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Newsletter MAGGIO 2020:

IN BREVE
  • Coronavirus: il D.P.C.M. 26 aprile 2020 dà il via alla “fase 2”
  • Dichiarazione precompilata 2020: invio possibile dal 14 maggio
  • In vigore le novità del Decreto Cura Italia, convertito in legge
  • Mutui prima casa: pronto il nuovo modello per chiedere la sospensione delle rate
  • Finanziamenti: on-line il modulo MCC per le domande per la garanzia al 90%
  • ISA: definite le condizioni per l’accesso al regime premiale per il 2019
  • Nuove regole per la prova delle cessioni intracomunitarie
  • La sospensione del versamento IVA per i contribuenti trimestrali
  • Bonus facciate con detrazione delle spese al 90 per cento
  • Indennità 600 euro: l’Inps spiega come consultare lo stato della propria domanda
  • Covid-19: consegne a domicilio anche senza SCIA
  • Prezzi massimi di vendita al consumo delle mascherine facciali
  • È on line l’elenco dei dispositivi di protezione individuale validati dall’Inail
  • Approvato un nuovo protocollo inerente le misure da adottare per la riapertura di uffici e luoghi di lavoro
  • Il documento tecnico Inail con le misure di contenimento e prevenzione nei luoghi di lavoro
APPROFONDIMENTI
  • La prova delle cessioni intracomunitarie: le novità dal 2020
  • Il bonus facciate: regole e requisiti per accedere all’agevolazione

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

IN BREVE

EMERGENZA CORONAVIRUS

Coronavirus: il D.P.C.M. 26 aprile 2020 dà il via alla “fase 2”

D.P.C.M. 26 aprile 2020

Nella serata del 26 aprile 2020 il Presidente del Consiglio ha illustrato in conferenza stampa le misure per il contenimento del contagio da Covid-19 nella cosiddetta “fase due, introdotte dal nuovo D.P.C.M. 26 aprile 2020, con valenza dal 4 maggio 2020 e per le successive due settimane.

Per quanto riguarda gli spostamenti, questi saranno possibili all’interno di una stessa Regione per motivi di lavoro, di salute, necessità o visita ai parenti; gli spostamenti fuori Regione saranno invece consentiti per motivi di lavoro, di salute, di urgenza e per il rientro presso propria abitazione.

Obbligatorio l’utilizzo delle mascherine sui mezzi pubblici.

Sarà consentito l’accesso ai parchi pubblici rispettando la distanza e regolando gli ingressi alle aree gioco per bambini, fermo restando la possibilità da parte dei Sindaci di precludere l’ingresso qualora non sia possibile far rispettare le norme di sicurezza.

Per quanto riguarda le cerimonie religiose, saranno consentiti i funerali, cui potranno partecipare i parenti di primo e secondo grado per un massimo 15 persone. Inoltre, già nei prossimi giorni si studierà un protocollo che consenta quanto prima la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche in condizioni di massima sicurezza.

Previste regole più stringenti per chi ha febbre sopra i 37.5 gradi e sintomatologie respiratorie: obbligo di restare a casa e avvertire il proprio medico.

A partire dal 4 maggio potranno riprendere le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso. Per queste categorie, già a partire dal 27 aprile sarà possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori.

Per quanto riguarda le attività di ristorazione, oltre alla consegna a domicilio, sarà consentito il ritiro del pasto (asporto) da consumare a casa o in ufficio.

Nulla cambia per quanto riguarda il commercio al dettaglio e i servizi alla persona, che continuano a restare chiusi, salvo le attività già individuate come essenziali. Unica eccezione gli esercizi di commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti che potranno riaprire dal 4 maggio.

Per consentire una graduale ripresa delle attività sportive, a partire dal 4 maggio saranno consentite le sessioni di allenamento a porte chiuse degli atleti di sport individuali.

 

DICHIARAZIONI

Dichiarazione precompilata 2020: invio possibile dal 14 maggio

Provvedimento 30 aprile 2020, n. 183002

Sono state definite dall’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 183002 del 30 aprile 2020, le modalità di accesso alla dichiarazione precompilata per il 2020 da parte del contribuente e degli altri soggetti da lui delegati. Sono sostanzialmente confermate le disposizioni applicabili lo scorso anno, con alcune novità derivanti dalle disposizioni emanate per far fronte all’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Al riguardo si ricorda che l’art. 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, ha disposto alcune proroghe di termini riguardanti la precompilata 2020, che risultano così stabiliti:

  • dal 5 maggio 2020 viene messa a disposizione dei contribuenti e dei soggetti delegati la dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate, con l’indicazione dei dati inseriti relativamente a redditi, oneri detraibili e deducibili, versamenti, acconti o crediti d’imposta presenti nell’Anagrafe tributaria o comunicati dai soggetti obbligati;
  • dal 14 maggio 2020 il contribuente potrà – anche tramite i sostituti d’imposta, i CAF e i professionisti abilitati – accettare, modificare e trasmettere il modello 730, oppure modificare il modello Redditi precompilato che potrà essere invece essere trasmesso in via telematica a partire dal 19 maggio;
  • dal 25 maggio 2020 i contribuenti potranno integrare, correggere o annullare la dichiarazione già trasmessa;
  • entro il 30 settembre 2020 dovrà essere trasmessa la dichiarazione precompilata 730, 30 novembre per Redditi.

Per accedere alla dichiarazione precompilata il contribuente può utilizzare alternativamente le seguenti credenziali:

  1. Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
  2. pin e password forniti dall’Agenzia delle Entrate in sede di abilitazione al servizio Fisconline;
  3. Pin rilasciato dall’Inps;
  4. Cns (Carta nazionale dei servizi).

Oltre alle nuove scadenze, la novità riguarda la possibilità, solo con riferimento all’assistenza fiscale prestata nel 2020 (dichiarazione dei redditi 2019), che i CAF e i professionisti abilitati prestino l’attività di assistenza fiscale “a distanza”, con modalità telematiche, acquisendo la delega sottoscritta dal contribuente e copia della documentazione necessaria (art. 25 D.L. n. 23/2020).

È, inoltre, previsto che, in caso di particolare necessità determinata, ad esempio, dall’indisponibilità di strumenti, quali stampanti o scanner, il contribuente possa inviare una delega non sottoscritta, ma supportata da una propria autorizzazione resa con strumenti informatici, quali un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto, anche mediante il deposito nel cloud dell’intermediario (Circolare 13 aprile 2020, n. 9/E). L’autorizzazione all’accesso alla dichiarazione precompilata 730/2020 può essere trasmessa, anche in forma libera, in via telematica, ad esempio, tramite e-mail o sistemi di messaggistica istantanea o mediante il deposito nel cloud del CAF o del professionista abilitato.

Una volta cessata l’emergenza sanitaria, la situazione dovrà tuttavia essere regolarizzata, con consegna al CAF o professionista della delega e della documentazione.

 

AGEVOLAZIONI, VERSAMENTI

In vigore le novità del Decreto Cura Italia, convertito in legge

D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, il cosiddetto “Decreto Cura Italia”.

In sede di conversione in legge, in vigore dal 30 aprile, sono state aggiunte alcune nuove disposizioni.

Tra le novità si segnalano:

  • l’aggiunta all’art. 65, quello dedicato al credito d’imposta affitti, del comma 2-bis che risolve un dubbio interpretativo sorto dopo l’emanazione del decreto. L’agevolazione concessa sotto forma di credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle IRPEF/IRES e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva nemmeno ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir;
  • la riformulazione dell’art. 61 che ha ampliato la sospensione dei versamenti. In particolare, tra i settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria, elencati nell’art. 61 del D.L. n. 18/2020, vengono aggiunti gli esercenti di librerie, che non risultano ricomprese in gruppi editoriali, dagli stessi direttamente gestite. Una ulteriore novità è la specifica disciplina di sospensione dei versamenti prevista per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche che ora si applica fino al 31 maggio anche per i versamenti IVA.

 

EMERGENZA CORONAVIRUS, AGEVOLAZIONI

Mutui prima casa: pronto il nuovo modello per chiedere la sospensione delle rate

D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 54; Mef, Comunicato Stampa 30 aprile 2020

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il nuovo modello da utilizzare per presentare la richiesta di sospensione delle rate dovute per i mutui prima casa.

L’aggiornamento si è reso necessario per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione al decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), che ha ulteriormente ampliato la platea dei soggetti ammessi alla sospensione: nella misura rientrano infatti i mutui di importo fino a 400 mila euro (la soglia precedente era 250mila euro), nonché i mutui concessi tramite il Fondo di garanzia per l’acquisto dei mutui prima casa, gestito da Consap Spa.

Restano peraltro immutate le modalità di presentazione delle istanze.

Si ricorda in proposito che l’art. 54 del D.L. n. 18/2020 dispone la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa per le partite Iva, compresi lavoratori autonomi e professionisti; la misura – che resterà in vigore per 9 mesi – è peraltro subordinata alla presentazione di una autocertificazione con la quale si attesta di aver perso, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda oppure nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019.

Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’Isee, e sono ammissibili mutui di importo non superiore a 400.000 euro.

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Finanziamenti: on-line il modulo MCC per le domande per la garanzia al 90%

Dal pomeriggio del 23 aprile imprese e professionisti possono inviare la richiesta alle banche e agli altri intermediari finanziari per richiedere la garanzia diretta al 90% o la controgaranzia al 100% (su una garanzia del confidi non superiore al 90% del finanziamento) per importi fino a 5 milioni di euro. Per importi fino a 800 mila euro è possibile richiedere anche una copertura al 100% del finanziamento (90% garanzia diretta più la garanzia del 10% di un confidi).

Sui siti internet del Fondo di garanzia, del Ministero dello Sviluppo economico e del Gestore Mediocredito Centrale è disponibile il modulo per la presentazione delle richieste di garanzia ai sensi della Sezione 3.2 del Quadro Temporaneo in materia di aiuti di Stato (Allegato 4 – Riassicurazione; Allegato 4 – Garanzia Diretta; Allegato 4 – Annex; Allegato 4 – Annex 1).

Banche e altri intermediari finanziari devono acquisire il modulo per poter presentare a loro volta la richiesta di garanzia al Fondo attraverso il Portale FdG.

 

DICHIARAZIONI. ACCERTAMENTO

ISA: definite le condizioni per l’accesso al regime premiale per il 2019

Provvedimento 30 aprile 2020, n. 183037

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 183037 del 30 aprile 2020, ha stabilito i punteggi minimi che dovranno essere conseguiti, con riferimento all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, per poter usufruire del regime premiale previsto dalla disciplina ISA.

Vengono sostanzialmente confermate le regole dello scorso anno, con una importante novità: il riconoscimento del beneficio potrà discendere non solo dall’indice di affidabilità conseguito nel 2019, ma anche – nella quasi totalità dei casi – per effetto dell’affidabilità media degli anni 2018-2019.

In proposito l’art. 9 bis, comma 11, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 2017, n. 96, dispone che in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA, sono riconosciuti i seguenti benefici:

  1. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente IVA e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
  2. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
  3. l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’ 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
  4. l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all’ 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  5. l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’ 43, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  6. l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’ 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
  7. Il provvedimento ha inoltre previsto che i soggetti partecipanti a un gruppo Iva che svolgono attività d’impresa, arte o professione, per le quali sono stati approvati gli Isa, ancorché esclusi dall’applicazione degli Isa stessi, sono tenuti alla compilazione dei relativi modelli ai fini della sola acquisizione dati.

 

IVA

Nuove regole per la prova delle cessioni intracomunitarie

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 23 aprile 2020, n. 117

Dal 1° gennaio 2020 è cambiata la disciplina delle prove documentali utili a dimostrare la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni destinati ad essere spediti o trasportati in uno Stato membro, per effetto delle modifiche recate dal Regolamento di esecuzione n. 2018/1912/UE del 4 dicembre 2018 al Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011.

Con Risposta ad interpello n. 177 del 23 aprile 2020, inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di cessione di beni intracomunitari franco magazzino, con trasporto a cura dell’acquirente, possono costituire valida prova dell’avvenuta cessione:

  • la fattura di vendita;
  • il documento di trasporto (Cmr) firmato dal trasportatore e dal cessionario per ricevuta (o integrato dall’avvenuta ricezione dei beni nell’altro Stato Ue);
  • il documento bancario di pagamento;
  • la dichiarazione del cessionario che i beni sono arrivati nel Paese di destinazione;
  • gli elenchi Intrastat.

Vedi l’Approfondimento

 

IVA

La sospensione del versamento IVA per i contribuenti trimestrali

D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27; Agenzia delle Entrate, Circolare 13 aprile 2020, n. 9/E

L’art. 18 del “Decreto liquidità” (D.L. n. 23/2020, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27)) prevede la possibilità di sospendere fino al 30 giugno 2020 il versamento dell’IVA, delle ritenute di cui agli artt. 23 e 24 D.P.R. n. 600/1973, e dei contributi previdenziali ed assicurativi, per i mesi di aprile e maggio 2020. Alla data del 30 giugno 2020 il relativo versamento potrà essere effettuato in unica soluzione o in cinque rate di uguale importo senza maggiorazione di interessi e sanzioni.

La sospensione è però riservata ai contribuenti che abbiano subito una contrazione del fatturato rispetto ai mesi di marzo e aprile relativi al periodo d’imposta precedente.

Per quanto riguarda, nello specifico, i contribuenti che liquidano l’IVA con periodicità trimestrale ricordiamo che i termini in scadenza il 16 maggio 2020 relativi al versamento dell’IVA riguardante il periodo di liquidazione 1° gennaio-31 marzo 2020 potranno essere sospesi fino al 30 giugno 2020, soltanto se il fatturato o i corrispettivi del mese di aprile 2020 risulterà diminuito della percentuale prevista dalla legge, rispetto all’ammontare risultante dal corrispondente periodo di aprile 2019 (cfr. Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 – 2.2.6 QUESITO n. 6).

 

AGEVOLAZIONI

Bonus facciate con detrazione delle spese al 90 per cento

Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 219-224

La legge di Bilancio 2020, all’art. 1, commi 219-224, ha introdotto un’agevolazione che consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Vedi l’Approfondimento

 

EMERGENZA CORONAVIRUS, AGEVOLAZIONI

Indennità 600 euro: l’Inps spiega come consultare lo stato della propria domanda

L’Inps ha informato che, alla data del 21 aprile, sono in pagamento 3.452.050 indennità 600 euro previste dal Decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27).

Per 32.919 domande è in via di correzione l’Iban comunicato in sede di richiesta mentre, per 958.000 domande, è in corso l’istruttoria.

Chi volesse consultare lo stato della propria richiesta lo può fare accedendo al servizio online dedicato.

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

Covid-19: consegne a domicilio anche senza SCIA

Governo – Faq Decreto #IoRestoaCasa

È sempre consentita, anche per prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità, la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale.

Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

È altresì consentita la vendita di ogni genere merceologico se effettuata per mezzo di distributori automatici.

La consegna al domicilio su ordinazione si configura come una diversa “modalità organizzativa di vendita” rispetto alla forma di vendita in negozio; detta modalità (consegna a domicilio su ordinazione) è consentita in questo periodo emergenziale anche alle attività di commercio al dettaglio chiuse alla clientela e quindi si ritiene non sia necessaria una specifica procedura né altro aggravamento burocratico (SCIA o altro).

È in ogni caso opportuno confrontarsi preventivamente con l’Ufficio Commercio del Comune competente.

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

Prezzi massimi di vendita al consumo delle mascherine facciali

Ord. 26 aprile 2020, n. 11

Il Commissario straordinario per l’emergenza Covd-19 ha firmato l’Ordinanza n. 11 del 26 aprile 2020 che fissa i prezzi massimi di vendita al consumo delle mascherine facciali (STANDARD UNI EN 14683).

L’ordinanza dispone che il prezzo finale di vendita al consumo dei prodotti (indicati nell’allegato 1) praticato dai rivenditori finali, non può essere superiore, per ciascuna unità, ad euro 0,50, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

Allegato 1 – MASCHERINE FACCIALI (STANDARD UNI EN 14683)

Tipo I:

Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 95

Pressione differenziale (Pa/cm²): < 40

Pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30

Tipo II:

Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98

Pressione differenziale (Pa/cm²): < 40

Pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30

Tipo IIR

Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98

Pressione differenziale (Pa/cm²): < 60

Pressione di resistenza agli spruzzi: ≥ 16,0

Pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30

 

EMERGENZA CORONAVIRUS, LAVORO

È on line l’elenco dei dispositivi di protezione individuale validati dall’Inail

È stato pubblicato sul sito dell’Inail l’elenco dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) – occhiali, visiere, semimaschere, indumenti di protezione, guanti e calzari – validati positivamente in attuazione del terzo comma dell’art. 15 del decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27), che ha attribuito questa funzione all’Istituto in via straordinaria, fino al termine dell’emergenza Covid-19.

