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Newsletter MARZO 2024:

IN BREVE

  • Il decreto Milleproroghe è in Gazzetta Ufficiale
  • Prorogata al 2 aprile la scadenza delle prenotazioni per il bonus pubblicità 2024
  • Al 18 marzo la tassa di vidimazione 2024 dei libri sociali
  • La contribuzione 2024 per artigiani e commercianti
  • Scadenza al 18 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2024)
  • Entro il 18 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (CUPE)
  • Compensazione crediti Inps e Inail: dal 1° luglio solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
  • La differenza tra crediti non spettanti e crediti inesistenti
  • Pubblicato il Decreto direttoriale per la Certificazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo
  • Le start-up innovative a vocazione sociale
  • Bando ISI 2023: dal 15 aprile 2024 apertura procedura “ISI Domanda”
  • Raggruppamento Temporaneo di Professionisti: chiarimenti in tema di fatturazione
  • Tax credit imballaggi eco e riciclati: c’è il codice tributo per l’utilizzo in compensazione
  • Benefici “prima casa” in favore di persone trasferite all’estero per ragioni di lavoro
  • Detraibilità delle spese sanitarie pagate dal Fondo a una struttura sanitaria
  • Il mansionario dei “lavoratori sportivi” è on line
  • Dal 18 marzo le domande per il bonus psicologo 2023

 

APPROFONDIMENTI

  • Bonus pubblicità 2024: prenotazioni dal 1° marzo e fino al 2 aprile
  • Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2024

 

PRINCIPALI SCADENZE

 
 

 

IN BREVE

PROROGHE

Il decreto Milleproroghe è in Gazzetta Ufficiale

D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18

Il 28 febbraio 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la conversione in legge del cosiddetto decreto Milleproroghe (D.L. n. 215/2023).

Con la pubblicazione è quindi certa la riapertura dei termini per pagare le rate della cosiddetta Rottamazione-quater. In particolare, è stata posticipata al 15 marzo la scadenza della rata scaduta il 28 febbraio 2024; inoltre è prevista anche la possibilità, per chi non avesse ancora provveduto, di versare la “maxi rata” scaduta il 18 dicembre 2023, che a sua volta era un posticipo delle rate scadute il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023. In sintesi, è possibile versare le prime 3 rate della rottamazione entro 15 marzo 2024.

Le altre novità del decreto prevedono:

  • conferma del divieto di e-fattura dei medici;
  • proroga al 31 dicembre 2024 del termine relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali;
  • estensione del ravvedimento speciale anche per le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022;
  • estensione sino a 72 mesi del termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma;
  • proroga di un anno dei termini per la notifica degli atti di recupero in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024;
  • possibilità, per determinate società cooperative che concedono finanziamenti ai propri soci, di continuare a svolgere la propria attività fino al 31 dicembre 2024, senza il rispetto dei prescritti obblighi di iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari, qualora sussistano determinate condizioni;
  • estensione del termine per avvalersi delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa di abitazione previste dall’art. 64 del D.L. n. 73/2021 a favore dei soggetti con età inferiore ai 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000 euro. Dette agevolazioni si applicano anche nei casi in cui, entro il 31 dicembre 2023, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l’atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024;
  • proroga dal 1° luglio 2024 al 1° gennaio 2025 dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 15-quater, del D.L. n. 146/2021, che stabilisce il passaggio dal regime fuori campo IVA al regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti;
  • a seguito dell’attacco subito dai sistemi informatici della Regione Molise, non si tiene conto del periodo compreso tra il 7 dicembre 2023 e il 30 gennaio 2024, ai fini del computo dei diversi termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti o successivi, gestiti tramite le afferenti strutture informatiche. Si sospendono, altresì, in caso di inoperatività dei siti internet istituzionali della medesima regione, i relativi obblighi di pubblicità.

 

 

AGEVOLAZIONI

Prorogata al 2 aprile la scadenza delle prenotazioni per il bonus pubblicità 2024

Provvedimento 15 febbraio 2024

È fissata al 2 aprile 2024 la scadenza per la presentazione della comunicazione di accesso al credito d’imposta riconosciuto per le campagne pubblicitarie 2024 realizzate su quotidiani e periodici anche online. A disporre la proroga, informa un avviso pubblicato sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, un provvedimento direttoriale dello scorso 15 febbraio.

Il ricorso alla proroga è stato ritenuto opportuno per favorire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati alla presentazione della domanda.

Vedi l’Approfondimento

 

 

ADEMPIMENTI

Al 18 marzo la tassa di vidimazione 2024 dei libri sociali

Entro il 18 marzo (il 16 cade di sabato):

  • le società di capitali,
  • le società consortili,
  • le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
  • gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):

  • le società di persone,
  • le società cooperative,
  • le società di mutua assicurazione,
  • gli enti non commerciali,
  • le società di capitali sportive dilettantistiche.

La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2024 sarà di:

  • 309,87 euro per la generalità delle società;
  • 516,46 euro per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2024 superiore a 516.456,90 euro.

Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 18 marzo 2024.

Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice tributo 7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali).

L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

 

 

PREVIDENZA

La contribuzione 2024 per artigiani e commercianti

INPS, Circolare 7 febbraio 2024, n. 33

Con la Circolare 7 febbraio 2024, n. 33, l’INPS ha comunicato che per l’anno 2024 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 18.415,00 euro.

Vedi l’Approfondimento

 

 

DICHIARAZIONI

Scadenza al 18 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2024)

Entro il 18 marzo 2024 (il 16 cade di sabato), i sostituti d’imposta devono consegnare ai percipienti e trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le CU2024 per redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La data per la trasmissione e la consegna sono state unificate.

È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Si ricorda che anche quest’anno la trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi esclusi dal modello 730 potrà essere effettuata entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY) e quindi entro il 31 ottobre 2024.

 

 

DICHIARAZIONI

Entro il 18 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (CUPE)

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE) deve essere rilasciata, entro il 18 marzo 2024 (il 16 marzo cade di sabato), ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES), residenti e non residenti, corrisposti nell’anno di imposta precedente.

La CUPE viene rilasciata da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A., rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli S.p.A., società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

 

 

VERSAMENTI

Compensazione crediti Inps e Inail: dal 1° luglio solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate

Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi da 94 a 98

A partire dal 1° luglio 2024, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2024, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL potranno essere compensati esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della stessa Agenzia.

Dal 1° luglio, dunque, non sarà più possibile utilizzare l’home banking per versamenti, a mezzo F24, che contengano la compensazione dei crediti Inps e Inail.

Inoltre, i crediti Inps maturati dai lavoratori autonomi potranno essere compensati solo 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge e, sempre dal 1° luglio, scatterà il divieto della “compensazione orizzontale” per chi ha imposte erariali iscritte a ruolo o accertamenti per importi superiori a 100mila euro.

 

 

SANZIONI

La differenza tra crediti non spettanti e crediti inesistenti

Comunicato stampa 21 febbraio 2024

Il cosiddetto Decreto “Sanzioni” approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 febbraio 2024 chiarisce la differenza tra crediti non spettanti, inesistenti e spettanti (seppur in difetto).

Si considera inesistente il credito per il quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo.

Si considera non spettante il credito, diverso da quello inesistente, fondato su fatti reali non rientranti nella disciplina attributiva per il difetto di specifici elementi o particolari qualità. È non spettante anche il credito utilizzato in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quello fruito in misura superiore a quella prevista.

Infine, il credito si considera spettante se è fondato sulla base di fatti reali rientranti nella disciplina attributiva, nonché utilizzato in misura e con le modalità stabilite dalla medesima, ma in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale.

Le tre fattispecie sono sanzionate in misura diversa.

 

 

AGEVOLAZIONI

Pubblicato Decreto direttoriale per la certificazione del credito d’imposta Ricerca e Sviluppo

D.Dirett. 21 febbraio 2024, n. 283

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fissato le modalità e i termini di presentazione delle domande di iscrizione all’“Albo dei certificatori dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione e design” istituito presso la Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il Made in Italy presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Dalle ore 12.00 di mercoledì 21 febbraio, persone fisiche, imprese, università ed enti di ricerca in possesso dei requisiti tecnici, possono inviare la domanda di candidatura mediante la registrazione sulla piattaforma informatica predisposta dal MIMIT.

A seguito delle opportune verifiche relative alla sussistenza dei requisiti di legge previsti dal D.P.C.M. del 15 settembre 2023 da completarsi entro 90 giorni dalla domanda di iscrizione, il Ministero, nei successivi 15 giorni, provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dei nomi dei soggetti iscritti all’Albo.

Per maggiori informazioni:

  • Piattaforma Albo dei certificatori del credito d’imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di attività di innovazione tecnologica e di attività di design e ideazione estetica (https://certificatoricreditors.mimit.gov.it/);
  • Credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (https://mimit.gov.it/it/incentivi/credito-d-imposta-r-s).

 

 

SOCIETÀ

Le start-up innovative a vocazione sociale

Il D.L. n. 179/2012, convertito dalla Legge n. 221/2012, che ha introdotto la nozione di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico (c.d. start-up innovativa) ha individuato anche la fattispecie particolare delle start-up innovative “a vocazione sociale” (“SIAVS”).

Secondo l’art. 25, comma 4, le SIAVS possiedono gli stessi requisiti posti in capo alle altre start-up innovative, ma operano in alcuni settori specifici che l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 155/2006 sull’impresa sociale, considera di particolare valore sociale. I settori individuati da tale provvedimento sono:

  • assistenza sociale;
  • assistenza sanitaria;
  • educazione, istruzione e formazione;
  • tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;
  • valorizzazione del patrimonio culturale;
  • turismo sociale;
  • formazione universitaria e post-universitaria;
  • ricerca ed erogazione di servizi culturali;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;
  • servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale.

Poiché le finalità “sociali” delle SIAVS possono renderle meno “competitive” e “performanti” sul mercato, l’art. 29 del D.L. n. 179/2012 riconosceva inizialmente benefici fiscali maggiorati a favore di coloro che investono in questa particolare tipologia di start-up innovativa. Il vantaggio fiscale è venuto meno con il successivo aumento delle detrazioni destinate a tutte le start-up innovative, ma le SIAVS restano avvantaggiate nell’ottenimento di finanza agevolata.

Il riconoscimento della finalità sociale in capo alla SIAVS non è limitato alla corrispondenza con i relativi codici Ateco ma è prevista un’autocertificazione con cui l’impresa:

  • dichiara di operare in via esclusiva in uno o più dei settori elencati all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155;
  • specifica il/i settore/i;
  • dichiara di perseguire una finalità d’interesse sociale;
  • si impegna a dare evidenza dell’impatto sociale così prodotto.

Per quest’ultimo requisito è necessario che sia redatto, una volta l’anno, un “Documento di descrizione di impatto sociale”, secondo le linee guida fornite dalla normativa.

 

 

AGEVOLAZIONI

Bando ISI 2023: dal 15 aprile 2024 apertura procedura “ISI Domanda”

L’INAIL ha pubblicato il calendario aggiornato per ottenere i contributi previsti dal bando ISI INAIL 2023.

La domanda si potrà compilare a partire dal 15 aprile ed entro la scadenza del 30 maggio 2024. Il 16 maggio sarà pubblicato il documento con le regole tecniche per l’invio del codice domanda tramite lo sportello informatico.

Per l’edizione attuale del bando ISI sono stati stanziati 508 milioni di euro. Le imprese potranno ricevere fino a 130.000 euro per i progetti finalizzati a migliorare la prevenzione dei rischi e le condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici.

L’iniziativa è rivolta:

  • alle imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale/provinciale e iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), secondo le distinzioni di seguito specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento. In particolare, quale intervento sistemico per la sicurezza sul lavoro, l’Asse 1.2 permette di sostenere gli investimenti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale anche alle imprese impegnate nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro);
  • agli enti del terzo settore, di cui al D.Lgs. n. 117/2017, come modificato dal D.Lgs. n. 105/2018, possono accedere all’Asse 1.1 limitatamente all’intervento di tipologia d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese, per la parte relativa agli stanziamenti, in 5 Assi di finanziamento:

  • Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’allegato 1.1) – Asse di finanziamento 1;
  • Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’allegato 1.2) – Asse di finanziamento 1;
  • Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’allegato 2) – Asse di finanziamento 2;
  • Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’allegato 3) – Asse di finanziamento 3;
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’allegato 4) – Asse di finanziamento 4;
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’allegato 5) – Asse di finanziamento 5.

 

 

IVA

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti: chiarimenti in tema di fatturazione

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 21 febbraio 2024, n. 47

Con la Risposta ad interpello n. 47 del 21 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito il proprio parere in merito alle modalità di fatturazione per la fattispecie del raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP).

L’Agenzia, confermando la validità delle proprie indicazioni fornite con il Principio di diritto n. 17 del 2018, chiarisce che, nel presupposto che il raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) non abbia funzione esterna e, quindi, una propria soggettività giuridica, i singoli componenti sono tenuti ad emettere la propria fattura nei confronti della stazione appaltante relativamente ai lavori di competenza effettuati, che la capogruppo può inoltrare al committente.

In alternativa, la capogruppo medesima, d’intesa con gli altri componenti del gruppo, può emettere direttamente le fatture, ma esclusivamente “in nome e per contro degli altri”, dando evidenza direttamente nel documento di aver assolto a tale compito in conformità a quanto disposto dall’art. 21, commi 1 e 2, lett. n), del D.P.R. n. 633/1972.

