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Newsletter NOVEMBRE 2020:

Newsletter NOVEMBRE 2020:

 
IN BREVE
  • D.P.C.M. 24 ottobre 2020: ulteriori chiusure e orari limitati fino al 24 novembre
  • Decreto “Ristori”: contributo a fondo perduto per le categorie colpite dai nuovi D.P.C.M. e altri interventi
  • Sospensione pagamenti di cartelle e avvisi: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate-Riscossione
  • Fatture elettroniche: pubblicato il decreto con le cause di rifiuto della FatturaPA
  • Le novità sui fringe benefit per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti
  • Iva agevolata sulle cessioni di mascherine e dispositivi medici: prime risposte dell’Agenzia Entrate ai quesiti degli operatori
  • Eco e Superbonus anche per edifici riscaldati con stufe e caminetti
  • Brexit: la Check list sullo stato di preparazione per le imprese che operano con il Regno Unito
  • Pronti gli elenchi Split payment per il 2021
  • Bando per la Digital Transformation
  • Bonus mobilità: attiva la piattaforma dedicata agli esercenti
  • Acquisto stazioni di ricarica veicoli elettrici: l’Iva è rimborsabile
 

APPROFONDIMENTI

  • D.P.C.M. 24 ottobre 2020: attività sospese e limitazioni di orario
  • Decreto “Ristori”: incentivi e altre misure fiscali per le categorie colpite da misure restrittive

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

EMERGENZA CORONAVIRUS

D.P.C.M. 24 ottobre 2020: ulteriori chiusure e orari limitati fino al 24 novembre

D.P.C.M. 24 ottobre 2020

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 265 di domenica 25 ottobre 2020 il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante le nuove restrizioni introdotte dal Governo per tentare di porre un argine al dilagare dei contagi in questa seconda ondata di Covid-19.

Il nuovo D.P.C.M., che sostituisce quello del 18 ottobre 2020, impone la sospensione di tutta una serie di attività economiche che, in precedenza, erano autorizzate, seppure nel rispetto dei Protocolli di sicurezza e/o con limitazioni di orario.

Le disposizioni del presente decreto si applicano dallo scorso 26 ottobre fino al 24 novembre 2020. Sono fatte salve le ulteriori misure restrittive emanate dalle singole Regioni in accordo con il Governo.

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Decreto “Ristori”: contributo a fondo perduto per le categorie colpite dai nuovi D.P.C.M. e altri interventi

D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020 il cosiddetto “Decreto Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137), che introduce una serie di misure urgenti e di aiuti a beneficio delle categorie, degli operatori economici e dei lavoratori interessati, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute dai DPCM di ottobre.

Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni riceveranno contributi a fondo perduto, comprese quelle con fatturato maggiore di 5 milioni di euro, con la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia Entrate con riferimento ai contributi previsti dal decreto “Rilancio”.

  • Tra le altre agevolazioni destinate alle imprese dei settori la cui attività è stata sospesa, è prevista: l’estensione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, del credito d’imposta per i canoni di locazione e di affitto d’azienda di cui all’art. 28 del D.L. n. 34/2020;
  • la cancellazione della seconda rata dell’Imu relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui si esercitano le attività oggetto di sospensione ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, indicate nella tabella in allegato al decreto, sempreché i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Vedi l’Approfondimento

 

 

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Sospensione pagamenti di cartelle e avvisi: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate-Riscossione

Agenzia Entrate-Riscossione – FAQ 21 ottobre 2020

L’Agenzia Entrate-Riscossione ha aggiornato sul proprio sito internet le FAQ con le novità introdotte dal D.L. n. 129/2020 che ha differito al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione per la notifica e il pagamento delle cartelle, precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal “Decreto Agosto” (D.L. n. 104/2020), lasciando invariata la sola scadenza riferita al pagamento delle rate 2020 della “Definizione agevolata”.

