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Newsletter MARZO 2021:

IN BREVE
  • Il Mef conferma la proroga delle rate di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”
  • Prorogato al 30 giugno il termine per l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche
  • Convertito in legge il decreto “Milleproroghe”: nuovi termini per bonus vacanze, sfratti e cartelle esattoriali
  • Scadenza al 16 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2021)
  • Entro il 16 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)
  • Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2021 dei libri sociali
  • Il credito d’imposta pubblicità 2021
  • Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali e annotazione in fattura obbligatoria
  • Comunicazione per sconto in fattura o cessione del credito entro il 31 marzo
  • Dal 1°marzo SPID, CIE e CNS per accedere a tutti i siti della P.A.
  • Gli importi delle tasse universitarie non statali da utilizzare per le detrazioni 2020
  • Bando Digital Export per imprese manifatturiere attive in Emilia Romagna

 

APPROFONDIMENTI
  • Decreto “Milleproroghe”: le principali misure per contribuenti e imprese
  • La tassa di vidimazione 2021 dei libri sociali

 

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 

 

 

 

IN BREVE

 RISCOSSIONE

Il Mef conferma la proroga delle rate di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”

Mef, Comunicato Stampa 27 febbraio 2021

Il Mef, nella giornata del 27 febbraio, ha reso noto che è in corso di redazione il provvedimento che differirà il termine del 1° marzo 2021 per il pagamento delle rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”.

La proroga riguarderà sia le rate del 2020 ancora non versate, sia la prima rata del 2021 della rottamazione-ter.

Il provvedimento entrerà in vigore successivamente al 1° marzo 2021, ma i pagamenti, anche se non intervenuti entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati nei limiti del differimento che dovrà essere disposto.

 

IVA, ADEMPIMENTI

Prorogato al 30 giugno il termine per l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28 febbraio 2021, n. 56618

Con Provvedimento n. 56618 del 28 febbraio 2021 l’Agenzia Entrate ha disposto l’ulteriore proroga, fino al 30 giugno 2021, per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

Il rinvio del termine si è resa necessaria perchè in attesa della necessaria interlocuzione con l’Autorità Garante privacy per la definizione delle misure di sicurezza a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

 

RISCOSSIONE, AGEVOLAZIONI, ADEMPIMENTI

Convertito in legge il decreto “Milleproroghe”: nuovi termini per bonus vacanze, sfratti e cartelle esattoriali

D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2021, n. 21

Con l’approvazione in via definitiva del Senato il cd. decreto “Milleproroghe” (D.L. 31 dicembre 2020, n. 183), recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, è stato convertito nella legge 26 febbraio 2021, n. 21. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il 2 marzo 2021.

Tra le novità introdotte dal provvedimento, si segnalano:

  • la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per l’utilizzo del bonus vacanze;
  • il blocco degli sfratti per morosità fino al 30 giugno 2021 e la sospensione fino al 30 giugno 2021 delle procedure esecutive sulla prima casa;
  • la possibilità per le società di applicare fino al 31 luglio 2021 le misure anti-Covid per lo svolgimento delle assemblee a distanza e la previsione di un maggior termine per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, che potrà avvenire entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
  • la conferma del rinvio dei termini di pagamento di cartelle, avvisi di addebito ed accertamento, la sospensione dell’attività di notifica e dei pignoramenti presso terzi già previsti dal L. 30 gennaio 2021, n. 7.

Vedi l’Approfondimento

 

DICHIARAZIONI, ADEMPIMENTI

Scadenza al 16 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2021)

Entro martedì 16 marzo 2021, i sostituti d’imposta devono consegnare ai percipienti e trasmettere in via telematica all’Agenzia Entrate le CU2021 per redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La data per la trasmissione e la consegna è stata unificata.

È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Si ricorda che anche quest’anno la trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi esclusi dal modello 730 potrà essere effettuata entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY) e quindi entro il 2 novembre 2021 (il 31 ottobre cade di domenica e il 1° novembre è festivo).

 

DICHIARAZIONI, ADEMPIMENTI

Entro il 16 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, entro il 16 marzo 2021, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, corrisposti nell’anno di imposta precedente.

La Cupe viene rilasciata da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa, rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa, società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

 

TASSA VIDIMAZIONI

Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2021 dei libri sociali

Entro il 16 marzo:

  • le società di capitali,
  • le società consortili,
  • le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
  • gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

La misura della tassa, anche per il 2021, sarà di:

  • 309,87 euro per la generalità delle società;
  • 516,46 euro per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2021 superiore a 516.456,90 euro.

Vedi l’Approfondimento

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Il credito d’imposta pubblicità 2021

Anche nell’esercizio 2021 è possibile usufruire del credito d’imposta pubblicità.

A tal fine tra il 1° marzo e il 31 marzo 2021 occorrerà presentare una dichiarazione con la quale si indicano le spese effettuate e previste per il 2021; si tratta di una prenotazione del credito d’imposta.

Le spese ammesse sono solo quelle per l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati su giornali quotidiani e periodici (nazionali o locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale, iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile.

Alla prenotazione seguirà un provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria che assegnerà a ciascun richiedente un credito d’imposta “provvisorio”. Questo provvedimento è solo informativo, non concede il diritto ad utilizzare il credito d’imposta.

Successivamente, tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio 2022 occorrerà presentare la dichiarazione finale dove si attestano le spese effettive del 2021.

Un revisore legale o un professionista abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni deve attestare che le spese sono state sostenute ai sensi dell’art. 109 del TUIR.

Successivamente verrà pubblicato un ulteriore provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria che assegna il credito d’imposta definitivo, utilizzabile a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dello stesso.

I modelli sono disponibili sul sito dell’Agenzia Entrate e devono essere trasmessi telematicamente attraverso il servizio Entratel/Fisconline.

Si ricorda che la legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha stabilito che il credito d’imposta è riconosciuto – nella misura del 50% – sul complesso degli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno di riferimento (2021 o 2022), e non, quindi, sui soli investimenti incrementali.

Non è però più ammissibile per il 2021 l’agevolazione straordinaria del 2020, cioè il 50% delle spese totali, per pubblicità su TV e radio; rimane però la possibilità di ottenerne il 75% solo sul valore incrementale così come disposto dall’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017.

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali e annotazione in fattura obbligatoria

Per gran parte degli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020 e nel 2021 è previsto un credito d’imposta.

Per tutti i beni agevolabili, a prescindere dalla misura del credito d’imposta concesso, nella fattura relativa all’acquisto deve essere presente un richiamo alla norma:

  • dal 1° gennaio al 15 novembre 2020: “bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1 commi 184-197 della Legge 160/2019”;
  • dal 16 novembre 2020 in poi: “bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1 commi da 1051 a 1063 della Legge 178/2020”.

L’Agenzia Entrate ha comunque chiarito, con le risposte ad interpello n. 438 e 439 del 5 ottobre 2020, che eventuali omissioni dell’annotazione in fattura elettronica possono essere regolarizzate alternativamente mediante:

  • apposizione della dicitura manualmente oppure mediante utilizzo di un apposito timbro, sulle fatture (sia di saldo che di acconto) originali ricevute in modalità cartacea (es: da fornitori UE ed extra UE) o sulla stampa in formato cartaceo delle fatture elettroniche;

oppure

  • integrazione elettronica da unire all’originale, da trasmettere allo SDI e successivamente da conservare insieme al file originale.

In fase di redazione del bilancio e della dichiarazione è quindi importante, per non perdere opportunità e per non rischiare di incorrere in sanzioni, individuare tutti i beni strumentali nuovi per verificare se siano agevolabili e trattarli di conseguenza (timbro compreso se mancasse la dicitura in origine).

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Comunicazione per sconto in fattura o cessione del credito entro il 31 marzo

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 febbraio 2021 n. 2021/51374

Il termine per la comunicazione della cessione o dello sconto in fattura per le spese edilizie sostenute nel 2020 viene prorogato al 31 marzo 2021; la scadenza era originariamente prevista per il 16 marzo.

Si ricorda che i contribuenti che, nel corso del 2020, hanno sostenuto spese per la realizzazione di uno degli interventi che beneficiano del superbonus del 110% di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 o degli ulteriori interventi elencati dall’art. 121, comma 2, del D.L. n. 34/2020 potranno optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante nella propria dichiarazione dei redditi, per il cosiddetto. “sconto in fattura” o per la cessione del credito relativo alla detrazione ai sensi dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020, inviando telematicamente all’Agenzia Entrate l’apposita comunicazione entro il 31 marzo 2021.

Le detrazioni “edilizie” per le quali risulta possibile esercitare le opzioni sono:

  • detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lett. a), b) e h) dell’art. 16-bis, comma 1, del TUIR;
  • detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici – c.d. “ecobonus” – di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013 e commi da 344 a 347 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, compresi quelli per i quali spetta la detrazione in versione superbonus 110% ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020;
  • detrazione IRPEF/IRES spettante per tutti gli interventi di miglioramento sismico di cui all’art. 16, comma 1-bis – 1-septies, del D.L. n. 63/2013 (c.d. “sismabonus”), compresi quelli per i quali compete la detrazione in versione 110% ai sensi del comma 4 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020;
  • detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1, commi 219 e 220, della legge n. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);
  • detrazione IRPEF/IRES per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del D.L. n. 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi del comma 8 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020.

 

SOCIETÀ, AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Startup e PMI innovative: pronta la procedura per i nuovi incentivi sugli investimenti

D.M. 28 dicembre 2020; Circ. 25 febbraio 2021 n. 1

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 28 dicembre 2020 del Ministero dello Sviluppo economico che, di concerto con il Ministero dell’Economia, definisce le modalità di attuazione del nuovo incentivo per le persone fisiche che investono in startup e PMI innovative.

L’agevolazione fiscale, introdotta dal decreto Rilancio, è pari al 50% dell’investimento effettuato nelle startup innovative (investimento agevolabile fino ad un massimo di 100 mila euro, per ciascun periodo di imposta) e nelle PMI innovative (fino ad un massimo di 300 mila euro, oltre tale limite, sulla parte eccedente l’investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d’imposta), nei limiti delle soglie fissate dal regime “de minimis”.

L’investimento, che può essere effettuato direttamente o anche indirettamente attraverso fondi comuni (Oicr), deve essere mantenuto per almeno 3 anni.

La presentazione della domanda, la registrazione e la verifica dell’aiuto “de minimis” sarà effettuata esclusivamente tramite la piattaforma informatica resa disponibile dal MiSE.

Sono ammessi tutti gli investimenti già effettuati nel corso dell’anno 2020 e fino all’operatività della piattaforma: l’impresa beneficiaria può presentare domanda nel periodo compreso tra il primo marzo e il 30 aprile 2021.

A regime gli investimenti dovranno essere effettuati solo dopo la presentazione della domanda.

 

RAPPORTO FISCO – CONTRIBUENTE

Dal 1°marzo SPID, CIE e CNS per accedere a tutti i siti della PA

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 16 febbraio 2021

Il Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (D.L. n. 76/2020), ha stabilito che dal 1° marzo 2021 l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e la Carta di Identità Elettronica (CIE), oltre alla CNS. Quindi per chi già utilizza SPID, CIE o CNS per accedere ai servizi telematici delle Entrate non cambia assolutamente nulla. I cittadini, invece, che utilizzano le credenziali di Fisconline, fornite dall’Agenzia, potranno continuare ad utilizzarle fino alla naturale scadenza (e comunque non oltre il 30 settembre 2021), dopo di che sarà necessario essere in possesso, a scelta, di uno dei tre strumenti citati.

I professionisti e le imprese potranno richiedere le credenziali Entratel, Fisconline o Sister, rilasciate dall’Agenzia anche dopo il 1° marzo e fino alla data che sarà stabilita con un apposito decreto attuativo, come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale.

Tutte le modalità per poter ottenere Spid sono disponibili sul sito https://www.spid.gov.it/richiedi-spid.

L’Agenzia Entrate ha pubblicato una miniguida “Accesso ai servizi online dell’Agenzia”.

 

IRPEF, DICHIARAZIONI

Gli importi delle tasse universitarie non statali da utilizzare per le detrazioni 2020

Il D.M. 30 dicembre 2020 del Ministero dell’Università e della Ricerca ha definito gli importi delle tasse e dei contributi delle Università non statali da utilizzare ai fini della determinazione degli importi detraibili nel 2020 (ex art. 15, comma 1, lettera e), TUIR).

Importi massimi detraibili per la frequenza dei corsi di laurea delle università non statali
Area disciplinare corsi istruzione Nord Centro Sud e isole
Medica 3.700 euro 2.900 euro 1.800 euro
Sanitaria 2.600 euro 2.200 euro 1.600 euro
Scientifico-tecnologica 3.500 euro 2.400 euro 1.600 euro
Umanistico-sociale 2.800 euro 2.300 euro 1.500 euro
Importi massimi detraibili per corsi Post Laurea
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello 3.700 euro 2.900 euro 1.800 euro

 

IMPRESE, AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Bando Digital Export per imprese manifatturiere attive in Emilia Romagna

Ha preso il via l’Edizione 2021 del BandoDigital Export – Anno 2021″ che prevede la concessione di contributi alle imprese emiliano-romagnole. Circa 1 milione di euro i fondi stanziati.

Il bando sarà aperto dalle ore 8.00 del primo marzo 2021 fino alle ore 14.00 del 22 marzo 2021.

Contributi – Il contributo minimo sarà pari a 5 mila euro (a fronte di spese complessive pari a 10 mila euro), quello massimo ammonterà a 15 mila euro (a fronte di spese complessive pari a 30 mila euro).

Target – Il Bando regionale si rivolgerà a imprese manifatturiere esportatrici e non esportatrici, aventi sede legale e/o sede operativa attiva in Emilia-Romagna con un fatturato minimo di 500 mila euro, così come desunto dall’ultimo bilancio disponibile.

L’arco temporale per la realizzazione delle iniziative che potranno beneficiare dei contributi va dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021.

Attività – Le imprese potranno presentare un solo progetto articolato in almeno 2 azioni, finalizzato a supportarle sui mercati internazionali (senza vincolo sul numero di Paesi target).

Le principali attività eleggibili saranno:

  • attività di assistenza a carattere specialistico anche di avvicinamento ai servizi digitali e virtuali;
  • potenziamento degli strumenti promozionali e di marketing (es.: predisposizione o revisione del sito internet dell’impresa in lingua straniera e pubblicizzazione tramite internet);
  • sviluppo di canali promozionali e commerciali digitali attraverso l’accesso a piattaforme di e-commerce internazionali (b2b e b2c);
  • posizionamento su piattaforme/marketplace/sistemi di smart payment internazionali per l’avvicinamento alla gestione di business on line;
  • partecipazione a fiere a carattere internazionale e a convegni specialistici a carattere internazionale in modalità virtuale e/o in presenza;
  • protezione del marchio dell’impresa;
  • ottenimento delle certificazioni di prodotto;
  • TEM o Digital Export Manager;
  • b2b e b2c anche virtuali attraverso l’utilizzo di piattaforme digitali.

Modalità – Ogni progetto dovrà essere presentato esclusivamente in modalità telematica tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it sezione “Servizi e-gov” alla voce “Contributi alle Imprese”.

Per approfondimenti https://www.ucer.camcom.it/Internazionalizzazione/news/notizie-2021/bando-2021

 

 

APPROFONDIMENTI

RISCOSSIONE, AGEVOLAZIONI, ADEMPIMENTI

Decreto “Milleproroghe”: le principali misure per contribuenti e imprese

Con l’approvazione in via definitiva del Senato il cd. decreto “Milleproroghe” (D.L. 31 dicembre 2020, n. 183), recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, è stato convertito nella legge 26 febbraio 2021, n. 21. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il 2 marzo 2021.

Si riporta una sintesi delle principali misure contenute nel Decreto dopo la conversione in legge.

  • Vengono estese al 2021 le disposizioni originariamente previste per i bilanci e le assemblee 2020 relative ai bilanci 2019. Quindi in deroga agli artt. 2364 (S.p.a.) e 2478-bis (S.r.l.), del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria può essere convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Inoltre sarà possibile, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. L’assemblea può svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Tali disposizioni si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.
  • Viene estesa fino al 30 giugno 2021 l’operatività delle garanzie concesse dalla Sace sui titoli di debito emessi dalle imprese, ai sensi dell’art. 1, comma 14-bis, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Destinatari della garanzia Sace sono i soggetti che sottoscrivono prestiti obbligazionari o altri titoli di debito, emessi da Pmi a cui sia attribuita da parte di una primaria agenzia di rating una classe almeno pari a BB- o equivalente.
  • È rinviato al 1° marzo 2021 il termine per le segnalazioni a carico degli esercenti, che non accetteranno o non saranno pronti ad inserire il codice lotteria nel documento commerciale rilasciato al consumatore ai sensi dell’art. 1, comma 540, Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  • È prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 il termine per l’utilizzo del bonus vacanze.
  • È prorogato il mercato tutelato per l’erogazione del gas e dell’energia elettrica a famiglie e piccole imprese. L’avvio al mercato libero slitta dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023.
  • È prorogato al 30 giugno 2021 l’aumento del limite al subappalto fino al 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 l’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche.
  • È disposto il blocco degli sfratti per morosità fino al 30 giugno 2021 e sono sospese fino al 30 giugno 2021 anche le procedure esecutive sulla prima casa.
  • È stabilito che dovranno essere notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione di sanzioni, recupero di crediti d’imposta, liquidazione, rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020. È stata altresì prorogata al 28 febbraio 2021 anche la sospensione della notifica di comunicazioni di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, comunicazioni di cui all’art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, inviti all’adempimento di cui all’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all’art. 23, comma 21, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 e all’art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modifiche dalla Legge 28 febbraio 1983, n. 53, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell’art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449; atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari di cui all’art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.
  • Sono prorogati di 14 mesi i termini di decadenza previsti per la notifica delle cartelle di pagamento relativamente alle dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme che risultano dovute a seguito delle liquidazioni ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli artt. 19 e 20 del Tuir, alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dei controlli formali ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.
  • È prorogata fino al 28 febbraio 2021 la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, e dagli avvisi esecutivi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2021.

