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Newsletter Settembre 2026:

 

IN BREVE
  • In vigore dal 1° gennaio 2027 il nuovo Testo Unico IVA
  • Le novità per il concordato preventivo previste dal decreto Omnibus
  • Novità IVA: ampliati i termini per la detrazione
  • Liquidazione automatizzata dell’IVA: procedure per dichiarazioni omesse
  • Chiarita l’incompatibilità fiscale dal 2027 tra regime IOSS e forfetario
  • Credito d’imposta per il gasolio agricolo: istruzioni e scadenze per l’accesso
  • Trasmissione corrispettivi telematici: introdotta la soglia di tolleranza del 5%
  • Iper ammortamenti: termine perentorio di 60 giorni per le comunicazioni di conferma
  • Detrazioni start up innovative e SAFE: il riconoscimento del criterio di cassa
  • AI Act: dal 2 agosto operativi gli obblighi di trasparenza per imprese e professionisti

APPROFONDIMENTI

  • Riforma IVA: il nuovo Testo Unico (D.Lgs. n. 10/2026) in vigore dal 1° gennaio 2027
  • Decreto Omnibus: nuovi vantaggi e ravvedimento speciale 2023 per chi rinnova il concordato preventivo biennale
PRINCIPALI SCADENZE

 

 

 

IN BREVE

IVA

In vigore dal 1° gennaio 2027 il nuovo Testo Unico IVA

D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10

Con l’approvazione del D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026, Suppl. Ord. n. 4), l’ordinamento tributario italiano compie uno storico passo verso la semplificazione e il riordino delle imposte indirette. Dopo oltre mezzo secolo di onorato servizio, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 lascia il posto al nuovo Testo Unico dell’IVA.

Il nuovo Testo Unico non si limita però a sostituire il D.P.R. n. 633/1972, ma assorbe e unifica altre fonti precedentemente frammentate:

  • la disciplina delle operazioni intracomunitarie (D.L. n. 331/1993);
  • il regime del margine per beni usati, antiquariato e arte (D.L. n. 41/1995);
  • le disposizioni complementari in tema di fatturazione elettronica e trasmissione telematica (D.Lgs. n. 127/2015).

Restano invece disciplinati da autonomi testi normativi gli ambiti relativi a sanzioni e accertamento.

Il provvedimento ha carattere prevalentemente compilativo: non vengono stravolti i principi sostanziali dell’imposta, ma l’intera materia viene riscritta secondo una sequenza logica aderente all’ossatura della Direttiva comunitaria 2006/112/CE.

Vedi l’Approfondimento

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Le novità per il concordato preventivo previste dal decreto Omnibus

D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, artt. 28 e 29

Il recente decreto correttivo Omnibus (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148) apporta modifiche sostanziali alla disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).

Le nuove misure, applicabili a partire dal biennio 2026/2027, introducono una serie di premialità e semplificazioni dirette ai contribuenti che decideranno di “rinnovare” il patto con il Fisco.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IVA

Novità IVA: ampliati i termini per la detrazione

D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, art. 12

l recente decreto correttivo Omnibus (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148) ha introdotto significative modifiche alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, con particolare attenzione al diritto alla detrazione. La disposizione interviene direttamente sugli artt. 19 e 25 del D.P.R. n. 633/1972, ampliando considerevolmente il periodo temporale entro il quale i contribuenti possono esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi.

Questa modifica normativa rappresenta un importante passo verso la semplificazione e la tutela del contribuente, armonizzando le tempistiche di detraibilità con le dinamiche operative delle imprese. Il nuovo impianto normativo, operativo a partire dal 2026, permette infatti di esercitare la detrazione, al più tardi, in occasione della presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. Tale estensione supera le rigidità precedenti, offrendo agli operatori economici una maggiore flessibilità nella gestione degli adempimenti contabili e nella regolarizzazione di eventuali omissioni documentali o formali.

L’intervento si inserisce nel più ampio quadro di revisione del sistema tributario nazionale, mirato a ridurre il contenzioso fiscale derivante da mere irregolarità formali o da ritardi nella ricezione della documentazione di acquisto. È fondamentale che i soggetti passivi d’imposta valutino attentamente l’impatto di tale novità sulla propria contabilità, verificando la corretta applicazione dei nuovi termini nelle dichiarazioni correnti. La norma, nel concedere questo margine temporale più ampio, richiede comunque una tenuta rigorosa dei registri contabili, affinché l’esercizio del diritto alla detrazione avvenga sempre nel pieno rispetto delle condizioni sostanziali previste dal legislatore.

 

 

IVA

Liquidazione automatizzata dell’IVA: procedure per dichiarazioni omesse

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28 agosto 2026, n. 239129

Con il provvedimento del 28 agosto 2026, n. 239129, l’Agenzia delle Entrate ha definito le disposizioni attuative per la liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale, introducendo procedure automatizzate basate sull’incrocio di banche dati. Tale intervento mira a efficientare l’attività di accertamento, valorizzando le informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria.

La procedura consente all’Agenzia di determinare l’IVA dovuta utilizzando le fatture elettroniche emesse e ricevute, i corrispettivi telematici, le comunicazioni periodiche (LIPE) e i versamenti già effettuati dal contribuente. È importante notare che, nel calcolo dell’imposta, non viene considerato l’eventuale credito d’imposta risultante dalla dichiarazione IVA dell’anno precedente, focalizzandosi esclusivamente sui flussi dell’anno oggetto di controllo.

Il contribuente riceverà una comunicazione via PEC contenente le risultanze del controllo. A seguito del ricevimento, è concesso un termine di 60 giorni per segnalare eventuali errori, fornire chiarimenti o procedere al pagamento delle somme dovute. Se il pagamento viene effettuato entro tale termine, la sanzione per l’omessa dichiarazione è ridotta a un terzo, senza possibilità di avvalersi della rateizzazione o della compensazione in F24. In caso di mancato adempimento entro i termini previsti, le somme verranno iscritte direttamente a ruolo a titolo definitivo. Questa modalità operativa non pregiudica, in ogni caso, la possibilità per l’Agenzia di attivare l’ordinaria attività di accertamento per ulteriori verifiche.

 

 

IVA

Chiarita l’incompatibilità fiscale dal 2027 tra regime IOSS e forfetario

Il quadro normativo relativo all’IVA nell’e-commerce subisce un ulteriore consolidamento in vista delle modifiche operative che entreranno in vigore il 1° gennaio 2027. Sulla scia del recepimento della direttiva 2025/516/UE (c.d. “Direttiva ViDA”), emerge con chiarezza il principio di incompatibilità tra il regime dello sportello unico per le importazioni (IOSS) e il regime di franchigia per le piccole imprese. Le note esplicative aggiornate e la prassi comunitaria mirano a prevenire distorsioni nell’applicazione dell’imposta, stabilendo un divieto di cumulo tra i due regimi semplificati.

In termini pratici, il soggetto passivo che abbia optato per il regime delle piccole imprese non potrà avvalersi contestualmente dell’IOSS, e viceversa. Sebbene tale orientamento trovasse già riscontro nelle linee guida del Comitato IVA, le recenti consultazioni sullo schema di recepimento della normativa comunitaria hanno definitivamente superato i precedenti dubbi interpretativi sollevati dalla prassi nazionale, sancendo in modo esplicito l’incompatibilità. Ciò include anche il regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014, che risulta incompatibile con l’adesione all’IOSS.

La portata di tale restrizione è rilevante per le realtà imprenditoriali che operano nel commercio elettronico transfrontaliero. Gli operatori dovranno procedere a una pianificazione fiscale attenta, valutando la convenienza dell’uno o dell’altro regime in funzione del proprio modello di business e dei mercati di riferimento. L’adesione all’IOSS, pur semplificando gli adempimenti doganali e dichiarativi per le vendite a distanza, preclude l’accesso ai benefici fiscali dei regimi agevolati domestici. La corretta opzione richiede una valutazione strategica che tenga conto non solo della gestione operativa del commercio online, ma anche della compatibilità complessiva con la posizione IVA soggettiva.

 

 

AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta per il gasolio agricolo: istruzioni e scadenze per l’accesso

Istruzioni Operative 5 agosto 2026, n. 72 prot. 65982

D.M. 24 luglio 2026

Il MASAF ha reso operativo il credito d’imposta destinato alle imprese agricole per compensare i maggiori costi sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina, necessari per l’attività produttiva. Il provvedimento, definito dal D.M. 24 luglio 2026 e supportato dalle istruzioni operative AGEA n. 72 del 5 agosto 2026, disciplina l’agevolazione relativa agli acquisti effettuati nel periodo da marzo a maggio 2026.

L’agevolazione è riconosciuta fino al 20% della spesa sostenuta, con un limite massimo per singola impresa fissato a 50.000 euro. È importante sottolineare che il diritto al credito sorge al momento della consegna del carburante; pertanto, sono ammissibili anche fatture emesse successivamente al 31 maggio 2026, purché relative a prodotti consegnati entro tale data. La procedura di richiesta deve essere perfezionata esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma dedicata sul sito dell’AGEA, anche con l’assistenza dei CAA, entro il termine perentorio del 30 settembre 2026.

Il credito riconosciuto sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 a partire dal giorno successivo al provvedimento di concessione, e comunque entro il 31 dicembre 2026. Si precisa che, qualora l’ammontare complessivo dei crediti richiesti dovesse eccedere le risorse stanziate, l’aliquota del 20% sarà soggetta a rideterminazione proporzionale, in base al rapporto tra il limite di spesa complessivo e la somma dei crediti effettivamente ammissibili.

 

 

IVA

Trasmissione corrispettivi telematici: introdotta la soglia di tolleranza del 5%

D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, art. 33

Una delle novità di rilievo introdotte dal decreto correttivo Omnibus riguarda la modifica del regime sanzionatorio per le violazioni in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. La norma prevede una soglia di tolleranza del 5% per gli errori meramente formali che non abbiano inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA.

In particolare, la sanzione di 100 euro per singola trasmissione (con un limite massimo di 1.000 euro per trimestre) non troverà applicazione nel caso in cui, tra il numero delle operazioni regolate tramite pagamento elettronico registrate e il numero dei pagamenti effettivamente accettati, si riscontri una discrepanza inferiore o uguale a tale soglia percentuale. Questa misura risponde all’esigenza di distinguere le infrazioni sostanziali, che comportano un effettivo minor versamento d’imposta, dalle discrasie tecniche o materiali che possono verificarsi nella prassi operativa quotidiana dei commercianti.

L’intervento mira a ridurre il rischio sanzionatorio per gli esercenti, introducendo criteri di maggiore ragionevolezza nel rapporto tra adempimento e accertamento. Tuttavia, resta ferma la necessità di un monitoraggio costante e di una corretta gestione dei sistemi di pagamento e di emissione degli scontrini, poiché la soglia di tolleranza opera unicamente nei limiti specificati e non esonera dal rispetto degli obblighi di corretta memorizzazione dei dati fiscali.

 

 

AGEVOLAZIONI

Iper ammortamenti: termine perentorio di 60 giorni per le comunicazioni di conferma

La gestione delle agevolazioni relative all’iper ammortamento ex legge n. 199/2025 richiede la massima attenzione al rispetto delle scadenze procedurali. In linea con il decreto ministeriale del 7 maggio 2026, le imprese che hanno ottenuto un esito positivo della comunicazione preventiva da parte del GSE devono trasmettere la comunicazione di conferma entro un termine perentorio di 60 giorni.

Le istruzioni operative, aggiornate al 21 luglio 2026, hanno fugato ogni dubbio interpretativo: il computo dei giorni è da intendersi come 60 giorni di calendario, eliminando il riferimento precedente ai giorni “lavorativi”. L’inosservanza di tale termine comporta il mancato perfezionamento della procedura di accesso al beneficio fiscale.

È opportuno sottolineare che la comunicazione di conferma rappresenta un passaggio formale essenziale, da redigere secondo lo specifico modello predisposto. Il revisore legale, chiamato a certificare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili, deve verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato e la documentazione contabile prodotta dall’impresa. Si raccomanda pertanto di avviare tempestivamente l’attività di verifica documentale, analizzando fatture, pagamenti e verbali di interconnessione, per garantire la completezza del fascicolo a corredo della pratica. La tracciabilità delle operazioni e la conformità documentale costituiscono il presupposto imprescindibile per l’attestazione del credito d’imposta e per la tenuta dello stesso in caso di futuri controlli dell’Autorità fiscale.

 

 

AGEVOLAZIONI

Detrazioni start up innovative e SAFE: il riconoscimento del criterio di cassa

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 8 luglio 2026, n. 137

Con la risposta n. 137 dell’8 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha risolto le precedenti incertezze interpretative, confermando in modo formale l’ammissibilità dei contratti SAFE (Simple Agreement for Future Equity) e degli strumenti in convertendo alle agevolazioni fiscali per investimenti in start up innovative.

L’Agenzia ha chiarito che il diritto alla detrazione fiscale sorge fin dal momento del versamento delle somme (principio di cassa), senza dover attendere l’effettiva conversione del contratto in quote o azioni. Affinché il beneficio fiscale maturi immediatamente nell’anno d’imposta dell’esborso, è necessario il rispetto dei seguenti requisiti:

  • vincolo di bilancio: il capitale versato deve essere iscritto dalla start up in una specifica riserva patrimoniale non distribuibile, espressamente destinata a un futuro aumento di capitale;
  • adempimenti formali: deve essere effettuata l’istanza preventiva da parte del legale rappresentante della start up sulla piattaforma del MIMIT per la verifica della capienza del plafond de minimis.

Il beneficio maturato non decade qualora la riserva venga successivamente intaccata a copertura di fisiologiche perdite d’esercizio della start up. L’unica fattispecie che determina la perdita dell’agevolazione è la restituzione effettiva delle somme all’investitore prima del termine del triennio di mantenimento (holding period).

La posizione espressa nella risposta n. 137/2026 supera definitivamente il quadro di incertezza documentato nei lavori parlamentari dell’inizio del 2025. In quel periodo, un’applicazione rigida del decreto interministeriale 28 dicembre 2020, spesso confermata dal MEF in risposta a interrogazioni in Commissione Finanze, ancorava la maturazione del diritto alla formale esecuzione della conversione in capitale sociale.

Secondo l’impostazione precedente (oggi del tutto superata):

  • il semplice versamento non bastava: il bonifico eseguito in esecuzione del contratto SAFE non consentiva di fruire della detrazione nell’anno d’imposta in cui avveniva il flusso finanziario;
  • dipendenza dall’evento trigger: l’investitore era vincolato ad attendere la delibera di aumento di capitale e la successiva assegnazione delle quote societarie. Ciò generava un sensibile disallineamento temporale, e un disincentivo operativo, tra il momento dell’impegno economico e la fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi.

