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NEWSLETTER P.S.C. Marzo 2017:

NEWSLETTER P.S.C. Marzo 2017:

BILANCI – Disponibile il MANUALE OPERATIVO 2017 per il deposito presso il Registro delle imprese
E’ online il “Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese – Campagna bilanci 2017” volto a facilitare le società e i professionisti nell’adempimento dell’obbligo di deposito del bilancio oltre che a creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale.
UNIONCAMERE e il Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili, con comunicato stampa del 15 febbraio 2017, hanno, infatti, reso noto che è stata pubblicata l’edizione 2017 della Guida ai bilanci dal titolo “Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese – Campagna bilanci 2017”.
Il manuale, volto a facilitare le società e i professionisti nell’adempimento dell’obbligo di deposito del bilancio oltre che a creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale, è stato realizzato dall’Osservatorio permanente del sistema camerale e del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2017.
La Guida contiene quest’anno anche l’introduzione del bilancio in formato XBRL per le micro-imprese con relativi schemi quantitativi. Si tratta di una importante semplificazione del procedimento amministrativo che consentirà di individuare e leggere con adeguato dettaglio anche le vicende finanziarie di questo specifico segmento di imprese, molto rappresentato nel nostro Paese.
La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2017 è la versione “2016-11-14”.
La nuova tassonomia è caratterizzata da diverse novità, legate alle modifiche introdotte con il D.Lgs. 139/2015 di recepimento della direttiva 34/UE/2013. La principale di queste riguarda l’introduzione del bilancio per le micro-imprese con relativi schemi quantitativi. Inoltre, il rendiconto finanziario diventa prospetto quantitativo a se stante e non più tabella di nota integrativa come nella precedente versione tassonomica.
LINK:
http://www.unioncamere.gov.it/index.php

FONTE: www.tuttocamere.it

 

1SRL SEMPLIFICATE – SRL A CAPITALE RIDOTTO (?) – Il CNN pubblica i dati aggiornati al 2016
Il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN), in adempimento all’obbligo di legge stabilito dall’articolo 3 del D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, i dati relativi alle Società a responsabilità limitata semplificata (SRLS) e alle Società a responsabilità limitata a capitale ridotto (SRLCR), forniti da Unioncamere – InfoCamere, Movimprese.
I dati si riferiscono alle nuove società registrate e iscritte al 31 dicembre 2016.
Nella tabella pubblicata vengono riportate, Regione per Regione, il numero delle imprese con questa forma giuridica esistenti alla data del 31 dicembre 2016 e il numero delle imprese che si sono iscritte o che hanno cessato l’attività nel corso del 2016.
Le nuove società registrate e iscritte al 31 dicembre 2016 sono in totale, rispettivamente, 129.551 e 43.761.
Lo stock delle imprese registrate corrisponde a tutte le imprese con questa forma giuridica esistenti alla data del 31 dicembre 2016, i flussi di iscrizione e cessazione indicano le imprese che si sono iscritte (43.761) o hanno cessato (2.235) l’attività nel corso del 2016.
Al 31 dicembre 2013 le SRL semplificate e le SRL a capitale ridotto, registrate e iscritte, erano, rispettivamente, 33.712 e 18.882.
Al 31 dicembre 2014 le SRL semplificate e le SRL a capitale ridotto, registrate e iscritte, erano, rispettivamente, 51.830 e 30.186.
Al 31 dicembre 2015 le SRL semplificate e le SRL a capitale ridotto, registrate e iscritte, erano, rispettivamente, 89.458 e 39.904.
Ci sia, infine, permesso di segnalare che appare assai strano che ancora si continui a parlare di “SRL a capitale ridotto” quando questo sottotipo di SRL è stato soppresso, a decorrere dal 28 giugno 2013, dall’art. 9, commi 14 e 15 del D.L. n. 76/2013, convertito dalla L. n. 99/2013. La stessa norma ha poi previsto che le stesse fossero in seguito qualificate come Società a responsabilità limitata semplificata (S.R.L.S.), con una procedura automatica a cui ha provveduto direttamente il Registro delle imprese.
LINK:
http://www.notariato.it/it/news/srl-semplificate-e-srl-capitale-ridotto-pubblicati-i-numeri-aggiornati-al-2016

