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NEWSLETTER P.S.C. Luglio 2016:

SOCIETA’ DI PERSONE – Scioglimento senza messa in liquidazione e contestuale richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese – Dovuta un’unica imposta di bollo

Se il notaio provvede con la medesima istanza al deposito contestuale dell’atto di scioglimento di società di persone e della richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese, l’imposta di bollo assolta per la registrazione telematica dell’atto di scioglimento tramite il Modello Unico Informatico (MUI), pari a 156,00 euro, include anche l’imposta dovuta per la richiesta di cancellazione della stessa società dal Registro delle imprese. Ciò in considerazione dell’unicità della istanza.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia in risposta ad una recente istanza di interpello avanzata da una Camera di Commercio.

Lo scioglimento della società di persone senza messa in liquidazione è formalizzato attraverso un atto pubblico o una scrittura privata autenticata da registrare presso l’Agenzia delle Entrate, a cura del notaio rogante o autenticante, tramite il Modello Unico Informatico (MUI).

L’atto sconta l’imposta di bollo nella misura di 156,00 euro prevista “per gli atti propri delle società e degli enti diversi dalle società non ricompresi nel comma l-bis, incluse la copia dell’atto e la domanda per il registro delle imprese“.

L’imposta include anche quella dovuta per la contestuale richiesta di cancellazione della stessa società dal Registro delle imprese.

Naturalmente, qualora la richiesta di cancellazione sia, invece, depositata presso il Registro delle imprese separatamente rispetto all’atto di scioglimento della società, ovvero sia presentata una autonoma istanza, sarà dovuta un’autonoma imposta di bollo, che per le società di persone è fissata nella misura di 59,00 euro.

Fonte: www.tuttocamere.it

 

ministro-madiaTRASPARENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Pubblicato il primo decreto attuativo della Riforma Madia – In vigore anche in Italia il FOIA

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 8 giugno 2016, il Decreto Legislativo 24 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Il provvedimento (c.d. “Decreto Trasparenza”), che è il primo degli undici decreti attuativi della riforma della Pubblica Amministrazione, interviene sul D.Lgs. n. 33 del 2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) (artt. 1 – 40) e sulla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell’illegalità nella pubblica amministrazione) (art. 41).

Il provvedimento introduce anche in Italia il Freedom Information Act (FOIA), che consente ai cittadini di accedere liberamente alle informazioni e ai dati raccolti dalle pubbliche amministrazioni, anche nel caso in cui non siano direttamente interessati da quelle informazioni.

Questa nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici – già in vigore in oltre 90 Paesi del mondo – prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge.

Si tratta, dunque, di un regime di accesso più ampio di quello previsto dalla versione originaria dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 33 del 2013, in quanto consente di accedere non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione, ma anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste l’obbligo di pubblicazione e che l’amministrazione deve quindi fornire al richiedente.

Da sottolineare che questa nuova forma di accesso si distingue dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo.

Dal punto di vista soggettivo, la richiesta di accesso non richiede alcuna qualificazione e motivazione, per cui il richiedente non deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso», così come stabilito invece per l’accesso ai sensi della legge sul procedimento amministrativo.

Dal punto di vista oggettivo, i limiti applicabili alla nuova forma di accesso civico (di cui al nuovo articolo 5-bis del D.Lgs. n. 33 del 2013) sono più ampi e dettagliati rispetto a quelli indicati dall’articolo 24 della legge n. 241 del 1990, consentendo alle amministrazioni di impedire l’accesso nei casi in cui questo possa compromettere alcuni rilevanti interessi pubblici generali.

Il decreto legislativo interviene, inoltre, anche sulla legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 41). Sotto questo profilo, le novelle sono volte a precisare i contenuti e i procedimenti di adozione del Piano nazionale anticorruzione e dei piani triennali per la prevenzione della corruzione, nonché a ridefinire i ruoli, i poteri e le responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi.

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

Cosa-fare-se-Equitalia-ti-invia-una-cartella-prescritta-370x230-370x230CARTELLE ESATTORIALI – Notifica effettuata via PEC – Dal 20 giugno al via il nuovo portale “Elenco atti depositati dagli atti della riscossione” 

A decorrere dal 1° giugno 2016, come stabilito dall’art.14 del D.Lgs. n. 159 del 24 settembre 2015, la notifica degli atti di riscossione destinati ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi avviene unicamente mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica (INI-PEC).

Qualora l’invio della cartella all’indirizzo PEC del destinatario non sia andato a buon fine, oppure se la casella risulti satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, l’Agente di Riscossione dovrà provvedere alla notifica dell’atto mediante deposito telematico presso la Camera di Commercio competente per territorio e darne comunicazione al destinatario per mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell’agente della riscossione.

Per accedere alla consultazione degli atti da parte di quei contribuenti ai quali non è stato possibile notificarli tramite PEC, il sistema camerale mette a disposizione dei professionisti e dei legali rappresentanti dell’impresa il nuovo portale “Elenco Atti depositati dagli agenti della riscossione”, al quale si potrà accedere autenticandosi mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Gli atti saranno depositati dagli Agenti della riscossione a partire dal 20 giugno 2016.

Dopo tale data il contribuente potrà scaricare il documento esattoriale, depositato dall’Agente di Riscossione, in formato criptato e recuperare il PIN mediante il quale decifrare il contenuto della cartella esattoriale, al fine di renderla leggibile.

Per le informazioni relative ai contenuti delle cartelle di pagamento, il contribuente dovrà contattare esclusivamente e direttamente il call center al numero telefonico 060101 messo a disposizione dall’Agente di riscossione.

LINK:

https://attidepositati.camcom.it/dece/public/attiCciaa.html?p.sp=ylzJ8I0trHg%253D

Fonte: www.tuttocamere.it

 


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SPID – Dal 15 giugno per gli studenti della Sapienza accesso a INFOSTUD anche con identità digitale

Dal 15 giugno 2016 per 110.000 studenti della Sapienza sarà possibile accedere a Infostud – il portale dell’ateneo dedicato alla didattica – anche tramite identità digitale SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale). Studenti, dottorandi, specializzandi e laureati potranno accedere tramite SPID ai servizi online dell’ateneo: immatricolazioni, bollettini, prenotazioni di esami, richiesta di certificati e altri servizi relativi alla carriera universitaria.

Il rettore Eugenio Gaudio e la ministra Marianna Madia hanno inviato a tutti gli iscritti all’ateneo una lettera che illustra il progetto SPID, le modalità di ottenimento delle credenziali e la sua importanza come strumento verso la piena cittadinanza digitale.

Sapienza Università di Roma è il primo ateneo italiano ad aderire a SPID: l’integrazione con il sistema pubblico di identità digitale è stato reso possibile da un accordo sottoscritto il 17 maggio 2016 tra l’università e il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.

LINK:

http://www.uniroma1.it/notizie/dal-15-giugno-accedi-infostud-anche-con-le-credenziali-spid

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

DIRITTO ANNUALE 2016 – Per molti pagamento posticipato al giorno 6 luglio

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2016, il D.P.C.M. 15 giugno 2016, recante “Differimento, per l’anno 2016, del termine di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore”.

Con tale decreto vengono prorogati i termini per il versamento di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 16 giugno 2016 (IRPEF/IRES, Cedolare secca sugli affitti, IVIE e IVAFE), al giorno 6 luglio 2016.

La nuova scadenza, prevista dal decreto, riguarda tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche o professionali per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge.

La proroga si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza e ai contribuenti c.d. minimi e precisamente quelli che adottano il regime forfetario dei minimi (art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014) e di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (art. 27, D.L. n. 98/2011; artt. 115 e 116, D.P.R. n. 917/1986).

Tutti questi soggetti potranno effettuare i predetti versamenti – compreso il DIRITTO ANNUALE dovuto alla Camera di Commercio:

  1. a) entro il giorno 6 luglio 2016, senza alcuna maggiorazione;
  2. b) dal 7 luglio 2016 al 22 agosto 2016, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Naturalmente, per le imprese che non rientrano nelle casistiche sopra menzionate viene confermata la scadenza del 16 giugno 2016, con la possibilità di proroga al 18 luglio 2016 (essendo i giorn1 16 e 17 festivi) con la maggiorazione dello 0,40%.

Fonte: www.tuttocamere.it

 

Big-Data-Archivio-Imc-e1457107580402ASSICURAZIONI – Al via il nuovo Archivio integrato antifrode (AIA) – Adottato dall’IVASS il regolamento per prevenire i comportamenti fraudolenti

E’ stati pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 134, del 10 giugno 2016, il Provvedimento n. 23/2016 del 1° giugno 2016, con il quale l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ha adottato il regolamento recante la disciplina della banca dati sinistri, della banca dati anagrafe testimoni e della banca dati anagrafe danneggiati, di cui all’articolo 135 del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private).

Prevista l’attuazione di un “archivio informatico integrato”, denominato anche “archivio integrato antifrode” (AIA), attraverso il quale l’IVASS analizza, elabora e valuta tutte le informazioni in proprio possesso, allo scopo di individuare gli eventuali casi di frode sospetta e di stabilire un meccanismo di allerta preventiva contro le frodi.

Tale strumento informatico è stato previsto dall’art. 21 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, e successivamente regolato dal decreto interministeriale 11 maggio 2015, n. 108 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.162 del 15 luglio 2015 e in vigore dal 30 luglio 2015).

La presenza della banca dati consente di raccogliere i dati dei sinistri relativi ai veicoli a motore immatricolati in Italia, nonché i dati dei testimoni e dei danneggiati riferiti ai medesimi sinistri, al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore.

Il presente Regolamento si applica:

  1. a) alle imprese di assicurazione italiane autorizzate all’esercizio nel territorio della Repubblica dell’attività assicurativa nel ramo dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, anche qualora agiscano in veste di imprese designate per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada;
  2. b) alle imprese dell’Unione europea ed a quelle aderenti allo Spazio economico europeo abilitate all’esercizio nel territorio della Repubblica dell’attività assicurativa nel ramo dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore in regime di libertà di prestazione di servizi o in regime di stabilimento (art. 3).

I dati per l’alimentazione delle banche dati dovranno essere comunicati all’IVASS in via telematica, entro sette giorni, esclusi il sabato e i festivi, dal momento del pervenimento della richiesta di risarcimento o della denuncia e fino alla definizione del sinistro, da parte dell’impresa di assicurazione italiana che ha ricevuto la richiesta di risarcimento del danneggiato o che gestisce la procedura di liquidazione, a seguito della denuncia del sinistro responsabile.

I dati da comunicare sono quelli elencati al comma 2 dell’art. 6 del regolamento.

Le modalità tecniche per l’invio dei dati relativi al sinistro saranno stabilite dall’IVASS con proprio provvedimento.

Il regolamento fissa, infine, dei limiti all’esercizio del diritto di consultazione:

  1. a) le imprese di assicurazione, la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (CONSAP), l’Ufficio Centrale Italiano (UCI) e gli altri soggetti aventi diritto, consultano le banche dati esclusivamente per le finalità di cui all’art. 4, comma 1 del presente Regolamento, e precisamente “al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore”.
  2. b) i soggetti terzi, consultano le banche dati esclusivamente per le finalità previste dalla legge che li ammette alla consultazione. La tipologia dei dati accessibili e le modalità tecniche di consultazione dovranno essere stabilite mediante specifiche convenzioni con l’IVASS.

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

SRL – Le quote sono riscattabili – Nuova massima del Notariato milanese

Sono legittime le clausole statutarie che attribuiscono ai soci di società a responsabilità limitata o ad alcuni di essi il diritto di riscattare in tutto o in parte le partecipazioni di altri soci, al ricorrere di determinati presupposti o durante determinati periodi di tempo, ferma restando l’applicabilità della regola della equa valorizzazione delle partecipazioni sociali prevista nei casi di recesso legale (articolo 2473, comma 3, c.c.).

Con riferimento alle maggioranze richieste per l’introduzione nello statuto sociale di una clausola di riscatto:

  1. a) Qualora il potere di riscatto sia attribuito a tutti i soci e la riscattabilità sia prevista quale condizione in cui qualsiasi socio possa incorrere al verificarsi di particolari situazioni, l’introduzione viene deliberata con le maggioranze ordinarie previste per le modificazioni statutarie, fatto salvo il consenso individuale del socio o dei soci che al momento della modificazione statutaria dovessero trovarsi nella situazione prevista dalla clausola;
  2. b) Qualora invece il potere di riscatto sia attribuito solo ad alcuni soci o la riscattabilità sia prevista quale soggezione che grava solo su alcuni soci, la clausola di riscatto può essere inserita nello statuto sociale solo con deliberazione unanime, trattandosi di introduzione di diritti particolari dei soci ai sensi dell’articolo 2468 c.c..

La spinosa questione della possibilità di prevedere, anche nell’ambito della SRL, una clausola di riscatto delle quote di partecipazione al capitale sociale, riceve un vaglio di legittimità dalla nuova massima n. 153 del 17 maggio 2016, emessa dalla Commissione Società del Consiglio notarile di Milano.

La questione concerne se sia lecito prevedere in statuto che, al ricorrere di determinate circostanze, alcuni soci abbiano il potere di riscattare e fare proprie le quote di partecipazione sociali di altri soci.

Il dubbio di legittimità sorge poiché, nella SpA, la possibilità di prevedere una clausola di riscatto è espressamente legittimata dall’articolo 2437-sexies del Codice civile; invece, per le SRL, la legge tace, senza avvallare né vietare l’emissione di quote riscattabili.

I notai milanesi prendono posizione affermando che è lecito inserire nello statuto sociale di una SRL una clausola che preveda il diritto di riscatto delle quote di partecipazione al capitale sociale: in particolare, viene affermato che il diritto di riscatto può assumere due diverse forme all’interno dello statuto sociale, a seconda che sia riconosciuto a tutti o solo ad alcuni dei soci.

LINK:

http://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societa/153.aspx

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

CODICE FISCALE – Arriva quello unico europeo (TIN) – Addio alla tessera sanitaria

Dopo la risoluzione del Parlamento europeo adottata l’8 giugno 2016, con la quale è stata accolta con favore la proposta di direttiva della Commissione UE per un più effettivo contrasto all’elusione fiscale internazionale [(COM(2016)26], appare più imminente l’introduzione di un codice fiscale unico comunitario (CIF), secondo la definizione contenuta nella comunicazione della Commissione del 6 dicembre 2012, relativa a un Piano d’azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all’evasione fiscale – COM(2012) 722 final.

Oltre alla introduzione di nuovi principi per la lotta all’evasione fiscale, la risoluzione avrebbe come effetto anche un cambiamento per quanto riguarda alcuni nostri documenti.

L’attuale tessera sanitaria, che contiene il codice fiscale, sarà sostituita da un documento unico: si chiamerà “codice fiscale armonizzato europeo comune di identificazione del contribuente” e avrà come sigla “TIN“ (Tax Identification Number).

Si tratta di un documento unico, valido in tutti i Paesi dell’Unione europea, che sostituirà definitivamente il codice fiscale in Italia, così come in tutti gli altri Paesi dell’Unione Europea.

La creazione di un codice di identificazione fiscale armonizzato e comune consentirà di identificare in modo rapido, facile e corretto nonché di registrare i codici di identificazione fiscale nei rapporti transfrontalieri, agevolando lo scambio di informazioni tra gli Stati.

Fonte: www.tuttocamere.it


 

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CONTROVERSIE ONLINE – Il Ministero dello Sviluppo Economico lancia una campagna informativa sulla piattaforma ODR

l Ministero dello Sviluppo Economico, con la ripubblicazione della circolare del 31 maggio 2015, Prot. 155330, lancia una campagna informativa sull’esistenza della piattaforma ODR (Online Dispute Resolution), ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) n. 524 del 2013.

Il Ministero informa le associazioni di categoria sui servizi messi a disposizione per consumatori e imprese in merito alle controversie relative agli acquisti online, gestibili accedendo alla piattaforma web “Online Dispute Resolution – ODR”.

La piattaforma ODR è stata istituita con il citato Regolamento (UE) n. 524/2013 ed è attualmente gestita dalla Commissione europea.

Un punto di accesso unico per coloro che hanno bisogno di risolvere controversie per quanto concerne i contratti di vendita di beni e servizi stipulati online senza ricorrere al giudice.

I consumatori possono collegarsi alla piattaforma telematica ODR e selezionare l’organismo a cui rivolgersi attivando la procedura indicata.

Ricordiamo che il Regolamento (UE) N. 524/2013 del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sulle Online Dispute Resolution (ODR) riguarda le procedure destinate a risolvere extragiudizialmente le controversie tra imprese e consumatori originate dai contratti di beni e servizi stipulati online.

Il Regolamento (UE) n. 524/2013, insieme alla direttiva europea 2013/11/UE sulle Alternative Dispute Resolution (ADR), recepita in Italia con il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130, costituiscono il pacchetto legislativo ADR-ODR che, per la prima volta, introduce un set coordinato e omogeneo di regole: una piattaforma web online per tutta la Ue e procedure per la risoluzione alternativa delle controversie.

L’ADR è una procedura di risoluzione alternativa che ha il vantaggio di offrire una soluzione rapida, semplice ed extragiudiziale alle controversie tra consumatori e imprese.

L’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 524/2013 stabilisce che le imprese che stipulano contratti di vendita e servizi online o operano nei mercati online (cosiddetti Marketplace), devono pubblicare sui propri siti web un link elettronico alla piattaforma ODR.

