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NEWSLETTER P.S.C. Maggio 2017:

IN BREVE
·         Le novità della Manovra correttiva 2017

·         La cedolare secca sulle locazioni “brevi”

·         Termini abbreviati per la detrazione dell’IVA

·         La Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA

·         Spesometro e ravvedimento operoso

·         Comunicazioni Intrastat e ravvedimento operoso

·         La riduzione del limite per la compensazione di imposte dirette e IRAP a 5.000 euro

·         Regime di cassa per le società in contabilità semplificata: le registrazioni

·         Soglia dei 500 euro per le ritenute applicate dai condomini

·         Aggiornati i coefficienti per i fabbricati “D” delle imprese per IMU e TASI

·         La detraibilità delle spese di istruzione non universitarie

 

APPROFONDIMENTI
·         Split Payment allargato dal 1° luglio 2017

·         Adempimenti Intrastat, sanzioni e ravvedimento operoso

·         La definizione agevolata delle controversie tributarie (rottamazione liti fiscali)

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

 

MANOVRA CORRETTIVA

Le novità della Manovra correttiva 2017

D.L. 24 aprile 2017, n. 50

Il D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 (la cosiddetta “Manovrina”) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 e sono così entrate in vigore le misure approvate dal Consiglio dei Ministri in data 11 aprile 2017.

Le principali misure contenute nella manovra sono le seguenti:

  • Estensione del meccanismo dello Split Payment (scissione dei pagamenti), anche per le prestazioni di lavoro autonomo, alle operazioni effettuate nei confronti di:
    •  società controllate direttamente della Presidenza del consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
    • di società controllate direttamente da regioni, provincie, città metropolitane, comuni o unioni di comuni;
    • di società controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui sopra;
    • di società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

La norma si applica dalle operazioni per le quali la fatturazione avviene a partire dal 1° luglio 2017.
Lo Split Payment è un diverso meccanismo di riscossione dell’imposta da parte dell’erario che implica la necessità di modificare le modalità di emissione delle fatture e della liquidazione dell’IVA. L’IVA sarà sempre esposta in fattura dal cedente/prestatore, ma non verrà da questi incassata e non genererà imposta da versare all’Erario.

Vedi l’Approfondimento

 

  • Rottamazione delle liti pendenti. Le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, possono essere definite col pagamento di tutti gli importi indicati nell’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo. Possono essere definite le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva. Analogamente a quanto avvenuto con la “rottamazione dei ruoli”, la definizione prevede lo stralcio di sanzioni e interessi di mora.
    La domanda deve essere presentata entro il 30 settembre 2017.

Vedi l’Approfondimento

 

  • Locazioni “brevi” con cedolare secca, dal 1° giugno 2017 sarà possibile tassare a cedolare secca, con l’aliquota del 21%, i redditi derivanti dai contratti di locazioni a breve. (Vedi Notizia)
  • Termini abbreviati per la detrazione dell’IVA, nel limite massimo del termine per la presentazione della Dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è sorto il diritto all’esigibilità.
    Riduzione del limite per la compensazione di imposte dirette e IRAP. La compensazione orizzontale deve essere accompagnata dal visto di conformità per importi a partire da 5.000 euro (il limite era prima fissato in 15.000 euro). Anche per l’IVA il limite è stato portato a 5.000 euro.
  • Reclamo e mediazione. Il limite fino al quale è obbligatorio l’istituto del reclamo/mediazione è stato innalzato da 20.000 a 50.000 euro. Il nuovo limite si applica agli atti impugnabili notificati a partire dal 1° gennaio 2018.
  • Riduzione dell’agevolazione ACE, prevedendo che per la base di calcolo occorre prendere a riferimento, non più gli incrementi netti del patrimonio rispetto a quelli esistenti al 31 dicembre 2010, ma gli incrementi netti rispetto alla dotazione esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente. La modifica andrà considerata anche ai fini del calcolo degli acconti IRES dovuti per il 2017.
  • Trattamento fiscale degli utili maturati in vigenza dell’opzione IRI in sede di uscita dal regime. In caso di fuoriuscita dal regime opzionale IRI, anche per cessazione dell’attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi di imposta di applicazione del regime, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori e dei soci. A questi soggetti, al fine di evitare la doppia imposizione degli utili, è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta.

Fonte: www.mysolution.it

 

 

 

 

IMMOBILI

La cedolare secca sulle locazioni “brevi”

D.L. 24 aprile 2017, n. 50

Il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 (la cosiddetta “Manovrina”) ha stabilito che dal 1° giugno 2017 sarà possibile tassare a cedolare secca, con l’aliquota del 21%, i redditi derivanti dai contratti di locazioni a breve. Per locazione “breve” si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite agenzie immobiliari, che prevedono eventualmente anche la fornitura del cambio della biancheria e la pulizia dei locali.

Poiché la norma fa riferimento alla data di stipula del contratto e non alla sua decorrenza, le nuove regole dovranno applicarsi a tutti gli accordi sottoscritti a partire dal 1° giugno 2017, indipendentemente dal prodursi degli effetti.

La norma impone ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche tramite portali online (è il caso del portale Airbnb), di trasmettere i dati relativi alle locazioni brevi concluse per mezzo del loro intervento. Questi intermediari sono quindi tenuti a operare, quali sostituti d’imposta, la ritenuta pari al 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto dell’accredito, versarla ed effettuare la certificazione.

L’omessa o incompleta comunicazione è punita con una sanzione da 250 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza o se vengono corretti i dati inviati entro i termini.

Si ricorda che l’applicazione della cedolare secca avviene solo tramite opzione e che può applicarsi anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione ed ai contratti aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi.

Fonte: www.mysolution.it

 

 

 

 

IVA

Termini abbreviati per la detrazione dell’IVA

D.L. 24 aprile 2017, n. 50

Il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 ha stabilito che il diritto alla detrazione dell’IVA può essere esercitato al più tardi con la Dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. In precedenza il termine si estendeva fino alla Dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di costituzione del diritto.

Dal 24 aprile 2017 il diritto alla detrazione dell’IVA potrà essere esercitato quindi fino al momento di invio del modello relativo “all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto”, quindi, per il 2017 fino a 4 mesi dopo il 31 dicembre dell’anno dell’esigibilità (30 aprile 2018).

Il Decreto Legge non contiene, ad oggi, alcuna disciplina transitoria per gli anni passati: conseguentemente, dal 24 aprile 2017 non dovrebbe essere più possibile detrarre l’IVA delle fatture datate 2015 o 2016 salvo modifiche, in sede di conversione del D.L. in esame, che prevedano una disposizione transitoria ovvero una tempistica più ampia per la detrazione IVA.

La restrizione del termine entro cui è possibile detrarre l’IVA è stata stabilita in relazione alla lotta all’evasione nel settore IVA, perseguita anche tramite l’istituzione delle nuove comunicazioni IVA periodiche introdotte dal D.L. n. 193/2016. L’incrocio automatizzato dei dati di cessioni e acquisti trasmessi dal contribuente potrebbe risultare infatti inefficace a causa della discrasia presente, prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 50/2017, nei termini di registrazione e quindi di comunicazione delle fatture da parte dei fornitori e da parte dei clienti.

Fonte: www.mysolution.it

 

 

 

 

 

IVA

La Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA

L’art. 4, comma 2, del Decreto Fiscale n. 193/2016, collegato alla Legge di Bilancio 2017, ha introdotto, a partire dal periodo d’imposta 2017, l’obbligo di comunicare trimestralmente i dati delle liquidazioni IVA periodiche (sia nel caso in cui l’imposta sia liquidata mensilmente che trimestralmente).

Sono obbligati alla Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute tutti i soggetti passivi IVA, ossia tutti gli operatori economici esercenti attività di impresa, arte o professione ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972. Sono invece esonerati i soggetti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA annuale e all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che durante l’anno non vengano meno le condizioni di esonero.

Tra i soggetti esonerati ricordiamo:

  • i soggetti passivi IVA che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ai fini IVA;
  • i soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex lege n. 190/2014 o del regime vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011 (i cosiddetti “forfettari” e “minimi”);
  • gli enti (es. associazioni sportive) che operano in regime ex lege n. 398/1991;
  • i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972.

La Comunicazione deve essere effettuata anche se rileva un’imposta a credito.

 

L’invio della Comunicazione trimestrale deve avvenire entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre:

  • per il I trimestre 2017 il termine è fissato nel 31 maggio 2017;
  • per il II trimestre 2017 il termine è fissato nel 18 settembre 2017 (a seguito della sospensione estiva dei termini);
  • per il III trimestre 2017 il termine è fissato nel 30 novembre 2017;
  • per il IV trimestre 2017 il termine è fissato nel 28 febbraio 2018.

Qualora entro la scadenza vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.

L’omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Si considerano tempestive le Comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella Comunicazione dell’Agenzia Entrate che attesta il motivo dello scarto.

Fonte: www.mysolution.it

 

 

 

 

IVA

Spesometro e ravvedimento operoso

È scaduto da poco il termine per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA relative al 2016 (c.d. spesometro). Per i contribuenti a liquidazione IVA mensile la scadenza era il 10 aprile, mentre per quelli a liquidazione era il 20 aprile.

In caso di spesometro non trasmesso, ovvero trasmesso in ritardo o contenente dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 11, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 471/1997, che, tenendo conto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158/2015 al regime sanzionatorio (in vigore dal 1/1/2016), va da 250 euro a 2.000 euro.

Tuttavia per rimediare agli errori o omissioni è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, previsto dall’art. 13 del DLgs.472/97.

In tal caso si può beneficiare di sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie, e più precisamente:

  • 1/9 del minimo se la presentazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza;
  • 1/8 del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  • 1/7 del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  • 1/6 del minimo se la presentazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  • 1/5 del minimo se la presentazione avviene a seguito di processo verbale di constatazione della violazione e prima che sia notificato il susseguente atto dall’Ufficio.

Non si ritiene applicabile la disposizione di cui all’art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 472/1997 (riduzione a 1/10) poiché espressamente riferito a dichiarazioni.

La sanzione deve essere versata attraverso il modello F24, indicando il codice tributo 8911.
Il provvedimento attuativo del 2 agosto 2013 n. 94908 non prevede più la possibilità di trasmettere, senza l’applicazione di sanzioni, una comunicazione sostitutiva entro 30 giorni dalla scadenza del termine. Tale regolarizzazione era invece espressamente prevista dal primo provvedimento attuativo dello spesometro (n. 184182/2010).

Con il comunicato stampa del 24 marzo 2017 l’Agenzia Entrate ha preannunciato l’invio (tramite PEC) di 28.440 comunicazioni e inviti preventivi proprio per segnalare discordanze e incongruenze emerse grazie all’incrocio dei dati da spesometro con quelli riportati in dichiarazione dai contribuenti per il periodo d’imposta 2014.

Il contribuente potrà rimediare ad eventuali errori avvalendosi del ravvedimento (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997), anche nel caso in cui la violazione sia già stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.

Per le imprese e i professionisti che non daranno seguito all’invito contenuto in queste lettere sulle operazioni IVA 2014, i controlli partiranno nell’ultimo trimestre del 2017.

Come indicato nelle comunicazioni inviate a dicembre 2016, a partire dal mese di aprile inizieranno invece i controlli per coloro che non hanno dato seguito agli inviti dell’Agenzia che segnalavano le anomalie emerse dallo Spesometro 2013.

Fonte: www.mysolution.it

 

 

 

 

IVA

Comunicazioni Intrastat e ravvedimento operoso

È scaduto il 26 aprile il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat riferiti al primo trimestre o al mese di marzo 2017 ed assume particolare importanza cercare di chiarire il quadro normativo dal punto di vista degli adempimenti e delle sanzioni applicabili nel caso di violazione degli obblighi.

Originariamente, l’art. 4 del D.L. n. 193/2016, collegato alla Legge di Bilancio 2017, aveva previsto la soppressione, a partire dal 1° gennaio 2017, dell’obbligo di presentazione degli Intrastat relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti IVA comunitari.
Successivamente, tramite l’art. 13, comma 4 ter, del D.L. n. 244/2016, convertito in legge (Decreto Milleproroghe), il quadro normativo è stato nuovamente modificato, ripristinando l’obbligo delle comunicazioni Intrastat fino al 31 dicembre 2017 ed annullando quanto previsto dal D.L. n. 193/2016.