FONTE: www.tuttocamere.it

 
DURC ONLINE – Dall’INPS istruzioni operative per edili e imprese in crisi
Dopo le novità introdotte dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 febbraio 2016, che ha modificato due articoli del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che disciplina il DURC online e le successive istruzioni emanate dallo stesso Ministero con la circolare n. 33 del 2 novembre 2016, arriva ora la circolare n. 17 del 31 gennaio 2017, con la quale l’INPS illustra i contenuti delle modifiche alla normativa in materia di DURC online e di verifi ca della regolarità contributiva per le imprese del setto re dell’edilizia per le imprese soggette a procedure concorsuali.
Ricordiamo che l’intervento del citato decreto del 23 febbraio 2016 riguarda in particolare l’articolo 2, che definisce l’ambito soggettivo della verifica, e l’articolo 5, che detta regole specifiche nel caso di soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
Tale decreto detta inoltre nuove regole nel caso di imprese soggette a procedure concorsuali per le quali l’INPS fa presente che la verifica di regolarità contributiva deve essere riferita ai periodi decorrenti dalla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio o dalla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.
Due i punti trattati dalla circolare:
1. la verifica della regolarità contributiva per le imprese del settore dell’edilizia (articolo 2 del D.M. 30 gennaio 2015);
2. la verifica della regolarità contributiva per le imprese soggette a procedure concorsuali (articolo 5 del D.M. 30 gennaio 2015).
LINK:
http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2017%20del%2031-01-2017.pdf

FONTE: www.tuttocamere.it

 
CONTRIBUZIONE INPS – Fissati i minimali e i massimali per il 2017
L’INPS, con la circolare n. 19 del 31 gennaio 2017, comunica, relativamente all’anno 2017, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.
Per l’anno 2017 il limite minimo di retribuzione giornaliera e gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti sono pari a quelli del 2016.
Con riguardo alla rivalutazione dei limiti minimi di retribuzione giornaliera, l’INPS fa presente cha la legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), all’art. 1, comma 287, reca rilevanti disposizioni in materia, stabilendo, in particolare, che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di dec orrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero”.
Pertanto, ancorché la variazione percentuale negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), senza tabacchi, tra l’anno 2016 e l’anno 2015, accertata dall’Istat sia pari a – 0,1%, la misura per l’anno 2017 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a quella del 2016.
LINK:
http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2019%20del%2031-01-2017.pdf

FONTE: www.tuttocamere.it

 

2TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA (EPC) – Un primo bilancio dopo un anno dalla sua introduzione
La Tessera professionale europea (EPC – European Professional Card) compie un anno (dal 18 gennaio 2016) e presenta un primo positivo bilancio.
Secondo i dati del Dipartimento Politiche Europee – Coordinamento IMI (aggiornati al 10 gennaio 2017), l’Italia ha già rilasciato 161 tessere, su un totale di 553 richieste ricevute.
Complessivamente, in Europa sono 703 le tessere rilasciate, a fronte di 2100 richieste (dati della Commissione europea aggiornati al 31 dicembre 2016).
L’Italia, nel quadro europeo, risulta tra i Paesi più attivi: prima come Stato membro di origine delle richieste della tessera, quarta come Stato membro ospitante. La Tessera infatti interessa sia i professionisti europei che intendono esercitare in Italia sia i professionisti italiani che intendono esercitare in un altro Paese europeo e facilita il trasferimento, anche solo temporaneamente, dell’attività in un altro Paese dell’Unione.
Ricordiamo che attualmente, la Tessera riguarda cinque professioni: infermiere, farmacista, fisioterapista, guida alpina e agente immobiliare.
Nel nostro Paese, i professionisti del settore sanitario (infermieri, fisioterapisti e farmacisti) hanno presentato complessivamente il 70% circa delle richieste di rilascio della Tessera, rispettivamente con 143, 180 e 81 istanze.
Le guide alpine da sole totalizzano 118 richieste, il 21% del totale, mentre gli agenti immobiliari hanno presentato 31 richieste, il 6% del totale.
Le Autorità competenti italiane hanno esaminato tutte le richieste, fornendo informazioni e assistenza operativa ai professionisti. Delle 553 richieste ricevute, oltre alle 161 già accolte, sono 106 quelle in fase di lavorazione (accettazione della domanda, attesa documentazione, completamento della procedura di validazione), mentre 286, pari al 52% circa, sono quelle che non è stato possibile accogliere perché ritirate dal professionista, rigettate, rifiutate, revocate-sospese dai valutatori nazionali, oppure chiuse per mancanza di do cumentazione.
Ricordiamo che il professionista interessato può chiedere il rilascio della Tessera attraverso il sito Yuor Europe seguendo le indicazioni “Come richiedere la tessera professionale europea”. Il sito elenca anche i documenti da caricare richiesti dallo Stato membro ove il professionista vuole stabilirsi o esercitare la propria attività temporaneamente o occasionalmente.
LINK:
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/20132/tessera-professionale-europea-bilancio-di-un-anno

