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NEWSLETTER P.S.C. Settembre 2018:

IN BREVE
·         Comunicazione trimestrale liquidazioni IVA in scadenza al 17 settembre 2018

·         Scade il 1° ottobre 2018 il termine per l’invio dello spesometro

·         Convertito in legge il Decreto Dignità

·         Scadenza al 30 settembre per il rimborso dell’Iva assolta in altri Paesi UE

·         Al via dal 29 ottobre le regole sul blocco delle compensazioni

·         Nuovo registro dei Compro Oro

·         Dal 1° settembre fattura elettronica per il “Tax Free Shopping”

·         L’Agenzia Entrate allerta i contribuenti: false mail su rimborso canone RAI

·         Interpelli: dal 1° settembre l’Agenzia Entrate mette online le risposte ai cittadini

·         Con il Geoportale dell’Agenzia Entrate 300mila mappe catastali consultabili online

 

 

APPROFONDIMENTI
·         Comunicazione liquidazioni periodiche IVA secondo trimestre 2018, incertezza sulla scadenza

·         Le novità fiscali del Decreto Dignità

·         Rimborso Iva assolta in altri Paesi UE

 

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

IVA, ADEMPIMENTI

Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA in scadenza al 17 settembre 2018

Risulta ancora incerto se il termine per l’invio della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA del secondo trimestre 2018 sia fissato al 17 settembre o al 1° ottobre 2018.

Lo scadenzario presente sul sito dell’Agenzia Entrate indica la data del 17 settembre ma la norma di legge lega inseparabilmente la scadenza della LI.PE. a quella dello spesometro, scadente al 30 settembre, che quest’anno cade di domenica, e viene quindi rinviato al 1° ottobre 2018.

Diverse associazioni di categoria hanno chiesto chiarezza sul termine, e in particolare di precisare se la differenza di data è riconducibile ad un refuso delle Entrate o una scadenza da rispettare.

In attesa di chiarimenti, per ragioni prudenziali, potrebbe essere opportuno rispettare il termine del 17 settembre.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Scade il 1° ottobre 2018 il termine per l’invio dello spesometro

Scade il 1° ottobre (il 30 settembre cade di domenica) il termine per l’invio della comunicazione dei dati fattura (il cosiddetto “spesometro”).

Entro tale data dovranno essere inviati i dati relativi al primo semestre 2018, per i contribuenti che non hanno provveduto all’invio trimestrale, ed i dati relativi al secondo trimestre 2018, per i contribuenti che hanno optato per l’invio trimestrale.

Si ricorda che, per effetto del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (cosiddetto “Decreto Dignità”), convertito in legge il 9 agosto 2018, lo spesometro relativo al terzo trimestre del 2018 (insieme a quello relativo al quarto trimestre) potrà essere trasmesso telematicamente all’Agenzia Entrate entro il 28 febbraio 2019.

 

 

MANOVRA D’ESTATE

Convertito in legge il Decreto Dignità

D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2018, n. 96

L’11 agosto 2018 è stato pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 96 del 9 agosto 2018, che ha convertito il D.L. n. 87/2018, il cosiddetto “Decreto Dignità”.

In sede di conversione sono state confermate tutte le disposizioni fiscali di rilievo presenti nel Decreto, salvo alcune modifiche alla norma relativa alla decadenza del beneficio del cosiddetto iperammortamento in caso di delocalizzazione all’estero dei beni acquistati.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IVA, RIMBORSI

Scadenza al 30 settembre per il rimborso dell’Iva assolta in altri Paesi UE

Scadrà il prossimo 30 settembre 2018 (domenica) il termine per l’invio telematico delle istanze di rimborso all’Agenzia Entrate (tramite Entratel o Fisconline) per chiedere il rimborso dell’IVA pagata all’estero, nel corso del 2017, su acquisti di prodotti e servizi.

È possibile recuperare l’IVA pagata anche in Svizzera, Norvegia, Israele e Principato di Monaco, grazie ad accordi di reciprocità.

Nonostante la scadenza cada di domenica, l’Agenzia Entrate l’ha confermata al 30 settembre, senza disporre il rinvio al primo giorno feriale successivo.

Vedi l’Approfondimento

 

 

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Al via dal 29 ottobre le regole sul blocco delle compensazioni

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28 agosto 2018 n. 195385

La legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) ha introdotto la possibilità, per l’Agenzia Entrate, di sospendere per un periodo massimo di 30 giorni l’esecuzione di modelli F24 recanti compensazioni, al verificarsi di determinati profili di rischio.

A seguito di controllo, se il credito risulta correttamente utilizzato, il pagamento in compensazione è eseguito, così come avviene alla scadenza dei 30 giorni dalla presentazione del modello.

In caso contrario la delega viene respinta e i versamenti/compensazioni si considerano non effettuati e dovranno essere ravveduti con le relative sanzioni per tardivo/omesso versamento.

In data 28 agosto è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia Entrate, il provvedimento n. 195385/2018, con cui sono state rese note le disposizioni attuative della norma che saranno efficaci a partire dal 29 ottobre 2018.

I criteri selettivi per il potenziale blocco riguardano la tipologia di debito pagato, la tipologia di credito utilizzato, la coerenza dei dati indicati, i dati presenti in anagrafica tributaria, analoghe compensazioni effettuate in precedenza, il pagamento di debiti iscritti a ruolo.

 

 

ADEMPIMENTI

Nuovo registro dei Compro Oro

È operativo dal 3 settembre 2018 il nuovo registro dei Compro Oro istituito presso l’OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi).

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 92, entrato in vigore il 5 luglio 2017, aveva previsto delle nuove disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro. Una delle novità è appunto rappresentata dall’obbligo di iscrizione in tale registro.

La domanda di iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 2 ottobre 2018.

I soggetti interessati sono tenuti a richiedere l’iscrizione al registro con apposita istanza, inviata telematicamente all’OAM, alla quale devono essere allegate, oltre che la copia dei documenti di identificazione dell’operatore (per le persone giuridiche, del legale rappresentante), anche l’attestazione, rilasciata dalla questura territorialmente competente, che provi la validità della licenza e copia del versamento del contributo dovuto dagli iscritti, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro.

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Dal 1° settembre fattura elettronica per il “Tax Free Shopping”

È in vigore dal 1° settembre 2018 l’obbligo di emissione di fattura elettronica nell’ambito delle operazioni “Tax Free Shopping”.

Chi desidera usufruire dello sgravio o del rimborso IVA deve assicurarsi che la vendita sia documentata da fattura emessa in formato elettronico XML.

Si ricorda che il regime è ammesso a condizione che l’operazione sia di valore superiore a 154,94 euro (IVA compresa), che i beni acquistati siano destinati ad uso personale e che vengano trasportati al di fuori dell’UE entro il terzo mese successivo all’acquisto.

Il sistema “Otello 2.0” consente di trasmettere la fattura “Tax Free”, richiedere l’apposizione del visto digitale e comunicare l’avvenuta apposizione del visto presso un altro Stato membro.

 

 

RAPPORTO FISCO- CONTRIBUENTE

L’Agenzia Entrate allerta i contribuenti: false mail su rimborso canone RAI

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 21 agosto 2018

L’Agenzia Entrate, con un comunicato stampa del 21 agosto, mette in guardia i contribuenti su nuovi tentativi di phishing effettuati tramite l’invio di false mail con oggetto “Re: Rimborso Rai – A8005W”.

Le segnalazioni relative a questo tentativo di truffa a discapito dei cittadini si riferiscono a false e-mail, apparentemente provenienti dall’Assistenza servizi telematici dell’Agenzia, ma che in realtà sono inviate da un indirizzo contraffatto.

Il contenuto del messaggio parla del riconoscimento di un parziale rimborso del canone RAI per un importo di € 14,90, per ottenere il quale si rimanda alla sottomissione di una richiesta sull’indirizzo web del sito dell’Agenzia che in realtà nasconde un link ad un sito fraudolento (www.area-agenzia-en.info).

Si raccomanda ai contribuenti di cestinare immediatamente i suddetti messaggi, di non cliccare sui collegamenti presenti e, soprattutto, di non fornire i propri dati anagrafici e gli estremi della propria carta di credito nella pagina web indicata nella mail.

 

 

RAPPORTO FISCO- CONTRIBUENTE

Interpelli: dal 1° settembre l’Agenzia Entrate mette online le risposte ai cittadini

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 7 agosto 2018 n. 185630/2018

Con il Provvedimento n. 185630/2018, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che prosegue l’operazione trasparenza con la pubblicazione online delle risposte alle istanze di interpello presentate dai cittadini.

A decorrere dal 1° settembre 2018 le risposte alle istanze di interpello presentate dai cittadini all’Agenzia Entrate saranno pubblicate online. I nuovi orientamenti diventeranno prassi.

Il provvedimento stabilisce, inoltre, che nel caso in cui i chiarimenti alle istanze di interpello e consulenza giuridica contengano interpretazioni nuove, modifichino gli orientamenti adottati in precedenti documenti o garantiscano maggiore uniformità di comportamento, la pubblicazione avverrà sotto forma di circolare o di risoluzione, diventando così prassi.

In tal caso, la pubblicazione avverrà sia sul sito dell’Agenzia delle Entrate che nella banca dati del servizio di documentazione economica e finanziaria.

Per le restanti istanze di interpello, la pubblicazione avverrà invece su una sezione dedicata del portale dell’Agenzia.

Come sempre, in ogni caso, sarà fornita la pubblicazione dei soli principi di diritto espressi nella risposta, tutelando così la privacy del contribuente.

 

 

CATASTO

Con il Geoportale dell’Agenzia Entrate 300mila mappe catastali consultabili online

L’Agenzia Entrate ha reso noto che tramite il proprio Geoportale Cartografico Catastale è possibile, per cittadini, pubbliche amministrazioni, professionisti ed imprese, la consultazione online della cartografia catastale.

Il servizio, che copre l’intero territorio nazionale, permette la libera consultazione di ben 300.000 mappe catastali con 85 milioni di particelle, tenute costantemente aggiornate, in modalità automatica, tramite gli atti tecnici predisposti e trasmessi telematicamente dai professionisti abilitati.

Il portale consente solo la ricerca e la visualizzazione delle particelle presenti sulla mappa del Catasto dei Terreni. Per le informazioni cartografiche complete e quelle censuarie del Catasto dei Terreni e del Catasto dei Fabbricati sono infatti disponibili i seguenti servizi:

  • Consultazione personale (gratuita per i titolari di diritti reali)
  • Visura catastale telematica (a pagamento).

 

 

 

 

 

 

APPROFONDIMENTI

IVA, ADEMPIMENTI

Comunicazione liquidazioni periodiche IVA secondo trimestre 2018,

incertezza sulla scadenza

 

Risulta ancora incerto se il termine per l’invio della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA del secondo trimestre 2018 sia fissato al 17 settembre o al 1° ottobre 2018.

Lo scadenzario presente sul sito dell’Agenzia Entrate indica la data del 17 settembre ma la norma di legge lega inseparabilmente la scadenza della LI.PE. a quella dello spesometro, scadente al 30 settembre, che quest’anno cade di domenica, e viene quindi rinviato al 1° ottobre 2018.

Diverse associazioni di categoria hanno chiesto chiarezza sul termine, e in particolare di precisare se la differenza di data è riconducibile ad un refuso delle Entrate o una scadenza da rispettare.