 

TASSA VIDIMAZIONI

La tassa di vidimazione 2021 dei libri sociali

Entro il 16 marzo 2021:

  • le società di capitali,
  • le società consortili,
  • le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
  • gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):

  • le società di persone,
  • le società cooperative,
  • le società di mutua assicurazione,
  • gli enti non commerciali,
  • le società di capitali sportive dilettantistiche.

La tassa è determinata forfetariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2021 sarà di:

  • 309,87 euro per la generalità delle società;
  • 516,46 euro per le società con capitale sociale all’1° gennaio 2021 superiore a 516.456,90 euro.

Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2021.

Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale.

I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice tributo 7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali).

L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

 

 

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 15 marzo 2021 730 precompilato – Opposizione spese sanitarie Termine per la presentazione dell’opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata. Contribuente interessato Telematica
Martedì 16 marzo 2021 730 precompilato – Invio dati oneri deducibili o detraibili Termine ultimo entro cui comunicare all’Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del 730 precompilato, i dati riguardanti le spese universitarie, le spese funebri e i bonifici delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. ·      Università statali e non statali

·      Agenzie di pompe funebri e attività connesse

·      Banche, Istituti di credito e Poste Italiane

 

Telematica
Martedì 16 marzo 2021 730 precompilato – Invio dati spese ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni Termine ultimo entro cui comunicare all’Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del 730 precompilato, i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per l’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Amministratori di condominio Telematica
Martedì 16 marzo 2021 Certificazioni – CU Termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate e per la consegna al percipiente delle CU2021 (anno 2020). Sostituti d’imposta Telematica
Martedì 16 marzo 2021 Certificazioni – CUPE Termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2020. Soggetti che corrispondono dividendi Consegna

 

Martedì 16 marzo 2021 IVA Termine ordinario per il pagamento dell’IVA relativa alla Dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta 2020. Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva Modello F24
Martedì 16 marzo 2021 Tassa Vidimazioni Termine per il versamento della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali. Società di capitali (Spa, Srl, Sapa) Modello F24

 

Approfondisci

Newsletter FEBBRAIO 2021:

IN BREVE
  • Invio dei dati spese sanitarie al STS prorogato all’8 febbraio
  • Ancora prorogati i termini di decadenza per la notifica delle cartelle
  • Partita la Lotteria degli scontrini
  • Il nuovo calendario per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
  • I requisiti per l’ingresso e la permanenza nel regime forfetario
  • Esonero contributivo per il 2021 per autonomi e professionisti
  • Guida semplice alle nuove regole europee in materia di default
  • “Bonus vacanze” non spettante restituibile in dichiarazione senza sanzioni e interessi
  • I chiarimenti delle Entrate in merito alla rivalutazione di terreni e partecipazioni
  • Fallimenti d’impresa in epoca Covid: ricerca della Banca d’Italia
  • “Bonus mobili” anche per gli acquisti effettuati nel 2021
  • È in linea il sito ufficiale del Superbonus 110%
  • Online i siti 2021 per l’invio dei dati a Enea
  • Il fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura
  • La Guida sui servizi “agili” dell’Agenzia Entrate aggiornata a gennaio 2021
APPROFONDIMENTI
  • Accesso al regime forfetario per il 2021
  • Le nuove regole europee in materia di default

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

 

IN BREVE

DICHIARAZIONI, ADEMPIMENTI

Invio dei dati spese sanitarie al STS prorogato all’8 febbraio

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 gennaio 2021, n. 20765

Con il Provvedimento direttoriale 22 gennaio 2021, n. 20765 l’Agenzia Entrate ha disposto la proroga all’ 8 febbraio 2021 del termine, inizialmente fissato al 31 gennaio, per la trasmissione delle spese sanitarie relative al 2020, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata.

Tale proroga si riferisce alla trasmissione di tutte le spese sanitarie sostenute nel 2020, da parte di tutti i soggetti tenuti a tale obbligo.

Di conseguenza è stato prorogato anche il termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare il proprio rifiuto all’utilizzo delle spese mediche sostenute nel 2020 per l’elaborazione del 730 precompilato: il relativo modello potrà essere trasmesso direttamente all’Agenzia Entrate fino all’8 febbraio 2021. In alternativa, è possibile accedere, dal 16 febbraio 2021 al 15 marzo 2021, direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it).

Con il medesimo provvedimento è stato infine prorogato dal 9 marzo 2021 al 16 marzo 2021 il termine entro il quale il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia Entrate i dati delle spese sanitarie 2020 e dei relativi rimborsi.

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Ancora prorogati i termini di decadenza per la notifica delle cartelle

D.L. 30 gennaio 2021, n. 7, art. 1

Nuova proroga per le cartelle esattoriali. Il D.L. 30 gennaio 2021, n. 7 ha disposto l’ulteriore proroga fino al 28 febbraio 2021 dei termini previsti per la notifica di accertamenti e cartelle, nonchè dei versamenti dovuti, già oggetto di sospensione fino al 31 dicembre 2020 ad opera dei decreti anti-Covid emanati nel 2020.

Dovranno essere notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione di sanzioni, recupero di crediti d’imposta, liquidazione, rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020.

Per questi atti, notificati entro il 28 febbraio 2022, non sono dovuti:

  1. gli interessi per ritardato pagamento, di cui all’art. 6 del D.M. 21 maggio 2009;
  2. gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di cui all’art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto.

Prorogata al 28 febbraio 2021 anche la sospensione della notifica dei seguenti atti:

  • comunicazioni di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  • comunicazioni di cui all’art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  • inviti all’adempimento di cui all’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
  • atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all’art. 23, comma 21, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 e all’art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modifiche dalla Legge 28 febbraio 1983, n. 53, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell’art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
  • atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari di cui all’art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641.

È stata inoltre prorogata fino al 28 febbraio 2021 la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, e dagli avvisi esecutivi, disposta dall’art. 68, comma 1, del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27). I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2021.

Rinviati al 28 febbraio anche i pignoramenti di stipendi e pensioni.

 

RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

Partita la Lotteria degli scontrini

Agenzia Entrate-Dogane, Determinazione 29 gennaio 2021, n. 32051/RU; Comunicato Stampa 30 gennaio 2021

È ufficialmente partita la “Lotteria degli scontrini 2021”, che era stata prorogata al 1° febbraio 2021 per consentire l’adeguamento dei registratori di cassa.

L’avvio della Lotteria è stato definito con un provvedimento congiunto Entrate-Dogane (Determinazione 29 gennaio 2021, n. 32051/RU), con cui sono state definite le modalità di partecipazione, il calendario delle estrazioni ed i premi.

La prima estrazione mensile avrà luogo giovedì 11 marzo; a partire da giugno si svolgeranno le estrazioni settimanali, che distribuiranno ogni settimana 15 premi da 25.000 euro per chi compra e 15 premi da 5.000 euro per chi vende; ad inizio 2022 si svolgerà la prima estrazione annuale;

Sono previsti i seguenti premi:

ESTRAZIONI ANNUALI ESTRAZIONI MENSILI ESTRAZIONI SETTIMANALI
1 premio da Euro 5.000.000

per chi compra

10 premi da Euro 100.000

per chi compra

15 premi da Euro 25.000

per chi compra

1 premio da Euro 1.000.000

per chi vende

10 premi da Euro 20.000

per chi vende

15 premi da Euro 5.000

per chi vende

Possono partecipare alla lotteria tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app), beni o servizi per almeno 1 euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Sono esclusi dalla Lotteria gli acquisti online.

Per partecipare è sufficiente mostrare il proprio codice lotteria – che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul Portale della lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it) – al momento dell’acquisto.

La partecipazione all’iniziativa da parte dell’esercente è obbligatoria. Infatti il consumatore, qualora l’esercente rifiuti di accettare il codice lotteria necessario alla partecipazione al concorso, può segnalarlo dal 1° marzo 2021 sul portale lotteria.

L’Agenzia Entrate utilizzerà le segnalazioni in concerto con la GdF per le procedure di attività di analisi di rischio di evasione.

Si ricorda che il codice lotteria è univocamente abbinato al codice fiscale e, una volta collegato agli scontrini, produrrà biglietti virtuali della lotteria. L’uso del codice lotteria non consente il tracciamento degli acquisti.

 

IMPOSTE INDIRETTE

Il nuovo calendario per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

D.M. 4 dicembre 2020

Si modifica a partire dal 2021 il calendario per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

A partire dalle fatture emesse da gennaio 2021 il versamento dovrà essere effettuato entro la fine del secondo mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare.

Si ricorda che, in presenza di fatture elettroniche correttamente compilate, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione l’importo precalcolato dovuto. Accedendo, infatti, alla sezione Fatture e Corrispettivi, area Consultazione – Fatture elettroniche ed altri dati IVA – Pagamento imposta di bollo, è possibile selezionare il trimestre di riferimento e visualizzare l’importo da pagare. Verificata la correttezza dei dati è possibile generare e stampare il modello F24 oppure inserire l’IBAN per procedere all’addebito automatico in conto corrente.

Calendario dei versamenti
TRIMESTRE SCADENZA
I trimestre 31 maggio
II trimestre 30 settembre
III trimestre 30 novembre
IV trimestre 28 febbraio (anno successivo)

Resta ferma la possibilità di far slittare il termine di versamento del I e II trimestre se non viene raggiunta la soglia di 250 euro.

I codici tributo da utilizzare sono:

TRIMESTRE CODICE TRIBUTO
I trimestre 2521
II trimestre 2522
III trimestre 2523
IV trimestre 2524

Le sanzioni devono essere versate con il codice tributo 2525 e gli interessi con il 2526.

 

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

I requisiti per l’ingresso e la permanenza nel regime forfetario

Per l’esercizio 2021 non sono state introdotte modifiche in merito ai requisiti che un soggetto deve avere per poter accedere al regime agevolato di cui alla legge n. 190/2014, il cosiddetto regime forfetario.

Si ricorda quindi che possono accedere al regime forfettario per il 2021 le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente (2020):

  • abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 000 euro;
  • abbiano sostenuto spese non superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio di cui all’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a progetto (ai sensi degli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’art. 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro dei familiari di cui all’art. 60 del TUIR.

Vedi l’Approfondimento

 

LAVORO AUTONOMO

Esonero contributivo per il 2021 per autonomi e professionisti

Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 20

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto un esonero dei contributi previdenziali per le partite Iva e professionisti ordinisti colpiti dalla pandemia, con uno stanziamento di un miliardo di euro per il 2021.

La misura è destinata ai soggetti che nel 2019 hanno percepito un reddito non superiore ai 50.000 euro ed abbiano registrato un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% nel 2020 rispetto all’anno precedente. Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Inail.

La Manovra non contiene ulteriori dettagli sull’esenzione: criteri e modalità verranno fissati da uno o più decreti attuativi del ministero del Lavoro, di concerto con il ministero dell’Economia.

 

IMPRESE, CREDITO

Guida semplice alle nuove regole europee in materia di default

Guida semplice alle nuove regole europee in materia di default

Le Associazioni che partecipano al Tavolo CIRI (Tavolo di Condivisione Interassociativo sulle Iniziative Regolamentari Internazionali) hanno elaborato una guida, disponibile online, sulle nuove regole europee in materia di definizione di default che le banche dovranno applicare entro il termine del 1° gennaio 2021.

Le nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in “default” (ovvero, in stato di inadempienza di un’obbligazione verso la banca) stabiliscono criteri e modalità più stringenti rispetto a quelli finora adottati dagli intermediari finanziari italiani.

Vedi l’Approfondimento

 

AGEVOLAZIONI, ADEMPIMENTI

“Bonus vacanze” non spettante restituibile in dichiarazione senza sanzioni e interessi

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 1° febbraio 2021, n. 66

Con la Risposta ad istanza di interpello n. 66 del 1° febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso in cui il bonus vacanze sia stato fruito indebitamente, lo stesso può essere restituito, senza sanzioni ed interessi, in sede di dichiarazione (730 o Redditi PF).

L’importo non spettante, totalmente o parzialmente, andrà infatti:

  • ad incrementare il debito Irpef dovuto per il periodo d’imposta 2020 (trattenuto dal sostituto d’imposta/da versare a saldo, secondo le ordinarie scadenze);
  • a ridurre il credito Irpef (rimborsato dal sostituto d’imposta/da utilizzare in compensazione) maturato per il medesimo periodo d’imposta.

L’Agenzia ha inoltre confermato che il recupero dell’agevolazione riguarda esclusivamente il soggetto beneficiario e non anche il cessionario del bonus, senza quindi conseguenze pregiudizievoli per l’utilizzo in compensazione da parte della struttura ricettiva.

 

IMPOSTE DIRETTE

I chiarimenti delle Entrate in merito alla rivalutazione di terreni e partecipazioni

Agenzia delle Entrate, Circolare 22 gennaio 2021, n. 1/E

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 22 gennaio 2021, n. 1/E, ha fornito chiarimenti in merito alla rivalutazione di terreni (edificabili e con destinazione agricola) e partecipazioni alla luce degli ultimi interventi normativi, che hanno disposto la riapertura dei termini per accedere a tale misura.

Si ricordano i riferimenti normativi:

  • art. 1, commi 693 e 694, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020);
  • art. 137 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77);
  • l’art. 1, commi 1122 e 1123, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano affermato che “l’indicazione nell’atto di vendita dell’immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base di perizia giurata a norma dell’art. 7 della legge n. 448 del 2001 non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell’imposta sostitutiva, né la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene”.

Ora, con la circolare in commento l’Amministrazione recepisce il richiamato orientamento espresso dalla Suprema Corte.

 

FALLIMENTO

Fallimenti d’impresa in epoca Covid: ricerca della Banca d’Italia

Banca d’Italia, Ricerca “Fallimenti d’impresa in epoca Covid”

La Banca d’Italia ha pubblicato la ricerca “Fallimenti d’impresa in epoca Covid“. Come osservato nel documento, sin dall’inizio della crisi economica determinata dalla pandemia, si è diffuso il timore che essa avrebbe determinato un’ondata di fallimenti d’impresa. Tale timore ha portato all’adozione di un vasto insieme di misure di sostegno alle imprese che si sono affiancate a interventi volti a «congelare» i fallimenti.

La ricerca fornisce una stima della relazione tra fallimenti e ciclo economico e formula una previsione circa la loro possibile evoluzione nell’immediato futuro.

Secondo le stime di Banca d’Italia la forte contrazione del PIL registrata nel 2020 porterà a un aumento di circa 2.800 fallimenti entro il 2022 (nel 2019 i fallimenti erano stati intorno alle 11.000 unità). A questi potrebbero aggiungersi altri 3.700 fallimenti «mancanti» del 2020 che non si sono realizzati per gli effetti temporanei della moratoria e delle misure di sostegno.

Sono pure previsioni da interpretare con molta cautela. Come precisa la stessa Banca d’Italia:

  • da un lato potrebbero essere sottostimate, nella misura in cui la caduta eccezionale del PIL comporterà un aumento maggiore di fallimenti rispetto a quanto stimato da precedenti fasi recessive;
  • dall’altro lato, potrebbero essere sovrastimate se le misure di sostegno adottate e l’intensità della ripresa economica saranno capaci di aiutare le imprese a fronteggiare la difficile fase congiunturale.

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

“Bonus mobili” anche per gli acquisti effettuati nel 2021

Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 58

Tra le detrazioni per interventi edilizi la legge di Bilancio 2021, all’art. 1, comma 58, ha previsto la proroga a tutto il 2021 del “Bonus mobili”, la detrazione Irpef del 50% per gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici nuovi, destinati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, innalzando il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione da 10mila a 16mila euro.

L’agevolazione, in particolare, spetta:

  • per gli acquisti effettuati nel 2021, ma potrà essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2020;
  • per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per l’acquisto di mobili nuovi, grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+, (A o superiore per i forni e lavasciuga), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

È in linea il sito ufficiale del Superbonus 110%

Sito Superbonus 110%

È online il sito internet del Governo dedicato al Superbonus 110%. Il sito propone le norme di riferimento sull’agevolazione e i relativi documenti di prassi, nonché un interessante servizio Faq (risposte alle domande più frequenti) curato da Enea e Agenzia delle Entrate, con la possibilità di inviare quesiti sui seguenti argomenti:

  • A01 – Soggetti beneficiari
  • A02 – Tipologie di immobili ammessi
  • A03 – Interventi trainanti
  • A04 – Interventi trainati
  • A05 – Installazione di sistemi solari fotovoltaici
  • A06 – Limiti di spesa agevolabili
  • A07 – Esempi concreti
  • A08 – Opzione per cessione e sconto in fattura
  • A09 – Rilascio attestazioni e asseverazioni
  • A10 – Adempimenti
  • A11 – Visto di conformità.

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Online i siti 2021 per l’invio dei dati a Enea

Sito Ecobonus 2021, Bonus casa 2021

L’Agenzia Entrate ha reso noto che sono stati pubblicati e sono operativi i siti Ecobonus 2021 e Bonus Casa 2021 per la trasmissione all’Enea dei dati relativi agli interventi di efficienza energetica con fine lavori nel 2021 che possono beneficiare delle detrazioni fiscali.

Si ricorda che il termine per l’invio dei dati è di 90 giorni dalla data di fine lavori.

Per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2021 e il 25 gennaio 2021, il termine di 90 giorni decorre dal 25 gennaio 2021, data di disponibilità del canale per l’invio dei dati.

