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Newsletter LUGLIO 2021:

IN BREVE
  • Prorogati al 20 luglio il termine dei versamenti di giugno per i contribuenti ISA e i forfetari
  • Sospesi fino al 31 agosto i termini di versamento delle cartelle
  • Prorogata al 30 settembre l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche
  • Omesso o carente versamento IMU e ravvedimento operoso
  • Proroga “naturale” del versamento delle imposte per le società di capitali che approvano il bilancio a giugno
  • Contributo a fondo perduto “Sostegni-bis”: al via i pagamenti per imprese e professionisti
  • La guida dell’Agenzia Entrate su oneri deducibili, detraibili, crediti e visto di conformità
  • Nuove regole IVA per l’e-commerce dal 1° luglio 2021
  • Attivo il servizio per la domanda online delle indennità “Sostegni-bis” per specifiche categorie
  • Pubblicazione aiuti di Stato: sanzioni applicabili solo dal 1° gennaio 2022
  • IVA indetraibile agevolabile con il credito d’imposta investimento 4.0
  • Bonus gasolio II trimestre 2021
  • Bonus acqua potabile: approvato il modello di comunicazione
APPROFONDIMENTI
  • Scadenze IMU e ravvedimento operoso
  • Contributi a fondo perduto “Sostegni-bis”: erogazione automatica e su istanza

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

 

IN BREVE

VERSAMENTI

Prorogati al 20 luglio il termine dei versamenti di giugno per i contribuenti ISA e i forfetari

D.P.C.M. 28 giugno 2021

Come anticipato con un comunicato stampa del Mef, il D.P.C.M. 28 giugno 2021 ha disposto che per i contribuenti assoggettati agli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale), compresi i forfetari, slitta dal 30 giugno al 20 luglio il termine entro il quale dovranno essere versati, senza corresponsione di interessi, il saldo 2020 e il primo acconto 2021 delle imposte sui redditi e dell’IVA.
La proroga è stata disposta per “tener conto dell’impatto che l’emergenza Covid-19 ha avuto anche quest’anno sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e dei loro intermediari”.

Come previsto lo scorso anno, la proroga interessa anche ai contribuenti “minimi”, rientranti nel regime D.L. n. 98/2011, nonché i soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA e a coloro che dichiarano redditi per trasparenza (quali ad esempio i collaboratori dell’impresa familiare o i soci di società di persone).

Per quanto riguarda i tributi interessati dalla proroga, lo slittamento del termine dovrebbe riguardare Irpef, Ires, addizionali, imposte sostitutive e cedolare secca sulle locazioni, ma anche le altre imposte i cui termini di versamento sono allineati a quelli delle imposte sui redditi, quali, per esempio, l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni.

 

 

Sospesi fino al 31 agosto i termini di versamento delle cartelle

D.L. 30 giugno 2021, n. 99

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 30 giugno 2021, n. 99, contenente misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese. Il provvedimento dispone un’ulteriore proroga – dal 30 giugno al 31 agosto 2021 – della sospensione dei termini di versamento, in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi da:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
  • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
  • atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
  • ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali;
  • atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2021.

 

Si prevede inoltre che, fino al 31 agosto 2021, siano sospesi i pignoramenti aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza.

Il provvedimento prevede inoltre:

  • incentivi per promuovere l’utilizzo della moneta elettronica e l’impiego di POS collegati a registratori di cassa;
  • la sospensione del programma cashback e supercashback dal 1° luglio al 31 dicembre 2021;
  • il rifinanziamento della “Nuova Sabatini” per un importo pari a 300 milioni di euro per il 2021, finalizzato al sostegno di investimenti produttivi delle piccole e medie imprese per l’acquisto di beni strumentali. A tali risorse si aggiungono ulteriori 300 milioni ai sensi del disegno di legge di assestamento di bilancio per l’anno 2021 approvato nella medesima seduta del Consiglio;
  • in materia di lavoro, infine, la proroga fino al 31 ottobre 2021 del divieto di licenziamento nel settore della moda e del tessile allargato (codici ATECO 13, 14, 15). Per i settori nei quali è superato – a partire dal primo luglio – il divieto di licenziamento, il decreto stabilisce inoltre che le imprese, che non possano più fruire della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, possano farlo in deroga per 13 settimane fino al 31 dicembre 2021 senza contributo addizionale e, qualora se ne avvalgano, con conseguente divieto di licenziare.

 

 

FATTURA ELETTRONICA, ADEMPIMENTI

Prorogata al 30 settembre l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 30 giugno 2021, n. 17289

Con il provvedimento n. 17289 del 30 giugno 2021 l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente prorogato dal 30 giugno 2021 al 30 settembre 2021 il termine ultimo per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

 

TRIBUTI LOCALI

Omesso o carente versamento IMU e ravvedimento operoso

Il 16 giugno 2021 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU. È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso.

In particolare per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU il D.Lgs. n. 158/2015 prevede all’art. 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

Vedi l’Approfondimento

 

 

VERSAMENTI

Proroga “naturale” del versamento delle imposte per le società di capitali che approvano il bilancio a giugno

Per le società di capitali che approvano il bilancio nel mese di giugno 2021 (entro il termine di 180 giorni e quindi entro il 29 giugno 2021) il termine per versare le imposte sul reddito a saldo 2020 e primo acconto 2021, scade normalmente alla fine del mese di luglio.

Quest’anno però il 31 luglio cade di sabato, con conseguente slittamento della scadenza a lunedì 2 agosto, che a sua volta rientra nella cosiddetta “proroga di Ferragosto”, slittando quindi al 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.

L’art. 3-quater del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, modificando l’art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, prevede infatti che “gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme … omissis … che hanno scadenza dal 1 al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”.

Ne consegue che, applicando la maggiorazione dello 0,40%, si potranno sfruttare ulteriori 30 giorni e, poiché il 19 settembre cade di domenica, la scadenza con la maggiorazione dello 0,40% sarà il 20 settembre 2021.

La risoluzione 6 giugno 2007, n. 128/E, ha infatti precisato che la proroga del termine per il primo versamento determina il parallelo spostamento in avanti di 30 giorni del termine per il versamento con la maggiorazione.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Contributo a fondo perduto “Sostegni-bis”: al via i pagamenti per imprese e professionisti

Mef-Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 22 giugno 2021

Sarebbero dovuti partire il 16 giugno 2021 i primi bonifici del contributo a fondo perduto automatico previsto dal decreto “Sostegni-bis” (art. 1 del D.L. n. 73/2021), ma i pagamenti sono stati bloccati e hanno subito ritardi.

Il MEF e l’Agenzia delle Entrate, con un Comunicato stampa congiunto del 22 giugno 2021, hanno quindi reso noto che, a partire da questa data, sono state impartite le disposizioni di pagamento a favore degli operatori economici, colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, già beneficiari del contributo previsto dal primo decreto “Sostegni” (D.L. n. 41/2021). Senza bisogno di nuove istanze, verranno accreditati direttamente sui conti correnti dei soggetti che avevano richiesto e ricevuto l’aiuto previsto dal primo decreto “Sostegni”.

Vedi l’Approfondimento

 

 

DICHIARAZIONI, IRPEF

La guida dell’Agenzia Entrate su oneri deducibili, detraibili, crediti e visto di conformità

Agenzia delle Entrate, Circolare 25 giugno 2021, n. 7/E

Con la Circolare n. 7/E del 25 giugno 2021 l’Agenzia Entrate ha pubblicato l’edizione aggiornata della Guida con le novità normative e di prassi riguardanti oneri detraibili, deducibili, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2020.

La trattazione tiene conto anche degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, ai fini del rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione e della conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

Tra le novità analizzate dalla Circolare le nuove agevolazioni in materia edilizia, tra cui la disciplina del “Superbonus”, il “bonus facciate” e il “bonus vacanze”.

Con riferimento al rilascio del visto di conformità, la circolare ha tra l’altro precisato che il Caf e il professionista, che si siano accorti di un errore commesso nell’apposizione del visto di conformità al Modello 730, possono trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, con il consenso di quest’ultimo; altrimenti possono inviare una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, sempreché l’infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione prevista dall’art. 26, comma 3-ter, del D.M. 164/1999.

 

 

IVA

Nuove regole IVA per l’e-commerce dal 1° luglio 2021

D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83

È stato pubblicato nella G.U. n. 141 del 15 giugno 2021 il D.Lgs. n. 83 del 25 maggio 2021, che recepisce le nuove disposizioni in materia di IVA sul commercio elettronico contenute nell’art. 2 della direttiva UE n. 2455/2017, con effetto dal prossimo 1° luglio 2021.

Al riguardo si segnala:

Vendite intracomunitarie a distanza. Il regime Iva delle vendite intracomunitarie a distanza (compreso il commercio elettronico verso consumatori) continuerà a basarsi sul principio della tassazione nel paese di destinazione dei beni, con la deroga per le vendite “sotto soglia”, che per motivi di semplificazione sono assoggettate ad IVA nel paese di partenza, salvo opzione del fornitore per la tassazione secondo il principio generale. La soglia di semplificazione sarà però ridotta da 35.000 euro per ciascun paese UE, a 10.000 euro per tutte le vendite nell’area unionale. Nel calcolo della soglia dovranno inoltre, essere considerate anche le prestazioni di cui all’art. 7-octies, D.P.R. n. 633/1972 (servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi a privati consumatori di altri paesi Ue).

Estensione dello sportello unico (ex MOSS, ora OSS). L’obbligo di applicare l’IVA nel paese di destinazione comporta per il fornitore la necessità di identificarsi in tutti i paesi in cui saranno stabiliti i suoi clienti consumatori. Per facilitarne gli adempimenti, viene estesa la portata oggettiva del regime semplificato del mini sportello unico che, in via facoltativa, consentirà di accentrare il pagamento dell’imposta dovuta ai vari paesi UE presso il paese in cui è stabilita l’impresa. Dal 1° luglio il regime semplificato potrà essere utilizzato anche per le vendite a distanza intracomunitarie, nonché per tutte le prestazioni di servizi “b2c” soggette al pagamento dell’IVA nel paese membro del consumatore anziché in quello del fornitore. Al fine di rendere i nuovi regimi effettivamente operativi dal 1° luglio 2021, le disposizioni europee prevedono che gli Stati membri autorizzino i soggetti passivi e gli intermediari che agiscono per loro conto a registrarsi ai fini di tali regimi speciali a partire dal 1° aprile 2021.

Marketplace (mercati virtuali). Le imprese che facilitano le transazioni di e-commerce attraverso piattaforme elettroniche (marketplace) non avranno più adempimenti di segnalazione, ma diventeranno dirette responsabili dell’applicazione dell’IVA nei seguenti casi:

  • vendite a distanza intracomunitarie di beni e vendite di beni già situati nel territorio dell’UE, effettuate da soggetti passivi stabiliti al di fuori dell’UE;
  • vendite a distanza di beni importati da paesi extraUE in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Attivo il servizio per la domanda online delle indennità “Sostegni bis” per specifiche categorie

Inps, Comunicato Stampa 25 giugno 2021

Con un comunicato stampa del 25 giugno 2021, l’Inps ha reso noto che è attivo il servizio per la presentazione della domanda di indennità Covid-19, prevista dal decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), a favore di alcune categorie di lavoratori, anche autonomi, le cui attività siano state danneggiate dall’emergenza economica e sociale conseguente alla pandemia da Covid-19.

Le categorie di lavoratori interessati sono le seguenti:

  • stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • intermittenti;
  • autonomi occasionali;
  • incaricati di vendita a domicilio;
  • subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • operai agricoli a tempo determinato;
  • pescatori autonomi.

La misura di sostegno prevede l’erogazione di una indennità pari a 1.600 euro, 800 euro per i lavoratori agricoli o 950 euro per i pescatori.

L’Inps ha ricordato che i lavoratori già beneficiari dell’indennità prevista dal decreto “Sostegni” (D.L. n. 41/2021) stanno già ricevendo il pagamento senza dover presentare una nuova domanda, mentre i lavoratori che non hanno beneficiato della predetta indennità possono presentare la domanda per il riconoscimento della nuova prestazione entro il 30 settembre 2021.

 

 

SOCIETÀ, ENTI NO PROFIT

Pubblicazione aiuti di Stato: sanzioni applicabili solo dal 1° gennaio 2022

D.L. 22 aprile 2021 n. 52, art. 11-sexiesdecies, convertito, con modificazioni, in legge 17 giugno 2021, n. 87

Con la conversione in legge del D.L. n. 52/2021 (cd. “Decreto Riaperture”) è stato inserito l’art. 11-sexiesdecies che prevede che per l’anno 2021 il termine, di cui all’art. 1, comma 125-ter, primo periodo, legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia di obblighi di pubblicazione degli aiuti di Stato, è prorogato in via definitiva al 1° gennaio 2022.

Quindi, limitatamente all’anno 2021, non saranno applicate le sanzioni previste dal comma 125-ter, consistenti nell’applicazione della sanzione dell’1%, con un minimo di 2.000 euro, e in alcuni casi nella revoca dell’aiuto.

 

 

IVA

IVA indetraibile agevolabile con il credito d’imposta investimento 4.0

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 23 giugno 2021, n. 428

Con la Risposta ad interpello n. 428 del 23 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’IVA indetraibile, per pro-rata pari a zero, assolta sui costi agevolabili, rientra tra i costi rilevanti ai fini della determinazione della base di commisurazione del credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali nuovi.

