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Newsletter SETTEMBRE 2023:

IN BREVE

  • Ravvedimento speciale entro il 2 ottobre 2023
  • La comunicazione delle somme dovute a seguito di definizione agevolata
  • I termini per l’adesione al regime OSS (One Stop Shop)
  • In scadenza i bonus energetici 3° e 4° trimestre 2022
  • Autotrasporto merci: come presentare le domande per il tax credit gasolio
  • Bonus sponsorizzazioni sportive 2022: domande entro il 29 settembre 2023
  • Tassazione mance personale strutture ricettive: chiarimenti su requisiti e limiti reddituali
  • Bonus edilizi: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su cessione del credito e sconto in fattura
  • Dal caso “CR7” indicazioni e conferme per la tassazione dei diritti di immagine degli influencer
  • 730/2023 in scadenza il 2 ottobre
  • Scade il 2 ottobre il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche 2° trimestre 2023
  • Detrazioni fiscali per spese con carta di credito/debito: conta la data in cui è stata utilizzata la carta

APPROFONDIMENTI

  • In scadenza il termine per il ravvedimento speciale
  • La tassazione dei diritti di immagine degli influencer

PRINCIPALI SCADENZE

 
 
 

 

IN BREVE

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Ravvedimento speciale entro il 2 ottobre 2023

Il 2 ottobre (in quanto il 30 settembre cade di sabato) scade il termine per poter usufruire del cosiddetto ravvedimento speciale, agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, art. 1, commi 174-178, Legge n. 197/2022.

Il ravvedimento speciale permette di definire in via agevolata le violazioni afferenti ai dichiarativi validamente presentati per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 o precedenti, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Si deve trattare di violazioni non formali e non rilevabili dal controllo automatizzato, non costatate alla data di versamento di quanto dovuto o della prima rata con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione ed irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni ex art. 36-ter del D.P.R. n. 602/1973.

Vedi l’Approfondimento

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

La comunicazione delle somme dovute a seguito di definizione agevolata

Entro il prossimo 30 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione trasmetterà ai contribuenti che ne hanno fatto richiesta la Comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata. Per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del decreto “Alluvione”, la Comunicazione avverrà entro il 31 dicembre 2023.

La Comunicazione delle somme dovute contiene le seguenti informazioni:

  • l’accoglimento o l’eventuale diniego della domanda di adesione;
  • l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
  • la scadenza dei pagamenti in base alla scelta che è stata indicata in fase di presentazione della domanda di adesione:
    • in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
    • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023;
  • i moduli di pagamento precompilati;
  • le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul conto corrente.

In caso di accoglimento della dichiarazione di adesione, relativamente ai debiti per i quali vi è un importo da pagare a titolo di definizione agevolata (lettere tipo AT e AP), la Comunicazione contiene il piano con la ripartizione dell’importo dovuto in base alla soluzione di pagamento, scelta al momento dell’adesione (fino ad un massimo di 18 rate).

Nel caso in cui il piano sia ripartito in più rate, il contribuente riceverà in allegato alla Comunicazione fino a dieci moduli per il pagamento delle rate.

Prima della scadenza dell’undicesima rata, l’Agenzia delle entrate – Riscossione invierà gli ulteriori moduli di pagamento da utilizzare per i pagamenti successivi.

 

IVA

I termini per l’adesione al regime OSS (One Stop Shop)

Il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop – OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell’UE di dichiarare e pagare l’IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale “OSS UE” o “OSS non UE”.

L’adesione al regime OSS deve essere attivata con apposita registrazione telematica. Generalmente, gli effetti della registrazione decorrono dal primo giorno del trimestre civile seguente quello in cui il soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione l’intenzione di iniziare ad avvalersi del regime. Pertanto, per avvalersi del regime nel quarto trimestre 2023 la registrazione dovrà essere effettuata entro il 30 settembre 2023.

Possono tuttavia verificarsi casi in cui il soggetto passivo cominci ad effettuare prestazioni rientranti nell’ambito del regime prima di tale data. In questo caso, il regime prende inizio dalla data della prima prestazione, a condizione che il soggetto passivo abbia comunicato allo Stato membro di identificazione di avere avviato attività rientranti nel regime entro il decimo giorno del mese successivo a quello della prima prestazione. Attenzione però perché qualora il soggetto passivo non rispetti tale termine, sarà tenuto a registrarsi e a dichiarare l’IVA nello Stato membro del destinatario.

 

AGEVOLAZIONI

In scadenza i bonus energetici 3° e 4° trimestre 2022

Per i crediti d’imposta energia e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022 sono imminenti due importanti scadenze:

  • il 20 settembre scade il termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione dei crediti maturati dalle imprese per le spese sostenute nel 3° e 4° trimestre 2022.
  • il 30 settembre scade il termine per effettuare la “remissione in bonis” che deve necessariamente essere eseguita prima di procedere all’utilizzo del credito d’imposta in compensazione tramite F24.

