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NEWSLETTER Gennaio 2025:

IN BREVE
  • La Legge di Bilancio 2025
  • La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2025
  • La detrazione IVA per le fatture a cavallo d’anno
  • Milleproroghe 2025 pubblicato in G.U.: le principali novità
  • Verifica delle condizioni per adottare (o mantenere) il regime forfetario nel 2025
  • Fatturazione elettronica obbligatoria prorogata fino al 31 dicembre 2027
  • Verifica “esportatori abituali” per il 2025
  • Tasso di interesse legale al 2% dal 1° gennaio 2025
  • La natura del bollo in fattura
  • Deducibilità compensi amministratori
  • Verifica dei limiti per liquidazione IVA trimestrale e contabilità semplificata 2025
  • Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2025
  • La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”
  • Pubblicate le Tabelle ACI dei costi chilometrici di autovetture e motocicli per la determinazione dei fringe benefit 2025
APPROFONDIMENTI
  • Le modalità di compensazione del credito IVA
  • La detrazione IVA a cavallo d’anno 2024-2025
PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

MANOVRA 2025

La Legge di Bilancio 2025

Legge 30 dicembre 2024, n. 207

Il Senato, nella mattinata del 28 dicembre 2024, con 108 voti favorevoli, 63 contrari e un’astensione, ha dato il via libera definitivo alla Legge di Bilancio 2025, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, pubblicata in G.U. n. 305 del 31 dicembre 2024, Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Tra le novità si segnalano la conferma del passaggio da quattro a tre aliquote IRPEF (23, 35 e 43 per cento) come già previsto, in deroga alla disciplina del TUIR, per l’anno 2024, una limitazione alla fruizione delle detrazioni per i percettori di reddito superiore a 75.000 euro, l’introduzione a regime della rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, la modifica da 30 a 35 mila euro della soglia limite di reddito da lavoro dipendente e assimilato percepita nell’anno precedente fino alla quale i soggetti percettori possono avvalersi del regime forfetario.

 

IVA

La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2025

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2024 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2025 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2024), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

Vedi l’Approfondimento

 

IVA

La detrazione IVA per le fatture a cavallo d’anno

La regola generale in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti prevede che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Vedi l’Approfondimento

 

IMPRESE, PROFESSIONISTI

Milleproroghe 2025 pubblicato in G.U.: le principali novità

D.L. 27 dicembre 2024, n. 202

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024 ed è quindi in vigore dal 28 dicembre 2024, il decreto “Milleproroghe 2025” (D.L. n. 202/2024), contenente disposizioni urgenti.

Segnaliamo le principali novità per imprese e professionisti.

Proroga obbligo assicurativo per danni catastrofali – Prorogato al 31 marzo del 2025 l’obbligo per le imprese di stipulare un’assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali. L’obbligo è stato introdotto dall’art. 1, commi da 101 a 111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), e si applica a tutte le imprese, sia con sede legale in Italia che con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione in Camera di Commercio.

Proroga divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso privati – Prorogato dal 1° gennaio 2025 al 31 marzo 2025 il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso privati. I soggetti che inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS). Il divieto di fatturazione elettronica opera anche per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Proroga entrata in vigore del regime di esenzione IVA per gli ETS – Prorogato al 1° gennaio 2026 il passaggio dal regime fuori campo IVA al regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni dagli enti associativi in conformità alle finalità istituzionali, dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti. Il cambio di regime avrebbe comportato l’obbligo di apertura della partita IVA anche per gli ETS che ne fossero strati ancora sprovvisti.

Proroga 5 per mille alle ONLUS – Prorogata fino al 31 dicembre 2025 la possibilità di essere destinatarie della quota del 5 per mille per le ONLUS che risultavano iscritte all’anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021.

 

REGIMI AGEVOLATI

Verifica delle condizioni per adottare (o mantenere) il regime forfetario nel 2025

Per coloro che beneficiano del regime forfetario, è il momento di assicurarsi di poter continuare a usufruire di questo regime. D’altro canto, alcuni contribuenti in regime ordinario potrebbero verificare se aderire al regime forfetario dal 2025.

Di seguito, un breve riepilogo delle condizioni più importanti da rispettare.

In primo luogo, è fondamentale verificare se nel corso dell’anno si è rispettato il limite di ricavi o compensi per l’accesso al regime forfetario, che è di 85.000 euro.

Un altro aspetto da esaminare riguarda il possesso di partecipazioni in società di persone o associazioni professionali. Se si sono acquisite partecipazioni in società di persone o associazioni professionali, è necessario considerare di venderle entro la fine dell’anno per continuare a usufruire del regime.

Per coloro che possiedono invece quote di società a responsabilità limitata, è importante verificare due condizioni:

  • se si “controlla” una società, ossia se si possiede, direttamente o indirettamente, più del 50% delle sue quote. Questo controllo può essere anche indiretto, cioé ottenuto attraverso parenti entro il terzo grado (ad es. zio e nipote) o affini entro il secondo grado (i parenti del coniuge, come il suocero/a);
  • se si è fatturato nei confronti della società stessa.

Se entrambe queste condizioni si verificano, sarà necessario esaminare l’ambito di attività della società. In particolare, sarà importante considerare il suo codice ATECO e confrontarlo con quello svolto dal contribuente forfetario. Il possesso di partecipazioni di maggioranza in società di capitali che esercitano la stessa attività svolta in proprio, rappresenta infatti un ulteriore elemento ostativo alla permanenza nel regime forfettario.

Infine, per coloro che sono attualmente lavoratori dipendenti è importante verificare se sono state emesse fatture a favore del proprio attuale o ex datore di lavoro. Se i compensi da quest’ultimo rappresentano più del 50% del reddito totale, non si sarà più idonei a beneficiare del regime forfetario.

Novità: La Legge di Bilancio 2025 ha innalzato a 35mila euro il limite di reddito di lavoro dipendente o pensione che preclude l’accesso al regime forfetario. Come già chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate escono dal regime o non possono accedervi coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro (innalzato a 35.000 euro dalla Legge di Bilancio 2025, con effetto dal 2025 sui redditi 2024), tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

 

IVA

Fatturazione elettronica obbligatoria prorogata fino al 31 dicembre 2027

Consiglio UE, decisione di esecuzione 10 dicembre 2024, n. 3150

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Serie L del 19 dicembre 2024 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) n. 2024/3150 del Consiglio del 10 dicembre 2024 che autorizza l’Italia a continuare ad applicare il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria fino al 31 dicembre 2027.

 

IVA

Verifica “esportatori abituali” per il 2025

Come di consueto, già alla fine dell’anno, i soggetti passivi che hanno effettuato operazioni con l’estero in regime di non imponibilità IVA possono iniziare le prime verifiche sull’opportunità di acquisire la qualifica di “esportatore abituale”.

Lo status di esportatore abituale si acquisisce avendo registrato, nell’anno solare precedente (o nei 12 mesi precedenti – cosiddetto plafond “mobile”), un ammontare di corrispettivi derivanti da cessioni all’esportazione e operazioni assimilate, servizi internazionali e cessioni intracomunitarie, superiore al 10% del volume d’affari “rettificato” (art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. n. 746/1983).

L’esportatore abituale potrà utilizzare, nel corso del 2025, il plafond maturato nel 2024 per acquistare beni e servizi in Italia, nonché per effettuare importazioni, senza applicazione dell’IVA (art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972). Per farlo sarà necessario predisporre e trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, prima di effettuare l’operazione, una dichiarazione d’intento conformemente al modello approvato dall’Agenzia delle Entrate (Provvedimento n. 96911/2020).

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Tasso di interesse legale al 2% dal 1° gennaio 2025

Ministero dell’Economia e delle Finanze, D.M. 10 dicembre 2024

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto 10 dicembre 2024 (G.U. n. 294 del 16 dicembre 2024), ha fissato la nuova misura del tasso d’interesse legale ai sensi dell’art. 1284 c.c. che, a partire dal 1° gennaio 2025, sarà pari al 2% in ragione d’anno.

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e previdenziali quali, per esempio:

  • ravvedimento operoso;
  • imposta di registro su più annualità locazioni;
  • diritto usufrutto e nuda proprietà;
  • calcolo somme aggiuntive su omesso o ritardato pagamento contributi previdenziali e assistenziali;
  • pagamento prestazioni pensionistiche e previdenziali.

Tassi d’interesse legale nel tempo:

  • dal 01.01.1886: 4%
  • dal 21.04.1942: 5%
  • dal 16.12.1990: 10%
  • dal 01.01.1997: 5%
  • dal 01.01.1999: 2,50%
  • dal 01.01.2001: 3,50%
  • dal 01.01.2002: 3%
  • dal 01.01.2004: 2,50%
  • dal 01.01.2008: 3%
  • dal 01.01.2010: 1%
  • dal 01.01.2011: 1,50%
  • dal 01.01.2012: 2,50%
  • dal 01.01.2014: 1%
  • dal 01.01.2015: 0,50%
  • dal 01.01.2016: 0,20%
  • dal 01.01.2017: 0,10%
  • dal 01.01.2018: 0,30%
  • dal 01.01 2019: 0,80%
  • dal 01.01.2020: 0,05%
  • dal 01.01.2021: 0,01%
  • dal 01.01.2022: 1,25%
  • dal 01.01.2023: 5,00%
  • dal 01.01.2024: 2,50%.

 

IMPOSTE INDIRETTE

La natura del bollo in fattura

L’Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito che l’imposta di bollo da apporre sulle fatture è a carico del soggetto che emette la fattura mentre il soggetto che la riceve è solo un obbligato in solido all’imposta. Da ciò deriva che:

  • la marca da bollo riaddebitata al cliente non può essere indicata come “spesa anticipata in nome e per conto del cliente” ai sensi dell’art. 15, D.P.R. n. 633/1972;
  • il suo riaddebito va a far parte dei compensi e deve essere assoggetta al medesimo trattamento IVA degli stessi.

Con la Risposta ad interpello n. 428 del 12 agosto 2022, l’Agenzia delle Entrate, con riferimento alla fatturazione di un professionista che si avvaleva del regime forfetario di determinazione del reddito (art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014) aveva espresso il parere che ”l’importo del bollo addebitato in fattura al cliente assuma la natura di ricavo o compenso e concorra alla determinazione forfetaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva, secondo quanto disposto dall’art. 4 della legge n. 190 del 2014”.

Ma le conclusioni riportate dall’Agenzia non riguardano solo i soggetti forfetari ma tutti i contribuenti che, per diversi motivi, saranno obbligati ad apporre in fattura l’imposta di bollo nella misura fissa di euro 2,00 (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972). Compresi i fornitori degli esportatori abituali che emetteranno fatture non imponibili ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 o i professionisti che emetteranno fatture esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972.

Il riaddebito sarà invece “escluso da IVA ai sensi dell’art. 15, D.P.R. n. 633/1972” nei casi in cui l’applicazione dell’imposta di bollo derivasse proprio dall’indicazione in fattura di “spese anticipate in nome e per conto del cliente” per importo superiore ad euro 77,47.

Nella fattura elettronica, a seconda del caso specifico, l’imposta di bollo dovrà quindi essere indicata valorizzando il campo “Natura” con lo specifico codice:

  • N1 (operazioni escluse da IVA);
  • 1 e N2.2 (operazioni non soggette a IVA);
  • 5 e N3.6 (operazioni non imponibili IVA);
  • N4 (operazioni esenti IVA).

Per un approfondimento si segnala la guida dell’Agenzia recentemente aggiornata “L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche” (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3394067/L%27imposta_di_bollo_sulle_fatture_elettroniche.pdf/b2df0777-7ce6-086e-2e06-02dbc83d2304).

 

IMPOSTE DIRETTE

Deducibilità compensi amministratori

I compensi agli amministratori di società e di enti sono deducibili nella misura erogata nell’esercizio in base al criterio di cassa allargato (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell’anno successivo). L’applicazione del principio di cassa allargata si riflette anche ai fini previdenziali.

Fa eccezione il caso del “professionista” che fattura compensi di “amministratore”: in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.

In caso di bonifico è rilevante il momento in cui l’emolumento entra nella disponibilità del beneficiario. Nel caso di pagamento con assegno bancario, rileva invece la data di emissione del titolo.

 

REGIMI AGEVOLATI

Verifica dei i limiti per liquidazione IVA trimestrale e contabilità semplificata 2025

Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato adottato nell’esercizio precedente.

Ricordiamo, per esempio, che può effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:

  • 000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
  • 000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.

Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in:

  • 000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • 000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l’opzione per il regime ordinario).

 

IMPRESE

Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2025

Ricordiamo che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:

  • ricavi 5.164.000,00 euro;
  • rimanenze finali 1.100.000 euro.

L’obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l’ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali risultano inferiori ai sopraccitati limiti.

 

REGIMI CONTABILI

La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”

In vista della chiusura dell’esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi l’imputazione di costi e ricavi a cavallo d’anno, occorre individuare quando i compensi si considerano percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente rilevanti.

