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NEWSLETTER P.S.C. Ottobre 2019:

NEWSLETTER P.S.C. Ottobre 2019:

IN BREVE
  • Servizio di consultazione fatture elettroniche: adesione entro il 31 ottobre
  • ISA: no ai controlli automatici con voto “non sufficiente”
  • Gli aiuti di Stato nel modello Redditi
  • Voucher per Innovation manager: dal 7 novembre la compilazione delle domande
  • Dal CNDCEC la bozza dei primi “Indici di allerta” della crisi di impresa
  • Entro il 31 ottobre primo invio dati fornitori per la vendita a distanza di beni tramite piattaforme digitali
  • Entro il 31 ottobre la presentazione del modello 770/2019
  • Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio
  • IVA: legittima la compensazione tra credito e debiti pre-fallimentari

 

APPROFONDIMENTI
  • Innovation manager: modalità e termini per la richiesta dei voucher
  • Crisi d’impresa: la bozza dei primi “Indici di allerta” elaborati dal CNDCEC

 

PRINCIPALI SCADENZE

IN BREVE

IVA, ADEMPIMENTI

Servizio di consultazione fatture elettroniche: adesione entro il 31 ottobre

Il 31 ottobre 2019 è l’ultimo giorno utile per aderire al servizio di consultazione dell’Agenzia delle Entrate che permetterà, dal prossimo 1° novembre, di visualizzare e scaricare le fatture elettroniche ricevute a partire dal 1° gennaio dell’anno in corso.

L’adesione al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” potrà essere fatta dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Chi aderisce al servizio entro il 31 ottobre, come detto, potrà consultare e scaricare tutte le fatture ricevute a partire da inizio anno. Chi, invece, comunica la propria adesione dal 1° novembre potrà consultare o scaricare solamente i file delle fatture ricevute dopo il consenso espresso.

Gli operatori IVA possono effettuare la sottoscrizione utilizzando la funzionalità disponibile all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, anche tramite un intermediario delegato; quest’ultimo ha a disposizione anche un servizio di adesione “massiva” nel caso in cui debba operare per diversi clienti.

Per illustrare il procedimento di adesione al servizio l’Agenzia Entrate ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube.

 

ACCERTAMENTO

ISA: no ai controlli automatici con voto “non sufficiente”

Il Ministero delle Finanze, in un question time alla Camera, in data 25 settembre 2019 ha risposto a quesiti in merito alla disapplicazione degli ISA, viste le difficoltà operative della loro prima applicazione.

In particolare, pur confermando l’applicazione degli ISA per il periodo 2018, è stato ribadito che «è escluso ogni automatismo nell’accertamento dovuto al risultato conseguito dal contribuente» e che «l’attribuzione di un determinato punteggio (insufficiente, ndr) non comporta di per sé l’attivazione di attività di controllo».

Il MEF ha inoltre suggerito ai contribuenti con punteggio basso di utilizzare il campo note aggiuntive per anticipare eventuali giustificazioni. «Le informazioni comunicate attraverso le note aggiuntive rappresentano, infatti, per l’Agenzia delle Entrate un prezioso bagaglio informativo, che consente agli Uffici di disporre di elementi utili ad indirizzare la propria attività di analisi, come chiarito dalla circolare n. 17/E del 2019 solo sulle “posizioni più a rischio per la successiva fase di controlli” tralasciando, viceversa, quelle di coloro che, pur avendo ottenuto livelli minimi di affidabilità, hanno evidenziato idonei elementi giustificativi».

 

DICHIARAZIONI

Gli aiuti di Stato nel modello Redditi

Ricordiamo che nel quadro RS dei modelli REDDITI 2019, il cui invio telematico scadrà il 2 dicembre, è stato inserito nei righi RS 401-402 il nuovo prospetto denominato “Aiuti di Stato”, che deve essere compilato dai soggetti che, ai sensi dell’art. 52 della legge n. 234/2012, hanno ricevuto aiuti di Stato e/o aiuti de minimis. Le informazioni contenute nel prospetto rilevano ai fini della registrazione degli stessi da parte dell’Agenzia Entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’indicazione degli aiuti nel prospetto è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi.

Il prospetto nel quadro RS denominato “Aiuti di Stato” deve essere compilato dai soggetti che nel 2018 (soggetti “solari”) hanno beneficiato di:

  • aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti de minimis);
  • aiuti fiscali subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati (disciplinati dall’art. 10 del D.M. n. 115 del 31 maggio 2017).

Il prospetto va compilato anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d’imposta di aiuti fiscali nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.

Come evidenziato dalle istruzioni, il prospetto è da compilare seguendo il principio di competenza, quindi se si sono verificati i presupposti per la fruizione nel periodo d’imposta (2018) e anche se sono maturati nel periodo, ma non ancora fruiti.