Vedi l’Approfondimento

Fonte: www.mysolution.it

 

 

 

 

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

La riduzione del limite per la compensazione di imposte dirette e IRAP a 5.000 euro

D.L. 24 aprile 2017, n. 50

Il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 (la cosiddetta “Manovrina”) ha stabilito che in materia di compensazioni, la soglia per l’apposizione del visto di conformità (o la firma del Collegio sindacale) si abbassa da 15.000 a 5.000 euro.

Nel caso in cui si utilizzino in compensazione dei crediti in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione della Dichiarazione, o nel caso in cui si utilizzino crediti con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti non abilitati, l’Amministrazione procederà a recuperare i crediti utilizzati e ad irrogare sanzioni ed interessi.

Non sono previste novità sul modello IVA TR in caso di utilizzo del credito IVA trimestrale in compensazione orizzontale, per il quale non vi è obbligo di apporre il visto di conformità; va invece apposto in caso di rimborsi superiori a 30.000 euro.

È stato altresì introdotto l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia Entrate per i soggetti IVA che vogliono compensare il credito IVA annuale o di periodi inferiori (precedentemente vi era il limite di esenzione fino a 5.000 euro) o i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP e ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della Dichiarazione dei redditi.

Il Decreto Legge non contiene specifiche disposizioni sulla decorrenza della norma, pertanto si ritiene entrata in vigore da subito.

Si ricorda che non è possibile utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo di importi a seguito di mancato pagamento delle somme dovute entro il termine assegnato dall’Ufficio.

Fonte: www.mysolution.it

 

 

 

 

 

SCRITTURE CONTABILI

Regime di cassa per le società in contabilità semplificata: le registrazioni

Nel regime di cassa, nell’ipotesi in cui l’incasso o il pagamento non avvenga nell’anno di registrazione del documento contabile, il comma 4, secondo periodo, dell’art. 18 D.P.R. n. 600 del 1973, stabilisce che, in luogo delle singole annotazioni sui registri Iva, sia riportato l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti, con l’indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.

In un’ottica di semplificazione però, il successivo comma 5, consente al contribuente di non effettuare tali annotazioni, esercitando una specifica opzione, vincolante per almeno un triennio. Tale scelta implica che il ricavo si intenda incassato e il pagamento effettuato alla data di registrazione del documento contabile.

Ne consegue che laddove il contribuente registri la fattura di acquisto entro i termini previsti dall’art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972 per la detrazione dell’imposta attribuitagli in rivalsa, ai fini delle imposte sul reddito tale data di registrazione coinciderà con la presunta data dell’avvenuto pagamento.

Si ricorda infine che, per le imprese minori, esonerate dalla tenuta delle scritture contabili, vi è la possibilità di annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso: il relativo importo, le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento, gli estremi della fattura o altro documento emesso. In un diverso registro i medesimi soggetti hanno l’obbligo di annotare le spese sostenute nell’esercizio.

Tali registri possono essere sostituiti dai registri IVA, laddove il contribuente indichi separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed effettui l’annotazione dell’importo complessivo dei mancati incassi e pagamenti e delle fatture cui gli stessi si riferiscono al fine di determinare il reddito di impresa in base al principio di cassa. Dette annotazioni devono essere eseguite entro i termini di presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi. Al momento dell’effettivo incasso e pagamento i ricavi ed i costi devono essere registrati separatamente ai sensi dell’art. 22, comma 1, ultimo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973.

Fonte: www.mysolution.it

 

 

 

 

CONDOMINIO

Soglia dei 500 euro per le ritenute applicate dai condomini

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017) ha modificato la disciplina dei versamenti delle ritenute Irpef operate dal condominio quale di sostituto d’imposta nei confronti dell’appaltatore. In particolare ha stabilito che le ritenute operate dai condomini vanno versate quando raggiungono la soglia di 500 euro; in caso contrario, i termini di versamento sono il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno.

La nuova norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2017.

L’Agenzia Entrate, con la sua circolare n. 8 del 7 aprile 2017, ha precisato che la nuova disciplina esplica effetti anche per le ritenute applicate nel mese di dicembre 2016; dunque, per le stesse il termine di versamento sarebbe stato il 16 gennaio 2017 solo in caso di superamento della soglia dei 500 euro.

L’Agenzia Entrate ha chiarito anche le modalità di calcolo della soglia dei 500 euro precisando che va calcolata sommando le ritenute operate mese dopo mese. A titolo di esempio, se in febbraio vengono applicate ritenute per 400 euro e a marzo ritenute per ulteriori 400 euro, la somma (800 euro) dovrà essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui viene superata la soglia, in questo caso il 16 aprile.
Il condominio potrà comunque scegliere di continuare a versare le ritenute entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui le ha operate, anche se complessivamente inferiori a 500 euro. Non incorrerà in nessuna sanzione poiché il suo comportamento non arreca danni all’erario e la banca intermediaria non può legittimamente rifiutare il pagamento delle ritenute.

Fonte: www.mysolution.it

 

 

 

TRIBUTI LOCALI

Aggiornati i coefficienti per i fabbricati “D” delle imprese per IMU e TASI

D.Dirett. 14 aprile 2017

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 28 aprile 2017, il decreto 14 aprile 2017 che fissa l’aggiornamento dei coefficienti per il calcolo dell’IMU e della TASI per i fabbricati classificati nel gruppo catastale “D”, non iscritti al Catasto o comunque privi di rendita catastale ed interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

I coefficienti sono riportati nella seguente tabella:

 

FABBRICATI classificabili nel GRUPPO CATASTALE “D”: COEFFICIENTI di AGGIORNAMENTO
per l’anno 2017 = 1,01 per l’anno 2016 = 1,01 per l’anno 2015 = 1,01
per l’anno 2014 = 1,01 per l’anno 2013 = 1,02 per l’anno 2012 = 1,04
per l’anno 2011 = 1,07 per l’anno 2010 = 1,09 per l’anno 2009 = 1,10
per l’anno 2008 = 1,14 per l’anno 2007 = 1,18 per l’anno 2006 = 1,21
per l’anno 2005 = 1,25 per l’anno 2004 = 1,32 per l’anno 2003 = 1,37
per l’anno 2002 = 1,42 per l’anno 2001 = 1,45 per l’anno 2000 = 1,50
per l’anno 1999 = 1,52 per l’anno 1998 = 1,54 per l’anno 1997 = 1,58
per l’anno 1996 = 1,63 per l’anno 1995 = 1,68 per l’anno 1994 = 1,73
per l’anno 1993 = 1,77 per l’anno 1992 = 1,78 per l’anno 1991 = 1,82
per l’anno 1990 = 1,91 per l’anno 1989 = 1,99 per l’anno 1988 = 2,08
per l’anno 1987 = 2,25 per l’anno 1986 = 2,43 per l’anno 1985 = 2,60
per l’anno 1984 = 2,77 per l’anno 1983 = 2,94 per l’anno 1982 e anni precedenti = 3,12

Fonte: www.mysolution.it

 

 

 

 

IRPEF

La detraibilità dall’IRPEF delle spese di istruzione non universitarie

Tra le spese detraibili nella misura del 19% vi sono le spese per l’istruzione non universitaria, tra cui rientrano le spese per la frequenza:

  • delle scuole dell’infanzia (scuole materne);
  • delle scuole primarie e secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);
  • e delle scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori);

sia statali, sia paritarie private, sia degli enti locali.

La detrazione spetta anche per l’iscrizione ai corsi istituiti presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.

Sono ammesse in detrazione le spese connesse alla frequenza scolastica, ovvero le tasse di iscrizione e di frequenza e i contributi obbligatori. Ma l’Agenzia Entrate ha chiarito che sono altresì ammessi in detrazione anche i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici, tra cui:

  • le spese per la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto e il pre e il post scuola. Per queste spese la detrazione spetta anche quando il servizio è reso tramite il Comune o altri soggetti terzi;
  • le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico per l’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi di istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche fuori dall’orario scolastico e senza obbligo di frequenza). Se le spese sono pagate alla scuola, non occorre copia della delibera scolastica; la delibera va invece richiesta se la spesa per il servizio scolastico integrativo è stata pagata a soggetti terzi, come, ad esempio, le agenzie di viaggio.

La detrazione non spetta invece per le spese relative all’acquisto di materiale di cancelleria e testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado e per il servizio di trasporto scolastico.

L’importo massimo per la detrazione delle spese di frequenza è fissato in 564 euro per alunno o studente e tale detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici.

Per il riconoscimento della detrazione occorre conservare le ricevute e le quietanze di pagamento con l’indicazione degli importi sostenuti.

In particolare, per le spese inerenti la mensa scolastica occorre la ricevuta del bollettino postale o copia del bonifico bancario con l’indicazione nella causale del servizio mensa, la scuola di frequenza e nome e cognome dell’alunno. In alternativa, se il pagamento avviene in contanti o con bancomat o con l’acquisto di buoni mensa si potrà richiedere idonea attestazione al soggetto che ha ricevuto il pagamento; l’attestazione è esente dall’imposta di bollo.

Anche per tutte le altre spese, quali corsi di lingua, teatro, ecc., occorrono le ricevute o le quietanze di pagamento indicanti l’importo e i dati dell’alunno e l’eventuale delibera scolastica se il pagamento è effettuato nei confronti di terzi.

 

Fonte: www.mysolution.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPROFONDIMENTI

 

IVA

Split Payment allargato dal 1° luglio 2017

Il D.L. n. 50/2017, contenente la manovra correttiva dei conti pubblici, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017.

Tra le numerose novità in ambito fiscale è prevista anche l’estensione del meccanismo di scissione dei pagamenti IVA (Split Payment) nei confronti di:

  1. società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
  2. società controllate direttamente da regioni, provincie, città metropolitane, comuni e unioni di comuni;
  3. società controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui al punto 1 e al punto 2;
  4. società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 2359, commi 1 e 2, del Codice Civile sono considerate società controllate le società in cui un’altra società possiede la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o possiede un numero di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria.

 

È stata altresì eliminata la disposizione secondo cui il meccanismo dello Split Payment non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito; è il caso dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, ma anche delle prestazioni di agenzia e di intermediazioni.

 

L’abrogazione di tale disposizione comporta l’applicazione del regime dello Split Payment a tutti i soggetti che emettono fatture nei confronti dei soggetti elencati dal punto 1 al punto 4, senza operare distinzioni per coloro che emettono fattura con assoggettamento a ritenuta.

Le nuove disposizioni inerenti l’applicazione allargata della scissione dei pagamenti si applicheranno per le operazioni a partire dal 1° luglio 2017.

L’applicazione dello Split Payment non determina mutamenti in ordine al debitore dell’imposta, non si applica un’inversione del debitore dell’imposta come avviene per il reverse charge. Si tratta solo di un diverso meccanismo di riscossione dell’IVA da parte dell’Erario.

Con l’applicazione dello Split Payment occorre modificare le modalità di emissione della fattura e della liquidazione dell’IVA: in fattura continuerà ad essere esposta l’IVA dal cedente, ma non verrà incassata e quindi non si genererà un debito nei confronti dell’Erario. Le fatture non saranno emesse con IVA immediata o differita ma in regime di “scissione dei pagamenti”; in caso di fatture elettroniche trasmesse con Sdi dovrà essere compilato lo specifico campo S.

Rimangono escluse dal meccanismo dello Split payment, per mancanza del presupposto d’imposta, le cessioni di beni e le prestazioni servizi non imponibili, esenti o fuori campo; sono altresì esclusi gli acquisti che rientrano nell’ambito applicativo del reverse charge per i quali i soggetti interessati dalla scissione dei pagamenti sono debitori d’imposta come servizi di pulizie, rottami, acquisti intra UE.

Si ricorda che in caso di accertamento l’Erario si rivolgerà sempre al cedente, rimanendo soggetto passivo IVA; il soggetto cedente accertato potrà poi esercitare rivalsa sul cliente, se ne ricorrono le condizioni.

 

 

 

 

 

IVA

Adempimenti Intrastat, sanzioni e ravvedimento operoso

È scaduto il 26 aprile il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat riferiti al primo trimestre o al mese di marzo 2017 ed assume particolare importanza cercare di chiarire il quadro normativo dal punto di vista degli adempimenti e delle sanzioni applicabili nel caso di violazione degli obblighi.
Originariamente, l’art. 4 del D.L. n. 193/2016, collegato alla Legge di Bilancio 2017, aveva previsto la soppressione, a partire dal 1° gennaio 2017, dell’obbligo di presentazione degli Intrastat relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti IVA comunitari.
Successivamente, tramite l’art. 13, comma 4 ter, del D.L. n. 244/2016, convertito in legge (Decreto Milleproroghe), il quadro normativo è stato nuovamente modificato, ripristinando l’obbligo delle comunicazioni Intrastat fino al 31 dicembre 2017 ed annullando quanto previsto dal D.L. n. 193/2016.