 

 

INCENTIVI

Tax credit imballaggi eco e riciclati: il codice tributo per l’utilizzo in compensazione

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 20 febbraio 2024, n. 12/E

Con Risoluzione n. 12/E del 20 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati, ai sensi dell’art. 1, comma 73, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il suddetto articolo prevede il riconoscimento di un credito d’imposta, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nella misura del 36% delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate ed utilizzando il codice tributo “7065”, denominato “credito d’imposta per l’acquisto di prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

 

 

AGEVOLAZIONI

Benefici “prima casa” in favore di persone trasferite all’estero per ragioni di lavoro

Agenzia delle Entrate, Circolare 16 febbraio 2024, n. 3/E

Con Circolare n. 3/E del 16 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle recenti modifiche normative in materia di imposte indirette introdotte dalla legge di Bilancio 2024 e dai decreti “Anticipi” e “Salva-infrazioni” emanati nel 2023.

Tra le misure concernenti l’imposta di registro, la Circolare chiarisce in merito alle novità introdotte con l’art. 2 del Decreto “Salva-infrazioni” (D.L. n. 69/2023), che modifica i criteri per avvalersi dell’imposta di registro agevolata, cosiddetta “prima casa” (con aliquota del 2%) in relazione agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all’estero per ragioni di lavoro.

In merito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che possono accedere al beneficio le persone fisiche che, contestualmente:

  • si siano trasferite all’estero per ragioni di lavoro;
  • abbiano risieduto in Italia per almeno 5 anni, o ivi svolto, per il medesimo periodo, la loro attività, anteriormente all’acquisto dell’immobile;
  • abbiano acquistato l’immobile nel comune di nascita, ovvero in quello in cui avevano la residenza o in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento.

 

 

IRPEF

Detraibilità delle spese sanitarie pagate dal Fondo a una struttura sanitaria

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 21 febbraio 2024, n. 47

Con Risposta ad interpello n. 43 del 15 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se un Fondo di assistenza sanitaria integrativa paga le spese sanitarie di un iscritto direttamente a una struttura sanitaria, nell’ipotesi in cui i contributi versati al Fondo non siano deducibili dal reddito complessivo, le spese sanitarie pagate direttamente dal Fondo sono detraibili in base al principio di “cassa” nell’anno in cui le stesse sono pagate dal Fondo alla struttura sanitaria.

Le predette spese, quindi, non possono essere portate in detrazione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del de cuius, relativa all’anno precedente di sostenimento delle stesse.

 

 

SPORT

Il mansionario dei “lavoratori sportivi” è on line

D.P.C.M. 22 gennaio 2024

È stato pubblicato il 21 febbraio 2024 sul sito del Dipartimento dello Sport il decreto emanato ai sensi dell’art. 25, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 36/2021, n. 36, che contiene l’elenco delle mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, ulteriori rispetto alle sette figure di lavoratori tipizzate dalla riforma dello sport: atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara.

L’elenco è stato redatto sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive, comunicate al Dipartimento per lo Sport, attraverso il CONI e il CIP, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche.

I soggetti tesserati che svolgono tali mansioni possono ora essere considerati a pieno titolo “lavoratori sportivi” e godere della normativa di favore prevista dal d.lgs. n. 36/2021.

 

 

AGEVOLAZIONI

Dal 18 marzo le domande per il bonus psicologo 2023

INPS, Circolare 15 febbraio 2024, n. 34

L’Inps, nella Circolare n. 34 del 15 febbraio, ha comunicato la data da cui è possibile presentare le domande e ha fornito anche indicazioni operative per individuare i destinatari del contributo e le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo.

Il bonus psicologo è il contributo introdotto per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, volto a fornire assistenza psicologica ai cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.

La legge di Bilancio 2023 ha reso strutturale il contributo, innalzando l’importo massimo a 1.500 euro per persona e regolando l’erogazione in base all’ISEE del richiedente.

Possono accedere alla prestazione le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

A decorrere dal 2023, il beneficio è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso di:

  • residenza in Italia;
  • valore ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 euro.

La finestra temporale per la presentazione della domanda per il 2023 si aprirà il prossimo 18 marzo per chiudersi il 31 maggio 2024.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

 

AGEVOLAZIONI

Bonus pubblicità 2024: prenotazioni dal 1° marzo al 2 aprile

Provvedimento 15 febbraio 2024

È fissata al 2 aprile 2024 la scadenza per la presentazione della comunicazione di accesso al credito d’imposta riconosciuto per le campagne pubblicitarie 2024 realizzate su quotidiani e periodici anche online. A disporre la proroga, informa un avviso pubblicato sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, un provvedimento direttoriale dello scorso 15 febbraio.

Il ricorso alla proroga è stato ritenuto opportuno per favorire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati alla presentazione della domanda, visto che il termine del 31 marzo quest’anno coincide con la domenica di Pasqua e che anche il 1° aprile è un giorno festivo.

Il bonus, quindi, è prenotabile dal 1° marzo al 2 aprile 2024.

Il cosiddetto bonus pubblicità è disciplinato dall’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017 e, dopo le deroghe previste nel periodo di emergenza Covid-19 per aiutare le categorie interessate, dal 2023 è concesso a regime, secondo il ridimensionato della misura disposto dal decreto “Energia” del 2022 (art. 25-bis, D.L. n. 17/2022), che ha lasciato fuori gli investimenti su tv e radio analogiche o digitali.

L’agevolazione torna, quindi, ad essere subordinata al valore incrementale non inferiore all’1% degli investimenti agevolabili, di analoga tipologia, effettuati nell’anno precedente. Il contributo riconosciuto è pari al 75% del valore incrementale della spesa ed è concesso fino all’esaurimento delle risorse disponibili e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti de minimis.

Se la dote spendibile è insufficiente, la ripartizione delle risorse avverrà in misura proporzionale tra gli ammessi al credito.

Possono beneficiarne imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali. Sono agevolabili gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il Roc, e dotati del direttore responsabile.

Il primo step per accedere al tax credit è la richiesta di accesso al beneficio. Il bonus deve essere prenotato entro il 31 marzo (quest’anno 2 aprile) dell’anno di riferimento attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposita procedura accessibile dalla sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Spid, Cns o Cie. Sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria e sul sito dell’Agenzia sono disponibili il modello e le istruzioni per la compilazione.

Il dipartimento, conclusa l’istruttoria delle comunicazioni di accesso al credito d’imposta, redige un primo elenco dei richiedenti il tax credit con l’indicazione della somma teoricamente spettante. Per usufruire del contributo, i beneficiari, fin qui “teorici,” dell’agevolazione dovranno inviare, tra il 9 gennaio e il 9 febbraio dell’anno successivo a quello agevolato e, quindi, nel nostro caso, il 2025, la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante quanto realmente realizzato nell’anno agevolato. Il modello è lo stesso utilizzato per la prenotazione. Successivamente il dipartimento pubblicherà l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

La somma è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, indicando il codice tributo “6900”.

 

 

 

PREVIDENZA

Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2024

INPS, Circolare 7 febbraio 2024, n. 33

Con la Circolare 7 febbraio 2024, n. 33, l’INPS ha comunicato che per l’anno 2024 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 18.415,00 euro.

 

Il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta quindi il seguente:

 

Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni € 4.427,04 (4.419,60 IVS + 7,44 maternità) € 4.515,43 (4.507,99 IVS e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni € 4.371,80 (4.364,36 IVS + 7,44 maternità) € 4.460,19 (4.452,75 IVS e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale + 7,44 maternità)

 

Le aliquote contributive risultano determinate come segue:

 

  Scaglione di reddito Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni fino a € 55.008,00 24% 24,48%
superiore a € 55.008,00 25% 25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni fino a € 55.008,00 23,70% 24,18%
superiore a € 55.008,00 24,70% 25,18%

 

Per l’anno 2024 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 91.680,00 euro (55.008,00 euro più 36.672,00 euro) per i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è invece pari, per il 2024, a 119.650,00 euro: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

 

Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:

 

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni € 22.369,92

(€55.008*24%+36.672*25%)

€ 22.809,98

(55.008*24,48%+36.672*25,48%)

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni € 22.094,88

(55.008*23,70%+36.672*24,70%)

€ 22.534,94

(55.008*24,18%+36.672*25,18%)

 

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva
Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni €29.362,42 (55.008*24%+ 64.642*25%) €29.936,74 (55.008*24,48%+ 64.642*25,48%)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni €29.003,47 (55.008*23,70%+ 64.642*24,70%) €29.577,79 (55.008*24,18+ 64.642*25,18%)

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 18 marzo 2024 Certificazioni – CU Termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate e per la consegna al percipiente delle CU2024 (anno 2023).

Entro la stessa data la CU va consegnata al dipendente.

Sostituti d’imposta Telematica
Lunedì 18 marzo 2024 Certificazioni – CUPE Termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2023. – Soggetti IRES (S.r.l., S.p.a., ecc.) che nell’anno precedente hanno corrisposto utili;
– soggetti che nell’anno precedente hanno corrisposto proventi equiparati agli utili;
– soggetti (comprese ditte individuali, società di persone) che nell’anno precedente, in forza di un contratto di associazione in partecipazione (con apporto di capitale o misto), hanno corrisposto somme all’associato.
La certificazione va redatta utilizzando l’apposito modello.
Lunedì 18 marzo 2024 IVA Termine per il versamento della prima o unica rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione annuale IVA 2024 relativa l’anno d’imposta 2023. Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA Modello F24
Lunedì 18 marzo 2024 Tassa Vidimazioni Termine per il versamento della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali. Società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.) Modello F24

 

Approfondisci

NEWSLETTER Febbraio 2024:

IN BREVE
  • In vigore il decreto “Adempimenti”: molte le novità nel sistema tributario
  • L’applicazione della marca da bollo in fattura
  • I fringe benefit del 2024
  • Come accedere al “nuovo” patent box
  • Utilizzo oltre il termine ordinario dei crediti d’imposta 4.0
  • Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali e “dicitura” nei DDT
  • Limite compensazioni modelli F24 2024
  • La riapertura dei termini per rideterminare il valore di partecipazioni e terreni
  • Modalità di fatturazione per le professioni sanitarie
  • Pubblicata l’edizione aggiornata della Guida “Immobili e bonus fiscali 2024”
  • Contributo per il caro energia esteso al I trimestre 2024 ma con regole ISEE più stringenti
APPROFONDIMENTI
  • Tutte le novità del decreto “Adempimenti”
  • Quando e come applicare la marca da bollo in fattura
PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

ADEMPIMENTI

In vigore il decreto “Adempimenti”: molte le novità nel sistema tributario

D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024 il D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, in vigore dal 13 gennaio 2024 e attuativo della legge n. 111/2023.

Il testo normativo è composto da 27 articoli e contiene moltissime novità in materia fiscale, tendenzialmente orientate a semplificare gli obblighi dichiarativi dei contribuenti e dei sostituti d’imposta e a riorganizzare le scadenze dei pagamenti e degli adempimenti. Tra le novità si segnalano modifiche al calendario delle dichiarazioni, precompilata ancora più semplice ed estesa ai titolari di partita IVA, modelli dichiarativi più snelli, ma anche pagamento degli F24 tramite PagoPA, più tempo per i versamenti rateali, pausa dagli invii dell’Agenzia delle Entrate nei mesi di agosto e dicembre per le comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere per la compliance.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IMPOSTE INDIRETTE

L’applicazione della marca da bollo in fattura

L’art. 13, n. 1, della Tariffa Allegato A, Parte I, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 2,00 su ogni esemplare di “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.

Sono generalmente esenti dall’imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.

L’imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro (ex L. 150.000). Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, qualora questi ultimi siano di importo superiore a 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo (C.M. 2 gennaio 1984, n. 301333 e Risoluzione 3 luglio 2001, n. 98/E).

Vedi l’Approfondimento

 

 

IMPOSTE DIRETTE

I fringe benefit del 2024

Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 16 e 17

La legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 16 e 17, legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha previsto, con riferimento al solo anno d’imposta in corso:

  • l’innalzamento del limite di esenzione da 258,23 euro a 2mila euro, per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, e a mille euro per gli altri lavoratori dipendenti,
  • incluso, in questo regime di esenzione e nell’ambito del medesimo unico limite, le somme erogate o rimborsate allo stesso dipendente dal datore di lavoro per il pagamento di utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa, ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Ricordiamo:

  • che si considerano “figli fiscalmente a carico” quelli che abbiano un reddito (al lordo degli oneri deducibili) non superiore a 4mila euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a 24 anni;
  • che, qualora il valore dei beni o dei servizi forniti risulti complessivamente superiore al limite in oggetto, l’intero valore rientra nell’imponibile fiscale e contributivo.

 

 

AGEVOLAZIONI

Come accedere al “nuovo” patent box

L’art. 6 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha semplificato la disciplina del patent box, sostituendo quello previsto dall’art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e prevedendo un regime agevolativo opzionale connesso alle spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo in relazione a software protetti da copyright, brevetti industriali e disegni e modelli giuridicamente tutelati.

La nuova disciplina agevolativa consente di maggiorare, ai fini delle imposte dirette e dell’imposta regionale sulle attività produttive, del 110% le spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all’accrescimento del valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati (non sono ricompresi nel novero dei beni agevolabili i marchi di impresa e il c.d. know-how).

I soggetti che intendono optare per il nuovo patent box devono comunicarlo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al quale si riferisce l’opzione. L’opzione ha durata quinquennale ed è irrevocabile e rinnovabile.

 

 

AGEVOLAZIONI

Utilizzo oltre il termine ordinario dei crediti d’imposta 4.0

La legge di Bilancio 2021, in relazione al “Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi“, prevede che la sua fruizione in compensazione in F24 sia ripartita in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione, ovvero di avvenuta interconnessione, dei beni oggetto di investimento.

Ricordiamo ora che la Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 aveva già precisato quanto segue:

  • la ripartizione in quote annuali risponde alla necessità, soprattutto di ordine finanziario, di porre un limite annuo all’utilizzo del credito d’imposta – nella misura di un terzo dell’importo maturato – e non già di fissare un obbligo di utilizzo dell’intera quota annuale ivi stabilita o un limite temporale alla sua fruizione.
  • Pertanto, nel caso in cui la quota annuale – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.
  • Con riferimento alla situazione esemplificata, fermo restando che ai fini della fruizione del credito di imposta devono sussistere i presupposti soggettivi, oggettivi e procedurali previsti dai commi 1051-1062 della legge di Bilancio 2021, sarà possibile utilizzare l’ammontare residuo a partire dall’anno N+4.

