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NEWSLETTER P.S.C. Dicembre 2016:

NEWSLETTER P.S.C. Dicembre 2016:

1PUBBLICATO IL DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2017 – L’Agenzia delle Entrate incorpora le società del gruppo EQUITALIA – Nasce l’Agenzia delle Entrate-Riscossione
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016, il Decreto-Legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”.
Entro il 30 settembre di ogni anno, gli Enti locali potranno deliberare l’affidamento dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale (art. 2, commi 2 e 3).

Fonte: www.tuttocamere.it

2DURC ONLINE – Pubblicata circolare che fornisce indicazioni operative a seguito del D.M. 23 febbraio 2016
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 38 del 2 novembre 2016 con la quale fornisce indicazioni operative a seguito della pubblicazione del D.M. 23 febbraio 2016, che ha apportato alcune modifiche al D.M. 30 gennaio 2015 recante la disciplina del c.d. “DURC on line” previsto dall’art. 4 del D.L. n. 34/2014.
La circolare prende in esame le modifiche apportate al D.M. 30 gennaio 2015, che hanno riguardato, in particolare, due articoli del D.M. 23 febbraio 2016: l’articolo 2, che definisce l’ambito soggettivo e oggettivo della verifica e l’articolo 5, che detta regole specifiche per le imprese sottoposte a procedure concorsuali.

Fonte: www.tuttocamere.it

3REGISTRI IMMOBILIARI – Conservazione unicamente su supporti informatici
I registri immobiliari, formati a partire dal 31 ottobre 2016, saranno conservati esclusivamente su supporti informatici, in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 20 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2016.
Continua così la rivoluzione digitale dell’Agenzia delle Entrate. Dopo gli atti di aggiornamento catastale, l’Agenzia conserverà digitalmente anche i documenti di pubblicità immobiliare, quelli cioè che interessano, ad esempio, le trascrizioni e le iscrizioni ipotecarie, le cancellazioni e le altre formalità relative ai beni immobili. In particolare, la conservazione sostitutiva riguarda:
1) il registro generale d’ordine;
2) i registri particolari delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni;
3) il registro delle comunicazioni e le relative comunicazioni di cancellazione.
La conservazione informatica dei registri porterà notevoli vantaggi in termini di trasparenza e di efficienza della macchina amministrativa.
All’art. 1, comma 2 del provvedimento in questione viene anche previsto che con successivi provvedimenti le disposizioni potranno essere estese anche a registri immobiliari formati su supporti informatici in data antecedente.

Fonte: www.tuttocamere.it

AL VIA GLI SMS DEL FISCO – I messaggi personalizzati riguarderanno pagamenti, rimborsi e scadenze – Per riceverli basta registrarsi su Fisconline
Arrivano gli sms del Fisco per informare i cittadini su richieste di pagamento, rimborsi e  scadenze.
Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con un Comunicato stampa del 28 ottobre 2016.
A decorrere dal 28 ottobre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha attivato un nuovo servizio che prevede l’invio di Sms ai contribuenti per aggiornarli in maniera mirata sulla loro posizione fiscale, su eventuali richieste di pagamento, rimborsi e scadenze.
Da tale data, infatti, l’Agenzia delle Entrate invierà un messaggio personalizzato agli utenti che hanno registrato il loro numero su Fisconline per informarli che non risulta recapitata una comunicazione inviata via raccomandata, o che sono state accreditate le somme chieste a rimborso, o ancora che mancano pochi giorni alla scadenza di un pagamento.
I cittadini possono attivare il servizio in qualsiasi momento accedendo all’area riservata di Fisconline.
Obiettivo: evitare che, per una semplice distrazione o dimenticanza, possano trovarsi in futuro con un conto più oneroso e una cartella di pagamento da saldare.
Il nuovo servizio, naturalmente a costo zero per gli utenti, è subito attivo per gli abilitati ai servizi online del Fisco che, dopo aver letto l’informativa, hanno fornito il numero di cellulare su Fisconline.
Riconoscere i messaggi del Fisco sul display del telefonino è semplice. Arriveranno, infatti, con il nome del mittente in chiaro: “Ag.Entrate”.

Fonte: www.tuttocamere.it

4FATTURAZIONE ELETTRONICA – Con l’evoluzione del tracciato l’e-fattura è pronta anche per le imprese
Il formato fatturaPA, utilizzato per la formazione e trasmissione delle fatture elettroniche verso le Pubbliche Amministrazioni, è stato adeguato per permettere anche la fatturazione elettronica tra privati, a partire dal 1° gennaio 2017.
Le nuove specifiche tecniche del formato fatturaPA sono state aggiornate e pubblicate sul sito www.fatturapa.gov.it.
Il nuovo formato sarà utilizzato sia per la fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione che per la fatturazione elettronica tra privati, secondo un unico tracciato XML e sempre attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), che sarà a disposizione anche per i rapporti commerciali tra privati, come previsto dal D.Lgs. n. 127/2015.
Le Pubbliche Amministrazioni e i loro fornitori, oltre a tutti i soggetti che intendono utilizzare il Sistema di Interscambio per la fatturazione tra privati, dovranno quindi configurare i propri sistemi informatici per utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2017, esclusivamente il nuovo tracciato XML ed il relativo schema XSD per tutte le trasmissioni di fatturazione.
Ricordiamo che la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria per tutta la Pubblica Amministrazione dal 31 marzo 2015, per effetto del disposto di cui art. 1, commi da 209 a 214 della L. n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), mentre è facoltativa tra privati, dal 1° luglio 2016. Previsti, comunque, forti incentivi per le imprese che dal 1° gennaio 2017 sceglieranno la fatturazione elettronica tra privati, pur rimanendo opzionale e non obbligatoria.