L’elenco, che sarà periodicamente aggiornato con l’inserimento dei nuovi Dpi validati, per ciascun dispositivo riporta la data di validazione, la tipologia di prodotto, il nominativo del produttore e/o dell’importatore con la regione/nazione di riferimento, e un’immagine, se disponibile.

La lista si riferisce esclusivamente ai Dpi validati dall’Inail sulla base della documentazione trasmessa dal produttore/importatore. La validazione in deroga dell’Istituto riguarda, infatti, soltanto i singoli modelli di Dpi presi in considerazione e non può essere estesa in alcun modo all’intera produzione/importazione di altri dispositivi, anche della stessa serie, da parte delle imprese presenti nell’elenco.

Quasi tutti i Dpi sottoposti all’esame dell’Istituto, a partire da quelli delle vie respiratorie, rientrano tra quelli di III categoria e possono essere validati solo se rispettano i requisiti di sicurezza prescritti dalle istruzioni operative dello scorso 19 marzo.

Le semimaschere filtranti FFP2 e FFP3, in particolare, devono garantire i requisiti tecnici prescritti dalle norme in vigore (UNI EN 149:2009 o standard internazionali equipollenti), con particolare riferimento a capacità filtrante, perdita di tenuta e resistenza respiratoria, in modo tale da assicurare elevate e affidabili prestazioni di sicurezza per gli operatori che le indossano. Non rientrano in questa tipologia le mascherine chirurgiche o assimilabili, per la cui validazione è competente l’Istituto superiore di sanità, né mascherine destinate a usi differenti dalla protezione dei lavoratori.

Per chiarire tutti i dubbi legati all’iter di validazione dei dpi, l’Inail ha anche aggiornato le Faq che rispondono alle domande più frequenti sulla procedura e sulle caratteristiche dei dispositivi che possono essere validati dall’Inail.

 

EMERGENZA CORONAVIRUS, LAVORO

Approvato un nuovo protocollo inerente le misure da adottare per la riapertura di uffici e luoghi di lavoro

D.P.C.M. 26 aprile 2020, Allegato 6

Il 24 aprile 2020 è stato integrato il Protocollo negli ambienti di lavoro già sottoscritto il 14 marzo 2020 tra organizzazioni datoriali e sindacali (allegato al D.P.C.M. 26 aprile 2020).

Il Governo favorirà, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

Tra gli aggiornamenti si segnala:

  • la certificazione medica di “avvenuta negativizzazione” per il rientro dei lavoratori già risultati positivi al Covid-19;
  • l’utilizzo delle mascherine chirurgiche per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni;
  • la sanificazione straordinaria degli ambienti alla riapertura nelle situazioni più a rischio;
  • la rimodulazione degli spazi di lavoro e delle postazioni, distanziate, oltre alla previsione di orari differenziati.

 

EMERGENZA CORONAVIRUS, LAVORO

Il documento tecnico Inail con le misure di contenimento e prevenzione nei luoghi di lavoro

L’Inail ha pubblicato sul proprio sito un documento tecnico che contiene indicazioni sulle misure di contenimento del contagio da nuovo Coronavirus nei luoghi di lavoro nella fase di riapertura delle attività produttive, prevista dal 4 maggio 2020.

Esposizione, prossimità e aggregazione sono le variabili per classificare il rischio.

Nella prima parte del documento è illustrata una metodologia innovativa di valutazione integrata del rischio, che tiene in considerazione il rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, oltre all’impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso “terzi”.

La seconda parte contiene un focus sull’adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione e di lotta all’insorgenza di focolai epidemici, anche in considerazione di quanto già contenuto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” stipulato tra Governo e Parti sociali il 14 marzo 2020.

La pubblicazione è stata approvata dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Protezione Civile, a cui Inail partecipa con un suo rappresentante, ed è frutto di un lavoro di ricerca condotto dall’Istituto anche in qualità di organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario Nazionale.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

IVA

La prova delle cessioni intracomunitarie: le novità dal 2020

Dal 1° gennaio 2020 è cambiata la disciplina delle prove documentali utili a dimostrare la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni destinati ad essere spediti o trasportati in uno Stato membro, per effetto delle modifiche recate dal Regolamento di esecuzione n. 2018/1912/UE del 4 dicembre 2018 al Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011.

Ai fini dell’applicazione delle esenzioni di cui all’art. 138 della direttiva n. 2006/112/CE (non imponibilità IVA), si presume ora che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, in presenza di uno dei casi seguenti:

  1. il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed il venditore è in possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente, o il venditore è in possesso di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente;
  2. il venditore è in possesso di:
    1. una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica la data di rilascio; il nome e l’indirizzo dell’acquirente; la quantità e la natura dei beni; la data e il luogo di arrivo dei beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; nonché l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente; e
    2. almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente, o uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente. L’acquirente deve fornire al venditore la dichiarazione scritta di cui alla lettera b), punto i), entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.

Il citato paragrafo 3 prevede che siano accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto:

  1. i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;
  2. i documenti seguenti:
    1. una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
    2. documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
    3. una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Con Risposta ad interpello n. 117 del 23 aprile 2020, l’Agenzia Entrate ha chiarito che in caso di cessione di beni intracomunitari franco magazzino, con trasporto a cura dell’acquirente, possono costituire valida prova dell’avvenuta cessione:

  • la fattura di vendita;
  • il documento di trasporto (Cmr) firmato dal trasportatore e dal cessionario per ricevuta (o integrato dall’avvenuta ricezione dei beni nell’altro Stato Ue);
  • il documento bancario di pagamento;
  • la dichiarazione del cessionario che i beni sono arrivati nel Paese di destinazione;
  • gli elenchi Intrastat.

 

AGEVOLAZIONI

Il bonus facciate: regole e requisiti per accedere all’agevolazione

La legge di Bilancio 2020, all’art. 1, commi 219-224, ha introdotto un’agevolazione che consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

La detrazione spetta a tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, proprietari o detentori dell’immobile, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari.

Sono quindi ammessi al “bonus facciate” le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, la stessa non può invece essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva né dai soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, poiché il loro reddito (determinato forfetariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva.

La detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. L’assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

La zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; la zona B include invece le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.

Si applicano le disposizioni del decreto Mef n. 41/1998, ossia il regolamento in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile consultare la guida dedicata, titolata “Bonus facciate”.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

Il decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito. con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27) ha sospeso, per tutti i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato italiano, gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Fanno eccezione gli adempimenti collegati alla predisposizione della dichiarazione precompilata.

Approfondisci

NEWSLETTER P.S.C. Aprile 2020:

IN BREVE
  • Indennità di 600 euro: a chi spetta e come fare la domanda
  • Stabilite le regole per il reddito di ultima istanza ai professionisti iscritti a Casse “private”
  • Le moratorie bancarie non verranno segnalate come eventi negativi di mancato pagamento
  • “Rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”: le prossime rate in scadenza
  • Coronavirus: gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative
  • Il credito d’imposta sul canone di locazione del mese di marzo 2020 di immobili C/1
  • Il credito d’imposta C1 non spetta in caso di affitto di azienda
  • Coronavirus: inasprite le sanzioni per le violazioni delle misure di contenimento
  • Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate mutui prima casa: come attivarlo
  • Gli incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura contro il Coronavirus
  • Sospensione termini adempimenti tributari per i depositi di carburanti ad uso privato
  • Dal 23 marzo l’identificazione da remoto per ottenere le credenziali SPID-LepidaID
  • Credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica diverse dalla ricerca e sviluppo: requisiti di ammissibilità
APPROFONDIMENTI
  • Vademecum sull’indennità di 600 euro prevista per artigiani, commercianti e co.co.co.
  • Il nuovo credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica diverse dalla ricerca e sviluppo
PRINCIPALI SCADENZE

 

IN BREVE

DECRETO “CURA ITALIA”, AGEVOLAZIONI

Indennità di 600 euro: a chi spetta e come fare la domanda

D.L. 17 marzo 2020, n. 18, artt. 27, 28; Inps, Circolare 30 marzo 2020, n. 49; Inps, Messaggio 26 marzo 2020, n. 1381

Gli artt. 27 e 28 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, cosiddetto Decreto “Cura Italia”, prevedono un’indennità, per il mese di marzo, di 600 euro, riservata a:

  1. liberi professionisti titolari di partita Iva e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, attivi alla data del 23 febbraio 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai co.co.co. che svolgono attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
  2. lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (Autonomi Gestione Obbligatori – artigiani e commercianti), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, fatta eccezione per la Gestione separata.

La Circolare INPS n. 49 del 30 marzo 2020 ha inoltre confermato che:

  • tra i “lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago” dell’art. 28 sono inclusi gli imprenditori agricoli professionali (IAP), di cui al D.Lgs. n. 99/2004, i quali versano la contribuzione alla gestione autonomi agricoli dell’INPS, al pari di coltivatori diretti (CD) e di coloro che svolgono attività agricola sulla base di rapporti di natura associativa (coloni, mezzadri);
  • l’indennità spetta anche ai familiari coadiuvanti e coadiutori artigiani (art. 2 della legge n. 463/59), commercianti (artt. 1 e 2 della legge n. 613/66) e lavoratori agricoli (art. 1 della legge n. 1047/57) iscritti nelle rispettive gestioni autonome;
  • l’indennità spetta anche ai soggetti obbligatoriamente iscritti alla Gestione commercianti, oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’ENASARCO.

Tra i liberi professionisti di cui al punto 1 NON SONO compresi i Professionisti ordinistici (con Cassa di Previdenza).

Tra i lavoratori autonomi di cui al punto 2 SONO compresi i soci di società iscritti all’INPS commercianti o artigiani, anche se iscritti anche alla Gestione Separata.

Sono in ogni caso esclusi i soggetti pensionati o con un rapporto di lavoro dipendente in corso.

All’interno delle categorie individuate, l’indennità di 600 euro spetta a tutti, senza distinzioni geografiche o legate ai danni effettivamente subiti a causa dell’emergenza COVID-19.

L’indennità sarà erogata, nei limiti degli importi stanziati, dall’INPS, previa domanda da presentare esclusivamente in modalità telematica.

La domanda può essere presentata SOLO dal beneficiario o da un patronato; sono esclusi da questa attività gli altri intermediari (compresi Commercialisti e Consulenti del lavoro).

Con il messaggio n. 1381 del 26 marzo 2020 l’INPS ha reso noti alcuni interventi di semplificazione per l’accesso ai servizi web INPS e per l’attribuzione dei PIN.

Le domande potranno essere presentate a decorrere dal prossimo 1° aprile 2020.

Non sappiamo quante saranno le domande valide presentate e di conseguenza se le risorse destinate saranno sufficienti; poiché per i pagamenti verrà seguito un ordine cronologico, consigliamo di essere solleciti e di testare fin da subito le modalità di accesso. 

Leggi l’Approfondimento

 

 

DECRETO “CURA ITALIA”, AGEVOLAZIONI

Stabilite le regole per il reddito di ultima istanza ai professionisti iscritti a Casse “private”

D.M. 28 marzo 2020

ll ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, ha firmato il 28 marzo 2020 il decreto interministeriale che fissa le modalità di attribuzione dell’indennità riconosciuta dal comma 2 dall’art. 44 del decreto Cura Italia (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus Covid-19).

Il decreto stabilisce che per il mese di marzo sarà attribuita un’indennità pari a 600 euro:

  1. ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’ 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e dell’art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non superiore a 35mila euro e la cui attività sia stata limitata in conseguenza dll’emergenza epidemiologica da Covid-19;
  2. ai lavoratori che, sempre nell’anno di imposta 2018, abbiano percepito un reddito complessivo, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’ 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e dell’art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, sempre a causa del virus Covid-19.

Le domande per il riconoscimento dell’indennità dovranno essere presentate dai professionisti e lavoratori autonomi, dal 1° aprile fino al 30 aprile, presso gli enti di previdenza ai quali sono iscritti, che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio e provvedono ad erogarlo all’interessato.

 

 

IMPRESE

Le moratorie bancarie non verranno segnalate come eventi negativi di mancato pagamento

CRIF, l’azienda specializzata in sistemi di informazioni creditizie (SIC) e di business information, ha confermato sul suo sito internet che in relazione all’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Coronavirus COVID-19, si è già attivata nei confronti di tutti gli Istituti di Credito affinché vengano correttamente segnalate sul Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) da essa gestita le iniziative di sospensione del pagamento delle rate in recepimento del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 e dall’ordinanza del Presidente del Consiglio n. 642 del 29 febbraio 2020, nonché degli accordi siglati fra l’ABI e le Associazioni d’Impresa.

Le sospensioni pertanto non verranno segnalate come eventi negativi di mancato pagamento.

L’attivazione delle sospensioni deve essere però richiesta dall’interessato direttamente al singolo istituto di credito.

CRIF si è attivata per seguire tutte le iniziative in corso e che verranno intraprese in tema di sospensione dei pagamenti, così da garantire che le segnalazioni sul SIC vengano fatte in maniera corretta – senza segnalazioni negative – nell’interesse di cittadini e imprese.

 

 

RISCOSSIONE

“Rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”: le prossime rate in scadenza

Agenzia delle Entrate-Riscossione, Comunicato Stampa 24 marzo 2020

Agenzia Entrate-Riscossione ha fornito chiarimenti sulle nuove scadenze della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” a seguito delle proroghe previste dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Rottamazione-ter – I nuovi termini di pagamento introdotti dal D.L. n. 18/2020 prevedono il differimento al 31 maggio 2020 (1° giugno 2020, perché giorno festivo) della rata scaduta il 28 febbraio.

Ricordiamo che:

  • in caso di ritardato o mancato pagamento di una rata la misura agevolativa non si perfezionerà;
  • qualsiasi versamento effettuato oltre i termini di scadenza della rata, sarà considerato a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.

Saldo e stralcio – I nuovi termini di pagamento introdotti dal D.L. n. 18/2020 prevedono il differimento al 31 maggio 2020 (1° giugno 2020, perché giorno festivo) della rata in scadenza il 31 marzo.

Ricordiamo che:

  • la legge prevede per i debiti oggetto di richiesta di “Saldo e stralcio”, l’impossibilità di richiedere, per lo stesso debito, una nuova rateizzazione;
  • nel caso il debito fosse già oggetto di dilazione alla data di scadenza della prima rata del piano, la precedente rateizzazione sarà revocata e non sarà più possibile ottenerne una nuova.

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

Coronavirus: gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative

Ministero dell’Interno, Circolare 23 marzo 2020, n. 15350

Con la Circolare n. 15350 del 23 marzo 2020 il Ministero degli Interni fornisce alcuni chiarimenti in relazione agli spostamenti per comprovate esigenze lavorative.

Innanzitutto ricorda il Ministero che le attività produttive sospese possono continuare a svolgersi se organizzate secondo modalità a distanza o lavoro agile e che le attività professionali non sono sospese restano ferme le raccomandazioni indicate all’art. 1, punto 7, del D.P.C.M. 11 marzo 2020.

Con riferimento specifico agli spostamenti delle persone ricorda il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano. Tali spostamenti rimangono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

La disposizione, anche tenendo conto delle esigenze recentemente emerse e che hanno condotto alcuni Presidenti di Regioni ad adottare apposite ordinanze, persegue la finalità di scongiurare spostamenti in ambito nazionale, eventualmente correlati alla sospensione delle attività produttive, che possano favorire la diffusione dell’epidemia. Si colloca in tal senso la soppressione, prevista dalla stessa norma, dell’art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che consentiva il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per effetto di tale soppressione, la citata disposizione – inizialmente prevista per alcuni specifici ambiti territoriali ed estesa all’intero territorio nazionale dall’art. 1, comma 1 del D.P.C.M. 9 marzo 2020 – resta peraltro in vigore nella parte in cui raccomanda l’effettuazione di spostamenti all’interno del medesimo comune solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per  motivi di salute.

Tale norma secondo la Circolare del Ministero degli Interni, va pertanto letta in combinato disposto con l’art. 1, comma 1, lett. b), del nuovo D.P.C.M., che si riferisce agli spostamenti fra comuni diversi.

Si ritiene peraltro opportuno evidenziare che, proprio in ragione della ratio ad essa sottesa, la previsione introdotta dal nuovo D.P.C.M. appare destinata ad impedire gli spostamenti in comune diverso da quello in cui la persona si trova, laddove non caratterizzati dalle esigenze previste dalla norma stessa.

Rimangono consentiti, ai sensi del citato art. 1, lett. a), del D.P.C.M. 8 marzo 2020, i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere.

Rientrano, ad esempio, in tale casistica gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale, o gli spostamenti per l’approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro comune.

In considerazione di quanto riportato dalla circolare, evidenziamo come la sospensione dell’attività produttiva, non faccia venir meno una serie di obblighi legali quali per esempio quelli fiscali e quelli previdenziali. Pur se con l’attività produttiva sospesa, le aziende, per esempio, dovranno continuare ad emettere le fatture secondo gli ordinari termini fiscali, trasmetterli allo SdI (in caso di fatture elettroniche), aggiornare la contabilità, anche per gestire correttamente le ritenute dei lavoratori autonomi, elaborare le buste paghe ed effettuare i relativi versamenti.