FONTE: www.tuttocamere.it

 

3ATTRIBUZIONE DEL COGNOME MATERNO – Invito del Ministero dell’Interno all’immediata applicazione della sentenza della Corte Costituzionale
Il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per i Servizi Demografici – ha diramato la circolare n. 1 del 19 gennaio 2017 avente ad oggetto “Sentenza Corte Costituzionale n. 286/2016 – Attribuzione cognome materno”.
Ricordiamo che, con la citata sentenza della Corte Costituzionale 8 novembre – 21 dicembre 2016, n. 286, pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale serie speciale n. 52 del 28 dicembre 2016, è stata dichiarata l’incostituzionalità degli artt. 237, 262 e 299 del Codice civile, dell’artt. 72 del Regio Decreto 9 luglio 1939 n. 1238 (“Ordinamento dello stato civile”) e degli artt. 33 e 34 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (“Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile”), nella parte in cui non conse nte ai genit ori, i quali ne facciano concorde richiesta al momento della nascita, di attribuire al figlio anche il cognome materno.
Con la sentenza in questione è stato rimosso dal nostro ordinamento un retaggio del passato, in base al quale, al momento della nascita del figlio, gli veniva automaticamente attribuito il cognome paterno, salvo i casi di riconoscimento effettuato dalla sola madre.
Con la circolare n. 1/2017, il Ministero dell’Interno invita gli Ufficiali di Stato Civile a dare piena e immediata applicazione alla sentenza della Corte Costituzionale e al contempo evidenzia come la stessa porti ad una sostanziale innovazione della disciplina in materia di attribuzione del cognome e precisa che l’Ufficiale dello Stato Civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendano attribuire il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita o al momento dell’adozione.
Questa Circolare apre una strada nuova ed inesplorata per gli Ufficiali di Stato Civile che dovranno garantirne l’applicazione immediata per la tutela del “diritto all’identità personale” che è stato il motivo dominante che ha portato la Corte Costituzionale a rompere gli indugi a fronte di un’inerzia prolungata del Parlamento.
Da un punto di vista pratico si può affermare che, da subito, i genitori potranno attribuire al figlio nato o adottato il cognome materno in aggiunta al cognome paterno purché entrambi manifestino l’accordo in tal senso. In mancanza dell’accordo la Corte precisa che si continuerà ad applicare la generale previsione dell’attribuzione del solo cognome paterno.
Resta adesso da vedere come e se, eventualmente, questa importante novità potrà avere ricadute anche sugli atti di nascita già formati: per questo serviranno, ovviamente, ulteriori indicazioni che potrebbero essere fornite dallo stesso Ministero.
LINK:
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/Circolare%20n.%201%20-%202017.pdf

FONTE: www.tuttocamere.it

 
GESTIONE SEPARATA – Le aliquote di contribuzione per il 2017 – Istruzioni dall’INPS
L’INPS, con la circolare n. 21 del 31 gennaio 2017, comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.
Nella circolare, l’INPS specifica anche le modalità di ripartizione dell’onere contributivo e i minimali e massimali di riferimento.
A. Per quanto riguarda le aliquote contributive e di computo, l’INPS distingue le seguenti tre tipologie:
1) per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne’ pensionati, l’aliquota contributiva, di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è stabilita in misura pari al 25 per cento.;
2) per i collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/95, l’art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha, invece, disposto che l’aliquota contributiva e di computo è elevata per l’anno 2017 al 32 per cento;
3) per i soggetti già` pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) al comma 491 ha modificato quanto già` disposto in base al combinato dell’art. 2, comma 57 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell’art. 46 bis, comma 1, lett. g), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; conseguentemente, per le citate categorie, l’aliquota per il 2017, è confermata&n bsp;al 24 per cento.
Rimane altresì confermata allo 0,72% l’aliquota contributiva aggiuntiva relativa alla tutela maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.
In sintesi:
A. Per quanto riguarda le aliquote contributive e di computo:
A1. Liberi professionisti:
– Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
– Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24%
A2. Collaboratori e figure assimilate
– Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 32,72% (32,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
– Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24%.
B. Per quanto riguarda la ripartizione dell’onere contributivo:
B1. Aziende committenti.
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
L’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.
B2. Liberi professionisti.
L’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2016, primo e secondo acconto 2017).
C. Per l’anno 2017 il massimale di reddito è pari a euro 100.324,00, mentre il minimale è pari a euro 15.548,00.
LINK:
http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2021%20del%2031-01-2017.pdf

