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NEWSLETTER P.S.C. Dicembre 2016:

1PUBBLICATO IL DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2017 – L’Agenzia delle Entrate incorpora le società del gruppo EQUITALIA – Nasce l’Agenzia delle Entrate-Riscossione
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016, il Decreto-Legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”.
Entro il 30 settembre di ogni anno, gli Enti locali potranno deliberare l’affidamento dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale (art. 2, commi 2 e 3).

Fonte: www.tuttocamere.it

2DURC ONLINE – Pubblicata circolare che fornisce indicazioni operative a seguito del D.M. 23 febbraio 2016
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 38 del 2 novembre 2016 con la quale fornisce indicazioni operative a seguito della pubblicazione del D.M. 23 febbraio 2016, che ha apportato alcune modifiche al D.M. 30 gennaio 2015 recante la disciplina del c.d. “DURC on line” previsto dall’art. 4 del D.L. n. 34/2014.
La circolare prende in esame le modifiche apportate al D.M. 30 gennaio 2015, che hanno riguardato, in particolare, due articoli del D.M. 23 febbraio 2016: l’articolo 2, che definisce l’ambito soggettivo e oggettivo della verifica e l’articolo 5, che detta regole specifiche per le imprese sottoposte a procedure concorsuali.

Fonte: www.tuttocamere.it

3REGISTRI IMMOBILIARI – Conservazione unicamente su supporti informatici
I registri immobiliari, formati a partire dal 31 ottobre 2016, saranno conservati esclusivamente su supporti informatici, in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 20 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2016.
Continua così la rivoluzione digitale dell’Agenzia delle Entrate. Dopo gli atti di aggiornamento catastale, l’Agenzia conserverà digitalmente anche i documenti di pubblicità immobiliare, quelli cioè che interessano, ad esempio, le trascrizioni e le iscrizioni ipotecarie, le cancellazioni e le altre formalità relative ai beni immobili. In particolare, la conservazione sostitutiva riguarda:
1) il registro generale d’ordine;
2) i registri particolari delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni;
3) il registro delle comunicazioni e le relative comunicazioni di cancellazione.
La conservazione informatica dei registri porterà notevoli vantaggi in termini di trasparenza e di efficienza della macchina amministrativa.
All’art. 1, comma 2 del provvedimento in questione viene anche previsto che con successivi provvedimenti le disposizioni potranno essere estese anche a registri immobiliari formati su supporti informatici in data antecedente.

Fonte: www.tuttocamere.it

AL VIA GLI SMS DEL FISCO – I messaggi personalizzati riguarderanno pagamenti, rimborsi e scadenze – Per riceverli basta registrarsi su Fisconline
Arrivano gli sms del Fisco per informare i cittadini su richieste di pagamento, rimborsi e  scadenze.
Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con un Comunicato stampa del 28 ottobre 2016.
A decorrere dal 28 ottobre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha attivato un nuovo servizio che prevede l’invio di Sms ai contribuenti per aggiornarli in maniera mirata sulla loro posizione fiscale, su eventuali richieste di pagamento, rimborsi e scadenze.
Da tale data, infatti, l’Agenzia delle Entrate invierà un messaggio personalizzato agli utenti che hanno registrato il loro numero su Fisconline per informarli che non risulta recapitata una comunicazione inviata via raccomandata, o che sono state accreditate le somme chieste a rimborso, o ancora che mancano pochi giorni alla scadenza di un pagamento.
I cittadini possono attivare il servizio in qualsiasi momento accedendo all’area riservata di Fisconline.
Obiettivo: evitare che, per una semplice distrazione o dimenticanza, possano trovarsi in futuro con un conto più oneroso e una cartella di pagamento da saldare.
Il nuovo servizio, naturalmente a costo zero per gli utenti, è subito attivo per gli abilitati ai servizi online del Fisco che, dopo aver letto l’informativa, hanno fornito il numero di cellulare su Fisconline.
Riconoscere i messaggi del Fisco sul display del telefonino è semplice. Arriveranno, infatti, con il nome del mittente in chiaro: “Ag.Entrate”.

Fonte: www.tuttocamere.it

4FATTURAZIONE ELETTRONICA – Con l’evoluzione del tracciato l’e-fattura è pronta anche per le imprese
Il formato fatturaPA, utilizzato per la formazione e trasmissione delle fatture elettroniche verso le Pubbliche Amministrazioni, è stato adeguato per permettere anche la fatturazione elettronica tra privati, a partire dal 1° gennaio 2017.
Le nuove specifiche tecniche del formato fatturaPA sono state aggiornate e pubblicate sul sito www.fatturapa.gov.it.
Il nuovo formato sarà utilizzato sia per la fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione che per la fatturazione elettronica tra privati, secondo un unico tracciato XML e sempre attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), che sarà a disposizione anche per i rapporti commerciali tra privati, come previsto dal D.Lgs. n. 127/2015.
Le Pubbliche Amministrazioni e i loro fornitori, oltre a tutti i soggetti che intendono utilizzare il Sistema di Interscambio per la fatturazione tra privati, dovranno quindi configurare i propri sistemi informatici per utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2017, esclusivamente il nuovo tracciato XML ed il relativo schema XSD per tutte le trasmissioni di fatturazione.
Ricordiamo che la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria per tutta la Pubblica Amministrazione dal 31 marzo 2015, per effetto del disposto di cui art. 1, commi da 209 a 214 della L. n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), mentre è facoltativa tra privati, dal 1° luglio 2016. Previsti, comunque, forti incentivi per le imprese che dal 1° gennaio 2017 sceglieranno la fatturazione elettronica tra privati, pur rimanendo opzionale e non obbligatoria.

LINK:
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm

Fonte: www.tuttocamere.it

CAMERE DI COMMERCIO – Pubblicato il decreto che detta i criteri per il riordino
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2016, il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.
Nello specifico, il provvedimento – in vigore dal prossimo 11 dicembre 2016 – “prevede un piano di razionalizzazione, in un’ottica di efficientamento, di efficacia e di riforma della governance delle Camere di commercio”.
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto (i quindi entro l’ 8 giugno 2017), il numero complessivo delle Camere si ridurrà dalle attuali 105 a non più di 60 nel rispetto dei seguenti vincoli direttivi:
– almeno una Camera di commercio per Regione;
– accorpamento delle Camere di commercio con meno di 75mila imprese iscritte.
Al fine di alleggerire i costi di funzionamento delle Camere, il decreto prevede quattro ulteriori azioni che riguardano:
1) la riduzione del diritto annuale a carico delle imprese del 50%;
2) la riduzione del 30% del numero dei consiglieri;
3) la gratuità per tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori;
4) una razionalizzazione complessiva del sistema attraverso l’accorpamento di tutte le aziende speciali che svolgono compiti simili, la limitazione del numero delle Unioni regionali ed una nuova disciplina delle partecipazioni in portafoglio.
Viene infine rafforzata la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, che attraverso un comitato indipendente di esperti valuterà le performance delle Camere di Commercio.
Nell’ambito di questo piano complessivo di razionalizzazione organizzativa ricade anche la rideterminazione delle dotazioni organiche di personale dipendente delle Camere di commercio con possibilità di realizzare processi di mobilità tra le medesime Camere e definizione dei criteri di ricollocazione presso altre amministrazioni pubbliche.

Fonte: www.tuttocamere.it

5SCIA 2 – Pubblicato il decreto che individua i procedimenti oggetto di autorizzazione, SCIA, silenzio assenso e comunicazione
Dopo la pubblicazione del Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, che ha provveduto all’aggiunta di due nuovi articoli (18-bis e 19-bis) e alla modifica degli articoli 19, 20, 21 e 29 della Legge n. 241 del 1990, stabilendo, tra l’altro, che la SCIA potrà essere presentata presso un unico ufficio, anche in via telematica, con un modulo unico valido su tutto il territorio nazionale, è arrivato un secondo decreto che provvede ad una precisa individuazione dei procedimenti oggetto di SCIA o di silenzio assenso o per i quali è necessaria una semplice comunicazione preventiva o una autorizzazione espressa.
E’ stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016 (Supplemento Ordinario n. 52), il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e anche sulla  base dei principi del diritto dell’Unione europea relativi all’accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonchè quelle per le quali è necessario il titolo autorizzativo e introduce le conseguenti disposizioni normative  di coordinamento.
Nel decreto inoltre è prevista la semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia. L’articolo 3, infatti, modifica in più punti le norme del Testo unico in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, intervenendo con innovazioni sostanziali sulla disciplina di taluni procedimenti a cui le Regioni e gli Enti locali dovranno adeguarsi.
Il decreto legislativo si compone di 6 articoli e di una allegata Tabella A, che effettua una ricognizione della disciplina delle attività private in materia di edilizia, ambiente e commercio, distinguendo tra SCIA, SCIA unica, comunicazione, autorizzazione ed eventuale silenzio assenso.
La Tabella si articola in tre sezioni:
– la prima sezione, denominata “Attività commerciali e assimilabili”, comprende le attività di commercio, l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, strutture ricettive e stabilimenti balneari, attività di spettacolo e intrattenimento, sale giochi, autorimesse, distributori di carburante, officine di autoriparazione, acconciatori ed estetisti, panifici, tintolavanderie, arti tipografiche, fotografiche e di stampa, per un totale di 82 attività;
– la seconda sezione, denominata “Edilizia”, include gli interventi edilizi e i relativi regimi amministrativi, altri adempimenti successivi all’intervento edilizio e gli interventi relativi a impianti alimentati da fonti rinnovabili, per un totale di 105 attività;
– la terza sezione, denominata “Ambiente”, comprende le autorizzazioni integrate ambientali, le valutazioni di impatto ambientale, le autorizzazioni uniche ambientali, nonché le attività relative alle emissioni in atmosfera, alla gestione di rifiuti, all’inquinamento acustico, agli scarichi idrici, alle dighe, alle bonifiche e altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici, per un totale di 37 attività.
Si compone di quattro colonne in cui sono indicati, rispettivamente:
1) l’attività attraverso specificazioni progressive;
2) il regime amministrativo;
3) la concentrazione dei regimi amministrativi (descritta solo nel caso in cui si applichi);
4) i riferimenti normativi. Da tener presente che la gran parte delle voci riproduce esclusivamente la normativa primaria, e non quella secondaria o gli atti amministrativi attuativi di quella primaria. In alcuni casi, vi è un richiamo ad atti normativi secondari.
Come disposto al comma 6 dell’articolo 2 del decreto, le amministrazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella Tabella A, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.
Nel successivo comma 7 dello stesso articolo 2, viene previsto che, con successivi decreti, la Tabella A potrà essere periodicamente aggiornata, integrata e completata con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute.