 

 

AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali e “dicitura” nei DDT

Risposta ad interrogazione parlamentare 10 gennaio 2024, n. 5-01787

Ai fini del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, la legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1062, legge n. 178/2020) dispone che i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta siano tenuti a conservare, pena la revoca del credito in esame, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, stabilendo inoltre che, a tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 1054 a 1058-ter della legge n. 178/2020.

Con la Risposta n. 270 del 18 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate aveva inoltre chiarito che anche i documenti che certificano la consegna del bene quali il “documento di trasporto” assolvono la funzione di identificare l’investimento e devono, dunque, contenere l’espresso riferimento alle disposizioni sopra indicate.

Con la Risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-01787 del 10 gennaio 2024, il MEF, pur confermando che in generale anche sui DDT deve essere apposto il riferimento normativo, ha tuttavia chiarito che, in ottica di semplificazione, la disposizione in esame potrà considerarsi formalmente rispettata anche nei casi in cui la fattura, che contenga regolarmente l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 1054 a 1058-ter, della legge n. 178/2020, richiami chiaramente e univocamente il documento di trasporto nel quale è stata omessa l’indicazione della norma agevolativa.

 

 

VERSAMENTI

Limite compensazioni modelli F24 2024

In relazione ai limiti per l’utilizzo di crediti in compensazione in F24, ricordiamo che:

  • per il 2020 il decreto “Rilancio” aveva incrementato il limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili in conto fiscale da 700 mila euro a 1 milione di euro;
  • per il 2021 il decreto “Sostegni-bis” aveva raddoppiato l’incremento del limite di importo utilizzabile a 2 milioni di euro;
  • a decorrere dal 2023, per effetto delle novità previste dall’art. 1, comma 72, della legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234), il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili è confermato a 2 milioni di euro.

Il predetto limite va verificato secondo un “principio di cassa” riferito all’anno solare di presentazione dei modelli F24 e non in base all’anno di riferimento del credito utilizzato in compensazione.

I modelli F24 che comprendono compensazioni di qualsiasi tipo, sia con saldo a zero che con saldo positivo, devono essere pagati utilizzando i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online).

A decorrere dal 1° luglio 2024 produrrà effetti la novità prevista dalla legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 94, legge n. 213/2023) che introduce un divieto assoluto di compensazione in F24 per quei contribuenti che avranno ruoli esattoriali o accertamenti esecutivi per debiti erariali per un importo superiore a 100.000 euro. Il divieto si applicherà ai contribuenti con debiti erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione e per i quali i termini di pagamento risulteranno scaduti senza che siano stati effettuati i dovuti pagamenti o senza che siano in atto provvedimenti di sospensione.

Il divieto si applicherà anche all’importo di credito eventualmente eccedente il debito: quindi, per esempio, se un contribuente dovesse avere un debito “esattoriale” di 110.000 euro e un credito utilizzabile di 800.000 euro, non potrà utilizzare per la compensazione nemmeno i 690.000 euro eccedenti.

 

 

IMPOSTE DIRETTE

La riapertura dei termini per rideterminare il valore di partecipazioni e terreni

Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 52 e 53

La legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 52 e 53, legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha riaperto i termini per la rideterminazione del costo o del valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni (edificabili e con destinazione agricola), posseduti al 1° gennaio 2024, dietro il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 16% da effettuarsi entro il prossimo 30 giugno 2024 in unica soluzione ovvero ratealmente, in tre quote annuali di pari importo.

Si tratta di fatto di una “riapertura” dei termini dell’istituto della rivalutazione, introdotto dagli artt. 5, commi 1 e 1-bis, e 7 della legge n. 448/2001, che consente, ai soggetti non imprenditori, di poter assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze, il valore “rideterminato” sulla base di una perizia, in luogo del costo o del valore di acquisto, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, parametrata al “valore di perizia”, ovvero a quello risultante da un’apposita perizia di stima giurata, redatta da professionisti abilitati.

La nuova norma non cambia le peculiarità della disciplina, i profili oggettivo e soggettivo rimangono immutati e a cambiare, ai fini applicativi, sono soltanto i parametri temporali.

Il pagamento dell’imposta dovrà essere effettuato con il modello F24, utilizzando i codici tributo già istituiti con la Risoluzione n. 23/E/2023, con riferimento alla rivalutazione 2023 e precisamente:

  • “8055” – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati;
  • “8056” – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola;
  • “8057” – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

 

 

IVA

Modalità di fatturazione per le professioni sanitarie

D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, art. 3, comma 3

L’art. 3, comma 3, del decreto “Milleproroghe”, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, ha prorogato anche all’anno 2024 il divieto di emissione di fattura elettronica a carico dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (art. 10-bis del D.L. n. 119/2018), con riferimento:

  • alle fatture i cui dati sono da inviare a detto STS;
  • ai contribuenti che, pur se non tenuti a trasmettere i dati al STS, emettono fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.

 

In sintesi:

Soggetti tenuti all’invio dei dati al STS

Oggetto della fattura Modalità
Fatture per prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche da inviare al STS Cartacea
Fatture per prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche, in caso di opposizione del paziente all’invio dei dati al STS Cartacea
Fatture aventi ad oggetto qualsiasi tipo di prestazione, anche sanitaria, emessa nei confronti di un soggetto titolare di partita IVA Elettronica
Fatture aventi ad oggetto prestazioni diverse da quelle sanitarie (es. docenza, convegni, perizie) emesse nei confronti di qualsiasi soggetto Elettronica
Fatture emesse per cessioni di beni, emesse nei confronti di qualsiasi soggetto Elettronica
Fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione. Elettronica

 

Soggetti non tenuti all’invio dei dati al STS

Oggetto della fattura Modalità
Fatture emesse per prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche Cartacea
Tutti i casi diversi dal precedente Elettronica

 

Si ricorda inoltre il venir meno dal 2024 degli esoneri alla fatturazione elettronica per contribuenti forfetari ed in regime di vantaggio.

 

 

AGEVOLAZIONI

Pubblicata l’edizione aggiornata della Guida “Immobili e bonus fiscali 2024”

È disponibile gratuitamente (al seguente indirizzo: https://notariato.it/sites/default/files/ImmobiliBonusFiscali2021.pdf?fbclid=IwAR1ZizJjPuxQ2s2t1Ofzy4ei5bo_dOp98Z6OKbv5TdXZP6Y42M3_ZeQKRV4) la Guida “Immobili e bonus fiscali 2024” realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato insieme a 14 Associazioni dei Consumatori (Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione per la difesa dei consumatori, Unione Nazionale Consumatori).

La Guida è aggiornata con la più recente normativa (D.L. 29 dicembre 2023, n. 212).

 

 

AGEVOLAZIONI

Contributo per il caro energia esteso al I trimestre 2024 ma con regole ISEE più stringenti

Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 14

Tra le misure previste per tutelare il potere d’acquisto delle famiglie, la legge di Bilancio 2024, all’art. 1, comma 14, ha previsto lo stanziamento di 200 milioni di euro per il riconoscimento, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, di un contributo straordinario aggiuntivo da destinare ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, in quota fissa e in base alle zone climatiche.

Il contributo è riconosciuto con le stesse modalità già previste per il IV trimestre 2023 dall’art. 3, comma 1, del decreto “Bollette”, D.L. n. 34/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56/2023.

Per la nuova agevolazione, questa volta, sono previste regole più stringenti in tema di valori di reddito di riferimento ai fini ISEE.

Dal 1° gennaio di quest’anno, infatti, il bonus sociale bollette ritorna ad essere valido per chi ha un ISEE fino a 9.530 euro (che diventano 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico).

 

 

 

APPROFONDIMENTI

ADEMPIMENTI

Tutte le novità del decreto “Adempimenti”

D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024 il D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, in vigore dal 13 gennaio 2024 e attuativo della legge n. 111/2023.

Il testo normativo è composto da 27 articoli e contiene moltissime novità in materia fiscale, tendenzialmente orientate a semplificare gli obblighi dichiarativi dei contribuenti e dei sostituti d’imposta e a riorganizzare le scadenze dei pagamenti e degli adempimenti. Tra le novità si segnalano modifiche al calendario delle dichiarazioni, precompilata ancora più semplice ed estesa ai titolari di partita IVA, modelli dichiarativi più snelli, ma anche pagamento degli F24 tramite PagoPA, più tempo per i versamenti rateali, pausa dagli invii dell’Agenzia delle Entrate nei mesi di agosto e dicembre per le comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere per la compliance.

Si analizzano le principali disposizioni.

 

Le novità in materia di dichiarazione

Viene istituita una dichiarazione dei redditi “semplificata” per i lavoratori dipendenti e i pensionati, per cui, in via sperimentale a partire dal 2024, viene previsto che tutte le informazioni utili alla predisposizione della dichiarazione già in possesso dell’Agenzia siano rese disponibili ai contribuenti nell’area riservata, in modo analitico e con un percorso di visualizzazione semplificato e guidato. I dati confermati o modificati confluiranno automaticamente in dichiarazione. In futuro, anche gli intermediari potranno accedere ai dati.

Dal 2024, inoltre, verrà estesa progressivamente la platea dei contribuenti che possono utilizzare il modello 730, fino a comprendere tutte le persone fisiche non titolari di partita IVA. D’altro canto, dal 2024 i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, anche in presenza di un sostituto d’imposta, potranno scegliere di attuare il conguaglio scaturito dalla propria dichiarazione chiedendo il rimborso direttamente all’Agenzia in caso di risultato a credito o effettuando il versamento IRPEF tramite F24 in caso di risultato a debito. Se la dichiarazione viene presentata direttamente all’Agenzia, l’applicativo della dichiarazione precompilata metterà a disposizione la delega di pagamento, che potrà essere confermata o modificata e poi trasmessa.

Dal 2024, inoltre, la dichiarazione dei redditi precompilata sarà disponibile, in via sperimentale, anche ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione, comprese quindi le persone fisiche titolari di partita IVA.

Sempre in tema di precompilata, viene stabilito che per decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze siano individuati i termini e le modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi anche dei dati relativi ai redditi percepiti, oltre che dei dati che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta.

 

Scadenza delle dichiarazioni

Per le persone fisiche, le società di persone o le associazioni il termine per presentare in via telematica la dichiarazione dei redditi e IRAP viene anticipato al 30 settembre (e non più 30 novembre). Analogamente, cambia il termine di presentazione della dichiarazione per i soggetti IRES, che si sposta all’ultimo giorno del nono (anziché undicesimo) mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Le nuove scadenze, fissate attraverso la modifica del D.P.R. n. 322/1998, avranno effetto dal 2 maggio 2024.

Dal 1° aprile 2025, invece, la finestra temporale per presentare la dichiarazione sarà, per le persone fisiche, dal 1° aprile (e non più 1° maggio) al 30 giugno tramite un ufficio postale, oppure in via telematica dal 1° aprile al 30 settembre (anziché 30 novembre). Le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, di fatto, le imprese familiari o le associazioni, ossia i soggetti indicati all’art. 5 del TUIR, potranno presentare la dichiarazione in via telematica nella stessa finestra delle persone fisiche, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. I soggetti IRES presenteranno la dichiarazione in via telematica a partire dal 1° aprile dell’anno successivo, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ed entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (attualmente entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta).

Per quanto riguarda il modello 770, la nuova finestra temporale di invio delle dichiarazioni sarà dal 1° aprile fino al 31 ottobre di ciascun anno.

 

Modifiche ai modelli dichiarativi

A partire dal periodo d’imposta 2023 viene prevista la progressiva eliminazione da ciascun modello delle informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o che l’Agenzia delle Entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni. Ridotte anche le informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi.

Per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, che utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante per tutte le operazioni attive e passive, viene meno il requisito dell’indicazione degli estremi dei rapporti finanziari nelle dichiarazioni dei redditi e IVA finora richiesto per accedere alla misura di vantaggio loro accordata dal D.L. n. 138/2011 (art. 2, comma 36-vicies-ter), ossia il dimezzamento delle sanzioni amministrative stabilite dagli artt. 1 (per violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e IRAP), 5 (per violazioni relative alla dichiarazione IVA e ai rimborsi) e 6 (per violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’IVA) del D.Lgs. n. 471/1997.

Semplificazione in arrivo, inoltre, per il regime opzionale per Siiq e Siinq, per cui, a decorrere dalle opzioni per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, per esercitare l‘opzione non sarà più necessario l’invio dell’apposita comunicazione all’Agenzia, ma la scelta sarà esercitata direttamente nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene.

Novità significativa anche per la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (modello 770), per cui, a partire dai versamenti relativi ai 770 del 2025, viene introdotta, in via sperimentale e facoltativa per una platea limitata di soggetti, una forma semplificata di comunicazione dei dati: i soggetti obbligati a operare ritenute alla fonte che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, effettueranno infatti i versamenti mensili indicando anche l’importo delle ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito e gli altri dati individuati con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Questa forma di comunicazione sarà equiparata a tutti gli effetti all’esposizione sul 770. In via sperimentale potranno aderire a questo regime semplificato i sostituti d’imposta con un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque al 31 dicembre dell’anno precedente, ampliabile con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

Procedure e adempimenti più “snelli”

Il decreto elimina l’obbligo di effettuare la Certificazione unica per i compensi corrisposti a soggetti che applicano il regime forfetario e il regime fiscale di vantaggio. Semplificazioni anche per i depositari delle scritture contabili, che, previo avviso al proprio assistito, potranno “liberarsi” dell’incarico comunicando la cessazione direttamente.