 

 

IMPRESE, PROFESSIONISTI

AI Act: dal 2 agosto operativi gli obblighi di trasparenza per imprese e professionisti

Commissione Europea, Codice di condotta sulla marcatura e l’etichettatura dei contenuti generati dall’IA

Dal 2 agosto 2026 sono entrati in vigore gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 50 del Regolamento UE 2024/1689, noto come “AI Act”, che impongono nuove responsabilità a fornitori e utilizzatori di sistemi di intelligenza artificiale. Le disposizioni mirano a garantire che le persone fisiche siano pienamente informate quando interagiscono con tali tecnologie.

I fornitori di sistemi di IA progettati per interagire direttamente con utenti umani hanno l’onere di sviluppare soluzioni che rendano palese l’interazione artificiale. Parallelamente, chi sviluppa sistemi capaci di generare contenuti sintetici – audio, immagini, video o testo – è tenuto alla marcatura degli output in un formato leggibile meccanicamente. Una particolare attenzione è dedicata ai contenuti “deepfake” o a testi diffusi per informare il pubblico su questioni di interesse generale: in questi casi, è obbligatorio dichiarare in modo chiaro e percepibile l’origine artificiale del materiale.

Per supportare il corretto adempimento, la Commissione Europea ha recentemente pubblicato il “Codice di condotta sulla marcatura e l’etichettatura dei contenuti generati dall’IA” e specifici orientamenti per i soggetti coinvolti. Queste misure sono fondamentali per allineare l’operatività aziendale ai nuovi standard di conformità digitale, minimizzando i rischi legali connessi all’utilizzo di strumenti di IA generativa nelle attività quotidiane. È necessario che le imprese che utilizzano software di ultima generazione verifichino tempestivamente le caratteristiche dei sistemi adottati per garantire la piena conformità alle nuove prescrizioni europee.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

IVA

Riforma IVA: il nuovo Testo Unico in vigore dal 1° gennaio 2027

D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10

Con l’approvazione del D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026, Suppl. Ord. n. 4), l’ordinamento tributario italiano compie uno storico passo verso la semplificazione e il riordino delle imposte indirette. Dopo oltre mezzo secolo di onorato servizio, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 lascia il posto al nuovo Testo Unico dell’IVA.

Il nuovo Testo Unico non si limita però a sostituire il D.P.R. n. 633/1972, ma assorbe e unifica altre fonti precedentemente frammentate:

  • la disciplina delle operazioni intracomunitarie (D.L. n. 331/1993);
  • il regime del margine per beni usati, antiquariato e arte (D.L. n. 41/1995);
  • le disposizioni complementari in tema di fatturazione elettronica e trasmissione telematica (D.Lgs. n. 127/2015).

Restano invece disciplinati da autonomi testi normativi gli ambiti relativi a sanzioni e accertamento.

Il provvedimento ha carattere prevalentemente compilativo: non vengono stravolti i principi sostanziali dell’imposta, ma l’intera materia viene riscritta secondo una sequenza logica aderente all’ossatura della Direttiva comunitaria 2006/112/CE.

 

La timeline: efficacia dal 1° gennaio 2027 ma transizione da gestire in anticipo

Sebbene il D.Lgs. n. 10/2026 sia formalmente in vigore da inizio 2026, il legislatore ha previsto un ampio differimento operativo:

  • 19 gennaio 2026: approvazione definitiva del Testo Unico in Consiglio dei Ministri;
  • 30 gennaio 2026: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
  • anno 2026: periodo cuscinetto per consentire l’adeguamento dei software ERP, delle tabelle contabili e della contrattualistica;
  • 1° gennaio 2027: piena efficacia operativa e contestuale abrogazione del D.P.R. n. 633/1972.

 

La nuova architettura: 18 Titoli, 171 articoli e 4 Tabelle

La nuova architettura si articola in 18 Titoli e 171 articoli, corredati da 4 nuove Tabelle che prendono il posto delle vecchie partizioni merceologiche:

 

Nuova Tabella Ambito di applicazione
Tabella A Prodotti agricoli, ittici e beni/servizi ad aliquota ridotta (4%, 5%, 10%)
Tabella B Prodotti soggetti a discipline e vincoli specifici previsti dai trattati UE
Tabella C Spettacoli e attività ricreative (determinazione forfettaria base/detrazione)
Tabella D Oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione per il regime del margine (art. 143)

 

Tavola di raccordo per l’adeguamento aziendale ed ERP

Per gli uffici amministrativi e i fornitori di software gestionali, il passaggio comporterà una rimappatura delle causali contabili, delle descrizioni negli XML di fattura elettronica e dei modelli dichiarativi.

Di seguito una sintesi di alcune modifiche che si renderanno necessarie:

 

Materia Precedente norma Nuovo articolo (TU IVA) Impatto operativo per l’azienda
Cessioni di beni Art. 2, D.P.R. n. 633/1972 Art. 5 Revisione causali di vendita interna e casistiche assimilate
Prestazioni di servizi Art. 3, D.P.R. n. 633/1972 Art. 10 Aggiornamento descrizioni e tracciati XML per prestazioni
Cessioni Intra-UE Art. 41, D.L. n. 331/1993 Art. 39 Raccordo con anagrafiche VIES e procedure di vendita estero
Momento impositivo Art. 6, D.P.R. n. 633/1972 Art. 24 Gestione del “punto fiscale” coordinato per vendite interne e UE
Base imponibile Art. 13, D.P.R. n. 633/1972 Art. 27 Criteri immutati; aggiornamento richiami nella modulistica
Valore normale Art. 14, D.P.R. n. 633/1972 Art. 28 Aggiornamento documentazione e policy di transfer pricing
Esclusioni da base imponibile Art. 15 (anticipazioni n. 3) , D.P.R. n. 633/1972 Art. 29 (comma 1, lett. c) Gestione di anticipazioni, rimborsi spesa, sanzioni e penalità
Aliquote d’imposta Art. 16, D.P.R. n. 633/1972 Art. 34 Confluenza di 4%, 5%, 10% e 22% (aliquota ordinaria al comma 1)
Operazioni esenti Art. 10, D.P.R. n. 633/1972 Art. 37 Riorganizzazione sistematica delle oltre 30 casistiche di esenzione
Diritto alla detrazione Art. 19, D.P.R. n. 633/1972 Art. 56 (comma 7 per Intra-UE) Criteri di inerenza e tempestività dell’imposta assolta
Limitazioni oggettive Art. 19-bis1, D.P.R. n. 633/1972 Art. 58 Disciplina per auto aziendali, telefonia, omaggi e rappresentanza
Rettifica detrazione Art. 19-bis2, D.P.R. n. 633/1972 Art. 59 Confermata la sorveglianza quinquennale (rettifica in quinti)
Reverse charge Art. 17 (interno ed esterno), D.P.R. n. 633/1972 Art. 64 Unificazione delle fattispecie (edilizia, logistica, acquisti esteri)
Split payment Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 Art. 65 Fatturazione a PA e partecipate (escluse quotate FTSE MIB da luglio 2025)
Fatturazione ordinaria Art. 21, D.P.R. n. 633/1972 Art. 72 Contenuto minimo obbligatorio del tracciato XML
Fattura semplificata Art. 21-bis, D.P.R. n. 633/1972 Art. 73 Condizioni di emissione sotto le soglie di legge
Registri attivi e passivi Artt. 23 e 25, D.P.R. n. 633/1972 Artt. 86 e 88 Raccordo delle registrazioni e dei termini d’esercizio del diritto
Note di variazione Art. 26, D.P.R. n. 633/1972 Art. 92 Note di credito per resi, sconti, rettifiche o procedure concorsuali
Conservazione digitale Art. 39, D.P.R. n. 633/1972 Art. 95 Presidi di inalterabilità e opponibilità a terzi per registri e XML

 

Operazioni con l’estero e triangolazioni: addio alla carta

Particolare rilevanza assumono le triangolazioni e le vendite internazionali:

  • triangolari comunitarie (vendite a catena): disciplinate dall’art. 41 del TU IVA (ruolo dell’operatore intermedio) con dicitura obbligatoria ex art. 97, comma 2;
  • esportazioni extra-UE (art. 45 del TU IVA): tracciamento interamente digitale del codice MRN tramite il sistema doganale AES, con monitoraggio dei 90 giorni per l’uscita fisica dei beni dal territorio unionale.

 

Gestione del cambiamento: la clausola di salvaguardia

Molte aziende hanno espresso timori circa la validità dei contratti in essere o il rischio di scarti massivi da parte dell’Agenzia delle Entrate. A tutela della continuità operativa interviene l’art. 170, comma 3, del Testo Unico:

  1. continuità giuridica: qualunque rinvio al D.P.R. n. 633/1972 contenuto in contratti pluriennali, appalti, patti commerciali o atti notarili stipulati prima del 1° gennaio 2027 si intende automaticamente riferito al corrispondente articolo del nuovo Testo Unico;
  2. nessun blocco dello SDI: nei primi mesi del 2027, le fatture elettroniche che dovessero ancora riportare per errore le vecchie diciture del D.P.R. n. 633/1972 non saranno scartate dal Sistema di Interscambio e non saranno soggette a sanzioni formali.

Tuttavia, l’aggiornamento preventivo rimane indispensabile per evitare disallineamenti di contabilità interna ed errori.

La tolleranza prevista dal Sistema di Interscambio si rifletterà naturalmente anche sulle fatture ricevute e potrebbe in tal senso rappresentare una difficoltà nel dover gestire le stesse operazioni passive con due indicazioni diverse.

 

La roadmap operativa: cosa fare entro il 31 dicembre 2026

Si consiglia di scandire i preparativi secondo il seguente calendario:

  • Ottobre 2026 | Sistemi ERP e Dogane: verificare con la propria software house il rilascio degli aggiornamenti con le nuove tabelle di codifica IVA e testare il flusso AES per le esportazioni, se disponibile.
  • Novembre 2026 | Contrattualistica e modulistica: allineare i contratti standard, le lettere d’intento, le dichiarazioni d’uso (edilizia/agricoltura) e i modelli grafici o campi informativi delle fatture elettroniche.
  • Dicembre 2026 | Formazione e test di chiusura: eseguire sessioni di formazione con il personale amministrativo e simulare la gestione delle operazioni a cavallo d’anno per garantire una transizione serena al 1° gennaio 2027.

 

Domande e Risposte (FAQ)

Si conclude questa sintesi con alcune FAQ riepilogative.

 

  1. Il nuovo Testo Unico introduce nuove aliquote o requisiti di tassazione?

No. Il D.Lgs. n. 10/2026 ha una natura compilativa e di riordino. Le aliquote restano invariate (4%, 5%, 10% e 22% ordinaria, ora confluite nell’art. 34, così come rimangono immutati i presupposti di imponibilità, esenzione e detrazione. Cambiano invece i riferimenti normativi e la loro collocazione sistematica.

 

  1. Dobbiamo rifare tutti i contratti pluriennali e di locazione in essere che citano il D.P.R. n. 633/1972?

Non è necessario. In virtù della clausola di salvaguardia prevista dall’art. 170, comma 3, tutti i richiami al D.P.R. n. 633/1972 presenti nei documenti stipulati prima del 2027 sono legalmente convertiti nei corrispondenti articoli del nuovo Testo Unico. È comunque consigliabile aggiornare i modelli contrattuali per le nuove stipule.

 

  1. Cosa accade se al 1° gennaio 2027 il gestionale emette una fattura XML con i vecchi articoli del D.P.R. n. 633/72?

La fattura non verrà scartata dal Sistema di Interscambio (SDI) e manterrà piena validità fiscale. Non verranno irrogate sanzioni formali nel periodo di tolleranza, proprio grazie alle disposizioni transitorie del Testo Unico.

 

  1. Come viene gestito il “punto fiscale” per le operazioni a cavallo tra il 2026 e il 2027?

L’effettuazione dell’operazione è regolata dal nuovo art. 24, che unifica la disciplina delle cessioni interne e unionali. Se l’operazione si considera effettuata (consegna, pagamento o fatturazione anticipata) entro il 31 dicembre 2026, si applica la normativa previgente; per operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2027 troverà applicazione formale il nuovo Testo Unico.

 

  1. Che novità ci sono per il reverse charge e lo split payment?

Entrambi gli istituti confluiscono organicamente nel nuovo articolato: il reverse charge (interno, esterno, per edilizia e logistica) viene accentrato nell’art. 64, mentre lo split payment è disciplinato dall’art. 65.

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Decreto Omnibus: nuovi vantaggi e ravvedimento speciale 2023 per chi rinnova il concordato preventivo biennale

D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, artt. 28 e 29

Il recente decreto correttivo Omnibus (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148) apporta modifiche sostanziali alla disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).

Le nuove misure, applicabili a partire dal biennio 2026/2027, introducono una serie di premialità e semplificazioni dirette ai contribuenti che decideranno di “rinnovare” il patto con il Fisco.