In attesa di chiarimenti, per ragioni prudenziali, potrebbe essere opportuno rispettare il termine del 17 settembre.

Si ricorda che la Comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.

Qualora entro la scadenza vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.

L’omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.

 

Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero.

L’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, mentre sussiste nell’ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.

 

Per chi non disponesse di un proprio software (gestionale aggiornato alla nuova procedura), l’Agenzia Entrate ha reso disponibile il software Ivp18 che consente la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

L’applicazione, mediante una serie di domande, determina la struttura della comunicazione relativa alla tipologia dell’utente e predispone i quadri per la compilazione. Il software è disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia Entrate .

 

 

MANOVRA D’ESTATE

Le novità fiscali del Decreto Dignità

L’11 agosto 2018 è stato pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 96 del 9 agosto 2018, che ha convertito il D.L. n. 87/2018, il cosiddetto “Decreto Dignità”.

In sede di conversione sono state confermate tutte le disposizioni fiscali di rilievo presenti nel Decreto, salvo alcune modifiche alla norma relativa alla decadenza del beneficio del cosiddetto iperammortamento in caso di delocalizzazione all’estero dei beni acquistati.

 

In sintesi, le novità fiscali più rilevanti:

  • Decadenza dell’agevolazione fiscale dell’iperammortamento, legata all’acquisto dei beni strumentali nuovi tecnologicamente avanzati, nel caso in cui i predetti beni siano ceduti a titolo oneroso o comunque destinati a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, entro 5 anni dal termine dell’iniziativa agevolativa. La decadenza prevede anche la restituzione dell’agevolazione fruita da effettuarsi con una variazione in aumento del reddito imponibile nel periodo d’imposta della cessione. In sede di conversione in legge è stato stabilito che la decadenza non opera quando la delocalizzazione è solo temporanea in strutture produttive dell’impresa;
  • Proroga per tutto il 2018 della possibilità di compensare somme iscritte a ruolo con crediti commerciali vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili. Tale possibilità riguarda carichi affidati all’Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017;
  • Proroga dell’obbligo di emissione di fattura in formato elettronico per le cessioni di carburante da impianti stradali di distribuzione. L’obbligò sarà in vigore dal 1° gennaio 2019, uniformemente all’obbligo generale di fatturazione elettronica. L’obbligo al 1° luglio 2018 è invece rimasto per i subappaltatori ed i subcontraenti delle filiere di imprese nell’ambito di appalti pubblici;
  • Eliminazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment) per le prestazioni di servizi rese dai professionisti dopo il 14 luglio 2018;
  • Non ammissibilità, ai fini del credito d’imposta R&S, dei costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Si tratta di spese relative a competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale.

Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore.

 

 

Rimborso Iva assolta in altri Paesi UE

La Direttiva n. 2008/9/UE prevede la possibilità, per le imprese che sostengono costi nei paesi aderenti la Comunità Europea, di chiedere il rimborso dell’IVA pagata all’estero su acquisti di prodotti e servizi. È possibile recuperare l’IVA pagata anche in Svizzera, Norvegia, Israele e Principato di Monaco, grazie ad accordi di reciprocità.

Indichiamo, a titolo esemplificativo, alcune tipologie di costi soggetti all’IVA nel Paese estero (e per i quali non è possibile ricorrere al consueto reverse charge):

 

  • Servizi fieristici: biglietti ingresso, pass
  • Prestazioni e servizi relativi a beni immobili
  • Lavorazione su stampi o beni strumentali
  • Interventi su beni in garanzia e sostituzioni
  • Organizzazione eventi
  • Spese di trasferta aziendali.

 

Dal 1° gennaio 2010 è in vigore una nuova disciplina in base alla quale per richiedere il rimborso dell’IVA allo Stato comunitario in cui è stata versata (o ai diversi Stati), il contribuente italiano deve presentare domanda di rimborso solo all’Agenzia delle Entrate (Direttiva n. 2008/9/CE del 12 febbraio 2008, recepita con D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18).

Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Il termine previsto per la presentazione è il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello per il quale si chiede la somma.

 

Quest’anno, nonostante la scadenza cada di domenica, l’Agenzia Entrate l’ha confermata al 30 settembre, senza disporre il rinvio al primo giorno feriale successivo.

Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso possono variare a seconda del Paese a cui viene inviata l’istanza e sono riassunte in apposita tabella pubblicata sul sito internet dell’Agenzia Entrate (sezione Rimborsi IVA UE residenti): “Tabella contenente le preferenze espresse dal singolo Stato comunitario”.

L’Agenzia Entrate pubblica anche:

  • la “Tabella contenente i codici da utilizzare per la descrizione dei beni acquistati”
  • e una ricca raccolta di Risposte a domande frequenti – FAQ.

 

L’operazione di controllo e gestione delle domande, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso, è effettuata dal Centro Operativo di Pescara.

Le informazioni inerenti allo stato di lavorazione delle istanze, successivamente all’invio al competente Stato comunitario, dovranno però essere richieste all’amministrazione fiscale estera competente, i cui recapiti sono indicati nell’elenco delle amministrazioni fiscali estere. Le informazioni inerenti al rifiuto dell’istanza da parte dell’amministrazione fiscale estera, vanno preliminarmente chieste ad essa e solo successivamente al Centro Operativo di Pescara.

 

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 17 settembre 2018 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA Termine ultimo precauzionale, per i soggetti passivi IVA, per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del secondo trimestre 2018, da effettuare utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA “. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica
Domenica 30 settembre 2018 Rimborso Iva assolta in altri Paesi UE Presentazione istanza per il rimborso dell’Iva assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati. Soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato con imposta assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati. Telematica
Lunedì 1 ottobre 2018 Comunicazione dati fatture emesse e ricevute Termine ultimo per comunicare all’Agenzia Entrate i dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre solare del 2018 o nel secondo trimestre 2018.

 

Soggetti passivi IVA, con alcune eccezioni. Telematica
Mercoledì 31 ottobre 2018 IRPEF, IRES, IRAP Termine per la trasmissione telematica:

·         della dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare;

·         della dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.

Persone fisiche, società di persone e società di capitali. Telematica
Mercoledì 31 ottobre 2018 770/2018 Termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2017. Sostituti d’imposta Telematica

 

Approfondisci

NEWSLETTER P.S.C. Agosto 2018:

IN BREVE
  • “Decreto Dignità”: il punto sulle novità fiscali
  • Sospensione feriale dei termini nel contenzioso e nell’accertamento
  • Conservazione delle fatture elettroniche ricevute dal 1° luglio 2018
  • Utilizzo in F24 dei crediti “Ecobonus” e “Sismabonus”
  • Bonus pubblicità: definite le regole sugli incentivi fiscali per investimenti pubblicitari
  • Quotazione PMI: credito d’imposta per consulenze relative alla quotazione
  • In Gazzetta il decreto “Milleproroghe 2018”
  • Pagamento parziale dell’IVA ammesso nella procedura di concordato preventivo
  • Controlli della Guardia di Finanza sui lavoratori autonomi
  • Ecobonus, in fase di sperimentazione il sito Enea per la trasmissione dei dati degli interventi edilizi
APPROFONDIMENTI
  • La sospensione feriale dei termini
  • Il credito d’imposta pubblicità

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

MANOVRA D’ESTATE

“Decreto Dignità”: il punto sulle novità fiscali

D.L. 12 luglio 2018, n. 87

Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87 – rubricato “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” e noto come “Decreto Dignità” – è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 luglio scorso. Entrato in vigore il 14 luglio, dovrà essere convertito in legge (con eventuali modifiche) entro i 60 giorni successivi.

Tra le novità fiscali di maggior rilievo segnaliamo:

  • l’introduzione del requisito della territorialità degli investimenti e la previsione di recupero dell’iper-ammortamento in caso di cessione a titolo oneroso o destinazione all’estero dei beni agevolati;
  • la modifica della disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo;
  • l’introduzione di nuovi limiti alla delocalizzazione nei confronti delle imprese che abbiano ricevuto aiuti di Stato;
  • la modifica del “redditometro”;
  • la proroga al 28 febbraio 2019 del termine per la trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. “spesometro”) relativa ai dati del terzo trimestre 2018;
  • l’esonero dal meccanismo della scissione dei pagamenti (“split payment”) per le prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito o a titolo d’acconto di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973;
  • l’abrogazione della disciplina delle società sportive dilettantistiche lucrative (SSDL).

Ricordiamo che la proroga dell’obbligo di fatturazione elettronica nel settore dei carburanti era invece stata inserita in un precedente decreto legge (D.L. 28 giugno 2018, n. 79).

 

Iper-ammortamenti: recupero in caso di cessione o delocalizzazione dei beni

Il Decreto Dignità ha introdotto il requisito della territorialità degli investimenti e la previsione di recupero dell’iper-ammortamento in caso di cessione a titolo oneroso o destinazione all’estero dei beni agevolati.

In particolare:

  • l’iper-ammortamento di cui all’art. 1, comma 9, della legge n. 232/2016 (prorogato dalla legge n. 205/2017) spetta, per gli investimenti effettuati successivamente al 14 luglio 2018, solo a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale;
  • se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si dovrà procedere al recupero dell’iper-ammortamento mediante una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si applica il recupero in caso di sostituzione dei beni alle condizioni previste dall’art. 1, commi 35 e 36, della legge n. 205/2017.

 

Credito d’imposta ricerca e sviluppo: esclusione dei beni immateriali acquistati infragruppo

Non sono più ammissibili, ai fini del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali di cui all’art. 3, comma 6, lett. d), del D.L. n. 145/2013, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore, individuati ai sensi dell’art. 5, comma 5, del TUIR.

La limitazione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (quindi dal 2018, per i soggetti “solari”), anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d’imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto.

 

Rinvio dello spesometro trimestrale 2018

Il termine per l’invio della comunicazione dei dati delle fatture (spesometro) del terzo trimestre 2018 viene posticipato dal 30 novembre 2018 al 28 febbraio 2019.

Per i soggetti che hanno optato per la comunicazione dei dati con cadenza semestrale (la stragrande maggioranza), restano confermati i precedenti termini di invio:

  • 1° ottobre 2018 (il 30 settembre cade di domenica) per i dati del primo semestre 2018;
  • 28 febbraio 2019 per i dati del secondo semestre 2018.

 

Esonero dallo split payment per i compensi soggetti a ritenuta fiscale

Sono esonerate dal meccanismo dello split payment le prestazioni di servizi rese ai soggetti destinatari della predetta disciplina, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito o a ritenuta a titolo di acconto di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973.

La nuova disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 15 luglio 2018.

 

 

PROCESSO TRIBUTARIO, RISCOSSIONE E VERSAMENTI, ACCERTAMENTO

Sospensione feriale dei termini nel contenzioso e nell’accertamento

La sospensione feriale dei termini processuali sarà operata dal 1° al 31 agosto.

La sospensione dei termini vale sia per il contenzioso tributario che per i termini per reclamo e mediazione, ma non opera per gli avvisi di liquidazione, per le cartelle di pagamento e per le fasi cautelari del processo.