Di seguito le indicazioni fornite:

  • Sospensione pagamenti di cartelle e avvisi, è stata disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2020 del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione dall’8 marzo. I pagamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021.
  • Sospensione notifiche e pignoramenti, è stata estesa fino al 31 dicembre 2020 anche la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 “Rilancio” (19 maggio 2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione). Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla copertura del debito).
  • Rateizzazioni decadenza a 10 rate, per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. Per i contribuenti decaduti dai benefici della “Definizione agevolata” (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.
  • Sospensione verifiche crediti P.A., rimarranno sospese fino al 31 dicembre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro (art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973). Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.
  • Rottamazione e “saldo e stralcio”, resta confermato il termine ultimo del 10 dicembre 2020 entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Fatture elettroniche: pubblicato il decreto con le cause di rifiuto della FatturaPA

D.M. 24 agosto 2020 n. 132

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 262 del 22 ottobre 2020) il D.M. n. 132 del 24 agosto 2020 del MEF, rubricato “Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche”.

Il Regolamento entra in vigore il 6 novembre 2020 e modifica il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 che regola l’emissione, la trasmissione e il ricevimento delle fatture elettroniche per le pubbliche amministrazioni; in particolare prevede che l’eventuale rifiuto di fatture ricevute dalle stesse pubbliche amministrazioni tramite il Sistema di Interscambio (SDI) debba essere motivato e comunicato.

Le cause del rifiuto individuate sono le seguenti:

  • fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore della P.A. destinataria della trasmissione del documento;
  • omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura;
  • omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci;
  • omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci;
  • omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

 

 

IRPEF

Le novità sui fringe benefit per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti

La legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 632 e 633, Legge n. 160/2019) ha modificato l’art. 51, comma 4, lettera a), Tuir, modificando il criterio di determinazione forfetaria del fringe benefit per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

In particolare, per autoveicoli, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, le percentuali di fringe benefit variano a seconda dei livelli di emissione di anidride carbonica, come qui riepilogato:

Veicoli Percentuali forfetarie
Veicoli con emissione di CO2 non superiori a 60g/Km 25%
Veicoli con emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km 30%
Veicoli con emissione di CO2 superiori a 160 g/Km ma non a 190 g/Km 40% per il 2020

(50% a decorrere dal 2021)

Veicoli con emissione di CO2 superiore a 190 g/Km 50% per il 2020

(60% a decorrere dal 2021)

Il fringe benefit sarà quindi determinato in misura pari alle percentuali sopra riportate, basate sulle emissioni di CO2 del veicolo, corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui calcolato sulla base dei costi chilometrici di esercizio desumibile dalle tabelle ACI (Automobile Club Italia).

Con la Risoluzione n. 46/E del 14 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate:

  • con riferimento alla locuzione “di nuova immatricolazione” ha chiarito che va “[…] ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1° luglio 2020, a nulla rilevando la data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2020 (1° gennaio 2020)”. Su questo punto, quindi, l’Agenzia non lascia particolari dubbi, posto che il requisito temporale relativo all’immatricolazione è da riferirsi alla data della stessa;
  • per quanto riguarda il momento rilevante per individuare i contratti stipulati adecorrere dal 1° luglio 2020”, ritiene di considerare il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit. Tale conclusione è dettata dal fatto che il contratto di benefit non è un atto unilaterale del datore di lavoro, ma è necessaria anche l’accettazione da parte del lavoratore stesso.

Di conseguenza, per i contratti tra datore di lavoro e lavoratore dipendente stipulati fino al 30 giugno 2020 continuerà sempre ad applicarsi la vecchia normativa: fringe benefit pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui desumibili dalle tabelle ACI.

 

 

IVA

Iva agevolata sulle cessioni di mascherine e dispositivi medici: prime risposte dell’Agenzia Entrate ai quesiti degli operatori

Agenzia delle Entrate, Circolare 15 ottobre 2020, n. 26/E

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (D.L. “Rilancio”) ha introdotto con l’art. 124 una disciplina IVA agevolata per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, il predetto articolo prevede che entro il 31 dicembre 2020 siano esenti da IVA (con diritto alla detrazione dell’imposta) le cessioni di: ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Gli stessi beni, dal 1° gennaio 2021 saranno imponibili IVA con aliquota al 5%.