Si ricorda che devono essere inviati all’Enea:

  • i dati relativi alle riqualificazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%) e al bonus facciate (incentivi del 90%), prorogati al 31 dicembre 2021 dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), da inserire nella sezione ecobonus;
  • i dati per gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie, ai sensi dell’art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986, da inserire nella sezione bonus casa.

Sul sito efficienzaenergetica.enea.it sono disponibili le FAQ e il Vademecum sull’ecobonus, aggiornati con gli ultimi provvedimenti legislativi approvati.

 

CREDITO

Il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura

Per le imprese e le famiglie in difficoltà economica e a rischio di diventare preda degli usurai, esiste la possibilità di accedere al credito più agevolmente tramite il “Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura”, istituito dalla legge n. 108 del 1996 e gestito dal Dipartimento del Tesoro del MEF.

L’ammontare del Fondo di prevenzione dell’usura varia di anno in anno e si alimenta in prevalenza con le sanzioni amministrative antiriciclaggio e valutarie.

Le garanzie finanziate con il Fondo di prevenzione dell’usura favoriscono infatti l’accensione di prestiti del circuito bancario, prevenendo così l’esclusione finanziaria di soggetti deboli che altrimenti potrebbero rivolgersi ai canali illegali del credito.

Le piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario possono rivolgersi ai Confidi (ovvero consorzi di imprese) mentre i privati cittadini e le famiglie in difficoltà possono contattare le Associazioni e le Fondazioni di lotta all’usura.

Tali Enti, che sono gli effettivi gestori del Fondo, esaminano e valutano i singoli casi, per stabilire se sussistono le condizioni per ricevere le garanzie antiusura.

Una descrizione più dettagliata del meccanismo di funzionamento del Fondo è disponibile nel “Rapporto sul Fondo per la prevenzione dell’usura”, scaricabile in pdf sul sito del Dipartimento del Tesoro.

 

RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

La guida sui servizi “agili” dell’Agenzia Entrate aggiornata a gennaio 2021

Agenzia delle Entrate, Guida i servizi “agili” dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una Guida aggiornata sui propri servizi di assistenza in modalità “agile”, ovvero in modalità semplificate senza bisogno di recarsi allo sportello.

Nella guida sono raccolti e ordinati tutti i servizi oggi disponibili da remoto: da quelli via email e pec a quelli accessibili tramite telefono, passando, ovviamente, per tutte le possibilità di dialogo online utilizzando i servizi telematici, con e senza registrazione.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

REGIMI FISCALI AGEVOLATI

Accesso al regime forfetario per il 2021

Per l’esercizio 2021 non sono state introdotte modifiche in merito ai requisiti che un soggetto deve avere per poter accedere al regime agevolato di cui alla legge n. 190/2014, il cosiddetto regime forfetario.

Si ricorda quindi che possono accedere al regime forfettario per il 2021 le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente (2020):

  • abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 000 euro;
  • abbiano sostenuto spese non superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio di cui all’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a progetto (ai sensi degli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’art. 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro dei familiari di cui all’art. 60 del TUIR.

 

Determinazione dei ricavi

Ai fini del possesso del requisito legato ai ricavi:

  • non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati per adeguarsi agli indicatori di affidabilità fiscale;
  • nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. Ad esempio se una persona fisica svolge contemporaneamente attività di lavoro autonomo e attività d’impresa, deve verificare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate. Tuttavia, se la persona svolge anche un’attività agricola che rispetta i limiti previsti dall’art. 32 del TUIR, rilevano solamente i ricavi relativi all’attività commerciale (non agricola).

Per la verifica dell’eventuale superamento del limite si deve tener conto del regime contabile applicato nell’anno precedente. Ad esempio:

  • coloro che hanno operato in contabilità ordinaria devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il principio di competenza;
  • coloro che hanno applicato il regime semplificato devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il regime di cassa.

 

Concorre alla determinazione dei ricavi il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore (come definito dall’art. 9 del TUIR).

Concorrono alla formazione del limite di 65.000 euro anche i proventi conseguiti a titolo di diritti di autore, ma solo se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, vale a dire se gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo (circolare 9/E del 10 aprile 2019).

Il regime è applicabile anche alle imprese familiari e l’Agenzia Entrate ritiene che si possa estendere all’azienda coniugale non gestita in forma societaria; in tal caso, l’imposta sostitutiva dovuta dal coniuge titolare sarà calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge.

 

Cause di esclusione

Non possono mai avvalersi del regime forfettario:

  1. a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  2. b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  3. c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’art. 10, primo comma, numero 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  4. d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione;

d-bis) i soggetti la cui attività d’impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali:

  • sono in corso rapporti di lavoro o
  • erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta;

d-ter) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (art. 49-50 del TUIR) superiori a 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato

La circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 ha precisato che i regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito di cui alla precedente lettera a) sono quelli riguardanti le seguenti attività:

  • Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633 del 1972);
  • Vendita sali e tabacchi (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Commercio dei fiammiferi (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Editoria (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 (art. 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Agriturismo (art. 5, comma 2, della legge n. 413/1991);
  • Vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, del D.P.R. n. 600/1973);
  • Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 36 del D.L. n. 41/1995);
  • Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis del D.L. n. 41/1995).

 

L’esercizio di una attività esclusa dal regime forfetario, in quanto soggetta ad un regime speciale IVA ed espressiva, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito d’impresa o di lavoro autonomo, preclude l’accesso al regime per tutte le altre attività anche se non soggette ad un regime speciale.

Tuttavia alcuni di questi regimi speciali ammettono la possibilità di optare per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari. In questo caso è possibile applicare il regime forfetario, a condizione che l’opzione sia stata esercitata nell’anno di imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario.

Inoltre l’Agenzia delle Entrate ha specificato che possono applicare il regime forfetario i produttori agricoli che rispettano i limiti previsti dall’art. 32 del TUIR, in quanto non svolgono attività d’impresa (Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019). Ha confermato, invece, l’incompatibilità del regime forfetario con il regime di “Patent Box” (art. 1, commi 37-45, legge n. 190/2014).

 

Adozione e cessazione del regime agevolato

Nel caso in cui, una volta adottato il regime, si superi il limite di 65.000 euro oppure si verifichi una delle fattispecie indicate nei punti precedenti, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E del 19 febbraio 2015 aveva già chiarito che il regime forfetario cessa di avere efficacia soltanto a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso, ovvero si verifica una delle cause di esclusione.

A differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio di cui al D.L n. 98 del 2011 (il cosiddetto “regime dei minimi”), non è mai contemplata la cessazione del regime in corso d’anno.

Il regime forfettario è il regime naturale per coloro che ne rispettano i requisiti. Pertanto qualora si volesse applicare il regime ordinario (di contabilità semplificata), pur avendo i requisiti per il regime forfetario, occorrerà indicare la relativa opzione nel quadro VO della dichiarazione IVA riferita all’anno in cui è stato applicato il regime ordinario. Per la scelta vale il comportamento concludente del contribuente ma è sanzionata l’omessa comunicazione nella dichiarazione IVA del regime di determinazione dell’imposta ovvero del regime contabile adottato.

Per i soggetti che hanno optato per il regime di contabilità semplificata, ma che sono in possesso dei requisiti necessari ai fini dell’accesso al regime forfetario, non rileva il vincolo triennale di permanenza nel regime semplificato opzionato. Non sussistono pertanto ostacoli per accedere al regime forfetario. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 64/E del 14 settembre 2018 e con la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019.

Per i soggetti che adottano il regime di contabilità ordinaria, invece, si applica il vincolo triennale di permanenza.

 

Nella tabella che segue si sintetizzano i requisiti di accesso al regime e la loro evoluzione nell’ultimo triennio.

  2021 2020 2019
Limite massimo fatturato 65.000 €
Cause ostative che precludono l’accesso al regime.

 

 

Per accedere al regime non ne deve sussistere nemmeno una.

Persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito.
Soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono, nel territorio dello Stato italiano, redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.
Soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
Nell’anno precedente, spese superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a progetto, associati in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60 TUIR.
Nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente o assimilato superiori a 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione
Soggetti la cui attività d’impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta

 

IMPRESE, CREDITO

Le nuove regole europee in materia di default

Le Associazioni che partecipano al Tavolo CIRI (Tavolo di Condivisione Interassociativo sulle Iniziative Regolamentari Internazionali) hanno elaborato una guida, disponibile online, sulle nuove regole europee in materia di definizione di default che le banche dovranno applicare entro il termine del 1° gennaio 2021.

Le nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in “default” (ovvero, in stato di inadempienza di un’obbligazione verso la banca) stabiliscono criteri e modalità più stringenti rispetto a quelli finora adottati dagli intermediari finanziari italiani.

Le disposizioni attualmente vigenti prevedono l’automatica classificazione in default delle imprese che presentano arretrati di pagamento rilevanti per oltre 90 giorni consecutivi sulle esposizioni che esse hanno nei confronti della propria banca.

Con le nuove regole si specifica che per arretrato rilevante si intende un ammontare superiore a 500 euro (relativo a uno o più finanziamenti) che rappresenti più dell’1% del totale delle esposizioni dell’impresa verso la banca.

Per le persone fisiche e le piccole e medie imprese con esposizioni nei confronti della stessa banca di ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro, l’importo dei 500 euro è ridotto a 100 euro.

Diversamente dal passato, l’impresa non potrà più impiegare margini ancora disponibili su sue linee di credito per compensare gli inadempimenti in essere ed evitare la classificazione in default.

In linea generale, la classificazione dell’impresa in stato di default, anche in relazione ad un solo finanziamento, comporta il passaggio in default di tutte le sue esposizioni nei confronti della banca. Inoltre, potrebbe avere ripercussioni negative su altre imprese ad essa economicamente collegate, esposte nei confronti del medesimo intermediario finanziario.

Per le imprese è dunque fondamentale conoscere le nuove regole e rispettare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente, per non risultare in arretrato nel rimborso dei propri debiti verso le banche anche per importi di modesta entità. Ciò al fine di evitare che la banca sia tenuta a classificare l’impresa in default e avviare le azioni a tutela dei propri crediti, secondo quanto richiesto dalle disposizioni di vigilanza europee.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 8 febbraio 2021 Trasmissione dati spese al Sistema Tessera Sanitaria Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle prestazioni sanitarie incassate nel 2020. Professionisti/operatori sanitari Telematica
Lunedì 8 febbraio 2021 Opposizione utilizzo dati spese sanitarie Presentazione dell’opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata. Contribuente interessato Comunicazione all’Agenzia Entrate
Martedì 16 febbraio 2021 Artigiani e commercianti – Contribuzione Versamento della rata dei contributi dovuti sul minimale del reddito – Periodo contributivo 4° trimestre. Artigiani ed esercenti attività commerciali Modello F24
Domenica 28 febbraio 2021 Comunicazione adesione regime contributivo agevolato – regime forfetario Termine per la presentazione all’INPS della domanda per aderire al regime contributivo agevolato previsto per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario, a decorrere dall’anno in corso. Persone fisiche ammesse al regime fiscale forfetario, esercenti attività di impresa, arti o professioni. Compilazione modello telematico predisposto all’interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti sul sito dell’INPS.
Lunedì 1° marzo 2021 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre solare 2020. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

 

Approfondisci

Newsletter GENNAIO 2021:

 
IN BREVE
  • In vigore la legge di Bilancio 2021: prorogati Superbonus e incentivi edilizi
  • Interessi legali allo 0,01% dal 2021
  • Le novità del Decreto “Ristori” convertito in legge
  • Credito d’imposta per beni strumentali nuovi: le novità dal 2021
  • La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”
  • Gli effetti della Brexit dal 1° gennaio 2021: IVA e imposte dirette
  • Deducibilità compensi amministratori
  • Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata 2021
  • Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2021
  • La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2021
  • Nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per sanificazione e DPI
  • I chiarimenti sulla riduzione del cuneo fiscale sul lavoro dipendente
  • Approvato il nuovo modello per la cessione crediti d’imposta per locazioni a uso non abitativo
  • Industria 4.0: credito d’imposta 40% anche per autocompattatori, autospazzatrici e betoniere
  • Un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cartiere
APPROFONDIMENTI
  • Legge di Bilancio 2021: la sintesi delle principali novità fiscali
  • Agevolazioni e contributi a fondo perduto nel Decreto “Ristori” convertito in legge
  • Credito d’imposta per beni strumentali nuovi 2021

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

MANOVRA 2021

In vigore la legge di Bilancio 2021: prorogati Superbonus e incentivi edilizi

Legge 30 dicembre 2020, n. 178

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), sono entrate in vigore il 1°gennaio 2021 le nuove misure fiscali previste dalla manovra finanziaria per l’anno in corso.

Numerose le novità previste per le persone fisiche e le imprese. Segnaliamo in questa sede alcune delle principali, tra cui:

  • la modifica della disciplina del Superbonus edilizio, di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, con estensione della durata dell’agevolazione, ampliamento dei soggetti beneficiari e degli interventi ammissibili. In particolare, viene prorogato al 30 giugno 2022 il termine ultimo per l’esecuzione degli interventi destinatari della detrazione del 110%, da ripartire in cinque rate annuali per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e in quattro rate annuali per quelle sostenute nel 2022; per gli interventi effettuati nei condomini viene previsto che la detrazione spetti anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo alla data del 30 giugno 2022;
  • la proroga per il 2021 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia, delle detrazioni per l’acquisto di mobili di arredo e di grandi elettrodomestici a basso consumo energetico finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato, con aumento a 16mila euro del tetto di spesa su cui applicare la detrazione, del bonus facciate, del bonus verde.

Vedi l’Approfondimento

 

 

VERSAMENTI

Interessi legali allo 0,01% dal 2021

D.M. 11 dicembre 2020

Nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020 è stato pubblicato il D.M. 11 dicembre 2020 con cui il Ministero dell’Economia e delle finanze ha fissato la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c. allo 0,01% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2021. Ricordiamo che il saggio di interesse legale per il 2020 era stato fissato allo 0,05%.

Il tasso legale è il valore di riferimento per il calcolo degli interessi dovuti in occasione di ravvedimento ai fini fiscali e per i contributi INPS, e ha un impatto anche sui rapporti commerciali tra le aziende.

Il tasso legale incide anche sui coefficienti per il calcolo del diritto di usufrutto (D. Dirett. 18 dicembre 2020 pubblicato in G.U. 30 dicembre 2020, n. 322).

 

Riportiamo in tabella le modifiche avvenute nel corso degli anni.

 

Periodo di validità Saggio di interesse legale
fino al 15.12.1990 5%
16.12.1990 – 31.12.1996 10%
01.01.1997 – 31.12.1998 5%
01.01.1999 – 31.12.2000 2,5%
01.01.2001 – 31.12.2001 3,5%
01.01.2002 – 31.12.2003 3 %
01.01.2004 – 31.12.2007 2,5%
01.01.2008 – 31.12.2009 3%
01.01.2010 – 31.12.2010 1%
01.01.2011 – 31.12.2011 1,5%
01.01.2012 – 31.12.2013 2,5%
01.01.2014 – 31.12.2014 1%
01.01.2015 – 31.12.2015 0,5%
01.01.2016 – 31.12.2016 0,2%
01.01.2017 – 31.12.2017 0,1%
01.01.2018 – 31.12.2018 0,3%
01.01.2019 – 31.12.2019 0,8%
01.01.2020 – 31.12.2020 0,05%
01.01.2021 – 0,01%

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Le novità del Decreto “Ristori” convertito in legge

Legge 18 dicembre 2020 n. 176, di conversione del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 25 dicembre 2020, la legge 18 dicembre 2020 n. 176, di conversione del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (decreto “Ristori”), recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Al testo normativo sono acclusi gli allegati con gli elenchi dei codici Ateco interessati dai contributi a fondo perduto (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4).

Il testo del provvedimento recepisce il contenuto dei 4 decreti “Ristori”, abrogando gli ultimi 3 (D.L. n. 149/2020, D.L. n. 154/2020 e D.L. n. 157/2020), ma facendo salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti durante la loro vigenza.

Rispetto alla versione originaria dei decreti sono state inserite anche alcune novità:

  • il rimborso del 50% per i proprietari di immobili che riducono il canone di locazione agli inquilini in difficoltà;
  • la possibilità di pagare in 4 rate la 2ª o unica rata dell’acconto 2020 per le imposte sui redditi e l’Irap, già rinviata al 30 aprile 2021 per alcune categorie di contribuenti;
  • la proroga, fino a marzo 2021, dell’esenzione dal pagamento del canone e della tassa per l’occupazione del suolo pubblico da parte degli esercenti l’attività di ristorazione, somministrazione di pasti e bevande nonché dai venditori ambulanti (Cosap e Tosap).

Vedi l’Approfondimento

 

AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta per beni strumentali nuovi: le novità dal 2021

Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, c. 1051-1058

La Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) modifica le percentuali del credito d’imposta derivante dagli ex super-ammortamento aumentandola dal 6% al 10% ed ex iper-ammortamento, aumentandola dal 40% al 50%.

Il credito d’imposta è riconosciuto a tutte le imprese (escluse quelle in stato di crisi o destinatarie di sanzioni interdittive) che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023.

Vedi l’Approfondimento

 

 

CONTABILITÀ

La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”

In vista della chiusura dell’esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi l’imputazione di costi e ricavi a cavallo d’anno, occorre individuare quando i compensi si considerano percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente rilevanti.

Tale problema rileva particolarmente per i professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata, che a seguito dall’abrogazione del regime di competenza (avvenuto nel 2017), adottano anch’esse il regime di cassa.

La questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici e carta di credito.

Nel caso di utilizzo dei contanti il momento del pagamento e quello dell’incasso coincidono e rileva il momento della consegna (o ricezione) del denaro.