Ricordiamo che per regolarizzare l’eventuale mancata comunicazione, entro lo scorso 16 marzo, dei crediti d’imposta energia del 3° e 4° trimestre 2022, è previsto l’utilizzo della remissione in bonis entro il 30 settembre 2023 a condizione che:

  • non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza;
  • il contribuente sia in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  • venga inviata la comunicazione omessa entro il 30 settembre 2023;
  • sia versata la sanzione minima di 250 euro tramite modello F24 Elide con il codice tributo “8114”.

 

AGEVOLAZIONI

Autotrasporto merci: come presentare le domande per il tax credit gasolio

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, D.M. 8 agosto 2023

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, D.M. 4 agosto 2023

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comunicato 5 settembre 2023 – Autotrasporto di merci per conto di terzi

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comunicato 5 settembre 2023 – Trasporto in conto proprio di merci su strada

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i DD.MM. 4 agosto 2023 e 8 agosto 2023, preceduti da due comunicati, ha fornito indicazioni per la presentazione delle istanze relative al credito d’imposta autotrasporto di merci per l’acquisto di gasolio nel secondo e terzo trimestre del 2022.

Si tratta, in particolare:

  • del Credito d’imposta autotrasporto di merci per conto di terzi. Ristoro per acquisto gasolio secondo trimestre 2022. La Legge n. 197/2022 ha stanziato 200 milioni di euro da destinare alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, quale contributo straordinario erogato come credito d’imposta, nella misura massima del 12% della spesa sostenuta per acquisto di gasolio nel secondo trimestre dell’anno 2022. Le istanze potranno essere presentate, esclusivamente sulla piattaforma implementata da Agenzia delle accise, dogane e monopoli a partire dalle ore 15:00 del giorno 18 settembre 2023 e fino alle 23,59 del 6 ottobre 2023;
  • del Credito d’imposta autotrasporto di merci in conto proprio. Ristoro per acquisto gasolio primo trimestre 2022. Il D.L. n. 144/2022 e successive modificazioni ha stanziato, 85 milioni di euro da destinare alle imprese di autotrasporto di merci in conto proprio, quale contributo straordinario erogato come credito d’imposta, nella misura massima del 28% della spesa sostenuta per acquisto di gasolio nel primo trimestre dell’anno 2022. Le istanze potranno essere presentate, esclusivamente sulla piattaforma implementata da Agenzia delle accise, dogane e monopoli a partire dalle ore 15:00 del giorno 11 settembre 2023 e fino alle 23,59 del 29 settembre 2023.

 

AGEVOLAZIONI

Bonus sponsorizzazioni sportive 2022: domande entro il 29 settembre 2023

L’art. 81, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ha concesso – ai lavoratori autonomi, alle imprese e a gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile – un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. L’incentivo è stato poi prorogato anche per il 2022 dal D.L. n. 4/2022 (c.d. decreto “Sostegni-ter”), convertito dalla Legge n. 25/2022, per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022.

Il credito d’imposta viene riconosciuto per tutti gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 per campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni a favore di:

  • società sportive professionistiche;
  • leghe che organizzano campionati nazionali a squadre, nell’ambito delle discipline olimpiche;
  • società e associazioni sportive dilettantistiche, iscritte al Registro tenuto dal CONI, operanti nell’ambito delle discipline ammesse ai Giochi Olimpici.

Dal 1° agosto e fino al 29 settembre 2023 è aperta la piattaforma per richiedere il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive 2022. La piattaforma per procedere alla richiesta del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive è accessibile al seguente indirizzo: https://www.sportgov.it/sponsorizzazioni/it/home/.

 

IRPEF

Tassazione mance personale strutture ricettive: chiarimenti su requisiti e limiti reddituali

Agenzia delle Entrate, Circolare 29 agosto 2023, n. 26/E

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 26/E del 29 agosto 2023, fornisce chiarimenti sull’imposta sostitutiva del 5% applicabile alle mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, introdotta dall’art. 1, commi da 58 a 62, della Legge n. 197/2022.

In merito alla determinazione del requisito reddituale e considerato che il comma 62 fa riferimento ai titolari di “reddito di lavoro dipendente”, spiega l’Agenzia, ai fini del calcolo del limite reddituale ivi previsto, devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

Inoltre, il limite reddituale di euro 50.000 è riferito al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva, così come specificato nella relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2023.

 

AGEVOLAZIONI

Bonus edilizi: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su cessione del credito e sconto in fattura

Agenzia delle Entrate, Circolare 7 settembre 2023, n. 27/E

Con la circolare n. 27/E del 7 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni sulle novità apportate dal D.L. n. 11/2023, con riferimento alla disciplina riguardante lo sconto in fattura, la cessione dei crediti d’imposta e altre disposizioni sui bonus edilizi.

In particolare, la circolare chiarisce:

  • l’ambito applicativo delle deroghe previste dal D.L. n. 11/2023, a fronte del generale divieto di opzione;
  • il nuovo perimetro della responsabilità solidale del cessionario del credito, analizzando le ipotesi al ricorrere delle quali il fornitore o il cessionario del credito non concorrono nella violazione per colpa grave e nelle quali, quindi, non si configura la responsabilità in solido con il beneficiario della detrazione, nei casi di carenza dei presupposti costitutivi della stessa;
  • le modalità e le tempistiche per il versamento dell’importo pari a 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva previsto ai fini del perfezionamento della remissione in bonis.