 

 

AUTOTRASPORTO, AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Bonus gasolio II trimestre 2021

Agenzia delle Dogane, Nota 28 giugno 2021, n. 218324/RU

Sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli è disponibile il software utilizzabile dagli esercenti attività di autotrasporto per poter usufruire delle agevolazioni sul gasolio per uso autotrazione, da determinarsi sui quantitativi di prodotto consumati nel secondo trimestre 2021.

La dichiarazione dev’essere presentata con periodicità trimestrale, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.

Quindi, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno dell’anno in corso, la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/1995 può essere presentata dal 1° luglio al 2 agosto 2021.

Hanno diritto all’agevolazione:

  1. gli esercenti dell’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
  2. gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422;
  3. gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone;
  4. le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1073/2009;
  5. le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285;
  6. le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Bonus acqua potabile: approvato il modello di comunicazione

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 16 giugno 2021, n. 153000

La Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) ha previsto un credito d’imposta per chi acquista sistemi utili a migliorare la qualità dell’acqua da bere in casa o in azienda e ridurre, conseguentemente, il consumo di contenitori di plastica.

Si tratta di un bonus del 50% per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 sull’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

I criteri e le modalità di fruizione del “Bonus acqua potabile” sono definiti nel Provvedimento dell’Agenzia Entrate n. 153000 del 16 giugno 2021, che approva anche il modello di comunicazione che i contribuenti devono trasmettere all’Agenzia dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui hanno sostenuto la spesa.

Possono godere del beneficio le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il credito d’imposta è pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 1.000 euro di spesa per ciascun immobile per le persone fisiche e di 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

TRIBUTI LOCALI

Scadenze IMU e ravvedimento operoso

Il 16 giugno 2021 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU. È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso.

In particolare, per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU, il D.Lgs. n. 158/2015 prevede all’art. 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

In caso di omesso o insufficiente versamento dell’IMU si applica l’art. 13 del D.Lgs. 471/97 che prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In ogni caso, anche per l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso:

  • entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,40% per 14 giorni;
  • decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,5%;
  • decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,67%;
  • decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di Dichiarazione entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%).

 

Quindi per la scadenza dell’acconto (16 giugno) è possibile usufruire del Ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell’anno successivo mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell’anno successivo. Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza.

Dopo il termine previsto dal Ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune.

 

ATTENZIONE: il cosiddetto “ravvedimento lunghissimo”, che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali.

 

Dal 1° gennaio 2021 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari allo 0,01% annuo.

 

In riferimento alla Dichiarazione IMU, è sanzionata:

  • la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);
  • la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;
  • la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.

 

L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00 (art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992).

La presentazione di una Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:

  • con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992) se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;
  • con una sanzione fissa, compresa tra euro 51,00 ed euro 258,00 (art. 14, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.

Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.

 

ATTENZIONE: si ricorda che il Dipartimento delle Finanze ha dichiarato che i soggetti che nel 2020 hanno fruito dell’esenzione del versamento della prima e/o seconda rata IMU 2020, quale conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2021.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Contributi a fondo perduto “Sostegni-bis”: erogazione automatica e su istanza

Sarebbero dovuti partire il 16 giugno 2021 i primi bonifici del contributo a fondo perduto automatico previsto dal decreto “Sostegni-bis” (art. 1 del D.L. n. 73/2021), ma i pagamenti sono stati bloccati e hanno subito ritardi.

Il MEF e l’Agenzia delle Entrate, con un Comunicato stampa congiunto del 22 giugno 2021, hanno quindi reso noto che, a partire da questa data, sono state impartite le disposizioni di pagamento a favore degli operatori economici, colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, già beneficiari del contributo previsto dal primo decreto “Sostegni” (D.L. n. 41/2021). Senza bisogno di nuove istanze, verranno accreditati direttamente sui conti correnti dei soggetti che avevano richiesto e ricevuto l’aiuto previsto dal primo decreto “Sostegni”.

Il nuovo contributo viene corrisposto dall’Agenzia Entrate con la stessa modalità che il beneficiario aveva scelto per il precedente. Pertanto, se per il contributo a fondo perduto del primo decreto “Sostegni” si era optato per l’erogazione tramite bonifico postale o bancario, il contributo automatico del decreto “Sostegni-bis” viene accreditato sullo stesso conto corrente bancario o postale.

Se, invece, per il precedente contributo si era scelto l’utilizzo in compensazione, anche il nuovo contributo automatico del decreto Sostegni bis è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, che sarà utilizzabile in compensazione nel modello F24 con l’indicazione del codice tributo 6941, istituito con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 12 aprile 2021.

Il nuovo contributo automatico spetta esclusivamente ai soggetti con partita Iva attiva al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis”, purché il precedente contributo non sia stato indebitamente percepito né restituito.

 

Si ricorda che, oltre all’erogazione automatica del contributo, sarà possibile presentare una nuova istanza per i titolari di partita Iva residenti in Italia che nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del provvedimento non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro, e abbiano subìto una perdita del fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

La misura del contributo è differente: si applicano infatti percentuali diverse in relazione al fatto che il contribuente abbia o meno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021.

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021 l’ammontare del nuovo contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150mila euro.

 

Per i soggetti che NON hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021 l’ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

  • 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

 

È stata pertanto inserita una norma di raccordo tra i due contributi che prevede che i soggetti che, a seguito dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021, abbiano già beneficiato del contributo, possano ottenere l’eventuale maggior valore del contributo calcolato sulla base dei nuovi criteri in esame e da quest’ultimo siano scomputate le somme già riconosciute dall’Agenzia Entrate.

 

ATTENZIONE: Per la presentazione dell’istanza è necessaria l’emanazione di uno specifico provvedimento da parte dell’Agenzia Entrate che al momento non è ancora stato pubblicato.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Martedì 20 luglio 2021 IRPEF e addizionali Versamento dell’imposta a saldo 2020 e del primo acconto 2021 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2021 PERSONE FISICHE (interessate dagli ISA) e REDDITI 2021 SOCIETÀ DI PERSONE Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2021

 

Società di persone e soggetti equiparati, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2021.

Mod. F 24
Martedì 20 luglio 2021 IRES Versamento dell’imposta a saldo 2020 e del primo acconto 2021 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2021 SOGGETTI IRES (interessate dagli ISA). Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari. Mod. F 24
Martedì 20 luglio 2021 Diritto camerale Versamento diritto annuale 2021 Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro imprese. Mod. F24

 

 

Approfondisci

Newsletter GIUGNO 2021:

IN BREVE
  • Decreto “Sostegni-bis”: varati i nuovi contributi a fondo perduto e aiuti
  • Esenzione prima rata IMU 2021 per le partite IVA danneggiate dal Covid
  • Superbonus: nuove procedure con il decreto “Semplificazioni”
  • Diritto annuale camerale 2021: entro il 30 giugno il versamento
  • Terzo settore: più tempo per gli adeguamenti statutari con modalità semplificata
  • 730/2021: criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza ai fini dei controlli preventivi
  • Contributo a fondo perduto per le start-up
  • Contributi a fondo perduto decreto “Sostegni”: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate
  • Modifiche agli ISA applicabili al periodo d’imposta 2020
  • Aiuti e contributi pubblici: obbligo di pubblicazione sul sito internet aziendale
  • Registri e libri contabili tenuti in modalità elettronica: come si assolve l’imposta di bollo
  • Anche l’Iva rientra nel calcolo delle spese da portare in detrazione per il Superbonus
  • Smart working: il rimborso del “traffico dati” è imponibile in capo al dipendente
  • Covid-19: il calendario delle riaperture
APPROFONDIMENTI
  • Decreto “Sostegni-bis”: nuovi contributi a fondo perduto e altre agevolazioni
  • L’importo del Diritto camerale annuale 2021

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

 AGEVOLAZIONI

Decreto “Sostegni-bis”: varati i nuovi contributi a fondo perduto e aiuti

(D.L. 25 maggio 2021, n. 73)

È entrato in vigore il 26 maggio 2021 il Decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73), contenente ulteriori misure di aiuto per imprese, lavoratori autonomi e privati particolarmente colpiti dalla crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19. Il decreto prevede, in particolare:

  • nuovi contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita Iva che hanno subìto perdite di fatturato a causa della crisi economica, che verranno erogati in via automatica o su istanza;
  • un nuovo credito d’imposta per le locazioni di immobili ad uso non abitativo;
  • l’ulteriore proroga delle cartelle fiscali e dei relativi versamenti;
  • il rinvio al 1° gennaio 2022 della “Plastic tax”;
  • nuove regole per il recupero dell’IVA nelle procedure concorsuali;
  • l’aumento dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili nel modello F24;
  • la riduzione degli oneri delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici;
  • agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età.

Vedi l’Approfondimento

 

 

TRIBUTI LOCALI

Esenzione prima rata IMU 2021 per le partite IVA danneggiate dal Covid

D.L. 22 marzo 2021 n. 41, art. 6-sexies, convertito con modificazioni in legge 21 maggio 2021, n. 69

Per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata IMU, in scadenza il 16 giugno 2021, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi che abbiano i requisiti dettati dall’art. 1 del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto (perdita del 30% del fatturato 2020).

La disposizione è stata introdotta con la conversione in legge del decreto “Sostegni” (art. 6-sexies).

Il proprietario dell’immobile deve essere anche il gestore dell’attività e l’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

 

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Superbonus: nuove procedure con il decreto “Semplificazioni”

D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 33

Tra le novità introdotte con il decreto “Semplificazioni” (D.L. 31 maggio 2021, n. 77), entrato in vigore il 1° giugno 2021 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, vi sono anche alcune misure finalizzate a favorire l’efficientamento energetico degli edifici che modificano le procedure per l’accesso al Superbonus del 110%, di cui all’art. 119, del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

Con le nuove disposizioni viene sostanzialmente stabilito che:

  • la detrazione si applica anche per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, che vengono realizzati congiuntamente a quelli antisismici estendendo, così, anche a questo tipo di interventi, le agevolazioni già previste in materia di efficientamento energetico;
  • per gli interventi di efficientamento energetico e antisismico, con esclusione di quelli che comportano demolizione e ricostruzione, è sufficiente la Comunicazione d’inizio lavori asseverata (CILA), senza che sia necessaria l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile;
  • per gli immobili di ONLUS, ODV e APS, in possesso di determinati requisiti, è previsto un meccanismo di calcolo per cui il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione può aumentare.

 

 

SOCIETÀ

Diritto annuale camerale 2021: entro il 30 giugno il versamento

Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria. A decorrere dall’anno 2017 l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50%.

Le misure del diritto annuale camerale dovuto per il 2021 sono state determinate dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 286980 del 22 dicembre 2020.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2021, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2021.

È inoltre disponibile sul sito internet dedicato di UnionCamere la possibilità di:

  • consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
  • calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
  • effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

Vedi l’Approfondimento

 

 

ENTI NO PROFIT

Terzo settore: più tempo per gli adeguamenti statutari con modalità semplificata

D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 66

Con il decreto “Semplificazioni”, art. 66 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, è stata disposta la proroga di un anno, fino al 31 maggio 2022, del termine per l’adeguamento degli statuti di Onlus, Odv e Aps alla riforma del Terzo settore con modalità semplificata, di cui all’art. 101, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Gli enti potranno avvalersi delle maggioranze semplificate dell’assemblea per approvare le modifiche statutarie obbligatorie “di mero adeguamento” alle disposizioni del Codice del terzo settore.

 

 

DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO

730/2021: criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza ai fini dei controlli preventivi

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 24 maggio 2021, n. 125708

L’art. 5, comma 3-bis, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, introdotto dall’art. 1, comma 949, della legge di Stabilità per il 2016, prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri fissati, ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia Entrate può effettuare controlli preventivi entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, o dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, o dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

I controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati.

Con il Provvedimento n. 125708 del 24 maggio 2021 l’Agenzia Entrate ha approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2021 con esito a rimborso.

L’Agenzia chiarisce che, tali criteri, sono individuati:

  • nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
  • in presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;
  • in presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

 

 

AGEVOLAZIONI, IMPRESE

Contributo a fondo perduto per le start-up

D.L. 22 marzo 2021 n. 41, art. 1-ter, convertito con modificazioni in legge 21 maggio 2021, n. 69

Con la conversione in legge del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) è stato inserito l’art. 1-ter, che riconosce un contributo a fondo perduto nella misura massima di 1.000 euro ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese, sia iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del decreto “Sostegni” in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Il contributo spetta purché siano rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni previsti dal suddetto art. 1 (per esempio il tetto di fatturato).

 

 

AGEVOLAZIONI, IMPRESE

Contributi a fondo perduto decreto “Sostegni”: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate

Agenzia delle Entrate, Circolare 14 maggio 2021, n. 5/E

Con la circolare n. 5/E, pubblicata il 14 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato alcuni aspetti relativi all’accesso ai contributi a fondo perduto previsti dal decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) e risposto ai quesiti formulati in merito dagli operatori.

In particolare è stato chiarito che i contributi a fondo perduto erogati lo scorso anno, come per esempio quelli previsti dai decreti “Ristori”, non concorrono alla determinazione della soglia dei ricavi prevista dal decreto “Sostegni” per l’accesso ai nuovi contributi. Inoltre, non devono essere considerati ai fini del calcolo della riduzione del fatturato medio, né devono essere inclusi tra i ricavi previsti dalle soglie dimensionali per la determinazione delle percentuali.

Escluse dai parametri di calcolo per l’accesso anche le altre agevolazioni introdotte per il contrasto della pandemia da Covid-19, come il bonus affitti o i crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, ma anche l’indennità di maternità. Sono, invece, rilevanti ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020 i rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, ecc.) addebitati in fattura al committente, fattispecie diverse dalle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente documentate.