Fonte: www.tuttocamere.it

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NEWSLETTER P.S.C. Novembre 2016:

LaPresse10-05-2012 Mestre, VeneziaCronacaOccupata e murata la sede di Equitalia a MestreNella foto: l'occupazione della sede

PUBBLICATO IL DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2017 – L’Agenzia delle Entrate incorpora le società del gruppo EQUITALIA – Nasce l’Agenzia delle Entrate-Riscossione

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016, il Decreto-Legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”.

Nel decreto legge collegato alla legge di Bilancio 2017 sono state inserite le misure aventi carattere di particolare urgenza, tra le quali l’avvio del processo di chiusura di Equitalia, le nuove norme per combattere l’evasione che introducono le comunicazioni IVA trimestrali al posto dello spesometro annuale, la riapertura della voluntary disclosure per chi non ha sfruttato quella precedente, con alcune modifiche sostanziali.

A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte. Le stesse sono cancellate d’ufficio dal Registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione.

Dalla data, l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, riattribuito all’Agenzia delle entrate sarà svolto dall’ente pubblico economico denominato «Agenzia delle Entrate-Riscossione», che sarà sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Il nuovo ente subentra a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia.

Con il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, si compie il completo ritorno della riscossione in mano pubblica, con l’INPS che viene estromesso mediante l’acquisto delle azioni di Equitalia sempre a cura dell’Agenzia delle Entrate-

Scompare anche la società Equitalia Giustizia S.p.A., società preposta alla gestione delle somme sequestrate, le cui azioni vengono acquisite, a titolo gratuito, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, l’Agenzia delle Entrate potrà utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale (art. 3, comma 1).

Con deliberazione, che dovrà essere adottata entro il 1° giugno 2017, gli Enti locali potranno continuare ad avvalersi, per sè e per le società da essi  partecipate, per l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione, del soggetto preposto alla riscossione nazionale.

Entro il 30 settembre di ogni anno, gli Enti locali potranno deliberare l’affidamento dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale (art. 2, commi 2 e 3).

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

 

 

DURC ON LINE – Modificata la disciplina per le aziende del settore edile e per quelle in crisi

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016, il decreto del 23 febbraio 2016, recante “Modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a «Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva» (DURC)”.

Il decreto, a firma del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, interviene sulla disciplina del DURC on line modificando la disciplina riguardante le imprese che operano nel settore edile e le aziende in difficoltà che versano in situazioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria.

Il Decreto, nello specifico, interviene sugli articoli 2 e 5 del citato decreto del 30 gennaio 2015..

Entrando nel dettaglio delle novità, il decreto prevede:

1) l’estensione della procedura per il rilascio del DURC in tempo reale da parte delle Casse edili, anche alle imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative;

2) in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio (articoli 104 e 206 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267), l’impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio, a prescindere dal fatto che risultino essere insinuati;

3) in caso di amministrazione straordinaria (D.Lgs. n. 270/1999; D.L. n. 347/2003, convertito dalla L. n. 39/2004) l’impresa si considera regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura, a prescindere dalla effettiva insinuazione dei relativi debiti.

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

 

START-UP INNOVATIVE – Nuova modalità di costituzione con firma digitale – On line il primo rapporto

È online, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il primo rapporto dedicato alla nuova modalità di costituzione delle startup innovative in forma di società a responsabilità limitata.

Avviata il 20 luglio scorso in attuazione di una previsione di legge introdotta il Decreto “Investment Compact” (D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015), la nuova procedura dà facoltà di redigere l’atto costitutivo e lo statuto di una nuova impresa innovativa mediante una piattaforma online dedicata.

La compilazione si serve di un modello tipizzato – che assicura rapidità e certezza del diritto – ma personalizzabile, sottoscritto con firma digitale in modo da garantire l’identità dei contraenti. La forte disintermediazione che caratterizza il processo consente un significativo risparmio economico e responsabilizza i fondatori della startup innovativa sulle scelte strategiche da prendere in fase di costituzione.

Nella compilazione è possibile fare uso di un servizio di assistenza specialistica offerto gratuitamente dal sistema camerale, che rende la procedura più rapida e garantisce l’adeguatezza della documentazione agli standard legali.

Previsto inizialmente fino a fine settembre 2016, alla luce del significativo numero di utenti che lo hanno utilizzato con soddisfazione (160 al 30 settembre), la disponibilità del servizio è stata estesa fino al 9 novembre 2016.

Le società che, al 30 settembre 2016, risultano aver attivato la nuova modalità sono 57, di cui 7 sono localizzate in Lombardia, 5 in Toscana, 3 nelle Marche e altrettante in Veneto, 2 in Puglia; altre 5 Regioni (2 del Mezzogiorno) registrano una startup innovativa ciascuna.

Tre province, Ascoli Piceno, Milano e Venezia, presentano due imprese iscritte con la nuova procedura; le altre sono distribuite tra 19 Camere di Commercio diverse.

Lo sforzo organizzativo profuso ha pertanto finora coinvolto complessivamente 22 Camere di Commercio, localizzate in 10 Regioni.

Relativamente al capitale iniziale sottoscritto, sei startup innovative sono riconducibili alla classe dimensionale compresa tra 1 e 5.000 euro, dieci tra 5.000 e 10.000, otto tra 10.000 e 50.000, e una tra 50.000 e 100.000.

Il settore in cui operano prevalentemente è quello dei servizi in particolare nella produzione di software.

LINK:

http://startup.registroimprese.it/atst/home;jsessionid=v+k+lRzxAaOHv7GhUc+eL7lb.inter6jb2?0

http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=ed2ed26e-83a7-4988-9689-68771bffc114

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

 2IFAC – Al via sondaggio internazionale sui piccoli e medi studi professionali 2016 – Si chiude il 30 novembre

Ci sarà tempo fino al 30 novembre 2016 per rispondere al sondaggio internazionale sui piccoli e medi studi professionali 2016, lanciato dall’IFAC (International Federation of Accountant) e rivolto a tutti quei professionisti che lavorano nei piccoli e medi studi professionali i cui clienti siano rappresentati per la maggior parte da PMI.

Le finalità del sondaggio, composto da 11 domande più altre 5 con finalità statistiche, sono di evidenziare le questioni chiave che interessano il settore, individuarne le principali tendenze e gli sviluppi, fare il punto sulle principali opportunità e sulle sfide che i piccoli e medi studi e le stesse PMI si trovano ad affrontare a livello globale.

Tali informazioni consentiranno ad IFAC, e agli enti che ne fanno parte, di avere una conoscenza più approfondita della situazione attuale e di fornire un miglior servizio a tutti i professionisti.

Quest’anno il sondaggio presenta alcune nuove domande su temi quali le assunzioni ed il personale, la tecnologia ed i parametri di riferimento sugli studi professionali.

LINK:

http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=ed2ed26e-83a7-4988-9689-68771bffc114

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

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IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO – Ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Il ricorso al ravvedimento operoso consente al contribuente, a determinate condizioni, di rimediare spontaneamente alle violazioni tributarie, beneficiando di una riduzione delle sanzioni.

La disciplina dell’istituto è stata profondamente innovata dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) che, allo scopo di semplificare il rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente e di favorire la compliance fiscale, ne ha modificato l’assetto originario.

Il ravvedimento, infatti, è stato rimodulato attraverso un sostanziale ampliamento delle modalità e dei termini per la sua applicazione e l’introduzione di diverse e ulteriori misure di riduzione delle sanzioni.

Tra le novità più significative vi è certamente la previsione di una specifica ipotesi di ravvedimento per le violazioni commesse mediante la presentazione della dichiarazione (lettera a-bis, comma 1, articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997), rispetto alla quale l’Agenzia ha già avuto modo di fornire chiarimenti nella circolare 23/E del 9 giugno 2015 e nel comunicato stampa del 18 dicembre 2015.

Attraverso questa nuova ipotesi di ravvedimento, quindi, il legislatore ha voluto attribuire specifica e autonoma rilevanza alle violazioni attinenti al contenuto della dichiarazione originaria, corretta dal contribuente entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

Con la circolare 42/E dell’11 ottobre 2016, anche alla luce delle ulteriori modifiche alla disciplina del ravvedimento contenute nel D.Lgs. n. 158/2015 (c,d, “Decreto Sanzioni”), che ha riformulato l’intero sistema sanzionatorio tributario, l’Agenzia delle Entrate torna sull’argomento e fornisce nuovi chiarimenti e istruzioni, illustrando come e quando sfruttare gli sconti sanzionatori previsti dall’istituto.

La circolare contiene anche due utili tabelle di sintesi sulla correzione entro e post 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione annuale.

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

 

BENVENUTA IMPRESA – Disponibile un luogo unico di accesso per tutte le operazioni web del sistema camerale

Dal Registro imprese alle fatture online, dalle PEC alle Startup: è nato un luogo unico di accesso per tutte le operazioni web del sistema camerale.

Dieci milioni d’imprenditori censiti, sei milioni di imprese registrate, 900mila bilanci depositati ogni anno, 40mila visure e certificati richiesti da 87 Paesi diversi: i servizi digitali delle Camere di Commercio ora hanno un luogo unico di accesso, il portale “Benvenuta Imprese”, realizzato da Infocamere.

Oltre ai dati del Registro Imprese, dal portale è possibile:

– inviare fatture elettroniche alle pubbliche amministrazioni,

– cercare un indirizzo di posta certificato nell’elenco INI-PEC,

– ottenere il codice per operare nei mercati finanziari,

– aprire l’impresa in un giorno,

– usare un conto online per pagare i servizi offerti dalla pubblica amministrazione.

Dal nuovo portale si accede anche al portale per aprire Start-up e PMI innovative, anche senza l’assistenza di un notaio, direttamente online.

LINK:

http://benvenutaimpresa.it/index.html

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

 

TIMBRARE CON UNA APP – Via libera da parte del Garante Privacy, ma con adeguate garanzie

Con il provvedimento dell’8 settembre 2016 (Reg. Provv. n. 350), reso noto con la newsletter del 10 ottobre 2016, il Garante della Privacy ha dato parere favorevole all’utilizzo di un app per smartphone per la rilevazione delle presenze dei dipendenti, previa l’adozione di dovute garanzie.

A porre il quesito due società che hanno presentato una richiesta di verifica preliminare, ai sensi dell’art. 17 del Codice, riguardante il trattamento dei dati personali connesso all’installazione di una specifica applicazione ˗ contenente una funzionalità di localizzazione geografica ˗ sul dispositivo smartphone dei dipendenti, preordinata all’effettuazione della “timbratura del cartellino e la rilevazione delle presenze”.