A partire dal 2024 per i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata, la trasmissione dei dati diventa semestrale. Un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ne stabilirà i termini.

In materia di crediti d’imposta, già a partire dalle dichiarazioni relative al 2023 (più precisamente, ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022) si stabilisce che la mancata indicazione dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle dichiarazioni di redditi, IRAP e IVA, dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d’imposta non comporta la decadenza dal beneficio, se spettante. Per i crediti d’imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti de minimis (art. 10 del regolamento approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze e delle Politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115) resta ferma l’applicazione del comma 2 dell’art. 17 del Regolamento n. 115 del 2017.

 

Pausa ad agosto e a dicembre per gli invii del Fisco

Il decreto istituisce una sospensione, nei mesi di agosto e dicembre, degli invii dell’Agenzia delle Entrate per le comunicazioni relative ai controlli automatizzati (artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972), ai controlli formali (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973), alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (art. 1, comma 412, della legge n. 311/2004) e delle lettere per l’adempimento spontaneo (art. 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190/2014).

 

La novità sugli ISA

Nella stessa ottica di semplificazione, viene prevista una riorganizzazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) attraverso alcune integrazioni e modifiche. Si prevede che l’attività di revisione degli ISA tenga conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco. Viene inoltre operata una semplificazione dell’adempimento compilativo del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA.

Inoltre, viene previsto che l’Agenzia renda disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati entro il mese di aprile nel 2024, per poi passare, dal 2025, entro il 15 del mese di marzo. Infine, vengono innalzate le soglie per l’apposizione del visto di conformità.

 

Semplificazione nei versamenti e nelle liquidazioni periodiche

Con diversi interventi sull’art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997, vengono apportate alcune semplificazioni alle regole per i versamenti rateali. In particolare:

  • viene meno la necessità di manifestare in sede di dichiarazione periodica la scelta per il versamento rateale relativamente a saldo e acconti, che quindi potrà avvenire per comportamenti concludenti;
  • il termine entro cui deve essere completato il pagamento si amplia da novembre al 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione;
  • il termine di versamento rateale viene fissato al 16 di ogni mese per tutti i contribuenti, quindi non più solo per i soggetti titolari di partita IVA, ma anche per tutte le altre categorie, per le quali vigeva il termine della fine del mese.

Semplificazioni anche per le liquidazioni mensili o trimestrali IVA, per le quali, a partire dalle liquidazioni periodiche del 2024, viene alzato da 25,82 euro a 100 euro il limite entro il quale il versamento dell’imposta dovuta viene rimandato e accorpato a quello del periodo successivo. Stessa regola anche per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo.

In tutti i casi è stato introdotto il termine ultimo di versamento al 16 dicembre dello stesso anno. Quindi, per quanto riguarda l’IVA, i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (in caso di liquidazione mensile) oppure ai primi tre trimestri solari (se liquidazione trimestrale) dovranno avvenire entro il 16 dicembre dello stesso anno. Stessa regola per le ritenute. Per il versamento delle ritenute di dicembre il termine è il 16 gennaio successivo.

In un’ottica di armonizzazione delle scadenze, anche i termini di versamento delle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio in qualità di sostituto di imposta vengono traslati dal 30 giugno e 20 dicembre al 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno.

 

Nuove modalità per i pagamenti

Per facilitare i pagamenti, viene introdotta la possibilità di addebito in conto dell’F24 con scadenze future: per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte, contributi e altre somme effettuati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente o l’intermediario potrà ricorrere all’autorizzazione in via preventiva all’addebito di somme dovute per scadenze future su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia, secondo le regole che saranno indicate da un Provvedimento. Inoltre, sarà possibile effettuare i versamenti con F24 tramite gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma PagoPA.

 

Delega unica per i servizi di Entrate e di Riscossione

Il decreto, infine, contiene disposizioni sul modello unico di delega agli intermediari per l’accesso ai servizi dell’Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate-Riscossione, sul rafforzamento dei servizi digitali e dei contenuti messi a disposizione dei contribuenti dall’Agenzia delle Entrate nel cassetto fiscale. Indicazioni anche per le procedure software per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi ed infine sugli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari.

 

 

IMPOSTE INDIRETTE

Quando e come applicare la marca da bollo in fattura

L’art. 13, n. 1, della Tariffa Allegato A, Parte I, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 2,00 su ogni esemplare di “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.

Sono generalmente esenti dall’imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.

L’imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro (ex L. 150.000). Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, qualora questi ultimi siano di importo superiore a 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo (C.M. 2 gennaio 1984, n. 301333 e Risoluzione 3 luglio 2001, n. 98/E).

Ad oggi, con l’obbligo di emissione elettronica della fattura per la maggior parte dei contribuenti, l’assolvimento dell’imposta di bollo su dette fatture prevede l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e sono state disposte modalità e termini di versamento.

Periodicamente, l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.

I termini per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sono fissati, con le dovute eccezioni, al 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo. Il 2024, però, è bisestile, pertanto il versamento di febbraio potrà essere eseguito entro il giorno 29.

Se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del 1° trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il 2° trimestre, entro il 30 settembre, se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre.

 

La tabella che segue riporta le principali fattispecie di applicazione (o meno) dell’imposta di bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modifiche) in caso di emissione di fattura:

 

Classificazione Fattispecie Norma IVA Per importi > € 77,47
Imponibili Aliquota zero Art. 74, commi 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972 Non soggetto a bollo
Imponibili Altre aliquote   Non soggetto a bollo
Esenti   Art. 10, D.P.R. n. 633/1972 Imposta di bollo € 2,00
Non imponibili Esportazioni e servizi internazionali Artt. 8, 8-bis e 9, D.P.R. n. 633/1972 Non soggetto a bollo
Non imponibili Cessioni intraUE Art. 41, 42 e 58, D.L. n. 331/1993 Non soggetto a bollo
Non imponibili Esportatori abituali Art. 8, lett. c), D.P.R. n. 633/1972 Imposta di bollo € 2,00
Escluse per mancanza del presupposto territoriale Servizi estero Art. da 7 a 7-septies (compreso 7-ter), D.P.R. n. 633/1972 Imposta di bollo € 2,00
Split payment   Art. 17-ter, D D.P.R. n. 633/1972 Non soggetto a bollo
Reverse charge   Artt. 17, commi 5 e 6, e 17-ter,  D.P.R. n. 633/1972 Non soggetto a bollo
Reverse charge   Art. 46, D.L. n. 331/1993 Non soggetto a bollo
Fuori campo IVA   Artt. 2, 3, 4, 5, 7 e 15, D.P.R. n. 633/1972 Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA Regime minimi   Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA Regime forfetario   Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA Compenso occasionale   Imposta di bollo € 2,00

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Mercoledì 28 febbraio 2024 Comunicazione adesione regime contributivo agevolato – Regime forfetario Termine per la presentazione all’INPS della domanda per aderire al regime contributivo agevolato previsto per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario, a decorrere dall’anno in corso. Persone fisiche ammesse al regime fiscale forfetario, esercenti attività di impresa, arti o professioni. Telematica
Giovedì 29 febbraio 2024 Imposta di bollo su fatture elettroniche Termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2023. Soggetti obbligati all’emissione di fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo. Servizio Agenzia Entrate o Mod. F24
Giovedì 29 febbraio 2024 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA Termine per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre 2023. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

 

Approfondisci

NEWSLETTER Gennaio 2024:

IN BREVE
  • La Legge di Bilancio 2024
  • La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2024
  • La detrazione IVA per le fatture a cavallo d’anno
  • Superbonus 2024 con clausola di salvaguardia per i lavori non ultimati
  • Nuove aliquote IRPEF per il 2024
  • Il nuovo D.Lgs. sulla fiscalità internazionale: le principali novità per le persone fisiche
  • Deducibilità compensi amministratori
  • Dal decreto “Adempimenti” novità per dichiarazioni e versamenti 2024
  • Pubblicate le Tabelle ACI dei costi chilometrici di autovetture e motocicli per la determinazione dei fringe benefit 2024
  • Verifica dei nuovi limiti per liquidazione IVA trimestrale e contabilità semplificata 2024
  • Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2024
  • La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”
  • Il trattamento fiscale delle ricariche delle auto elettriche
  • Rendicontazione di sostenibilità: pubblicato il nuovo Regolamento Delegato (UE) 2023/2772
  • Dichiarazione sostitutiva unica (DSU): nuovo modello dal 1° gennaio 2024
  • Aiuti di Stato: il massimale “de minimis” sale a 300.000 euro dal 2024
  • Verifica delle condizioni per adottare il regime forfetario nel 2024
APPROFONDIMENTI
  • Le modalità di compensazione del credito IVA
  • La detrazione IVA a cavallo d’anno 2023-2024

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

MANOVRA 2024

Legge di Bilancio 2024: le novità per contribuenti e imprese

Legge 30 dicembre 2023, n. 213

Nella giornata del 29 dicembre 2023 la Camera dei Deputati, con 200 voti favorevoli, 112 contrari e 3 astenuti, ha approvato in via definitiva la legge sul “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, pubblicata in G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023, Legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Tra le novità si segnalano le facilitazioni all’accensione dei mutui per la prima casa, i contributi per alcune categorie di soggetti, il sostegno al welfare aziendale, il rinvio dell’introduzione di sugar tax e plastic tax, le misure di slancio per il settore cinematografico, l’aumento dal 21 al 26% dell’aliquota di imposta in forma di cedolare secca applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche.

 

 

IVA

La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2024

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2023 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2024 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2023), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IVA

La detrazione IVA per le fatture a cavallo d’anno

La regola generale in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti prevede che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI

Superbonus 2024 con clausola di salvaguardia per i lavori non ultimati

D.L. 29 dicembre 2023, n. 212

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 28 dicembre 2023, ha approvato il D.L. 29 dicembre 2023, n. 212, che introduce misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 119, 119-ter e 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In relazione ai cantieri avviati nel rispetto dei termini relativi alla normativa sul “Superbonus 110%”, sarà riconosciuto il credito d’imposta per tutti lavori realizzati e asseverati al 31 dicembre 2023; per le opere ancora da effettuare, a partire dal 1° gennaio 2024 si confermano le percentuali previste a legislazione vigente.

Al fine di tutelare i cittadini con i redditi più bassi e di consentire la conclusione dei cantieri “Superbonus 110%” che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% al 31 dicembre 2023, è previsto uno specifico contributo, riservato ai percettori di redditi inferiori a 15.000 euro, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024. Il contributo sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle Entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del MEF da adottarsi entro 60 giorni e non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

A partire dalla data di entrata in vigore del decreto legge, si esclude la possibilità di cessione del credito d’imposta nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo titolo abilitativo.

A tutela delle persone con disabilità e al fine di evitare l’uso improprio dei bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, si limita il novero degli interventi sottoposti all’agevolazione e i casi per i quali continua a essere previsto sconto in fattura e cessione del credito, salvaguardano la tutela delle persone con disabilità. Inoltre, sarà necessaria un’apposita asseverazione per il rispetto dei requisiti e sarà richiesta la tracciabilità dei pagamenti, da effettuare con il cosiddetto “bonifico parlante”.

 

 

IMPOSTE SUI REDDITI

Nuove aliquote IRPEF per il 2024

D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216

In attuazione della Legge Delega per la riforma fiscale il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 28 dicembre 2023, ha approvato il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, con il quale sono stati ridotti gli scaglioni IRPEF da quattro a tre, con le seguenti aliquote:

  • 23%, per il reddito complessivo fino a 28.000 euro;
  • 35%, per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43%, per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

Rispetto al 2023 vengono quindi accorpati i primi due scaglioni di reddito con un risparmio massimo di 260 euro. Il medesimo importo di 260 euro è previsto però come diminuzione delle detrazioni spettanti per il 2024 per i titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, in relazione ai seguenti oneri:

  • gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR; ci si riferisce quindi agli interessi pagati su prestiti o mutui agrari e su mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale, alle spese per l’istruzione universitaria e la frequenza scolastica, alle spese funebri;
  • le erogazioni liberali in favore dei partiti politici (art. 11 del D.L. n. 149/2013);
  • i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119, comma 4, del D.L. n. 34/2020).

 

 

IMPOSTE SUI REDDITI

Il nuovo D.Lgs. sulla fiscalità internazionale: le principali novità per le persone fisiche

D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209

Il D.Lgs. 27 dicembre 2023. n. 209 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2023) è stato approvato in attuazione dell’art. 3, comma 1, lett. c), d), e) ed f) della Legge n. 111/2023 (Legge Delega di riforma fiscale) in tema di rapporti internazionali.

Si segnala che l’art. 1 del Decreto revisiona i criteri validi per l’attribuzione della residenza fiscale delle persone fisiche. La nuova versione dell’art. 2, comma 2, del TUIR è ora la seguente: “2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente”.

L’art. 5 del Decreto si occupa invece del regime dei lavoratori impatriati, introducendo un limite annuo di reddito assoggettato alla tassazione agevolata del 50% (ridotta al 40% in casi particolari) e modificando le condizioni di accesso, soprattutto per i trasferimenti di lavoratori infragruppo. Il periodo minimo di permanenza in Italia sarà di 4 anni.

 

 

IRPEF

Deducibilità compensi amministratori

I compensi agli amministratori di società e di enti sono deducibili nella misura erogata nell’esercizio in base al criterio di cassa allargato (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell’anno successivo). L’applicazione del principio di cassa allargato si riflette anche ai fini previdenziali.

Fa eccezione il caso del “professionista” che fattura compensi di “amministratore”: in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.

In caso di bonifico è rilevante il momento in cui l’emolumento entra nella disponibilità del beneficiario. Nel caso di pagamento con assegno bancario, rileva invece la data di emissione del titolo.

 

 

DICHIARAZIONI

Dal decreto “Adempimenti” novità per dichiarazioni e versamenti 2024

Il Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2023 ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione della delega fiscale, recante misure di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (cosiddetto decreto “Adempimenti”). Il decreto punta a razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di versamento.