Sono tutte attività che in molti casi non possono essere organizzate secondo modalità a distanza o lavoro agile, al pari di quelle attività professionali che, infatti, non sono state interessate dall’obbligo di sospensione assoluto.

 

Gli spostamenti del titolare dell’azienda o di un suo collaboratore, da casa al luogo sede dell’attività e degli uffici amministrativi, anche se in altro comune, per svolgere pratiche amministrative, fiscali, previdenziali, che non possono essere organizzate secondo modalità a distanza, dovranno quindi essere considerati giustificati da “comprovate esigenze lavorative” anche per quelle imprese che non possono attualmente svolgere attività produttiva.

 

 

DECRETO “CURA ITALIA”, AGEVOLAZIONI

Il credito d’imposta sul canone di locazione del mese di marzo 2020 di immobili C/1

D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 65; Agenzia delle Entrate, Risoluzione 20 marzo 2020, n. 13/E 

L’art. 65, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, prevede che: “Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1..

Il successivo comma stabilisce che “Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”.

Le attività escluse sono quelle identificate come essenziali, e quindi non sospese, dagli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020.

Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici, l’Agenzia  Entrate ha istituito, con risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020, il codice tributo “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18”.

Il codice tributo “6914” è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo andrà esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”.

Il campo “anno di riferimento” andrà valorizzato con “2020”.

 

 

DECRETO “CURA ITALIA”, AGEVOLAZIONI

Il credito d’imposta C1 non spetta in caso di affitto di azienda

Mef, Faq Decreto “Cura Italia”

In una delle FAQ pubblicate sul suo sito internet il MEF ha precisato che il “Credito d’imposta per botteghe e negozi” si applica esclusivamente ai contratti di locazione di negozi e botteghe (classificati catastalmente come C/1), “rimanendo esclusi i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell’immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d’azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciali”.

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

Coronavirus: inasprite le sanzioni per le violazioni delle misure di contenimento

D.L. 25 marzo 2020, n. 19 

È in vigore dal 26 marzo 2020 il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, contenente ulteriori restrizioni e sanzioni più severe finalizzate al contenimento del virus Covid-19. La violazione di tali misure sarà punito con una sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro.

Fino al 25 marzo, in caso di denuncia per violazioni del divieto di spostamento, scatta l’obbligo di pagare una multa di 200 euro. Il decreto, che ha valore retroattivo, prevede infatti che le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente al 26 marzo 2020, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.

Nei casi di violazione delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applicherà anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Per violazioni reiterate della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Il decreto ha inoltre inasprito le sanzioni per i comportamenti contro la salute pubblica di chi viola la quarantena pur essendo positivo al virus: dalla punizione “con arresto fino a sei mesi e con ammenda da lire 40.000 a lire 800.000” si passa a “arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000”.

Si prevede anche la possibilità che, in determinate aree o, occorrendo, su tutto il territorio nazionale, vengano adottate le misure indicate nel provvedimento, per una durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

Tra le misure indicate, si segnalano:

  • la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;
  • la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
  • la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
  • la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
  • la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
  • la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
  • la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
  • la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
  • la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
  • l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

Il decreto disciplina infine i rapporti tra Governo ed enti locali stabilendo che, in attesa dell’adozione dei D.P.C.M. da parte del Governo, e con efficacia limitata fino a tale momento, le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale. È invece esclusa per i Sindaci la possibilità di adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali.

 

 

DECRETO “CURA ITALIA”, AGEVOLAZIONI

Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate mutui prima casa: come attivarlo

D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 54; D.M. 25 marzo 2020

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (il cosiddetto “Fondo Gasparrini”) è stato istituito, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la legge n. 244/2007 e prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro, contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

In occasione dell’emergenza sanitaria conseguente all’epidemia da Coronavirus il Fondo è stato rifinanziato con 400 milioni di euro e la platea dei potenziali beneficiari è stata ampliata dall’art. 54 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, cui è stata data successiva attuazione con il D.M. 25 marzo 2020.

Possono quindi accedere al Fondo:

  1. i lavoratori che hanno subito una sospensione per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, corrispondente a una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);

La sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per una durata non superiore a:

  1. 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  2. 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151e 302 giorni lavorativi consecutivi;
  3. 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi;

 

  1. i lavoratori autonomi e liberi professionisti, per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del D.L. n.18/2020, che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del proprio fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

Restano comunque in essere le altre casistiche di temporanea difficoltà economica già precedentemente previste per l’accesso al Fondo, ovvero:

  • la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
  • la cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” di cui all’art. 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
  • la morte o riconoscimento di handicap grave di un titolare del mutuo, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.

Per ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo, deve presentare la domanda sull’apposito modello alla banca che ha concesso il mutuo, che è tenuta a sospenderlo.

Fino al termine dell’emergenza COVID-19, per l’accesso al Fondo non sarà richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sarà possibile farne richiesta anche per coloro che hanno in passato già beneficiato della sospensione del mutuo purché abbiamo regolarmente pagato le rate degli ultimi 3 mesi.

 

 

DECRETO “CURA ITALIA”, AGEVOLAZIONI

Gli incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura contro il Coronavirus

D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 66

L’art. 66 del D.L. n. 18/2020 prevede incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’Imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Le erogazioni liberali in denaro e in natura in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, e finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, sono invece integralmente deducibili dal reddito imponibile.

In particolare:

  • sono deducibili dal reddito d’impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro;
  • i beni ceduti (sia beni merce sia beni ammortizzabili) non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Nel caso di erogazioni in natura, l’ammontare della deduzione spettante è determinato in base al valore normale del bene oggetto di donazione e quindi:

  • per i beni strumentali, l’erogazione in natura andrà valorizzata in base al valore fiscalmente riconosciuto del bene (costo storico al netto degli ammortamenti dedotti);
  • per i beni merce si dovrà invece tener conto del minore tra il valore normale di cui all’art. 9 Tuir e quello assunto ai fini della valorizzazione delle rimanenze di cui all’art. 92 Tuir.

In tutti i casi è necessario documentare correttamente l’operazione per non perdere i benefici fiscali.

 

 

ADEMPIMENTI

Sospensione termini adempimenti tributari per i depositi di carburanti ad uso privato

Agenzia delle Dogane, Nota 18 marzo 2020, n. 94214/RU

L’Agenzia delle Dogane con la nota n. 94214/RU del 18 marzo 2020 ha chiarito che, a seguito di quanto disposto dal D.L. n. 18/2020, slitta al 30 giugno 2020 il termine per la denuncia di esercizio relativa ai depositi per uso privato, agricolo e industriale aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi, nonché sugli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale è superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi. Si tratta generalmente di piccole cisterne per l’erogazione di gasolio nelle imprese di autotrasporto o in quelle che hanno mezzi d’opera.

Le nuove norme dovevano entrare in vigore il 1° aprile 2020 per contrastare le frodi sulle accise del gasolio.

 

 

ADEMPIMENTI

Dal 23 marzo l’identificazione da remoto per ottenere le credenziali SPID-LepidaID

Dal 23 marzo, LepidaScpA offre gratuitamente la possibilità di ottenere l’identità digitale SPID-LepidaID, usata per esempio per l’accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), anche senza recarsi fisicamente a uno sportello autorizzato. Si potranno quindi evitare spostamenti e ottenere accesso ai servizi online attraverso una procedura gratuita, completamente digitale e approvata da AGID (Agenzia per l’Italia digitale).

L’identificazione a vista da remoto della persona che richiede un’identità SPID-LepidaID viene effettuata a distanza tramite strumenti di registrazione audio/video nel rispetto delle normative.

La procedura prevede l’utilizzo del sistema telematico Google Meet il quale garantisce un elevato livello di usabilità ed accessibilità da parte dell’utente in quanto è immediato e semplice da utilizzare, basta infatti cliccare su un link inviato da LepidaScpA.

La modalità, disponibile da lunedì 23 marzo 2020, per richiedere il Sistema Pubblico di Identità Digitale è la seguente:

  • il soggetto richiedente l’identità SPID-LepidaID effettua la registrazione online;
  • carica i documenti richiesti (scansione fronte/retro del documento di identità e della tessera sanitaria in corso di validità) ed effettua la validazione del numero di telefonia mobile e di indirizzo email dichiarati;
  • chiede il riconoscimento via webcam e prenota una sessione audio/video a cui accede, una volta programmato, tramite link del sistema Google Meet.

All’avvio della sessione audio/video l’Operatore LepidaID segue una procedura standardizzata, interagendo con il soggetto richiedente e chiedendo tutte le informazioni necessarie, tra le quali si possono citare il consenso al trattamento dei dati, la conferma esplicita delle proprie generalità, la conferma della data e dell’ora della registrazione, la conferma di volersi dotare di un’identità digitale SPID – LepidaID. Per la verifica vengono inquadrati fronte/retro i documenti precedentemente caricati. Una volta concluso l’iter, l’Operatore LepidaID termina la sessione e l’identità digitale SPID – LepidaID viene attivata immediatamente dopo le dovute verifiche previste dalla norma.

L’identità digitale SPID-LepidaID è gratuita per sempre e il servizio di riconoscimento da remoto viene erogato gratuitamente nel periodo emergenza coronavirus.

 

 

AGEVOLAZIONI, IMPRESE

Credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica diverse dalla ricerca e sviluppo: requisiti di ammissibilità

La legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha previsto, a partire dal 2020, un nuovo credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica diverse dalla ricerca e sviluppo.

Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.

Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche, delle prestazioni, dell’eco-compatibilità, dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.

Vedi l’Approfondimento

 

 

 

APPROFONDIMENTI

 DECRETO “CURA ITALIA”, AGEVOLAZIONI

Vademecum sull’indennità di 600 euro prevista per artigiani, commercianti e co.co.co.

Gli artt. 27 e 28 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, cosiddetto Decreto “Cura Italia”, prevedono un’indennità, per il mese di marzo, di 600 euro, riservata a:

  1. liberi professionisti titolari di partita Iva e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, attivi alla data del 23 febbraio 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai co.co.co. che svolgono attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
  2. lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (Autonomi Gestione Obbligatori – artigiani e commercianti), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, fatta eccezione per la Gestione separata.

Analoghe indennità (che non saranno però oggetto della presente trattazione), sono previste per:

  • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali: beneficiari i dipendenti stagionali nel settore turismo, in caso di cessazione non volontaria del rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, purché non pensionati e purché non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (Art. 29 D.L. n. 18/2020);
  • lavoratori del settore agricolo: beneficiari gli operai agricoli a tempo determinato, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, purché non pensionati (Art. 30 D.L. n. 18/2020);
  • lavoratori dello spettacolo: beneficiari i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto (Art. 38, D.L. n. 18/2020).

La Circolare INPS n. 49 del 30 marzo 2020 ha confermato che:

  • tra i “lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago” dell’art. 28 sono inclusi gli imprenditori agricoli professionali (IAP), di cui al D.Lgs.n.  99/2004, i quali versano la contribuzione alla gestione autonomi agricoli dell’INPS, al pari di coltivatori diretti (CD) e di coloro che svolgono attività agricola sulla base di rapporti di natura associativa (coloni, mezzadri);
  • l’indennità spetta anche ai familiari coadiuvanti e coadiutori artigiani (art. 2 della legge n. 463/59), commercianti (artt. 1 e 2 della legge n. 613/66) e lavoratori agricoli (art. 1 della legge n. 1047/57) iscritti nelle rispettive gestioni autonome;
  • l’indennità spetta anche ai soggetti obbligatoriamente iscritti alla Gestione commercianti, oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’ENASARCO.

Tra i liberi professionisti di cui al punto 1 NON SONO compresi i Professionisti ordinistici (con Cassa di Previdenza).

Tra i lavoratori autonomi di cui al punto 2 SONO compresi i soci di società iscritti all’INPS commercianti o artigiani, anche se iscritti anche alla Gestione Separata.

ATTENZIONI: Sono in ogni caso esclusi i soggetti pensionati o con un rapporto di lavoro dipendente in corso.

All’interno delle categorie individuate, l’indennità di 600 euro spetta a tutti, senza distinzioni geografiche o legate ai danni effettivamente subiti a causa dell’emergenza COVID-19.

Qualche esempio:

  • l’indennità SPETTA a:

– impresa individuale (artigiani o commercianti) titolare di partita IVA propria, non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza obbligatorie

– socio di società di persone, iscritto all’AGO INPS (artigiani o commercianti), non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza obbligatorie

– socio di società di capitali, iscritto all’AGO INPS (artigiani o commercianti) non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza obbligatorie

– libero professionista iscritto alla Gestione separata, non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza obbligatorie

– amministratore di società di capitali (anche non socio e non titolare di partita IVA) iscritto alla Gestione separata per il compenso, non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza obbligatorie

– collaboratore familiare di impresa individuale (artigiani o commercianti), anche se non titolare di partita IVA propria, non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza obbligatorie

– collaboratore coordinato e continuativo (cococo) che svolge attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche

  • l’indennità NON SPETTA a:

– libero professionista iscritto ad un Albo/Ordine e a Cassa Previdenziale di categoria

– amministratore di società di capitali (anche non socio) non iscritto all’INPS (né AGO né GS), non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza obbligatorie

– in generale a pensionati, dipendenti, iscritti ad altre casse di previdenza, a prescindere dall’attività svolta 

ATTENZIONE: L’indennità sarà erogata, nei limiti degli importi stanziati, dall’INPS, previa domanda da presentare esclusivamente in modalità telematica.

La domanda può essere presentata SOLO dal beneficiario o da un patronato; sono esclusi da questa attività gli altri intermediari (compresi Commercialisti e Consulenti del lavoro).

 Con il messaggio n. 1381 del 26 marzo l’INPS ha reso noti alcuni interventi di semplificazione per l’accesso ai servizi web INPS e per l’attribuzione dei PIN.

L’accesso ai servizi online dell’INPS può normalmente avvenire con una delle seguenti tipologie di credenziali:

  • PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’Inps;
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Chi è in possesso di una qualsiasi delle elencate credenziali, potrà utilizzarle anche per l’inoltro delle nuove domande di prestazione introdotte dal decreto in oggetto.

Per garantire a tutti il diritto di accesso alle prestazioni economiche e agli altri servizi individuali con modalità interamente telematiche, l’INPS ha però messo in atto un duplice intervento rivolto a:

  • semplificare la modalità di compilazione e invio on line per alcune delle domande di prestazione per l’emergenza Coronavirus (ex D.L. n. 18/2020);
  • apprestare una nuova procedura di rilascio diretto del PIN dispositivo tramite riconoscimento a distanza.

L’accesso ai servizi sul portale istituzionale è consentito in modalità semplificata con esclusivo riferimento alle seguenti domande di prestazione per emergenza Coronavirus:

  • indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
  • indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
  • indennità lavoratori del settore agricolo;
  • indennità lavoratori dello spettacolo;
  • bonus per i servizi di baby-sitting.

Relativamente al “bonus baby-sitting”, l’INPS precisa che qualora la domanda sia stata inoltrata con il PIN semplificato, occorre entrare in possesso anche della seconda parte del PIN, ai fini della registrazione sulla piattaforma “Libretto di Famiglia” e dell’appropriazione telematica del bonus.

Il PIN è il codice personale che consente di accedere ai servizi telematizzati dell’INPS. Il PIN iniziale è normalmente composto da 16 caratteri. La procedura ordinaria prevede che i primi 8 numeri del PIN siano inviati via SMS, email o posta elettronica certificata; i secondi 8 con posta ordinaria all’indirizzo di residenza. Al primo utilizzo, il PIN iniziale di 16 caratteri viene sostituito con uno di 8 caratteri, da conservare per i successivi utilizzi.

La modalità semplificata consente di compilare e inviare le specifiche domande di servizio, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.

La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali:

  • sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
  • Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, le si potrà immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda di indennità.

Qualora non si riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, sarà necessario chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.

In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità una tantum possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.

Le domande potranno essere presentate a decorrere dal prossimo 1° aprile 2020. Non sappiamo quante saranno le domande valide presentate e di conseguenza se le risorse destinate saranno sufficienti; poiché per i pagamenti verrà seguito un ordine cronologico, consigliamo di essere solleciti e di testare fin da subito le modalità di accesso. 

 

 

AGEVOLAZIONI, IMPRESE

Il nuovo credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica diverse dalla ricerca e sviluppo

La legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha previsto, a partire dal 2020, un nuovo credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica diverse dalla ricerca e sviluppo.

Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche, delle prestazioni, dell’eco-compatibilità, dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.

Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili:

  • le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti;
  • le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari;
  • le attività per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente;
  • le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.

Con un decreto del Ministro dello sviluppo economico saranno dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell’OCSE.

 

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla Legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), dal codice di cui al D.Lgs. n. 149/2019 o da altre leggi speciali. Sono escluse anche le imprese che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali procedure. Sono infine escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, secondo comma, del D.Lgs. n. 231/2001.