Tale problema rileva particolarmente per i professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata, che a seguito dall’abrogazione del regime di competenza (avvenuto nel 2017), adottano anch’esse il regime di cassa.

La questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici e carta di credito.

Nel caso di utilizzo dei contanti il momento del pagamento e quello dell’incasso coincidono e rileva il momento della consegna (o ricezione) del denaro.

Se il pagamento avviene invece con assegno bancario o circolare, il compenso si considera percepito quando si entra nella disponibilità del titolo di credito, ovvero quando il titolo viene consegnato materialmente; il momento di consegna coincide con la data indicata sull’assegno. Non rileva se il versamento avviene in un secondo momento o in un successivo periodo d’imposta.

Nell’ipotesi in cui il pagamento avviene con bonifico rileva la cosiddetta “data disponibilità” che è la data in cui avviene l’accredito sul conto corrente ed il momento in cui il professionista o l’impresa può utilizzare il denaro.

Se un cliente effettua un pagamento con la carta di credito, il compenso rileva quando avviene l’accredito della somma sul conto corrente del fornitore. Viceversa, in materia di deducibilità, un costo è deducibile nel momento in cui avviene l’utilizzo della carta.

Si precisa che il D.Lgs. n. 192/2024 ha derogato il criterio di cassa per le fatture pagate dal sostituto negli ultimi giorni del 2024 ma incassate dal professionista a inizio 2025.

In particolare, le somme e i valori in genere:

  • percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta
  • si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.

 

IRPEF

Pubblicate le Tabelle ACI dei costi chilometrici di autovetture e motocicli per la determinazione dei fringe benefit 2025

Agenzia delle Entrate, Comunicato 30 dicembre 2024

Pubblicate in GU n. 304 del 30 dicembre 2024, S.O., le tabelle ACI 2025, che devono essere utilizzate per individuare il reddito in natura dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Le tabelle recepiscono tra l’altro la nuova modalità di calcolo del fringe benefit, prevista dalla legge di Bilancio 2025.

L’art. 1, comma 48, della Manovra, infatti, prevede la modifica all’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR. Per effetto del comma 48, ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, per le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan indicati nell’art. 54, comma 1, lett. a), c) e m) del Codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico convenzionale, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.

 

CONTRATTI STIPULATI DAL 1° GENNAIO 2025
Valori di emissione di CO2 del veicolo Percentuale per la determinazione del fringe benefit
Non superiori a 60g/km

Veicoli a trazione elettrica

Veicoli plug-in

50%

10%

20%

 

La predetta percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

In sostanza, la nuova disposizione:

  • sostituisce il criterio alla base della determinazione del fringe benefit, passando dal livello di emissione di anidride carbonica alla tipologia di veicolo in base all’alimentazione;
  • varia le percentuali da applicare al costo chilometrico ACI.

Prima delle modifiche, infatti, il fringe benefit era calcolato in misura pari al 25% per i veicoli con emissioni di CO2 fino a 60 g/km, 30% con emissioni tra 60 e 160 g/km, 50% con emissioni tra 160 e 190 g/km e al 60% con emissioni superiori a 190 g/km.

 

APPROFONDIMENTI

IVA

Le modalità di compensazione del credito IVA

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2024 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2025 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2024), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

I contribuenti “virtuosi” che hanno ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul periodo d’imposta 2023, pari ad almeno 8 (anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi) sono esonerati, fino a 50.000 euro all’anno, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2024 o, alternativamente, il punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra il voto ISA relativo al periodo d’imposta 2022 e a quello precedente. Per i contribuenti che invece hanno ottenuto per il medesimo periodo un punteggio almeno pari a 9 è previsto l’esonero per importi fino a 70.000 euro.

Per il periodo d’imposta 2024 la dichiarazione IVA può essere presentata dal 1° febbraio 2025 fino al 30 aprile 2025.

In tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l’utilizzo dell’home banking.

La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l’importo annuo di 5.000 euro può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata.

Chi avesse maturato nel 2023 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2024, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2023) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2024, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2024.

Ricordiamo che:

  • è vietato l’utilizzo in compensazione di crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato);
  • è possibile pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

Fino all’ammontare di 30.000 euro l’eccedenza IVA a credito può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l’asseverazione.

 

IVA

La detrazione IVA a cavallo d’anno 2024-2025

Si riepilogano le regole da applicare in materia di trasmissione delle fatture e di detrazione dell’IVA sugli acquisti, e in particolare di quelle (diverse dalla regola generale) applicabili per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.

La fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.

Nel caso di fattura differita, invece, la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di “effettuazione” dell’operazione ai fini IVA.

Può dunque intercorrere un certo tempo tra la “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.

Con la Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza di due presupposti:

  • il primo sostanziale relativo all’effettuazione dell’operazione;
  • il secondo formale relativo al possesso della regolare fattura da annotare sul registro IVA.

Quindi per potere detrarre l’IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata.

La data della fattura è solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l’emissione delle e-fatture, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario.

L’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che “entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

La regola generale quindi prevede che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

 

ESEMPIO: Un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2024. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre 2024, ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, procede all’invio in data 2 gennaio 2025. La fattura viene consegnata dal SdI al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data.

Si tratta di documento di acquisto relativo all’anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2024), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo.

Ne consegue che l’imposta potrà essere legittimamente detratta a partire dal mese di gennaio 2025, ad avvenuta registrazione.

 

Inoltre, nel caso in cui una fattura, recapitata nel 2024, non venga registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l’IVA, l’annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2025, in apposito sezionale – o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture “correnti”. L’IVA dovrà concorrere al modello IVA 2025 riferimento 2024, e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2025, nella quale viene effettuata la registrazione.

 

SINTESI

Fattura emessa a dicembre 2024 Ricevuta e registrata a dicembre 2024 Detrazione in dicembre 2024
Ricevuta nel 2024 ma registrata nel 2025 (entro aprile 2025) Detrazione in Dichiarazione IVA del 2024 e registrazione tramite sezionale
Ricevuta nel 2024 ma registrata nel 2025 (dopo aprile 2025) Detrazione non ammessa
Ricevuta e registrata a gennaio 2025 Detrazione ammessa a gennaio 2025

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Domenica 12 gennaio 2025 Liquidazione compensi amministratori Termine di pagamento dei compensi agli amministratori ai fini della deducibilità secondo il criterio di cassa allargato. Società  
Mercoledì 15 gennaio 2025 Assistenza fiscale – Comunicazione Comunicazione preventiva ai lavoratori dipendenti della disponibilità a prestare assistenza fiscale per la dichiarazione dei redditi dell’anno precedente. Sostituti di imposta che prestano l’assistenza fiscale  
Venerdì 31 gennaio 2025 Trasmissione spese al Sistema TS Termine per trasmettere telematicamente al sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie/veterinarie incassate nel II semestre 2024 da parte dei soggetti interessati dall’obbligo. Professionisti/operatori sanitari Telematica

 

 

Approfondisci

Newsletter DICEMBRE 2024:

IN BREVE
  • Ufficiale per alcuni contribuenti il rinvio al 16 gennaio del versamento del secondo acconto delle imposte
  • Scatta l’obbligo di assicurazione contro i danni causati da calamità naturali
  • Entro il 16 dicembre il versamento della seconda rata IMU 2024
  • Somme a titolo risarcitorio: trattamento fiscale ai fini IVA
  • Investimenti esteri ed omessa indicazione nel quadro RW: profili sanzionatori
  • Comunicazioni controlli automatici sulle dichiarazioni consultabili anche nel cassetto fiscale
  • Tassazione incentivi per attività svolte in periodi d’imposta precedenti a quello di erogazione
  • Passaggio dal regime ordinario al forfetario: no all’aliquota agevolata del 5%
  • Comunicazioni versamento imposta di bollo sulle fatture elettroniche: nuova funzionalità CIVIS
  • Bonus carta imprese editrici: domande fino al 19 dicembre
  • Credito d’imposta per le ZLS: domande dal 12 dicembre 2024
  • Dal 1° gennaio 2025 sarà attivo il nuovo codice ATECO per gli “influencer”
APPROFONDIMENTI
  • Obbligo di assicurazione per calamità naturali: dettagli, adempimenti e sanzioni previste
  • La seconda rata IMU 2024

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

VERSAMENTI

Ufficiale per alcuni contribuenti il rinvio al 16 gennaio del versamento del secondo acconto delle imposte

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comunicato stampa 27 novembre 2024, n. 136

Con comunicato n. 136 del 27 novembre 2024, il MEF ha dichiarato che, nel quadro dei lavori per la conversione del D.L. 19 ottobre 2024, n. 155 (approvato il 29 novembre al Senato e ora all’esame della Camera), il Parlamento ha approvato un emendamento che prevede, per i titolari di partita IVA che nell’anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, la proroga al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, scaduto il 2 dicembre.

La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

I contribuenti potranno effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione o in cinque rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025.

 

 

IMPRESE

Scatta l’obbligo di assicurazione contro i danni causati da calamità naturali

Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 101 e segg.

Dal 2025 tutte le imprese sul territorio dovranno stipulare una polizza di assicurazione per calamità naturali.

La legge di Bilancio per il 2024 ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese italiane di stipulare un’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali (art. 1, commi 101 e segg., della legge 30 dicembre 2023, n. 213), con scadenza fissata per il 31 dicembre 2024.

Vedi l’Approfondimento

 

 

TRIBUTI LOCALI

Entro il 16 dicembre il versamento della seconda rata IMU 2024

Il 16 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2024.

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 17 giugno 2024 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l’anno d’imposta 2024.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IVA

Somme a titolo risarcitorio: trattamento fiscale ai fini IVA

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 18 novembre 2024, n. 223

L’Agenzia Entrate, nella Risposta a interpello n. 223 del 18 novembre 2024 ha chiarito il corretto trattamento fiscale applicabile, ai fini IVA, alle somme dovute a titolo risarcitorio.

In particolare, gli importi corrisposti a titolo di risarcimento, dovuti a seguito di inadempimento o irregolarità degli obblighi contrattuali, sono esclusi dal campo di applicazione dell’imposta, in quanto non rappresentano un corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, ma assolvono una funzione esclusivamente risarcitoria.

Il corretto trattamento fiscale applicabile ai fini IVA alle predette somme, precisano le Entrate, si ricava dall’individuazione della natura giuridica delle somme da corrispondere. Occorre quindi verificare se le somme da corrispondere rappresentino il corrispettivo per una prestazione ricevuta ovvero il risarcimento per inadempimento o irregolarità nell’adempimento di obblighi contrattuali.

 

 

SANZIONI

Investimenti esteri ed omessa indicazione nel quadro RW: profili sanzionatori

È soggetta a sanzione l’omessa indicazione degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all’estero nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.

La finalità dell’obbligo di dichiarare gli investimenti esteri (art. 4, comma 2, del D.L. n. 167/1990), difatti, è quella di garantire il monitoraggio degli investimenti esteri, quali indicatori della capacità contributiva.

Il principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 28077 del 30 ottobre 2024) che, in linea con la precedente giurisprudenza sul tema, ha cassato con rinvio la sentenza di secondo grado.

Il caso portato all’attenzione della Suprema Corte ha riguardato un contribuente che aveva omesso di indicare in dichiarazione un’attività finanziaria detenuta all’estero, avendo inoltre contestato la proporzionalità del regime sanzionatorio italiano alla luce della giurisprudenza eurocomunitaria sul punto.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Comunicazioni controlli automatici sulle dichiarazioni consultabili anche nel cassetto fiscale

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 19 novembre 2024, n. 419815

L’Agenzia delle Entrate verifica annualmente che i dati contenuti nelle dichiarazioni fiscali presentate siano esatti e che i versamenti siano stati effettuati in modo corretto e nei tempi utili. Le comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di questo controllo “automatico” possono evidenziare l’eventuale presenza di incongruenze, e contenere quindi una richiesta di regolarizzazione, oppure informare il contribuente di un maggior credito o di un minor rimborso spettante.

Con Provvedimento del 19 novembre, recante disposizioni in materia di rafforzamento del contenuto conoscitivo del cassetto fiscale, l’Agenzia delle Entrate disciplina l’attivazione di nuove funzionalità che permettono al contribuente di consultare e gestire, in un’unica sezione della propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, le comunicazioni degli esiti dei controlli automatici effettuati sulle dichiarazioni.

In questo modo, i destinatari delle comunicazioni o i loro intermediari delegati, potranno chiedere contestualmente assistenza o procedere direttamente al versamento.

Il contribuente sarà informato dell’arrivo di una comunicazione direttamente nel Cassetto fiscale, tramite avviso all’interno della propria area riservata oppure, se registrato all’app IO, anche tramite una notifica push sul cellulare. È inoltre attivo un servizio di ricerca tramite i dati identificativi delle comunicazioni.