Proponiamo in sintesi alcune novità già in vigore per gli adempimenti e versamenti da effettuare nel 2024.

Nuovi termini di trasmissione delle dichiarazioni dei redditi – Le dichiarazioni dei redditi e la dichiarazione IRAP dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 30 settembre 2024, invece che entro il 30 novembre. Per i soggetti IRES aventi anno di imposta non coincidente con l’anno solare, la trasmissione dovrà essere effettuata entro il nono mese successivo alla chiusura dell’esercizio, invece che entro l’undicesimo.

Nuovi termini per effettuare i versamenti – Saldi e primi acconti potranno essere rateizzati con una rata in più rispetto al passato. Tutti i contribuenti, a prescindere dal fatto che siano o meno titolari di partita IVA, dovranno versare tutte le rate successive alla prima entro il 16 del mese, fino al 16 dicembre.

Parziale semplificazione di alcuni quadri delle dichiarazioni – Con riferimento ai crediti di imposta:

  • viene stabilito il principio di non indicazione se utilizzabili esclusivamente tramite compensazione con modello F24;
  • ma sono confermati tutti gli obblighi di indicazione degli Aiuti di Stato, nonché gli obblighi di indicazione di quei crediti di imposta per i quali sia richiesto il monitoraggio in osservanza di altre disposizioni.

L’art. 15 del Decreto prevede inoltre che per beneficiare della riduzione al 50% delle sanzioni amministrative previste per le violazioni relative alla dichiarazione dei redditi e IRAP, per le violazioni relative alla dichiarazione IVA e ai rimborsi e per le violazioni agli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad IVA, gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi o compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, che utilizzano esclusivamente modalità di pagamento ed incasso tracciabile per tutte le operazioni effettuate non avranno più l’obbligo di indicazione degli estremi dei conti bancari, postali, ecc. nei dichiarativi, attualmente previsto dall’art. 2, comma 36-vicies ter, D.L. n. 138/2011.

 

 

IRPEF

Pubblicate le Tabelle ACI dei costi chilometrici di autovetture e motocicli per la determinazione dei fringe benefit 2024

Agenzia delle Entrate, Comunicato 22 dicembre 2023

Sono state pubblicate in G.U. 22 dicembre 2023, n. 298 le tabelle ACI 2024 dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI, necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, la percentuale per la determinazione del fringe benefit è definita in base alla quantità di emissioni di anidride carbonica. Tale percentuale è:

  • pari al 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 inferiori a 60 g/km;
  • pari al 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
  • pari al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
  • pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km.

 

 

REGIMI AGEVOLATI

Verifica dei nuovi limiti per liquidazione IVA trimestrale e contabilità semplificata 2024

Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato adottato nell’esercizio precedente.

Ricordiamo, per esempio, che + può effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:

  • 000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
  • 000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.

Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in:

  • 000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • 000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l’opzione per il regime ordinario).

 

 

IMPRESE

Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2024

Ricordiamo che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:

  • ricavi 5.164.000,00 euro;
  • rimanenze finali 1.100.000 euro.

L’obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l’ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali risultano inferiori ai sopraccitati limiti.

 

 

REGIMI CONTABILI

La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”

In vista della chiusura dell’esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi l’imputazione di costi e ricavi a cavallo d’anno, occorre individuare quando i compensi si considerano percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente rilevanti.

Tale problema rileva particolarmente per i professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata, che a seguito dall’abrogazione del regime di competenza (avvenuto nel 2017), adottano anch’esse il regime di cassa.

La questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici e carta di credito.

Nel caso di utilizzo dei contanti il momento del pagamento e quello dell’incasso coincidono e rileva il momento della consegna (o ricezione) del denaro.

Se il pagamento avviene invece con assegno bancario o circolare, il compenso si considera percepito quando si entra nella disponibilità del titolo di credito, ovvero quando il titolo viene consegnato materialmente; il momento di consegna coincide con la data indicata sull’assegno. Non rileva se il versamento avviene in un secondo momento o in un successivo periodo d’imposta.

Nell’ipotesi in cui il pagamento avviene con bonifico rileva la cosiddetta “data disponibilità” che è la data in cui avviene l’accredito sul conto corrente ed il momento in cui il professionista o l’impresa può utilizzare il denaro.

Se un cliente effettua un pagamento con la carta di credito, il compenso rileva quando avviene l’accredito della somma sul conto corrente del fornitore. Viceversa, in materia di deducibilità, un costo è deducibile nel momento in cui avviene l’utilizzo della carta.

 

 

IVA, IMPOSTE SUI REDDITI

Il trattamento fiscale delle ricariche delle auto elettriche

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 15 dicembre 2023, n. 477

La disciplina della detraibilità dell’IVA sugli acquisiti degli autoveicoli e sulle relative spese prevede che l’IVA sull’acquisto e sull’importazione dei veicoli a motore, nonché sui costi ad essi relativi, tra cui quelli di acquisto dei carburanti, è detraibile nella misura parziale del 40%. Tuttavia, tale detraibilità parziale non opera qualora i veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, nonché per gli agenti ed i rappresentanti di commercio, a cui pertanto spetta la detraibilità piena dell’imposta.

Ai fini delle imposte sui redditi, le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, sono deducibili:

  • per l’intero ammontare relativamente agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lett. a) e m), comma 1, dell’art. 54, D.Lgs. n. 285/1992, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa;
  • nella misura del 20% relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell’art. 54, D.Lgs. n. 285/1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lett. a). Tale percentuale è elevata all’80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio;
  • nella misura del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

Le spese relative al carburante per autotrazione seguono la deducibilità del mezzo di trasporto, come sopra descritte.

In materia di bonus carburante ai dipendenti, di cui all’art. 2, D.L. n. 21/2022, nella circolare n. 27/E/2022 è stato evidenziato che “l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici debba rientrare nel beneficio di cui trattasi, anche al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli”. Pertanto si ritiene che rientri nel trattamento del carburante per autotrazione, anche la componente di energia elettrica destinata all’alimentazione/ricarica delle autovetture elettriche (Risposta ad interpello n. 477/2023).

L’energia elettrica effettivamente utilizzata per l’alimentazione/ricarica di una autovettura sarà quindi deducibile dal reddito ai sensi e nei limiti dell’art. 164 TUIR, alle condizioni ivi indicate.

 

 

SOCIETÀ

Rendicontazione di sostenibilità: pubblicato il nuovo Regolamento Delegato (UE) 2023/2772

Regolamento Delegato (UE) 2023/2772 del 31 luglio 2023

È stato recentemente pubblicato il nuovo Regolamento Delegato (UE) 2023/2772 della Commissione del 31 luglio 2023 che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità.

Il Regolamento si applica in tutti gli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2024 per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva.

Nell’ALLEGATO I vengono elencati i principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS):

ESRS 1 Prescrizioni generali

ESRS 2 Informazioni generali

 

ESRS E1 Cambiamenti climatici

ESRS E2 Inquinamento

ESRS E3 Acque e risorse marine

ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi

ESRS E5 Uso delle risorse ed economia circolare

 

ESRS S1 Forza lavoro propria

ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore

ESRS S3 Comunità interessate

ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali

 

ESRS G1 Condotta delle imprese

 

 

IRPEF

Dichiarazione sostitutiva unica (DSU): nuovo modello dal 1° gennaio 2024

D.Dirett. 13 dicembre 2023, n. 407

Sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato il Decreto Direttoriale n. 407 del 13 dicembre 2023 di approvazione, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, del modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), necessaria per calcolare l’ISEE ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate (ad es. retta agevolata per l’asilo nido, mensa scolastica, sussidi assistenziali, diritto allo studio universitario, prestazioni socio-sanitarie) e delle relative istruzioni di compilazione.

Il decreto è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2024.

 

 

AGEVOLAZIONI

Aiuti di Stato: il massimale “de minimis” sale a 300.000 euro dal 2024

Regolamento UE 13 dicembre 2023, n. 2023/2831

La Commissione Europea ha adottato il nuovo Regolamento “de minimis” (Reg. UE n. 2023/2831) che modifica le regole generali per gli aiuti di Stato di importo limitato: dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, l’importo massimale che può ricevere un’azienda secondo il regime “de minimis” sale da 200.000 euro a 300.000 euro in tre anni. Per i servizi di interesse economico generale il limite sale invece da 500.000 euro a 750.000 euro in tre anni.

 

 

REGIMI AGEVOLATI

Verifica delle condizioni per adottare il regime forfetario nel 2024

Per coloro che beneficiano del regime forfetario è il momento di assicurarsi di poter continuare a usufruire di questo regime. D’altro canto, alcuni contribuenti in regime ordinario potrebbero verificare se aderire al regime forfetario dal 2024.

Di seguito, un breve riepilogo delle condizioni più importanti da rispettare.

In primo luogo, è fondamentale verificare se nel corso dell’anno si è rispettato il limite di ricavi o compensi per l’accesso al regime forfetario, che è di 85.000 euro.

Un altro aspetto da esaminare riguarda il possesso di partecipazioni in società di persone o associazioni professionali. Se si sono acquisite partecipazioni in società di persone o associazioni professionali, è necessario averle vendute entro la fine dell’anno per continuare a usufruire del regime.

Per coloro che possiedono invece quote di società a responsabilità limitata, è importante verificare due condizioni:

  • se si “controlla” una società, ossia se si possiede, direttamente o indirettamente, più del 50% delle sue quote. Questo controllo può essere anche indiretto, cioè, ottenuto attraverso parenti entro il terzo grado (ad es. zio e nipote) o affini entro il secondo grado (i parenti del coniuge, come il suocero/a).
  • se si è fatturato nei confronti della società stessa.

Se entrambe queste condizioni si verificano, sarà necessario esaminare l’ambito di attività della società. In particolare, sarà importante considerare il suo codice ATECO e confrontarlo con quello svolto dal contribuente forfettario. Il possesso di partecipazioni di maggioranza in società di capitali che esercitano la stessa attività svolta in proprio, rappresenta infatti un ulteriore elemento ostativo alla permanenza nel regime forfettario.

Infine, per coloro che sono attualmente lavoratori dipendenti o lo sono stati nel triennio 2021-2022-2023, è importante verificare se sono state emesse fatture a favore del proprio attuale o ex datore di lavoro. Se i compensi da quest’ultimo rappresentano più del 50% del reddito totale, non si sarà più idonei a beneficiare del regime forfetario.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

IVA

Le modalità di compensazione del credito IVA

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2023 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2024 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2023), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

I contribuenti “virtuosi” che hanno ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul periodo d’imposta 2022, pari ad almeno 8 (anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi) sono esonerati, fino a 50.000 euro all’anno, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2023 o, alternativamente, il punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra il voto ISA relativo al periodo d’imposta 2022 e a quello precedente.

Per il periodo d’imposta 2023 la dichiarazione IVA può essere presentata dal 1° febbraio 2024 fino al 30 aprile 2024.

In tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l’utilizzo dell’home banking.

La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l’importo annuo di 5.000 euro può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata.

Chi avesse maturato nel 2022 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2023, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2022) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2023, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2023.

Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell’art. 31 del D.L. n. 78/2010, che ha previsto:

  • da un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato),
  • e, dall’altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016), convertito in legge n. 225/2016 ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro l’ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l’asseverazione. L’innalzamento del limite non ha però riguardato l’ipotesi della compensazione ma solo quella del rimborso.

 

 

IVA

La detrazione IVA a cavallo d’anno 2023-2024

Si riepilogano le regole da applicare in materia di trasmissione delle fatture e di detrazione dell’IVA sugli acquisti, e in particolare di quelle (diverse dalla regola generale) applicabili per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.

La fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.

Nel caso di fattura differita, invece, la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di “effettuazione” dell’operazione ai fini IVA.

Può dunque intercorrere un certo tempo tra la “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.

Con la Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza di due presupposti:

  • il primo sostanziale relativo all’effettuazione dell’operazione;
  • il secondo formale relativo al possesso della regolare fattura da annotare sul registro IVA.

Quindi per potere detrarre l’IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata.

La data della fattura è solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l’emissione delle e-fatture, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario.

L’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che “entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

La regola generale quindi prevede che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

 

ESEMPIO: Un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2023. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre 2023, ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, procede all’invio in data 2 gennaio 2024. La fattura viene consegnata dal SdI al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data.

Si tratta di documento di acquisto relativo all’anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2023), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo.

Ne consegue che l’imposta potrà essere legittimamente detratta a partire dal mese di gennaio 2024, ad avvenuta registrazione.

 

Inoltre, nel caso in cui una fattura, recapitata nel 2023, non venga registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l’IVA, l’annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2024, in apposito sezionale – o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture “correnti”. L’IVA dovrà concorrere al modello IVA 2024 riferimento 2023, e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2024, nella quale viene effettuata la registrazione.