Nella Circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020 l’Agenzia ha fornito i primi chiarimenti interpretativi sull’applicazione del suddetto regime agevolato IVA:

  • Iva agevolata, disco verde ai termoscannerIl Ministero della salute ha fornito all’Agenzia delle indicazioni specifiche in merito ai prodotti elencati dall’art. 124. In particolare, la circolare delle Entrate, con riferimento ai termometri, ha precisato che rientrano in questa definizione “tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea”. Pertanto anche i termoscanner rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione del regime Iva agevolato.
  • Ok alle “piantane” contenenti dispenser per disinfettanti – La circolare chiarisce che anche le piantane per dispenser rientrano nell’agevolazione al pari dei «dispenser a muro per disinfettanti», essendo agevolabili i distributori di disinfettanti fissati al terreno o a muro.
  • Iva agevolata anche per i kit o gli strumenti per eseguire i test sierologici – Non solo i saturimetri ma anche gli strumenti diagnostici per eseguire i test sierologici rientrano nell’agevolazione, a condizione che siano classificabili nei codici doganali richiamati dalla circolare 12/D del 30 maggio 2020 dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.
  • Esenzione Iva, anche per le mascherine riutilizzabili – Oltre alle mascherine chirurgiche e a quelle Ffp2 e Ffp3 rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 124 anche le cessioni di mascherine riutilizzabili, vendute unitamente al relativo filtro. La circolare, infine, chiarisce che rientrano nell’esenzione anche le cessioni dei singoli filtri, essendo l’elemento principale della mascherina.
  • Le operazioni andranno riportate nella Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva. Il cedente indica l’ammontare delle cessioni nel rigo VP2, il cessionario l’ammontare degli acquisti nel rigo VP3.

 

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Eco e Superbonus anche per edifici riscaldati con stufe e caminetti

Enea, FAQ ottobre 2020

Si può fruire dell’Ecobonus e del Superbonus anche per interventi di riqualificazione energetica di edifici che non siano dotati di un moderno impianto di riscaldamento ma che, ad esempio, siano riscaldati con caminetti, stufe o apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante, purché fissi, e senza più il limite sulla potenza minima inferiore.

Il chiarimento arriva in una delle FAQ, recentemente pubblicate dall’ENEA e condivise dal MISE e dall’Agenzia Entrate, che, partendo dalla premessa che per la fruizione dell’Ecobonus l’immobile oggetto dell’intervento debba essere già dotato di impianto di climatizzazione invernale, ricorda che l’art. 2, comma 1, lettera l-tricies), del D.Lgs. n. 192/05, modificato dal D.Lgs. n. 48/2020, definisce “impianto termico” un “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.

Dunque, dalla nuova definizione normativa di impianto termico, chiarisce l’ENEA, si desume che, ai fini della verifica della condizione richiesta per l’Ecobonus e il Superbonus l’impianto di climatizzazione invernale debba essere fisso e possa essere alimentato con qualsiasi vettore energetico, senza limiti sulla potenza minima inferiore.

Inoltre, l’impianto deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.

 

 

IMPRESE

Brexit: la Check list sullo stato di preparazione per le imprese che operano con il Regno Unito

Commissione Europea, Check list “Lista di controllo sulla preparazione alla Brexit”

La scelta del Regno Unito di cessare di partecipare al mercato unico e all’unione doganale dell’Unione europea (UE) e di mettere fine alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi con l’UE dal 31 dicembre 2020, comporterà notevoli cambiamenti nelle relazioni tra l’UE e il Regno Unito per le imprese di entrambe le parti.

Tali cambiamenti sono inevitabili, indipendentemente dall’esito dei negoziati in corso tra l’UE e il Regno Unito, e rischiano di aggravare la pressione che le imprese già subiscono a causa della pandemia di Covid-19.