Al fine di assicurare un’ampia sensibilizzazione dei consumatori all’esistenza della piattaforma ODR, il comma 6 del citato articolo 14 stabilisce, tra l’altro, che gli Stati membri devono incoraggiare le associazioni di consumatori a fornire un link elettronico alla piattaforma ODR.

Nell’auspicio che le associazioni di consumatori partecipino alla campagna informativa sulla citata piattaforma, il Ministero ha trasmesso, con la citata circolare, quattro modelli di web banner cliccabili, elaborati dai competenti uffici della Commissione europea, che indirizzano alla piattaforma ODR e che possono essere pubblicati sui propri siti web.

LINK:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=IT

Fonte: www.tuttocamere.it

Approfondisci

NEWSLETTER P.S.C. Giugno 2016:

laKrlQSi_400x400ITALIA STARTUP HUB – Online il nuovo portale per favorire la permanenza in Italia di innovatori non comunitari

Dallo scorso 22 aprile 2016, la famiglia dei siti web istituzionali del Ministero dello Sviluppo Economico si è arricchito di un nuovo componente: il portale dedicato al programma Italia Startup Hub.

Lanciato a fine 2014, sul modello del già esistente Italia Startup Visa, il programma Italia Startup Hub introduce una notevole semplificazione per i cittadini non Ue che desiderano avviare una startup innovativa nel nostro Paese. Se Italia Startup Visa (ISV) si rivolge a chi si trova nel Paese d’origine e desidera ottenere un visto per lavoro autonomo startup per l’Italia, Italia Startup Hub (ISH) mira a favorire nel nostro Paese la permanenza di coloro che già vi si trovano, ma per ragioni diverse dall’attività imprenditoriale.

Dato il particolare pubblico a cui tali politiche si rivolgono, i portali dedicati ai programmi ISV e ISH costituiscono un esperimento pionieristico nell’ambito della comunicazione istituzionale italiana.

I siti sono interamente redatti in lingua inglese, con un forte accento su leggibilità e facilità di consultazione, e hanno inoltre l’obiettivo di presentare ai potenziali imprenditori innovativi non UE l’ecosistema Startup italiano, grazie ad una mappa dell’ecosistema in cui è possibile visualizzare la localizzazione geografica delle oltre 5.500 startup innovative registrate.

Tutti i documenti necessari a fare domanda sono liberamente scaricabili dal sito: la domanda stessa viene presentata tramite email ordinaria, rispettivamente agli indirizzi italiastartupvisa@mise.gov.it (ISV) e italiastartuphub@mise.gov.it (ISH).

LINK:

http://www.italiastartup.it/

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

MODULISTICA REGISTRO IMPRESE E REA – Nuovo aggiornamento delle specifiche tecniche 

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2016, il Decreto Direttoriale 11 aprile 2016, recante Approvazione delle specifiche tecniche di cui al decreto 18 ottobre 2013, per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico”.

Con l’attuale decreto vengono apportate integrazioni al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, da ultimo modificato con decreto  ministeriale 22 giugno 2015, con l’aggiunta di:

nuovi codici relativi a nuovi 25 Comuni derivanti dalla fusione di Comuni preesistenti;

– un apposito codice relativo alle «società benefit», di cui all’art. 1, commi, da 376 a 384 della legge 28 dicembre 2015,  n. 208 (legge di stabilità 2016);

nuovi codici inerenti adeguamenti di autorizzazioni all’assolvimento del bollo virtuale;

– uno specifico codice, nella «tabella denominazioni licenza», per la «licenza taxi».

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

INTERESSI DI MORA – Dallo scorso 15 maggio scesi al 4,13 per cento in ragione annuale – Meno oneroso il tardivo pagamento

A decorrere dal 15 maggio 2016, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 4,13 per cento in ragione annuale.

Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate che, con Provvedimento del 27 aprile 2016, Prot. n. 60535/2016, sulla base della media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2015, stimata dalla Banca d’Italia.

In calo di 0,75 punti percentuali, rispetto all’anno scorso, il tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, ossia decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella.

Un’ulteriore diminuzione, quindi, dopo quella sancita nel 2015, quando la misura del tasso annuale passò, sempre con decorrenza 15 maggio, dal 5,14 al 4,88 per cento.

Gli interessi di mora, come prescritto dall’articolo 30 del D.P.R. n. 602/1973, vengono applicati, una volta trascorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo (escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi), a partire dalla stessa data di notifica della cartella e fino al giorno in cui avviene il pagamento.

La determinazione del tasso di interesse in questione, come previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, è stabilita annualmente.

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

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SOCIETA’ COOPERATIVE – Dal CNDCEC le linee guida per la redazione dei bilanci

“Le peculiarità delle società cooperative nella redazione di bilanci e nella gestione aziendale”. E’ il titolo di un Quaderno del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperi Contabili (CNDCEC), redatto grazie al lavoro della Commissione di studio per i principi contabili presieduta dal prof. Capodaglio.

Lo studio fornisce una approfondita analisi delle principali tipicità contabili delle aziende cooperative, focalizzando l’attenzione sugli elementi amministrativo-contabili e di informativa finanziaria, fornendo gli opportuni richiami ai connessi aspetti di gestione aziendale e agli elementi fiscali.

La finalità del documento, sviluppato nella forma di “Quaderno”, è quella di fornire ai professionisti e agli operatori del settore delle linee guida, prospettando soluzioni condivise in un contesto normativo particolarmente frammentario.

Il documento è suddiviso nei seguenti quattro capitoli:

1) La mutualità delle società cooperative;

2) I ristorni;

3) Le riserve divisibili e indivisibili;

4) Il prestito sociale e i finanziamenti con capitale di rischio.

Il documento tratta e si concentra sulle problematiche di bilancio, analizzando ambiti di interesse, quali l’informativa di bilancio inerente elementi tipici delle società cooperative (per es., in tema di trattamento riserve o del prestito sociale), il calcolo della mutualità prevalente, o il trattamento contabile dei ristorni.

Le previsioni contabili esaminate dal documento tengono debitamente conto delle revisioni della disciplina del bilancio introdotte dal c.d. Decreto bilanci (D.Lgs. n. 139/2015), entrate in vigore dal 1° gennaio 2016.

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

suapSPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE – Siglato protocollo tra ANCI e Unioncamere per estendere l’utilizzo della piattaforma “impresainungiorno”

I Comuni italiani e le Camere di Commercio rafforzano l’alleanza sullo Sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Un Protocollo, siglato in data 27 aprile 2016 dal presidente dell’ANCI, dal presidente di Unioncamere e dal presidente di InfoCamere, fissa l’obiettivo di estendere l’utilizzo della piattaforma “impresainungiorno” al maggior numero di Comuni italiani, affinché gli adempimenti svolti dagli imprenditori per l’avvio e l’esercizio della propria attività siano non solo interamente digitali ma anche omogenei e standardizzati.

La piattaforma digitale www.impresainungiorno.gov.it costituisce il punto unico di contatto a livello nazionale per consentire all’utenza di accedere ai servizi degli Sportelli unici per le attività produttive.

Il SUAP telematico, che tra l’altro offre anche informazioni e assistenza diretta all’utenza, ha ottenuto in 5 anni di operatività ottimi risultati e rappresenta un esempio di buona pratica amministrativa: 250mila visitatori al mese, 600mila i procedimenti digitali completati dai 3.390 Comuni (il 40% del totale) che, sulla base di un rapporto di delega o di convenzione con le Camere di Commercio, hanno adottato la piattaforma digitale.

Il Protocollo prevede, quindi, un impegno di ANCI e di Unioncamere per promuovere l’utilizzo dei servizi di “impresainungiorno” da parte di quei Comuni che finora hanno adottato differenti soluzioni digitali affinché considerino l’opzione di adesione al portale nazionale per uniformare il servizio offerto agli imprenditori del territorio.

LINK:

http://www.unioncamere.gov.it/download/5697.html

http://www.impresainungiorno.gov.it

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

COOPERATIVE FANTASMA – Aumentati i controlli da parte del Ministero del Lavoro – Su 934 cooperative ispezionate, 470 sono risultate irregolari

Continuano le attività di vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul settore cooperativistico per contrastare in maniera efficace le false cooperative, ovvero quelle realtà pseudo-imprenditoriali che, invece di perseguire scopi mutualistici, agiscono in spregio dei diritti dei lavoratori e delle regole della sana concorrenza al solo fine di massimizzare il profitto.

Il Ministero del Lavoro, in una nota pubblicata sul proprio sito istituzionale il 27 aprile 2016, informa che, rispetto al 2015, nel primo trimestre del 2016 i dati relativi ai controlli effettuati registrano un incremento sia “quantitativo” che “qualitativo”, cioè legato ad una più efficace scelta degli obiettivi da sottoporre ad ispezione.

Più in particolare, sotto il profilo quantitativo, nel 2015 si registrano su media trimestrale 905 cooperative ispezionate, mentre nei primi tre mesi del 2016 sono 934.

Sotto il profilo qualitativo, del totale delle cooperative sottoposte ad ispezione, 470 sono risultate irregolari (oltre il 50%), facendo emergere 3.768 lavoratori irregolari (nel 2015 sono stati 3.580), di cui 399 “in nero” (294 nel 2015).

Aumentano anche le diffide accertative, cioè i provvedimenti finalizzati al recupero immediato della retribuzione di lavoratori sottopagati: nei primi tre mesi del 2016 si registrano 1.160 provvedimenti a fronte di 695 nel 2015.
 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

art_1656_1_sciaSCIA – Illegittimo il controllo oltre i 30 giorni previsto dalla legge regionale – Sentenza della Corte Costituzionale

Risulta costituzionalmente illegittima la disposizione della Legge regionale, che, consentendo all’amministrazione di intervenire in via inibitoria o repressiva sull’attività intrapresa in base a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o a dichiarazione di inizio attività (DIA), dopo il termine previsto dalla Legge statale, senza le garanzie imposte dal legislatore viola un principio fondamentale della materia del governo del territorio.

Con la sentenza n. 49 del 9 marzo 2016 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – 1a Serie speciale – Corte Costituzionale, n. 11 del 16 marzo 2016) la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 84-bis, comma 2, lettera b), della Legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005 n. 1, recante “Norme per il governo del territorio”.

In tale articolo – inserito dall’art. 22 della L.R. 5 agosto 2011, n. 40 – al comma 2, si stabilisce che “Nei casi di SCIA relativa ad interventi di cui all’articolo 79, comma 1, lettere b), d), e) ed f) e di cui all’articolo 79, comma 2, lettere a), b), c) ed e), decorso il termine di trenta giorni di cui all’articolo 84, comma 6, possono essere adottati provvedimenti inibitori e sanzionatori qualora ricorra uno dei seguenti casi:

  1. a) in caso di falsità o mendacia delle asseverazioni, certificazioni, dichiarazioni sostitutive di certificazioni o degli atti di notorietà allegati alla SCIA medesima;
  2. b) in caso di difformità dell’intervento dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli atti di governo del territorio o dei regolamenti edilizi;
  3. c) qualora dall’esecuzione dell’intervento consegua pericolo di danno per il patrimonio storico-artistico, culturale e paesaggistico, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.”.

In particolare, per i giudici della Corte Costituzionale la normativa regionale in esame, nell’attribuire all’Amministrazione un potere di intervento, lungi dall’adottare una disciplina di dettaglio, ha introdotto una normativa sostitutiva dei principi fondamentali dettati legislatore statale; andando a toccare i punti nevralgici del sistema elaborato nella legge sul procedimento amministrativo. Ciò comporta l’invasione della riserva di competenza statale alla formulazione di principi fondamentali, con tutti i rischi per la certezza e l’unitarietà della disciplina che tale invasione comporta.

Secondo il TAR per la Toscana, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, la disposizione impugnata sarebbe viziata in quanto consentirebbe all’Amministrazione di esercitare poteri sanzionatori per la repressione degli abusi edilizi, anche oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA, in un numero di ipotesi più ampio rispetto a quello previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 19 della L. n. 241 del 1990.

Il contrasto tra la disciplina statale e quella regionale comporta pertanto ad avviso del TAR per la Toscana la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità con riguardo alla violazione dei principi fondamentali in materia edilizia, rientrante in quella più generale del governo del territorio, oggetto di competenza legislativa concorrente ex art. 117 comma terzo della Costituzione, in quanto la disciplina statale dei titoli edilizi costituisce norma di principio.

La Corte Costituzionale ritiene fondato tale profilo di illegittimità della norma.

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

img457777PRINCIPIO CONTABILE OIC 29 – Pubblicata in consultazione la bozza – Osservazioni da inviare entro il 31 maggio 2016

L’Organismo Italiano Contabilità (OIC), nell’ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali, avviato a seguito delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 139/2015 di recepimento della Direttiva 34/2013/UE, ha pubblicato in consultazione la bozza del principio contabile OIC 29, che disciplina il trattamento contabile e l’informativa da fornire nella nota integrativa degli eventi che riguardano:

– i cambiamenti di principi contabili;

– i cambiamenti di stime contabili;

– la correzione di errori;

– i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

Il presente principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice civile, che vengono riportate nel capitolo “I cambiamenti di principi contabili, i cambiamenti di stime contabili, le correzioni di errori, i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio nella legislazione civilistica” in calce al documento.

La precedente edizione del principio è stata pubblicata nell’agosto 2014 ed aggiornava la versione del luglio 2005.

I professionisti interessati sono invitati a far pervenire eventuali osservazioni non oltre il 31 maggio 2016 all’indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.69766830.

LINK:

http://www.fondazioneoic.eu/?p=12443

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

SPRECHI ALIMENTARI – 60 mila quintali di latte agli indigenti da nuovo progetto di recupero degli sprechi

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con un comunicato stampa del 26 aprile 2016, ha reso noto che si è tenuta la riunione del Tavolo permanente di coordinamento del Fondo nazionale indigenti. Durante l’incontro è stata condivisa con i partecipanti, tra i quali rappresentanti delle istituzioni interessate come il Ministero del Lavoro, degli enti caritativi, dell’industria, della grande distribuzione e della ristorazione, la proposta del Ministro Maurizio Martina e del Vice Ministro Andrea Olivero di sperimentare per la prima volta un modello di intervento che prevede l’acquisto a favore degli indigenti di latte crudo da trasformare in UHT per ridurre gli sprechi potenziali del settore a seguito della fine delle quote latte.

Una prima tranche di acquisti verrà effettuata già nelle prossime giornate con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro e con un quantitativo di circa 60 mila quintali.

Questa prima decisione sarà ulteriormente rafforzata con uno stanziamento che raggiungerà complessivamente i 10 milioni di euro per un equivalente di 300 mila quintali di latte.

L’operazione garantirà così agli enti caritativi la disponibilità del latte che rappresenta uno dei prodotti più distribuiti nei programmi di assistenza alimentare.

LINK:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10029

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

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L’accesso abusivo alla casella di posta elettronica altrui è reato – Sentenza della Cassazione Penale

L’accesso abusivo all’altrui casella di posta elettronica configura il reato di cui all’art. 615-ter del Codice penale, essendo detta casella uno “spazio di memoria”, ossia una porzione della complessa apparecchiatura, fisica e astratta, destinata alla memorizzazione delle informazioni, protetto mediante apposizione di una password in modo tale da rivelare la chiara volontà dell’utente di farne uno spazio a sé riservato, e nella disponibilità del suo titolare, identificato da un account registrato presso un provider del servizio.

È quanto ha chiarito la Cassazione Penale, Sez. V, nella Sentenza n. 13057 depositata il 31 marzo 2016, confermando la condanna di 6 mesi di reclusione inflitta in appello ad un uomo che, approfittando della sua qualità di responsabile dell’ufficio di polizia provinciale e dell’assenza temporanea del collega, si introduceva nella sua casella di posta elettronica protetta da password, e dopo aver preso visione del contenuto di numerosi documenti, aprendoli, ne scaricava due.

Ricordiamo che l’art. 615-ter C.P. è stato aggiunto dall’art. 4, della l. 23 dicembre 1993, n. 547 e prevede, al comma 1, che chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza  ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Per i Giudici della Cassazione la casella di posta elettronica rappresenta, inequivocabilmente, un “sistema informatico” rilevante ai sensi dell’art. 615-ter del Codice penale in quanto non è altro che uno spazio di memoria di un sistema informatico destinato alla memorizzazione di messaggi, o informazioni di altra natura (immagini, video, ecc.), di un soggetto identificato da un account registrato presso un provider del servizio. E l’accesso a questo “spazio di memoria” concreta, chiaramente, un accesso al sistema informatico, giacchè la casella non è altro che una porzione della complessa apparecchiatura – fisica e astratta – destinata alla memorizzazione delle informazioni.

Allorché questa porzione di memoria sia protetta – come nella specie, mediante l’apposizione di una password, in modo tale da rivelare la chiara volontà dell’utente di farne uno spazio a sè riservato – ogni accesso abusivo allo stesso concreta l’elemento materiale del reato di cui all’art. 615-ter del Codice penale.

I sistemi informatici rappresentano, infatti, «un’espansione ideale dell’area di rispetto pertinente al soggetto interessato, garantita dall’art. 14 Cost. e penalmente tutelata nei suoi aspetti più essenziali e tradizionali dagli artt. 614 e 615».

I Giudici hanno, quindi, rigettato l’equiparazione – fatta dalla difesa del ricorrente – della casella di posta elettronica alla “cassetta delle lettere” collocata nei pressi dell’abitazione, poiché detta “cassetta” non è affatto destinata a ricevere e custodire informazioni e non rappresenta una “espansione ideale dell’area di rispetto pertinente al soggetto interessato”, ma un contenitore fisico di elementi (cartacei e non) solo indirettamente riferibili alla persona.