Tramite un comunicato stampa del 16 marzo 2017, l’Agenzia Entrate e l’Agenzia delle Dogane hanno cercato di fare chiarezza dichiarando il pieno ripristino degli obblighi comunicativi per i soggetti mensili per i dati relativi al mese di febbraio 2017, la cui scadenza era fissata nel 27 marzo 2017 (il 25 marzo era sabato).
Considerando che l’entrata in vigore del Decreto Milleproroghe è avvenuta a ridosso della scadenza prevista per l’invio, in caso di ritardi nella trasmissione dei dati, non saranno applicabili sanzioni, così come stabilito dallo Statuto del Contribuente.

Data la proroga degli obblighi Intrastat in vigore al 2016, l’obbligo di comunicazione è stato ripristinato anche per i soggetti trimestrali, la cui scadenza era fissata, per il primo trimestre, al 26 aprile 2017.
Si ricorda che, dato quanto stabilito dalle norme in vigore nel 2016, la periodicità di presentazione dei modelli si effettua trimestralmente per quei soggetti che, per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) e nei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno effettuato acquisti/cessioni Intra di beni ovvero ricevuto/reso prestazioni di servizi Intra per un ammontare non superiore a 50.000 euro.
Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, secondo quanto disposto dall’art. 11, comma 4, del D.Lgs n. 471/1997, l’omessa presentazione degli elenchi riepilogativi, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione, è punita con una sanzione da 500 a 1.000 euro per ciascuno di essi, con riduzione alla metà in caso di presentazione entro 30 giorni dalla richiesta inviata dagli uffici incaricati del controllo. La correzione di dati inesatti o la loro integrazione non è sanzionata se avviene spontaneamente o comunque entro 30 giorni dalla richiesta degli uffici competenti.

In sintesi:

  • Omessa presentazione elenco riepilogativo – da 500 a 1.000 euro
  • Presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio – da 250 a 500 euro
  • Presentazione elenco incompleto, inesatto o irregolare – da 500 a 1.000 euro
  • Regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio o regolarizzazione spontanea dell’interessato – nessuna sanzione
  • Regolarizzazione degli errori od omissioni dopo la constatazione da parte dell’Amministrazione – 100 euro (1/5 del minimo)

Per sanare le violazioni è possibile usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso, codice tributo 8911, indicando quale anno di riferimento quello cui la violazione si riferisce:

  • entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione dell’elenco riepilogativo – sanzione pari a 1/9 del minimo, ovvero € 55,56;
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa – sanzione pari a 1/8 del minimo, ovvero € 62,50;
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione – sanzione pari a 1/7 del minimo, ovvero € 71,42;
  • oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa Iva all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione – sanzione pari a 1/6 del minimo, ovvero € 83,33.

 

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

La definizione agevolata delle controversie tributarie (rottamazione liti fiscali)

L’art. 11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (cosiddetta “manovrina”), prevede la “rottamazione” delle liti fiscali pendenti (Definizione agevolata delle controversie tributarie).

In particolare, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, potranno essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio col pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Il provvedimento ricalca quindi, a grandi linee, la recente “rottamazione dei ruoli” di cui al D.L. n. 193/2016, convertito dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, che prevedeva lo stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora.

In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in oggetto.

Sotto il profilo temporale sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Sono definibili solo le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia Entrate.

Sono inoltre escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

  • le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

 

Gli importi dovuti (in unica soluzione) o la prima rata (pari al 40% del totale delle somme dovute), dovranno essere versati entro il 30 settembre 2017.

Per ciascuna controversia autonoma dovrà essere effettuato un separato versamento e non sarà ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

In caso di pagamento rateizzabile:

  • la scadenza della seconda rata, pari all’ulteriore 40% delle somme dovute, è fissata al 30 novembre 2017;
  • la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo 20% delle somme dovute, è fissata al 30 giugno 2018.

Dagli importi dovuti andranno scomputati quelli eventualmente già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all’art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

La definizione non darà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

La domanda di definizione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma.

Le controversie definibili non saranno sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione in oggetto. In tal caso il processo sarà sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resterà ulteriormente sospeso fino al 31 dicembre 2018.

Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2017 fino al 30 settembre 2017.

L’eventuale diniego della definizione dovrà essere notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego sarà impugnabile entro i 60 giorni successivi alla notifica dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza Ambito Soggetti obbligati Attività Modalità
Lunedì 8 maggio 2017 IRPEF Enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche Ultimo giorno utile per le iscrizioni online per il 5 per mille 2016 Telematica
Lunedì 29 maggio 2017 IVA Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA Ultimo giorno utile per regolarizzare:

·      l’omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2016, presentata necessariamente in forma “separata” con la sanzione, ridotta a un decimo del minimo.

·      l’infedele dichiarazione IVA relativa al 2016 presentata necessariamente in forma “separata” con la sanzione, ridotta a un nono del minimo.

Eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.

Telematica
Mercoledì 31 maggio 2017 IVA Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Termine per la trasmissione all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al I trimestre. Telematica
Mercoledì 31 maggio 2017 IRPEF e IRAP   Termine per avvalersi della facoltà di estromissione agevolata dall’ambito imprenditoriale dei beni immobili strumentali posseduti al 31 ottobre 2016, con effetto dall’1 gennaio 2017.

Approfondisci

NEWSLETTER P.S.C. Aprile 2017:

COMPETENZE DIGITALI – Aperta una consultazione pubblica sulle Linee guida redatte da AgID per gestire la selezione e l’impiego dei nuovi professionisti ICT – Termine della consultazione 26 aprile 2017

L’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) presenta il proprio contributo nell’ambito della standardizzazione e della qualità delle competenze digitali richieste ai professionisti che operano nel settore ICT (Information and Communication Technologies) attraverso la pubblicazione di “Linee guida per la qualità delle competenze digitali nelle professionalità ICT”.

Le Linee guida sono aperte a consultazione pubblica sul sito Internet Open.gov con lo scopo di rendere sempre più partecipi cittadini, amministrazioni e organizzazioni della società civile nel processo di digitalizzazione e innovazione della Pubblica Amministrazione.

Le linee guida, che individuano una serie di profili professionali richiesti dall’evoluzione del mercato del lavoro, nascono con l’intento di fornire alle amministrazioni indicazioni trasversali sull’impiego di figure professionali, sull’integrazione della prestazione di servizi professionali nell’ambito di contratti di servizio ICT e su come rendere possibile l’identificazione chiara di skill e competenze.

La consultazione è quindi inerente le linee guida che saranno fornite alle amministrazioni per gestire la selezione e l’impiego di questi nuovi professionisti, definendo skills standard e prestazioni di servizi da garantire.

La versione del documento redatta da AgID rimarrà in consultazione pubblica dall’8 marzo 2017 fino al 26 aprile 2017 per dare la possibilità a chiunque di inviare suggerimenti modifiche e integrazioni alle diverse sezioni che compongono la prima stesura del documento.

È possibile, inoltre, inviare commenti alla bozza sotto forma di documenti scritti all’indirizzo mail competenzedigitali@agid.gov.it indicando come oggetto “Contributo consultazione professioni ICT”.

Fonte: www.tuttocamere.it


 

 ministero_sviluppo_economico

CONFIDI – Stanziati 225 milioni di euro – Emanato il decreto che detta modalità e termini per la presentazione delle richieste di contributo – Domande al via dal prossimo 2 maggio

E’ stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto direttoriale 23 marzo 2017, che definisce, in attuazione degli articoli 7 e 14 del decreto 3 gennaio 2017, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di contributo finalizzato alla costituzione di un apposito e distinto fondo rischi che i confidi utilizzano per concedere nuove garanzie a piccole e medie imprese. Il decreto fornisce, inoltre, indicazioni e chiarimenti operativi in merito a specifiche disposizioni del decreto 3 gennaio 2017.

Continua l’azione del Governo finalizzata a sostenere l’accesso al credito a favore delle piccole e medie imprese (PMI). A partire dal prossimo 2 maggio, infatti, i Confidi potranno presentare le domande per accedere ai 225 milioni di euro stanziati per la costituzione di un apposito e distinto fondo rischi finalizzato alla concessione di nuove garanzie pubbliche alle PMI associate.

A questa si potranno aggiungere ulteriori risorse messe a disposizione da Regioni o da altri Enti Pubblici, oppure contributi derivanti dalla programmazione comunitaria 2014-2020.

La misura favorirà, tra l’altro, l’aggregazione tra Confidi al fine di consentire anche a quelli di minori dimensioni di raggiungere – attraverso operazioni di fusione o la sottoscrizione di contratti di rete – una maggiore massa critica in termini di garanzie prestate.

La procedura per la concessione dei contributi è improntata a criteri di massima celerità, con le valutazioni istruttorie che si concluderanno in 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere inviate dalle ore 10.00 del 2 maggio 2017 e fino all’esaurimento delle risorse o comunque fino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2018.

Ai fini della presentazione della richiesta di contributo di cui all’articolo 7 i Confidi devono:

  1. a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;
  2. b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione, non essere sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o con finalità liquidatoria e di cessazione dell’attività;
  3. c) possedere una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e registrata presso il Registro delle imprese.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà tempestivamente resa disponibile in un’apposita sezione del sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

 

Dichiarazione 2017: spese detraibili per iscrizione a Università non statali

D.M. 23 dicembre 2016, n. 993

Con il Decreto Ministeriale n. 993 del 23 dicembre 2016 è stato definito l’importo massimo detraibile delle tasse e dei contributi di iscrizione alle Università non statali da indicare nella Dichiarazione dei redditi relativa al 2016, per ciascuna area disciplinare di afferenza e Regione in cui ha sede, l’Ateneo presso il quale è presente il corso di studio.

Fonte: www.mysolution.it

 

 

 

 

I nuovi Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 7 marzo 2017

Dal prossimo anno i nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale andranno a sostituire gli Studi di Settore.

Imprese e professionisti potranno avere un riscontro trasparente della correttezza dei propri comportamenti fiscali attraverso una nuova metodologia statistico-economica che stabilirà il grado di affidabilità/compliance su una scala da 1 a 10. I contribuenti che risulteranno “affidabili” avranno accesso a significativi benefici premiali, anche consistenti nell’esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti.

Gli Indici sintetici di affidabilità sono formati da un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia e consentono di posizionare il livello dell’affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10.

In dettaglio, gli indicatori elementari di affidabilità valutano l’attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici per il settore e/o per il modello organizzativo di riferimento, mentre gli indicatori elementari di anomalia valutano incongruenze e situazioni di normalità/coerenza del profilo contabile e gestionale che presentano carattere atipico rispetto al settore e al modello organizzativo cui sono riferiti.

Fonte: www.mysolution.it

 

 

 spesometro

Spesometro 2016: in scadenza al 10 e al 20 aprile

Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 24 marzo 2017

L’obbligo della comunicazione delle operazioni rilevanti IVA 2016 (cessioni/acquisti di beni e prestazioni di servizi rese/ricevute) è in scadenza al 10 aprile 2017, per le ditte con liquidazione IVA mensile, e al 20 aprile per le ditte con liquidazione Iva trimestrale.

L’Agenzia delle entrate, con un comunicato stampa del 24 marzo 2017, ha reso noto che:

  • le Amministrazioni pubbliche e quelle autonome sono escluse dall’invio dello Spesometro per il 2016;
  • i contribuenti che hanno già trasmesso i dati al Sistema Tessera Sanitaria possono non indicare nel Modello polivalente dello Spesometro i medesimi dati. Tuttavia, qualora risulti più agevole dal punto di vista informatico, è possibile comunque inviare, oltre ai dati previsti dal Dl 78/2010 (art. 21, comma 1), anche i dati già trasmessi al sistema Tessera sanitaria;
  • è stato eliminato l’obbligo della comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi cosiddetti black-list, ma, qualora sia più agevole per il contribuente continuare a trasmetterle per ragioni di carattere informatico, le medesime possono ancora essere inserite nel quadro BL o, in alternativa, nei quadri FN e SE;
  • i commercianti al dettaglio non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3mila euro, al netto dell’Iva, effettuate nel 2016, mentre i tour operator non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’Iva.