Ecco i punti chiave del provvedimento:

  • rigore sui requisiti di accesso: il decreto stabilisce l’assoluta nullità, fin dall’origine, per le adesioni al concordato effettuate in assenza dei requisiti necessari o in presenza di cause di esclusione. Per le società e associazioni, l’accesso è vincolato all’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA) da parte dei soci, pur con deroghe previste per l’ingresso di nuovi soci con redditi fino a 35.000 euro;
  • potenziamento dei benefici per il rinnovo: chi rinnova l’accordo per il biennio 2026/2027, dopo aver già aderito per 2024/2025, godrà di notevoli agevolazioni: l’innalzamento a 100.000 euro annui della soglia di esonero dal visto di conformità per compensazioni e rimborsi IVA, la soglia a 70.000 euro per l’esonero dal visto sulle imposte dirette e IRAP, l’anticipo di due anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, l’esonero dal pagamento degli interessi sui versamenti rateali in scadenza relativi al biennio in questione;
  • ravvedimento speciale 2020-2023: viene introdotta una misura straordinaria per i soggetti ISA che confermano il rinnovo al CPB, la possibilità di sanare i periodi d’imposta dal 2020 al 2023 tramite il versamento di un’imposta sostitutiva (aliquote dal 10% al 15% calcolate in base al punteggio ISA). Per gli anni legati alla pandemia (2020 e 2021) è prevista un’ulteriore riduzione dell’imposta del 30%;
  • gestione degli errori e cause di decadenza: in caso di omissioni o errori che alterino i ricavi, è possibile integrare la dichiarazione per rideterminare il reddito concordato, sanando le sanzioni con il ravvedimento operoso. La decadenza dal concordato scatta se il reddito effettivo risulta superiore di almeno il 30% rispetto a quello concordato, ma la punibilità è esclusa in caso di pagamento integrale del debito;
  • proroga dei termini di accertamento: per coloro che si avvalgono del ravvedimento speciale, i termini per l’accertamento sull’annualità 2023 slittano al 31 dicembre 2029. Inoltre, per tutti coloro che rinnovano il CPB per il 2026/2027, i termini di accertamento in naturale scadenza al 31 dicembre 2026 subiscono una proroga generalizzata al 31 dicembre 2027.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Mercoledì 30 settembre 2026 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA – LIPE Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

 

Approfondisci

Newsletter Agosto 2026:

IN BREVE
  • Tregua estiva del Fisco: come funzionano lo stop agli invii e la sospensione dei termini ad agosto
  • Registratore telematico e chiusure oltre i 12 giorni: le regole per le ferie
  • Nuovo servizio di consultazione per gli avvisi di accertamento parziale
  • Scadenze fiscali: la data cruciale del 20 agosto 2026
  • Al via la fase di pagamento per la definizione agevolata
  • Accesso all’iper ammortamento: via libera per la conferma degli investimenti
  • Transizione 4.0: proroga al 15 settembre per la comunicazione di completamento
  • Criptovalute in bilancio: le linee guida dell’Agenzia delle Entrate
  • Regime forfetario e limite dei ricavi
  • Credito d’imposta R&S: stop alla retroattività del Manuale di Frascati
  • Anomalie ISA: cosa sono, come vengono segnalate e come comportarsi
APPROFONDIMENTI
  • La sospensione feriale dei termini per il 2026
  • Registratore telematico: regole per ferie e chiusure prolungate
PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

SCADENZE

Tregua estiva del Fisco: come funzionano lo stop agli invii e la sospensione dei termini ad agosto

Con l’arrivo dell’estate si rinnova la cosiddetta “tregua fiscale”, un meccanismo che concede una pausa ai contribuenti e agli intermediari. Per evitare sovrapposizioni e gestire correttamente le scadenze, è fondamentale distinguere tra due diversi strumenti di sospensione: lo stop agli invii da parte dell’Agenzia delle Entrate e il congelamento dei termini per adempimenti e pagamenti.

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IVA

Registratore telematico e chiusure oltre i 12 giorni: le regole per le ferie

In vista delle ferie estive o di eventuali chiusure stagionali prolungate, è fondamentale per gli esercenti ricordare le procedure relative alla corretta gestione del registratore telematico (RT) dei corrispettivi.

Secondo le specifiche tecniche fornite dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui l’interruzione dell’attività commerciale si protragga per oltre 12 giorni consecutivi (es. per ferie lunghe, chiusura stagionale o temporaneo inutilizzo del dispositivo), o qualora l’esercente non sia in grado di stabilire a priori la durata dell’inattività, è necessario prevedere l’invio di un evento specifico al sistema dell’Agenzia.

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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Nuovo servizio di consultazione per gli avvisi di accertamento parziale

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 16 luglio 2026, n. 210791

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente introdotto una significativa evoluzione nei servizi digitali destinati ai contribuenti e ai professionisti, con l’attivazione di una nuova funzionalità all’interno del cassetto fiscale. Attraverso la sezione “L’Agenzia scrive”, è ora possibile consultare in tempo reale alcuni avvisi di liquidazione e gli avvisi di accertamento parziale emessi tramite procedura automatizzata.

Questa novità, che trova il suo fondamento operativo nel provvedimento n. 210791/2026, rappresenta un passo avanti nella digitalizzazione del rapporto tra Fisco e contribuente. Oltre alla visualizzazione dell’atto in sé, il sistema permette di monitorare lo stato di avanzamento delle relative procedure. All’interno della medesima interfaccia, gli utenti hanno inoltre la possibilità di consultare gli eventuali provvedimenti di autotutela, sia che questi operino in forma integrale o parziale.

L’accesso al nuovo servizio è attualmente riservato ai contribuenti interessati, ai loro rappresentanti legali e alle persone di fiducia preventivamente autorizzate. Tale implementazione mira a ridurre l’asimmetria informativa e a velocizzare la gestione degli adempimenti correlati alle notifiche telematiche. La trasparenza e la tempestività nella consultazione degli atti permettono una pianificazione più efficace delle difese tecniche o dell’eventuale adesione agli atti impositivi, evitando il rischio di mancate notifiche o ritardi nella gestione dei contenziosi. Si raccomanda di monitorare costantemente la propria area riservata per verificare la presenza di nuove comunicazioni, garantendo così una gestione proattiva e sicura delle posizioni fiscali.

 

VERSAMENTI

Scadenze fiscali: la data cruciale del 20 agosto 2026

L’attuale panorama normativo vede una convergenza verso il 20 agosto 2026 per la gran parte dei versamenti fiscali, a causa dell’incrocio tra le novità introdotte dal D.L. n. 89/2026 e le regole ordinarie sulla sospensione feriale dei termini. Tale data assume un ruolo cruciale, assorbendo diverse posizioni sia per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) sia per quelli che, pur non essendo soggetti agli ISA, beneficiano di specifici piani di rateazione. È fondamentale che l’impostazione contabile di tali scadenze sia gestita con rigore, monitorando attentamente i requisiti che consentono l’accesso alle proroghe o alla rateizzazione, evitando così il rischio di sanzioni per omessi o tardivi versamenti. La corretta interpretazione delle norme di riferimento è indispensabile per allineare le posizioni dei contribuenti e ottimizzare la gestione della liquidità aziendale in un periodo caratterizzato da molteplici adempimenti concomitanti.

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Al via la fase di pagamento per la definizione agevolata

Con l’avvio della fase operativa relativa ai pagamenti per la nuova rottamazione-quinquies, si entra nel vivo della procedura di definizione agevolata introdotta dal recente quadro normativo. È fondamentale che i contribuenti prestino la massima attenzione alle scadenze definite per il versamento della prima o unica rata, il cui rispetto è condizione imprescindibile per il mantenimento dei benefici previsti dalla misura.

La definizione agevolata rappresenta un’opportunità significativa per regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti dell’Erario, permettendo di corrispondere esclusivamente la quota capitale dei tributi dovuti, con lo stralcio integrale di sanzioni, interessi di mora e aggio della riscossione. Tuttavia, la natura agevolata del provvedimento impone una gestione rigorosa del piano di rientro. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quanto dovuto comporta, in linea generale, l’inefficacia della definizione, con il conseguente ripristino del debito originario e la ripresa immediata delle azioni di riscossione coattiva da parte degli enti creditori.

Per i contribuenti interessati, il consiglio è quello di verificare puntualmente i piani di pagamento ricevuti e di assicurarsi che le disponibilità finanziarie siano programmate in linea con le scadenze indicate nei prospetti. La procedura richiede una pianificazione attenta: è essenziale non sottovalutare la portata di questo impegno economico, specialmente per chi ha scelto la rateazione pluriennale. In caso di dubbi sulla corretta applicazione delle somme o sulla tempistica dei versamenti, è opportuno consultare la documentazione ufficiale disponibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, assicurandosi che ogni pagamento sia correttamente quietanzato per evitare spiacevoli decadenze dai benefici ottenuti.

 

AGEVOLAZIONI

Accesso all’iper ammortamento: via libera per la conferma degli investimenti

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.Dirett. 20 luglio 2026

Da martedì 21 luglio è operativa la piattaforma informatica gestita dal GSE, per la presentazione delle comunicazioni di conferma dell’investimento previste dal Nuovo Piano Transizione 5.0, in attuazione del decreto firmato il 7 maggio 2026 dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Le imprese che hanno ricevuto esito positivo della comunicazione preventiva possono accedere tramite l’Area Clienti del sito del GSE e procedere alla compilazione e all’invio della comunicazione di conferma.

La comunicazione deve essere trasmessa entro i termini stabiliti dalla normativa vigente e deve contenere:

  • l’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’ultima quota di acconto utile al raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione di ciascun bene agevolato;
  • gli estremi delle fatture relative ai costi ammissibili all’agevolazione.

La comunicazione di conferma non può riguardare investimenti relativi a beni diversi, né importi superiori, rispetto a quelli indicati nella comunicazione preventiva.

 

AGEVOLAZIONI

Transizione 4.0: proroga al 15 settembre per la comunicazione di completamento

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.Dirett. 31 luglio 2026

Con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 luglio 2026, è stata ufficializzata la proroga al 15 settembre 2026 dei termini per la trasmissione delle comunicazioni di completamento relative agli investimenti in beni strumentali 4.0.

La proroga interessa gli investimenti ultimati entro il 30 giugno 2026, con i termini per l’adempimento che slittano dal 31 luglio 2026 (scadenza originaria) al 15 settembre 2026, nonché gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025, la cui comunicazione andava trasmessa entro il 31 marzo scorso.

L’invio avviene tramite il sistema telematico per la gestione delle comunicazioni, disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito internet del GSE.

Una novità particolarmente rilevante riguarderà inoltre le imprese in lista d’attesa: grazie alle nuove risorse rese disponibili, sarà infatti possibile finanziare anche investimenti finora rimasti privi di copertura. Le imprese interessate riceveranno dal GSE la comunicazione sulla nuova disponibilità dei fondi e, anche per esse, si apriranno i termini per presentare, entro il 15 settembre, le comunicazioni di conferma e di completamento.

 

BILANCIO

Criptovalute in bilancio: le linee guida dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 6 luglio 2026, n. 200904

Con il recente provvedimento n. 200904 del 6 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove schede tecniche dedicate alle imprese aderenti al regime di adempimento collaborativo; con l’occasione ha fatto chiarezza anche sul trattamento contabile delle criptovalute per i soggetti OIC adopter.

In assenza di una disciplina specifica nei principi contabili nazionali, lo standard setter ha chiarito che le valute virtuali rientrano nella definizione di bene immateriale (OIC 24), in quanto prive di consistenza fisica, non monetarie (non danno diritto a incassare importi determinati) e individualmente identificabili.

Sul fronte della classificazione in bilancio, il documento conferma l’approccio basato sulla “destinazione” decisa dalla direzione aziendale:

  • se le criptovalute sono destinate a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale, vanno iscritte tra le immobilizzazioni al costo di acquisto. Un aspetto cruciale è che non sono soggette ad ammortamento, assimilando la loro natura a quella di cespiti la cui utilità non si esaurisce nel tempo (come i terreni o le opere d’arte). Resta tuttavia fermo l’obbligo di svalutazione (OIC 9) nel caso in cui il fair value (al netto dei costi di vendita) risulti inferiore al valore contabile;
  • se le criptovalute sono detenute per la vendita nel normale ciclo operativo, vengono classificate tra le rimanenze (OIC 13) e valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzazione desumibile dal mercato (fair value).

 

REGIMI AGEVOLATI

Regime forfetario e limite dei ricavi

Il regime forfetario continua a rappresentare una delle soluzioni fiscali più convenienti per professionisti e piccoli imprenditori. Tuttavia, per mantenerne i benefici, è fondamentale monitorare con attenzione il rispetto delle soglie di ricavi e compensi previste dalla legge.

L’impatto del superamento del limite varia in base all’importo effettivamente incassato nel corso dell’anno solare.

Ricavi annui Conseguenza fiscale Decorrenza del cambio regime
Fino a 85.000 € Mantenimento del regime forfetario Rimane attivo anche per l’anno successivo.
Tra 85.001 € e 100.000 € Uscita differita Il forfettario si applica fino al 31 dicembre. Dal 1° gennaio dell’anno successivo si passa al regime ordinario/semplificato.
Oltre 100.000 € Uscita immediata Dalla fattura/incasso che determina lo sforamento si applica il regime ordinario con addebito dell’IVA.

Nota sul superamento dei 100.000 €: In caso di uscita immediata infrannuale, l’obbligo di applicare l’IVA e la tassazione IRPEF ordinaria scatta a partire dall’operazione che comporta lo sforamento della soglia.

 

Un dettaglio fondamentale riguarda chi apre la partita IVA a esercizio iniziato. In questo caso, il limite degli 85.000 euro non è pieno, ma va riproporzionato ai giorni effettivi di attività dell’anno.

Chi apre la partita IVA il 1° settembre ha davanti a sé 122 giorni di attività fino al 31 dicembre. Il limite di ricavi per il primo anno sarà: 85.000 \ 365 x 122 = 28.410,96.

Se questo importo ridotto viene superato, l’anno successivo si perderà il regime forfetario.

La soglia dei 100.000 €, invece, non è soggetta a ragguaglio ad anno e resta sempre fissa, a prescindere dal mese di apertura della partita IVA.

Ricordiamo che nel regime forfetario rileva esclusivamente il principio di cassa: non contano le fatture emesse, ma le somme effettivamente incassate:

  • una fattura emessa a dicembre ma pagata dal cliente a gennaio concorrerà al limite del nuovo anno;
  • un fatturato teorico elevato non comporta rischi finché gli incassi reali non superano le soglie di legge.

Per evitare cambi di regime imprevisti e le relative conseguenze in materia di IVA e adempimenti contabili, si consiglia di:

  • tracciare gli incassi mensilmente: mantienere un registro aggiornato delle somme entrate nel conto corrente dedicato;
  • calcolare il margine residuo: verificare periodicamente quanto manca al raggiungimento del tetto massimo (specie se ragguagliato);
  • porre massima attenzione a fine anno: monitorare le date di accredito dei bonifici concordati a novembre e dicembre;
  • pianificare con il commercialista: se ci si avvicina alla soglia, valutare la gestione temporale dei pagamenti insieme al proprio consulente;
  • sfruttare software di gestione: utilizzare dashboard o gestionali con alert automatici sul fatturato cumulato.

 

AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta R&S: stop alla retroattività del Manuale di Frascati

Consiglio di Stato, Sentenza 14 luglio 2026, n. 5627

Con la sentenza n. 5627 del 14 luglio 2026, il Consiglio di Stato ha stabilito che i severi criteri del Manuale di Frascati (OCSE) non possono essere applicati retroattivamente per valutare i crediti d’imposta Ricerca e Sviluppo relativi agli anni precedenti al 2020.

Per i progetti pre-2020 (2015-2019) fa fede quindi solo la normativa previgente (D.L. n. 145/2013). In particolare, fino al 2019, per ottenere l’agevolazione era sufficiente un progresso tecnologico valido per la singola realtà aziendale. Non era richiesta un’innovazione scientifica assoluta a livello mondiale, requisito introdotto solo successivamente con il Manuale.

La decisione delegittima i recuperi fiscali basati sull’uso retroattivo del Manuale, offrendo alle aziende un solido strumento di difesa per i contenziosi pendenti e le verifiche in corso.

