Navigazione contenuti

Archvio

Newsletter GIUGNO 2023:

 

IN BREVE
  • Diritto annuale camerale 2023: entro il 30 giugno il versamento
  • Decreto “Alluvione”: disposta la sospensione dei versamenti tributari e contributivi
  • Partite IVA “apri e chiudi”: emanato il provvedimento attuativo
  • Comunicazione del titolare effettivo al Registro delle imprese: pubblicato il primo decreto attuativo
  • Rivalutazione partecipazioni quotate: istituito il codice per il versamento dell’imposta sostitutiva
  • Gli standard europei ESRS per il reporting di sostenibilità
  • Start-up innovative: approvazione bilancio e verifica requisiti e scadenza
  • Adesione alla definizione agevolata per debiti con rateizzazione in corso
  • Bonus una tantum edicole 2022: online la lista dei beneficiari
  • L’Ocse pubblica il report Taxing Wages 2023: ritorna il “fiscal drag”
  • Il bilancio degli enti del Terzo settore (ETS)
  • Spese mediche con e senza obbligo di tracciabilità
  • Tax credit musica 2022: domande entro il 14 luglio
APPROFONDIMENTI
  • L’importo del diritto annuale camerale 2023
  • Contrasto alle partite IVA “apri e chiudi”
PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

IMPRESE

Diritto annuale camerale 2023: entro il 30 giugno il versamento

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.M. 23 febbraio 2023

Per il diritto annuale delle Camere di Commercio, il MIMIT, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota n. 0339674 dell’11 novembre 2022, ha confermato per l’anno 2023 gli importi dell’anno precedente.

Il decreto MIMIT del 23 febbraio 2023 autorizza per gli anni 2023, 2024 e 2025 l’incremento della misura del diritto annuale del 20% (art. 18, comma 10, legge 29 dicembre 1993 n. 580, come modificato dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219) per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato “A” del medesimo decreto (CCIAA delle Marche – Delibera di Consiglio n. 15 del 25 ottobre 2022).

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2023, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2023.

Vedi l’Approfondimento

 

 

VERSAMENTI

Decreto “Alluvione”: disposta la sospensione dei versamenti tributari e contributivi

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 35 del 23 maggio 2023, ha approvato un decreto-legge che, con lo stanziamento di oltre 2 miliardi di euro, introduce interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dall’alluvione che ha colpito le zone dell’Emilia Romagna, al fine di garantire il soccorso e l’assistenza alle popolazioni e alle aziende colpite e di procedere rapidamente al superamento della fase emergenziale.

Tra le misure previste dal cosiddetto Decreto “Alluvione” anche la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi.

Il testo, in particolare, prevede la sospensione dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento, in scadenza a partire dal 1° maggio.

La sospensione vale per gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei territori stessi.

Previsto anche il differimento al 31 dicembre 2023 del termine per l’ultimazione degli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori interessati, ai fini del Superbonus 110%.

 

 

ACCERTAMENTO

Partite IVA “apri e chiudi”: emanato il provvedimento attuativo

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 16 maggio 2023, n. 156803/2023

Uno degli obiettivi dichiarati del Governo in ambito fiscale è stato quello di contrastare il fenomeno delle partite IVA “apri e chiudi” e quindi l’evasione e le frodi fiscali perpetrate attraverso la costituzione di imprese individuali o S.r.l. semplificate, che operano per brevi periodi violando obblighi fiscali e contributivi per poi scomparire, sottraendosi di fatto a ogni attività di riscossione.

Con questo fine, la legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi da 148 a 150, legge n. 197/2022) ha previsto che, in occasione dell’attribuzione del numero di partita IVA, vengano svolte specifiche analisi del rischio per intercettare i soggetti “fiscalmente pericolosi”, con conseguente invito a esibire i documenti attestanti l’effettivo esercizio di un’attività economica.

Con il Provvedimento del 16 maggio 2023, prot. n. 156803/2023, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente definito le disposizioni attuative e quindi i criteri, le modalità e i termini di attuazione dell’attività di controllo e di analisi del rischio, ai fini della verifica dei dati forniti per il rilascio di nuove partite IVA.

