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NEWSLETTER P.S.C. Dicembre 2019:

 

IN BREVE
  • In scadenza il 16 dicembre il versamento della seconda rata Imu e Tasi
  • Fatture di fine anno: la detrazione IVA
  • Forfetari e fatturazione irregolare: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate
  • L’invio tardivo della dichiarazione dei redditi
  • Forfetario anche per il lavoratore autonomo che partecipa alla Srl ma senza controllo
  • Vitivinicolo: dichiarazione obbligatoria di produzione di vino e/o mosto entro il 15 dicembre
  • SPID: pubblicate le linee guida per l’uso professionale in vigore dal 1° dicembre 2019
  • Bonus TV e decoder al via dal 18 dicembre: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo
  • Pagamento servizi ipotecari: dal 1° gennaio con F24 Elide

 

 

APPROFONDIMENTI
  • Il versamento della seconda rata Imu e Tasi
  • Le regole sulla detrazione IVA per le fatture di fine anno

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

IN BREVE

TRIBUTI LOCALI

In scadenza il 16 dicembre il versamento della seconda rata Imu e Tasi

Lunedì 16 dicembre è prevista la scadenza del saldo Imu, il cui presupposto è il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale di un immobile in Italia.

L’Imu deve essere versata in due rate: la prima in acconto il 16 giugno e la seconda a saldo entro il 16 dicembre. Per il versamento dell’acconto non è più prevista la possibilità per il Comune di modificare le aliquote, in quanto si applicano quelle previste per i dodici mesi dell’anno precedente; il Comune ha poi la possibilità di variare le aliquote e le detrazioni entro il 28 ottobre di ciascun anno d’imposta con apposita delibera sul sito del MEF.

Si ricorda inoltre che il 16 dicembre scade altresì il termine di pagamento per il saldo della Tasi; le modalità di calcolo della base imponibile e di versamento sono le medesime.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IVA

Fatture di fine anno: la detrazione IVA

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Le regole di detrazione sono infatti diverse per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.

Le modifiche introdotte in materia di detrazione IVA derivano dall’introduzione della fattura elettronica che ha reso la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte un elemento certo e dimostrabile, in primis da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Vedi l’Approfondimento

 

 

REGIMI AGEVOLATI, IVA

Forfetari e fatturazione irregolare: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 26 novembre 2019, n. 500

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 500 del 26 novembre 2019 ha chiarito che nel caso in cui un contribuente, ritenendo erroneamente di avere i requisiti per usufruire del regime forfetario, nel 2019 abbia emesso una fattura senza addebitare l’Iva e senza esporre la ritenuta d’acconto (se dovuto), può regolarizzare la propria situazione, alternativamente, attraverso:

  • l’emissione e l’invio al committente di una nota di variazione in aumento, ad integrazione della fattura originaria, addebitando a titolo di rivalsa l’Iva da versare all’Erario ed esponendo la ritenuta d’acconto (art. 26, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);
  • l’emissione e l’invio al committente di una nota di variazione in diminuzione a storno della fattura originaria e l’emissione di una nuova fattura in sostituzione della precedente, addebitando a titolo di rivalsa l’Iva da versare all’Erario ed esponendo la ritenuta d’acconto (art. 26, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

 

DICHIARAZIONI

L’invio tardivo della dichiarazione dei redditi

Il 2 dicembre è scaduto il termine per l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi. Qualora non si procedesse all’invio entro i termini, si ricorda che la dichiarazione presentata tardivamente, ma entro il termine di 90 giorni dalla scadenza, si considera comunque valida.

Il contribuente subirà, a causa del ritardo nell’adempimento, l’irrogazione di una specifica sanzione.

I 90 giorni successivi, per l’invio tardivo della dichiarazione considerata ancora valida scadono il 2 marzo 2020. Ciò in quanto l’anno 2020 è bisestile e il mese di febbraio è di 29 giorni.

Lo scorso anno i termini ordinari per l’invio della dichiarazione scadevano il 31 ottobre e le dichiarazioni tardive potevano essere considerate valide se inviate entro il 29 gennaio successivo.

La sanzione ordinaria per l’invio tardivo delle è variabile dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con l’applicazione del minimo di 250 euro. Invece, se non sono dovute imposte, la sanzione è variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000 euro.

Se il contribuente regolarizza la tardività entro il 2 marzo 2020, la sanzione minima viene ridotta a un decimo e ammonta a 25 euro. Lo prevede l’art. 13, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 472/1997.

 

 

REGIMI AGEVOLATI

Forfetario anche per il lavoratore autonomo che partecipa alla Srl ma senza controllo

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 27 novembre 2019, n. 501

L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 501 pubblicata il 27 novembre 2019 ha precisato che può continuare ad applicare il forfetario il contribuente che nel 2020 costituisce una società tra professionisti in forma di Srl, di cui detiene il 9% del capitale sociale, con attività riconducibile a quella da lui svolta, amministrata da altro socio e per la quale lo stesso effettua prestazioni non superiori al 40% dell’intero suo fatturato.

Ovviamente il parere favorevole presuppone il verificarsi delle altre condizioni previste dal regime, compresa quella che il professionista non rivesta un ruolo di controllo sulla società e che, in realtà, l’attività svolta non si configuri, per caratteristiche, come di lavoro dipendente.

 

 

ADEMPIMENTI

Vitivinicolo: dichiarazione obbligatoria di produzione di vino e/o mosto entro il 15 dicembre

L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con circolare del 13 settembre 2019, prot. AGEA.71032.2019 ha dettato le istruzioni applicative per la compilazione e la presentazione della dichiarazione obbligatoria di produzione di vino e/o mosto.

Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto sono previste dagli artt. 31 e 33 del Regolamento delegato UE n. 2018/273 e dagli artt. 22 e 24 del Regolamento di esecuzione UE n. 2018/274 della Commissione.

In applicazione delle suddette norme regolamentari, e in applicazione dell’art. 22 del regolamento di esecuzione i produttori di uve, destinate alla vinificazione, nonché i produttori di mosto e di vino, devono dichiarare ogni anno i quantitativi, espressi rispettivamente in chilogrammi ed in litri, dei prodotti dell’ultima campagna vendemmiale, con riferimento alla data del 30 novembre per i prodotti della vinificazione.

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di produzione vino e/o mosto:

  • i produttori che effettuano la raccolta e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
  • i produttori che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
  • i produttori che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati;
  • le associazioni e le cantine cooperative.

 

Le dichiarazioni di produzione devono essere presentate entro il 15 dicembre 2019 per i soggetti indicati sopra, indicando i prodotti della vinificazione detenuti in cantina con riferimento al 30 novembre.

AGEA rende noto che, al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle aziende viticole, sono disponibili nuovi servizi telematici opzionali che consentono di precompilare la Dichiarazione di produzione vini e mosti a partire dai dati del registro dematerializzato di carico e scarico.

 

 

PROFESSIONI

SPID: pubblicate le linee guida per l’uso professionale in vigore dal 1° dicembre 2019

AgID, “Linee guida per il rilascio delle identità digitali per uso professionale”

L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha pubblicato le “Linee guida per il rilascio delle identità digitali per uso professionale”, che entrano in vigore il 1° dicembre 2019.

Con determinazione n. 318 del 6 novembre 2019, l’AgID attiva una nuova funzionalità per il sistema pubblico di identità digitale, attesa da numerose pubbliche amministrazioni e da privati, che consente l’apertura di nuovi servizi online, superando gli ostacoli all’uso della propria identità digitale per scopi lavorativi.

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) diventa uno strumento che consente alle pubbliche amministrazioni e ai privati di verificare l’appartenenza di una persona fisica ad un’organizzazione e la sua qualità di professionista.

Le linee guida individuano le modalità che gli Identity Provider devono seguire per il rilascio delle identità per uso professionale, consentendo di veicolare attraverso SPID, oltre ai dati della persona fisica, anche i dati dell’organizzazione di appartenenza per la quale si sta agendo su un servizio reso disponibile da un service provider.

Le identità rilasciate non identificano lo status persona giuridica né l’appartenenza di un professionista a un determinato ordine professionale o altro elenco qualificato.

 

 

AGEVOLAZIONI

Bonus TV e decoder al via dal 18 dicembre: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo

D.M. 18 ottobre 2019

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270/2019 il Decreto 18 ottobre 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico che riporta le modalità per l’erogazione dei contributi in favore dei consumatori finali per l’acquisto di televisori e decoder di ultima generazione, idonei quindi alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2.

Il contributo, in particolare, è riconosciuto ai residenti nel territorio dello Stato appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE, risultante da una dichiarazione sostitutiva unica (DSU), non superiore a 20.000 euro.

Il bonus è riconosciuto all’utente finale sotto forma di sconto praticato dal venditore dell’apparecchio sul relativo prezzo di vendita, per un importo pari a 50 euro o pari al prezzo di vendita se inferiore. Lo sconto è applicato sul prezzo finale di vendita comprensivo di Iva.

L’utente finale, per ottenere il bonus, che sarà concesso a partire dal 18 dicembre 2019, dovrà presentare al venditore apposita richiesta di riconoscimento del contributo, contenente anche la dichiarazione sostitutiva, con la quale afferma che il valore dell’ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte non è superiore a 20.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito del contributo.

Alla richiesta dovrà essere allegata copia del documento di identità dell’utente finale, in corso di validità.

 

 

VERSAMENTI

Pagamento servizi ipotecari: dal 1° gennaio con F24 Elide

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28 ottobre 2019 n. 734564/2019

Si ricorda che, dal 1° gennaio 2020, per pagare i servizi ipotecari si dovrà utilizzare il modello F24 Elide (F24 versamenti con elementi identificativi) al posto del modello F23, che potrà essere ancora utilizzato per un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2019.

Lo ha disposto il Provvedimento del 28 ottobre 2019 e riguarda, in particolare, il pagamento dell’imposta ipotecaria, delle tasse ipotecarie, dell’imposta di bollo e delle sanzioni, in relazione ai servizi di aggiornamento dei registri immobiliari e al rilascio di certificati e copie.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

TRIBUTI LOCALI

Il versamento della seconda rata Imu e Tasi

Il 16 dicembre è prevista la scadenza del saldo Imu, il cui presupposto è il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale di un immobile in Italia.

L’Imu deve essere versata in due rate: la prima in acconto il 16 giugno e la seconda a saldo entro il 16 dicembre. Per il versamento dell’acconto non è più prevista la possibilità per il Comune di modificare le aliquote, in quanto si applicano quelle previste per i dodici mesi dell’anno precedente; il Comune ha poi la possibilità di variare le aliquote e le detrazioni entro il 28 ottobre di ciascun anno d’imposta con apposita delibera sul sito del MEF.

A tali regole fanno eccezione gli enti non commerciali che versano l’Imu in 3 rate: le prime due il 16 giugno e il 16 dicembre per il 50% ciascuna di quanto dovuto l’anno precedente, la terza entro il 16 dicembre dell’anno successivo a conguaglio, applicando le aliquote stabilite per l’anno d’imposizione.

Le possibili variazioni delle aliquote comunali determinano la necessità di verificare entro il 16 dicembre se è necessario corrispondere eventuali somme a conguaglio di quanto versato in unica soluzione a giugno oppure, nel caso di versamento in due rate, se il saldo di dicembre sia effettivamente dello stesso importo dell’acconto calcolato sei mesi prima.