Non devono essere indicate le agevolazioni che non hanno natura di aiuti di Stato, per esempio superammortamenti e iperammortamenti e il credito d’imposta R&S ex art. 3 D.L. n. 145/2013.

Ai fini della compilazione del prospetto, le istruzioni al modello REDDITI 2019 contengono una tabella (non esaustiva) con indicazione degli aiuti di Stato interessati dalla disposizione in commento, con i relativi codici identificativi.

Per ciascun aiuto ricevuto va compilato un distinto rigo indicando:

  • il codice dell’aiuto spettante;
  • la forma giuridica del soggetto beneficiario, la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, ecc.) e l’ATECO;
  • il settore del beneficiario;
  • l’ammontare complessivo dell’aiuto spettante: credito d’imposta o risparmio d’imposta;
  • le date di inizio e fine progetto;
  • l’indirizzo della localizzazione del progetto o sede del beneficiario;
  • la tipologia di costo sostenuto;
  • le spese agevolabili, la percentuale (se prevista) e l’ammontare dell’aiuto.

Nella sezione “Impresa unica” vanno indicati i codici fiscali delle imprese che hanno una relazione con la beneficiaria: per esempio quelli che detengono la maggioranza dei diritti di voto.

 

AGEVOLAZIONI

Voucher per Innovation manager: dal 7 novembre la compilazione delle domande

D.Dirett. 25 settembre 2019

In data 25 settembre 2019, il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito le indicazioni in merito alle modalità e ai termini di presentazione della domanda di accesso ai contributi riconosciuti, sotto forma di voucher, per l’acquisto di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale nonché i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi delle micro, piccole e medie imprese presenti sul territorio nazionale.

Nel decreto del Ministero è specificato l’iter di presentazione della domanda di agevolazione. La compilazione della domanda potrà essere effettuata a partire dalle ore 10.00 del 7 novembre 2019 e fino alle ore 17.00 del 26 novembre 2019.

Vedi l’Approfondimento

 

IMPRESE, PROCEDURE CONCORSUALI

Dal CNDCEC la bozza dei primi “Indici di allerta” della crisi di impresa

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 13

L’art. 13 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) prevede che costituiscano indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.

A questi fini, lo stesso articolo 13 specifica che sarà il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elaborerà con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni ISTAT, gli indici significativi che, valutati unitariamente, faranno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa.

Ai professionisti è stato affidato il compito di definire gli indici, ben diversi dagli indicatori che hanno una portata più ampia e che sono previsti dal Codice.

Vedi l’Approfondimento

 

ADEMPIMENTI, COMUNICAZIONI

Entro il 31 ottobre primo invio dati fornitori per la vendita a distanza di beni tramite piattaforme digitali

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 20 settembre 2019

L’Agenzia delle Entrate, con Comunicato Stampa del 20 settembre 2019, ha reso noto che è attivo il canale telematico per il primo invio delle comunicazioni dei prodotti venduti in Italia attraverso piattaforme digitali.

I gestori dei marketplace devono trasmettere i dati dei fornitori entro il 31 ottobre 2019, secondo le modalità stabilite dal provvedimento n. 660061 del 31 luglio 2019.

Sono tenuti all’adempimento gli operatori, residenti e non residenti nel territorio dello Stato che, avvalendosi di piattaforme elettroniche, facilitano la vendita a distanza di beni importati o già presenti nella Ue.

In particolare, i soggetti obbligati alla comunicazione devono inviare trimestralmente all’Agenzia Entrate, per ciascun fornitore dei beni venduti tramite piattaforme e/o portali, i seguenti dati:

  • la denominazione o i dati anagrafici completi, incluso l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
  • il numero totale delle unità vendute in Italia;
  • a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.

 

DICHIARAZIONI

Entro il 31 ottobre la presentazione del modello 770/2019

La dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770/2019, per anno d’imposta 2018), deve essere presentata, entro il 31 ottobre 2019, esclusivamente per via telematica e deve essere utilizzata per comunicare all’Agenzia Entrate le ritenute operate su:

  • redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
  • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
  • locazioni brevi inserite all’interno della CU;
  • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

Ricordiamo che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150mila euro per ciascun periodo d’imposta. La soglia scende a 50mila euro per chi non presenta la dichiarazione modello 770.

Il reato si consuma con lo spirare del termine previsto ex lege per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d’imposta.

 

AGEVOLAZIONI

Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

Agenzia delle Entrate, Riposta ad istanza di interpello 16 settembre 2019, n. 383

Gli interventi di sostituzione, riparazione o rinnovamento degli infissi esterni nonché il rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate (impalcatura), in precedenza classificati come manutenzione straordinaria, e quindi sicuramente detraibili con la normativa vigente sul recupero del patrimonio edilizio, sono stati declassati ad opere di manutenzione ordinaria.