Tale applicazione è configurata in modo tale da consentire l’accesso, previa autenticazione con user id e password, al dipendente, che cliccherà su icona “ingresso” per indicare l’inizio dell’attività lavorativa e su “uscita” per indicare la fine della giornata lavorativa”.

Considerato che i dati personali relativi alla geolocalizzazione (riferiti alla “posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico”, devono essere trattati adottando particolari cautele e che i dispositivi smartphone sono, in considerazione delle normali potenzialità d’uso e dell’utilizzo comune degli stessi, destinati a “seguire” la persona che li detiene, indipendentemente dalla distinzione tra tempo di lavoro e tempo di non lavoro, tale trattamento, secondo il Garante, presenta rischi specifici per la libertà, i diritti e la dignità del dipendente.

Pertanto, le società, prima dell’inizio dei trattamenti, sono tenute, in base alla normativa vigente, a:

  1. a) effettuare la notificazione al Garante ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lett. a), del Codice;
  2. b) fornire ai dipendenti delle società coinvolte dai descritti trattamenti un’informativa comprensiva di tutti gli elementi contenuti nell’articolo 13 del Codice (tipologia di dati, finalità e modalità del trattamento, compresi i tempi di conservazione, natura facoltativa del conferimento, indicazione dei soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di responsabili o incaricati del trattamento);
  3. c) effettuare la designazione di incaricati e responsabili del trattamento provvedendo ad impartire specifiche istruzioni;
  4. d) adottare le misure di sicurezza previste dagli articoli 31 ss. del Codice al fine di preservare l’integrità dei dati trattati e prevenire l’accesso agli stessi da parte di soggetti non autorizzati;
  5. e) predisporre misure al fine di garantire agli interessati l’esercizio dei diritti previsti dagli articoli 7 e seguenti del Codice.

Sempre secondo il Garante, nell’utilizzo del sistema, le società dovranno:

  1. a) cancellare il dato relativo alla posizione del lavoratore, avendo verificato preventivamente l’associazione tra il luogo del lavoro e la posizione del lavoratore, conservando, eventualmente, il solo dato relativo alla predetta sede di lavoro, alla data e all’orario cui si riferisce la timbratura;
  2. b) configurare il sistema in modo tale che sul dispositivo sia posizionata un’icona che indichi che la funzionalità di localizzazione è attiva;
  3. c) adottare specifiche misure idonee a garantire che l’applicativo installato sul dispositivo del dipendente non possa effettuare trattamenti di dati ultronei (es. dati relativi al traffico telefonico, agli sms, alla posta elettronica o alla navigazione in internet o altro).

Per quanto riguarda la conservazione dei dati trattati nei termini sopra indicati, il Garante ritiene che le società, intendendo avvalersi dei dati raccolti con il descritto sistema anche per la regolare tenuta del libro unico del lavoro, potranno conservare per cinque anni i dati necessari, limitatamente alle informazioni che nello stesso devono essere annotate in base alla disciplina di riferimento.

Analogamente, con riferimento alla conservazione per finalità di fatturazione, potranno essere conservati per i tempi stabiliti dalla legge (conformemente a quanto disposto dall’art. 2220 c.c.) i soli dati necessari a perseguire la predetta finalità, come disciplinata dall’ordinamento.

Nel caso posto al Garante, tuttavia, si parla comunque di un uso possibile ma non obbligatorio e la scelta resta al lavoratore, che, dopotutto, non è tenuto per legge a possedere uno smartphone.

Nella sede fissa, invece, i classici marcatempo resterebbero comunque ai dipendenti per la tradizionale operazione di timbratura.

LINK:

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5497522

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

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PEC INESISTENTI, NON VALIDE O SCADUTE – Effetti del provvedimento di cancellazione emesso dai Giudici del Registro delle imprese – Obbligo di comunicare un nuovo indirizzo PEC

Stando alla normativa vigente, tutte le società e le imprese individuali devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e devono chiederne l’iscrizione nel Registro delle imprese.

La PEC deve inoltre essere attiva: non deve cioè essere scaduta né revocata. In caso contrario l’impresa ha l’obbligo di comunicare all’Ufficio del Registro delle imprese un nuovo indirizzo PEC dell’impresa.

Pertanto, se la casella PEC comunicata al Registro imprese:

– risulta scaduta e non è rinnovabile o riattivabile (in quanto non viene rinnovata o riattivata dal gestore del servizio);

– è stata revocata dal gestore;

– è stata cancellata d’ufficio dal Registro Imprese in quanto risultante revocata, inattiva o inesistente l’impresa ha l’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese un nuovo indirizzo PEC valido e attivo, dopo averlo richiesto ad uno dei gestori abilitati iscritti nell’elenco pubblicato sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

Secondo quanto disposto dalla Direttiva 2608 del 27 aprile 2015 (in vigore dal 13 luglio 2015), emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministero della Giustizia, l’ufficio del Registro delle imprese ha l’obbligo di verificare, con modalità automatizzate e con periodicità almeno bimestrale, se le caselle di posta elettronica certificata (PEC) relative agli indirizzi iscritti nel Registro stesso risultino attive.

In caso negativo, l’ufficio dovrà invitare l’impresa interessata a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un termine non superiore a dieci giorni, decorso il quale l’ufficio dovrà procedere, sensi dell’articolo 2191 del Codice civile, alla cancellazione dell’indirizzo in questione.

L’avvio del procedimento e della relativa notifica agli interessati inizia con la pubblicazione all’albo camerale online e prosegue con la successiva trasmissione al Giudice del Registro per la emanazione dei relativi decreti di cancellazione e la conseguente iscrizione della notizia di cancellazione PEC sulle singole posizioni di ditte individuali o società interessate.

Per tutte queste imprese prive di PEC, le successive domande di iscrizione di fatti o atti di interesse, relativi all’ impresa, non potranno essere gestite. Saranno quindi “sospese” in attesa della comunicazione del nuovo indirizzo PEC e, in mancanza, verranno, infine, ”rifiutate”, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2194 del Codice civile, per le imprese individuali, e dall’art. 2630 del Codice civile, per le imprese societarie, per l’omessa iscrizione di atti o notizie nel Registro delle imprese.

Ricordiamo che il monitoraggio delle PEC da parte del Registro delle imprese continueranno nella tempistica prevista dalle direttive ministeriali, per cui si ricorda l’importanza – oltrechè l’obbligo normativo per tutte le imprese costituite in forma societaria e per le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale – di essere in possesso di un indirizzo PEC valido attivo e univoco.

Ricordiamo, infine, che l’indirizzo PEC iscritto nel Registro delle imprese ha carattere di ufficialità nel rapporto con i terzi e che lo stesso, confluendo nell’INI-PEC diviene il collegamento preferenziale o esclusivo della Pubblica Amministrazione, compresa l’autorità giudiziaria e l’amministrazione finanziaria, oltre a costituire lo strumento per la notifica di cartelle esattoriali per professionisti e imprese da parte degli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2016. in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 159/2015.

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

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CERT’O – Disponibile una nuova piattaforma per la richiesta e l’invio dei Certificati d’Origine on line

Il certificato d’origine è uno speciale documento, rilasciato dalla Camera di Commercio su modello comunitario, che accompagna la merce in esportazione e che certifica ufficialmente l’origine dei prodotti.

Tale servizio è rivolto a tutti coloro che svolgono operazioni di esportazione verso i Paesi extra comunitari (e comunitari, se richiesti), iscritti presso la Camera di Commercio di competenza.

Ci sono due possibilità per accedere al sevizio:

  1. a) richiedere i moduli cartacei dei certificati d’origine direttamente all’Ufficio Commercio Estero della Camera di Commercio di competenza o
  2. b) servirsi dell’applicazione telematica “CERT’O”, per richiedere per via telematica il rilascio del certificato di origine.

CERT’O è un progetto adottato dalle Camere di Commercio e riguarda un procedimento telematico che permette alle imprese di trasmettere on line le richieste dei certificati di origine agli sportelli dell’Ufficio Estero della Camera di Commercio e di ritirare i certificati completi presso una specifica domiciliazione entro 24 ore dalla trasmissione della richiesta.

Il sistema consente inoltre:

– di ottimizzare la gestione dei documenti e di disporre di un archivio delle richieste inviate;

– di firmare i documenti, anche se il legale rappresentante dell’Impresa  non è fisicamente presente in azienda;

– di disporre di modelli già pronti da poter inviare;

– di disporre di un sistema flessibile e gratuito;

– di effettuare il pagamento in via telematica.

Per usufruire del nuovo servizio è necessario:

– essere abbonati al servizio contratto Telemacopay, per la spedizione delle pratiche telematiche; collegarsi www.registroimprese.it, accedere alla sezione “Registrati”, procedere alla registrazione on-line e successivamente “sottoscrivere il contratto cartaceo” e spedire via fax o vi a mail a registrazione.tpay@infocamere.it.;

– essere dotati della firma digitale;

– possedere uno scanner per l’invio degli allegati dei certificati di origine (es. fatture, ecc.).

Il servizio telematico è gratuito e i diritti di segreteria per il rilascio del certificato sono gli stessi applicati per la presentazione della pratica allo sportello.

Per ulteriori informazioni consigliamo di rivolgersi alla Camera di Commercio di competenza.