Le comunicazioni degli esiti dei controlli automatici saranno disponibili all’interno della sezione L’Agenzia scrive del cassetto fiscale. Le stesse saranno comunque inviate anche con le modalità tradizionali, ovvero tramite raccomandata o via PEC.

I contribuenti, dopo aver ricevuto la comunicazione, potranno procedere direttamente al versamento per regolarizzare la propria posizione, oppure chiedere chiarimenti o fornire elementi all’Agenzia tramite il servizio Civis, le cui funzionalità sono state integrate nel cassetto fiscale. In particolare, sarà possibile segnalare le motivazioni per cui si ritiene che il pagamento sia, in tutto o in parte, non dovuto.

 

 

IRPEF

Tassazione incentivi per attività svolte in periodi d’imposta precedenti a quello di erogazione

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 25 novembre 2024, n. 227

Con Risposta n. 227 del 25 novembre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha reso chiarimenti in merito all’applicabilità o meno del regime di tassazione separata agli incentivi corrisposti per attività svolte in periodi precedenti a quello dell’erogazione.

Dopo un breve excursus sulla normativa di riferimento, le Entrate hanno confermato la possibilità di applicazione del regime di tassazione separata alle retribuzioni aggiuntive corrisposte per le funzioni tecniche svolte, anche nel caso in cui siano corrisposte in un periodo d’imposta successivo a quello di effettiva maturazione, a condizione che il ritardo sia dovuto al sopraggiungere di una causa giuridica, come, ad esempio, la stipula del contratto collettivo di lavoro.

Nel caso in cui, invece, il ritardo nell’erogazione sia fisiologico rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi, essi concorrono alla formazione del reddito e sono quindi da assoggettare a tassazione ordinaria.

 

 

IRPEF

Passaggio dal regime ordinario al forfetario: no all’aliquota agevolata del 5%

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 22 novembre 2024, n. 226

Non possono beneficiare dell’aliquota agevolata al 5% i soggetti che iniziano una nuova attività in regime ordinario, anche per effetto della presenza di una causa di esclusione, e solo successivamente “entrano” nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività, tranne il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta ad interpello n. 226 del 22 novembre 2024.

Come già evidenziato con la Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ricorda che “il vincolo che la nuova attività non sia mera prosecuzione di una precedente attività d’impresa, di lavoro dipendente o di lavoro autonomo (salvo l’eccezione prevista per la pratica obbligatoria) persegue, in generale, una finalità antielusiva, poiché mira ad evitare che il beneficio possa essere fruito da soggetti che si limitino a modificare la sola veste giuridica della attività esercitata in precedenza o dispongano, scientemente, la mera variazione del codice ATECO sfruttando il cambio di denominazione previsto per il “rinnovo” dell’attività“.

 

 

IMPOSTE INDIRETTE

Comunicazioni versamento imposta di bollo sulle fatture elettroniche: nuova funzionalità CIVIS

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 21 novembre 2024, n. 422344

Con Provvedimento del 21 novembre l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole per l’accesso e l’utilizzo, da parte del contribuente o dell’intermediario delegato di richiedere assistenza, del servizio web disponibile in area riservata, per la richiesta di assistenza riguardante le comunicazioni relative al ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.

Il nuovo servizio online è disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, tramite il canale CIVIS (funzionalità “CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche).

L’utente che accede al servizio individua la comunicazione per la quale intende chiedere assistenza, inserisce le informazioni richieste e i chiarimenti utili all’eventuale rideterminazione delle somme dovute.

A conclusione della lavorazione da parte dell’Ufficio, l’utente riceve all’interno della stessa sezione CIVIS l’esito della trattazione.

 

 

AGEVOLAZIONI

Bonus carta imprese editrici: domande fino al 19 dicembre

Al via la possibilità di presentare la domanda per il credito d’imposta riconosciuto, per il 2024, alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.

Per il 2024, la finestra temporale per l’invio delle domande si è aperta il 19 novembre, per chiudersi alle ore 17:00 del 19 dicembre.

Le domande possono essere presentate dal legale rappresentante dell’impresa, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile dal menù “Servizi on-line”, al percorso “Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria”, “Credito di imposta carta 2024 (spese sostenute nell’anno 2023)”, previa autenticazione mediante SPID, CNS o CIE.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.

Nella Circolare n. 2/2024 il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha definito le modalità attuative del credito d’imposta per gli anni 2024 e 2025.

Per richieste sulla compilazione delle domande o sull’accesso al portale è possibile consultare il manuale utente della procedura o contattare l’Help Desk al numero 0664892717 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00. Per chiarimenti sul credito d’imposta è possibile inviare una email all’indirizzo credito.carta@governo.it.

 

 

AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta per le ZLS: domande dal 12 dicembre 2024

Nel decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 226 del 26 settembre 2024, sono definite le modalità di accesso al credito di imposta riconosciuto alle imprese per gli acquisti di beni strumentali nuovi, da destinare alle Zone logistiche semplificate, effettuati dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024. Le domande telematiche potranno essere inviate all’Agenzia dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, con un apposito modello di prossima approvazione.

L’agevolazione, introdotta dall’art. 13 del D.L. n. 60/2024 (“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”), è riferita agli investimenti in beni strumentali da parte delle imprese, già esistenti e nuove, che si insediano presso le Zone logistiche semplificate (ZLS) situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale. La disciplina relativa alla costituzione delle Zone logistiche semplificate è contenuta nella legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi 61-65, della legge n. 205/2017) e dal D.P.C.M. n. 40/2024, che contiene il regolamento di istituzione delle ZLS.

Le imprese beneficiarie, dopo aver effettuato l’investimento, devono mantenere l’attività nella Zona logistica semplificata per almeno 5 anni, pena la decadenza dai benefici.

Possono fruire del contributo le imprese di qualunque forma giuridica che già operano o che si devono stabilire nella ZLS.

 

 

IRPEF

Dal 1° gennaio 2025 sarà attivo il nuovo codice ATECO per gli “influencer”

Dal 1° gennaio 2025 sarà attivo il nuovo codice ATECO destinato ai cosiddetti influencer, ossia a quei soggetti che avendo un seguito ampio e/o molto coinvolto sui social media, esercitano una notevole influenza in settori specifici che sfruttano professionalmente con fini commerciali.

Il nuovo codice Ateco sarà il 73.11.03 e quindi inserito nell’ambito delle agenzie pubblicitarie: 73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO – 73.1 PUBBLICITÀ – 73.11 Agenzie pubblicitarie.

 

 

APPROFONDIMENTI

IMPRESE

Obbligo di assicurazione per calamità naturali: dettagli, adempimenti e sanzioni previste

Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 101 e segg.

Dal 2025 tutte le imprese sul territorio dovranno stipulare una polizza di assicurazione per calamità naturali.

La legge di Bilancio per il 2024 ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese italiane di stipulare un’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali (art. 1, commi 101 e segg., della legge 30 dicembre 2023, n. 213), con scadenza fissata per il 31 dicembre 2024.

Nello specifico, il comma 101 cita “Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni“.

L’obbligo riguarda dunque tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese con sede legale in Italia, così come le imprese straniere con stabile organizzazione nel territorio italiano.

L’obiettivo della misura è quello di aumentare la resilienza del tessuto imprenditoriale italiano di fronte agli eventi catastrofici sempre più frequenti.

Le polizze dovranno coprire i danni ai seguenti tipi di beni:

  • terreni e fabbricati;
  • impianti e macchinari;
  • attrezzature industriali e commerciali.

Le imprese dovranno stipulare polizze specifiche per proteggere i beni aziendali dagli eventi catastrofici, quali:

  • sismi;
  • alluvioni;
  • frane;
  • inondazioni;

L’obbligo non si applica ai professionisti e agli imprenditori agricoli, per i quali l’assicurazione rimane facoltativa.

Il mancato adempimento a questo obbligo escluderà le imprese dalle possibilità di ottenere agevolazioni, contributi o sovvenzioni pubbliche in caso di danni derivanti da eventi catastrofici.

L’obbligo scatterà ufficialmente dal 1° gennaio 2025, ma le imprese devono stipulare le polizze entro la fine del 2024 per evitare sanzioni.

Le polizze potranno includere un eventuale scoperto o franchigia, ma con un tetto massimo del 15% sul danno subito, per garantire una ripartizione equa dei costi tra l’impresa e l’assicurazione.

Al momento si è in attesa della pubblicazione del decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che definirà i dettagli operativi per le aziende coinvolte.

Tuttavia, è già stato presentato lo schema del decreto interministeriale, che conferma la data di entrata in vigore del 1° gennaio 2025.

 

 

 

TRIBUTI LOCALI

La seconda rata IMU 2024

Il 16 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2024.

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 17 giugno 2024 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l’anno d’imposta 2024.

Il versamento dell’IMU può avvenire alternativamente, mediante:

  • il modello F24;
  • apposito bollettino di c/c postale;
  • la piattaforma PagoPA, di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.

Le modalità di calcolo del II acconto IMU sono le medesime previste per il calcolo del I acconto.

Alle regole ordinarie, nel 2022 si sono aggiunti due nuovi casi di esenzione IMU.

A partire dall’anno 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. “immobili merce”), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti.

Si ricorda altresì l’esenzione a carico di entrambi i coniugi che per motivi di lavoro risiedono in abitazioni diverse, sia situate nello stesso Comune che in Comuni diversi.

A seguito di una sentenza della Corte Costituzionale, per la qualifica dell’immobile quale abitazione principale ai fini IMU:

  • viene richiesto esclusivamente che il possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;
  • non rileva quindi la residenza anagrafica e la dimora abituale dei componenti del nucleo familiare.

Pertanto, due coniugi possessori di immobili diversi, se situati nel medesimo Comune o in Comuni differenti, nei quali stabiliscono la residenza anagrafica e la dimora abituale, possono entrambi beneficiare delle agevolazioni spettanti ai fini dell’IMU per l’abitazione principale. Al fine della sussistenza del requisito della dimora abituale, precisa la Corte Costituzionale, i Comuni potranno fare le opportune verifiche accedendo ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili.

Si ricorda che entro il 30 giugno 2025 dovrà essere presentata, qualora ne ricorrano le condizioni per le circostanze relative all’anno 2024, la dichiarazione IMU.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 16 dicembre 2024 IMU/TASI Versamento 2a rata 2024 Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili. Mod. F24 online
Venerdì 27 dicembre 2024 IVA Termine per il versamento dell’acconto IVA Soggetti esercenti attività d’impresa e/o arti e professioni in regime IVA. Mod. F24 online

 

Approfondisci

Newsletter NOVEMBRE 2024:

 

IN BREVE
  • Nessuna proroga per il CPB ma proroga di 10 giorni per gli F24 scartati
  • Pro e contro del “ravvedimento speciale” dedicato ai soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale
  • La comunicazione del titolare effettivo
  • Pubblicato il c.d. decreto “Fiscale” con modifiche al “ravvedimento speciale”
  • On line le nuove comunicazioni del “ravvedimento speciale”
  • CPB: i codici tributo per aderire al ravvedimento
  • Al via le domande per il credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno
  • Cessione immobile post superbonus: la quota acquisita per successione è esclusa dalla plusvalenza
  • Agevolazioni prima casa: il regime di comunione legale non deroga alle regole ordinarie
  • Cessione di beni mobili: fa fede la consegna o spedizione
  • Assetti organizzativi, amministrativi e contabili nelle società cooperative: check list operative
  • Clausola penale nel contratto di locazione e imposta di registro
  • Contributi INPS da destinare a Enti bilaterali: nuove causali contributo
APPROFONDIMENTI
  • Proroga fino al 10 novembre per gli F24 scartati
  • Il “ravvedimento speciale” per i soggetti ISA che aderiscono al CPB
PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

IN BREVE

ADEMPIMENTI

Nessuna proroga per il CPB ma proroga di 10 giorni per gli F24 scartati

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 31 ottobre 2024, n. 402623

Il 31 ottobre è scaduto il termine per l’invio delle dichiarazioni dei redditi relative al 2023 e con esso anche il termine per l’adesione al concordato preventivo biennale.

Nella giornata di scadenza si sono susseguite diverse indiscrezioni circa la possibilità di un rinvio dei termini per permettere un’analisi più approfondita della convenienza o meno ad aderire, date le continue modifiche alla normativa e i chiarimenti forniti dall’Agenzia a ridosso della scadenza, ma tale proroga non è arrivata.

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 31 ottobre 2024, n. 402623, prendendo atto del malfunzionamento dei propri servizi negli ultimi giorni di ottobre, ha solo stabilito la proroga di 10 giorni dei termini di prescrizione e di decadenza, nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’Erario, scadenti il 29 e 30 ottobre 2024.

Vedi l’Approfondimento

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Pro e contro del “ravvedimento speciale” dedicato ai soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale

D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143, art. 2-quater

L’art. 2-quater, del D.L. n. 113/2024 (cd. decreto “Omnibus”) prevede che i soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB), potranno beneficiare di un ravvedimento speciale per i periodi d’imposta 2018-2022, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP.

