.L. n. 76/2020), le credenziali rilasciate dall’Agenzia ai cittadini non potranno essere più utilizzate per l’accesso all’area riservata.

Dal 1° ottobre, quindi, i cittadini potranno accedere all’area riservata utilizzando esclusivamente una delle tre modalità di autenticazione universali, SPID, CIE o CNS, riconosciute per accedere ai servizi online di tutte le Pubbliche amministrazioni. Di conseguenza le credenziali Fisconline non saranno più attive e sarà necessario accedere, a scelta, con uno dei tre strumenti

  • SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale
  • CIE – Carta d’identità elettronica
  • CNS – Carta nazionale dei servizi.

Per chi già accede con SPID, CIE o CNS, non cambia nulla. Chi non avesse uno di questi tre strumenti deve dotarsene.

I professionisti e le imprese in possesso delle credenziali Entratel, Fisconline e Sister, rilasciate dall’Agenzia, che vogliono accedere all’area riservata, potranno invece continuare a richiederle e utilizzarle anche dopo il 1° ottobre e fino alla data che sarà stabilita con un apposito decreto attuativo, come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale.

Anche le persone fisiche titolari di partita IVA e/o che risultino già incaricate ad operare in nome e per conto di altri soggetti, possono richiedere e utilizzare le credenziali dopo il 1° ottobre.

Ricordiamo che utilizzando i servizi on line dell’Agenzia Entrate i cittadini possono effettuare numerosi adempimenti a distanza, senza che sia necessario recarsi negli uffici:

 

Accedere al proprio cassetto fiscale per consultare:

  • le dichiarazioni presentate;
  • i versamenti effettuati;
  • gli atti registrati;
  • le comunicazioni e i rimborsi ricevuti;
  • le proprie certificazioni uniche trasmesse all’Agenzia dai sostituti d’imposta.

 

Utilizzare gli altri servizi disponibili tra cui:

  • accesso alla dichiarazione dei redditi precompilata;
  • pagamento di imposte, tasse e contributi (F24 web);
  • registrazione di un contratto di locazione (RLI);
  • CIVIS – assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, a seguito di controlli automatici delle dichiarazioni, sugli avvisi telematici e le cartelle di pagamento, sulle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo, sull’autotutela locazioni; servizio per la correzione dei dati della delega di pagamento F24 e per l’invio di documenti per controllo formale. Agli interlocutori professionali è richiesto di utilizzare prioritariamente il servizio telematico, limitando l’utilizzo di canali alternativi nei casi di lavorazione per via telematica non andata a buon fine, di indisponibilità del canale telematico, o, ancora, in caso di mancato riscontro tramite CIVIS;
  • presentazione della dichiarazione di successione, di voltura catastale automatica e di trascrizione degli immobili (SuccessioniOnLine);
  • presentazione di atti di aggiornamento di fabbricati e terreni predisposti dai professionisti tecnici abilitati (architetti, ingegneri, agronomi, geometri, periti edili).

 

IMPOSTA DI BOLLO

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Il 30 settembre 2021 è scaduto il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre del 2021. Nella stessa data sono stati chiamati al versamento i contribuenti che relativamente al primo trimestre solare dell’anno sono risultati debitori del tributo per un ammontare non superiore all’importo di 250 euro e hanno deciso di rinviare il pagamento alla scadenza relativa al trimestre successivo, rispetto a quella, ordinaria.

Si ricorda che il pagamento può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, e quindi entro il 30 novembre 2021, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.

Grazie a una apposita funzionalità, presente nella sezione “Pagamento imposta di bollo” del portale “Fatture e Corrispettivi”, sarà possibile procedere direttamente al pagamento, indicando l’IBAN relativo al conto corrente sul quale si intende addebitare l’imposta.

La procedura web dell’Agenzia delle Entrate consentirà anche la possibilità di ottenere il calcolo dell’importo dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, nel caso in cui il contribuente intendesse avvalersi del ravvedimento per il ritardato versamento rispetto alla scadenza prevista (Provv. Agenzia delle Entrate n. 34958/2021, § 4.3).

È comunque possibile pagare l’imposta dovuta mediante modello F24, utilizzando per il primo, secondo terzo e quarto trimestre, rispettivamente, i codici 2521, 2522, 2523 e 2524.

A decorrere dal prossimo 15 ottobre, l’Amministrazione finanziaria metterà invece a disposizione gli elenchi A e B delle fatture elettroniche emesse via SdI nel terzo trimestre del 2021. Da tale data i contribuenti potranno eventualmente modificare il suddetto elenco B, contenente le fatture elettroniche che presentano i requisiti per l’assoggettamento a bollo ma che non riportano l’indicazione prevista.

 

IVA

Cessioni e acquisti da San Marino con fattura elettronica dal 1° ottobre 2021

A decorrere dal 1° ottobre 2021 sarà possibile l’emissione della fattura elettronica anche a soggetti Sanmarinesi. Inizialmente, nel periodo transitorio tra il 1° ottobre 2021 e il 30 giugno 2022, si potrà comunque ancora emettere e ricevere il documento anche in formato cartaceo. La fattura elettronica resta quindi una possibilità e non un obbligo.

Successivamente, dal 1° luglio 2022, potranno invece essere emesse e accettate esclusivamente fatture in formato elettronico.

L’Ufficio tributario della Repubblica di San Marino ha comunicato che gli operatori italiani dovranno utilizzare per le fatture elettroniche inviate ai soggetti sammarinesi il codice destinatario 2R4GTO8.

 

SOCIETÀ, AGEVOLAZIONI

I benefici fiscali per chi investe in start-up innovative previsti dal decreto “Sostegni-bis”

Il Decreto “Sostegni bis” (D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106), prevede all’art. 14 che non siano soggette a tassazione le plusvalenze realizzate da persone fisiche a seguito della cessione di partecipazioni al capitale di imprese start-up innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 ed il 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni. Si tratterebbe altrimenti di plusvalenze realizzate al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale da tassare, in via ordinaria, nella misura del 26%.

La stessa agevolazione è prevista in caso di:

  • plusvalenze realizzate da persone fisiche a seguito di cessione di partecipazione al capitale di piccole e medie imprese innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 ed il 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni.
  • plusvalenze realizzate da persone fisiche a seguito di cessione di partecipazioni al capitale nelle società previste dall’art. 5 del Tuir (escluse quelle semplici e gli enti ad esse equiparati) ed in quelle previste dall’art. 73, comma 1, lettere a) e d), del Tuir, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start-up innovative o in piccole e medie imprese innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.

Per l’efficacia di queste nuove disposizioni sarà necessaria l’autorizzazione della Commissione Europea, richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo Economico.

 

AGEVOLAZIONI, IMPOSTE DIRETTE

ACE innovativa 2021: pronto il modello per la Comunicazione di fruizione del credito d’imposta

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 17 settembre 2021, n. 238235

Il decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106), prevede all’art. 19:

  • un rafforzamento dell’Ace (Aiuto alla Crescita Economica); in particolare, nel 2021, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, il coefficiente di remunerazione da applicare è del 15% (invece del coefficiente applicato in precedenza dell’1,3%). Inoltre, nel 2021, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, a prescindere dalla data di versamento o conferimento. Ai fini dell’applicazione di questa disposizione, la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di Euro, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio;
  • la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2021, dell’operatività della norma agevolativa che consente di trasformare in crediti d’imposta utilizzabili in compensazione le imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed a eccedenze dell’Ace legate alla cessione a titolo oneroso di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti.