Inoltre, il provvedimento di prassi fornisce precisazioni sul divieto di acquisto per le pubbliche amministrazioni dei crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, nonché sulla facoltà, per il cessionario del credito che non abbia la capienza per utilizzare in compensazione la quota annuale di credito d’imposta acquistato, di ripartire detta quota in ulteriori dieci rate annuali di pari importo.

 

IRPEF

Dal caso “CR7” indicazioni e conferme per la tassazione dei diritti di immagine degli influencer

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, Sentenza 15 maggio 2023, n. 219

Con la recente Sentenza del 15 maggio 2023, n. 219, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, Sezione Collegio 2, ha respinto l’appello presentato dal calciatore portoghese Cristiano Ronaldo contro la decisione che già in primo grado non aveva riconosciuto le sue ragioni sul diritto alla restituzione dell’IRPEF che riteneva pagata in eccesso.

Il contenzioso verteva sulla tassazione dei redditi dei diritti d’immagine per il periodo in cui il calciatore è stato residente in Italia, beneficiando del regime dei “neo residenti” (noto anche come “regime dei Paperoni”), in base al quale i redditi prodotti all’estero da parte di chi si trasferisce in Italia possono essere tassati in modo forfettario con un’imposta annua di 100mila euro (l’agevolazione può essere estesa anche ai familiari per i quali il prelievo fiscale si riduce a 25mila euro).

In particolare, i consulenti di Cristiano Ronaldo sostenevano che i compensi derivanti dallo sfruttamento del diritto di immagine fossero redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo ex art. 53, comma 2, lett. b), del TUIR e, come tali, imponibili nel Paese di residenza del pagatore ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. c). Le attività si riferivano nello specifico alla concessione del diritto di sfruttamento dell’immagine per scopi commerciali (pubblicitari e/o promozionali) attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione e all’assunzione dell’obbligo di compiere attività personali determinate o determinabili che comportano la presenza fisica e la disponibilità di tempo del contribuente (“attività esecutive”).

Vedi l’Approfondimento

 

DICHIARAZIONI

730/2023 in scadenza il 2 ottobre

Entro il 2 ottobre 2023 (il 30 settembre cade di sabato) i contribuenti, direttamente oppure tramite Caf o professionisti abilitati, potranno presentare il 730/2023, per dichiarare i redditi prodotti nel 2022. La scadenza vale sia per il 730 ordinario che per quello precompilato.

Ci sarà poi tempo fino al 25 ottobre per correggere eventuali errori a proprio sfavore, tramite un 730 integrativo. Dopo quella data, o in ogni caso per correggere errori a sfavore dell’Erario, sarà invece necessario presentare un modello Redditi integrativo. La dichiarazione Redditi integrativa potrà essere presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria nella quale è stato commesso l’errore.

 

IMPOSTE INDIRETTE

Scade il 2 ottobre il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche 2° trimestre 2023

Il prossimo 2 ottobre 2023 (il termine ordinario del 30 settembre cade di sabato, pertanto la scadenza slitta al primo giorno non festivo successivo) dovrà essere versata l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) relative al secondo trimestre 2023.

Per le fatture elettroniche inviate da parte di contribuenti e intermediari tramite il Sistema di Interscambio è attivo un servizio web che consente l’integrazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche nei casi di ritardo, omissione o errato versamento dell’imposta.

 

DICHIARAZIONI

Detrazioni fiscali per spese con carta di credito/debito: conta la data in cui è stata utilizzata la carta

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in conformità al principio di cassa, gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una detrazione d’imposta o una deduzione dal reddito complessivo devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui questi sono stati sostenuti.

Nel caso in cui il pagamento sia effettuato tramite una carta di credito o di debito, al fine di ottenere l’agevolazione fiscale è necessario fare riferimento al momento in cui la carta è stata utilizzata e non, invece, alla data in cui avviene l’addebito sul conto corrente del titolare della carta.

Questo principio si applica anche se la data di addebito cade nel periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata utilizzata la carta.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

In scadenza il termine per il ravvedimento speciale

Il 2 ottobre (in quanto il 30 settembre cade di sabato) scade il termine per poter usufruire del cosiddetto ravvedimento speciale, agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, art. 1, commi 174-178, Legge n. 197/2022.

Il ravvedimento speciale permette di definire in via agevolata le violazioni afferenti ai dichiarativi validamente presentati per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 o precedenti, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Si deve trattare di violazioni non formali e non rilevabili dal controllo automatizzato, non costatate alla data di versamento di quanto dovuto o della prima rata con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione ed irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni ex art. 36-ter del D.P.R. n. 602/1973.

Per poter utilizzare il ravvedimento speciale occorre aver validamente presentato la dichiarazione, entro i termini ordinari o con un ritardo non superiore ai 90 giorni, per quanto infedele.