Per chi aderirà al ravvedimento speciale non potranno essere effettuate le rettifiche del reddito d’impresa o lavoro autonomo ex artt. 39, D.P.R. n. 600/1973 e in tema IVA, ex art. 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972.

Vedi l’Approfondimento

 

 

ANTIRICICLAGGIO

La comunicazione del titolare effettivo

L’art. 21 del D.Lgs. n. 231/2007 prevede che le imprese dotate di personalità giuridica, e quindi dotate di autonomia patrimoniale perfetta tenute alla iscrizione al Registro delle imprese ex art. 2188 c.c., nonché le persone giuridiche private diverse dalle imprese, hanno l’obbligo di comunicare, per via esclusivamente telematica le informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva, ai fini della conservazione di tali informazioni in apposita sezione.

Con le ordinanze pubblicate il 17 maggio 2024, il Consiglio di Stato ha accolto le richieste cautelari presentate da diverse associazioni fiduciarie contro le sentenze del TAR del 9 aprile 2024, sospendendo l’esecutività dell’obbligo di comunicazione del titolare effettivo.

In particolare, risultano sospesi:

  1. l’azione sanzionatoria (art. 4, comma 2, del D.M. 11 marzo 2022, n. 55), essendo stato sospeso il termine per la presentazione della comunicazione;
  2. i controlli a campione sulle istanze ricevute (art. 4, comma 2, del D.M. 11 marzo 2022, n. 55);
  3. l’accreditamento dei soggetti obbligati all’adeguata verifica (art. 6 del D.M. 11 marzo 2022, n. 55);
  4. la consultazione e l’accesso alle informazioni del registro da parte dei soggetti autorizzati o portatori di legittimo interesse (artt. 5, 6 e 7 del D.M. 11 marzo 2022, n. 55).

Va osservato che la sospensione prevista nelle more del giudizio riguarda l’operatività del Registro dei titolari effettivi, mentre la comunicazione dei titolari effettivi e le variazioni circa la titolarità effettiva continuano ad essere consentite.

In attesa di conoscere la pronuncia del Consiglio di Stato sopra ricordata quindi, le comunicazioni possono comunque essere inviate ed evase dalle Camere di Commercio: la relativa funzione è stata recentemente implementata sulla piattaforma DIRE).

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Pubblicato il c.d. decreto “Fiscale” con modifiche al “ravvedimento speciale”

D.L. 19 ottobre 2024, n. 155

Il Governo ha approvato il nuovo decreto “Fiscale”, D.L. 19 ottobre 2024, n. 155, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali”, pubblicato in G.U. n. 246 del 19 ottobre 2024 ed entrato in vigore il 20 ottobre 2024.

Tra le novità, si segnala l’art. 7, che, introducendo il nuovo comma 6-bis all’art. 2-quater, D.L. n. 113/2024, va a modificare ancora una volta la normativa del D.Lgs. n. 13/2024 sul regime del ravvedimento, includendo nella sanatoria per gli anni 2018-2022 anche coloro che hanno cause di esclusione da Covid o hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività per una delle annualità interessate.

Viene, inoltre, introdotto il nuovo comma 6-ter, il quale prevede particolari criteri di calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento per le annualità in cui sussistono le circostanze sopra indicate. In particolare:

  • per le imposte sui redditi e le relative addizionali, la base imponibile dell’imposta sostitutiva deve essere costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%, mentre l’imposta sostitutiva deve essere determinata applicando a tale incremento l’aliquota del 12,5%;
  • per quanto riguarda l’IRAP, la base imponibile dell’imposta sostitutiva deve essere costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%, mentre l’imposta sostitutiva deve essere determinata applicando a tale incremento l’aliquota del 3,9%.

Viene, infine, introdotto il comma 6-quater, il quale prevede che le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’IRAP, determinate con le modalità sopracitate, sono diminuite del 30%.

Conseguentemente a tali modifiche, al comma 10 dell’art. 2-quater del decreto “Omnibus” è stata aggiunta un’ulteriore deroga alla possibilità di rettifica del reddito d’impresa o di lavoro autonomo a seguito del versamento dell’unica rata o nel corso del regolare pagamento rateale per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022. Tale rettifica, infatti, sarà concessa anche nel caso di dichiarazione infedele della causa di esclusione di cui al nuovo comma 6-bis.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

On line le nuove comunicazioni del “ravvedimento speciale”

D.L. 19 ottobre 2024 n. 155, art. 7

Il D.L. n. 155/2024, decreto cd. “Collegato alla Finanziaria 2025” ha esteso il “ravvedimento speciale” anche alle annualità:

  • interessate da una causa di esclusione ISA collegata all’emergenza Covid-19 (che, di fatto, ha riguardato il 2020, 2021 e 2022 – codici esclusione “15”, “16” e “17”);
  • per le quali è stata dichiarata la causa di esclusione ISA collegata al non normale svolgimento dell’attività (codice esclusione “4”).

L’Agenzia delle Entrate ha quindi nuovamente integrato la lettera/comunicazione disponibile nel cassetto fiscale dei soggetti ISA interessati dalle predette cause di esclusione.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

CPB: i codici tributo per aderire al ravvedimento

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 17 ottobre 2024, n. 50/E

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 4 novembre 2024, n. 403886

Sono stati istituiti, con la Risoluzione n. 50/E del 17 ottobre 2024, tre nuovi codici tributo per permettere il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva (delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive) dovuta da coloro che aderiscono al concordato preventivo biennale e al regime di ravvedimento per gli anni 2018-2022 (art. 2-quater, D.L. n. 113/2024).

I codici tributo istituiti sono i seguenti: 4074, 4075 e 4076. Nello specifico, il 4074 è per le persone fisiche, mentre il 4075 per i contribuenti diversi dalle persone fisiche, che devono pagare l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali. Il codice 4076, invece, serve per versare l’imposta sostitutiva dell’IRAP. Il tutto ravvedendosi.

Nel modello F24, i codici tributo “4074” e “4075” vanno riportati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Il codice tributo “4076” deve essere indicato, invece, nella sezione “Regioni”, insieme al codice regione, reperibile nella tabella “Tabella T0-Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Nell’ipotesi di versamento a rate, nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” vanno indicati il numero della rata in pagamento e quello del totale delle rate dovute, nel formato “NNRR”. In caso di pagamento in un’unica soluzione, nello stesso campo si deve scrivere “0101”.

Infine, la Risoluzione ricorda che il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale va effettuato con i codici tributo già esistenti: 1668, in caso di utilizzo dei codici tributo 4074 e 4075, e 3805, in caso di utilizzo del codice 4076.

È stato inoltre pubblicato il provvedimento contenente i termini e le modalità di comunicazione delle opzioni di adesione al ravvedimento 2018-2022 per chi ha aderito all’istituto del CPB.

Il perfezionamento del ravvedimento avviene con il versamento delle imposte sostitutive, quindi il provvedimento prevede che, per l’adozione del ravvedimento, l’opzione è esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione dell’annualità per la quale è esercitata l’opzione.

 

AGEVOLAZIONI

Al via le domande per il credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 15 ottobre 2024, n. 387400

L’Agenzia delle Entrate ha aperto il canale per la presentazione delle domande per la fruizione del credito d’imposta riservato alle imprese dei settori agricolo, della pesca e dell’acquacoltura che nel 2023 hanno acquistato beni strumentali da impiegare in strutture produttive situate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e nelle zone assistite della regione Abruzzo.

L’accesso al credito è vincolato alla presentazione all’Agenzia delle Entrate di una comunicazione dove dovranno essere indicate alcune informazioni come, ad esempio, i dati dell’impresa beneficiaria e del progetto d’investimento.

Con Provvedimento del 15 ottobre è stato invece approvato il modello di comunicazione con relative istruzioni, da presentare dal 17 ottobre 2024 al 18 novembre 2024, esclusivamente per via telematica, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

La trasmissione telematica della Comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando il software “CIMAGRICOLTURA23”, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/credito-imposta-per-gli-investimenti-settore-agricolo-pesca-acquacoltura/software-di-compilazione-credito-imposta-per-gli-investimenti-settore-agricolo-pesca-acquacoltura).

Entro 5 giorni dalla presentazione della comunicazione sarà rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

Fino al 18 novembre 2024 sarà anche possibile inviare una comunicazione sostitutiva o rinunciare totalmente al credito d’imposta richiesto con una precedente domanda.

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è determinato moltiplicando il credito d’imposta richiesto per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della comunicazione. La percentuale sarà ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24.

 

 

AGEVOLAZIONI

Cessione immobile post superbonus: la quota acquisita per successione è esclusa dalla plusvalenza

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 23 ottobre 2024, n. 298

Con Risposta n. 208 del 23 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione della plusvalenza imponibile in caso di immobile ceduto entro 10 anni dalla conclusione dei lavori ammessi al superbonus e acquisito solo in parte per successione.

Ai fini dell’imponibilità della plusvalenza realizzata con la cessione dell’intero immobile, spiegano le Entrate, è necessario distinguere la quota relativa all’immobile pervenuto per successione, che è esclusa, da quella riferibile al 50% dell’immobile acquistato a titolo oneroso, che è invece imponibile.

In particolare, va assoggettato a tassazione il 50% della plusvalenza determinata, ai sensi dell’art. 68, comma 1, del TUIR, quale differenza tra il prezzo complessivo della vendita immobiliare percepito nel periodo d’imposta e ­il costo d’acquisto a suo tempo sostenuto dal coniuge, aumentato di ogni altro costo inerente all’immobile, opportunamente convertito in euro e rivalutato.

Sono invece irrilevanti, nel caso in esame, le spese sostenute dall’istante relativamente agli interventi ammessi al superbonus, in quanto conclusi nel 2023 e quindi entro cinque anni dalla vendita.

Il presupposto impositivo per gli interventi ammessi al superbonus, viene ancora precisato nella risposta, ricorre anche nel caso in cui i lavori siano stati realizzati solo sulle parti comuni dell’edificio condominiale.

 

 

AGEVOLAZIONI

Agevolazioni prima casa: il regime di comunione legale non deroga alle regole ordinarie

Corte di Cassazione, Ordinanza 14 ottobre 2024, n. 26703

Per il godimento delle agevolazioni fiscali cd. “prima casa” occorre che l’acquirente dichiari in seno all’atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare, e di non averne in precedenza, fruito, neppure pro quota, in riferimento all’intero territorio nazionale.

La circostanza che l’acquisto si attui per effetto del regime della comunione legale non costituisce, in assenza di specifiche disposizioni in tal senso, eccezione alla regola anzidetta.

Nel caso d’acquisto di un fabbricato con richiesta delle agevolazioni prima casa, da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni, le dichiarazioni prescritte dalla legge devono riguardare non solo il coniuge intervenuto nell’atto, ma anche quello non intervenuto e devono essere necessariamente rese da quest’ultimo.

Così la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, nell’ordinanza n. 26703 del 14 ottobre 2024.

 

 

IMPOSTE DIRETTE

Cessione di beni mobili: fa fede la consegna o spedizione

Corte di Cassazione, Ordinanza 26 settembre 2024, n. 25757

La Suprema corte conferma che non influisce sull’imputazione per competenza dei ricavi il momento in cui il venditore avvisa l’acquirente della loro disponibilità.

Ai fini dell’attribuzione dei ricavi per competenza, la consegna va individuata nel momento in cui i beni escono dalla materiale disponibilità del venditore e vengono trasportati e montati presso la sede dell’acquirente in ragione di prestazioni a carico del venditore e non quello in cui la parte venditrice avvisa il cliente della messa a disposizione del bene presso un magazzino della stessa venditrice. Così si è espressa la Cassazione con l’ordinanza n. 25757 del 26 settembre 2024. L’art. 109, comma 2, lett. a), TUIR (ove attribuisce rilievo, per determinare l’esercizio al quale vanno imputati i ricavi derivanti dalla vendita di beni mobili, al momento della consegna o della spedizione) intende infatti quale consegna il trasferimento della disponibilità materiale dei beni, anche nell’ipotesi in cui questa trasmissione sia successiva rispetto al trasferimento della proprietà dei beni eventualmente intervenuta in ragione del principio del consenso traslativo.

 

 

TERZO SETTORE

Assetti organizzativi, amministrativi e contabili nelle società cooperative: check list operative

CNDCEC e Fondazione Nazionale Commercialisti, “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check-list operative – Focus cooperative”

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale Commercialisti hanno pubblicato un documento, ad integrazione di una versione pubblicata a luglio 2023, che fornisce indicazioni circa l’istituzione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili nelle società cooperative.

Con un taglio prevalentemente pratico, il documento, attraverso apposite check-list, indica strumenti operativi per supportare l’imprenditore, l’organo di controllo e il professionista nella valutazione dell’adeguatezza degli assetti della società, in ordine alla quale la normativa non fornisce elementi sufficientemente esaustivi.