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate n. 238235 del 17 settembre 2021 sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione di trasformazione dell’Ace innovativa in credito di imposta , nonché le modalità per poterne fruire e per l’eventuale cessione a terzi.

Le istanze si potranno inviare a partire dal 20 novembre 2021 ed entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2021 (modello Redditi 2022), quindi, per i soggetti “solari”, entro il 30 novembre 2022.

 

IMPOSTE DIRETTE

Transfer pricing: in consultazione lo schema di circolare dell’Agenzia Entrate

Agenzia delle Entrate, Schema Circolare Transfer pricing

Fino al prossimo 12 ottobre 2021 sarà aperta una consultazione pubblica per acquisire le osservazioni di operatori economici ed esperti sullo schema di circolare pubblicato dall’Agenzia delle Entrate per fornire chiarimenti su specifici aspetti relativi alla disciplina del Transfer pricing (prezzi di trasferimento praticati dalle multinazionali nelle operazioni con imprese associate).

In particolare, il documento di prassi, disponibile sul sito dell’Agenzia, contiene indicazioni sulla documentazione idonea a verificare la conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi praticati nelle transazioni infragruppo.

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Ristrutturazione di un appartamento destinato, alla fine dei lavori, a diventare studio professionale

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 17 settembre 2021, n. 611

Le spese sostenute per la ristrutturazione di un appartamento destinato, alla fine dei lavori, a diventare studio professionale, non fruiscono della corrispondente detrazione fiscale, in quanto la stessa vale solo per gli interventi effettuati su immobili residenziali. Diverso il discorso per le spese di efficientamento energetico, applicabili a prescindere dalla tipologia degli immobili.

Con la Risposta n. 611 del 17 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la norma di riferimento dell’agevolazione dedicata alle ristrutturazioni edilizie (art. 16-bis del Tuir) che prevede una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare massimo complessivo delle stesse pari a 48mila euro (elevata al 50%, su un limite di spesa pari a 96mila euro, per i costi sostenuti tra il 26 giugno 2012 ed il 31 dicembre 2021), stabilisce che gli interventi devono essere eseguiti su edifici residenziali o su parti di edifici residenziali di qualunque categoria catastale, anche rurale, esistenti. Sono pertanto esclusi i lavori realizzati su edifici o su parti di edifici non residenziali.

A differenza di questa agevolazione, l’ecobonus (art. 14, comma 1, D.L. n. 63/2013) si applica a tutti gli edifici esistenti, anche non “residenziali“.

Ciò premesso, il cambio d’uso post operam dell’appartamento, che il contribuente istante intende ristrutturare e riqualificare energeticamente, porterà inevitabilmente alla perdita dei benefici fiscali disciplinati dall’art. 16-bis del Tuir, mentre resterà in vita la detrazione fiscale prevista, per gli interventi di efficienza energetica, ex art. 14 del D.L. n. 63/2013.

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Contributi a fondo perduto nei Comuni in cui si trovano santuari religiosi: domande entro l’8 novembre

Il contributo, che non può superare i 150mila euro, è stato previsto dall’art. 59 del decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126) per le imprese e gli esercenti che svolgono attività di vendita di beni o servizi al pubblico nei centri storici (zone A o equipollenti) di Comuni in cui sono situati santuari religiosi e che presentano due caratteristiche:

  • una popolazione superiore a 10.000 abitanti;
  • e una presenza turistica di cittadini residenti in Paesi esteri almeno tre volte superiore al numero dei residenti in base all’ultima rilevazione resa disponibile dalle amministrazioni pubbliche competenti.

Il requisito del numero di abitanti (superiore a 10mila) non si applica ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.

L’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019, una percentuale:

  • del 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro;
  • del 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;
  • del 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro.

nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

In ogni caso, il contributo è determinato per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo, che sarà determinato tenendo conto del limite complessivo di spesa stabilito dalla norma e dell’ammontare complessivo relativo alle istanze accolte, verrà accreditato direttamente sul conto corrente dei beneficiari.

L’Istanza deve essere predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia Entrate, secondo le modalità definite dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 8 settembre 2021, n. 230686.

Le domande possono essere trasmesse dal giorno 9 settembre 2021 e non oltre il giorno 8 novembre 2021, anche tramite intermediario.

 

 

APPROFONDIMENTI

RISCOSSIONE

Lo stralcio automatico delle cartelle fino a 5mila euro

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 22 settembre 2021, n. 11/E, ha fornito chiarimenti in merito allo stralcio automatico dei carichi che, alla data del 23 marzo 2021, avevano un importo residuo non superiore a 5.000 euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, come previsto dall’art. 4, commi da 4 a 9, del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69).

Oltre ai chiarimenti sui debiti che possono essere annullati, sui contribuenti che possono beneficiare della misura e sulle tempistiche, nel documento l’Agenzia si sofferma sui criteri di determinazione del limite di reddito di 30.000 euro riferito al 2019, superato il quale il contribuente esce dall’ambito applicativo dello stralcio.

Il decreto “Sostegni” ha disposto l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021 fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 da qualunque ente creditore (salvo i debiti espressamente esclusi, elencati nel documento di prassi).

Il rispetto del tetto va quindi calcolato tenendo conto del capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni, mentre restano esclusi dal calcolo gli aggi e gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura.

Se il contribuente ha più carichi iscritti a ruolo, conta l’importo di ciascuno: se i singoli carichi non superano i 5.000 euro, possono quindi beneficiare tutti dell’annullamento. Lo stralcio si applica anche ai debiti rientranti nella “Rottamazione-ter” (D.L. n. 119/2018), nel “Saldo e stralcio” (legge di Bilancio 2019) e nella “Riapertura dei termini” (prevista dal D.L. n. 34/2019). Sul sito internet dell’Agenzia Entrate-Riscossione è possibile verificare se i debiti ammessi alle predette definizioni agevolate possono essere oggetto di annullamento.

I debiti che possono essere oggetto di stralcio devono riferirsi alle persone fisiche e ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, rispettivamente nell’anno d’imposta 2019 e nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro. Per le persone fisiche si prendono in considerazione le Certificazioni Uniche 2020, le dichiarazioni 730 e Redditi PF 2020 presenti nella banca dati dell’Agenzia Entrate alla data del 14 luglio 2021. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si fa invece riferimento ai modelli dichiarativi Redditi Società di capitali, Società di persone, Enti non commerciali, nel cui frontespizio è indicato un periodo d’imposta che ricomprende la data del 31 dicembre 2019.

L’Agenzia delle Entrate effettua le verifiche sul possesso dei requisiti da parte dei contribuenti interessati, segnalando i codici fiscali che restano fuori per il superamento del requisito reddituale, ed entro il 30 settembre darà il via libera all’annullamento.

L’agente della riscossione provvederà in automatico allo stralcio; il contribuente potrà verificare che i debiti siano stati annullati consultando la propria situazione debitoria con le modalità rese disponibili dall’agente della riscossione. I debiti oggetto di Stralcio si intendono tutti automaticamente annullati in data 31 ottobre 2021.

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Il nuovo credito d’imposta sanificazione: presentazione dell’istanza dal 4 ottobre

Il decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021, art. 32) ha riproposto il credito d’imposta, già previsto e disciplinato dall’art. 125, D.L. n. 34/2020, per la sanificazione e l’acquisto di DPI limitatamente ai mesi di giugno, luglio e agosto 2021, al fine contrastare l’epidemia.