 

Come fare: operativamente, si dovrà:

  • effettuare il calcolo annuale dell’imposta con le nuove aliquote pubblicate per l’anno 2019;
  • determinare il saldo dovuto a dicembre come differenza con quanto già eventualmente versato in acconto.

Occorre altresì considerare se in corso d’anno sono avvenuti acquisti o vendite di fabbricati.

Non tutti gli immobili devono scontare l’imposta, infatti le abitazioni principali non di lusso sono esenti Imu.

L’abitazione principale è l’immobile utilizzato come abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo famigliare se vi risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo famigliare hanno la dimora abituale e la residenza in immobili diversi ma nello stesso comune, le agevolazioni sono su un solo immobile; l’esenzione, invece opera per entrambi gli immobili se sono in due comuni diversi.

Le abitazioni principali non di lusso sono quelle le cui categorie catastali non sono A/1, A/8 e A/9; le relative pertinenze (C/6, C/7 e C/2) godono delle medesime agevolazioni relative all’abitazione principale, nel limite di una pertinenza per categoria. Le abitazioni di lusso, sono invece quelle che rientrano nelle categorie A/1, A/8 e A/9, rispetto alle quali si applica l’Imu ed una detrazione di 200 euro, che può aumentare a discrezione del Comune anche fino a concorrenza dell’imposta dovuta.

Se un’unità immobiliare non di lusso è concessa in comodato ad un parente in linea retta che la adibisce ad abitazione principale, vi è la riduzione della base imponibile del 50%; il contratto di comodato deve essere registrato e, ulteriore condizione per cui operi la riduzione, è il possesso da parte del comodante di un solo immobile in Italia e la residenza anagrafica nello stesso Comune dove è concesso il comodato.

 

La base imponibile si calcola rivalutando del 5% la rendita catastale e moltiplicandola per determinati moltiplicatori prestabiliti in base alla categoria catastale.

La base imponibile viene ridotta del 50% per gli immobili di interesse storico-artistico e per i fabbricati per cui vi è dichiarazione di inagibilità o inabitati e di fatto non utilizzati.

L’aliquota Imu viene poi ridotta del 25% per gli immobili locati a canone concordato.

La base imponibile dei terreni agricoli viene calcolata rivalutando del 25% il terreno domenicale e moltiplicandolo per 135; i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali sono esenti dal pagamento dell’imposta.

 

Si ricorda infine che il 16 dicembre scade altresì il termine di pagamento per il saldo della Tasi; le modalità di calcolo della base imponibile e di versamento sono le medesime.

Un’eccezione rispetto al calcolo Imu è rinvenibile nel caso in cui un immobile sia concesso in locazione o comodato in quanto si individuano due obbligazioni distinte: una in capo all’inquilino/comodatario, che è tenuto a versare in base alla percentuale stabilita dal Comune e una in capo al proprietario, per la parte rimanente. Se per l’inquilino/locatario si tratta di abitazione principale invece non sarà tenuto al pagamento dell’imposta, a meno che non sia un immobile di lusso.

Si ricorda che dal 2016 sono escluse dal pagamento dell’imposta le abitazioni principali, ad eccezione di quelle di lusso.

I terreni agricoli non sono soggetti alla Tasi.

 

 

IVA

Le regole sulla detrazione IVA per le fatture di fine anno

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Le regole di detrazione sono infatti diverse per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.

Le modifiche introdotte in materia di detrazione IVA derivano dall’introduzione della fattura elettronica che ha reso la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte un elemento certo e dimostrabile, in primis da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Si deve innanzitutto ricordare che la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972).

Nel caso di fattura differita, invece, emessa quindi ai sensi dell’art. 21, quarto comma, lett. a), del predetto decreto la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di “effettuazione” dell’operazione ai fini IVA.

Può dunque intercorrere un certo tempo tra la “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.

Per potere detrarre l’IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata. La data della fattura è quindi solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l’emissione delle fatture elettroniche, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario.

L’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che: “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente….”.

 

Attenzione: per regola generale, quindi, le fatture di acquisto relative al mese precedente, se annotate entro il giorno 15 del mese successivo, possono concorrere alla liquidazione IVA del mese di effettuazione. Se, invece, vengono annotate dopo il giorno 15, concorrono alla liquidazione del mese di annotazione.

 

Nel caso in cui una fattura, recapitata nel 2019, non venga, invece, registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l’IVA, l’annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2020, in apposito sezionale – o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture “correnti”. L’IVA dovrà concorrere al modello IVA 2020 riferimento 2019, e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2020, nella quale viene effettuata la registrazione.

La regola generale prevede quindi che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art. 1 comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

 

Attenzione: ne consegue che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

 

Esempio: un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2019. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre 2019, ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, procede all’invio in data 2 gennaio 2020. La fattura viene consegnata dal SdI al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data.

Si tratta di documento di acquisto relativo all’anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2019), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo.

Ne consegue che l’imposta potrà essere legittimamente detratta a partire dal mese di gennaio 2020, ad avvenuta registrazione.

 

Tabella riepilogativa

Fattura emessa a dicembre 2019 Ricevuta e registrata a dicembre 2019 Detrazione in dicembre 2019
Ricevuta nel 2019 ma registrata nel 2020 (entro aprile 2020) Detrazione in Dichiarazione IVA del 2019 e registrazione tramite sezionale
Ricevuta nel 2019 ma registrata nel 2020 (dopo aprile 2020) Detrazione non ammessa
Ricevuta e registrata a gennaio 2020 Detrazione ammessa a gennaio 2020

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 16 dicembre 2019 IMU/TASI – Versamento Versamento 2^ rata 2019 o unica soluzione Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili

Possessori (es: proprietari e titolari di diritti reali) e utilizzatori dell’immobile.

Mod. F 24 o bollettino postale
Lunedì 16 dicembre 2019 Nomina revisore Termine ultimo per convocare assemblea per nomina dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti per le s.r.l. che abbiano, negli esercizi 2017 e 2018, superato anche uno solo dei parametri previsti dall’art. 2477 c.c., da ultimo modificato dall’art. 2-bis, comma 2, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32. Società di capitali
Venerdì 20 dicembre 2019 Fattura elettronica – Adesione al servizio di consultazione Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche. Operatori Iva o loro intermediari delegati;

consumatori finali.

Telematica
Venerdì 27 dicembre 2019 IVA Termine per il versamento dell’acconto IVA 2019 Soggetti esercenti attività d’impresa e/o arti e professioni in regime IVA. Mod. F 24 on line
Martedì 31 dicembre 2019 IMU/TASI -Presentazione dichiarazione Presentazione della dichiarazione IMU/TASI da parte dei soggetti che siano entrati in possesso o detenzione di nuovi immobili o i cui immobili abbiano avuto variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su beni immobili

 

·  Consegna diretta al Comune in cui è ubicato l’immobile;

·  raccomandata A/R, al Comune competente;

·  invio telematico con posta certificata (PEC).

 

Approfondisci

NEWSLETTER P.S.C. Novembre 2019:

IN BREVE
  • In vigore il Decreto Fiscale “collegato” alla legge di Bilancio 2020
  • Secondo acconto delle imposte sui redditi al 50% per i soggetti Isa
  • Fatture elettroniche, più tempo per aderire al servizio di consultazione: è possibile fino al 20 dicembre 2019
  • Lotteria degli scontrini: per la trasmissione dei dati registratori telematici da aggiornare entro il 31 dicembre 2019
  • Crisi d’impresa: pubblicato il documento sugli indici dell’allerta
  • Scontrino elettronico: online la guida delle Entrate per gli operatori di commercio al minuto
  • I nuovi elenchi 2020 per l’applicazione dello Split Payment
  • Bonus pubblicità: i chiarimenti sugli investimenti pubblicitari pregressi
  • Apertura del portale “energivori” per le dichiarazioni relative all’annualità 2020
  • Acquisto medicinali all’estero e detrazione Irpef
  • Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali: aggiornati i modelli
APPROFONDIMENTI
  • Le novità del Decreto Fiscale 2020
  • La rimodulazione degli acconti delle imposte sui redditi

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

 

IN BREVE

MANOVRA 2020

In vigore il Decreto Fiscale “collegato” alla legge di Bilancio 2020

D.L. 26 ottobre 2019, n. 124

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 26 ottobre 2019, ed è in vigore dal giorno successivo, il “Decreto Fiscale” di accompagnamento alla legge di Bilancio 2020 (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124), che costituisce uno dei pilastri della prossima Manovra fiscale.

Il Decreto prevede numerose e significative novità, tra cui:

  • nuovi limiti e requisiti per la compensazione dei crediti tributari;
  • l’estensione del regime del reverse charge nell’ambito dei contratti di appalto e subappalto;
  • nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica e relativa imposta di bollo;
  • rimodulazione degli acconti Irpef, Ires ed Irap;
  • nuovi limiti all’utilizzo del contante a partire dal 2020.

Vedi l’Approfondimento

 

 

VERSAMENTI

Secondo acconto delle imposte sui redditi al 50% per i soggetti Isa

D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, art. 58

L’art. 58 del D.L. n. 124/2019, collegato alla legge di Bilancio 2020, prevede la possibilità, per i contribuenti soggetti agli ISA, di “rideterminare” gli acconti Irpef, Ires ed Irap dovuti per l’anno d’imposta 2019.

La seconda rata, da versare entro il 2 dicembre prossimo, può essere versata nella misura del 50% anziché del 60%.

Se la rata è unica, per l’anno 2019 è possibile versare il 90%.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Fatture elettroniche, più tempo per aderire al servizio di consultazione: è possibile fino al 20 dicembre 2019

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 30 ottobre 2019, n. 738239

Con un Comunicato stampa del 30 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che gli operatori Iva o i loro intermediari delegati e i consumatori finali potranno aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche fino al 20 dicembre di quest’anno.

Il nuovo termine è fissato con Provvedimento n. 738239/2019 del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che modifica quello del 30 maggio 2019 ampliando la finestra temporale precedentemente prevista (1° luglio-31 ottobre 2019).

 

 

ADEMPIMENTI

Lotteria degli scontrini: per la trasmissione dei dati registratori telematici da aggiornare entro il 31 dicembre 2019

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 31 ottobre 2019, n. 739122

Con il Provvedimento n. 739122 del 31 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche affinché i registratori telematici e la procedura web messa a disposizione in area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, siano in grado, a partire dal 1° gennaio 2020, di trasmettere i dati memorizzati delle singole operazioni commerciali necessari alla partecipazione alla cosiddetta “lotteria degli scontrini”. Si prevede in particolare che:

  • il Registratore Telematico (o Server RT), in maniera distribuita nella giornata e al momento della chiusura giornaliera, mediante l’elaborazione dei dati contenuti nella memoria permanente di riepilogo, generi un file XML secondo un apposito tracciato;
  • entro il 31 dicembre 2019 tutti i modelli dei Registratori Telematici e la procedura web devono essere configurati al fine di consentire, anche mediante lettura ottica, l’acquisizione di un “codice lotteria”, facoltativamente rilasciato dal cliente al momento della memorizzazione dei dati dell’operazione.