Le check-list proposte, si legge in premessa, rappresentano uno strumento da utilizzare in base a un approccio tipologico e customizzato, per effettuare una valutazione analitica, puntuale e aderente alla realtà aziendale esaminata.

 

 

IMPOSTE INDIRETTE

Clausola penale nel contratto di locazione e imposta di registro

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, Sentenza 12 settembre 2024, n. 159/1

Con Sentenza n. 159/1 del 12 settembre 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise ha affermato che la clausola penale inserita in un contrato di locazione è soggetta alla stessa imposta di registro del contratto cui accede.

La sua funzione, infatti, è inscindibilmente connessa alla causa giuridica del negozio principale, rendendone indissolubile l’unione ai fini tributari ex art. 21, comma 2, D.P.R. n. 131/1986.

Nel caso esaminato, la Corte ha respinto l’appello presentato dall’Agenzia delle Entrate, confermando la decisione impugnata.

Nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate sosteneva la natura autonoma della clausola penale tenuto conto della sua struttura e funzione, correlata al verificarsi di un evento futuro ed esterno al contratto, ovvero l’inadempimento o inesatto adempimento contrattuale.

 

 

PREVIDENZA

Contributi INPS da destinare a Enti bilaterali: nuove causali contributo

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 15 ottobre 2024, n. 49/E

Con convenzioni stipulate tra l’INPS e gli Enti bilaterali, i Fondi e le Casse aventi i caratteri di bilateralità è stato regolato il servizio di riscossione dei contributi a favore dell’INPS, che provvede successivamente al riconoscimento agli stessi Enti Bilaterali delle somme a loro spettanti.

Con risoluzione n. 49/E del 15 ottobre, l’Agenzia delle Entrate, su richiesta dell’INPS, ha istituito le seguenti causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei suddetti contributi:

  • “EBPM” denominato “EBIN.PMI – Ente Bilaterale Nazionale per le piccole e medie imprese”;
  • “ETUR” denominato “EBINTUR – Ente Bilaterale Ebintur”;
  • “HELS” denominato “FONDO UNIHELSE”;
  • “EINT” denominato “EBINAIL – Ente Bilaterale Nazionale Intersettoriale Lavoro”;
  • “FASN” denominato “FASNI – Fondo Assistenza Sanitaria Nazionale Integrativa”;
  • “EBUA” denominato “ENBIUC – Ente Bilaterale UAI-CONFINTESA”;
  • “BIMO” denominato “EBIMO – Ente Bilaterale per l’Innovazione del Mercato Occupazionale”;
  • “EBUN” denominato “EBIUNI – Ente Bilaterale Nazionale delle industrie e imprese”;
  • “IT24” denominato “ENBILAV – E.N.BI.LAV.”;
  • “BILD” denominato “ENTEBILD – Ente Bilaterale Italiano Imprenditori, Lavoratori e Dirigenti”.

Le nuove causali contributo sono operativamente efficaci dal 4 novembre 2024.

 

 

 

 

APPROFONDIMENTI

ADEMPIMENTI

Proroga fino al 10 novembre per gli F24 scartati

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 31 ottobre 2024, n. 402623

Il 31 ottobre è scaduto il termine per l’invio delle dichiarazioni dei redditi relative al 2023 e con esso anche il termine per l’adesione al concordato preventivo biennale.

Nella giornata di scadenza si sono susseguite diverse indiscrezioni circa la possibilità di un rinvio dei termini per permettere un’analisi più approfondita della convenienza o meno ad aderire, date le continue modifiche alla normativa e i chiarimenti forniti dall’Agenzia a ridosso della scadenza, ma tale proroga non è arrivata.

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 31 ottobre 2024, n. 402623, prendendo atto del malfunzionamento dei propri servizi negli ultimi giorni di ottobre, ha solo stabilito la proroga di 10 giorni dei termini di prescrizione e di decadenza, nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’Erario, scadenti il 29 e 30 ottobre 2024.

È stato rilevato il malfunzionamento dei servizi telematici Entratel e sono state parecchie le segnalazioni relative agli scarti del Modello F24, con la motivazione “Squadratura contabile sezione erario”, eseguiti nelle giornate del 29 e del 30 ottobre 2024.

Diversi i tributi oggetto di pagamenti telematici, ordinari e straordinari, con scadenza alla fine del mese di ottobre, quali i pagamenti da effettuarsi in scadenza degli avvisi automatizzati (36-bis o 54-bis) nonché di quelli formali, i ravvedimenti operosi di ritenute relative al Modello 770/2024, i ravvedimenti discendenti da avvisi CCIAA.

A prescindere dai motivi che hanno determinato una così grave situazione si è creato un vero e proprio “black-out” nell’accesso ai servizi telematici delle Entrate che ha impedito a tantissimi contribuenti di ottemperare ai propri adempimenti fiscali.

La Sogei S.p.a. ha comunicato che l’anomalia in fase di acquisizione dei Modelli F24 telematici ha impropriamente comportato lo scarto delle deleghe di pagamento con motivazione “Squadratura contabile sezione erario”, dalle ore 12.48 del 29 ottobre 2024 e le operazioni di ripristino dei sistemi, funzionali alla regolare acquisizione delle deleghe di pagamento, si sono concluse alle ore 9.56 del 30 ottobre 2024: il malfunzionamento scaturisce da un’anomalia nel software di accoglienza dei Modelli F24 telematici presentati da contribuenti e intermediari attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Con Provvedimento direttoriale 31 ottobre 2024, n. 402623, acquisito il parere favorevole del Garante del contribuente, viene, pertanto, accertato l’irregolare funzionamento, dalle ore 12.48 del 29 ottobre alle ore 9.56 del 30 ottobre 2024, delle attività di controllo automatico della coerenza rispetto alle specifiche tecniche delle deleghe di pagamento inviate attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

L’art. 1, D.L. 21 giugno 1961, n. 498 dispone che nei casi in cui gli Uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione finanziaria stessa, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’Erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento.

Ne consegue che, tutti i termini delle scadenze fiscali del 29 e 30 ottobre 2024 riguardanti adempimenti nei confronti dell’Erario sono considerati tempestivi se effettuati entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento e, quindi, entro il 10 novembre 2024.

 

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Il “ravvedimento speciale” per i soggetti ISA che aderiscono al CPB

D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143, art. 2-quater

L’art. 2-quater, del D.L. n. 113/2024 (cd. decreto “Omnibus”) prevede che i soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB), potranno beneficiare di un ravvedimento speciale per i periodi d’imposta 2018-2022, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP.

Per chi aderirà al ravvedimento speciale non potranno essere effettuate le rettifiche del reddito d’impresa o lavoro autonomo ex artt. 39, D.P.R. n. 600/1973 e in tema IVA, ex art. 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972.

Non si potranno quindi effettuare:

  • accertamenti analitici sui redditi/IRAP;
  • accertamenti analitico-induttivi sui redditi/IRAP e IVA (per esempio il cosiddetto “tovagliometro” per i ristoratori);
  • accertamenti induttivi sui redditi/IRAP.

Non è possibile escludere a priori alcuna rettifica ai fini IVA, fatto salvo il caso ex art. 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972.

La norma prevede tuttavia importanti limitazioni:

  • il ravvedimento speciale non si perfeziona se il pagamento dell’imposta sostitutiva è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento di cui all’art. 6-bis, Legge n. 212/2000, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti; per il solo periodo d’imposta 2018, il ravvedimento non si perfeziona se i suddetti atti sono stati notificati entro il 9 ottobre 2024, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 113/2024;
  • la copertura offerta dal ravvedimento speciale viene meno:
  • in caso di mancato perfezionamento della sanatoria per decadenza dalla rateazione;
  • se, in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, dovesse ricorrere una delle cause di decadenza dal CPB specificamente previste;
  • in caso di applicazione di una misura cautelare, notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti di cui al D.Lgs. n. 74/2000, commesso nei medesimi periodi d’imposta.

L’attività di accertamento relativa ai periodi di imposta oggetto del ravvedimento speciale viene quindi significativamente limitata, ma non del tutto esclusa. E in ogni caso non sarà preclusa per l’Agenzia delle Entrate e per la Guardia di Finanza la facoltà di richiedere al contribuente informazioni e documenti, nonché di accedere presso la sua sede per effettuare verifiche.

Devono considerarsi esclusi dalla copertura del ravvedimento speciale gli accertamenti in materia di abuso del diritto di cui all’art. 10-bis dello Statuto del contribuente, quelli inerenti gli accertamenti sintetici eseguiti nei confronti di soggetti titolari di redditi d’impresa e di lavoro autonomo di cui all’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, quelli in relazione ai quali viene contestata l’interposizione fittizia di cui all’art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, nonché gli accertamenti dei crediti d’imposta di natura agevolativa, come quelli normalmente indicati nel quadro RU del modello Redditi dai titolari dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

Segnaliamo infine che per i soggetti ISA che aderiscono al concordato biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento speciale, i termini per l’accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2027.

 

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 2 dicembre 2024 LIPE Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

 

Approfondisci

Newsletter OTTOBRE 2024:

IN BREVE

  • In una circolare dell’Agenzia delle Entrate i chiarimenti sul CPB
  • Come ottenere il DURF – Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici
  • Nuove soglie per bilancio abbreviato e micro
  • CPB: l’Agenzia delle Entrate scrive nel cassetto fiscale delle partite IVA
  • Cos’è e come funziona l’iscrizione alla White List antimafia
  • Adesione al concordato preventivo biennale: pronti i codici per il versamento di acconti e sostitutive
  • Criptovalute: chiarimenti su compilazione quadro RW e imposta di bollo
  • C’è tempo fino al 31 ottobre per le domande per il bonus librerie 2024
  • Titolari e gestori di strutture turistico-ricettive: i termini per richiedere il CIN
  • Superbonus al 70%: approvato il modello di istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto
  • Delega ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate revocabile in qualsiasi momento
  • Trattamento IVA sulle maggiorazioni della “TARI corrispettivo”
  • Detrazioni fiscali per ristrutturazioni: l’erede può continuare a beneficiarne dopo il decesso del familiare convivente

APPROFONDIMENTI

  • I chiarimenti sul Concordato preventivo biennale forniti dall’Agenzia delle Entrate
  • La White List antimafia

PRINCIPALI SCADENZE

 
 
 

 

 

IN BREVE

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

In una circolare dell’Agenzia delle Entrate i chiarimenti sul CPB

Agenzia delle Entrate, Circolare 17 settembre 2024, n. 18/E

Con la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul Concordato preventivo biennale, l’istituto di compliance disciplinato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, rivolto ai contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e a coloro che adottano il regime forfetario. Le istruzioni riguardano il primo biennio di applicazione ossia il periodo 2024-2025.

Vedi l’Approfondimento

 

 

APPALTI

Come ottenere il DURF – Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici

Il DURF, Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici (art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/1997), può essere richiesto gratuitamente (l’istanza e il certificato non sono soggette ad imposta di bollo e tributi speciali) presentando all’Ufficio competente in base al domicilio fiscale del soggetto di imposta l’apposito modello.

Il modello compilato e sottoscritto può essere presentato all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente, personalmente o tramite soggetto delegato:

  • mediante il servizio consegna documenti e istanze presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Se la richiesta è presentata tramite soggetto delegato il modello deve essere sottoscritto con firma digitale dal delegante oppure, nel caso sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello. L’istanza e i relativi documenti devono essere inoltrati tramite la funzionalità “Upload Documenti” selezionando come Ufficio destinatario la Direzione Provinciale territorialmente competente;
  • mediante consegna diretta all’Ufficio territoriale competente. In questo caso l’Ufficio rilascia la relativa ricevuta;
  • mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio territoriale competente allegando una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello;
  • mediante posta elettronica certificata specificando nell’oggetto “Richiesta Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici”. Il modello deve essere sottoscritto con firma digitale; nel caso sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello. L’indirizzo di posta elettronica certificata a cui dovrà essere inoltrata la richiesta è quello della Direzione Provinciale territorialmente competente ed è riscontrabile al seguente indirizzo – Elenco indirizzi PEC degli Uffici dell’Agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/uffici-e-pec/posta-elettronica-certificata-entrate.

I grandi contribuenti devono, invece, inoltrare la richiesta esclusivamente alla Direzione Regionale territorialmente competente.

Il certificato è disponibile dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di 4 mesi.

 

 

BILANCIO

Nuove soglie per bilancio abbreviato e micro

D.Lgs. 6 settembre 2024 n. 125, art. 16

Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 (entrato in vigore il 25 settembre 2024) ha incrementato i limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro, nonché per l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato, in modo tale da tenere conto dell’inflazione registrata negli ultimi anni. I nuovi limiti si applicheranno agli esercizi finanziari che hanno avuto inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva.