Il credito d’imposta sanificazione è previsto nella misura del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 (l’importo verrà ragguagliato alla percentuale determinata ‘‘a consuntivo’’ entro il 12 novembre 2021) per un massimo 60.000 euro per beneficiario.

Il credito potrà essere utilizzato sia nel Modello Redditi relativo al periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa agevolata, e pertanto nel Mod. Redditi 2022, che in compensazione tramite Mod. F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento con cui l’Agenzia Entrate renderà nota la percentuale utilizzabile per determinare il credito spettante a ciascun beneficiario.

Per utilizzare in compensazione il credito d’imposta si ricorda che il modello F24 va presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia Entrate (Entratel/Fisconline). Con una prossima risoluzione sarà istituito l’apposito codice tributo.

 

Da un punto di vista oggettivo risultano agevolate le spese per:

  • sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati;
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (es. acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti, mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza UE);
  • somministrazione dei tamponi per COVID-19;
  • acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza UE, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

 

Da un punto di vista soggettivo, possono beneficiare dell’agevolazione:

  • esercenti attività d’impresa;
  • esercenti arti e professioni;
  • enti non commerciali (inclusi ETS ed enti religiosi civilmente riconosciuti);
  • le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.

Sono escluse le persone fisiche che svolgono attività commerciali/di lavoro autonomo in via non abituale (dunque prive di partita IVA), ad esclusione dell’attività di ‘‘B&B’’.

Al fine di accedere al credito d’imposta, i contribuenti devono comunicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di riferimenti utilizzando il Modello di ‘‘Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione’’ approvato dall’Agenzia Entrate con il Provvedimento n. 19191 del 15 luglio 2021.

La Comunicazione potrà essere inviata dal 4 ottobre 2021 al 4 novembre 2021. Il sistema rilascia, entro 5 giorni, una ricevuta che attesta la presa in carico o l’eventuale scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni, a seguito dei controlli formali dei dati inviati.

Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, o presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, barrando la casella ‘‘rinuncia’’.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Mercoledì 6 ottobre 2021 Covid-19 – Istanza per la riduzione del canone locazione immobili abitativi Termine ultimo per la presentazione dell’istanza per ottenere il contributo a fondo perduto per la riduzione del canone locazione immobili abitativi. Persone fisiche o giuridiche, che hanno riconosciuto a uno o più dei loro conduttori una riduzione sul canone dell’anno 2021 da questi dovuti per la locazione di immobili abitativi. Telematica
Martedì 2 novembre 2021 770/2021 Termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2020. Sostituti d’imposta Telematica
Martedì 30 novembre 2021 IRPEF, IRES, IRAP Termine per la trasmissione:

·         della dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare;

·         della dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.

Persone fisiche

Società di persone

Società di capitali

Telematica
Martedì 30 novembre 2021 Comunicazione liquidazioni periodiche IVA – LIPE Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

 

 

Approfondisci

Newsletter SETTEMBRE 2021:

IN BREVE
  • Modelli Redditi 2021 entro il 30 settembre per il contributo “perequativo”
  • Esonero contributi autonomi e professionisti: entro il 30 settembre la presentazione istanze
  • Entro il 30 settembre il pagamento delle rate dei piani di dilazione in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021
  • Nuovo sostegno per gli esercenti che hanno subìto lo stop di almeno 100 giorni nel periodo tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021
  • Crisi d’impresa: prorogata l’entrata in vigore del Codice e delle segnalazioni di allerta
  • Credito d’imposta beni strumentali: la “dicitura in fattura” nel caso del leasing
  • Superbonus: per il limite di spesa rileva il numero di unità iniziale (comprese le pertinenze)
  • Nuovi contributi a fondo perduto dal Ministero del Turismo
  • Entro il 16 settembre l’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del II trimestre 2021
  • Verifica on-line dello stralcio debiti con la definizione agevolata
  • Proroga al 6 ottobre per la domanda di contributo ai locatori che riducono il canone abitativo
  • Prenotazioni aperte dal 1° ottobre per il Bonus pubblicità 2021
  • La donazione di quote di società di famiglia non determina effetti pregiudizievoli sull’importo della cd. “franchigia”

 

APPROFONDIMENTI
  • Esonero contributivo autonomi e professionisti: requisiti e presentazione istanze
  • Crisi d’impresa: le principali novità del D.L. 24 agosto 2021, n. 118

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

AGEVOLAZIONI, DICHIARAZIONI

Modelli Redditi 2021 entro il 30 settembre per il contributo “perequativo”

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 4 settembre 2021 n. 227357/2021; Mef, Comunicato Stampa 6 settembre 2021, n. 172

Con un comunicato stampa diffuso il 6 settembre 2021, il Ministero dell’Economia e Finanze ha annunciato il D.P.C.M. di proroga al 30 settembre 2021 del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per i soggetti che intendono trasmettere l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto cd. “perequativo”.

Inoltre, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento n. 227357 del 4 settembre 2021, ha stabilito i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio per la verifica del requisito del calo reddituale e quindi per l’eventuale calcolo del contributo a fondo perduto “reddituale” o “perequativo”.

Non sono state ancora rese indicazioni in ordine alla modalità di richiesta e calcolo del contributo stesso.

Si fornisce un elenco non esaustivo dei quadri di riferimento:

  • Redditi PF – Contabilità ordinaria RF63, col. 1 (modulo n. 1), ovvero reddito d’impresa analitico al lordo delle perdite;
  • Redditi PF – Contabilità semplificata RG31, col. 1 (modulo n. 1), ovvero reddito d’impresa analitico al lordo delle perdite;
  • Redditi PF – Lavoratore autonomo RE21, col. 3, ovvero reddito di lavoro autonomo analitico al lordo delle perdite;
  • Redditi PF – Attività di lavoro autonomo e impresa regime vantaggio / forfetario ad imposta sostitutiva LM8, col. 1 + LM36, col. 1, ovvero reddito d’impresa e di lavoro autonomo analitico (vantaggio) e forfetario al lordo delle perdite;
  • Redditi SP – Contabilità ordinaria RF63, col. 1 (modulo n. 1) +/– RJ15, col. 2 se, rispettivamente, negativo o positivo (se presenti contemporaneamente i quadri RF e RJ), ovvero reddito d’impresa analitico al lordo delle perdite;
  • Redditi SP – Contabilità semplificata RG31, col. 1 (modulo n. 1), ovvero reddito d’impresa analitico al lordo delle perdite;
  • Redditi SC – Redditi d’impresa RF63, col. 1 (modulo n. 1), ovvero reddito d’impresa analitico al lordo delle perdite.

 

LAVORO AUTONOMO, PREVIDENZA

Esonero contributi autonomi e professionisti: entro il 30 settembre la presentazione istanze

Inps, Circolare 6 agosto 2021, n. 124; Messaggio 20 agosto 2021, n. 2909

La legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha previsto l’esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome.

Con la circolare INPS 6 agosto 2021, n. 124 l’Istituto ha fornito i requisiti e le indicazioni per usufruire del beneficio.

Con il messaggio 20 agosto 2021, n. 2909 è stato poi reso noto che la presentazione della domanda di esonero potrà essere effettuata a decorrere dal 25 agosto 2021 ed entro il 30 settembre 2021.