Vedi l’Approfondimento

 

 

ANTIRICICLAGGIO

Comunicazione del titolare effettivo al Registro delle imprese: pubblicato il primo decreto attuativo

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.Dir. 12 aprile 2023

L’art. 21 del D.Lgs. n. 231/2007 nel testo aggiornato dal D.Lgs. n. 125/2019, pubblicato sulla G.U. n. 252 del 26 ottobre 2019, prevede:

  • che le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese, inclusi i trust, comunichino a quest’ultimo le informazioni relative ai titolari effettivi in via telematica, in esenzione da imposta di bollo, da inserirsi in una apposita sezione del Registro delle imprese;
  • che le informazioni contenute nella predetta sezione possono essere consultate gratuitamente da autorità preposte al sistema antiriciclaggio, nell’ambito di investigazioni e anche per il contrasto all’evasione fiscale, mentre possono essere consultate dietro pagamento di diritti di segreteria da parte di qualsiasi soggetto.

Il comma 5 del sopra richiamato art. 21 prevede che le modalità per la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo siano contenute in un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da emanarsi di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Con decreto MIMIT del 12 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2023, sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per la comunicazione della titolarità effettiva.

Per il completamento dell’iter, si rimane in attesa delle pubblicazioni del Decreto interministeriale sui diritti di segreteria (a firma congiunta di MEF e MiMIT) e del Decreto dei Certificati (a firma MiMIT), per le quali – ad oggi – non ci sono indicazioni rispetto alle tempistiche. Una volta pubblicati in Gazzetta Ufficiale anche questi ultimi decreti, mancherà solo la pubblicazione del Provvedimento che sancirà l’operatività dei sistemi per l’avvio della campagna di comunicazione della titolarità effettiva.

Per non farsi trovare impreparati vi ricordiamo che la pratica dovrà essere depositata esclusivamente con firma digitale del legale rappresentante della società oggetto della comunicazione. Non sarà consentita la firma digitale dell’istanza né col sistema “Procura” né con la firma digitale del Professionista incaricato.

 

 

IMPOSTE DIRETTE

Rivalutazione partecipazioni quotate: istituito il codice per il versamento dell’imposta sostitutiva

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 19 maggio 2023, n. 23/E

Con Risoluzione n. 23/E del 19 maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “8057“, per permettere il versamento tramite modello F24 dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, di cui all’art. 5, comma 1-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dalla legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi da 107 a 109, legge n. 197/2022). Ricordiamo che le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2023.

Confermato invece l’utilizzo dei codici tributo 8055 e 8056 per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto, rispettivamente, di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, istituiti con risoluzione n. 75/E del 25 maggio 2006 e successivamente ridenominati con risoluzione n. 144/E del 10 aprile 2008.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno di possesso dei beni per il quale si opera la rivalutazione, nel formato “AAAA”.

 

 

BILANCIO

Gli standard europei ESRS per il reporting di sostenibilità

L’EFRAG (European Financial Reporting Advisory), ente di natura tecnica che si occupa dei principi contabili a livello internazionale e che svolge il ruolo di consulente tecnico della Commissione per la definizione delle regole di informativa ai sensi della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), ha recentemente pubblicato i nuovi European Sustainability Reporting Standards (ESRS), destinati a diventare le linee guida per redigere i bilanci aziendali di sostenibilità nei paesi membri dell’Unione Europea.

Gli standard ESRS sono suddivisi in 12 documenti riguardanti diverse aree:

Aspetti generali:

ESRS 1 Requisiti generali

ESRS 2 Contenuti generali

Ambientale (E):

ESRS E1 Cambiamenti climatici

ESRS E2 Inquinamento

ESRS E3 Risorse idriche e marine

ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi

ESRS E5 Uso delle risorse ed economia circolare

Governance (G):

ESRS G1 Condotta aziendale

Sociale (S):

ESRS S1 Forza lavoro propria

ESRS S2 Lavoratori della catena del valore

ESRS S3 Comunità coinvolte

ESRS S4 Consumatori e utenti.

Entro giugno 2023 l’EFRAG pubblicherà anche la seconda serie di standard ESRS, ovvero quelli relativi alle linee guida settoriali:

  • 5 settori sono già coperti dagli standard GRI: agricoltura, estrazione del carbone, estrazione mineraria, petrolio e gas;
  • 5 settori verranno stilati seguendo la filosofia ad alto impatto: produzione di energia, autotrasporto, produzione di autoveicoli, cibo/bevande, tessile.