I lavoratori autonomi in regime forfetario, che possiedono i requisiti per fruire dei contributi a fondo perduto del decreto “Sostegni”, non devono considerare tale contributo, né quelli precedenti, ai fini della determinazione della soglia di compensi percepiti (pari a 65mila euro) rilevanti per la permanenza all’interno del regime. Lo stesso discorso vale anche per la verifica dei limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata.

Nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche, nel calcolo del contributo vanno considerati esclusivamente i ricavi rilevanti ai fini Ires. Sono, pertanto, esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell’esercizio di attività commerciali.

Come precisato con la circolare n. 15/E del 2020, ai fini del calcolo del contributo spettante ai distributori di carburante, è necessario fare riferimento alla nozione di ricavi come determinata dall’art. 18, comma 10, del D.P.R. n. 600/1973. Le soglie dimensionali che consentono il corretto calcolo dei contributi a fondo perduto, devono essere determinate, considerando i ricavi conseguiti al netto del prezzo corrisposto al fornitore.

 

 

DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO

Modifiche agli ISA applicabili al periodo d’imposta 2020

D.M. 30 aprile 2021

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 30 aprile 2021 con cui sono state approvate ulteriori modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), applicabili al periodo d’imposta 2020.

Le risultanze dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, aggiornati con le modifiche approvate con il presente decreto, rilevano ai fini dell’accesso al regime premiale e delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale.

In particolare, nel decreto sono indicate:

  • la metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli ISA, ed i relativi interventi correttivi in relazione al solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria da Covid-19, individuati sulla base della nota tecnica e metodologica;
  • gli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale, necessari per tener conto di situazioni di differente vantaggio, ovvero svantaggio, competitivo, in relazione alla collocazione territoriale;
  • le misure di ciclo settoriale, necessarie per tener conto degli effetti dell’andamento congiunturale;
  • le modifiche alle note tecniche e metodologiche degli indici approvati con i D.M. 24 dicembre 2019 e D.M. 2 febbraio 2021;
  • le modifiche delle territorialità.

Il decreto ha infine stabilito che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli ISA non si applicano nei confronti di chi esercita, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nell’allegato 12 del decreto. I contribuenti esclusi dall’applicazione degli indici devono comunque comunicare i dati economici, contabili e strutturali.

 

 

SOCIETÀ , ADEMPIMENTI

Aiuti e contributi pubblici: obbligo di pubblicazione sul sito internet aziendale

La legge n. 124/2017 richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente, se di importo complessivo superiore a 10.000 euro. I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.

Sono obbligati alla pubblicazione i soggetti iscritti al Registro delle imprese:

  • società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
  • società di persone (Snc, Sas);
  • ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
  • società cooperative (incluse le cooperative sociali).

Sono invece esclusi i liberi professionisti.

I gruppi di imprese devono provvedere a pubblicare gli aiuti e i contributi pubblici erogati:

  • al gruppo;
  • alle singole imprese facenti parte del gruppo.

Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.

I contributi devono essere quantificati sulla base del criterio di cassa.

Pertanto, devono essere pubblicizzati gli aiuti ricevuti nel corso dell’anno precedente. Qualora l’aiuto sia stato solamente concesso ma non erogato, non va pubblicato.

Nel caso di utilizzo di un bene pubblico a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato, va quantificato il vantaggio ottenuto nel corso dell’anno precedente.

Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite le seguenti informazioni:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
  • somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  • data di incasso;
  • causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’art. 52 legge n. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.

La norma prevede, a partire dal 1° gennaio 2020, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

  • la sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”;
  • la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà inoltre la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

 

 

IMPOSTA DI BOLLO

Registri e libri contabili tenuti in modalità elettronica: come si assolve l’imposta di bollo

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 17 maggio 2021 n. 346

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’interpello n. 346 del 17 maggio 2021, ha confermato che l’imposta di bollo relativa ai registri contabili elettronici deve essere corrisposta esclusivamente con modalità telematica mediante modello F24, con il codice tributo “2501”.

La medesima imposta invece deve essere assolta con il contrassegno o con la delega modello F23 nel caso di registri e libri tenuti con sistemi meccanografici, stampati su carta entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

In particolare l’Agenzia ricorda che:

  • per quanto riguarda la tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici, il comma 4-quater dell’art. 7 del DL n. 357/1994, (modificato dall’art. 12-octies del decreto “Crescita” n. 34/2019), permette di derogare all’obbligo di stampa o di archiviazione sostitutiva degli stessi, disponendo che “la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza”;
  • con riferimento all’imposta di bollo, l’obbligo di assolvere l’imposta relativamente alle scritture contabili, è disciplinato dall’art. 16, lettera a) della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Tale norma stabilisce che scontano l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00, per ogni 100 pagine o frazione di cento pagine:

  • i repertori;
  • libri di cui all’art. 2214, primo comma, del Codice civile;
  • ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli artt. 2215 e 2216 del Codice civile.

Pertanto in linea generale l’imposta di bollo è dovuta per la tenuta del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture contabili di cui all’art. 2214 del Codice civile.

Ciò premesso, per quanto riguarda le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo occorre distinguere se i registri contabili e i libri sociali:

  1. siano tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo;
  2. siano tenuti in modalità informatica.

Nel primo caso (libri contabili tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo), l’imposta di bollo:

  • è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di 16 euro, oppure 32 euro qualora non sia dovuta la tassa annuale di vidimazione;
  • deve essere assolta prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina o su un nuovo blocco di pagine;
  • deve essere versata mediante contrassegno telematico o tramite modello F23 utilizzando il codice tributo “458T”.

Nel secondo caso (libri tenuti in modalità informatica) l’imposta di bollo deve essere:

  • è dovuta ogni 2.500 registrazioni, o frazioni di esse, per i registri utilizzati durante l’anno (intendendosi per “registrazione” ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio);
  • deve essere versata con modello F24 con codice tributo “2501” in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

 

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Anche l’Iva rientra nel calcolo delle spese da portare in detrazione per il Superbonus

D.L. 22 marzo 2021 n. 41, art. 6-bis, convertito con modificazioni in legge 21 maggio 2021, n. 69

Con la conversione in legge del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) è stato inserito l’art. 6-bis (Calcolo dell’IVA ai fini degli incentivi per l’efficienza energetica), che interviene sulla disposizione contenuta nel decreto “Rilancio” relativa al “Superbonus” (art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34) stabilendo che l’Iva non detraibile, anche parzialmente, dovuta sulle spese rilevanti ai fini dell’incentivo, rientra anch’essa nei costi che concorrono al calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.

 

 

IRPEF, REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE

Smart working: il rimborso del “traffico dati” è imponibile in capo al dipendente

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 24 maggio 2021, n. 371

Con la Risposta ad interpello n. 371 del 24 maggio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti richiesti da una società tra professionisti che vuole avviare un programma sperimentale di lavoro agile (smart working), rimborsando a ciascun lavoratore il costo della connessione internet con dispositivo mobile (chiavetta internet) o dell’abbonamento al servizio dati domestico, per consentire lo svolgimento della prestazione di lavoro da remoto.

In particolare l’Agenzia ha confermato che il costo relativo al traffico dati che una società intende rimborsare ai propri dipendenti, non essendo supportato da elementi oggettivi e documentati, non può essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente e rileva fiscalmente nei confronti dei dipendenti, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Tuir, mentre è deducibile per la società, ai fini Ires, ai sensi dell’art. 95, comma 1, del Tuir in quanto assimilabile alle “Spese per prestazioni di lavoro”.

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

Covid-19: il calendario delle riaperture

D.L. 18 maggio 2021, n. 65

Con il D.L. n. 65 del 18 maggio 2021 il Governo ha approvato nuove regole per il contenimento del virus Covid-19 e stabilito un calendario per la riapertura delle attività economiche e sociali.

In considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, il testo modifica i parametri di ingresso nelle “zone colorate”, secondo criteri proposti dal Ministero della Salute, in modo che assumano principale rilievo l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.

Inoltre, nelle “zone gialle” si prevedono rilevanti, ancorché graduali, modifiche alle misure restrittive. Di seguito le principali:

  • dall’entrata in vigore del decreto (18 maggio 2021), il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, precedentemente previsto dalle ore 22.00 alle 5.00, viene ridotto di un’ora, rimanendo quindi valido dalle 23.00 alle 5.00. A partire dal 7 giugno 2021, sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00. Dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito. Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti sopra indicati;
  • dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti;
  • dal 22 maggio, tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali possono restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi;
  • anticipata al 24 maggio, rispetto al 1° giugno, la riapertura delle palestre;
  • dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli;
  • dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale);
  • dal 22 maggio possono riaprire gli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore;
  • dal 1° luglio sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò potranno riaprire al pubblico;
  • parchi tematici e di divertimento potranno riaprire al pubblico dal 15 giugno, anziché dal 1° luglio;
  • tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi saranno di nuovo possibili dal 1° luglio;
  • dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde”. Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso;
  • dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

AGEVOLAZIONI

Decreto “Sostegni-bis”: nuovi contributi a fondo perduto e altre agevolazioni

È entrato in vigore il 26 maggio 2021 il Decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73), contenente ulteriori misure di aiuto per imprese, lavoratori autonomi e privati particolarmente colpiti dalla crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19. Il decreto prevede, in particolare:

 

Contributi a fondo perduto

È introdotto un contributo a fondo perduto, a favore di tutti i soggetti che hanno la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto (26 maggio 2021) e che hanno i requisiti per presentare istanza e ottenere il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), a condizione che non abbiano indebitamente percepito o restituito tale contributo.

I soggetti beneficiari del precedente contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del decreto “Sostegni” hanno diritto ad ottenere, in via automatica, il 100% del contributo già ricevuto a seguito dell’applicazione di quanto disposto dal predetto decreto “Sostegni”.

In alternativa è previsto un contributo a fondo perduto, con l’applicazione di percentuali diversi a seconda che i soggetti richiedenti abbiano già beneficiato o meno del contributo a fondo perduto concesso con il decreto “Sostegni”, a favore dei titolari di partita Iva residenti in Italia che nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del provvedimento non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro, e abbiano subìto una perdita del fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

L’istanza dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato) entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Infine, in via residuale e non alternativa è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

L’ammontare del contributo sarà determinato applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate ai sensi del Decreto “Rilancio” (art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34), Decreto “Agosto” (artt. 59 e 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104), Decreto “Ristori” (artt. 1, 1-bis e 1-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137), Decreto “Natale” (art. 2 del D.L. 18 dicembre 2020, n. 172), Decreto “Sostegni” (art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41), Decreto “Sostegni-bis) (art. 1, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13).

L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150 mila euro.

L’istanza dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato) entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

L’istanza potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

 

Credito imposta locazioni

Il decreto Sostegni-bis prevede anche un nuovo credito imposta locazioni.

Un primo intervento riguarda esclusivamente le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a favore delle quali il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, già previsto ai sensi dell’art. 28 del D.L. “Rilancio” n. 34/2020 fino ad aprile 2021, viene ulteriormente esteso al 31 luglio 2021.

È stata poi introdotta una nuova tipologia di credito imposta locazioni, rivolta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Viene riconosciuto il credito d’imposta locazioni per il periodo da gennaio 2021 a maggio 2021 ai soggetti locatari esercenti attività economica, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei predetti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

 

Proroga delle cartelle fiscali

È stata prorogata fino al 30 giugno 2021 la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (entro il 31 luglio 2021).

 

Plastic Tax

È rinviata al 1° gennaio 2022 l’entrata in vigore della cosiddetta “Plastic Tax” introdotta dall’art. 1, comma 652, della legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160).

 

Recupero dell’IVA nelle procedure concorsuali

Con la modifica dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 è stato disposto che, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, è possibile effettuare le variazioni in diminuzione fin dall’apertura della procedura, senza dover attendere la conclusione della stessa. Le nuove regole si applicano nel caso in cui il cessionario o committente è stato assoggettato alla procedura concorsuale successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

 

Crediti compensabili

Per l’anno 2021, il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili (ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997) ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, previsto dall’art. 34, comma 1, primo periodo, della legge n. 388/2000 è stato elevato a 2 milioni di euro.

 

Riduzione delle bollette elettriche

È stata prorogata al 31 luglio 2021 la riduzione degli oneri delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici prevista dall’art. 6, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41.

 

Agevolazioni per l’acquisto della prima casa per gli under 36

Sono previste agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età e con Isee non superiore a 40.000 euro annui: esenzione dalle imposte di registro e ipocatastali; un credito d’imposta in misura pari all’IVA pagata in relazione all’acquisto; esenzione dall’imposta sostitutiva dello 0,25%, ordinariamente dovuta sui finanziamenti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa. Tali misure si applicano agli atti stipulati dalla data di entrata in vigore della norma, 26 maggio 2021, e fino al 30 giugno 2022.

 

 

SOCIETÀ

L’importo del Diritto annuale camerale 2021

Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria. A decorrere dall’anno 2017 l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50%.

Le misure del diritto annuale camerale dovuto per il 2021 sono state determinate dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 286980 del 22 dicembre 2020.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2021, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2021.

È inoltre disponibile sul sito internet dedicato di UnionCamere la possibilità di:

  • consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
  • calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
  • effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

 

Soggetti obbligati

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:

  • le imprese individuali
  • le società semplici
  • le società commerciali
  • le cooperative e le società di mutuo soccorso
  • i consorzi e le società consortili
  • gli enti pubblici economici
  • le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali
  • i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo)
  • società tra avvocati ex D.Lgs. n. 96/2001

iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.