La Commissione Europea ha pubblicato una check list per aiutare le imprese dell’UE che operano nel Regno Unito e/o le imprese del Regno Unito che operano nell’UE a verificare attentamente il proprio stato di preparazione per il 1º gennaio 2021. La check list fornisce una panoramica dei principali settori che saranno in ogni caso interessati dai cambiamenti dal 1º gennaio 2021, a prescindere dal fatto che sia raggiunto un accordo su un futuro partenariato economico e per la sicurezza. Naturalmente non può considerarsi esaustiva, ma affronta le problematiche più comuni.

Ulteriori orientamenti sono reperibili nella comunicazione della Commissione «Prepararsi alla svolta» e negli «Avvisi sui preparativi» ai portatori di interessi dei singoli settori, pubblicati dai servizi della Commissione sul proprio sito ufficiale.

La Commissione Europea raccomanda a tutte le imprese di prepararsi a questi cambiamenti profondi e di vasta portata, adottando tutte le decisioni necessarie e completando tutte le procedure amministrative richieste entro il 31 dicembre 2020.

 

 

Pronti gli elenchi Split payment per il 2021

Mef, Split payment – Elenchi 2021

Il Dipartimento delle Finanze del MEF ha pubblicato sul proprio sito gli elenchi per l’anno 2021 dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, il cosiddetto “split payment”.

I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta.

Sul sito del Dipartimento delle Finanze sono disponibili gli elenchiaggiornati al 20 ottobre 2020, dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti – split payment per l’anno 2021. Si tratta degli elenchi di:

  • società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359, comma 1, n. 2, c.c.);
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
  • enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
  • enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
  • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Non sono incluse le Amministrazioni pubbliche, comunque tenute all’applicazione dello split payment per le quali è possibile fare riferimento all’elenco IPA pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

È possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale.

I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta.

 

 

SOCIETÀ, IMPRESE

Bando per la Digital Transformation

Mise, D. Dirett. 1° ottobre 2020

È stato pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico il decreto 1° ottobre 2020 che definisce i termini per accedere al bando “Digital Transformation” delle PMI, misura che ha l’obiettivo di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attraverso l’applicazione di tecnologie avanzate previste nell’ambito di Impresa 4.0 e di quelle relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. A disposizione dell’intervento ci sono 100 milioni di euro.

Il bando definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni, i punteggi, le condizioni e le soglie minime di ammissibilità delle stesse domande, nonché criteri per la determinazione e la rendicontazione delle attività e dei costi ammissibili, gli oneri informativi a carico dei soggetti proponenti e gli ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell’intervento agevolativo.

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda, risultino:

  • iscritte come attive nel Registro delle imprese;
  • operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio;
  • hanno conseguito, nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000,00;
  • dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese;
  • non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono essere diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l’implementazione di:

  • tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0. e/o;
  • tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Bonus mobilità: attiva la piattaforma dedicata agli esercenti

È attiva la piattaforma dedicata agli esercenti per partecipare al “Bonus mobilità”, il programma che prevede l’erogazione di un contributo fino al 60% della spesa sostenuta in misura non superiore a euro 500 per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad es. monopattini, hoverboard e segway) e per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Nel primo giorno di attivazione della piattaforma online si sono registrati circa 500 esercenti.

“È un’ottima risposta”, ha commentato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. “Significa che si sente la necessità di mobilità sostenibile, soprattutto in questo periodo delicato dal punto di vista sanitario. Usare la bicicletta o un veicolo elettrico o ancora i servizi di mobilità condivisa comportano meno inquinamento nelle nostre città e una maggiore tutela della nostra salute, versante sul quale stiamo insistendo come ministero dell’Ambiente, come dimostrano anche il recente stanziamento per gli spostamenti casa-scuola – 20 milioni di euro – e il decreto sulla riforestazione urbana”.

 

 

IVA

Acquisto stazioni di ricarica veicoli elettrici: l’Iva è rimborsabile

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 22 ottobre 2020, n. 497

Con la Risposta n. 497 del 22 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le stazioni di ricarica per veicoli elettrici, denominate “Electric Vehicle Charger” (EVC), rappresentano dei beni non integrati irreversibilmente al suolo (non di proprietà dell’istante) e, dunque, costituiscano per la Società beni strumentali ammortizzabili ai sensi dell’art. 102 del Tuir.