La serie 2 includerà anche gli standard ESRS per le PMI.

Mediante l’utilizzo di questi standard, tutte le grandi aziende dell’UE, gradualmente, dovranno divulgare i dati sull’impatto delle loro attività e gli eventuali rischi di sostenibilità a cui sono esposte. L’adozione di linee guide standard dovrebbe mettere fine al fenomeno del greenwashing. strategia di comunicazione adottata da imprese, organizzazioni o istituzioni politiche che comunicano un impegno e un attaccamento alle politiche ambientali diverso da quello effettivo.

 

 

BILANCIO

Start-up innovative: approvazione bilancio e verifica requisiti e scadenza

Entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio (salva l’ipotesi del maggior termine previsto dal comma 15 dell’art. 25 del D.L. n. 179/2012), e dopo l’aggiornamento o la conferma del profilo personalizzato sul portale startup.registroimprese.it, il rappresentante legale della start-up deve attestare il mantenimento del possesso dei requisiti e depositare tale dichiarazione nel Registro delle imprese.

Si tratta di un adempimento gratuito ma obbligatorio per legge.

Ricordiamo anche che le start-up innovative possono godere dei benefici previsti entro i 5 anni dalla loro costituzione; trascorso tale periodo di tempo hanno la possibilità di trasformarsi in PMI innovative, senza perdere i benefici disponibili. Per le start-up innovative regolarmente iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese alla data del 19 maggio 2020 il termine è prorogato di 12 mesi.

Nel corso dell’esercizio 2023 scadranno quindi i termini per tutte le start-up innovative avviate nel 2017.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Adesione alla definizione agevolata per debiti con rateizzazione in corso

Agenzia delle Entrate-Riscossione, FAQ – Definizione agevolata

In una delle FAQ recentemente pubblicate in tema di definizione agevolata, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione chiarisce cosa succede nel caso di adesione alla definizione agevolata per debiti per i quali si aveva una rateizzazione in corso.

La norma, spiega l’AdR, prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 ottobre 2023) delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Alla stessa data sono automaticamente revocate le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater”.

In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.

 

 

AGEVOLAZIONI

Bonus una tantum edicole 2022: online la lista dei beneficiari

Sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria è stato pubblicato l’elenco dei beneficiari del bonus una tantum edicole per l’anno 2022, istituito ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 23 settembre 2022, che ha previsto, come misura di sostegno alle edicole, un contributo una tantum fino a 2.000 euro, riconosciuto a fronte della realizzazione di almeno di una delle seguenti attività effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022:

  • interventi di trasformazione digitale;
  • interventi di ammodernamento tecnologico;
  • fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi;
  • attivazione di punto/i vendita addizionale/i;
  • realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici.

 

 

ECONOMIA

Ocse pubblica il report Taxing Wages 2023: ritorna il “fiscal drag”

L’Ocse ha pubblicato il report Taxing Wages 2023 (https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/taxing-wages-2023_8c99fa4d-en) che analizza l’andamento e l’impatto del cuneo fiscale nei Paesi membri dell’Organizzazione.

Nel 2022 le imposte sui redditi da lavoro sono aumentate in tutta l’area Ocse a causa dell’aumento dei salari nominali, che ha spinto i redditi verso scaglioni fiscali più elevati, riducendo al contempo l’ammissibilità a crediti d’imposta e altri benefici in denaro. L’elevata inflazione ha poi causato un calo dei salari reali, con un doppio colpo per i contribuenti. Il fenomeno è noto come “fiscal drag” (drenaggio fiscale) e si manifesta quando si verifica un aumento della pressione fiscale sul reddito a causa di una inflazione in forte crescita.

Il report Ocse esamina nel dettaglio anche le variazioni del cuneo fiscale, ossia la differenza tra lo stipendio lordo versato dal datore di lavoro e la retribuzione netta ricevuta dal lavoratore, e pone sotto indagine otto tipologie di famiglie, che variano per livello di reddito e composizione del nucleo familiare.

 

 

BILANCIO

Il bilancio degli enti del Terzo settore (ETS)

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato la terza edizione aggiornata del volume “Il Bilancio del Terzo settore”. La monografia, a firma di Matteo Pozzoli (componente dell’Ufficio legislativo del Consiglio Nazionale e professore associato di Economia aziendale all’Università degli studi di Napoli “Parthenope”), è scaricabile gratuitamente all’indirizzo www.fondazionenazionalecommercialisti.it.