La fruizione del credito d’imposta è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

La base di calcolo del credito d’imposta si ottiene sommando le seguenti spese ammissibili:

  1. a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa. Nella base di calcolo confluiscono, con una maggiorazione del 50 %, anche le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione (ISCED) dell’UNESCO, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica. Affinché si applichi la maggiorazione è necessario che i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati in Italia;
  2. b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per la parte deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa e nel limite del 30 % delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui questi beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell’impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica;
  3. c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta. Per l’ammissibilità delle spese è necessario che i soggetti commissionari siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea, in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
  4. d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta, nel limite del 20% spese di personale indicate alla lettera a), a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea, in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
  5. e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso di contratti con soggetti terzi, il limite è il 30% delle spese per i contratti indicati alla lettera c).

Tutte le spese devono rispettare i principi generali di effettività, pertinenza e congruità.

Dalla base di calcolo vanno sottratte le altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

Il credito d’imposta è pari al 6% della base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta inferiore o superiori a 12 mesi. Tuttavia, se le attività di innovazione sono finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 (individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico), il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale. Non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile IRAP. Non rileva ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili previsto dall’art. 61 TUIR né ai fini dell’art. 109, quinto comma, del TUIR. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Prima di utilizzare il credito d’imposta è necessaria un’apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti circa l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro dei revisori legali. Nell’assunzione dell’incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti devono osservare il principio di indipendenza previsto dall’art. 10 del DL. n. 39/2010 e dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC), non appena sarà adottato.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per la certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro fermi restando, comunque, i limiti massimi indicati in precedenza.

 

Inoltre, le imprese beneficiarie del credito d’imposta devono redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta, in relazione ai progetti in corso di realizzazione. Questa relazione deve essere predisposta dal responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Nel caso di attività affidate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata dal soggetto commissionario che esegue le attività.

Infine, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta dovranno effettuare, ai soli fini del monitoraggio dell’efficacia dell’agevolazione, una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale dello stesso Ministero saranno stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

Il decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) ha sospeso, per tutti i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato italiano, gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Fanno eccezione gli adempimenti collegati alla predisposizione della dichiarazione precompilata.

 

Approfondisci

NEWSLETTER P.S.C. Marzo 2020:

IN BREVE

  • Coronavirus: nella “zona rossa” sospesi gli invii di comunicazioni di irregolarità, richieste di documenti e cartelle di pagamento, misure anche a livello nazionale
  • Coronavirus: smart working applicabile subito, anche senza accordi lavoratori-azienda
  • Riaperti i termini per la prima nomina del revisore nelle Srl: le novità del Decreto Milleproroghe convertito in legge
  • Fatture elettroniche, rinviato al 4 maggio il termine per aderire al servizio di consultazione
  • Amministratori condominio: slitta l’invio dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica
  • Amministratori di condominio: unica utenza telematica per l’invio delle comunicazioni riferite a più condomìni
  • Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2020 dei libri sociali
  • Entro il 31 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)
  • Patent Box: con o senza ruling
  • Dal 2 marzo lettere di intento nel Cassetto fiscale del fornitore
  • Iscritti Gestione Artigiani e Commercianti: contributi per il 2020
  • Gestione separata: le aliquote di contribuzione per il 2020
  • Dispositivi antiabbandono: al via le richieste per il bonus
APPROFONDIMENTI
  • La tassa di vidimazione 2020 dei libri sociali
  • Le regole per il Patent Box con o senza ruling

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

 

IN BREVE

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE

Coronavirus: nella “zona rossa” sospesi gli invii di comunicazioni di irregolarità, richieste di documenti e cartelle di pagamento, misure anche a livello nazionale

D.M. 24 febbraio 2020; Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 26 febbraio 2020; D.L. 2 marzo 2020, n. 9 

Con comunicato stampa del 26 febbraio 2020, l’Agenzia Entrate ha reso noto che a seguito del D.M. 24 febbraio 2020 dell’Economia e delle Finanze, Agenzia Entrate e Agenzia Entrate-Riscossione, nelle zone interessate, sono sospesi gli invii di comunicazioni di irregolarità, richieste di documenti per il controllo formale, cartelle di pagamento e atti di recupero dei debiti tributari affidati all’Agente della riscossione.

Successivamente, nella seduta del 28 febbraio, il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo D.L. 2 marzo 2020, n. 9, che prevede un serie di misure urgenti.

Per i soggetti che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’), sono sospesi:

  • i versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 21 febbraio al 30 aprile, relativi a: cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi; atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali; “rottamazione-ter”; “saldo e stralcio”. La scadenza di tali versamenti è prorogata al 31 maggio 2020 (differito al 1° giugno 2020 in quanto il 31 maggio è giorno festivo);
  • il pagamento delle bollette di acqua, gas ed energia elettrica, fino al 30 aprile, con la previsione dell’eventuale rateizzazione delle bollette una volta terminato il periodo di sospensione;
  • i termini per gli adempimenti e il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza dal 23 febbraio al 30 aprile 2020
  • il versamento, per 12 mesi, dei ratei dei mutui agevolati concessi da Invitalia alle imprese;
  • il pagamento dei diritti camerali.

Inoltre, si estende la sospensione dei termini per adempimenti e pagamenti, già prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dello scorso 24 febbraio, anche ai contribuenti che risiedono al di fuori della “zona rossa” ma si avvalgono di intermediari che vi sono ubicati.

Infine, a livello nazionale, si prorogano al 31 marzo i termini per la comunicazione dei dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi pre-compilata e la trasmissione telematica (e consegna ai percipienti) delle CU. In questo modo, i professionisti e gli operatori economici – ovunque ubicati sul territorio nazionale – avranno più tempo per raccogliere e trasmettere i dati oggetto di questo adempimento.

La dichiarazione precompilata sarà messa a disposizione dal 5 maggio e si avrà tempo per presentarla entro il 30 settembre.

 

 

LAVORO

Coronavirus: smart working applicabile subito, anche senza accordi lavoratori-azienda

D.P.C.M. 1° marzo 2020

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 1° marzo 2020 che – in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 – proroga alcune misure già adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne introduce ulteriori finalizzate a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi su tutto il territorio nazionale, distinguendo le misure in base alle aree geografiche d’intervento.

Nell’ambito delle misure applicabili sull’intero territorio nazionale si stabilisce, tra l’altro, che la modalità di “lavoro agile” (smart working) ”, disciplinata dagli artt. da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per tutta la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti.

Con tale decreto il il Governo è intervenuto per rendere più immediato il ricorso allo smart working (“lavoro agile”), su tutto il territorio nazionale, ampliando quanto previsto con il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 che ne avevano facilitato l’applicazione solo nelle aree considerate a rischio per l’emergenza Coronavirus (c.d. “zona rossa”).

Lo smart working è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro. La definizione di smart working, contenuta nella Legge n. 81/2017, pone l’accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l’accordo individuale e sull’utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone).

Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento – economico e normativo – rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall’INAIL nella Circolare n. 48/2017.

Normalmente quindi, per l’avvio del lavoro agile occorre, un accordo individuale lavoratore-aziende, che specifichi nel dettaglio tempi e modi di utilizzo degli strumenti che permettono di lavorare da remoto, e cioè pc portatili, tablet e smartphone. L’accordo va poi registrato sul portale del ministero del Lavoro con procedura telematica.

 

 

AGEVOLAZIONI, TRIBUTI LOCALI, SOCIETÀ

Riaperti i termini per la prima nomina del revisore nelle Srl: le novità del Decreto Milleproroghe convertito in legge

D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8,

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2020, ed è già in vigore, il decreto “Milleproroghe” (D.L. n. 162/2019), convertito in legge n. 8/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”.

Tra le misure, nuove e confermate, contenute nel provvedimento si segnala in particolare:

  • la proroga al 31 dicembre 2020 del “bonus verde”, la detrazione Irpef nella misura del 36%, fino a un ammontare complessivo non superiore a 5mila euro per unità immobiliare ad uso abitativo, prevista per le spese sostenute per interventi di sistemazione di giardini, terrazze e parti comuni di edifici condominiali. Per poter essere detratte, le spese devono essere documentate;
  • il riconoscimento di un incentivo per l’acquisto di scooter e moto elettriche o ibride effettuato nell’anno 2020. Il contributo riconosciuto è pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro, nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3;
  • l’estensione degli incentivi previsti per l’acquisto di un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, a chi consegna per la rottamazione un veicolo della stessa categoria omologato alla classe Euro 0 (fino al 31 dicembre 2019, la misura è riservata ai casi in cui il veicolo rottamato sia classificato nelle classi Euro 1, 2, 3 e 4);
  • la proroga, per l’anno 2020, dal 28 febbraio al 30 settembre del termine per presentare al Comune la richiesta di accesso alle agevolazioni per la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi per la promozione delle economie locali nei Comuni fino a 20 mila abitanti;
  • l’estensione ai Comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi della riduzione dell’aliquota dal 15 al 10 per cento, a regime, della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato. Per l’anno 2020 l’agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;
  • limitatamente al 2020 continuano ad applicarsi le norme in materia di imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e Tosap, nonché le norme in materia di canone per l’installazione di mezzi pubblicitari e per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, in deroga a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2020, n. 160) che ne dispone l’abrogazione;
  • la riapertura dei termini entro cui le Srl e le società cooperative sono tenute alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo. In particolare, tale termine slitta dal 16 dicembre 2019 alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019, stabilita ai sensi dell’ 2364, secondo comma, del codice civile.

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Fatture elettroniche, rinviato al 4 maggio il termine per aderire al servizio di consultazione

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28 febbraio 2020, n. 99922

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 99922 del 28 febbraio 2020, ha disposto una nuova proroga dal 29 febbraio al 4 maggio 2020 del termine entro il quale è possibile aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche.

Il provvedimento prevede inoltre che i consumatori finali che abbiano effettuato l’adesione al servizio possano consultare le proprie fatture ricevute a decorrere dal 1° marzo 2020.

Contestualmente sono state approvate le nuove specifiche tecniche; in particolare:

  1. sono stati modificati gli schemi e sono stati inseriti nuovi controlli per rendere più puntuali le codifiche “TipoDocumento” e “Natura”;
  2. a decorrere dal 4 maggio 2020 e fino al 30 settembre 2020 il Sistema di Interscambio (SdI) accetterà comunque fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema sia con lo schema approvato con le attuali specifiche tecniche (versione 1.5);
  3. a decorrere dal 1° ottobre 2020, invece, il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema.

Per quanto riguarda il servizio di consultazione delle e-fatture, si ricorda che:

  1. per effetto dell’adesione – da effettuarsi sul portale “Fatture e corrispettivi” – gli operatori Iva (o i loro intermediari delegati) nonché i consumatori finali potranno consultare ed acquisire le proprie fatture elettroniche emesse e ricevute;
  2. l’Agenzia delle Entrate renderà disponibili, a chi aderisce al servizio, ai fini della consultazione e acquisizione, l’intero file delle fatture elettroniche, e di conseguenza ne effettua la memorizzazione;
  3. l’adesione avviene mediante un’apposita funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate.

 

 

COMUNICAZIONI, ADEMPIMENTI

Amministratori condominio: slitta l’invio dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28 febbraio 2020, n. 100083; D.L. 2 marzo 2020, n. 9 

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 100083 del 28 febbraio 2020, ha disposto il rinvio al 9 marzo 2020 del termine entro il quale gli amministratori di condominio sono tenuti a comunicare all’Anagrafe tributaria i dati – riferiti al 2019 – relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, ai fini della dichiarazione precompilata 2020.

 

Tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2020 dall’art. 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9.

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 2 del D.M. 1° dicembre 2016, gli amministratori di condominio devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

 

 

DICHIARAZIONI

Amministratori di condominio: unica utenza telematica per l’invio delle comunicazioni riferite a più condomìni

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 28 febbraio 2020, n. 10/E

Con la Risoluzione 28 febbraio 2020, n. 10/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in presenza di un numero consistente di condomìni amministrati, l’amministratore può effettuare la trasmissione delle dichiarazioni dei condomìni per i quali ricopre la carica di rappresentante, mediante l’utilizzo di un’unica utenza telematica attribuita all’amministratore stesso.

Si ricorda infatti che i condomìni sono tenuti agli obblighi dei sostituti d’imposta, tra i quali la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche e dei modelli 770. Attualmente, gli amministratori di condominio effettuano le trasmissioni delle dichiarazioni tramite gli intermediari ovvero direttamente, in qualità di gestori o di incaricati della trasmissione telematica per il condominio stesso utilizzando l’utenza propria di ciascun condominio.

La possibilità di utilizzare un’unica utenza telematica è stata prevista al fine di superare le difficoltà di doversi accreditare ai sistemi telematici tante volte quanti sono i condomìni cui si riferiscono le operazioni da effettuare.

A tal fine la sussistenza dell’associazione tra l’amministratore e il condominio è verificata sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria, desunti dai modelli AA5 e AA7 presentati dagli interessati al momento della registrazione. In particolare, presso l’Anagrafe tributaria:

  • il condominio deve risultare registrato con la natura giuridica “51” (Condomìni);
  • il rappresentante con il codice carica “13” (Amministratore di condominio);
  • se il condominio ha partita Iva, il rappresentante dev’essere registrato con codice carica “1” (Rappresentante legale).

L’utilizzo dell’utenza unica telematica rappresenta comunque una facoltà e non un obbligo.

Con la nuova utenza telematica attribuita all’amministratore, inoltre, è possibile effettuare tutte le comunicazioni già in carico direttamente agli amministratori di condominio, come, ad esempio, quelle contenenti i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

TASSA VIDIMAZIONI

Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2020 dei libri sociali

Entro il 16 marzo 2020:

  • le società di capitali,
  • le società consortili,
  • le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
  • gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

La misura della tassa, anche per il 2020, sarà di:

  • 309,87 euro per la generalità delle società;
  • 516,46 euro per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2020 superiore a 516.456,90 euro.

Vedi l’Approfondimento

 

 

DICHIARAZIONI

Entro il 31 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, entro il 31 marzo 2020, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, corrisposti nell’anno di imposta precedente.

La Cupe viene rilasciata da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa, rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa, società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

 

 

AGEVOLAZIONI

Patent Box: con o senza ruling

Il patent box è un’agevolazione fiscale, prevista e disciplinata dall’art. 1, commi 37 – 45, della legge n. 190/2014 e dal D.M. 28 novembre 2017, avente ad oggetto un’esenzione del 50% dei redditi conseguiti dall’utilizzo di determinati beni immateriali, quali:

  • software protetto da copyright;
  • brevetti industriali;
  • disegni e modelli;
  • processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, a condizione che esercitino le attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 8, comprese le società e gli enti diversi dalle società, e i soggetti stranieri, con o senza personalità giuridica, residenti in Paesi con i quali sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni e hanno stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i beni immateriali agevolabili.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Dal 2 marzo lettere di intento nel Cassetto fiscale del fornitore

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 27 febbraio 2020, n. 96911

A decorrere dal 2 marzo 2020, le informazioni relative alle dichiarazioni di intento trasmesse dagli esportatori abituali saranno disponibili nel “Cassetto fiscale” di ciascun fornitore.

Ciò è quanto disposto dal provvedimento n. 96911/2020 del direttore dell’Agenzia Entrate del 27 febbraio 2020, in attuazione dell’art. 12-septies del D.L. n. 34/2019 che ha modificato la disciplina delle dichiarazioni d’intento.

Il provvedimento ha aggiornato altresì il modello di dichiarazione d’intento (modello DI) e le relative istruzioni. I soggetti in possesso della qualifica di esportatori abituali non sono più tenuti a consegnare ai propri fornitori la lettera di intento, essendo sufficiente la trasmissione all’Agenzia Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica.

Per i fornitori diventa obbligatorio indicare sulla fattura gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento, mentre in precedenza era sufficiente riportare gli estremi della stessa (data e numero).

 

Oltre all’obbligo di consegna al fornitore della lettera di intento, con l’art. 12-septies del D.L. n.  34/2019 sono stati aboliti:

  • l’annotazione delle dichiarazioni di intento in appositi registri (sia per l’esportatore abituale che per il fornitore);
  • la consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione di intento (tale dispensa era già stata prevista, in via di prassi, dalla nota Agenzia delle Dogane e monopoli n. 58510/2015);
  • il riepilogo delle dichiarazioni d’intento ricevute, da parte del fornitore, nella propria dichiarazione IVA annuale, a partire dal modello IVA 2021 per il 2020.

 

Le novità hanno efficacia dal periodo d’imposta 2020, sebbene il provvedimento attuativo sia stato emanato il 27 febbraio 2020 e le implementazioni procedurali siano disponibili solamente a decorrere dal 2 marzo 2020.