Con la Riposta n. 383 del 16 settembre 2019 l’Agenzia Entrate ha chiarito relativamente alla possibilità che queste opere, nonostante il declassamento, rimangano comunque fiscalmente detraibili.

Dopo aver precisato che gli interventi di sostituzione dei serramenti esterni con altri di diversa tipologia possono rientrare tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione (art. 16-bis, comma 1, lettera b), del TUIR) l’Agenzia, in merito agli interventi di rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate, ha chiarito che se gli stessi sono necessari per completare l’intervento edilizio nel suo insieme e sono quindi direttamente correlati alla sostituzione dei serramenti esterni, le relative spese sono ammesse alla detrazione e concorrono, al pari di quelle sostenute per la sostituzione degli infissi, alla verifica del limite massimo ammesso alla detrazione stessa.

Questo in quanto, come ribadito nella circolare 13/E del 31 maggio 2019, gli interventi che autonomamente sarebbero considerati di manutenzione ordinaria sono “assorbiti” nella categoria superiore se necessari per completare l’intervento edilizio nel suo insieme.

 

IVA, PROCEDURE CONCORSUALI

IVA: legittima la compensazione tra credito e debiti pre-fallimentari

Corte di Cassazione, Sentenza 29 maggio 2019, n. 14620

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14620 del 29 maggio 2019 ha chiarito che in materia tributaria è ammissibile la compensazione del credito IVA chiesto a rimborso dal curatore, a seguito del fallimento di una società (art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972) e i debiti contratti verso l’erario dalla società medesima in periodi d’imposta antecedenti il fallimento, perché, ponendosi la coincidenza della partita IVA per le operazioni pre-fallimentari e post-fallimentari come circostanza meramente occasionale che non muta l’autonomia giuridica delle operazioni facenti capo al fallito, entrambe le voci di debito/credito sono sorte nel momento in cui la società era in bonis.

 

 

APPROFONDIMENTI

 AGEVOLAZIONI

Innovation manager: modalità e termini per la richiesta dei voucher

Con Decreto direttoriale 25 settembre 2019, il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito le indicazioni in merito alle modalità e ai termini di presentazione della domanda di accesso ai contributi riconosciuti, sotto forma di voucher, per l’acquisto di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale nonché i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi delle micro, piccole e medie imprese presenti sul territorio nazionale.

Nel decreto del Ministero è specificato l’iter di presentazione della domanda di agevolazione.

I contributi a fondo perduto sono riconosciuti per l’acquisto di prestazioni consulenziali specialistiche finalizzate a sostenere processi di trasformazione tecnologica e digitale nell’ambito del piano “Impresa 4.0” e processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa (compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali).

All’incentivo in esame sono ammesse le imprese che, sia alla data di presentazione della domanda, sia alla data di comunicazione dell’ammissione al contributo:

  • sono micro, piccole o medie imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato, nonché dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali;
  • non rientrano tra le imprese attive nei settori esclusi dall’art. 1 del Regolamento Ue 18 dicembre 2013, n. 1407/2013;
  • hanno la sede legale e/o un’unità locale attiva sul territorio nazionale e risultano iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;
  • non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e risultano in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
  • non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, liquidazione anche volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente;
  • non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione “Voucher per consulenza in innovazione” del sito web del Ministero.

L’iter di presentazione della domanda prevede:

  • la verifica preliminare del possesso dei requisiti di accesso alla procedura informatica a partire dalle ore 10.00 del 31 ottobre 2019;
  • la compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni: a partire dalle ore 10.00 del 7 novembre 2019 e fino alle ore 17.00 del 26 novembre 2019;
  • l’invio della domanda di accesso alle agevolazioni a partire dalle ore 10.00 del 3 dicembre 2019.

La procedura si concluderà con il rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione dell’istanza da parte della procedura informatica.

 

IMPRESE, PROCEDURE CONCORSUALI

Crisi d’impresa: la bozza dei primi “Indici di allerta” elaborati dal CNDCEC

L’art. 13 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) prevede che costituiscano indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.

A questi fini, lo stesso articolo 13 specifica che sarà il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elaborerà con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni ISTAT, gli indici significativi che, valutati unitariamente, faranno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa.

Ai professionisti è stato affidato il compito di definire gli indici, ben diversi dagli indicatori che hanno una portata più ampia e che sono previsti dal Codice.

Con Informativa n. 45 del 15 maggio 2019 il CNDCEC ha reso noto di aver sottoscritto un Protocollo d’Intesa con la società Cerved per la realizzazione degli indicatori della crisi.

Per testare gli indicatori su dati campionari sono state svolte diverse analisi e studi/simulazioni sulle imprese.