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

REVISIONE LEGALE – Emanato il nuovo regolamento di attuazione della disciplina in materia di esame di idoneità per l’abilitazione all’esercizio della professione

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2016, il Decreto 19 gennaio 2016, n. 63, recante “Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale”.

Il decreto, emanato ai sensi dei commi 4 e 4-bis, dell’art. 4, del D.Lgs. n. 39/2010 ed in vigore dal 19 maggio 2016, detta le modalità di svolgimento dell’esame per l’iscrizione nel Registro dei revisori legali.

L’esame previsto dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 39/2010, consiste in prove scritte e orali dirette ad accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all’esercizio dell’attività di revisione legale e della capacità di applicare concretamente tali conoscenze, e verte sulle materie indicate al comma 1 dell’art. 1 del nuovo decreto (art. 1).

Il decreto, dopo aver indicato, all’art. 2, i requisiti richiesti per l’ammissione all’esame, all’art. 3, indica le modalità di presentazione della domanda. Questa, in regola con l’imposta di bollo, deve essere indirizzata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto che indice l’esame.

La domanda può essere presentata con modalità telematiche o digitali, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso gli effetti si producono dalla data di spedizione.

Alla domanda dovranno essere allegati:

– i titoli attestanti il possesso dei requisiti;

– l’attestazione del versamento del contributo esame ammontante a euro 100,00.

Il decreto disciplina altresì la composizione e la nomina della commissione esaminatrice con i relativi adempimenti (art. 4), le materie delle prove di esame, che consistono in tre prove scritte ed una prova orale, e le modalità di svolgimento delle prove dia scritte che orali (art. 5).

Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a diciotto trentesimi di voto in ciascuna prova scritta (art. 10).

All’art. 12 viene dettata la seguente norma transitoria: fino alla data della prima ordinanza del Ministero dell’Istruzione che dovrà indire le due sessioni di esame di abilitazione all’esercizio della professione, successiva all’entrata in vigore del presente regolamento, l’ammissione all’esame per l’iscrizione al registro dei revisori ed i relativi esoneri restano disciplinati dagli articoli 3, 4 e 5 del D.Lgs . n. 88 del 1992 e dalle relative disposizioni attuative.

Resta fermo, altresì, il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 1, lettere, a), b) e c) del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 20 giugno 2012, n. 145, al momento della presentazione dell’istanza, e precisamente:

  1. a) i requisiti di onorabilità individuati all’articolo 3;
  2. b) la laurea almeno triennale tra quelle indicate all’articolo 2;
  3. c) il tirocinio triennale disciplinato dal Regolamento di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 i-rincari-del-catasto_NG1CATASTO – Addio gli archivi cartacei degli atti di aggiornamento

Con il Comunicato Stampa del 2 maggio 2016 l’Agenzia delle Entrate dà l’addio ufficiale all’archiviazione cartacea degli atti di aggiornamento catastale a favore di quella informatica nell’ambito del Sistema di Conservazione dei Documenti digitali (SCD).

Una novità che attua quanto previsto dal nuovo Codice dell’amministrazione digitale e che porterà vantaggi sia per l’Agenzia che per le categorie professionali e i cittadini, in un’ottica di trasparenza, efficienza e spending review.

Dal 1° giugno 2015, è stata resa obbligatoria per i tecnici professionisti la trasmissione telematica degli atti di aggiornamento catastale Pregeo (PREtrattamento atti GEOmetrici) e Docfa (Documenti catasto fabbricati).

Dal 2 maggio 2016, per il catasto terreni, sono conservati digitalmente gli atti di aggiornamento redatti con la procedura Pregeo, insieme all’eventuale documentazione integrativa, nonché gli attestati di approvazione e di annullamento degli stessi, firmati digitalmente dal direttore dell’ufficio o da un suo delegato.

Per gli atti del catasto fabbricati, redatti con la procedura Docfa, la conservazione digitale viene invece effettuata direttamente dalle applicazioni informatiche, che gestiscono i documenti firmati digitalmente. Gli uffici, entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni, provvederanno a effettuare i successivi controlli.

LINK:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/servizi+online/serv_terr

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

PERMESSO DI SOGGIORNO ELETTRONICO (PSE 380) – Fissati i nuovi importi per il rilascio e il rinnovo

L’importo delle spese per la produzione e la spedizione del nuovo permesso di soggiorno elettronico «PSE 380», nonchè per la manutenzione necessaria all’espletamento dei servizi connessi, da porre a carico dei soggetti richiedenti il documento, è determinato in euro 24,56, I.V.A. esclusa.

A questo importo, maggiorato dell’IVA, va aggiunta la commissione di euro 0,50, esente dall’I.V.A., prevista dalla Convenzione, tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e le Poste italiane S.p.A. del 17 luglio 2015.

Gli importi di cui sopra sono riscossi all’atto della presentazione della richiesta del permesso di soggiorno elettronico, mediante versamento sul conto corrente postale n. 67422402 intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, con causale «importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico».

Lo ha stabilito il decreto interministeriale 10 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2016.

Dunque, il nuovo prezzo per il rilascio del PSE 380 passa dai precedenti euro 27,50 agli attuali euro 30,46, con un aumento di euro 2,96.

E’ rimasto invariato, per il momento, il contributo previsto dall’art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. 6 ottobre 2011 (dell’importo di 80, 100 e 200 euro a seconda della tipologia di permesso di soggiorno richiesto).

A detti costi vanno aggiunti:

– il corrispettivo dovuto a Poste italiane per la spedizione della raccomandata di euro 30,00 e

– la marca da bollo dell’importo di euro 16,00.

Ricapitolando, a partire dal 28 aprile 2016 i costi complessivi per il rilascio del permesso di soggiorno sono i seguenti:

– 156,46 euro (80 + 30,46 + 30,00 + 16,00): richiedenti permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari ad un anno;

– 176,46 euro (100 + 30,46 + 30,00 + 16,00): richiedenti permesso di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;

– 276,46 euro (200 + 30,46 + 30,00 + 16,00): richiedenti permesso di soggiorno CE per “soggiornanti di lungo periodo”, dirigenti di azienda o dipendenti altamente qualificati.

Sono tenuti al pagamento del solo contributo di euro 30,46 (costo del permesso di soggiorno in formato elettronico) le seguenti categorie di stranieri:

– cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni;

– cittadini stranieri, figli minori che fanno ingresso per ricongiungimento familiare;

– cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, nonchè loro accompagnatori,

– cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari;

– cittadini stranieri richiedenti l’aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.

Non possiamo non ricordare che, a proposito di questi diritti imposti dall’Italia, la Corte di Giustizia dell’Unione europea – accogliendo un ricorso presentato da INCA e CGIL – con sentenza del 2 settembre 2015, definì il contributo richiesto dalla normativa italiana come “sproporzionato rispetto alla finalità perseguita dalla direttiva” e “atto a creare un ostacolo all’esercizio dei diritti conferiti da quest’ultima”.

Nonostante questo, il nostro legislatore, anziché adeguarsi abbassando l’importo del contributo in questione, continua “senza alcun pudore” ad imporre un ulteriore balzello.

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

AVVOCATI – Via libera alla pubblicità on line – Modificato il comma 1 dell’art. 35 del Codice deontologico forense

L’avvocato che da’ informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in  ogni  caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.

E’ questo il testo del nuovo comma 1, dell’art. 35 del Codice deontologico forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) nella seduta amministrativa del 22 gennaio 2016, preso atto dell’esito delle procedure di consultazione di cui alla precedente delibera del 23 ottobre 2015.

E’ stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2016, il Comunicato del Consiglio nazionale forense (CNF) con il quale si rende noto il nuovo testo dell’art. 35 del codice deontologico forense in seguito alla modifica deliberata nella seduta amministrativa del 23 ottobre 2015.

Dunque, d’ora in poi sarà possibile per gli avvocati fare pubblicità on line.

Nella stessa seduta è stata altresì deliberata l’abrogazione dei comma 9 e 10 del medesimo articolo 35, che contenevano uno specifico riferimento alla disciplina dei siti web.

Questo il testo dei due commi abrogati:

“9. L’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso.

  1. L’avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l’indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito”.

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

roaming-europe-2017ROAMING – L’Unione europea taglia ancora – Dal 2017 abolizione definitiva

Dal 30 aprile 2016 nuova stretta sulle tariffe di terminazione internazionali per il mobile. Dal 2017 ci sarà l’abolizione definitiva. I cittadini europei, quindi, potranno muoversi da una nazione all’altra effettuando chiamate e collegandosi alla Rete in roaming agli stessi prezzi praticati dall’operatore telefonico nazionale.

Il roaming viene utilizzato in particolare dagli operatori telefonici di telefonia cellulare per permettere agli utenti mobili di collegarsi tra loro eventualmente utilizzando anche una rete non di loro proprietà dietro una quota di pagamento all’altro operatore.

Ciò può accadere ad esempio quando l’utente si trova all’estero e l’operatore telefonico non possiede una rete propria (“roaming internazionale”) oppure quando l’utente si trova nel paese di origine dell’operatore telefonico, ma questo non possiede una copertura totale della nazione (in entrambi i casi l’operatore si appoggia su reti telefoniche appartenenti ad altri operatori, nazionali o esteri), oppure semplicemente quando l’utente destinatario appartiene alla rete di un altro operatore telefonico.

Attraverso il roaming, quindi, l’operatore consente all’utente la possibilità di utilizzare il servizio in tutta la nazione e oltre.

Il cammino verso la fine del roaming all’interno dell’Unione Europea è in pieno svolgimento da ormai diversi anni a questa parte.

Dal 30 aprile 2016, i costi del roaming sono scesi in modo molto significativo all’interno dell’Europa. Rispetto a quanto in vigore fino a oggi, il calo è significativo: il sovrapprezzo massimo che si applica a decorrere da tale data è di 5 centesimi per le chiamate, 2 centesimi per gli SMS e 5 centesimi per ogni megabyte di navigazione rispetto alle tariffe in vigore in patria. Tutte le cifre sono IVA esclusa.

Ricordiamo, infatti, che dal 1° luglio 2014 è stata applicata una riduzione di quasi il 60%: per queste tre categorie di traffico, si partiva rispettivamente da 19, 6 e 20 centesimi. Il taglio è stato, quindi, sensibile e dovrebbe semplificare non poco la vita a chi si dovrà recare all’estero (purché rimanga in Europa o Paesi aderenti, 31 in tutto: 28 Paesi dell’Unione europea, più Svizzera, Norvegia e Islanda), per lavoro o in vacanza.

Il 2017 segnerà invece definitivamente il tramonto del balzello: dal 15 giugno del 2017 si potrà chiamare e navigare esattamente con la stessa tariffa che si utilizza nel Paese di provenienza, fatte salve eventuali tariffe e offerte specifiche per la permanenza all’estero disposte dagli operatori.

L’unica limitazione decisa dalla Commissione Europea, è la clausola di “salvaguardia di utilizzo corretto”, allo scopo dichiarato di prevenire abusi come il “roaming permanente”. Gli utenti, infatti, non potranno assolutamente acquistare una scheda SIM in un altro Paese per utilizzarla nel proprio beneficiando quindi di costi inferiori. In questi casi, infatti, gli operatori telefonici potranno applicare delle tariffe extra per rientrare delle spese sostenute dagli utenti colpevoli di voler aggirare le regole.

In altre parole, non si potrà acquistare una SIM tedesca per navigare costantemente in Italia, per sfruttare eventuali condizioni più favorevoli: chi risiede in Italia dovrà comunque utilizzare una SIM distribuita da un operatore italiano, e verrà avvantaggiato solo durante gli spostamenti.

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

REGISTRO DELLE IMPRESE – Indirizzi PEC inattivi – Emesso il primo provvedimento di revoca/cessazione da parte di un Giudice del Registro

Sull’argomento siamo già intervenuti nelle newsletter n. 8 del 20 febbraio 2016 (Punto n. 7) e n. 11 del 12 marzo 2016 (Punto n. 6), ricordando che l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), obbligatoriamente comunicata al Registro delle imprese dalle società e dalle imprese individuali, deve essere attiva, non deve, cioè, essere scaduta o revocata. In caso contrario l’impresa ha l’obbligo di comunicare all’Ufficio del Registro delle imprese un nuovo indirizzo PEC dell’impresa valido e attivo, dopo averlo richiesto ad uno dei gestori abilitati iscritti nell’elenco pubblicato sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

Secondo quanto disposto dalla Direttiva 2608 del 27 aprile 2015 (in vigore dal 13 luglio 2015), emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministero della Giustizia, l’ufficio del Registro delle imprese ha l’obbligo di verificare, con modalità automatizzate e con periodicità almeno bimestrale, se le caselle di posta elettronica certificata (PEC) relative agli indirizzi iscritti nel Registro stesso risultino attive. In caso negativo, l’ufficio dovrà invitare l’impresa interessata a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un termine non superiore a dieci giorni, decorso il quale l’ufficio dovrà procedere, sensi dell’articolo 2191 del Codice civile, alla cancellazione dell’indirizzo in questione.

A tale proposito, vogliamo segnalare che, con decreto in data 12 aprile 2016, RG 3790, il Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Milano ha disposto, in conformità di un provvedimento amministrativo adottato dal Conservatore del Registro delle Imprese in data 5 febbraio 2016, che si proceda all’iscrizione d’ufficio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2190 Codice civile, della revoca/cessazione degli indirizzi PEC relativi a 20.559 imprese e società indicate in apposito allegato, in ragione della intervenuta revoca o cessazione dei medesimi indirizzi PEC.

Nel decreto il Giudice ha anche disposto che la notifica avvenga mediante pubblicazione del provvedimento nell’albo camerale on line della Camera di Commercio di Milano, per sette giorni consecutivi, dalla cui scadenza decorrerebbero poi i quindici giorni per l’eventuale presentazione del ricorso al Tribunale ai sensi dell’art. 2192 Codice civile.

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

DIRITTO ANNUALE 2016 – Informativa via PEC – Importi ridotti del 40% rispetto al 2014 -Pagamento con due modalità entro il 16 giugno – Disponibile nuovo servizio online 

Per l’anno 2016 il Sistema camerale italiano ha introdotto alcune importanti novità per il pagamento del diritto annuale.

La prima riguarda la trasmissione della consueta informativa relativa al pagamento del diritto annuale 2016. Nel rispetto delle recenti normative, l’informativa sarà inviata utilizzando esclusivamente il canale di invio tramite Posta elettronica certificata (PEC) alla casella dichiarata dall’impresa al Registro delle imprese. Pertanto nessuna informativa cartacea, tranne che per un numero limitato di soggetti quali i soggetti c.d. “only REA” e i Consorzi che al momento risultano ancora esclusi dall’obbligo di munirsi di P.E.C.

Le imprese che dovessero riceverla in formato cartaceo, a causa di una PEC non più valida, dovranno provvedere al più presto a ripristinarne la validità e/o a comunicare una nuova casella PEC al Registro delle Imprese.

La seconda riguarda la messa a disposizione di tutte le imprese di un nuovo sito internet di informazione e calcolo del diritto annuale da versare (http://dirittoannuale.camcom.it)

Da questo sito le imprese potranno:

– consultare le pagine informative sulla Camera di Commercio ed i servizi da questa erogati;

– avere accesso alla normativa di riferimento sul diritto annuale;

calcolare l’esatto importo da versare alla scadenza ordinaria del versamento;

– ottenere la risultanza del calcolo direttamente al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

procedere al pagamento del diritto dovuto per il 2016 attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

L’accesso sarà possibile da parte di tutte le imprese senza necessità di autenticazione. Sarà sufficiente indicare il proprio Codice fiscale e la casella PEC per la ricezione in automatico degli estremi di calcolo ed eventuale ricevuta di versamento. Nel caso di soggetti che non hanno l’obbligo della PEC sarà sufficiente indicare una casella di posta elettronica non certificata.

Alcuni suggerimenti importanti.

Le imprese già iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) al 1° gennaio 2016 devono versare il diritto annuale 2016 alla Camera di Commercio di competenza (dove risulta iscritta la Sede e/o le unità locali) entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, ovvero entro il 16 giugno 2016.

Le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio per l’anno 2016 sono state fissate dal decreto interministeriale 8 gennaio 2015. Gli importi dovuti per il 2016 sono sinteticamente riportati nella nota circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2015, Prot. 279880.

Ricordiamo che, l’art. 28 della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014, ha previsto una riduzione graduale dell’importo del diritto annuale delle Camere di Commercio. Nelle more del riordino del sistema delle Camere di Commercio, l’importo del diritto annuale, come determinato per l’anno 2014, è stato ridotto, per l’anno 2015, del 35 per cento, per l’anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall’anno 20 17, del 50 per cento.

Nel corso del mese di maggio tutte le imprese iscritte alla data del 31 dicembre dell’anno precedente ricevono, da parte delle Camere di Commercio, una comunicazione – tramite posta elettronica certificata (PEC)che illustra le modalità di versamento del diritto annuale. Il recapito delle informative via PEC sarà concluso entro il 31 maggio 2016.

Il pagamento deve essere eseguito in unica soluzione con F24 (disponibile in due diversi modelli: F24 semplificato e F24 classico) o attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

Se il pagamento non viene effettuato entro il 16 giugno 2016, è possibile effettuarlo entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza ordinaria suddetta, e cioè entro il 16 luglio 2016, maggiorando l’importo dello 0,40% (con arrotondamento al centesimo di euro), a titolo di interesse corrispettivo.