Se il pagamento avviene invece con assegno bancario o circolare, il compenso si considera percepito quando si entra nella disponibilità del titolo di credito, ovvero quando il titolo viene consegnato materialmente; il momento di consegna coincide con la data indicata sull’assegno. Non rileva se il versamento avviene in un secondo momento o in un successivo periodo d’imposta.

Nell’ipotesi in cui il pagamento avviene con bonifico rileva la cosiddetta “data disponibilità” che è la data in cui avviene l’accredito sul conto corrente ed il momento in cui il professionista o l’impresa può utilizzare il denaro.

Se un cliente effettua un pagamento con la carta di credito, il compenso rileva quando avviene l’accredito della somma sul conto corrente del fornitore. Viceversa, in materia di deducibilità, un costo è deducibile nel momento in cui avviene l’utilizzo della carta.

 

IVA, IMPOSTE DIRETTE

Gli effetti della Brexit dal 1° gennaio 2021: IVA e imposte dirette

Dal 1° gennaio 2021 decorrono gli effetti dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea

A partire dal 1° gennaio 2021 nei rapporti commerciali con il Regno Unito dovranno essere osservate le regole previste per le operazioni con paesi Extra-UE e quindi:

  • per quanto riguarda le cessioni di beni, non si tratterà più di operazioni intracomunitarie e quindi non si applicherà più il regime di reverse charge (art. 41 D.L. n. 331/1993) con obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT, bensì gli adempimenti connessi alle esportazioni ed alle importazioni (con pagamento, in quest’ultimo caso, di dazi e IVA all’ingresso nell’Unione Europea). Inoltre non sarà più possibile applicare le triangolazioni per le merci che passano nel Regno Unito.
  • per quanto riguarda le prestazioni di servizi, nel caso di servizi resi si continuerà ad emettere fattura ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972. Nel caso di servizi ricevuti, non si dovrà più integrare la fattura (reverse charge), ma sarà necessario emettere un’autofattura.

 

Sono previste delle disposizioni transitorie per le operazioni a cavallo d’anno.

In particolare, l’art. 47 dell’accordo di Recesso Regno Unito/UE prevede che le merci in viaggio dal territorio del Regno Unito a quello dell’Unione o viceversa, se l’inizio della spedizione ha avuto inizio prima del 31/12/2020, si considerano immesse in libera pratica e dunque sono merci comunitarie.

Tuttavia in tal caso, all’arrivo delle merci in dogana, è necessario dimostrare la data di inizio del trasporto, nonché l’attraversamento della frontiera. Di solito coincide con la consegna delle merci al vettore per il trasporto oppure alla presa in consegna delle stesse da parte di uno spedizioniere. I documenti possono essere: le Cmr, la lettera di vettura Cim, la polizza di carico, la polizza di carico multimodale o la lettera di vettura aerea.

Anche i beni immessi in consumo già al 31/12/2020 possono circolare liberamente tra Regno Unito e Unione Europea.

L’art. 51 dell’accordo di recesso prevede che, ai fini IVA, le operazioni a cavallo del periodo di transizione mantengono la originaria qualificazione. Le regole intracomunitarie continueranno ad applicarsi per 5 anni in relazione a transazioni avvenute prima della fine del periodo di transizione.

Per quanto riguarda i rimborsi IVA, a norma dell’art. 51, paragrafo 3, dell’accordo di recesso, un soggetto passivo stabilito in uno degli Stati membri o nel Regno Unito deve ancora utilizzare il portale elettronico predisposto dal suo Stato di stabilimento, a norma dell’art. 7 della Direttiva n. 2008/9/CE, per presentare richiesta elettronica di rimborso per l’IVA pagata rispettivamente nel Regno Unito o in uno Stato membro prima della fine del periodo di transizione. La richiesta deve essere presentata, alle condizioni stabilite dalla Direttiva, entro il 31 marzo 2021.

Per l’Irlanda del Nord, anche dopo il 31/12/2020, sarà in vigore un particolare regime speciale di circolazione delle merci, previsto da un apposito protocollo allegato all’accordo di recesso tra Regno Unito ed Unione Europea. Il protocollo è soggetto all’espressione periodica del consenso dell’Assemblea legislativa dell’Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione.

In particolare il regime speciale prevede:

  • le operazioni che comportano movimenti di beni tra l’Irlanda del Nord e gli Stati membri sono considerate operazioni intra-UE;
  • le operazioni che comportano movimenti di beni tra l’Irlanda del Nord e altre parti del Regno Unito sono considerate importazioni/esportazioni;
  • i soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord potranno utilizzare l’OSS (One Stop Shop) per dichiarare e pagare l’IVA dovuta sulle vendite a distanza intra-UE di beni provenienti dall’Irlanda del Nord (o dagli Stati membri) a acquirenti negli Stati membri (o in Irlanda del Nord);
  • i soggetti passivi stabiliti negli Stati membri potranno utilizzare l’OSS per dichiarare e pagare l’IVA dovuta sulle vendite a distanza intra-UE di beni provenienti dagli Stati membri a acquirenti in Irlanda del Nord;
  • i soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord potranno chiedere il rimborso dell’IVA assolta negli Stati membri con la procedura di rimborso prevista dalla Direttiva n. 2008/9/CE del Consiglio, purché il rimborso si riferisca all’IVA già assolta per l’acquisto di beni;
  • i soggetti passivi stabiliti negli Stati membri potranno chiedere il rimborso dell’IVA assolta in Irlanda del Nord con la procedura di rimborso prevista dalla direttiva 2008/9/CE del Consiglio, purché il rimborso si riferisca all’IVA già assolta per l’acquisto di beni.

 

Gli operatori nordirlandesi avranno un numero di partita IVA che inizia per “XI”, in luogo di “GB”.

Poiché il protocollo non contempla le prestazioni di servizi, per queste ultime l’Irlanda del Nord è considerato Paese terzo, esattamente come il resto del Regno Unito.

Per quanto riguarda le imposte sui redditi, si segnala che dal 1° gennaio 2021 non saranno più applicabili la direttiva madre-figlia (n. 90/435/CEE volta ad eliminare la doppia imposizione economica dei dividendi tra società capogruppo e controllate nell’UE), né la direttiva interessi-canoni (n. 2003/49/CE che prevede l’esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti nei confronti di soggetti residenti in Stati membri dell’Unione Europea).

Invece restano applicabili le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni.

 

 

IRES

Deducibilità compensi amministratori

I compensi agli amministratori di società e di enti, sono deducibili nella misura erogata nell’esercizio in base al criterio di cassa allargato (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell’anno successivo). L’applicazione del principio di cassa allargata si riflette anche ai fini previdenziali.

Fa eccezione il caso del “professionista” che fattura compensi di “amministratore”: in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.

 

SCRITTURE CONTABILI

Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata 2021

Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato adottato nell’esercizio precedente.

Ricordiamo, per esempio, che può effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:

  • 000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
  • 000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.

 

Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in:

  • 000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • 000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l’opzione per il regime ordinario).

 

SCRITTURE CONTABILI

Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2021

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 14; D.P.R. 9 dicembre 1996 n. 695, art. 1

Ricordiamo che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:

  • ricavi 5.164.568,99 euro;
  • rimanenze finali 1.032.913,80 euro.

L’obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l’ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali, risultano inferiori ai sopraccitati limiti.

 

IVA

La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2021

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2020 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2021 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2020), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

I contribuenti “virtuosi” che hanno ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul periodo d’imposta 2019, pari ad almeno 8 sono esonerati, fino a 50.000 euro all’anno, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d’imposta 2020.

Per il periodo d’imposta 2020 la dichiarazione IVA può essere presentata dal 1° febbraio 2021 fino al 30 aprile 2021.

In tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l’utilizzo dell’home banking.

La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l’importo annuo di 5.000 euro può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata.

Per chi avesse maturato nel 2019 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2020, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2019) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2020, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2020.

Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell’art. 31 del D.L. n. 78/2010, che ha previsto:

  • da un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato),
  • e, dall’altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016), convertito in legge n. 225/2016 ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro l’ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l’asseverazione. L’innalzamento del limite non ha però riguardato l’ipotesi della compensazione ma solo quella del rimborso.

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per sanificazione e DPI

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 16 dicembre 2020, n. 381183

Con il Provvedimento n. 381183 del 16 dicembre 2020 l’Agenzia Entrate ha rideterminato la nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, previsto dal decreto “Rilancio” (art. 125, D.L. 19 maggio 2020, n. 34).

La nuova percentuale è pari al 47,1617% (originariamente era del 15,6423%) ed è ottenuta dal rapporto tra le risorse disponibili (603.000.000 euro) e i crediti d’imposta richiesti (1.278.578.142 euro), troncata alla quarta cifra decimale.

La nuova percentuale è stata calcolata, tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili, pari a 200.000.000 euro inizialmente stanziati, più 403.000.000 euro aggiuntivi.

Detta percentuale è stata ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti e determinati nella misura del 60% delle spese.

Per cui:

Spesa agevolabile 100
Credito d’imposta da istanza 60
Credito d’imposta fruibile (60 x 47,1617%) 28,2970

 

Il credito d’imposta fruibile sarà quindi pari al 28,2970% delle spese sostenute. Ricordiamo che in ogni caso l’ammontare del credito d’imposta non potrà comunque eccedere il valore di 60 mila euro.

Ogni beneficiario può visualizzare il credito d’imposta spettante nel proprio cassetto fiscale e scegliere se:

  • utilizzare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi oppure in compensazione tramite modello F24;
  • in alternativa, se cederlo, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

L’opzione può essere esercitata fino al 31 dicembre 2021.

La comunicazione all’Agenzia della cessione del credito per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione può avvenire a partire da lunedì 14 settembre. La comunicazione della cessione può essere effettuata solo dal soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia (Entratel/Fisconline).

 

IRPEF

I chiarimenti sulla riduzione del cuneo fiscale sul lavoro dipendente

Agenzia delle Entrate, Circolare 14 dicembre 2020, n. 29/E

Con la Circolare del 14 dicembre 2020, n. 29/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni operative sulle misure fiscali, introdotte dal D.L. 5 febbraio 2020, n. 31, convertito con modificazioni in legge n. 21/2020, che, a decorrere dal mese di luglio 2020, hanno provveduto a ridurre l’imposizione fiscale sui redditi di lavoro dipendente.

In sintesi è stato introdotto:

  1. un “trattamento integrativo”, consistente nella rimodulazione del bonus Irpef, che riconosce un’agevolazione ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti;
  2. una “ulteriore detrazione fiscale”, che riconosce per le prestazioni rese tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 una agevolazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro. L’importo della detrazione, che deve essere rapportata al periodo di lavoro, è decrescente all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro.

Con la legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) tale agevolazione è stata estesa al 2021.

 

LOCAZIONI, AGEVOLAZIONI

Approvato il nuovo modello per la cessione crediti d’imposta per locazioni a uso non abitativo

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 14 dicembre 2020, n. 378222

È stato approvato dall’Agenzia Entrate, con il Provvedimento 14 dicembre 2020, n. 378222, il nuovo modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta di cui all’art. 122, comma 2, lettere a) e b), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Si ricorda che fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il nuovo modello può essere inviato anche dagli intermediari a partire dal 14 dicembre 2020.

 

IMPOSTE DIRETTE, AGEVOLAZIONI

Industria 4.0: credito d’imposta 40% anche per autocompattatori, autospazzatrici e betoniere

Agenzia delle Entrate, Risposte ad istanza di interpello 12 novembre 2020, n. 542/E e n. 544/E

Con le Risposte n. 544/E e n. 542/E, entrambe del 12 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’applicabilità del credito d’imposta del 40% per l’acquisto di beni strumentali nuovi (cd. “Industria 4.0”), ricorrendone i presupposti, anche per autobetoniere e betompompe, nonché per autocarri, semirimorchi e mezzi e d’opera per la pulizia delle strade.

In particolare, sono agevolabili con il credito d’imposta nella misura del 40%:

  • l’acquisto di autobetoniere e betonpompe con caratteristiche tecniche specifiche che le rendono assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici (Risposta n. 544/E/2020);
  • l’acquisto di autocarri, semirimorchi, ovvero mezzi e d’opera con apposita attrezzatura per il lavaggio, aspirazione e spazzatura delle strade urbane; non è di ostacolo alla fruibilità dell’agevolazione la circostanza che i componenti e le attrezzature siano montati su un “veicolo” (Risposta n. 542/E/2020).

 

ANTIRICICLAGGIO

Un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cartiere

UIF, Quaderno n. 15/2020 – Un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cartiere

L’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) ha sviluppato un indicatore sintetico che segnala la presenza nei bilanci delle caratteristiche tipiche di una cartiera.

Il lavoro, pubblicato nel Quaderno dell’Antiriciclaggio n. 15/2020, analizza le caratteristiche delle società cosiddette “cartiere”, imprese che emettono fatture per operazioni inesistenti consentendo a imprese produttive di utilizzarle sia a fini di evasione fiscale, indicando in bilancio costi inesistenti, sia a fini di riciclaggio o per altri scopi illegali.

Utilizzando dati di bilancio, l’UIF ha sviluppato un indicatore sintetico che, dopo una prima verifica empirica effettuata utilizzando il database dell’UIF nell’analisi delle operazioni sospette segnalate all’Unità, ha rilevato che a valori molto bassi dell’indicatore stesso corrispondono più frequentemente società segnalate per frodi nelle fatturazioni e/o per frodi nell’IVA intracomunitaria rispetto a quelle segnalate per altri fenomeni.

L’indicatore può essere uno strumento di supporto nell’effettuare un primo screening sulle società potenziali cartiere.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

MANOVRA 2021

Legge di Bilancio 2021: la sintesi delle principali novità fiscali

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), sono entrate in vigore il 1°gennaio 2021 le nuove misure fiscali previste dalla manovra finanziaria per l’anno in corso.

Numerose le novità previste per le persone fisiche e le imprese, tra cui segnaliamo in questa sede alcune delle principali:

  • Un esonero contributivo nel 2021 per i lavoratori autonomi e i professionisti – ordinistici e non – più colpiti dalla pandemia Covid-19 che hanno percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e hanno subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019. Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Inail;
  • Istituzione in via sperimentale per il triennio 2021-2023 di un’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), erogata dall’Inps previa domanda, in favore degli iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo in presenza di determinati requisiti reddituali;
  • Riconoscimento, per l’anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario e che riduce il canone del contratto di locazione, di un contributo a fondo perduto pari al 50% della riduzione del canone entro il limite annuo di 1.200 euro per singolo locatore;
  • Modifica della disciplina del Superbonus edilizio, di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, con estensione della durata dell’agevolazione, ampliamento dei soggetti beneficiari e degli interventi ammissibili. In particolare, viene prorogato al 30 giugno 2022 il termine ultimo per l’esecuzione degli interventi destinatari della detrazione del 110%, da ripartire in cinque rate annuali per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e in quattro rate annuali per quelle sostenute nel 2022; per gli interventi effettuati nei condomini viene previsto che la detrazione spetti anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo alla data del 30 giugno 2022;
  • Proroga per il 2021 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia, delle detrazioni per l’acquisto di mobili di arredo e di grandi elettrodomestici a basso consumo energetico finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato, con aumento a 16mila euro del tetto di spesa su cui applicare la detrazione, del bonus facciate, del bonus verde;
  • Incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi;
  • Un “bonus idrico” pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari;
  • Riconoscimento ai cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti, sia dipendenti sia lavoratori autonomi in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, di un credito d’imposta fino al 40 per cento del costo per le spese per l’acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale;
  • Introduzione di una nuova norma che inibisce l’emissione di nuove lettere d’intento da parte di contribuenti nei cui confronti, all’esito delle analisi di rischio e dei controlli sostanziali, sia stata disconosciuta la qualifica di esportatore abituale;
  • Estensione fino al 31 dicembre 2022 del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi e modifica in parte della disciplina;
  • Introduzione di una norma finalizzata ad incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda che vengano deliberati nel 2021. In particolare, si prevede che al soggetto risultante dall’operazione straordinaria sia consentito trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora utilizzate in compensazione o trasformate in credito d’imposta a tale data;
  • Deroghe al codice civile in merito alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 per cui non si applicano gli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies c.c. (nuovo art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modifiche dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40). Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3 (artt. 2446, comma 2, e 2482-bis, comma 4 , c.c.), è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Agevolazioni e contributi a fondo perduto nel Decreto “Ristori” convertito in legge

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 25 dicembre 2020, la legge 18 dicembre 2020 n. 176, di conversione del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (decreto “Ristori”), recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Al testo normativo sono acclusi gli allegati con gli elenchi dei codici Ateco interessati dai contributi a fondo perduto (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4).

Il testo del provvedimento recepisce il contenuto dei 4 decreti “Ristori”, abrogando gli ultimi 3 (D.L. n. 149/2020, D.L. n. 154/2020 e D.L. n. 157/2020), ma facendo salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti durante la loro vigenza.

Rispetto alla versione originaria dei decreti sono state inserite anche alcune novità:

  • il rimborso del 50% per i proprietari di immobili che riducono il canone di locazione agli inquilini in difficoltà;
  • la possibilità di pagare in 4 rate la 2ª o unica rata dell’acconto 2020 per le imposte sui redditi e l’Irap, già rinviata al 30 aprile 2021 per alcune categorie di contribuenti;
  • la proroga, fino a marzo 2021, dell’esenzione dal pagamento del canone e della tassa per l’occupazione del suolo pubblico da parte degli esercenti l’attività di ristorazione, somministrazione di pasti e bevande nonché dai venditori ambulanti (Cosap e Tosap).