Cerved ha selezionato l’intera base di imprese presenti nei propri database negli anni 2011- 2016, per coprire un arco temporale sufficientemente ampio ed ottenere evidenze strutturali e non influenzate dalla congiuntura economica. Sono state selezionate le società di capitale con bilanci che hanno manifestato situazioni di insolvenza nel periodo considerato ed è stato costruito un campione rappresentativo dell’economia italiana, abbinando ad ogni impresa insolvente una gemella in normali condizioni operative (campione bilanciato).

Nei primi giorni di settembre, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha reso noto di aver messo a punto la bozza dei parametri che possono innescare la procedura di allerta.

Gli indici contenuti nella bozza sono costituiti da grandezze di natura quantitativa o da confronti tra di loro, tenendo presente che la scelta fatta nell’elaborazione del modello è stata quella di minimizzare il numero di falsi positivi, ammettendo la possibilità di un maggior numero di falsi negativi. Dove per falsi positivi devono essere intesi i rischi di rendere oggetto di segnalazione imprese di cui è prevista un’insolvenza che poi non si verificherà, mentre per falsi negativi i rischi sono quelli di imprese di cui non è diagnosticata la crisi ma che invece diventeranno insolventi.

Il meccanismo messo a punto prevede allora una sequenza gerarchica che vede 7 parametri da considerare.

  1. La crisi è innanzitutto ipotizzabile quando il patrimonio netto diventa negativo per effetto di perdite di esercizio, anche cumulate e rappresenta causa di scioglimento della società di capitali. Indipendentemente dalla situazione finanziaria, questa circostanza rappresenta un pregiudizio alla continuità aziendale, fino a quando le perdite non sono state ripianate e il capitale sociale riportato almeno al limite legale. Il fatto che il patrimonio netto sia diventato negativo è superabile con una ricapitalizzazione; è quindi ammessa la prova contraria dell’assunzione di provvedimenti di ricostituzione del patrimonio al minimo legale.
  2. A fronte di un patrimonio netto positivo è però indice di crisi che trova applicazione per tutte le imprese la presenza di un Dscr (Debt service coverage ratio) a 6 mesi inferiore a 1. Il Dscr è calcolato come rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei 6 mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale. Valori di questo indice superiori a 1, rendono evidente la capacità prospettica di sostenibilità dei debiti su un orizzonte di 6 mesi, valori inferiori a 1 la relativa incapacità.

Se il patrimonio netto è positivo e se il Dscr non è disponibile oppure è ritenuto non sufficientemente affidabile per la inadeguata qualità dei dati prognostici, proseguono i dottori commercialisti, si adottano 5 indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività:

  1. indice di sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato;
  2. 2. indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
  3. indice di ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;
  4. 4. indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
  5. indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo.

L’avvertenza è però quella di considerare significativo il superamento di tutti e cinque gli indici. La considerazione di uno solo infatti permetterebbe una visione assolutamente parziale e fuorviante.

Sono stati altresì stabiliti dei valori soglia di allerta in base al settore in cui opera l’azienda.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Martedì 15 ottobre 2019 Comunicazione contanti superiori 10.000 euro Invio all’Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al mese precedente. Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.

 

Telematica
Mercoledì 16 ottobre 2019 Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a settembre relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento. Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.

 

Telematica
Lunedì 21 ottobre 2019 Imposta di bollo su fatture elettroniche Versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno. Soggetti obbligati all’emissione di fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo. Mod. F24

Servizio Agenzia delle Entrate

Venerdì 25 ottobre 2019 Modello 730 – Integrativo

 

Presentazione al Centro di assistenza fiscale (CAF) del modello 730 “integrativo” da parte di coloro che hanno presentato il modello 730 e si accorgono di non aver fornito alcuni elementi da indicare nella dichiarazione che non incidono sulla determinazione dell’imposta o che comportano un rimborso o un minor debito fiscale. I contribuenti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale e hanno presentato il modello 730.

 

Consegna diretta al Centro di assistenza fiscale (CAF)

 

Giovedì 31 ottobre 2019 770/2019 Termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2018. Sostituti d’imposta e intermediari. Telematico
Giovedì 31 ottobre 2019 Adesione al servizio di consultazione fatture elettroniche Termine ultimo entro il quale è possibile aderire al servizio Fatture e corrispettivi per effettuare la consultazione delle fatture elettroniche. Contribuenti titolari di partita IVA, nonché i condomini e enti non commerciali che intendono fruire del servizio di consultazione delle fatture emesse/ricevute. Funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

 

Giovedì 31 ottobre 2019 Comunicazione mensile dati fatture transfrontaliere (Esterometro) Comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali, relative al mese di settembre. Operatori IVA obbligati all’emissione della fatturazione elettronica. Telematica
Lunedì 2 dicembre 2019 IRPEF, IRES, IRAP Termine per la trasmissione telematica:

·         della dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare

·         della dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.

Persone fisiche

Società di persone

Società di capitali

Telematico

 

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