Per le imprese che hanno sedi secondarie o unità locali in più Province, prima di calcolare l’importo da pagare, verificare se la Camera di Commercio interessata ha provveduto ad un eventuale maggiorazione degli importi del diritto annuale.

Le imprese e i soggetti che hanno trasferito la sede legale da una provincia a un’altra dopo il 1° gennaio 2016, versano il diritto 2016 per la sede alla sola Camera di Commercio di provenienza.

Entro un anno dalla scadenza ordinaria del 16 giugno 2016, salvo proroghe, il diritto annuale potrà ancora essere regolarizzato con ravvedimento operoso.

Attenzione alle richieste ingannevoli e ai falsi bollettini !!

LINK:

http://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/#headers

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 


CAMPAGNA BILANCI – Omesso deposito del bilancio d’esercizio – Minata la trasparenza e la completezza della pubblicità del Registro imprese – Iniziative di alcune Camere di Commercio per il recupero dei bilanci non depositati

Ai sensi dell’art. 2435 Codice civile, il deposito del bilancio d’esercizio rappresenta un preciso obbligo a carico degli amministratori da assolvere, in via telematica, entro 30 giorni dall’approvazione da parte dell’Assemblea dei soci dei documenti relativi: verbale (art. 2435, comma 1 del c.c.), relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.), ed eventuale relazione dei sindaci e dei revisori (art. 2429 c.c.).

Per la presentazione delle situazioni patrimoniali dei consorzi (senza la qualifica di “confidi”) il termine è di 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio (art. 2615 bis C.C.).

L’omessa presentazione del bilancio e dell’elenco soci nei termini è punita con sanzione amministrativa pecuniaria. Secondo quanto stabilito dall’art. 2630 Codice civile “Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, […] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa p ecuniaria è aumentata di un terzo”.

Le sanzioni pecuniarie colpiscono “chiunque sia tenuto dalla legge agli adempimenti previsti a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio” (amministratori, liquidatori e sindaci) e prevedono nel caso di ritardato o omesso deposito del bilancio, per ciascun membro del Consiglio di amministrazione, a prescindere dalle deleghe attribuite, e, se presenti, per ciascun sindaco, il pagamento:

– da 45,78 a 458,67 euro nel caso di differimenti non superiori ai 30 giorni rispetto ai termini statuiti;

– da 137,33 a 1.376,00 euro nel caso di ritardi superiori.

I responsabili possono avvalersi dell’istituto dell’oblazione che prevede la riduzione della sanzione da un minimo di 91,56 euro ad un massimo di 274,66 euro versando i relativi importi entro il 60° giorno successivo alla contestazione.

Alcune Camere di Commercio, dopo aver constatato ”una significativa percentuale di inadempienti per le imprese soggette a tale obbligo”, hanno avviato – ai fini della trasparenza e completezza della pubblicità del Registro delle Imprese – una serie di iniziative finalizzate al recupero dei bilanci non depositati.

Citiamo la Camera di Commercio di Modena, la quale, per dare piena attuazione al principio di completezza della pubblicità che regge tale Registro (ex art. 8 della L. 580/1993 e s.m.i.), già nel corso del 2015 ha inviato una informativa via PEC alle imprese interessate al fine di verificare tali situazioni.

Nel proseguire con tali finalità – si legge nel comunicato – “a partire dalla Campagna Bilanci 2016, si continua con tale azione di sensibilizzazione e l’Ufficio del Registro delle Imprese verificherà per ogni pratica di bilancio se siano stati depositati o meno anche i bilanci degli anni precedenti e, in caso di esito negativo, sospenderà formalmente il procedimento chiedendo di depositarli o a fornire giustificazioni in merito”.

Tutte le società interessate sono pertanto invitate a verificare la propria posizione e, se il caso, a provvedere all’invio telematico dei bilanci di esercizio regolarmente approvati, ma per qualsiasi motivo non ancora depositati rispettando l’ordine cronologico degli esercizi di riferimento, iniziando dal bilancio relativo all’esercizio più vecchio.

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

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SCRITTURE CONTABILI – Sentenza della Corte di Cassazione in merito all’obbligo di conservazione decennale della documentazione contabile 

L’ultrattività dell’obbligo di conservazione delle scritture contabili ovvero la sua estensione oltre il termine decennale si impone non già in via generale ma solo se l’accertamento che sia iniziato prima del decimo anno non sia stato ancora definito.

Il principio è contenuto nella Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Civile, n. 9834, depositata il 13 maggio 2016, da cui emerge che – così come testualmente previsto dal comma 5, dell’art. 8, della legge n. 212 del 27 luglio 2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) – l’obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione”.

Tale principio, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della medesima legge n. 212/2000, costituisce “principio generale dell’ordinamento tributario”.

In particolare, osservano i Supremi Giudici, la tesi erariale sostenuta dall’Agenzia delle Entrate non trova il conforto della legge, dal momento che l’art. 22, comma 2, D.P.R. n. 600/1973, laddove prevede che “le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi ai corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine stabilito dall’art. 2220 o da altre leggi tributarie“, deve essere interpretato in armonia al dettato letterale di esso, nonché, partitamente, in ossequio al principio specifico più generalmente previsto dall’art. 8, comma 5, della legge n. 212/2000, nel senso che “l’ultrattività dell’obbligo di conservazione ovvero la sua estensione oltre il termine decennale dell’art. 2220 C.C. – ed ora pure del citato art. 8, comma 5 – si impone non già in via generale – di modo che se ne possa affermare l’inosservanza anche quando, come qui, il termine decennale sia spirato prima che l’accertamento abbia avuto luogo – ma solo se l’accertamento che sia iniziato prima del decimo anno non sia stato ancora definito, diversamente derivandone, se non un’interpretazione sostanzialmente abrogatrice della norma, un’applicazione di essa influenzata da un forte indice di discrezionalità, nel senso che potendo l’amministrazione procedere all’accertamento nei termini dell’art. 43, D.P.R. n. 600/1973, l’obbligo di conservazione, scaduto il periodo decennale, si protrarrebbe sino alla scadenza dei termini anzidetti per una durata che dipende esclusivamente dalla volontà dell’ufficio, rispetto alla quale il contribuente non avrebbe altra difesa che conservare le scritture sine die”.

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

MULTA PER SOSTA SULLE STRISCE BLU – Quando è nulla? Alcuni chiarimenti dalla Corte di Cassazione 

Per essere valide, e non poter essere annullate, le multe per sosta sulle strisce blu senza pagare le tariffe previste devono obbligatoriamente rispettare alcune condizioni: nelle vicinanze devono esserci aree di sosta gratuite oppure la zona deve essere stata annoverata dal Comune come area storica o di pregio ambientale.

Lo conferma la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8282/2016, pubblicata il 27 aprile 2016, offrendo agli automobilisti alcuni strumenti per poter contestare le multe ed evitare il pagamento ovviamente previa verifica di questi due presupposti.

Quindi la multa all’automobilista che ha lasciato l’auto sulle strisce blu, senza pagare il tagliando, è nulla se nelle immediate vicinanze del luogo dove il conducente ha parcheggiato non sono presenti aree di sosta gratuite e al contempo se il Comune non riesce a dimostrare che la zona interessata è tra quelle di particolare valore storico o di particolare pregio ambientale.

L’onere della prova, in una eventuale causa davanti al giudice di Pace per la contestazione / impugnazione della multa, è diviso come segue: l’automobilista deve dimostrare, con delle foto, che nella zona in questione le strisce blu non sono alternate a strisce bianche anche in strade limitrofe e non necessariamente sulla stessa via. A quel punto se il Comune non vuole perdere la causa deve mostrare, se esiste, l’ordinanza con cui l’area in questione è classificata tra quelle di maggior pregio storico o ambientale.

La medesima sentenza chiarisce un altro punto importante: la multa per mancata esposizione del tagliandino di pagamento può essere contestata se il parcheggio è stato effettivamente pagato ma la ricevuta viene esposta altrove (ad esempio nel sedile dell’auto).

In casi come questi, tuttavia, viene stabilita la compensazione delle spese di lite anche a carico del cittadino, che in ogni caso dovrebbe sempre fare in modo che il tagliando di pagamento sia facilmente identificabile da chi di dovere.

 

Fonte: www.tuttocamere.it

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NEWSLETTER P.S.C. Maggio 2016:

RIFORMA COSTITUZIONALE – Sulla Gazzetta Ufficiale il testo di legge costituzionale

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016, il testo di legge costituzionale recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione».

Il provvedimento di riforma dispone, in particolare, il superamento dell’attuale sistema di bicameralismo paritario, riformando il Senato che diviene organo di rappresentanza delle istituzioni territoriali; contestualmente, sono oggetto di revisione la disciplina del procedimento legislativo e le previsioni del Titolo V della Parte seconda della Costituzione sulle competenze dello Stato e delle Regioni.

Il testo è finalizzato al superamento del “bicameralismo perfetto” e all’introduzione di un “bicameralismo differenziato”, in cui il Parlamento continua ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato della Repubblica ma i due organi hanno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti.

Il testo approvato prevede inoltre:

– la revisione del procedimento legislativo, inclusa l’introduzione del c.d. “voto a data certa“;

– l’introduzione dello statuto delle opposizioni;

– la facoltà di ricorso preventivo di legittimità costituzionale sulle leggi elettorali di Camera e Senato;

– alcune modifiche alla disciplina dei referendum;

– tempi certi per l’esame delle proposte di legge di iniziativa popolare, per la presentazione delle quali viene elevato il numero di firme necessarie;

– la costituzionalizzazione dei limiti sostanziali alla decretazione d’urgenza;

– modifiche al sistema di elezione del Presidente della Repubblica e dei giudici della Corte Costituzionale da parte del Parlamento;

– la soppressione della previsione costituzionale delle Province;

– la riforma del riparto delle competenze tra Stato e Regioni;

– la soppressione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL).

 

LINK:

http://www.regioni.it/download/news/454189/

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

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AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE – Una guida dal Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con un comunicato stampa del 22 marzo 2016,  ha reso noto che è a disposizione, sul proprio sito istituzionale, una guida (Handobook), dal titolo “Agevolazioni MiSE per le imprese”, nella quale sono elencate tutte le agevolazioni adottate dal dicastero e attualmente fruibili dalle imprese.

La guida, redatta sia in italiano che in inglese, rappresenta un vademecum di tutte le misure agevolative adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico in un’ottica di modernizzazione e rafforzamento del paradigma imprenditoriale italiano.

Il Governo ha ridisegnato la mappa degli aiuti alle imprese e cambiato il verso della politica industriale cercando di adottare una strategia riconducibile ad una visione integrata, unitaria e non frammentata.

L’Handbook raccoglie tutte le agevolazioni attualmente fruibili dalle imprese, suddivise in quattro macro-aree di intervento (sostegno alla competitività, sostegno all’innovazione, efficienza energetica, internazionalizzazione) e un focus speciale sulle Start-up e PMI innovative.

Per ognuna delle agevolazioni, il manuale prevede una scheda con l’indicazione dei beneficiari, dell’entità del contributo, modalità di richiesta e relative scadenze.

 

LINK:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/pubblicazioni/2034271-handbook-agevolazioni-per-le-imprese

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 notariato

SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI (STP) – Secondo il Notariato non può avere la forma di SRLS

La società tra professionisti (STP) non può avere la forma della società a responsabilità limitata semplificata (SRLS).

E’ quanto viene affermato in una nota elaborata dall’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato dal titolo Note critiche al pronto ordini del C.N.D.C.E.C. in materia di S.t.p. in forma di S.r.l.s.“, in riposta al parere n. 262 del 14 marzo 2016 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (C.N.D.C.E.C.), che, invece, si era espresso favorevolmente in ordine alla possibilità che la società tra professionisti potesse rivestire la forma della società a responsabilità limitata semplificata.

L’art. 10, comma 3 della legge 12 novembre 2011, n. 183, prevede – secondo il CNDCEC – che per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico possano essere costituite società secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. La norma consente, pertanto, di far ricorso sia ai modelli personalistici, sia a quelli capitalistici, nonché al modello cooperativo [ … ]. Come evidenziato nella circolare 32/IR del 12 luglio 2013, “il generico rinvio effettuato ai modelli societari del titolo V dall’art. 10, comma 3 della legge n. 183/2011, consente di includere anche le soci età a responsabilità semplificata di cui all’art. 2463 bis c.c., seppur con gli accorgimenti che si rendano necessari in ragione della peculiare disciplina che la contraddistingue”.

Per quanto concerne la SRLS, il CNDCEC ritiene che l’inderogabilità delle clausole del modello standard fissata dal 3° comma dell’art. 2463-bis del Codice civile, deve essere intesa nel senso che “solamente le clausole previste nel modello standard tipizzato non sono derogabili e non che il modello standard tipizzato sia inderogabile”.

Tale affermazione – secondo il Notariato – è tutt’altro che pacifica. All’indomani dell’introduzione della disciplina della SRLS, sulla derogabilità o meno del modello standard, sono state, infatti, assunte posizioni assai diverse.

Tuttavia, il dibattito sul grado di rigidità dello statuto di SRLS è da ritenersi non più attuale a seguito dell’intervento del legislatore che, mediante l’introduzione da parte del D.L. n. 76/2013 della previsione di cui al comma 3 dell’art. 2463-bis, c.c., secondo cui le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili, esclude la possibilità di integrare lo statuto che non può avere un contenuto diverso da quello stabilito dall’art. 2463-bis, comma 2.

Sotto tale profilo va ricordato come la giurisprudenza abbia affermato come «la s.r.l. semplificata è disciplinata dal legislatore, peraltro solamente nella fase costitutiva, con criteri di rigida conformità al modello ministeriale, in ragione della “semplificazione” che caratterizza tale struttura societaria e la distingue dalla s.r.l. ordinaria, ed in ragione anche della gratuità dell’atto. Di conseguenza, una volta che le parti intendano utilizzare tale struttura societaria, nessuna difformità dal modello ministeriale può sussistere» (Trib. Venezia, 9 no vembre 2015, che ha disposto la cancellazione d’ufficio di una s.r.l.s. il cui atto costitutivo si discostava dal modello).

Una diversa lettura del disposto del comma 3 dell’art. 2463-bis, c.c., come quella proposta dal C.N.D.C.E.C., “presta il fianco a critiche, oltre che sul piano della formulazione letterale della norma, anche sul piano sistematico”.

Perché una società possa qualificarsi “società tra professionisti” vengono previste, al comma 4 dell’art. 10 della L. n. 183/2011, clausole obbligatorie, il cui contenuto è rimesso alla determinazione dei privati, non contemplate nel modello. La previsione statutaria di tali clausole impedisce di costituire una STP in forma di SRL semplificata, stante l’inderogabilità del modello standard.

Nulla vieta, invece, costituire una STP in forma di SRL con capitale compreso tra 1 e 10.000 euro (regolata dai commi 4 e 5 dell’art. 2463, C.C.), in quanto appunto le SRL rientrano tra i tipi sociali espressamente richiamati dalla legge n. 183/2011, e tale legge non richiede requisiti speciali relativi all’importo minimo del capitale sociale.

 

LINK:

http://www.notariato.it/sites/default/files/Segnalazione-prassi-Stp-Srls-240316.pdf

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – Le linee guida dell’Accademia Romana di Ragioneria

L’Accademia Romana di Ragioneria, con la nota operativa n. 4/2016, fornisce una panoramica sulle procedure per la risoluzione delle crisi da sovraindebitamento, dettagliando la disciplina prevista per soggetti al di sotto dei requisiti dimensionali previsti per l’applicazione della legge fallimentare.

La conoscenza di tali procedure, caratterizzate dal coinvolgimento del Tribunale e degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, è infatti di estremo interesse sia per le piccole imprese sia per le famiglie con un’elevata esposizione debitoria.

Le procedure di sovraindebitamento furono introdotte per la prima volta dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), e poi successivamente riformula te dalla Legge 27 dicembre 2012, di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. “Decreto Sviluppo-bis”).

Le norme prevedono due procedure per le imprese che non superano i requisiti dimensionali previsti per l’applicazione della Legge fallimentare, e che hanno lo scopo di comporre la crisi.

Si tratta della procedura per un Accordo, definito di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, e della procedura per la Liquidazione dei beni del debitore. Inoltre, vi è una procedura specifica per i consumatori, denominata Piano del consumatore.

Tutte e tre le procedure richiamate formano oggetto di approfondimento nella nota operativa in questione.

 

LINK:

http://www.accademiaromanaragioneria.it/it/sites/default/files/Nota%20operativa%20n%204.2016.pdf

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

logo_itAPPALTI PUBBLICI – Disponibile una Guida predisposta dalla Commissione europea

La Commissione europea ha pubblicato la guida sugli appalti pubblici «Orientamenti per i funzionari responsabili degli appalti sugli errori più comuni da evitare nei progetti finanziati dai Fondi strutturali e d’investimento europei».

Il documento, realizzato in tutte le lingue dell’Unione, rappresenta un utile strumento per i funzionari consentendo loro di evitare gli errori frequenti e di adottare le migliori pratiche per l’esecuzione delle procedure d’appalto.

Gli appalti pubblici rappresentano un elemento importante degli investimenti pubblici e rappresentano circa il 19% del PIL dell’Unione Europea. Inoltre, si stima che circa il 48% dei Fondi strutturali e di investimento europei vengano elargiti attraverso degli appalti pubblici.