 

Le principali misure riguardano i contributi a fondo perduto:

  • Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO individuati nell’Allegato 1 del presente decreto, riconducibili ai settori economici che sono oggetto delle limitazioni previste dai diversi D.P.C.M. che interessano l’intero territorio nazionale. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020 e quelli che hanno cessato la partita Iva alla data del 25 ottobre 2020. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (a tal fine rileva la data di effettuazione delle operazioni). Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019. Per le zone caratterizzate da scenari di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone “arancioni e rosse”), individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020, il contributo a fondo perduto è aumentato del 50% rispetto alla quota indicata nell’allegato 1 per:
    • gelaterie e pasticcerie (codice ATECO 561030);
    • gelaterie e pasticcerie ambulanti (codice ATECO 561041);
    • bar e altri esercizi simili senza cucina (codice ATECO 563000)
    • alberghi (codice ATECO 551000).
  • Per gli operatori con sede operativa in centri commerciali ed operatori delle attività manifatturiere e industrie alimentari, interessati dalle misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre 2020 il contributo sarà riconosciuto nell’anno 2021 previa presentazione di apposta istanza.
  • Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti colpiti dalle misure contenute nel D.P.C.M. 3 novembre 2020 che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 D.P.C.M. 3 novembre 2020 (zone “rosse”). Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. Si applicano le percentuali riportate nell’Allegato 2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (a tal fine rileva la data di effettuazione delle operazioni). Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.
  • Contributo a fondo perduto a diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio. Possono accedere ai contributi a fondo perduto anche i soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva e che esercitano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 4 del presente decreto. Valgono le medesime regole e le limitazioni previste per gli altri operatori economici beneficiari del contributo a fondo perduto.

 

Allegato 1

Codice ATECO % CFP
493210 – Trasporto con taxi 100,00%
493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 100,00%
493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano 200,00%
522190 – Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA 100,00%
551000 – Alberghi 150,00%
552010 – Villaggi turistici 150,00%
552020 – Ostelli della gioventù 150,00%
552030 – Rifugi di montagna 150,00%
552040 – Colonie marine e montane 150,00%
552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 150,00%
552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 150,00%
553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150,00%
559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 150,00%
561011 – Ristorazione con somministrazione 200,00%
561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 200,00%
561030 – Gelaterie e pasticcerie 150,00%
561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150,00%
561042 – Ristorazione ambulante 200,00%
561050 – Ristorazione su treni e navi 200,00%
562100 – Catering per eventi, banqueting 200,00%
563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina 150,00%
591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200,00%
591400 – Attività di proiezione cinematografica 200,00%
749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 200,00%
773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 200,00%
799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento 200,00%
799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 200,00%
799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 200,00%
823000 – Organizzazione di convegni e fiere 200,00%
855209 – Altra formazione culturale 200,00%
900101 – Attività nel campo della recitazione 200,00%
900109 – Altre rappresentazioni artistiche 200,00%
900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 200,00%
900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 200,00%
900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie 200,00%
900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200,00%
920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo} 200,00%
931110 – Gestione di stadi 200,00%
931120 – Gestione di piscine 200,00%
931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti 200,00%
931190 – Gestione di altri impianti sportivi nca 200,00%
931200 – Attività di club sportivi 200,00%
931300 – Gestione di palestre 200,00%
931910 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200,00%
931999 – Altre attività sportive nca 200,00%
932100 – Parchi di divertimento e parchi tematici 200,00%
932910 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400,00%
932930 – Sale giochi e biliardi 200,00%
932990 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 200,00%
949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 200,00%
949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca 200,00%
960410 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali} 200,00%
960420 – Stabilimenti termali 200,00%
960905 – Organizzazione di feste e cerimonie 200,00%
493909 – Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca 100,00%
503000 – Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) 100,00%
619020 – Posto telefonico pubblico ed Internet Point 50,00%
742011 – Attività di fotoreporter 100,00%
742019 – Altre attività di riprese fotografiche 100,00%
855100 – Corsi sportivi e ricreativi 200,00%
855201 – Corsi di danza 100,00%
920002 – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone 100,00%
960110 – Attività delle lavanderie industriali 100,00%
477835 – Commercio al dettaglio di bomboniere 100,00%
522130 – Gestione di stazioni per autobus 100,00%
931992 – Attività delle guide alpine 200,00%
743000 – Traduzione e interpretariato 100,00%
561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 50,00%
910100 – Attività di biblioteche ed archivi 200,00%
910200 – Attività di musei 200,00%
910300 – Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 200,00%
910400 – Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 200,00%
205102 – Fabbricazione di articoli esplosivi 100,00%

Allegato 2

 

Codice ATECO Descrizione % CFP
47.19.10 Grandi magazzini 200%
47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 200%
47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa 200%
47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 200%
47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine 200%
47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti 200%
47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) 200%
47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 200%
47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori 200%
47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori 200%
47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 200%
47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 200%
47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico 200%
47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 200%
47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico 200%
47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca 200%
47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 200%
47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 200%
47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 200%
47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 200%
47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature ed accessori 200%
47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 200%
47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 200%
47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 200%
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) 200%
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato 200%
47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 200%
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere 200%
47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) 200%
47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti 200%
47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 200%
47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo 200%
47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) 200%
47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) 200%
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 200%
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 200%
47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 200%
47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 200%
47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) 200%
47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli 200%
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 200%
47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne 200%
47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca 200%
47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento 200%
47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie 200%
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 200%
47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio 200%
47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso 200%
47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria 200%
47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico 200%
47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca 200%
47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) 200%
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza 200%
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure 200%
96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing 200%
96.09.03 Agenzie matrimoniali e d’incontro 200%
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) 200%
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca 200%

 

Allegato 4

CODICE ATECO DESCRIZIONE % CFP
46 12 01 Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti 100%
46 14 03 Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio 100%
46 15 01 Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche 100%
46 15 03 Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera 100%
46 15 05 Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili 100%
46 15 06 Procacciatori d’affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta 100%
46 15 07 Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta 100%
46 16 01 Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento 100%
46 16 02 Agenti e rappresentanti di pellicce 100%
46 16 03 Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria) 100%
46 16 04 Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima 100%
46 16 05 Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori 100%
46 16 06 Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio 100%
46 16 07 Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi 100%
46 16 08 Procacciatori d’affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle 100%
46 16 09 Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle 100%
46 17 01 Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati 100%
46 17 02 Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi 100%
46 17 03 Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi 100%
46 17 04 Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d’oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari 100%
46 17 05 Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari 100%
46 17 06 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi 100%
46 17 07 Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco 100%
46 17 08 Procacciatori d’affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco 100%
46 17 09 Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco 100%
46 18 22 Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici 100%
46 18 92 Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria 100%
46 18 93 Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi 100%
46 18 96 Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria 100%
46 18 97 Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari) 100%
46 19 01 Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno 100%
46 19 02 Procacciatori d’affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno 100%
46 19 03 Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno 100%

  

AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta per beni strumentali nuovi 2021

La Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) modifica le percentuali del credito d’imposta derivante dagli ex super-ammortamento aumentandola dal 6% al 10% ed ex iper-ammortamento, aumentandola dal 40% al 50%.

Il credito d’imposta è riconosciuto a tutte le imprese (escluse quelle in stato di crisi o destinatarie di sanzioni interdittive) che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023.

Preliminarmente ricordiamo che la legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 184-197, della legge n. 160 del 2019), in luogo di prorogare al 2020 il cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese, ha sostituito tali misure con un credito d’imposta per le spese sostenute, a titolo di investimento in beni strumentali nuovi, fino al 31 dicembre 2020.

Il beneficio riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Il credito è riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.

 

Beneficiari

Il comma 1051 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) individua i beneficiari del credito d’imposta nelle imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 – in tale ultimo caso, se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione – effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Sono escluse dall’agevolazione (comma 1052):

  • le imprese in stato di crisi, e più precisamente: imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ovvero altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui all’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231).

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

Investimenti agevolabili

Il comma 1053 chiarisce che sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa.

Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti concernenti:

  • veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali: si tratta dei beni di cui all’art. 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986, TUIR);
  • beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi);
  • fabbricati e costruzioni;
  • beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge di Stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). L’allegato 3 citato riguarda, a titolo di esempio, le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento;
  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

 

Misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento.

Il comma 1054 stabilisce che il credito d’imposta spetta nella misura del 10% del costo sostenuto, alle imprese che effettuano:

  • investimenti in beni strumentali materiali, purché diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
  • investimenti in beni strumentali immateriali diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (indicati nell’allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Il credito spetta nelle predette misure per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.Il costo agevolabile è determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR. La norma richiamata chiarisce che si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

La misura del credito d’imposta è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile, ai sensi dell’art.18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Il predetto art. 18 definisce il lavoro agile come la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il comma 188 della legge di bilancio 2020 disponeva che per tali beni il credito d’imposta spettante nel 2020 fosse pari al 6% delle spese sostenute; non prevedeva maggiorazioni per gli investimenti volti a realizzare forme di lavoro agile.

La misura del credito d’imposta, ai sensi del comma 1055, scende al 6% per gli stessi investimenti – coi medesimi limiti – se effettuati a dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Ai sensi del comma 1061, il credito d’imposta di cui ai commi 4 e 5 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

Il comma 1056 dispone che, per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • nella misura del 30% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Il comma 1057 prevede che, per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A sopra menzionato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta sia riconosciuto:

  • nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • nella misura del 10%, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

La legge di Bilancio 2020 prevedeva una diversa modulazione delle aliquote per le predette tipologie di beni (40 o 20%, secondo la quota di investimenti), con limite massimo di 10 milioni di euro (comma 189).

Ai sensi del comma 1508, per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (ricompresi nell’allegato B annesso alla legge di Bilancio 2017 e successivamente integrato dalla legge di Bilancio 2018) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Anche per tali investimenti la legge di Bilancio 2020 prevedeva una diversa modulazione delle aliquote (15%, secondo la quota di investimenti), con limite massimo di 700.000 euro (comma 190).

L’agevolazione spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

 

Utilizzo del credito d’imposta

Il comma 1059 chiarisce che il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241) in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 4 e 5 (beni materiali diversi da quelli relativi a Industria 4.0), ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.

La legge di Bilancio 2020 prevedeva l’utilizzo in cinque o tre quote (comma 191).

Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante per i beni materiali diversi da Industria 4.0, per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

Se l’interconnessione di beni materiali avviene in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante.

A tale credito d’imposta non si applicano i limiti generali (700.000 euro, elevato a 1 milione per il 2020 dal decreto “Rilancio”, n. 34 del 2020) e i limiti speciali (cd. limite di utilizzo, 250.000 euro) di cui all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; inoltre non è preclusa l’autocompensazione del credito in presenza di debiti iscritti a ruolo (art. 31 del D.L. n. 78 del 2010).

Al solo scopo di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Si demanda a un apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico il compito di stabilire il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (artt. 61 e 109 comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui redditi – TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986).

Esso è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il comma 1060 disciplina le conseguenze della cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati.

In particolare, se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di interconnessione i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’art. 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

Introdotte per evitare che il beneficio dell’iperammortamento interferisse, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l’impresa potesse aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto, le richiamate norme sugli investimenti sostitutivi contemplano l’ipotesi che il bene agevolato sia realizzato a titolo oneroso (ad esempio, per la necessità di sostituire i beni agevolati con beni più performanti). In tali casi si prevede che il beneficio non venga meno per le residue quote, come determinate in origine, purché nel medesimo periodo d’imposta del realizzo l’impresa:

  • sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.

Di conseguenza, la sostituzione non determina la revoca dell’agevolazione, a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge n. 232 del 2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l’investimento originario. Ove l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.

 

Obblighi di conservazione documentale

Il comma 1062 pone gli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell’agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli.

In particolare, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di riferimento. In relazione agli investimenti previsti dai commi 6, 7 e 8 (di cui agli allegati A e B della legge di Bilancio 2017, beni individuati nell’ottica di Industria 4.0), le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 2000).

Qualora nell’ambito delle verifiche e dei controlli riguardanti gli investimenti agevolati si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione dei beni, l’Agenzia delle Entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere. I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dello Sviluppo economico, nella quale può essere prevista un’analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli interpretativi, presentati all’Agenzia delle Entrate (ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto del contribuente), aventi ad aggetto la corretta applicazione del credito d’imposta per i suddetti investimenti. Per l’espletamento delle attività di propria competenza, il Ministero dello Sviluppo economico potrà anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche.

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Martedì 12 gennaio 2021 Liquidazione compensi amministratori Termine di pagamento dei compensi agli amministratori ai fini della deducibilità secondo il criterio di cassa allargato. Società  
Mercoledì 20 gennaio 2021 Imposta di bollo su fatture elettroniche Versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell’anno. Soggetti obbligati all’emissione di fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo F24

Servizio AdE

Lunedì 1° febbraio 2021 Termine trasmissione spese al sistema tessera sanitaria Termine per trasmettere telematicamente al sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie/veterinarie incassate nel 2020 da parte dei soggetti interessati dall’obbligo. Professionisti/operatori sanitari Telematica
Lunedì 1° febbraio 2021 730 precompilato – Opposizione spese sanitarie Presentazione dell’opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata. L’opposizione può essere esercitata direttamente dal contribuente (assistito). Online

Presentazione Modello all’Agenzia Entrate

Lunedì 1° febbraio 2021 Redditi di terreni – Denuncia variazioni Denuncia delle variazioni del reddito dominicale dei terreni. Titolari di redditi di terreni.

 

Procedura Docfa.

 

 

Approfondisci

Newsletter DICEMBRE 2020:

IN BREVE
  • Con il decreto “Ristori-quater” proroga dei termini per dichiarazioni e versamenti e nuovi contributi a fondo perduto
  • Fatture di fine anno: la detrazione IVA per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”
  • Versamento ed esenzione seconda rata IMU 2020
  • L’invio tardivo della dichiarazione dei redditi
  • Termini di pagamento delle cartelle sospesi fino al 31 dicembre
  • Decreto “Ristori-ter”: contributi a fondo perduto anche per il commercio al dettaglio di calzature e accessori
  • Startup innovative: il Mise apre al ravvedimento per le attestazioni dei requisiti tardive
  • Il modello per il fondo perduto nei centri storici
  • Pubblicate le Liste di Controllo Assirevi per le società Ias/Ifrs
  • Lo sconto del Superbonus edilizio nella fattura elettronica
  • Guida dell’Agenzia Entrate su fattura elettronica ed esterometro con il nuovo formato Xml
  • Registrazione atti privati: nuovi codici per il versamento delle imposte ipotecarie e catastali
  • Dall’Agenzia Entrate nuova segnalazione di phishing

 

APPROFONDIMENTI
  • Le regole di detrazione IVA per le fatture di fine anno
  • La cancellazione della seconda rata IMU

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

VERSAMENTI, INCENTIVI

Con il decreto “Ristori-quater” proroga dei termini per dichiarazioni e versamenti e nuovi contributi a fondo perduto

D.L. 30 novembre 2020, n. 157

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato ufficialmente in vigore dal 30 novembre 2020 il decreto “Ristori-quater” (D.L. 30 novembre 2020, n. 157). Il nuovo decreto-legge interviene con uno stanziamento aggiuntivo di risorse, pari a 8 miliardi, conseguenti al nuovo scostamento di bilancio, per rafforzare ed estendere le misure necessarie al sostegno economico dei settori più colpiti dalla pandemia, nonché con ulteriori disposizioni connesse all’emergenza in corso.

Il provvedimento interviene anche sul calendario fiscale, rinviando i termini di presentazione delle dichiarazioni dei Redditi e Irap e prorogando le scadenze relative ai versamenti tributari.

Di seguito le principali misure introdotte.