 

 

ARTIGIANI E COMMERCIANTI, CONTRIBUZIONE

Iscritti Gestione Artigiani e Commercianti: contributi per il 2020

Inps, Circolare 17 febbraio 2020, n. 28

Con la Circolare n. 28 del 17 febbraio 2020 l’Inps ha reso noto gli importi dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione Artigiani ed alla Gestione Commercianti per l’anno 2020.

Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche per l’anno 2020, sono pari:

  • al 24% per i lavoratori artigiani (21,490% per i minori di 21 anni);
  • al 24,09% per i commercianti (21,990% per i minori di 21 anni).

Se il lavoratore autonomo consegue un reddito superiore a 47.379 euro, occorre versare l’1% in più di contributi.

Per l’anno 2020, indipendentemente dal reddito conseguito, si applicano i seguenti costi contributivi fissi:

  • artigiani: 3.836,16 euro (titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni) ovvero 3.501,15 euro (coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni);
  • commercianti: 3.850,52 euro (titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni) ovvero 3.515,50 euro (coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni).

Oltre ad un minimale, esiste anche un massimale imponibile, ossia un reddito oltre il quale non bisogna più versare contributi. Tale soglia si differenzia in base alla data di iscrizione del lavoratore alla gestione artigiani e commercianti:

  • per i soggetti iscritti alla gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad 78.965 euro;
  • per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a 103.055.

 

Continuano ad applicarsi anche per l’anno 2020 le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

I contributi devono essere versati tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle seguenti scadenze:

  • 18 maggio 2020, 20 agosto 2020, 16 novembre 2020 e 16 febbraio 2021, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
  • entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2019, primo acconto 2020 e secondo acconto 2020.

 

 

LAVORO AUTONOMO, CONTRIBUZIONE

Gestione separata: le aliquote di contribuzione per il 2020

Inps, Circolare 3 febbraio 2020, n. 12

L’Inps, con la circolare n. 12 del 3 febbraio 2020, comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata per l’anno 2020.

Immutate le aliquote contributive per i soggetti iscritti alla Gestione separata Inps, di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

L’art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha, infatti, disposto che per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’aliquota contributiva e di computo è dall’anno 2018 pari al 33%. Pertanto, anche per l’anno 2020, la percentuale resta ferma al 33%.

Permangono, confermate, anche le aliquote aggiuntive nella seguente misura:

  • 0,50%, per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia;
  • 0,22%, disposta dall’art. 7 del D.M. 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 791 della legge n. 296/2006;
  • 0,51%, per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL.

Nella circolare, l’INPS specifica anche le modalità di ripartizione dell’onere contributivo e i minimali e massimali di riferimento.

Per quanto riguarda le aliquote contributive e di computo, l’INPS distingue le seguenti tipologie:

A1. Collaboratori e figure assimilate

Ai collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS si applica., anche per l’anno 2020 un’aliquota del:

  • 34,23% (33% + 0,72% + 0,51% aliquote aggiuntive), se si tratta di soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
  • 33,72% (33% + 0,72% aliquote aggiuntive), se si tratta invece di soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

A2. Liberi professionisti

Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%.

Pertanto, ai soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie si applica, anche per l’anno 2019, l’aliquota del 25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva).

A3. Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota per il 2019, è confermata al 24% per entrambe le categorie (collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti).

Per quanto riguarda la ripartizione dell’onere contributivo:

B1. Aziende committenti

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

L’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.

B2. Liberi professionisti

L’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2017, primo e secondo acconto 2018).

L’INPS, nella circolare n. 19/2019, dopo aver effettuato la distinzione tra le diverse aliquote spettanti, segnala anche quali sono i minimali ed i massimali da tenere in considerazione con riferimento all’onere contributivo.

Per l’anno 2020 il massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/95 è pari a euro 103.055,00.

Pertanto, le aliquote per il 2020 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.

Per l’anno 2020 il minimale di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990 è pari a euro 15.953,00.

Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.828,72, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

  • euro 4.103,11 (di cui euro 3.988,25 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l’aliquota del 25,72%;
  • euro 5.379,35 (di cui euro 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
  • euro 5.460,71 (di cui euro 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%.

 

 

AGEVOLAZIONI

Dispositivi antiabbandono: al via le richieste per il bonus

D.M. 28 gennaio 2020

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2020 è stato pubblicato il Decreto 28 gennaio 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti, che disciplina le modalità di attribuzione del contributo per l’acquisto o per il rimborso di parte del costo sostenuto per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono, conformi alle caratteristiche tecniche di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122.

Il contributo o il rimborso deve essere richiesto da uno dei genitori o altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale su un minore che non abbia compiuto il quarto anno di età al momento dell’acquisto del dispositivo antiabbandono.

È erogato mediante il rilascio di un buono di spesa elettronico del valore nominale di 30 euro per l’acquisto del dispositivo antiabbandono associato al codice fiscale di un minore.

Per richiedere il bonus è necessario registrarsi sulla piattaforma informatica accessibile, dal 20 febbraio 2020, dal sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

TASSA VIDIMAZIONI

La tassa di vidimazione 2020 dei libri sociali

Entro il 16 marzo 2020:

  • le società di capitali,
  • le società consortili,
  • le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
  • gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

 

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):

  • le società di persone,
  • le società cooperative,
  • le società di mutua assicurazione,
  • gli enti non commerciali,
  • le società di capitali sportive dilettantistiche.

 

La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2020 sarà di:

  • 309,87 euro per la generalità delle società;
  • 516,46 euro per le società con capitale sociale all’1° gennaio 2020 superiore a 516.456,90 euro.

 

Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2020.

Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice tributo 7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali).

L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

 

 

AGEVOLAZIONI

Le regole per il Patent Box con o senza ruling

Il patent box è un’agevolazione fiscale, prevista e disciplinata dall’art. 1, commi 37 – 45, della legge n. 190/2014 e dal D.M. 28 novembre 2017, avente ad oggetto un’esenzione del 50% dei redditi conseguiti dall’utilizzo di determinati beni immateriali, quali:

  • software protetto da copyright;
  • brevetti industriali;
  • disegni e modelli;
  • processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, a condizione che esercitino le attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 8, comprese le società e gli enti diversi dalle società, e i soggetti stranieri, con o senza personalità giuridica, residenti in Paesi con i quali sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni e hanno stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i beni immateriali agevolabili.

 

L’agevolazione fiscale non si applica alle società assoggettate alle procedure di fallimento, liquidazione coatta o amministrazione straordinaria dall’inizio dell’esercizio in cui viene emesso il provvedimento che ne dispone l’apertura.

L’opzione per l’esercizio dell’agevolazione ha durata pari a cinque anni, irrevocabile e rinnovabile. Per il 2015 e il 2016 per aderire bisognava presentare un apposito modello all’Agenzia Entrate. Successivamente è stato previsto l’esercizio dell’opzione nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d’imposta al quale la medesima dichiarazione dei redditi si riferisce.

I redditi che costituiscono la base per il calcolo dell’agevolazione possono derivare dalla concessione in uso dei beni immateriali oppure dal loro utilizzo diretto.

Per determinare l’agevolazione in primo luogo è necessario individuare l’ammontare del reddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali. Dopodiché si moltiplica tale reddito per una percentuale (nexus ratio), pari al rapporto tra:

  • i costi di ricerca e sviluppo per la creazione, il mantenimento e l’accrescimento e sviluppo dei beni immateriali;
  • il totale dei costi complessivi, pari alla somma dei costi di cui al punto precedente più il costo di acquisizione, anche mediante licenza di concessione in uso, del bene immateriale sostenuto nel periodo di imposta.

I costi qualificati al numeratore possono essere aumentati di un valore pari alla differenza tra i costi complessivi al denominatore e i costi qualificati, nel limite del 30% di questi ultimi.

Prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 34/2019 (“Decreto Crescita”), per la determinazione del reddito generato dall’utilizzo dei beni immateriali e le plusvalenze derivanti da una loro eventuale cessione era necessario giungere ad un accordo con l’Agenzia Entrate, presentando un’istanza di ruling.

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2019), i soggetti che optano per il regime di patent box possono scegliere, in alternativa alla procedura di ruling, di determinare e dichiarare direttamente il reddito agevolabile, rimandando il confronto con l’amministrazione finanziaria a una successiva fase di controllo. A tal fine, devono indicare le informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in un’idonea documentazione, predisposta secondo quanto previsto dal provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate. n. 658445/2019.

Dopo l’accettazione del ruling ci sono più opzioni per recuperare l’agevolazione:

  • variazione in diminuzione dell’intero reddito agevolato del periodo tra l’anno di presentazione dell’istanza di ruling e l’anno di sottoscrizione del ruling, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione del ruling (D.M. 28 novembre 2017, art. 4, comma 4)
  • indicazione della variazione in diminuzione per anno di competenza presentando, se già scaduta, la corrispondente dichiarazione integrativa per ciascun anno di agevolazione (circolare n. 11/E/2016). Tuttavia bisogna tenere conto che, a causa delle modifiche apportate dal D.L. n. 193/2016, se le dichiarazioni integrative vengono trasmesse oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, i crediti d’imposta (o i maggiori crediti d’imposta) emergenti da queste ultime potranno essere utilizzati in compensazione solo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui le integrative stesse sono state inviate.

Se la dichiarazione di un certo anno non è ancora scaduta (ad esempio perché l’accordo di ruling è stato accettato prima della scadenza della dichiarazione), è possibile presentarla inserendo la variazione in diminuzione.

Se si sceglie di determinare autonomamente il reddito agevolabile, è necessario predisporre la documentazione prevista dal provvedimento dell’Agenzia Entrate n. 658445/2019 e comunicarne il possesso con la dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell’agevolazione patent box.

L’agevolazione va ripartita in tre anni, a quote costanti, riportando una variazione in diminuzione nelle rispettive dichiarazioni. È possibile percorrere questa opzione anche se è già stata presentata un’istanza di ruling. La predisposizione e la comunicazione del possesso della documentazione è necessaria per evitare le sanzioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997 in caso di accertamento e rettifica del reddito escluso in applicazione del patent box.

Beneficiare dell’agevolazione senza il ruling preventivo, pur essendo la via più rapida, presenta maggiori profili di rischiosità. Con il ruling è possibile definire e risolvere a priori i punti di controversia con l’Agenzia Entrate, che altrimenti potrebbero emergere successivamente in caso di controlli. In caso di mancato o parziale riconoscimento dell’agevolazione non sono dovute sanzioni ma anche il semplice venir meno del riconoscimento fiscale potrebbe essere molto dannoso.

Sul sito internet dell’Agenzia entrate è pubblicata una raccolta della principale Normativa e Prassi.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 9 marzo 2020 prorogato a martedì 31 marzo (*) Certificazioni (CU) Termine ultimo per effettuare l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi la certificazione unica 2020 (modello CU 2020), riguardanti oltre i redditi di lavoro dipendente e assimilati anche i redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nell’anno 2019. Sostituti d’imposta Telematica
Lunedì 9 marzo 2020 prorogato a martedì 31 marzo (*) Comunicazioni – Amministratori condominio Termine per l’invio dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, nonché all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione, ai fini della dichiarazione precompilata 2020. Amministratori di condominio Telematica
Lunedì 16 marzo 2020 IVA Termine ordinario per il pagamento dell’IVA relativa alla Dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019. Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni. Modello F24
Lunedì 16 marzo 2020 Tassa Vidimazioni Termine per il versamento della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali. Società di capitali (Spa, Srl, Sapa) Modello F24
Martedì 31 marzo 2020 Certificazioni (Cupe) Termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2019. Soggetti IRES (srl, spa, ecc.) che nel 2019 hanno corrisposto utili;

soggetti che nel 2019 hanno corrisposto proventi equiparati agli utili;

soggetti (comprese ditte individuali e società di persone) che nel 2019, in forza di un contratto di associazione in partecipazione (con apporto di capitale o misto), hanno corrisposto somme all’associato.

Martedì 31 marzo 2020 Certificazioni (CU) Termine ultimo per la consegna ai lavoratori dipendenti e autonomi dei dati relativi alla Certificazione unica 2020 sintetica, riguardanti oltre i redditi di lavoro dipendente e assimilati anche i redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nell’anno 2019. Sostituti d’imposta Formato elettronico o cartaceo.
(*) Termine prorogato dall’art.1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9.

Approfondisci

NEWSLETTER P.S.C. Febbraio 2020:

IN BREVE
  • Regime forfetario: ancora dubbi per la decorrenza delle cause di esclusione
  • Trasmissione telematica dei corrispettivi, in corso l’invio massivo delle lettere di compliance
  • Pronti i modelli Redditi PF, Enc, SC, SP, Consolidato e Irap 2020
  • Malfunzionamento del registratore di cassa telematico e registro di emergenza
  • Isa: approvati 175 nuovi modelli
  • Novità 2020 per il bollo sulle fatture elettroniche
  • Bolli virtuali su fatture elettroniche del quarto trimestre 2019 deducibili solo nel 2020
  • L’opzione Patent Box ha durata quinquennale e termina il 30 giugno 2021: i chiarimenti dall’Agenzia Entrate
  • POS obbligatorio ma ancora senza sanzioni
  • F24 anche per la registrazione degli atti privati
  • I crediti previdenziali affidati alla riscossione si prescrivono in 5 anni (e non 10)
  • Il Mise segnala richieste fraudolente per la registrazione di marchi
  • Chi saranno gli “osservati speciali” dalla Guardia di Finanza?
  • Retribuzioni convenzionali per i lavoratori dipendenti operanti all’estero per il periodo d’imposta 2020
  • Dall’Osservatorio sui bilanci delle Srl della FNC un nuovo Focus sul settore costruzioni
APPROFONDIMENTI
  • Regime forfettario: i requisiti per l’ingresso e la permanenza
  • Il registro di emergenza per malfunzionamento del registratore di cassa telematico

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

IN BREVE

IRPEF, REGIMI AGEVOLATI

Regime forfetario: ancora dubbi per la decorrenza delle cause di esclusione

Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 691 e 692

Con la legge di Bilancio 2020 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2019) sono stati reintrodotti due vincoli che, secondo la relazione tecnica al provvedimento normativo, dovrebbero ridurre quasi di un quarto la platea dei beneficiari del regime, portandoli da 1,4 milioni a meno di 1,1 milioni.

I nuovi limiti prevedono che:

  • non si deve superare il limite di 20.000 euro lordi annui per i compensi a dipendenti o collaboratori, relativi a lavoro accessorio, collaborazioni anche a progetto, lavoro subordinato, e anche agli utili da partecipazione agli associati e alle stesse prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari;
  • sono esclusi tutti i contribuenti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (assegni pensionistici) superiori a 30.000 euro.

Ad un mese dalla pubblicazione della legge di Bilancio regna però ancora l’incertezza sulla decorrenza delle nuove cause d’esclusione.

La data di entrata in vigore prevista dalla legge n. 160/2019 (il 2020 appunto) risulta infatti in contrasto con la norma di tutela prevista dallo Statuto del Contribuente, che prevede un termine minimo per l’entrata in vigore di nuovi adempimenti pari a 60 giorni.

Anche gli orientamenti provenienti dai vertici non sono univoci, tra chi, come il Sottosegretario al Ministero dell’Economia Cecilia Guerra, ha affermato che non esiste alcun dubbio circa la decorrenza dei nuovi limiti al regime forfetario e che questi sono ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2020, e chi invece, come l’On. Carla Ruocco, Presidente della Commissione Finanze della Camera, ha affermato che i nuovi limiti decorreranno soltanto dal 2021.

È quindi auspicabile che il legislatore intervenga al più presto con una norma di interpretazione autentica.

Si ricordano i requisiti per l’ingresso e la permanenza nel regime agevolato e le modifiche intercorse negli ultimi anni.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Trasmissione telematica dei corrispettivi, in corso l’invio massivo delle lettere di compliance

Agenzia delle Entrate, Comunicato 3 febbraio 2020

In questi giorni l’Agenzia delle Entrate sta notificando ai contribuenti che nel 2018 hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400mila euro comunicazioni in cui si segnala il mancato ricevimento dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri riferiti al periodo luglio-novembre 2019, nonostante nella dichiarazione IVA 2019 siano state indicate operazioni nei confronti di consumatori finali (quadro VT). In tali comunicazioni anche i contribuenti eventualmente non tenuti all’adempimento sono invitati a fornire chiarimenti tramite il servizio telematico CIVIS.

Con un comunicato del 3 febbraio 2020 l’Agenzia ha tuttavia precisato che tali chiarimenti o segnalazioni non sono necessari per chi, pur operando nell’ambito del commercio al dettaglio e attività assimilate, ha deciso di certificare le proprie operazioni esclusivamente con fattura.

DICHIARAZIONI

Pronti i modelli Redditi PF, Enc, SC, SP, Consolidato e Irap 2020

Agenzia delle Entrate, Provvedimenti 31 gennaio 2020, n. 27759, n. 27764, n. 27765, n. 27979, n. 27807, n. 28098

Sono disponibili, con le relative istruzioni, i modelli Redditi Persone fisiche, Enti non commerciali, Società di capitali, Società di persone, Consolidato nazionale e mondiale e Irap 2020.