 

 

IRPEF

Spese mediche con e senza obbligo di tracciabilità

La detrazione IRPEF 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR, tra i quali rientrano le spese sanitarie, spetta se il pagamento è stato effettuato con versamento bancario, postale o altri sistemi “tracciabili”. Fanno però eccezione a questa regola le spese per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché quelle relative alle prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate ha già avuto occasione di chiarire che il requisito richiesto dalla norma sulla tracciabilità dei pagamenti, in vigore dal 1° gennaio 2020, non modifica i presupposti stabiliti per la detraibilità degli oneri dall’IRPEF come, in particolare, l’effettivo sostenimento degli stessi. A prescindere dall’esecutore materiale del pagamento, l’onere si considera comunque sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa (fattura, ricevuta o documento commerciale).

 

 

INCENTIVI

Tax credit musica 2022: domande entro il 14 luglio

Ministero della cultura, Direzione Generale Cinema e audiovisivo, Avviso 11 maggio 2023

Con Avviso dell’11 maggio 2023, la Direzione Generale Cinema e audiovisivo del MiC ha comunicato che le imprese interessate al riconoscimento del tax credit musica (per i costi sostenuti nel 2022) ed in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare la domanda online entro il 14 luglio utilizzando la modulistica per il riconoscimento del beneficio presente all’interno della piattaforma DGCOL (https://doc.cultura.gov.it/login.php).

Per accedere all’agevolazione in oggetto, i soggetti interessati devono essere in possesso di un indirizzo PEC e di un dispositivo per l’apposizione della firma digitale rilasciato da uno dei Certificatori autorizzati.

A pena di inammissibilità, la domanda deve essere:

  • presentata utilizzando la piattaforma informatica online, disponibile al link https://doc.cultura.gov.it;
  • firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente. La firma digitale è necessaria anche in caso di accesso tramite SPID;
  • completa della documentazione prevista nel D.Dir. del 13 agosto e ulteriormente specificata all’interno della piattaforma;
  • presentata nei termini previsti dall’art. 1 del citato decreto direttoriale. Al fine del rispetto dei termini, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma DGCOL e riportata nella PEC generata automaticamente dalla medesima piattaforma al termine della compilazione della modulistica on-line.

Parallelamente all’invio della domanda online, sarà inoltre necessario consegnare il supporto fisico dell’opera, oggetto della richiesta di beneficio, alla Direzione generale Cinema e audiovisivo a mezzo raccomandata A/R, indirizzata alla D.G. Cinema e audiovisivo – Servizio I – Tax credit Musica, oppure tramite consegna a mano, in busta chiusa, con indicazione “Allegato istanza credito d’imposta, art. 7 comma 6, del D.L. 91/2013 – D.I. 13 agosto 2021”. L’Ufficio responsabile del procedimento è il Servizio I della Direzione generale Cinema e audiovisivo.

All’indirizzo https://cinema.cultura.gov.it/per-gli-utenti/come-fare/dgcol/ è disponibile il manuale per la compilazione delle domande.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

IMPRESE

L’importo del diritto annuale camerale 2023

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.M. 23 febbraio 2023

Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) aveva previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

In particolare, l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50%, a decorrere dall’anno 2017.

Il MIMIT, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota n. 0339674 dell’11 novembre 2022, ha confermato per l’anno 2023 gli importi dell’anno precedente (riduzione del 50% del diritto annuale determinato per l’anno 2014 – Decreto MISE 8 gennaio 2015).

Il decreto MIMIT del 23 febbraio 2023 autorizza per gli anni 2023, 2024 e 2025 l’incremento della misura del diritto annuale del 20% (art. 18, comma 10, legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219) per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato “A” del medesimo decreto (CCIAA delle Marche – Delibera di Consiglio n. 15 del 25 ottobre 2022).

Le imprese che, alla data del 17 aprile 2023, hanno già provveduto per l’anno 2023, al versamento del diritto annuale senza maggiorazione del 20 per cento, possono effettuare il conguaglio rispetto all’importo versato entro il termine di cui all’art. 17, comma 3, lett. b) del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435, ovvero entro novembre 2023 senza dover versare sanzioni e interessi.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2023, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2023.