Di conseguenza, l’IVA assolta per il loro acquisto, comprese le spese accessorie, necessarie per il loro funzionamento, è rimborsabile sulla base di quanto previsto dall’art. 30, secondo comma, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972 e, conseguentemente, del successivo articolo 38-bis, secondo comma, al ricorrere delle condizioni ivi previste.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

EMERGENZA CORONAVIRUS

D.P.C.M. 24 ottobre 2020: attività sospese e limitazioni di orario

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 265 di domenica 25 ottobre 2020 il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante le nuove restrizioni introdotte dal Governo per tentare di porre un argine al dilagare dei contagi in questa seconda ondata di Covid-19.

Il nuovo D.P.C.M., che sostituisce quello del 18 ottobre 2020, impone la sospensione di tutta una serie di attività economiche che, in precedenza, erano autorizzate, seppure nel rispetto dei Protocolli di sicurezza e/o con limitazioni di orario.

Le disposizioni del presente decreto si applicano dallo scorso 26 ottobre fino al 24 novembre 2020. Sono fatte salve le ulteriori misure restrittive emanate dalle singole Regioni in accordo con il Governo.

A partire da lunedì 26 ottobre 2020, e sino al 24 novembre 2020, sono sospese le attività di:

  • Parchi tematici e di divertimento; restano invece attive le attività ludico-ricreative (ad es. baby parking e ludoteche), ma tali attività sono consentite solo se condotte con l’ausilio di operatori cui affidare i bambini e ragazzi che fruiscono dei servizi, con obbligo di rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia;
  • Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Teatri, sale da concerto e cinema, anche all’aperto;
  • Confermato il divieto già in vigore di attività per sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
  • Fiere di qualsiasi genere (nel precedente decreto le fiere nazionali ed internazionali erano ancora consentite);
  • Confermato il divieto già in vigore per sagre ed eventi similari (art. 1, punto 9, lettera n);
  • Vietati convegni e congressi e similari. Consentito esclusivamente lo svolgimento “a distanza” (es. tramite webinar);
  • Ancora più limitate le attività di somministrazione alimenti e bevande, che vedono ulteriormente contrarsi l’orario di apertura. In particolare:
  • le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e similari) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00. Tali attività, tuttavia, restano aperte senza limitazioni di orario se ubicate nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, fermo restando il rispetto della distanza minima di sicurezza;
  • l’attività di asporto è consentita fino alle ore 24.00, ma per gli avventori, con riferimento al cibo ed alle bevande oggetto di asporto, vige il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dell’esercizio;
  • dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
  • la consegna a domicilio è sempre consentita nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per il confezionamento ed il trasporto stesso.

Viene meno la differenziazione di orario precedentemente prevista per le attività con e senza servizio al tavolo. Tutti gli esercizi di ristorazione devono chiudere al pubblico alle ore 18.00 (festivi compresi).

Si riduce anche il numero di commensali che possono essere presenti al medesimo tavolo: dai 6 previsti dal precedente decreto, si scende a quattro (o più, ma solo se si tratta di familiari conviventi).

La ristorazione resta comunque consentita senza limiti di orario nelle strutture ricettive (alberghi e similari), ma solo limitatamente ai clienti alloggiati.

Restano autorizzate le attività di mensa e catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Fermo restando il divieto di consumo di alimenti e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico oltre le ore 18.00, disposizione evidentemente tesa a mettere uno stop definitivo alla “movida”, resta comunque ancora in vigore la facoltà di disporre la chiusura al pubblico di strade o piazze, ubicate nei centri urbani, nelle quali si possono creare situazioni di assembramento. Tale chiusura può essere disposta a partire dalle ore 21.00, con possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti ed alle private abitazioni.

Per quanto riguarda il commercio al dettaglio ed i servizi alla persona (es. barbieri e parrucchieri), restano in vigore le norme precedenti, ovvero tali attività sono autorizzate nel rispetto tassativo dei Protocolli di sicurezza.