LINK:

http://www.registroimprese.it/altre-pratiche-non-ri-servizi-e-gov-#page=altre

http://www.re.camcom.gov.it/allegati/ManualeUtenteCertO_160512043525.pdf

http://www.tusciaeconomica.it/Pb/Filez/1372764542K137994.pdf

Fonte: www.tuttocamere.it

Approfondisci

NEWSLETTER P.S.C. Ottobre 2016:

SINP – Definite le regole tecniche e di funzionamento – In vigore dal 12 ottobre
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2016 – Supplemento Ordinario n. 42. Il Decreto 25 maggio 2016, n. 183, recante “Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonche’ le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – in vigore dal 12 ottobre 2016 – definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
Il Sistema sarà operativo sull’infrastruttura informatica dell’INAIL e sarà resa disponibile per ciascun ente.
I dati raccolti riguarderanno:
– il quadro produttivo e occupazionale, che tiene conto dei settori produttivi, delle dimensioni, della consistenza e qualificazione delle imprese e delle dinamiche occupazionali;
– il quadro dei rischi, generato dalla elaborazione di dati personali e giudiziari;
– il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori, contenente i dati su infortuni e malattie professionali, eventi morbosi e mortali, classificati per settore di attività;
– il quadro delle azioni di prevenzione derivanti dai piani regionali e territoriali di prevenzione;
– il quadro degli interventi di vigilanza, contenente i dati riguardanti le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
– il quadro relativo agli infortuni verificatisi per ciascun settore.
Ricordiamo che il SINP, previsto dall’art. 8 del D.Lgs. n. 81/2008, è costituito dai Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Salute, dell’Interno, dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, INAIL, IPSEMA, ISPEL, con il supporto del CNEL e il contributo di organismi paritetici e istituti di settore.
Le parti sociali possono consultare periodicamente i flussi informativi del SINP, ad eccezione di quelli relativi alle attività di vigilanza.
Il SINP ha l’obiettivo di fornire dati per indirizzare, organizzare, stabilire e valutare l’efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per orientare le attività di vigilanza, mediante l’uso integrato dei dati al momento disponibili nei sistemi informativi dei vari enti, l’integrazione degli archivi e la creazione di banche dati unificate.
La gestione tecnica ed informatica del SINP è affidata all’INAIL, ente individuato anche per la titolarità del trattamento dei dati (D.Lgs. n. 196/2003).
LINK:
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-decreto-sinp.html
Fonte: www.tuttocamere.it

AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE – Approvati i due modelli standard per la redazione periodica sulla situazione patrimoniale e del bilancio finale della procedura e del conto della gestione
Con un comunicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto che, al fine di uniformare le relazioni periodiche ex artt. 40 e 75 del D.Lgs. n. 270 del 8 luglio 1999 (recante “Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell’art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274”), con decreto ministeriale 19 luglio 2016 – pubbl icato sul proprio sito istituzionale – sono stati approvato i seguenti due modelli standard per le Amministrazioni Straordinarie:
– Il modello per la relazione ex art. 40, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 270/1999;
– Il modello per la relazione ex art. 75, del D.Lgs. n. 270/1999;
Secondo quanto disposto dal comma 1-bis, dell’art. 40, del D.Lgs. n. 270/1999, inserito dall’articolo 20, comma 2, lettera a), del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162, il commissario straordinario, deve redigere ogni sei mesi una relazione sulla situazione patrimoniale dell’impresa e sull’andamento della gestione.
Secondo quanto disposto dal comma 1, dell’art. 75, del D.Lgs. n. 270/1999, successivamente modificato dall’articolo 20, comma 2, lettera b), del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, prima della chiusura della procedura, il commissario straordinario deve sottoporre al Ministero dell’industria il bilancio finale della procedura con il conto della gestione, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza.
In entrambi i casi, sia la relazione sulla situazione patrimoniale dell’impresa che il bilancio finale della procedura con il conto della gestione, dovranno essere:
a) redatti in conformità a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero dello sviluppo economico;
b) trasmessi allo stesso Ministero con modalità telematiche.
Fonte: www.tuttocamere.it

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – Documento unitario delle Regioni e Province Autonome in materia di procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi
La scadenza del 2017 per applicare i nuovi criteri per il rilascio delle concessioni delle aree pubbliche si avvicina a grandi passi. Scade infatti al 7 maggio 2017 o al 4 luglio del 2017 il periodo transitorio che era stato fissato dalla prima Intesa raggiunta, in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-Città e Autonomie locali, il 5 luglio 2012.
Tale intesa costituisce, in sostanza, un patto tra Stato, Regioni e Comuni al fine di applicare uniformemente sul territorio nazionale quanto deciso in conformità alla normativa europea e riguarda i seguenti punti fondamentali:
1) la durata minima e massima delle concessioni;
2) i criteri di priorità da applicare nelle selezioni per l’assegnazione dei posteggi nei mercati, da applicare in caso di pluralità di domande concorrenti, ivi compresa la previsione dell’attribuzione, in sede di prima applicazione, di una specifica valutazione dell’anzianità di esercizio riferita al posteggio oggetto della selezione, fino a un massimo del 40% del punteggio complessivo;
3) i criteri per la concessione dei posteggi pluriennali nelle fiere;
4) i criteri per la concessione dei posteggi nei mercati o fiere di nuova istituzione;
5) disposizioni in caso il prestatore partecipante alla selezione sia proveniente da uno Stato dell’UE;
6) disposizioni per le “spunte”;
7) il numero massimo di posteggi assegnabili a un medesimo soggetto nella medesima area mercatale;
8) disposizioni relative al periodo transitorio, che prevede un periodo massimo di 7 anni di proroga automatica per le concessioni, che scade rispettivamente l’ 8 maggio 2017 o il 5 luglio 2017, a seconda che si tratti di concessioni scadute tra la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010 e la data dell’Intesa, o nel periodo di cinque anni decorrenti dalla data dell’Intesa stessa.
L’ultimo intervento in materia, in ordine di tempo, è stato effettuato dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome che il 24 marzo 2016 ha approvato un “Documento unitario recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per l’assegnazione di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell’intesa del 5 luglio 2012“.
Nella conferenza delle Regioni del 3 agosto 2016 è stato approvato un nuovo documento unitario concernente le ”Linee applicative dell’intesa della conferenza unificata del 5 luglio 2012 in materia di procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche” e i relativi fac-simile dei bandi collegati.
Considerate le prossime scadenze fissate dall’Intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza Unificata, la Conferenza delle Regioni e Province autonome ha ritenuto opportuno fornire ai Comuni e agli Operatori di commercio su aree pubbliche le linee interpretative e applicative di alcuni contenuti dell’Intesa che presentano particolari criticità.
Il documento intende chiarire alcune criticità contenute nell’Intesa del 5 luglio 2012 al fine di garantire un’applicazione omogenea a livello nazionale delle procedure per l’assegnazione dei posteggi in concessione.
In allegato al documento vengono riportati i seguenti due “fac-simile” dei bandi e delle domande di partecipazione:
– il fac-simile di bando pubblico per le assegnazioni di autorizzazione e concessioni di posteggio pluriennali alle fiere;
– il fac-simile di bando pubblico per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati.
Fonte: www.tuttocamere.it

2ESPERTI IN INNOVAZIONE TECNOLOGICA – Emanato il decreto che istituisce il nuovo Albo
Con il decreto direttoriale del 31 agosto 2016 è stato costituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il nuovo Albo degli esperti in innovazione tecnologica, riportato nell’allegato elenco, contenente i soggetti che hanno presentato domanda entro il 31 dicembre 2015 per i quali l’apposita Commissione ha verificato la sussistenza delle condizioni di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 ottobre 2015.
Il nuovo Albo sostituisce a tutti gli effetti, a decorrere dalla data del presente provvedimento, quello costituito con decreto direttoriale 20 febbraio 2008.
Con specifici provvedimenti, tenuto conto delle nuove domande presentate entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno e del relativo esame delle stesse da parte della Commissione preposta alla verifica dei requisiti per l’ammissibilità e per la valutazione delle competenze tecnico scientifiche dei candidati, il Ministero provvede all’aggiornamento periodico dell’Albo.
Ricordiamo che l’Albo degli esperti in innovazione tecnologica è stato istituito con il decreto del Ministro delle attività produttive 7 aprile 2006, presso lo stesso Ministero, al fine di disporre di specifiche professionalità in materia di ricerca e sviluppo precompetitivo per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post dei progetti di innovazione tecnologica presentati ai sensi dell’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che ha istituito il Fondo per l’innovazione tecnologica (FIT).
L’Albo è stato poi costituito con il decreto del Direttore generale per il sostegno delle attività imprenditoriali 20 febbraio 2008.
Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 ottobre 2015 si è poi provveduto alla revisione dell’Albo degli esperti in innovazione tecnologica di cui al predetto decreto del Ministro delle attività produttive 7 aprile 2006.
Fonte: www.tuttocamere.it

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE – Precisazioni dal Ministero dell’Interno sulle modalità di esibizione in caso di controllo
Per dimostrare la regolare copertura assicurativa del veicolo, in sede di controllo, il conducente potrà esibire “anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell’originale del certificato di assicurazione obbligatoria … o senza che … possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo”.
La precisazione viene dal Ministero dell’interno con la circolare n. 300/A/5931/16/106/15 del 1° settembre 2016.
Il Ministero dell’Interno ricorda che l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), con il provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015, ha modificato l’art. 10, comma 5, del citato Regolamento del 2010, prevedendo che “nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso ai sensi del comma 2, su supporto durevole, anche tramite posta elettronica …”.
Dunque, non è più necessario che il cliente riceva l’originale cartaceo a mano o via posta, basta che egli abbia prestato il consenso alla trasmissione per via telematica e tale documento stampato dal cliente ha completa validità e regolarità in caso di controllo delle forze dell’ordine.
A seguito di tale modifica – e conformemente ai principi e alle finalità del Codice dell’amministrazione digitale, volti alla diffusione e alla fruibilità dell’informazione in modalità digitale – secondo il Ministero dell’Interno, per dimostrare la regolare copertura assicurativa del veicolo in sede di controllo il conducente d’ora in poi potrà esibire anche solo una stampa non originale del certificato assicurativo in formato digitale, oppure semplicemente fare visualizzare all’agente il certificato in corso di validità sul proprio tablet o smartphone.
Ricordiamo che dal 18 ottobre 2015, per effetto dell’art. 31 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo.2012, n. 27, è cessato l’obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno di assicurazione, che l’impresa di assicurazione consegnava all’assicurato unitamente al certificato di assicurazione. E’ pertanto sufficiente esibire, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine o vigili urbani, il regolare certificato di assicurazione rilasciato dalla compagnia assicurativa.
Lo stesso Ministero dell’Interno, con una nota del 15 Ottobre 2015, ha ricordato che detto certificato deve essere portato a bordo del mezzo per essere esibito in occasione di un controllo su strada, pena l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 180 Codice della strada.
Successivamente, l’IVASS, con il citato provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015, ha previsto la possibilità che la trasmissione del certificato di assicurazione potesse avvenire, previo consenso da parte del contraente, anche tramite posta elettronica. Da qui l’attuale interpretazione del Ministero dell’Interno secondo cui, in sede di controllo, può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell’originale del certificat o di assicurazione obbligatoria.
LINK:
http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/TP_AMM_circMinInt300_manzelli_s.pdf
http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F29306/Provvedimento%20n.41%20del%2022%20dicembre%202015.pdf
Fonte: www.tuttocamere.it