A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l’iscrizione nel corso dell’anno.

 

Misure del diritto camerale 2021

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1º gennaio 2021, già ridotte del 50%, sono le seguenti:

 

Sede Unità
Imprese che pagano in misura fissa
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) € 44,00 € 8,80
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria € 100,00 € 20,00
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa
Società semplici non agricole € 100,00 € 20,00
Società semplici agricole € 50,00 € 10,00
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 € 100,00 € 20,00
Soggetti iscritti al REA € 15,00
Imprese con sede principale all’estero
Per ciascuna unità locale/sede secondaria € 55,00

 

Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1º gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:

 

SCAGLIONI DI FATTURATO ALIQUOTE
da euro a euro  
0,00 100.000,00 200,00 (importo fisso)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00   0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00)

 

Unità 20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00

 

Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale.

Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari a € 100,00.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Mercoledì 16 giugno 2021 IMU – Versamento Versamento della prima rata (o unica soluzione) dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2021. Possessore (es: proprietari e titolari di diritti reali) di immobili (comprese aree fabbricabili e terreni agricoli), ad esclusione dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali. Modello F 24 ovvero

Bollettino di c/c postale

Mercoledì 30 giugno 2021 IMU – Presentazione dichiarazione Presentazione della dichiarazione IMU da parte dei soggetti che siano entrati in possesso o detenzione di nuovi immobili o i cui immobili abbiano avuto variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su beni immobili. Consegna diretta al Comune in cui è ubicato l’immobile;

A mezzo posta, con raccomandata A/R, in busta chiusa indirizzata all’Ufficio tributi del Comune competente;

Invio telematico con posta certificata (PEC).

Mercoledì 30 giugno 2021 IMU – Presentazione dichiarazione Enti non commerciali Presentazione della dichiarazione Imu per gli enti non commerciali relativamente alle variazioni intervenute nel 2020. Enti non commerciali Telematica
Mercoledì 30 giugno 2021 IRPEF e addizionali Versamento dell’imposta a saldo 2020 e del primo acconto 2021 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2021 PF/SP e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d’imposta) Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2021

SOGGETTI OBBLIGATI

Società di persone e soggetti equiparati, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2021.

Mod. F 24
Mercoledì 30 giugno 2021 IRES Versamento dell’imposta a saldo 2020 e del primo acconto 2021 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2020 SOGGETTI IRES). Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari. Mod. F 24
Mercoledì 30 giugno 2021 Diritto camerale Versamento diritto annuale 2021 Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro imprese. Mod. F24

 

 

Approfondisci

Newsletter MAGGIO 2021:

IN BREVE
  • Dichiarazione IVA 2021: ravvedimento e sanzioni
  • Sospensione delle cartelle e versamenti Irap, in arrivo la proroga delle scadenze
  • Covid-19: nuove regole per riaperture e spostamenti
  • Attivo il servizio per la presentazione della domanda di Indennità Covid-19
  • Apposizione del visto con l’integrativa IVA per il rimborso
  • Dichiarazioni dei redditi precompilate on line dal 10 maggio 2021
  • Le principali detrazioni e deduzioni delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2020
  • ISA 2021: confermati i criteri di accesso al regime premiale
  • Le visure della tua impresa gratuite con la piattaforma “Impresa Italia”
  • Niente contributo di 100 euro per i lavoratori all’estero
APPROFONDIMENTI
  • Ravvedimento e sanzioni per omessa Dichiarazione IVA
  • Le principali detrazioni e deduzioni delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2020
PRINCIPALI SCADENZE

 

IN BREVE

DICHIARAZIONI

Dichiarazione IVA 2021: ravvedimento e sanzioni

È fissato al 30 aprile 2021 il termine per l’invio della dichiarazione IVA 2021 riferita al periodo 2020. È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza originaria, e quindi entro il 29 luglio 2021, versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.

La sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita da 250 euro a 2.000 euro, ridotta se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso.

Vedi l’Approfondimento

 

 

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Sospensione delle cartelle e versamenti Irap, in arrivo la proroga delle scadenze

Mef, Comunicato Stampa 30 aprile 2021, n. 88; Comunicato stampa 30 aprile 2021, n. 87

  • Il Ministero dell’Economia e Finanze ha reso noto, con un Comunicato Stampa pubblicato sul proprio sito (n. 88/2021), che a breve sarà emanato un provvedimento che differirà al 31 maggio 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione, attualmente fissato al 30 aprile 2021 dall’art. 4 del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41).
  • La sospensione, introdotta a partire dall’8 marzo 2020 dall’art. 68 del D.L. n. 18/2020 (cd. decreto “Cura Italia”), riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
  • La norma citata prevede che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Pertanto i pagamenti andranno effettuati entro il 30 giugno 2021 anzichè entro il 31 maggio.
  • Per lo stesso periodo di tempo restano sospese anche le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5mila euro.
  • Con un secondo Comunicato di pari data (n. 87/2021), il Mef ha inoltre annunciato che con una norma di prossima emanazione sarà prorogato dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 il termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero previste dall’art. 24 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).
  • Per effetto della disposizione da ultimo citata, sono esonerati dal versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi nel 2019, rientranti nelle condizioni stabilite per la concessione degli aiuti di Stato Covid.
  • La proroga al 30 settembre 2021 interessa quindi i soggetti che hanno superato il limite relativo agli aiuti di Stato concedibili e devono regolarizzare l’omesso versamento Irap.

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

Covid-19: nuove regole per riaperture e spostamenti

D.L. 22 aprile 2021, n. 52

È in vigore dal 26 aprile 2021 il nuovo decreto con le novità per riaperture e spostamenti, in sintesi:

  • tra zone gialle (ripristinate con questo decreto) ci si potrà muovere liberamente, mentre per potersi spostare in zona arancione o rossa servirà un pass, fatte salve le giustificate ragioni di lavoro, necessità o urgenza;
  • è confermato il “coprifuoco” dalle ore 22.00 alle 5.00;
  • potranno riaprire in zona gialla le attività di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo, dalle ore 5.00 alle ore 22.00, ma solo all’aperto;
  • tornano ad aprire anche teatri, cinema e spettacoli all’aperto, mentre al chiuso nel rispetto di protocolli con limiti di capienza e specifici vincoli. Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • via libera anche agli sport all’aperto, compresi gli sport di squadra e di contatto. Vietato l’uso degli spogliatoi;
  • le scuole tornano tutte in presenza in zona gialla e arancione, mentre in quella rossa saranno in parte in presenza ed in parte a distanza;
  • dal 15 maggio riaprono le piscine, ma solo all’aperto;
  • dal 1º giugno riaprono le palestre, solo per allenamenti individuali;
  • dal 15 giugno torneranno le attività fieristiche;
  • dal 1° luglio autorizzati convegni e congressi in presenza;
  • dal 1° luglio riaprono i centri termali e i parchi tematici e di divertimento.

 

 

AGEVOLAZIONI

Attivo il servizio per la presentazione della domanda di Indennità Covid-19

Inps, Comunicato Stampa 22 aprile 2021

L’Inps ha reso noto che è attivo il servizio per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 prevista dal “Decreto Sostegni” (D.L. n. 41/2021) e che comporta l’erogazione di una indennità pari a 2.400 euro, in favore di determinate categorie di lavoratori.

L’Istituto ricorda che i lavoratori già beneficiari dell’indennità prevista dal “Decreto Ristori” (D.L. n. 137/2020) hanno ricevuto il pagamento senza dover presentare una nuova domanda, mentre i lavoratori che non hanno beneficiato dell’indennità del “Decreto Ristori”, possono presentare la domanda per il riconoscimento della nuova prestazione entro il 31 maggio 2021.

 

 

IVA

Apposizione del visto con l’integrativa IVA per il rimborso

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad istanza di interpello n. 289 del 23 aprile 2021 ha chiarito che per ottenere il rimborso del credito IVA, a seguito di domanda archiviata a causa della mancata apposizione del visto di conformità, è necessario presentare una dichiarazione integrativa, al fine di apporvi il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in precedenza non indicati, lasciando inalterata la destinazione a rimborso del credito IVA.

L’Agenzia ha inoltre chiarito che queste integrazioni non sono soggette a sanzioni.

 

 

DICHIARAZIONI

Dichiarazioni dei redditi precompilate on line dal 10 maggio 2021

A decorrere dal prossimo 10 maggio 2021, nell’area riservata del sito dell’Agenzia Entrate, sarà disponibile la “dichiarazione precompilata” delle persone fisiche:

  • modello 730
  • modello Redditi persone fisiche

già contenente una serie di dati quali: spese sanitarie, spese universitarie, spese funebri, premi assicurativi, contributi previdenziali, bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, oltre naturalmente i redditi percepiti comunicati dai sostituti di imposta, quali lavoro dipendente, pensioni, redditi occasionali e redditi diversi.

In particolare la precompilata riepiloga i dati trasmessi da soggetti terzi obbligati per i seguenti redditi:

  • i compensi riportati dalla Certificazione Unica;
  • i compensi di lavoro autonomo occasionale certificati e indicati nella Certificazione unica sezione Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • i dati relativi alle locazioni brevi;

e per i seguenti oneri detraibili o deducibili:

  • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
  • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
  • spese sanitarie e relativi rimborsi;
  • spese veterinarie;
  • spese universitarie e relativi rimborsi;
  • contributi versati alle forme di previdenza complementare;
  • spese funebri;
  • spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
  • spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
  • erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
  • spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi.

Ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata vengono considerati anche i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.

Per accedere alla precompilata è necessario essere in possesso di:

  • credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid);
  • Carta d’identità elettronica (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS);
  • credenziali dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate ( Fisconline/Entratel).

Per molti contribuenti non è possibile sfruttare appieno le potenzialità previste dal sistema, ma l’accesso ai dati contenuti nella dichiarazione precompilata è comunque molto importante per un corretto monitoraggio dei dati fiscalmente rilevanti già in possesso dell’Agenzia Entrate.

 

 

IRPEF

Detrazioni e deduzioni IRPEF per l’anno d’imposta 2020

Ogni anno il contribuente “Persona Fisica” può usufruire di detrazioni e deduzioni.

Le detrazioni Irpef riducono l’imposta lorda del corrispondente periodo d’imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l’imposta lorda vengono perse.

Le deduzioni riguardano una serie di spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta si riduce.

Per il 2020 ricordiamo tra le principali detrazioni di cui potrà usufruire il contribuente il Superbonus 110%, per spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”, effettuati su unità immobiliari residenziali e su parti comuni condominiali o di edifici in condominio.). Gli interventi devono essere realizzati su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati), su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati), su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

 Vedi l’Approfondimento

 

 

DICHIARAZIONI

ISA 2021: confermati i criteri di accesso al regime premiale

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 26 aprile 2021 n. 103206

È stato pubblicato il Provvedimento n. 103206 del 26 aprile 2021 dell’Agenzia Entrate con il quale sono individuati i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, cui sono riconosciuti i benefici premiali, previsti dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, riconosciuti ai contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito “ISA”).

Vengono quindi confermati i livelli di punteggio per l’accesso ai benefici fiscali dello scorso anno.

Si ricorda inoltre che a rilevare non sarà solo l’indice di affidabilità fiscale raggiunto nell’esercizio oggetto di dichiarazione, ma anche la media aritmetica degli indicatori relativi al periodo d’imposta 2019 e 2020.

 

 

SOCIETÀ, IMPRESE

Le visure della tua impresa gratuite con la piattaforma “Impresa Italia”

“Impresa Italia” è il servizio rivolto ai legali rappresentati o ai titolari e soci di tutte le aziende iscritte al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio per accedere gratuitamente al proprio fascicolo informatico d’impresa e ai dati presentati al Registro delle Imprese: è possibile consultare e salvare la visura della società in lingua italiana e in inglese, lo statuto aziendale, l’atto costitutivo e i bilanci degli ultimi anni. Inoltre, si possono monitorare le pratiche attive con la P.A. o scaricare le ricevute protocollate.

Il Cassetto Digitale dell’Imprenditore è sincronizzato anche con il SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) per seguire le relative pratiche, scaricare ricevute e altri documenti depositati.

Il servizio è accessibile tramite autenticazione SPID di livello 2 o con dispositivo CNS, ovvero la Carta Nazionale dei Servizi.

 

 

REDDITI DI LAVORO

Niente contributo di 100 euro per i lavoratori all’estero

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 20 aprile 2021, n. 271

L’art. 63 del D.L. n. 18/2020 (decreto “Cura Italia”) ha introdotto un “premio”, pari a 100 euro, erogato a personale dipendente, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

La ratio sottesa alla citata disposizione è quella di dare ristoro ai dipendenti che nel corso del mese di marzo 2020 hanno continuato a svolgere l’attività lavorativa nel luogo di lavoro, ovvero in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa, nonostante la situazione epidemiologica riscontrata nel nostro Paese. L’Agenzia Entrate con la Risposta n. 271 del 20 aprile 2021, rispondendo in merito al trattamento fiscale del contributo, ha chiarito che il beneficio non può essere erogato, così come ai dipendenti in smart working o in telelavoro, neanche agli impiegati a contratto assunti all’estero in quanto in quanto trattasi di lavoratori che svolgono la propria prestazione all’estero.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

DICHIARAZIONI

Ravvedimento e sanzioni per omessa Dichiarazione IVA

È fissato al 30 aprile 2021 il termine per l’invio della dichiarazione IVA 2021 riferita al periodo 2020. È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza originaria, e quindi entro il 29 luglio 2021, versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.

La sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita da 250 euro a 2.000 euro, ridotta se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso.

La violazione può essere sanata con ravvedimento operoso, e quindi versando una sanzione di importo ridotto a 25 euro (1/10 della sanzione ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.

Occorre inoltre versare anche le sanzioni per omesso versamento dell’imposta, se dovuta, pari al 15% dell’imposta, ridotte anch’esse per effetto del ravvedimento operoso.

Per gli invii delle dichiarazioni IVA oltre 90 giorni dalla scadenza del 30 aprile 2021 la dichiarazione IVA è considerata omessa ma ritenuta valida per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale la sanzione dovuta va dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta.

Se la presentazione della dichiarazione IVA oltre 90 giorni non prevede versamento delle imposte, la sanzione minima applicata non può essere inferiore a 250 euro, fino ad un massimo di 2.000 euro.

Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è pari al 60-120% dell’imposta non versata.

Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è pari al 120-240% dell’imposta non versata.

 

 

IRPEF

Le principali detrazioni e deduzioni delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2020

Ogni anno il contribuente “Persona Fisica” può usufruire di detrazioni e deduzioni.

Le detrazioni Irpef riducono l’imposta lorda del corrispondente periodo d’imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l’imposta lorda vengono perse.

Le deduzioni riguardano una serie di spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta si riduce.

Per il 2020 ricordiamo inoltre le principali detrazioni di cui potrà usufruire il contribuente:

  • Detrazione per il coniuge non separato legalmente nella misura di 800 euro fino a 15.000 euro di reddito; di 690 euro per un reddito tra 15.000 e fino a 40.000; di 690 euro per i redditi sopra i 40.000 euro inferiori a 80.000 euro. La detrazione è altresì aumentata di 10 euro se il reddito complessivo supera i 29.000 euro ma non oltre i 29.200 euro; 20 euro se il reddito complessivo è tra i 29.200 euro e 34.700 euro; 30 euro se è superiore a 34.700 ma inferiore a 35.000 euro; 20 euro se superiore a 35.000 euro ma inferiore a 35.100 euro; 10 euro, se il reddito è tra 35.100 e 35.200 euro;
  • Detrazione per figli a carico nella misura, per ogni figlio, di un importo pari a 1.220 euro per ogni figlio di età compresa tra 0 e 3 anni; di un importo pari a 950 euro per ogni figlio di età superiore ai 3 anni. La detrazione è aumentata a 1.350 euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni e a 1.620 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni. Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono aumentate di 200 euro per ciascun figlio. Il calcolo della detrazione per figli a carico avviene moltiplicando la detrazione base (950 euro per figli maggiori di 3 anni, 1.220 euro per figli minori di 3 anni) il reddito teorico (95.000) a cui si deve sottrarre il reddito complessivo. Il tutto va poi diviso per il reddito teorico di 95.000. Per ogni figlio successivo al primo il reddito teorico è aumentato di 15.000;
  • Detrazione per le spese mediche sopra la franchigia di 129,11 euro nella misura del 19%;
  • Detrazione per le spese funebri, nella misura del 19%, sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;
  • Detrazione per le spese veterinarie sostenute per la cura degli animali domestici nella misura del 19% con franchigia di 129,11 euro, fino ad un massimo di 500 euro;
  • Detrazione degli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto o la costruzione della prima casa nella misura del 19% fino a un massimo di 4.000 euro in caso di acquisto e fino a un massimo di 2.582,28 in caso di costruzione. Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.
  • Detrazione per spese di assicurazione sulla vita e infortuni, con durata non inferiore a 5 anni che non concedano una concessione di prestiti, nella misura massima di 530 euro (per i contratti con rischio di non autosufficienza il limite è 1.291,14 e, dal 2016, 750 euro per i premi assicurativi di rischio morte per disabili gravi);
  • Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 50% per un massimo di 96.000 ero di spese sostenute;
  • Detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;
  • Detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici in misura (dal 50% al 65%, 70-75%, 80-85%) e limiti diversi a seconda della tipologia di intervento;
  • Detrazione per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, nella misura del 50% su un ammontare complessivo di 96.000 euro (la detrazione è elevata al 70% nel caso in cui la realizzazione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%);
  • Superbonus 110%, per spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi, effettuati su unità immobiliari residenziali e su parti comuni condominiali o di edifici in condominio. Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus). Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”). Gli interventi devono essere realizzati su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati), su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati), su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati);
  • Detrazione delle spese di istruzione per la frequenza della scuola dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente;
  • Detrazione delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
  • Detrazione per le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea di un’università situata in un comune diverso da quello di residenza per i canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo o per canoni relativi ai contratti di ospitalità. Per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un comune distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una provincia diversa. L’importo da indicare non può essere superiore a 2.633 euro e la detrazione si applica nella misura del 19%;
  • Detrazione per le spese per attività sportive praticate dai ragazzi con età compresa tra 5 e 18 anni inerenti all’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. L’importo massimo previsto per la detrazione è di 210 euro per figlio;
  • Detrazioni per i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale. L’importo massimo da indicare è di 1.000 euro;
  • Detrazione per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche ed altri eventi straordinari nella misura del 19%;
  • Detrazione del 30% per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS per un importo non superiore a 30.000 euro;
  • Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con qualsiasi contratto stipulato o rinnovato nella misura di 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 150 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
  • Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratto a canone concordato nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 247,90 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
  • Detrazione per contratti di locazione stipulati con giovani di età compresa tra 20 e 30 anni per unità immobiliare da destinare ad abitazione principale nella misura di 991,60 euro. La detrazione spetta per i primi 3 anni se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
  • Detrazione a favore dei lavoratori dipendenti che per motivi di lavoro trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo, nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro e 495,80 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro. La detrazione è prevista per i primi 3 anni.

 

ATTENZIONE: si ricorda che le spese che hanno diritto alla detrazione fiscale del 19%, sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, saranno detraibili solo se pagate con un sistema tracciabile, ad eccezione delle spese sostenute per acquistare medicinali e dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.

 

Tra le deduzioni ricordiamo:

  • i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente pensionistico di appartenenza (anche per i famigliari fiscalmente a carico);
  • i contributi versati per il riscatto degli anni di università, quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, quelli versati al fondo dalle casalinghe;
  • i contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi pensione) e individuali (assicurazioni sulla vita) per un importo fino a 5.164,57 euro. La deduzione è estesa ai contributi a favore delle persone fiscalmente a carico aventi reddito insufficiente a consentire la deduzione dei contributi;
  • l’assegno periodico corrisposto al coniuge a seguito di separazione o divorzio, esclusi però gli importi destinati al mantenimento dei figli;
  • le spese sostenute dai disabili per prestazioni del medico generico, acquisto di medicinali, assistenza specifica, operatori dedicati all’assistenza diretta della persona;
  • il 50% delle le spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri;
  • i contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari per un importo massimo pari a 1.549,37 euro.

 

ATTENZIONE: I contribuenti hanno anche a disposizione il modello Redditi precompilato dall’Agenzia Entrate, con le informazioni presenti nella banca dati dell’Anagrafe tributaria. Consigliamo alla nostra clientela di accedere alla dichiarazione precompilata e salvarne una copia da consegnarci insieme a tutta la documentazione utile.

Per evidenti ragioni di “spazio”, gli elenchi delle detrazioni e deduzioni riportate non sono esaustivi ma si limitano ai casi che abbiamo ritenuto maggiormente ricorrenti.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza
Ambito
Attività
Soggetti obbligati
Modalità
Lunedì 10 maggio 2021
Modello 730 precompilato – pubblicazione sul sito
Termine iniziale per poter consultare, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione precompilata.
Contribuenti, CAF/professionisti, sostituti d’imposta
Tramite i canali telematici dell’Agenzia Entrate
Venerdì 14 maggio 2021
Modello 730 precompilato – termine iniziale per l’invio
Termine iniziale per poter modificare/integrare o inviare, dal sito dell’Agenzia delle entrate, il modello 730 precompilato.
Contribuenti, CAF/professionisti, sostituti d’imposta
Tramite i canali telematici dell’Agenzia Entrate
Lunedì 17 maggio 2021
Artigiani e commercianti – Contribuzione
Versamento della rata dei contributi dovuti sul minimale del reddito – Periodo contributivo 1° trimestre.
Artigiani ed esercenti attività commerciali.
Modello unificato F24.
Lunedì 28 maggio 2021
Contributi a fondo perduto “Sostegni” – Istanza
Termine ultimo per la presentazione dell’istanza per ottenere il contributo a fondo perduto per le attività economiche.
Imprese, professionisti e percettori di reddito agrario che abbiano registrato un calo del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel 2020, rispetto al 2019.
Telematica
Lunedì 31 maggio 2021
Liquidazione periodiche IVA
Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al I trimestre.
Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.
Telematica.

Approfondisci

Newsletter APRILE 2021:

 
IN BREVE
  • Contributo a fondo perduto “Decreto Sostegni”: come richiederlo
  • L’Italia resta rossa o arancione fino al 30 aprile: approvate le nuove regole anti-Covid
  • Cessione Superbonus: prorogato al 15 aprile il termine per la comunicazione per le spese 2020
  • Rinvio al 1° ottobre per il nuovo tracciato dei corrispettivi telematici e adeguamento RT
  • Nuova indennità una tantum a lavoratori dipendenti e autonomi
  • Annullate, ma non per tutti, le cartelle 2000-2010 di importo fino a 5.000 euro
  • Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali: l’elenco dei soggetti ammessi per l’anno 2020
  • Rinvio per la conservazione elettronica delle fatture
  • “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”: regolari i pagamenti effettuati entro 5 giorni dai nuovi termini
  • Versamento e dichiarazione imposta sui servizi digitali (ISD): il Decreto “Sostegni” riscrive i termini di scadenza
  • Canone Rai più leggero per bar e alberghi
  • Superbonus 110%: nuovi chiarimenti su asseverazione e computo metrico
  • No al Superbonus per interventi su unità immobiliari “in costruzione”
  • Servizi catastali e ipotecari online: breve vademecum dell’Agenzia Entrate
APPROFONDIMENTI
  • Contributo a fondo perduto “Sostegni”: a chi spetta, come si calcola e come richiederlo
  • “Decreto Sostegni”: indennità a lavoratori dipendenti e autonomi

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

 AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Contributo a fondo perduto “Decreto Sostegni”: come richiederlo

D.L. 22 marzo 2021, n. 41, art. 1; Agenzia delle Entrate, Provvedimento 23 marzo 202, n. 77923

Il “Decreto Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), entrato in vigore il 23 marzo 2021, contiene ulteriori aiuti per imprese, lavoratori autonomi e privati particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria ed economica causata dalla pandemia da Covid-19.

Tra le principali misure è previsto il riconoscimento di nuovi contributi a fondo perduto per professionisti e imprese che hanno subìto perdite di fatturato a causa della crisi economica. In particolare sono ammessi al contributo i soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia, che svolgono attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro, che abbiano subìto perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30%, calcolato sul valore medio mensile. Non è previsto alcun riferimento all’attività esercitata (codici ATECO).

Il contributo è previsto anche per i soggetti che si avvalgono del regime agevolato dei “minimi” o “forfetari” e per le ASD se titolari di partita IVA alla data di entrata in vigore del Decreto.

L’Agenzia delle Entrate, con un susseguirsi di Provvedimenti, di cui l’ultimo pubblicato la sera del 29 marzo, ha definito il contenuto, le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza per la richiesta del contributo da presentarsi a partire dal 30 marzo fino al 28 maggio 2021.

Vedi l’Approfondimento

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

L’Italia resta rossa o arancione fino al 30 aprile: approvate le nuove regole anti-Covid

D.L. 1° aprile 2021, n. 44

Sono state approvate dal Consiglio dei Ministri le nuove regole, contenute nel D.L. 1° aprile 2021, n. 44, per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. Il provvedimento proroga fino al 30 aprile 2021 l’applicazione delle vigenti disposizioni del D.P.C.M. 2 marzo 2021, salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge, e di alcune misure già previste dal D.L. 13 marzo 2021, n. 30.

In particolare, la proroga riguarda:

  1. l’applicazione nelle zone gialle delle misure previste per la zona arancione. Le attività della ristorazione potranno quindi proseguire solo con vendita d’asporto e a domicilio;
  2. l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
  3. la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale, con le limitazioni già vigenti. Tale spostamento è invece vietato in zona rossa. Resta confermato il “coprifuoco” dalle 22.00 alle 5.00 del mattino seguente.

Entro il 30 aprile potranno essere apportate modifiche alle misure adottate attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

 

Inoltre, il provvedimento ha:

  • introdotto l’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione);
  • previsto l’esclusione della responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative;
  • disposto la proroga al 31 luglio 2021 di alcune norme in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria;
  • esteso agli enti del Terzo settore (Onlus, OdV ed Aps) la disciplina prevista per lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalità semplificate per le società sino al 31 luglio 2021;
  • previsto lo svolgimento in presenza dal 7 al 30 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale (anche in zona rossa), dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

 

 

AGEVOLAZIONI, IMMOBILI

Cessione Superbonus: prorogato al 15 aprile il termine per la comunicazione per le spese 2020

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 30 marzo 2021, n. 83933; Comunicato Stampa 31 marzo 2021

Con il Provvedimento n. 83933 del 30 marzo 2021 del direttore dell’Agenzia delle entrate Ruffini, il termine di scadenza per l’invio delle comunicazioni delle opzioni per le detrazioni relative alle spese sostenute nell’anno 2020, precedentemente fissato al 31 marzo, slitta al 15 aprile 2021.