Le violazioni possono essere sanate presentando una dichiarazione integrativa entro il 2 ottobre 2023, tramite la quale le violazioni commesse vengono rimosse, ed è necessario altresì versare la maggiore imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi, eventualmente anche in forma rateale, come di seguito richiamato.

I benefici del ravvedimento speciale sono significativi: la sanzione minima edittale viene ridotta ad 1/18. Tale sanzione, che normalmente si assesta al 90% (salvo il caso di violazione inerente agli obblighi dichiarativi di redditi di fonte estera, nel qual caso la sanzione minima è del 120%), anziché godere delle riduzioni previste nel caso di ravvedimento operoso ordinario, variabili a seconda del momento in cui il ravvedimento viene posto in essere, si riduce al 5% (pari al 90% / 18). Un ulteriore vantaggio è quello della possibilità di versare l’imposta dovuta, le sanzioni, come sopra determinate, e gli interessi, in forma rateale, in massimo otto rate trimestrali.

Il versamento deve avvenire nel rispetto delle seguenti scadenze:

  • prima o unica rata entro il 2 ottobre 2023;
  • in caso di scelta per il pagamento rateale le successive rate scadranno in data:
    • seconda rata 31 ottobre 2023;
    • terza rata 30 novembre 2023;
    • quarta rata 20 dicembre 2023;
    • quinta rata 1° aprile 2024;
    • sesta rata 1°luglio 2024;
    • settima rata 30 settembre 2024;
    • ottava e ultima rata 20 dicembre 2024.

Nel caso di pagamento rateale, sulle rate successiva alla prima sono dovuti gli interessi di rateazione, calcolati al tasso del 2% annuo.

In merito invece agli interessi per ritardato pagamento, la norma non prevede alcuna eccezione a quelle che sono le regole generalmente applicabili in materia di ravvedimento operoso ordinario. Gli interessi dovuti, quindi, al fine di determinare le somme dovute, dovranno essere calcolati tenendo in considerazione il tasso legale e non un tasso fisso.

Si riepiloga l’evoluzione nel tempo del tasso legale di interesse:

  • anno 2018: 0,30%;
  • anno 2019: 0,80%;
  • anno 2020: 0,05%;
  • anno 2021: 0,01%;
  • anno 2022: 1,25%;
  • anno 2023: 5,00%.

Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato utilizzando i codici tributo individuati dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2023, n. 6/E.

 

IRPEF

La tassazione dei diritti di immagine degli influencer

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, Sentenza 15 maggio 2023, n. 219

Con la recente Sentenza del 15 maggio 2023, n. 219, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, Sezione Collegio 2, ha respinto l’appello presentato dal calciatore portoghese Cristiano Ronaldo contro la decisione che già in primo grado non aveva riconosciuto le sue ragioni sul diritto alla restituzione dell’IRPEF che riteneva pagata in eccesso.

Il contenzioso verteva sulla tassazione dei redditi dei diritti d’immagine per il periodo in cui il calciatore è stato residente in Italia, beneficiando del regime dei “neo residenti” (noto anche come “regime dei Paperoni”), in base al quale i redditi prodotti all’estero da parte di chi si trasferisce in Italia possono essere tassati in modo forfettario con un’imposta annua di 100mila euro (l’agevolazione può essere estesa anche ai familiari per i quali il prelievo fiscale si riduce a 25mila euro).

In particolare, i consulenti di Cristiano Ronaldo sostenevano che i compensi derivanti dallo sfruttamento del diritto di immagine fossero redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo ex art. 53, comma 2, lett. b), del TUIR e, come tali, imponibili nel Paese di residenza del pagatore ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. c). Le attività si riferivano nello specifico alla concessione del diritto di sfruttamento dell’immagine per scopi commerciali (pubblicitari e/o promozionali) attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione e all’assunzione dell’obbligo di compiere attività personali determinate o determinabili che comportano la presenza fisica e la disponibilità di tempo del contribuente (“attività esecutive”).

La sentenza ha invece confermato il principio difeso dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui i proventi da diritti d’immagine non possano essere considerati come prodotti all’estero, perché l’“attività di gestione dell’immagine pubblica del campione è strettamente correlata proprio alla persona fisica” e, dunque, “al suo luogo di residenza”. L’immagine non costituisce il prodotto di un’opera intellettuale, ma rappresenta una qualità personale del soggetto interessato, inscindibile dalla sua persona.

I redditi derivanti dalla cessione dei diritti di sfruttamento dell’immagine devono quindi essere considerati come redditi di lavoro autonomo territorialmente prodotti nel Paese di residenza.

La sentenza, coerente con la prassi dell’Amministrazione finanziaria, ha quindi ribadito che l’esercizio abituale e professionale della gestione dell’immagine rappresenti un’attività di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 1, del TUIR e non generi quindi proventi per diritti d’autore (indicati alla lett. b) del comma 2 dell’art. 53 del TUIR). Ne deriva che ai proventi per diritti di immagine non possa essere applicata la tassazione forfettaria prevista dal comma 8 dell’art. 54, TUIR, esclusivamente riferita al diritto di autore.