Vedi l’Approfondimento

 

RISCOSSIONE, VERSAMENTI

Entro il 30 settembre il pagamento delle rate dei piani di dilazione in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021

Agenzia delle Entrate-Riscossione, Comunicato Stampa 3 settembre 2021

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ha reso noto che dal mese di settembre riprendono le notifiche di cartelle ed avvisi, nonché le ordinarie procedure di riscossione, incluse quelle derivanti dalle verifiche effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.

Nel documento si ricorda inoltre che:

  1. le rate, previste in piani di dilazione, in scadenza dall’8 marzo 2020 (21 febbraio per i comuni della “zona rossa”) al 31 agosto 2021, devono essere pagate entro il 30 settembre 2021 versando almeno un numero di rate sufficiente ad evitare la decadenza dagli stessi, fissata in 10 rate anche non consecutive. Mantengono invece l’originaria data di pagamento le rate con scadenza successiva al 31 agosto 2021;
  2. per le rateizzazioni attive all’8 marzo 2020 e per tutte le richieste che perverranno entro il 31 dicembre 2021, la decadenza si verificherà con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive (anziché le 5 ordinariamente previste);
  3. per le istanze di rateizzazione presentate entro il 31 dicembre 2021, è stata elevata da 60 a 100 mila euro la soglia di debito per il quale, ai fini dell’ammissione automatica alla dilazione ordinaria fino a 6 anni (72 rate), è sufficiente una semplice domanda, senza la necessità di dover presentare la documentazione che attesti lo stato di difficoltà economica;
  4. entro il 30 settembre 2021 scade il termine per il versamento delle rate scadute il 31 luglio 2020 (“Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”).

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Nuovo sostegno per gli esercenti che hanno subìto lo stop di almeno 100 giorni nel periodo tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021

Mise, Comunicato Stampa 1 settembre 2021

Il Ministero per lo Sviluppo economico ha informato che è stato attivato il fondo dedicato alle attività economiche per le quali è stata disposta la chiusura a causa dell’emergenza sanitaria. Si tratta del contributo di 140 milioni di euro stanziato per il 2021 dal decreto “Sostegni-bis” (art. 2 del D.L. n. 73/2021) a favore degli esercenti rimasti chiusi almeno 100 giorni nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021.

Il decreto interministeriale definisce l’elenco delle attività che hanno diritto al contributo e i criteri e le modalità per richiederlo. Tra le categorie dei beneficiari ci sono i gestori di sale da ballo, palestre piscine, impianti di risalita in montagna (skilift, seggiovie, funicolari), le aziende di catering, le attività museali e di gestione dei monumenti e le sale gioco.

Con la conversione del decreto legge il periodo necessario di chiusura 2021 per accedere a questo bonus è stato ridotto da quattro mesi a 100 giorni complessivi, anche non continuativi.

Discoteche e sale da ballo potranno richiedere i contributi a fondo perduto fino a un massimo di 25 mila euro per ciascun soggetto beneficiario, le altre attività ammesse fino a 12 mila euro di contributi.

I contributi, in base ai ricavi 2019, saranno pari a:

  • 3.000 euro per i soggetti con ricavi o compensi inferiori a 400 mila euro annui;
  • 7.500 euro per ricavi compensi tra i 400 mila e un milione di euro;
  • 12 mila euro a chi ha ricavi e compensi superiori al milione di euro.

 

FALLIMENTO, PROCEDURE CONCORSUALI

Crisi d’impresa: prorogata l’entrata in vigore del Codice e delle segnalazioni di allerta

D.L. 24 agosto 2021, n. 118

Il D.L. n. 118/2021, contenente misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale ha:

  • prorogato l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022;
  • rinviato al 31 dicembre 2023 (e quindi al 2024) le segnalazioni d’allerta, ivi compresi gli indici di crisi, volti a far emergere le difficoltà economico-finanziarie prima dell’insolvenza, nonché il funzionamento degli Organismi di composizione della crisi (OCRI).

Vedi l’Approfondimento

 

IVA

Credito d’imposta beni strumentali: la “dicitura in fattura” nel caso del leasing

Il credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (INDUSTRIA 4.0) è riconosciuto anche per gli investimenti effettuati tramite contratto di leasing (locazione finanziaria).

L’Amministrazione finanziaria ha chiarito con la risposta n. 439/2020 con riferimento al credito di imposta di cui alla legge n. 160/2020 che la mancata indicazione della norma agevolativa in fattura comporta la revoca del beneficio. Ha tuttavia precisato la possibilità di regolarizzare i documenti già emessi (privi del riferimento citato) entro la data in cui sono avviate attività di controllo.

Poiché secondo la suddetta risposta la predetta regolarizzazione, in ipotesi di acquisizione dei beni in leasing, deve essere operata da parte dell’impresa beneficiaria, si è ritenuto che la predetta indicazione (da integrare ove mancante) debba esser riportata nelle fatture relative ai canoni di leasing emesse dalla società di leasing all’impresa che intende beneficiare del credito d’imposta.

Infine, poiché il comma 195, dell’art. 1 della legge n.160 del 2019, dispone che “Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 …si rende opportuno riportare la dicitura anche sul contratto di leasing.

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Superbonus: per il limite di spesa rileva il numero di unità iniziale (comprese le pertinenze)

Con la Risposta n. 568/2021 l’Agenzia delle Entrate ha precisato/confermato che in caso di interventi su un edificio composto da una unità abitativa e da due pertinenze, una accatastata come autorimessa e l’altra come magazzino, l’istante, ai fini della verifica del limite di spesa sui cui calcolare la detrazione, dovrà considerare tutte le unità immobiliari di cui si compone l’edificio censite in Catasto prima dell’inizio dei lavori, incluse le pertinenze. Non rileva il fatto che al termine dei lavori sarà realizzata un’ulteriore abitazione tramite suddivisione di quella preesistente.

La conclusione dell’Agenzia delle Entrate è in linea con la normativa e la prassi in tema di detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e gli interventi antisismici (art. 16, D.L. n. 63/2013), secondo cui, per il calcolo del limite di spesa, in caso di accorpamento o di suddivisione del fabbricato, deve essere valorizzata la situazione iniziale degli immobili, e non quella risultante alla fine dei lavori.

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Nuovi contributi a fondo perduto dal Ministero del Turismo

Ministero Turismo, D.M. 11 agosto 2021, prot. n. SG/223

Il Ministero del Turismo, con la firma del D.M. 11 agosto 2021, prot. n. SG/223, ha sbloccato oltre 400 milioni di euro per le imprese del settore turistico, stanziati sul fondo istituito dall’art. 182 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34). Le misure prevedono contributi a fondo perduto a favore delle imprese turistico-ricettive (alberghi e similari), nuovi contributi a favore di agenzie di viaggio e tour operator, nonché altre attività connesse al turismo: guide turistiche e accompagnatori turistici, servizi di trasporto mediante autobus scoperti e agenzie di animazione per feste e villaggi turistici.

Il decreto ora firmato prevede il riparto delle summenzionate risorse come segue:

  • alle agenzie di viaggio e ai tour operator sono destinati euro 32.000.000 del 2021, più euro 128.710.774 del 2020, per un totale di euro 160.710.774;
  • alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici sono destinati euro 25.760.000 per il 2021, consentendo di presentare istanza anche a chi non aveva partecipato al primo Avviso;
  • alle imprese esercenti, in via primaria e prevalente, attività mediante autobus scoperti sono destinati 5 milioni di euro per il 2020 e altri 2 milioni di euro per il 2021, per un totale di 7 milioni di euro;
  • alle imprese turistico-ricettive sono destinati euro 200 milioni;
  • alle agenzie di animazione per feste e villaggi turistici sono destinati euro 10 milioni.