Il provvedimento dispone inoltre che, fino al 30 giugno 2020, i dati di dettaglio necessari alla partecipazione alla lotteria, trasmessi dai registratori telematici utilizzati dai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non saranno trasmessi al sistema lotteria per ragioni di privacy. Di conseguenza, tali soggetti non acquisiscono il codice lotteria dei clienti.

 

 

IMPRESE, PROCEDURE CONCORSUALI

Crisi d’impresa: pubblicato il documento sugli indici dell’allerta

In data 26 ottobre 2019 il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato sul proprio sito il documento con le regole per la determinazione e applicazione degli indici di allerta della crisi d’impresa, che dovranno ora essere approvati dal Ministero dello Sviluppo economico.

Lo stato di crisi dell’impresa è diagnosticato attraverso la preliminare rilevazione della:

  1. presenza di ritardi reiterati e significativi nei pagamenti, nonché attraverso la
  2. verifica della presenza di un patrimonio netto negativo o inferiore al minimo di legge, infine mediante
  3. evidenza della non sostenibilità del debito nei sei mesi successivi attraverso i flussi finanziari liberi al servizio dello stesso.

Per tale motivo, il documento elaborato dal CNDCEC prevede l’impiego del DSCR (Debt Service Coverage Ratio).

Solo qualora il DSCR non sia disponibile, o i dati prognostici occorrenti per la sua determinazione siano ritenuti non sufficientemente affidabili, si ricorre, sempreché la situazione di crisi non sia già stata intercettata dal patrimonio netto negativo o dalla presenza di reiterati e significativi ritardi, all’impiego combinato di una serie di cinque indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività, che debbono allertarsi tutti congiuntamente.

I cinque indici sono:

  1. indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
  2. indice di adeguatezza patrimoniale in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
  3. indice di ritorno liquido dell’attivo in termini di rapporto da cash flow e attivo;
  4. indice di liquidità in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
  5. indice di indebitamento previdenziale e tributario in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo.

Gli indici sono stati ottenuti, con l’aiuto di partner tecnici, tramite un processo di selezione tra molte combinazioni di indici, con test che hanno interessato tutte le società con bilancio ordinario pubblicato, avendo riguardo ad eventi di default nei tre anni successivi

IVA, ADEMPIMENTI

Scontrino elettronico: online la guida delle Entrate per gli operatori di commercio al minuto

Agenzia delle Entrate, Guida fiscale “Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi”

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato online la guida dedicata agli operatori di commercio al minuto e attività assimilate non obbligati ad emettere fattura (se non richiesta dal cliente) che devono certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica.

Il nuovo obbligo di certificazione dei corrispettivi, infatti, dal 2020 vedrà la scomparsa definitiva dei vecchi scontrini e delle vecchie ricevute fiscali, e gli operatori economici dovranno essere adeguatamente informati sulle nuove modalità di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Queste operazioni devono essere effettuate con strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, che sono:

  • il Registratore Telematico (RT), che consiste in un registratore di cassa con capacità di connettersi a internet;
  • la Procedura Web “documento commerciale online”, presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia e utilizzabile anche su dispositivi mobili.

Nella guida sono disponibili tutte le informazioni utili sulle nuove modalità di certificazione e sui vantaggi che da esse ne derivano.

È inoltre stato pubblicato, sul canale YouTube dell’Agenzia delle Entrate, un video di presentazione.

 

 

IVA

I nuovi elenchi 2020 per l’applicazione dello Split Payment

Sono stati pubblicati, sul sito del Dipartimento delle Finanze del MEF, gli elenchi che individuano le società, le fondazioni e gli enti nei cui confronti si applica il meccanismo dello split payment per l’anno 2020.

Rientrano in tale disciplina, le operazioni verso le amministrazioni pubbliche definite dall’art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009 e identificate nell’elenco “IPA” (www.indicepa.gov.it).

Il meccanismo dello split payment riguarda anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n. 633/1972.

Questi ultimi sono stati individuati dal Dipartimento delle Finanze attraverso i seguenti elenchi:

  • società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359, comma 1, n. 2 c.c.);
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali;
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;
  • enti o società controllate dagli Enti nazionali di previdenza e assistenza;
  • enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle amministrazioni pubbliche;
  • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

 

Lo split payment non riguarda più le prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo d’acconto di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973, pertanto non si applica lo split payment alle prestazioni rese dagli esercenti arti o professioni.

Con riferimento all’anno di imposta 2020, è da evidenziare che attualmente la speciale disciplina si applicherà solamente sino al 30 giugno 2020. In assenza di un rinnovo della misura, dunque, gli elenchi appena pubblicati risulterebbero di utilità esclusivamente sino al 30 giugno 2020. È comunque auspicabile un rinnovo da parte del Consiglio Ue.

 

 

AGEVOLAZIONI

Bonus pubblicità: i chiarimenti sugli investimenti pubblicitari pregressi

Dipartimento per l’informazione ed editoria, FAQ 23 ottobre 2019

In data 23 ottobre 2019, il Dipartimento per l’informazione ed editoria ha fornito alcuni chiarimenti in merito al cosiddetto Bonus Pubblicità. In particolare, in caso di investimenti pubblicitari effettuati su canali diversi, la verifica degli investimenti effettuati nell’anno precedente verrà condotta prendendo in considerazione il complesso degli investimenti realizzati sugli stessi.

Il quesito posto all’attenzione del Dipartimento riguardava la possibilità di richiedere il bonus per l’anno 2019, considerando che nell’anno 2018 erano state effettuate attività pubblicitarie solo su carta, mentre nell’anno 2019 sia su carta che in TV.

Dopo aver ricordato che, in via generale, non è possibile accedere al credito d’imposta se gli investimenti pubblicitari dell’anno precedente sono stati pari a zero, come previsto dal D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90, il Dipartimento ha chiarito che nell’ipotesi di investimenti pubblicitari effettuati su entrambi i canali, la verifica degli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno precedente sarà condotta prendendo in considerazione il complesso degli investimenti realizzati sui due mezzi di informazione (stampa ed emittenti radio-televisive).

Allo stesso modo, sugli investimenti complessivi effettuati sui due canali sarà calcolato l’incremento rispetto all’anno precedente.

 

 

ADEMPIMENTI

Apertura del portale “energivori” per le dichiarazioni relative all’annualità 2020

La CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali) ha reso disponibile, con decorrenza 30 settembre 2019, il sistema telematico (Portale) per la raccolta delle dichiarazioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.M. 21 dicembre 2017 (di seguito DM), ai fini dell’inserimento nell’Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica dell’anno 2020.

Il Portale è accessibile tramite l’applicazione web disponibile sul sito di Cassa (www.csea.it) cliccando sul riquadro ENERGIVORI o tramite il link: energivori.csea.it

Si considerano “energivore” le imprese a forte consumo di energia (almeno 1 milione di KWh e che rispondano ai requisiti emanati).

Per i dettagli operativi si fa rinvio alla Circolare CSEA N. 28/2019/ELT – Apertura del portale per la raccolta delle dichiarazioni relative all’anno 2020 (Post Riforma) e alla Guida compilazione dichiarazioni energivori.

 

 

IRPEF, DETRAZIONI

Acquisto medicinali all’estero e detrazione Irpef

L’Agenzia delle Entrate, con una risposta fornita tramite la propria rivista telematica, chiarisce che, al fine di poter chiedere la detrazione Irpef nella dichiarazione dei redditi per l’acquisto di medicinali all’estero, è necessario un documento che contenga le stesse indicazioni degli acquisti effettuati in Italia, ossia informazioni riguardo la natura, qualità e quantità del prodotto e codice fiscale dell’acquirente.

Qualora nel documento rilasciato dalla farmacia estera non fossero presenti queste informazioni si potrà o riportare a mano sullo stesso documento il codice fiscale del destinatario, oppure chiedere alla farmacia una documentazione dalla quale si evinca la natura (farmaco o medicinale), la qualità (nome del farmaco) e la quantità del prodotto acquistato.

 

 

ADEMPIMENTI

Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali: aggiornati i modelli

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 21 ottobre 2019, n. 728796

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 728796 del 21 ottobre ha aggiornato il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Le modifiche riguardano, in particolare, le disposizioni agevolative previste per gli immobili inagibili a causa di eventi calamitosi (D.L. 28 settembre 2018, n. 109) oltre a quelle in materia di Terzo settore (art. 82 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017).

Vengono inoltre recepiti alcuni orientamenti interpretativi intervenuti per la gestione dei benefici previsti dall’art. 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, per i terreni agricoli e montani.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

MANOVRA 2020

Le novità del Decreto Fiscale 2020

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 26 ottobre 2019, ed è in vigore dal giorno successivo, il “Decreto Fiscale” di accompagnamento alla legge di Bilancio 2020 (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124), che costituisce uno dei pilastri della prossima Manovra fiscale.

Il Decreto prevede numerose e significative novità, tra cui:

 

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI E NUOVI LIMITI – È vietato l’utilizzo in compensazione di crediti da parte dell’accollante di crediti acquisiti con accollo.

È altresì vietato ai contribuenti cui sia stato notificato un provvedimento di cessazione della partita Iva (ai sensi dell’art. 35, comma 15-bis, del D.P.R. n. 633/1972) di effettuare con l’F24 alcuna compensazione dei crediti (tributari e non).

Sono inoltre introdotti alcuni requisiti necessari al fine di poter utilizzare in compensazione con il modello F24 i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive, ovvero obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5.000 euro annui, obbligo di presentare l’F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita Iva.

 

ESTENSIONE DEL REGIME DEL REVERSE CHARGE NELL’AMBITO DEI CONTRATTI DI APPALTO E SUBAPPALTO – È prevista l’estensione del regime dell’inversione contabile IVA (reverse charge) alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto o subappalto, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

 

NORME PER OMESSE RITENUTE NEI CONTRATTI DI SUBAPPALTO – In tutti i casi in cui un committente affida a un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio, il versamento delle ritenute fiscali per le retribuzioni corrisposte al lavoratore direttamente impiegato nell’ambito della prestazione dev’essere effettuato dal committente, se il committente è un sostituto d’imposta residente in Italia.

 

FATTURA ELETTRONICA – Anche per il 2020 opererà il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Intercambio (SdI) in relazione alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

 

IMPOSTA DI BOLLO FATTURA ELETTRONICA – In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, il Fisco comunicherà con modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare, delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi.

 

ACCONTI IRPEF, IRES ED IRAP – Per i contribuenti soggetti agli Isa i versamenti di acconto di Irpef, Ires ed Irap possono essere rideterminati nella misura del 50% anziché del 60%. Se la rata è unica, per l’anno 2019 è possibile versare il 90% anziché il 100%. Il versamento degli acconti, secondo la disciplina a regime, dovrà essere effettuato senza alcun beneficio in due rate di pari importo del 50% dell’importo complessivamente dovuto.

 

NUOVI LIMITI ALL’UTILIZZO DEL CONTANTE – A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la soglia relativa all’uso del contante scenderà a 2.000 euro.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, tale limite sarà ulteriormente abbassato a 1.000 euro

 

 

VERSAMENTI

La rimodulazione degli acconti delle imposte sui redditi

L’art. 58 del D.L. n. 124/2019, collegato alla legge di Bilancio 2020, prevede la possibilità, per i contribuenti soggetti agli ISA, di “rideterminare” gli acconti Irpef, Ires ed Irap dovuti per l’anno d’imposta 2019.