 

SINTESI

Fattura emessa a dicembre 2023 Ricevuta e registrata a dicembre 2023 Detrazione in dicembre 2023
Ricevuta nel 2023 ma registrata nel 2024 (entro aprile 2024) Detrazione in Dichiarazione IVA del 2023 e registrazione tramite sezionale
Ricevuta nel 2023 ma registrata nel 2024 (dopo aprile 2024) Detrazione non ammessa
Ricevuta e registrata a gennaio 2024 Detrazione ammessa a gennaio 2024

 

ATTENZIONE: La legge delega di riforma fiscale (L. n. 111/2023), nell’ambito della revisione della disciplina relativa alla detrazione IVA prevede un correttivo che consentirà di esercitare il diritto anche con riferimento all’imposta indicata su fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nell’anno precedente, ma ricevute dal cessionario o committente nei primi quindici giorni di gennaio (art. 7, comma 1, lett. d), n. 3, della Legge n. 111/2023). Verrà quindi presto a decadere il limite che non permette di applicare la “retro imputazione” con riguardo ai documenti emessi a cavallo d’anno, ma soltanto quando saranno adottate le necessarie norme attuative.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Venerdì 12 gennaio 2024 Liquidazione compensi amministratori Termine di pagamento dei compensi agli amministratori ai fini della deducibilità secondo il criterio di cassa allargato. Società  
Lunedì 15 gennaio 2024 Assistenza fiscale – Comunicazione Comunicazione preventiva ai lavoratori dipendenti della disponibilità a prestare assistenza fiscale per la dichiarazione dei redditi dell’anno precedente. Sostituti di imposta che prestano l’assistenza fiscale.  
Mercoledì 31 gennaio 2024 Trasmissione spese al Sistema TS Termine per trasmettere telematicamente al sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie/veterinarie incassate nel II semestre 2023 da parte dei soggetti interessati dall’obbligo. Professionisti/operatori sanitari. Telematica

Approfondisci

NEWSLETTER Dicembre 2023:

IN BREVE
  • In arrivo le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate relative ai controlli sulle dichiarazioni d’intento
  • Entro il 18 dicembre il versamento della seconda rata IMU 2023
  • Il Regolamento per valutare le attività green
  • Piattaforme e-commerce: operativa la direttiva europea DAC7 e la comunicazione dei dati entro il 31 gennaio 2024
  • Cessione crediti per l’acquisto di prodotti energetici: nuovo modello dal 16 novembre
  • Comunicazione bonus edilizi non utilizzabili tramite la “Piattaforma cessione crediti”
  • Nessuna comunicazione per i crediti da bonus edilizi sottoposti a sequestro
  • Bonus colonnine elettriche 2022: on line l’elenco dei beneficiari
  • Come richiedere il codice fiscale: istruzioni per cittadini, enti e organizzazioni
  • False comunicazioni “Avviso di notifica fiscale”
  • Cooperative: chiarimenti sui nuovi principi contabili in vigore da fine 2023
APPROFONDIMENTI
  • Nuovi controlli sulle dichiarazioni d’intento
  • La seconda rata IMU 2023

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

IVA

In arrivo le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate relative ai controlli sulle dichiarazioni d’intento

Stanno arrivando in questi giorni delle comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate a fornitori di esportatori abituali che hanno manifestato indici di anomalia, secondo i criteri fissati dal provvedimento 28 ottobre 2021, n. 293390/2021.

Queste lettere hanno ad oggetto la “segnalazione falsi esportatori abituali 2023” e contengono in calce la tabella con i dati identificativi dei presunti falsi esportatori abituali intercettati dall’Amministrazione finanziaria.

Vedi l’Approfondimento

 

 

TRIBUTI LOCALI

Entro il 18 dicembre il versamento della seconda rata IMU 2023

Il 18 dicembre (il 16 cade di sabato) scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2023.

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 16 giugno 2023 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l’anno d’imposta 2023.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IMPRESE

Il Regolamento per valutare le attività green

Regolamento delegato (UE) 27 giugno 2023, n. 2023/2486

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2023/2486 del 27 giugno 2023 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 e fissa i criteri per determinare a quali condizioni un’attività economica possa essere considerata green. Ovvero se “contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale”.

Il Regolamento (UE) 2020/852 ha istituito un quadro generale sulla “tassonomia UE”, fornendo così uno strumento per valutare le attività economiche e gli investimenti dal punto di vista dell’ecosostenibilità.

I criteri sono relativi a:

  1. uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, con lo scopo dar priorità a quelle attività economiche che presentino un maggiore potenziale in termini di conseguimento di un buono stato di tutti i corpi idrici e prevenzione del deterioramento dei corpi idrici che sono già in buono stato;
  2. transizione verso un’economia circolare, con lo scopo dar priorità a quelle attività economiche che si impegnino, già dalla fase di progettazione e produzione, a fabbricare prodotti che siano facilmente smontabili, riutilizzabili e riciclabili, per prolungarne l’utilizzo, mantenerne il valore nel lungo periodo e ridurre i rifiuti durante il ciclo di vita, con vantaggi in termini di minore dipendenza economica dell’UE dai materiali importati, tra cui le materie prime critiche;
  3. prevenzione e riduzione dell’inquinamento, con lo scopo dar priorità a quelle attività economiche che, occupandosi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti pericolosi nonché di attività di bonifica e ripristino di aree contaminate, favoriscano il processo di eliminazione dell’inquinamento nell’aria, nell’acqua, nel suolo, negli organismi viventi e nelle risorse alimentari, i cui effetti nocivi si ripercuotono sull’ambiente, sulla biodiversità e sulla salute umana;
  4. protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, con lo scopo dar priorità a quelle attività economiche che contribuiscano in modo sostanziale al conseguimento e il mantenimento di una buona condizione degli ecosistemi tramite la protezione, la conservazione o il ripristino della biodiversità.

Il Regolamento delegato entrerà in vigore il prossimo 11 dicembre e si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2024.

 

 

ACCERTAMENTO

Piattaforme e-commerce: operativa la direttiva europea DAC7 e la comunicazione dei dati entro il 31 gennaio 2024

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 20 novembre 2023, n. 406671/2023

Entro il 31 gennaio 2024 i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e, a determinate condizioni, i gestori stranieri “non-Ue” (Fpo), dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app. Il Fisco italiano, entro il successivo 29 febbraio, condividerà queste informazioni con le autorità degli altri paesi UE, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelle relative ai venditori (persone fisiche o giuridiche) residenti in Italia.

Con il Provvedimento del 20 novembre 2023, n. 406671/2023 diventa operativa la direttiva europea DAC7 sullo scambio automatico delle informazioni sul reddito degli utenti che vendono prodotti o forniscono servizi attraverso le piattaforme digitali, come recepita nell’ordinamento italiano dal D.Lgs. n. 32/2023.

Rientrano nell’obbligo di comunicazione:

  • l’e-commerce;
  • l’affitto di beni immobili;
  • l’offerta di servizi personali;
  • le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.

Restano fuori dall’obbligo di comunicazione sia i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero (quelli con oltre 2mila attività “pertinenti”), sia quelli relativi ai “piccoli inserzionisti”.

Il provvedimento chiarisce che sono tenuti all’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate i gestori di piattaforme residenti ai fini fiscali o costituiti o gestiti in Italia o dotati di una stabile organizzazione nel nostro Paese.

I gestori esonerati sono comunque chiamati a inviare una “Comunicazione di assenza di dati da comunicare”.

Sono inoltre obbligati alla comunicazione i Foreign Platform Operator (Fpo), ovvero i gestori stranieri non qualificati non-UE, come, ad esempio, gli operatori che facilitano la locazione di immobili situati in Italia.

Le prime informazioni, relative al 2023, dovranno essere comunicate entro il 31 gennaio 2024. L’Agenzia delle Entrate e le altre Autorità degli Stati membri condivideranno i dati relativi ai venditori entro due mesi dalla fine del periodo di comunicazione. Il primo scambio, quindi, avverrà entro il 29 febbraio 2024.

 

 

IRES

Cessione crediti per l’acquisto di prodotti energetici: nuovo modello dal 16 novembre

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove versioni aggiornate, valide dal 16 novembre 2023, del modello di comunicazione della cessione dei crediti d’imposta per l’acquisto di prodotti energetici riconosciuti per i maggiori costi sostenuti a causa del caro energia, e delle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Sono inoltre stati aggiornati, nella stessa data, i software di compilazione e di controllo della comunicazione, prima dell’invio della stessa all’Amministrazione fiscale.

 

 

AGEVOLAZIONI

Comunicazione bonus edilizi non utilizzabili tramite la “Piattaforma cessione crediti”

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 23 novembre 2023, n. 410221/2023

L’art. 25 del D.L. n. 104/2023 stabilisce che, se i bonus derivanti dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura (art. 121, comma 1, lett. a) e b), del D.L. n. 34/2020) risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle Entrate.

Il Provvedimento 23 novembre 2023, n. 410221/2023 dell’Agenzia Entrate stabilisce il contenuto di tali comunicazioni e le modalità per l’effettuazione delle stesse.

La comunicazione dei suddetti crediti d’imposta deve essere inviata, direttamente da parte dell’ultimo cessionario titolare dei crediti stessi, tramite l’apposito servizio web attivo dal 1° dicembre 2023 e disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”.

Tramite lo stesso servizio è possibile anche consultare i dati delle comunicazioni accolte.

Per i crediti d’imposta c.d. “tracciabili” il cessionario deve indicare:

  • il protocollo telematico attribuito alla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura da cui sono derivati i crediti non utilizzabili;
  • una o più rate annuali dei suddetti crediti.

La comunicazione è accolta se le rate dei crediti risultano ancora nella disponibilità del cessionario che ha effettuato la comunicazione stessa.

Per i crediti d’imposta c.d. “non tracciabili” il cessionario deve invece indicare gli estremi identificativi della rata annuale del credito derivante dalla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura.

La comunicazione è accolta se il cessionario dispone di credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la relativa rata annuale.

Nella comunicazione deve essere indicata anche la data in cui l’ultimo cessionario è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

Le comunicazioni accolte sono immediatamente efficaci e i crediti a cui si riferiscono non risulteranno più a disposizione del cessionario che ha effettuato le comunicazioni stesse.

 

 

IRPEF

Nessuna comunicazione per i crediti da bonus edilizi sottoposti a sequestro

Agenzia delle Entrate, FAQ 23 novembre 2023

L’art. 25 del D.L. n. 104/2023 stabilisce che, se i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle Entrate.

Lo scorso 23 novembre l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato:

  • un Provvedimento con cui ha stabilito il contenuto di tali comunicazioni e le modalità per effettuarle;
  • una FAQ in tema di crediti da bonus edilizi sottoposti a sequestro.

Relativamente a quest’ultima, questa la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate: “in considerazione della ratio dell’art. 25 del D.L. n. 104/2023, che può essere individuata nella necessità di una maggiore chiarezza nel computo dell’ammontare dei crediti effettivamente esigibili, si ritiene che i crediti sottoposti a sequestro non debbano essere oggetto di comunicazione alla stessa Agenzia delle Entrate, atteso che tale informazione è già in possesso della stessa”.

Il sequestro di tali crediti, infatti, viene comunicato dall’Autorità giudiziaria all’Amministrazione finanziaria che ne sospende tempestivamente la possibilità di utilizzo in compensazione, eliminandoli dal cassetto fiscale.

Diversamente, rientrano nell’ambito della comunicazione i crediti che siano stati oggetto di irregolarità procedurali che ne inibiscono l’utilizzo.

 

 

AGEVOLAZIONI

Bonus colonnine elettriche 2022: on line l’elenco dei beneficiari

D.Dir. 20 novembre 2023

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il decreto direttoriale del 20 novembre 2023, ha pubblicato l’elenco dei beneficiari del contributo per l’acquisto e l’installazione di colonnine domestiche per la ricarica dei veicoli elettrici realizzati dal 4 ottobre al 31 dicembre 2022: l’elenco è pubblicato on line (https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/Allegato_A_Decreto_di_concessione_annualita_2022_bcd.pdf).

Il contributo è pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture di ricarica, nel limite massimo di 1.500 euro, elevato a 8mila euro in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali.

La somma concessa sarà accreditata, in un’unica soluzione, sul conto corrente dichiarato nella domanda di accesso al bonus.

 

 

IRPEF

Come richiedere il codice fiscale: istruzioni per cittadini, enti e organizzazioni

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuove brochure con tutte le informazioni utili sul codice fiscale per cittadini (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233505/BrochureCF_Cittadini.pdf/) e organizzazioni (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233505/BrochureCF_Enti_mod.pdf/): a cosa serve, come richiederlo, come correggere eventuali errori o comunicare una variazione dei dati.

Il codice fiscale per cittadini può essere richiesto all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello AA4/8. Il modello e le istruzioni per la compilazione sono disponibili sul sito.

Il modello può essere presentato:

  • a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, di persona o tramite un delegato, prenotando un appuntamento. Il servizio di prenotazione è disponibile nella sezione “Contatti e assistenza” del sito dell’Agenzia. Gli indirizzi degli uffici sono reperibili nella sezione “I nostri uffici”;
  • tramite PEC a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Se il modulo è firmato digitalmente, non è necessario allegare la copia del documento di identità. Gli indirizzi PEC degli uffici sono disponibili nella sezione “L’Agenzia/Uffici e Pec”;
  • tramite il servizio telematico “Consegna documenti e istanze”, presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia e alla quale si accede con le credenziali SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale), con la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o con la CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Il codice fiscale per enti e organizzazioni che non svolgono attività commerciali rilevanti ai fini dell’IVA può essere richiesto all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello AA5/6 (“Domanda di attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione ed estinzione”). Il modello e le istruzioni per la compilazione sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia.

Il modello può essere presentato:

  • di persona, a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del richiedente. In questo caso il modello va presentato in duplice copia dal rappresentante legale dell’ente o tramite un delegato;
  • per posta raccomandata, allegando la copia di un documento di identificazione del rappresentante legale dell’ente; la raccomandata può essere inviata a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia, a prescindere dal domicilio fiscale del richiedente. Il modello si considera presentato nel giorno in cui risulta spedito;
  • tramite PEC, allegando la copia di un documento di identità del rappresentante legale, da inviare a uno qualsiasi degli uffici dell’Agenzia, a prescindere dal domicilio fiscale del richiedente.

Gli indirizzi degli uffici sono reperibili nella sezione “I nostri uffici” del sito dell’Agenzia delle Entrate. Gli indirizzi PEC degli uffici sono disponibili nella sezione “L’Agenzia/Uffici e Pec”.

 

 

CONTRIBUENTI

False comunicazioni “Avviso di notifica fiscale”

L’Agenzia delle Entrate ha segnalato una recente campagna malevola veicolata tramite false comunicazioni e-mail, con il fine di ottenere dalla vittima il pagamento di una multa relativa a presunte frodi fiscali commesse.

