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NEWSLETTER P.S.C. Ottobre 2015:

NEWSLETTER P.S.C. Ottobre 2015:

BILANCI D’ESERCIZIO E CONSOLIDATI – Pubblicato il primo decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2013/34/UE – Previste nuove regole per le banche e altri intermediari finanziari

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 1 settembre 2015, il Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, recante “Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonchè in materia di pubblici tà dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87”.

Con la pubblicazione di questo primo decreto si da attuazione alla Direttiva 2013/34/UE nella parte relativa ai bilanci d’esercizio ai bilanci consolidati delle banche e degli altri intermediari finanziari.
Il decreto distingue, in due differenti capi:
– le disposizioni applicabili agli “intermediari non IFRS”, che riguardano la disciplina completa del bilancio individuale e consolidato (Capo I – artt. 2 – 37);
– le disposizioni applicabili agli “intermediari IFRS”, rendendo così necessario abrogare e sostituire il D.Lgs. n. 87/1992, precedentemente in vigore (Capo III – artt. 38 – 41).
Nello specifico il decreto disciplina:
– i bilanci degli intermediari finanziari che redigono i bilanci sulla base delle previsioni della Direttiva 86/635/CEE del Consiglio dell’ 8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari;
– i casi in cui un intermediario bancario o finanziario, vigilato dalla Banca d’Italia, è tenuto a redigere il bilancio consolidato sulla base dei principi contabili internazionali emanati dall’organo incaricato di emanare i principi contabili (IASB – International Accounting Standards Board) e adottati dalla Commissione europea.
Il decreto in commento contiene, inoltre, la disciplina di bilancio per gli “intermediari non IFRS” (acronimo di International Financial Reporting Standards), e cioè, per i confidi minori e gli operatori di microcredito, iscritti nell’elenco di cui agli articoli, rispettivamente, 112-bis e 111 del D.Lgs. n. 385/19 93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e, in continuità con il D.Lgs. n. 87/1992, include alcune disposizioni in materia di obblighi di redazione del bilancio consolidato e di contenuto della relazione della gestione per gli intermediari bancari e finanziari vigilati dalla Banca d’Italia, tenuti ad applicare i principi contabili IAS/IFRS in forza del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (abrogando e sostituendo il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87).
Dettati i criteri generali per la redazione e il contenuto della nota integrativa (artt. 20 e 21).
Dettati anche i principi generali per la reazione del bilancio consolidato (artt. 22 – 35) e il contenuto della nota integrativa (art. 36), della relazione sulla gestione (art. 37).
Dettate le norme applicabili agli «intermediari IFRS» (i soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38), in merito alla redazione del bilancio consolidato e al contenuto della relazione sulla gestione (artt. 38 – 41).
Il decreto legislativo riconosce, inoltre, alla Banca d’Italia il potere di emanare disposizioni relativamente alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonché alle modalità e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti, prevedendo opportune forme di coordinamento con la CONSOB.
Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dai bilanci relativi all’esercizio 2016.

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

BILANCI D’ESERCIZIO E CONSOLIDATI – Pubblicato il secondo decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2013/34/UE – Previste nuove regole per le società di capitali e per gli altri soggetti individuati dalla legge.

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2015, il Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, recante “Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti in dividuati dalla legge”.
Con la pubblicazione di questo secondo decreto si completa l’attuazione della Direttiva 2013/34/UE, nella parte relativa ai bilanci d’esercizio ai bilanci consolidati delle società di capitali e degli altri soggetti individuati dalla legge.
Il decreto legislativo:
– introduce la nuova disciplina circa gli obblighi di trasparenza posti a carico delle imprese operanti nel settore estrattivo o in quello dello sfruttamento delle aree forestali (obbligo di redazione e di deposito presso il Registro delle imprese della “Relazione sui pagamenti ai Governi”) (artt. 2- 4);
– integra e modifica il Codice civile (art. 6, commi 1 – 9) e il D.Lgs. n. 127/1991 (art. 6, commi 10 – 12), al fine di allineare le disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato alle disposizioni della direttiva e altri provvedimenti legislativi già esistenti;
– apporta modifiche ad altri provvedimenti legislativi, per adeguarne il contenuto alle prescrizioni della direttiva o per esigenze di coordinamento in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione (D.Lgs. n. 173/1997) e di revisione legale dei conti (D.Lgs. n. 38/2005 e D.Lgs. n. 39/2010).
Prevista:
a) l’introduzione, come nuovo allegato al bilancio d’esercizio, della “redazione del rendiconto finanziario” (art. 2425-ter C.C.);
b) l’istituzione della nuova categoria delle “micro imprese”, per la quale si introduce un regime di contabilità ulteriormente semplificato (art. 2435-ter C.C.).
Le nuove disposizioni si applicheranno ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