  • Proroga del secondo acconto Irpef, Ires e Irap – Il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. La proroga è estesa al 30 aprile per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive disposte con D.P.C.M. 3 novembre 2020 e a quelle operanti nelle “zone rosse”, nonché per i ristoranti in “zona arancione”, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso.
  • Sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e Iva di dicembre – È prevista la sospensione, fino al 16 marzo 2021, dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva che scadono nel mese di dicembre per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019. La sospensione si applica inoltre a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del D.P.C.M. 3 novembre 2020, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle “zone rosse”, per i ristoranti in “zone arancioni e rosse”, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle “zone rosse”.
  • Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap – Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.
  • Proroga definizioni agevolate – La proroga dei termini delle definizioni agevolate prevista dal decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) viene estesa dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021. In tal modo, si estende il termine per pagare le rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020, senza che si incorra nell’inefficacia della definizione agevolata.
  • Razionalizzazione della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione – Vengono introdotte modifiche per rendere più organico e funzionale l’istituto della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione. In particolare, si prevede che alla presentazione della richiesta di dilazione consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive. Per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene alzata a 100.000 euro la soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione. Inoltre, i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021.
  • Proroga dei versamenti del prelievo erariale unico sugli apparecchi delle sale gioco – Il saldo del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi delle sale gioco di settembre-ottobre 2020 può essere versato solo per un quinto del dovuto. La parte restante può essere versata con rate mensili, con la prima rata entro il 22 gennaio del 2021.
  • Estensione codici Ateco – La platea delle attività oggetto dei contributi a fondo perduto si amplia ulteriormente con l’ingresso di diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio.
  • Indennità stagionali del turismo, terme e spettacolo, lavoratori autonomi – Viene erogata una nuova indennità una tantum di 1.000 euro gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e ad altre categorie, tra i quali gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, gli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio. L’indennità è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. In particolare, possono accedere alla misura i lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto in esame siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ex 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto in commento.
  • Associazioni sportive – È incrementata di 95 milioni la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive.
  • Indennità per i lavoratori sportivi – Per il mese di dicembre è erogata da Sport e Salute Spa, un’indennità di 800 euro per i lavoratori del settore sportivo. Si tratta dei lavoratori del mondo dello sport titolari di rapporti di collaborazione con il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Paralimpico.
  • Fiere e Congressi, spettacolo e cultura – Vengono stanziati 350 milioni di euro per il 2020 per i ristori delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi, tramite l’incremento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali con il Decreto Rilancio. Si incrementano: di 90 milioni, per il 2021, la dotazione del fondo di parte corrente per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo; di 10 milioni, per il 2020, la dotazione del Fondo per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator, le cui misure di sostegno sono estese alle aziende di trasporto di passeggeri mediante autobus scoperti (cosiddetto sightseeing).Si prevede, inoltre, che i ristori ricevuti dai fondi citati non concorrano alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevino ai fini del calcolo degli interessi passivi e delle spese deducibili né alla formazione del valore della produzione netta.
  • Sicurezza e forze armate – Vengono stanziati oltre 62 milioni di euro per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in particolare per pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e per il pagamento degli straordinari dei Vigili del fuoco. Ulteriori 6,5 milioni di euro sono destinati al pagamento dei compensi accessori del personale militare, compreso quello medico e paramedico, impegnato nel contrasto dell’emergenza COVID-19.
  • Contributo alle Regioni per la riduzione del debito – Alle Regioni a statuto ordinario viene assegnato un contributo per il 2020 di 250 milioni di euro destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell’anno in corso.
  • Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese – Si incrementa di 500 milioni, per il 2020, la disponibilità del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici.
  • Fondo perequativo – È istituito un fondo finalizzato a realizzare, nell’anno 2021, la perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti emergenziali adottati nell’ambito della emergenza COVID-19, da destinare ai soggetti che con i medesimi provvedimenti abbiano beneficiato di sospensione fiscali e contributive e che registrano una significativa perdita di fatturato.
  • Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati – I gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono fondi immobiliari italiani ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione possono, entro il 31 dicembre 2020, nell’esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo per prorogare il termine del fondo non oltre il 31 dicembre 2022, al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti.
  • Termini di permanenza dei territori negli scenari di rischio
    L’accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello o scenario di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, comporta l’applicazione delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore per un ulteriore periodo di 14 giorni, salva la possibilità, per la Cabina di regia, istituita dal Ministro della salute ai fini della valutazione dei livelli e degli scenari di rischio territoriali, di ridurre tale ultimo termine.

 

IVA

Fatture di fine anno: la detrazione IVA per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Le regole di detrazione sono infatti diverse per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.

Le modifiche introdotte in materia di detrazione derivano dall’introduzione della fattura elettronica che ha reso la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte un elemento certo e dimostrabile, in primis da parte dell’Agenzia Entrate.

La regola generale prevede che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art. 1 comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

Vedi l’Approfondimento

 

TRIBUTI LOCALI

Versamento ed esenzione seconda rata IMU 2020

Il 16 dicembre 2020 scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2020.

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il versamento dell’IMU può avvenire alternativamente, mediante:

  • il modello F24;
  • apposito bollettino di c/c postale;
  • la piattaforma PagoPA, di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale (Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.

Per effetto di alcune disposizioni normative, emanate negli ultimi mesi a seguito della pandemia, non è dovuta la seconda rata dell’IMU per il 2020, in scadenza il 16 dicembre 2020, per gli immobili nei quali si svolgono attività sospese a causa del Covid-19.

Per verificare se è possibile godere di tale agevolazione occorre far riferimento a tre Decreti emergenziali: il “Decreto Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito ormai nella legge n. 126/2020), il “Decreto Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137) e il “Decreto Ristori-bis” (D.L. 9 novembre 2020, n. 149).

Vedi l’Approfondimento

 

DICHIARAZIONI

L’invio tardivo della dichiarazione dei redditi

Il 10 dicembre 2020 (termine prorogato dal D.L.“Ristori quater” n. 157/2020) scade il termine per l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi.

Qualora non si procedesse all’invio entro i termini, si ricorda che la dichiarazione presentata tardivamente, ma entro il termine di 90 giorni dalla scadenza, si considera comunque valida.

Il contribuente subirà, a causa del ritardo nell’adempimento, l’irrogazione di una specifica sanzione.

I 90 giorni successivi, per l’invio tardivo della dichiarazione considerata ancora valida scadono quindi il 10 marzo 2021.

La sanzione ordinaria per l’invio tardivo delle dichiarazioni è variabile dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con l’applicazione del minimo di 250 euro. Invece, se non sono dovute imposte, la sanzione è variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000 euro.

Se il contribuente regolarizza la tardività entro il 10 marzo 2021, la sanzione minima viene ridotta a un decimo e ammonta a 25 euro (art. 13, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 472/1997).

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Termini di pagamento delle cartelle sospesi fino al 31 dicembre 2020

È stato approvato in via definitiva anche dalla Camera, e attende ora solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il disegno di legge n. 2779, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, contenente misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nella legge di conversione è confluito anche il D.L. n. 129/2020, contestualmente abrogato.

Le principali misure in sintesi:

  • sono sospesi fino al 31 dicembre 2020 i termini di pagamento delle entrate tributarie e non tributarie relative a cartelle esattoriali ed avvisi di accertamento esecutivi, comprese le rateazioni. Tutti i pagamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 2021;
  • per i piani di rateazione presentati dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, sarà possibile usufruire della decadenza “allargata”, che si verifica con il mancato pagamento di 10 rate (anziché 5), anche non consecutive;
  • sono prorogati di dodici mesi i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento da parte dell’agente della riscossione;
  • è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di validità dei documenti di riconoscimento e di identità rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020.

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Decreto “Ristori-ter”: contributi a fondo perduto anche per il commercio al dettaglio di calzature e accessori

D.L. 23 novembre 2020, n. 154

Con il D.L. 23 novembre 2020, n. 154, noto come decreto “Ristori-ter”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 novembre 2020, sono stati finanziati nuovi contributi a fondo perduto per le attività colpite dalle misure restrittive anti-Covid e stanziate nuove risorse per gli aiuti alimentari e per l’acquisto di farmaci per la cura dei pazienti affetti dal virus.

In particolare, viene incrementato il fondo previsto dal decreto “Ristori bis” per compensare le attività economiche che operano nelle Regioni che passano a una fascia di rischio più alta e l’inclusione delle attività di commercio al dettaglio di calzature e accessori tra quelle che, nelle cosiddette “zone rosse”, sono destinatarie del contributo a fondo perduto (codice ATECO 47.72.10, percentuale 200%).

 

SOCIETÀ, IMPRESE

Startup innovative: il Mise apre al ravvedimento per le attestazioni dei requisiti tardive

Mise, Circolare 10 settembre 2020, n. 1/V

L’art. 25, comma 15, del D.L. n. 179/2012 prevede che, entro il termine di 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell’incubatore certificato sia tenuto:

  • ad attestare il mantenimento del possesso dei requisiti previsti (rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5),
  • depositando tale dichiarazione presso l’ufficio del registro delle imprese.

L’art. 25, comma 16, del D.L. n. 179/2012 (per le start-up) e l’art. 4, comma 7, del D.L. n. 3/2015 (per le Pmi innovative), dispongono che il mancato deposito della dichiarazione sia equiparato alla perdita dei requisiti, con conseguente cancellazione dalle rispettive sezioni speciali.

Con la Circolare n. 1/V del 10 settembre 2020 il Ministero dello sviluppo economico ha fornito indicazioni alle Camere di Commercio con riferimento ai controlli da effettuare sulle suddette attestazioni di mantenimento dei requisiti di startup e Pmi innovativa.

In particolare, il MISE ha precisato che, fino al momento in cui le Camere di Commercio non avviano il procedimento di cancellazione (che deve comunque avvenire entro sessanta giorni), è ammesso il ravvedimento operoso della società, con deposito tardivo della attestazione.

Nell’ottica “più volte sottolineata da questo Ministero di propulsione all’ecosistema delle startup/PMI”, il MISE invita poi le Camere di Commercio “a voler inviare una PEC di recall a tutte le startup e PMI iscritte nella sezione speciale con invito a trasmettere tardivamente, entro brevissimo termine, a codeste Camere medesime l’attestazione del mantenimento dei requisiti. Trascorso il termine assegnato, presunta e ritenuta la volontà della società di non confermare i requisiti, codesti Uffici procederanno alla cancellazione secondo le nuove regole dettate dal richiamato D.L. n. 76/2020”.

In conclusione il Mise richiama per memoria che, essendo chiaramente individuati dalle due norme di settore, l’obbligato, i termini entro cui l’obbligo deve essere assolto, e la natura dell’adempimento, il ravvedimento operoso elimina la sanzione reale della cancellazione, ma non esclude l’applicazione della sanzione pecuniaria per omissione “di eseguire nei termini prescritti, […] depositi presso il registro delle imprese”.

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Il modello per il fondo perduto nei centri storici

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 12 novembre 2020, n. 352471

A partire dal 18 novembre 2020 e fino al 14 gennaio 2021, gli esercenti dei centri storici dei grandi centri urbani colpiti dal calo dei turisti stranieri causato dell’emergenza Covid-19 possono presentare domanda per il contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Agosto” (D.L. n. 104/2020).

Le domande possono essere inviate tramite l’apposito servizio web nell’area riservata del portale ‘‘Fatture e Corrispettivi’’ del sito internet dell’Agenzia Entrate.

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 12 novembre 2020, n. 352471, ha approvato il modello di istanza, con le relative istruzioni di compilazione.

Il pagamento del contributo sarà effettuato con accredito sul conto corrente del beneficiario riportato nell’istanza.

 

BILANCIO, CONTABILITÀ

Pubblicate le Liste di Controllo Assirevi per le società Ias/Ifrs

Assirevi, Check-list 2020

Assirevi ha pubblicato la lista di controllo delle informazioni integrative da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

La check-list IFRS è stata aggiornata per tenere conto degli emendamenti degli IFRS omologati nel periodo dicembre 2019 – ottobre 2020 ed applicabili nella redazione dei bilanci il cui esercizio ha inizio in data 1° gennaio 2020.

Nel dettaglio:

Titolo documento Data emissione Data di entrata in vigore Data di omologazione Regolamento UE e

data di pubblicazione

Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS marzo 2018 1° gennaio 2020 29 novembre 2019 (UE) 2019/2075 – 6 dicembre 2019
Definizione di rilevante (Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8) ottobre 2018 1° gennaio 2020 29 novembre 2019 (UE) 2019/2104 – 10 dicembre 2019
Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse (Modifiche all’IFRS 9, allo IAS 39 e all’IFRS 7) settembre 2019 1° gennaio 2020 15 gennaio 2020 (UE) 2020/34 – 16 gennaio 2020
Definizione di un’attività aziendale (Modifiche all’IFRS 3) ottobre 2018 1° gennaio 2020 21 aprile 2020 (UE) 2020/551 – 22 aprile 2020
Concessioni sui canoni connesse alla COVID-19 (Modifica all’IFRS 16) maggio 2020 1° giugno 2020 9 ottobre 2020 (UE) 2020/1434 – 12 ottobre 2020

Le checklist costituiscono uno strumento utile e pratico di sintesi non solo per coloro che svolgono attività di revisione contabile, ma anche per coloro che sono direttamente coinvolti nel processo di redazione del bilancio. La nuova “lista di controllo” è consultabile nella apposita sezione “Checklist” del sito Assirevi.

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Lo sconto del Superbonus edilizio nella fattura elettronica

AssoSoftware, FAQ 9 novembre 2020

Con la risposta a una FAQ pubblicata il 9 novembre 2020 sul proprio sito, AssoSoftware ha chiarito come deve essere compilato il file xml nel caso in cui si debba emettere una fattura elettronica per l’esecuzione di lavori che accedono all’agevolazione fiscale per il recupero del patrimonio edilizio e per l’efficienza energetica e si voglia applicare al cliente lo sconto direttamente in fattura così come previsto dall’art.121 del D.L. n. 34/2020 (decreto “Rilancio”).

Considerato che lo sconto non deve intaccare imponibile e imposta della fattura, AssoSoftware suggerisce le seguenti indicazioni di compilazione del file xml:

  • inserire l’importo dello sconto applicato nel tag 1.1.8.3 <Importo>, riferito al blocco 2.1.1.8 <ScontoMaggiorazione>
  • riportare nel tag 2.1.16.2 <RiferimentoTesto> del bocco <AltriDatiGestionali> della riga della prestazione la descrizione “Sconto praticato in base all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”.

 

IVA, ADEMPIMENTI

Guida dell’Agenzia Entrate su fattura elettronica ed esterometro con il nuovo formato Xml

Agenzia Entrate, Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro

L’Agenzia Entrate ha pubblicato una Guida per facilitare la compilazione di fatture elettroniche ed esterometro, in vista dell’avvio obbligatorio dal 1° gennaio 2021 dell’utilizzo del nuovo formato Xml: sarà infatti possibile dematerializzare anche le fatture con l’estero.

La guida fornisce indicazioni utili per generare, integrare e registrare i documenti che transitano attraverso il Sistema di interscambio, chiarendo le modalità di compilazione dei tipi documento facoltativi e il corretto utilizzo dei codici natura obbligatori.

Contestualmente sono stati aggiornati i documenti delle Specifiche tecniche (1.6.2).

Nella guida si precisa tra l’altro che:

  • il C/P (cedente/prestatore) annoti la nota di credito nel registro delle fatture emesse (segno negativo) nel mese in cui è stata effettuata l’operazione;
  • il C/C (cessionario/committente) annoti la nota di credito ricevuta (segno negativo) nel registro delle fatture acquisti nel mese in cui l’ha ricevuta.

Per le note di credito emesse dal C/P finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l’imposta in quanto il debitore d’imposta è il C/C, quest’ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell’imposta utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI per integrare la prima fattura ricevuta (ossia nei casi in cui è prevista la trasmissione allo SDI di un documento integrativo o di un’autofattura con i codici da TD16 a TD19), indicando gli importi con segno negativo e non deve utilizzare il documento TD04.

Viene fornito il seguente esempio:

  1. il fornitore francese emette (con facoltà di trasmissione della stessa tramite SDI) la fattura n. 15 del 5 ottobre 2020 non imponibile di 200 euro per cessione di beni;
  2. il cessionario residente o stabilito in Italia trasmette al SDI il 6 ottobre 2020 un documento TD18 in cui, con riferimento alla fattura n. 15 del 5 ottobre 2020 del francese, è riportato l’imponibile di 200 euro e l’imposta di 44 euro;
  3. il fornitore francese il 3 novembre 2020 emette (con facoltà di trasmissione della stessa tramite SDI), con riferimento alla fattura n. 15 del 5 ottobre 2020, una nota di credito dell’importo di 20 euro;
  4. conseguentemente, il cessionario residente o stabilito in Italia può trasmettere al SDI un documento TD18 rettificativo di quello trasmesso il 6 ottobre 2020, riportando un imponibile di -20 euro e un’imposta di -4,4 euro.

 

IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI

Registrazione atti privati: nuovi codici tributo per il versamento delle imposte ipotecarie e catastali

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 19 novembre 2020, n. 73/E

Con la Risoluzione n. 73/E del 19 novembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Si tratta, in particolare, dei seguenti codici:

  • “1555” denominato “ATTI PRIVATI – Imposta ipotecaria”
  • “1556” denominato “ATTI PRIVATI – Imposta catastale”
  • “1557” denominato “ATTI PRIVATI – Sanzione imposte ipotecarie e catastali – Ravvedimento”

che si vanno ad aggiungere a quelli istituiti con la precedente Risoluzione n. 9/E del 20 febbraio 2020 per il versamento delle imposte di registro e di bollo in relazione alla registrazione degli atti privati a partire dal 2 marzo 2020.

Con la stessa Risoluzione n. 73/E/2020 l’Agenzia ha anche rinominato alcuni codici tributo per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate in relazione alla registrazione degli atti privati:

  • “A140” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Imposta ipotecaria – somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A141” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Imposta catastale – somme liquidate dall’ufficio”;
  • “A149” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Sanzione Imposte catastali e ipotecarie – somme liquidate dall’ufficio”.

Le spese di notifica relative ai suddetti avvisi, precisa ancora l’Agenzia, sono da versare con il vigente codice tributo “9400” – “spese di notifica per atti impositivi”.

 

RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

Dall’Agenzia Entrate nuove segnalazioni di phishing

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 25 novembre 2020

Circolano nel web false mail, apparentemente provenienti dall’Agenzia Entrate, che rappresentano veri e propri tentativi di truffa ai danni dei destinatari. Le mail in questione, inviate dal mittente “Gli organi dell’Agenzia delle Entrate” e firmate da “Ufficio Comunicazioni della Direzione nazionale Agenzia delle Entrate”, chiedono di prendere immediatamente visione di un documento allegato contenente disposizioni operative riguardanti le misure sull’efficientamento energetico degli edifici. Un’altra email che sta circolando in queste ore indica come mittente “entrate.segreteriadirezione@counsellor.com” e come oggetto “FROM THE OFFICE OF THE DIRECTOR”.

L’avvertimento dell’Amministrazione è uno solo: “non aprire gli allegati e cestinarli immediatamente”.

L’Agenzia, infatti, è del tutto estranea a tali messaggi, ne disconosce il contenuto e ricorda che i propri Uffici non inviano mai per posta elettronica comunicazioni contenenti dati personali dei contribuenti. Infatti, tali comunicazioni sono consultabili esclusivamente nel Cassetto fiscale, accessibile tramite l’area riservata sul sito internet. Al riguardo, nell’area “L’agenzia comunica” del portale istituzionale è disponibile la sezione “Focus sul phishing” in cui si possono trovare le ultime segnalazioni circa i nuovi casi che coinvolgono il nome dell’Agenzia Entrate, approfondimenti e notizie per aiutare il cittadino a riconoscere le false comunicazioni.