È inoltre disponibile sul sito internet dedicato (https://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/calcolo;jsessionid=LktNkneU_WA2_VO67upVpwvLNjnNuGetnQ9RsNQC.newinterjb1?execution=e1s1) la possibilità di:

  • consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
  • calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
  • effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:

  • le imprese individuali;
  • le società semplici;
  • le società commerciali;
  • le cooperative e le società di mutuo soccorso;
  • i consorzi e le società consortili;
  • gli enti pubblici economici;
  • le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
  • i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
  • le società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001,

iscritte o annotate nel Registro delle imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro delle imprese.

A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l’iscrizione nel corso dell’anno.

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1º gennaio 2023, già ridotte del 50%, sono le seguenti (le misure indicate del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicabili dalle singole Camere di Commercio):

 

Sede Unità
Imprese che pagano in misura fissa  
  Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) €44,00 €8,80
  Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria €100,00 €20,00
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa  
  Società semplici non agricole €100,00 €20,00
  Società semplici agricole €50,00 €10,00
  Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 €100,00 €20,00
  Soggetti iscritti al REA €15,00  
Imprese con sede principale all’estero  
  Per ciascuna unità locale/sede secondaria €55,00  

 

Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, al 1º gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:

 

Scaglioni di fatturato Aliquote
da euro a euro  
0,00 100.000,00 200,00 (importo fisso)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00   0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00)

 

Unità 20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00

 

Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale.

Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari a €100,00.

 

 

ACCERTAMENTO

Contrasto alle partite IVA “apri e chiudi”

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 16 maggio 2023, n. 156803/2023

Uno degli obiettivi dichiarati del Governo in ambito fiscale è stato quello di contrastare il fenomeno delle partite IVA “apri e chiudi” e quindi l’evasione e le frodi fiscali perpetrate attraverso la costituzione di imprese individuali o S.r.l. semplificate, che operano per brevi periodi violando obblighi fiscali e contributivi per poi scomparire, sottraendosi di fatto a ogni attività di riscossione.

Con questo fine, la legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi da 148 a 150, legge n. 197/2022) ha previsto che, in occasione dell’attribuzione del numero di partita IVA, vengano svolte specifiche analisi del rischio per intercettare i soggetti “fiscalmente pericolosi”, con conseguente invito a esibire i documenti attestanti l’effettivo esercizio di un’attività economica.

 

Il provvedimento attuativo e la procedura

Con il Provvedimento del 16 maggio 2023, prot. n. 156803/2023, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente definito le disposizioni attuative e quindi i criteri, le modalità e i termini di attuazione dell’attività di controllo e di analisi del rischio, ai fini della verifica dei dati forniti per il rilascio di nuove partite IVA.

In particolare, sono stati rafforzati i controlli e gli accessi già previsti dall’art. 35, comma 15-bis, del D.P.R. n. 633/1972, diretti a riscontrare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’attribuzione del numero di partita IVA, in linea con i criteri UE, in relazione alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro le frodi.

In caso di partita IVA “sospetta”, l’Ufficio competente convocherà il contribuente per fornire le spiegazioni richieste e per chiedere ulteriore documentazione contabile al fine di chiarire determinati aspetti oscuri dell’attività e ad ottenere la prova del possesso della soggettività passiva dell’imposta, consistente nell’effettivo svolgimento dell’attività di impresa o lavoro autonomo.

Qualora i dubbi dell’Ufficio non venissero dissipati, l’Agenzia delle Entrate provvederà:

  • a emanare un provvedimento di cessazione della partita IVA;
  • a disporre la sua esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (Vat information exchange system);
  • nonché all’erogazione della sanzione di euro 3.000 di cui risponderà il contribuente destinatario del provvedimento di cessazione.

Il contribuente sanzionato avrà comunque la possibilità di riaprire la partita IVA, ma soltanto integrando la richiesta con il deposito di una garanzia fideiussoria (assicurativa o bancaria) della durata di 3 anni dal rilascio di ammontare non inferiore a 50.000 euro.

In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione sarà pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.

Il provvedimento attuativo riporta anche il fac-simile della polizza fideiussoria da presentare nei casi previsti.