SPID – In crescita le Amministrazioni aderenti e i servizi attivi
L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) comunica che sono cresciute a 3593 le amministrazioni attive e a 3963 i servizi online accessibili con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Per i cittadini anche un nuovo sistema di assistenza.
A circa sei mesi dall’avvio prosegue, su più fronti, il percorso di progressiva diffusione di SPID.
Tra le amministrazioni centrali, dopo INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate, il nuovo sistema di login è stato adottato anche dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom) e da Automobil Club d’Italia (ACI).
Cresce anche il numero dei servizi messi a disposizione dalle amministrazioni locali: da luglio, per circa 3.300 comuni, è accessibile il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive).
A Lecce con SPID è possibile presentare istanze per alcuni servizi scolastici o avviare pratiche edilizie mentre a Firenze si possono, ad esempio, richiedere certificati anagrafici.
Da giugno, SPID è stato adottato dalla Sapienza – Università di Roma, prima università italiana ad aver consentito l’acceso a Infostud con il nuovo sistema di login per 110.000 studenti.
Oltre all’ateneo Romano, anche l’Università di Torino permette a studenti e dipendenti l’accesso ai propri servizi online con SPID.
Sul sito dedicato, rinnovato per garantire maggiore facilità nella fruizione delle informazioni e supporto al cittadino, sono disponibili informazioni dettagliate sul funzionamento, sulle modalità di richiesta dell’identità e sulle amministrazioni e i servizi disponibili.
Per i cittadini che necessitano di assistenza è attivo, dalle 9:30 alle 16 dal lunedì a venerdì, il numero 06.82888.736.
Oltre all’assistenza telefonica, i cittadini avranno la possibilità, direttamente dal sito dedicato, di inoltrare le proprie domande e ricevere risposta tramite e-mail.
Nella nuova versione del portale inoltre, nella pagina dedicata, sono contenute indicazioni specifiche e dettagliate per guidare le pubbliche amministrazione nell’implementazione di SPID.
LINK:
http://www.spid.gov.it/serve-aiuto
Fonte: www.tuttocamere.it

3Al via il “REGISTRO TRASPARENZA” per interagire con il Ministero dello Sviluppo Economico – L’attività del Ministero sempre più vicina ai cittadini
Dal 6 settembre 2016 è online il “Registro Trasparenza”, lo strumento con cui il Ministero dello Sviluppo Economico intende rispondere all’esigenza sempre più sentita da parte dei cittadini di seguire da vicino l’attività della Pubblica Amministrazione.
Il “Registro Trasparenza”, che si ispira al modello utilizzato dalle Istituzioni Europee e che il Ministero dello Sviluppo economico adotta per primo in Italia, è stato istituito per rispondere a domande sempre più ricorrenti. Ad esempio: Quali interessi vengono perseguiti? Da parte di chi? Con quali dotazioni di bilancio?
Attraverso un processo decisionale più aperto e trasparente diventa più facile garantire una rappresentanza equilibrata ed evitare pressioni indebite o un accesso illegittimo o privilegiato alle informazioni o ai responsabili delle decisioni.
La trasparenza è inoltre un elemento fondamentale per incoraggiare i cittadini a partecipare più attivamente all’attività pubblica.
A partire da 6 settembre, pertanto, per i soggetti portatoti di interessi come i consulenti, gli studi legali, le imprese e le associazioni di categoria, le organizzazioni non governative e altri è prevista la registrazione sul sito internet “Registro Trasparenza” al fine di interagire con il Ministero dello Sviluppo Economico.
Fonte: www.tuttocamere.it
4L. n. 177/2016 – Razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2016, la Legge 19 agosto 2016, n. 177, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1,  lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
Nello specifico, la legge provvede all’eliminazione delle duplicazioni delle funzioni e alla gestione associata dei servizi comuni.
Previsto l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato (CFS) nell’Arma dei Carabinieri, con l’obiettivo di dare unitarietà e più forza anche alla funzione di controllo sul territorio valorizzando la specialità agroambientale. Il testo tiene conto delle indicazioni dei pareri parlamentari, del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata.
Con la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri, i corpi di polizia scendono da 5 a 4; viene così potenziato il livello di presidio del territorio attraverso il rafforzamento dell’attuale assetto con la cooperazione della capillare rete di strutture dell’Arma, delle sue capacità investigative e delle sue proiezioni internazionali per le attività preventive e repressive.
Nel nuovo comando viene assicurata la specializzazione attraverso l’impiego del personale del C.F.S. e si punta a risparmi di spesa di circa 100 milioni di euro in 3 anni.
Il nuovo comando è posto alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Fonte: www.tuttocamere.it

5PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO (PAT) – Pubblicato il decreto del Segretariato della Giustizia Amministrativa sull’avvio della sperimentazione
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2016, il Decreto 12 settembre 2016, recante “Regolamento sulle regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, concernente la comunicazione di avvio della sperimentazione del P.A.T. dal 10 ottobre al 30 novembre 2016. (Decreto n. 106/2016)”.
Dal 10 ottobre 2016 al 30 novembre 2016 tutte le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e tutti i Tribunali amministrativi regionali saranno coinvolti nella sperimentazione del Processo amministrativo telematico.
La sperimentazione riguarderà i soli giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 10 ottobre 2016.
In questa fase – come si legge nel comunicato pubblicato sul sito Giustizia Amministrativa – tutti i depositi delle parti del giudizio e tutta la conseguente attività delle Segreterie, relativi ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 10 ottobre 2016, dovranno obbligatoriamente essere effettuati anche in via telematica.
Nella fase della sperimentazione continuano ad essere applicate le vigenti disposizioni in materia di perfezionamento degli adempimenti processuali, con la conseguenza che ai fini della tempestività del deposito si dovrà fare esclusivo  riferimento alla data del protocollo del deposito cartaceo.
LINK:
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/index.html
Fonte: www.tuttocamere.it

RETI DI IMPRESA E ARTIGIANATO DIGITALE – Al via il secondo bando 2016
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha predisposto il secondo bando per le aggregazioni di imprese che operano o vogliono operare nel campo della manifattura sostenibile e dell’artigianato digitale.
Rispetto al precedente intervento:
1) le aggregazioni proponenti devono essere costituite da un numero minimo di imprese pari a 5, e non più 15;
2) i programmi di investimento, localizzati sull’intero territorio nazionale, devono avere un importo tra 100 mila e 800 mila euro ed essere finalizzati alla creazione e allo sviluppo di:
a) centri per l’artigianato digitale, anche virtuali, in cui si svolgano attività di ricerca e sviluppo;
b) incubatori in grado di facilitare lo sviluppo innovativo di realtà imprenditoriali operanti nell’ambito dell’artigianato digitale;
c) centri di fabbricazione digitale.
L’agevolazione consiste in una sovvenzione parzialmente rimborsabile, a tasso zero, a copertura del 70% dell’importo del programma ammesso alle agevolazioni.
La parte di sovvenzione da non restituire (contributo in conto impianti e/o conto gestione) è pari al 20% dell’importo complessivo del programma considerato ammissibile.
Il nuovo bando è stato istituito con il decreto ministeriale del 21 giugno 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2016.
Con un prossimo decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese saranno stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni.
Fonte: www.tuttocamere.it

CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO E DI APPALTO – Siglata una convenzione tra il CNDCEC e l’Università di Tor Vergata
Anche i commercialisti potranno certificare i contratti delle aziende da loro assistite. E’ questo il frutto della convenzione stipulata il 15 settembre 2016 dal presidente del Consiglio nazionale della categoria, Gerardo Longobardi e dal prorettore dell’Università di Tor Vergata, Claudio Franchini.
L’ateneo romano rientra tra i soggetti abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro.
Il D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 indica, tra gli organi abilitati a questo tipo di certificazioni le commissioni istituite proprio presso le Università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate in un apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Lungo l’elenco delle certificazioni previste nella convenzione: si va da quella dei contratti di lavoro e di appalto di cui agli artt. 75 e ss. del decreto legislativo n. 276/2003 a quella della conciliazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma quarto, D.Lgs. n. 276/2003; dalla certificazione del contenuto del regolamento interno delle cooperative in relazione alle tipologie di rapporti di lavoro con i soci (art. 83) a quella dei contratti di appalto anche ai fini della distinzione concreta tra sommin istrazione di lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni dello stesso D.Lgs 276/2003 (art. 84); dalla certificazione dell’esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 410 C.p.c. alla certificazione delle clausole compromissorie; dalla certificazione dei lodi delle camere arbitrali a quella della volontà delle parti espressa in sede di certificazione in relazione alle clausole dei contratti di lavoro e alle tipizzazioni delle cause di licenziamento fino alla certificazione accordi individuali di mutamento delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento ex art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 81/2015 e all’attività di consulenza legata alla attività di certificazione.
La sottoscrizione della convenzione è avvenuta nel corso del terzo Convegno nazionale della categoria dedicato alle tematiche del lavoro, svoltosi nei giorni scorsi a Roma.
LINK:
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=c2f1cb04-cb6e-48a1-9fac-a95e1fbb49ae
Fonte: www.tuttocamere.it
6E’ ON LINE IL REGISTRO NAZIONALE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
E’ online il Registro nazionale per l’Alternanza scuola-lavoro, www.scuolalavoro.registroimprese.it, punto d’incontro virtuale tra gli studenti che frequentano il triennio conclusivo degli istituti tecnici e dei licei e le imprese disponibili a offrire un periodo di apprendimento on the job.
Il Registro, la cui realizzazione è stata affidata alle Camere di commercio, è un tassello decisivo per la riuscita di uno degli aspetti più innovativi della recente riforma della scuola: l’inserimento organico di percorsi obbligatori di alternanza nelle scuole superiori ed il riconoscimento del valore dell’imparare lavorando. La riforma scolastica ha infatti stabilito che almeno 200 ore per i licei e 400 ore per gli istituti tecnici debbano essere svolte in un contesto lavorativo.
Nell’area aperta e liberamente consultabile del Registro Nazionale Alternanza Scuola-Lavoro, possono iscriversi gratuitamente le imprese, gli enti pubblici e privati, le associazioni e i professionisti che vogliano investire sullo sviluppo educativo e professionale dei giovani, mettendo a disposizione percorsi di alternanza presso le proprie strutture.
Per ciascuna impresa, ente o professionista, il Registro riporta il numero massimo di studenti ospitabili, i periodi dell’anno in cui è possibile svolgere l’attività di alternanza e i percorsi di alternanza offerti.
Ricordiamo che, con la legge n. 107 del 12 luglio 2015, l’alternanza scuola-lavoro è diventata una realtà finalizzata a integrare il percorso formativo di studio con un periodo di esperienza da maturare in azienda.
L’alternanza scuola-lavoro è prevista durante il secondo ciclo di istruzione; in particolare, con i commi dal 33 al 43 dell’articolo 1, la legge:
– inserisce organicamente percorsi obbligatori nel secondo biennio e nell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado a partire dall’anno scolastico 2015/2016, indicando la durata complessiva di almeno 400 ore per gli istituiti tecnici e professionali e di almeno 200 ore per i licei;
– istituisce il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro, a cui si devono iscrivere le imprese, i professionisti, gli enti pubblici e privati disponibili ad accogliere studenti.
L’alternanza scuola-lavoro è una strategia educativa all’interno della quale il contesto lavorativo è chiamato ad assumere un ruolo complementare all’aula e al laboratorio scolastico nel percorso di istruzione degli studenti in modo da contribuire alla realizzazione di un collegamento organico tra istituzioni scolastiche e formative e il mondo del lavoro.
Il comma 41, dell’art.1 della citata legge n. 107/2015 stabilisce che il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro è istituito presso le Camere di Commercio in accordo con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, sentito il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Il Registro Nazionale Alternanza è composto:
a) da un’area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere percorsi di alternanza;
b) da una sezione speciale del Registro delle Imprese, a cui devono essere iscritte le imprese per l’alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all’anagrafica, all’attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori.
LINK:
http://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home
Fonte: www.tuttocamere.it