In particolare, è stato modificato l’art. 2435-bis, comma 1, c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 5.500.000 euro (ove in precedenza il limite era 4.400.000 euro);
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era 8.800.000 euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

È stato modificato l’art. 2435-ter, comma 1, c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma “micro” quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 220.000 euro (ove in precedenza il limite era 175.000 euro);
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (ove i in precedenza il limite era 350.000 euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

CPB: l’Agenzia delle Entrate scrive nel cassetto fiscale delle partite IVA

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, nell’area riservata del cassetto fiscale dei contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e di coloro che aderiscono al regime forfetario è disponibile una “Scheda di sintesi” che illustra i principali benefici fiscali derivanti dall’adesione al nuovo istituto del Concordato preventivo biennale.

La scheda contiene alcuni elementi di sintesi relativi all’attività economica esercitata ed è presente un indicatore (tachimetro) del grado di fedeltà fiscale per convincere gli indecisi ad accettare la proposta del Fisco sul reddito biennale proposto per il 2024 e il 2025.

Il tachimetro dell’evasione si presenta con tre diversi colori: rosso per i voti da zero a sei, giallo dal sei fino all’otto e verde dall’otto al dieci.

Vengono altresì chiariti, per chi rientra nell’area del regime premiale (dall’otto a salire), i possibili vantaggi conseguibili in termini di riduzione degli adempimenti (garanzie per rimborsi) o dei termini per determinate tipologie di controlli.

A questo si aggiunge un memo verso chi presenta un più alto rischio di infedeltà: in un foglio pdf il Fisco illustra, infatti, i vantaggi offerti dal concordato, oltre all’invito a rimediare alle eventuali anomalie riscontrate.

 

 

IMPRESE

Cos’è e come funziona l’iscrizione alla White List antimafia

L’iscrizione all’elenco White List è obbligatoria per alcune specifiche categorie di imprese, qualora debbano stipulare contratti diretti o indiretti, come ad esempio contratti in subappalto, con la pubblica amministrazione. Tuttavia, anche se un’impresa non intende partecipare a gare d’appalto o comunque ricevere affidamenti dalla pubblica amministrazione, l’iscrizione all’elenco White List può rappresentare un elemento di garanzia nei confronti di terzi, anche nei rapporti tra soggetti privati.

Vedi l’Approfondimento

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Adesione al concordato preventivo biennale: pronti i codici per il versamento di acconti e sostitutive

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 19 settembre 2024, n. 48/E

Con risoluzione n. 48/E del 19 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha istituito 6 codici tributo per il versamento, tramite F24, delle somme dovute in relazione al concordato preventivo biennale.

I primi quattro, in particolare, dovranno essere utilizzati dai contribuenti che applicano gli ISA. Si tratta dei codici tributo:

  • “4068” denominato “CPB – Soggetti ISA persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”;
  • “4069” denominato “CPB – Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”;
  • “4070” denominato “CPB – Soggetti ISA – Maggiorazione acconto IRAP – Art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024”;
  • “4071” denominato “CPB – Soggetti ISA – Imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024”.

Gli ultimi due, invece, sono destinati ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario:

  • “4072” denominato “CPB – Soggetti forfetari – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 31, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”;
  • “4073” denominato “CPB – Soggetti forfetari – Imposta sostitutiva di cui all’articolo 31-bis del d.lgs. n. 13 del 2024”.

 

 

DICHIARAZIONI

Criptovalute: chiarimenti su compilazione quadro RW e imposta di bollo

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 12 settembre 2024, n. 181

Con risposta a istanza di interpello n. 181 del 12 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in tema di criptovalute, precisando che il contribuente che detiene bitcoin presso una società italiana (prestatore di servizi di portafoglio digitale) iscritta nel Registro Operatori Valute Virtuali, istituito presso l’Organismo agenti e mediatori (Oam):

  • è tenuto a compilare il Quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale;
  • non è tenuto a versare l’imposta sul valore delle cripto-attività se la società ha già versato l’imposta di bollo.

Le Entrate hanno inoltre precisato che, relativamente al trattamento degli importi in valuta tradizionale, temporaneamente presenti nel rendiconto rilasciato dalla società  non sussiste l’obbligo di indicazione nel Quadro RW e non si applica il bollo, in quanto non rappresentano prodotti finanziari.

 

 

AGEVOLAZIONI

C’è tempo fino al 31 ottobre per le domande per il bonus librerie 2024

Il Ministero della Cultura (Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore) in una nota pubblicata sul proprio portale ha reso noto i dettagli per le domande del “Bonus librerie”.

Ai fini del riconoscimento del credito di imposta le domande per l’anno 2024, riferite ai dati economici dell’anno 2023, potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 16 settembre fino alla stessa ora del 31 ottobre 2024, esclusivamente tramite il portale dedicato.

Anche per l’anno in corso, nella domanda dovrà essere specificata la dimensione dell’impresa. Il MiC ricorda inoltre che gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l’accesso al portale nell’anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data suindicata.

Maggiori dettagli nella guida alla compilazione della domanda (taxcreditlibrerie.cultura.gov.it/export/sites/taxcredit/faq/Guida-Compilazione2022.pdf).

Il Ministero della Cultura ha anche attivato l’indirizzo email taxcreditlibrerie@cultura.gov.it, al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di informazioni.

 

 

ADEMPIMENTI

Titolari e gestori di strutture turistico-ricettive: i termini per richiedere il CIN

Lo scorso 3 settembre è entrata in funzione la Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR) ed il portale telematico, attraverso il quale i titolari di strutture turistico-ricettive e i locatori di immobili destinati a locazioni brevi o per finalità turistiche potranno ottenere il CIN (codice identificativo nazionale).

Il Ministero del Turismo ha chiarito che i termini per richiedere il CIN possono variare a seconda che:

  • si sia ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale PRIMA dell’applicazione delle disposizioni sul CIN: in questo caso i termini decorrono dal momento di effettiva applicazione delle disposizioni sul CIN, ossia dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale. Se si è già ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale prima dell’applicazione delle disposizioni sul CIN, si hanno a disposizione ulteriori 60 giorni di tempo per ottenerlo. Una volta decorsi questi termini, potranno essere applicate sanzioni;
  • si sia ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale DOPO dell’applicazione delle disposizioni sul CIN: in questo caso per ottenere il CIN si hanno 30 giorni di tempo dalla data di attribuzione del codice identificativo regionale o provinciale. Una volta decorsi questi termini, potranno essere applicate sanzioni.

Se la struttura è ubicata in una Regione o Provincia autonoma in cui non è previsto il codice identificativo regionale/provinciale, o sia previsto ma non per la tipologia di struttura richiesta, l’obbligo di possedere ed esporre il CIN decorre dall’applicazione delle disposizioni sul CIN, ossia dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale. Se la normativa della Regione/Provincia autonoma di appartenenza non prevede l’attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale o non prevede l’attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale per la propria struttura, è necessario richiedere il CIN il prima possibile. Dalla data di applicazione delle disposizioni sul CIN, infatti, potranno essere applicate sanzioni se si esercita l’attività ricettiva senza avere il CIN o non lo si espone all’esterno dello stabile e in tutti gli annunci ovunque pubblicati.

Se, infine, la Regione o Provincia autonoma in cui la struttura è ubicata prevede un proprio codice identificativo, ma tale codice non è stato attribuito nei termini previsti, dopo l’applicazione delle disposizioni sul CIN, per richiedere il codice nazionale si hanno 10 giorni di tempo a partire dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento di attribuzione del codice previsto dalla normativa regionale/provinciale.

 

 

AGEVOLAZIONI

Superbonus al 70%: approvato il modello di istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 18 settembre 2024, n. 360503

Con Provvedimento del 18 settembre l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni, da utilizzare per ottenere il contributo a fondo perduto previsto per le spese riguardanti gli interventi edilizi 2024 detraibili al 70%.

Ne ha definito altresì il contenuto informativo e ha fissato le modalità di invio dell’istanza, che dovrà essere presentata direttamente dal richiedente o tramite un intermediario con delega alla consultazione del cassetto fiscale, entro il 31 ottobre 2024 tramite la procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet della stessa Agenzia.

Il contributo, previsto dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 212/2023, è stato introdotto in favore dei soggetti che sostengono, dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024, spese in relazione agli interventi da Superbonus aventi un reddito non superiore a 15.000 euro e che, entro il 31 dicembre 2023, hanno raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%.

Con apposito avviso, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, verrà resa nota la data a partire dalla quale sarà possibile effettuare la trasmissione delle istanze.

 

 

CONTRIBUENTI

Delega ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate revocabile in qualsiasi momento

L’Agenzia delle Entrate ha fornito risposta ad un contribuente che chiedeva in merito alla possibilità di limitare ad un breve periodo la delega all’utilizzo per suo conto dei servizi telematici dell’Agenzia, o di ritirarla in qualsiasi momento.

L’Agenzia ha ricordato innanzitutto che ogni contribuente può delegare una sola persona di fiducia, che deve agire al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.

Fatto salvo che la disabilitazione della persona di fiducia può essere richiesta in qualsiasi momento, la durata dell’abilitazione della persona delegata può essere indicata dallo stesso contribuente nel modulo di richiesta.

In ogni caso, la validità dell’abilitazione non può andare oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata attivata. Nel caso in cui nella richiesta non venisse indicato l’anno di scadenza, l’abilitazione scade il 31 dicembre dello stesso anno di attivazione.

 

 

IVA

Trattamento IVA sulle maggiorazioni della “TARI corrispettivo”

Agenzia delle Entrate, Risposta 12 settembre 2024, n. 183

Con risposta a istanza di interpello n. 183 del 12 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, al pari degli oneri generali di sistema, le componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi di gestione, concorrono alla determinazione dell’unitaria base imponibile IVA della c.d. TARI corrispettivo, in quanto contribuiscono a determinare il costo complessivo del servizio fornito dalla Società al cliente/consumatore, da assoggettare all’aliquota IVA del 10%.

 

 

AGEVOLAZIONI

Detrazioni fiscali per ristrutturazioni: l’erede può continuare a beneficiarne dopo il decesso del familiare convivente

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 17/E del 23 giugno 2023, ha chiarito che il diritto a usufruire dell’agevolazione fiscale vale anche nell’ipotesi di decesso del familiare convivente che ha sostenuto le spese relative a interventi agevolabili effettuati sull’immobile di proprietà di altro familiare che ne diventa erede.

Dunque, anche in questo caso l’erede della persona deceduta può continuare a usufruire delle rate residue della detrazione spettante al de cuius, indipendentemente dalla circostanza che l’unità immobiliare fosse già presente nel suo patrimonio, avendo un vincolo giuridico con l’immobile che gli consente di beneficiare dell’agevolazione (in quanto ne è proprietario) di cui deve avere la detenzione materiale e diretta.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

I chiarimenti sul Concordato preventivo biennale forniti dall’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Circolare 17 settembre 2024, n. 18/E

Con la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul Concordato preventivo biennale, l’istituto di compliance disciplinato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, rivolto ai contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e a coloro che adottano il regime forfetario. Le istruzioni riguardano il primo biennio di applicazione ossia il periodo 2024-2025.

Si riportano alcuni dei chiarimenti forniti.

 

Il cambio di regime contabile da ordinario a semplificato, transitando dal regime di competenza a quello di cassa, non rientra tra le fattispecie che determinano la cessazione o la decadenza dal concordato preventivo biennale.

Nell’ipotesi in cui ricorra tale fattispecie nelle annualità per le quali il contribuente ha aderito al concordato preventivo biennale, quindi, lo stesso continuerebbe ad avere efficacia.

 

L’Agenzia ha chiarito che dopo l’accettazione della proposta di concordato preventivo biennale, qualora si verifichi una causa di esclusione dagli ISA, la stessa non determina l’inefficacia dell’adesione al CBP. Tra le fattispecie individuate dal decreto CPB che determinano la cessazione o la decadenza dal Concordato preventivo biennale, infatti, non rientra l’eventuale insorgenza di una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA durante i periodi d’imposta per i quali il contribuente ha aderito alla proposta di CPB.

Nel caso in cui, ad esempio, un contribuente eserciti due attività, una di impresa e una di lavoro autonomo, entrambe soggette a ISA, l’Agenzia formulerà due distinte proposte per le due diverse tipologie reddituali, a cui il contribuente potrà aderire sia congiuntamente che individualmente.

L’art. 7 del decreto sul Concordato preventivo biennale (D.L. n. 13/2024) prevede, infatti, che l’Agenzia delle Entrate formuli “una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni“.

 

È stato altresì chiarito che un contribuente che abbia già inviato la dichiarazione 2024 senza accettare la proposta di CPB, ha ancora la possibilità di aderire inviando una dichiarazione correttiva entro il 31 ottobre, termine per la presentazione del modello Redditi per il periodo d’imposta 2023.

 

Viene indicato che la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, qualora venga assoggettata a imposta sostitutiva, ai sensi dell’art. 20-bis del D.L. n. 13/2024, è esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive da applicare all’eventuale quota di reddito tassato ordinariamente.