Le indicazioni fornite nel caso specifico sono di indubbia utilità anche per la tassazione dei proventi (non occasionali) prodotti dai cosiddetti “influencer” ovvero da personaggi popolari nei social network e in generale seguiti dai media, in grado di influire sui comportamenti e sulle scelte di un determinato pubblico.

La tassazione dei redditi degli influencer (così come quella di numerose nuove “professioni digitali”) può risultare complessa e nascondere rischi ed insidie.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 2 ottobre 2023 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA – LIPE Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

 

Approfondisci

Newsletter AGOSTO 2023:

IN BREVE

  • Assetti organizzativi, amministrativi e contabili anche per le PMI
  • Costituzione di una start-up innovativa mediante conferimento di un brevetto
  • Contributi Covid a fondo perduto: esclusa la valutazione della “regolarità fiscale” del contribuente
  • Nuovo credito d’imposta per le start-up innovative nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità
  • Approvato il Ddl di riforma del Codice della proprietà industriale
  • La sospensione feriale dei termini per il 2023
  • Tutti gli sconti in dichiarazione 2023: online la guida delle Entrate
  • Social bonus: a breve la piattaforma informatica per l’invio della domanda
  • Detrazione IRPEF degli oneri per assicurazione condominiale per eventi calamitosi
  • Nuovo modello per la dichiarazione di successione
  • Approvato il decreto correttivo della Riforma dello sport

APPROFONDIMENTI

  • Assetti organizzativi, amministrativi e contabili per le PMI: profili civilistici e aziendalistici e check-list
  • La Guida dell’Agenzia delle Entrate sugli sconti in dichiarazione 2023

PRINCIPALI SCADENZE

 
 
 

 

 

IN BREVE

SOCIETÀ

Assetti organizzativi, amministrativi e contabili anche per le PMI

Fondazione Nazionale Commercialisti, “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: profili civilistici e aziendalistici”

La Fondazione Nazionale Commercialisti ha recentemente pubblicato il documento di ricerca “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: profili civilistici e aziendalistici” diviso in due parti:

  • Profili civilistici e aziendalistici e
  • Check-list operative.

Il documento rientra nell’ambito di una più ampia progettualità che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili intende portare avanti al fine di supportare i Commercialisti, e di riflesso le imprese loro clienti, in merito a temi di grande rilevanza.

Vedi l’Approfondimento

 

 

SOCIETÀ

Costituzione di una start-up innovativa mediante conferimento di un brevetto

Ai sensi della normativa di riferimento (art. 25, comma 2, D.L. n. 179/2012) una start-up innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi:

  • è un’impresa nuova o costituita da non più di 5 anni;
  • ha residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia;
  • ha fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro;
  • non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione;
  • non distribuisce e non ha distribuito utili;
  • ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico;
  • non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda;

Infine, una start-up è innovativa se rispetta almeno 1 dei seguenti 3 requisiti soggettivi:

  1. sostiene spese in R&S pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
  2. impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
  3. è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software

In particolare, nel caso in cui il requisito soggettivo fosse rispettato mediante la dotazione di un brevetto (o un software registrato) precedentemente intestato ad uno dei soci fondatori, si potrebbero configurare diverse soluzioni:

  • costituire una “normale” società a responsabilità limitata, farsi intestare il brevetto e poi, a quel punto, chiedere l’iscrizione nella sezione speciale delle start-up innovative;
  • costituire la start-up innovativa (S.r.l.) a mezzo di conferimento del brevetto. In questo caso la società potrà essere direttamente iscritta nella sezione speciale delle start-up innovative, ma sarà necessaria una perizia giurata dove si quantifica il valore del brevetto ai fini del conferimento;
  • chiedere all’Agenzia delle Entrate, quando la società non è ancora costituita, il rilascio del codice fiscale per costituenda società. Con il codice fiscale si potrà chiedere all’ufficio brevetti la reintestazione del brevetto stesso. Al momento della costituzione della società si potrà chiedere l’iscrizione nella sezione speciale delle start-up innovative, allegando come prova del requisito la richiesta di reintestazione fatta all’ufficio brevetti.

Segnaliamo di prestare molta attenzione al fatto che la start-up non deve risultare costituita a seguito di una fusione, scissione, cessione (o conferimento) di azienda o di ramo d’azienda.

 

 

AGEVOLAZIONI

Contributi Covid a fondo perduto: esclusa la valutazione della “regolarità fiscale” del contribuente

Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sentenza 22 maggio 2023, n. 1769/15

Ai fini dell’accesso al contributo a fondo perduto, previsto dall’art. 25 del Decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020), è esclusa qualsiasi valutazione da parte dell’Agenzia delle Entrate circa la “regolarità fiscale” del contribuente.

A chiarirlo la Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia, con sentenza 22 maggio 2023, n. 1769/15, alla luce del principio secondo il quale l’erogazione del suddetto contributo, per attribuire ai soggetti particolarmente colpiti dagli effetti della pandemia la liquidità necessaria a mantenere in vita le attività economiche, ha una evidente funzione “ristorativa” e non “premiale”.