Fonte: www.tuttocamere.it

 

logo_italiasemplice_p“ITALIASEMPLICE” – On line il nuovo sito – Al centro le domande di semplificazione dei cittadini e delle imprese.
E’ stato presentato recentemente dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, Marianna Madia, il sito web “ItaliaSemplice”, iniziativa che si colloca nell’ambito delle azioni previste per l’Agenda per la semplificazione 2015-2017 e che mette al centro la trasparenza.
Il sito web – frutto anche della collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dell’Unione delle Province d’Italia (UPI) – consentirà ai cittadini e alle imprese di verificare lo stato di avanzamento delle azioni dell’Agenda, di conoscere le novità e i risultati raggiunti e di offrire suggerimenti sulle attività in corso e sui nuovi interventi di semplificazione.
La sezione del sito “A che punto siamo” mostra, infatti, i risultati raggiunti e illustra lo stato di avanzamento di ciascuna delle azioni dell’Agenda, evidenziando eventuali scostamenti rispetto alla programmazione. In questo modo, i destinatari delle misure e, più in generale, i cittadini e le imprese possono seguire nel tempo gli interventi e verificarne l’effettiva attuazione.
Il sito, inoltre, ha un area dedicata alla consultazione (“Le tue proposte”) dove cittadini e imprese possono:
– segnalare complicazioni e fare proposte per arricchire l’agenda, che viene aggiornata periodicamente con nuovi interventi;
– commentare gli interventi in corso e segnalare le eventuali criticità e “buone pratiche” (le cose che non funzionano, le esperienze positive, etc.).
Ricordiamo che l’Agenda per la semplificazione 2015 – 2017 prevede un controllo stringente sul rispetto delle scadenze e degli impegni assunti, i cui risultati sono resi pubblici periodicamente mediante un rapporto di monitoraggio. In questo modo non solo le amministrazioni responsabili, ma anche i destinatari delle misure e, più in generale, i cittadini e le imprese sono messi in condizione di seguire nel tempo gli interventi e di verificarne l’effettiva attuazione.
Il monitoraggio dell’Agenda consiste nella rilevazione periodica dello stato di avanzamento di ciascuna delle azioni programmate (attività realizzate, cause degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, ecc.). Le attività di monitoraggio sono curate dal Tavolo tecnico per la semplificazione sulla base dei dati comunicati dalle amministrazioni responsabili e delle informazioni fornite da cittadini e imprese.
L’Agenda prevede 37 misure, organizzate in 5 aree tematiche: Cittadinanza digitale, Welfare e Salute, Fisco, Edilizia e Impresa.
Per ognuna l’Agenda individua tempi di realizzazione, amministrazioni coinvolte e risultati attesi. E’ inoltre previsto un calendario dettagliato delle attività, che fissa, per ciascuna misura, precise scadenze e responsabilità.

LINK:
www.italiasemplice.gov.it/
Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

D.LGS. N. 139/2015 – MICRO IMPRESE – Nuove norme per la redazione del bilancio super semplificato
Il nuovo articolo 2435-ter del Codice Civile, aggiunto dall’art. 6, comma 13, del D.Lgs. n. 139/2015 (emanato in attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio e ai bilanci consolidati) individua la nuova categoria delle “micro-imprese” e detta norme specifiche per la redazione del relativo bilancio.
Molte le semplificazioni che, in parte, riprendono quelle già previste per il bilancio in forma abbreviata, tra cui spicca l’esonero dalla redazione del rendiconto finanziario e della nota integrativa.
Accanto a ciò, il bilancio delle micro-imprese deve anche tenere conto delle modifiche apportate al bilancio abbreviato che ne costituisce comunque il modello di riferimento.
Sono considerate “micro-imprese” le società d che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Per questi soggetti, lo schema di bilancio rimane quello abbreviato di cui all’art. 2435-bis C.C., con i ritocchi che lo stesso D.Lgs n. 139/2015 vi ha apportato, introducendo ulteriori semplificazioni con l’esonero dalla redazione di alcuni documenti e dalla non applicabilità di alcune disposizioni.
Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:
1) del rendiconto finanziario;
2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16);
3) della relazione sulla gestione quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428.
Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell’articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell’articolo 2426.
La novità più rilevante è quella che stabilisce che le micro-imprese possono non redigere affatto la nota integrativa inserendo in calce allo stato patrimoniale determinate informazioni.
La possibilità di avvalersi del bilancio previsto per le micro-imprese cessa quando, per il secondo esercizio successivo vengono superati due dei limiti previsti dal primo comma dell’art. 2435-ter. Pertanto, in questi casi, le società che si avvalgono delle esenzioni previste dall’art. 2435-ter C.C. dovranno redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria.
Il quadro di riferimento disegnato dal D.Lgs. n. 139/2015 prevede in sostanza tre tipologie di bilancio, agganciate alla dimensione dell’impresa:
1. quello ordinario, formato da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione (artt. 2423 e ss. C.C.);
2. il nuovo bilancio in forma abbreviata, formato da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, con esonero dalla redazione del rendiconto finanziario e possibilità di non redigere la relazione sulla gestione (art. 2435-bis C.C.);
3. il bilancio delle micro-imprese, che riprende la struttura del bilancio in forma abbreviata ma se ne differenzia per la possibilità di non redigere la nota integrativa (artt. 2435-bis e 2435-ter C.C.).