Il documento che si caratterizza per:

  • loghi di MEF e Agenzia delle Entrate;
  • errori grammaticali, di punteggiatura ed omissioni;
  • senso di urgenza generale;
  • minaccia di eventuali azioni legali, pene detentive (variabili da 2 a 5 anni) e pecuniarie (multa fino a 500.000 euro);
  • firma del documento a nome di un precedente direttore dell’Agenzia, fra l’altro differente dall’attuale citato nel testo.

 

 

BILANCIO

Cooperative: chiarimenti sui nuovi principi contabili in vigore da fine 2023

Il 9 giugno 2022 l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha reso nota l’approvazione in via definitiva e pubblicato sul proprio sito ufficiale il documento “Emendamenti ai principi contabili nazionali – Specificità delle società cooperative” (https://www.fondazioneoic.eu/?p=15878).

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti e l’Alleanza delle Cooperative Italiane hanno pubblicato una circolare congiunta con la quale precisano e chiariscono tutte le conseguenze applicative relative ai nuovi principi contabili per le società cooperative, in prossimità della loro entrata in vigore, fissata per la fine del 2023 (si applicano infatti ai primi bilanci aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2023 o da data successiva).

Il documento illustra il contenuto dei nuovi principi con riferimento a diversi aspetti della contabilità delle cooperative, quali:

  1. la natura degli strumenti finanziari disciplinati dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59 (azioni di socio sovventore e azioni di partecipazione cooperativa);
  2. le svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali (impairment test);
  3. l’informativa richiesta nel bilancio per le società cooperative;
  4. i ristorni.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

IVA

Nuovi controlli sulle dichiarazioni d’intento

Stanno arrivando in questi giorni delle comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate a fornitori di esportatori abituali che hanno manifestato indici di anomalia, secondo i criteri fissati dal provvedimento 28 ottobre 2021, n. 293390/2021.

Queste lettere hanno ad oggetto la “segnalazione falsi esportatori abituali 2023” e contengono in calce la tabella con i dati identificativi dei presunti falsi esportatori abituali intercettati dall’Amministrazione finanziaria.

Si ricorda che i soggetti passivi IVA che effettuano abitualmente cessioni all’esportazione e operazioni intracomunitarie hanno la facoltà di effettuare acquisti di beni e servizi senza applicazione dell’IVA, purché nel rispetto di alcuni presupposti ed entro un determinato limite (art. 8, comma 1, lett. c) e comma 2, del D.P.R. n. 633/1972).

Nelle predette comunicazioni si attesta che le lettere d’intento, trasmesse ai fornitori destinatari della informativa, sono da considerare “ideologicamente false” in quanto rilasciate da operatori che non risultano avere i requisiti per essere qualificati “esportatori abituali”.

Viene quindi invitato il fornitore destinatario a interrompere o a evitare per l’anno in corso di emettere fatture senza applicazione dell’imposta.

Nella comunicazione l’Agenzia ricorda altresì che la provata consapevolezza della falsità della lettera d’intento comporta il recupero dell’IVA e delle relative sanzioni sul fornitore “in quanto direttamente e consapevolmente partecipe alla realizzazione di un’operazione fraudolenta”.

Qualora il fornitore ritenesse di dover “ripristinare la corretta imponibilità di fatture già emesse” è possibile avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. È quindi rimessa alla valutazione discrezionale del soggetto passivo la decisione di rettificare le operazioni già fatturate; la regolarizzazione dovrebbe essere fatta con una nota di debito di sola imposta o, alternativamente, tramite nota di credito per stornare delle fatture già emesse ed emettere fatture sostitutive per operazioni imponibili.

Si segnala infine che in tali comunicazioni vengono qualificati con certezza i soggetti intercettati come falsi esportatori, non ipotizzando che l’anomalia riscontrata derivi da errori e non da comportamenti fraudolenti. L’anomalia, ad esempio potrebbe essere frutto di un banale errore commesso nella compilazione della dichiarazione IVA.

 

 

TRIBUTI LOCALI

La seconda rata IMU 2023

Il 18 dicembre (il 16 cade di sabato) scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2023.

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 16 giugno 2023 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l’anno d’imposta 2023.

Il versamento dell’IMU può avvenire alternativamente, mediante:

  • il modello F24;
  • apposito bollettino di c/c postale;
  • la piattaforma PagoPA, di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.

Le modalità di calcolo del secondo acconto IMU sono le medesime previste per il calcolo del primo acconto.

Alle regole ordinarie, nel 2022 si sono aggiunti due nuovi casi di esenzione IMU.

A partire dall’anno 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. “immobili merce”), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti.

Si ricorda altresì l’esenzione a carico di entrambi i coniugi che per motivi di lavoro risiedono in abitazioni diverse, sia situate nello stesso Comune che in Comuni diversi.

A seguito di una sentenza della Corte Costituzionale, per la qualifica dell’immobile quale abitazione principale ai fini IMU:

  • viene richiesto esclusivamente che il possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;
  • non rileva quindi la residenza anagrafica e la dimora abituale dei componenti del nucleo familiare.

Pertanto, due coniugi possessori di immobili diversi, se situati nel medesimo Comune o in Comuni differenti, nei quali stabiliscono la residenza anagrafica e la dimora abituale, possono entrambi beneficiare delle agevolazioni spettanti ai fini dell’IMU per l’abitazione principale. Al fine della sussistenza del requisito della dimora abituale, precisa la Corte Costituzionale, i Comuni potranno fare le opportune verifiche accedendo ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili.

Si ricorda che entro il 30 giugno 2024 dovrà essere presentata, qualora ne ricorrano le condizioni per le circostanze relative all’anno 2022, la dichiarazione IMU 2023.

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 18 dicembre 2023 IMU/TASI Versamento 2a rata 2023 Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili. Mod. F24 on line
Mercoledì 27 dicembre 2023 IVA Termine per il versamento dell’acconto IVA Soggetti esercenti attività d’impresa e/o arti e professioni in regime IVA. Mod. F24 on line

 

Approfondisci

Newsletter NOVEMBRE 2023:

IN BREVE
  • Dal 1° gennaio 2024 fatturazione elettronica per tutti i forfetari
  • Tempestivo entro il 6 novembre il versamento della prima rata della rottamazione-quater
  • Prorogato a gennaio 2024 il versamento del secondo acconto IRPEF 2023 per alcuni soggetti
  • I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul trattamento fiscale delle criptoattività
  • Scade il 30 novembre il termine “lungo” per gli investimenti “4.0” prenotati nel 2022
  • Pubblicati gli elenchi split payment per l’anno 2024
  • Credito d’imposta R&S: al 30 giugno 2024 il termine per il riversamento
  • Voucher per consulenza in innovazione: al via le domande
  • Come individuare il titolare effettivo nel caso delle partecipazioni “a catena”
  • L’individuazione del titolare effettivo nelle ipotesi residuali ex art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007
  • Lavoratori sportivi e circolare dell’Ispettorato del lavoro: nuovi chiarimenti con una nota del 26 ottobre 2023
  • Nuova disciplina del whistleblowing e impatto sul D.Lgs. n. 231/2001
  • Posta elettronica e PEC non sono strumenti adeguati per le segnalazioni whistleblowing
APPROFONDIMENTI
  • Proroga del secondo acconto IRPEF 2023
  • La fiscalità delle criptoattività
PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

IN BREVE

IVA

Dal 1° gennaio 2024 fatturazione elettronica per tutti i forfetari

A partire dal prossimo 1° gennaio 2024, salvo proroghe, anche tutti i contribuenti minimi (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011) e forfetari (art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014) dovranno emettere fatture elettroniche.

I contribuenti minimi e forfetari dovranno quindi organizzarsi acquistando un gestionale oppure appoggiandosi ai servizi gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, accendendo alla propria area riservata, sezione “Fatture e corrispettivi” e quindi “Fatture elettroniche e conservazione”.

Da qui si può selezionare il tipo di fattura scegliendo tra: ordinaria, semplificata, PA, poi è possibile generarla, trasmetterla allo SdI e, quindi, conservarla.

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Tempestivo entro il 6 novembre il versamento della prima rata della rottamazione-quater

L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha ricordato, anche tramite comunicazioni via mail, che il 31 ottobre 2023 scade la prima (o unica) rata della definizione agevolata (art. 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022, c.d. “Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Come previsto dalla legge, saranno considerati tempestivi anche i pagamenti effettuati entro i cinque giorni successivi alla data di scadenza. Poiché il 5 novembre è una giornata festiva, il versamento della rata dovrà essere effettuato entro e non oltre il 6 novembre 2023 per non perdere i benefici della definizione agevolata.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione “Per saperne di più/Definizione agevolata” del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

 

VERSAMENTI

Prorogato a gennaio 2024 il versamento del secondo acconto IRPEF 2023 per alcuni soggetti

D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, art. 4

Il D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, di accompagnamento alla Legge di Bilancio del 2024, all’art. 4, prevede che i soli contribuenti:

  • in possesso del numero di partita IVA,
  • che esercitano l’attività in forma individuale
  • e che nell’anno 2022 hanno realizzato ricavi o compensi di importo non superiore a 170.000 euro

potranno effettuare il versamento del secondo acconto IRPEF 2023 con scadenza 16 gennaio 2024 (invece dell’originaria scadenza del 30 novembre 2023).

Gli stessi soggetti potranno inoltre rateizzare l’acconto dovuto fino a 5 rate mensili: la prima scadenza è fissata al 16 gennaio 2024 e le rate successive dovranno essere versate entro il 16 dei mesi successivi, fino a maggio.

Vedi l’Approfondimento

 

IMPOSTE DIRETTE

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul trattamento fiscale delle criptoattività

Agenzia delle Entrate, Circolare 27 ottobre 2023, n. 30/E

Si è conclusa la consultazione pubblica avviata lo scorso 15 giugno, per consentire agli interessati di valutare la bozza di documento di prassi predisposto dall’Agenzia delle Entrate, all’indomani delle modifiche normative apportate dall’ultima Legge di Bilancio alla catalogazione e al trattamento fiscale delle criptoattività (art. 1, commi da 126 a 147, Legge n. 197/2023). Pubblicata quindi la versione definitiva della circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023.

Le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni relative a criptoattività, sono imponibili – in capo alle persone fisiche (purché il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente), agli enti non commerciali (se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale), alle società semplici ed equiparate, ai non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nello stesso territorio – come redditi diversi e assoggettati a tassazione, con la medesima aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%).

Vedi l’Approfondimento

 

AGEVOLAZIONI

Scade il 30 novembre il termine “lungo” per gli investimenti “4.0” prenotati nel 2022

Scade il 30 novembre il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” e materiali “4.0” prenotati nel 2022, per fruire del credito d’imposta ex Legge n. 178/2020 nella misura prevista per il 2022.

Per i beni immateriali “4.0” prenotati nel 2022 il termine “lungo” per l’effettuazione dell’investimento è scaduto lo scorso 30 giugno.

 

IVA

Pubblicati gli elenchi split payment per l’anno 2024

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato, nell’apposita sezione del sito (https://www1.finanze.gov.it/finanze/split_payment/public/#/#testata), gli elenchi per il 2024, aggiornati al 20 ottobre 2023, dei soggetti tenuti all’applicazione della scissione dei pagamentisplit payment (di cui all’art. 1, comma 629, lett. b), Legge n. 190/2014).

Si tratta degli elenchi di:

società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;

– enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;

– enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;

– enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;

– società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

È possibile effettuare la ricerca delle società indicate nei suddetti sei elenchi disponibili, tramite codice fiscale o denominazione.

I soggetti interessati possono segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi, in conformità con quanto disposto dalla normativa di riferimento, fornendo idonea documentazione mediante l’apposito modulo di richiesta presente sul sito MEF, al quale è obbligatorio allegare la visura camerale.

Si ricorda in merito che il meccanismo dello split payment prevede che, in deroga alle regole ordinarie, per gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture debba essere versata dall’Amministrazione acquirente direttamente all’Erario anziché al fornitore stesso, scindendo, in tal modo, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

In caso di fattura elettronica, l’applicazione dello split payment va segnalato riportando il valore “S” nel campo “Esigibilità Iva”.

L’Unione Europea ha rinnovato l’autorizzazione alla disciplina della scissione dei pagamenti fino al 30 giugno 2026, escludendo, tuttavia, dal 1° luglio 2025, le società quotate nell’indice Ftse Mib della Borsa Italiana identificate ai fini IVA.

 

AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta R&S: al 30 giugno 2024 il termine per il riversamento

D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, art. 5

Con l’art. 5 del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, è stata prevista la proroga al 30 giugno 2024 del termine entro cui le imprese possono aderire alla procedura per il riversamento, senza l’applicazione di interessi e sanzioni, del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021. Prorogato inoltre, di un anno, il termine di decadenza per l’emissione degli atti impositivi da parte dell’Agenzia delle Entrate per i crediti interessati dalla regolarizzazione e utilizzati negli anni 2016 e 2017.

 

INCENTIVI

Voucher per consulenza in innovazione: al via le domande

Ministero delle Imprese e del Made in Italy D.Dirett. 16 ottobre 2023

Con Decreto Direttoriale del 16 ottobre 2023 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fissato termini e modalità di invio delle domande riguardanti l’accesso alle agevolazioni del “Voucher per consulenza in innovazione” per le piccole e medie imprese.

La possibilità di compilazione delle domande, tramite IL Ministero delle Imprese e del Made in Italy (https://agevolazioni.dgiai.gov.it/), è aperta dalle ore 12:00 del 26 ottobre, e terminerà alle ore 12:00 del 23 novembre 2023.

Le imprese e le reti di impresa che avranno compilato la domanda potranno successivamente procedere con l’invio dell’istanza di accesso alle agevolazioni a partire dal 29 novembre 2023.