Fonte: www.mysolution.it

 

 

 

 

Comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva: pronto il modello

Agenzia Entrate, Provvedimento 27 marzo 2017 n. 58793

Il 31 maggio 2017 sarà la prima scadenza per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva relative al I trimestre 2017, adempimento introdotto dal D.L. n. 193/2016 (articolo 4, comma 2) che trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2017.

A tal fine sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il modello per la comunicazione, approvato con Provvedimento 27 marzo 2017 n. 58793. Oltre al modello, sono state approvate le relative istruzioni e specifiche tecniche.

Fonte: www.mysolution.it

 

 

 

 

SANZIONI – Omessa o tardiva presentazione modello F24 a saldo zero: come sfruttare le sanzioni ridotte

Agenzia Entrate, Risoluzione 20 marzo 2017, n. 36/E

Con la Risoluzione n. 36/E del 20 marzo 2017 l’Agenzia Entrate ha chiarito quali sono gli importi da pagare in caso di ravvedimento operoso per mancata o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero per effetto di compensazione orizzontale.

Quando l’errore viene corretto entro 90 giorni, la sanzione prevista dalla legge per l’omessa presentazione del modello in cui si effettua la compensazione, dal 1° gennaio 2016 è in generale di 100 euro. La sanzione scende a 50 euro, però, se il ritardo non supera i 5 giorni lavorativi. Pertanto, poiché in caso di ravvedimento operoso entro 90 giorni dall’omissione la sanzione si riduce di 1/9, in questa ipotesi le somme da versare saranno:

  • 5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello di pagamento a saldo zero viene presentato con un ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi;
  • 11,11 euro (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato con un ritardo superiore a 5 giorni lavorativi ma entro 90 giorni dall’omissione.

 

Oltre 90 giorni, invece, gli importi previsti dal nuovo ravvedimento sono i seguenti:

  • 12,50 euro (1/8 di 100 euro) se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro un anno dall’omissione;
  • 14,29 euro (1/7 di 100 euro) se il modello F24 a saldo zero viene presentato entro 2 anni dall’omissione;
  • 16,67 euro (1/6 di 100 euro) se l’F24 a saldo zero viene presentato superati i 2 anni dall’omissione;

20 euro (1/5 di 100 euro) se il contribuente si ravvede dopo che la violazione viene constatata con un processo verbale.

Fonte: www.mysolution.it

 

 

Puglia-aiuti-alle-micro-imprese-nuovo-avviso-regionale-per-le-domandeI limiti per la redazione del bilancio d’esercizio per le micro-imprese

I bilanci delle società di capitali possono essere redatti omettendo la compilazione della nota integrativa (bilancio per le micro-imprese) se per due esercizi su tre consecutivi le società non hanno superato almeno due dei seguenti limiti:

  • totale attivo € 175.000
  • ricavi vendite e prestazioni € 350.000
  • dipendenti occupati in media n. 5.

Il bilancio dovrà essere completo di nota integrativa invece se per due esercizi su tre consecutivi le società non hanno superato almeno due dei seguenti limiti:

  • totale attivo € 4.400.000
  • ricavi vendite e prestazioni € 8.800.000
  • dipendenti occupati in media n. 50.

Per chi supera i predetti limiti il bilancio dovrà essere presentato in forma estesa e quindi integrato anche con il rendiconto finanziario e la relazione sulla gestione.

Fonte: www.mysolution.it

 

 

bonus-mobili1Bonus mobili: nessun vincolo temporale nella consequenzialità tra l’esecuzione dei lavori e l’acquisto dei beni

L’Agenzia Entrate ha pubblicato la versione aggiornata della guida dedicata alla detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

La data entro cui si possono acquistare i beni agevolati è stata spostata al 31 dicembre 2017.

L’Agenzia Entrate precisa che la legge che ha prorogato l’agevolazione non ha previsto alcun vincolo temporale nella consequenzialità tra l’esecuzione dei lavori e l’acquisto dei beni. Per gli acquisti effettuati nel 2017 ha però introdotto un limite alla detrazione: spetta solo in riferimento a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1 gennaio 2016.

Fonte: www.mysolution.it

 

 

 

 

 

CATASTO – I chiarimenti dell’Agenzia Entrate per le consultazioni ipotecarie e catastali gratuite

Agenzia Entrate, Circolare 24 marzo 2017, n. 3/E

L’Agenzia Entrate con la circolare n. 3/E del 24 marzo 2017 ha ricordato che le consultazioni ipotecarie e catastali sugli immobili sono esenti da tributi se a richiederle è il titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.

Usufruisce dell’agevolazione il titolare, anche per quota, del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sul bene cui è riferita l’ispezione. La titolarità viene individuata in presenza di trascrizioni “a favore” del richiedente relative agli atti con effetti di natura traslativa o dichiarativa, non seguite da formalità che abbiano comportato il trasferimento dell’immobile.

Per lo stesso principio, le consultazioni relative a iscrizione d’ipoteca e trascrizioni di sequestri, pignoramenti e domande giudiziali “a favore” del richiedente non sono esenti, in quanto si tratta di formalità eseguite su immobili di cui sono titolari altri soggetti.

Sono gratuite, invece, le consultazioni relative a ipoteche iscritte “a carico” del richiedente (ad esempio, su immobili di cui è proprietario o usufruttuario). Oltre alle formalità di trascrizione e di iscrizione, riguardanti beni di cui risulta attuale titolare, il richiedente potrà visionare in esenzione da tributi anche gli atti che ne costituiscono il relativo titolo.

Può essere richiesta gratuitamente anche la consultazione personale relativa a beni acquistati dal coniuge, purché si tratti di acquisti effettuati in regime di comunione dei beni. Lo stesso criterio vale anche per le parti delle unioni civili.

Le persone fisiche possono accedere al servizio di consultazione telematica direttamente mediante i servizi Fisconline/Entratel con le credenziali di autenticazione rilasciate dall’Agenzia delle Entrate e l’indicazione del codice PIN. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, registrati ai medesimi servizi, l’accesso avviene tramite i soggetti appositamente incaricati, abilitati dal proprio gestore. In alternativa è possibile rivolgersi agli Uffici Provinciali-Territorio presentando un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, al fine di consentire le necessarie verifiche sulla spettanza dell’esenzione.

Fonte: www.mysolution.it

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NEWSLETTER P.S.C. Marzo 2017:

BILANCI – Disponibile il MANUALE OPERATIVO 2017 per il deposito presso il Registro delle imprese
E’ online il “Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese – Campagna bilanci 2017” volto a facilitare le società e i professionisti nell’adempimento dell’obbligo di deposito del bilancio oltre che a creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale.
UNIONCAMERE e il Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili, con comunicato stampa del 15 febbraio 2017, hanno, infatti, reso noto che è stata pubblicata l’edizione 2017 della Guida ai bilanci dal titolo “Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese – Campagna bilanci 2017”.
Il manuale, volto a facilitare le società e i professionisti nell’adempimento dell’obbligo di deposito del bilancio oltre che a creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale, è stato realizzato dall’Osservatorio permanente del sistema camerale e del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2017.
La Guida contiene quest’anno anche l’introduzione del bilancio in formato XBRL per le micro-imprese con relativi schemi quantitativi. Si tratta di una importante semplificazione del procedimento amministrativo che consentirà di individuare e leggere con adeguato dettaglio anche le vicende finanziarie di questo specifico segmento di imprese, molto rappresentato nel nostro Paese.
La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2017 è la versione “2016-11-14”.
La nuova tassonomia è caratterizzata da diverse novità, legate alle modifiche introdotte con il D.Lgs. 139/2015 di recepimento della direttiva 34/UE/2013. La principale di queste riguarda l’introduzione del bilancio per le micro-imprese con relativi schemi quantitativi. Inoltre, il rendiconto finanziario diventa prospetto quantitativo a se stante e non più tabella di nota integrativa come nella precedente versione tassonomica.
LINK:
http://www.unioncamere.gov.it/index.php

FONTE: www.tuttocamere.it

 

1SRL SEMPLIFICATE – SRL A CAPITALE RIDOTTO (?) – Il CNN pubblica i dati aggiornati al 2016
Il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN), in adempimento all’obbligo di legge stabilito dall’articolo 3 del D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, i dati relativi alle Società a responsabilità limitata semplificata (SRLS) e alle Società a responsabilità limitata a capitale ridotto (SRLCR), forniti da Unioncamere – InfoCamere, Movimprese.
I dati si riferiscono alle nuove società registrate e iscritte al 31 dicembre 2016.
Nella tabella pubblicata vengono riportate, Regione per Regione, il numero delle imprese con questa forma giuridica esistenti alla data del 31 dicembre 2016 e il numero delle imprese che si sono iscritte o che hanno cessato l’attività nel corso del 2016.
Le nuove società registrate e iscritte al 31 dicembre 2016 sono in totale, rispettivamente, 129.551 e 43.761.
Lo stock delle imprese registrate corrisponde a tutte le imprese con questa forma giuridica esistenti alla data del 31 dicembre 2016, i flussi di iscrizione e cessazione indicano le imprese che si sono iscritte (43.761) o hanno cessato (2.235) l’attività nel corso del 2016.
Al 31 dicembre 2013 le SRL semplificate e le SRL a capitale ridotto, registrate e iscritte, erano, rispettivamente, 33.712 e 18.882.
Al 31 dicembre 2014 le SRL semplificate e le SRL a capitale ridotto, registrate e iscritte, erano, rispettivamente, 51.830 e 30.186.
Al 31 dicembre 2015 le SRL semplificate e le SRL a capitale ridotto, registrate e iscritte, erano, rispettivamente, 89.458 e 39.904.
Ci sia, infine, permesso di segnalare che appare assai strano che ancora si continui a parlare di “SRL a capitale ridotto” quando questo sottotipo di SRL è stato soppresso, a decorrere dal 28 giugno 2013, dall’art. 9, commi 14 e 15 del D.L. n. 76/2013, convertito dalla L. n. 99/2013. La stessa norma ha poi previsto che le stesse fossero in seguito qualificate come Società a responsabilità limitata semplificata (S.R.L.S.), con una procedura automatica a cui ha provveduto direttamente il Registro delle imprese.
LINK:
http://www.notariato.it/it/news/srl-semplificate-e-srl-capitale-ridotto-pubblicati-i-numeri-aggiornati-al-2016

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DURC ONLINE – Dall’INPS istruzioni operative per edili e imprese in crisi
Dopo le novità introdotte dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 febbraio 2016, che ha modificato due articoli del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che disciplina il DURC online e le successive istruzioni emanate dallo stesso Ministero con la circolare n. 33 del 2 novembre 2016, arriva ora la circolare n. 17 del 31 gennaio 2017, con la quale l’INPS illustra i contenuti delle modifiche alla normativa in materia di DURC online e di verifi ca della regolarità contributiva per le imprese del setto re dell’edilizia per le imprese soggette a procedure concorsuali.
Ricordiamo che l’intervento del citato decreto del 23 febbraio 2016 riguarda in particolare l’articolo 2, che definisce l’ambito soggettivo della verifica, e l’articolo 5, che detta regole specifiche nel caso di soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
Tale decreto detta inoltre nuove regole nel caso di imprese soggette a procedure concorsuali per le quali l’INPS fa presente che la verifica di regolarità contributiva deve essere riferita ai periodi decorrenti dalla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio o dalla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.
Due i punti trattati dalla circolare:
1. la verifica della regolarità contributiva per le imprese del settore dell’edilizia (articolo 2 del D.M. 30 gennaio 2015);
2. la verifica della regolarità contributiva per le imprese soggette a procedure concorsuali (articolo 5 del D.M. 30 gennaio 2015).
LINK:
http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2017%20del%2031-01-2017.pdf

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CONTRIBUZIONE INPS – Fissati i minimali e i massimali per il 2017
L’INPS, con la circolare n. 19 del 31 gennaio 2017, comunica, relativamente all’anno 2017, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.
Per l’anno 2017 il limite minimo di retribuzione giornaliera e gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti sono pari a quelli del 2016.
Con riguardo alla rivalutazione dei limiti minimi di retribuzione giornaliera, l’INPS fa presente cha la legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), all’art. 1, comma 287, reca rilevanti disposizioni in materia, stabilendo, in particolare, che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di dec orrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero”.
Pertanto, ancorché la variazione percentuale negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), senza tabacchi, tra l’anno 2016 e l’anno 2015, accertata dall’Istat sia pari a – 0,1%, la misura per l’anno 2017 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a quella del 2016.
LINK:
http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2019%20del%2031-01-2017.pdf