Dal 20 agosto si sospendono le scadenze tributarie, mentre dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini per la trasmissione all’Agenzia Entrate delle informazioni e dei documenti richiesti ai contribuenti dall’Agenzia.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IVA

Conservazione delle fatture elettroniche ricevute dal 1° luglio 2018

Dall’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica anticipata al 1° luglio 2018 per alcune categorie/operazioni (per esempio subappaltatori e subcontraenti fino al 1° livello nella filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una P.A.) deriva, sul fronte «ciclo passivo», l’obbligo per il cessionario o committente di ricezione di tali fatture in formato elettronico e la necessità di effettuarne la conservazione sostitutiva.

L’Agenzia Entrate, in occasione di un Videoforum con la stampa specializzata ha chiarito che:

  • l’art. 23 bis del Cad (Codice dell’amministrazione digitale), al comma 2, stabilisce che “le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all’art. 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico”;
  • e pertanto, l’operatore potrà decidere di portare in conservazione “elettronica” anche la copia informatica della fattura stessa in formato pdf, contemplato tra i formati che il D.P.C.M. 3 dicembre 2013 considera idonei a fini della conservazione.

Le fatture elettroniche ricevute da parte di soggetti (emittenti) che, per loro decisione e senza alcun vincolo di legge, avessero deciso di adottare la fatturazione elettronica prima del 1° gennaio 2019, potranno invece essere “materializzate” dal destinatario e quindi trasformate in modalità leggibile e stampate su carta, per poterle poi trattare ed archiviare al pari di tutte le altre fatture di acquisto.

 

 

AGEVOLAZIONI

Utilizzo in F24 dei crediti “Ecobonus” e “Sismabonus”

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 25 luglio 2018, n. 58/E

Con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 108577 e n. 108572 dell’8 giugno 2017 e n. 165110 del 28 agosto 2017, sono state definite le modalità di attuazione per la cessione dei crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni degli edifici (Ecobonus) e per quelli relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, effettuate sulle parti comuni degli edifici, dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico (Sismabonus).

In considerazione del fatto che la detrazione spettante può essere utilizzata in cinque (Sismabonus) o dieci quote (Ecobonus) annuali di pari importo, gli stessi provvedimenti prevedono che anche il credito ceduto sia ripartito in altrettante quote, che sono utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

 

Per l’utilizzo in compensazione, tramite F24, delle quote annuali dei crediti ceduti, con la risoluzione n. 58/E del 25 luglio 2018 sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • “6890” – Ecobonus
  • “6891” – Sismabonus.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i codici dovranno essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere riportato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale di credito ceduto, nel formato “AAAA”.

Ad esempio, per le spese sostenute nel 2017, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2018”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota (fruibile dal 1° gennaio 2019), dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2019”.

La quota di credito che non è utilizzata in compensazione nell’anno di fruibilità può essere utilizzata negli anni successivi, indicando comunque, quale anno di riferimento, l’anno originario di fruibilità.

 

 

 

 

AGEVOLAZIONI

Bonus pubblicità: definite le regole sugli incentivi fiscali per investimenti pubblicitari

D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90

Lo scorso 24 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90 contenente la disciplina dei criteri e delle modalità per il riconoscimento degli incentivi fiscali relativi agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Per accedere al credito d’imposta, gli interessati, nel periodo compreso dal 1° al 31 marzo di ciascun anno, dovranno presentare un’apposita comunicazione telematica (con le modalità che saranno definite dal dipartimento per l’Informazione e l’editoria).

Per il 2018 la comunicazione telematica dovrà essere presentata a partire dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo al 24 luglio 2018 (data di pubblicazione del decreto); per gli investimenti incrementali effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 la comunicazione andrà effettuata in modo separato.

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI

Quotazione PMI: credito d’imposta per consulenze relative alla quotazione

Con il D.M. 23 aprile 2018, pubblicato nella G.U. n. 139 del 18 giugno 2018, sono state definite le modalità e i criteri di concessione del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI.

In particolare, le PMI che:

  • sono costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda,
  • operano nei settori economici rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento di esenzione, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli,
  • non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea,
  • sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero,
  • non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento di esenzione,

possono beneficiare di un credito d’imposta, per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI sostenute a decorrere dall’1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 e finalizzati all’ammissione alla loro quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato UE o SEE.

Sono ammissibili al credito d’imposta i costi direttamente connessi allo svolgimento di attività di consulenza prestate da consulenti esterni, persone fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità. Tra gli altri sono ammissibili i costi relativi alle seguenti attività:

  •             implementazione e adeguamento del sistema di controllo di gestione, assistenza dell’impresa nella redazione del piano industriale, supporto all’impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
  •             attività finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione e alla successiva permanenza sul mercato;
  •             attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
  •             attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
  •             attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati;
  •             attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell’offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell’impresa;
  •             attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l’investmentcase, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

Il credito d’imposta può essere riconosciuto, fino a un importo massimo di 500.000 euro, nella misura massima del 50% dei costi complessivamente sostenuti a decorrere dall’1 gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2020.

L’istanza dev’essere presentata in via telematica nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno  successivo.

 

 

NUOVE LEGGI

In Gazzetta il decreto “Milleproroghe 2018”

D.L. 25 luglio 2018, n. 91

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2018, il D.L. n. 91 del 25 luglio 2018, c.d. decreto “Milleproroghe 2018”, che stabilisce la “proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.

Il Decreto, che è in vigore dal 26 luglio 2018, interviene in materia di enti territoriali, giustizia, ambiente, infrastrutture, politiche sociali, istruzione e università, cultura, salute, eventi sismici, sport, banche popolari e gruppi bancari cooperativi.

Il provvedimento, che non prevede novità di particolare interesse in ambito fiscale, dispone:

  • la conferma del “bonus cultura” di 500 euro, previsto dalla legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), anche per i neo-maggiorenni che compiono i 18 anni nel 2018;
  • il rinvio al 2019 per la sperimentazione dell’Isee precompilato o dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), predisposta dall’Inps in collaborazione con l’Agenzia delle entrate con i dati già definiti del contribuente;
  • proroga al 31 dicembre 2018 del termine per l’adeguamento delle banche popolari alle norme contenute nel Testo unico bancario (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385).

 

 

PROCEDURE CONCORSUALI

Pagamento parziale dell’IVA ammesso nella procedura di concordato preventivo

Agenzia delle Entrate, Circolare 23 luglio 2018, n. 16

Con Circolare 23 luglio 2018, n. 16, l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento dei crediti tributari e contributivi disciplinati dall’art. 182-ter della legge fallimentare, in seguito alle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2017.

In particolare l’Agenzia ha precisato che è possibile anche il falcidio dell’IVA nella procedura di concordato preventivo purché:

  • la soddisfazione del credito IVA non risulti inferiore a quella che sarebbe realizzabile dalla liquidazione dei beni sui quali grava il diritto di prelazione;
  • venga rispettato l’ordine delle cause legittime di prelazione, così da non alterare la “par condicio creditorum”.

L’Agenzia precisa anche che un pagamento parziale del credito IVA, non costituisce una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell’IVA.

 

 

ACCERTAMENTO

Controlli della Guardia di Finanza sui lavoratori autonomi

Con la Circolare 97540/2018, diramata il 24 luglio scorso, la Guardia di Finanza ha definito le linee guida che i vari comandi regionali dovranno osservare per accertare “manifestazioni di illegalità economico finanziaria” nel settore dei lavoratori autonomi.

La Guardia di Finanza ha individuato una platea iniziale di 1.790 lavoratori autonomi che “nel periodo 2013-2016 hanno omesso di presentare le prescritte dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA per almeno un’annualità, in cui hanno percepito compensi per un importo superiore a 50mila euro certificato dai propri sostituti di imposta”.

In base a una seconda scrematura, sono stati individuati 775 lavoratori autonomi a rischio evasione, il cui numero si è ridotto a 50 in seguito a controlli volti a ricostruire la situazione patrimoniale dei professionisti.

 

 

IRPEF

Ecobonus, in fase di sperimentazione il sito Enea per la trasmissione dei dati degli interventi edilizi

Con un avviso pubblicato sul proprio sito internet (http://www.acs.enea.it/), l’Enea ha comunicato che è in fase di test un nuovo sito dedicato alla trasmissione dei dati degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia ammessi alle detrazioni fiscali del 50% (art. 16 bis, D.P.R. n. 917/1986). Terminata la fase di realizzazione, il sito sarà messo in linea.

Il termine dei 90 giorni dalla data di fine dei lavori per la trasmissione ad Enea dei dati, per gli interventi già ultimati, decorrerà dalla data di apertura del sito.

 

 

 

 

 

APPROFONDIMENTI

PROCESSO TRIBUTARIO, RISCOSSIONE E VERSAMENTI, ACCERTAMENTO

La sospensione feriale dei termini

 

Contenzioso tributario

La sospensione feriale dei termini processuali sarà operata dal 1° al 31 agosto. La sospensione dei termini vale sia per il contenzioso tributario che per i termini per reclamo e mediazione, ma non opera per gli avvisi di liquidazione, per le cartelle di pagamento e per le fasi cautelari del processo.

Le scadenze tributarie sono prorogate al 20 agosto, mentre dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini per la trasmissione all’Agenzia Entrate delle informazioni e dei documenti richiesti ai contribuenti dall’Agenzia.

In particolare, nell’ambito del contenzioso tributario, la sospensione feriale coinvolge tutti i termini degli adempimenti processuali:

  • è sospeso il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso e, se il decorso del termine inizia durante il periodo di sospensione, l’inizio del termine è prorogato alla fine del periodo stesso;
  • sono altresì sospesi i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente, della parte resistente;
  • sono sospesi i termini di impugnazione delle sentenze, i termini per il deposito di documenti, repliche e memorie.

La sospensione dei termini non si applica invece alla notifica degli avvisi di accertamento, degli avvisi di liquidazione e delle cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia.

 

Versamenti

I versamenti tramite F24 e gli adempimenti fiscali che scadono tra il 1° e il 20 agosto possono essere adempiuti entro il termine del 20 agosto senza l’applicazione di alcuna maggiorazione.

 

Accertamento

Si ricorda infine, come già sopra accennato, che il D.L. n. 193/2016 ha stabilito che “i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.

La sospensione dovrebbe valere in ogni ipotesi di accertamento a tavolino, e quindi negli accertamenti parziali, da studi di settore, sulle percentuali di ricarico, sulle indagini finanziarie, sul redditometro e così via.

La sospensione sopra descritta è valida anche per i documenti richiesti in seguito alla liquidazione automatica e al controllo formale delle dichiarazioni, dopo l’avviso bonario. Si tratta, in sostanza, di questionari e di inviti a comparire.

 

AGEVOLAZIONI

Il credito d’imposta pubblicità

Lo scorso 24 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90 contenente la disciplina dei criteri e delle modalità per il riconoscimento degli incentivi fiscali relativi agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Ricordiamo in sintesi le regole per accedere all’agevolazione:

  • Beneficiari: imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché enti non commerciali.
  • Investimenti agevolabili: investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente (investimenti incrementali); sono altresì agevolabili gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel 2016;
  • Misura dell’agevolazione: il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di micro-imprese, piccole e medie imprese e start-up innovative; il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
  • Limiti: il beneficio è alternativo e non cumulabile con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria.
  • Procedura: per accedere al credito d’imposta, gli interessati, nel periodo compreso dal 1° al 31 marzo di ciascun anno, devono presentare un’apposita comunicazione telematica (con le modalità che saranno definite dal dipartimento per l’Informazione e l’editoria). Per il 2018 la comunicazione telematica dovrà essere presentata a partire dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo al 24 luglio 2018 (data di pubblicazione del decreto); per gli investimenti incrementali effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 la comunicazione andrà effettuata separatamente.