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Anomalie ISA: cosa sono, come vengono segnalate e come comportarsi

L’Agenzia delle Entrate può segnalare ai contribuenti la presenza di anomalie ISA, ossia incongruenze tra i dati indicati nel modello degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e le informazioni già presenti nell’Anagrafe Tributaria, come ad esempio le Certificazioni Uniche, le dichiarazioni degli anni precedenti o i contratti di locazione. Le anomalie possono riguardare anche presunte incongruenze nella gestione delle scorte o nella segnalazione di cause di esclusione.

È importante sapere che non si tratta di un avviso di accertamento, ma di una comunicazione preventiva con cui l’Amministrazione finanziaria invita il contribuente a verificare la correttezza dei dati dichiarati ed eventualmente a regolarizzare la propria posizione.

Le comunicazioni relative alle anomalie ISA non vengono inviate tramite e-mail o PEC. Sono invece rese disponibili nell’area riservata del contribuente, all’interno del Cassetto fiscale o del portale Fatture e Corrispettivi.

In presenza di un’anomalia ISA è possibile:

  • verificare e correggere i dati: se emerge un errore o un’omissione, è possibile regolarizzare la posizione tramite il ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste;
  • fornire chiarimenti: se si ritiene che i dati dichiarati siano corretti, è possibile trasmettere all’Agenzia delle Entrate le motivazioni che giustificano la presunta incongruenza.

Le spiegazioni non possono essere inviate mediante documenti o memorie in formato libero. I chiarimenti devono essere trasmessi esclusivamente utilizzando l’apposito software per la compilazione delle comunicazioni di anomalia, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Verificare tempestivamente le comunicazioni presenti nella propria area riservata consente di evitare possibili contestazioni future e di regolarizzare eventuali errori in modo spontaneo.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

SCADENZE

La sospensione feriale dei termini per il 2026

Con l’arrivo dell’estate si rinnova la cosiddetta “tregua fiscale”, un meccanismo che concede una pausa ai contribuenti e agli intermediari. Per evitare sovrapposizioni e gestire correttamente le scadenze, è fondamentale distinguere tra due diversi strumenti di sospensione: lo stop agli invii da parte dell’Agenzia delle Entrate e il congelamento dei termini per adempimenti e pagamenti.

 

Stop all’invio degli atti dal 1° al 31 agosto

In attuazione del decreto Adempimenti (art. 10, D.Lgs. n. 1/2024), nei mesi di agosto (dal 1° al 31) e di dicembre (dal 1° al 31), l’Agenzia delle Entrate sospende l’elaborazione e la trasmissione di specifiche tipologie di atti:

  • comunicazioni da controllo automatizzato delle dichiarazioni (art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972);
  • comunicazioni da controllo formale (art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973);
  • esiti della liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata;
  • lettere di compliance per l’adempimento spontaneo.

 

Sospensione dei termini di pagamento e trasmissione dal 1° agosto al 4 settembre

Indipendentemente dallo stop agli invii, opera la sospensione estiva dei termini processuali e amministrativi.

Dal 1° agosto al 4 settembre:

  • sono sospesi i termini (solitamente di 30 giorni) per il versamento delle somme dovute a seguito di avvisi bonari, controlli automatizzati, formali e liquidazioni a tassazione separata;
  • è sospeso il termine per l’invio di documenti, dati e chiarimenti richiesti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori.

 

Come si calcola il riavvio?

Il conteggio dei giorni a disposizione riprende a decorrere dal 5 settembre. Se una richiesta o un avviso è stato notificato prima del 1° agosto, i giorni trascorsi fino al 31 luglio si sommano a quelli che riprenderanno a scorrere dal 5 settembre.

 

Le eccezioni: quando il Fisco non si ferma

La sospensione non è assoluta. Come chiarito dalla circolare n. 9/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate, l’Ufficio conserva la facoltà di derogare al blocco ed emettere o notificare atti anche ad agosto in casi di particolare urgenza e indifferibilità, tra cui:

  • pericolo di prescrizione o decadenza dei termini di accertamento;
  • inoltro di notizie di reato alla Procura della Repubblica;
  • procedure concorsuali o di risoluzione della crisi d’impresa.

In questi casi eccezionali, se il Fisco recapita una comunicazione ad agosto, si applica comunque la tutela dei termini: il tempo utile per il pagamento o per il riscontro inizierà a decorrere soltanto dal 5 settembre.

Sebbene l’attività di notifica ordinaria sia congelata, si raccomanda di non trascurare il monitoraggio della propria PEC anche durante le ferie estive. La ricezione di atti indifferibili o notifiche da parte di altri enti richiede un’analisi tempestiva per programmare le opportune azioni al rientro lavorativo.

 

IVA

Registratore telematico: regole per ferie e chiusure prolungate

In vista delle ferie estive o di eventuali chiusure stagionali prolungate, è fondamentale per gli esercenti ricordare le procedure relative alla corretta gestione del registratore telematico (RT) dei corrispettivi.

Secondo le specifiche tecniche fornite dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui l’interruzione dell’attività commerciale si protragga per oltre 12 giorni consecutivi (es. per ferie lunghe, chiusura stagionale o temporaneo inutilizzo del dispositivo), o qualora l’esercente non sia in grado di stabilire a priori la durata dell’inattività, è necessario prevedere l’invio di un evento specifico al sistema dell’Agenzia.

È opportuno, infatti, impostare il registratore telematico nello stato di “fuori servizio” utilizzando il codice 608, che identifica l’evento di “magazzino/periodo di inattività”.

Questa impostazione notifica anticipatamente al Fisco l’inizio del periodo di sospensione. Non sono previste complesse procedure per la riattivazione: al momento della riapertura del punto vendita, il registratore telematico tornerà in automatico “In servizio” in occasione della prima trasmissione utile dei corrispettivi.

 

È un adempimento obbligatorio?

Come chiarito in più occasioni dall’Amministrazione finanziaria, la comunicazione di inattività superiore ai 12 giorni non è un obbligo di legge in senso stretto e non comporta alcuna sanzione in caso di omissione.

Tuttavia, l’operazione è fortemente consigliata per una ragione molto pratica: se la messa “fuori servizio” viene ignorata, il sistema dell’Agenzia delle Entrate, non registrando alcun flusso di dati per oltre 12 giorni, rileva automaticamente un’anomalia procedurale. A fronte di tale anomalia, l’Agenzia potrebbe procedere con l’invio di una comunicazione via PEC all’indirizzo dell’esercente, intimando di fornire tempestivi chiarimenti sulla mancata trasmissione dei corrispettivi giornalieri.

Il titolare dell’attività sarebbe dunque costretto, a posteriori, a giustificare formalmente l’assenza di invii (es. per ferie o malattia).

Impostare proattivamente il registratore in “fuori servizio” prima della chiusura solleva l’esercente da questi successivi oneri burocratici, evitando l’arrivo di lettere di compliance e perdite di tempo con l’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Mercoledì 30 settembre 2026 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA – LIPE Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

 

 

Approfondisci

Newsletter Luglio 2026:

 

IN BREVE
  • Scadenza 2026 IMU e ravvedimento operoso
  • Rottamazione-quinquies: disponibili le comunicazioni delle somme dovute nell’area riservata AdER
  • Guida dell’Agenzia sulle agevolazioni nella dichiarazione dei redditi 2026
  • Split payment esteso anche dopo il 30 giugno 2026
  • È valida la notificazione della cartella di pagamento consegnata a una persona che si qualifica come “convivente”
  • Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori esercitata dal curatore fallimentare
  • Novità per la previdenza complementare dal 1° luglio 2026
APPROFONDIMENTI
  • Versamento IMU e ravvedimento operoso
  • La Guida dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni della dichiarazione 2026
PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

TRIBUTI LOCALI

Scadenza 2026 IMU e ravvedimento operoso

Il 16 giugno 2026 è scaduto il termine per il versamento della prima rata dell’IMU.

È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Vedi l’Approfondimento

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Rottamazione-quinquies: disponibili le comunicazioni delle somme dovute nell’area riservata AdER

Agenzia delle Entrate-Riscossione, Comunicato stampa 23 giugno 2026

Nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sono disponibili le “Comunicazioni delle somme dovute” per i contribuenti che hanno presentato domanda di adesione alla rottamazione-quinquies entro il 30 aprile 2026.

Le comunicazioni riportano l’esito della richiesta (accoglimento o eventuale rigetto) insieme al dettaglio degli importi da corrispondere, al riepilogo dei carichi ammessi alla definizione agevolata e ai moduli per il pagamento delle rate.

Per chi ha trasmesso la domanda tramite il servizio in area riservata, la documentazione è consultabile esclusivamente online accedendo con Spid, Cie, Cns o, per imprese e professionisti, con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate.

I contribuenti che hanno invece utilizzato l’area pubblica riceveranno la Comunicazione anche tramite raccomandata oppure Pec, in base al recapito indicato in fase di adesione.

I contribuenti possono procedere con il versamento in un’unica soluzione oppure in forma rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali distribuite in nove anni, con importo minimo di 100 euro per rata. Il termine per il pagamento della prima – o unica – rata è fissato al 31 luglio 2026.

Alla comunicazione sono allegati i moduli relativi alle prime dieci rate del piano; quelli successivi saranno resi disponibili nell’area riservata e, per le domande presentate tramite area pubblica, inviati anche ai recapiti indicati nella domanda di adesione.

Tra le funzionalità attivate figurano anche i servizi online per la gestione del piano di pagamento. I contribuenti possono richiedere la domiciliazione bancaria delle rate tramite il servizio dedicato disponibile nell’area riservata. Disponibile inoltre il servizio ContiTu, che consente di scegliere di definire in modo agevolato solo alcuni degli avvisi o delle cartelle inclusi nella comunicazione ricevuta.

 

DICHIARAZIONI

Guida dell’Agenzia sulle agevolazioni nella dichiarazione dei redditi 2026

Agenzia delle Entrate, Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026”

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’edizione 2026 della guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione” che illustra tutte le agevolazioni fiscali che possono essere fruite dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Vedi l’Approfondimento

 

IVA

Split payment esteso anche dopo il 30 giugno 2026

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comunicato stampa 30 giugno 2026. n. 77

Con un comunicato stampa pubblicato in data 30 giugno, il MEF ha ragguagliato i contribuenti soggetti passivi circa l’applicazione del meccanismo dello split payment dopo il 30 giugno.

La proposta della Commissione europea per il rinnovo dell’autorizzazione all’applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti) dell’IVA oltre il 30 giugno 2026 è attualmente all’esame del Consiglio UE, con conclusione prevista il 10 luglio.

Poiché l’autorizzazione produce effetti dal 1° luglio 2026, i soggetti interessati possono continuare ad applicare il meccanismo dello split payment senza soluzione di continuità anche dopo il 30 giugno 2026.

La misura è destinata a trovare applicazione fino al 30 giugno 2029 nei confronti dei medesimi soggetti già interessati.

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

È valida la notificazione della cartella di pagamento consegnata a una persona che si qualifica come “convivente”

Cassazione, Ordinanza 8 maggio 2026, n. 13260

La Cassazione, con l’ordinanza n. 13260 dell’8 maggio 2026, ha ritenuto valida la notificazione di una cartella di pagamento eseguita presso l’abitazione del destinatario e consegnata a una persona ivi presente che si qualifica come familiare convivente.

L’agente notificatore non è tenuto ad accertare l’identità del consegnatario, essendo rilevante quanto da quest’ultimo dichiarato e riportato nella relata di notificazione. La consegna a un familiare convivente, anche solo dichiarato tale, fa presumere che l’atto sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario, essendo irrilevante la mera dubbiosità o la non immediata identificabilità del consegnatario.

Ai fini della contestata validità della notifica, rileva solo l’incertezza assoluta sulla persona del ricevente ovvero sulla consegna a soggetto che, pur rinvenuto nell’abitazione del destinatario, non sia legato da rapporto familiare né risulti addetto alla casa. Ma in questo caso, secondo la Corte, la prova grava sul destinatario e non può essere assolta mediante la produzione del solo certificato di famiglia, il quale attesta la residenza formale, ma non esclude convivenze di fatto o presenze stabili non registrate.

 

SOCIETÀ

Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori esercitata dal curatore fallimentare

La Corte d’Appello di Cagliari, con la sentenza 20 maggio 2025, n. 192/2025, ha chiarito che lo stato di insolvenza non può essere dedotto in modo automatico dal mero sbilancio tra le poste attive e passive del bilancio. Al contrario, la sussistenza della crisi deve essere verificata valutando la reale capacità dell’impresa di operare proficuamente sul mercato, rispondendo alle proprie obbligazioni mediante il ricorso a mezzi ordinari di pagamento.

L’esistenza di uno squilibrio patrimoniale non integra quindi di per sé la prova inequivocabile di una crisi irreversibile, qualora sia accertato il mantenimento di un indice di liquidità in equilibrio e idoneo a garantire il regolare svolgimento dell’attività.

In tema di risarcimento del danno, la pronuncia ha precisato che nelle ipotesi in cui, a fronte della ricostruzione delle scritture contabili operata dal curatore, è possibile determinare il danno effettivo, non si deve fare ricorso a criteri di liquidazione equitativa, valevoli solo quando il danno, pur certo, è di impossibile o difficile quantificazione. Il criterio dei c.d. “netti patrimoniali” appare infatti appropriato ai casi in cui la condotta contestata all’amministratore è la causa dell’erosione del patrimonio sociale, ma non anche a quelli in cui l’amministratore avrebbe omesso di chiedere tempestivamente il fallimento per non aggravare il dissesto ma non di averlo provocato.

 

PREVIDENZA

Novità per la previdenza complementare dal 1° luglio 2026

Dal 1° luglio 2026 sono entrate in vigore le nuove regole sulla previdenza complementare introdotte dalla legge di Bilancio 2026.

La principale novità riguarda l’adesione ai fondi pensione dei lavoratori alla prima occupazione che, in assenza di una scelta esplicita, saranno iscritti automaticamente al fondo negoziale previsto dal contratto collettivo, con possibilità di recesso entro 60 giorni. Per le adesioni tacite, oltre al TFR verranno versati anche i contributi del lavoratore e del datore di lavoro.

I criteri di investimento delle somme conferite automaticamente saranno modulati in base all’età e all’orizzonte temporale dell’aderente (life-cycle).

Dal 1° luglio 2026 è inoltre prevista una maggiore flessibilità nelle prestazioni con nuove tipologie di rendita, che offrono maggiore flessibilità nella fase di erogazione delle prestazioni pensionistiche.