Attenzione: la seconda rata, da versare entro il 2 dicembre prossimo, può essere versata nella misura del 50% anziché del 60%. Se la rata è unica, per l’anno 2019 è possibile versare il 90%.

Vieni quindi smentito il Comunicato Stampa n. 188 del 14 ottobre 2019 con il quale MEF aveva preannunciato la proroga al 16 marzo 2020 del pagamento della rata del 16 novembre 2019 per i contribuenti ai quali si applicano gli ISA o in regime forfettario.

La rimodulazione degli acconti è un escamotage tecnico per spostare risorse finanziarie dall’anno 2019 all’anno successivo e così finanziare la Manovra economica 2020.

Il versamento degli acconti, secondo la disciplina a regime, dovrà essere effettuato in due rate di pari importo del 50% dell’importo complessivamente dovuto.

I soggetti interessati dalla possibilità di rimodulare gli acconti sono i contribuenti i cui ISA sono stati approvati ed hanno beneficiato della proroga del termine di versamento dal 30 giugno al 30 settembre.

Si tratta, delle imprese individuali, delle società di persone, delle associazioni di artisti e professionisti di cui all’art. 5 del TUIR, ma anche delle imprese familiari. Possono applicare la misura in rassegna anche i soggetti collegati, quindi i collaboratori familiari, i soci di società di persone, i professionisti associati e i soci di società di capitali che si sono avvalsi del regime di trasparenza previsto dal TUIR.

Sono stati interessati dalla proroga del versamento delle imposte anche i contribuenti forfetari. Conseguentemente, la possibilità di rimodulazione degli acconti dovrebbe riguardare anche i predetti soggetti.

La rimodulazione degli acconti rappresenta pur sempre una facoltà, infatti i contribuenti interessati, al fine di evitare complicazioni, potranno comunque versare la seconda rata come determinata originariamente nella misura del 60%.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 2 dicembre 2019 IRPEF, IRES, IRAP Termine per la trasmissione telematica:

·         della dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare

·         della dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.

Persone fisiche

Società di persone

Società di capitali

 

Telematica
Lunedì 2 dicembre 2019 IRPEF/

IRES/

IRAP

Contributi IVS artigiani e commercianti

Gestione separata INPS Professionisti

Versamento secondo acconto 2019 per persone fisiche e persone giuridiche con esercizio solare. Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati. F24
Lunedì 2 dicembre 2019 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA (Lipe)

 

Termine ultimo, per i soggetti passivi IVA, per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche nel terzo trimestre del 2019, da effettuare utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA “. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica
Venerdì 20 dicembre 2019 Fattura elettronica – Adesione al servizio di consultazione Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche. Operatori Iva o loro intermediari delegati;

consumatori finali

Telematica

 

Approfondisci

NEWSLETTER P.S.C. Ottobre 2019:

IN BREVE
  • Servizio di consultazione fatture elettroniche: adesione entro il 31 ottobre
  • ISA: no ai controlli automatici con voto “non sufficiente”
  • Gli aiuti di Stato nel modello Redditi
  • Voucher per Innovation manager: dal 7 novembre la compilazione delle domande
  • Dal CNDCEC la bozza dei primi “Indici di allerta” della crisi di impresa
  • Entro il 31 ottobre primo invio dati fornitori per la vendita a distanza di beni tramite piattaforme digitali
  • Entro il 31 ottobre la presentazione del modello 770/2019
  • Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio
  • IVA: legittima la compensazione tra credito e debiti pre-fallimentari

 

APPROFONDIMENTI
  • Innovation manager: modalità e termini per la richiesta dei voucher
  • Crisi d’impresa: la bozza dei primi “Indici di allerta” elaborati dal CNDCEC

 

PRINCIPALI SCADENZE

IN BREVE

IVA, ADEMPIMENTI

Servizio di consultazione fatture elettroniche: adesione entro il 31 ottobre

Il 31 ottobre 2019 è l’ultimo giorno utile per aderire al servizio di consultazione dell’Agenzia delle Entrate che permetterà, dal prossimo 1° novembre, di visualizzare e scaricare le fatture elettroniche ricevute a partire dal 1° gennaio dell’anno in corso.

L’adesione al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” potrà essere fatta dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Chi aderisce al servizio entro il 31 ottobre, come detto, potrà consultare e scaricare tutte le fatture ricevute a partire da inizio anno. Chi, invece, comunica la propria adesione dal 1° novembre potrà consultare o scaricare solamente i file delle fatture ricevute dopo il consenso espresso.

Gli operatori IVA possono effettuare la sottoscrizione utilizzando la funzionalità disponibile all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, anche tramite un intermediario delegato; quest’ultimo ha a disposizione anche un servizio di adesione “massiva” nel caso in cui debba operare per diversi clienti.

Per illustrare il procedimento di adesione al servizio l’Agenzia Entrate ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube.

 

ACCERTAMENTO

ISA: no ai controlli automatici con voto “non sufficiente”

Il Ministero delle Finanze, in un question time alla Camera, in data 25 settembre 2019 ha risposto a quesiti in merito alla disapplicazione degli ISA, viste le difficoltà operative della loro prima applicazione.

In particolare, pur confermando l’applicazione degli ISA per il periodo 2018, è stato ribadito che «è escluso ogni automatismo nell’accertamento dovuto al risultato conseguito dal contribuente» e che «l’attribuzione di un determinato punteggio (insufficiente, ndr) non comporta di per sé l’attivazione di attività di controllo».

Il MEF ha inoltre suggerito ai contribuenti con punteggio basso di utilizzare il campo note aggiuntive per anticipare eventuali giustificazioni. «Le informazioni comunicate attraverso le note aggiuntive rappresentano, infatti, per l’Agenzia delle Entrate un prezioso bagaglio informativo, che consente agli Uffici di disporre di elementi utili ad indirizzare la propria attività di analisi, come chiarito dalla circolare n. 17/E del 2019 solo sulle “posizioni più a rischio per la successiva fase di controlli” tralasciando, viceversa, quelle di coloro che, pur avendo ottenuto livelli minimi di affidabilità, hanno evidenziato idonei elementi giustificativi».

 

DICHIARAZIONI

Gli aiuti di Stato nel modello Redditi

Ricordiamo che nel quadro RS dei modelli REDDITI 2019, il cui invio telematico scadrà il 2 dicembre, è stato inserito nei righi RS 401-402 il nuovo prospetto denominato “Aiuti di Stato”, che deve essere compilato dai soggetti che, ai sensi dell’art. 52 della legge n. 234/2012, hanno ricevuto aiuti di Stato e/o aiuti de minimis. Le informazioni contenute nel prospetto rilevano ai fini della registrazione degli stessi da parte dell’Agenzia Entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’indicazione degli aiuti nel prospetto è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi.

Il prospetto nel quadro RS denominato “Aiuti di Stato” deve essere compilato dai soggetti che nel 2018 (soggetti “solari”) hanno beneficiato di:

  • aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti de minimis);
  • aiuti fiscali subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati (disciplinati dall’art. 10 del D.M. n. 115 del 31 maggio 2017).

Il prospetto va compilato anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d’imposta di aiuti fiscali nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.

Come evidenziato dalle istruzioni, il prospetto è da compilare seguendo il principio di competenza, quindi se si sono verificati i presupposti per la fruizione nel periodo d’imposta (2018) e anche se sono maturati nel periodo, ma non ancora fruiti.

Non devono essere indicate le agevolazioni che non hanno natura di aiuti di Stato, per esempio superammortamenti e iperammortamenti e il credito d’imposta R&S ex art. 3 D.L. n. 145/2013.

Ai fini della compilazione del prospetto, le istruzioni al modello REDDITI 2019 contengono una tabella (non esaustiva) con indicazione degli aiuti di Stato interessati dalla disposizione in commento, con i relativi codici identificativi.

Per ciascun aiuto ricevuto va compilato un distinto rigo indicando:

  • il codice dell’aiuto spettante;
  • la forma giuridica del soggetto beneficiario, la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, ecc.) e l’ATECO;
  • il settore del beneficiario;
  • l’ammontare complessivo dell’aiuto spettante: credito d’imposta o risparmio d’imposta;
  • le date di inizio e fine progetto;
  • l’indirizzo della localizzazione del progetto o sede del beneficiario;
  • la tipologia di costo sostenuto;
  • le spese agevolabili, la percentuale (se prevista) e l’ammontare dell’aiuto.

Nella sezione “Impresa unica” vanno indicati i codici fiscali delle imprese che hanno una relazione con la beneficiaria: per esempio quelli che detengono la maggioranza dei diritti di voto.

 

AGEVOLAZIONI

Voucher per Innovation manager: dal 7 novembre la compilazione delle domande

D.Dirett. 25 settembre 2019

In data 25 settembre 2019, il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito le indicazioni in merito alle modalità e ai termini di presentazione della domanda di accesso ai contributi riconosciuti, sotto forma di voucher, per l’acquisto di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale nonché i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi delle micro, piccole e medie imprese presenti sul territorio nazionale.

Nel decreto del Ministero è specificato l’iter di presentazione della domanda di agevolazione. La compilazione della domanda potrà essere effettuata a partire dalle ore 10.00 del 7 novembre 2019 e fino alle ore 17.00 del 26 novembre 2019.

Vedi l’Approfondimento

 

IMPRESE, PROCEDURE CONCORSUALI

Dal CNDCEC la bozza dei primi “Indici di allerta” della crisi di impresa

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 13

L’art. 13 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) prevede che costituiscano indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.

A questi fini, lo stesso articolo 13 specifica che sarà il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elaborerà con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni ISTAT, gli indici significativi che, valutati unitariamente, faranno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa.

Ai professionisti è stato affidato il compito di definire gli indici, ben diversi dagli indicatori che hanno una portata più ampia e che sono previsti dal Codice.

Vedi l’Approfondimento

 

ADEMPIMENTI, COMUNICAZIONI

Entro il 31 ottobre primo invio dati fornitori per la vendita a distanza di beni tramite piattaforme digitali

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 20 settembre 2019

L’Agenzia delle Entrate, con Comunicato Stampa del 20 settembre 2019, ha reso noto che è attivo il canale telematico per il primo invio delle comunicazioni dei prodotti venduti in Italia attraverso piattaforme digitali.

I gestori dei marketplace devono trasmettere i dati dei fornitori entro il 31 ottobre 2019, secondo le modalità stabilite dal provvedimento n. 660061 del 31 luglio 2019.

Sono tenuti all’adempimento gli operatori, residenti e non residenti nel territorio dello Stato che, avvalendosi di piattaforme elettroniche, facilitano la vendita a distanza di beni importati o già presenti nella Ue.

In particolare, i soggetti obbligati alla comunicazione devono inviare trimestralmente all’Agenzia Entrate, per ciascun fornitore dei beni venduti tramite piattaforme e/o portali, i seguenti dati:

  • la denominazione o i dati anagrafici completi, incluso l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
  • il numero totale delle unità vendute in Italia;
  • a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.