Più precisamente, spiegano i giudici, l’erogazione del contributo prescinde da qualunque verifica dell’Agenzia in ordine a eventuali violazioni o debiti di natura tributaria, essendo subordinata al possesso di due soli requisiti, quali il limite dei ricavi inferiore a 5 milioni di euro e l’ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato del mese di aprile 2019.

 

 

AGEVOLAZIONI

Nuovo credito d’imposta per le start-up innovative nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità

D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, art. 7-quater

Il cosiddetto Decreto “Bollette”, D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, all’art. 7-quater, prevede un nuovo credito d’imposta per start-up innovative in possesso di determinati requisiti, solo per l’anno 2023 e per un massimo di 200.000 euro.

Il credito spetta alle start-up innovative costituite dal 1° gennaio 2020 che operano nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità, per attività di ricerca e sviluppo finalizzate a creare soluzioni innovative per realizzare strumenti e servizi tecnologici avanzati che garantiscano la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.

Il credito d’imposta è pari al 20% delle spese ammissibili e comunque per un importo non superiore a 200.000 euro ed ha queste caratteristiche:

  • può essere sfruttato esclusivamente in compensazione, senza limite annuale di 250.000 euro;
  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni successive, fino all’anno nel quale termina l’utilizzo;
  • non rientra nel limite di due milioni di euro per i crediti d’imposta e i contributi compensabili o rimborsabili;
  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del calcolo della percentuale di deducibilità degli interessi passivi;
  • è riconosciuto nel rispetto delle condizioni del “regime de minimis”, come previsto dal regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. Ricordiamo che la somma degli aiuti de minimis non deve superare il limite massimo di 200.000 euro in tre anni, come da regolamentazione europea.

Ulteriori precisazioni sulla presentazione delle domande saranno fornite con apposito decreto attuativo.

 

 

SOCIETÀ

Approvato il Ddl di riforma del Codice della proprietà industriale

A.C. 1134

È stato approvato in via definitiva il disegno di legge di riforma del Codice della proprietà industriale, che rientra nel PNRR ed è di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il provvedimento prevede che, come nei principali Paesi occidentali, anche in Italia il brevetto originato dalla ricerca svolta dai ricercatori di Università, Enti pubblici di ricerca, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sarà di titolarità della struttura di appartenenza. Ciò renderà più agevoli i percorsi di trasferimento tecnologico ed anche di valorizzazione delle invenzioni.

Con l’approvazione, dopo oltre 10 anni di tentativi, del disegno di legge di modifica del Codice della proprietà industriale si raggiunge un traguardo importante, nel pieno rispetto dei tempi previsti dal PNRR – sottolinea il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. – L’azione del Ministero, portata avanti condividendo il percorso con gli stakeholders interessati, contribuisce ad agevolare l’accesso al sistema della proprietà industriale e rafforza l’importanza dei brevetti, dei marchi e dei disegni all’interno del tessuto produttivo. Finalmente si segna un cambio di passo anche nei processi di trasferimento tecnologico e di valorizzazione dei brevetti grazie all’abolizione del cosiddetto professor privilege: la titolarità delle invenzioni in mano alle Università con molta probabilità renderà più agevole il passaggio dell’innovazione dal sistema della ricerca a quello produttivo.”.

Tra i diversi interventi operati dalla riforma si segnalano:

  • il rafforzamento della tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine attraverso il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi, anche azionando lo strumento dell’opposizione a presidio delle stesse IIGG;
  • il ribaltamento del c.d. professor privilege, al fine di agevolare il trasferimento tecnologico al sistema produttivo, attraverso la previsione dell’attribuzione della titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca in ambito universitario in prima battuta alla struttura di appartenenza e, solo in caso di inerzia di quest’ultima, al ricercatore;
  • la possibilità di pagare i diritti di deposito della domanda di brevetto non solo contestualmente al deposito della domanda, ma anche successivamente, entro un mese, come attualmente consentito da molti Paesi europei, dall’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) e dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), mantenendo in ogni caso ferma la data di deposito.

 

 

ADEMPIMENTI, SCADENZE

La sospensione feriale dei termini per il 2023

L’art. 1 della legge n. 742/1969 prevede che i termini di natura processuale siano sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. La sospensione feriale riguarda anche il contenzioso tributario e coinvolge tutti i termini riguardanti gli adempimenti processuali.

Alla sospensione dei termini processuali si affianca la sospensione degli adempimenti e versamenti riguardanti le scadenze tributarie che prevede un periodo “feriale” dal 1° al 20 agosto di ogni anno. Gli adempimenti fiscali e il versamento dei tributi mediante F24, da eseguire nel periodo compreso tra il 1º e il 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, del D.L. n. 223/2006). Nel 2023 il 20 agosto cade di domenica e quindi l’ultimo giorno diventa il 21 agosto 2023.