Destinatari della proroga sono, in particolare, i contribuenti che, nel corso del 2020, hanno sostenuto spese per la realizzazione di uno degli interventi che beneficiano del Superbonus o degli ulteriori interventi elencati dall’art. 121, comma 2, del decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020), e che hanno optato, in luogo dell’utilizzo diretto della maxi-detrazione spettante nella propria dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla agevolazione spettante, tra cui banche e altri intermediari finanziari.

Entro lo stesso termine dovranno essere inviate eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive di comunicazioni inviate dal 1° al 15 aprile 2021, relative alle spese sostenute nel 2020.

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Rinvio al 1° ottobre per il nuovo tracciato dei corrispettivi telematici e adeguamento RT

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 30 marzo 2021, n. 83884

Con il Provvedimento direttoriale n. 83884 del 30 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha disposto il differimento dal 1° aprile al 1° ottobre 2021 del termine entro il quale occorre adeguarsi al nuovo tracciato telematico per l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (“Tipi dati per i corrispettivi” – versione 7.0 di giugno 2020), e per il conseguente adeguamento dei registratori telematici.

A seguito dell’ulteriore rinvio, i dati dei corrispettivi potranno essere ancora trasmessi secondo le specifiche previste dall’allegato “Tipi Dati per i Corrispettivi – versione 6.0”, e solo dal prossimo 1° ottobre dovrà essere utilizzato in via esclusiva il nuovo tracciato telematico, che è comunque utilizzabile in via facoltativa.

La misura tiene conto da un lato delle difficoltà conseguenti al perdurare della situazione emergenziale provocata dal Covid-19, manifestate provenienti dalle associazioni di categoria, e dall’altro del fatto che l’art. 1, comma 10, del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) ha prorogato i termini entro cui l’Agenzia Entrate deve mettere a disposizione dei soggetti passivi Iva le bozze dei registri, delle comunicazioni di liquidazioni periodiche e della dichiarazione Iva precompilata.

Sono stati inoltre prorogati al 30 settembre 2021 i termini per adeguare i registratori telematici, cioè la scadenza entro la quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle Entrate.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Nuova indennità una tantum a lavoratori dipendenti e autonomi

D.L. 22 marzo 2021, n. 41, art. 10

Il “Decreto Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) ha previsto il riconoscimento di un ulteriore aiuto per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori dipendenti o autonomi appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, nonché i lavoratori dello spettacolo e dello sport.

I soggetti che hanno già beneficiato delle indennità previste dal “Decreto Ristori” (artt. 15 e 15-bis, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), pari a 1.000 euro, riceveranno automaticamente la nuova una tantum pari a 2.400 euro, senza necessità di presentare domanda.

La domanda, per chi non potesse godere dell’erogazione automatica, va presentata all’Inps entro il 30 aprile 2021 secondo le indicazioni fornite dall’Istituto con apposita circolare.

Vedi l’Approfondimento

 

 

RISCOSSIONE

Annullate, ma non per tutti, le cartelle 2000-2010 di importo fino a 5.000 euro

D.L. 22 marzo 2021, n. 41, art. 4

Il “Decreto Sostegni” prevede lo stralcio automatico delle cartelle di pagamento in relazione ai singoli carichi di ammontare residuo sino a 5.000 euro (comprensivi di capitale, sanzioni e interessi) consegnati agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010. Non rileva quindi la data di notifica della cartella di pagamento ma il momento, antecedente, di consegna del ruolo ad opera dell’ente creditore.

Non rientrano nell’automatismo le riscossioni mediante ingiunzione fiscale, svolte in proprio dagli enti territoriali o mediante concessionario locale. Sono esclusi, come per l’art. 4 del D.L. n. 119/2018, anche i carichi inerenti a risorse proprie UE/IVA all’importazione, multe e sentenze penali di condanna, condanne della Corte dei Conti e recupero di aiuti di Stato.

ATTENZIONE: lo stralcio automatico riguarda solo i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che, nell’anno 2019, hanno conseguito un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro.

Lo stralcio, questa volta, non avverrà in automatico, ma secondo le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

 

AGEVOLAZIONI, IMPRESE

Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali: l’elenco dei soggetti ammessi per l’anno 2020

D.P.C.M. 25 marzo 2021

È stato adottato il 25 marzo 2021, il decreto del Capo del Dipartimento che approva l’elenco dei soggetti ammessi a fruire del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2020.

Per la generalità dei soggetti ammessi, il credito d’imposta può essere fruito mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia Entrate, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento e del relativo elenco allegato sul sito Internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri: www.informazioneeditoria.gov.it e sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.it.

Per i soggetti ammessi alla fruizione di un credito superiore ad euro 150.000,00, fatta salva l’ipotesi che il soggetto abbia dichiarato di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste) il credito d’imposta può essere fruito, mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia Entrate, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione che sarà trasmessa a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, e quindi dopo il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del sopracitato D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

 

 

FATTURE ELETTRONICHE, ADEMPIMENTI

Rinvio per la conservazione elettronica delle fatture

D.L. 22 marzo 2021, n. 41, art. 5

Il “Decreto Sostegni” ha prorogato di tre mesi il termine previsto per la conservazione elettronica dei documenti informatici aventi rilevanza fiscale, fra cui le fatture elettroniche, relativi al periodo d’imposta 2019.

L’adempimento si considera tempestivo, e dunque non sanzionabile in considerazione dell’emergenza Covid-19, se effettuato entro sei mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Rispetto a quanto anticipato dal MEF con Comunicato Stampa del 13 marzo 2021, la proroga riguarda non soltanto le fatture elettroniche del 2019, ma tutti i documenti informatici. Inoltre, la proroga riguarda anche i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Si ricorda, infine, che il termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle e-fatture è fissato al 30 giugno 2021.

Per quanto attiene alle fatture elettroniche, i soggetti che usufruiscono del servizio di conservazione gratuito dell’Agenzia delle Entrate dovranno tener presente che il sistema prende automaticamente in carico i documenti soltanto a partire dal giorno successivo a quello di adesione, pertanto coloro che hanno aderito a tale servizio nel corso del 2019 (ad esempio il giorno 8 aprile) dovranno procedere al caricamento manuale dei file trasmessi o ricevuti in data antecedente o coincidente con quella di adesione (nel caso esemplificato, dal 1° gennaio all’8 aprile 2019).

 

RISCOSSIONE

“Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”: regolari i pagamenti effettuati entro 5 giorni dai nuovi termini

Agenzia Entrate-Riscossione – Faq 26 marzo 2021

Sul sito dell’Agenzia Entrate-Riscossione sono state pubblicate le FAQ (Frequently asked questions)

in materia di riscossione connessi all’emergenza Covid-19, aggiornate con le novità introdotte dal Decreto “Sostegni” (D.L. n. 41/2021).

In una di queste l’Agenzia ricorda che il Decreto considera tempestivi anche i versamenti eseguiti con un ritardo non superiore a 5 giorni rispetto al termine del 31 luglio 2021 (per le rate scadute nel 2020) e del 30 novembre 2021 (per le rate con scadenza 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2021).

Anche per le rate dell’anno 2022 resta confermato il ritardo massimo di 5 giorni per il pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata.

 

 

WEB TAX

Versamento e dichiarazione imposta sui servizi digitali (ISD): il Decreto “Sostegni” riscrive i termini di scadenza

D.L. 22 marzo 2021, n. 41, art. 5; Agenzia delle Entrate, Circolare 23 marzo 2021, n. 3/E

L’art. 5, comma 15, del “Decreto Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) prevede la proroga del versamento dell’imposta sui servizi digitali, che slitta, dal precedente 16 febbraio 2021, al prossimo 16 maggio. La dichiarazione, invece, dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2021 (il precedente termine cadeva il 31 marzo).

Dunque, in sede di prima applicazione, i soggetti passivi dovranno provvedere al versamento dell’imposta dovuta per le operazioni imponibili nell’anno 2020 entro il 16 maggio 2021 mentre la relativa dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2021.

Ricordiamo che l’Agenzia Entrate ha recentemente pubblicato la circolare n. 3/E del 23 marzo 2021, con la quale fornisce interpretativi in merito al funzionamento dell’imposta sui servizi digitali (ISD), introdotta dell’art. 1, commi da 35 a 50, della Legge di bilancio 2019.

 

 

TASSE E IMPOSTE VARIE

Canone Rai più leggero per bar e alberghi

D.L. 22 marzo 2021, n. 41, art. 6

L’art. 6, commi 5, 6 e 7, del “Decreto “Sostegni” ha previsto la riduzione del 30%, per l’anno 2021, del canone Canone RAI speciale (di cui al R.D.L. 21 febbraio 1938, n.  246) a favore delle strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico.

In caso di versamento effettuato prima dell’entrata in vigore del decreto, il bonus è fruibile anche come credito d’imposta, pari al 30% di quanto versato.

Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile.

 

 

AGEVOLAZIONI, IMMOBILI

Superbonus 110%: nuovi chiarimenti su asseverazione e computo metrico

Sito ENEA – Sezione Approfondimenti Superbonus 110%

Nella nuova sezione Approfondimenti del sito dell’Enea dedicato al Superbonus, sono stati pubblicati nuovi documenti utili alla preparazione delle pratiche per il Superbonus 110% in tema di asseverazione e computo metrico. Le note di chiarimento, in particolare, sono state predisposte per agevolare il lavoro dei tecnici chiamati a verificare la corretta esecuzione dei lavori e di quelli che devono apporre il visto di conformità, e sono aggiornate al 18 febbraio 2021.

Relativamente all’asseverazione per il Superbonus 110% l’ENEA chiarisce che, la stessa, deve essere inviata attraverso il portale dedicato, allegando obbligatoriamente il computo metrico. Per l’ecobonus “ordinario“, invece, l’asseverazione non va inviata all’ENEA ma deve essere conservata dal soggetto beneficiario.

In tema di computo metrico l’ENEA precisa che è da allegare il computo globale, totale corrispondente al 100% dei lavori oggetto dell’asseverazione. Dunque, anche nel caso di SAL intermedi (ad esempio 30% e 60%), si carica comunque il computo metrico complessivo.

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/superbonus/approfondimenti.html

 

 

AGEVOLAZIONI, IMMOBILI

No al Superbonus per interventi su unità immobiliari “in costruzione”

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 16 marzo 2021, n. 174

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 174 del 16 marzo 2021, ha chiarito che per la fruizione dei benefici del cd. Superbonus è necessario che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici “esistenti” dotate di impianto di climatizzazione invernale, di natura residenziale (ad esclusione delle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico), non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione.

Dunque, alle unità immobiliari iscritte nel Catasto Fabbricati con la categoria F/3 “unità in corso di costruzione”, non essendo definibili quali unità “esistenti” di natura residenziale in quanto ancora in corso di costruzione, è preclusa la fruizione del Superbonus.

 

 

CATASTO

Servizi catastali e ipotecari online: breve vademecum dell’Agenzia Entrate

L’Agenzia Entrate ha reso disponibile sul proprio portale un’utile brochure che spiega, in modo chiaro e sintetico, il funzionamento dei servizi catastali e ipotecari online, suddivisi tra quelli a pagamento e quelli gratuiti.

I primi prevedono il pagamento online (attraverso il sistema pagoPA) dei tributi speciali catastali o delle tasse ipotecarie previste e delle commissioni applicate dal Prestatore di Servizi di Pagamento e dallo strumento di pagamento scelto. Permettono di richiedere una visura catastale di un immobile e di richiedere una ispezione ipotecaria.

I servizi gratuiti permettono invece di:

  • conoscere la situazione ipotecaria e catastale del proprio immobile;
  • conoscere i dati catastali di un immobile associato a un codice fiscale;
  • conoscere la rendita di un immobile del quale si possiedono i dati catastali.

 

Sono inoltre disponibili i servizi di consultazione dinamica della cartografia catastale ed altri servizi catastali online.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Contributo a fondo perduto “Sostegni”: a chi spetta, come si calcola e come richiederlo

Il “Decreto Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), entrato in vigore il 23 marzo 2021, contiene ulteriori aiuti per imprese, lavoratori autonomi e privati particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria ed economica causata dalla pandemia da Covid-19.

Tra le principali misure è previsto il riconoscimento di nuovi contributi a fondo perduto per professionisti e imprese che hanno subìto perdite di fatturato a causa della crisi economica. In particolare sono ammessi al contributo i soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia, che svolgono attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro, che abbiano subìto perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30%, calcolato sul valore medio mensile. Non è previsto alcun riferimento all’attività esercitata (codici ATECO).

Il contributo è previsto anche per i soggetti che si avvalgono del regime agevolato dei “minimi” o “forfetari” e per le ASD se titolari di partita IVA alla data di entrata in vigore del Decreto.

L’Agenzia delle Entrate, con un susseguirsi di Provvedimenti, di cui l’ultimo pubblicato la sera del 29 marzo, ha definito il contenuto, le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza per la richiesta del contributo.

 

ATTENZIONE: Le istanze potranno essere presentate a partire dal 30 marzo ed entro il termine ultimo del 28 maggio 2021. La trasmissione dell’istanza potrà avvenire esclusivamente in via telematica tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia Entrate. L’invio potrà avvenire anche tramite intermediario, delegato al servizio “Cassetto fiscale” dell’Agenzia Entrate, o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” oppure appositamente delegato tramite autodichiarazione presente nel modello.

 

I soggetti interessati sono quelli titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia, che:

  • svolgono attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019 per i “solari”) oppure,
  • producono reddito agrario ex art. 32 del Tuir.