Viene però introdotto un nuovo obbligo: ogni locale aperto al pubblico, compresi gli esercizi commerciali, deve esporre un cartello all’ingresso del locale che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso. Tale numero deve essere calcolato sulla base delle linee-guida in vigore.

L’esercizio di attività sportiva subisce una dura limitazione.

Sono infatti sospese:

  • Palestre;
  • Piscine;
  • Centri natatori;
  • Comprensori sciistici, che potranno essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale. Gli impianti possono essere sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee-guida, rivolte ad evitare assembramenti.

È permesso svolgere attività sportiva o motoria all’aria aperta, in forma privata, anche in parchi o aree attrezzate, ma sempre nel rispetto di una distanza minima di due metri.

Restano autorizzati all’esercizio dell’attività i centri di riabilitazione.

Sono inoltre sospese le attività dei:

  • Centri benessere;
  • Centri termali (tranne quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza).

Sono sospese anche le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

Per quanto riguarda l’impatto delle nuove disposizioni sulle attività economiche, occorre fare riferimento non solo alle attività direttamente interessate da sospensione o limitazione di orario, ma anche a quelle indirettamente “colpite” da ulteriori restrizioni introdotte con il D.P.C.M. qui in esame.

A tal proposito si pone in evidenzia la modifica che ha interessato le disposizioni relative alle feste; con il precedente decreto erano state vietate tutte le feste, salvo quelle connesse a cerimonie religiose o civili, consentite comunque con un numero massimo di 30 partecipanti.

Il nuovo decreto, invece, vieta ogni tipo di festa, anche quelle connesse a cerimonie religiose o civili, con forti impatti negativi su tutto l’indotto riconducibile all’organizzazione di eventi, che già era stato colpito con il divieto di congressi, sagre e fiere.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Decreto “Ristori”: incentivi e altre misure fiscali per le categorie colpite da misure restrittive

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020 il cosiddetto “Decreto Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137), che introduce una serie di misure urgenti e di aiuti a beneficio delle categorie, degli operatori economici e dei lavoratori interessati, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute dai DPCM di ottobre.

Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni riceveranno contributi a fondo perduto, comprese quelle con fatturato maggiore di 5 milioni di euro, con la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia Entrate con riferimento ai contributi previsti dal decreto “Rilancio”.

In sintesi, le misure.

  • È previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO individuati in allegato nel decreto (vedi elenco in calce), riconducibili ai settori economici che sono oggetto delle limitazioni previste dal D.P.C.M. 18 ottobre 2020 e dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema). Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020 e quelli che hanno cessato la partita Iva alla data del 25 ottobre 2020. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (a tal fine rileva la data di effettuazione delle operazioni). Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.
SOGGETTI DETERMINAZIONE dell’AMMONTARE ACCREDITAMENTO
Che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto “Rilancio” Come quota del contributo (1) già erogato ai sensi dell’art. 25 del decreto “Rilancio”. Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo precedente.

Per chi aveva già presentato domanda, l’erogazione dovrebbe essere effettuata entro il 25 novembre 2020.

Che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto “Rilancio” Come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dall’art. 25, commi 4, 5 e 6, del decreto “Rilancio”. Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un’apposita istanza, da presentarsi in via telematica utilizzando l’apposito modello.
  • Le quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell’allegato al presente decreto. Rispetto alla precedente misura agevolativa, è stato infatti previsto un rafforzamento, distinto in base ai diversi settori economici. L’importo del beneficio varia dal 100% al 400% di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell’esercizio.

L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150.000,00 euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 e che hanno beneficiato del contributo di cui all’art. 25 del D.L. n. 34/2020, l’ammontare del contributo è determinato applicando determinate percentuali (riportate nell’allegato 1 al decreto) agli importi minimi di:

  • 1.000,00 euro per le persone fisiche;
  • 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Possono usufruire del nuovo contributo anche le imprese operanti nei settori ricreativo e dell’intrattenimento, nonché dell’organizzazione di feste e cerimonie.