 

IVA

Entro il 16 settembre l’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del II trimestre 2021

Scade il 16 settembre 2021 il termine per l’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell’imposta relativa al II trimestre 2021.

La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.

Qualora entro la scadenza prevista vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.

L’omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.

Per chi non disponesse di un proprio software (gestionale aggiornato alla nuova procedura), l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile gratuitamente sul proprio sito il software che consente la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

 

RISCOSSIONE

Verifica on line dello stralcio debiti con la definizione agevolata

L’Agenzia della Riscossione ha pubblicato sul proprio sito un servizio “Verifica lo stralcio debiti nella tua Definizione agevolata” che consente di sapere se nel proprio piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” sono presenti debiti che potrebbero essere oggetto di “Stralcio” ai sensi dell’art. 4, commi da 4 a 9, D.L. n. 41/2021 (“Decreto Sostegni”), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021, ossia del cosiddetto “Condono cartelle”.

In particolare si può verificare se nelle cartelle e negli avvisi inclusi nel piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio”, sono presenti carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1/1/2000 al 31/12/2010 rientranti tra quelli di importo residuo fino a 5 mila euro, calcolato alla data del 23/03/2021, per i quali la legge ha previsto l’annullamento (cfr. art. 4, commi da 4 a 9, del D.L. n. 41/2021).

L’Agenzia della Riscossione ricorda che la condizione prevista per l’annullamento dei debiti riferiti a persone fisiche è che, nel periodo d’imposta 2019, sia stato conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte fino a 30 mila euro mentre, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, sia stato conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte fino a 30 mila euro.

Se dalla verifica del piano di pagamento dovesse emergere la presenza di carichi potenzialmente interessati dall’annullamento disposto dalla legge e se, nel periodo d’imposta 2019, il contribuente avesse conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi non superiore a 30 mila euro (per i soggetti diversi dalle persone fisiche, per individuare il reddito imponibile, si deve far riferimento al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019), si potrà stampare in autonomia i moduli. Il contribuente in regola con il pagamento delle rate precedenti, potrà utilizzare i moduli per il versamento delle rate ancora dovute, calcolate al netto delle somme relative ai suddetti carichi.

 

LOCAZIONI

Proroga al 6 ottobre per la domanda di contributo ai locatori che riducono il canone abitativo

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 4 settembre 2021, n. 227358

È stato prorogato al 6 ottobre 2021 il termine di presentazione della richiesta del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione: lo ha disposto l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento direttoriale 4 settembre 2021, n. 227358. La proroga del termine per la presentazione dell’istanza è finalizzata a consentire ad un maggior numero di contribuenti di fruire dell’agevolazione, in considerazione del fatto che l’intervallo temporale previsto per l’invio della domanda è coinciso con il periodo estivo.

Si ricorda che, per il 2021, il locatore che concede un immobile ad uso abitativo ubicato in un Comune ad alta densità abitativa che costituisce abitazione principale, in caso di riduzione del canone di locazione, ha diritto a un contributo a fondo perduto pari al 50% della riduzione del canone, con un massimo di 1.200 euro per ciascun locatore.

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Prenotazioni aperte dal 1° ottobre per il Bonus pubblicità 2021

Dipartimento per la comunicazione e l’editoria, Comunicato Stampa 31 agosto 2021

Un comunicato del Dipartimento per la comunicazione e l’editoria del 31 agosto 2021 informa che dal 1° al 31 ottobre 2021 sarà possibile presentare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021. La modifica dei termini di presentazione, inizialmente prevista dal 1° al 30 settembre, si è resa necessaria per consentire interventi di aggiornamento sulla piattaforma telematica che gestisce le richieste.

 

IMPOSTA SULLE DONAZIONI

La donazione di quote di società di famiglia non determina effetti pregiudizievoli sull’importo della cd. “franchigia”

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 30 agosto 2021, n. 571

In risposta all’interpello di un contribuente l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 571 del 30 agosto 2021, ha ribadito che la donazione da parte dei genitori di quote di società di famiglia rientra tra gli atti previsti dall’art. 3, comma 4-ter, del Tus (D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346) e non determina effetti pregiudizievoli sull’importo della franchigia di 1 milione di euro prevista per i parenti in linea retta, riducendone l’ammontare.

Nel caso oggetto di interpello l’istante non aveva versato l’imposta sulle donazioni, poiché aveva usufruito delle agevolazioni previste dall’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990, trattandosi di un trasferimento a favore di discendente, che acquisisce il controllo di cui all’art. 2359 cc e si impegna a continuare l’attività per almeno cinque anni. Ora il contribuente, che riceverà in donazione dalla propria madre un immobile con relative pertinenze, potrà beneficiare per intero della franchigia di 1 milione di euro prevista per i parenti in linea retta (art. 2, comma 49, del D.L. n. 262/2006).

Ricordiamo che l’art. 57 del Tus da un lato stabilisce che “tutte le donazioni, anteriormente fatte dal donatario” concorrono alla determinazione delle franchigie fruibili in applicazione dell’attuale atto donativo, riducendo di fatto l’importo della franchigia, ma dall’altro ne prevede specifiche deroghe; in particolare non erodono la franchigia le donazioni in denaro e di modico valore, le donazioni registrate gratuitamente a norma dell’art. 55 del Tus riguardanti i trasferimenti ex art. 3 e le donazioni per cui l’imposta si applica nella misura fissa, ai sensi dell’art. 59 dello stesso decreto.

La donazione dei genitori delle quote della società di famiglia, rientrando tra gli atti previsti dall’art. 3, comma 4-ter, del Tus, non ha quindi effetti sull’importo della franchigia.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

LAVORO AUTONOMO, PREVIDENZA

Esonero contributivo autonomi e professionisti: requisiti e presentazione istanze

La legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha previsto l’esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome.

Con la circolare INPS 6 agosto 2021, n. 124 l’Istituto ha fornito i requisiti e le indicazioni per usufruire del beneficio.

Con il messaggio 20 agosto 2021, n. 2909 è stato poi reso noto che la presentazione della domanda di esonero potrà essere effettuata a decorrere dal 25 agosto 2021 ed entro il 30 settembre 2021.

L’agevolazione spetta nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua. Possono presentare la domanda di esonero contributivo all’INPS i soggetti che risultino iscritti:

  • alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che dichiarano redditi ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
  • alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione.

L’esonero spetta ai lavoratori che abbiano percepito nel periodo di imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2020.

Sono state precisate le modalità di individuazione del reddito. In particolare, per i professionisti iscritti agli enti di previdenza e assistenza ex D.Lgs. n. 509/1994 e D.Lgs. n. 103/1996 il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all’attività.

Invece, per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS il reddito è individuato nel reddito imponibile indicato nel modello REDDITI PF (quadro RR, sezioni I o II).

Tali requisiti non trovano applicazione per i lavoratori che hanno avviato l’attività, che determina l’obbligo di iscrizione all’apposita gestione o ente previdenziale, nel corso dell’anno 2020.

Il beneficiario non deve inoltre essere titolare, nel periodo oggetto di esonero, né di contratto di lavoro subordinato (escluso quello intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità) né di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità o altro emolumento avente le medesime finalità. È inoltre necessario che il soggetto sia regolare a livello contributivo.