 

 

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, cioè i versamenti unitari con il modello F24 di imposte, contributi dovuti all’Inps e altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44).

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 20 agosto 2018 IRPEF e addizionali Versamento, con maggiorazione 0,40%,  dell’imposta a saldo 2017 e del primo acconto 2018 (risultante dalla dichiarazione REDDITI PF/SP 2018 per i titolari di reddito d’impresa o lavoratori autonomi). Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati.

 

Mod. F 24
Lunedì 20 agosto 2018 IRES Versamento, con maggiorazione 0,40%,   dell’imposta a saldo 2017 e del primo acconto 2018 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2018 SOGGETTI IRES) (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari). Soggetti IRES Mod. F 24
Lunedì 20 agosto 2018 IRAP Versamento, con maggiorazione 0,40%,   dell’imposta a saldo 2017 e del primo acconto 2018 (risultante dalla dichiarazione IRAP 2018 per i titolari di reddito d’impresa o lavoratori autonomi). Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati. Mod. F 24
Lunedì 20 agosto 2018 Diritto camerale Versamento, con maggiorazione 0,40%,   diritto annuale 2018. Imprese,

Società di capitali,

Società di persone.

Mod. F 24 on line
Lunedì 20 agosto 2018 INPS Versamento, con maggiorazione 0,40%:

·         Artigiani e Commercianti contributi IVS – saldo anno precedente e prima rata acconto anno corrente sul reddito eccedente il minimale;

·         Gestione Separata INPS Professionisti – saldo anno precedente e prima rata acconto previdenziale anno corrente.

Artigiani e Commercianti,

Iscritti alla Gestione separata Inps

Mod. F 24 on line

 

 

Approfondisci

NEWSLETTER P.S.C. Luglio 2018:

IN BREVE

  • Proroga al 1° gennaio 2019 della fatturazione elettronica per i carburanti
  • Fattura elettronica: attivi i servizi gratuiti per registrare l’indirizzo telematico e generare il QR-Code
  • Dal 1° luglio 2018 tracciabilità obbligatoria per stipendi e compensi
  • Nessuna sanzione per gli acconti Irpef errati dopo il rinvio dell’Iri
  • Scadenze IMU/TASI e ravvedimento operoso
  • In arrivo le lettere di compliance per le Dichiarazioni IVA 2018
  • Sospesi dal 1° agosto al 4 settembre anche avvisi bonari e questionari
  • Scade il 31 luglio il termine per il versamento del contributo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato
  • Versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio
  • Voucher digitalizzazione PMI: pubblicati gli importi per le imprese
  • Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo: chiarimenti delle Entrate
  • Iperammortamento: dal MISE ulteriori chiarimenti sui beni agevolabili
  • Prima casa comprata in comunione: proprietà uguale, imposte diverse

 

APPROFONDIMENTI

  • Sanzioni IMU/TASI e ravvedimento
  • Sospensione di avvisi bonari e questionari dal 1° agosto al 4 settembre

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

 

 

IN BREVE

IVA, ADEMPIMENTI

Proroga al 1° gennaio 2019 della fatturazione elettronica per i carburanti

D.L. 28 giugno 2018, n. 79

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 28 giugno 2018, n. 79, che stabilisce la proroga al 1° gennaio 2019 dell’entrata in vigore dell’obbligo, previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), della fatturazione elettronica per le cessioni di carburante ai soggetti titolari di partita Iva presso gli impianti stradali di distribuzione.

Fino alla fine dell’anno, quindi, si potrà continuare ad utilizzare la scheda carburante per documentare le spese sostenute e poter effettuare la deduzione dei costi e la detrazione dell’Iva, fermo restando l’obbligo di pagare gli acquisti di carburante con mezzi tracciabili diversi dal contante.

La proroga all’introduzione della fattura elettronica non riguarda però l’obbligo per le prestazioni dei subappaltatori che operano in una filiera di imprese con contratto di subappalto con la Pubblica Amministrazione, che entra in vigore – come da previsione originale – il 1° luglio 2018.

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Fattura elettronica: attivi i servizi gratuiti per registrare l’indirizzo telematico e generare il QR-Code

Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 14 giugno 2018; Comunicato Stampa 29 giugno 2018

In vista dell’entrata in vigore della fattura elettronica, con un Comunicato Stampa del 14 giugno 2018, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, accedendo al servizio reso disponibile nel portale “Fatture e corrispettivi”, i soggetti passivi IVA possono comunicare l’indirizzo telematico ove intendono ricevere tutte le fatture elettroniche delle quali sono destinatari, abbinando alla propria partita IVA un indirizzo PEC oppure un “codice destinatario“.

Così facendo, il Sistema di Interscambio (SdI) potrà inviare automaticamente il documento al recapito preregistrato. Tale indirizzo potrà comunque essere modificato o cancellato in qualsiasi momento.

Sempre accedendo al portale “Fatture e corrispettivi” o al proprio cassetto fiscale è possibile generare il QR-CODE, che può essere salvato in formato pdf e stampato o memorizzato sul proprio telefono cellulare, tramite cui si potranno evitare errori da parte del cedente nell’emissione della fattura. In caso di modifica del numero di partita Iva o dei dati anagrafici si dovrà distruggere il vecchio QR-Code e generarne uno nuovo.

Sia la comunicazione del “codice destinatario” che la generazione del QR-Code saranno delegabili ad un intermediario abilitato ex art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998.

L’Agenzia Entrate ha inoltre rilasciato in questi giorni due nuovi servizi:

  • l’App “FATTURAe”, disponibile sia in ambiente Android che iOS, che consente ai titolari di partita Iva in possesso delle credenziali Entratel, Fisconline o Spid di predisporre e inviare le fatture elettroniche al Sistema di Interscambio; la piattaforma web consente inoltre di inviare, ricevere tramite SdI e conservare – previa sottoscrizione di apposito accordo online – le fatture elettroniche con le nuove regole tecniche, oltre che acquisire il QR-Code del cliente.
  • un pacchetto software da scaricare sul proprio computer per predisporre le fatture elettroniche in modalità offline quando non si è connessi a internet.

 

 

IMPRESE

Dal 1° luglio 2018 tracciabilità obbligatoria per stipendi e compensi

Dal 1° luglio 2018, ai sensi della legge n. 205/2017, scatta l’obbligo di pagamento delle retribuzioni esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale, con le modalità appositamente individuate dal Legislatore.

Lo scopo immediato della norma è quello di tracciare i pagamenti di stipendi ed anticipazioni, al fine di verificare che la retribuzione corrisposta non sia inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva.

Saranno ammesse le seguenti forme di pagamento:

  • bonifico su conto identificato da codice Iban indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di assegno (bancario o circolare) consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

La norma introduce due elementi innovativi fondamentali:

  • sul piano sanzionatorio, nel caso di utilizzo di mezzi diversi da quali espressamente previsti per il pagamento, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro;
  • sul piano probatorio ribalta la presunzione invalsa, così che, con l’entrata in vigore della norma, la firma apposta sulla busta paga non costituirà più prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

L’ambito di applicazione è ricondotto a:

  • rapporti di lavoro subordinato;
  • rapporti di lavoro originati da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge n. 142/2001.

Il riferimento ai rapporti di lavoro e a quelli di collaborazione coordinata e continuativa lascerebbe intendere che l’obbligo di utilizzo di mezzi tracciati non riguardi il pagamento di altre forme di reddito che non derivano da rapporti di lavoro propriamente detti, quali borse di studio, attività di amministratore di società, ovvero il pagamento di compensi per lavoro autonomo occasionale (contratto d’opera).

Ricordiamo però che sotto il profilo fiscale, i compensi spettanti agli amministratori delle società sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti secondo il principio di cassa allargato. Il ricorso ad un pagamento “tracciato” diviene quindi comunque opportuno per determinare con certezza il momento del pagamento (e quindi la deducibilità del relativo costo).

 

 

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Nessuna sanzione per gli acconti Irpef errati dopo il rinvio dell’Iri

Agenzia Entrate, Risoluzione 22 giugno 2018, n. 47/E

L’Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 47/E del 22 giugno 2018, ha chiarito che non è prevista nessuna sanzione per i contribuenti che, avendo optato già dal 2017 per l’Iri, hanno versato acconti d’imposta che risultano ora insufficienti, in seguito al differimento dell’applicazione del regime opzionale al periodo d’imposta 2018 previsto dalla legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017).

Nel documento viene infatti precisato che, laddove il versamento degli acconti risulti insufficiente esclusivamente per effetto dello slittamento dell’applicazione dell’IRI al periodo d’imposta 2018, e non anche per altre previsioni rivelatesi errate, non è applicabile la sanzione per carente versamento, in virtù del principio di tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente.

Il contribuente potrà, entro il termine previsto per il versamento del saldo dell’imposta, determinare definitivamente l’imposta dovuta per il 2017, senza l’applicazione né di sanzioni né di interessi, e provvedere alla compilazione dei righi RS148 (“Rideterminazione dell’acconto”) e RN38 (“Acconti”) del modello Redditi PF 2018.

 

 

TRIBUTI LOCALI

Scadenze IMU/TASI e ravvedimento operoso

Il 18 giugno 2018 (il 16 cadeva di sabato) è scaduto il termine per il versamento della prima rata di IMU e TASI. È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso.

In particolare, per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU/TASI (e TARI) il D.Lgs. n. 158/2015 prevede all’art. 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, il quale stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30%, con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

 

Vedi l’Approfondimento

 

 

DICHIARAZIONI

In arrivo le lettere di compliance per le Dichiarazioni IVA 2018

Agenzia Entrate, Provvedimento 27 giugno 2018, n. 129515

Sono in arrivo dall’Agenzia delle Entrate nuove comunicazioni aventi ad oggetto le dichiarazioni IVA non presentate entro la scadenza del 30 aprile o presentate compilando solo il quadro “VA” con le informazioni e i dati relativi all’attività.

Chi riceve queste comunicazioni potrà verificare la propria posizione e, se necessario, mettersi in regola con il ravvedimento operoso. Si tratta, in particolare di contribuenti che avevano trasmesso telematicamente all’Agenzia i dati delle fatture emesse nel 2017 e che successivamente hanno dimenticato di presentare la dichiarazione o hanno tralasciato alcuni dati.

La comunicazione conterrà:

  1. a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
  2. b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
  3. c) data di elaborazione della comunicazione, in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti;
  4. d) data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo di imposta 2017, in caso di compilazione del solo quadro VA.

La comunicazione sarà inviata tramite PEC, ma sarà altresì disponibile all’interno del Cassetto fiscale del contribuente.

I contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2017 possono mettersi in regola presentando la dichiarazione entro 90 giorni con il versamento delle sanzioni in misura ridotta.

I contribuenti che invece hanno compilato soltanto il quadro “VA” della dichiarazione IVA, relativa al periodo d’imposta 2017, possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, beneficiando della riduzione delle sanzioni applicabili, tramite l’istituto del ravvedimento operoso.

 

 

 

 

 

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Sospesi dal 1° agosto al 4 settembre anche avvisi bonari e questionari

A seguito del D.L. n. 193/2016, oltre la sospensione feriale dei termini processuali, è stata introdotta anche la sospensione degli avvisi bonari e delle richieste istruttorie.