 

 

APPROFONDIMENTI

IVA

Le regole di detrazione IVA per le fatture di fine anno

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Le regole di detrazione sono infatti diverse per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.

Le modifiche introdotte in materia di detrazione derivano dall’introduzione della fattura elettronica che ha reso la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte un elemento certo e dimostrabile, in primis da parte dell’Agenzia Entrate.

Si ricorda, innanzitutto, che:

  • la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972);
  • per la fattura differita, invece, emessa quindi ai sensi dell’art. 21, quarto comma, lett. a), D.P.R. n. 633/1972, la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di “effettuazione” dell’operazione ai fini IVA.

Può dunque intercorrere un certo tempo tra la “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.

Per potere detrarre l’IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata.

La data della fattura è quindi solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l’emissione delle fatture elettroniche, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario.

L’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che: “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. …”.

ATTENZIONE: Per regola generale, quindi, le fatture di acquisto relative al mese precedente, se annotate entro il giorno 15 del mese successivo, possono concorrere alla liquidazione IVA del mese di effettuazione. Se, invece, vengono annotate dopo il giorno 15, concorrono alla liquidazione del mese di annotazione.

Nel caso in cui una fattura, recapitata nel 2020, non venga, invece, registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l’IVA, l’annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2021, in apposito sezionale – o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture “correnti”. L’IVA dovrà concorrere al modello IVA 2021 (riferimento 2020), e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2021, nella quale viene effettuata la registrazione.

La regola generale prevede quindi che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art. 1 comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

ATTENZIONE: Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

 

ESEMPIO: un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2020. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre 2020, ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, procede all’invio in data 2 gennaio 2021. La fattura viene consegnata dal SdI al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data.

Si tratta di documento di acquisto relativo all’anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2020), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo.

Ne consegue che l’imposta potrà essere legittimamente detratta a partire dal mese di gennaio 2021, ad avvenuta registrazione.

 

Fattura emessa a dicembre 2020 Ricevuta e registrata a dicembre 2020 Detrazione in dicembre 2020
Ricevuta nel 2020 ma registrata nel 2021 (entro aprile 2021) Detrazione in Dichiarazione IVA del 2020 e registrazione tramite sezionale
Ricevuta nel 2020 ma registrata nel 2021 (dopo aprile 2021) Detrazione non ammessa
Ricevuta e registrata a gennaio 2021 Detrazione ammessa a gennaio 2021

TRIBUTI LOCALI

La cancellazione della seconda rata IMU

Il 16 dicembre 2020 scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2020.

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il versamento dell’IMU può avvenire alternativamente, mediante:

  • il modello F24;
  • apposito bollettino di c/c postale;
  • la piattaforma PagoPA, di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale (Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.

Per effetto di alcune disposizioni normative, emanate negli ultimi mesi a seguito della pandemia, non è dovuta la seconda rata dell’IMU per il 2020, in scadenza il 16 dicembre 2020, per gli immobili nei quali si svolgono attività sospese a causa del Covid-19.

Per verificare se è possibile godere di tale agevolazione occorre far riferimento a tre Decreti emergenziali: il “Decreto Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito ormai nella legge n. 126/2020), il “Decreto Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137) e il “Decreto Ristori-bis” (D.L. 9 novembre 2020, n. 149).

In particolare, l’art. 78 del “Decreto Agosto”, convertito nella legge n. 126/2020, ha stabilito che la seconda rata IMU 2020 non deve essere versata per:

  1. gli immobili adibiti a stabilimenti marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  2. gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e le relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei B&B, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi d’imposta siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  3. immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  4. immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi soggetti passivi d’imposta siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  5. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi d’imposta siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli l’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160/2019, non sarà dovuta per gli anni 2021 e 2022. L’efficacia di quest’ultima previsione è subordinata, all’autorizzazione della Commissione europea.

Si ricorda che il decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) ha introdotto anche l’esenzione dalla prima rata IMU per gli immobili del settore turistico sopra indicati alla lettera a) e b).

Alla luce delle nuove restrizioni imposte ad alcune attività commerciali, sono stati recentemente emanati due nuovi decreti a distanza di pochi giorni uno dall’altro: il “Decreto Ristori” e il “Decreto Ristori-bis”.

L’art. 9 del D.L. n. 137/2020 (“Decreto Ristori”) ha previsto che, a condizione che i relativi soggetti passivi d’imposta siano anche gestori delle attività ivi esercitate, sono esonerati dall’imposta gli immobili e le relative pertinenze in cui sono esercitate le attività indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del decreto stesso, poi sostituito dall’allegato 1 del “Decreto Ristori-bis” (di seguito la tabella).

Inoltre, l’art. 5 del citato “Decreto Ristori-bis” (D.L. n. 149/2020) ha poi aggiunto un ulteriore elenco di attività, all’allegato 2 del Decreto (di seguito la tabella), i cui esercenti possono non versare la seconda rata IMU 2020 nei casi in cui il soggetto passivi d’imposta dell’immobile sia anche il gestore delle attività ivi esercitate e gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, cosiddette “zone rosse”, individuate dall’art. 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dall’art. 30 dello stesso “Decreto Ristori-bis”.

Codice ATECO (Allegato 1) – Categorie interessate dall’esenzione per tutto il territorio nazionale
493210 Trasporto con taxi
493220 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
493901 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
522190 Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA
551000 Alberghi
552010 Villaggi turistici
552020 Ostelli della gioventù
552030 Rifugi di montagna
552040 Colonie marine e montane
552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011 Ristorazione con somministrazione
561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561030 Gelaterie e pasticcerie
561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 Ristorazione ambulante
561050 Ristorazione su treni e navi
562100 Catering per eventi, banqueting
563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina
591300 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
591400 Attività di proiezione cinematografica
749094 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
773994 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
799019 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
799020 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000 Organizzazione di convegni e fiere
855209 Altra formazione culturale
900101 Attività nel campo della recitazione
900109 Altre rappresentazioni artistiche
900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900309 Altre creazioni artistiche e letterarie
900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
920009 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo}
931110 Gestione di stadi
931120 Gestione di piscine
931130 Gestione di impianti sportivi polivalenti
931190 Gestione di altri impianti sportivi nca
931200 Attività di club sportivi
931300 Gestione di palestre
931910 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
931999 Altre attività sportive nca
932100 Parchi di divertimento e parchi tematici
932910 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
932930 Sale giochi e biliardi
932990 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
949920 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
949990 Attività di altre organizzazioni associative nca
960410 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali}
960420 Stabilimenti termali
960905 Organizzazione di feste e cerimonie
493909 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
503000 Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
619020 Posto telefonico pubblico ed Internet Point
742011 Attività di fotoreporter
742019 Altre attività di riprese fotografiche
855100 Corsi sportivi e ricreativi
855201 Corsi di danza
920002 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
960110 Attività delle lavanderie industriali
477835 Commercio al dettaglio di bomboniere
522130 Gestione di stazioni per autobus
931992 Attività delle guide alpine
743000 Traduzione e interpretariato
561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
910100 Attività di biblioteche ed archivi
910200 Attività di musei
910300 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
205102 Fabbricazione di articoli esplosivi

 

Codice ATECO – Allegato 2 – Categorie interessate dall’esenzione per la “zona rossa”
47.19.10 Grandi magazzini
47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato
47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure
96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03 Agenzie matrimoniali e d’incontro
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Giovedì 10 dicembre 2020 770/2020 Termine (prorogato dal 30/10) per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2019. Sostituti d’imposta Telematica
Giovedì 10 dicembre 2020

 

 

Acconti IRPEF, IRES, IRAP Termine (prorogato dal 30/11) per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi Irpef, Ires e dell’Irap. Esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia F24 in modalità telematica
Giovedì 10 dicembre 2020

 

IRPEF, IRES, IRAP – Dichiarazione Termine (prorogato dal 30/11) per la trasmissione telematica della:

·         dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare

·         dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.

Persone fisiche;

Società di persone;

Società di capitali.

 

Telematica
Mercoledì 16 dicembre 2020 IMU/TASI Versamento 2^ rata o unica soluzione 2020 Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili. Mod. F 24 on line

 

Approfondisci

Newsletter NOVEMBRE 2020:

 
IN BREVE
  • D.P.C.M. 24 ottobre 2020: ulteriori chiusure e orari limitati fino al 24 novembre
  • Decreto “Ristori”: contributo a fondo perduto per le categorie colpite dai nuovi D.P.C.M. e altri interventi
  • Sospensione pagamenti di cartelle e avvisi: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate-Riscossione
  • Fatture elettroniche: pubblicato il decreto con le cause di rifiuto della FatturaPA
  • Le novità sui fringe benefit per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti
  • Iva agevolata sulle cessioni di mascherine e dispositivi medici: prime risposte dell’Agenzia Entrate ai quesiti degli operatori
  • Eco e Superbonus anche per edifici riscaldati con stufe e caminetti
  • Brexit: la Check list sullo stato di preparazione per le imprese che operano con il Regno Unito
  • Pronti gli elenchi Split payment per il 2021
  • Bando per la Digital Transformation
  • Bonus mobilità: attiva la piattaforma dedicata agli esercenti
  • Acquisto stazioni di ricarica veicoli elettrici: l’Iva è rimborsabile
 

APPROFONDIMENTI

  • D.P.C.M. 24 ottobre 2020: attività sospese e limitazioni di orario
  • Decreto “Ristori”: incentivi e altre misure fiscali per le categorie colpite da misure restrittive

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

EMERGENZA CORONAVIRUS

D.P.C.M. 24 ottobre 2020: ulteriori chiusure e orari limitati fino al 24 novembre

D.P.C.M. 24 ottobre 2020

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 265 di domenica 25 ottobre 2020 il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante le nuove restrizioni introdotte dal Governo per tentare di porre un argine al dilagare dei contagi in questa seconda ondata di Covid-19.

Il nuovo D.P.C.M., che sostituisce quello del 18 ottobre 2020, impone la sospensione di tutta una serie di attività economiche che, in precedenza, erano autorizzate, seppure nel rispetto dei Protocolli di sicurezza e/o con limitazioni di orario.

Le disposizioni del presente decreto si applicano dallo scorso 26 ottobre fino al 24 novembre 2020. Sono fatte salve le ulteriori misure restrittive emanate dalle singole Regioni in accordo con il Governo.

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AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Decreto “Ristori”: contributo a fondo perduto per le categorie colpite dai nuovi D.P.C.M. e altri interventi

D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020 il cosiddetto “Decreto Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137), che introduce una serie di misure urgenti e di aiuti a beneficio delle categorie, degli operatori economici e dei lavoratori interessati, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute dai DPCM di ottobre.

Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni riceveranno contributi a fondo perduto, comprese quelle con fatturato maggiore di 5 milioni di euro, con la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia Entrate con riferimento ai contributi previsti dal decreto “Rilancio”.

  • Tra le altre agevolazioni destinate alle imprese dei settori la cui attività è stata sospesa, è prevista: l’estensione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, del credito d’imposta per i canoni di locazione e di affitto d’azienda di cui all’art. 28 del D.L. n. 34/2020;
  • la cancellazione della seconda rata dell’Imu relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui si esercitano le attività oggetto di sospensione ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, indicate nella tabella in allegato al decreto, sempreché i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

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RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Sospensione pagamenti di cartelle e avvisi: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate-Riscossione

Agenzia Entrate-Riscossione – FAQ 21 ottobre 2020

L’Agenzia Entrate-Riscossione ha aggiornato sul proprio sito internet le FAQ con le novità introdotte dal D.L. n. 129/2020 che ha differito al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione per la notifica e il pagamento delle cartelle, precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal “Decreto Agosto” (D.L. n. 104/2020), lasciando invariata la sola scadenza riferita al pagamento delle rate 2020 della “Definizione agevolata”.

Di seguito le indicazioni fornite:

  • Sospensione pagamenti di cartelle e avvisi, è stata disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2020 del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione dall’8 marzo. I pagamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021.
  • Sospensione notifiche e pignoramenti, è stata estesa fino al 31 dicembre 2020 anche la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 “Rilancio” (19 maggio 2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione). Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla copertura del debito).
  • Rateizzazioni decadenza a 10 rate, per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. Per i contribuenti decaduti dai benefici della “Definizione agevolata” (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.
  • Sospensione verifiche crediti P.A., rimarranno sospese fino al 31 dicembre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro (art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973). Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.
  • Rottamazione e “saldo e stralcio”, resta confermato il termine ultimo del 10 dicembre 2020 entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Fatture elettroniche: pubblicato il decreto con le cause di rifiuto della FatturaPA

D.M. 24 agosto 2020 n. 132

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 262 del 22 ottobre 2020) il D.M. n. 132 del 24 agosto 2020 del MEF, rubricato “Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche”.

Il Regolamento entra in vigore il 6 novembre 2020 e modifica il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 che regola l’emissione, la trasmissione e il ricevimento delle fatture elettroniche per le pubbliche amministrazioni; in particolare prevede che l’eventuale rifiuto di fatture ricevute dalle stesse pubbliche amministrazioni tramite il Sistema di Interscambio (SDI) debba essere motivato e comunicato.

Le cause del rifiuto individuate sono le seguenti:

  • fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore della P.A. destinataria della trasmissione del documento;
  • omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura;
  • omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci;
  • omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci;
  • omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

 

 

IRPEF

Le novità sui fringe benefit per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti

La legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 632 e 633, Legge n. 160/2019) ha modificato l’art. 51, comma 4, lettera a), Tuir, modificando il criterio di determinazione forfetaria del fringe benefit per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

In particolare, per autoveicoli, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, le percentuali di fringe benefit variano a seconda dei livelli di emissione di anidride carbonica, come qui riepilogato:

Veicoli Percentuali forfetarie
Veicoli con emissione di CO2 non superiori a 60g/Km 25%
Veicoli con emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km 30%
Veicoli con emissione di CO2 superiori a 160 g/Km ma non a 190 g/Km 40% per il 2020

(50% a decorrere dal 2021)

Veicoli con emissione di CO2 superiore a 190 g/Km 50% per il 2020

(60% a decorrere dal 2021)

Il fringe benefit sarà quindi determinato in misura pari alle percentuali sopra riportate, basate sulle emissioni di CO2 del veicolo, corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui calcolato sulla base dei costi chilometrici di esercizio desumibile dalle tabelle ACI (Automobile Club Italia).

Con la Risoluzione n. 46/E del 14 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate:

  • con riferimento alla locuzione “di nuova immatricolazione” ha chiarito che va “[…] ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1° luglio 2020, a nulla rilevando la data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2020 (1° gennaio 2020)”. Su questo punto, quindi, l’Agenzia non lascia particolari dubbi, posto che il requisito temporale relativo all’immatricolazione è da riferirsi alla data della stessa;
  • per quanto riguarda il momento rilevante per individuare i contratti stipulati adecorrere dal 1° luglio 2020”, ritiene di considerare il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit. Tale conclusione è dettata dal fatto che il contratto di benefit non è un atto unilaterale del datore di lavoro, ma è necessaria anche l’accettazione da parte del lavoratore stesso.

Di conseguenza, per i contratti tra datore di lavoro e lavoratore dipendente stipulati fino al 30 giugno 2020 continuerà sempre ad applicarsi la vecchia normativa: fringe benefit pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui desumibili dalle tabelle ACI.

 

 

IVA

Iva agevolata sulle cessioni di mascherine e dispositivi medici: prime risposte dell’Agenzia Entrate ai quesiti degli operatori

Agenzia delle Entrate, Circolare 15 ottobre 2020, n. 26/E

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (D.L. “Rilancio”) ha introdotto con l’art. 124 una disciplina IVA agevolata per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, il predetto articolo prevede che entro il 31 dicembre 2020 siano esenti da IVA (con diritto alla detrazione dell’imposta) le cessioni di: ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Gli stessi beni, dal 1° gennaio 2021 saranno imponibili IVA con aliquota al 5%.

Nella Circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020 l’Agenzia ha fornito i primi chiarimenti interpretativi sull’applicazione del suddetto regime agevolato IVA:

  • Iva agevolata, disco verde ai termoscannerIl Ministero della salute ha fornito all’Agenzia delle indicazioni specifiche in merito ai prodotti elencati dall’art. 124. In particolare, la circolare delle Entrate, con riferimento ai termometri, ha precisato che rientrano in questa definizione “tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea”. Pertanto anche i termoscanner rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione del regime Iva agevolato.
  • Ok alle “piantane” contenenti dispenser per disinfettanti – La circolare chiarisce che anche le piantane per dispenser rientrano nell’agevolazione al pari dei «dispenser a muro per disinfettanti», essendo agevolabili i distributori di disinfettanti fissati al terreno o a muro.
  • Iva agevolata anche per i kit o gli strumenti per eseguire i test sierologici – Non solo i saturimetri ma anche gli strumenti diagnostici per eseguire i test sierologici rientrano nell’agevolazione, a condizione che siano classificabili nei codici doganali richiamati dalla circolare 12/D del 30 maggio 2020 dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.
  • Esenzione Iva, anche per le mascherine riutilizzabili – Oltre alle mascherine chirurgiche e a quelle Ffp2 e Ffp3 rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 124 anche le cessioni di mascherine riutilizzabili, vendute unitamente al relativo filtro. La circolare, infine, chiarisce che rientrano nell’esenzione anche le cessioni dei singoli filtri, essendo l’elemento principale della mascherina.
  • Le operazioni andranno riportate nella Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva. Il cedente indica l’ammontare delle cessioni nel rigo VP2, il cessionario l’ammontare degli acquisti nel rigo VP3.