 

 

DICHIARAZIONI

Tutti gli sconti in dichiarazione 2023: online la guida delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Tutti gli sconti in dichiarazione 2023

L’Agenzia delle Entrate, nella sezione Guide fiscali del proprio portale, ha pubblicato la raccolta “Tutti gli sconti in dichiarazione 2023” (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/tutti-gli-sconti-in-dichiarazione-2023), realizzata in collaborazione con la Consulta nazionale dei CAF, che raccoglie i documenti di prassi che riepilogano tutti gli sconti fiscali fruibili nella dichiarazione (730 o Redditi) di quest’anno.

La raccolta, suddivisa in 13 sezioni, è stata realizzata a supporto degli operatori dei CAF, dei professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità e degli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo documentale.

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI

Social bonus: a breve la piattaforma informatica per l’invio della domanda

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, D.Dirett. 7 luglio 2023, n. 118

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 18 luglio scorso ha comunicato che la piattaforma permetterà agli enti beneficiari di presentare la domanda di partecipazione al “Social bonus” entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ogni anno, come previsto dal Decreto interministeriale del 23 febbraio 2022.

Con il recente Decreto interdirettoriale n. 118 del 7 luglio 2023, rende noto il Ministero, è stata pubblicata la modulistica relativa al procedimento di individuazione dei progetti di recupero ammissibili al Social bonus, oltre a quella relativa alla rendicontazione delle spese sostenute dagli Enti del terzo settore con le risorse finanziarie acquisite tramite le erogazioni liberali effettuate a sostegno dei medesimi progetti.

Il “Social bonus”, ricordiamo, è stato istituito in attuazione dell’art. 81 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), quale credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50% se effettuate da enti o società in favore degli Enti del terzo settore, che presentino al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai suddetti Enti del terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali.

 

 

DICHIARAZIONI

Detrazione IRPEF degli oneri per assicurazione condominiale per eventi calamitosi

Agenzia delle Entrate, Circolare 19 giugno 2023, n. 14/E

Tra le polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi che danno diritto alla detrazione sono comprese anche le fattispecie contrattuali a garanzia del fabbricato stipulate dal condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze.

Se nel condominio sono presenti anche unità diverse da quelle residenziali, la detrazione spetta solo sui premi riferiti alle unità immobiliari residenziali e alle relative pertinenze.

La quota di premio relativa a ciascun condomino è certificata dall’amministratore del condominio. In alternativa, il condomino dovrà essere in possesso della copia della polizza e della documentazione da cui si evinca la quota di premio riferita alla propria unità immobiliare effettivamente pagata (cfr circolare Agenzia delle Entrate 19 giugno 2023, n. 14/E).

 

 

IMPOSTE INDIRETTE

Nuovo modello per la dichiarazione di successione

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 25 luglio 2023, n. 275086/2023

L’Agenzia delle Entrate, al fine di adeguare il modello dichiarativo al quadro normativo attuale e ai recenti chiarimenti interpretativi (come la recente circolare n. 19/E del 6 luglio 2023 sul trattamento del “legato di genere”), con Provvedimento del 25 luglio ha aggiornato il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Sono inoltre implementate alcune funzionalità presenti negli applicativi informatici per la gestione di particolari fattispecie.

 

 

SOCIETÀ

Approvato il decreto correttivo della Riforma dello sport

Consiglio dei Ministri, Comunicato stampa 26 luglio 2023

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 26 giugno 2023, in esame definitivo, il decreto correttivo alla Riforma dello sport che introduce disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.

Si è ora in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

SOCIETÀ

Assetti organizzativi, amministrativi e contabili per le PMI: profili civilistici e aziendalistici e check-list

Fondazione Nazionale Commercialisti, “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: profili civilistici e aziendalistici”

La Fondazione Nazionale Commercialisti ha recentemente pubblicato il documento di ricerca “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: profili civilistici e aziendalistici” diviso in due parti:

  • Profili civilistici e aziendalistici e
  • Check-list operative.

Il documento rientra nell’ambito di una più ampia progettualità che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili intende portare avanti al fine di supportare i Commercialisti, e di riflesso le imprese loro clienti, in merito a temi di grande rilevanza.

La prima parte del documento effettua una disamina aggiornata della normativa vigente relativa alla istituzione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili per le imprese che operano in forma societaria o collettiva, nonché delle “misure” previste per gli imprenditori individuali.

Ricordiamo infatti che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza:

  • con la modifica dell’art. 2086, secondo comma, c.c., ha statuito il dovere generale dell’imprenditore collettivo, e non solo di quello che opera in forma societaria, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita della continuità aziendale;
  • con l’art. 3 dello stesso Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza si è esteso anche all’impresa individuale l’obbligo di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi, andando a declinare, in tal modo, il canone di proporzionalità già espresso nell’art. 2086, secondo comma, c.c. e circoscrivendo l’obbligo per tali imprenditori all’adozione di presidi organizzativi, ancorché semplificati.

Nella seconda parte, dando seguito alle indicazioni fornite, il documento propone strumenti operativi (attraverso apposite check-list) che potranno essere di supporto nella valutazione dell’adeguatezza degli assetti.