 

DICHIARAZIONI

Entro il 31 ottobre la presentazione del modello 770/2019

La dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770/2019, per anno d’imposta 2018), deve essere presentata, entro il 31 ottobre 2019, esclusivamente per via telematica e deve essere utilizzata per comunicare all’Agenzia Entrate le ritenute operate su:

  • redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
  • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
  • locazioni brevi inserite all’interno della CU;
  • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

Ricordiamo che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150mila euro per ciascun periodo d’imposta. La soglia scende a 50mila euro per chi non presenta la dichiarazione modello 770.

Il reato si consuma con lo spirare del termine previsto ex lege per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d’imposta.

 

AGEVOLAZIONI

Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

Agenzia delle Entrate, Riposta ad istanza di interpello 16 settembre 2019, n. 383

Gli interventi di sostituzione, riparazione o rinnovamento degli infissi esterni nonché il rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate (impalcatura), in precedenza classificati come manutenzione straordinaria, e quindi sicuramente detraibili con la normativa vigente sul recupero del patrimonio edilizio, sono stati declassati ad opere di manutenzione ordinaria.

Con la Riposta n. 383 del 16 settembre 2019 l’Agenzia Entrate ha chiarito relativamente alla possibilità che queste opere, nonostante il declassamento, rimangano comunque fiscalmente detraibili.

Dopo aver precisato che gli interventi di sostituzione dei serramenti esterni con altri di diversa tipologia possono rientrare tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione (art. 16-bis, comma 1, lettera b), del TUIR) l’Agenzia, in merito agli interventi di rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate, ha chiarito che se gli stessi sono necessari per completare l’intervento edilizio nel suo insieme e sono quindi direttamente correlati alla sostituzione dei serramenti esterni, le relative spese sono ammesse alla detrazione e concorrono, al pari di quelle sostenute per la sostituzione degli infissi, alla verifica del limite massimo ammesso alla detrazione stessa.

Questo in quanto, come ribadito nella circolare 13/E del 31 maggio 2019, gli interventi che autonomamente sarebbero considerati di manutenzione ordinaria sono “assorbiti” nella categoria superiore se necessari per completare l’intervento edilizio nel suo insieme.

 

IVA, PROCEDURE CONCORSUALI

IVA: legittima la compensazione tra credito e debiti pre-fallimentari

Corte di Cassazione, Sentenza 29 maggio 2019, n. 14620

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14620 del 29 maggio 2019 ha chiarito che in materia tributaria è ammissibile la compensazione del credito IVA chiesto a rimborso dal curatore, a seguito del fallimento di una società (art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972) e i debiti contratti verso l’erario dalla società medesima in periodi d’imposta antecedenti il fallimento, perché, ponendosi la coincidenza della partita IVA per le operazioni pre-fallimentari e post-fallimentari come circostanza meramente occasionale che non muta l’autonomia giuridica delle operazioni facenti capo al fallito, entrambe le voci di debito/credito sono sorte nel momento in cui la società era in bonis.

 

 

APPROFONDIMENTI

 AGEVOLAZIONI

Innovation manager: modalità e termini per la richiesta dei voucher

Con Decreto direttoriale 25 settembre 2019, il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito le indicazioni in merito alle modalità e ai termini di presentazione della domanda di accesso ai contributi riconosciuti, sotto forma di voucher, per l’acquisto di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale nonché i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi delle micro, piccole e medie imprese presenti sul territorio nazionale.

Nel decreto del Ministero è specificato l’iter di presentazione della domanda di agevolazione.

I contributi a fondo perduto sono riconosciuti per l’acquisto di prestazioni consulenziali specialistiche finalizzate a sostenere processi di trasformazione tecnologica e digitale nell’ambito del piano “Impresa 4.0” e processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa (compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali).

All’incentivo in esame sono ammesse le imprese che, sia alla data di presentazione della domanda, sia alla data di comunicazione dell’ammissione al contributo:

  • sono micro, piccole o medie imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato, nonché dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali;
  • non rientrano tra le imprese attive nei settori esclusi dall’art. 1 del Regolamento Ue 18 dicembre 2013, n. 1407/2013;
  • hanno la sede legale e/o un’unità locale attiva sul territorio nazionale e risultano iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;
  • non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e risultano in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
  • non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, liquidazione anche volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente;
  • non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione “Voucher per consulenza in innovazione” del sito web del Ministero.

L’iter di presentazione della domanda prevede:

  • la verifica preliminare del possesso dei requisiti di accesso alla procedura informatica a partire dalle ore 10.00 del 31 ottobre 2019;
  • la compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni: a partire dalle ore 10.00 del 7 novembre 2019 e fino alle ore 17.00 del 26 novembre 2019;
  • l’invio della domanda di accesso alle agevolazioni a partire dalle ore 10.00 del 3 dicembre 2019.

La procedura si concluderà con il rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione dell’istanza da parte della procedura informatica.

 

IMPRESE, PROCEDURE CONCORSUALI

Crisi d’impresa: la bozza dei primi “Indici di allerta” elaborati dal CNDCEC

L’art. 13 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) prevede che costituiscano indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.

A questi fini, lo stesso articolo 13 specifica che sarà il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elaborerà con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni ISTAT, gli indici significativi che, valutati unitariamente, faranno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa.

Ai professionisti è stato affidato il compito di definire gli indici, ben diversi dagli indicatori che hanno una portata più ampia e che sono previsti dal Codice.

Con Informativa n. 45 del 15 maggio 2019 il CNDCEC ha reso noto di aver sottoscritto un Protocollo d’Intesa con la società Cerved per la realizzazione degli indicatori della crisi.

Per testare gli indicatori su dati campionari sono state svolte diverse analisi e studi/simulazioni sulle imprese.

Cerved ha selezionato l’intera base di imprese presenti nei propri database negli anni 2011- 2016, per coprire un arco temporale sufficientemente ampio ed ottenere evidenze strutturali e non influenzate dalla congiuntura economica. Sono state selezionate le società di capitale con bilanci che hanno manifestato situazioni di insolvenza nel periodo considerato ed è stato costruito un campione rappresentativo dell’economia italiana, abbinando ad ogni impresa insolvente una gemella in normali condizioni operative (campione bilanciato).

Nei primi giorni di settembre, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha reso noto di aver messo a punto la bozza dei parametri che possono innescare la procedura di allerta.

Gli indici contenuti nella bozza sono costituiti da grandezze di natura quantitativa o da confronti tra di loro, tenendo presente che la scelta fatta nell’elaborazione del modello è stata quella di minimizzare il numero di falsi positivi, ammettendo la possibilità di un maggior numero di falsi negativi. Dove per falsi positivi devono essere intesi i rischi di rendere oggetto di segnalazione imprese di cui è prevista un’insolvenza che poi non si verificherà, mentre per falsi negativi i rischi sono quelli di imprese di cui non è diagnosticata la crisi ma che invece diventeranno insolventi.

Il meccanismo messo a punto prevede allora una sequenza gerarchica che vede 7 parametri da considerare.

  1. La crisi è innanzitutto ipotizzabile quando il patrimonio netto diventa negativo per effetto di perdite di esercizio, anche cumulate e rappresenta causa di scioglimento della società di capitali. Indipendentemente dalla situazione finanziaria, questa circostanza rappresenta un pregiudizio alla continuità aziendale, fino a quando le perdite non sono state ripianate e il capitale sociale riportato almeno al limite legale. Il fatto che il patrimonio netto sia diventato negativo è superabile con una ricapitalizzazione; è quindi ammessa la prova contraria dell’assunzione di provvedimenti di ricostituzione del patrimonio al minimo legale.
  2. A fronte di un patrimonio netto positivo è però indice di crisi che trova applicazione per tutte le imprese la presenza di un Dscr (Debt service coverage ratio) a 6 mesi inferiore a 1. Il Dscr è calcolato come rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei 6 mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale. Valori di questo indice superiori a 1, rendono evidente la capacità prospettica di sostenibilità dei debiti su un orizzonte di 6 mesi, valori inferiori a 1 la relativa incapacità.

Se il patrimonio netto è positivo e se il Dscr non è disponibile oppure è ritenuto non sufficientemente affidabile per la inadeguata qualità dei dati prognostici, proseguono i dottori commercialisti, si adottano 5 indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività:

  1. indice di sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato;
  2. 2. indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
  3. indice di ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;
  4. 4. indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
  5. indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo.

L’avvertenza è però quella di considerare significativo il superamento di tutti e cinque gli indici. La considerazione di uno solo infatti permetterebbe una visione assolutamente parziale e fuorviante.

Sono stati altresì stabiliti dei valori soglia di allerta in base al settore in cui opera l’azienda.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Martedì 15 ottobre 2019 Comunicazione contanti superiori 10.000 euro Invio all’Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al mese precedente. Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.

 

Telematica
Mercoledì 16 ottobre 2019 Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a settembre relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento. Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.

 

Telematica
Lunedì 21 ottobre 2019 Imposta di bollo su fatture elettroniche Versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno. Soggetti obbligati all’emissione di fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo. Mod. F24

Servizio Agenzia delle Entrate

Venerdì 25 ottobre 2019 Modello 730 – Integrativo

 

Presentazione al Centro di assistenza fiscale (CAF) del modello 730 “integrativo” da parte di coloro che hanno presentato il modello 730 e si accorgono di non aver fornito alcuni elementi da indicare nella dichiarazione che non incidono sulla determinazione dell’imposta o che comportano un rimborso o un minor debito fiscale. I contribuenti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale e hanno presentato il modello 730.

 

Consegna diretta al Centro di assistenza fiscale (CAF)

 

Giovedì 31 ottobre 2019 770/2019 Termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2018. Sostituti d’imposta e intermediari. Telematico
Giovedì 31 ottobre 2019 Adesione al servizio di consultazione fatture elettroniche Termine ultimo entro il quale è possibile aderire al servizio Fatture e corrispettivi per effettuare la consultazione delle fatture elettroniche. Contribuenti titolari di partita IVA, nonché i condomini e enti non commerciali che intendono fruire del servizio di consultazione delle fatture emesse/ricevute. Funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

 

Giovedì 31 ottobre 2019 Comunicazione mensile dati fatture transfrontaliere (Esterometro) Comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali, relative al mese di settembre. Operatori IVA obbligati all’emissione della fatturazione elettronica. Telematica
Lunedì 2 dicembre 2019 IRPEF, IRES, IRAP Termine per la trasmissione telematica:

·         della dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare

·         della dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.