Vi è infatti la sospensione feriale dei termini processuali, degli avvisi bonari, delle richieste istruttorie, oltre allo slittamento del termine di pagamento dei modelli F24.

 

Vedi l’Approfondimento

 

 

SOCIETÀ

Scade il 31 luglio il termine per il versamento del contributo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato

AGCM, Delibera 23 maggio 2018, n. 27171

Dal 1° luglio, ed entro il 31 luglio 2018, le società con ricavi maggiori di 50 milioni di euro sono tenute al versamento del contributo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

All’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede infatti mediante un contributo di importo pari allo 0,055 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data del 10 gennaio 2018, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’art. 16 della legge n. 287/1990.

La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

Il pagamento può avvenire tramite MAV, PagoPA o bonifico bancario.

 

 

SOCIETÀ

Versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio

Scade il 2 luglio (il 30 giugno cade di sabato), o il 20 agosto, con l’applicazione della maggiorazione dello 0,40%, il termine per il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio.

Si ricorda che le misure del diritto camerale, a decorrere dal 2017, coincidono con quelle stabilite dal D.M. 21 aprile 2011, ridotte del 50%.

Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, firmato in data 22 maggio 2017, ha però autorizzato l’aumento della misura del diritto annuale del 20% per il triennio 2017-2019. Le Camere di Commercio che hanno usufruito di tale aumento sono in tutto 79: l’elenco è disponibile sul sito.

Come di consueto, purtroppo, anche quest’anno sono state segnalate diverse lettere pervenute alle imprese iscritte alla CCIAA da fantomatici “enti camerali” o “registri telematici”; nelle lettere viene richiesto il pagamento di un bollettino di conto corrente postale, che in realtà non si riferisce ad un tributo obbligatorio bensì ad una semplice iscrizione in elenchi o annuari economici con eventuale invio di pubblicazioni.

Ribadiamo che il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio viene effettuato esclusivamente con modello F24 telematico.

 

 

AGEVOLAZIONI

Voucher digitalizzazione PMI: pubblicati gli importi per le imprese

D.Dirett. 14 marzo 2018; D.Dirett. 1° giugno 2018

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso disponibile, e consultabile per regione, l’elenco delle imprese beneficiarie del bonus voucher digitalizzazione con l’indicazione dell’importo del Voucher prenotato.

L’elenco pubblicato dal MISE è stato definito a seguito dell’integrazione della dotazione finanziaria dell’intervento, avvenuta con il D.M. 23 marzo 2018, e dell’espletamento dei controlli amministrativi su tutte le domande presentate.

Le imprese assegnatarie del Voucher, a seguito della realizzazione del progetto e del pagamento a saldo di tutte le relative spese, possono presentare la richiesta di erogazione a partire dal 14 settembre 2018 e per i successivi 90 giorni.

 

 

AGEVOLAZIONI

Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo: chiarimenti delle Entrate

Agenzia Entrate, Risoluzione 22 giugno 2018, n. 46/E

In data 22 giugno, l’Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 46/E, ha fornito alcune risposte ad una richiesta in merito all’ambito applicativo dell’art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, e successive modificazioni, che ha introdotto un credito di imposta a favore di tutte le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.

In particolare la società scrivente aveva richiesto se le attività di progettazione, programmazione e realizzazione di software, di servizi web, app e di impianti tecnologici, destinati a supportare l’intero processo di produzione fieristica, “al fine di:

  • colmare i gap attualmente presenti nei sistemi che gestiscono le attività correlate alla partecipazione alle manifestazioni, che generano errori e prevedono lo svolgimento di attività manuali,
  • digitalizzare integralmente i flussi documentali,
  • migliorare ed ampliare i database in modo da aumentare la qualità dei dati integrandoli con informazioni sui comportamenti degli utenti,
  • sviluppare i processi di valutazione dei risultati operativi,
  • creare nuovi ed innovativi servizi”,

fossero ammissibili al “credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo” e, conseguentemente, se la società potesse fruire del beneficio in riferimento agli investimenti, effettuati nel corso del 2017.

L’Agenzia Entrate, in risposta, ha chiarito che, mancando il requisito della novità e del rischio finanziario, che dovrebbero caratterizzare tipicamente gli investimenti in ricerca e sviluppo, le attività poste in essere dalla società scrivente costituiscono, a tutti gli effetti ordinarie attività realizzative di un programma di investimenti in capitale fisso, non beneficiarie del “credito di imposta ricerca e sviluppo”.

 

 

AGEVOLAZIONI

Iperammortamento: dal MISE ulteriori chiarimenti sui beni agevolabili

Mise, Circolare 23 maggio 2018, n. 177355

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 177355, pubblicata il 23 maggio 2018, ha fornito ulteriori chiarimenti concernenti l’individuazione dei beni agevolabili e il requisito dell’interconnessione, in riferimento all’iperammortamento.

Nel documento di prassi vengono, inoltre, fornite indicazioni per meglio definire i concetti di guida automatica e semiautomatica e per chiarire alcune fattispecie riconducibili ai sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità.

 

 

 

AGEVOLAZIONI

Prima casa comprata in comunione: proprietà uguale, imposte diverse

Cassazione, Ordinanza 5 giugno 2018, n. 14326

L’alloggio acquistato dal consorte con i benefici è, civilisticamente, di entrambi i coniugi, ma per l’agevolazione fiscale è necessario che tutti e due possiedano i requisiti di legge.

In caso di acquisto di un’abitazione da parte di coniugi in regime di comunione legale, per usufruire dell’agevolazione “prima casa” sull’intero immobile, è necessario che entrambi i coniugi intervengano in atto al fine di rendere le dichiarazioni di cui alla nota II-bis dell’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n.131/1986.

Lo ha confermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14326 del 5 giugno 2018, che ha riformato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 1508/16/2016.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

TRIBUTI LOCALI

Sanzioni IMU/TASI e ravvedimento

Il 18 giugno 2018 (il 16 cadeva di sabato) è scaduto il termine per il versamento della prima rata di IMU e TASI. È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso. In particolare per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU/TASI (e TARI) .

In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI o dell’IMU si applica l’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, il quale prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In ogni caso, anche per la TASI e l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso:

  • entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,40% per 14 giorni;
  • decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,5%;
  • decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,67%;
  • decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di Dichiarazione entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%).

 

Quindi, per la scadenza dell’acconto (16 giugno) è possibile usufruire del ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell’anno successivo, mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell’anno successivo. Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza.

Dopo il termine previsto dal Ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune.

 

ATTENZIONE: il cosiddetto “ravvedimento lunghissimo”, che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali come IMU e TASI.

 

Dal 1° gennaio 2018 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari allo 0,3% annuo.

Già a decorrere dall’anno 2014 deve essere presentata anche la Dichiarazione TASI, anch’essa al Comune in cui sono ubicati gli immobili. Il Dipartimento delle Finanze, con la Circolare 3 giugno 2015, n. 2/DF, aveva però precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI), ma può essere utilizzare la dichiarazione IMU per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.

In riferimento alla Dichiarazione IMU/TASI è sanzionata:

  • la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);
  • la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;
  • la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.

L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00 (art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992).

La presentazione di una Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:

  • con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992), se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;
  • con una sanzione fissa, compresa tra 51,00 ed 258,00 euro (art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.

Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.

 

 

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Sospensione di avvisi bonari e questionari dal 1° agosto al 4 settembre

A seguito del D.L. n. 193/2016, oltre la sospensione feriale dei termini processuali, è stata introdotta anche la sospensione degli avvisi bonari e delle richieste istruttorie.

Vi è infatti la sospensione feriale dei termini processuali, degli avvisi bonari, delle richieste istruttorie, oltre allo slittamento del termine di pagamento dei modelli F24.

 

In sintesi:

  • l’art. 1 della legge n. 742/1969 prevede la sospensione di tutti i termini processuali dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno;
  • l’art. 37, comma 1-bis, del D.L. n. 223/2006 prevede che “gli adempimenti fiscali e i versamenti delle somme di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”;
  • l’art. 7-quater, comma 17, del D.L. n. 193/2016 sancisce la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini per il pagamento delle somme da avviso bonario, di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 462/1997, e 1, comma 412, della legge n. 311/2004 (rispettivamente, liquidazione automatica, controllo formale e tassazione separata);
  • l’art. 37, comma 11-bis, secondo periodo del D.L. n. 223/2006, prevede la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini di trasmissione di atti e documenti, con l’eccezione di quelli connessi ai rimborsi IVA e agli accessi dei funzionari.

 

Per gli avvisi bonari e la trasmissione dei documenti in fase istruttoria, la legge enuncia la “sospensione”, fornendo quindi la possibilità di applicare i principi, affermati ormai da decenni, in tema di sospensione feriale processuale dei termini.

Dunque, se il termine di pagamento dell’avviso bonario dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, l’inizio è differito al 4 settembre.

Ove il termine abbia iniziato a decorrere prima del 1° agosto, rimane invece sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 4 settembre per ricominciare a decorrere alla fine di detto periodo.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 9 luglio 2018 (il 7 cade di sabato) Dichiarazione 730/2018 Presentazione (ove previsto) della Dichiarazione 730/2018 da parte del sostituto di imposta. Lavoratori dipendenti e pensionati / sostituto d’imposta, professionista abilitato, CAF. Telematica
Lunedì 23 luglio 2018 Dichiarazione precompilata 730/2018 Presentazione (ove previsto) della Dichiarazione precompilata 730/2018 da parte diretta del contribuente, o da parte di CAF-intermediario. Lavoratori dipendenti e pensionati, professionista abilitato, CAF. Telematica
Martedì 31 luglio 2018 Contributo Autorità garante concorrenza Versamento del contributo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Società con ricavi maggiori di 50 milioni di euro. MAV, PagoPA, bonifico.
Lunedì 20 agosto 2018 IRPEF e addizionali Versamento con maggiorazione dello 0,4% dell’imposta a saldo 2017 e del primo acconto 2018 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2018 PF/SP e dalla dichiarazione Mod. 730, relativo a soggetti privi di sostituto d’imposta). Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati. Mod. F 24
Lunedì 20 agosto 2018 IRES Versamento con maggiorazione dello 0,4% dell’imposta a saldo 2017 e del primo acconto 2018 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2018 SOGGETTI IRES) (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari). Soggetti IRES Mod. F 24
Lunedì 20 agosto 2018 IRAP Versamento con maggiorazione dello 0,4% dell’imposta a saldo 2017 e del primo acconto 2018 (risultante dalla dichiarazione IRAP 2018). Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati. Mod. F 24
Lunedì 20 agosto 2018 Diritto camerale Versamento con maggiorazione dello 0,4% del diritto annuale 2018.   Mod. F 24 on line

Approfondisci

NEWSLETTER P.S.C. Giugno 2018:

IN BREVE

  • Diritto camerale annuale 2018
  • In scadenza gli acconti IMU e TASI
  • Fattura elettronica: nuovi chiarimenti dell’Agenzia Entrate
  • Popolazioni Centro Italia colpite dal sisma: slitta il termine per la ripresa della riscossione
  • Iperammortamento anche per i distributori automatici
  • Ecobonus: dall’Agenzia Entrate i chiarimenti sulla cessione del credito d’imposta
  • Pubblicati gli elenchi definitivi del 5 per mille
  • Niente studi di settore per le aziende in crisi
  • Crediti d’imposta per il cinema: la disciplina attuativa
  • Dichiarazioni: pronti i software di compilazione e di controllo del 770/2018

 

APPROFONDIMENTI

  • L’importo del Diritto camerale 2018
  • Fattura elettronica: dubbi e risposte dell’Agenzia Entrate

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

 

 

 

 

IN BREVE

SOCIETÀ

Diritto camerale annuale 2018

Il D.L. n. 90/2014 ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

In particolare l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50% a decorrere dall’anno 2017.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2018, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 2 luglio 2018 (il 30 giugno cade di sabato).