La Guida, pur non fornendo un’interpretazione giuridica delle direttive UE, fornisce consigli pratici, guida i funzionari nelle fasi in cui gli errori sono più frequenti e consente di gestire al meglio ogni situazione, presenta una serie di buone pratiche ed esempi concreti, spiegazioni su temi specifici, studi di casi e modelli.

Per facilitare l’uso della guida sono infine stati inseriti punti di allerta ed elementi interattivi con link ai pertinenti testi legislativi e ad altri documenti utili.

L’iniziativa è uno degli elementi del “Piano d’azione” in materia di appalti pubblici, nel quadro di una più ampia iniziativa lanciata dal Commissario UE per la Politica regionale Corina Creţu per aiutare gli Stati membri e le regioni a migliorare il loro modo di investire e di gestire i fondi della politica di coesione, accanto allo sviluppo di “Peer 2 Peer”, una piattaforma rivolta ai funzionari pubblici degli Stati membri per consentire loro di scambiare competenze e buone pratiche nel campo dello sviluppo della capacità amministrativa, e ai patti  di integrità, uno strumento per migliorare la tr asparenza e la responsabilità in materia di appalti pubblici.

 

LINK:

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_public_proc_it.pdf

 

Fonte: Dipartimento Politiche Europee

 

 

 

AIUTI DI STATO – Al via la prima edizione del corso online per soli dipendenti pubblici

Il Dipartimento Politiche Europee, in collaborazione con FORMEZ PA, avvia dal 26 aprile 2016 un corso di formazione di base sugli aiuti di Stato rivolto a tutte le Amministrazioni pubbliche.

L’obiettivo del corso formativo è quello di favorire una comprensione di massima del processo di modernizzazione delle regole per il controllo degli aiuti di Stato, entrato in vigore nel 2014.

Il corso è destinato ai soli dipendenti pubblici (dirigenti e funzionari) privi di conoscenze in materia di aiuti di Stato. La partecipazione è gratuita.

Il percorso didattico si svolge interamente on line, modalità webinar. Per la partecipazione è pertanto necessaria la disponibilità di connessione Internet, cuffie o casse audio.

Il corso si sviluppa in un totale di 18 ore di formazione (12 collegamenti webinar da 90 minuti ciascuno), nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle 11,30.

Al termine del corso è previsto un test di comprensione (ai fini esclusivi della valutazione/verifica della incisività del progetto).

La prima edizione ha inizio il 26 aprile 2016 ma è prevista una seconda edizione con inizio il 17 maggio 2016. Le indicazioni della seconda edizione saranno disponibili sul sito di FORMEZ a partire dal 28 aprile 2016).

Il programma del corso prevede, in sintesi:

– Nozione di aiuti di Stato

– Le forme dell’aiuto di Stato

– La fisiologia e patologia degli aiuti di Stato

– La modernizzazione delle regole sugli aiuti di Stato

– Aiuti di stato e servizi di interesse economico generale (SIEG)

– Il sistema di notifica degli aiuti di Stato

Le iscrizioni per la prima edizione del corso devono pervenire entro e non oltre la data del 15 aprile.

 

LINK:

http://eventipa.formez.it/node/70275

http://www.formez.it/notizie/aiuti-stato-due-edizioni-un-corso-line-dipendenti-pubblici.html

 

Fonte: Dipartimento Politiche Europee

 

 

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CRESCERE IN DIGITALE – Al via i corsi di formazione e tirocini per i giovani – Opportunità per le imprese italiane

Prendono il via in questi giorni in tutta Italia i primi tirocini nelle imprese all’interno del progetto “Crescere in digitale”, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e attuato da Unioncamere in partnership con Google per diffondere le competenze digitali tra i giovani e nel contempo avvicinare al web le imprese italiane.

Il progetto “Crescere in digitale” è rivolto ai giovani iscritti al programma Garanzia Giovani che potranno accedere, senza alcun costo, al percorso di formazione disponibile sulla piattaforma crescereindigitale.it

L’iniziativa punta a rafforzare l’occupabilità dei giovani italiani e a favorire la digitalizzazione delle PMI, attraverso un percorso formativo composto da diverse fasi: 50 ore di training online, laboratori sul territorio e oltre 3.000 tirocini retribuiti nelle imprese italiane.

Sono circa 150 i tirocini già avviati e altrettanti già assegnati e in corso di attivazione, per un totale di 300 nelle diverse regioni italiane.

Dopo l’avvio della piattaforma digitale, lanciata nel settembre scorso e i laboratori sul territorio, entra nel vivo anche la terza fase del programma caratterizzata dalla possibilità per i partecipanti di effettuare fino a 3.000 tirocini nelle imprese.

Tutti i tirocini sono rimborsati con un contributo pari a 500 euro al mese ed hanno una durata di 6 mesi.

Le imprese interessate ad ospitare un tirocinante possono continuare ad esprimere il proprio interesse sull’apposita piattaforma www.crescereindigitale.it compilando il modulo dedicato.

I tirocini sono finanziati nell’ambito del piano Garanzia Giovani e, in caso di successiva assunzione del tirocinante, le aziende possono beneficiare di incentivi, fino a un massimo di 12.000 euro.

 

LINK:

http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/default.aspx

http://www.unioncamere.gov.it/download/5646.html

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

IMPOSTA DI BOLLO – Casi di esenzione – Due nuove risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate

1) Sono esenti dall’imposta di bollo i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica degli atti giudiziari. La richiesta di tali atti, infatti, deve intendersi funzionale al procedimento giurisdizionale con la conseguente operatività delle previsioni contenute nell’art. 18, comma 2, D.P.R. n. 115/2002.

Il chiarimento è giunto dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 24/E del 18 aprile 2016, emessa a seguito di un’istanza di interpello formulata dal Ministero dell’Interno nella quale si dava conto, in senso critico, della tesi sostenuta da un Ordine degli avvocati mirata a ottenere il rilascio di tali documenti in esenzione dal tributo.

La risoluzione osserva come a seguito dell’entrata in vigore del “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’applicazione dell’imposta di bollo sugli atti giudiziari abbia assunto natura residuale, poiché rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato. In altri termini, l’introduzione del contributo unificato, da corrispondere per i procedimenti giurisdizionali, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, comporta la non applicabilità dell’imposta di bollo agli atti e provvedimenti processuali “ … inclusi quel li antecedenti, necessari o funzionali” (art. 18 del DPR n. 115 del 2002).

Pertanto, conclude la risoluzione, i certificati anagrafici beneficiano del regime di esenzione dall’imposta di bollo, qualora antecedenti, necessari e funzionali ai procedimenti giurisdizionali e a condizione che il soggetto richiedente rivesta la qualità di parte processuale. Sul certificato rilasciato in esenzione dovrà essere indicata la norma di riferimento, ovvero l’uso cui tale atto è destinato.

2) Sono esenti dall’imposta di bollo le quietanze emesse dagli organi di polizia stradale a seguito della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie relative a infrazioni stradali. Ciò in quanto le sanzioni amministrative per le violazioni del Codice della strada sono riconducibili nell’ambito delle entrate extra-tributarie degli enti locali, con la conseguente applicabilità del regime di cui all’art. 5 comma 4 della Tabella annessa al D.P.R. n. 642/1972.

Il chiarimento è giunto dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 25/E del 18 aprile 2016, emessa a seguito di un’istanza di interpello proposta da un Comune che domandava se le quietanze in oggetto dovessero scontare o meno il tributo ai sensi dell’art. 13 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972 che, si ricorda, prevede l’obbligo di assoggettamento a imposta nella misura di 2 euro sulle fatture emesse dai Comuni per entrate extra tributarie di importo superiore ad euro 77,47 nonché sulle quietanze emesse dal Tesoriere attestanti l’avvenuto pagamento dei mandati, anche se esenti IVA.

Considerato che le sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni recate dal Codice della strada, sono irrogate nell’esercizio della potestà amministrativa dell’ente locale, deve ritenersi che la stessa possa essere ricondotta nell’ambito delle entrate extra tributarie dello Stato o degli enti locali, di cui al citato articolo 5 della Tabella.

Analogamente, nel medesimo ambito applicativo devono essere ricondotti anche gli atti relativi alla riscossione delle predette sanzioni, con la conseguenza che il medesimo regime di esenzione trova applicazione anche con riferimento alle quietanze di pagamento emesse dagli organi della polizia stradale a seguito della riscossione di proventi contravvenzionali.

 

Fonte: www.tuttocamere.it

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NEWSLETTER P.S.C. Aprile 2016:

START-UP INNOVATIVE – Pubblicato il Modello uniforme di atto costitutivo e statuto per la costituzione di una SRL non semplificata senza il ricorso al notaio

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 8 marzo 2016, il Decreto 17 febbraio 2016, recante Modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative.

Il decreto, nel dare attuazione a quanto previsto dall’art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n 3, convertito dalla legge n. 33 del 2015, stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2463 del Codice civile, i contratti di società a responsabilità limitata, ivi regolanti, aventi per oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e per i quali viene richiesta l’iscrizione nella sezione speciale delle start-up, di cui all’articolo 25, comma 8, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, potranno essere redatti in forma elettronica e firmati digitalmente a norma dell’art. 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.) da ciascuno dei sottoscrittori, nel caso di società pluripersonale, o dall’unico sottoscrittore, nel caso di unipersonale, in totale conformità allo standard allegato sotto la lettera A del presente decreto, redatto sulla base delle specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile del modello.

Il decreto introduce così la possibilità di costituire una Start-up innovativa mediante un modello standard tipizzato con firma digitale, senza ricorso al notaio, ferma restando, tuttavia, la possibilità di costituire la società per atto pubblico.

L’atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, dovranno essere redatti in modalità esclusivamente informatica e portare l’impronta digitale di ciascuno dei sottoscrittori apposta a norma dell’art. 24 del C.A.D.. L’atto sottoscritto in maniera diversa non potrà essere iscritto nel Registro delle imprese.

In caso di atto plurilaterale è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i contraenti. Il procedimento di sottoscrizione dovrà completarsi entro dieci giorni dal momento dell’apposizione della prima sottoscrizione. Non è richiesta alcuna autentica di sottoscrizione.

Il documento informatico dovrà essere presentato per l’iscrizione nel Registro delle imprese, entro 20 giorni dall’ultima sottoscrizione.

Contestualmente alla domanda di iscrizione, la società dovrà presentare istanza di iscrizione nella sezione speciale, di cui all’art. 25, comma 8, del D.L. n. 179/2012, la quale sarà subordinata alla preventiva iscrizione provvisoria della società nella sezione ordinaria.

Superate le verifiche spettanti all’ufficio del Registro delle imprese, come puntualizzate al comma 2 dell’art. 2 del decreto in commento, l’ufficio dovrà procedere all’iscrizione entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito nella sezione ordinaria del Registro delle imprese.

Gli atti potranno essere redatti direttamente dai soci della Start-up oppure avvalendosi dell’Ufficio del Registro delle imprese, che autenticherà le sottoscrizioni e procederà in tempo reale all’iscrizione, permettendo la nascita della società contestualmente all’apposizione dell’ultima firma.

Con successivo decreto direttoriale sarà approvato il modello informatico e la modulistica per la trasmissione e iscrizione al Registro delle imprese, direttamente compilabile online.

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

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BILANCIO D’ESERCIZIO – Nota operativa dell’Accademia Romana di Ragioneria sulle novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015

L’Accademia Romana di Ragioneria, con la nota operativa n. 3/2016, esamina i principali effetti in materia di bilancio di esercizio e consolidato connessi alle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015, che ha recepito la Direttiva 34/2013/UE. Tra queste particolare attenzione è dedicata alle novità introdotte negli schemi relativi allo stato patrimoniale e al conto economico.

Ricordiamo che la Direttiva 34/2013/UE ha abrogato le precedenti direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE (IV e VII direttiva) per la parte relativa alla disciplina del bilancio d’esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. Nel contempo ha apportato innovazioni all’ordinamento contabile europeo, con l’obiettivo di arrivare a una vera e propria armonizzazione dei bilanci d’esercizio in Europa.

Con il D.Lgs. 139/2015, si è provveduto, in particolare:

1) ad integrare e modificare il Codice civile e il D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, per allinearne le disposizioni in materia di bilancio d’esercizio e consolidato alle disposizioni della Direttiva 34/2013/UE e altri provvedimenti legislativi già esistenti;

2) ad apportare modificazioni ad altri provvedimenti legislativi per adeguarne il contenuto alle descrizioni della Direttiva o per esigenze di coordinamento (D.Lgs. 173/1997, riguardante le imprese di assicurazione; D.Lgs. 39/2010, in materia di revisione legale dei conti; D.Lgs. 38/2005 recante l’ambito di applicazione dei soggetti tenuti a redigere il bilancio su base individuale e/o consolidata secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS).

Le disposizioni del suddetto Decreto sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016, si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data e riguardano essenzialmente i bilanci delle:

  1. a) società per azioni;
  2. b) società in accomandita per azioni;
  3. c) società a responsabilità limitata;
  4. d) società di persone, solo nel caso in cui abbiano come soci illimitatamente responsabili le società: (S.p.A., S.a.p.a ., S.r.l.).

 

LINK:

http://www.accademiaromanaragioneria.it/it/sites/default/files/Nota%20operativa%20n.3.2016.pdf

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

REGISTRO DELLE IMPRESE – Le verifiche da parte dell’ufficio delle caselle di posta elettronica certificata (PEC) delle imprese iscritte

 A decorrere dal 29 novembre 2011, per le società, e dal 20 ottobre 2012, per le imprese individuali, vige l’obbligo di iscrivere al Registro Imprese la propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).

In base alla Direttiva n. 2608 del 27 aprile 2015 – emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministero della Giustizia e in vigore dal 13 luglio 2015 – le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali attive non soggette a procedura concorsuale, hanno l’obbligo di:

– munirsi di una casella di posta elettronica certificata;

– iscrivere il relativo indirizzo nel Registro delle imprese;

– mantenere attiva la casella di posta elettronica certificata.

La direttiva in questione stabilisce, inoltre, che l’iscrizione al Registro delle imprese dell’indirizzo di posta elettronica certificata di un’impresa è legittimamente effettuata solo se detto indirizzo è nella titolarità esclusiva della stessa in quanto ciò costituisce requisito indispensabile per garantire la validità delle comunicazioni e delle notificazioni effettuate con modalità telematica.

Prima di procedere all’iscrizione di un indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficio del Registro delle imprese dovrà verificare, con modalità informatiche:

  1. a) che questo non risulti già assegnato ad altra impresa; in tal caso dovrà invitare il richiedente ad indicare un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un congruo termine, pena il rigetto della domanda d’iscrizione;
  2. b) se la casella già assegnata è inattiva; in tal caso ne dovrà dare comunicazione alla Pubblica Amministrazione che gestisce il pubblico elenco in cui l’indirizzo è iscritto. perché adotti i provvedimenti di competenza;
  3. c) che la relativa casella, di esclusiva titolarità dell’impresa richiedente l’iscrizione, sia attiva; in caso negativo, dovrà invitare il richiedente ad indicare un nuovo indirizzo di posta elett ronica certificata entro un congruo termine, pena il rigetto della domanda d’iscrizione.

Successivamente all’iscrizione, l’ufficio del Registro delle imprese dovrà, inoltre, verificare, con modalità automatizzate e con periodicità almeno bimestrale:

  1. a) che la casella sia attiva,
  2. b) che uno stesso indirizzo di posta elettronica certificata non sia iscritto sulla posizione di due o più imprese e
  3. c) che sia univocamente ed esclusivamente riconducibile alla posizione di un’unica impresa.

Per le caselle risultate inattive l’ufficio inviterà l’impresa interessata a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un termine non superiore a 10 giorni decorso il quale procederà alla cancellazione dell’indirizzo in questione ai sensi dell’art. 2191 del Codice civile.

Per le caselle che risulteranno attive ma iscritte sulla posizione di due o più imprese l’ufficio inviterà tutte le imprese, diverse da quella che ha iscritto per ultima l’indirizzo in questione, a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo PEC entro un termine non superiore a 10 giorni, decorso il quale procederà alla cancellazione dell’indirizzo in questione ai sensi dell’art. 2191 del Codice civile.

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

Sono pronte le regole per lo Spid, le istruzione per l'uso del cosiddetto 'Pin unico' siglate dall'Agid, in accordo con il Garante della Privacy. Il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale permetterà l'accesso con un'unica chiave, o lucchetto (è questo il logo), ai servizi online della P.A, dal fisco alla sanità, Roma, 28 luglio 2015. ANSA

SPID – Dal 15 marzo le prime identità digitali per cittadini e imprese

L’ 8 marzo scorso, il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha tenuto, presso la sala Giannini di Palazzo Vidoni, la conferenza stampa di presentazione di SPID, il nuovo sistema pubblico di identità digitale.

Dal 15 marzo 2016 i primi tre gestori di identità digitale accreditati dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) renderanno disponibili le prime identità digitali. Cittadini e imprese potranno così rivolgersi a InfoCert, Poste Italiane e Tim per richiedere l’identità digitale SPID, che consente l’accesso con credenziali uniche ai servizi online di amministrazioni e privati aderenti al sistema.

Fra il 15 marzo e il mese di giugno 2016 saranno oltre 600 i servizi disponibili e accessibili tramite SPID, da qualsiasi dispositivo di fruizione e con la totale garanzia di sicurezza, tutela della privacy e protezione dei dati personali.