Persone fisiche

Società di persone

Società di capitali

Telematico

 

Approfondisci

NEWSLETTER P.S.C. Settembre 2019:

IN BREVE

  • ISA: gli indici di affidabilità fiscale del contribuente
  • Codice della crisi e dell’insolvenza: obbligatoria l’adeguatezza degli assetti organizzativi dell’impresa
  • Imposte: saldo e acconto al 30 settembre 2019
  • Entro il 16 settembre l’invio della Comunicazione liquidazioni periodiche IVA del II trimestre 2019
  • Vendita a distanza di beni tramite piattaforme digitali: modalità e termini di trasmissione dei dati
  • Entro il 16 settembre l’obbligo di comunicazione dei dati per contanti oltre i 10mila euro al mese
  • Rimborso Iva assolta in altri Paesi Ue
  • Non decadono le agevolazioni “prima casa” in caso di cessione dell’immobile sulla base dell’accordo di separazione
  • Disabili: agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi
  • Redditi di capitale esclusi dal calcolo dei contributi INPS

 

APPROFONDIMENTI
  • Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
  • L’adeguatezza degli assetti organizzativi alla luce del Codice della crisi e dell’insolvenza

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

 

IN BREVE

ACCERTAMENTO

ISA: gli indici di affidabilità fiscale del contribuente

Agenzia delle Entrate, Circolare 9 settembre 2019, n. 20/E

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) sono stati introdotti a decorrere dal periodo d’imposta 2018, in sostituzione degli studi di settore, con l’obiettivo di favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di basi imponibili per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

In particolare, gli ISA dovrebbero esprimere una misura di sintesi sul grado di affidabilità dei comportamenti fiscali dei contribuenti mediante una metodologia statistico-economica, alimentata da un sistema di indicatori elementari basato su dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, che consente di accedere a significativi benefici premiali, in relazione al punteggio ottenuto.

In estrema sintesi, gli ISA sono il risultato dalla media semplice di due indicatori:

  • indicatori elementari di affidabilità;
  • indicatori elementari di anomalia.

 

Molti sono i dubbi sorti in merito all’applicazione degli Indicatori; l’Agenzia Entrate ha pertanto emanato in data 9 settembre 2019 la Circolare n. 20/E al fine di fornire ulteriori chiarimenti.

Vedi l’Approfondimento

 

 

SOCIETÀ

Codice della crisi e dell’insolvenza: obbligatoria l’adeguatezza degli assetti organizzativi dell’impresa

L’art. 375 del Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è intervenuto modificando l’art. 2086 c.c., statuendo il dovere dell’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e di attivarsi per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Inoltre, il Codice prevede a carico degli amministratori l’obbligo di mantenere adeguati assetti organizzativi, valutandone l’adeguatezza almeno ogni sei mesi.

Vedi l’Approfondimento

 

 

VERSAMENTI

Imposte: saldo e acconto al 30 settembre 2019

Si ricorda che per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP, nonché dell’IVA, in scadenza dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono stati prorogati al 30 settembre 2019, o al 31 ottobre 2019 con la maggiorazione dello 0,40% (art. 12-quinquies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni in legge 28 giugno 2019, n. 58).

 

IVA

Entro il 16 settembre l’invio della Comunicazione liquidazioni periodiche IVA del II trimestre 2019

Scade il 16 settembre 2019 il termine per l’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell’imposta relativa al II trimestre 2019.

La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.

Qualora entro la scadenza prevista vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.

Si ricorda che l’omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.

Per chi non disponesse di un proprio software (gestionale aggiornato alla nuova procedura), l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile gratuitamente sul proprio sito il software che consente la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

L’applicazione mediante una serie di domande determina la struttura della comunicazione relativa alla tipologia dell’utente e predispone i quadri per la compilazione.

 

 

ADEMPIMENTI

Vendita a distanza di beni tramite piattaforme digitali: modalità e termini di trasmissione dei dati

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 31 luglio 2019, n. 660061/2019

Il decreto “Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni in legge 28 giugno 2019, n. 58) ha introdotto nuovi adempimenti in capo ai soggetti passivi che, attraverso la messa a disposizione di mercati digitali, vendono beni a distanza.

L’Agenzia Entrate, con Provvedimento n. 660061/2019 pubblicato il 31 luglio 2019 ha reso note le modalità operative ed i termini inerenti alle nuove comunicazioni trimestrali.

Il soggetto passivo che facilita – tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi – le vendite a distanza di beni importati all’interno dell’Unione Europea è tenuto a trasmettere in modalità telematica una serie di dati, entro il mese successivo a ciascun trimestre.

Il provvedimento delle Entrate ha disposto che la prima trasmissione deve essere effettuata entro il 31 ottobre 2019.

I dati da trasmettere sono:

  1. la denominazione o i dati anagrafici completi, inclusa la residenza o il domicilio, nonché l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall’interfaccia elettronica, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
  2. il numero totale delle unità vendute in Italia;
  3. per le unità vendute in Italia il soggetto passivo deve comunicare, a sua scelta:
  • l’ammontare totale dei prezzi di vendita o
  • il prezzo medio di vendita, espresso in Euro.

 

 

ANTIRICICLAGGIO, ADEMPIMENTI

Entro il 16 settembre l’obbligo di comunicazione dei dati per contanti oltre i 10mila euro al mese

Entro il 16 settembre 2019 (in quanto il 15 cade di domenica) le banche, gli istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane dovranno trasmettere all’Unità di informazione finanziaria i dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

I destinatari dell’obbligo devono inviare una comunicazione con cadenza mensile, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento, contenente i dati relativi a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.

 

 

IVA

Rimborso Iva assolta in altri Paesi Ue

La Direttiva n. 2008/9/UE del 12 febbraio 2008 prevede la possibilità, per le imprese che sostengono costi nei paesi aderenti la Comunità Europea, di chiedere il rimborso dell’IVA pagata all’estero su acquisti di prodotti e servizi. È possibile recuperare l’IVA pagata anche in Svizzera, Norvegia, Israele e Principato di Monaco, grazie ad accordi di reciprocità.

 

Indichiamo, a titolo esemplificativo, alcune tipologie di costi soggetti all’IVA nel Paese estero (e per i quali non è possibile ricorrere al consueto reverse charge):

  • servizi fieristici: biglietti ingresso, pass;
  • prestazioni e servizi relativi a beni immobili;
  • lavorazione su stampi o beni strumentali;
  • interventi su beni in garanzia e sostituzioni;
  • organizzazione di eventi;
  • spese di trasferta aziendali.

 

Dal 1° gennaio 2010 è in vigore una nuova disciplina in base alla quale per richiedere il rimborso dell’IVA allo Stato comunitario in cui è stata versata (o ai diversi Stati), il contribuente italiano deve presentare domanda di rimborso solo all’Agenzia delle Entrate (Direttiva n. 2008/9/CE del 12 febbraio 2008, recepita con D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18).

Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia Entrate (Entratel o Fisconline). Il termine previsto per la presentazione è il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello per il quale si chiede la somma.

Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso possono variare a seconda del Paese a cui viene inviata l’istanza e sono riassunte in apposita tabella pubblicata sul sito internet dell’Agenzia Entrate.

L’operazione di controllo e gestione delle domande, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso, è effettuata dal Centro Operativo di Pescara.

Le informazioni inerenti allo stato di lavorazione delle istanze, successivamente all’invio al competente Stato comunitario, dovranno però essere richieste all’amministrazione fiscale estera competente, i cui recapiti sono indicati nell’elenco delle amministrazioni fiscali estere. Le informazioni inerenti al rifiuto dell’istanza da parte dell’amministrazione fiscale estera, vanno preliminarmente chieste ad essa e solo successivamente al Centro Operativo di Pescara.

 

 

AGEVOLAZIONI

Non decadono le agevolazioni “prima casa” in caso di cessione dell’immobile sulla base dell’accordo di separazione

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 9 settembre 2019, n. 80/E

La cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione “prima casa”, in virtù di una clausola contenuta nell’accordo di separazione omologato dal giudice, non comporta la decadenza dal relativo beneficio: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 9 settembre 2019, n. 80/E.

Con tale risoluzione l’Agenzia ha rivisto i suoi precedenti orientamenti di prassi forniti con la circolare n. 27/E del 2012 sulle conseguenze fiscali della decadenza dell’agevolazione prima casa nell’ipotesi di cessione dell’immobile a terzi senza acquisto contestuale nell’anno.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa gli atti stipulati in conseguenza del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e – a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale 10 maggio 1999, n. 154 – anche del procedimento di separazione personale tra coniugi, “senza alcuna distinzione tra atti eseguiti all’interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi”.

 

 

AGEVOLAZIONI

Disabili: agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi

L’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un quesito sulla propria rivista telematica, ha chiarito che le agevolazioni fiscali dedicate alle persone con disabilità per l’acquisto dei veicoli spetta anche se l’auto che si acquista è di tipo elettrico o ibrido, in presenza dei requisiti soggettivi e al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa in materia.

Più in dettaglio:

  • per l’acquisto di veicoli elettrici la detrazione spettante è del 19%, determinata su un limite massimo di spesa di 18.075,99 euro. Non è possibile invece usufruire dell’aliquota Iva ridotta al 4%, in quanto la relativa normativa subordina l’agevolazione alla cilindrata del veicolo;
  • per l’acquisto di veicoli ibridi è possibile beneficiare della detrazione Irpef. Relativamente all’Iva, tuttavia, l’agevolazione spetta a condizione che la cilindrata del motore termico sia fino a 2.000 centimetri cubici, se alimentato a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se alimentato a diesel.

 

 

LAVORO AUTONOMO, PREVIDENZA

Redditi di capitale esclusi dal calcolo dei contributi INPS

Corte di Cassazione, Sentenza 20 agosto 2019, n. 21540

La Suprema Corte, con la sentenza n. 21540, depositata il 20 agosto 2019, ha chiarito che ai fini del calcolo dei contributi previdenziali per i commercianti e gli artigiani non rientrano i redditi di partecipazione in società di capitali (Srl o Spa) eventualmente percepiti.

Poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che, secondo il testo unico delle imposte sui redditi, gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi INPS.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

 ACCERTAMENTO

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) sono stati introdotti a decorrere dal periodo d’imposta 2018, in sostituzione degli studi di settore, con l’obiettivo di favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di basi imponibili per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

In particolare, gli ISA dovrebbero esprimere una misura di sintesi sul grado di affidabilità dei comportamenti fiscali dei contribuenti mediante una metodologia statistico-economica, alimentata da un sistema di indicatori elementari basato su dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, che consente di accedere a significativi benefici premiali, in relazione al punteggio ottenuto.

In estrema sintesi, gli ISA sono il risultato dalla media semplice di due indicatori:

  • indicatori elementari di affidabilità;
  • indicatori elementari di anomalia.

 

Si ricorda che il giudizio di sintesi sull’affidabilità fiscale del contribuente può variare da 1 a 10.

I contribuenti che risultano “affidabili” hanno accesso a significativi benefici premiali, in relazione al punteggio ottenuto.

Rispetto agli studi di settore, anche in caso di voti molto bassi, non vi potrà mai essere un accertamento basato sui maggiori ricavi o compensi necessari al raggiungimento di un punteggio di affidabilità fiscale (oltre 6 su una scala di 10) poiché le risultanze negative, dei punteggi ISA serviranno all’Agenzia Entrate e la Guardia di Finanza Fisco unicamente per le attività di analisi del rischio e selezione delle posizioni su cui concentrare la loro azione.

Qualora dall’applicazione degli ISA non si raggiunga il livello di affidabilità desiderato, al contribuente è comunque concessa la possibilità di adeguarsi in dichiarazione dei redditi, indicando degli ulteriori componenti positivi. Non è necessario ottenere il voto massimo di 10; è ammesso anche un adeguamento ad un voto intermedio.

I dati che stanno alla base del calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale hanno origini diverse:

  • alcuni sono indicati direttamente dal contribuente in dichiarazione dei redditi;
  • altri, invece, devono elaborati dall’Amministrazione Finanziaria; il contribuente deve quindi “estrarli” dall’archivio dell’Anagrafe tributaria (tramite del cassetto fiscale o con conferimento di apposita delega all’intermediario abilitato) e importarli nella dichiarazione dei redditi.