Tra le principali novità di quest’anno si segnalano:

  • il regime agevolato per i pensionati esteri che hanno trasferito la residenza nei piccoli centri del Sud Italia. Nel quadro RM è stata infatti inserita la sezione XVIII “Opzione per l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 24-ter del TUIR”, per consentire l’esercizio dell’opzione, introdotta dal 1° gennaio 2019, per le persone fisiche titolari dei redditi da pensione di cui all’ 49, comma 2, lettera a), del Tuir erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti situati in Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia e che applicano sui redditi prodotti all’estero un’aliquota agevolata del 7 per cento;
  • il nuovo limite di reddito previsto per i figli a carico: per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è elevato a 4mila euro;
  • il nuovo sport bonus;
  • nei modelli Cnm, Sc, Sp e Enc, è stata introdotta la detrazione per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto e la posa in opera delle apparecchiature per la ricarica delle auto elettriche;
  • nei modelli Irap, Sc, Sp ed Enc, la quota deducibile del Patent Box: nei nuovi campi denominati “documentazione”, infatti, è possibile indicare la quota annuale deducibile relativa al Patent Box, qualora il contribuente abbia optato nella nuova sezione del quadro OP, in alternativa all’istanza di ruling, per la comunicazione delle informazioni necessarie per determinare il reddito agevolabile con la documentazione predisposta secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 658445 del 30 luglio 2019;
  • nel modello Enti non commerciali, i redditi da floricoltura.

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Malfunzionamento del registratore di cassa telematico e registro di emergenza

Con l’avvento del cosiddetto “scontrino elettronico”, scontrini e ricevute fiscali sono stati sostituiti da un documento commerciale, che deve essere emesso esclusivamente utilizzando un registratore telematico (RT) o una procedura web messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia Entrate.

Il consumatore finale non riceverà più uno scontrino o una ricevuta ma un documento commerciale, senza valore fiscale ma che potrà essere conservato come garanzia del bene o del servizio pagato, per un cambio merce, ecc.

In caso di guasto del registratore di cassa e impossibilità di emettere il documento commerciale l’esercente dovrà:

  • richiedere immediatamente l’intervento della ditta tenuta alla manutenzione, annotando la data e l’ora della richiesta sul libretto di dotazione dell’apparecchio;
  • provvedere, fino a quando non sia ultimato il servizio di assistenza, e prima dell’uscita del cliente dal negozio, all’annotazione su apposito registro di emergenza dei corrispettivi relativi a ciascuna singola operazione effettuata.

Vedi l’Approfondimento

 

 

DICHIARAZIONI

Isa: approvati 175 nuovi modelli

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 31 gennaio 2020, n. 27762

Sono stati approvati in via definitiva dall’Agenzia delle Entrate, con le relative istruzioni, 175 nuovi modelli Isa, che dovranno essere utilizzati dai contribuenti che nel 2019 hanno esercitato in via prevalente una delle attività soggette agli Indici sintetici al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Attraverso tali modelli i contribuenti comunicano all’Agenzia delle Entrate, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale e della loro successiva evoluzione. I modelli costituiscono parte integrante del modello Redditi 2020.

Con il medesimo provvedimento sono stati inoltre individuati i dati economici, contabili e strutturali rilevanti ai fini Isa per il periodo d’imposta 2020 e definite le modalità di acquisizione delle variabili “precalcolate 2020” per il periodo d’imposta 2019 e il programma delle elaborazioni degli Isa applicabili a partire dal periodo d’imposta 2020.

Definite infine le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari all’applicazione degli indici per il periodo di imposta 2019, sia massivamente, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, che puntualmente, accedendo al proprio cassetto fiscale. Nel primo caso gli intermediari in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente possono trasmettere all’Agenzia via web un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali ricevere i dati “precalcolati”.

 

 

IMPOSTA DI BOLLO

Novità 2020 per il bollo sulle fatture elettroniche

Con la conversione in legge del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio (art. 17, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge n. 157/2019) sono stati modificati i termini per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti.

A partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2020, nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

Quando l’importo annuo supera la cifra indicata, i termini di versamento rimangono invariati, vale a dire trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre:

  • 20 aprile 2020 per il primo trimestre;
  • 20 luglio 2020 per il secondo trimestre;
  • 20 ottobre 2020 per il terzo trimestre;
  • 20 gennaio 2021 per l’ultimo trimestre.

 

 

IMPOSTA DI BOLLO

Bolli virtuali su fatture elettroniche del quarto trimestre 2019 deducibili solo nel 2020

I bolli su fatture elettroniche emesse del quarto trimestre 2019, seppur di competenza dell’esercizio 2019 (e quindi da contabilizzare in tale anno), saranno deducibili nel 2020, con conseguente variazione in aumento del reddito 2019 da evidenziare nel Modello Redditi 2020 e corrispondente variazione in diminuzione del reddito 2020 da evidenziare nel Modello Redditi 2021.

In base al comma 1 dell’art. 99 TUIR, infatti:

  • non sono deducibili dal reddito le imposte sul reddito e le imposte per le quali è prevista la rivalsa (ad esempio l’IVA);
  • le altre imposte, salvo eccezioni, sono invece deducibili secondo “il principio di cassa” ossia nel periodo d’imposta in cui è avvenuto il pagamento anche se si tratta di tributi di competenza di altri esercizi.

Si ricorda che in tema di bolli elettronici, fin dal 2003, la Cassazione tributaria, con la sentenza n.10221 del 27 giugno 2003, aveva ribadito che l’imposta di bollo è deducibile “per cassa” a nulla rilevando il fatto che l’imposta fosse stata corrisposta con metodo virtuale.

 

 

AGEVOLAZIONI

L’opzione Patent Box ha durata quinquennale e termina il 30 giugno 2021: i chiarimenti dall’Agenzia Entrate

Nell’ambito del Patent Box e dei marchi d’impresa, l’istanza di ruling per il regime opzionale determina l’efficacia dell’opzione solamente qualora questa sia ancora in corso di validità e nei limiti del periodo legalmente disposto che, comunque, non può superare il 30 giugno 2021.

Lo ha chiarito l’Agenzia Entrate con il Principio di diritto n. 28 del 18 dicembre 2019 con cui risponde ad alcune imprese che hanno chiesto di sapere se sia possibile presentare istanza di rinnovo dell’accordo di Patent box, una volta spirato il quinquennio di vigenza dello stesso prima del 30 giugno 2021, al fine di continuare a beneficiare della agevolazione prevista per i marchi d’impresa fino al 30 giugno 2021.

In particolare, si specifica che l’opzione non è rinnovabile ed ha una durata di cinque anni; in ogni caso, il ruling decade il 30 giugno 2021 anche se i cinque periodi di imposta non sono trascorsi.

L’Agenzia ricorda che il regime del Patent box ha la sua origine nell’art. 1, commi da 37 a 45, della legge n. 190/2014, successivamente modificato dal D.L. n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017.

Tale norma, in recepimento delle direttive derivanti dall’Action 5 BEPS, ha escluso i marchi dall’ambito del Patent Box.

L’OCSE, per i soggetti che ne beneficiavano prima dell’emanazione delle nuove regole, ha stabilito un periodo transitorio – c.d. “grandfathering rule” – in cui è possibile continuare ad operare secondo le regole previgenti. Il periodo transitorio terminerà il 30 giugno 2021.

Con decreto 28 novembre 2017 del Ministero dell’economia e delle finanze è stato disposto che l’opzione, che può avere ad oggetto i marchi d’impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione, esercitata per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, ha durata pari a cinque periodi d’imposta ovvero, se inferiore, fino al 30 giugno 2021 e non è rinnovabile.

In tale contesto, la citata disposizione va interpretata nel senso che la durata dell’opzione dovrà essere pari a cinque periodi di imposta, ma il contribuente, comunque, decade il 30 giugno 2021, anche se i 5 periodi d’imposta terminano successivamente.

Si evidenzia, inoltre, che l’esercizio dell’opzione è condizione necessaria per poter fruire del beneficio.

Da quanto detto, si evince che:

  • la durata dell’opzione deve essere pari a cinque periodi di imposta, con la condizione che, comunque, il regime decade il 30 giugno 2021, anche se i cinque periodi d’imposta scadono successivamente;
  • l’esercizio dell’opzione è condizione necessaria per poter fruire del beneficio.

Inoltre, quando l’opzione riguarda i marchi d’impresa, vi è un’ulteriore limitazione ossia che allo scadere del quinquennio essa non è più né esercitabile né rinnovabile.

Quindi, non è possibile presentare istanza di rinnovo dell’accordo di Patent box, una volta scaduto il quinquennio di validità prima del 30 giugno 2021, per continuare a beneficiare dell’agevolazione.

Tale tesi, ricorda l’Agenzia, non è peraltro in contrasto con il Principio di diritto n. 11 del 22 marzo 2019 che ha ad oggetto l’esercizio dell’opzione per i marchi nel periodo di grandfathering.

In tale sede, è stato chiarito che il contribuente che intende accedere alla procedura di Patent Box nel 2018 a seguito di presentazione dell’opzione nel 2015, può fruire del regime agevolativo entro il termine ultimo del 30 giugno 2021.

In conclusione, “l’istanza di ruling per il regime opzionale determina l’efficacia dell’opzione solamente qualora questa sia ancora in corso di validità e nei limiti del periodo legalmente disposto che, comunque, non può superare il 30 giugno 2021”.

 

 

ADEMPIMENTI

POS obbligatorio ma ancora senza sanzioni

Già l’art. 15 del D.L. n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012, aveva stabilito che, fin dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche di natura professionale, fossero tenuti ad accettare anche i pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica.

Era stato inizialmente previsto un limite per singola operazione di 30 euro al di sotto del quale si sarebbe potuto rifiutare il pagamento elettronico. Con la legge di Stabilità per 2016 (legge n. 208/2015) il limite venne ridotto a 5 euro.

Nessuna sanzione è però mai stata introdotta per chi non si fosse adeguato alla legge fino al recente decreto fiscale collegato alla legge di bilancio del 2020 (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge n. 157/2019) che aveva previsto, a decorrere dal 1° luglio 2020, una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento con carte.

Nel corso dell’iter di conversione del decreto, l’art. 23 che prevedeva le sanzioni in caso di mancata accettazione di pagamento tramite POS è però stato soppresso.

Ci ritroviamo quindi, ancora una volta in una situazione paradossale:

  • commercianti, artigiani e professionisti sono obbligati a dotarsi di Pos e, pertanto, non possono negare ai propri clienti la possibilità di pagare tramite carta o bancomat
  • non è però prevista alcuna sanzione per chi non accetta pagamenti tramite Pos.

 

 

ADEMPIMENTI

F24 anche per la registrazione degli atti privati

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 27 gennaio 2020, n. 18379

Con provvedimento direttoriale n. 18379 del 27 gennaio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha disposto che:

  • a far data dal 2 marzo 2020 il versamento delle somme dovute per la registrazione degli atti privati si effettuerà con il modello F24;
  • fino al 31 agosto 2020 potrà ancora essere utilizzato anche il modello F23 secondo le attuali modalità;
  • a decorrere dal 1° settembre 2020, invece i suddetti pagamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente tramite F24.

In particolare, ci si riferisce a tutti gli atti privati soggetti a registrazione (in termine fisso, in caso d’uso o presentati volontariamente per la registrazione).

Non ci sono variazioni per i versamenti, e i relativi codici tributo, riguardanti la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili e la registrazione degli atti costitutivi delle start-up innovative.

 

 

AGEVOLAZIONI

I crediti previdenziali affidati alla riscossione si prescrivono in 5 anni (e non 10)

Cassazione, Ordinanza 27 gennaio 2020, n. 1824

Con l’ordinanza n. 1824 del 27 gennaio 2020 la Cassazione ha respinto il ricorso dell’esattore sentenziando che, anche dopo la rottamazione-ter, i crediti previdenziali affidati all’Agenzia Entrate – Riscossione si prescrivono in 5 anni e non in 10.

In particolare la Cassazione ha chiarito che l’art. 1, comma 197, della legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019), contempla un termine di prescrizione decennale relativo al «riaffido» da parte dell’ente creditore all’agente per la riscossione dei crediti, già oggetto di dichiarazione di «saldo e stralcio» ai sensi del comma 184 e ss. dello stesso art. 1, e rispetto ai quali siano sorte irregolarità, ma tale termine di prescrizione si riferisce ai rapporti interni tra ente creditore e agente della riscossione e non è opponibile anche ai cittadini che non avessero versato regolarmente i contributi.

 

 

RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

Il Mise segnala richieste fraudolente per la registrazione di marchi

Mise, Comunicato Stampa 25 gennaio 2020

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha informato che in questi giorni stanno giungendo a diversi cittadini e operatori interessati alla registrazione di un marchio richieste di pagamenti su un IBAN polacco.

Queste richieste, trasmesse a mezzo posta, riportano nell’intestazione il logo, l’indirizzo (errato) e i contatti del Mise e dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), nonché il nome e la firma falsificata di un dirigente del Ministero.

Si tratta di richieste fraudolente che non provengono né dal Mise né dall’UIBM.

Il Mise invita pertanto tutti gli utenti, in caso di ricezione di queste comunicazioni, a verificare attentamente il contenuto della richiesta – di cui è stato pubblicato un caso concreto sul sito www.uibm.mise.gov.it – a non pagare e ad inviarne copia alla Linea Diretta Anticontraffazione: anticontraffazione@mise.gov.it.

Per maggiori informazioni è inoltre possibile contattare l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

 

 

ACCERTAMENTO

Chi saranno gli “osservati speciali” dalla Guardia di Finanza?

Attraverso una complessa attività di profilazione dei contribuenti e di geo-referenziazione dei fenomeni evasivi monitorati sul territorio negli anni 2015-2018, il Nucleo speciale entrate avrebbe ottenuto un quadro dei fenomeni evasivi che mette in evidenza la concentrazione degli stessi per aree geografiche e, quando ciò risulta possibile, anche per macro-categorie economiche di appartenenza.

I settori di intervento presi in considerazione nella costruzione di tale mappa dell’evasione fiscale riguardano:

  • la fiscalità internazionale;
  • il sommerso d’azienda;
  • le attività dei professionisti;
  • i giochi e le scommesse;
  • e le frodi Iva.

I risultati indicano la più alta percentuale di rischio nel settore delle società cooperative di produzione e lavoro e dei loro consorzi per i quali il rischio di evasione fiscale è risultato pari al 7% circa. Dall’esame degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica è invece emerso un rischio di evasione pari al 5% circa.

Dal punto di vista territoriale le maggiori concentrazioni di soggetti a rischio per questa fattispecie sono state riscontrate nell’Italia nordoccidentale e nell’Italia centrale, con percentuali rispettivamente del 30,5 e del 25,5%: Per le “frodi Iva” invece i risultati indicano nella Lombardia la regione con la maggior concentrazione del rischio (20,69%), seguita poi dal Lazio (16,20%), dalla Campania (13,31%), e dal Veneto (8,72%).

La ripartizione del rischio di frodi Iva nei vari settori di attività evidenziano al primo posto le «Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento» con una percentuale di rischiosità del 41,06%, seguite dal «Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli» con rischiosità dell’11,58%, mentre al terzo posto troviamo l’attività di «Estrazione di minerali da cave e miniere» la cui percentuale di rischiosità si attesta al 9,85%. Un discorso a parte è riservato alla filiera della distribuzione dei carburanti, oggetto di una specifica attività di contrasto condotta dalla Guardia di finanza nel corso dell’anno 2019 (c.d. Piano straordinario carburanti 2019).

 

 

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Retribuzioni convenzionali per i lavoratori dipendenti operanti all’estero per il periodo d’imposta 2020

D.M. 11 dicembre 2019

Il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti che, pur mantenendo la residenza in Italia, nell’arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base di retribuzioni convenzionali che vengono definite ogni anno con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 2020 il D.M. 11 dicembre 2019 del Ministero del lavoro e Politiche sociali, titolato “Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2020 per i lavoratori all’estero”, che ha determinato le retribuzioni convenzionali valide per l’anno 2020 da prendere a base sia per il calcolo delle ritenute fiscali sui citati redditi di lavoro dipendente prestato all’estero, sia per il calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori italiani operanti all’estero ai sensi della legge n. 398/1987.

Si ricorda che è sempre necessario verificare quanto previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni in essere tra l’Italia ed il Paese ospitante.

 

 

IMPRESE

Dall’Osservatorio sui bilanci delle Srl della FNC un nuovo Focus sul settore costruzioni

Fnc, Documento di ricerca 20 gennaio 2020

La Fondazione Nazionale Commercialisti ha pubblicato un Focus settoriale dell’Osservatorio sui bilanci 2018 delle Srl dedicato alle imprese del settore Costruzioni.