L’esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

La domanda deve essere presentata utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Intermediari nel sito internet dell’INPS, accedendo al Cassetto previdenziale. Le credenziali di accesso ai servizi descritti sono le seguenti:

  • PIN rilasciato dall’INPS, sia ordinario sia dispositivo (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

L’accesso alla misura è previsto anche a favore degli iscritti alle Casse di previdenza, ma, in tale caso, la domanda di esonero dovrà essere indirizzata alla Cassa di riferimento, secondo le modalità dalla stessa definite, entro il 31 ottobre 2021.

Si ricorda infine che in caso di avvenuto versamento della contribuzione oggetto di esonero, per gli importi versati potrà essere domandata entro il 31 dicembre 2021 la compensazione o il rimborso.

L’esonero contributivo non ha effetti sulla prestazione pensionistica e quindi i contributi “esonerati” verranno considerati correttamente versati; il riconoscimento è subordinato all’integrale pagamento della quota parte di contribuzione obbligatoria non oggetto di esonero.

 

FALLIMENTO, PROCEDURE CONCORSUALI

Crisi d’impresa: le principali novità del D.L. 24 agosto 2021, n. 118

Il D.L. n. 118/2021, contenente misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale ha:

  • prorogato l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022;
  • rinviato al 31 dicembre 2023 (e quindi al 2024) le segnalazioni d’allerta, ivi compresi gli indici di crisi, volti a far emergere le difficoltà economico-finanziarie prima dell’insolvenza, nonché il funzionamento degli Organismi di composizione della crisi (OCRI).
ATTENZIONE: Le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) all’art 2086 c.c., secondo comma sono, già in vigore fin dal 16 marzo 2019 e prevedono che: “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale”. L’imprenditore deve anche “attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale”.

Riteniamo perciò che quanto previsto dalle segnalazioni di allerta e dagli indici della crisi possa però continuare ad essere utilizzato in quest’ottica, come best practices, soprattutto per le micro imprese organizzate in forma societaria che non hanno modo di attivare sistemi di gestione più complessi e articolati.

 

Tra le altre novità segnaliamo:

Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (art.2) – ENTRATA IN VIGORE: 15 NOVEMBRE 2021

Si prevede un nuovo sistema di “composizione negoziata della crisi” su base volontaria ed a carattere stragiudiziale, per agevolare il risanamento dell’impresa in stato di crisi temporaneo e reversibile. La composizione della crisi verrà in questi casi demandata ad un esperto indipendente, con la funzione di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati.

L’imprenditore dovrà richiedere la nomina dell’esperto alla Camera di Commercio competente.

Accesso in qualità di esperto e procedura di nomina (art. 3) – ENTRATA IN VIGORE: 15 NOVEMBRE 2021

Potranno accedere all’attività di esperto indipendente i soggetti iscritti in un apposito elenco formato presso la Camera di Commercio di ciascun capoluogo di Regione. Per l’iscrizione nell’elenco occorrono le seguenti qualità:

  • requisiti professionali (alternativi tra loro):

– iscrizione da almeno 5 anni all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;

– iscrizione da almeno 5 anni all’albo degli Avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;

– iscrizione da almeno 5 anni all’albo dei Consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;

– adeguata dimostrazione di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza;

  • formazione adeguata:

– possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 118/2021. Di fatto, le disposizioni relative all’iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti diverranno quindi operative solo a seguito dell’effettiva individuazione delle modalità di formazione stabilite dal Ministero della Giustizia.

La nomina dell’esperto, tra gli iscritti al citato elenco, avverrà ad opera di una Commissione costituita presso la Camera di Commercio del capoluogo della regione.

La notizia della nomina dell’esperto verrà data mediante pubblicazione nel sito internet della Camera di Commercio del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l’elenco presso il quale l’esperto è iscritto. Verrà omessa dalla pubblicazione ogni riferimento all’imprenditore che richiede la “composizione negoziata della crisi”.

 

Esito della “composizione negoziata” – Conclusione delle trattative (art. 11) – ENTRATA IN VIGORE: 15 NOVEMBRE 2021

In un’ottica di semplificazione, viene previsto un ampio ventaglio di soluzioni alternative anticrisi che l’impresa potrà adottare a seguito della “composizione negoziata”, quali:
– contratto, con uno o più creditori, che consente l’accesso a misure premiali di carattere fiscale (rateizzazione in sei anni delle imposte non versate non iscritte a ruolo, sanzioni ridotte, riduzione interessi sui debiti tributari), a condizione che sia idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni;

– convenzione di moratoria;

– accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, con modalità semplificate, che produce gli effetti di un piano attestato di risanamento (con esclusione dall’azione revocatoria);

– omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (ai sensi degli artt. 182-bis, 182-septies e 182-novies del R.D. n. 267/1942).

In alternativa a tali soluzioni, l’imprenditore potrà comunque:

– predisporre il piano attestato di risanamento di cui l’art. 67, comma 3, lett. d), del R.D. n. 267/1942;
– proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (di cui all’art.18 del D.L. n. 118/2021);

– accedere ad una delle procedure disciplinate dal R.D. n. 267/1942, dal D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 o dal D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

 

Piano di risanamento e test di solvibilità (art. 3, commi1 e 2) – ENTRATA IN VIGORE: DECRETO MINISTERO GIUSTIZIA

Verrà resa disponibile, su un’apposita piattaforma telematica accessibile agli imprenditori iscritti al Registro Imprese, una “lista di controllo particolareggiata”, con «indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati».

Le modalità attuative di tali disposizioni verranno definite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia entro trenta giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 118/2021 (entro il 23 settembre 2021, termine ordinatorio).

Il test di autovalutazione potrà rappresentare un valido strumento di autoanalisi sullo stato patrimoniale ed economico-finanziario dell’impresa, da effettuare prima dell’eventuale accesso alla “composizione negoziata della crisi”.

 

Segnalazione dell’organo di controllo (art.15) – ENTRATA IN VIGORE: 15 NOVEMBRE 2021
L’organo di controllo societario dovrà segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di accesso alla “composizione negoziata”. La segnalazione dovrà essere motivata e prevedere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo dovrà riferire in ordine alle iniziative intraprese.

La tempestiva segnalazione agli amministratori della società e la vigilanza sull’andamento delle trattative saranno valutate ai fini dell’esonero o dell’attenuazione della responsabilità prevista dall’art. 2407 del codice civile.

Regime premiale (art.14) – ENTRATA IN VIGORE: 15 NOVEMBRE 2021
L’accesso alla “composizione negoziata della crisi” sarà accompagnato da misure premiali di carattere fiscale, quali la rateizzazione in 6 anni delle imposte non versate non iscritte a ruolo e la riduzione delle sanzioni e degli interessi sui debiti tributari.