Infine, dal prossimo 31 ottobre 2026, chi trasferirà la propria posizione da un fondo negoziale a un fondo aperto o a un Piano individuale pensionistico (Pip), dopo almeno due anni di iscrizione, conserverà il diritto al contributo del datore di lavoro previsto dal contratto collettivo (“portabilità”).

 

 

 

APPROFONDIMENTI

TRIBUTI LOCALI

Versamento IMU e ravvedimento operoso

Il 16 giugno 2026 è scaduto il termine per il versamento della prima rata dell’IMU.

È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In ogni caso, anche per l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso:

  • entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,083% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,166% per 14 giorni;
  • decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,25%;
  • decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,3889%;
  • decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o, in mancanza di dichiarazione, entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,125%.

Si ricorda che, contrariamente al passato, il ravvedimento operoso per i tributi locali è applicabile anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo (fino ai termini di prescrizione o alla notifica di un atto di accertamento da parte del Comune).

Dopo il termine previsto dal ravvedimento operoso si applica la sanzione del 25% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune.

Dal 1° gennaio 2026 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari al 1,60% annuo.

In riferimento alla dichiarazione IMU è sanzionata:

  • la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);
  • la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;
  • la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.

L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00 (art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992).

La presentazione di una dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:

  • con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 e il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992) se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;
  • con una sanzione fissa, compresa tra € 51,00 ed € 258,00 (art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.

Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.

 

DICHIARAZIONI

La Guida dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni della dichiarazione 2026

Agenzia delle Entrate, Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026”

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’edizione 2026 della guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione” che illustra tutte le agevolazioni fiscali che possono essere fruite dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

La guida è composta da 12 capitoli preceduti da una parte generale dedicata a:

  • crediti d’imposta;
  • oneri e spese per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo;
  • detrazioni pluriennali relative a immobili (recupero del patrimonio edilizio, sismabonus, bonus verde, ecobonus e superbonus);
  • visto di conformità, redditi e ritenute certificati dai sostituti d’imposta, oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall’imposta lorda contenuti nel Quadro E (“Oneri e spese”) del modello di dichiarazione dei redditi 730/2026;
  • altre detrazioni;
  • versamenti in acconto e riporto dell’eccedenza derivante dalla precedente dichiarazione.

Di seguito, l’elenco dei singoli capitoli, suddiviso per argomenti:

  • Spese sanitarie;
  • Interessi passivi dei mutui;
  • Spese di istruzione;
  • Erogazioni liberali;
  • Premi di assicurazione;
  • Contributi previdenziali e assistenziali;
  • Altre detrazioni e deduzioni;
  • Crediti d’imposta;
  • Recupero del patrimonio edilizio;
  • Riqualificazione energetica;
  • Bonus mobili ed elettrodomestici;

Si ricorda che quest’anno le regole cambiano in modo significativo, specialmente per chi possiede redditi più elevati, con l’introduzione di nuovi tetti massimi di spesa.

Ecco una sintesi delle principali novità.

  1. La stretta sulle detrazioni: i nuovi limiti oltre i 75.000 euro

La grande novità del 2026 riguarda l’introduzione di un nuovo limite (plafond) per le detrazioni, applicato esclusivamente ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro. L’ammontare massimo su cui si potranno calcolare le agevolazioni dipenderà da un “importo base” moltiplicato per un coefficiente legato alla situazione familiare:

  • l’importo base è fissato a 000 euro per i redditi compresi tra 75.000 e 100.000 euro, ma scende a 8.000 euro per i redditi che superano i 100.000 euro;
  • questo importo va poi moltiplicato per il proprio coefficiente: 0,5 se non si hanno figli a carico, 0,7 con un figlio, 0,85 con due figli, e 1in presenza di tre o più figli oppure di almeno un figlio con disabilità.

Alcune spese fondamentali restano escluse da questo nuovo tetto limitante, come le spese sanitarie e le rate dei mutui stipulati fino al 31 dicembre 2024. Rimane inoltre in vigore la decurtazione progressiva introdotta negli anni passati: per i redditi superiori a 120.000 euro, le detrazioni al 19% si riducono progressivamente fino ad azzerarsi al traguardo dei 240.000 euro, sempre con l’eccezione delle spese mediche e degli interessi sui mutui per l’abitazione principale.

  1. Pagamenti tracciabili

Ricordiamo che per poter beneficiare della gran parte delle detrazioni al 19%, il pagamento deve avvenire tramite strumenti tracciabili, come bancomat, carte di credito, bonifici o applicazioni via smartphone. Fanno eccezione, potendo ancora essere pagati in contanti, l’acquisto di medicinali, di dispositivi medici e le prestazioni rese da strutture del Servizio Sanitario Nazionale (o private accreditate). È vitale conservare sempre le ricevute del POS, le contabili dei bonifici o gli estratti conto per dimostrare l’utilizzo del metodo elettronico.

  1. Familiari a carico e impatto dell’Assegno Unico

Le spese (come quelle mediche o di istruzione) sostenute per i familiari a carico continuano a essere preziose per abbassare le imposte. Un familiare si considera “a carico” se il suo reddito nel 2025 non ha superato i 2.840,51 euro, soglia che viene innalzata a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni di età. È importante sottolineare che, sebbene l’Assegno Unico abbia di fatto azzerato le detrazioni dirette in busta paga per i figli a carico minori di 21 anni, i genitori mantengono comunque il diritto di detrarre o dedurre le spese sostenute nel loro interesse.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 20 luglio 2026 IRPEF e addizionali Versamento dell’imposta a saldo 2025 e del primo acconto 2026 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2026 PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PERSONE e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d’imposta) – soggetti ISA Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi 2026. Mod. F24
Lunedì 20 luglio 2026 IRES Versamento dell’imposta a saldo 2025 e del primo acconto 2026 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2026 SOGGETTI IRES, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari) – soggetti ISA Soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Mod. F24
Lunedì 20 luglio 2026 Diritto camerale Versamento diritto annuale 2026 – soggetti ISA Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro delle imprese. Mod. F24
Venerdì 31 luglio 2026 Istanza modello IVA TR Presentazione dell’istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito IVA relativo al secondo trimestre. I contribuenti IVA che hanno realizzato nel corso del secondo trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi. Telematica

Approfondisci

Newsletter Giugno 2026:

 

IN BREVE
  • Proroga per i versamenti dei soggetti ISA: il nuovo calendario
  • Contributi pubblici significativi: pubblicato il decreto attuativo
  • Novità fiscali: convertito in legge il decreto Fiscale
  • Concordato Preventivo Biennale 2026/2027: arrivano tetti massimi e proroga delle scadenze
  • Rottamazione-quinquies estesa a Comuni e Regioni
  • Benefici “prima casa” estesi ai fabbricati collabenti
  • Claims di sostenibilità e Codice del Consumo: nuove regole contro le pratiche scorrette
  • PEC in arrivo con le nuove lettere di compliance sugli aiuti di Stato 2022
APPROFONDIMENTI
  • Contributi pubblici significativi e obblighi di verifica
  • Le novità dopo la conversione in legge del decreto Fiscale
PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

VERSAMENTI

Proroga per i versamenti dei soggetti ISA: il nuovo calendario

D.L. 22 maggio 2026, n. 89, art. 6

L’art. 6 del D.L. 22 maggio 2026, n. 89, in vigore dal 23 maggio, prevede che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e ai contribuenti in regime forfetario e di vantaggio è riconosciuta la possibilità di effettuare i versamenti fiscali in scadenza al 30 giugno 2026 entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazioni. Il versamento potrà essere effettuato anche entro i trenta giorni successivi (19 agosto) con una maggiorazione dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Da quest’anno quindi, chi deciderà di rinviare i pagamenti delle imposte dal 20 luglio fino al 19 agosto, dovrà versare anche un interesse doppio rispetto al canonico 0,4%.

 

Il nuovo calendario dei versamenti è il seguente:

Scadenza Adempimento / Descrizione
30 giugno Scadenza per i versamenti che scaturiscono dalle dichiarazioni 2026 (redditi 2025) per i contribuenti persone fisiche non interessati dalla proroga.
20 luglio Nuova scadenza per i versamenti che scaturiscono dalle dichiarazioni 2026 per contribuenti soggetti a ISA e collegati.
19 agosto Nuova scadenza per i versamenti che scaturiscono dalle dichiarazioni 2026 per contribuenti soggetti a ISA e collegati con la maggiorazione dello 0,8%.
30 novembre Scadenza per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

 

ADEMPIMENTI

Contributi pubblici significativi: pubblicato il decreto attuativo

D.P.C.M. 26 marzo 2026, n. 84

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 26 marzo 2026, n. 84, decreto attuativo della legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024). Il provvedimento, in vigore dal 4 giugno 2026, definisce i criteri per identificare i contributi pubblici “di entità significativa” che faranno scattare specifici obblighi di verifica e, ove necessario, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo.

La disciplina si applica ai contributi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Vedi l’Approfondimento

 

AGEVOLAZIONI, IMPOSTE DIRETTE, IVA

Novità fiscali: convertito in legge il decreto Fiscale

D.L. 27 marzo 2026, n. 38 convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 22 maggio 2026, n. 88, che converte con modifiche il D.L. 27 marzo 2026, n. 38 (recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica). In sede di conversione, il testo ha assorbito anche le misure del D.L. n. 42 del 3 aprile 2026 (sostegno alle imprese e prezzi petroliferi) e ha introdotto ulteriori correzioni.

Vedi l’Approfondimento

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Concordato Preventivo Biennale 2026/2027: arrivano tetti massimi e proroga delle scadenze

Il quadro normativo del Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2026-2027 si delinea con importanti novità. Tra la conversione in legge del D.L. n. 38/2026 (decreto Fiscale) e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 11 maggio 2026, per i contribuenti arrivano tutele, limiti di incremento e più tempo per aderire.

La legge di conversione ha introdotto significativi correttivi a favore dei contribuenti. In particolare, vengono fissati dei tetti massimi alla proposta di reddito concordato:

  • punteggio ISA tra 6 e 8: la proposta non può eccedere il 30% del reddito dichiarato nel periodo precedente (opportunamente rettificato);
  • punteggio ISA tra 1 e 6: il limite massimo di incremento è fissato al 35% del reddito del periodo precedente.

Viene inoltre stabilito che le maggiorazioni legate all’iperammortamento non rilevano nella determinazione del reddito d’impresa oggetto di concordato, rientrando tra le voci di rettifica. Per dare più respiro a imprese e professionisti, il termine per aderire alla proposta per il biennio 2026-2027 viene ufficialmente differito al 31 ottobre 2026.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha invece approvato i criteri di calcolo con cui l’Agenzia delle Entrate formulerà le proposte. Oltre alla storia reddituale del contribuente, peseranno indicatori ISA specifici come i ricavi per addetto e la durata delle scorte.

Il decreto introduce importanti tutele in caso di sospensione dell’attività economica dovuta a eventi straordinari, prevedendo tagli automatici della proposta del 10%, 20% o 30% in base alla durata del blocco. Vengono infine definite le circostanze eccezionali che determinano la cessazione degli effetti del concordato, come eventi calamitosi, liquidazioni, sospensioni dell’attività o impatti economici negativi legati alla situazione geopolitica in Medio Oriente (se generano un incremento dei prezzi superiore al 5%).

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Rottamazione-quinquies estesa a Comuni e Regioni

D.L. 27 marzo 2026, n. 38 convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, art. 10-quinquies

L’approvazione della legge di conversione del decreto Fiscale (D.L. n. 38/2026) ha introdotto un’importantissima novità per il tessuto imprenditoriale e per i privati: l’estensione della rottamazione-quinquies ai carichi affidati dagli enti territoriali all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER). Sarà così possibile regolarizzare in forma agevolata non solo i debiti erariali, ma anche i mancati pagamenti legati a tributi locali come IMU, TARI, imposta di soggiorno, canoni patrimoniali e violazioni del Codice della Strada.

La definizione agevolata riguarda i ruoli consegnati alla riscossione nel lungo periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. L’adesione consente di estinguere la pendenza versando esclusivamente il capitale originariamente dovuto e le spese di notifica o esecutive, beneficiando dello stralcio totale di sanzioni, interessi di mora e aggio.

A differenza dei debiti con lo Stato, l’inclusione delle tasse locali non è automatica e richiede attenzione alle finestre temporali stabilite dal legislatore:

  • entro il 30 giugno 2026: i Comuni e le Regioni devono approvare e pubblicare la specifica delibera consiliare per aderire alla sanatoria. Gli enti non potranno selezionare singole annualità o tributi, ma dovranno recepire l’intera misura;
  • dal 16 settembre al 31 ottobre 2026: si aprirà la finestra telematica sul portale AdER per consentire ai contribuenti di presentare la domanda di adesione;
  • piani di pagamento: l’importo dovuto potrà essere saldato in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 2027, oppure dilazionato in un piano straordinario fino a un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni) con l’applicazione di un tasso di interesse fisso al 3% annuo.

 

AGEVOLAZIONI

Benefici “prima casa” estesi ai fabbricati collabenti

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 26 maggio 2026, n. 108

Con la risposta ad interpello n. 108 del 26 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’agevolazione “prima casa” può essere riconosciuta anche per l’acquisto di un immobile collabente, censito in categoria catastale F/2. Ricordiamo che le unità collabenti indentificate nella categoria catastale F/2 sono fabbricati fatiscenti, ruderi o edifici collabenti (ad esempio, con tetto crollato); si tratta dunque di immobili in uno stato di degrado così avanzato da non poter essere abitati o utilizzati, e di conseguenza sono inagibili e non producono reddito.

La citata risposta ha chiarito che l’agevolazione “prima casa” spetta a condizione che il fabbricato sia effettivamente destinato a uso abitativo entro tre anni dall’acquisto, cioè nel termine entro cui l’Amministrazione può esercitare il potere di accertamento.

In passato la prassi amministrativa aveva tradizionalmente identificato le “case di abitazione” con i fabbricati censiti nelle categorie abitative del catasto fabbricati (categorie A ad eccezione di A/10, e con esclusione di A/1, A/8, A/9), escludendo l’accesso all’agevolazione “prima casa” per gli F/2, sul presupposto che tali immobili non fossero neppure astrattamente idonei all’uso abitativo al momento del trasferimento.

 

SOCIETÀ

Claims di sostenibilità e Codice del Consumo: nuove regole contro le pratiche scorrette

La trasparenza sui temi della sostenibilità e del rispetto dei parametri ESG diventa un obbligo sempre più stringente per le aziende.

Le ultime comunicazioni professionali evidenziano l’introduzione di importanti modifiche al Codice del Consumo, emanate in attuazione della Direttiva (UE) 2024/82. La nuova normativa punta a regolamentare in modo rigido i cosiddetti “claims di sostenibilità”, contrastando efficacemente le pratiche commerciali scorrette e i fenomeni di “greenwashing”.