Il documento, oltre a presentare i risultati relativi ai principali indicatori economici delle Srl del settore, riporta anche elaborazioni di alcuni dati per macroarea territoriale (Nord-ovest, Nord-est, Centro e Sud) e per regione e ulteriori elaborazioni relative ai 9 comparti produttivi che compongono il settore Costruzioni.

I dati elaborati per il focus delineano una tendenza positiva per l’anno 2018. In particolare, a fronte di un aumento degli addetti del 2,6% (che porta il valore complessivo a poco meno di 400.000 unità), si registra una crescita dei ricavi del 6% (che consente di superare i 65 miliardi totali) e del valore della produzione del 6,5%, che si traducono in un aumento del valore aggiunto del 7%.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

IRPEF, REGIMI AGEVOLATI

Regime forfettario: i requisiti per l’ingresso e la permanenza

Con la legge di Bilancio 2020 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2019) sono stati reintrodotti due vincoli che, secondo la relazione tecnica al provvedimento normativo, dovrebbero ridurre quasi di un quarto la platea dei beneficiari del regime, portandoli da 1,4 milioni a meno di 1,1 milioni.

I nuovi limiti prevedono che:

  • non si deve superare il limite di 20.000 euro lordi annui per i compensi a dipendenti o collaboratori, relativi a lavoro accessorio, collaborazioni anche a progetto, lavoro subordinato, e anche agli utili da partecipazione agli associati e alle stesse prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari;
  • sono esclusi tutti i contribuenti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (assegni pensionistici) superiori a 30.000 euro.

Ad un mese dalla pubblicazione della legge di Bilancio regna però ancora l’incertezza sulla decorrenza delle nuove cause d’esclusione.

La data di entrata in vigore prevista dalla legge n. 160/2019 (il 2020 appunto) risulta infatti in contrasto con la norma di tutela prevista dallo Statuto del Contribuente, che prevede un termine minimo per l’entrata in vigore di nuovi adempimenti pari a 60 giorni.

Anche gli orientamenti provenienti dai vertici non sono univoci, tra chi, come il Sottosegretario al Ministero dell’Economia Cecilia Guerra, ha affermato che non esiste alcun dubbio circa la decorrenza dei nuovi limiti al regime forfetario e che questi sono ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2020, e chi invece, come l’On. Carla Ruocco, Presidente della Commissione Finanze della Camera, ha affermato che i nuovi limiti decorreranno soltanto dal 2021.

È quindi auspicabile che il legislatore intervenga al più presto con una norma di interpretazione autentica.

Si ricordano i requisiti per l’ingresso e la permanenza nel regime agevolato e le modifiche intercorse negli ultimi anni.

Secondo quanto disposto dalla legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 691 e 692), possono accedere al regime forfettario per il 2020 le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente (2019):

  • abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
  • abbiano sostenuto spese non superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio di cui all’art. 70 del D.Lgs n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a un progetto (ai sensi degli artt. 61 e seguenti del D.Lgs n. 276/2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’art. 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro dei familiari di cui all’art. 60 del TUIR.

 

Non possono mai avvalersi del regime forfettario:

  1. le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  2. i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  3. i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’art. 10, primo comma, numero 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  4. gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione;
  5. i soggetti la cui attività d’impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali:
  6. sono in corso rapporti di lavoro o
  7. erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
  8. i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (art. 49-50 del TUIR) superiori a 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

 

Nel caso in cui, una volta adottato il regime, si superi il limite di 65.000 euro oppure si verifichi una delle fattispecie indicate nei punti precedenti, il regime forfetario cessa di avere efficacia soltanto a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso, ovvero si verifica una delle cause di esclusione.

A differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio di cui al D.L n. 98 del 2011 (il cosiddetto “regime dei minimi”), non è mai contemplata la cessazione del regime in corso d’anno.

Il regime forfetario è il regime naturale per coloro che ne rispettano i requisiti. Pertanto qualora si volesse applicare il regime ordinario (di contabilità semplificata), pur avendo i requisiti per il regime forfetario, occorrerà indicare la relativa opzione nel quadro VO della dichiarazione IVA riferita all’anno in cui è stato applicato il regime ordinario. Per la scelta vale il comportamento concludente del contribuente ma è sanzionata l’omessa comunicazione nella dichiarazione IVA del regime di determinazione dell’imposta ovvero del regime contabile adottato.

 

Nella tabella che segue si sintetizzano i requisiti di accesso al regime e la loro evoluzione nell’ultimo triennio.

 

  2020 2019 2018
Limite massimo fatturato 65.000 euro Variabile a seconda del codice ATECO da 25.000 a 50.000 euro.
Cause ostative che precludono l’accesso al regime

(per accedere al regime non ne deve sussistere nemmeno una).

Persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito.
Soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono, nel territorio dello Stato italiano, redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.
Soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
Nell’anno precedente, spese superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a un progetto, associati in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60 TUIR. n.a. Nell’anno precedente, spese superiori a 5.000 euro lordi per acquisizione di lavoro quale lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60 TUIR.
n.a. n.a. Nell’anno precedente, costo complessivo dei beni mobili strumentali, al lordo degli ammortamenti, superiore a 20.000 euro.
Nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente o assimilato superiori a 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato n.a. Nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente o assimilato superiori a 30.000 euro; questo limite non rileva se il rapporto di lavoro dipendente o assimilato risulti cessato alla fine dell’esercizio precedente.
Esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione. Esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni ovvero a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale.
Soggetti la cui attività d’impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. n.a.

 

IVA, ADEMPIMENTI

Il registro di emergenza per malfunzionamento del registratore di cassa telematico

Con l’avvento del cosiddetto “scontrino elettronico”, scontrini e ricevute fiscali sono stati sostituiti da un documento commerciale, che deve essere emesso esclusivamente utilizzando un registratore telematico (RT) o una procedura web messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia Entrate.

Il consumatore finale non riceverà più uno scontrino o una ricevuta ma un documento commerciale, senza valore fiscale ma che potrà essere conservato come garanzia del bene o del servizio pagato, per un cambio merce, ecc.

Ma cosa accade se si rompe il registratore di cassa e non è possibile emettere il documento commerciale (il vecchio scontrino) da consegnare al cliente?

Il cliente non corre alcun rischio se riceve un qualsiasi documento alternativo (o anche nulla) ma l’esercente è invece obbligato a:

  • richiedere immediatamente l’intervento della ditta tenuta alla manutenzione, annotando la data e l’ora della richiesta sul libretto di dotazione dell’apparecchio;
  • provvedere, fino a quando non sia ultimato il servizio di assistenza, e prima dell’uscita del cliente dal negozio, all’annotazione su apposito registro di emergenza dei corrispettivi relativi a ciascuna singola operazione effettuata.

 

Sarà altresì necessario adottare una procedura particolare nei confronti dell’Agenzia Entrate. Sono previste “procedure di emergenza” per gestire i seguenti casi.

  1. Assenza di rete: nel caso in cui il registratore telematico, dopo aver memorizzato, predisposto e sigillato il file xml contenente i dati dei corrispettivi giornalieri non possa effettuare la relativa trasmissione per assenza di rete, sarà possibile estrarre detto file dal RT e procedere al relativo invio (entro il termine massimo di 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione) tramite il portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia Entrate.
  2. Dispositivo fuori servizio: in caso di mancato o irregolare funzionamento del RT per un qualsiasi motivo, l’esercente, oltre a porre in essere quanto prima indicato, dovrà:
  3. effettuare la variazione dello stato del RT, impostandolo come “FUORI SERVIZIO” dalla finestra “Ricerca dispositivo” all’interno della sezione “Corrispettivi”.
  4. dopodiché trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi relativi al periodo di inattività del RT mediante il caricamento “manuale” dei dati all’interno della sezione “Corrispettivi”, nelle c.d. “Procedure di Emergenza”; occorrerà inserire l’identificativo del dispositivo, la data e ora della rilevazione, l’ammontare delle vendite, l’aliquota iva e la natura.
  5. Il registratore telematico, nel momento in cui riprenderà a funzionare correttamente, unitamente alla prima chiusura trasmetterà automaticamente al sistema anche il cambio di stato, riportandolo ad essere “IN SERVIZIO”.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 17 febbraio 2020 Artigiani e commercianti – Contribuzione Versamento della rata dei contributi dovuti sul minimale del reddito – Periodo contributivo 4° trimestre. Artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS Modello unificato F24.
Venerdì 28 febbraio 2020 Comunicazione adesione regime contributivo agevolato – regime forfetario Termine per la presentazione all’INPS della domanda per aderire al regime contributivo agevolato previsto per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario, a decorrere dall’anno in corso. Persone fisiche ammesse al regime fiscale forfetario, esercenti attività di impresa, arti o professioni.

 

Compilazione modello telematico predisposto all’interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti sul sito dell’INPS.

 

Venerdì 28 febbraio 2020 Ecobonus e sismabonus: comunicazione opzione sconto in fattura Termine comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di riqualificazione energetica e rischio sismico per la cessione del credito Soggetti che sostengono spese per interventi agevolabili ai fini della detrazione sul risparmio energetico (ecobonus) e del contenimento del rischio sismico (sismabonus). La comunicazione va trasmessa per via telematica all’Agenzia delle Entrate.

 

Venerdì 28 febbraio 2020 730 precompilato – Invio dati oneri deducibili o detraibili Termine ultimo entro cui comunicare all’Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del 730 precompilato, i dati riguardanti le spese universitarie, le spese funebri e i bonifici delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. ·       Università statali e non statali

·       Agenzie di pompe funebri e attività connesse

·       Banche, Istituti di credito e Poste Italiane

 

I dati vanno inviati esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili dalle Entrate.

 

Sabato 29 febbraio 2020 Conservazione fatture elettroniche Termine ultimo per effettuare la conservazione digitale delle fatture elettroniche emesse nel 2018. Soggetti titolari di partita IVA che hanno emesso fatture elettroniche nel corso del 2018. Il processo di conservazione, da effettuare entro il termine di tre mesi dai termini di presentazione delle dichiarazioni annuali, termina con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.
Sabato 29 febbraio 2020 Adesione al servizio di consultazione fatture elettroniche Termine ultimo entro il quale è possibile aderire al servizio Fatture e corrispettivi per effettuare la consultazione delle fatture elettroniche. Contribuenti titolari di partita IVA, nonché condomini e enti non commerciali che intendono fruire del servizio di consultazione delle fatture emesse/ricevute. Funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate.

 

 

 

Approfondisci

NEWSLETTER P.S.C. Gennaio 2020:

IN BREVE

  • In vigore la legge di Bilancio 2020: nuovi limiti per le detrazioni Irpef
  • Compensazione dei crediti d’imposta: chiarimenti sulle modalità di presentazione dei modelli F24
  • Interessi legali allo 0,05% dal 1° gennaio 2020
  • Le novità del Decreto Milleproroghe: bonus verde e incentivi per moto elettriche o ibride
  • Distributori di carburanti e trasmissione dei corrispettivi giornalieri: indicati nuovi termini
  • Il ravvedimento operoso dell’acconto IVA 2019
  • Quando e come applicare la marca da bollo in fattura
  • Registrazione di incassi e pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”
  • Termini di decadenza per l’accertamento fiscale
  • Deducibilità compensi amministratori
  • Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata
  • Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino
  • Stampa e aggiornamento registri contabili e libro inventari
  • Bonus gasolio: pronto il software per il quarto trimestre 2019
APPROFONDIMENTI
  • Legge di Bilancio 2020: le principali novità per contribuenti e imprese
  • La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

IN BREVE

MANOVRA 2020

In vigore la legge di Bilancio 2020: nuovi limiti per le detrazioni Irpef

Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore dal 1° gennaio la legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160).

Numerose le novità introdotte dalla Manovra, tra cui l’introduzione, per alcune tipologie di spese, di alcuni limiti reddituali per fruire delle detrazioni Irpef e l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti per la fruibilità delle stesse.

 

In particolare, viene previsto che, partire dal 2020, le detrazioni per spese ai fini IRPEF spettano:

  1. per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
  2. per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

La detrazione continua invece a spettare per intero, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per le spese relative agli interessi passivi su mutui (art. 15, comma 1, lett. a) e b), e comma 1-ter , D.P.R. n. 917/1986) e ai medicinali e prestazioni sanitarie (art. 15, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986).

Tali limitazioni non si applicano alle detrazioni spettanti per spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI

Compensazione dei crediti d’imposta: chiarimenti sulle modalità di presentazione dei modelli F24

L’Agenzia delle Entrate che, con la Risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019, ha fornito i primi chiarimenti sulle modalità di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti d’imposta utilizzati in compensazione, precisando che l’obbligo di presentazione del modello F24 sussiste anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita Iva.

In particolare:

  1. le compensazioni di crediti d’imposta riguardanti le imposte sui redditi e addizionali, Irap e Iva devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” oppure avvalendosi di un intermediario abilitato;
  2. l’obbligo di utilizzare i servizi telematici delle Entrate non sussiste qualora l’esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito dal debito d’imposta pagato nello stesso modello F24. Resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero” esclusivamente attraverso i servizi telematici.

 

Al riguardo si ricorda che l’art. 3 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto Fiscale), convertito con modificazioni in legge n. 157/2019:

  • ha esteso ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito;
  • ha ampliato il numero delle compensazioni di crediti d’imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

In allegato alla Risoluzione è pubblicato l’elenco dei codici tributo da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, che potrà avvenire a partire dal decimo giorno successivo a quello della corretta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito stesso.

 

 

VERSAMENTI

Interessi legali allo 0,05% dal 1° gennaio 2020

D.M. 12 dicembre 2019; D.Dirett. 20 dicembre 2019

Dal 1° gennaio 2020 il tasso di interesse legale, che per l’anno 2019 era stato fissato allo 0,8%, diminuirà allo 0,05%, come stabilito con il D.M. 12 dicembre 2019.

La variazione del tasso legale ha risvolti anche in ambito fiscale:

  • in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi interessati, secondo un criterio di pro rata temporis; sarà quindi pari allo 0,8% dal 1° gennaio 2019 e allo 0,05% dal 1° gennaio 2020 e fino al giorno del ravvedimento;
  • in caso di rateazione delle somme dovute per effetto di istituti deflativi del contenzioso (quali adesioni agli inviti al contraddittorio o a PVC, accertamenti con adesione, acquiescenza all’accertamento, conciliazione giudiziale) la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi (Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 21 giugno 2011).

 

Con il decreto 20 dicembre 2019 sono stati inoltre stabiliti i nuovi coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, calcolati al saggio di interesse dello 0,05% per cento, da applicare agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020.

I nuovi coefficienti sono i seguenti:

Età del beneficiario

(anni compiuti)

Coefficiente
da 0 a 20 1900,00
da 21 a 30 1800,00
da 31 a 40 1700,00
da 41 a 45 1600,00
da 46 a 50 1500,00
da 51 a 53 1400,00
da 54 a 56 1300,00
da 57 a 60 1200,00
da 61 a 63 1100,00
da 64 a 66 1000,00
da 67 a 69 900,00
da 70 a 72 800,00
da 73 a 75 700,00
da 76 a 78 600,00
da 79 a 82 500,00
da 83 a 86 400,0
da 87 a 92 300,00
da 93 a 99 200,00

 

 

MANOVRA 2020

Le novità del decreto Milleproroghe: bonus verde e incentivi per moto elettriche o ibride

D.L. 30 dicembre 2019, n. 162

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019 il decreto “Milleproroghe” (D.L. n. 162/2019) recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”.

Il provvedimento prevede, tra l’altro:

  • la proroga al 31 dicembre 2020 del “bonus verde”, la detrazione Irpef nella misura del 36% prevista per le spese sostenute per interventi di sistemazione di giardini, terrazze e parti comuni di edifici condominiali e
  • il riconoscimento di un incentivo per l’acquisto di scooter e moto elettriche o ibride effettuato nell’anno 2020. Il contributo riconosciuto è pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro, nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3.

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Distributori di carburanti e trasmissione dei corrispettivi giornalieri: indicati nuovi termini

Agenzia Entrate, Provvedimento 30 dicembre 2019

Con Provvedimento del 30 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate, d’intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sentito il ministero dello Sviluppo Economico, è intervenuta a modifica delle disposizioni dettate con il precedente Provvedimento 28 maggio 2018, n. 106701, concedendo più tempo per la maggior parte degli operatori tenuti a trasmettere i corrispettivi giornalieri derivanti dalle cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.

L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, quindi, scatta il 1° gennaio 2020 solo per gli impianti che, nel 2018, hanno erogato benzina e gasolio per una quantità superiore a 3 milioni di litri.

Sei mesi in più per i gestori di impianti che lo scorso anno hanno erogato volumi per oltre 1,5 milioni di litri: per loro, infatti, l’obbligo scatterà il 1° luglio 2020. “Finestra” ancora più ampia per i restanti operatori, per i quali l’adempimento diverrà obbligatorio tra un anno, il 1° gennaio 2021.