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NEWSLETTER P.S.C. Settembre 2016:

1 SPID

SPID – WI-FI PUBBLICO NEI SITI TURISTICI E CULTURALI – Al via tre progetti sperimentali per l’accesso unico – Aruba e Sielte nuovi Identity Provider
Banda ultralarga per collegare tutti i siti turistici e culturali, una rete Wi-fi diffusa e federata con un sistema di accesso unico, accessibile con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), dati pubblici e privati aperti, con standard e regole di utilizzo che consentano lo sviluppo di servizi.
Questi i principali impegni del Protocollo d’intesa per il turismo che è stato sottoscritto dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Agenzia per l’Italia Digitale.
Un protocollo d’intesa per il turismo che prevede la creazione di nuovi servizi digitali in grado di facilitare l’accesso di cittadini e visitatori al patrimonio artistico, naturale e culturale del nostro Paese.
In pratica presto dovremmo vedere realizzata in tutti i siti italiani di interesse turistico e culturale una rete Wi-fi federata a banda ultra-larga, con un sistema di accesso unico, compatibile anche con SPID, il sistema pubblico di identità digitale. Inoltre dati pubblici e privati saranno aperti, con standard e regole di utilizzo che dovrebbero consentire lo sviluppo di servizi a valore aggiunto da parte del settore privato.
Entro gennaio 2017 saranno attivate tre progetti sperimentali volti ad allestire ampie Wi-Fi: nei siti turistici e aree culturali nazionali ,nelle grandi aree balneari, nei 51 siti Unesco e nelle 18 Città della cultura, in aeroporti, porti e autostrade.
L’annuncio del progetto di costituzione di una rete pubblica di Wi-Fi federati è stato accompagnato anche dall’aggiornamento della diffusione del sistema SPID, che ha visto l’adesione di 292 Pubbliche Amministrazioni attive, con 648 servizi online accessibili attraverso le nuove credenziali.
Come già abbiamo comunicato, sono 99 le Camere di Commercio che hanno aderito a SPID.
La seconda novità riguarda l’accreditamento di Aruba PEC Spa e Sielte Spa, che da settembre si aggiungeranno a TIM, Poste Italiane e Infocert per l’erogazione delle credenziali SPID a cittadini e imprese.
La terza novità riguarda l’apertura di un call center ad hoc, che risponde al numero 06.82888.736 – attivo dalle ore 9:30 alle ore 16:00 dal lunedì al venerdì – per rispondere ai dubbi dei cittadini in fase di registrazione.
Vogliamo ricordare anche l’ambizioso progetto lanciato da Poste Italiane, volto a garantire il Wi-Fi gratuito su tutti gli uffici postali della penisola.
Utilizzare il servizio WiFi gratuito, che Poste Italiane mette a disposizione di tutti i cittadini all’interno degli uffici postali, è semplice: puoi accedere liberamente alla connessione Internet con il tuo smartphone, tablet o pc e con un’unica registrazione abilitare fino a 3 dispositivi.
La copertura totale si avrà entro tre anni, ma PosteWiFi – al 4 giugno 2016 – è già attivo in oltre 1200 uffici postali, distribuiti su tutto il territorio nazionale.
Il servizio è disponibile dalle ore 08.00 alle ore 20.00.
Per assistenza sul servizio PosteWiFi contatta il numero 0522-1606706

LINK:
http://www.agid.gov.it/notizie/2016/07/26/spid-accordo-mise-mibact-accesso-unico-wi-fi-pubblico
http://www.poste.it/ufficio-postale/wifi.shtml
Fonte: www.tuttocamere.it

 

2 ANCIIL RIORDINO DELLA SCIA – Dall’ANCI un documento di approfondimento e proposte di modelli
Il nuovo regime per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la nota di lettura e gli emendamenti migliorativi alla norma presentati dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e accolti dal Governo, i moduli per la presentazione della SCIA all’amministrazione e per il rilascio della ricevuta al cittadino, con i relativi tempi di risposta.
Sono i contenuti del secondo volume della collana di quaderni tecnici dell’ANCI, ideata per supportare gli amministratori nella loro attività quotidiana e disponibile gratuitamente.
Dopo il focus sulla nuova disciplina della Conferenza dei Servizi, il secondo quaderno dell’Associazione si concentra nuovamente su una misura di semplificazione amministrativa: il nuovo regime per la Scia, appunto, normato dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, e approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 giugno.
Tra le proposte avanzate dall’ANCI e accolte in sede di approvazione definitiva del decreto, la previsione che alla presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni venga rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che ne attesti l’avvenuta presentazione e indichi i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza.
La collana editoriale ANCI intende proporre istruzioni tecniche, note di lettura di nuove disposizioni e provvedimenti che incidono sull’organizzazione e la gestione dell’Ente locale, arricchendoli con modulistica e schemi operativi aggiornati alle ultime novità normative.
Per l’Associazione il nuovo prodotto editoriale rappresenta un ulteriore segno della volontà di essere al fianco dei Comuni, quotidianamente, con lo spirito di servizio che ha sempre contraddistinto la sua missione.
In allegato vengono riportati due proposte orientative di modelli, uno relativo alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), l’altro relativo alla ricevuta di avvenuta presentazione dell’istanza/segnalazione/comunicazione – Comunicazione di avvio del procedimento.

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI – Adeguamento alle nuove regole tecniche – Lo stop al cartaceo slitta di quattro mesi dal 12 agosto al 12 dicembre 2016
Con l’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2016 del decreto recante modifiche ed integrazioni del codice dell’amministrazione digitale, la scadenza per il passaggio definitivo dal cartaceo al digitale per la gestione informatizzata dei documenti da parte degli enti pubblici, che inizialmente era fissata al 12 agosto 2016, sembra sia rinviata al 12 dicembre 2016.
Il giorno 3 agosto 2016 è stato, infatti, accolto il Parere reso dalla Commissione Affari Costituzionali nel quale si chiede la “sospensione dell’efficacia del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014 per un tempo congruo all’emanazione di nuove regole tecniche pienamente conformi alle disposizioni del Codice”. Siamo in attesa della pubblicazione del decreto.
Ricordiamo che, dopo la pubblicazione:
• del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 sulle regole tecniche in materia di firme elettroniche,
• di due distinti decreti del 3 dicembre 2013, con i quali sono state emanate le regole tecniche riguardanti, rispettivamente, la conservazione dei documenti informatici e il protocollo informatico e
• del D.P.C.M. 13 novembre 2014 (in vigore dal 12 febbraio 2015), recante regole tecniche in materia di formazione e la conservazione dei documenti amministrativi informatici della Pubblica Amministrazione, le Pubbliche Amministrazioni avevano ora l’obbligo di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti “entro e non oltre diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente decreto”, e quindi entro il 12 agosto 2016.
Dopo tale data tutte le pubbliche amministrazioni avrebbero dovuto applicare le nuove regole tecniche approvate con il citato D.P.C.M. 13 novembre 2014.
L’obiettivo primario è produrre un notevole taglio della spesa pubblica, ottenendo risparmi fino a 3,2 miliardi di euro (come stimato da ForumPA tenendo conto anche della fatturazione elettronica, del fascicolo sanitario elettronico e delle ricette mediche digitali).

Fonte: www.tuttocamere.it

 

3 ACCdAFFITTO D’AZIENDA – Una nota operativa dall’Accademia Romana di Ragioneria sugli aspetti civilistici, contabili e fiscali
L’affitto d’azienda è un tema in continua evoluzione in quanto diverse sono le teorie sulla determinazione del valore dell’azienda. Sarebbe, quindi, opportuna una rivisitazione delle norme al fine di fornire una interpretazione unitaria dei beni e dei diritti cui è composta l’azienda e chiarire tutte le modalità di svolgimento dell’operazione, anche per individuare dove fornire le necessarie informazioni che prima erano previste nei Conti d’ordine.
E’ questa la conclusione a cui arriva la Fondazione Accademia Romana di Ragioneria nella nota operativa n. 9/2016 dedicata al tema dell’affitto d’azienda: aspetti civilistici, contabili e fiscali.
L’affitto di azienda è un contratto disciplinato dall’art. 2562 C.C., che si limita a rinviare alle disposizioni previste dall’art. 2561 dello stesso Codice (usufrutto d’azienda) e alle disposizioni generali in tema di affitto (artt. 1571 –1654 del Codice civile).
In base alla citata disposizione, con il contratto di affitto d’azienda, il concedente-proprietario del bene (locatore o affittante), attribuisce l’intera gestione dell’azienda di cui è proprietario a un soggetto terzo-affittuario (conduttore o affittuario), che si obbliga a “gestire l’azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte”.
Oggetto del contratto di affitto d’azienda è l’“azienda”, così come disciplinata dall’art. 2555 C.C. e cioè “ … un complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.
L’esatta individuazione del concetto di azienda o ramo d’azienda – sostiene il documento – costituisce un argomento da tempo oggetto di discussione e dibattito nel mondo dottrinario, tanto in ambito civilistico che in quello tributario.
L’azienda si presenta, quindi, come un’entità particolarmente complessa, caratterizzata dall’eterogeneità dei suoi elementi, dalla diversa natura dei diritti che assicurano il godimento dei beni aziendali e dalla presenza non solo di beni ma anche di servizi e diritti.