Modifiche alla legge fallimentare (art.20) – ENTRATA IN VIGORE: 25 AGOSTO 2021
Il D.L. n. 118/2021 introduce modifiche alla legge fallimentare (R.D. n. 267/1942) ed anticipa alcune disposizioni già contenute nel Codice della crisi d’impresa (per esempio gli “accordi ad efficacia estesa” e gli “accordi agevolati”) con l’obiettivo di ampliare le possibilità di accesso a tutti gli strumenti alternativi al fallimento, nella prospettiva della ristrutturazione aziendale.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Giovedì 16 settembre 2021 Liquidazione periodiche IVA Termine per la trasmissione all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al secondo trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica
Giovedì 30 settembre 2021 Invio dichiarazioni per contributo perequativo Termine ultimo di invio dei modelli Redditi (SC, SP, PF) per l’accesso al contributo perequativo. Soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare si fa riferimento al periodo d’imposta 2019). Telematica
Giovedì 30 settembre 2021 Invio spese tessera sanitaria Termine ultimo per la trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2021. Sono obbligati all’invio dei dati. Telematica
Giovedì 30 settembre 2021 Imposta di bollo su fatture elettroniche Versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell’anno. Soggetti obbligati all’emissione di fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo. Servizi AdE
Mod. F24

 

Approfondisci

Newsletter AGOSTO 2021:


IN BREVE
  • Decreto “Sostegni-bis”: proroga versamenti confermata e altre novità
  • Versamenti contributivi al 15 settembre per artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata
  • Esonero contributivo per autonomi e professionisti: entro il 30 settembre l’invio delle domande
  • Proroga al 30 settembre per l’invio dati spese sanitarie
  • Dal 1° agosto sospensione feriale dei termini di fisco e giustizia
  • Esteso il credito d’imposta canoni di locazione immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda
  • Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei DPI: istanze dal 4 ottobre 2021
  • Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate
  • Fino al 31 agosto stop alle notifiche delle cartelle
  • Controlli GdF sul contributo a fondo perduto destinato ad imprenditori danneggiati dall’emergenza sanitaria
  • Il credito d’imposta su commissioni per i pagamenti elettronici da privati
  • Green Pass: per quali attività è necessario dal 6 agosto
APPROFONDIMENTI
  • La sospensione feriale dei termini di fisco e giustizia
  • Il credito d’imposta canoni di locazione immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

 

IN BREVE

AGEVOLAZIONI, RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Decreto “Sostegni-bis”: proroga versamenti confermata e altre novità

D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni in legge 23 luglio 2021, n. 106

Il decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) ha concluso il suo iter parlamentare ed è stato convertito in legge. Il provvedimento è in vigore dal 25 luglio 2021 a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Tra le principali novità intervenute in sede di conversione in legge si evidenziano:

  • il rinvio delle scadenze per il versamento delle imposte da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito da ciascun indice. In particolare, per i soggetti ISA vengono prorogati al 15 settembre 2021 i termini di versamento delle imposte – senza alcuna maggiorazione – risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap ed Iva in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto 2021;
  • lo slittamento delle rate relative alla “Rottamazione-ter” e al “Saldo e stralcio” sospese da febbraio 2020. I versamenti potranno essere effettuati in quattro scadenze dal 31 luglio (che passa al 2 agosto) al 31 ottobre, mentre le rate sospese del 2021 andranno versate in unica soluzione entro il prossimo 30 novembre 2021;
  • l’estensione dei contributi a fondo perduto, previsti per gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, anche alle imprese con ricavi tra i 10 e i 15 milioni di euro;
  • l’esenzione dal pagamento dell’Imu 2021 per i proprietari di immobili interessati dal blocco degli sfratti a causa dell’emergenza Covid;
  • il riconoscimento di nuovi crediti d’imposta per incentivare l’impiego dei POS e dei pagamenti elettronici;
  • nuovi contributi a fondo perduto per le imprese che operano nei settori del wedding, intrattenimento e organizzazione di feste e cerimonie.

 

LAVORO AUTONOMO, PREVIDENZA

Versamenti contributivi al 15 settembre per artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata

Inps, Messaggio 27 luglio 2021, n. 2731

Con il Messaggio n. 2731 del 27 luglio 2021 l’Inps ha chiarito che la proroga al 15 settembre 2021 prevista per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA per i soggetti ISA, che scadono dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021, disposta dall’art. 9-ter del decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), si estende anche ai termini di versamento dei contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti e liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, le cui somme sono calcolate e dichiarate nei modelli fiscali.

Risultano pertanto differiti al 15 settembre 2021 i termini di versamento delle somme dovute a titolo di saldo 2020 e acconto 2021.

 

LAVORO AUTONOMO, PREVIDENZA

Esonero contributivo per autonomi e professionisti: entro il 30 settembre l’invio delle domande

D.M. 17 maggio 2021; Inps, Messaggio 29 luglio 2021, n. 2761

Con il D.M. 17 maggio 2021 è diventata operativa la misura agevolativa, introdotta dalla legge di Bilancio 2021 e rifinanziata dal decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), che stabilisce l’esonero parziale dei contributi previdenziali complessivi dovuti per l’anno 2021 nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua – ad esclusione dei contributi integrativi e premi e contributi Inail – prevede che possano beneficiare dell’agevolazione:

  • i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps (gestioni speciali AGO artigiani e esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335);
  • i professionisti iscritti alle Casse private, di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103;
  • che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e
  • abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

Le domande per ottenere l’esonero devono essere presentate:

  • entro il 30 settembre 2021 dai lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’Inps (per effetto della proroga disposta dall’Inps con Messaggio n. 2761/2021, con le modalità che saranno indicate in una circolare di prossima pubblicazione);
  • entro il 31 ottobre 2021 dai professionisti iscritti agli Enti di previdenza privata.

Per poter ottenere l’agevolazione, oltre al possesso dei requisiti reddituali richiesti, è necessaria la regolarità contributiva.

 

DICHIARAZIONI, ADEMPIMENTI

Proroga al 30 settembre per l’invio dati spese sanitarie

D.M. 23 luglio 2021

Il termine per l’invio al sistema Tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie e veterinarie relativi al primo semestre 2021 (gennaio-giugno), ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, è stato prorogato dal 31 luglio al 30 settembre 2021.

La nuova scadenza è stabilita con D.M. 23 luglio 2021 del Ministero dell’Economia e delle finanze che ha accolto la richiesta di alcune associazioni di categoria a seguito delle difficoltà di aggiornamento dei software.

 

CONTENZIOSO TRIBUTARIO, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO

Dal 1° agosto sospensione feriale dei termini di fisco e giustizia

La sospensione feriale dei termini processuali sarà operata dal 1 al 31 agosto 2020.

Dal 1° agosto al 4 settembre 2021 sono sospesi i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’IVA, nonché per il pagamento degli avvisi bonari.

Fino al 31 agosto 2021, è sospesa l’attività degli Agenti della Riscossione, grazie alla proroga, contenuta nel Decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), che ha ulteriormente esteso la sospensione anti Covid-19, emanata lo scorso anno con il Decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) e prorogata più volte nel corso di questi mesi.

Dal 1° al 20 agosto si sospendono anche le scadenze tributarie.

Vedi l’Approfondimento

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Esteso il credito d’imposta canoni di locazione immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda

L’art. 4 del decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021) proroga ed estende la possibilità di usufruire del credito d’imposta in relazione all’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale o artigianale e dei canoni per affitto d’azienda (art. 28, D.L. n. 34/2020).

In particolare viene prorogato di 3 mesi, da aprile fino al 31 luglio 2021, il credito d’imposta previsto nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività ovvero pari al 50% dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda spettante alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

Vedi l’Approfondimento

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei DPI: istanze dal 4 ottobre 2021

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 15 luglio 2021, n. 191910

Con il Provvedimento n. 191910 del 15 luglio 2021, l’Agenzia Entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione, ai fini del rispetto del limite di spesa.

L’art. 32 del D.L. n. 73/2021 riconosce un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Per accedere al nuovo credito d’imposta sanificazione, occorrerà presentare apposita comunicazione delle spese ammissibili dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate

Con la Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, ai sensi dell’art. 1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), che ne ha riformulato la disciplina agevolativa.