Il Provvedimento concede infine la possibilità ai soggetti con Iva trimestrale di ridurre la frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi, che potranno essere inviati entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

 

 

IVA, VERSAMENTI

Il ravvedimento operoso dell’acconto IVA 2019

È scaduto il 27 dicembre scorso il termine per il versamento dell’acconto IVA 2019, che poteva essere determinato con metodo previsionale, storico o calcolato per le operazioni al 20 dicembre.

In caso di omesso o insufficiente versamento dell’acconto IVA si applica la sanzione dello 0,1% al giorno per i primi 15 giorni di ritardo.

Per chi versa dopo l’11 gennaio scatta invece l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso, con la riduzione a metà delle sanzioni per i primi 90 giorni (e quindi fino al 26 marzo 2020).

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Quando e come applicare la marca da bollo in fattura

L’art. 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 2,00 su ogni esemplare di “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.

Sono generalmente esenti dall’imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.

L’imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro.

Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, qualora questi ultimi siano di importo superiore a euro 77,47 è dovuta l’imposta di bollo (Circolare 2 gennaio 1984, n. 301333 e Risoluzione 3 luglio 2001, n. 98/E).

La tabella che segue riporta le principali fattispecie di applicazione (o meno) dell’imposta di bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modifiche) in caso di emissione di fattura:

Classificazione Fattispecie Norma IVA Per importi > euro 77,47
Imponibili Aliquota zero Art. 74, commi 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972 Non soggetto a bollo
Imponibili Altre aliquote Non soggetto a bollo
Esenti Art. 10 D.P.R. n. 633/1972 Imposta di bollo euro 2,00
Non imponibili Esportazioni e servizi internazionali Art. 8, 8bis e 9 D.P.R. n. 633/1972 Non soggetto a bollo
Non imponibili Cessioni intraUE Art. 41, 42 e 58 D.L. n. 331/1993 Non soggetto a bollo
Non imponibili Esportatori abituali Art. 8 lett. c) D.P.R. n. 633/1972 Imposta di bollo euro 2,00
Non imponibili Altre assimilate Art. 72 D.P.R. n. 633/1972 Imposta di bollo euro 2,00
Reverse charge Art. 17, commi 5 e 6, e art. 17ter D.P.R. n. 633/1972 Non soggetto a bollo
Reverse charge Art. 46 D.L. n. 331/1993 Non soggetto a bollo
Fuori campo IVA Artt. 2, 3, 4, 5, 7 e 15 D.P.R. n. 633/1972 Imposta di bollo euro 2,00
Fuori campo IVA Regime minimi Imposta di bollo euro 2,00
Fuori campo IVA Regime forfettario Imposta di bollo euro 2,00
Fuori campo IVA Compenso occasionale Imposta di bollo euro 2,00

 

 

CONTABILITÀ

Registrazione di incassi e pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”

In vista della chiusura dell’esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi l’imputazione di costi e ricavi a cavallo d’anno, occorre individuare quando i compensi si considerano percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente rilevanti.

Tale problema rileva particolarmente per i professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata, che a seguito dall’abrogazione del regime di competenza (avvenuto nel 2017), adottano anch’esse il regime di cassa.

La questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici e carta di credito.

Vedi l’Approfondimento

 

 

ACCERTAMENTO

Termini di decadenza per l’accertamento fiscale

La legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) aveva apportato alcune novità in materia di termini di decadenza per l’accertamento in materia d’imposte dirette e IVA. A fronte dell’eliminazione del raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento in caso di reati tributari, sono stati prolungati i termini di decadenza.

Se la dichiarazione dei redditi o Iva è stata regolarmente presentata, è stabilito che le rettifiche e gli avvisi di accertamento dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (precedentemente era il quarto anno).

In caso invece di omessa presentazione della dichiarazione (o di presentazione di una dichiarazione nulla), l’avviso di accertamento dovrà essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo (precedentemente era il quinto anno).

I nuovi termini di decadenza per l’accertamento si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, pertanto per quanto riguarda i periodi d’imposta antecedenti al 2016 rimangono invariati i termini di decadenza per l’accertamento previgenti.

Esempio:

Per esempio quindi, gli accertamenti relativi a dichiarazioni dei redditi e Iva regolarmente presentate nel 2016 e relative al periodo d’imposta 2015 dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2020.

Gli accertamenti relativi a dichiarazioni dei redditi e Iva regolarmente presentate nel 2017 e relative al periodo d’imposta 2016 dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2022.

Gli accertamenti relativi a dichiarazioni dei redditi e Iva regolarmente presentate nel 2018 e relative al periodo d’imposta 2017 dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2023.

Rammentiamo che il 31 dicembre 2019 sono scaduti i termini per la notificazione delle cartelle di pagamento relative a:

  • dichiarazioni regolarmente presentate nell’anno 2016 e relative al 2015 per le attività di liquidazione automatica (36 bis, D.P.R. n. 600/1973);
  • dichiarazioni regolarmente presentate nell’anno 2015 e relative al 2014 per le attività di controllo formale (36 ter, D.P.R. n. 600/1973).

Nei confronti dei soggetti che hanno optato per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture/corrispettivi prevista dal D.Lgs. n. 127/2015 e che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti è prevista la riduzione dei termini per l’accertamento di due anni.

Attenzione: in caso di presentazione della dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, del D.P.R. n. 322/1998, ripartono i termini di decadenza dell’accertamento, a partire dall’anno di presentazione della dichiarazione, sia per la dichiarazione integrativa a favore sia per la dichiarazione integrativa a sfavore del contribuente.

La riapertura dei termini di accertamento non è però generalizzata a tutti gli elementi della dichiarazione ma riguarda solo gli elementi oggetto dell’integrazione.

Esempio:

Per esempio, se un contribuente rettifica la dichiarazione nell’anno “n+1” relativa all’anno “n” per eliminare un costo erroneamente dedotto:

·           il controllo automatico della dichiarazione resta fissato al 31 dicembre “n+7”

·           la possibilità di controllo relativamente al solo costo rettificato scadrà a fine “n+8”, perché i termini dovranno ripartire dall’anno “n+1”.

 

Concludendo, ecco il riepilogo delle annualità che si “chiuderanno” il 31 dicembre 2019:

Anno Dichiarazione presentata Dichiarazione omessa Denuncia penale
Ipotesi generale Regime premiale (S.S.) Ipotesi generale Dichiarazione omessa
2007 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2016 31.12.2018
2008 31.12.2013 31.12.2014 02.01.2018 02.01.2019
2009 31.12.2014 31.12.2016 31.12.2018 31.12.2020
2010 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2019 31.12.2021
2011 31.12.2016 31.12.2015 02.01.2018 31.12.2020 31.12.2022
2012 02.01.2018 31.12.2016 31.12.2018 31.12.2021 31.12.2023
2013 31.12.2018 02.01.2018 31.12.2019 31.12.2022 31.12.2024
2014 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2020 31.12.2023 31.12.2025
2015 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2021 31.12.2023 31.12.2026

Il regime premiale (S.S.) si riferisce al regime premiale legato agli studi di settore e disposto dall’art. 10 del D.L. n. 201/2011.

 

 

IRES

Deducibilità compensi amministratori

I compensi agli amministratori di società e di enti, sono deducibili nella misura erogata nell’esercizio in base al criterio di cassa allargato (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell’anno successivo). L’applicazione del principio di cassa allargata si riflette anche ai fini previdenziali.

Fa eccezione il caso del “professionista” che fattura compensi di “amministratore”: in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.

 

 

SCRITTURE CONTABILI

Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata

Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato adottato nell’esercizio precedente.

Ricordiamo, per esempio, che può effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:

  • 000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
  • 000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.

 

Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in

  • 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l’opzione per il regime ordinario).

 

 

SCRITTURE CONTABILI

Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell’art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996 n. 695, sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:

  • ricavi 5.164.568,99 euro;
  • rimanenze finali 1.032.913,80 euro.

L’obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l’ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali, risultano inferiori ai sopraccitati limiti.

 

 

SCRITTURE CONTABILI

Stampa e aggiornamento registri contabili e libro inventari

Art. 7, c. 4 del D.L. 357/1994 e art. 12 octies D.L. 34/2019

Il termine per la stampa annuale dei registri fiscali (registri iva, libro giornale, libro inventari e mastrini) tenuti con sistemi meccanografici è previsto “entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi”.

Per le registrazioni relative al 2018 la stampa dei registri dovrà quindi essere effettuata:

  • entro il 2 marzo 2020 (tre mesi dopo il 2 dicembre 2019) per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (01/01 – 31/12);
  • per le società di capitali con termine di presentazione della dichiarazione redditi diverso, la scadenza della stampa dei registri scade entro tre mesi dall’invio del loro relativo modello unico.

 

La norma prevedeva inoltre che, in caso di controlli e ispezioni, i dati dovevano risultare aggiornati sugli appositi supporti magnetici, quindi pronti per la stampa contestualmente alla richiesta e in presenza dei verificatori.

Ora, a seguito della semplificazione introdotta dal D.L n. 34/2019 (Decreto Crescita), all’art. 12-octies, i registri contabili potranno essere stampati solo in caso di controllo da parte dell’Agenzia Entrate.

D’ora in poi, la stampa cartacea dei libri contabili sarà necessaria soltanto all’atto del controllo e su richiesta, ampliando così la possibilità, attualmente prevista per i soli registri IVA, a tutti i registri contabili che potranno essere aggiornati con sistemi elettronici su qualsiasi supporto.

 

 

AGEVOLAZIONI

Bonus gasolio: pronto il software per il quarto trimestre 2019

È disponibile il software utilizzabile dagli esercenti attività di autotrasporto per poter usufruire delle agevolazioni sul gasolio per uso autotrazione, da determinarsi sui quantitativi di prodotto consumati nel quarto trimestre 2019.

La relativa dichiarazione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2020.

La dichiarazione dev’essere presentata con periodicità trimestrale, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.

Hanno diritto all’agevolazione:

  • gli esercenti dell’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
  • gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422;
  • gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone;
  • le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1073/2009;
  • le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ;
  • le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422.

 

 

APPROFONDIMENTI

MANOVRA 2020

Legge di Bilancio 2020: le principali novità per contribuenti e imprese

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore dal 1° gennaio la legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160).

Numerose le novità introdotte dalla Manovra, tra cui:

  • il blocco degli aumenti delle aliquote IVA per il 2020 e la rimodulazione per gli anni successivi;
  • la deducibilità del 50% dell’Imu sugli immobili strumentali dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo;
  • la stabilizzazione al 10% dell’aliquota della cedolare secca sui canoni delle locazioni abitative a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa;
  • l’abrogazione delle disposizioni del “decreto Crescita” (L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla legge n. 58/2019) che avevano introdotto, per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l’installazione di impianti fotovoltaici, il meccanismo dello sconto in fattura in luogo della detrazione spettante. Lo sconto in fattura sarà ora applicabile soltanto agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari almeno a 200.000 euro;
  • la proroga di un anno, nella misura vigente nel 2019, delle detrazioni per le spese relative a lavori di recupero edilizio, a interventi di efficienza energetica e all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili ristrutturati;
  • l’introduzione della detrazione Irpef del 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi edilizi, compresi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici (bonus facciate);
  • l’introduzione, per alcune tipologie di spese, di alcuni limiti reddituali per fruire delle detrazioni Irpef e l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti per la fruibilità delle stesse. In particolare, viene previsto che, partire dal 2020, le detrazioni per spese ai fini IRPEF spettano:
  1. per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
  2. per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

La detrazione continua invece a spettare per intero, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per le spese relative agli interessi passivi su mutui (art. 15, comma 1, lett. a) e b), e comma 1-ter , D.P.R. n. 917/1986) e ai medicinali e prestazioni sanitarie (art. 15, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986). Tali limitazioni, inoltre, non si applicano alle detrazioni spettanti per spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

  • l’introduzione, in sostituzione delle discipline dell’iper e del super ammortamento, di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. Riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni beni, anche i professionisti; spetta in misura diversa a seconda della tipologia di beni oggetto dell’investimento;
  • il ripristino, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, della disciplina Ace, finalizzata a incentivare la patrimonializzazione delle imprese. Il rendimento da dedurre sarà pari all’1,3%, degli incrementi di capitale effettuati mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. Contestualmente, sono abrogate le misure di riduzione dell’Ires, che erano state introdotte al posto dell’Ace;
  • la modifica della tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che sarà agganciata ai valori di emissione di anidride carbonica: all’aumentare di questi, aumenterà il reddito figurativo. Il compenso in natura, attualmente, è pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell’Aci. Invece, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, la nuova disciplina è la seguente: per i veicoli con CO2 entro i 60 grammi per chilometro, si assumerà il 25% del costo chilometrico ACI; per i veicoli con CO2 superiore a 60 gr per km ma non a 160, si assumerà il 30%; per i veicoli con CO2 superiore a 160 gr per km ma non a 190, si assumerà il 40% (dal 2021, il 50%); per i veicoli con CO2 oltre i 190 gr per km, si assumerà il 50% (dal 2021, il 60%);
  • l’istituzione dell’imposta (Plastic Tax) sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (Macsi) utilizzati per il contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei Macsi adibiti a contenere medicinali. È pari a 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica. Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che, entro maggio, dovrà definire le modalità attuative della norma. Alle imprese produttrici di Macsi spetterà un credito d’imposta nella misura del 10% delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili;
  • l’istituzione dell’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate (Sugar Tax) nella misura di 10 euro per ettolitro, nel caso di prodotti finiti, e di 0,25 euro per chilogrammo, nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto Mef che, entro agosto, dovrà definire le modalità attuative della norma;
  • l’estensione della disciplina dell’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni posseduti al 31 ottobre 2019, effettuate dal 1° gennaio al 31 maggio 2020. La relativa imposta sostitutiva dell’8% andrà versata entro il 30 novembre 2020 (il 60% del totale) e il 30 giugno 2021 (il rimanente 40%)
  • l’introduzione di ulteriori condizioni per beneficiare del regime agevolato forfetario tra cui il limite di 20.000 euro di spese sostenute per il personale; l’esclusione per i redditi di lavoro dipendente superiori a 30.000 euro. Prevista inoltre la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’accertamento, per i contribuenti forfetari che, benché non obbligati, hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche. Abrogata, infine, la norma che prevedeva, dal 2020, l’imposta sostitutiva al 20% per le partite Iva con ricavi o compensi tra 65.001 e 100.000 euro.

 

 

CONTABILITÀ

La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno

nel regime “di cassa”

In vista della chiusura dell’esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi l’imputazione di costi e ricavi a cavallo d’anno, occorre individuare quando i compensi si considerano percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente rilevanti.

Tale problema rileva particolarmente per i professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata, che a seguito dall’abrogazione del regime di competenza (avvenuto nel 2017), adottano anch’esse il regime di cassa.

La questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici e carta di crediti.

Nel caso di utilizzo dei contanti il momento del pagamento e quello dell’incasso coincidono e rileva il momento della consegna (o ricezione) del denaro.

Se il pagamento avviene invece con assegno bancario o circolare, il compenso si considera percepito quando si entra nella disponibilità del titolo di credito, ovvero quando il titolo viene consegnato materialmente; il momento di consegna coincide con la data indicata sull’assegno. Non rileva se il versamento avviene in un secondo momento o un successivo periodo d’imposta.

Nell’ipotesi in cui il pagamento avvenisse con bonifico rileva la cosiddetta “data disponibilità” che è la data in cui avviene l’accredito sul conto corrente ed il momento in cui il professionista o l’impresa può utilizzare il denaro.

Se un cliente effettua un pagamento con la carta di credito, il compenso rileva quando avviene l’accredito della somma sul conto corrente del fornitore. Viceversa, in materia di deducibilità, un costo è deducibile nel momento in cui avviene l’utilizzo della carta.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Domenica 12 gennaio 2020 Liquidazione compensi amministratori Termine di pagamento dei compensi agli amministratori ai fini della deducibilità secondo il criterio di cassa allargato. Società  
Venerdì 31 gennaio 2020 Termine trasmissione spese al sistema tessera sanitaria Termine per trasmettere telematicamente al sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie/veterinarie incassate nel 2019 da parte dei soggetti interessati dall’obbligo. Professionisti/operatori sanitari Telematica
Venerdì 31 gennaio 2020 730 precompilato – Opposizione spese sanitarie Presentazione dell’opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata. L’opposizione può essere esercitata direttamente dal contribuente (assistito). Online

Presentazione Modello all’Agenzia Entrate

Venerdì 31 gennaio 2020 Redditi di terreni – Denuncia variazioni Denuncia delle variazioni del reddito dominicale dei terreni. Titolari di redditi di terreni.

 

Procedura Docfa.
Venerdì 31 gennaio 2020 Bonus autotrasportatori Presentazione della dichiarazione per il bonus fiscale relativo ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2019. Esercenti attività di autotrasporto possono Online

Presentazione Modello all’Agenzia Dogane

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