LINK:
http://www.accademiaromanaragioneria.it/it/sites/default/files/Nota.n.9.pdf
Fonte: www.tuttocamere.it

 

4 5x1000CINQUE PER MILLE – Fissate nuove modalità di rendicontazione – Modifiche al D.P.C.M 23 aprile 2010
Più trasparenza ed efficacia nell’utilizzazione del cinque per mille. Nuove modalità di rendicontazione della quota derivante dal cinque per mille. Modificate le norme sulla modalità di recupero delle somme da parte dell’Amministrazione nel caso in cui le stesse siano state impiegate per finalità diverse da quelle perseguite dal beneficiario.
E’ quanto prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, recante “Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell’utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione all’articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016.
Il nuovo decreto modifica il D.P.C.M. 23 aprile 2010 inserendo una serie di norme che valorizzano le tematiche della semplificazione e della rendicontazione.
In particolare, a partire dall’esercizio finanziario 2017 è stato previsto che la validità del beneficio si ha con l’iscrizione al riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla persistenza dei requisiti per l’ammissione al contributo.
Gli enti che non sono tenuti a riprodurre la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva sono inseriti in un apposito elenco, pubblicato sul sito web dell’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ciascun anno.
Nell’ipotesi di sopravvenuta perdita dei requisiti, il rappresentante legale dell’ente dovrà sottoscrivere e trasmettere all’amministrazione competente la revoca dell’iscrizione.
Con riferimento alla rendicontazione, gli enti beneficiari di somme superiori a 20.000 euro entro un anno dalla ricezione degli importi, dovranno redigere un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite.
Il rendiconto include anche l’indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l’acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l’evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario.
Inoltre dovranno essere indicati gli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l’obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.
È stato, inoltre, espressamente previsto che nel caso di impiego per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario, si procede al recupero del contributo che comporta l’obbligo a carico del beneficiario di riversare all’erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l’ammontare percepito.
Se l’obbligato non ottempera al versamento entro il termine fissato, si procede al recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, secondo le norme vigenti, con la relativa applicazione delle sanzioni penali e amministrative.

Fonte: www.tuttocamere.it

 

5 METEOPREVISIONI METEO – Presentata una proposta di legge per regolamentare i servizi informativi – Prevista la istituzione di un Servizio meteorologico nazionale distribuito (SMND)
Le previsioni meteorologiche sono uno strumento fondamentale per regolare la mobilità dei cittadini e le attività delle imprese, soprattutto di quelle del settore agricolo e del turismo, per cui una previsione sbagliata può avere un impatto notevole sulle attività e sui ricavi.
In Italia, però, anche per l’assenza di un sistema meteo nazionale civile quello delle previsioni meteo, soprattutto online, è diventato un mercato che spesso fa del “meteoterrorismo” uno strumento per intercettare il più alto numero di utenti e “clic”. Occorre perciò un intervento che disciplini i servizi informativi meteorologici, prevedendo anche un codice di condotta del settore ed eventuali sanzioni, e renda finalmente operativo il Servizio meteorologico nazionale distribuito.
E’ questo l’obiettivo della proposta di legge C. 3994 – a prima firma di Tiziano Arlotti, deputato PD – recante “Disciplina dei servizi informativi meteorologici e modifiche alla disciplina in materia di istituzione del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito” – presentata alla Camera dei Deputati il 21 luglio 2016 e illustrata il 3 agosto 2016 nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei deputati.
Il testo riprende molte delle proposte inviate dagli operatori commerciali, tra le quali la creazione di un sito nazionale per le previsioni meteo, non commerciale, e l’obbligo di indicare l’affidabilità delle previsioni meteo a lungo termine per le previsioni meteo commerciali.
La relazione al progetto di legge evidenzia che L’Italia e la Grecia sono gli unici Paesi europei a non avere un sistema meteo nazionale civile, e la mancanza di un servizio di coordinamento a livello nazionale produce duplicazioni, sovrapposizioni e sprechi di risorse.
Le previsioni meteorologiche sono gestite da un complesso e variegato sistema di “attori” che si dividono ruoli e responsabilità: servizi nazionali, come il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare, servizi regionali pubblici (ARPA), settori della ricerca, dell’accademia, associazioni, privati. Chiunque voglia aprire un sito web e fornire previsioni può farlo liberamente, senza limiti, non esiste alcun controllo sulla qualità dei servizi meteo diffusi.
Ciò ha determinato una certa arretratezza e molta confusione nel settore in termini di qualità e quantità di prodotti e servizi offerti.

LINK:
http://mauriziocrisanti.it/2016/08/meteoterrorismo-previsioni-meteo-commerciali-legge/
Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE – Pubblicate due nuove risoluzioni dal Ministero dello Sviluppo Economico  
Sono state pubblicate, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, le seguenti due nuove risoluzioni:
1) La risoluzione n. 138792 del 18 maggio 2016 risponde al quesito se al socio accomandante )in precedenza socio accomandatario) di una S.a.s. esercente l’attività di somministrazione possa venir riconosciuto il possesso del requisito professionale per il commercio al dettaglio di generi alimenti e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera b) del decreto legislativo n. 59 del 2010.
Su questo argomento, il Ministero ricorda di aver avuto ripetutamente modo di sostenere che nel caso in cui il socio di un’impresa operante nel comparto alimentare o della somministrazione sia in grado di dimostrare di aver svolto un’attività lavorativa effettiva a norma con le contribuzioni previdenziali previste e di attestare l’acquisizione delle competenze in relazione allo specifico settore di attività, non vi sono motivi ostativi al riconoscimento della qualifica zione professionale.
Pertanto, anche nel caso oggetto della richiesta di parere – considerato che il soggetto in questione, pur rivestendo dal 2011 il ruolo di socio accomandante, ha concretamente prestato la propria attività lavorativa in seno all’azienda, peraltro dimostrata dalle relative contribuzioni – il possesso della qualificazione professionale deve essere riconosciuto.
2) La risoluzione n. 138811 del 18 maggio 2016 reca chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzare apposite telecamere di sorveglianza (installate per monitorare e proteggere un’area pubblica ed i suoi beni da danneggiamenti e/o atti vandalici) al fine di stabilire se un soggetto, che esercita su detta area l’attività di commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante, rispetti o meno i limiti di stazionamento temporali imposti per tale attività.
Secondo il Ministero, la normativa vigente consente di utilizzare le immagini acquisite ai fini dell’irrogazione delle sanzioni previste, salvo assicurare che il trattamento dei relativi dati personali sia svolto nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali e delle indicazioni contenute nel provvedimento generale in materia di videosorveglianza adottato dal Garante per la protezione dei dati personali.

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

SOCIETA’ DI CAPITALI – No alla cancellazione dal Registro delle imprese senza il bilancio finale di liquidazione
E’ illegittima la cancellazione di una società di capitali dal Registro delle imprese quando dal bilancio finale di liquidazione risulti la mancata conclusione dell’iter liquidatorio.
E’ quanto ha dichiarato il Giudice del Registro delle Imprese del Tribunale di Roma, con il  Provvedimento del 18 aprile 2016.
Nel caso di specie, la società era stata posta in liquidazione volontaria, con contestuale nomina di un liquidatore, il quale, impossibilitato a riscuotere dei crediti e a saldare dei debiti della società, per evitare tempi più lunghi e maggiori costi, aveva comunque deciso di procedere alla richiesta della cancellazione della società e di conferire mandato, ad un soggetto diverso dal liquidatore, di proseguire nell’incasso dei crediti e nella dismissione dei cespiti di proprietà sociale e nel pagamento dei debiti spettanti ai creditori.
Per il Tribunale, si evince chiaramente:
a) che “quello depositato presso il Registro delle imprese non costituisce un bilancio finale di liquidazione in quanto non è stata svolta alcuna attività di liquidazione, non essendo stati incassati i crediti e non essendo stato devoluto il ricavato al soddisfacimento delle pretese creditorie”,
b) che “l’attività del liquidatore non può limitarsi a dare mandato al socio al fine di proseguire nell’incasso dei crediti e nella dismissioni dei cespiti di proprietà sociale essendo tali attività demandate dal legislatore alla competenza del liquidatore”,
c) che quando il bilancio finale documenta la contemporanea esistenza di poste debitorie e creditorie, “non attestava la conclusione dell’iter liquidatorio”.
Per l’effetto, ha quindi accolto la richiesta della società ricorrente, disponendo d’ufficio la cancellazione dell’iscrizione di cancellazione dal Registro imprese della società estinta, decretando quindi la “reviviscenza” di quest’ultima.
Il Tribunale sottolinea che l’attività del liquidatore non può limitarsi a dare mandato al socio al fine di proseguire nell’incasso dei crediti e nella dismissioni dei cespiti di proprietà sociale essendo tali attività demandate dal legislatore alla competenza del liquidatore, e che quando il bilancio finale presentato documenta la contemporanea esistenza di poste debitorie e creditorie oppure di beni mobili o immobili non liquidati non attesta la conclusione dell’iter liquidatorio.
In conclusione, il potere di Giudice del Registro di cui all’articolo 2191 C.C. si estende anche al controllo (sempre considerato di tipo “formale”) della regolarità del bilancio finale di liquidazione, al fine di verificare che non vi siano pendenze della società tali da poter affermare che la stessa non si sia realmente estinta, ovvero che sia stata omessa la liquidazione stessa.
Se da un lato il disposto dell’art. 2495 c.c. sancisce come i liquidatori possano chiedere l’iscrizione della cancellazione della società dal Registro imprese una volta “approvato il bilancio finale di liquidazione”, dall’altro lato, l’art. 2191 c.c. stabilisce che il Giudice del Registro può, con decreto, provvedere alla cancellazione delle iscrizioni avvenute “senza che esistano le condizioni richieste dalla legge”.
Dal combinato disposto delle due citate disposizioni, si evince dunque che conditio necessaria e indefettibile affinché l’iscrizione della cancellazione di una società dal Registro imprese, sia correttamente eseguita è che l’iter liquidatorio sia stato compiuto e, sia quindi concluso, attraverso l’approvazione del bilancio finale di liquidazione.
Fonte: www.tuttocamere.it
Sull’argomento, vogliamo segnalare che l’ Ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio di Milano ha pubblicato un esaustivo documento dal titolo “L’iscrizione nel registro delle imprese del deposito del bilancio finale di liquidazione – Controlli dell’Ufficio – Indicazioni operative”.
Il testo, molto approfondito e dal taglio pratico, intende fare chiarezza su numerosi quesiti riguardanti le condizioni di iscrivibilità del bilancio finale di liquidazione.
In merito ai “controlli dell’ufficio”, la Camera avverte che il presente documento non intende illustrare l’insieme dei controlli svolti dall’ufficio del registro delle imprese sulla domanda di iscrizione del bilancio finale di liquidazione ma si sofferma unicamente su alcuni contenuti del bilancio finale di liquidazione e illustra schematicamente le verifiche compiute su di esso e sulla documentazione allegata (nota integrativa e piano di riparto).

Fonte: www.tuttocamere.it

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NEWSLETTER P.S.C. Agosto 2016:

SRL – Capitale sociale – Diritto di opzione – Versamento dei conferimenti – Trasferimento delle partecipazioni – Nuove massime del Notariato milanese

La Commissione per l’elaborazione dei principi uniformi in tema di società, istituita dal Consiglio notarile di Milano ha recentemente elaborato dodici nuove massime in tema si Srl. Si tratta delle massime che vanno dal numero 148 al 159, tutte datate 17 maggio 2016.