 

La verifica dell’esattezza dei dati “pre-calcolati” rappresenta un passaggio fondamentale per la corretta applicazione degli ISA. Se i dati in possesso del contribuente fossero diversi rispetto a quelli presenti negli archivi del Fisco, potrebbero verificarsi due situazioni:

  1. se i dati presenti negli archivi dell’Agenzia delle entrate sono corretti, il contribuente potrà adeguare quelli in suo possesso, lasciando invariati i dati estratti con il file in formato XML;
  2. invece, se i dati a disposizione degli archivi del Fisco non sono corretti, il contribuente potrà procedere ad una “forzatura” degli stessi, in modo da allineare i due archivi. In questo caso, il contribuente potrà utilizzare il campo “annotazioni” per indicare le ragioni della rettifica. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate potrebbe anche avviare le opportune operazioni di verifica.

 

Con la Circolare n. 20/E del 9 settembre 2019, l’Agenzia ha recentemente pubblicato nuovi chiarimenti per rispondere ai numerosi dubbi sorti in merito all’applicazione degli Indici per il periodo d’imposta 2018. La circolare raccoglie infatti i quesiti e le relative risposte fornite in occasione di incontri e convegni sull’argomento. Tra le diverse casistiche esaminate vi sono l’errata indicazione dell’anno di inizio attività, i dati precalcolati incompleti o diversi da quelli risultati dalle precedenti dichiarazioni, l’incidenza dei costi residuali di gestione, la corrispondenza del numero totale degli incarichi dei professionisti con il modello CU.

 

 

SOCIETÀ

L’adeguatezza degli assetti organizzativi dell’impresa alla luce del Codice della crisi e dell’insolvenza

L’art. 375 del nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è intervenuto modificando l’art. 2086 c.c., statuendo il dovere dell’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e di attivarsi per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Inoltre, il Codice prevede a carico degli amministratori l’obbligo di mantenere adeguati assetti organizzativi, valutandone l’adeguatezza almeno ogni sei mesi.

 

Attenzione: Considerato che le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 16 marzo 2019, è auspicabile che entro il prossimo 16 settembre tutte le società effettuino una prima valutazione dell’adeguatezza dei propri assetti organizzativi di cui si trovi evidenza in un verbale dello stesso consiglio.

 

Gli adeguati assetti organizzativi devono consentire, sotto il profilo strutturale ed operativo, il monitoraggio continuo dell’equilibrio finanziario.

Potrebbe risultare utile e opportuno recepire un modello di organizzazione aziendale ormai riconosciuto a livello internazionale e accettato e sperimentato anche nel nostro ordinamento, ossia il CoSo Report e il framework dedicato all’Enterprise Risk Management, ovviamente opportunamente adattato alle dimensioni e natura delle società italiane. Nel modello organizzativo sarebbe utile la presenza di almeno 5 elementi costituenti:

  1. ambiente di controllo;
  2. risk assessment;
  3. attività di controllo;
  4. flussi informativi;
  5. monitoring.

Per l’applicazione di un simile modello organizzativo in imprese piccole e medie, si potrebbe auspicare uno standard minimale del processo di controllo interno, che almeno preveda:

  • la costruzione di budget previsionali;
  • la costruzione di cash flow periodici;
  • la valutazione costante degli scostamenti tra dati previsionali e consuntivi;
  • l’analisi dei costi;
  • il monitoraggio continuo di due grandezze segnaletiche quali il MOL (Margine Operativo Lordo) e la PFN (Posizione Finanziaria Netta).

 

Occorre sensibilizzare sempre più le piccole e medie aziende italiane sull’importanza del recepimento della contabilità analitica industriale, quale strumento di adeguata gestione. In tale modo si potrebbe perfezionare la necessità dell’esistenza di due diverse tipologie di controlli societari ossia:

  1. i controlli per la gestione, costituiti dall’adozione da parte degli amministratori di strumenti di prevenzione della crisi e salvaguardia della continuità aziendale di cui la definizione degli adeguati assetti organizzativi sono componente rilevante;
  2. i controlli sulla gestione avente carattere di verifica, correzione, censura, che competono agli organi non gestori (sindaci, revisori) e a risorse specifiche fra cui agli internal auditor.

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 16 settembre 2019 Comunicazione liquidazioni periodiche IVA Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al II trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.

 

Telematica
Lunedì 16 settembre 2019 Comunicazione dei dati per contanti oltre i 10mila euro al mese

 

Termine per la trasmissione all’Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane. Telematica
Lunedì 30 settembre 2019 Comunicazione dati fatture transfrontaliere (esterometro) Comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali, relative al mese di agosto. Operatori IVA obbligati all’emissione della fatturazione elettronica. Telematica
Lunedì 30 settembre 2019
Trasmissione telematica corrispettivi
Invio dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi al mese di agosto. Commercianti ed esercenti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate con un volume di affari, nel 2018, superiore a 400mila euro. Telematica
Lunedì 30 settembre 2019 Rimborso IVA Rimborso dell’IVA pagata all’estero su acquisti di prodotti e servizi. Soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato con imposta assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati. Telematica
Lunedì 30 settembre 2019 (*) IRPEF e addizionali/ IRES/ IRAP/ Diritto camerale Versamento dell’imposta a saldo 2018 e del primo acconto 2019 (risultante dalla dichiarazione REDDITI PF/SP/SC 2019) (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari).

Versamento dell’imposta a saldo 2018 e del primo acconto 2019 (risultante dalla dichiarazione IRAP 2019).

Versamento diritto annuale 2019.

Per i soggetti interessati dagli ISA
(*) Termine prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2019 dall’art. 12-quinquies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni in legge 28 giugno 2019, n. 58.

 

Approfondisci

NEWSLETTER P.S.C. Agosto 2019:

                          
IN BREVE
  • La sospensione feriale dei termini
  • Corrispettivi giornalieri: disponibili i nuovi servizi per gli operatori senza registratore telematico
  • Holding industriali: la comunicazione all’Archivio Rapporti Finanziari
  • Start-up e PMI innovative: il MISE sollecita gli adempimenti pubblicitari obbligatori
  • Sisma bonus e ristrutturazioni edilizie: online le guide sulle detrazioni fiscali aggiornate
  • L’analisi online della Centrale Rischi Banca d’Italia
  • Proroga al 30 giugno 2020 per gli adeguamenti degli statuti del Terzo settore ed Imprese sociali
  • Agenzie viaggio: escursione turistica con voucher soggetta a fattura elettronica
  • Escluso dall’obbligo di applicare le ritenute il soggetto non residente privo di stabile organizzazione
  • Garage nel medesimo comune: permangono le agevolazioni “prima casa”

 

APPROFONDIMENTI
·         La sospensione feriale dei termini 2019

·         La comunicazione all’Archivio Rapporti Finanziari delle Holding industriali

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

 

IN BREVE

PROCESSO TRIBUTARIO, SCADENZE

La sospensione feriale dei termini

La sospensione feriale dei termini processuali opererà dal 1° al 31 agosto, sia con riferimento ai termini relativi al contenzioso tributario sia per i termini per reclamo e mediazione, ma non opera per gli avvisi di liquidazione, per le cartelle di pagamento e per le fasi cautelari del processo. Inoltre:

  • dal 20 agosto sono sospese le scadenze tributarie, mentre
  • dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini per la trasmissione all’Agenzia Entrate delle informazioni e dei documenti richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate.

Vedi l’Approfondimento

 

IVA, ADEMPIMENTI

Corrispettivi giornalieri: disponibili i nuovi servizi per gli operatori senza registratore telematico

Sono disponibili nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” i nuovi servizi per l’invio telematico dei corrispettivi da parte degli operatori che, nei primi sei mesi dall’introduzione dell’obbligo – vale a dire nel periodo transitorio previsto dal decreto “Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) – non abbiano la disponibilità di un registratore telematico.

I servizi, attivati dall’Agenzia delle Entrate in attuazione delle disposizioni del Provvedimento direttoriale 4 luglio 2019, n. 236086, sono i seguenti:

  1. un primo servizio web consente l’upload di un file con i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota Iva o senza distinzione tra imponibile e imposta (regime di ventilazione), oppure di un file compresso con i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate;
  2. un secondo servizio, disponibile sempre online, consente in alternativa la compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri, sempre distinti per aliquota Iva o con l’indicazione del regime di ventilazione;
  3. un terzo servizio che permette l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri tramite protocollo https o sftp.

I dati dei corrispettivi giornalieri possono essere inviati, con i diversi servizi disponibili, direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato. In quest’ultimo caso, gli intermediari incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta, che ne attesta il ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate e costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

Si avvisa inoltre che la trasmissione dei corrispettivi di luglio dovrà essere effettuata entro il prossimo 2 settembre (in quanto il 31 agosto cade di sabato).

 

SOCIETÀ

Holding industriali: la comunicazione all’Archivio Rapporti Finanziari

Per le holding industriali, che quindi esercitano, in via esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico, l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari, vi è un nuovo obbligo: la comunicazione dei rapporti finanziari allo specifico Archivio.

Il nuovo obbligo decorre dall’approvazione del bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2018: i dati mensili devono essere comunicati entro il termine del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Vedi l’Approfondimento

 

IMPRESE

Start-up e PMI innovative: il MISE sollecita gli adempimenti pubblicitari obbligatori

Mise, Circolare 15 luglio 2019, n. 3722/C

Il Ministero dello Sviluppo Economico – facendo seguito alla Circolare n. 3718/C del 10 aprile 2019, con la quale sono stati forniti chiarimenti sulla nuova disciplina pubblicitaria dettata dall’art. 3, commi 1-sexies e 1-septies della legge n. 12/2019, di conversione del D.L. n. 135/2019 –  ha emanato la circolare n. 3722/C del 15 luglio 2019 con la quale sollecita le Start-up e le PMI innovative ad adempiere al deposito della attestazione di conferma dei requisiti essenziali.

Il sollecito da parte del Ministero deriva dal fatto che, dai rilievi effettuati, si è riscontrato che gli adempimenti sopra richiamati – che dovevano essere esauriti per la maggior parte dei soggetti iscritti al 30 giugno scorso – sono stati ottemperati alla data attuale solo dal 64,5% delle Startup e dal 69,8% delle PMI. In termini assoluti, mancano all’appello 3.155 startup e 343 PMI innovative.

Il Mise aveva indicato quale termine ultimo il 31 luglio. Si sollecita comunque chi non avesse ancora adempiuto a compiere quanto dovuto, ricordando che il mancato aggiornamento del possesso dei requisiti comporta la cancellazione d’ufficio dalla Sezione speciale del Registro delle imprese con la conseguente perdita di tutti i benefici connessi.

 

AGEVOLAZIONI

Sisma bonus e ristrutturazioni edilizie: online le guide sulle detrazioni fiscali aggiornate

Guida Sisma bonus: le detrazioni per interventi antisismici; Guida Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali

Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sono stati pubblicati gli aggiornamenti a luglio 2019 delle Guide fiscali riguardanti le agevolazioni per interventi antisismici e ristrutturazioni edilizie.