FONTE: www.tuttocamere.it

 
ARTIGIANI E COMMERCIANTI – Fissate le aliquote di contribuzione per il 2017 – Istruzioni dall’INPS
L’INPS, con la circolare n. 22 del 31 gennaio 2017, comunica le aliquote contributive e i criteri per il calcolo della contribuzione con riferimento ad artigiani e commercianti per l’anno 2017.
Nel documento di prassi sono indicate anche le scadenze di pagamento e le modalità di determinazione dei contributi dovuti per i collaboratori familiari.
L’art. 24, comma 22 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, ha previsto che, con effetto dal 1 gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.
Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2017, sono pari alla misura del 23,55 %.
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2017, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore a ventuno anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Pertanto, le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
1. ARTIGIANI:
1.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: 23,55%,
1.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 20,55%.
2. COMMERCIANTI:
2.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: 23,64%,
2.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 20,64%.
La riduzione contributiva al 20,55 % (artigiani) e 20,64% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota del 23,64% dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.
L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’art. 1, comma 490, lett. b), della legge n.147 del 2013, fino al 31 dicembre 2018.
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di euro 0,62 mensili.
LINK:
http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2022%20del%2031-01-2017.pdf

FONTE: www.tuttocamere.it

 
ROTTAMAZIONE RUOLI E DURC – Le criticità evidenziate dai Consulenti del lavoro – Richiesto di anticipare l’effetto della sanatoria
L’adesione alla rottamazione dei ruoli blocca il rilascio alle imprese del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte dell’INPS e dell’INAIL e di conseguenza impedisce la partecipazione agli appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi.
E’ quanto evidenziato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in una lettera inviata ad Equitalia e all’INPS, nella quale vengono evidenziate alcune problematiche relative alla definizione agevolata di cui al decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio per il 2017 (D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225).
Le imprese che scelgono di aderire alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali per il pagamento dei contributi INPS dovranno pagare la prima rata prevista dalla sanatoria dei ruoli di Equitalia ed aspettare luglio per vedersi sbloccato il DURC. Inoltre, le aziende che hanno già in essere una rateazione e richiedono la rottamazione, dopo aver sospeso la rateazione e in attesa di ricevere il via libera per il nuovo piano di rateazione, si vedranno decadere il rinnovo del DURC. In questo modo, chi avrà urgenza di chiudere contratti ;con la Pubblica Amministrazione, troverà più conveniente in termini di tempo la rateazione nonostante s i presenti come soluzione più onerosa.
In realtà – come fa notare il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro – le regole per il rilascio del DURC non sono state allineate alle novità introdotte dal decreto fiscale sulla rottamazione e prevedono, quindi, che il documento venga rilasciato solo se in regola con i pagamenti contributivi. Situazione che, nel caso della rottamazione, può verificarsi non prima del mese di luglio, dato che le rateizzazioni decorrono da quella data.
Per far fronte a questo disallineamento sul piano operativo, il Consiglio Nazionale dell’Ordine ha inviato una lettera all’INPS e ad Equitalia chiedendo di anticipare l’effetto della sanatoria.
LINK:
http://www.consulentidellavoro.it/index.php/home/storico-articoli/item/7293-durc-bloccato-dalla-rottamazione-delle-cartelle

FONTE: www.tuttocamere.it

 

4PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0 – Online tutte le opportunità per le imprese
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso disponibile, sul proprio sito Internet, una guida che fornisce indicazioni su tutte le agevolazioni per le imprese rientranti nel Piano nazionale Industria 4.0.
Nel documento vengono presentate tutte le misure che ogni azienda potrà attivare, in modo automatico e senza vincoli dimensionali, settoriali o territoriali, per favorire l’innovazione e la competitività.
Si tratta di un insieme di misure organiche per favorire gli investimenti in innovazione e capacità competitiva delle imprese e per potenziare quelle misure già in atto che si sono rivelate efficaci.
Il Governo ha sviluppato il “Piano nazionale Industria 4.0 2017-2020” prevedendo una serie di misure per:
– stimolare l’investimento privato nell’adozione di nuove tecnologie e aumentare la spese in ricerca, sviluppo e innovazione;
– assicurare adeguate infrastrutture di rete, garantire la sicurezza, la protezione dei dati e la definizione di standard di interoperabilità internazionali;
– creare competenze e stimolare la ricerca mediante percorsi formativi realizzati ad hoc.
Il piano del Governo per il futuro è quello di introdurre un ventaglio di misure agevolative tra cui:
– l’Iper e super ammortamento, per supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, in beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi;
– la Sabatini ter, per sostenere le imprese che richiedono finanziamenti bancari per investimenti in nuovi beni strumentali, macchinari, impianti, attrezzature di fabbrica a uso produttivo e tecnologie digitali (hardware e software);
– il credito d’imposta R&S, per stimolare la spesa privata in ricerca e sviluppo per innovare processi, prodotti e per garantire la competitività futura delle imprese;
– la Patent box, per rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine, prevedendo una tassazione agevolata su redditi derivanti dall’utilizzo della proprietà intellettuale e per favorire l’investimento in attività di Ricerca e Sviluppo
– le misure per Start up e PMI innovative, per sostenere le imprese innovative in tutte le fasi del loro ciclo di vita e favorire lo sviluppo dell’ecosistema nazionale dell’imprenditoria innovativa.
LINK:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/industria40

FONTE: www.tuttocamere.it

 
AUTORIFORMA DEL SISTEMA CAMERALE – Accorpamento tra le Camere di Commercio di TERAMO e L’AQUILA
Con decreto del 27 gennaio 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato il processo di costituzione della nuova Camera di Commercio denominata “CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL GRAN SASSO D’ITALIA”, mediante accorpamento tra le Camere di Commercio di Teramo e L’Aquila.
La nuova Camera di Commercio avrà la sede legale a L’AQUILA, Corso Vittorio Emanuele, 86 e sede secondaria in TERAMO, Via Savini, 48/50.
Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico segna l’ultimo passaggio che mancava per chiudere l’iter di accorpamento tra i due Enti, deliberato dai due Consigli camerali di L’Aquila e di Teramo in data 22 novembre 2016.
Il dott. Giampiero Sardi, attuale Segretario generale della Camera di Commercio di Teramo, è nominato Commissario ad acta, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio e di avviare le procedure di costituzione del Consiglio della nuova “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura del Gran Sasso d’Italia”.
Annunciate due prossime fusioni: quella tra le Camere di Commercio di Reggio Emilia, Parma e Piacenza e quella tra le Camere di Commercio di Ravenna e Ferrara.
DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI – Approvato il nuovo Codice delle sanzioni disciplinari in vigore dal 1° gennaio 2017
Dal 1° gennaio 2017 è entrato in vigore il nuovo Codice delle sanzioni disciplinari, approvato, lo scorso luglio, dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), dopo una consultazione pubblica scaduta il 30 giugno 2016.
La volontà di creare un apposito regolamento in materia di sanzioni disciplinari, nasce dall’esigenza di promuovere sul territorio nazionale un’applicazione uniforme dei provvedimenti sanzionatori in relazione alle stesse fattispecie, favorendo così il rispetto effettivo, in sede di irrogazione della sanzione, dei principi di proporzionalità e gradualità oltre che di eguaglianza e di parità di trattamento.
Il nuovo Codice fornisce, infatti, ai Consigli di disciplina territoriali indicazioni uniformi in ordine alle modalità e alla gradazione delle sanzioni disciplinari in caso di violazione delle singole norme deontologiche.
Il Codice delle sanzioni rappresenta l’ideale completamento del nuovo Codice deontologico in vigore dal 1° marzo 2016, e si applica, in sede di procedimento disciplinare, agli iscritti all’Albo in caso di violazione dei principi, degli obblighi e dei divieti stabiliti dallo stesso Codice Deontologico.
Il nuovo Codice delle sanzioni si divide in due Titoli ed è composto da 29 articoli.
Il Titolo Primo (artt. 1 – 10) è dedicato all’ambito di applicazione del Codice e alla natura e tipologia delle sanzioni; il Titolo Secondo (artt. 11 – 29) individua, invece, le sanzioni disciplinari comminabili in caso di violazione delle disposizioni del Codice deontologico della professione.
Le sanzioni disciplinari contemplate per la categoria professionale sono tre:
– la censura (art. 5);
– la sospensione dall’esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore a due anni (art. 6);
– la radiazione dall’Albo (art. 7).
Riguardo la formazione professionale e la maturazione dei relativi crediti, l’aggiornamento professionale viene ora inquadrato in un vero e proprio “obbligo”, alla cui violazione corrisponde ora precise e ben chiare sanzioni.
Chi nel triennio, che parte dal 1° gennaio 2017, non osserva l’obbligo della formazione rischia, infatti, le seguenti sanzioni:
– la sospensione dall’esercizio professionale fino a tre mesi in caso di assenza totale di crediti formativi professionali;
– la sospensione fino a due mesi con meno di 30 crediti nel triennio;
– la sospensione fino a un mese se i crediti maturati sono tra i 30 e i 60;
– con almeno 60 crediti è prevista la censura.
Le sanzioni raddoppiano se il comportamento viene reiterato nel triennio successivo (art. 15).
LINK:
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=28724d4c-be8e-4b38-975e-f5b22db2050f