In particolare nella circolare l’Agenzia, sentito anche il parere del MISE, fornisce indicazioni relative alle modalità di applicazione del suddetto credito d’imposta, raggruppate in funzione di specifiche tematiche, con lo scopo di chiarire i dubbi interpretativi più ricorrenti.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Fino al 31 agosto stop alle notifiche delle cartelle

L’Agenzia Entrate-Riscossione, fino al 31 agosto 2021, non notificherà alcuna cartella di pagamento, nemmeno tramite pec.

Inoltre, per i soggetti che hanno piani di rateizzazione in corso, rimane sospeso il pagamento delle rate in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Queste rate dovranno comunque essere versate entro il 30 settembre 2021, mentre mantengono l’originaria data di pagamento le rate con scadenza successiva al 31 agosto 2021.

Si ricorda inoltre che è stato differito al 31 agosto 2021 il termine finale di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Controlli GdF sul contributo a fondo perduto destinato ad imprenditori danneggiati dall’emergenza sanitaria

La Guardia di Finanza ha avviato controlli anche sui “Contributi a fondo perduto” previsti dai Decreto “Rilancio” e, successivamente, con le varie edizioni dei Decreti “Ristori” e “Sostegni”.

L’attenzione è prevalentemente dedicata:

  • alle aziende colpite da informazione interdittiva antimafia;
  • allo “stato giuridico” delle imprese richiedenti e in particolare alle aziende poste “in liquidazione” in epoca anteriore alla dichiarazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2020);
  • alle imprese che hanno sostenuto di avere il domicilio fiscale o la sede operativa in territori di comuni colpiti da eventi calamitosi già prima della data del 31 gennaio 2020.

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Il credito d’imposta su commissioni per i pagamenti elettronici da privati

Il credito d’imposta sulle commissioni per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronici è un’agevolazione destinata agli imprenditori o lavoratori autonomi, per i quali risultino nell’anno precedente ricavi e compensi inferiori ai 400.000 euro.

Il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con privati consumatori mediante strumenti di pagamento tracciabili. Non rientrano nell’agevolazione le commissioni addebitate con riferimento alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA; non rientrano nemmeno i canoni di locazione del POS.

I prestatori di servizi di pagamento che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronici atti a consentire l’accettazione delle transazioni, devono trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l’elenco delle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici e le informazioni relative alle commissioni addebitate.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. Il codice tributo è il “6916” denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”.

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

Green Pass: per quali attività è necessario dal 6 agosto

D.L. 23 luglio 2021, n. 105

Il Consiglio dei Ministri, con il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, ha deliberato la proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale e deciso le modalità di utilizzo del Green Pass e nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni.

Relativamente al Green Pass il Governo ha stabilito che si potranno svolgere alcune attività, di seguito elencate, solo:

  • se si è in possesso di certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento di almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
  • se si effettua un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Questo tipo di documentazione sarà richiesta, a partire dal prossimo 6 agosto 2021, per poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti:

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Concorsi pubblici.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

CONTENZIOSO TRIBUTARIO, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO

La sospensione feriale dei termini di fisco e giustizia

La sospensione feriale dei termini processuali sarà operata dal 1 al 31 agosto 2020.

Dal 1° agosto al 4 settembre 2021 sono sospesi i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’IVA, nonché per il pagamento degli avvisi bonari.

 Fino al 31 agosto 2021, è sospesa l’attività degli Agenti della Riscossione, grazie alla proroga, contenuta nel Decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), che ha ulteriormente esteso la sospensione anti Covid-19, emanata lo scorso anno con il Decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) e prorogata più volte nel corso di questi mesi.

 Dal 1° al 20 agosto si sospendono anche le scadenze tributarie.

In particolare, nell’ambito del contenzioso tributario, la sospensione feriale coinvolge tutti i termini degli adempimenti processuali: è sospeso il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso e, se il decorso del termine inizia durante il periodo di sospensione, l’inizio del termine è prorogato alla fine del periodo stesso; sono altresì sospesi i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente, della parte resistente; sono sospesi i termini di impugnazione delle sentenze, i termini per il deposito di documenti, repliche e memorie. Se uno dei predetti termini cade prima dell’inizio del periodo feriale, si devono conteggiare i giorni fino al 31 luglio, sospendendo però il calcolo dal 1° al 31 agosto e riprendendolo dal 1° settembre in poi.

I versamenti tramite F24 e gli adempimenti fiscali che scadono tra il 1° e il 20 agosto possono essere adempiuti entro il termine del 20 agosto senza l’applicazione di alcuna maggiorazione.

 

Si ricorda, infine, che Il “Decreto Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione.

Più precisamente slitta al 31 agosto il termine “finale” di sospensione per il versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente Riscossione.

I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” di cui all’Allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020) al 31 agosto 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2021.

Si ricorda infine, come già sopra accennato, che il D.L. n. 193/2016 ha stabilito che “i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.

La sospensione dovrebbe valere in ogni ipotesi di accertamento a tavolino, e quindi negli accertamenti parziali, da studi di settore, sulle percentuali di ricarico, sulle indagini finanziarie, sul redditometro e così via.

La sospensione sopra descritta è valida anche per i documenti richiesti in seguito alla liquidazione automatica e al controllo formale delle dichiarazioni, dopo l’avviso bonario. Si tratta, in sostanza, di questionari e di inviti a comparire.

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Il credito d’imposta canoni di locazione immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda

L’art. 4 del decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021) proroga ed estende la possibilità di usufruire del credito d’imposta in relazione all’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale o artigianale e dei canoni per affitto d’azienda (art. 28, D.L. n. 34/2020).

In particolare viene prorogato di 3 mesi, da aprile fino al 31 luglio 2021, il credito d’imposta previsto nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività ovvero pari al 50% dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda spettante alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

Lo stesso articolo, inoltre, prevede un credito d’imposta, nella misura del 60% del canone mensile per la locazione di immobili a uso non abitativo e del 30% dei canoni per affitto d’azienda, per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi 2019 non superiori a 15 milioni di euro e per gli enti non commerciali, inclusi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (in tal caso in relazione agli importi destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale), in relazione ai canoni versati per ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021.

Per chi svolge attività economica, l’accesso al bonus è subordinato alla circostanza che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020; condizione quest’ultima, non richiesta per chi ha iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Il credito è fruibile solo se il canone risulta pagato, con compensazione in F24 (codice 6920) ovvero con cessione al locatore o ad altri soggetti.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Mercoledì 15 settembre 2021 (*) IRPEF e addizionali Versamento dell’imposta a saldo 2020 e del primo acconto 2021 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2021 PERSONE FISICHE (interessate dagli ISA) e REDDITI 2021 SOCIETÀ DI PERSONE Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2021

 

Società di persone e soggetti equiparati, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2021.

Mod. F 24
Mercoledì 15 settembre 2021 (*) IRES Versamento dell’imposta a saldo 2020 e del primo acconto 2021 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2021 SOGGETTI IRES (interessate dagli ISA). Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari. Mod. F 24
Mercoledì 15 settembre 2021 (*) Diritto camerale Versamento diritto annuale 2021

 

Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro imprese. Mod. F24
(*) Termine prorogato dall’art. 9-ter del D.L. D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni in legge 23 luglio 2021, n. 106.

 

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