Fonte: www.tuttocamere.it

 

garanziagiovaniCRESCERE IN DIGITALE – On line i corsi gratuiti sulle competenze digitali per i giovani disoccupati iscritti al programma “Garanzia Giovani”
E’ partito il 9 settembre scorso il progetto “Crescere in digitale”: tutti i giovani disoccupati iscritti a Garanzia Giovani potranno seguire gratuitamente i training sulle competenze digitali messi a punto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da Google e da Unioncamere.
Presentato lo scorso aprile, “Crescere in digitale” è stato inaugurato il 9 settembre scorso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla presenza del Ministro Giuliano Poletti e dei rappresentanti di Google e Unioncamere.
Il progetto punta a rafforzare l’occupabilità dei giovani italiani e a favorire la digitalizzazione delle PMI. Per farlo, prevede un percorso formativo composto da diverse fasi: 50 ore di training online, laboratori sul territorio e oltre 3000 tirocini retribuiti nelle imprese italiane.
A partire dal 9 settembre 2015, gli oltre 700.000 giovani disoccupati iscritti al programma “Garanzia Giovani”, potranno accedere, senza alcun costo, al percorso di formazione disponibile sull’apposita piattaforma realizzata da Google.
Attraverso il training on line, i cui contenuti sono stati definiti dal comitato scientifico del progetto1, i partecipanti avranno l’opportunità di ampliare le proprie conoscenze dell’ecosistema digitale e apprendere come il web possa essere un valido strumento per supportare la crescita e la visibilità internazionale delle aziende.
Tutti i tirocini saranno retribuiti (500 euro al mese) e avranno una durata di 6 mesi.
Ad oggi sono più di 500 le imprese che hanno aderito all’iniziativa richiedendo l’attivazione di almeno un tirocinio per sviluppare progetti digitali. Veneto, Toscana, Lombardia, Abruzzo e Campania sono le Regioni con il maggior numero di aziende ad aver richiesto tirocinanti.

LINK:
www.crescereindigitale.it
Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

COLLEGIO SINDACALE DI SOCIETA’ NON QUOTATE – In vigore dal 30 settembre le nuove norme di comportamento

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) ha approvato – dopo essere state poste in pubblica consultazione nei mesi scorsi – le nuove norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, che entreranno in vigore il prossimo 30 settembre insieme a quelle per i collegi sindacali delle società quotate, approvate lo scorso aprile.
Le norme di comportamento del collegio sindacale suggeriscono e raccomandano modelli comportamentali da adottare per svolgere correttamente l’incarico di sindaco.
Si tratta di norme di deontologia professionale, rivolte a tutti i professionisti iscritti all’Albo del Dottori commercialisti ed Esperti contabili, emanate in conformità a quanto disposto dal vigente Codice deontologico della professione, che, in quanto tali, vanno declinate tenendo in considerazione il caso concreto.
Ogni norma è composta da “Principi”, corredati da “Riferimenti normativi” essenziali e da “Criteri applicativi”, volti a fornire ai sindaci gli strumenti operativi per lo svolgimento delle proprie funzioni ed è accompagnata da brevi “Commenti” che analizzano e chiariscono le scelte adottate, nonché le problematiche interpretative che più spesso emergono nella prassi.
Dal nuovo testo emergono con maggiore forza e chiarezza la centralità che il collegio sindacale ricopre all’interno della governance societaria e il dovere di vigilanza che l’organo di controllo è per legge chiamato a svolgere sull’osservanza della legge e dello statuto ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