Gli elementi di rischio che saranno indagati possono riguardare sia la presenza di criticità nel profilo economico e fiscale del soggetto richiedente, sia la manifesta carenza dei requisiti di imprenditorialità e saranno ricercati sulla base del confronto dei dati e delle informazioni disponibili nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate, di quelli eventualmente acquisiti da altre banche dati pubbliche e private o attraverso segnalazioni provenienti da altri enti.

Segnali di una mancata “operatività” della partita IVA saranno rappresentati dall’esistenza e dall’idoneità della struttura organizzativa, le modalità di svolgimento e più in generale “ogni elemento di coerenza” rispetto ad essa.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Venerdì 16 giugno 2023 IMU – Versamento Termine ultimo per il versamento della prima rata (o unica soluzione) dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2023. Possessori (es: proprietari e titolari di diritti reali) di immobili (comprese aree fabbricabili e terreni agricoli), ad esclusione dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali. Mod. F24 ovvero apposito bollettino di c/c postale.
Venerdì 30 giugno 2023 IMU – Presentazione dichiarazione Presentazione della dichiarazione IMU da parte dei soggetti che siano entrati in possesso o detenzione di nuovi immobili o i cui immobili abbiano avuto variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su beni immobili. Consegna diretta al Comune in cui è ubicato l’immobile;

A mezzo posta, con raccomandata A/R, in busta chiusa indirizzata all’Ufficio tributi del Comune competente;

Invio telematico con posta certificata (PEC).

Venerdì 30 giugno 2023 IRPEF e addizionali Versamento dell’imposta a saldo 2022 e del primo acconto 2023 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2023 PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PERSONE e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d’imposta). Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2023. Mod. F24
Venerdì 30 giugno 2023 IRES Versamento dell’imposta a saldo 2022 e del primo acconto 2023 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2023 SOGGETTI IRES) (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari). Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Mod. F24
Venerdì 30 giugno 2023 Diritto camerale Versamento diritto annuale 2023 Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro delle imprese. Mod. F24

 

Approfondisci

Newsletter MAGGIO 2023:

IN BREVE
  • Proroga al 30 giugno 2023 per la “Rottamazione-quater”
  • Dichiarazione IVA 2023 tardiva entro il 31 luglio
  • Conciliazione agevolata controversie tributarie: tutti i chiarimenti
  • Crediti da bonus edilizi residui: la scelta della rateizzazione lunga dal 2 maggio
  • Le regole per la certificazione SOA per la fruizione dei bonus edilizi
  • Credito d’imposta investimenti pubblicitari incrementali anno 2022: approvato l’elenco degli ammessi
  • Approvato il Ddl annuale per il mercato e la concorrenza
  • Detrazioni e deduzioni Irpef per l’anno d’imposta 2022
  • Precompilata 2023 consultabile online dal 2 maggio
  • ISEE precompilato: al via il nuovo Portale unico
  • Bonus vista: le richieste a partire dal 5 maggio su piattaforma dedicata
  • Pubblicati gli elenchi delle Onlus che hanno richiesto l’accesso al 5 per mille 2023
  • Approvato il nuovo regolamento per la tenuta del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
APPROFONDIMENTI
  • Dichiarazione IVA 2023: ravvedimento e sanzioni
  • Le principali detrazioni e deduzioni delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2022

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Proroga al 30 giugno 2023 per la “Rottamazione-quater”

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comunicato stampa 21 aprile 2023

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con un comunicato stampa del 21 aprile 2023, ha preannunciato la prossima proroga di alcuni termini riferiti alla cosiddetta “Rottamazione-quater”.

Prorogato dal 30 aprile al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione delle dichiarazioni di adesione alla “Rottamazione-quater” delle cartelle, prevista dalla legge di Bilancio 2023.

Differito, di conseguenza, al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno) il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate – Riscossione trasmetterà a coloro che hanno presentato le istanze di adesione, la comunicazione delle somme che dovranno versare per il perfezionamento della definizione agevolata.

Una prossima disposizione stabilirà inoltre che la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) slitterà al 31 ottobre 2023.

 

 

DICHIARAZIONI

Dichiarazione IVA 2023 tardiva entro il 31 luglio

È scaduto il 2 maggio il termine per l’invio della dichiarazione IVA 2023 riferita al periodo d’imposta 2022.