È inoltre disponibile il sito internet http://dirittoannuale.camcom.it che consente di:

  • consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
  • calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
  • effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

Vedi l’Approfondimento

 

 

TRIBUTI LOCALI

In scadenza gli acconti IMU e TASI

Il 18 giugno (il 16 cade di sabato) scade il termine per il pagamento dell’acconto o della rata unica dell’IMU e della TASI.

L’IMU, Imposta Municipale Propria, è un’imposta di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, ad esclusione delle abitazioni principali.

La TASI, il cui presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree edificabili o non, a qualunque uso adibiti, dal 2016 non è più dovuta sugli immobili aditi ad abitazione principale, ad eccezione di quelle con categoria catastale A1, A8 E A9.

 

 

IVA

Fattura elettronica: nuovi chiarimenti dell’Agenzia Entrate

Lo scorso 24 maggio l’Agenzia Entrate ha risposto ad alcuni quesiti in tema di fatturazione elettronica.

Di particolare interesse i chiarimenti inerenti la data di trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

L’Agenzia Entrate ha infatti precisato che il cedente ha l’obbligo di trasmettere la fattura elettronica allo SDI al momento di effettuazione dell’operazione, che coincide con la data di consegna/spedizione dei beni o la data di effettuazione dell’atto del pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi.

Vedi l’Approfondimento

 

 

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Popolazioni Centro Italia colpite dal sisma: slitta il termine per la ripresa della riscossione

D.L. 29 maggio 2018, n. 55

Con il D.L. 29 maggio 2018, n. 55, pubblicato in pari data in Gazzetta Ufficiale è già in vigore, è stata disposta la proroga e la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi, la sospensione del pagamento del canone Rai e la sospensione del pagamento delle utenze, in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

In particolare, il provvedimento ha stabilito:

  • la ripresa della riscossione dei tributi sospesi in favore dei soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa, di lavoro autonomo, nonché degli esercenti attività agricole con decorrenza dal 16 gennaio 2019, anziché dal 31 maggio 2018; contestualmente viene prevista la rateizzazione del versamento delle somme oggetto di sospensione in 60 rate mensili di pari importo, invece delle 24 rate previste;
  • la proroga della sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione, posticipando la data di inizio del rimborso dal mese di maggio 2018 al 31 gennaio 2019; prevista inoltre la possibilità di estendere il periodo di rateizzazione a 60 mesi rispetto ai 24 mesi attuali;
  • la proroga al 1° gennaio 2019 dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti, emessi dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inps, di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78;
  • la sospensione del pagamento del canone Rai fino al 31 dicembre 2020 e la ripresa della riscossione dal 1° gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi e con possibilità di rateizzazione fino a 24 rate mensili di pari importo;
  • la proroga al 1° gennaio 2019 della sospensione dei pagamenti delle fatture relative alle utenze per i soggetti danneggiati.

 

 

AGEVOLAZIONI

Iperammortamento anche per i distributori automatici

Mise, Circolare 23 maggio 2018, n. 177355

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 177355 del 23 maggio 2018, ha reso noto che l’agevolazione fiscale dell’iperammortamento al 250% è applicabile anche ai distributori automatici (o vending machine) assimilandoli ai “magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica”, elencati al punto 12 del primo gruppo, allegato A del Piano Nazionale “Impresa 4.0”.

La nuova agevolazione fiscale è estesa sia ai distributori automatici “di prodotti finiti” come bevande fredde e snack (e anche di prodotti non alimentari), sia a distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande, come caffè, cappuccini, tè e altre bevande calde.

Il Ministero precisa che i distributori automatici, per poter godere dei benefici dell’iperammortamento devono soddisfare il requisito dell’interconnessione, ovvero “devono essere in grado di scambiare informazioni in maniera bidirezionale: in ingresso, ricevendo da remoto istruzioni/indicazioni quali, ad esempio, la modifica dei dati e dei parametri di configurazione della macchina e/o la variazione del listino prezzi dei prodotti, e in uscita, comunicando informazioni quali, ad esempio, stato componenti della macchina, contabilità, quantità prodotti o altre informazioni di natura logistica e diagnostica”.

Si ricorda infine che i distributori automatici devono essere a norma con la nuova legislazione fiscale che prevede la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi delle vending machine all’Agenzia Entrate.

 

 

AGEVOLAZIONI

Ecobonus: dall’Agenzia Entrate i chiarimenti sulla cessione del credito d’imposta

Agenzia Entrate, Circolare 18 maggio 2018, n. 11/E

A seguito alle modifiche normative introdotte dall’ultima legge di Bilancio, l’Agenzia Entrate, con la Circolare n. 11/E del 18 maggio 2018, ha fornito chiarimenti in tema di Ecobonus, ossia il credito d’imposta per gli interventi di efficientamento energetico.

Il documento indica, in particolare, il numero di cessioni di cui può esser oggetto il credito, precisando che la cessione del credito d’imposta deve essere limitata a un solo passaggio successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto e che il credito può essere ceduto sia ai fornitori che hanno effettuato l’intervento sia ad altri soggetti privati, tra i quali rientrano gli organismi associativi, inclusi consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari, ma non in quota maggioritaria e senza detenerne il controllo.

Viene inoltro specificato che il credito per gli interventi di efficienza energetica può essere ceduto da tutti i contribuenti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta; la possibilità di cedere la detrazione, pertanto, riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese.

 

 

ENTI NO PROFIT

Pubblicati gli elenchi definitivi del 5 per mille

Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 25 maggio 2018

Sono stati pubblicati sul sito dell’Agenzia Entrate gli elenchi definitivi degli enti iscritti alle categorie del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche ammessi alla ripartizione del 5 per mille dell’Irpef per l’anno 2018.

Sono state inoltre pubblicate le liste degli iscritti permanenti al 5 per mille, che non hanno l’obbligo di presentare ogni anno la domanda di iscrizione né la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Gli enti in corsa per il 5 per mille 2018 diventano così circa 60mila, 2mila in più rispetto al 2017.

Per i nuovi iscritti la prossima scadenza è fissata al 2 luglio, data in cui i legali rappresentanti degli enti del volontariato inseriti negli elenchi definitivi dovranno presentare alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti i requisiti di ammissione al contributo, ed i rappresentanti legali delle associazioni sportive dilettantistiche dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva alla struttura del Coni competente per territorio.

 

 

ACCERTAMENTO

Niente studi di settore per le aziende in crisi

Corte di Cassazione, Ordinanza 18 maggio 2018, n. 12273

La Corte di Cassazione, con Ordinanza 18 maggio 2018, n. 12273, ha sancito il principio secondo cui è legittima la disapplicazione degli studi di settore alle imprese in crisi economica.

In particolare, nel caso in esame, la Corte ha ritenuto nullo l’atto di accertamento induttivo nei confronti di un artigiano edile in quanto la motivazione della pretesa tributaria non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento dagli standard in sé considerati, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello studio di settore e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni del contribuente.

La comprovata crisi economica che ha interessato il settore edile costituisce secondo la Corte fatto decisivo alla dimostrazione del conseguimento dei minori ricavi rispetto agli studi di settore.

 

 

AGEVOLAZIONI

Crediti d’imposta per il cinema: la disciplina attuativa

D.M. 15 marzo 2018; D.M. 15 marzo 2018

Con due distinti decreti, entrambi datati 15 marzo 2018, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio scorso, il ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact) ha definito la disciplina attuativa dei crediti d’imposta previsti dalla legge n. 220/2016 nell’ambito del settore cinematografico e audiovisivo.

La nuova legge sul cinema (legge n. 220/2016) ha riordinato il quadro normativo del settore cinematografico e audiovisivo nazionale, con particolare riferimento alle tipologie di interventi attraverso cui lo Stato contribuisce allo sviluppo e alla crescita del comparto.

Il legislatore, in particolare, ha introdotto i seguenti crediti d’imposta:

  • credito d’imposta per le imprese di produzione (art. 15);
  • credito d’imposta per le imprese di distribuzione (art. 16);
  • credito d’imposta per le imprese dell’esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di post-produzione (art. 17);
  • credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica (art. 18);
  • credito d’imposta per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi (art. 19);
  • credito d’imposta per imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo (art. 20).

Con i sopra citati decreti il Mibact ha fissato, per ciascuna delle tipologie di tax credit, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere, di impresa o di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché le ulteriori disposizioni applicative, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza.

Al di là delle specifiche disposizioni che riguardano le diverse tipologie, tutti i crediti in esame:

  • non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap;
  • non rilevano ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi e rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese;
  • sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla data in cui si considera maturato il diritto alla loro fruizione (il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento);
  • possono essere ceduti a intermediari bancari (incluso l’Istituto per il credito sportivo), finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale;
  • sono indicati, anche con riferimento all’eventuale cessionario, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento sia in quella relativa al periodo d’imposta in cui sono utilizzati, evidenziando distintamente l’importo riconosciuto e maturato da quello utilizzato.

 

 

DICHIARAZIONI

Dichiarazioni: pronti i software di compilazione e di controllo del 770/2018

L’Agenzia Entrate ha recentemente pubblicato sul proprio sito i software di compilazione e di controllo del modello 770/2018, utili ai sostituti d’imposta per la predisposizione della dichiarazione.

Il primo, in particolare, consente la compilazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770/2018 e la creazione del relativo file da inviare telematicamente mentre il secondo permette di evidenziare, tramite appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

SOCIETÀ

L’importo del Diritto camerale 2018

Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

In particolare l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto:

  • del 35%, per l’anno 2015,
  • del 40%, per l’anno 2016, e
  • del 50%, a decorrere dall’anno 2017.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2018, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 2 luglio 2018 (il 30 cade di sabato).

 

È disponibile il sito internet http://dirittoannuale.camcom.it che consente di:

  • consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
  • calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
  • effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

 

I soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale sono i seguenti:

  • le imprese individuali;
  • le società semplici;
  • le società commerciali;
  • le cooperative e le società di mutuo soccorso;
  • i consorzi e le società consortili;
  • gli enti pubblici economici;
  • le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
  • i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
  • società tra avvocati D.Lgs. n. 96/2001

iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.

A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l’iscrizione nel corso dell’anno.

 

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1º gennaio 2018, già ridotte del 50%, sono le seguenti:

Sede Unità
Imprese che pagano in misura fissa  
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) € 44,00 € 8,80
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria € 100,00 € 20,00
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa  
Società semplici non agricole € 100,00 € 20,00
Società semplici agricole € 50,00 € 10,00
Società tra avvocati previste dal D.lgs. N. 96/2001 € 100,00 € 20,00
Soggetti iscritti al REA € 15,00
Imprese con sede principale all’estero  
Per ciascuna unità locale/sede secondaria €55,00

Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1º gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:

SCAGLIONI DI FATTURATO ALIQUOTE
da euro a euro
0,00 100.000,00 200,00 (importo fisso)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00 0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00)

 

Unità 20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00

Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale.

Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari a euro 100,00.

 

 

IVA

Fattura elettronica: dubbi e risposte dell’Agenzia Entrate

Lo scorso 24 maggio l’Agenzia Entrate ha risposto ad alcuni quesiti in tema di fatturazione elettronica.

Di particolare interesse i chiarimenti inerenti la data di trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

L’Agenzia Entrate ha infatti precisato che il cedente ha l’obbligo di trasmettere la fattura elettronica allo SDI al momento di effettuazione dell’operazione, che, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, coincide con la data di consegna/spedizione dei beni o la data di effettuazione dell’atto del pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi.

Successivamente, se la fattura elettronica emessa supera i controlli eseguiti dallo SDI ed è consegnata o messa a disposizione del cessionario o committente, dovrà intendersi emessa con la data riportata sul documento.

Invece, in caso di mancato superamento dei controlli, la fattura sarà scartata, ma l’emittente avrà comunque cinque giorni a disposizione per procedere a una nuova trasmissione, senza incorrere in violazioni.

L’obbligo di trasmissione al momento di effettuazione dell’operazione ha generato non poche perplessità tra gli operatori del settore.

Si pensi, ad esempio, ad un professionista che riceve un incasso di una parcella nei giorni di chiusura (di sabato); risulta difficile immaginare come possa emettere una fattura immediata entro le ore 24,00 del giorno di ricezione del pagamento, se non attraverso strumenti informatici, al momento ben poco conosciuti dai soggetti IVA, che collegano direttamente l’incasso all’emissione contestuale della fattura.

Si attendono in merito ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia Entrate, che consentano, ad esempio, la trasmissione della fattura differita entro il quindicesimo giorno del mese successivo.

 

L’Agenzia Entrate ha fornito altresì chiarimenti in tema di operazioni con l’estero, precisando che è possibile trasformare le fatture emesse verso l’estero in fatture elettroniche, adempiendo, in questo modo, al previsto obbligo di invio della comunicazione delle operazioni trasfrontaliere.

I dati delle fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti, non stabiliti o non identificati in Italia, possono essere trasmessi utilizzando l’intera fattura o l’intero lotto di fatture, valorizzando il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale “XXXXXXX”.

L’esonero non si estende però alle fatture elettroniche ricevute dall’estero. Con riferimento alle operazioni ricevute dall’estero gli operatori residenti dovranno quindi trasmettere entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione, i dati identificativi del cedente/prestatore, i dati identificativi del cessionario/committente, la data del documento comprovante l’operazione, la data di registrazione, il numero del documento, la base imponibile, l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 18 giugno 2018

(il 16 cade di sabato)

IMU e TASI Versamento acconto (o a discrezione del contribuente, in unica soluzione annuale) anno corrente Proprietari/titolari di diritti reali su immobili (comprese aree fabbricabili e terreni agricoli) ad esclusione dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali.

 

Possessore/utilizzatore dell’immobile.

Mod. F 24
Lunedì 2 luglio 2018

(il 30 cade di sabato)

IRPEF e addizionali Versamento dell’imposta a saldo 2017 e del primo acconto 2018 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2018 PF/SP e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d’imposta). Persone fisiche

Società di persone

 

Mod. F 24
Lunedì 2 luglio 2018

(il 30 cade di sabato)

IRES Versamento dell’imposta a saldo 2017 e del primo acconto 2018 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2017 SOGGETTI IRES) (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari). Società di capitali Mod. F 24
Lunedì 2 luglio 2018

(il 30 cade di sabato)

IRAP Versamento dell’imposta a saldo 2017 e del primo acconto 2018 (risultante dalla dichiarazione IRAP 2018).   Mod. F 24
Lunedì 2 luglio 2018

(il 30 cade di sabato)

Diritto camerale Versamento diritto annuale 2018. Società di persone

Società di capitali

Mod. F24

 

 

Approfondisci

NEWSLETTER P.S.C. Maggio 2018:

IN BREVE
  • Dichiarazione dei redditi 2018: l’Agenzia Entrate pubblica le linee guida aggiornate
  • GDPR: dal prossimo 25 maggio entrerà in vigore il nuovo Regolamento UE/2016/679 sulla privacy
  • Fattura elettronica nel subappalto: dal 1° luglio 2018 anche per tutti i fornitori di progetti d’investimento pubblici
  • Fattura elettronica e carburanti: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate
  • Gruppo IVA: in Gazzetta Ufficiale le disposizioni di attuazione della disciplina
  • Liquidazioni periodiche IVA 2018: l’Agenzia Entrate pubblica i software di compilazione e di controllo
  • Pubblicati i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
  • Artigiani e Commercianti: in arrivo gli avvisi bonari per la rata scaduta a febbraio 2018
  • Credito d’imposta investimenti Mezzogiorno: pubblicato il Decreto con la procedura di ammissione alle risorse del PON
  • Firmato il Decreto per il credito d’imposta destinato ai venditori al dettaglio di libri
  • False email con oggetto “Rimborso Canone Rai”: l’Agenzia Entrate allerta i contribuenti
APPROFONDIMENTI
  • Il nuovo Regolamento Privacy (GDPR) in vigore dal 25 maggio. Pesanti sanzioni per gli inadempienti
  • La fattura elettronica nel subappalto dal 1° luglio 2018
PRINCIPALI SCADENZE

IN BREVE

DICHIARAZIONI

Dichiarazione dei redditi 2018: l’Agenzia Entrate pubblica le linee guida aggiornate

Agenzia delle Entrate, Circolare 27 aprile 2018, n. 7/E

Con la Circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 l’Agenzia Entrate ha pubblicato le linee guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2017.

Il documento, in particolare, illustra le spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, a crediti d’imposta e altri elementi utili per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità.

Le linee guida aggiornano la precedente Circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, realizzata in collaborazione con la Consulta Nazionale dei CAF, tenendo conto delle novità normative ed interpretative intervenute per l’anno d’imposta 2017 e lasciandone inalterato l’impianto generale, per permettere una consultazione più agevole del documento.

 

PRIVACY

GDPR: dal prossimo 25 maggio entrerà in vigore il nuovo Regolamento UE/2016/679 sulla privacy

Garante Privacy, “Guida all’applicazione del Regolamento UE 2016/679”

Il prossimo 25 maggio 2018 entrerà ufficialmente in vigore il nuovo Regolamento UE/2016/679 sulla protezione dei dati personali (c.d. GDPR – General Data Protection Regulation), che prevede un nuovo regime sanzionatorio per le imprese.

La Direttiva n. 1995/46, recepita con il D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. “Codice della privacy”), viene espressamente abrogata dal Regolamento UE/2016/679. Ma non solo, il Regolamento in questione, diversamente dalla Direttiva, è applicabile immediatamente ed è direttamente vincolante in ogni sua parte sia per gli Stati membri che per i cittadini, con la conseguenza che l’eventuale inosservanza delle regole poste consente ai giudici nazionali di applicare le disposizioni comunitarie a prescindere da eventuale normativa nazionale contrastante. Non è pertanto necessario alcun recepimento da parte della normativa interna per la sua efficacia.

Il Garante privacy ha predisposto una “Guida all’applicazione del Regolamento UE 2016/679” in materia di protezione dei dati personali, che traccia un quadro generale delle principali innovazioni introdotte dal Regolamento e fornisce indicazioni utili sulle prassi da seguire e gli adempimenti da attuare per dare corretta applicazione alla normativa.

Vedi l’Approfondimento

 

IVA

Fattura elettronica nel subappalto: dal 1° luglio 2018 anche per tutti i fornitori di progetti d’investimento pubblici

Agenzia Entrate, Circolare 30 aprile 2018, n. 8/E

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2019, l’obbligo della fatturazione elettronica sia nei rapporti B2B (con altre Partite Iva) che B2C (verso i consumatori finali).

Quest’obbligo è stato però anticipato a partire dal 1° luglio 2018 relativamente alle cessioni di carburanti per autotrazioni e alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori (o subcontraenti) nel contesto di un contratto di appalto pubblico di lavori, servizi o forniture stipulato con la Pubblica Amministrazione con indicazione del relativo Codice unitario progetto (Cup) e Codice identificativo gara (Cig).

Vedi l’Approfondimento

 

IVA

Fattura elettronica e carburanti: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate

Agenzia delle Entrate, Circolare 30 aprile 2018, n. 8/E; Provvedimento 30 aprile 2018, n. 89757

L’Agenzia Entrate, in data 30 aprile 2018, con la Circolare n. 8/E e con il provvedimento n. 89757, ha fornito chiarimenti in tema di fatturazione elettronica tra privati, di cessioni di carburanti, di subappalti e ha stabilito le modalità di applicazione dell’e-fattura.

L’obbligo di fatturazione elettronica è stabilito a partire dal 1° gennaio 2019, con effetto anticipato al 1° luglio 2018 per le fatture relative alle cessioni di benzina e di gasolio per autotrazione destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore nonché relative alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.

In merito alla cessione di carburanti, non risulterà obbligatoria l’indicazione del modello e della targa del veicolo (diversamente dalla “scheda carburante”); rimarrà comunque facoltativo l’inserimento di tali dati ai fini della tracciabilità della spesa e per la riconducibilità ad un determinato veicolo.

 

IVA

Gruppo IVA: in Gazzetta Ufficiale le disposizioni di attuazione della disciplina

D.M. 6 aprile 2018

In data 18 aprile 2018, sulla Gazzetta Ufficiale n. 90, è stato pubblicato il Decreto 6 aprile 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che reca le disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA, ai sensi dell’art. 70-duodecies, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, dal punto di vista della sua costituzione, dei diritti ed obblighi, della fatturazione e certificazione dei corrispettivi, delle registrazioni, liquidazioni e versamenti, delle comunicazioni periodiche e dichiarazioni e dei rimborsi IVA.

I soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa, arte o professione, tra i quali sussistono, congiuntamente, i vincoli di tipo finanziario, economico e organizzativo di cui all’art. 70-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, possono optare per la costituzione del Gruppo IVA, ai sensi dell’art. 70-quater del medesimo decreto. Tali vincoli, riporta il Decreto, devono sussistere al momento dell’esercizio dell’opzione per la costituzione del Gruppo IVA e comunque già dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui ha effetto l’opzione.

In sede di prima applicazione delle disposizioni, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dall’anno 2019 se presentata entro il 15 novembre del 2018, al fine di consentire ai soggetti interessati di valutare le condizioni per l’esercizio di detta opzione.

 

IVA

Liquidazioni periodiche IVA 2018: l’Agenzia Entrate pubblica i software di compilazione e di controllo

Sul sito internet dell’Agenzia Entrate è stato pubblicato il software Ivp18, aggiornato al 16 aprile 2018, che consente la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche IVA 2018.

L’applicazione, tramite una serie di domande, determina la struttura della comunicazione relativa alla tipologia dell’utente e predispone i quadri per la compilazione.

È stato inoltre pubblicato il software di controllo, utile a tutti gli utenti che volessero verificare i file prima dell’invio, e che permette di evidenziare, tramite appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di comunicazione e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

 

ACCERTAMENTO

Pubblicati i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

D.M. 23 marzo 2018

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 12 aprile 2018 è stato pubblicato il Decreto 23 marzo 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze con cui sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche.