 

Il contributo non spetta:

  • ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
  • ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo l’entrata in vigore del medesimo decreto;
  • agli enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
  • agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir.

 

Il contributo è previsto anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento delle attività commerciali.

 

La condizione per accedere al contributo è che l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2019. Rileva la data di effettuazione delle operazioni.

Per i soggetti che hanno aperto la propria posizione IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti.

Per il calcolo del contributo si applica una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi 2019 e l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi 2020:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi 2019 non superiori a 100mila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 da 100 mila a 400mila euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

 

Ai fini della determinazione del fatturato medio mensile occorre prendere in considerazione, indipendentemente dal regime contabile utilizzato:

  • tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020 (nel caso di fatturazione differita si presti attenzione al fatto che rileva la data di effettuazione – es. DDT – e non la data fattura);
  • le note di variazione di cui all’art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;
  • i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, devono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi al netto dell’IVA delle operazioni effettuate negli anni 2019 e 2020 (per i soggetti in ventilazione, tuttavia, come meglio specificato nel seguito, è anche possibile considerare i valori “al lordo”);
  • occorre considerare nel “fatturato” anche le operazioni relative a cessioni di beni ammortizzabili.

Per quanto riguarda particolari regimi di determinazione dell’imposta, che potrebbero rendere complessa la determinazione degli importi di fatturato al netto dell’IVA, vengono confermate le semplificazioni già a suo tempo concesse in sede di contributo “Rilancio” (art. 25 D.L. n. 34/2020). Pertanto, nel caso di operazioni effettuate in regime di ventilazione, operazioni con applicazione del regime del margine, operazioni effettuate da agenzie di viaggio, l’importo del fatturato può essere riportato al lordo dell’IVA. Se si opta per questa impostazione, il criterio deve essere mantenuto sia per il 2019 che per il 2020.

 

Per l’individuazione dell’ammontare dei ricavi/compensi dell’anno 2019, i righi del modello Redditi cui fare riferimento sono i seguenti:

  • RS116 per le PF e le Società di persone in contabilità ordinaria;
  • RG2, col. 2 per le PF e col. 5 per le Società di persone in contabilità semplificata;
  • LM2 per i soggetti “minimi” e da LM22 a LM27, col. 3 per i soggetti in regime “forfettario”;
  • RE2, col. 2 per i professionisti;
  • RS107, col 2 per le società di capitali.
  • RS11, RG2 col. 7, RG4 col. 2, RC1 o RE1 per gli ENC ed equiparati in base al regime contabile adottato.

 

In ogni caso, tale importo non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti e non potrà essere superiore a 150mila euro.

Per il calcolo della media mensile, l’Agenzia Entrate ha chiarito che per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 dovrà essere considerato il fatturato dei mesi successivi a quello di attivazione della stessa.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020 (ma entro il 23 marzo 2021), l’importo riconosciuto ammonta a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi.

Il sostegno potrà essere erogato sotto forma di contributo oppure attraverso il riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione F24.

L’amministrazione finanziaria effettuerà dei controlli incrociati con i dati già presenti in Anagrafe tributaria. Se i controlli saranno superati verrà accolta la richiesta. L’accoglimento o meno della domanda, con i relativi motivi di scarto, saranno disponibili nell’area riservata di Fatture e Corrispettivi – Contributo a fondo perduto.

A meno che non sia già intervenuto il mandato a pagamento è possibile presentare una nuova istanza, sostitutiva della precedente; se il mandato di pagamento è intervenuto è possibile presentare solo istanza di rinuncia (anche oltre il termine ultimo del 28 maggio 2021).

In termini di sanzioni e controlli si applica l’art. 25, commi da 9 a 14, del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche sul proprio sito la Guida sul Contributo a fondo perduto del decreto “sostegni”.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

“Decreto Sostegni”: indennità a lavoratori dipendenti e autonomi

Il “Decreto Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) ha previsto il riconoscimento di un ulteriore aiuto per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori dipendenti o autonomi appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, nonché i lavoratori dello spettacolo e dello sport.

I soggetti che hanno già beneficiato delle indennità previste dal “Decreto Ristori” (artt. 15 e 15-bis, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), pari a 1.000 euro, riceveranno automaticamente la nuova una tantum pari a 2.400 euro, senza necessità di presentare domanda.

Il “Decreto Sostegni” riconosce un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro ai lavoratori:

  • dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali,
  • in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.

 

Tali lavoratori devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”) e aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.

Inoltre, non devono essere titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendentedi NASpI alla data di entrata in vigore del decreto.

La stessa indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

  1. titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  2. titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  3. assenza di titolarità, al 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

 

L’indennità onnicomprensiva di 2.400 euro è riconosciuta anche ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del Covid-19:

  1. lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  2. lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
  3. lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, titolari di contratti autonomi occasionali (art. 2222 del codice civile) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo al 23 marzo 2021. Questi lavoratori, per gli stessi contratti devono essere già iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito di almeno un contributo mensile;
  4. incaricati alle vendite a domicilio, con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata, al 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

 

Inoltre questi soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di:

  • contratto di lavoro subordinato (fa eccezione solo il contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità);
  • pensione diretta.

 

La medesima indennità spetta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:

  • che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati al Fondo dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, con reddito derivante non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità;
  • con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.

 

ATTENZIONE: La domanda, per chi non potesse godere dell’erogazione automatica, va presentata all’Inps entro il 30 aprile 2021 secondo le indicazioni fornite dall’Istituto con apposita circolare.

 

L’indennità in favore degli sportivi è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A.

La platea dei beneficiari è costituita dai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Sono ricomprese anche le eventuali collaborazioni coordinate e continuative, rese da lavoratori sportivi, scadute entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovate.

L’ammontare dell’indennità varia in base ai compensi percepiti relativamente all’attività sportiva nell’anno di imposta 2019 ed è pari a:

  • euro 3.600, per compensi in misura superiore ai 000 euro annui;
  • euro 2.400, per compensi in misura compresa tra 000 e 10.000 euro annui;
  • euro 1.200 per compensi in misura inferiore ad euro 000 annui.

 

L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle altre indennità emergenziali.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Venerdì 30 aprile 2021 Dichiarazione IVA Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2021 relativa l’anno d’imposta 2020. Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva. Telematica
Venerdì 30 aprile 2021 Comunicazione dati fatture estere – Esterometro Invio della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro) riferito al I trimestre dell’anno. Sono obbligati alla trasmissione dei dati gli operatori IVA obbligati all’emissione della fatturazione elettronica. Telematica
Venerdì 30 aprile 2021 Istanza modello IVA TR Presentazione dell’istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito Iva relativo al primo trimestre. Contribuenti Iva che hanno realizzato nel corso del primo trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi. Telematica
Venerdì 30 aprile 2021 Imposta di bollo su documenti informatici Versamento dell’imposta di bollo su atti, documenti e registri informatici. Soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare che emettono e tengono atti, documenti e registri con modalità informatiche. Telematica

 

Approfondisci

Newsletter MARZO 2021:

IN BREVE
  • Il Mef conferma la proroga delle rate di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”
  • Prorogato al 30 giugno il termine per l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche
  • Convertito in legge il decreto “Milleproroghe”: nuovi termini per bonus vacanze, sfratti e cartelle esattoriali
  • Scadenza al 16 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2021)
  • Entro il 16 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)
  • Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2021 dei libri sociali
  • Il credito d’imposta pubblicità 2021
  • Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali e annotazione in fattura obbligatoria
  • Comunicazione per sconto in fattura o cessione del credito entro il 31 marzo
  • Dal 1°marzo SPID, CIE e CNS per accedere a tutti i siti della P.A.
  • Gli importi delle tasse universitarie non statali da utilizzare per le detrazioni 2020
  • Bando Digital Export per imprese manifatturiere attive in Emilia Romagna

 

APPROFONDIMENTI
  • Decreto “Milleproroghe”: le principali misure per contribuenti e imprese
  • La tassa di vidimazione 2021 dei libri sociali

 

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 

 

 

 

IN BREVE

 RISCOSSIONE

Il Mef conferma la proroga delle rate di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”

Mef, Comunicato Stampa 27 febbraio 2021

Il Mef, nella giornata del 27 febbraio, ha reso noto che è in corso di redazione il provvedimento che differirà il termine del 1° marzo 2021 per il pagamento delle rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”.

La proroga riguarderà sia le rate del 2020 ancora non versate, sia la prima rata del 2021 della rottamazione-ter.

Il provvedimento entrerà in vigore successivamente al 1° marzo 2021, ma i pagamenti, anche se non intervenuti entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati nei limiti del differimento che dovrà essere disposto.

 

IVA, ADEMPIMENTI

Prorogato al 30 giugno il termine per l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28 febbraio 2021, n. 56618

Con Provvedimento n. 56618 del 28 febbraio 2021 l’Agenzia Entrate ha disposto l’ulteriore proroga, fino al 30 giugno 2021, per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

Il rinvio del termine si è resa necessaria perchè in attesa della necessaria interlocuzione con l’Autorità Garante privacy per la definizione delle misure di sicurezza a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

 

RISCOSSIONE, AGEVOLAZIONI, ADEMPIMENTI

Convertito in legge il decreto “Milleproroghe”: nuovi termini per bonus vacanze, sfratti e cartelle esattoriali

D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2021, n. 21

Con l’approvazione in via definitiva del Senato il cd. decreto “Milleproroghe” (D.L. 31 dicembre 2020, n. 183), recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, è stato convertito nella legge 26 febbraio 2021, n. 21. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il 2 marzo 2021.

Tra le novità introdotte dal provvedimento, si segnalano:

  • la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per l’utilizzo del bonus vacanze;
  • il blocco degli sfratti per morosità fino al 30 giugno 2021 e la sospensione fino al 30 giugno 2021 delle procedure esecutive sulla prima casa;
  • la possibilità per le società di applicare fino al 31 luglio 2021 le misure anti-Covid per lo svolgimento delle assemblee a distanza e la previsione di un maggior termine per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, che potrà avvenire entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
  • la conferma del rinvio dei termini di pagamento di cartelle, avvisi di addebito ed accertamento, la sospensione dell’attività di notifica e dei pignoramenti presso terzi già previsti dal L. 30 gennaio 2021, n. 7.

Vedi l’Approfondimento

 

DICHIARAZIONI, ADEMPIMENTI

Scadenza al 16 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2021)

Entro martedì 16 marzo 2021, i sostituti d’imposta devono consegnare ai percipienti e trasmettere in via telematica all’Agenzia Entrate le CU2021 per redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La data per la trasmissione e la consegna è stata unificata.

È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Si ricorda che anche quest’anno la trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi esclusi dal modello 730 potrà essere effettuata entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY) e quindi entro il 2 novembre 2021 (il 31 ottobre cade di domenica e il 1° novembre è festivo).

 

DICHIARAZIONI, ADEMPIMENTI

Entro il 16 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, entro il 16 marzo 2021, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, corrisposti nell’anno di imposta precedente.

La Cupe viene rilasciata da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa, rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa, società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

 

TASSA VIDIMAZIONI

Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2021 dei libri sociali

Entro il 16 marzo:

  • le società di capitali,
  • le società consortili,
  • le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
  • gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

La misura della tassa, anche per il 2021, sarà di:

  • 309,87 euro per la generalità delle società;
  • 516,46 euro per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2021 superiore a 516.456,90 euro.

Vedi l’Approfondimento

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Il credito d’imposta pubblicità 2021

Anche nell’esercizio 2021 è possibile usufruire del credito d’imposta pubblicità.

A tal fine tra il 1° marzo e il 31 marzo 2021 occorrerà presentare una dichiarazione con la quale si indicano le spese effettuate e previste per il 2021; si tratta di una prenotazione del credito d’imposta.

Le spese ammesse sono solo quelle per l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati su giornali quotidiani e periodici (nazionali o locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale, iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile.

Alla prenotazione seguirà un provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria che assegnerà a ciascun richiedente un credito d’imposta “provvisorio”. Questo provvedimento è solo informativo, non concede il diritto ad utilizzare il credito d’imposta.

Successivamente, tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio 2022 occorrerà presentare la dichiarazione finale dove si attestano le spese effettive del 2021.

Un revisore legale o un professionista abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni deve attestare che le spese sono state sostenute ai sensi dell’art. 109 del TUIR.

Successivamente verrà pubblicato un ulteriore provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria che assegna il credito d’imposta definitivo, utilizzabile a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dello stesso.

I modelli sono disponibili sul sito dell’Agenzia Entrate e devono essere trasmessi telematicamente attraverso il servizio Entratel/Fisconline.

Si ricorda che la legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha stabilito che il credito d’imposta è riconosciuto – nella misura del 50% – sul complesso degli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno di riferimento (2021 o 2022), e non, quindi, sui soli investimenti incrementali.

Non è però più ammissibile per il 2021 l’agevolazione straordinaria del 2020, cioè il 50% delle spese totali, per pubblicità su TV e radio; rimane però la possibilità di ottenerne il 75% solo sul valore incrementale così come disposto dall’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017.

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali e annotazione in fattura obbligatoria

Per gran parte degli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020 e nel 2021 è previsto un credito d’imposta.

Per tutti i beni agevolabili, a prescindere dalla misura del credito d’imposta concesso, nella fattura relativa all’acquisto deve essere presente un richiamo alla norma:

  • dal 1° gennaio al 15 novembre 2020: “bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1 commi 184-197 della Legge 160/2019”;
  • dal 16 novembre 2020 in poi: “bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1 commi da 1051 a 1063 della Legge 178/2020”.