Le prime amministrazioni ad aderire saranno: Agenzia delle Entrate, Equitalia, Inps, Inail, Comune di Firenze, Comune di Venezia, Comune di Lecce, Regione Toscana, Regione Liguria, Regione Emilia Romagna, Regione Friuli Venezia e Giulia, Regione Lazio, Regione Piemonte e Regione Umbria.

Il percorso di implementazione del sistema di login SPID da parte di tutta la Pubblica Amministrazione italiana durerà 24 mesi. Entro due anni, secondo quanto previsto dallo schema di provvedimento, tutti i servizi della Pubblica Amministrazione dovranno accettare le identità SPID.

Al fine di migliorare l’usabilità dei servizi e l’esperienza utente, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha definito un’identità grafica coerente che garantisce la standardizzazione delle interfacce per l’accesso ai servizi online tramite SPID.

 

LINK:

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/spid/percorso-attuazione

 

LINK:

http://www.spid.gov.it/press-kit/SPID_8marzo_Presentazione.pdf

 

LINK:

http://www.spid.gov.it/

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

ASSOCIAZIONI TRA AVVOCATI – Individuare le categorie professionali che possono parteciparvi

Il Ministero della Giustizia, con Decreto 4 febbraio 2016, n. 23, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2016, ha individuato, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.

Possibile l’associazione multidisciplinare professionale tra liberi professionisti iscritti nell’albo forense e altri professionisti iscritti alle seguenti categorie organizzate in ordini e collegi professionali:

– ordine dei dottori agronomi e dottori forestali;

– ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;

– ordine degli assistenti sociali;

– ordine degli attuari;

– ordine nazionale dei biologi;

– ordine dei chimici;

– ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

– ordine dei geologi;

– ordine degli ingegneri;

– ordine dei tecnologi alimentari;

– ordine dei consulenti del lavoro;

– ordine dei medici chirurghi e odontoiatri;

– ordine dei medici veterinari;

– ordine degli psicologi;

– ordine degli spedizionieri doganali;

– collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati;

– collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati;

– collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati;

– collegio dei geometri e geometri laureati.

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

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VERSAMENTI CON F24 – Nuovo canale telematico – Estesi agli Istituti di pagamento e di moneta elettronica

I versamenti con F24 trovano un nuovo canale telematico. I contribuenti potranno effettuare i versamenti anche attraverso i canali telematici messi a disposizione dai prestatori di servizi di pagamento (PSP) diversi dalle banche.

La novità è frutto di un accordo sottoscritto tra l’Agenzia delle Entrate e l’Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica (AIIP) per il servizio di accoglimento con modalità telematiche delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari (Servizio F24).

Grazie all’accordo sarà possibile effettuare i pagamenti F24 telematici non solo tramite le banche e Poste italiane, ma anche attraverso gli Istituti di pagamento e di moneta elettronica che aderiranno al servizio.

La novità – si legge nel comunicato stampa – fa seguito all’apertura, in via sperimentale, del servizio ad un primo PSP (InfoCamere) nel 2014, che ha avuto esiti positivi.

Prosegue – sottolinea Giuseppe Telesca, direttore centrale Amministrazione, pianificazione e controllo dell’Agenzia delle Entrate – il percorso di ampliamento delle soluzioni telematiche per il versamento delle imposte, che si aggiungono a quelle attualmente offerte dal sistema bancario e postale, nell’ottica di agevolare i rapporti tra il contribuente e la Pubblica amministrazione”.

Questo è l’ennesimo passo per favorire l’evoluzione e la diffusione dei servizi di pagamento telematici in Italia contribuendo altresì all’allargamento del mercato. Gli Istituti di pagamento e di moneta elettronica infatti – ha detto il Presidente A.I.I.P. Maurizio Pimpinella – sono una realtà in continua crescita nel mercato italiano e rappresentano sempre più un’opportunità per la digitalizzazione dell’intero sistema paese”.

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

GESTIONE INDIRIZZO PEC – Il CNDCEC ha approvato il fac-simile della lettera d’incarico

Nella seduta del 10 febbraio scorso, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) ha approvato il fac-simile di lettera di incarico professionale per la gestione dell’indirizzo di Posta elettronica Certificata (PEC), elaborato dalla Commissione Tariffa.

Il documento, elaborato dalla Commissione nazionale di studio “Tariffa”, disciplina gli aspetti essenziali del rapporto: dalla definizione dell’oggetto e della complessità dell’incarico fino alla definizione delle clausole risolutive e di recesso.

Il prospetto è stato rielaborato facendo riferimento a quanto previsto dalle norme del Codice Civile, dal Codice deontologico di categoria, dall’art. 10, della L. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) e dal DM 8 febbraio 2013 n. 34 (Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183).

Il documento è altresì conforme alle disposizioni introdotte dall’art. 9, del D.L. 1/2012 che, al quarto comma, prevede che il compenso per le prestazioni professionali sia pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale, nelle forme previste dall’ordinamento.

Anche se il preventivo e il conferimento dell’incarico si possono perfezionare mediante semplice accordo verbale, il CNDCEC – si legge nelle premesse della lettera – ritiene consigliabile ricorrere sempre alla forma scritta sia per la redazione del preventivo e per la predisposizione del mandato sia per la pattuizione del compenso, nonché per l’indicazione degli estremi della polizza.

Nello specifico la lettera d’incarico disciplina i seguenti aspetti essenziali del rapporto: oggetto e complessità dell’incarico; esecuzione dello stesso; decorrenza e durata; compensi, spese e contributi; obblighi della STP; diritti ed obblighi del cliente; deposito della documentazione; antiriciclaggio; protezione dei dati personali; interessi di mora; clausola risolutiva espressa; recesso della STP; recesso del cliente; polizza assicurativa; clausola di mediazione e arbitrato; registrazione; elezione di domicilio; rinvio.

Con la sottoscrizione della lettera d’incarico, il cliente fornisce al professionista le credenziali per l’accesso al proprio indirizzo PEC autorizzandolo espressamente:

– ad effettuare il download dei messaggi di posta elettronica certificata indirizzati all’indirizzo,

– ad aprirli,

– a verificarne il contenuto,

– a leggerne il testo al cliente o ad altra persona da questi, anche di volta in volta, indicata,

– ad inoltrarli all’indirizzo email del cliente.

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

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B & B – Possibile in condominio solo se non crea un danno ai condomini

Non c’è ragione per impedire, in via d’urgenza, l’attività di Bed and Breakfast (B&B) all’interno di un condominio se gli altri proprietari non danno una concreta ed effettiva prova di un pregiudizio ad essi derivante da tale attività.

È quanto chiarito dal Tribunale di Milano con una recente ordinanza (Sez. XIII Civile, Ordinanza del 10 febbraio 2016).

Di recente, la questione dei B&B all’interno degli edifici destinati ad uso residenziale è stata oggetto di una sentenza della Corte di Cassazione (Seconda Sezione Civile – Sentenza n. 109/2016 del 1° dicembre 2015, depositata il 7 gennaio 2016), la quale ha rivisitato, in senso più restrittivo, il proprio precedente orientamento (espresso con la sentenza 24707 del 20 novembre 2014). Secondo la Corte, la presenza di un esplicito divieto, contenuto nel regolamento di condominio di tipo contrattuale (quello cioè approvato all’unanimità o con la stipula del rogito notarile, in sede di acquisto dalla ditta costruttrice), impedisce al singolo condomino di adibire il proprio appartamento ad attività di affittacamere. Ciò perché, se il regolamento vieta destinazioni d’uso diverse da quella abitativa, allora non c’è spazio né per i B&B, né per l’attività alberghiera.

È chiaro, però, che se tale divieto non è esplicitato nel regolamento, quello che succede nelle quattro mura del singolo appartamento non può riguardare il condominio, né esso può stabilire l’uso che il proprietario debba fare della propria abitazione. Salvo che ciò costituisca un danno per l’intero edificio. Danno che – sottolinea la sentenza in commento – deve essere dimostrato concretamente.

In altre parole, l’amministratore di condominio, che agisce per conto di tutti gli altri condomini, ha sempre l’obbligo di dimostrare il grave pericolo che giustifica l’emissione di un provvedimento d’urgenza volto a bloccare l’attività di B&B.

Qualora non venga soddisfatto tale onere, la richiesta non potrà che essere rigettata.

La posizione del Tribunale di Milano, dunque, rispetto alla recente giurisprudenza, è certamente più favorevole al proprietario, ammettendo la possibilità di uno stop all’attività di Bed and Breakfast, ma solo dietro rigorosa prova di un danno imminente alla tranquillità e alla sicurezza di tutti gli altri proprietari.

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE – l’ISTAT rende disponibile un nuovo strumento on-line per individuare il codice ATECO 2007

L’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ha reso disponibili, sul proprio sito istituzionale, gli strumenti per individuare il codice ATECO di un’attività economica, con l’avvertenza che “il codice ottenuto non ha valore legale ma semplicemente statistico” e può essere utilizzato nelle operazioni di denuncia o di registrazione della propria attività.

La ricerca può essere effettuata:

1) attraverso una breve descrizione dell’attività economica. In questo caso il sistema fornisce un massimo di sette descrizioni corrispondenti al testo digitato;

2) per codice attività;

3) per parola chiave.

 

LINK: http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

Fonte: www.tuttocamere.it

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NEWSLETTER P.S.C. Marzo 2016:

logo_odcec_perfettoDOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI – Dal 1° marzo 2016 in vigore il nuovo Codice deontologico

Entrerà in vigore il prossimo 1° marzo il nuovo codice deontologico dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Il testo, che aggiorna il precedente del 2008 – adeguandolo a quanto previsto dal D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, recante la riforma degli ordinamenti professionali – ha ricevuto il via libero definitivo del Consiglio nazionale della categoria al termine della pubblica consultazione (chiusa il 23 ottobre 2015), alla quale era stato sottoposto nei mesi scorsi.

La revisione complessiva dei contenuti del codice, elaborato dalla Commissione nazionale “Deontologia” coordinata dal Consigliere nazionale Giorgio Luchetta, si è resa necessaria per l’evoluzione della normativa di riferimento.

Oltre al necessario allineamento all’ordinamento professionale, ‘toccato’ da ripetuti interventi legislativi negli ultimi anni, il nuovo Codice presenta rilevanti novità soprattutto con riferimento ai rapporti tra commercialisti e tra questi ultimi e i clienti, al fine di individuare regole di condotta chiare e per dare risposta alle criticità rilevate negli ultimi anni (quali, ad esempio, i casi di subentro a un collega ovvero di rinunzia al mandato professionale).

Al Codice deontologico sarà a breve affiancato anche un Codice delle Sanzioni diretto a fornire ai Consigli di Disciplina indicazioni uniformi sull’applicazione delle sanzioni disciplinari in caso di violazione delle norme deontologiche.

Il nuovo codice deontologico dedica norme assai rilevanti alle regole e ai principi da rispettare nel rapporto con la clientela (Capo II): regole e principi che attengono all’intera evoluzione del rapporto professionale, dalla sua genesi sino alla sua cessazione, che potrà essere “fisiologica” o “patologica”.

Il nuovo Codice detta norme molto articolate e innovative rispetto al documento precedente in ordine agli aspetti deontologicamente rilevanti che attengono alla cessazione dell’incarico professionale. In sintesi, il professionista non deve proseguire nell’incarico:

– qualora ciò pregiudichi la sua libertà di giudizio, lo ponga in situazioni di conflitto di interessi o pregiudichi la sua indipendenza;

– se la condotta o le richieste del cliente o altri gravi motivi ne impediscano il corretto svolgimento;

– qualora egli non sia più in grado di assolverlo con adeguata capacità e specifica competenza a causa di sopravvenute modificazioni alla natura del medesimo ovvero per difficoltà della pratica. In questo caso deve informare tempestivamente il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.

 

LINK:

http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/8a82fbfa-7a55-4c6b-8dd9-7a9123c852e1/Codice_deontologico.pdf

http://www.commercialisti.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/ff57ac8c-3c89-4292-b658-a01629b7e053/29.12.15%20nuovo%20codice%20deontologico.doc

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

BOTTEGHE DI MESTIERE E DELL’INNOVAZIONE – Presentazione delle domande per il bando entro l’ 8 marzo

C’è tempo fino alle ore 12:00 dell’8 marzo 2016 per la presentazione delle domande per l’accesso al bando Botteghe di mestiere e dell’innovazione, promosso da Italia Lavoro, ente strumentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per “Bottega di Mestiere e dell’Innovazione” si intende un raggruppamento in grado di favorire la trasmissione di competenze specialistiche verso le nuove generazioni, il ricambio generazionale, la nascita di nuova imprenditoria, i processi di innovazione e di internazionalizzazione, nonché lo sviluppo di reti su base locale.

L’obiettivo è quello di stimolare la nascita di nuova imprenditoria e i processi di innovazione, internazionalizzazione e sviluppo di reti su base locale, grazie ad uno stanziamento di fondi pari a 5 milioni e 220 mila euro, di cui 3 milioni e 10 mila euro per le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e 2 milioni e 210 mila euro per le restanti Regioni.

Ricordiamo che il bando è finalizzato a favorire l’inserimento occupazionale di giovani in stato di disoccupazione / inoccupazione, attraverso la promozione e la realizzazione di un sistema di botteghe e l’attivazione di 934 tirocini, della durata di sei mesi, così suddivisi:

539 tirocini in Botteghe in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

395 tirocini in Botteghe nelle restanti Regioni.

Possono partecipare all’Avviso, raggruppamenti (costituiti o costituendi) formati da un soggetto promotore e uno o più soggetti ospitanti costituiti in una delle seguenti forme:

– Consorzio;

– Associazione Temporanea di Imprese o di Scopo (ATI / ATS);

– Contratto di rete;

– Partnership;

– Altre forme regolamentate.

Beneficiari sono i giovani, disoccupati o inoccupati, do età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Il plico, contenente tutta la documentazione richiesta alle aziende e indicata nel bando, deve pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata A/R, corriere espresso, oppure consegnato a mano dal lunedì al giovedì, dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00 e il venerdì dalle 9:30 alle 12:00 al seguente indirizzo: Italia Lavoro S.P.A, via Guidubaldo del Monte, 60 00197 ROMA, entro e non oltre le ore 12:00 dell’ 8 marzo 2016.

 

LINK:

http://www.italialavoro.it/wps/portal/homepage/bandi/opportunita/ct_bando_spa_botteghe_16

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

ARTIGIANI E COMMERCIANTI – Stabilite le aliquote contributive per l’anno 2016

L’INPS ha emanato la Circolare n. 15 del 29 gennaio 2016, con la quale ha comunicato la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2015 per gli iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali.

L’art. 24, comma 22 del D.L. n. 201/2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione n. 214/2011, ha previsto che, con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.

Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2016, sono pari alla misura del 23,10 %.

Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2016, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

Per l’anno 2016, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali rimane invariato rispetto all’anno 2015 ed è pari a euro 15.548,00.

Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:

  1. Artigiani:

1.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: 23,10%,

1.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 20,10%.

  1. Commercianti:

2.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: 23,19%,

2.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 20,19%.

La riduzione contributiva al 20,10 % (artigiani) e 20,19% (commercianti)  è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

Per quanto riguarda i termini e le modalità di versamento l’INPS, l’INPS ricorda che per il 2016 i contributi devono essere versati, telematicamente, mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

16 maggio 2016, 22 agosto 2016, 16 novembre 2016 e 16 febbraio 2017, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;

– entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2015, primo acconto 2016 e secondo acconto 2016.

I dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod. F24”, da cui è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

 

LINK:

http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2015%20del%2029-01-2016.pdf

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

GESTIONE SEPARATA – Fissate le aliquote contributive per il 2016

L’INPS, con la circolare n. 13 del 28 gennaio 2016, ha comunicato le nuove aliquote contributivi da applicare ai soggetti iscritti alla Gestione Separata a seguito delle variazioni intervenute con la L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e con il Jabs Act.

L’art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto che, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, l’aliquota contributiva e di computo è elevata per l’anno 2015 al 31 per cento.

L’art.1, comma 203, della Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016), ha confermato per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione Separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva al 27 per cento anche per l’anno 2016.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), al comma 491, ha modificato quanto già disposto in base al combinato dell’art. 2, comma 57 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell’art. 46 bis, comma 1, lett. g), del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012; conseguentemente, per le citate categorie, l’aliquota per il 2016, è stabilita al 24 per cento.

Pertanto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l’anno 2016, sono complessivamente fissate come segue:

Liberi professionisti:

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 27,72% (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva);

Soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie: 24,00%.

Collaboratori e figure assimilate:

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 31,72% (31,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva);

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24,00%.

Sono stati, inoltre, fissati – per l’anno 2016 – il massimale ed il minimale nelle seguenti misure:

– il massimale di reddito è pari a euro 100.324,00;

– il minimale di reddito è pari a euro 15.548,00.

L’art. 52 del D.Lgs. n. 81/2015 ha previsto il superamento del contratto a progetto, abrogando quanto disposto dagli art. 61 a 69 bis del D. Lgs. n. 276/2003.

Al fine di individuare le tipologie dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dal 1° luglio 2015, nell’ambito del flusso Uniemens è stato individuato un nuovo codice “Tipo Rapporto” con le seguenti caratteristiche:

– Tipo rapporto: 18;

– Descrizione: “Collaborazioni Coordinate e Continuative – D.Lgs. n. 81/2015 art. 52 (Job Act)“.