A partire dal periodo d’imposta 2018 questi indici sostituiranno gli studi di settore ed i parametri e saranno utili per definire il grado di affidabilità fiscale di ciascun contribuente, anche al fine di consentire a questi, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l’accesso al regime premiale previsto dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

 

PREVIDENZA

Artigiani e Commercianti: in arrivo gli avvisi bonari per la rata scaduta a febbraio 2018

Inps, Messaggio 24 aprile 2018, n. 1780

Nei prossimi giorni saranno messi a disposizione di artigiani e commercianti gli eventuali avvisi bonari relativi ai contributi di febbraio 2018. Lo ho reso noto l’INPS con il Messaggio n. 1780 del 24 aprile 2018.

Gli avvisi bonari saranno a disposizione del contribuente all’interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti all’indirizzo “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”.

Nella sezione “Comunicazioni” il contribuente ha la possibilità di comunicare qualora avesse già provveduto ad effettuare il pagamento.

 

AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta investimenti Mezzogiorno: pubblicato il Decreto con la procedura di ammissione alle risorse del PON

D.Dirett. 23 aprile 2018

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). La disciplina è stata successivamente modificata dall’art. 7-quater del D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, nonché dai provvedimenti dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017 e del 29 dicembre 2017.

A seguito delle citate modifiche è stato pubblicato, sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico, il Decreto direttoriale 23 aprile 2018 che disciplina la procedura di ammissione alle risorse del PON IC dei progetti di investimento delle PMI beneficiarie.

Le nuove norme si applicano alle acquisizioni di beni strumentali nuovi effettuate a partire dal 1° marzo 2017 e fino al 31 dicembre 2019.

I progetti che comprendono esclusivamente investimenti effettuati prima del 1° marzo 2017, si legge nel Decreto, restano disciplinati dal decreto 4 gennaio 2017, salvo le disposizioni previste dagli artt. 2 e 5 del decreto, relativamente agli investimenti effettuati nella regione Sardegna e agli adempimenti delle PMI beneficiarie.

 

AGEVOLAZIONI

Firmato il Decreto per il credito d’imposta destinato ai venditori al dettaglio di libri

Mibact, Comunicato Stampa 24 aprile 2018

È stato firmato il Decreto recante le disposizioni applicative in materia di credito di imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, previsto dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018).

Il Decreto norma le modalità con cui gli esercizi commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri nuovi e usati possono accedere al credito d’imposta previsto per le diverse categorie di spese.

In particolare, è stato stabilito che sono ammessi al beneficio gli esercenti che nel corso dell’esercizio finanziario precedente abbiano sviluppato ricavi derivanti da cessione di libri pari ad almeno il 70 % dei ricavi complessivamente dichiarati.

Il credito è riconosciuto nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie indipendenti e di 10.000 euro per gli altri esercenti, è parametrato con riferimento al singolo punto vendita e interessa in diversa misura le seguenti spese: Imu, Tasi, Tari, imposta sulla pubblicità, tassa per l’occupazione di suolo pubblico, spese per locazione al netto d’Iva, spese per il mutuo e i contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.

Il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, attraverso la presentazione del modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia Entrate e dovrà essere dichiarato nel modello Redditi relativo al periodo riconosciuto, sia nel modello Redditi del periodo in cui il credito di imposta è stato utilizzato.

La domanda dovrà essere inviata, esclusivamente in via telematica, utilizzando i modelli che metterà a disposizione il Ministero dell’attività culturali, entro 30 giorni la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 settembre di ogni anno.

 

RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

False email con oggetto “Rimborso Canone Rai”: l’Agenzia Entrate allerta i contribuenti

Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 24 aprile 2018

In questi ultimi giorni è stato segnalato all’Agenzia Entrate l’invio di false mail, apparentemente provenienti dall’Assistenza servizi telematici dell’Agenzia ma in realtà inviate da un indirizzo contraffatto non appartenente alle Entrate, che hanno come oggetto “Rimborso Canone Rai” e che fanno riferimento al riconoscimento di un rimborso, per il quale è necessario compilare un modulo all’interno di un sito dal nome fraudolento (www.rimborso.rai.it).

L’Agenzia Entrate, con il Comunicato Stampa del 24 aprile 2018, ha informato che le email in questione non provengono da un indirizzo email collegato direttamente all’Agenzia e trattasi, quindi, di un tentativo di truffa.

È necessario pertanto che queste email vengano cestinate, che non si clicchi sui link presenti all’interno del messaggio e, soprattutto, che i contribuenti non forniscano dati anagrafici, o peggio, gli estremi della propria carta di credito nella pagina indicata nella mail.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

PRIVACY

Il nuovo Regolamento Privacy (GDPR) in vigore dal 25 maggio.
Pesanti sanzioni per gli inadempienti

A distanza di diciannove anni dall’entrata in vigore della prima legge italiana in materia di privacy, il 4 maggio 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea il Regolamento UE n. 2016/679, il quale è entrato formalmente in vigore il 25 maggio 2016.

Tale Regolamento segna il più grande cambiamento nelle leggi sulla privacy dell’UE dopo oltre venti anni e si inserisce all’interno di quello che, insieme alla Direttiva n. 2016/680, è stato definito il “Pacchetto europeo protezione dati”.

Gli Stati membri, sebbene il Regolamento, in quanto tale, non abbia bisogno di recepimento, hanno avuto a disposizione due anni per adeguare le proprie normative interne, nonché per sensibilizzare le aziende alle novità introdotte.

Il 25 maggio 2018, entrerà, pertanto, ufficialmente in vigore il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (c.d. GDPR – General Data Protection Regulation), che prevede un nuovo regime sanzionatorio per le imprese.

La Direttiva n. 1995/46, recepita con il D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. “Codice della privacy”), viene espressamente abrogata dal Regolamento UE/2016/679. Ma non solo, il Regolamento in questione, diversamente dalla Direttiva, è applicabile immediatamente ed è direttamente vincolante in ogni sua parte sia per gli Stati membri che per i cittadini, con la conseguenza che l’eventuale inosservanza delle regole poste consente ai giudici nazionali di applicare le disposizioni comunitarie a prescindere da eventuale normativa nazionale contrastante. Non è necessario alcun recepimento da parte della normativa interna per la sua efficacia.

Non c’è, pertanto, ragione di ritenere la necessità di nessun altro passaggio “attuativo” delle norme fissate dal Regolamento UE/2016/679, che sono immediatamente cogenti nonostante richiedano talvolta ai destinatari una operazione di decodificazione della loro portata, laddove astratta.

Nessun dubbio dunque può essere sollevato sulla immediata applicabilità delle nuove norme a partire dal 25 maggio prossimo. Nessun rinvio può venire invocato o ritenuto necessario per i destinatari (tutti), imprese innanzitutto, che dovranno trovarsi pronti, alla data premessa, all’applicazione delle nuove regole, pena l’applicazione del regime sanzionatorio.

In proposito si ricorda che il Consiglio dei Ministri n. 75 del 21 marzo scorso ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione dell’art. 13 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163), introduce disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Nell’occasione è stato ribadito che a far data dal 25 maggio 2018, data in cui le disposizioni di diritto europeo acquisteranno efficacia, il vigente Codice in materia di protezione dei dai personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sarà abrogato e la nuova disciplina in materia sarà rappresentata principalmente dalle disposizioni del suddetto Regolamento immediatamente applicabili e da quelle recate dallo schema di decreto volte ad armonizzare l’ordinamento interno al nuovo quadro normativo dell’Unione Europea in tema di tutela della privacy.

Il Garante per la protezione dei dati personali, investito dal Legislatore nazionale del compito di assicurare la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà dei cittadini (art. 1, commi dal 1020 al 1025, legge n. 205/2017 – legge di Bilancio 2018), ha predisposto una “Guida all’applicazione del Regolamento UE 2016/679” in materia di protezione dei dati personali.

Il documento – che traccia un quadro generale delle principali innovazioni introdotte dal Regolamento e fornisce indicazioni utili sulle prassi da seguire e gli adempimenti da attuare per dare corretta applicazione alla normativa – è stato in parte modificato e integrato alla luce dell’evoluzione della riflessione a livello nazionale ed europeo. Il testo potrà subire ulteriori aggiornamenti, allo scopo di offrire sempre nuovi contenuti e garantire un aggiornamento costante.

 

IVA

La fattura elettronica nel subappalto dal 1° luglio 2018

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2019, l’obbligo della fatturazione elettronica sia nei rapporti B2B (con altre Partite Iva) che B2C (verso i consumatori finali).

Quest’obbligo è stato però anticipato a partire dal 1° luglio 2018 relativamente alle cessioni di carburanti per autotrazioni e alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori (o subcontraenti) nel contesto di un contratto di appalto pubblico di lavori, servizi o forniture stipulato con la Pubblica Amministrazione con indicazione del relativo Codice unitario progetto (Cup) e Codice identificativo gara (Cig).

Il Cig è il codice univoco che identifica un appalto (art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010); il Cup è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico (delibera CIPE n. 24/2004).

Si ricorda che già dal 31 marzo 2015 i fornitori di tutte le amministrazioni pubbliche sono obbligati a fatturare elettronicamente le operazioni rese; la Manovra 2018 ha esteso però l’obbligo a tutta la filiera, ricomprendendo le operazioni rese da subappaltatori e subcontraenti e, quindi, da tutta la filiera di imprese che interviene in un appalto.

I soggetti coinvolti sono tutti quelli che intervengono, a qualunque titolo, nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noleggi e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

Si prenda a modello un fornitore che deve indicare, su richiesta del suo cliente, il Cup sulle fatture che emette nei suoi confronti e con le quali gli vende, ad esempio, materiale dallo stesso utilizzato per ristrutturare una struttura pubblica. Il caso descritto configura un subappalto e ciò significa che, a partire dal 1° luglio 2018, la fattura dovrà necessariamente essere emessa in forma di fattura elettronica e veicolata attraverso il Sistema Di Interscambio (Sdi).

L’Agenzia Entrate, in data 30 aprile 2018, con la Circolare n. 8/E e con il provvedimento n. 89757, ha fornito chiarimenti in tema di fatturazione elettronica tra privati, di cessioni di carburanti, di subappalti e ha stabilito le modalità di applicazione dell’e-fattura.

In particolare, è stato chiarito che l’obbligo di fatturazione elettronica per prestazioni da parte di subappaltatori e subcontraenti troverà applicazione per i soli rapporti “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 7 maggio 2018 IRPEF Ultimo giorno utile per le iscrizioni online per il 5 per mille 2018. Enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche. Telematica
Martedì 15 maggio 2018 Rottamazione-bis Termine ultimo per i contribuenti che intendono avvalersi della definizione agevolata (c.d. “rottamazione delle cartelle di pagamento”) dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, per la presentazione del modello. Contribuenti che intendono avvalersi della definizione agevolata. Telematica
Giovedì 31 maggio 2018 Liquidazione periodiche IVA Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al I trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica
Giovedì 31 maggio 2018 Comunicazione dati fatture Termine ultimo, per i soggetti passivi Iva (sia quelli che hanno esercitato l’opzione prevista dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, sia quelli che non l’hanno esercitata) per l’invio telematico all’Agenzia Entrate della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo trimestre 2018 (salvo opzione semestrale). Soggetti passivi IVA, con alcune eccezioni Telematica

 

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