La misura, in coerenza con il Piano nazionale “Impresa 4.0”, intende sostenere la trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa che operano sul territorio nazionale, e consiste in un contributo alle spese effettuate dalle imprese a fronte delle prestazioni di consulenza rese da un manager dell’innovazione qualificato o da una società di consulenza iscritti nell’apposito elenco costituito dal Ministero.

 

ANTIRICICLAGGIO

Come individuare il titolare effettivo nel caso delle partecipazioni “a catena”

Nei gruppi societari il titolare effettivo è da identificare in ogni persona fisica che, a qualsiasi livello della catena partecipativa detiene oltre il 25% del capitale.

Con riferimento alle catene di controllo esistono diverse teorie riguardo alle modalità con cui individuare il titolare effettivo.

Secondo Assonime (Il Caso 1/2023 – Disciplina antiriciclaggio: questioni applicative nell’individuazione del titolare effettivo delle società di capitali), la teoria preferibile è quella che vuole identificare il titolare effettivo mediante verifica di chi superi il 25% per ogni livello di proprietà. In pratica, si valuta la partecipazione del 25% al capitale della società per poi risalire la catena al fine dell’identificazione di tutte le persone fisiche che detengono più del 25% del capitale sociale di qualsiasi entità che detenga a sua volta una partecipazione superiore al 25%. Tale interpretazione, oltre che in linea con l’art. 20 del D.Lgs. n. 231/2007 (costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona), appare in linea anche con quanto previsto dalla recente proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (considerando n. 65) sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini antiriciclaggio.

 

ANTIRICICLAGGIO

L’individuazione del titolare effettivo nelle ipotesi residuali ex art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007

L’art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007 prevede che qualora i comuni criteri non consentano di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, “il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica”.

Le linee guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) sostengono che, qualora non siano applicabili i criteri di cui all’art 20, comma 3, D.Lgs. n. 231/2007, vengono identificati quali titolari effettivi i membri del C.d.A. dotati di legale rappresentanza (art. 20, comma 5). Nel caso in cui la società non abbia conferito deleghe ad alcuno dei suoi amministratori, il CNDCEC si è espresso stabilendo che “in alcune società, per privilegiare il principio di collegialità si preferisce lasciare la rappresentanza della società al presidente della stessa investendo della operatività gestoria il direttore generale ex art. 2396 c.c. In questa circostanza (da valutare caso per caso), in relazione al reale conferimento di poteri di gestione della società o dell’ente, potrebbe essere individuato quale titolare effettivo il direttore generale. Pertanto, qualora il C.d.A. agisca collegialmente senza di fatto rilasciare deleghe specifiche ad uno o più amministratori e sussista un direttore generale dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo potrà essere individuato nel direttore generale dell’ente. Laddove non esista un direttore generale dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo potrà essere individuato nelle persone degli amministratori con rappresentanza legale”.

Secondo le linee guida del CNDCEC si potrebbe quindi ritenere che laddove esista un amministratore dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo dovrebbe individuarsi nello stesso amministratore con deleghe, in quanto soggetto con il maggior ruolo esecutivo nell’ambito della compagine sociale.

L’Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt (AIFI), sullo stesso tema, ritiene invece che andrebbero individuati come “titolari effettivi gli amministratori muniti di delega (e/o il direttore generale in caso di assenza di amministratore delegato) ed il Presidente, a seguito della modifica introdotta con il recepimento della quinta direttiva che ha modificato prevedendo (come titolari effettivi) soggetti muniti dei poteri di rappresentanza legale (in aggiunta rispetto al passato)”.

 

LAVORO SPORTIVO

Lavoratori sportivi e circolare dell’Ispettorato del Lavoro: nuovi chiarimenti con una nota del 26 ottobre 2023

Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota 6 ottobre 2023 n. 460

Attesi da tempo i chiarimenti sulla riforma dello sport, il 25 ottobre 2023 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato il primo documento di prassi (circolare 25 ottobre 2023, n. 2) contenente le prime indicazioni per il personale ispettivo. Successivamente, a causa di refusi contenuti nel testo, sono stati emanati nuovi chiarimenti.

Si ricorda che dal 1° luglio 2023 sono entrate in vigore la quasi totalità delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 36/2021 che ha riformato, fra l’altro, la disciplina del c.d. lavoro sportivo.

La tanto attesa nota di prassi conteneva delle inesattezze e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro in data 26 ottobre, ha emanato una nota di chiarimento (nota 26 ottobre 2023, n. 460) relativamente alla circolare del 25 ottobre 2023, n. 2.

 

IMPRESE

Nuova disciplina del whistleblowing e impatto sul D.Lgs. n. 231/2001

CNDCEC, “Nuova disciplina del whistleblowing e impatto sul d.lgs. 231/2001”

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il documento “Nuova disciplina del whistleblowing e impatto sul d.lgs. 231/2001”, indirizzato prevalentemente al settore privato.

La recente normativa (D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937), indirizzata a proteggere i soggetti che segnalano le condotte illecite di cui sono venuti a conoscenza in ambito lavorativo, ha l’obiettivo di incentivare le segnalazioni al fine di tutelare l’interesse pubblico e l’integrità dell’ente. La nuova disciplina, tra obblighi e tutele, prevede l’istituzione e la regolamentazione di apposite procedure di segnalazione (canali interni, esterni e divulgazione pubblica), garantendo la riservatezza e stabilendo uno specifico regime applicabile in caso di ritorsioni.

Il documento di studio è disponibile on line.

 

IMPRESE

Posta elettronica e PEC non sono strumenti adeguati per le segnalazioni whistleblowing

Linee guida ANAC

Secondo le Linee guida whistleblowing pubblicate da ANAC (Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 – Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne), al segnalante va garantita la scelta fra diverse modalità di segnalazione:

  • in forma scritta, anche con modalità informatiche (piattaforma online). La posta elettronica ordinaria e la PEC si ritiene siano strumenti non adeguati a garantire la riservatezza.
  • In forma orale, alternativamente, attraverso linee telefoniche, con sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

VERSAMENTI

Proroga del secondo acconto IRPEF

D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, art. 4

Il D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, di accompagnamento alla Legge di Bilancio del 2024, all’art. 4, prevede che i soli contribuenti:

  • in possesso del numero di partita IVA,
  • che esercitano l’attività in forma individuale
  • e che nell’anno 2022 hanno realizzato ricavi o compensi di importo non superiore a 170.000 euro

potranno effettuare il versamento del secondo acconto IRPEF 2023 con scadenza 16 gennaio 2024 (invece dell’originaria scadenza del 30 novembre 2023).

Gli stessi soggetti potranno inoltre rateizzare l’acconto dovuto fino a 5 rate mensili: la prima scadenza è fissata al 16 gennaio 2024 e le rate successive dovranno essere versate entro il 16 dei mesi successivi, fino a maggio.

Resta confermata al 30 novembre 2023 la scadenza del versamento dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e commercianti per la quota eccedente il minimale, come pure i contributi dovuti dai soggetti iscritti alla gestione separata e alle singole Casse Previdenziali autonome.

Come già anticipato, lo slittamento della scadenza e la possibilità di rateazione non riguarda tutte le persone fisiche. Continueranno a dover rispettare la scadenza del 30 novembre:

  • le persone fisiche titolari di partita IVA che nell’anno 2022 hanno dichiarato compensi o ricavi superiori a 170.000 euro;
  • le persone fisiche non titolari di partita IVA;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche, quindi le società di capitali, le società di persone e gli enti commerciali o non commerciali.

Attualmente sembrerebbero esclusi dal maggior termine anche i soci di società e associazioni il cui reddito viene imputato per trasparenza, con o senza partita IVA.

Oltre ai riflessi finanziari, lo slittamento della scadenza da novembre a gennaio permetterebbe ai contribuenti di rivedere eventualmente i conteggi di quanto dovuto, ricorrendo al metodo “previsionale”, ma potendo conoscere a quel punto l’effettivo risultato del periodo d’imposta.

 

IMPOSTE DIRETTE

La fiscalità delle criptoattività

Agenzia delle Entrate, Circolare 27 ottobre 2023, n. 30/E

Si è conclusa la consultazione pubblica avviata lo scorso 15 giugno, per consentire agli interessati di valutare la bozza di documento di prassi predisposto dall’Agenzia delle Entrate, all’indomani delle modifiche normative apportate dall’ultima Legge di Bilancio alla catalogazione e al trattamento fiscale delle criptoattività (art. 1, commi da 126 a 147, Legge n. 197/2023). Pubblicata quindi la versione definitiva della circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023.

Come nella prima stesura, il documento esordisce con un excursus sul quadro normativo, nazionale e unionale e sui chiarimenti forniti in materia fino al 2022, poi detta indicazioni operative in merito alle nuove disposizioni, le quali, tra l’altro, prevedono una nuova categoria di redditi diversi soggetti a tassazione con aliquota del 26%. Si tratta dei redditi riconducibili alla detenzione, al rimborso e al trasferimento di valori e diritti tramite tecnologia distribuita (Dlt). Il comma 126 della richiamata legge ha infatti aggiunto la lett. c-sexies) al comma 1 dell’art. 67, del TUIR, la quale definisce le criptoattività come “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”. Nell’ambito applicativo della norma rientra ogni fenomeno reddituale riconducibile alla “detenzione”, rimborso e al “trasferimento” di “valori” e “diritti”, mediante la tecnologia distribuita “distributed ledger technologies” (Dlt).

Le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni relative a criptoattività, sono imponibili – in capo alle persone fisiche (purché il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente), agli enti non commerciali (se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale), alle società semplici ed equiparate, ai non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nello stesso territorio – come redditi diversi e assoggettati a tassazione, con la medesima aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%).

In tema di territorialità, la circolare ricorda che si considerano prodotti in Italia i “redditi diversi” (art. 67 TUIR) derivanti da “attività svolte” nel territorio dello Stato e da “beni” che si trovano nello stesso territorio. Rientrano dunque nella nuova disciplina anche i redditi realizzati da soggetti non residenti se relativi a criptoattività detenute nel nostro Paese presso prestatori di servizi o intermediari residenti in Italia o presso la loro stabile organizzazione se non residente. Nei casi in cui le criptoattività, o meglio le chiavi che danno accesso alle stesse, siano detenute “direttamente” dal soggetto tramite supporti di archiviazione, quali ad esempio chiavette usb, senza l’intervento degli intermediari o prestatori di servizi sopramenzionati, il reddito si considera prodotto in Italia se il supporto di archiviazione si trova nel territorio dello Stato.

A tal fine, si presume che il reddito sia prodotto in Italia se il soggetto che detiene il supporto di archiviazione è ivi residente nel periodo di imposta di produzione del reddito. Resta ferma la facoltà per il contribuente di provare l’effettivo luogo di localizzazione del supporto di archiviazione.

In considerazione della modifica del regime fiscale, la Legge di Bilancio 2023 ha quindi previsto la possibilità, per coloro che già detenevano criptoattività al 1° gennaio 2023, di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva del 14%, con il versamento dell’intero importo o della prima rata entro il prossimo 15 novembre 2023.

La Legge di Bilancio, inoltre, ha offerto la possibilità di prevenire possibili contestazioni, in sede di controllo sul passato, per i contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute al 31 dicembre 2021 nonché i redditi sulle stesse realizzati, o che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale, non indicando, nel quadro RW della propria dichiarazione, i redditi derivanti dalle criptoattività realizzati entro il medesimo termine. Questi possono regolarizzare la propria posizione presentando un’apposita istanza di emersione e versando un’imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle stesse criptoattività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché l’ulteriore somma pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi.

A tal proposito, in relazione alle modalità e ai termini di presentazione della domanda, la circolare rimanda al provvedimento dello scorso 7 agosto 2023, n. 290480/2023, con il quale è stato anche approvato l’apposito modello, insieme alle istruzioni e allo schema per la relazione di accompagnamento e la relativa documentazione probatoria.

Il modello di regolarizzazione, firmato digitalmente, va presentato, insieme alla ricevuta di pagamento degli importi dovuti, dall’interessato o da un professionista incaricato, all’Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre 2023, tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata della direzione regionale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente relativo all’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura (gli indirizzi Pec sono elencati nell’allegato 4 del richiamato provvedimento).

Il versamento delle somme va effettuato in un’unica soluzione entro la data di presentazione dell’istanza (30 novembre 2023), tramite modello F24, utilizzando i codici tributo, istituiti con la risoluzione n. 50/E dello scorso 9 agosto:

  • “1718” per l’“Emersione delle cripto-valute – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Sanzione per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale”;
  • “1719” per l’“Emersione delle cripto-attività – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Imposta sostitutiva dovuta sui valori delle cripto-attività oggetto dell’istanza di regolarizzazione”.

È esclusa la compensazione.

Infine, il legislatore ha disposto una disciplina ad hoc in materia di imposta di bollo sui rapporti aventi a oggetto le cripto-attività. In particolare, ha previsto l’applicazione del tributo, nella misura del 2 per mille annuo del valore delle stesse attività, anche per le comunicazioni periodiche alla clientela sui prodotti finanziari.

Su questo tema, la circolare odierna ricorda che se il cliente è un soggetto diverso da persona fisica, l’imposta è dovuta nella misura massima di 14 euro.

Il valore da assoggettare ad imposta di bollo è quello al termine del periodo di rendicontazione o, in caso di mancata rendicontazione, quello riferibile al 31 dicembre di ogni anno, come rilevabile dall’intermediario o dal prestatore di servizi che applica l’imposta. In assenza di tale valore è necessario fare riferimento al costo di acquisto delle criptoattività.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Giovedì 30 novembre 2023 IRPEF, IRES, IRAP Termine per la trasmissione telematica:

·        della dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare;

·        della dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.

Persone fisiche

Società di persone

Società di capitali

Telematica
Giovedì 30 novembre 2023 LIPE Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

 

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