  • Vengono altresì stanziate ulteriori risorse a beneficio del fondo destinato – ai sensi degli artt. 182 del D.L. n. 34/2020 e 77 del D.L. n. 104/2020 – ad agenzie di viaggio e tour operator.
  • Sono stanziate ulteriori risorse anche per il fondo destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non statali.
  • Viene istituito un apposito Fondo a sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche le cui risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo sport.
  • Per le imprese dei settori la cui attività è stata sospesa per effetto dell’ultimo D.P.C.M. indicati nella tabella ATECO allegata al decreto, viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta per i canoni di locazione e di affitto d’azienda di cui all’art. 28 del D.L. n. 34/2020. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell’immobile locato.
  • Per il 2020 non è dovuta la seconda rata dell’Imu relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui si esercitano le attività oggetto di sospensione ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, indicate nella tabella in allegato al decreto, sempreché i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
  • È prevista una indennità di 1.000 euro per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo, del turismo, degli stabilimenti termali.
  • È prevista un’indennità pari a 800 euro per il mese di novembre 2020, erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI), il CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI) e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. È prevista un’ulteriore indennità di 800 euro per il mese di novembre a tutti i lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto le indennità previste dai precedenti Decreti.
  • È prorogato al 10 dicembre 2020 il termine di presentazione del modello 770/2020.
  • È esteso al periodo d’imposta 2021 il “bonus vacanze”.

 

Elenco codici ATECO con “percentuale di ristoro”

Codice ATECO Percentuale
493210 – Trasporto con taxi 100,00%
493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 100,00%
493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano 200,00%
551000 – Alberghi 150,00%
552010 – Villaggi turistici 150,00%
552020 – Ostelli della gioventù 150,00%
552030 – Rifugi di montagna 150,00%
552040 – Colonie marine e montane 150,00%
552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 150,00%
552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 150,00%
553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150,00%
559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 150,00%
561011 – Ristorazione con somministrazione 200,00%
561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 200,00%
561030 – Gelaterie e pasticcerie 150,00%
561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150,00%
561042 – Ristorazione ambulante 200,00%
561050 – Ristorazione su treni e navi 200,00%
562100 – Catering per eventi, banqueting 200,00%
563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina 150,00%
591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200,00%
591400 – Attività di proiezione cinematografica 200,00%
749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 200,00%
773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 200,00%
799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento 200,00%
799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 200,00%
799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 200,00%
823000 – Organizzazione di convegni e fiere 200,00%
855209 – Altra formazione culturale 200,00%
900101 – Attività nel campo della recitazione 200,00%
900109 – Altre rappresentazioni artistiche 200,00%
900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 200,00%
900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 200,00%
900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie 200,00%
900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200,00%
920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) 200,00%
931110 – Gestione di stadi 200,00%
931120 – Gestione di piscine 200,00%
931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti 200,00%
931190 – Gestione di altri impianti sportivi nca 200,00%
931200 – Attività di club sportivi 200,00%
931300 – Gestione di palestre 200,00%
931910 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200,00%
931999 – Altre attività sportive nca 200,00%
932100 – Parchi di divertimento e parchi tematici 200,00%
932910 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400,00%
932930 – Sale giochi e biliardi 200,00%
932990 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 200,00%
949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 200,00%
949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca 200,00%
960410 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 200,00%
960420 – Stabilimenti termali 200,00%
960905 – Organizzazione di feste e cerimonie 200,00%

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 30 novembre 2020 IRPEF, IRES, IRAP – Dichiarazione Termine per la trasmissione telematica della:

·         dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare

·         dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.

Persone fisiche;

Società di persone;

Società di capitali.

Telematica
Lunedì 30 novembre 2020 ISA – Presentazione Termine ultimo per la presentazione del modello ISA relativo l’anno d’imposta 2019. Imprese e lavoratori autonomi Telematica
Lunedì 30 novembre 2020 LIPE – Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA

 

Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica
Giovedì 10 dicembre 2020 770/2020 Termine (prorogato dal 30/10) per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2019. Sostituti d’imposta Telematica

 

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