 

LINK:

http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2013%20del%2029-01-2016.pdf

Fonte: www.tuttocamere.it

 

registro impreseCANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE – L’art. 2495 C.C. non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale – Nuova pronuncia della Corte di Cassazione

La disciplina prevista dall’art. 2495 Codice civile, secondo la quale la cancellazione dal Registro delle imprese delle società di capitali e delle società cooperative, avendo natura costitutiva, ne determina l’estinzione, anche se sopravvivono rapporti giuridici, non si applica alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, “il quale non si distingue dalla persona fisica che compie l’attività imprenditoriale, sicché l’inizio e la fine della qualità di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalità, ma all’effettivo svolgimento o al reale venir meno dell’attività imprenditoriale”.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 98 del 27 ottobre 2015, depositata il 7 gennaio 2016.

Un imprenditore ha proposto reclamo presso la Corte d’appello avverso la pronuncia con la quale il Tribunale aveva dichiarato il fallimento della propria impresa individuale. In particolare, per sottrarsi al fallimento, l’uomo aveva sostenuto che aveva cessato la sua attività imprenditoriale e che era stato già cancellato dal Registro delle imprese. Di conseguenza, piuttosto che fallire, avrebbe potuto liquidare il proprio patrimonio personale, capiente rispetto ai debiti complessivi accumulati.

La Corte ha rigettato il reclamo e ha confermato il fallimento. Quindi, il fallito ha proposto ricorso per cassazione, ribadendo, tra l’altro, l’avvenuta cancellazione dal Registro delle imprese, e sostenendo la riferibilità, alla propria vicenda estintiva, della giurisprudenza in materia di liquidazione e cancellazione della società di capitali e di persone.

I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso, affermando il principio secondo il quale “la disciplina di cui all’art. 2495 cod. civ. (nel testo introdotto dall’art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003) … non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale”.

I giudici di Cassazione, interpretando l’articolo 2495 C.C., nel testo introdotto dall’articolo 4, D.Lgs. n. 6/2003, hanno sottolineato che l’iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative (e dei consorzi con attività esterna – Cassazione, n. 19347/2007) dal Registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, anche se sopravvivono rapporti giuridici dell’ente.

Per l’imprenditore individuale, invece, la Cassazione ha ritenuto che la nuova disciplina non può trovare applicazione. Mentre, infatti, con l’estinzione dell’impresa collettiva viene meno la duplicità dei centri di imputazione dei rapporti giuridici, individuati, da un lato, nelle persone fisiche che partecipano all’attività d’impresa (e sulle quali, dopo l’estinzione, ricadono, nei limiti della loro partecipazione, gli effetti della precedente attività sociale) e, dall’altro, nel soggetto collettivo (dotato di personalità giuridica o di sola autonomia patrimoniale), l’imprenditore individuale si identifica con la persona fisica che compie l’attività d’impresa.

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO – Chiarimenti dal Ministero in merito al possesso di requisiti professionali

L’attività di titolare da più di due anni (con direttore tecnico) di un’agenzia di viaggi non integra il requisito professionale abilitante all’esercizio dell’attività di Agente e Rappresentante di commercio, di cui all’art. 5, punto 2 della legge n. 204/1985, in quanto tale attività svolta presso un’agenzia di viaggi non può essere considerata rientrante nella previsione normativa in questione.

E’ questa la risposta fornita dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il Parere del 1° febbraio 2016, Prot. 24893, ad un quesito in merito alla possibilità che l’attività di titolare da più di due anni (con direttore tecnico) di un’agenzia di viaggi integri il requisito professionale abilitante all’esercizio dell’attività di Agente e Rappresentante di commercio, di cui all’art. 5, punto 2 della L. 204/1985,

Lo steso Ministero ricorda di aver più volte sostenuto che l’attività di vendita di servizi, oltre quella di beni, sia da considerare abilitante ai fini in questione, tuttavia, per quanto concerne lo specifico tipo di vendita delle agenzie di viaggio, ha sempre ritenuto che questa, pur considerandosi vendita di servizi, non rientri nella fattispecie consentita.

In merito, il Ministero richiama la vecchia circolare n. 3092/C del 10 dicembre 1985, nella quale si stabiliva che “Deve considerarsi che abbia “prestato la propria opera” oltre che il dipendente qualificato addetto al settore vendite, anche il titolare di una qualsiasi impresa che abbia svolto attività di vendita, ed il dipendente di enti o società dei settori finanziario, creditizio o fiduciario, che abbia svolto attività di intermediazione finanziaria.”.

La tesi sostenuta dal Ministero è peraltro avvalorato dal fatto che “l’attività di agenzia di viaggi (e quella di tour operator) sembrerebbe più propriamente similare ad una forma particolare di intermediazione, quand’anche non rientrante nelle previsioni della legge n. 39/1989, piuttosto che ad una di vendita diretta di un servizio: infatti occorre tener conto che le imprese del settore, in linea di massima, svolgono, congiuntamente o meno, attività di produzione, organizzazione, intermediazione di viaggi/soggiorni, vendita diretta al pubblico di soggiorni organizzati da altre agenzie, nonché che le stesse sono soggette alla specifica disciplina di settore riguardante il turismo”.

 

LINK:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Quesito_agenzia_viaggi_1_gennaio_2016_Prot_24893.pdf

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO – Istituito presso le Camere di Commercio il Registro Nazionale – Prevista una nuova sezione speciale del Registro imprese

“A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l’alternanza scuola- lavoro. Il registro è istituito d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:

  1. a) un’area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell’anno in cui è possibile svolgere l’attività di alternanza;
  2. b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l’alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all’anagrafica, all’attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.

Questo è il contenuto del comma 41, dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), entrata in vigore il 16 luglio 2015.

Nel successivo comma 42 si stabilisce inoltre che, al momento dell’iscrizione nella nuova sezione speciale del Registro delle Imprese, si dovranno comunicare le informazioni previste all’art. 4, commi dal 3 al 7 del D.L. 24 Gennaio 2015 n. 3, convertito dalla L. 24 Marzo 2015 n. 33, in materia di Piccole e Medie Imprese innovative (c.d. “Investment Compact”).

Il Registro Nazionale per l’alternanza Scuola – Lavoro che è composto da:

  1. a) un’area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere percorsi di alternanza;
  2. b) una sezione speciale del Registro delle Imprese di cui all’art. 2188 del Codice Civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l’alternanza scuola – lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all’anagrafica, all’attività svolta, ai soci e agli altri collaboratore, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.

Nell’area aperta potranno essere iscritti tutti i soggetti, anche non imprenditori, che desiderano svolgere i percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Per l’iscrizione nella sezione speciale “Alternanza scuola-lavoro” le Camere di Commercio hanno predisposto una piccola guida e un modello di autocertificazione con il quale si dichiara la veridicità delle informazioni fornite per l’iscrizione.

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

agid21AGiD ha lanciato una consultazione sul profilo italiano dei metadati per i dati pubblici

L’Agenzia per l’Italia Digitale (AGiD) ha avviato sul portale dati.gov.it una consultazione pubblica con l’obiettivo di definire un profilo nazionale dei metadati, un sistema utile a consentire alle amministrazioni pubbliche di descrivere i propri dati.

Il profilo, elaborato con la collaborazione di un apposito gruppo di lavoro formato da amministrazioni centrali e locali, si inserisce nella più ampia cornice europea dell’interoperabilità ed è conforme alla specifica europea DCAT-AP, definita nell’ambito del programma ISA della Commissione Europea.

La previsione di un profilo nazionale risponde all’esigenza di cogliere le peculiarità del nostro paese favorendo la descrizione e l’omogeneità dei dati pubblici.

Per favorire la partecipazione alla consultazione, il 18 febbraio 2016 è previsto un webinar in cui saranno illustrate le caratteristiche del profilo nazionale e saranno discussi eventuali approfondimenti.

La consultazione rimarrà aperta fino al 29 febbraio 2016. Gli interessati possono inviare, entro tale data, i propri commenti e proposte di modifica sulla specifica, sul diagramma UML e sull’ontologia OWL, attraverso il template, disponibile in formato .odt, da trasmettere, debitamente compilato, all’indirizzo di posta elettronica info@dati.gov.it .

 

LINK:

http://www.dati.gov.it/consultazione/dcat-ap_it

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI – Pubblicato il decreto n. 15/2016 di recepimento della normativa europea che modifica ed integra il D.Lgs. n. 206/2007 – In vigore dal 10 febbraio 2016

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2016, il Decreto Legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)”.

Il decreto, in linea con gli obiettivi della direttiva 2013/55/UE, ha lo scopo di dare la garanzia a coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro dell’Unione europea di accedere alla stessa professione e di esercitarla in Italia con gli stesi diritti dei cittadini italiani.

Il decreto – in vigore dal 10 febbraio 2016 – è composto da 47 articoli e modifica ed integra il decreto legislativo n. 206/2007, emanato in attuazione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

Il decreto introduce alcune importanti novità come:

– la “tessera professionale europea – EPC” che favorisce la libera circolazione dei professionisti e rafforza il mercato interno (art. 6, con l’introduzione degli articoli dal 5-bis al 5-septies al D.Lga. n. 206/2007);

– la possibilità, a determinate condizioni, di ottenere un accesso parziale alla professione (art. 6, con l’introduzione dell’art. 5-septies al D.Lgs. n. 206/2007);

– un meccanismo di allerta per segnalare i professionisti nel campo della salute e dell’istruzione dei minori colpiti da una sanzione disciplinare o penale che abbia incidenza sull’esercizio della professione (artt. 10 e 12);

– la possibilità di ottenere il riconoscimento del tirocinio professionale effettuato in parte all’estero (art. 17);

– la possibilità di acquisire qualifiche professionali sulla base di un quadro comune di formazione. Il quadro comune di formazione, stabilito con atto delegato della Commissione europea, non si sostituisce ai programmi nazionali di formazione (art. 44, con l’introduzione dell’art. 58-bis al D.Lgs. n. 206/2007);

– la creazione di un punto di contatto unico da cui attingere tutte le informazioni sulle professioni regolamentate e sulle professioni per le quali è disponibile una tessera professionale europea (art. 45, con l’introduzione degli articoli 59-bis e 59-ter al D.Lgs. n. 206/2007).

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

2014082973010-logo-ministero“AFFITTO DI POLTRONA” e “AFFITTO DI CABINA” – Ancora chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico

Con due nuovi pareri – il primo del 8 febbraio 2016, Prot. 32215 e il secondo del 10 febbraio 2016, Prot. 35008 – il Ministero dello Sviluppo Economico, sollecitato dalla richiesta di chiarimenti da parte di due Comuni, torna sull’argomento dell’attività di acconciatore e di estetista e, in particolare, sulla possibilità della coesistenza di più attività esercitate da parte di soggetti diversi all’interno dei medesimi locali, con particolare riferimento alla fattispecie del c.d. «affitto di poltrona» o «affitto di cabina».

Nel primo parere vengono affrontate più questioni:

  1. a) il problema della possibilità di ricorrere all’istituto dell’ “affitto di cabina” anche nei casi in cui l’attività esercitata dal cedente sia attività diversa da quella che intende intraprendere il concessionario;
  2. b) se il cedente debba essere in possesso, personalmente o attraverso la figura del responsabile tecnico, dei requisiti richiesti per l’attività oggetto dell’affitto di cabina/poltrona;
  3. c) se il cedente, qualora fosse necessaria la nomina del responsabile tecnico per l’attività che intende svolgere il concessionario, debba presentare una SCIA per la stessa da cui si evinca il direttore nominato;
  4. d) se due diverse attività possano coesistere nel medesimo locale, pur essendo intestate a due titolari diversi;
  5. e) se è possibile estendere la fattispecie del c.d. “affitto di poltrona” ad attività artigianali diverse da quella di acconciatore ed estetista, con espresso riferimento alle «attività artigianali di onicotecnico e di tatuatore e piercing».

Nel secondo parere viene affrontato il problema della regolarità dello svolgimento dell’attività di estetista per la quale, da soggetti diversi, sono state presentate due distinte SCIA, con indicazione di avvio di attività in medesimo locale.

Lo svolgimento in medesimo locale di attività di estetista da parte di due imprese autonome è da ritenersi possibile, a condizione che ciascuna di esse individui un diverso responsabile tecnico per lo svolgimento dell’attività, il quale deve essere presente durante lo svolgimento dell’attività medesima.

Il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica e dovrà essere iscritto nel Repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

notariatoSRL SEMPLIFICATE – SRL A CAPITALE RIDOTTO (?) – Il CNN pubblica i dati aggiornati al 2015

Il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN), in adempimento all’obbligo di legge stabilito dall’articolo 3 del D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, i dati relativi alle Società a responsabilità limitata semplificata (SRLS) e alle Società a responsabilità limitata a capitale ridotto (SRLCR).

I dati si riferiscono alle nuove società registrate e iscritte al 31 dicembre 2015.

Nella tabella pubblicata vengono riportate, Regione per Regione, il numero delle imprese con questa forma giuridica esistenti alla data del 31 dicembre 2015 e il numero delle imprese che si sono iscritte o che hanno cessato l’attività nel corso del 2015.

Le nuove società registrate e iscritte al 31 dicembre 2015 sono in totale, rispettivamente, 89.458 e 39.904.

Lo stock delle imprese registrate corrisponde a tutte le imprese con questa forma giuridica esistenti alla data del 31 dicembre 2015, i flussi di iscrizione e cessazione indicano le imprese che si sono iscritte (39.904) o hanno cessato (1.458) l’attività nel corso del 2015.

Al 31 dicembre 2013 le SRL semplificate e le SRL a capitale ridotto, registrate e iscritte, erano, rispettivamente, 33.712 e 18.882.

Al 31 dicembre 2014 le SRL semplificate e le SRL a capitale ridotto, registrate e iscritte, erano, rispettivamente, 51.830 e 30.186.

Una considerazione conclusiva: ci sembra strano che ancora di parli di “SRL a capitale ridotto” quando questo sottotipo di SRL è stato soppresso, a decorrere dal 28 giugno 2013, dall’art. 9, commi 14 e 15 del D.L. n. 76/2013, convertito dalla L. n. 99/2013. La stessa norma ha poi previsto che le stesse fossero in seguito quali ficate come Società a responsabilità limitata semplificata (S.R.L.S.), con una procedura automatica a cui ha provveduto direttamente il Registro delle imprese.

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

barattolo-euro-001CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – L’omesso versamento non è più reato – Circolare di approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

L’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.

Se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 50.000,00.

Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

Questo è il testo del nuovo comma 1-bis, dell’art. 2, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dal comma 6, dell’art. 3 del D.Lgs. n. 8/2016, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”.

Dunque, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016, a decorrere dal 6 febbraio 2016, non è più perseguibile penalmente chi non versa i contributi previdenziali, se tale omissione non supera la soglia di 10.000,00 euro annui.

Nella nuova formulazione, la perseguibilità penale dell’illecito (ancora con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032,00 euro) è confermata soltanto quando l’omesso versamento delle ritenute è riferito ad un importo superiore a 10.000,00 euro annui.

Al di sotto di tale soglia, l’omissione è punita soltanto con una sanzione amministrativa pecuniaria, da individuarsi tra il minimo di 10.000,00 ed il massimo di 50.000,00 euro, limiti individuati dalla nuova disposizione.

Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

Le nuove norme dunque non hanno depenalizzato tout court l’omesso versamento degli importi dichiarati come ritenuti dalla retribuzione a titolo previdenziale ed assistenziale, ma hanno introdotto un duplice regime, dipendente dalla soglia dei 10.000,00 euro annui, il cui superamento conferma la natura penale dell’illecito. Al di sotto di tale importo si applica soltanto la sanzione amministrativa pecuniaria, nei limiti degli importi introdotti dalla nuova norma.

L’art. 8 del citato D.Lgs. n. 8/2016 prevede, poi, l’applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal nuovo regime anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore.

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha analizzato tutte le novità in materia nella circolare n. 5/2016.

 

LINK:

http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2016/FS/Circolare_FS_N5_2016_DEPENALIZZAZIONE_OMESSO_VERSAMENTO_CONTRIBUTI.pdf

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATE – Cessione quote e modifiche dell’atto costitutivo – Obbligo di deposito dello statuto – Parere del Ministero dello Sviluppo economico

L’atto di cessione di quote sociali di società a responsabilità limitata semplificata (S.R.L.S.) a soggetto diverso da persona fisica è consentito in quanto il divieto contenuto nel comma 1, dell’art. 2463-bis C.C., riguarda la sola fase di costituzione della società. L’art 2463 bis C.C. pone, infatti, il vincolo sulla costituzione della S.R.L.S. dalle sole persone fisiche, ma non vi sono vincoli espressi per le successive modifiche.

E’ questa la risposta fornita dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il Parere del 15 febbraio 2016, Prot. 39365, emanato in risposta ad un quesito nel quale una Camera di Commercio chiedeva, a proposito delle Società a responsabilità limitata semplificate (S.R.L.S.):

  1. a) se fosse possibile procede ad una cessione di quote a soggetti diversi dalle persone fisiche;
  2. b) se fosse possibile addivenire, a seguito di modificazioni o di cessione di quote, ad una compagine sociale inclusiva di persone giuridiche, espressamente escluse in fase costitutiva, oppure se la limitazione della partecipazione alle persone fisiche debba intendersi come una caratteristica costante delle suddette società;
  3. c) se fosse possibile modificare, con verbale di assemblea straordinaria, il contenuto delle clausole presenti nell’atto costitutivo standard, senza poi depositare lo statuto aggiornato, sull’assunto che quello standard sia l’atto costitutivo e non lo statuto, che di fatto non sarebbe previsto dalla normativa specifica.