logoREPERTORIO NAZIONALE DEI DATI TERRITORIALI (RNDT) – Online il nuovo sito

Il sito del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT) si uniforma agli altri siti tematici dell’Agenzia per l’Italia Digitale per veste grafica e struttura delle informazioni, per fornire agli utenti un’esperienza di navigazione uniforme e ancora più intuitiva.
Il Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT) è il catalogo nazionale dei metadati sui dati territoriali e dei relativi servizi disponibili presso le Pubbliche Amministrazioni, implementato come sistema informatico web-based e attualmente gestito dall’Agenzia per l’Italia digitale.
Il RNDT è stato istituito con l’articolo 59 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’Amministrazione digitale) ed è riconosciuto, dal successivo articolo 60, come base di dati di interesse nazionale.
Le specifiche tecniche con le quali viene individuato il contenuto del RNDT e le relative modalità di costituzione e aggiornamento sono state definite dal Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle Pubbliche Amministrazioni e adottate con il decreto ministeriale del 10 novembre 2011.
In base a tale contesto normativo il RNDT si configura come registro pubblico dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi disponibili presso le Pubbliche Amministrazioni italiane, certificandone l’esistenza attraverso la pubblicazione dei relativi metadati.
Il RNDT è stato istituito con l’obiettivo di facilitare l’individuazione e l’utilizzo dei dati territoriali prodotti e gestiti dalle Pubbliche Amministrazioni italiane, sia per favorirne la condivisione tra le stesse Pubbliche Amministrazioni, che per agevolarne la fruizione da parte dei cittadini e delle imprese.
Le informazioni contenute nel RNDT possono essere liberamente consultate, scaricate e riutilizzate.

 

LINK:
www.rndt.gov.it/RNDT/home/

Fonte: www.tuttocamere.it

 

contrassegno-assicurazione-tagliando-auto-on-lineCONTRASSEGNO ASSICURATIVO – Al via i controlli elettronici sulle targhe dei veicoli – Da ANIA una guida pratica per gli automobilisti
Dal 18 ottobre 2015 non sarà più obbligatorio esporre il classico contrassegno assicurativo sul parabrezza dell’automobile in quanto il controllo della copertura assicurativa verrà effettuato con la verifica della targa. I controllori del traffico agiranno, infatti, consultando in tempo reale apposite banche dati ministeriali.
In pratica, le Forze dell’Ordine verificheranno se il numero di targa è presente nella banca dati dei veicoli assicurati istituita presso la Motorizzazione Civile, direttamente nel corso di un posto di blocco o su segnalazione dei dispositivi elettronici di rilevazione a distanza come gli autovelox, i tutor, telepass, telecamere ZTL. e le altre postazioni di lettura targhe che sono posizionate sul territorio.
Ogni volta che verrà stipulata una nuova polizza o verrà effettuato un rinnovo, la compagnia di assicurazione dovrò inviare le informazioni alla banca dati delle coperture assicurative, creata dall’ANIA e denominata SITA. Dal sistema SITA le informazioni confluiranno nel database della Motorizzazione Civile che contiene i dai sui veicoli immatricolati.
L’incrocio delle informazioni contenute nelle due banche dati consentirà alle Forze dell’Ordine, di sapere, in pochi secondi, chi è regolarmente assicurato e chi è sprovvisto di assicurazione.
Per gli automobilisti nessuna particolare incombenza. Il contrassegno continuerà ad essere rilasciato, almeno nella prima fase di rodaggio della riforma. Ma non dovrà più essere esposto.
Pochi minuti dopo la stipula del contratto la banca dati nazionale dovrà già essere aggiornata, specifica l’Associazione. In caso di sinistro resterà obbligatorio scambiarsi i dati assicurativi esibendo alla controparte il contratto assicurativo per l’identificazione corretta della compagnia, necessaria per la presentazione della denuncia.
Ricordiamo, infine, che la dematerializzazione dei contrassegni assicurativi ha preso il via con il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2013, n. 27 (c.d. “Decreto liberalizzazioni”), il quale, all’art. 32 ha provveduto alla modifica dell’art. 134 del Codice delle Assicurazioni.
Ulteriori chiarimenti sono pervenuti dall’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), che ha anche provveduto a divulgare una guida pratica dedicata agli utenti assicurati.

LINK:
www.ania.it/export/sites/default/it/pubblicazioni/Dossier-e-position-paper/RC-Auto-2.0-Addio-tagliando-di-carta.pdf

Fonte: www.tuttocamere.it

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