Per le imprese, questo cambio di passo si traduce nella necessità di validare oggettivamente ogni dichiarazione pubblica o istituzionale relativa all’impatto ambientale e sociale delle proprie attività, dei processi o dei prodotti. Dichiarazioni non supportate da dati concreti e verificabili rischiano infatti di incorrere in pesanti sanzioni commerciali.

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

PEC in arrivo con le nuove lettere di compliance sugli aiuti di Stato 2022

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 14 maggio 2026, n. 143075

L’Agenzia delle Entrate ha avviato una nuova e massiccia operazione di controllo e promozione dell’adempimento spontaneo, che questa volta prende direttamente di mira i beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime de minimis.

Con il recente Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 143075, emanato il 14 maggio 2026, l’Amministrazione finanziaria ha infatti definito i criteri e il contenuto di una nuova e capillare tornata di comunicazioni di compliance.

Le missive stanno già pervenendo via PEC ai domicili digitali dei contribuenti coinvolti e vengono contestualmente messe a disposizione dei cittadini all’interno del proprio cassetto fiscale, nella sezione “L’Agenzia scrive”.

Il meccanismo che ha fatto scattare i controlli risiede nella mancata o errata iscrizione delle agevolazioni nei registri nazionali dedicati, ossia il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), il SIAN (specifico per il settore agricolo) o il SIPA (riservato a pesca e acquacoltura).

L’Agenzia delle Entrate ha incrociato i flussi informatici e i dati indicati dai contribuenti all’interno dei modelli Redditi, IRAP e 770 relativi al periodo d’imposta 2022. Da questo monitoraggio sono emerse numerose incoerenze e discordanze rispetto alla specifica disciplina agevolativa di riferimento. In estrema sintesi, a causa di questi errori nei dichiarativi ordinari, il sistema ha rifiutato l’iscrizione automatica del beneficio nei registri ufficiali. Non si tratta di una questione puramente formale o statistica: senza la corretta iscrizione in questi database, l’agevolazione rischia di essere revocata, con conseguenze economiche pesanti per l’attività.

Tra le anomalie puramente compilative, una delle più frequenti evidenziate dall’Agenzia riguarda l’uso improprio del codice aiuto residuale “999” nel quadro RS della dichiarazione dei redditi. Questo identificativo jolly è utilizzabile unicamente per indicare aiuti di natura fiscale automatica che non sono espressamente ricompresi e tipizzati nella “Tabella codici Aiuti di Stato” fornita dal Ministero. Molti contribuenti, tuttavia, lo hanno impiegato per dichiarare aiuti che in realtà possedevano un proprio codice specifico in Tabella.

A questa fattispecie si affiancano i classici errori di compilazione formale dei campi obbligatori del quadro RS, quali:

  • Codice attività ATECO;
  • Settore di appartenenza;
  • Codice Regione e Codice Comune;
  • Dimensione dell’impresa e Tipologia dei costi sostenuti.

In tutte queste ipotesi, la violazione di errore formale può essere sanata presentando una dichiarazione integrativa a rettifica, esponendo i dati corretti. Una volta eseguito l’invio, gli aiuti saranno regolarmente iscritti nei relativi registri (RNA, SIAN o SIPA) nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione dell’integrativa stessa.

Ben più delicata è la seconda macro-categoria, che si configura laddove si riscontri un errore sostanziale. In questo scenario, l’iscrizione nei registri nazionali è stata rifiutata poiché il contribuente era privo dei requisiti essenziali richiesti dalla legge per il riconoscimento del beneficio.

L’esempio classico è quello di un aiuto concesso in via esclusiva agli operatori del comparto agricolo che viene invece indicato nel quadro RS da un contribuente che svolge un’attività totalmente differente. L’assenza del presupposto soggettivo rende l’aiuto illegittimamente fruito. In circostanze come questa, la regolarizzazione non si limita a una correzione di righi: il contribuente deve rettificare la dichiarazione originaria cancellando l’aiuto e procedere alla restituzione integrale del beneficio ottenuto, maggiorato di sanzioni e interessi di legge.

Sulle reali conseguenze della mancata o errata compilazione della sezione Aiuti di Stato del quadro RS sussistono forti divergenze interpretative tra l’Amministrazione finanziaria e i professionisti del settore.

Secondo le istruzioni ministeriali dell’Agenzia, l’esatta e completa indicazione degli aiuti nel prospetto rappresenta una condizione essenziale ai fini della legittima fruizione degli stessi. Di conseguenza, se il contribuente decide di ignorare la compliance e non rettifica i dati inesatti, l’iscrizione nei Registri non si perfeziona, determinando la decadenza dal diritto all’aiuto e il conseguente recupero dell’importo.

Al contrario, un solido orientamento della dottrina evidenzia come le istruzioni alla compilazione siano prive di una reale base normativa primaria. In assenza di una specifica previsione di legge, il disconoscimento totale del beneficio non potrebbe scaturire in automatico da una svista compilativa nel quadro RS, originando al massimo una sanzione fissa per dichiarazione inesatta. Nonostante il dibattito sia aperto, appare evidente che, al fine di scongiurare il rischio di accertamenti e recuperi ben più gravosi, la strada della regolarizzazione spontanea rimanga quella decisamente più opportuna.

Un aspetto normativo di fondamentale importanza riguarda il regime sanzionatorio applicabile, profondamente influenzato dalla data in cui le violazioni sono state commesse. Trattandosi di errori commessi nel periodo d’imposta 2022 (quindi antecedentemente al 1° settembre 2024), trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie nella formulazione precedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 87/2024. Il quadro che ne deriva è differenziato:

  • in caso di aiuto spettante (errore formale nel quadro RS): l’incompleta o inesatta compilazione del prospetto dà luogo alla sanzione fissa da 250 a 2.000 euro prevista dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997. Questa sanzione si applica una sola volta, a prescindere dal numero di violazioni commesse all’interno del prospetto. Ricorrendo al ravvedimento operoso (ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997), la sanzione base si abbatte a 1/6 del minimo, riducendosi a soli 41,67 euro. Il versamento va eseguito tramite Modello F24 utilizzando il codice tributo 8911, indicando come anno di riferimento il 2022;
  • in caso di aiuto non spettante: qualora sia necessaria la restituzione del beneficio, le sanzioni proporzionali sono decisamente più severe e vanno da un minimo del 100% ad un massimo del 200% dell’aiuto indebitamente fruito (art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997). In questo caso andrà riversato l’intero ammontare dell’aiuto, maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale annuo e della relativa sanzione proporzionale ridotta tramite ravvedimento.

Se la propria azienda dovesse ricevere una di queste comunicazioni di compliance, è essenziale muoversi con metodo e senza fretta. Un errore comune è pensare di poter rispondere direttamente alla PEC mittente dell’Agenzia delle Entrate: tale casella non è abilitata alla ricezione di messaggi. Qualsiasi comunicazione o elemento utile deve essere trasmesso esclusivamente con le specifiche modalità telematiche indicate all’interno della lettera stessa, direttamente o tramite intermediari incaricati.

La determinazione dell’esatta natura dell’errore (formale o sostanziale), il calcolo degli interessi legali e l’applicazione delle riduzioni da ravvedimento operoso richiedono competenze tecniche approfondite. L’obiettivo della compliance è proprio quello di consentire un allineamento spontaneo prima che l’ufficio emani atti impositivi ben più severi. Il consiglio per tutti i contribuenti è quindi quello di non tentare risoluzioni autonome, ma di sottoporre immediatamente la comunicazione al proprio Commercialista per analizzare la specifica posizione e pianificare la corretta strategia di regolarizzazione.

 

 

APPROFONDIMENTI

ADEMPIMENTI

Contributi pubblici significativi e obblighi di verifica

D.P.C.M. 26 marzo 2026, n. 84

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 26 marzo 2026, n. 84, decreto attuativo della legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024). Il provvedimento, in vigore dal 4 giugno 2026, definisce i criteri per identificare i contributi pubblici “di entità significativa” che faranno scattare specifici obblighi di verifica e, ove necessario, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo.

La disciplina si applica ai contributi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il D.P.C.M. stabilisce che i requisiti relativi alla destinazione e all’importo devono sussistere cumulativamente. Un contributo è considerato rilevante se:

  • proviene da amministrazioni centrali dello Stato, da società da esse controllate direttamente a maggioranza (escluse le quotate e loro controllate) o da enti pubblici non economici vigilati dalle stesse amministrazioni centrali (art. 1, comma 1);
  • è finalizzato alla realizzazione di specifici progetti o scopi di interesse pubblico (art. 1, comma 1, lett. a);
  • è di importo superiore a 1 milione di euro annui oppure, se inferiore, rappresenta almeno il 50% del totale delle entrate o del valore della produzione del beneficiario (art. 1, comma 1, lett. b).

Sono espressamente esclusi dall’ambito di applicazione del decreto i contributi (art. 1, comma 1, lett. a):

  1. destinati a una generalità di soggetti;
  2. aventi natura corrispettiva, retributiva, indennitaria o risarcitoria;
  3. concessi sotto forma di credito d’imposta;
  4. erogati a società quotate (e loro controllate), Enti del Terzo Settore (ETS), ONLUS iscritte all’anagrafe, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ed enti delle confessioni religiose con intese con lo Stato.

In presenza di un contributo rilevante gli organi di controllo (anche monocratici) di società, enti, organismi e fondazioni beneficiari sono tenuti ad effettuare verifiche specifiche per accertare che l’uso dei contributi sia coerente con le finalità per cui sono stati concessi o con la realizzazione dei progetti previsti nonché ad inviare al MEF, con modalità non ancora definite, una relazione annuale con le risultanze dei controlli entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di erogazione (art. 2, comma 1).

Al fine di garantire gli adempimenti richiesti il soggetto beneficiario dei contributi rilevanti è tenuto a costituire un organo di controllo qualora ne sia sprovvisto modificando se necessario lo statuto ovvero le norme regolamentari e organizzative (art. 2, comma 2).

Il mancato invio della relazione o la segnalazione del mancato rispetto delle finalità/progetti legati al contributo possono comportare l’esclusione dall’erogazione di altri finanziamenti pubblici o dello stesso contributo per l’annualità successiva.

 

AGEVOLAZIONI, IMPOSTE DIRETTE, IVA

Le novità dopo la conversione in legge del decreto Fiscale

D.L. 27 marzo 2026, n. 38 convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 22 maggio 2026, n. 88, che converte con modifiche il D.L. 27 marzo 2026, n. 38 (recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica). In sede di conversione, il testo ha assorbito anche le misure del D.L. n. 42 del 3 aprile 2026 (sostegno alle imprese e prezzi petroliferi) e ha introdotto ulteriori correzioni.

Di seguito un riepilogo sistematico delle principali novità.

 

Trattamento IVA delle permute e dazioni in pagamento

La disciplina delle operazioni permutative è stata profondamente riscritta, abrogando le precedenti disposizioni della legge di Bilancio n. 199/2025:

  • base imponibile: è ora costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi (valore monetario di beni e servizi oggetto di ciascuna operazione) determinati dal contratto;
  • valore minimo: la base imponibile non può essere inferiore ai costi riferibili alle cessioni effettuate o alle prestazioni rese, calcolati al momento dell’operazione;
  • decorrenza: la nuova disciplina si applica ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026, fatti salvi i comportamenti adottati in conformità alla previgente normativa.

 

Restrizioni per i lavoratori impatriati

  • Viene esteso il divieto di cumulo tra l’agevolazione per i lavoratori impatriati (art. 5, D.Lgs. n. 209/2023) e il regime di flat tax per i neo-residenti.
  • La misura si applica a chi trasferisce la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2027.

 

Agevolazioni per i lavoratori marittimi

  • Viene disposta l’esclusione dalla base imponibile IRPEF dei redditi da lavoro dipendente per i marittimi italiani imbarcati per oltre 183 giorni (nell’arco di 12 mesi) su navi battenti bandiera estera.
  • Sono escluse dal beneficio le sole navi iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 6-ter, comma 2, del D.L. n. 457/1997.

 

Rateizzazione dell’avviamento negativo (badwill)

  • Per le compravendite di aziende o rami d’azienda effettuate nel rispetto della continuità operativa e occupazionale, i soggetti IAS/IFRS possono rateizzare in 5 quote annue la tassazione (IRES e IRAP) dell’avviamento negativo rilevato a conto economico.
  • La misura ha effetto retroattivo a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.

 

Semplificazione dei pagamenti delle PA

Viene introdotta una soglia di tolleranza per le verifiche preventive sui pagamenti della PA agli esercenti arti e professioni:

  • soglia di esenzione: le PA non devono verificare l’eventuale presenza di cartelle di pagamento scadute se l’ammontare complessivo del debito del professionista è pari o inferiore a 000 euro;
  • impatto normativo: il blocco dei pagamenti con versamento diretto all’agente della riscossione (introdotto dalla legge di Bilancio 2026 con decorrenza 15 giugno 2026) opererà esclusivamente per debiti superiori a 5.000 euro.

 

Rinvio del contributo sulle spedizioni extra-UE

  • È differita al 1° luglio 2026 l’applicazione del contributo amministrativo di 2 euro sui pacchi di valore dichiarato inferiore a 150 euro provenienti da Paesi extra-UE (inizialmente introdotto dalla legge di Bilancio 2026).

 

Ritenuta sulle provvigioni di agenzia e mediazione

La legge di Bilancio 2026 aveva esteso l’obbligo di ritenuta a soggetti precedentemente esenti (agenzie di viaggio, mediatori marittimi/aerei, agenti petroliferi). La legge di conversione dispone che:

  • l’entrata in vigore dell’obbligo è posticipata dal 1° marzo al 1° maggio 2026;
  • viene reintrodotta l’esenzione per le agenzie di viaggio e turismo, limitatamente alle provvigioni percepite per la vendita, prenotazione o intermediazione di documenti di viaggio e trasporti di persone.

 

Premi agli atleti dilettanti

  • Dal 28 marzo 2026 al 31 dicembre 2026, i premi corrisposti agli atleti dilettanti sono esenti dalla ritenuta alla fonte del 20% se l’importo complessivo annuo erogato dal medesimo sostituto d’imposta non supera i 300 euro.
  • In caso di superamento della soglia, la ritenuta si applica sull’intero importo percepito.

 

Iperammortamento

  • Viene eliminato il vincolo che limitava l’agevolazione ai soli beni prodotti all’interno dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE). La novità si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.
  • Ai fini del Concordato Preventivo Biennale (CPB), viene stabilito che le maggiorazioni da iperammortamento non rilevano nella determinazione del reddito d’impresa concordato.