Per quanto riguarda il quesito di cui alle lettere a) e b), tuttavia – osserva il Ministero – ammessa la possibilità della iscrizione della cessione di quote in questione, “si deve riflettere sulla sorte della compagine sociale sotto il profilo causale e tipologico”.

Appare, infatti, del tutto evidente che l’ingresso nel capitale sociale di soggetti differenti dalle persone fisiche farebbe perdere a quella SRL le caratteristiche di “SRL semplificata”, trovando applicazione, ove non vi sia un aumento di capitale che esuberi i 9999 euro, la previsione di cui all’art. 2463, comma 4 del Codice civile. Pertanto la società perderebbe lo status particolare di SRLS ed assumerebbe quello di SRL “ordinaria” cd a capitale esiguo.

Troveranno pertanto applicazione tutte le disposizioni relative alle “società ordinarie” (fatta salva l’espressa eccezione in tema di capitale sociale) e “la società dovrà modificare la propria denominazione per estrarne il lessema «semplificata» non più rispondente a realtà e foriero di erronea informazione al mercato”.

Per quanto riguarda il quesito di cui alla lettera c), si rileva che effettivamente sia la legge delega, che l’attuale art. 2463-bis C.C., parlano di “atto costitutivo” e non anche di “statuto”, pertanto, la modifica statutaria andrebbe a influire su elementi che non si pongono in contraddizione con la formulazione dello stesso art. 2463-bis C.C. e quindi non andrebbero a toccare lo status di SRLS.

Ma ciò non toglie – prosegue il Ministero – che, nonostante l’art. 2463 del Codice civile parli esclusivamente di “atto costitutivo”, non si debba applicare quanto disposto sia dall’art. 2328 C.C, in tema di SPA, che dall’art. 2, comma 1, lett. c), della Direttiva 151/68/CEE (ora codificata nella Direttiva 2009/101/CE) dove si stabilisce, rispettivamente, che «Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell’atto costitutivo» e che «dopo ogni modifica dell’atto costitutivo o dello statuto,[è soggetto all’iscrizione] il testo integrale dell’atto modific ato nella sua redazione aggiornata».

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

agente-immobiliare-iscom-modenaAGENTE IMMOBILIARE – Definite le misure compensative al fine del riconoscimento della qualifica professionale

E’ stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto direttoriale 12 febbraio 2016, recante “Regolamento in applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento della qualifica professionali: attività di agente di affari in mediazione, sezione immobiliare e mandatario a titolo oneroso – agente immobiliare”.

Il decreto definisce le misure compensative al fine del riconoscimento della qualifica professionale di agente immobiliare (attività di agente di affari in mediazione, sezione immobiliare e mandatario a titolo oneroso).

Qualora non risultino soddisfatti i requisiti previsti dal D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (come ultimamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15), il riconoscimento può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente.

Nei casi di titoli professionali conseguiti in ambito non comunitario, soggetti alla disciplina dell’art. 49 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, la misura compensativa consiste esclusivamente nella prova attitudinale.

La prova attitudinale prevista dall’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 206/2007, si articola in una prova scritta, e in una prova orale, sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi dell’art. 2, del decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300.

L’esame teorico-pratico sarà organizzato dalla Regione territorialmente competente, la quale può avvalersi delle commissioni d’esame, stabilite presso le Camere di Commercio.

Al termine della prova attitudinale, la Regione rilascia al richiedente, un provvedimento di superamento della prova attitudinale.

Copia del medesimo dovrà essere trasmessa anche al Ministero dello Sviluppo Economico per gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 206 del 2007.

La prova attitudinale, che si svolge in lingua italiana, è diretta ad accertare la conoscenza dell’attività di agente immobiliare, e verte sulle materie elencate nell’art. 2 del decreto direttoriale in questione.

 

LINK:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DECRETO_MISURE_COMPENSATIVE_mediazione_2016.pdf

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

START UP INNOVATIVE – Stanziate ulteriori risorse finanziarie

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2016, il decreto 17 dicembre 2015, recante ”Attribuzione di ulteriori risorse finanziarie agli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative di cui al decreto 24 settembre 2014”.

Con tale decreto, il Ministero dello Sviluppo Economico stabilisce che una quota pari a euro 20.000.000,00 delle risorse disponibili nel Fondo per la crescita sostenibile è destinata al finanziamento degli interventi in favore delle Start-up innovative localizzate nelle Regioni del Centro-Nord: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Molise, Abruzzo (escluso il cosiddetto territorio del cratere sismico aquilano).

Le risorse finanziarie saranno trasferite all’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – INVITALIA, che è il soggetto gestore degli interventi.

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

START UP INNOVATIVE – Firmato il decreto che introduce la possibilità di costituire una SRL non semplificata senza il ricorso al notaio

In deroga a quanto previsto dall’articolo 2463 del Codice civile, i contratti di società a responsabilità limitata, ivi regolanti, aventi per oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e per i quali viene richiesta l’iscrizione nella sezione speciale delle start-up, di cui all’articolo 25, comma 8, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, potranno essere redatti in forma elettronica e firmati digitalmente a norma dell’art. 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.) da ciascuno dei sottoscrittori, nel caso di societ&agrav e; pluripersonale, o dall’unico sottoscrittore, nel caso di unipersonale, in totale conformità allo standard allegato sotto la lettera A del presente decreto, redatto sulla base delle specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile del modello.

Il documento informatico dovrà essere presentato per l’iscrizione nel Registro delle imprese, entro 20 giorni dall’ultima sottoscrizione. Non è richiesta alcuna autentica di sottoscrizione.

Contestualmente alla domanda di iscrizione, la società dovrà presentare istanza di iscrizione nella sezione speciale, di cui all’art. 25, comma 8, del D.L. n. 179/2012, la quale sarà subordinata alla preventiva iscrizione provvisoria della società nella sezione ordinaria.

Superate le verifiche spettanti all’ufficio del Registro delle imprese come puntualizzate al comma 2 dell’art. 2 del decreto in commento, l’ufficio dovrà procedere all’iscrizione entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito nella sezione ordinaria del Registro delle imprese.

Sono queste le principali novità che saranno introdotte dal decreto 17 febbraio 2016 – firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico nei giorni scorsi e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – che introduce la possibilità di costituire una Startup innovativa mediante un modello standard tipizzato con firma digitale, ferma restando la possibilità di costituire la società per atto pubblico.

Con successivo decreto direttoriale sarà approvato il modello informatico e la modulistica per la trasmissione e iscrizione al Registro delle imprese, direttamente compilabile online.

Gli atti potranno essere redatti direttamente dai soci della Start up oppure avvalendosi dell’Ufficio del Registro delle imprese, che autenticherà le sottoscrizioni e procederà in tempo reale all’iscrizione, permettendo la nascita della società contestualmente all’apposizione dell’ultima firma.

 

LINK:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/comunicati-stampa/2034121-costituire-una-startup-innovativa-senza-andare-dal-notaio-ministro-guidi-firma-decreto

Fonte: www.tuttocamere.it

 

pecREGISTRO DELLE IMPRESE – Indirizzi PEC inattivi – Obbligo di presentazione di un nuovo indirizzo PEC

Come è noto, tutte le società e le imprese individuali devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e devono chiederne l’iscrizione nel Registro delle imprese.

La PEC deve inoltre essere attiva: non deve cioè essere scaduta né revocata. In caso contrario l’impresa ha l’obbligo di comunicare all’Ufficio del Registro delle imprese un nuovo indirizzo PEC dell’impresa.

Pertanto, se la casella PEC comunicata al Registro imprese:

– risulta scaduta e non è rinnovabile o riattivabile (in quanto non viene rinnovata o riattivata dal gestore del servizio);

– è stata revocata dal gestore;

– è stata cancellata d’ufficio dal Registro Imprese in quanto risultante revocata, inattiva o inesistente l’impresa ha l’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese un nuovo indirizzo PEC valido e attivo, dopo averlo richiesto ad uno dei gestori abilitati iscritti nell’elenco pubblicato sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

Secondo quanto disposto dalla Direttiva 2608 del 27 aprile 2015 (in vigore dal 13 luglio 2015), emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministero della Giustizia, l’ufficio del Registro delle imprese ha l’obbligo di verificare, con modalità automatizzate e con periodicità almeno bimestrale, se le caselle di posta elettronica certificata (PEC) relative agli indirizzi iscritti nel Registro stesso risultino attive. In caso negativo, l’ufficio dovrà invitare l’impresa interessata a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un termine non superiore a dieci giorni, decorso il quale l’ufficio dovrà procedere, sensi dell’articolo 2191 del Codice civile, alla cancellazione dell’indirizzo in questione.

L’impresa si troverebbe così priva di un indirizzo PEC. Da ciò discendono inevitabili conseguenze negative riguardanti le successive domande di iscrizione di fatti o di atti relativi all’impresa, che non potranno essere gestite. Saranno quindi “sospese” in attesa della comunicazione del nuovo indirizzo PEC e, in mancanza, verranno infine “rifiutate”, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2194 dcl Codice civile, per le imprese individuali, e dall’art. 2630 dcl Codice civile, per le imprese societarie, per l’omessa iscrizione di atti o notizie nel Registro delle imprese.

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO – Le nuove aliquote ENASARCO per il 2016

Anche per l’anno 2016 è scattato l’aumento progressivo della contribuzione obbligatoria da versare all’Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio (ENASARCO). Tale aumento, deciso con la riforma previdenziale 2013, ha previsto l’aumento delle aliquote per 8 anni dal 2013 al 2020, dal 13,50% al 17,00%.

Le aliquote della contribuzione, per l’anno 2016 ed i successivi, sono così fissate:

 

2016 2017 2018 2019 2020
Aliquota contributiva 15,10% 15,55% 16,00% 16,50% 17,00%

Il contributo è dovuto per gli agenti che operino in forma individuale o in forma di società di persone.

Il contributo è a carico del preponente e dell’agente in misura paritetica.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 (Contributo previdenziale obbligatorio) del Regolamento istituzionale della Fondazione ENASARCO, in vigore dal 1° gennaio 2013, a partire dal 1° gennaio 2016, le aliquote contributive sono passare dal 14,65% al 15,10%, di cui: 7,55% a carico del preponente; 7,55% a carico dell’agente (sotto forma di trattenuta espressamente indicata nella fattura di provvigioni).

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 (Contributo per gli agenti operanti in forma di società di capitali) del medesimo Regolamento, il preponente che si avvalga di agenti che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata è tenuto al pagamento di un contributo che, per il 2016, dovrà tenere conto dei seguenti scaglioni:

– Fino ad euro 13.000.000,00 di provvigioni – Aliquota del 4,00% (di cui 1% a carico agente);

– Da euro 13.000.00,00 ad euro 20.000.000,00 – Aliquota del 2,00% (di cui 0,50% a carico agente);

– Da euro 20.000.000,00 ad euro 26.000.000,00 – Aliquota del 1,00% (di cui 0,25% a carico agente);

– Oltre euro 26.000.000,00 – Aliquota dello 0,50% (di cui 0,2% a carico agente).

Il contributo è calcolato, in base agli scaglioni di importi provvigionali annui, su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia.

Per quanto concerne i minimali e i massimali del 2016, ricordiamo che gli stessi verranno determinati applicando, agli importi stabiliti per il 2015, la rivalutazione ISTAT.

Tali importi non sono ancora stati pubblicati e si resta, pertanto, in attesa di una comunicazione ufficiale al riguardo dalla Fondazione ENASARCO.

Gli importi del 2015 erano i seguenti:

Agente Monomandatario: Massimale: 37.500,00 euro e Minimale: 835,00 euro per ciascuna azienda;

Agente Plurimandatario: Massimale: 25.000,00 euro e Minimale: 418,00 euro per ciascuna azienda.

Ricordiamo infine che, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, i contributi devono pervenire alla Fondazione entro il 20° giorno del secondo mese successivo alla scadenza di ciascuno dei seguenti trimestri:

– per il trimestre gennaio – marzo        la scadenza è il 20 maggio;

– per il trimestre aprile – giugno                      la scadenza è il 20 agosto;

– per il trimestre luglio – settembre      la scadenza è il 20 novembre;

– per il trimestre ottobre – dicembre    la scadenza è il 20 febbraio dell’anno successivo.

 

LINK:

http://www.enasarco.it/Allegati/2bbb29f6-a347-4c36-9313-7fa00f84f23b.olts

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

CONTROVERSIE ODR – Disponibile dal 15 febbraio una nuova piattaforma gestita dalla Commissione europea

E’ attiva, dal 15 febbraio 2016, una nuova piattaforma per la risoluzione online delle controversie (Online Dispute ResolutionODR) tra consumatori e operatori commerciali prevista dal regolamento (UE) 524/2013.

La piattaforma, gestita dalla Commissione europea, è uno sportello unico per tutta l’Unione europea per la risoluzione stragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da acquisti di beni o servizi effettuati online nel proprio paese o all’estero, a prescindere dal prodotto o servizio acquistato.

La piattaforma prevede la presentazione del reclamo attraverso la compilazione di un modulo elettronico e consente lo svolgimento online dell’intera procedura in una delle lingue dell’Unione.

Il reclamo presentato dal consumatore viene inviato dalla piattaforma all’operatore commerciale convenuto, che propone al consumatore uno o più organismi ADR per la soluzione della controversia.

Una volta che il consumatore e il professionista hanno raggiunto l’accordo sull’organismo ADR, la piattaforma inoltra a quest’ultimo la controversia.

Gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie (“Alternative Dispute ResolutionADR) devono essere scelti tra quelli iscritti in un apposito elenco della Commissione europea, che raccoglie gli elenchi inviati dai singoli Stati membri. Negli elenchi sono inclusi gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie che rispondono ai criteri di qualità stabiliti dalla direttiva 2013/11/UE (dir ettiva sull’ADR per i consumatori).

Gli organismi ADR attualmente collegati alla piattaforma sono 117 di 17 Stati dell’Unione europea, ma la Commissione intende arrivare a coprire l’intero territorio dell’Unione e tutti i settori economici. Possono ricorrere alla piattaforma ODR non solo i consumatori ma anche gli operatori commerciali.

Per l’Italia, gli organismi disponibili sono 8: ADR Center srl, Concilia s.r.l., ODCEC Medi, Organismo di conciliazione paritetica Consorzio Netcomm – Associazioni di consumatori, Organismo di conciliazione paritetica TIM Telecom Italia SpA – Associazioni di consumatori, Organismo di conciliazione partitetica Wind Telecomunicazioni SpA – Associazioni di consumatori, Servizio Conciliazione Clienti Energia e SICOME SC.

La piattaforma ha molteplici vantaggi. E’ facile da usare e accessibile da ogni tipo di dispositivo.

Offre agli utenti la possibilità di condurre l’intera procedura online.

E’ una procedura veloce: in media, per risolvere un caso ci vogliono meno di 90 giorni.

Possono utilizzare questo sito solo i consumatore che risiedono nell’UE e che vogliono presentare un reclamo riguardante beni o servizi acquistati online da un commerciante con sede nell’UE.

I servizi offerti dal sito sono gratuiti, tuttavia l’organismo di risoluzione potrebbe all’interessato chiedere un onorario se decide di trattare il suo caso.

Ogni organismo di risoluzione ha onorari diversi. Si può conoscere l’onorario chiesto cliccando sul nome dell’organismo di risoluzione proposto quando l’organismo di risoluzione accetta di trattare un reclamo, in quanto è tenuto a illustrare le regole, incluso l’onorario.

 

LINK:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=IT

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

TRATTATI DI ROMA – Al via il concorso per il logo celebrativo del 60° anniversario – Progetti entro il 1° aprile 2016

Il 25 marzo 1957, sono stati firmati i Trattati di Roma, considerati come l’atto di nascita della grande famiglia europea. Il primo istituisce una Comunità economica europea (CEE), il secondo invece una Comunità europea dell’energia atomica, meglio conosciuta come Euratom.

I sei Paesi firmatari furono: Francia, Germania, Italia, Belgio, Lussemburgo e Olanda.

In occasione del 60° anniversario dei Trattati di Roma – che cadrà il 25 marzo 2017 – è stato indetto il concorso “Dal mercato comune all’Europa dei cittadini“, promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il concorso è aperto a tutte le scuole di ogni ordine e grado di istruzione. Per partecipare bisogna presentare una proposta di logo, accompagnata da uno slogan, che rappresenti i valori dell’Unione Europea, l’importanza e il valore storico dei Trattati di Roma e come questi debbano considerarsi una tappa fondamentale nella costituzione dell’Unione.

Il logo che vincerà sarà utilizzato nelle comunicazioni istituzionali legate alla Celebrazione.

I progetti dovranno essere inviati entro il 1° aprile 2016.

I vincitori verranno premiati durante un evento istituzionale che si terrà a Roma e in cui saranno esposti i migliori elaborati.

L’iniziativa intende promuovere la partecipazione consapevole e il coinvolgimento attivo delle giovani generazioni, attraverso la scuola, in un percorso volto ad accrescere la conoscenza dell’Unione Europea, delle sue istituzioni, delle sue politiche e dei programmi sotto l’aspetto storico, culturale, economico, sociale e normativo.

 

LINK:

http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/19649/concorso-per-il-logo-Roma2017

Fonte: www.tuttocamere.it

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