FONTE: www.tuttocamere.it

 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO – Previsti sgravi contributivi per le imprese che assumono stagisti – Il ruolo strategico del Registro nazionale alternanza scuola-lavoro tenuto dalle Camere di Commercio
L’articolo 1, commi 308 – 310 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) ha confermato gli sgravi fiscali per le assunzioni con alcune novità. In particolare, dal 1 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, di giovani lavoratori, è previsto lo sgravio totale dei contributi previdenziali per tre anni (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di 3.250 euro annui.
L’esonero spetta, a domanda, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, entro i sei mesi successivi alla loro acquisizione di tutti i titoli di studio della scuola secondaria di secondo grado e della terziaria (qualifica e diploma professionale, certificato di specializzazione tecnica superiore, diploma di istruzione, diploma ITS, laurea, master, dottorato).
A differenza dalla procedura contemplata per le agevolazioni contributive previste per gli anni 2015 e 2016, per usufruire di questa decontribuzione, è necessario procedere ad una previa domanda di accesso alle risorse messe a disposizione dal legislatore.
La domanda preliminare di ammissione al beneficio contributivo, che dovrà contenere i dati relativi all’assunzione effettuata o che intenderanno effettuare, dovrà essere inviata. esclusivamente in via telematica, all’INPS che, verificata la disponibilità delle risorse finanziarie, concederà l’esonero contributivo per il triennio. In caso contrario, non darà l’autorizzazione ad usufruire dell’esonero contributivo, bloccando la domanda di accesso ai fondi.
Il bonus verrà erogato dall’INPS secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti delle risorse disponibili pari a 7,4 milioni di euro per il 2017; 40,4 milioni per il 2018; 86,9 milioni per il 2019; 84 milioni per il 2020; 50,7 per il 2021 e 4,3 milioni per il 2022.
Da parte sua il Governo, entro il 31 dicembre 2018, procederà alla verifica dei risultati conseguenti all’introduzione dell’esonero contributivo, così da stabilire una sua eventuale prosecuzione.
Per aumentare l’offerta formativa, la legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”) ha istituito presso le Camere di Commercio il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro per facilitare le istituzioni scolastiche nell’individuazione delle imprese e degli enti pubblici e privati disponibili per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro.
L’alternanza scuola-lavoro diventa così una strategia educativa dove l’impresa e l’ente pubblico o privato sono invitati ad assumere un ruolo complementare all’aula e al laboratorio scolastico nel percorso di istruzione degli studenti.
Il registro nazionale è articolato in due parti:
– una sezione aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza;
– una sezione speciale del Registro delle imprese, a cui devono essere iscritte le imprese per l’alternanza scuola-lavoro. Tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all’anagrafica, all’attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.
L’iscrizione al registro – che dovrà avvenire dall’apposito portale dedicato – è gratuita ed è aperta a tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese: società di capitali, società di persone, imprese individuali e altre forme, agli enti pubblici e privati ed ai professionisti.
LINK:
http://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home

FONTE: www.tuttocamere.it

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