LINK:
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm

Fonte: www.tuttocamere.it

CAMERE DI COMMERCIO – Pubblicato il decreto che detta i criteri per il riordino
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2016, il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.
Nello specifico, il provvedimento – in vigore dal prossimo 11 dicembre 2016 – “prevede un piano di razionalizzazione, in un’ottica di efficientamento, di efficacia e di riforma della governance delle Camere di commercio”.
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto (i quindi entro l’ 8 giugno 2017), il numero complessivo delle Camere si ridurrà dalle attuali 105 a non più di 60 nel rispetto dei seguenti vincoli direttivi:
– almeno una Camera di commercio per Regione;
– accorpamento delle Camere di commercio con meno di 75mila imprese iscritte.
Al fine di alleggerire i costi di funzionamento delle Camere, il decreto prevede quattro ulteriori azioni che riguardano:
1) la riduzione del diritto annuale a carico delle imprese del 50%;
2) la riduzione del 30% del numero dei consiglieri;
3) la gratuità per tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori;
4) una razionalizzazione complessiva del sistema attraverso l’accorpamento di tutte le aziende speciali che svolgono compiti simili, la limitazione del numero delle Unioni regionali ed una nuova disciplina delle partecipazioni in portafoglio.
Viene infine rafforzata la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, che attraverso un comitato indipendente di esperti valuterà le performance delle Camere di Commercio.
Nell’ambito di questo piano complessivo di razionalizzazione organizzativa ricade anche la rideterminazione delle dotazioni organiche di personale dipendente delle Camere di commercio con possibilità di realizzare processi di mobilità tra le medesime Camere e definizione dei criteri di ricollocazione presso altre amministrazioni pubbliche.

Fonte: www.tuttocamere.it

5SCIA 2 – Pubblicato il decreto che individua i procedimenti oggetto di autorizzazione, SCIA, silenzio assenso e comunicazione
Dopo la pubblicazione del Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, che ha provveduto all’aggiunta di due nuovi articoli (18-bis e 19-bis) e alla modifica degli articoli 19, 20, 21 e 29 della Legge n. 241 del 1990, stabilendo, tra l’altro, che la SCIA potrà essere presentata presso un unico ufficio, anche in via telematica, con un modulo unico valido su tutto il territorio nazionale, è arrivato un secondo decreto che provvede ad una precisa individuazione dei procedimenti oggetto di SCIA o di silenzio assenso o per i quali è necessaria una semplice comunicazione preventiva o una autorizzazione espressa.
E’ stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016 (Supplemento Ordinario n. 52), il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e anche sulla  base dei principi del diritto dell’Unione europea relativi all’accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonchè quelle per le quali è necessario il titolo autorizzativo e introduce le conseguenti disposizioni normative  di coordinamento.
Nel decreto inoltre è prevista la semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia. L’articolo 3, infatti, modifica in più punti le norme del Testo unico in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, intervenendo con innovazioni sostanziali sulla disciplina di taluni procedimenti a cui le Regioni e gli Enti locali dovranno adeguarsi.
Il decreto legislativo si compone di 6 articoli e di una allegata Tabella A, che effettua una ricognizione della disciplina delle attività private in materia di edilizia, ambiente e commercio, distinguendo tra SCIA, SCIA unica, comunicazione, autorizzazione ed eventuale silenzio assenso.
La Tabella si articola in tre sezioni:
– la prima sezione, denominata “Attività commerciali e assimilabili”, comprende le attività di commercio, l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, strutture ricettive e stabilimenti balneari, attività di spettacolo e intrattenimento, sale giochi, autorimesse, distributori di carburante, officine di autoriparazione, acconciatori ed estetisti, panifici, tintolavanderie, arti tipografiche, fotografiche e di stampa, per un totale di 82 attività;
– la seconda sezione, denominata “Edilizia”, include gli interventi edilizi e i relativi regimi amministrativi, altri adempimenti successivi all’intervento edilizio e gli interventi relativi a impianti alimentati da fonti rinnovabili, per un totale di 105 attività;
– la terza sezione, denominata “Ambiente”, comprende le autorizzazioni integrate ambientali, le valutazioni di impatto ambientale, le autorizzazioni uniche ambientali, nonché le attività relative alle emissioni in atmosfera, alla gestione di rifiuti, all’inquinamento acustico, agli scarichi idrici, alle dighe, alle bonifiche e altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici, per un totale di 37 attività.
Si compone di quattro colonne in cui sono indicati, rispettivamente:
1) l’attività attraverso specificazioni progressive;
2) il regime amministrativo;
3) la concentrazione dei regimi amministrativi (descritta solo nel caso in cui si applichi);
4) i riferimenti normativi. Da tener presente che la gran parte delle voci riproduce esclusivamente la normativa primaria, e non quella secondaria o gli atti amministrativi attuativi di quella primaria. In alcuni casi, vi è un richiamo ad atti normativi secondari.
Come disposto al comma 6 dell’articolo 2 del decreto, le amministrazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella Tabella A, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.
Nel successivo comma 7 dello stesso articolo 2, viene previsto che, con successivi decreti, la Tabella A potrà essere periodicamente aggiornata, integrata e completata con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute.

Fonte: www.tuttocamere.it

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