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2TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA (EPC) – Un primo bilancio dopo un anno dalla sua introduzione
La Tessera professionale europea (EPC – European Professional Card) compie un anno (dal 18 gennaio 2016) e presenta un primo positivo bilancio.
Secondo i dati del Dipartimento Politiche Europee – Coordinamento IMI (aggiornati al 10 gennaio 2017), l’Italia ha già rilasciato 161 tessere, su un totale di 553 richieste ricevute.
Complessivamente, in Europa sono 703 le tessere rilasciate, a fronte di 2100 richieste (dati della Commissione europea aggiornati al 31 dicembre 2016).
L’Italia, nel quadro europeo, risulta tra i Paesi più attivi: prima come Stato membro di origine delle richieste della tessera, quarta come Stato membro ospitante. La Tessera infatti interessa sia i professionisti europei che intendono esercitare in Italia sia i professionisti italiani che intendono esercitare in un altro Paese europeo e facilita il trasferimento, anche solo temporaneamente, dell’attività in un altro Paese dell’Unione.
Ricordiamo che attualmente, la Tessera riguarda cinque professioni: infermiere, farmacista, fisioterapista, guida alpina e agente immobiliare.
Nel nostro Paese, i professionisti del settore sanitario (infermieri, fisioterapisti e farmacisti) hanno presentato complessivamente il 70% circa delle richieste di rilascio della Tessera, rispettivamente con 143, 180 e 81 istanze.
Le guide alpine da sole totalizzano 118 richieste, il 21% del totale, mentre gli agenti immobiliari hanno presentato 31 richieste, il 6% del totale.
Le Autorità competenti italiane hanno esaminato tutte le richieste, fornendo informazioni e assistenza operativa ai professionisti. Delle 553 richieste ricevute, oltre alle 161 già accolte, sono 106 quelle in fase di lavorazione (accettazione della domanda, attesa documentazione, completamento della procedura di validazione), mentre 286, pari al 52% circa, sono quelle che non è stato possibile accogliere perché ritirate dal professionista, rigettate, rifiutate, revocate-sospese dai valutatori nazionali, oppure chiuse per mancanza di do cumentazione.
Ricordiamo che il professionista interessato può chiedere il rilascio della Tessera attraverso il sito Yuor Europe seguendo le indicazioni “Come richiedere la tessera professionale europea”. Il sito elenca anche i documenti da caricare richiesti dallo Stato membro ove il professionista vuole stabilirsi o esercitare la propria attività temporaneamente o occasionalmente.
LINK:
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/20132/tessera-professionale-europea-bilancio-di-un-anno

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3ATTRIBUZIONE DEL COGNOME MATERNO – Invito del Ministero dell’Interno all’immediata applicazione della sentenza della Corte Costituzionale
Il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per i Servizi Demografici – ha diramato la circolare n. 1 del 19 gennaio 2017 avente ad oggetto “Sentenza Corte Costituzionale n. 286/2016 – Attribuzione cognome materno”.
Ricordiamo che, con la citata sentenza della Corte Costituzionale 8 novembre – 21 dicembre 2016, n. 286, pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale serie speciale n. 52 del 28 dicembre 2016, è stata dichiarata l’incostituzionalità degli artt. 237, 262 e 299 del Codice civile, dell’artt. 72 del Regio Decreto 9 luglio 1939 n. 1238 (“Ordinamento dello stato civile”) e degli artt. 33 e 34 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (“Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile”), nella parte in cui non conse nte ai genit ori, i quali ne facciano concorde richiesta al momento della nascita, di attribuire al figlio anche il cognome materno.
Con la sentenza in questione è stato rimosso dal nostro ordinamento un retaggio del passato, in base al quale, al momento della nascita del figlio, gli veniva automaticamente attribuito il cognome paterno, salvo i casi di riconoscimento effettuato dalla sola madre.
Con la circolare n. 1/2017, il Ministero dell’Interno invita gli Ufficiali di Stato Civile a dare piena e immediata applicazione alla sentenza della Corte Costituzionale e al contempo evidenzia come la stessa porti ad una sostanziale innovazione della disciplina in materia di attribuzione del cognome e precisa che l’Ufficiale dello Stato Civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendano attribuire il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita o al momento dell’adozione.
Questa Circolare apre una strada nuova ed inesplorata per gli Ufficiali di Stato Civile che dovranno garantirne l’applicazione immediata per la tutela del “diritto all’identità personale” che è stato il motivo dominante che ha portato la Corte Costituzionale a rompere gli indugi a fronte di un’inerzia prolungata del Parlamento.
Da un punto di vista pratico si può affermare che, da subito, i genitori potranno attribuire al figlio nato o adottato il cognome materno in aggiunta al cognome paterno purché entrambi manifestino l’accordo in tal senso. In mancanza dell’accordo la Corte precisa che si continuerà ad applicare la generale previsione dell’attribuzione del solo cognome paterno.
Resta adesso da vedere come e se, eventualmente, questa importante novità potrà avere ricadute anche sugli atti di nascita già formati: per questo serviranno, ovviamente, ulteriori indicazioni che potrebbero essere fornite dallo stesso Ministero.
LINK:
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/Circolare%20n.%201%20-%202017.pdf

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GESTIONE SEPARATA – Le aliquote di contribuzione per il 2017 – Istruzioni dall’INPS
L’INPS, con la circolare n. 21 del 31 gennaio 2017, comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.
Nella circolare, l’INPS specifica anche le modalità di ripartizione dell’onere contributivo e i minimali e massimali di riferimento.
A. Per quanto riguarda le aliquote contributive e di computo, l’INPS distingue le seguenti tre tipologie:
1) per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne’ pensionati, l’aliquota contributiva, di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è stabilita in misura pari al 25 per cento.;
2) per i collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/95, l’art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha, invece, disposto che l’aliquota contributiva e di computo è elevata per l’anno 2017 al 32 per cento;
3) per i soggetti già` pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) al comma 491 ha modificato quanto già` disposto in base al combinato dell’art. 2, comma 57 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell’art. 46 bis, comma 1, lett. g), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; conseguentemente, per le citate categorie, l’aliquota per il 2017, è confermata&n bsp;al 24 per cento.
Rimane altresì confermata allo 0,72% l’aliquota contributiva aggiuntiva relativa alla tutela maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.
In sintesi:
A. Per quanto riguarda le aliquote contributive e di computo:
A1. Liberi professionisti:
– Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
– Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24%
A2. Collaboratori e figure assimilate
– Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 32,72% (32,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
– Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24%.
B. Per quanto riguarda la ripartizione dell’onere contributivo:
B1. Aziende committenti.
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
L’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.
B2. Liberi professionisti.
L’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2016, primo e secondo acconto 2017).
C. Per l’anno 2017 il massimale di reddito è pari a euro 100.324,00, mentre il minimale è pari a euro 15.548,00.
LINK:
http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2021%20del%2031-01-2017.pdf

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ARTIGIANI E COMMERCIANTI – Fissate le aliquote di contribuzione per il 2017 – Istruzioni dall’INPS
L’INPS, con la circolare n. 22 del 31 gennaio 2017, comunica le aliquote contributive e i criteri per il calcolo della contribuzione con riferimento ad artigiani e commercianti per l’anno 2017.
Nel documento di prassi sono indicate anche le scadenze di pagamento e le modalità di determinazione dei contributi dovuti per i collaboratori familiari.
L’art. 24, comma 22 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, ha previsto che, con effetto dal 1 gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.
Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2017, sono pari alla misura del 23,55 %.
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2017, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore a ventuno anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Pertanto, le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
1. ARTIGIANI:
1.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: 23,55%,
1.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 20,55%.
2. COMMERCIANTI:
2.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: 23,64%,
2.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 20,64%.
La riduzione contributiva al 20,55 % (artigiani) e 20,64% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota del 23,64% dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.
L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’art. 1, comma 490, lett. b), della legge n.147 del 2013, fino al 31 dicembre 2018.
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di euro 0,62 mensili.
LINK:
http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2022%20del%2031-01-2017.pdf

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ROTTAMAZIONE RUOLI E DURC – Le criticità evidenziate dai Consulenti del lavoro – Richiesto di anticipare l’effetto della sanatoria
L’adesione alla rottamazione dei ruoli blocca il rilascio alle imprese del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte dell’INPS e dell’INAIL e di conseguenza impedisce la partecipazione agli appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi.
E’ quanto evidenziato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in una lettera inviata ad Equitalia e all’INPS, nella quale vengono evidenziate alcune problematiche relative alla definizione agevolata di cui al decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio per il 2017 (D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225).
Le imprese che scelgono di aderire alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali per il pagamento dei contributi INPS dovranno pagare la prima rata prevista dalla sanatoria dei ruoli di Equitalia ed aspettare luglio per vedersi sbloccato il DURC. Inoltre, le aziende che hanno già in essere una rateazione e richiedono la rottamazione, dopo aver sospeso la rateazione e in attesa di ricevere il via libera per il nuovo piano di rateazione, si vedranno decadere il rinnovo del DURC. In questo modo, chi avrà urgenza di chiudere contratti ;con la Pubblica Amministrazione, troverà più conveniente in termini di tempo la rateazione nonostante s i presenti come soluzione più onerosa.
In realtà – come fa notare il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro – le regole per il rilascio del DURC non sono state allineate alle novità introdotte dal decreto fiscale sulla rottamazione e prevedono, quindi, che il documento venga rilasciato solo se in regola con i pagamenti contributivi. Situazione che, nel caso della rottamazione, può verificarsi non prima del mese di luglio, dato che le rateizzazioni decorrono da quella data.
Per far fronte a questo disallineamento sul piano operativo, il Consiglio Nazionale dell’Ordine ha inviato una lettera all’INPS e ad Equitalia chiedendo di anticipare l’effetto della sanatoria.
LINK:
http://www.consulentidellavoro.it/index.php/home/storico-articoli/item/7293-durc-bloccato-dalla-rottamazione-delle-cartelle

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4PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0 – Online tutte le opportunità per le imprese
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso disponibile, sul proprio sito Internet, una guida che fornisce indicazioni su tutte le agevolazioni per le imprese rientranti nel Piano nazionale Industria 4.0.
Nel documento vengono presentate tutte le misure che ogni azienda potrà attivare, in modo automatico e senza vincoli dimensionali, settoriali o territoriali, per favorire l’innovazione e la competitività.
Si tratta di un insieme di misure organiche per favorire gli investimenti in innovazione e capacità competitiva delle imprese e per potenziare quelle misure già in atto che si sono rivelate efficaci.
Il Governo ha sviluppato il “Piano nazionale Industria 4.0 2017-2020” prevedendo una serie di misure per:
– stimolare l’investimento privato nell’adozione di nuove tecnologie e aumentare la spese in ricerca, sviluppo e innovazione;
– assicurare adeguate infrastrutture di rete, garantire la sicurezza, la protezione dei dati e la definizione di standard di interoperabilità internazionali;
– creare competenze e stimolare la ricerca mediante percorsi formativi realizzati ad hoc.
Il piano del Governo per il futuro è quello di introdurre un ventaglio di misure agevolative tra cui:
– l’Iper e super ammortamento, per supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, in beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi;
– la Sabatini ter, per sostenere le imprese che richiedono finanziamenti bancari per investimenti in nuovi beni strumentali, macchinari, impianti, attrezzature di fabbrica a uso produttivo e tecnologie digitali (hardware e software);
– il credito d’imposta R&S, per stimolare la spesa privata in ricerca e sviluppo per innovare processi, prodotti e per garantire la competitività futura delle imprese;
– la Patent box, per rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine, prevedendo una tassazione agevolata su redditi derivanti dall’utilizzo della proprietà intellettuale e per favorire l’investimento in attività di Ricerca e Sviluppo
– le misure per Start up e PMI innovative, per sostenere le imprese innovative in tutte le fasi del loro ciclo di vita e favorire lo sviluppo dell’ecosistema nazionale dell’imprenditoria innovativa.
LINK:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/industria40