 

Nuovi tetti per la proposta di Concordato Preventivo Biennale (CPB)

Vengono introdotti limiti massimi per la proposta di reddito concordato, calcolati in base al punteggio ISA del periodo precedente:

 

Livello di affidabilità fiscale (ISA) Limite massimo di incremento del reddito proposto
Punteggio da 6 a 8 (escluso) Non oltre il 30% del reddito del periodo precedente
Punteggio da 1 a 6 (escluso) Non oltre il 35% del reddito del periodo precedente

 

Sostegno alle imprese e Transizione 5.0

  • Transizione 5.0: incrementati gli stanziamenti per le imprese che hanno trasmesso le comunicazioni relative al Piano Transizione 5.0 (anno 2025).
  • Nuovo contributo straordinario: istituito un fondo integrativo proporzionale alle spese sostenute dalle imprese, pari a 57,7 milioni di euro per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028.
  • America’s Cup – Napoli 2027: introdotte specifiche agevolazioni fiscali ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP per i soggetti coinvolti nell’organizzazione dell’evento sportivo.

 

Emergenza prezzi carburanti e credito d’imposta agricoltura

  • Accise: prorogato fino al 1° maggio 2026 il taglio delle accise su benzina, gasolio e GPL. Azzerata l’accisa sul metano per autotrazione e allineate le aliquote ridotte per biocarburanti e biodiesel.
  • Monitoraggio: dal 1° giugno 2026, il Garante Prezzi segnalerà tempestivamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) le anomalie legate a eventi straordinari.
  • Agricoltura: introdotto un credito d’imposta straordinario del 20% sulle spese per l’acquisto di carburante effettuato a marzo 2026 (al netto dell’IVA). Il credito è compensabile liberamente in F24, entro un tetto massimo globale di 30 milioni di euro per il 2026.

 

Finanza (Sistemi di garanzia dei depositanti)

  • Interessi e proventi dei titoli obbligazionari destinati ai sistemi di garanzia dei depositanti (ai sensi del TUB) sono esenti dall’imposta sostitutiva sui redditi di capitale fino al 31 dicembre 2028.

 

Ripristino del regime dividendi e PEX

  • Eliminato con effetto retroattivo (dal 1° gennaio 2026) il requisito dimensionale introdotto dalla scorsa legge di Bilancio. Viene ripristinata la precedente disciplina sulla ritenuta dell’1,20% per i dividendi corrisposti a società dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE).

 

Incremento imposta di bollo su conti correnti aziendali

  • L’imposta di bollo fissa dovuta sugli estratti conto e rendiconti di conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche (società ed enti) viene aumentata da 100 a 118 euro.
  • L’aumento si applica agli estratti conto emessi a partire dal 28 marzo 2026.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Martedì 16 giugno 2026 IMU – Versamento Termine ultimo per il versamento della prima rata (o unica soluzione) dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2026. Possessori (es. proprietari e titolari di diritti reali) di immobili (comprese aree fabbricabili e terreni agricoli), ad esclusione dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali. Mod. F24 ovvero apposito bollettino di c/c postale.
Martedì 30 giugno 2026 IRPEF e addizionali Versamento dell’imposta a saldo 2025 e del primo acconto 2026 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2026 PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PERSONE e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d’imposta). Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2026 – Soggetti NO ISA. Mod. F24
Martedì 30 giugno 2026 IRES Versamento dell’imposta a saldo 2025 e del primo acconto 2026 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2026 SOGGETTI IRES) (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari). Soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare – Soggetti NO ISA. Mod. F24
Martedì 30 giugno 2026 Diritto camerale Versamento diritto annuale 2026 Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro delle imprese – Soggetti NO ISA. Mod. F24

 

Approfondisci

Newsletter Maggio 2026:

IN BREVE

  • Disponibile dal 30 aprile la dichiarazione precompilata 2026
  • Dichiarazione IVA 2026: ravvedimento e sanzioni
  • Definiti i punteggi di affidabilità fiscale per i benefici premiali ISA a partire dal periodo d’imposta 2025
  • Nuovo codice tributo per il credito d’imposta “Transizione 5.0”
  • Dichiarazione criptovalute 2026: novità e rischi
  • Gli impatti del recente D.Lgs. n. 47/2026 sulla governance delle società di capitali non quotate
  • Diritto annuale Camere di Commercio 2026 più alto del 20%
  • Passaggio generazionale: la nuda proprietà non basta per l’esenzione fiscale sulle quote di controllo delle S.r.l.
  • L’accesso ai servizi on line dell’Agenzia delle Entrate da parte di “persone di fiducia”
  • Terzo Settore: esenzione dall’imposta di registro solo per ETS già iscritti al RUNTS
  • Allarme phishing dall’Agenzia delle Entrate
  • Whistleblowing: aggiornamenti da ANAC e ASSONIME

APPROFONDIMENTI

  • Dichiarazione precompilata 2026: guida alle novità, tra semplificazioni e nuovi limiti fiscali
  • Definiti i punteggi di affidabilità fiscale a regime per i benefici premiali ISA

PRINCIPALI SCADENZE

 
 
 

 

 

IN BREVE

 

DICHIARAZIONI

Disponibile dal 30 aprile la dichiarazione precompilata 2026

Il cantiere della riforma fiscale entra nel vivo con la campagna dichiarativa 2026. Tra l’espansione della modalità semplificata, la rimodulazione delle detrazioni per i redditi medio-alti e il nuovo assetto dei bonus edilizi, il rapporto tra contribuente e Fisco si evolve, rendendo sempre più cruciale la consulenza strategica del professionista.

La stagione della dichiarazione dei redditi 2026 (relativa al periodo d’imposta 2025) si è aperta ufficialmente il 30 aprile, data in cui l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili i modelli precompilati per milioni di cittadini, dai lavoratori dipendenti ai pensionati, fino ad una platea sempre più ampia di titolari di partita IVA.

Vedi l’Approfondimento

 

 

DICHIARAZIONI

Dichiarazione IVA 2026: ravvedimento e sanzioni

È scaduto il 30 aprile il termine per l’invio della dichiarazione IVA 2026 riferita al periodo 2025.

È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza e quindi entro il 29 luglio 2026 versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.

La sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita da 250 euro a 2.000 euro, ridotta se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso.

La violazione può essere sanata con ravvedimento operoso, e quindi versando una sanzione di importo ridotto a 25 euro (1/10 della sanzione ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.

Occorre inoltre versare anche le sanzioni per omesso versamento dell’imposta, se dovuta, pari al 15% dell’imposta, ridotte anch’esse per effetto del ravvedimento operoso.

Per gli invii delle dichiarazioni IVA oltre 90 giorni dalla scadenza del 30 aprile la dichiarazione IVA è considerata omessa ma ritenuta valida per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale la sanzione dovuta va dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta.

Se la presentazione della dichiarazione IVA oltre 90 giorni non prevede versamento delle imposte, la sanzione minima applicata non può essere inferiore a 250 euro, fino ad un massimo di 2.000 euro.

Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è pari al 60-120% dell’imposta non versata.

Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è pari al 120-240% dell’imposta non versata.

 

ACCERTAMENTO

Definiti i punteggi di affidabilità fiscale per i benefici premiali ISA a partire dal periodo d’imposta 2025

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 aprile 2026, n. 123160

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 22 aprile 2026, n. 123160, ha definito a regime i punteggi di affidabilità fiscale per poter utilizzare i benefici previsti dal regime premiale ISA a partire dal periodo d’imposta 2025 (e quindi anche per i periodi successivi, fino ad eventuali nuovi provvedimenti).

Vedi l’Approfondimento

 

AGEVOLAZIONI

Nuovo codice tributo per il credito d’imposta “Transizione 5.0”

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 16 aprile 2026, n. 14/E

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14/E del 16 aprile 2026, ha “ridenominato” il codice tributo del credito d’imposta “Transizione 5.0” “7079” come segue: “Credito d’imposta – Articolo 8, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026. Deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di completamento dell’investimento, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal GSE, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

DICHIARAZIONI

Dichiarazione criptovalute 2026: novità e rischi

Con l’approssimarsi dei termini per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi (compreso 730) si segnala un tema importante ma spesso sottovalutato dai contribuenti.

Tutti i contribuenti italiani che detengono criptovalute sono tenuti a compilare il quadro RW (modello Redditi persone fisiche) o il quadro W (modello 730), indicando il valore del portafoglio crypto al 31 dicembre dell’anno fiscale.

Non esiste alcuna soglia di esenzione. Anche un solo euro in criptovalute va dichiarato.

L’omessa compilazione del quadro RW (o W) prevede sanzioni che variano tra il 3% e il 15% del valore delle cripto-attività non monitorate. Tale obbligo di monitoraggio sussiste per ogni euro detenuto, poiché non esistono soglie di esenzione. Inoltre, va considerata la sanzione relativa all’imposta sul valore delle cripto-attività, che si calcola nel quadro RW ed è pari al 2 per mille.

A questi oneri vanno aggiunte le sanzioni specifiche previste per chi non avesse dichiarato le plusvalenze realizzate.

 

SOCIETÀ

Gli impatti del recente D.Lgs. n. 47/2026 sulla governance delle società di capitali non quotate

D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47

Il sistema della governance societaria è stato profondamente ridefinito dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 in vigore il 29 aprile 2026. Il D.Lgs. n. 47/2026 introduce infatti una riforma strutturale che aggiorna il codice civile e il Testo Unico della Finanza per modernizzare la gestione delle imprese italiane.

Le nuove norme pongono al centro della governance la progettazione di assetti organizzativi adeguati, rendendo i vertici aziendali direttamente responsabili della prevenzione delle crisi.

Un cambiamento fondamentale riguarda l’organo di controllo, che assume un ruolo dinamico di raccordo tra i vari flussi informativi per monitorare l’efficacia reale dei presidi di rischio.

Per le società quotate, il decreto semplifica l’accesso ai mercati attraverso la revisione delle soglie per l’OPA e l’adozione di regimi agevolati per le PMI. Vengono inoltre introdotte disposizioni specifiche sull’uso dell’intelligenza artificiale e sulla gestione delle minacce informatiche nei processi amministrativi.

 

SOCIETÀ

Diritto annuale Camere di Commercio 2026 più alto del 20%

MIMIT, D.M. 17 marzo 2026

Il MIMIT, con D.M. 17 marzo 2026, ha autorizzato l’incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2026-2028.

L’aumento è finalizzato a garantire il finanziamento di progetti strategici da parte di diverse Camere di Commercio. Sarà applicato dalle 61 Camere di Commercio che ne hanno fatto richiesta: Agrigento, Alessandria-Asti, Aosta, Arezzo-Siena, Bari, Basilicata, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi-Taranto, Cagliari-Oristano, Caltanissetta, Caserta, Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Chieti-Pescara, Como-Lecco, Cosenza, Cremona-Mantova-Pavia, Cuneo, Emilia, Ferrara e Ravenna, Firenze, Foggia, Frosinone-Latina, Genova, Gran Sasso d’Italia, Irpinia-Sannio, Lecce, Marche, Maremma e Tirreno, Messina, Milano Monza Brianza Lodi, Modena, Molise, Monte Rosa, Laghi, Alto Piemonte, Nuoro, Padova, Palermo Enna, Pistoia-Prato, Pordenone-Udine, Reggio Calabria, Rieti-Viterbo, Riviere di Liguria, Roma, Romagna, Salerno, Sassari, Sicilia orientale, Sondrio, Torino, Toscana Nord Ovest, Trapani, Trento, Treviso-Belluno, Umbria, Varese, Venezia Giulia, Venezia Rovigo, Verona, Vicenza.

Le imprese, che avessero già versato il diritto annuale per l’anno 2026 senza la maggiorazione, dovranno effettuare il conguaglio (versando la differenza) entro il termine per l’invio della dichiarazione dei redditi 2025.

Molte della CCIAA interessate avevano già pubblicato la notizia dell’aumento, che restava però subordinato all’autorizzazione da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (autorizzazione ora ottenuta).

 

SOCIETÀ

Passaggio generazionale: la nuda proprietà non basta per l’esenzione fiscale sulle quote di controllo delle S.r.l.

Corte di Cassazione, Ordinanza 19 marzo 2026, n. 6616

La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 6616/2026, è tornata a fare chiarezza sulle condizioni necessarie per beneficiare dell’esenzione dall’imposta di donazione nel trasferimento di quote societarie ai figli. Il principio espresso è netto: non basta trasferire la “maggioranza della proprietà”, ma è necessario che il beneficiario acquisisca il pieno controllo di diritto della società.

L’agevolazione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990 permette di trasferire quote di S.r.l. ai discendenti senza pagare l’imposta di donazione, a patto che i beneficiari acquisiscano o integrino il controllo della società per almeno 5 anni.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, un genitore aveva donato ai figli la nuda proprietà della partecipazione totalitaria (100%) di una S.r.l., riservando però a sé (usufruttuario) il diritto agli utili e, soprattutto, il diritto di voto sulle delibere di distribuzione degli utili.

Secondo i giudici, il trasferimento non è in questo caso idoneo a fruire del bonus fiscale. Il motivo risiede nella definizione di “controllo di diritto” (ex art. 2359 c.c.):

  • per beneficiare dell’esenzione, il beneficiario deve disporre della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
  • se il donante trattiene il potere di decidere sulla destinazione degli utili, il beneficiario non ha un controllo pieno;
  • mancando la possibilità di incidere su una parte essenziale dei poteri riservati all’assemblea, non si configura quel “passaggio di testimone” gestionale che la norma intende agevolare.

La delibera sulla destinazione dell’utile non è un dettaglio secondario perché decidere se distribuire dividendi o accantonare riserve per investimenti futuri incide direttamente sulla struttura finanziaria e sul valore dell’ente. La Corte sottolinea che la scelta di non distribuire utili è legittima solo se supportata da ragioni oggettive e coerenti con l’interesse sociale. Se tale decisione viene assunta sistematicamente e senza giustificazioni valide, può persino configurarsi come un abuso di maggioranza.

Questa recente sentenza conferma che la pianificazione del passaggio generazionale richiede sempre un’analisi tecnica meticolosa.

 

DICHIARAZIONI

L’accesso ai servizi on line dell’Agenzia delle Entrate da parte di “persone di fiducia”

Tutti i contribuenti giuridicamente “capaci” ma in difficoltà o impossibilitati ad utilizzare in autonomia i servizi online dell’Agenzia delle Entrate e/o dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, possono richiedere che una persona di loro fiducia sia abilitata ad operare, nel loro interesse, nell’area riservata di una o di entrambe le Agenzie.