È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza e quindi entro il 31 luglio 2023 versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.

Vedi l’Approfondimento

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Conciliazione agevolata controversie tributarie: tutti i chiarimenti

Agenzia delle Entrate, Circolare 19 aprile 2023, n. 9/E

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 9/E/2023, con le istruzioni per i contribuenti che intendono accedere alla conciliazione agevolata prevista dall’art. 1, commi da 206 a 212, della legge di Bilancio 2023 nell’ambito della tregua fiscale.

I chiarimenti, in particolare, riguardano la procedura conciliativa “fuori udienza” che permette di definire, con un abbattimento delle sanzioni a 1/18 del minimo e l’ulteriore beneficio di una rateazione in 5 anni, le controversie tributarie pendenti davanti alle Corti di giustizia tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, che hanno ad oggetto atti impositivi.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 34/2023, la procedura conciliativa “fuori udienza” è applicabile alle controversie fiscali pendenti al 15 febbraio 2023, mentre il termine per la sottoscrizione dell’accordo è prorogato al 30 settembre 2023.

Con riferimento alla pendenza della lite, l’Agenzia delle Entrate ritiene sufficiente che, alla data indicata dal legislatore, sia stata effettuata la notifica del ricorso alla controparte. Per la definizione della lite mediante conciliazione agevolata, di conseguenza, non è richiesto che al 15 febbraio 2023 ricorra anche l’ulteriore presupposto della costituzione in giudizio, che dovrà comunque essere effettuata nei termini di legge.

Nella circolare viene inoltre precisato che, qualora gli importi pagati a titolo di riscossione provvisoria siano di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto per la conciliazione agevolata, il contribuente può ottenere il rimborso della differenza.

 

 

AGEVOLAZIONI

Crediti da bonus edilizi residui: la scelta della rateizzazione lunga dal 2 maggio

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 18 aprile 2023, n. 2023/132123

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento che definisce le modalità per la fruizione in 10 rate annuali dei crediti non ancora utilizzati derivanti da cessione o sconto in fattura relativi alle detrazioni per superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche, come previsto dal decreto “Aiuti-quater” (art. 9, comma 4, D.L. n. 176/2022).

Dal 2 maggio 2023 i soggetti titolari di crediti da superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche (imprese edilizie, banche e altri cessionari) potranno comunicare la scelta per la rateizzazione lunga utilizzando la nuova funzionalità web all’interno della “Piattaforma cessione crediti”. Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale dei titolari dei crediti.

La rateizzazione lunga si applica ai crediti d’imposta relativi a interventi agevolati con superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di quest’anno.

 

 

AGEVOLAZIONI

Le regole per la certificazione SOA per la fruizione dei bonus edilizi

Agenzia delle Entrate, Circolare 20 aprile 2023, n. 10/E

L’art. 10-bis del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 prevede che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali per interventi edilizi di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro debba essere affidata a imprese che siano in possesso della certificazione SOA, rilasciata dall’ANAC, che attesta che l’impresa sia in possesso dei requisiti idonei in relazione alla categoria di lavorazione che deve essere svolta, quali l’idoneità professionale, un’adeguata capacità economica e finanziaria, nonché idonee capacità tecniche e professionali.

La certificazione è necessaria ai fini della partecipazione alle gare di appalto pubbliche, per il riconoscimento degli incentivi fiscali del superbonus e della cessione/sconto in fattura.

Con la circolare n. 10/E del 20 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, l’esecuzione dei lavori deve essere affidata:

  • a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023 (comma 1):
    • a imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione SOA;
    • a imprese che, al momento della firma del contratto di appalto o subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione;
  • a decorrere dal 1° luglio 2023 (comma 2):
    • esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione SOA.

 

 

INCENTIVI

Credito d’imposta investimenti pubblicitari incrementali anno 2022: approvato l’elenco degli ammessi

Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Provvedimento 20 aprile 2023

È stato approvato e pubblicato l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2022.

Nell’elenco, allegato al Provvedimento di approvazione del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 20 aprile 2023, sono indicati i singoli importi potenzialmente fruibili da ciascun soggetto, come risultanti dalle comunicazioni pervenute dall’Agenzia delle Entrate.

La fruizione del credito è subordinata alla verifica preventiva, da parte delle imprese, di non aver superato nel triennio i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis.