FONTE: www.tuttocamere.it

 
AUTORIFORMA DEL SISTEMA CAMERALE – Accorpamento tra le Camere di Commercio di TERAMO e L’AQUILA
Con decreto del 27 gennaio 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato il processo di costituzione della nuova Camera di Commercio denominata “CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL GRAN SASSO D’ITALIA”, mediante accorpamento tra le Camere di Commercio di Teramo e L’Aquila.
La nuova Camera di Commercio avrà la sede legale a L’AQUILA, Corso Vittorio Emanuele, 86 e sede secondaria in TERAMO, Via Savini, 48/50.
Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico segna l’ultimo passaggio che mancava per chiudere l’iter di accorpamento tra i due Enti, deliberato dai due Consigli camerali di L’Aquila e di Teramo in data 22 novembre 2016.
Il dott. Giampiero Sardi, attuale Segretario generale della Camera di Commercio di Teramo, è nominato Commissario ad acta, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio e di avviare le procedure di costituzione del Consiglio della nuova “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura del Gran Sasso d’Italia”.
Annunciate due prossime fusioni: quella tra le Camere di Commercio di Reggio Emilia, Parma e Piacenza e quella tra le Camere di Commercio di Ravenna e Ferrara.
DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI – Approvato il nuovo Codice delle sanzioni disciplinari in vigore dal 1° gennaio 2017
Dal 1° gennaio 2017 è entrato in vigore il nuovo Codice delle sanzioni disciplinari, approvato, lo scorso luglio, dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), dopo una consultazione pubblica scaduta il 30 giugno 2016.
La volontà di creare un apposito regolamento in materia di sanzioni disciplinari, nasce dall’esigenza di promuovere sul territorio nazionale un’applicazione uniforme dei provvedimenti sanzionatori in relazione alle stesse fattispecie, favorendo così il rispetto effettivo, in sede di irrogazione della sanzione, dei principi di proporzionalità e gradualità oltre che di eguaglianza e di parità di trattamento.
Il nuovo Codice fornisce, infatti, ai Consigli di disciplina territoriali indicazioni uniformi in ordine alle modalità e alla gradazione delle sanzioni disciplinari in caso di violazione delle singole norme deontologiche.
Il Codice delle sanzioni rappresenta l’ideale completamento del nuovo Codice deontologico in vigore dal 1° marzo 2016, e si applica, in sede di procedimento disciplinare, agli iscritti all’Albo in caso di violazione dei principi, degli obblighi e dei divieti stabiliti dallo stesso Codice Deontologico.
Il nuovo Codice delle sanzioni si divide in due Titoli ed è composto da 29 articoli.
Il Titolo Primo (artt. 1 – 10) è dedicato all’ambito di applicazione del Codice e alla natura e tipologia delle sanzioni; il Titolo Secondo (artt. 11 – 29) individua, invece, le sanzioni disciplinari comminabili in caso di violazione delle disposizioni del Codice deontologico della professione.
Le sanzioni disciplinari contemplate per la categoria professionale sono tre:
– la censura (art. 5);
– la sospensione dall’esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore a due anni (art. 6);
– la radiazione dall’Albo (art. 7).
Riguardo la formazione professionale e la maturazione dei relativi crediti, l’aggiornamento professionale viene ora inquadrato in un vero e proprio “obbligo”, alla cui violazione corrisponde ora precise e ben chiare sanzioni.
Chi nel triennio, che parte dal 1° gennaio 2017, non osserva l’obbligo della formazione rischia, infatti, le seguenti sanzioni:
– la sospensione dall’esercizio professionale fino a tre mesi in caso di assenza totale di crediti formativi professionali;
– la sospensione fino a due mesi con meno di 30 crediti nel triennio;
– la sospensione fino a un mese se i crediti maturati sono tra i 30 e i 60;
– con almeno 60 crediti è prevista la censura.
Le sanzioni raddoppiano se il comportamento viene reiterato nel triennio successivo (art. 15).
LINK:
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=28724d4c-be8e-4b38-975e-f5b22db2050f

FONTE: www.tuttocamere.it

 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO – Previsti sgravi contributivi per le imprese che assumono stagisti – Il ruolo strategico del Registro nazionale alternanza scuola-lavoro tenuto dalle Camere di Commercio
L’articolo 1, commi 308 – 310 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) ha confermato gli sgravi fiscali per le assunzioni con alcune novità. In particolare, dal 1 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, di giovani lavoratori, è previsto lo sgravio totale dei contributi previdenziali per tre anni (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di 3.250 euro annui.
L’esonero spetta, a domanda, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, entro i sei mesi successivi alla loro acquisizione di tutti i titoli di studio della scuola secondaria di secondo grado e della terziaria (qualifica e diploma professionale, certificato di specializzazione tecnica superiore, diploma di istruzione, diploma ITS, laurea, master, dottorato).
A differenza dalla procedura contemplata per le agevolazioni contributive previste per gli anni 2015 e 2016, per usufruire di questa decontribuzione, è necessario procedere ad una previa domanda di accesso alle risorse messe a disposizione dal legislatore.
La domanda preliminare di ammissione al beneficio contributivo, che dovrà contenere i dati relativi all’assunzione effettuata o che intenderanno effettuare, dovrà essere inviata. esclusivamente in via telematica, all’INPS che, verificata la disponibilità delle risorse finanziarie, concederà l’esonero contributivo per il triennio. In caso contrario, non darà l’autorizzazione ad usufruire dell’esonero contributivo, bloccando la domanda di accesso ai fondi.
Il bonus verrà erogato dall’INPS secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti delle risorse disponibili pari a 7,4 milioni di euro per il 2017; 40,4 milioni per il 2018; 86,9 milioni per il 2019; 84 milioni per il 2020; 50,7 per il 2021 e 4,3 milioni per il 2022.
Da parte sua il Governo, entro il 31 dicembre 2018, procederà alla verifica dei risultati conseguenti all’introduzione dell’esonero contributivo, così da stabilire una sua eventuale prosecuzione.
Per aumentare l’offerta formativa, la legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”) ha istituito presso le Camere di Commercio il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro per facilitare le istituzioni scolastiche nell’individuazione delle imprese e degli enti pubblici e privati disponibili per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro.
L’alternanza scuola-lavoro diventa così una strategia educativa dove l’impresa e l’ente pubblico o privato sono invitati ad assumere un ruolo complementare all’aula e al laboratorio scolastico nel percorso di istruzione degli studenti.
Il registro nazionale è articolato in due parti:
– una sezione aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza;
– una sezione speciale del Registro delle imprese, a cui devono essere iscritte le imprese per l’alternanza scuola-lavoro. Tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all’anagrafica, all’attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.
L’iscrizione al registro – che dovrà avvenire dall’apposito portale dedicato – è gratuita ed è aperta a tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese: società di capitali, società di persone, imprese individuali e altre forme, agli enti pubblici e privati ed ai professionisti.
LINK:
http://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home

FONTE: www.tuttocamere.it

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NEWSLETTER P.S.C. Febbraio 2017:

L. N. 232/2016 – La LEGGE DI BILANCIO 2017 sulla Gazzetta Ufficiale – In vigore dal 1° gennaio 2017
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 (Supplemento Ordinario n. 57), la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante ” Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (Legge di Bilancio 2017)”.
Il provvedimento – in vigore dal 1° gennaio 2017 – si compone di 19 articoli; nell’articolo 1, composto da 638 commi, le misure fiscali della legge di bilancio 2017.
La nuova legge di bilancio 2017 è la prima che in base alla riforma dei provvedimenti contabili previsti dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, incorpora anche la legge di stabilità.
Tra le misure dirette a spingere gli investimenti delle imprese riveste particolare importanza:
– la proroga, seppur con alcune modifiche, della Sabatini-ter e dei bonus edilizi;
– il rafforzamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo;
– la conferma del super ammortamento e l’istituzione di un iper ammortamento per i beni alto contenuto tecnologico;
– la previsione di nuove risorse per l’autoimprenditorialità e le start-up innovative.
Divengono definitive le misure in materia di lavoro e pensioni. In particolare, la manovra finanziaria prevede l’estensione del campo di applicazione delle agevolazioni per l’erogazione dei premi di produttività e potenzia il ruolo del welfare aziendale.
In arrivo, inoltre, il bonus alternanza scuola-lavoro e agevolazioni per l’assunzione di studenti con contratto di apprendistato.
Sul fronte delle pensioni la novità più rilevante è rappresentata dall’APE, l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica, nelle tre forme dell’APE volontaria, dell’APE imprese e dell’APE sociale.
Alla manovra è collegato il cd. “Decreto Fiscale” (Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225) contenente misure di particolare urgenza, tra le quali l’avvio del processo di chiusura di Equitalia.
Fonte: www.tuttocamere.it

Apple with nutrition facts label. Concept of healthy food.

ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI – Chiarimenti interpretativi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico in applicazione del Regolamento (UE) 1169/2011 – Dichiarazione nutrizionale obbligatoria dal 13 dicembre 2016
1) E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2017, la Circolare 5 dicembre 2016, n. 381060, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce “Chiarimenti interpretativi forniti dalla Commissione europea riguardo al coordinamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori”.
Il Regolamento (UE) n. 1169/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre  2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, entrato in vigore il 13 dicembre 2011, ha trovato applicazione a decorrere dal 13 dicembre 2014 per le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti e trova applicazione dal 13 dicembre 2016, per quanto riguarda le disposizioni sull’etichettatura nutrizionale.
A seguito del riordino della normativa comunitaria in materia di etichettatura, effettuato dal citato regolamento 1169/2011, hanno perso efficacia la maggior parte delle disposizioni nazionali contenute nella norma quadro (Decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992), in quanto ai sensi dell’articolo 38 del Regolamento gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali nella materie espressamente armonizzate dal regolamento, salvo se il diritto dell’Unione lo autorizza. Possono invece essere mantenute e aggiornate, previa notifica alla Commissione europea, le disposizioni del D.Lgs. n. 109/1992 non armonizzate dal Regolamento o che rientrano nelle materie la cui disciplina è stata espressam ente demandata agli Stati membri.
Con riferimento a quali disposizioni della normativa nazionale restassero in vigore dopo l’applicazione del regolamento europeo e quali dovessero intendersi implicitamente abrogate, il Ministero dello Sviluppo Economico ha già emanato la nota informativa n. 139304 del 31 luglio 2014.
Con la presente circolare, lo stesso Ministero, riporta, invece, le risposte fornite dalla Commissione europea alle richieste di chiarimento riguardanti la compatibilità di alcune specifiche disposizioni previste negli articoli del D.Lgs. n. 109/1992. Tali risposte pertanto vanno considerate quale corretta interpretazione dei corrispondenti articoli del regolamento.
Al riguardo, ricorda il Ministero, è in corso l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che aggiornerà le disposizioni del Decreto legislativo 109/1992.
Per quello che attiene invece l’impianto sanzionatorio, è di prossima emanazione il Decreto legislativo relativo alle disposizioni nazionali sanzionatorie per la violazione delle prescrizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1169/2011.
2) Come si diceva sopra, la diretta applicazione del Regolamento 1169/2011 è scattata a partire dal 13 dicembre 2014, tre anni dopo la sua entrata in vigore, ad eccezione delle norme sulla dichiarazione nutrizionale che si applicheranno solo dopo il 13 dicembre 2016. A partire da tale data, quindi, gli operatori del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto (o l’importatore), saranno tenuti ad inserire una “dichiarazione nutrizionale” sulla confezione, o in etichetta.
Tutti i prodotti alimentari preconfezionati, salvo alcune eccezioni, dovranno quindi riportare una tabella nutrizionale con i valori di energia (kcal o kj), grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, relativa a 100 grammi di prodotto e, su base volontaria, relativa alla porzione confezionata.
Sempre su base volontaria, potrà essere riportato in etichetta in termini percentuali il contributo di una porzione di alimento rispetto ai fabbisogni medi quotidiani di un adulto medio.
Restano esclusi da tale obbligo i prodotti venduti sfusi (pane, pasticceria, gelati ecc.).
L’allegato V del Regolamento riporta l’elenco degli alimenti ai quali non si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale.
Per quanto riguarda la “deroga all’indicazione della dichiarazione nutrizionale” si veda il punto 11 della Circolare del 5 dicembre 2016.
Fonte: www.tuttocamere.it

OICPRINCIPI CONTABILI NAZIONALI – Pubblicata dall’OIC la versione aggiornata applicabile dall’esercizio 2016
E’ stata pubblicata, sul sito della Fondazione dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), la versione definitiva dei nuovi principi contabili da applicare a partire dal 1° gennaio 2016 (nella normalità dei casi si tratterà di bilanci chiusi al 31 dicembre 2016) e quindi sui bilanci d’esercizio che dovranno essere presentati nel 2017.
L’OIC ha dovuto aggiornare i principi contabili nazionali sulla base delle disposizione contenute nel D.Lgs.18 agosto 2015, n. 139, il quale, recependo la direttiva europea n. 34/2013/UE, ha aggiornato la disciplina del Codice civile in merito ai bilanci d’esercizio e la disciplina del D.Lgs. n. 127/1991 in tema di bilancio consolidato.
Tale decreto ha introdotto alcune norme contabili nuove che hanno richiesto:
– la rivisitazione del piano dei conti adattandolo alle esigenze dettate dalla nuova normativa e tenendo conto delle nuove richieste per la Nota integrativa;
– l’adeguamento ad alcune disposizioni tributarie (ad esempio, la contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati con valutazione a fair value).
La novità principale è che tutti i principi contabili hanno tenuto conto anche della modalità di redazione del bilancio in forma abbreviata (ex art. 2435-bis c.c.) e dei bilanci per le micro-imprese (ex art. 2435-ter c.c.).
LINK:
http://www.fondazioneoic.eu/?p=12878
Fonte: www.tuttocamere.it