Sisma bonus: le detrazioni per gli interventi antisismici

L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta del 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, calcolata su un importo complessivo pari a 96mila euro per unità immobiliare e per ciascun anno, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi. A seconda del risultato ottenuto con l’esecuzione dei lavori, della zona sismica in cui si trova l’immobile e della tipologia di edificio, sono tuttavia concesse detrazioni differenti che possono arrivare fino all’85%.

Nella nuova versione della Guida tutte le informazioni utili per poter accedere al beneficio.

Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali

Gli aggiornamenti più recenti riguardano:

  • la proroga della maggiore detrazione Irpef;
  • i beneficiari del diritto alle detrazioni;
  • la comunicazione all’Enea dei lavori effettuati.

 

IMPRESE

L’analisi online della Centrale Rischi Banca d’Italia

Le Banche, ma anche i nuovi Fintech, decidono se erogare o meno credito ed a che costo in funzione di come vengono gestiti gli affidamenti concessi dal sistema del credito nel suo complesso. Presidiare le valutazioni della Centrale Rischi è quindi di fondamentale importanza.

Tramite l’analisi della Centrale Rischi Banca d’Italia è possibile conoscere ed analizzare in via preventiva un giudizio sulla propria “qualità”, l’intero ammontare degli affidamenti, gli sconfini effettuati negli ultimi 36 mesi, l’intero importo delle garanzie e fidejussioni, le banche e le finanziarie che segnalano l’impresa, la presenza di sconfini con indice di gravità (past due), la presenza di derivati.

Lo strumento si rende molto utile anche alla luce dei nuovi obblighi posti a carico degli imprenditori e degli organi di controllo dal nuovo Codice sulla Crisi d’impresa (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).

 

TERZO SETTORE

Proroga al 30 giugno 2020 per gli adeguamenti degli statuti del Terzo settore ed Imprese sociali

È stato prorogato dal 3 agosto 2019 al 30 giugno 2020 il termine entro cui le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale potranno adeguare i loro statuti al Codice del Terzo settore con maggioranze semplificate, ossia con le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria. La stessa proroga è prevista anche per le imprese sociali, per conformare, con forme e modalità agevolate, gli statuti alla nuova normativa dettata dal D.Lgs. n. 112/2017.

Queste le novità introdotte dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. “Decreto Crescita”), in deroga, rispettivamente, a quanto previsto dall’art. 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e a quanto previsto dall’art. 17, comma 3, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

Non sussiste nessun obbligo di adeguamento statutario in capo alle cooperative sociali e ai loro consorzi, i quali, ai sensi del comma 4, dell’art. 1, del D.Lgs. n. 112/2017 “acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali”.

 

FATTURA ELETTRONICA, ADEMPIMENTI

Agenzie viaggio: escursione turistica con voucher soggetta a fattura elettronica

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 26 luglio 2019, n. 324

Con la Risposta all’istanza di interpello 26 luglio 2019, n. 324, l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi di certificazione dei corrispettivi per le escursioni organizzate tramite un’agenzia di viaggio che rilascia ai clienti un voucher.

Il caso esaminato si riferisce ad una società, con volume d’affari superiore a 400.000 euro annui, che svolge attività di trasporto di persone e organizza anche tour tramite una propria agenzia di viaggio. All’atto della presentazione dei voucher in precedenza emessi dall’agenzia, la società rilascia a quest’ultima una ricevuta/scontrino fiscale con l’indicazione di “corrispettivo non pagato”.

Alla luce delle modifiche riguardanti la certificazione fiscale dei corrispettivi, di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015, alla società è sorto il dubbio se sia ancora possibile emettere ricevute/scontrini fiscali non pagati alla presentazione dei voucher.

Tutti i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto e quelle ad esse assimilate – tra cui rientra anche, l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi – memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri.

L’obbligo in questione decorre dal 1° gennaio 2020, ma è anticipato al 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro annui.

L’Agenzia ha, pertanto, chiarito che la società, avendo un volume d’affari superiore al limite previsto, dal 1° luglio 2019 deve procedere alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

 

IRPEF, RITENUTE

Escluso dall’obbligo di applicare le ritenute il soggetto non residente privo di stabile organizzazione

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 24 luglio 2019, n. 312

L’Agenzia Entrate, con la Risposta all’istanza di interpello 24 luglio 2019, n. 312, ha precisato che il soggetto non residente privo di stabile organizzazione in Italia, non riveste il ruolo di sostituto d’imposta e quindi non è tenuto ad applicare le ritenute sui corrispettivi erogati al proprio dipendente in Italia.

In linea di principio anche i soggetti non residenti nel territorio dello Stato rivestono la qualifica di sostituti d’imposta. Tuttavia gli enti e le società non residenti assumono la qualifica di sostituto d’imposta limitatamente ai redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia.

Le società non residenti, infatti, in linea di principio, ne sono oggettivamente escluse in ragione della delimitazione territoriale della potestà tributaria dello Stato.

Ne consegue che, in assenza di stabile organizzazione in Italia, la società non residente non rivestendo il ruolo di sostituto d’imposta, non è tenuta ad applicare le ritenute sui corrispettivi erogati al proprio dipendente in Italia.

Resta inteso che, ove il personale dipendente assunto in Italia disponga del potere di concludere contratti in nome della società, e di fatto lo eserciti, si dovrà valutare se la società medesima disponga, nel territorio dello Stato, di una stabile organizzazione, anche in assenza di una struttura fissa.

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Garage nel medesimo comune: permangono le agevolazioni “prima casa”

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 15 luglio 2019, n. 241

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello 15 luglio 2019, n. 241 ha chiarito che il possesso nello stesso Comune di un’altra unità immobiliare censita in una categoria diversa da quelle abitative, come ad esempio il garage (C/6), non osta al riconoscimento delle agevolazioni “prima casa” per l’acquisto dell’abitazione. I due immobili presentano infatti natura e destinazione d’uso diverse.

Al riguardo, si ricorda che la Nota II-bis in calce all’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dispone:

b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare”;

“c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo (…)”.

 

Pertanto osta alle agevolazioni in commento la titolarità dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare; i benefici fiscali in esame non possono essere riconosciuti qualora il contribuente sia titolare, per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione oppure nuda proprietà su altro immobile ad uso abitativo, acquistato usufruendo del regime agevolato “prima casa”.

 

 

APPROFONDIMENTI

PROCESSO TRIBUTARIO, SCADENZE

La sospensione feriale dei termini 2019

La sospensione feriale dei termini processuali opererà dal 1° al 31 agosto, sia con riferimento ai termini relativi al contenzioso tributario sia per i termini per reclamo e mediazione, ma non opera per gli avvisi di liquidazione, per le cartelle di pagamento e per le fasi cautelari del processo. Inoltre:

  • dal 20 agosto sono sospese le scadenze tributarie, mentre
  • dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini per la trasmissione all’Agenzia Entrate delle informazioni e dei documenti richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate.

In particolare, nell’ambito del contenzioso tributario, la sospensione feriale coinvolge tutti i termini degli adempimenti processuali:

  • è sospeso il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso e, se il decorso del termine inizia durante il periodo di sospensione, l’inizio del termine è prorogato alla fine del periodo stesso;
  • sono altresì sospesi i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente, della parte resistente;
  • sono sospesi i termini di impugnazione delle sentenze, i termini per il deposito di documenti, repliche e memorie.

La sospensione dei termini non si applica invece alla notifica degli avvisi di accertamento, degli avvisi di liquidazione e delle cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia.

I versamenti tramite F24 e gli adempimenti fiscali che scadono tra il 1° e il 20 agosto possono essere adempiuti entro il termine del 20 agosto senza l’applicazione di alcuna maggiorazione.

Si ricorda infine, come già sopra accennato, che il D.L. n. 193/2016 ha stabilito che “i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.

La sospensione dovrebbe valere in ogni ipotesi di accertamento a tavolino, e quindi negli accertamenti parziali, da studi di settore, sulle percentuali di ricarico, sulle indagini finanziarie, sul redditometro e così via.

La sospensione sopra descritta è valida anche per i documenti richiesti in seguito alla liquidazione automatica e al controllo formale delle dichiarazioni, dopo l’avviso bonario. Si tratta, in sostanza, di questionari e di inviti a comparire.

 

SOCIETÀ

La comunicazione all’Archivio Rapporti Finanziari delle Holding industriali

Per le holding industriali, che quindi esercitano, in via esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico, l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari, vi è un nuovo obbligo: la comunicazione dei rapporti finanziari allo specifico Archivio.

Il nuovo obbligo decorre dall’approvazione del bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2018: i dati mensili devono essere comunicati entro il termine del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Le holding industriali si identificano nei soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari, svolgendo tale attività non nei confronti del pubblico.

La prevalenza si verifica in base ai dati dell’ultimo bilancio approvato: l’ammontare complessivo delle partecipazioni e degli altri elementi patrimoniali intercorrenti, unitariamente considerati, deve essere superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale.

In caso di esito positivo del test, scattano gli obblighi di comunicazione all’Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria.

I dati oggetto di comunicazione, le modalità di trasmissione e i termini di invio sono stati individuati dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia Entrate n. 9647 del 19 gennaio 2007, n. 31934 del 29 febbraio 2008 e n. 18269 del 10 febbraio 2015.

I dati devono essere trasmessi direttamente dalle società obbligate alle comunicazioni dei dati, e non attraverso intermediari per le attività di assistenza fiscale e di trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il canale SID (Sistema di interscambio dei dati).

I principali rapporti da comunicare sono quelli aventi ad oggetto:

  • le partecipazioni;
  • i finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle società partecipate;
  • i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime;
  • il c.d. “cash pooling”;
  • il rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate ed il rilascio di garanzie da parte di terzi nell’interesse della holding a favore dell’intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento (fatta eccezione per le garanzie già comprese nel contratto stesso di finanziamento).

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, cioè i versamenti unitari con il modello F24 di imposte, contributi dovuti all’Inps e altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44).

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Martedì 20 agosto 2019 IVA I contribuenti Iva mensili sono tenuti alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese precedente.

I contribuenti Iva trimestrali sono tenuti alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa al II trimestre dell’anno 2019.

Soggetti Iva mensili/trimestrali. Mod. F 24
Martedì 20 agosto 2019 Artigiani e commercianti – Contribuzione Versamento della rata dei contributi 2019 dovuti sul minimale del reddito – Periodo contributivo II trimestre. Artigiani e Commercianti,

Iscritti alla Gestione separata Inps

 

Mod. F 24 on line
Lunedì 16 settembre 2019 Liquidazioni periodiche IVA Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al II trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematico
Lunedì 30 settembre 2019 (*) IRPEF e addizionali/ IRES/ IRAP/ Diritto camerale Versamento dell’imposta a saldo 2018 e del primo acconto 2019 (risultante dalla dichiarazione REDDITI PF/SP/SC 2019) (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari).

Versamento dell’imposta a saldo 2018 e del primo acconto 2019 (risultante dalla dichiarazione IRAP 2019).

Versamento diritto annuale 2019.

Per i soggetti interessati dagli ISA. Mod. F 24
(*) Termine prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2019 dall’art. 12-quinquies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni in legge 28 giugno 2019, n. 58.

 

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