L’Agenzia Entrate ha comunque chiarito, con le risposte ad interpello n. 438 e 439 del 5 ottobre 2020, che eventuali omissioni dell’annotazione in fattura elettronica possono essere regolarizzate alternativamente mediante:

  • apposizione della dicitura manualmente oppure mediante utilizzo di un apposito timbro, sulle fatture (sia di saldo che di acconto) originali ricevute in modalità cartacea (es: da fornitori UE ed extra UE) o sulla stampa in formato cartaceo delle fatture elettroniche;

oppure

  • integrazione elettronica da unire all’originale, da trasmettere allo SDI e successivamente da conservare insieme al file originale.

In fase di redazione del bilancio e della dichiarazione è quindi importante, per non perdere opportunità e per non rischiare di incorrere in sanzioni, individuare tutti i beni strumentali nuovi per verificare se siano agevolabili e trattarli di conseguenza (timbro compreso se mancasse la dicitura in origine).

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Comunicazione per sconto in fattura o cessione del credito entro il 31 marzo

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 febbraio 2021 n. 2021/51374

Il termine per la comunicazione della cessione o dello sconto in fattura per le spese edilizie sostenute nel 2020 viene prorogato al 31 marzo 2021; la scadenza era originariamente prevista per il 16 marzo.

Si ricorda che i contribuenti che, nel corso del 2020, hanno sostenuto spese per la realizzazione di uno degli interventi che beneficiano del superbonus del 110% di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 o degli ulteriori interventi elencati dall’art. 121, comma 2, del D.L. n. 34/2020 potranno optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante nella propria dichiarazione dei redditi, per il cosiddetto. “sconto in fattura” o per la cessione del credito relativo alla detrazione ai sensi dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020, inviando telematicamente all’Agenzia Entrate l’apposita comunicazione entro il 31 marzo 2021.

Le detrazioni “edilizie” per le quali risulta possibile esercitare le opzioni sono:

  • detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lett. a), b) e h) dell’art. 16-bis, comma 1, del TUIR;
  • detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici – c.d. “ecobonus” – di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013 e commi da 344 a 347 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, compresi quelli per i quali spetta la detrazione in versione superbonus 110% ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020;
  • detrazione IRPEF/IRES spettante per tutti gli interventi di miglioramento sismico di cui all’art. 16, comma 1-bis – 1-septies, del D.L. n. 63/2013 (c.d. “sismabonus”), compresi quelli per i quali compete la detrazione in versione 110% ai sensi del comma 4 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020;
  • detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1, commi 219 e 220, della legge n. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);
  • detrazione IRPEF/IRES per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del D.L. n. 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi del comma 8 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020.

 

SOCIETÀ, AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Startup e PMI innovative: pronta la procedura per i nuovi incentivi sugli investimenti

D.M. 28 dicembre 2020; Circ. 25 febbraio 2021 n. 1

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 28 dicembre 2020 del Ministero dello Sviluppo economico che, di concerto con il Ministero dell’Economia, definisce le modalità di attuazione del nuovo incentivo per le persone fisiche che investono in startup e PMI innovative.

L’agevolazione fiscale, introdotta dal decreto Rilancio, è pari al 50% dell’investimento effettuato nelle startup innovative (investimento agevolabile fino ad un massimo di 100 mila euro, per ciascun periodo di imposta) e nelle PMI innovative (fino ad un massimo di 300 mila euro, oltre tale limite, sulla parte eccedente l’investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d’imposta), nei limiti delle soglie fissate dal regime “de minimis”.

L’investimento, che può essere effettuato direttamente o anche indirettamente attraverso fondi comuni (Oicr), deve essere mantenuto per almeno 3 anni.

La presentazione della domanda, la registrazione e la verifica dell’aiuto “de minimis” sarà effettuata esclusivamente tramite la piattaforma informatica resa disponibile dal MiSE.

Sono ammessi tutti gli investimenti già effettuati nel corso dell’anno 2020 e fino all’operatività della piattaforma: l’impresa beneficiaria può presentare domanda nel periodo compreso tra il primo marzo e il 30 aprile 2021.

A regime gli investimenti dovranno essere effettuati solo dopo la presentazione della domanda.

 

RAPPORTO FISCO – CONTRIBUENTE

Dal 1°marzo SPID, CIE e CNS per accedere a tutti i siti della PA

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 16 febbraio 2021

Il Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (D.L. n. 76/2020), ha stabilito che dal 1° marzo 2021 l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e la Carta di Identità Elettronica (CIE), oltre alla CNS. Quindi per chi già utilizza SPID, CIE o CNS per accedere ai servizi telematici delle Entrate non cambia assolutamente nulla. I cittadini, invece, che utilizzano le credenziali di Fisconline, fornite dall’Agenzia, potranno continuare ad utilizzarle fino alla naturale scadenza (e comunque non oltre il 30 settembre 2021), dopo di che sarà necessario essere in possesso, a scelta, di uno dei tre strumenti citati.

I professionisti e le imprese potranno richiedere le credenziali Entratel, Fisconline o Sister, rilasciate dall’Agenzia anche dopo il 1° marzo e fino alla data che sarà stabilita con un apposito decreto attuativo, come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale.

Tutte le modalità per poter ottenere Spid sono disponibili sul sito https://www.spid.gov.it/richiedi-spid.

L’Agenzia Entrate ha pubblicato una miniguida “Accesso ai servizi online dell’Agenzia”.

 

IRPEF, DICHIARAZIONI

Gli importi delle tasse universitarie non statali da utilizzare per le detrazioni 2020

Il D.M. 30 dicembre 2020 del Ministero dell’Università e della Ricerca ha definito gli importi delle tasse e dei contributi delle Università non statali da utilizzare ai fini della determinazione degli importi detraibili nel 2020 (ex art. 15, comma 1, lettera e), TUIR).

Importi massimi detraibili per la frequenza dei corsi di laurea delle università non statali
Area disciplinare corsi istruzione Nord Centro Sud e isole
Medica 3.700 euro 2.900 euro 1.800 euro
Sanitaria 2.600 euro 2.200 euro 1.600 euro
Scientifico-tecnologica 3.500 euro 2.400 euro 1.600 euro
Umanistico-sociale 2.800 euro 2.300 euro 1.500 euro
Importi massimi detraibili per corsi Post Laurea
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello 3.700 euro 2.900 euro 1.800 euro

 

IMPRESE, AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Bando Digital Export per imprese manifatturiere attive in Emilia Romagna

Ha preso il via l’Edizione 2021 del BandoDigital Export – Anno 2021″ che prevede la concessione di contributi alle imprese emiliano-romagnole. Circa 1 milione di euro i fondi stanziati.

Il bando sarà aperto dalle ore 8.00 del primo marzo 2021 fino alle ore 14.00 del 22 marzo 2021.

Contributi – Il contributo minimo sarà pari a 5 mila euro (a fronte di spese complessive pari a 10 mila euro), quello massimo ammonterà a 15 mila euro (a fronte di spese complessive pari a 30 mila euro).

Target – Il Bando regionale si rivolgerà a imprese manifatturiere esportatrici e non esportatrici, aventi sede legale e/o sede operativa attiva in Emilia-Romagna con un fatturato minimo di 500 mila euro, così come desunto dall’ultimo bilancio disponibile.

L’arco temporale per la realizzazione delle iniziative che potranno beneficiare dei contributi va dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021.

Attività – Le imprese potranno presentare un solo progetto articolato in almeno 2 azioni, finalizzato a supportarle sui mercati internazionali (senza vincolo sul numero di Paesi target).

Le principali attività eleggibili saranno:

  • attività di assistenza a carattere specialistico anche di avvicinamento ai servizi digitali e virtuali;
  • potenziamento degli strumenti promozionali e di marketing (es.: predisposizione o revisione del sito internet dell’impresa in lingua straniera e pubblicizzazione tramite internet);
  • sviluppo di canali promozionali e commerciali digitali attraverso l’accesso a piattaforme di e-commerce internazionali (b2b e b2c);
  • posizionamento su piattaforme/marketplace/sistemi di smart payment internazionali per l’avvicinamento alla gestione di business on line;
  • partecipazione a fiere a carattere internazionale e a convegni specialistici a carattere internazionale in modalità virtuale e/o in presenza;
  • protezione del marchio dell’impresa;
  • ottenimento delle certificazioni di prodotto;
  • TEM o Digital Export Manager;
  • b2b e b2c anche virtuali attraverso l’utilizzo di piattaforme digitali.

Modalità – Ogni progetto dovrà essere presentato esclusivamente in modalità telematica tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it sezione “Servizi e-gov” alla voce “Contributi alle Imprese”.

Per approfondimenti https://www.ucer.camcom.it/Internazionalizzazione/news/notizie-2021/bando-2021

 

 

APPROFONDIMENTI

RISCOSSIONE, AGEVOLAZIONI, ADEMPIMENTI

Decreto “Milleproroghe”: le principali misure per contribuenti e imprese

Con l’approvazione in via definitiva del Senato il cd. decreto “Milleproroghe” (D.L. 31 dicembre 2020, n. 183), recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, è stato convertito nella legge 26 febbraio 2021, n. 21. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il 2 marzo 2021.

Si riporta una sintesi delle principali misure contenute nel Decreto dopo la conversione in legge.

  • Vengono estese al 2021 le disposizioni originariamente previste per i bilanci e le assemblee 2020 relative ai bilanci 2019. Quindi in deroga agli artt. 2364 (S.p.a.) e 2478-bis (S.r.l.), del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria può essere convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Inoltre sarà possibile, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. L’assemblea può svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Tali disposizioni si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.
  • Viene estesa fino al 30 giugno 2021 l’operatività delle garanzie concesse dalla Sace sui titoli di debito emessi dalle imprese, ai sensi dell’art. 1, comma 14-bis, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Destinatari della garanzia Sace sono i soggetti che sottoscrivono prestiti obbligazionari o altri titoli di debito, emessi da Pmi a cui sia attribuita da parte di una primaria agenzia di rating una classe almeno pari a BB- o equivalente.
  • È rinviato al 1° marzo 2021 il termine per le segnalazioni a carico degli esercenti, che non accetteranno o non saranno pronti ad inserire il codice lotteria nel documento commerciale rilasciato al consumatore ai sensi dell’art. 1, comma 540, Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  • È prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 il termine per l’utilizzo del bonus vacanze.
  • È prorogato il mercato tutelato per l’erogazione del gas e dell’energia elettrica a famiglie e piccole imprese. L’avvio al mercato libero slitta dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023.
  • È prorogato al 30 giugno 2021 l’aumento del limite al subappalto fino al 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 l’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche.
  • È disposto il blocco degli sfratti per morosità fino al 30 giugno 2021 e sono sospese fino al 30 giugno 2021 anche le procedure esecutive sulla prima casa.
  • È stabilito che dovranno essere notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione di sanzioni, recupero di crediti d’imposta, liquidazione, rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020. È stata altresì prorogata al 28 febbraio 2021 anche la sospensione della notifica di comunicazioni di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, comunicazioni di cui all’art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, inviti all’adempimento di cui all’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all’art. 23, comma 21, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 e all’art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modifiche dalla Legge 28 febbraio 1983, n. 53, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell’art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449; atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari di cui all’art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.
  • Sono prorogati di 14 mesi i termini di decadenza previsti per la notifica delle cartelle di pagamento relativamente alle dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme che risultano dovute a seguito delle liquidazioni ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli artt. 19 e 20 del Tuir, alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dei controlli formali ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.
  • È prorogata fino al 28 febbraio 2021 la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, e dagli avvisi esecutivi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2021.

 

TASSA VIDIMAZIONI

La tassa di vidimazione 2021 dei libri sociali

Entro il 16 marzo 2021:

  • le società di capitali,
  • le società consortili,
  • le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
  • gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):

  • le società di persone,
  • le società cooperative,
  • le società di mutua assicurazione,
  • gli enti non commerciali,
  • le società di capitali sportive dilettantistiche.

La tassa è determinata forfetariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2021 sarà di:

  • 309,87 euro per la generalità delle società;
  • 516,46 euro per le società con capitale sociale all’1° gennaio 2021 superiore a 516.456,90 euro.

Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2021.

Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale.

I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice tributo 7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali).

L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

 

 

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 15 marzo 2021 730 precompilato – Opposizione spese sanitarie Termine per la presentazione dell’opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata. Contribuente interessato Telematica
Martedì 16 marzo 2021 730 precompilato – Invio dati oneri deducibili o detraibili Termine ultimo entro cui comunicare all’Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del 730 precompilato, i dati riguardanti le spese universitarie, le spese funebri e i bonifici delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. ·      Università statali e non statali

·      Agenzie di pompe funebri e attività connesse

·      Banche, Istituti di credito e Poste Italiane

 

Telematica
Martedì 16 marzo 2021 730 precompilato – Invio dati spese ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni Termine ultimo entro cui comunicare all’Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del 730 precompilato, i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per l’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Amministratori di condominio Telematica
Martedì 16 marzo 2021 Certificazioni – CU Termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate e per la consegna al percipiente delle CU2021 (anno 2020). Sostituti d’imposta Telematica
Martedì 16 marzo 2021 Certificazioni – CUPE Termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2020. Soggetti che corrispondono dividendi Consegna

 

Martedì 16 marzo 2021 IVA Termine ordinario per il pagamento dell’IVA relativa alla Dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta 2020. Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva Modello F24
Martedì 16 marzo 2021 Tassa Vidimazioni Termine per il versamento della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali. Società di capitali (Spa, Srl, Sapa) Modello F24

 

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