L’Agenzia delle Entrate presenta la NUOVA CARTA DEI SERVIZI
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 dicembre 2016, ha approvato la nuova Carta dei servizi, in linea con le indicazioni contenute nella Convenzione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per il triennio 2016-2018.
La Carta dei servizi, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2017, rappresenta gli impegni che l’Amministrazione si assume nei confronti dei contribuenti, racchiudendo una specifica descrizione dei servizi fiscali, ipotecari e catastali, i canali di accesso e, per alcuni servizi, i rispettivi tempi di erogazione e di attesa.
La Carta dei servizi è un documento che risponde ad esigenze di trasparenza dell’azione amministrativa e svolge un ruolo centrale nella realizzazione di un rapporto di fiducia con i cittadini. È un documento dinamico nel quale l’Agenzia descrive la propria organizzazione, dichiara gli impegni che assume, delinea le modalità per il monitoraggio, la rendicontazione e la pubblicazione dei risultati.
La Carta dei servizi è strutturata in due parti:
– una “parte generale” dove vi sono gli obiettivi e i valori di riferimento, e inoltre sono descritti i principali servizi offerti e indicate le informazioni utili per richiedere assistenza;
– le “schede servizio”, in cui sono illustrati in modo dettagliato i servizi forniti ai cittadini. Ciascuna scheda servizio delinea le caratteristiche principali del servizio e contiene: – una breve premessa con la descrizione del servizio; – una parte centrale con l’indicazione di chi può richiedere il servizio e con quali modalità; – una sezione contenente gli indicatori e gli impegni assunti.
La Carta dei servizi è stata rinnovata in questa terza edizione e prevede nuovi standard di qualità che hanno l’obiettivo di assegnare al cittadino un ruolo sempre più centrale, rimodulando di conseguenza le attività di assistenza.
La Carta dei servizi è valida in tutto il territorio nazionale e viene rivista periodicamente in relazione ai risultati raggiunti e agli obiettivi strategici dell’Agenzia, nonché per effetto delle modifiche normative e organizzative.
La versione aggiornata della Carta dei servizi è disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate.

Fonte: www.tuttocamere.it

politica-della-privacyPRIVACY – Rinnovate le autorizzazioni generali per i dati sensibili e giudiziari
Il Garante della privacy, con la newsletter n. 423 del 28 dicembre 2016, ha informato del rinnovo delle autorizzazioni al trattamento dei dati sensibili e giudiziari, che saranno efficaci a partire dal 1° gennaio 2017 fino al 24 maggio 2018, data di applicazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dati.
I nove provvedimenti riguardano i rapporti di lavoro, i dati sulla salute e la vita sessuale, le associazioni e le fondazioni, i liberi professionisti, le attività creditizie, assicurative, il settore turistico, l’elaborazione dei dati effettuata per conto terzi, gli investigatori privati e il trattamento dei da ti di carattere giudiziario.
In linea generale, le nuove autorizzazioni rispecchiano quelle in scadenza e apportano le necessarie integrazioni derivanti da modifiche normative intervenute nei settori considerati.
Il Garante ha rinnovato, inoltre, l’autorizzazione generale al trattamento di dati genetici e quella relativa al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica, anch’esse efficaci fino al 24 maggio 2018.
Le nuove autorizzazioni sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2016 (Supplemento Ordinario n. 61).
LINK:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT
Fonte: www.tuttocamere.it

CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL’OFFERTA FUORI SEDE – Determinata la misura dei contributi e delle altre somme dovuti all’OCF per l’esercizio 2017 – Versamento entro il 15 aprile 2017
L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo Unico del Consulenti Finanziari (OCF), con le delibere n. 802 e 803 del 14 dicembre 2016, ha determinato la misura, le modalità ed i termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute ad OCF per l’esercizio 2017 da parte dei Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (ex Promotori Finanziari).
Con la delibera n. 802 sono stati determinati i seguenti importi (gli stessi dell’anno precedente):
– 85,00 euro: per il contributo quota annuale,
– 300,00 euro: per il contributo di iscrizione all’Albo e
– 100,00 euro: per il contributo spese della prova valutativa.
1) Il «contributo quota annuale», pari a 85,00 euro, è dovuto ad OCF da tutti i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede iscritti al 2 gennaio 2017 all’albo unico dei consulenti finanziari e va versato, secondo quanto stabilito con la delibera n. 803, entro il 15 aprile 2017.
Per il versamento di tale contributo deve essere utilizzato esclusivamente l’apposito modulo precompilato (MAV), reperibile anche seguendo le istruzioni per la stampa in locale pubblicate, entro il 15 marzo 2017, sul portale dell’APF.
2) Il «contributo di iscrizione all’Albo», pari a 300,00 euro, è dovuto dai richiedenti l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari in qualità di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.
3) Il «contributo prova valutativa», pari a 100,00 euro, è dovuto da coloro che presentano domanda di partecipazione alla prova valutativa per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari in qualità di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori.

Fonte: www.tuttocamere.it

LogoFondazioneNC_54_3420 SOCIETA’ PARTECIPATE – Obblighi di modifiche statutarie e nuovi aspetti operativi – Uno studio della FNC
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) ha pubblicato uno studio, a cura di Roberto De Luca, dal titolo “Il nuovo Testo Unico sulle società partecipate: obblighi di modifiche statutarie e nuovi aspetti operativi”.
Nel settembre 2016, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica, contenuto nel D.Lgs. del 19 agosto 2016, n. 175.
Il provvedimento rappresenta il momento attuativo degli articoli 16 e 18 della Legge n. 124/2015 (c.d. “Legge Madia”), con cui il Parlamento ha fornito ampia delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, al fine di perseguire obiettivi di trasparenza, certezza del diritto, chiarezza delle regole, semplificazione normativa, tutela e promozione del fondamentale principio della concorrenza.
Con l’emanazione del D.Lgs. 175/2016, è stato creato un corpus normativo unitario in tema di società a partecipazione pubblica, che ha avuto come merito principale quello di disciplinare e regolare in maniera organica una materia ampia e complessa, la cui normativa di riferimento si presentava frammentata e in molti casi, non coordinata e disomogenea.
Il nuovo Testo Unico, infatti, partendo dall’analisi dei requisiti da rispettare affinché le pubbliche amministrazioni possano acquistare o detenere partecipazioni societarie, estende il suo perimetro applicativo a pressoché tutti gli aspetti operativi connessi alla gestione di tali società: dalle attività ammesse alle finalità perseguibili, dai requisiti degli amministratori alle norme finanziarie per gli enti.
Scopo del presente documento è approfondire alcuni degli aspetti più rilevanti ed incisivi per le società partecipate, ponendo particolare attenzione agli obblighi di modifiche statutarie introdotti dalla nuova norma e alle problematiche connesse all’affidamento in house di alcuni servizi, rispetto al quale sussistono anche esigenze di interpretazione e coordinamento rispetto al nuovo Codice relativo ad appalti e concessioni.
Fonte: www.tuttocamere.it

CNDECUTILIZZO DELLA PEC – Dal CNDCEC un Vademecum per i professionisti
Il Consiglio Nazionale del Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), mediante la propria Commissione “Tecnologie Informatiche negli Studi e negli Ordini” ha pubblicato un documento dal titolo “Vademecum sull’utilizzo della PEC”.
Il Vademecum non intende essere una trattazione esaustiva ed approfondita, bensì una guida pratica sulla Posta Elettronica Certificata pensata specificamente per il professionista che già ne fa uso e, al contempo, recante anche le informazioni basilari rivolte ai soggetti meno esperti.
Questo lavoro – come si legge nella premessa – “mira esplicitamente ad evidenziare quali sono le prassi di utilizzo della PEC considerate corrette e valide giuridicamente, con l’intento di limitare l’incidenza delle prassi errate che rendono inefficaci, invalide o addirittura nulle le trasmissioni dei documenti e che spesso svelano la loro reale portata giuridica solo nel momento patologico del giudizio”.
La Posta Elettronica Certificata (PEC), introdotta nel nostro ordinamento con il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (Regolamento per l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata) e disciplinata all’interno del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD), è un nuovo sistema di comunicazione via email, attraverso la quale è possibile inviare e ricevere documentazione elettronica con valore legale equiparato alla posta raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R).
Il termine “Certificata” indica la caratteristica per cui il gestore del servizio PEC rilascia al mittente della mail una ricevuta di consegna che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati e attesta, nello specifico:
– data e orario dell’operazione di invio del messaggio,
– la certezza del contenuto (il messaggio non può essere alterato),
– la certificazione della consegna al destinatario.
Il Vademecum tratta i seguenti punti:
1) la definizione di PEC,
2) i soggetti obbligati al possesso di indirizzo di PEC. Cenni alle c.d. “PEC multiple”,
3) il funzionamento della PEC,
4) la validità ed efficacia della PEC,
5) le modalità di conservazione delle ricevute,
6) la notifica delle cartelle esattoriali,
7) le prospettive legislative.
Il Vademecum si chiude con un decalogo, nel quale vengono indicate 10 semplici regole da tenere a mente per un utilizzo consapevole della PEC.

Fonte: www.tuttocamere.it

INCUBATORI CERTIFICATI DI START-UP INNOVATIVE – Definiti in nuovi requisiti per l’identificazione
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2017, il Decreto 22 dicembre 2016, recante “Revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l’identificazione degli incubatori certificati di start up innovative, ai sensi dell’art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179”.
Con il presente decreto, che è in vigore dal 21 gennaio 2017 e che dalla stessa data sostituisce il decreto del 21 febbraio 2013 (erroneamente indicato con la data 22 febbraio 2013), il Ministero dello Sviluppo Economico adegua i valori minimi per il riconoscimento della qualifica di incubatore certificato di Start-up innovative.
Ai sensi dell’art. 1, sono riconosciuti incubatori certificati di Start-up innovative le società che abbiano le seguenti caratteristiche:
– siano società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea;
– siano residenti in Italia;
– abbiano come oggetto sociale prevalente il sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative, e attività correlate relative al trasferimento tecnologico e ai processi di ricerca, sviluppo e innovazione, mediante l’offerta di spazi fisici dedicati e di servizi di consulenza;
– che raggiungano i valori minimi indicati nelle Tabelle A e B dell’allegato al decreto.
Ai fini del riconoscimento, il decreto ministeriale introduce una serie di valori minimi necessari per l’iscrizione, da calcolare sulla base di una scala di punteggi rappresentati in forma tabellare.
Nel dettaglio, il punteggio minimo richiesto per l’ammissione è determinato in almeno 35 punti con riferimento agli indicatori riportati nella Tabella A, e almeno 50 punti per gli indicatori presenti nella Tabella B, in allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico in commento.
Per l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, gli incubatori certificati di Start-up innovative dovranno presentare alla Camera di Commercio competente per territorio una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti mediante l’utilizzo di un apposito modulo di domanda in formato elettronico, sottoscritto dal rappresentante legale della società, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. Tale modulo verrà pubblicato sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico  nella sezione «Start-up innovative».
L’incubatore certificato dovrà conservare gli atti e i documenti attestanti la veridicità delle informazioni fornite nella compilazione del modello informatico per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell’iscrizione nella citata sezione speciale del Registro delle imprese.
Secondo quanto stabilito all’art. 5, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto (21 gennaio 2017), le società già iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese devono depositare, a pena di decadenza – entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio – la dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti in conformità ai parametri stabiliti dall’allegato al presente provvedimento.
LINK:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative
http://startup.registroimprese.it/
Fonte: www.tuttocamere.it

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NEWSLETTER P.S.C. Gennaio 2017:

BILANCI 2017 – Definita la maggiorazione dei diritti di segreteria dal decreto interministeriale 30 novembre 2016 (decreto OIC 2017) – Invariata rispetto al 2016

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto dirigenziale interministeriale del 30 novembre 2016 (decreto OIC 2017), con il quale ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.