Attenzione: Le check list proposte dal CNDCEC sono uno strumento di supporto ma è sempre rimessa alla discrezionalità del professionista e delle imprese utilizzarle adattandole al caso concreto e considerando le variabili dell’organizzazione, la natura, la dimensione, la consistenza occupazionale e la complessità dell’attività in concreto esercitata, nonché gli obblighi di legge cui l’impresa è tenuta a uniformarsi.

Il contesto produttivo italiano è caratterizzato dalla presenza di moltissime PMI scarsamente organizzate:

  • le microimprese (0-9 addetti) sono, infatti, quasi 4 milioni e rappresentano il 94,8% delle imprese attive;
  • le grandi imprese (250 addetti e oltre) sono solo lo 0,1% del totale delle imprese.

È quindi di tutta evidenza come lo strumento proposto andrà, nella maggioranza dei casi, rivisto e considerato alla luce degli elementi soggettivi dell’impresa esaminata.

Consapevole di questa realtà, in concomitanza con la pubblicazione del documento, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha reso pubblico un ulteriore documento, elaborato con la Fondazione ADR commercialisti, l’Università di Firenze e la Fondazione CR di Firenze, destinato alle realtà più piccole: il documento “Prevenire e gestire le difficoltà dell’impresa. Vademecum per le piccole e medie imprese”.

Il documento ha in questo caso lo scopo di illustrare, in modo sintetico, con un linguaggio semplice e con specifico riguardo alle peculiarità delle piccole e medie imprese, le novità in materia di “assetti adeguati”, di “composizione negoziata”, di regole che le banche sono obbligate a seguire quando trattano con un cliente in difficoltà.

Essere imprenditori significa credere nel futuro e nelle proprie capacità. È proprio questo atteggiamento di fiducia, in un mondo pieno di incertezza, a determinare il successo dell’impresa. Nessuna legge dovrebbe scoraggiare gli imprenditori dall’assumere rischi, dato che è dalla loro attività che tutta la società trae beneficio.

Al contempo, una visione ottimistica deve accompagnarsi all’attenzione nei confronti di tutto ciò che potrebbe mettere in difficoltà l’impresa.”

È questo l’incipit del documento che si occupa di assetti adeguati, composizione negoziata e dialogo con i creditori finanziari, con l’intento di illustrare, in modo sintetico, le novità apportate dalle recenti riforme, utilizzando un linguaggio semplice e con specifico riguardo alle peculiarità delle piccole e medie imprese.

Cogliere tempestivamente i segnali di difficoltà di una impresa consente di porre in essere una serie di azioni che, proprio perché tempestive, spesso permettono di superare le difficoltà, evitando che sfocino in una vera e propria crisi.

 

 

DICHIARAZIONI

La Guida dell’Agenzia delle Entrate sugli sconti in dichiarazione 2023

Agenzia delle Entrate, Tutti gli sconti in dichiarazione 2023

L’Agenzia delle Entrate, nella sezione Guide fiscali del proprio portale, ha pubblicato la raccolta “Tutti gli sconti in dichiarazione 2023” (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/tutti-gli-sconti-in-dichiarazione-2023), realizzata in collaborazione con la Consulta nazionale dei CAF, che raccoglie i documenti di prassi che riepilogano tutti gli sconti fiscali fruibili nella dichiarazione (730 o Redditi) di quest’anno.

La raccolta, suddivisa in 13 sezioni, è stata realizzata a supporto degli operatori dei CAF, dei professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità e degli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo documentale, e vuole rappresentare uno strumento utile al fine di un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale da parte di cittadini, professionisti e operatori del settore.

La Guida fa riferimento alle precedenti circolari nn. 14/E, 15/E e 17/E del 2023 (“Raccolta”) che costituiscono una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti:

  • visto di conformità;
  • redditi e ritenute certificati dai sostituti d’imposta;
  • oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall’imposta lorda contenuti nel Quadro E – “Oneri e spese” – sezione I del modello di dichiarazione dei redditi 730/2023;
  • oneri e spese per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo;
  • crediti d’imposta;
  • detrazioni pluriennali relative a immobili (recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, bonus verde, bonus facciate, Ecobonus e Superbonus);
  • altre detrazioni;
  • versamenti in acconto e riporto dell’eccedenza dalla precedente dichiarazione.

Queste le sezioni della raccolta:

  • le spese sanitarie;
  • gli interessi passivi dei mutui;
  • le spese d’istruzione;
  • le erogazioni liberali;
  • i premi di assicurazione;
  • i contributi previdenziali e assistenziali;
  • le altre detrazioni e deduzioni;
  • i crediti d’imposta;
  • il recupero del patrimonio edilizio;
  • la riqualificazione energetica;
  • il bonus mobili ed elettrodomestici;
  • il Superbonus.

Contiene inoltre l’elenco della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell’apposizione del visto di conformità, e conservare.

I chiarimenti forniti sono rivolti essenzialmente a coloro che possono utilizzare il modello 730/2023, ma per ragioni di completezza espositiva, la raccolta fa riferimento anche a chi non può e, quindi, presenta il modello Redditi 2023 e tengono conto, oltre che delle novità normative, anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti tramite interpello o consulenza giuridica o dai Caf e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 2 ottobre 2023 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA – LIPE Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

 

 

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