 

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Eco e Superbonus anche per edifici riscaldati con stufe e caminetti

Enea, FAQ ottobre 2020

Si può fruire dell’Ecobonus e del Superbonus anche per interventi di riqualificazione energetica di edifici che non siano dotati di un moderno impianto di riscaldamento ma che, ad esempio, siano riscaldati con caminetti, stufe o apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante, purché fissi, e senza più il limite sulla potenza minima inferiore.

Il chiarimento arriva in una delle FAQ, recentemente pubblicate dall’ENEA e condivise dal MISE e dall’Agenzia Entrate, che, partendo dalla premessa che per la fruizione dell’Ecobonus l’immobile oggetto dell’intervento debba essere già dotato di impianto di climatizzazione invernale, ricorda che l’art. 2, comma 1, lettera l-tricies), del D.Lgs. n. 192/05, modificato dal D.Lgs. n. 48/2020, definisce “impianto termico” un “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.

Dunque, dalla nuova definizione normativa di impianto termico, chiarisce l’ENEA, si desume che, ai fini della verifica della condizione richiesta per l’Ecobonus e il Superbonus l’impianto di climatizzazione invernale debba essere fisso e possa essere alimentato con qualsiasi vettore energetico, senza limiti sulla potenza minima inferiore.

Inoltre, l’impianto deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.

 

 

IMPRESE

Brexit: la Check list sullo stato di preparazione per le imprese che operano con il Regno Unito

Commissione Europea, Check list “Lista di controllo sulla preparazione alla Brexit”

La scelta del Regno Unito di cessare di partecipare al mercato unico e all’unione doganale dell’Unione europea (UE) e di mettere fine alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi con l’UE dal 31 dicembre 2020, comporterà notevoli cambiamenti nelle relazioni tra l’UE e il Regno Unito per le imprese di entrambe le parti.

Tali cambiamenti sono inevitabili, indipendentemente dall’esito dei negoziati in corso tra l’UE e il Regno Unito, e rischiano di aggravare la pressione che le imprese già subiscono a causa della pandemia di Covid-19.

La Commissione Europea ha pubblicato una check list per aiutare le imprese dell’UE che operano nel Regno Unito e/o le imprese del Regno Unito che operano nell’UE a verificare attentamente il proprio stato di preparazione per il 1º gennaio 2021. La check list fornisce una panoramica dei principali settori che saranno in ogni caso interessati dai cambiamenti dal 1º gennaio 2021, a prescindere dal fatto che sia raggiunto un accordo su un futuro partenariato economico e per la sicurezza. Naturalmente non può considerarsi esaustiva, ma affronta le problematiche più comuni.

Ulteriori orientamenti sono reperibili nella comunicazione della Commissione «Prepararsi alla svolta» e negli «Avvisi sui preparativi» ai portatori di interessi dei singoli settori, pubblicati dai servizi della Commissione sul proprio sito ufficiale.

La Commissione Europea raccomanda a tutte le imprese di prepararsi a questi cambiamenti profondi e di vasta portata, adottando tutte le decisioni necessarie e completando tutte le procedure amministrative richieste entro il 31 dicembre 2020.

 

 

Pronti gli elenchi Split payment per il 2021

Mef, Split payment – Elenchi 2021

Il Dipartimento delle Finanze del MEF ha pubblicato sul proprio sito gli elenchi per l’anno 2021 dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, il cosiddetto “split payment”.

I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta.

Sul sito del Dipartimento delle Finanze sono disponibili gli elenchiaggiornati al 20 ottobre 2020, dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti – split payment per l’anno 2021. Si tratta degli elenchi di:

  • società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359, comma 1, n. 2, c.c.);
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
  • enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
  • enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
  • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Non sono incluse le Amministrazioni pubbliche, comunque tenute all’applicazione dello split payment per le quali è possibile fare riferimento all’elenco IPA pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

È possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale.

I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta.

 

 

SOCIETÀ, IMPRESE

Bando per la Digital Transformation

Mise, D. Dirett. 1° ottobre 2020

È stato pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico il decreto 1° ottobre 2020 che definisce i termini per accedere al bando “Digital Transformation” delle PMI, misura che ha l’obiettivo di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attraverso l’applicazione di tecnologie avanzate previste nell’ambito di Impresa 4.0 e di quelle relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. A disposizione dell’intervento ci sono 100 milioni di euro.

Il bando definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni, i punteggi, le condizioni e le soglie minime di ammissibilità delle stesse domande, nonché criteri per la determinazione e la rendicontazione delle attività e dei costi ammissibili, gli oneri informativi a carico dei soggetti proponenti e gli ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell’intervento agevolativo.

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda, risultino:

  • iscritte come attive nel Registro delle imprese;
  • operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio;
  • hanno conseguito, nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000,00;
  • dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese;
  • non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono essere diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l’implementazione di:

  • tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0. e/o;
  • tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Bonus mobilità: attiva la piattaforma dedicata agli esercenti

È attiva la piattaforma dedicata agli esercenti per partecipare al “Bonus mobilità”, il programma che prevede l’erogazione di un contributo fino al 60% della spesa sostenuta in misura non superiore a euro 500 per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad es. monopattini, hoverboard e segway) e per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Nel primo giorno di attivazione della piattaforma online si sono registrati circa 500 esercenti.

“È un’ottima risposta”, ha commentato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. “Significa che si sente la necessità di mobilità sostenibile, soprattutto in questo periodo delicato dal punto di vista sanitario. Usare la bicicletta o un veicolo elettrico o ancora i servizi di mobilità condivisa comportano meno inquinamento nelle nostre città e una maggiore tutela della nostra salute, versante sul quale stiamo insistendo come ministero dell’Ambiente, come dimostrano anche il recente stanziamento per gli spostamenti casa-scuola – 20 milioni di euro – e il decreto sulla riforestazione urbana”.

 

 

IVA

Acquisto stazioni di ricarica veicoli elettrici: l’Iva è rimborsabile

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 22 ottobre 2020, n. 497

Con la Risposta n. 497 del 22 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le stazioni di ricarica per veicoli elettrici, denominate “Electric Vehicle Charger” (EVC), rappresentano dei beni non integrati irreversibilmente al suolo (non di proprietà dell’istante) e, dunque, costituiscano per la Società beni strumentali ammortizzabili ai sensi dell’art. 102 del Tuir.

Di conseguenza, l’IVA assolta per il loro acquisto, comprese le spese accessorie, necessarie per il loro funzionamento, è rimborsabile sulla base di quanto previsto dall’art. 30, secondo comma, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972 e, conseguentemente, del successivo articolo 38-bis, secondo comma, al ricorrere delle condizioni ivi previste.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

EMERGENZA CORONAVIRUS

D.P.C.M. 24 ottobre 2020: attività sospese e limitazioni di orario

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 265 di domenica 25 ottobre 2020 il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante le nuove restrizioni introdotte dal Governo per tentare di porre un argine al dilagare dei contagi in questa seconda ondata di Covid-19.

Il nuovo D.P.C.M., che sostituisce quello del 18 ottobre 2020, impone la sospensione di tutta una serie di attività economiche che, in precedenza, erano autorizzate, seppure nel rispetto dei Protocolli di sicurezza e/o con limitazioni di orario.

Le disposizioni del presente decreto si applicano dallo scorso 26 ottobre fino al 24 novembre 2020. Sono fatte salve le ulteriori misure restrittive emanate dalle singole Regioni in accordo con il Governo.

A partire da lunedì 26 ottobre 2020, e sino al 24 novembre 2020, sono sospese le attività di:

  • Parchi tematici e di divertimento; restano invece attive le attività ludico-ricreative (ad es. baby parking e ludoteche), ma tali attività sono consentite solo se condotte con l’ausilio di operatori cui affidare i bambini e ragazzi che fruiscono dei servizi, con obbligo di rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia;
  • Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Teatri, sale da concerto e cinema, anche all’aperto;
  • Confermato il divieto già in vigore di attività per sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
  • Fiere di qualsiasi genere (nel precedente decreto le fiere nazionali ed internazionali erano ancora consentite);
  • Confermato il divieto già in vigore per sagre ed eventi similari (art. 1, punto 9, lettera n);
  • Vietati convegni e congressi e similari. Consentito esclusivamente lo svolgimento “a distanza” (es. tramite webinar);
  • Ancora più limitate le attività di somministrazione alimenti e bevande, che vedono ulteriormente contrarsi l’orario di apertura. In particolare:
  • le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e similari) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00. Tali attività, tuttavia, restano aperte senza limitazioni di orario se ubicate nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, fermo restando il rispetto della distanza minima di sicurezza;
  • l’attività di asporto è consentita fino alle ore 24.00, ma per gli avventori, con riferimento al cibo ed alle bevande oggetto di asporto, vige il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dell’esercizio;
  • dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
  • la consegna a domicilio è sempre consentita nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per il confezionamento ed il trasporto stesso.

Viene meno la differenziazione di orario precedentemente prevista per le attività con e senza servizio al tavolo. Tutti gli esercizi di ristorazione devono chiudere al pubblico alle ore 18.00 (festivi compresi).

Si riduce anche il numero di commensali che possono essere presenti al medesimo tavolo: dai 6 previsti dal precedente decreto, si scende a quattro (o più, ma solo se si tratta di familiari conviventi).

La ristorazione resta comunque consentita senza limiti di orario nelle strutture ricettive (alberghi e similari), ma solo limitatamente ai clienti alloggiati.

Restano autorizzate le attività di mensa e catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Fermo restando il divieto di consumo di alimenti e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico oltre le ore 18.00, disposizione evidentemente tesa a mettere uno stop definitivo alla “movida”, resta comunque ancora in vigore la facoltà di disporre la chiusura al pubblico di strade o piazze, ubicate nei centri urbani, nelle quali si possono creare situazioni di assembramento. Tale chiusura può essere disposta a partire dalle ore 21.00, con possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti ed alle private abitazioni.

Per quanto riguarda il commercio al dettaglio ed i servizi alla persona (es. barbieri e parrucchieri), restano in vigore le norme precedenti, ovvero tali attività sono autorizzate nel rispetto tassativo dei Protocolli di sicurezza.

Viene però introdotto un nuovo obbligo: ogni locale aperto al pubblico, compresi gli esercizi commerciali, deve esporre un cartello all’ingresso del locale che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso. Tale numero deve essere calcolato sulla base delle linee-guida in vigore.

L’esercizio di attività sportiva subisce una dura limitazione.

Sono infatti sospese:

  • Palestre;
  • Piscine;
  • Centri natatori;
  • Comprensori sciistici, che potranno essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale. Gli impianti possono essere sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee-guida, rivolte ad evitare assembramenti.

È permesso svolgere attività sportiva o motoria all’aria aperta, in forma privata, anche in parchi o aree attrezzate, ma sempre nel rispetto di una distanza minima di due metri.

Restano autorizzati all’esercizio dell’attività i centri di riabilitazione.

Sono inoltre sospese le attività dei:

  • Centri benessere;
  • Centri termali (tranne quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza).

Sono sospese anche le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

Per quanto riguarda l’impatto delle nuove disposizioni sulle attività economiche, occorre fare riferimento non solo alle attività direttamente interessate da sospensione o limitazione di orario, ma anche a quelle indirettamente “colpite” da ulteriori restrizioni introdotte con il D.P.C.M. qui in esame.

A tal proposito si pone in evidenzia la modifica che ha interessato le disposizioni relative alle feste; con il precedente decreto erano state vietate tutte le feste, salvo quelle connesse a cerimonie religiose o civili, consentite comunque con un numero massimo di 30 partecipanti.

Il nuovo decreto, invece, vieta ogni tipo di festa, anche quelle connesse a cerimonie religiose o civili, con forti impatti negativi su tutto l’indotto riconducibile all’organizzazione di eventi, che già era stato colpito con il divieto di congressi, sagre e fiere.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Decreto “Ristori”: incentivi e altre misure fiscali per le categorie colpite da misure restrittive

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020 il cosiddetto “Decreto Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137), che introduce una serie di misure urgenti e di aiuti a beneficio delle categorie, degli operatori economici e dei lavoratori interessati, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute dai DPCM di ottobre.

Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni riceveranno contributi a fondo perduto, comprese quelle con fatturato maggiore di 5 milioni di euro, con la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia Entrate con riferimento ai contributi previsti dal decreto “Rilancio”.

In sintesi, le misure.

  • È previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO individuati in allegato nel decreto (vedi elenco in calce), riconducibili ai settori economici che sono oggetto delle limitazioni previste dal D.P.C.M. 18 ottobre 2020 e dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema). Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020 e quelli che hanno cessato la partita Iva alla data del 25 ottobre 2020. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (a tal fine rileva la data di effettuazione delle operazioni). Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.
SOGGETTI DETERMINAZIONE dell’AMMONTARE ACCREDITAMENTO
Che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto “Rilancio” Come quota del contributo (1) già erogato ai sensi dell’art. 25 del decreto “Rilancio”. Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo precedente.

Per chi aveva già presentato domanda, l’erogazione dovrebbe essere effettuata entro il 25 novembre 2020.

Che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto “Rilancio” Come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dall’art. 25, commi 4, 5 e 6, del decreto “Rilancio”. Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un’apposita istanza, da presentarsi in via telematica utilizzando l’apposito modello.
  • Le quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell’allegato al presente decreto. Rispetto alla precedente misura agevolativa, è stato infatti previsto un rafforzamento, distinto in base ai diversi settori economici. L’importo del beneficio varia dal 100% al 400% di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell’esercizio.

L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150.000,00 euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 e che hanno beneficiato del contributo di cui all’art. 25 del D.L. n. 34/2020, l’ammontare del contributo è determinato applicando determinate percentuali (riportate nell’allegato 1 al decreto) agli importi minimi di:

  • 1.000,00 euro per le persone fisiche;
  • 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Possono usufruire del nuovo contributo anche le imprese operanti nei settori ricreativo e dell’intrattenimento, nonché dell’organizzazione di feste e cerimonie.

  • Vengono altresì stanziate ulteriori risorse a beneficio del fondo destinato – ai sensi degli artt. 182 del D.L. n. 34/2020 e 77 del D.L. n. 104/2020 – ad agenzie di viaggio e tour operator.
  • Sono stanziate ulteriori risorse anche per il fondo destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non statali.
  • Viene istituito un apposito Fondo a sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche le cui risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo sport.
  • Per le imprese dei settori la cui attività è stata sospesa per effetto dell’ultimo D.P.C.M. indicati nella tabella ATECO allegata al decreto, viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta per i canoni di locazione e di affitto d’azienda di cui all’art. 28 del D.L. n. 34/2020. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell’immobile locato.
  • Per il 2020 non è dovuta la seconda rata dell’Imu relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui si esercitano le attività oggetto di sospensione ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, indicate nella tabella in allegato al decreto, sempreché i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
  • È prevista una indennità di 1.000 euro per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo, del turismo, degli stabilimenti termali.
  • È prevista un’indennità pari a 800 euro per il mese di novembre 2020, erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI), il CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI) e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. È prevista un’ulteriore indennità di 800 euro per il mese di novembre a tutti i lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto le indennità previste dai precedenti Decreti.
  • È prorogato al 10 dicembre 2020 il termine di presentazione del modello 770/2020.
  • È esteso al periodo d’imposta 2021 il “bonus vacanze”.

 

Elenco codici ATECO con “percentuale di ristoro”

Codice ATECO Percentuale
493210 – Trasporto con taxi 100,00%
493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 100,00%
493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano 200,00%
551000 – Alberghi 150,00%
552010 – Villaggi turistici 150,00%
552020 – Ostelli della gioventù 150,00%
552030 – Rifugi di montagna 150,00%
552040 – Colonie marine e montane 150,00%
552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 150,00%
552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 150,00%
553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150,00%
559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 150,00%
561011 – Ristorazione con somministrazione 200,00%
561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 200,00%
561030 – Gelaterie e pasticcerie 150,00%
561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150,00%
561042 – Ristorazione ambulante 200,00%
561050 – Ristorazione su treni e navi 200,00%
562100 – Catering per eventi, banqueting 200,00%
563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina 150,00%
591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200,00%
591400 – Attività di proiezione cinematografica 200,00%
749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 200,00%
773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 200,00%
799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento 200,00%
799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 200,00%
799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 200,00%
823000 – Organizzazione di convegni e fiere 200,00%
855209 – Altra formazione culturale 200,00%
900101 – Attività nel campo della recitazione 200,00%
900109 – Altre rappresentazioni artistiche 200,00%
900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 200,00%
900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 200,00%
900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie 200,00%
900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200,00%
920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) 200,00%
931110 – Gestione di stadi 200,00%
931120 – Gestione di piscine 200,00%
931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti 200,00%
931190 – Gestione di altri impianti sportivi nca 200,00%
931200 – Attività di club sportivi 200,00%
931300 – Gestione di palestre 200,00%
931910 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200,00%
931999 – Altre attività sportive nca 200,00%
932100 – Parchi di divertimento e parchi tematici 200,00%
932910 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400,00%
932930 – Sale giochi e biliardi 200,00%
932990 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 200,00%
949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 200,00%
949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca 200,00%
960410 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 200,00%
960420 – Stabilimenti termali 200,00%
960905 – Organizzazione di feste e cerimonie 200,00%

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 30 novembre 2020 IRPEF, IRES, IRAP – Dichiarazione Termine per la trasmissione telematica della:

·         dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare

·         dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.

Persone fisiche;

Società di persone;

Società di capitali.

Telematica
Lunedì 30 novembre 2020 ISA – Presentazione Termine ultimo per la presentazione del modello ISA relativo l’anno d’imposta 2019. Imprese e lavoratori autonomi Telematica
Lunedì 30 novembre 2020 LIPE – Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA

 

Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica
Giovedì 10 dicembre 2020 770/2020 Termine (prorogato dal 30/10) per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2019. Sostituti d’imposta Telematica

 

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