Il decreto è stato pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 3 dicembre 2016 ed ha i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2017.

La maggiorazione, anche per l’anno 2017, è di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (con modalità telematica).

Per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se presentato su supporto digitale, e a euro 32,70, se presentato in modalità telematica.

Fonte: www.tuttocamere.it


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SCIA 2 – Le semplificazioni in materia di edilizia

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016 (Supplemento Ordinario n. 52), del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, a decorrere dall’ 11 dicembre 2016 entreranno in vigore nuove disposizioni volte a semplificare e individuare una serie di procedure e di regimi amministrativi in particolare in mat eria di edilizia.

Il provvedimento, all’articolo 3, interviene in diversi punti tramite rilevanti modifiche al Testo unico dell’edilizia (D.P.R. 380/2001).

Vengono eliminate la DIA (Denuncia di Inizio Attività) e la CIL (Comunicazione Inizio Lavori), introdotta nel 2010 dalla Legge n. 73, che ha modificato l’art. 6 del citato D.P.R. n. 380/2001.

Restano in piedi le seguenti cinque procedure:

  1. l’attività di edilizia libera,
  2. il permesso di costruire,
  3. la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività),
  4. la CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata),
  5. la SCIA alternativa al permesso di costruire.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adotterà, con decreto da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo (entro il 9 febbraio 2017), un «glossario unico, che contiene l’elenco delle principali opere edilizie, con l’individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte».

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

 

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO – Tempi e direttive per la regolarizzazione delle violazioni – Nota operativa dell’Accademia Romana di Ragioneria

Con la Nota operativa n. 13 del 29 novembre 2016, la Fondazione Accademia Romana di Ragioneria ha fornito chiarimenti in ordine alle tempistiche e alle modalità previste per l’accesso all’istituto del ravvedimento operoso.

La Fondazione mette in evidenza le novità apportate all’istituto da parte del Legislatore, per concentrarsi sulle modalità da seguire e sui tempi da rispettare per poter usufruire del ravvedimento istituto e per poter beneficiare di una riduzione delle sanzioni da versare.

La finalità dell’istituto è quella di spronare i contribuenti a sanare violazioni concernenti la dichiarazione/quantificazione dell’imposta da versare (commesse nell’ambito della compilazione/presentazione del modello dichiarativo), nonché il versamento dell’imposta stessa. Ciò nel tentativo di ridurre il fenomeno dell’evasione fiscale.

Proprio a tal fine il Legislatore ha stabilito, a favore dei soggetti che si ravvedono, la riduzione delle sanzioni da versare, riduzioni che variano a seconda:

– della tipologia di violazione commessa;

– del momento in cui il contribuente procede con la regolarizzazione.

In linea generale, per l’accesso a tale istituto è necessario che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche delle quali l’autore della violazione o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

LINK:

http://accademiaromanaragioneria.it/it/sites/default/files/nota%20operativa%20n.13.pdf

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 


 

logoANPAL – AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO – Dal 29 novembre online il nuovo portale – Novità per lavoratori e aziende

E’ operativo, dal 29 novembre 2016, il portale dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).

Dalla predetta data è, dunque, disponibile lo strumento di interazione diretta tra i lavoratori e le aziende, che potranno accedere utilizzando le credenziali utilizzate su Cliclavoro già in loro possesso, e il nuovo ente istituito dal Jobs Act.

I lavoratori potranno, in particolare, presentare la dichiarazione di disponibilità al lavoro (DID) e la richiesta dell’assegno di ricollocazione; le aziende, invece, potranno inviare le comunicazioni obbligatorie.

Novità anche per i sistemi di accreditamento che transiteranno da Cliclavoro al nuovo portale ANPAL.

Ricordiamo che l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) è stata istituita dal Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n.183 (c.d. Jobs Act), che all’articolo 9 ne elenca le funzioni.

Il nuovo ente eredita tutte le funzioni precedentemente svolte dai Centri per l’Impiego per quanto attiene la gestione delle attività volte in favore dei lavoratori disoccupati, anche attraverso l’impiego dei fondi europei.

L’attività dell’ANPAL si svolge sotto il controllo diretto del Ministero del Lavoro e con il supporto dei Centri per l’impiego e la cooperazione con gli enti previdenziali, le Camere di commercio e l’ISFOL.

L’ANPAL coordina la nuova Rete Nazionale dei Servizi per le Politiche Attive del Territorio e coinvolge i principali enti impegnati nell’erogazione degli ammortizzatori sociali, come INPS, INAIL, le Camere di Commercio, ma anche soggetti operanti come intermediatori nel mondo del lavoro, quali scuole e università.

LINK:

http://www.anpal.gov.it/Pagine/default.aspx

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

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INL – ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Dal 1° dicembre online il nuovo portale

È stato presentato, con una conferenza stampa tenutasi in data 1° dicembre 2016 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il nuovo Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’agenzia unica per le ispezioni del lavoro e il sito del nuovo Ispettorato Nazionale del lavoro, raggiungibile all’indirizzo ispettorato.gov.it.

Ricordiamo che l’Ispettorato, istituito dal 24 settembre 2015 dal Decreto Legislativo n. 149/2015, svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dall’INPS e dall’INAIL. Ha una propria autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la < strong>vigilanza del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, a cui spetta il monitoraggio periodico sugli obiettivi e sulla corretta gestione delle risorse finanziarie, e sotto il controllo della Corte dei Conti.

Con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 109 del 26 maggio 2016 è stato successivamente  emanato il regolamento che disciplina lo Statuto dell’Ispettorato.

L’Ispettorato è articolato in 78 uffici territoriali: 4 Ispettorati interregionali con sede in Milano, Venezia, Roma e Napoli e 74 Ispettorati territoriali aventi sede nei capoluoghi di Provincia.

Nella conferenza stampa di presentazione dono stati, inoltre, illustrati i risultati dell’attività di vigilanza svolta nei primi tre trimestri del 2016 e le “linee guida” per la programmazione dell’attività ispettiva per l’anno 2017.

Nei primi 9 mesi dell’anno il 61% delle aziende ispezionate sono risultate aver commesso irregolarità gravi. Da un confronto con i dati del 2015, il fenomeno risulta in aumento dell’1,5%  quando il tasso di illeciti si attestava al 59,51%. Su 103.348 imprese sottoposte a controllo, oltre 57 mila aziende, quasi sei su 10, hanno denunciato illeciti.

LINK:

http://www.ispettorato.gov.it/it-it/Pagine/default.aspx

Fonte: www.tuttocamere.it


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Dismissione dell’applicativo” Entratel” – Subentra l’applicativo “Desktop Telematico”

L’agenzia delle Entrate ha deciso di evolvere i suoi programmi e di creare un punto “centrale” da cui poter gestire il tutto.

A decorrere dal 1º dicembre 2016 non è più possibile utilizzare l’applicativo Entratel per stabilire una connessione con il sito web dei servizi telematici e non è più, quindi, possibile accedere al sito web dei Servizi telematici con versioni del browser che non supportano il protocollo di cifratura TLS v1.2.

Lo ha comunicato l’Agenzia delle Entrate, con un messaggio presente nella sezione del sito dedicato ai servizi telematici.

A partire dalla stessa data, l’applicativo Entratel non sarà più aggiornato e, al suo posto, sarà necessario installare il “Desktop Telematico”, uno strumento più moderno e funzionale che accoglie le applicazioni distribuite dall’Agenzia delle Entrate per la gestione dei documenti inviati e ricevuti telematicamente (Entratel, FileInternet, e i vari moduli di controllo) e provvede a gestirne automaticamente tutti gli aggiornamenti.

Come precisato nel messaggio, l’applicativo “Desktop Telematico” è disponibile nella sezione Software – Desktop Telematico del sito web dei servizi telematici.

L’applicativo Entratel, sebbene non più supportato, potrà comunque essere ancora utilizzato per le seguenti funzionalità:

– visualizzazione, controllo ed autenticazione dei file contenenti i documenti sino ad oggi gestiti;

– elaborazione e visualizzazione delle ricevute relative ai documenti sino ad oggi gestiti.

Si precisa, infine, che l’applicativo “Entratel-Multifile”, continuerà ad essere aggiornato e potrà, quindi, essere utilizzato per le operazioni di autenticazione ed invio dei file e di elaborazione delle ricevute.

LINK:

http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Avviso?id=20161116143131

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

 

DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO – Determinate le misure per l’anno 2017

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Nota del 15 novembre 2016, Prot. 359584, ha reso noto le indicazioni in merito agli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali dal 1° gennaio 2017 devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio.

Ricordiamo che l’articolo 28 della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014 (recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”), ha previsto, nelle more del riordino del sistema delle Camere di Commercio, una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio, da un 35% per l’anno 2015, fino al 50% per l’anno 2017.

Tale riduzione è stata peraltro confermata dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, concernente “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.

Dunque, per l’anno 2017, l’importo del diritto annuale, di cui all’art. 18 della L. n. 580 del 1993, e successive modificazioni, come determinato per l’anno 2014, sarà ridotto del 50%.

Con il decreto interministeriale 8 gennaio 2015 sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni percentuali già previste dalla citata L. n. 114/2014, e confermando per il resto le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011. Tale decreto, in assenza di nuovi interventi, ha quindi l’effetto di disporre riduzioni delle misure del diritto annuale in misura pari a quelle legislativamente previste.

Nella nota ministeriale sono riportati gli importi derivanti dalla riduzione del 50% operata dalla citata L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014, nonchè indicazioni sulla corretta applicazione degli arrotondamenti.

A proposito del diritto annuale, vogliamo ricordare che, dal 2016, il Sistema camerale italiano ha introdotto due importanti novità.

La prima riguarda la trasmissione della consueta informativa relativa al pagamento del diritto annuale. Nel rispetto delle recenti normative, l’informativa sarà inviata utilizzando esclusivamente il canale di invio tramite Posta elettronica certificata (PEC) alla casella dichiarata dall’impresa al Registro delle imprese.

La seconda riguarda la messa a disposizione di tutte le imprese di un nuovo sito internet di informazione e calcolo del diritto annuale da versare (http://dirittoannuale.camcom.it)

Da questo sito le imprese potranno:

– consultare le pagine informative sulla Camera di Commercio ed i servizi da questa erogati;

– avere accesso alla normativa di riferimento sul diritto annuale;

– calcolare l’esatto importo da versare alla scadenza ordinaria del versamento;

– ottenere la risultanza del calcolo direttamente al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

– procedere al pagamento del diritto dovuto per il 2016 attraverso la piattaforma Pago PA , in alternativa al modello F24.

L’accesso sarà possibile da parte di tutte le imprese senza necessità di autenticazione. Sarà sufficiente indicare il proprio Codice fiscale e la casella PEC per la ricezione in automatico degli estremi di calcolo ed eventuale ricevuta di versamento. Nel caso di soggetti che non hanno l’obbligo della PEC sarà sufficiente indicare una casella di posta elettronica non certificata.

LINK:

http://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/#headers

Fonte: www.tuttocamere.it


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COMUNICAZIONE DELLA CESSAZIONE DI UTENZE TELEFONICHE – Possibile utilizzare il proprio indirizzo PEC in luogo della raccomandata con ricevuta di ritorno

In data 12 dicembre 2016, è stato pubblicata nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico la redazione aggiornata del “Massimario delle decisioni assunte in sede di riesame e dei ricorsi straordinari in materia di agenti in affari in mediazione, di agenti e rappresentanti di commercio e di periti ed esperti”, redatto a cura del Dirigente della Divisione VI – Registro delle imprese, Dr. Marco Maceroni.

Si tratta della edizione aggiornata 2016, un corposo documento di 499 pagine, che raccoglie tutte le decisioni assunte – dal 2008 ad oggi – dalla Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione XXI – Registro delle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico in materia di ricorsi gerarchici proposti dagli interessati nei casi di diniego di iscrizione nel Ruolo o di cancellazione dal medesimo, oppure nei casi di applicazione di sanzioni disciplinari da parte delle Camere di Commercio.

Oltre ai ricorsi gerarchici, il massimario raccoglie anche i ricorsi straordinari al Capo dello Stato e i ricorsi alla Magistratura.

I ricorsi riguardano gli agenti di affari in mediazione (da pagina 24 a 305); gli agenti e rappresentanti di commercio (da pagina 306 a 365) e i periti ed esperti (da pagina 366 a 499).

Il tutto preceduto da un indice con collegamento ipertestuale (da pagina 2 a 23).

Fonte: www.tuttocamere.it

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