 

 

IMPRESE

La White List antimafia

L’iscrizione all’elenco White List è obbligatoria per alcune specifiche categorie di imprese, qualora debbano stipulare contratti diretti o indiretti, come ad esempio contratti in subappalto, con la pubblica amministrazione. Tuttavia, anche se un’impresa non intende partecipare a gare d’appalto o comunque ricevere affidamenti dalla pubblica amministrazione, l’iscrizione all’elenco White List può rappresentare un elemento di garanzia nei confronti di terzi, anche nei rapporti tra soggetti privati.

Le attività definite come maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose (a prescindere che siano esercitate in maniera primaria/prevalente o secondaria) per cui è possibile l’iscrizione nell’elenco White List sono riportate all’art.1, comma 53, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e sono le seguenti:

  • estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  • confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  • noli a freddo di macchinari;
  • fornitura di ferro lavorato;
  • noli a caldo;
  • autotrasporti per conto di terzi;
  • guardiania dei cantieri;
  • servizi funerari e cimiteriali;
  • ristorazione, gestione delle mense e catering;
  • servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

L’iscrizione alla White List sostituisce la comunicazione ed anche l’informazione antimafia liberatoria, anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. Quindi, una volta iscritte nelle White List, le imprese non dovranno presentare altri documenti alle pubbliche amministrazioni ai fini della cosiddetta “liberatoria antimafia”.

Ai fini dell’iscrizione nell’elenco, il titolare dell’impresa individuale ovvero, se l’impresa è organizzata in forma di società, il legale rappresentante, presenta, per via telematica, istanza alla Prefettura competente nella quale indica il settore o i settori di attività per cui è richiesta l’iscrizione. L’iscrizione è disposta dalla Prefettura competente all’esito delle verifiche antimafia. La Prefettura comunica il provvedimento di iscrizione per via telematica ed aggiorna l’elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale.

L’iscrizione va rinnovata ogni anno, entro 30 giorni dalla scadenza.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Giovedì 31 ottobre 2024 770/2024 Termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2023. Sostituti d’imposta Telematica
Giovedì 31 ottobre 2024 IRPEF, IRES, IRAP Termine per la trasmissione telematica:

·        della dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare;

·        della dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.

Persone fisiche

Società di persone

Società di capitali

Telematica
Lunedì 2 dicembre 2024 LIPE Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

 

Approfondisci

Newsletter SETTEMBRE 2024:

IN BREVE
  • Pubblicato il decreto correttivo al concordato preventivo biennale e le altre novità fiscali
  • Rivalutazione di terreni e partecipazioni: versamento prima o unica rata entro il 30 novembre
  • Piano Transizione 5.0: prenotazioni degli incentivi sulla piattaforma GSE
  • Deducibilità fiscale degli interessi passivi su conciliazioni e accertamenti
  • Gli indici di affidabilità fiscale, l’adeguamento per l’anno d’imposta 2023 e le novità in caso di controlli
  • Innovazione di startup e microimprese: incentivi per l’acquisto di servizi professionali
  • Dal 1° settembre 2024 “autofattura denuncia” sostituita da una comunicazione all’Agenzia delle Entrate
  • Bollatura e numerazione dei libri contabili obbligatori
  • Redditometro ammesso solo con limite di scostamento a 69.473,30 euro
  • Bonus sponsorizzazioni sportive esteso agli investimenti fino al 15 novembre
  • Affitti brevi: dal 1° settembre la Banca Dati nazionale delle strutture ricettive attiva su tutto il territorio nazionale
  • Detrazioni fiscali per ristrutturazione: se il bonifico è errato serve la dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa
  • ETS: domande per contributo assunzione disabili entro il 31 ottobre
  • Novità sull’ordinamento contabile degli Enti del Terzo settore
  • L’osteopata tra le figure professionali sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione
  • Certificazione parità di genere: come inviare la domanda di esonero contributivo
APPROFONDIMENTI
  • Decreto correttivo al Concordato preventivo biennale e le altre novità fiscali
  • Piano Transizione 5.0: le comunicazioni di prenotazione e di conferma degli incentivi
PRINCIPALI SCADENZE

 

 

IN BREVE

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Pubblicato il decreto correttivo al concordato preventivo biennale

D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108

Il 5 agosto 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 il D.Lgs. n. 108/2024, noto come “decreto correttivo al concordato preventivo biennale”.

Il decreto apporta numerose novità, non solo in tema di concordato preventivo biennale, ma anche di accertamento e avviso bonari.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IMPOSTE SUI REDDITI

Rivalutazione di terreni e partecipazioni: versamento prima o unica rata entro il 30 novembre

D.L. 9 agosto 2024, n. 113, art. 7

Il decreto “Omnibus”, entrato in vigore il 10 agosto scorso, ha introdotto modifiche ai termini previsti dalla legge di Bilancio 2024 per la rivalutazione di terreni e partecipazioni e per l’adeguamento delle esistenze di magazzino.

Per quanto riguarda la rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2024, il decreto ha esteso la scadenza per il pagamento della prima o unica rata dell’imposta sostitutiva del 16% fino al 30 novembre 2024, rispetto alla scadenza originaria del 30 giugno. Lo stesso decreto ha anche posticipato al 30 settembre 2024 il termine per l’adeguamento delle esistenze di magazzino, dando alle imprese più tempo per il versamento della prima delle due rate dovute.

 

 

INCENTIVI

Piano Transizione 5.0: prenotazioni degli incentivi sulla piattaforma GSE

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.M. 24 luglio 2024

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24 luglio recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0, finalizzato a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese, favorendone la digitalizzazione e la trasformazione green e supportando, quindi, il passaggio dei processi produttivi a un modello energetico efficiente, sostenibile e basato su fonti rinnovabili.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IMPOSTE SUI REDDITI

Deducibilità fiscale degli interessi passivi su conciliazioni e accertamenti

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 20 agosto 2024, n. 172

Gli interessi passivi, versati sulla base di atti di conciliazione tributaria o di accertamento con adesione per il ritardato versamento dell’IRES e dell’IRAP, sono deducibili dai relativi imponibili, applicando le modalità di calcolo dettate dal TUIR al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto che li ha generati.

Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate, nella risposta a istanza di interpello n. 172 del 20 agosto, in merito al corretto trattamento fiscale applicabile, ai fini IRES ed IRAP, agli interessi passivi versati in relazione alle maggiori imposte definite a seguito di adesione.

L’Agenzia conferma quindi l’orientamento già espresso in una recente risposta a interpello (n. 541/2022).

 

 

ACCERTAMENTO

Gli indici di affidabilità fiscale, l’adeguamento per l’anno d’imposta 2023 e le novità in caso di controlli

Ormai da alcuni anni sono stati introdotti gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) con l’obiettivo di favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di basi imponibili per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

In particolare, gli ISA dovrebbero esprimere una misura di sintesi sul grado di affidabilità dei comportamenti fiscali dei contribuenti mediante una metodologia statistico-economica (alimentata da un sistema di indicatori elementari basato su dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta).

I contribuenti che non raggiungono un grado di affidabilità “sufficiente”, pari a 6, hanno la possibilità di adeguarsi aumentando il reddito ai fini ISA; l’adeguamento non è mai obbligatorio e il contribuente potrebbe decidere di non adeguarsi, mantenendo un grado di affidabilità definito con “insufficiente”.

Il termine fissato per l’invio delle dichiarazioni fiscali e con esse quindi anche dei modelli ISA è, per il 2024 (dichiarazioni anno imposta 2023), il 31 ottobre.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 15/E del 25 giugno 2024 con la quale ha fornito alcuni chiarimenti relativamente all’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2023.

 

 

INCENTIVI

Innovazione di startup e microimprese: incentivi per l’acquisto di servizi professionali

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.M. 8 agosto 2024

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre il D.M. 8 agosto 2024 del Mimit che definisce i criteri per la concessione dell’incentivo “Voucher 3I – Investire in innovazione”.

Il decreto, attuativo della legge sul Made in Italy per favorire la valorizzazione, la promozione e la tutela della produzione italiana e per il quale sono stati stanziati 9 milioni di euro per il biennio 2023-2024, intende sostenere l’innovazione di startup e microimprese con la concessione di un incentivo per l’acquisto di servizi professionali, resi esclusivamente da avvocati e consulenti in proprietà industriale, per la brevettazione delle invenzioni industriali.

Con l’incentivo sarà possibile acquisire alcuni servizi di consulenza forniti dai professionisti iscritti negli elenchi gestiti dal Consiglio Nazionale Forense e dall’Ordine dei consulenti in proprietà industriale, quali:

  • la verifica della brevettabilità dell’invenzione e ricerche di anteriorità preventive;
  • la stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
  • il deposito all’estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.

Possono beneficiare del voucher 3I per la valorizzazione del proprio processo di innovazione le start-up innovative e le microimprese.

L’importo dell’agevolazione sarà concesso in regime “de minimis”, nelle misure di:

  • 000 euro + IVA, per i servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell’invenzione e all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive;
  • 000 euro + IVA, per i servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
  • 000 euro + IVA, per i servizi di consulenza relativi al deposito all’estero della domanda nazionale di brevetto.

Il termine per l’invio delle domande ad Invitalia, gestore della misura, sarà definito con successivo decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

 

 

IVA

Dal 1° settembre 2024 “autofattura denuncia” sostituita da una comunicazione all’Agenzia delle Entrate

L’art. 2 del D.Lgs. n. 87/2024 (c.d. decreto “Sanzioni”) ha riformato il testo dell’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997, che disciplina le procedure a carico dei cessionari/committenti soggetti passivi che non ricevano fattura ovvero ne ricevano una irregolare.

Per effetto di tali modifiche, per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, nelle ipotesi di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore, l’obbligo di emissione della c.d. “autofattura denuncia” a carico del cessionario/committente è sostituito da una comunicazione all’Agenzia delle Entrate da trasmettere entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare. La comunicazione dovrà avvenire mediante strumenti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, che non sono al momento disponibili.

Nel caso in cui il cliente non effettui tale comunicazione nei termini previsti, verrà applicata una sanzione amministrativa pari al 70% dell’IVA, con un minimo di 250 euro.

 

 

SOCIETÀ

Bollatura e numerazione dei libri contabili obbligatori

L’art. 2215, comma 1, c.c. prevede che, prima di essere utilizzati, i libri contabili tenuti in forma cartacea devono essere:

  • numerati progressivamente in ogni pagina;
  • bollati in ogni foglio dall’ufficio del Registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali.

Fanno eccezione all’obbligo di bollatura e vidimazione, il libro giornale e il libro degli inventari i quali devono comunque essere numerati progressivamente in ogni pagina (art. 2215, comma 2, c.c.).

L’imposta di bollo è dovuta per la tenuta:

  • del libro giornale e del libro degli inventari ex art. 2214, comma 1, c.c.;
  • dei libri sociali obbligatori ex art. 2421, comma 1, c.c.;
  • di eventuali altri libri o registri prescritti da leggi speciali.

Non sono soggetti a bollatura i libri contabili e i registri prescritti dalle norme tributarie come, ad esempio, i registri IVA e il registro dei beni ammortizzabili.

Laddove dovuta, l’imposta di bollo è determinata:

  • ogni 100 pagine o frazione di esse;
  • nella misura di:
    • 16,00 euro per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa;
    • 32,00 euro per tutti gli altri soggetti.

Poiché l’imposta di bollo va assolta prima che il libro sia posto in uso, la data di emissione stampata sui contrassegni dovrà essere antecedente al termine previsto per la stampa su carta.

 

 

ACCERTAMENTO

“Redditometro” ammesso solo con limite di scostamento a 69.473,30 euro

D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108, art. 5

Il D.Lgs. n. 108/2024 ha modificato le condizioni che consentono al Fisco di procedere con l’accertamento sintetico (“redditometro”).

Il nuovo comma 6 dell’art. 38, D.P.R. n. 600/1973, come modificato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 108/2024, prevede che: “La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui al quarto e quinto comma è effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l’importo corrispondente all’assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT”.

Considerando che l’assegno sociale annuo è pari attualmente a 6.947,33 euro, lo scostamento dovrà quindi essere:

  • superiore a 69.473,30 euro
  • ed eccedente di almeno un quinto (20%) rispetto a quello dichiarato.

Precedentemente non era previsto alcun limite assoluto e l’accertamento sintetico era legittimo a condizione che il reddito complessivo accertabile eccedesse di almeno un quinto quello dichiarato.

 

 

AGEVOLAZIONI

Bonus sponsorizzazioni sportive esteso agli investimenti fino al 15 novembre

D.L. 9 agosto 2024, n. 113, art. 4

L’art. 4 del decreto “Omnibus”, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, ha esteso le disposizioni relative al bonus sponsorizzazioni sportive anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 10 agosto (data di entrata in vigore del decreto) fino al 15 novembre 2024.

Per l’attuazione delle suddette disposizioni viene autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per il 2024.

In particolare, l’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, relativi al periodo d’imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro.

Tale requisito non si applica qualora l’investimento sia rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che si siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.