La persona di fiducia abilitata presso l’Agenzia delle Entrate può operare nell’area riservata del contribuente per consultare e gestire pratiche fiscali, inclusi cassetto fiscale, dichiarazione precompilata, fatture elettroniche, dati catastali e invio di documenti.

Ogni persona può designare una sola persona di fiducia. Ogni persona può essere designata, quale persona di fiducia, al massimo da tre persone e disabilitata all’utilizzo dei servizi online nell’interesse di un’altra persona al massimo per tre volte nell’arco dell’anno solare. Quindi una persona di fiducia:

  • può avere al massimo tre abilitazioni attive, a prescindere dalla scadenza delle stesse;
  • dopo la terza disabilitazione (anche se relativa a soggetti diversi) non può più essere nuovamente abilitata per quell’anno solare.

La persona di fiducia agisce al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta (per esempio, non può essere conferita l’abilitazione a un commercialista, nell’ambito del rapporto tra cliente e professionista).

L’istanza è presentata dall’interessato, mediante una specifica funzionalità web oppure compilando e sottoscrivendo il modulo allegato al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2023, n. 332731.

L’interessato può utilizzare una delle seguenti modalità:

  • la funzionalità web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, all’interno della sezione “Il tuo profilo”;
  • inviando la documentazione a una qualunque Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, in allegato a un messaggio PEC (Posta Elettronica Certificata), trasmesso dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure dall’indirizzo di posta elettronica certificata intestato alla persona di fiducia. L’invio del modulo dalla PEC della persona di fiducia deve essere espressamente autorizzato barrando nel modulo l’apposita casella. Gli indirizzi di posta sono disponibili nella pagina “Pec Direzioni Provinciali”. Il modulo può essere sottoscritto con la firma digitale dell’interessato oppure con firma autografa sul modello cartaceo, che può essere scansionato (copia per immagine di documento analogico) e allegato insieme alla copia del documento di identità in corso di validità dell’interessato;
  • presentando presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate il modello firmato in originale ed esibendo il proprio documento di identità;
  • tramite il servizio online di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” del sito dell’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità in essa indicate. In tal caso il modulo cartaceo, compilato e sottoscritto con firma autografa, è esibito a video, insieme al documento di identità in corso di validità dell’interessato. A conclusione dell’appuntamento, l’interessato può sottoscrivere il modulo con firma digitale, inviandolo in allegato a un messaggio PEC o di posta elettronica ordinaria all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate contattato. In alternativa, può inviarne a quest’ultimo la copia per immagine del modello cartaceo esibito a video, corredata della copia del proprio documento di identità in corso di validità.

In alternativa, solo se l’interessato è impossibilitato, a causa di patologie, a presentare la richiesta presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, il modulo può essere presentato dalla persona di fiducia. In questi casi, la persona di fiducia deve necessariamente recarsi presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate e consegnare il modulo a cui vanno allegati una copia del documento di identità in corso di validità dell’interessato e della persona di fiducia, oltre all’attestazione dello stato di impedimento dell’interessato, rilasciata dal suo medico di medicina generale (il medico di famiglia o suoi sostituti). Qualora l’interessato sia ricoverato, anche temporaneamente, presso una struttura sanitaria/residenziale, l’attestazione può essere rilasciata da un medico della struttura stessa, legalmente autorizzato.

L’esito della richiesta è comunicato al richiedente:

  • in tempo reale, quando l’istanza è presentata tramite la funzionalità web disponibile in area riservata;
  • entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, negli altri casi.

Se la documentazione è stata presentata in allegato a un messaggio PEC, l’esito è comunicato con un messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo PEC del mittente.

Nel caso di presentazione della richiesta in ufficio, anche in videochiamata, se la pratica non è trattata in tempo reale, l’esito è comunicato con le modalità concordate con il contribuente (e-mail, sms, contatto telefonico).

L’abilitazione è valida fino al 31 dicembre dell’anno indicato dall’interessato nell’istanza. Tale termine non può, in ogni caso, andare oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’abilitazione è attivata (per esempio, un’abilitazione attivata nel 2026, può essere valida al massimo fino al 31 dicembre 2028). Se non è indicato alcun termine, l’abilitazione scade il 31 dicembre dell’anno in cui è attivata. Le abilitazioni scadute possono essere riattivate con le stesse modalità utilizzate per la prima attivazione.

 

Con modalità analoghe a quelle della richiesta di abilitazione, è possibile richiedere, in qualsiasi momento, la disabilitazione della persona di fiducia. L’istanza di disabilitazione può essere presentata, oltre che dall’interessato, anche dal suo rappresentante legale. In questo caso è necessario allegare la documentazione attestante tale condizione. Inoltre, a tutela dell’interessato, anche qualora lo stesso sia impossibilitato a presentare l’istanza di disabilitazione, la stessa può essere eseguita d’ufficio.

 

ENTI NON PROFIT

Terzo Settore: esenzione dall’imposta di registro solo per ETS già iscritti al RUNTS

Forniti chiarimenti sulla portata dell’art. 82 del Codice del Terzo Settore: niente agevolazione per le modifiche statutarie finalizzate all’iscrizione al RUNTS.

L’esenzione dall’imposta di registro prevista per alcune modifiche statutarie degli enti del Terzo Settore si applica esclusivamente agli enti già iscritti al RUNTS. Restano invece escluse le modifiche adottate da associazioni che intendono iscriversi al Registro.

Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi.

Per quanto riguarda l’esenzione dall’imposta di registro, l’art. 82, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 stabilisce che le modifiche statutarie sono esenti dall’imposta di registro quando sono effettuate per adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. La norma si inserisce nel quadro delle agevolazioni fiscali riconosciute agli enti del Terzo Settore (ETS), con riferimento anche a operazioni straordinarie come fusioni, scissioni e trasformazioni.

Sul punto è intervenuta la circolare 19 febbraio 2026, n. 1/E, che ha precisato l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione.

Per “Terzo Settore” si intende infatti l’insieme degli enti privati:

  • iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
  • privi di scopo di lucro;
  • operanti per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attivi in ambiti di interesse generale attraverso attività volontarie, mutualistiche o di produzione e scambio di beni e servizi.

Alla luce di tali chiarimenti, l’esenzione dall’imposta di registro non si applica alle modifiche statutarie effettuate da enti non ancora iscritti al RUNTS.

In questi casi, infatti, al momento dell’adozione delle modifiche l’ente non ha ancora acquisito la qualifica di ente del Terzo Settore e, di conseguenza, non può beneficiare del regime agevolato previsto dall’art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017.

 

COMUNICAZIONI

Allarme phishing dall’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Avviso 21 aprile 2026

L’Agenzia delle Entrate ha segnalato una nuova campagna di phishing finalizzata a ottenere delle credenziali di accesso dagli utenti.

Il tentativo di truffa avviene tramite una comunicazione ingannevole che viaggia via mail. Nel testo è presente un link che rimanda a una pagina di accesso falsa che imita graficamente l’area riservata dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate. L’obiettivo è convincere l’utente a inserire proprie mail e password per accedere alla propria area riservata. Una volta cliccato su “accedi” tali dati vengono immediatamente acquisiti dai truffatori.

Si raccomanda sempre di prestare massima attenzione qualora si ricevessero mail “anomale”.

 

SOCIETÀ

Whistleblowing: aggiornamenti da ANAC e Assonime

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha aggiornato (delibere n. 478 e n. 479 del 26 novembre 2025) il quadro delle regole in materia di whistleblowing, relative, rispettivamente, alla gestione dei canali interni di segnalazione e alle modalità di presentazione e trattamento delle segnalazioni esterne. Le indicazioni di ANAC sono finalizzate a rendere più efficaci i sistemi di segnalazione, promuovendone una piena integrazione nei modelli organizzativi aziendali e nei presidi di controllo interno.

A supporto degli operatori, Assonime ha predisposto un vademecum operativo che intende offrire una sintesi dei principali adempimenti e delle connesse criticità applicative, proponendo altresì, ove possibile, soluzioni operative desumibili dalle Linee Guida ANAC o già emerse nelle prime prassi, a supporto delle imprese nell’implementazione di sistemi di whistleblowing.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

DICHIARAZIONI

Dichiarazione precompilata 2026: guida alle novità, tra semplificazioni e nuovi limiti fiscali

Il cantiere della riforma fiscale entra nel vivo con la campagna dichiarativa 2026. Tra l’espansione della modalità semplificata, la rimodulazione delle detrazioni per i redditi medio-alti e il nuovo assetto dei bonus edilizi, il rapporto tra contribuente e Fisco si evolve, rendendo sempre più cruciale la consulenza strategica del professionista.

La stagione della dichiarazione dei redditi 2026 (relativa al periodo d’imposta 2025) si è aperta ufficialmente il 30 aprile, data in cui l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili i modelli precompilati per milioni di cittadini, dai lavoratori dipendenti ai pensionati, fino ad una platea sempre più ampia di titolari di partita IVA.

 

Il calendario fiscale 2026

Il cronoprogramma della precompilata segue una scansione precisa. Dopo la pubblicazione del 30 aprile, che permette la sola consultazione dei dati caricati dal sistema (spese mediche, interessi passivi, premi assicurativi, contributi previdenziali), il portale consentirà l’invio effettivo, con o senza modifiche, a partire dal 14 maggio.

Per chi utilizza il modello 730, la scadenza ultima per l’invio è fissata al 30 settembre 2026. Chi invece deve presentare il modello Redditi Persone Fisiche avrà tempo fino al 2 novembre (essendo il 31 ottobre festivo). Resta fondamentale ricordare che l’invio precoce accelera i tempi di rimborso per chi risulta a credito, ma una correzione successiva – possibile tramite l’annullamento dell’invio entro il 22 giugno – richiede estrema attenzione per non perdere i benefici legati alla “dichiarazione blindata”.

 

La “modalità semplificata” si estende

Una delle novità più rilevanti è il consolidamento della modalità semplificata guidata. Non più una griglia rigida di righi e colonne (i classici quadri E, RP, ecc.), ma un percorso a domande che permette di confermare o integrare le informazioni attraverso un linguaggio più colloquiale. Tuttavia, questa “semplicità” grafica non deve trarre in inganno: il contribuente rimane l’unico responsabile della veridicità dei dati inseriti. Sebbene l’Agenzia delle Entrate precarichi una mole imponente di oneri detraibili, l’incompletezza di alcune banche dati (spesso relativa a ristrutturazioni o oneri comunicati in ritardo dai terzi) rende indispensabile un check preventivo con la documentazione cartacea.

 

Riforma IRPEF e tetto alle detrazioni

Il 2026 consolida la struttura dell’IRPEF a tre scaglioni (23%, 35%, 43%), ma introduce un meccanismo di “calmiere” per i redditi più elevati. Per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro, scatta infatti una rimodulazione delle detrazioni fiscali. Il diritto agli sgravi del 19% su molte spese (escluse quelle sanitarie e i mutui agrari) viene ridotto progressivamente al crescere del reddito e in base alla composizione del nucleo familiare. È un passaggio tecnico delicato: senza un’attenta pianificazione fiscale, molti contribuenti potrebbero trovarsi con detrazioni drasticamente ridotte rispetto agli anni passati.

In parallelo, si segnala l’allineamento della “no tax area” a 8.500 euro sia per i dipendenti che per i pensionati, una misura che punta a tutelare i redditi più bassi ma che richiede verifiche puntuali in sede di conguaglio, specialmente per chi ha avuto più rapporti di lavoro nell’arco dell’anno.

 

Familiari a carico e bonus edilizi

Cambia radicalmente la gestione dei figli a carico. Con l’entrata a regime dell’Assegno Unico Universale, le detrazioni in dichiarazione spettano ormai solo per i figli di età compresa tra i 21 e i 30 anni (salvo casi di disabilità). Per i residenti all’estero, inoltre, le regole si sono fatte più stringenti, limitando la possibilità di considerare a carico i familiari non residenti nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo.

Sul fronte casa, il 2026 è l’anno della transizione post-superbonus. Le spese sostenute nel 2025 vedono aliquote ridotte (65% per il superbonus residuo) e una spalmatura obbligatoria in dieci rate annuali. Questa “diluizione” del credito d’imposta è un’arma a doppio taglio: se da un lato riduce l’imposta dovuta per un decennio, dall’altro espone al rischio di “incapienza” fiscale, ovvero alla perdita della detrazione qualora l’imposta lorda annua non sia sufficientemente elevata.

 

ACCERTAMENTO

Definiti i punteggi di affidabilità fiscale a regime per i benefici premiali ISA

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 aprile 2026, n. 123160

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 22 aprile 2026, n. 123160, ha definito a regime i punteggi di affidabilità fiscale per poter utilizzare i benefici previsti dal regime premiale ISA a partire dal periodo d’imposta 2025 (e quindi anche per i periodi successivi, fino ad eventuali nuovi provvedimenti).

In relazione agli ISA del periodo d’imposta 2025 (per i soggetti “solari”), oggetto del modello Redditi 2026, ove il punteggio di affidabilità sia pari almeno a 9, per il periodo d’imposta 2025 oppure come media semplice tra il 2024 e il 2025, è possibile accedere ai seguenti benefici:

  • esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui relativi all’IVA maturati nell’annualità 2026, a 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’IRAP, maturati nel periodo 2025;
  • esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del 2027, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui;
  • esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l’anno d’imposta 2026, per crediti d’importo non superiore a 70.000 euro annui;
  • esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2027, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.

Per i punteggi inferiori a 9, ma almeno pari a 8 per il periodo d’imposta 2025, oppure almeno pari a 8,5 come media semplice tra il 2024 e il 2025, i benefici sopra indicati spettano fino all’importo massimo di 50.000 euro, per i crediti IVA, e fino a 20.000 euro, per crediti relativi alle imposte dirette e IRAP.

Inoltre:

  • qualora il risultato ISA sia pari almeno a 9 (per il 2025, o come media semplice tra il 2024 e il 2025), il contribuente può accedere anche ai seguenti benefici del regime premiale:
    • esclusione dalla disciplina delle società non operative (“di comodo”);
    • esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo con riferimento al 2025, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato;
  • qualora il risultato ISA sia pari almeno a 8,5 per il 2025, oppure a 9 come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2024 e il 2025, il contribuente può beneficiare per il 2025 dell’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  • qualora il risultato ISA sia pari a 8 per il periodo d’imposta 2025, si riducono di un anno i termini di accertamento con riferimento ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

I soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, per il biennio di adesione, applicano tutti i benefici premiali a prescindere dal punteggio ISA.

Un risultato ISA minore o uguale a 6 potrà essere utilizzato per la definizione delle strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 1 giugno 2026 Liquidazioni periodiche IVA – LIPE Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al I trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematico

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