Diversi gli argomenti trattati:

– Versamento dei conferimenti in denaro in sede di costituzione di s.r.l. (art. 2464, comma 4, c.c.) (n. 148);

– Requisiti e cause di ineleggibilità e decadenza degli amministratori di s.r.l. (artt. 2475, 2382 e 2387 c.c.) (n. 149);

– Riserva esclusiva di competenze gestorie a favore degli amministratori di s.r.l. (artt. 2380-bis, 2463, comma 2, n. 7, 2475 e 2479 c.c.) (n. 150);

– Recesso in presenza di una clausola di mero gradimento nelle s.r.l. (art. 2469, comma 2, c.c) (n. 151);

– Divieto temporaneo di trasferimento delle partecipazioni di s.r.l. (art. 2469, comma 2, c.c.) (n. 152);

– Riscattabilità delle quote della s.r.l. (artt. 2469 e 2473-bis c.c.)  (n. 153);

– Diritto di opzione più che proporzionale nelle s.r.l. (artt. 2481-bis e 2468, comma 3, c.c.) (n. 154);

– Diritto all’aumento gratuito più che proporzionale nelle s.r.l. (artt. 2481-ter e 2468, comma 3, c.c.) (n. 155);

– Contenuto della clausola che consente alla maggioranza di escludere o limitare il diritto di opzione nelle s.r.l. (artt. 2481-bis c.c.) (n. 156);

– Circolazione del diritto di opzione e disciplina della prelazione sull’inoptato nelle s.r.l. (artt. 2357-ter, 2424 e 2424-bis c.c.) (n. 157);

– Introduzione della clausola che consente alla maggioranza di escludere o limitare il diritto di opzione nelle s.r.l. (artt. 2481-bis, comma 1, e 2479-bis, comma 3, c.c.) (n. 158);

– Deliberazione di aumento gratuito non proporzionale nella s.r.l. (art. 2481-ter c.c.) (n. 159).

LINK:

http://www.consiglionotarilemilano.it/notai/massime-commissione-societa.aspx

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

Cookie-privacyPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – Dall’Authority della Privacy una Guida informativa sul nuovo regolamento UE

Quali sono le principali novità contenute nel nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali? Quali garanzie e diritti introduce per i cittadini? Quali responsabilità e semplificazioni sono previste per imprese ed enti?

A queste e ad altre domande risponde la Guida predisposta dal Garante per la protezione dei dati personali, che illustra in chiave divulgativa le significative innovazioni previste dal nuovo Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, entrato in vigore lo scorso 24 maggio e che sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati dell’Unione europea a partire dal 25 maggio 2018.

Il diritto all’oblio e quello alla portabilità dei dati, la nuova figura del Responsabile della protezione dei dati, l’obbligo di comunicare le violazioni e gli attacchi informatici subiti, i limiti alla profilazione delle persone: sono alcuni degli aspetti trattati nell’opuscolo on line messo a punto dal Garante.

La guida evidenzia come il regolamento europeo sia finalizzato a rispondere alle sfide poste dagli sviluppi tecnologiche e dai nuovi modelli di crescita economica, tenendo conto delle esigenze di tutela dei dati personali sempre più avvertite dai cittadini del Paesi dell’Unione europea.

La guida, che inaugura una serie di iniziative informative che il Garante metterà in campo per spiegare la portata del Regolamento.

LINK:

http://194.242.234.211/documents/10160/5184810/Guida+al+nuovo+Regolamento+europeo+in+materia+di+protezione+dati

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

processo-amministrativo-telematicoPROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO (PAT) – La data di avvio slitta al 1° gennaio 2017

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2016, il decreto legge 30 giugno 2016, n. 117, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico”.

Il decreto-legge, in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione, prevede la proroga di sei mesi, dal 1° luglio 2016 al 1° gennaio 2017, della decorrenza dell’obbligo della sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti e provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti.

Il decreto, che consta di 2 articoli, si è reso necessario – come si legge nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2016 – per garantire la continuità del processo amministrativo.

L’operatività di suddetta modalità telematica imporrebbe infatti l’adeguamento di alcune norme del Codice del Processo Amministrativo (CPA) e delle relative norme di attuazione onde evitare disservizi, in particolare in materia di autentica di attestazione di conformità all’originale cartaceo delle copie informatiche depositate telematicamente.

La grande novità del PAT rende inoltre opportuno – continua il comunicato –  un prolungamento del periodo di sperimentazione, che consenta di meglio testarne le criticità, assicurandone un avvio ordinato e funzionale.

Si ricorda che il Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico sono state dettate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2016, n. 40.

LINK:

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-30&atto.codiceRedazionale=16G00132&elenco30giorni=true

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/03/21/16G00050/sg

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA – Disponibile un’applicazione tra privati e Pubblica Amministrazione

Dal 1° luglio 2016, è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, la prima versione dell’applicazione web gratuita con la quale i contribuenti con partita Iva possono generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche.

Il servizio, realizzato dall’Agenzia delle Entrate con la collaborazione del partner tecnologico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, SOGEI, può essere utilizzato da tutte le imprese, gli artigiani e i professionisti, sia nel caso di fatture destinate ai privati, sia per quelle rivolte alla Pubblica Amministrazione.

L’applicazione web per la generazione, conservazione e trasmissione delle fatture elettroniche rappresenta un ulteriore tassello del percorso di semplificazione dei rapporti tra il Fisco ed il contribuente.

Tra i vantaggi, vi è la digitalizzazione dei processi amministrativi, con conseguente risparmio della carta, stampa, spedizione, archiviazione, e la gestione più rapida ed efficiente delle fatture, con una conseguente riduzione degli errori e dei relativi oneri.

La nuova applicazione è stata progettata per permettere agli utenti, attraverso pochi passaggi guidati, di creare, visualizzare e salvare le fatture elettroniche e di scegliere quando e come inviarle ai propri clienti.

Per la trasmissione delle fatture, dal 1° gennaio 2017 i fornitori di beni e servizi potranno scegliere anche il Sistema di Interscambio, al momento obbligatorio per i fornitori della Pubblica Amministrazione.

Infatti, a partire dall’anno prossimo il Sistema di interscambio aprirà alla fatturazione tra privati, come opzione facoltativa.

Il servizio, infine, permette di conservare a norma le fatture elettroniche, sia quelle emesse che quelle ricevute, purché rispettino il formato XML della fattura elettronica.

A breve verranno messi a disposizione i servizi con cui i contribuenti potranno scegliere di memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri a partire dal 1° gennaio 2017.

LINK:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/comunicaredati/fatture+e+corrispettivi/acc+servizio+fatture+e+corrispettivi

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

equiclick-mobileEQUITALIA – Nuovo portale e una nuova App a disposizione degli utenti – Al via “Equiclick”

Dal 4 luglio 2016 è disponibile sugli store di Android, Apple e Microsoft la nuova App di Equitalia denominata “Equiclick”. Si tratta di un nuovo strumento digitale che esordisce insieme al portale web del Gruppo e che si inserisce nel progetto più ampio voluto dall’amministratore delegato Ernesto Maria Ruffini per rendere più diretto il rapporto con i cittadini, migliorare le procedure e offrire servizi più semplici e moderni.

Equiclick permette di avere sempre sotto controllo la propria situazione, pagare cartelle e avvisi, sospendere la riscossione e individuare lo sportello più vicino.

E’ un nuovo servizio utile anche per risolvere criticità di carattere informativo, soprattutto per quegli strumenti di autotutela che le norme prevedono per il contribuente e che spesso sono poco noti.

La nuova App si compone di due aree: una del tutto open e si entra senza autenticazione, l’altra, invece, riservata dove è necessario avere delle credenziali personali.

Senza autenticazione, si possono:

– effettuare il pagamento con carta di credito e prepagata del bollettino Rav allegato alle cartelle e agli avvisi;

– trovare lo sportello di Equitalia più vicino a te.

I servizi con autenticazione, invece, riguardano la consultazione delle proprie informazioni personali e necessitano dell’inserimento del nome utente (codice fiscale) e della password e del pin forniti da Agenzia delle entrate.

Entrando nell’area riservata, si possono:

– controllare la tua situazione e verificare se hai debiti in sospeso;

– pagare on line i documenti;

– ottenere subito la rateizzazione di una o più cartelle per debiti inferiori a 50 mila euro;

– chiedere di sospendere la riscossione nel caso in cui ritieni di non dover pagare gli importi richiesti.

Insieme all’App diventa ancora più digitale Equitalia con il nuovo www.gruppoequitalia.it, da sito web a portale. Il design rinnovato e in versione per smartphone e tablet segue le linee guida per i siti delle pubbliche amministrazioni dettate dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), il portale è strutturato per rendere intuitiva la navigazione e trovare la soluzione velocemente.

Anche sul portale è possibile verificare in tempo reale la propria situazione, la presenza di provvedimenti o procedure (sgravi, fermi, ipoteche, etc.), pagare i debiti e sospendere la riscossione nei casi previsti dalla legge. Anche qui è attivo il nuovo servizio che consente di ottenere direttamente online la rateizzazione dei debiti fino a 50 mila euro.

LINK:

www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/

https://www.youtube.com/watch?v=tHOoekd48EE

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

CANCELLAZIONE IPOTECA – Possibile la verifica on line attraverso la consultazione gratuita Registro delle comunicazioni

A decorrere dal 8 luglio 2016 è possibile verificare direttamente su internet la cancellazione dell’ipoteca sul proprio immobile, tramite i canali Fisconline ed Entratel dell’Agenzia delle Entrate.

Chi ha estinto un proprio debito può ora controllare lo stato della comunicazione di estinzione dell’obbligazione inviata dal creditore, come per esempio la banca, consultando gratuitamente l’apposito registro.

Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito istituzionale.

Il servizio è attivo su tutto il territorio nazionale ad eccezione delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano e delle altre zone in cui vige il sistema tavolare

I servizi telematici dell’Agenzia aprono le porte del Registro delle comunicazioni.

Accedendo al servizio, il debitore che ha estinto il mutuo può verificare se il creditore ha inviato la comunicazione, se questa è in lavorazione e se la pratica è andata a buon fine con la cancellazione dell’ipoteca. In caso contrario, può conoscere i motivi per cui l’iter si è eventualmente interrotto.

LINK:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/tutti+i+comunicati+del+2016/cs+luglio+2016/cs+08072016+ipoteca+fine+mutuo/137_Com.+st.+comunicazioni+estinzione+obbligazioni+online+08.07.2016.pdf

Fonte: www.tuttocamere.it

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