Sono esclusi dalla disposizione gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

 

IRPEF

Affitti brevi: dal 1° settembre la Banca Dati nazionale delle strutture ricettive attiva su tutto il territorio nazionale

Dal 1° settembre 2024, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 settembre 2024, del relativo Avviso, è entrata in funzione, sull’intero territorio nazionale, la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR).

La BDSR è stata istituita ai sensi dell’art. 13-quater, comma 4, del D.L. n. 34/2019 come strumento per la tutela del consumatore, della concorrenza e della trasparenza del mercato, oltre che per il contrasto di forme irregolari di ospitalità.

Lo strumento, che ha visto una prima fase sperimentale che si è conclusa il 1° settembre 2024, implementa il coordinamento informativo tra i dati dell’amministrazione statale e territoriale, con lo scopo di mappare gli esercizi ricettivi su scala nazionale.

La banca dati raccoglie informazioni dettagliate sulle strutture ricettive e sugli alloggi destinati agli affitti brevi, tra cui la tipologia di alloggio, l’ubicazione, la capacità ricettiva, il soggetto che esercita l’attività ricettiva, il codice identificativo regionale o codice alfanumerico univoco.

Con la BDSR viene inoltre attivata la procedura telematica di assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), che proprietari e gestori dovranno esporre all’esterno dello stabile in cui sono collocati gli appartamenti o le strutture e dovranno indicare in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

Maggiori dettagli nelle FAQ pubblicate dal Ministero del Turismo (https://www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati-strutture-ricettive-bdsr/).

 

 

AGEVOLAZIONI

Detrazioni fiscali per ristrutturazione: se il bonifico è errato serve la dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa

L’Agenzia delle Entrate, tramite la propria rivista specializzata, ha di recente chiarito che per avvalersi dell’agevolazione fiscale sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, disciplinata dall’art. 16-bis del TUIR, è necessario che le spese siano pagate tramite l’apposito bonifico dedicato, che deve riportare tutti i dati necessari alle banche (o a Poste S.p.a.) per operare una ritenuta d’acconto nei confronti del destinatario del pagamento.

Se, per errore, il bonifico effettuato risultasse errato e non fosse possibile ripetere il pagamento, il contribuente deve farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall’impresa, con la quale quest’ultima attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.

Sarà poi il contribuente che intende avvalersi della detrazione che dovrà esibire tale documentazione in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi, al Caf o al professionista abilitato o, su richiesta, agli uffici dell’Amministrazione finanziaria.

 

 

ENTI NON PROFIT

ETS: domande per contributo assunzione disabili entro il 31 ottobre

D.M. 27 giugno 2024

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto il D.M. 27 giugno 2024 recante le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo del Fondo previsto dall’art. 28 del D.L. n. 48/2023 (decreto “Lavoro”), finalizzato a valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani under 35 con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie, anche produttive, e nelle iniziative imprenditoriali degli Enti del Terzo settore, delle Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Onlus.

Il contributo, dell’importo di 12mila euro una tantum, quale contributo per l’assunzione effettuata, più 1.000 euro per ogni mese dalla data di assunzione e fino al 30 settembre 2024, è cumulabile con altre misure incentivanti l’assunzione di persone con disabilità.

Può essere richiesto dai suddetti enti per le assunzioni a tempo indeterminato, o trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine, effettuate entro il 30 settembre 2024.

Le domande per l’ottenimento del contributo dovranno essere presentate nel periodo che va dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024, tramite richiesta on-line sul portale dell’INPS.

 

 

ENTI NON PROFIT

Novità sull’ordinamento contabile degli Enti del Terzo settore

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Circolare 9 agosto 2024, n. 6

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato il 9 agosto 2024 la circolare n. 6 avente ad oggetto “Legge 4 luglio 2024, n. 104, recante “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”. Effetti sull’ordinamento contabile degli enti del Terzo settore”.

La circolare esamina:

  • l’innalzamento dei limiti per l’utilizzo del modello di rendiconto per cassa per gli enti privi di personalità giuridica;
  • gli ETS con entrate comunque denominate inferiori a 60.000 euro annui;
  • l’utilizzabilità dei modelli sulla base dei nuovi limiti dimensionali;
  • l’adeguamento dei limiti dimensionali di cui agli artt. 30 e 31 Codice del terzo settore e gli effetti sugli incarichi in essere;
  • la nuova tempistica degli obblighi di deposito di bilanci e rendiconti delle raccolte fondi;
  • l’adeguamento degli statuti alle disposizioni del Codice.

In particolare, è stato innalzato da 219.999,99 a 300.000 euro il limite massimo dei proventi, comunque denominati, entro il quale il bilancio degli ETS può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Tale possibilità è però limitata agli ETS privi di personalità giuridica.

Per tutti gli ETS (anche quelli con personalità giuridica), la possibilità di adozione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa con entrate e uscite in forma aggregata (senza indicare la suddivisione di entrate ed uscite previste dal D.M. 5 marzo 2020), opera limitatamente ai casi in cui i proventi, comunque denominati, siano pari o inferiori a 60.000 euro (nuovo comma 2-bis, art. 13 CTS). A tal fine, ai sensi del comma 3 dell’art. 13 del CTS, dovrà essere approntato un nuovo modello specifico di rendiconto per cassa, da definirsi, previo parere obbligatorio del Consiglio nazionale del Terzo settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, che va ad aggiungersi ai modelli già in uso, adottati con il D.M. n. 39/2020.

Gli enti dotati di personalità giuridica, che superino la soglia di 60.000,00 euro annui di entrate, saranno tenuti ad adottare il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione.

Per tutti i bilanci approvati a partire dal 3 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge n. 104/2024, il deposito del bilancio, del rendiconto per cassa, del bilancio sociale e dei rendiconti delle raccolte fondi dovrà essere effettuato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario (e non più entro il termine fisso del 30 giugno di ogni anno).

 

 

PROFESSIONI

L’osteopata tra le figure professionali sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione

D.M. 18 luglio 2024

È stato pubblicato, nella Gazzetta ufficiale n. 183 del 6 agosto, il decreto del Ministero della Salute che prevede l’inserimento della figura dell’osteopata tra le professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione.

Il riconoscimento avviene a seguito dei pareri positivi espressi dal Consiglio superiore di sanità e dal Consiglio universitario nazionale, ravvisata l’esigenza di modificare il decreto del 29 marzo 2001, integrando quindi le figure professionali già incluse nella fattispecie delle “professioni tecniche della prevenzione” con la professione sanitaria di osteopata.

 

 

INCENTIVI

Certificazione parità di genere: come inviare la domanda di esonero contributivo

INPS, Messaggio 13 agosto 2024, n. 2844

Con Messaggio n. 2844 del 13 agosto l’INPS ha fornito chiarimenti in merito:

  • alle modalità di trasmissione delle domande di esonero contributivo da parte delle imprese che si sono impegnate a promuovere la parità di genere nel mondo del lavoro;
  • al differimento dei termini di presentazione delle domande per le certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023.

L’Istituto, in particolare, illustra i requisiti che le imprese in possesso della certificazione di genere devono rispettare per accedere all’esonero contributivo.

Relativamente alla compilazione della domanda, la stessa deve riportare la retribuzione media mensile globale, intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione e non quella del singolo lavoratore.

Inoltre, la certificazione di parità di genere, rilasciata in conformità alla Prassi UNI/PdR 125:2022 dagli organismi di valutazione accreditati, deve riportare il marchio UNI e quello dell’ente di accreditamento.

Per accedere all’esonero le aziende devono presentare domanda all’INPS attraverso lo specifico modulo telematico denominato “PAR_GEN”.

Nella Circolare pubblicata l’INPS ha chiarito inoltre che i datori di lavoro interessati che abbiano conseguito la certificazione in argomento entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti previa rinuncia alla domanda presentata contenente le informazioni erronee.

A seguito di tale rinuncia, i datori di lavoro potranno presentare una nuova domanda, con l’esatta indicazione delle informazioni e, in particolare, della retribuzione media mensile globale.

La suddetta rinuncia nonché il successivo invio di una nuova richiesta devono essere effettuate entro e non oltre il 15 ottobre 2024.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Il decreto correttivo al concordato preventivo biennale e le altre novità fiscali

D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108

Il 5 agosto 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 il D.Lgs. n. 108/2024, noto come “decreto correttivo al concordato preventivo biennale”.

Il decreto apporta numerose novità, non solo in tema di concordato preventivo biennale.

È infatti prevista la proroga della scadenza della rottamazione-quater. Il termine per il pagamento della rata, originariamente fissato al 31 luglio 2024, è stato posticipato al 15 settembre 2024, con una tolleranza di 5 giorni che sposta la scadenza effettiva al 20 settembre 2024.

Il decreto introduce anche un nuovo strumento di accertamento, definito informalmente “accertamento sintetico 2.0”. Questo meccanismo si attiva quando lo scostamento tra il reddito dichiarato e gli indici presuntivi supera la soglia di 70.000 euro. È importante sottolineare che il contribuente mantiene il diritto di dimostrare la legittimità delle proprie spese, ad esempio provando che il finanziamento è avvenuto con redditi di anni precedenti o esenti da imposizione. Il reddito complessivo accertabile dovrà eccedere di almeno 1/5 quello dichiarato e, comunque, di almeno 10 volte l’assegno sociale annuo, il cui importo sarà aggiornato biennalmente in base agli indici ISTAT.

Un’altra modifica significativa riguarda gli avvisi bonari. A partire dal 1° gennaio 2025, i termini per il versamento delle somme richieste a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, così come i termini per fornire chiarimenti all’Amministrazione finanziaria, verranno estesi da 30 a 60 giorni. In caso di pagamento rateale, il termine per il versamento della prima rata è esteso anch’esso da 30 a 60 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario. Per le somme dovute a seguito della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, il termine è fissato in 30 giorni. Inoltre, viene stabilito un termine di 90 giorni per i versamenti relativi agli avvisi bonari derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni in caso di trasmissione telematica dell’invito agli intermediari.

Per quanto riguarda il concordato preventivo biennale (CPB), il decreto apporta diverse modifiche. Viene chiarito che i debiti tributari o contributivi da considerare per l’accesso al CPB sono quelli definitivamente accertati o derivanti da atti impositivi non più impugnabili, comunque inferiori a 5.000 euro. Non rilevano i debiti oggetto di provvedimento di sospensione o di rateazione fino alla decadenza dei relativi benefici. Inoltre, per le imprese è prevista la possibilità di riportare in avanti le perdite fiscali conseguite nei periodi oggetto di concordato.

Il decreto introduce anche la flat tax incrementale per i soggetti ISA e i forfetari: un’imposta sostitutiva opzionale sulla differenza tra il reddito proposto nel concordato e quello conseguito in precedenza. Le aliquote variano in base al punteggio ISA o al regime forfetario. Per i soggetti ISA, l’aliquota è del 10% per punteggi tra 8 e 10, del 12% per punteggi tra 6 e 8, e del 15% per punteggi inferiori a 6. Per i forfetari, l’aliquota è del 10%, ridotta al 3% per le start-up.

I termini di versamento dell’imposta sostitutiva sono fissati entro i termini previsti per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, con la prima scadenza al 30 giugno 2025.

Il decreto introduce anche 2 nuove cause di decadenza dal CPB: quando il contribuente dichiara ricavi o compensi superiori del 50% rispetto al limite previsto per l’applicazione degli ISA o del regime forfetario (150.000 euro). In caso di rinnovo del concordato, l’imposta sostitutiva si applicherà sulla differenza positiva tra il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta precedente al “nuovo” CPB e la relativa proposta.

 

 

INCENTIVI

Piano Transizione 5.0: le comunicazioni di prenotazione e di conferma degli incentivi

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.M. 24 luglio 2024 e D.Dirett. 6 agosto 2024

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24 luglio recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0, finalizzato a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese, favorendone la digitalizzazione e la trasformazione green e supportando, quindi, il passaggio dei processi produttivi a un modello energetico efficiente, sostenibile e basato su fonti rinnovabili.

Il Piano Transizione 5.0 ha introdotto un credito d’imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, destinati ad aziende ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%, o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Con decreto direttoriale del 6 agosto il Mimit ha disposto l’apertura della piattaforma, disponibile sul sito del GSE dallo scorso 7 agosto, tramite la quale le imprese possono presentare le comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e le comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione dei beni.

Nell’apposita sezione “Transizione 5.0” del sito internet del GSE, accessibile tramite SPID, è possibile presentare le suddette comunicazioni esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione disponibili.

I termini di apertura per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione saranno individuati con successivo provvedimento del Mimit.

Una guida all’utilizzo della piattaforma è consultabile al seguente indirizzo: https://www.gse.it/documenti_site/Documents/guida_portale_TR5.pdf.

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 presentato tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2025, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate da parte del GSE. L’eventuale credito non ancora utilizzato alla data del 31 dicembre 2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 30 settembre 2024 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA – LIPE Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

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