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.

Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 41/E dell’8 aprile 2019.

 

 

IMPRESE

Approvato il Ddl annuale per il mercato e la concorrenza

Ministero delle imprese e del made in Italy, Comunicato stampa 20 aprile 2023

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 30 del 20 aprile 2023 ha approvato, con procedura di urgenza, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, che si inserisce nel quadro delle misure e degli interventi di attuazione del PNRR.

Il testo modifica la disciplina relativa ai piani di sviluppo della rete di trasmissione dell’energia elettrica e le disposizioni sul trasporto e sull’efficienza della rete di distribuzione del gas, con l’individuazione nell’“impresa maggiore di trasporto” del gas (attualmente SNAM) del soggetto tenuto alla trasmissione dei piani decennali di sviluppo della rete, e con la modifica della procedura per l’approvazione del piano decennale di sviluppo della rete elettrica (predisposto da Terna).

Il Ddl prevede inoltre la promozione dell’utilizzo dei “contatori intelligenti” ponendo anche obblighi in tal senso in capo alle imprese distributrici; i dati rilevati dai contatori di luce e gas potranno essere messi a disposizione, su richiesta dei clienti, a soggetti terzi per confrontare i prezzi.

Viene attribuito all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) il potere di fissare i prezzi del teleriscaldamento.

Si introduce la definizione di “infrastruttura di cold ironing”, quale insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma per l’erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto e si chiarisce che il servizio è considerato di interesse economico generale, con la previsione di uno sconto sulle componenti tariffarie a favore degli utilizzatori finali.

Si stabilisce che l’assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio al dettaglio su aree pubbliche avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica, ispirate a principi di par condicio e trasparenza, salvaguardando comunque gli interessi degli attuali concessionari e dei lavoratori da questi impiegati, valorizzando i requisiti dimensionali della categoria della microimpresa e fissando il numero massimo di concessioni di cui ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore. Si fissa in 10 anni la durata massima della concessione.

Si prevede che i procedimenti di rinnovo delle concessioni che erano in scadenza al 31 dicembre 2020, non conclusi alla data di entrata in vigore della legge, debbano essere chiusi entro i sei mesi successivi, con assegnazione della concessione secondo quanto previsto dalla normativa in vigore alla scadenza e, quindi, per una durata di 12 anni.

Le concessioni non interessate dai procedimenti di rinnovo di cui al paragrafo precedente hanno validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l’eventuale maggior durata prevista.

Sono semplificate le procedure per le vendite promozionali, consentendo l’invio di una comunicazione unica nel caso di esercizi ubicati in comuni diversi e tenendo a disposizione delle autorità di controllo la relativa documentazione, in forma cartacea o visionabile da web all’indirizzo internet indicato dall’esercente.

Si amplia da 45 a 90 giorni il termine entro il quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) deve comunicare, alle imprese interessate e al Ministero delle imprese e del made in Italy, le proprie conclusioni di merito sulle operazioni di concentrazione di imprese (fusione, acquisizione di azioni, costituzione di new-co) soggette a comunicazione preventiva che ritiene suscettibili di essere vietate.

Si individua l’AGCM quale autorità nazionale competente in materia di mercati equi e contendibili nel settore digitale, in relazione ai servizi di piattaforma di base (es. servizi di intermediazione online, motori di ricerca, social network). All’Autorità si attribuiscono, anche in tale ambito, i poteri di indagine previsti in materia di concorrenza e quelli sanzionatori.

 

 

IRPEF

Detrazioni e deduzioni Irpef per l’anno d’imposta 2022

Ogni anno il contribuente “Persona Fisica” può usufruire di detrazioni e deduzioni.

Le detrazioni IRPEF riducono l’imposta lorda del corrispondente periodo d’imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l’imposta lorda vengono perse.

Le deduzioni riguardano una serie di spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta si riduce.

Si ricorda che dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico di cui all’art. 12 del TUIR spettano solo per i figli con 21 anni o più. Per i figli di età inferiore, esse sono state sostituite dall’assegno unico che è erogato dall’INPS a seguito di apposita richiesta.

Vedi l’Approfondimento

 

 

DICHIARAZIONI

Precompilata 2023 consultabile online dal 2 maggio

Da martedì 2 maggio la dichiarazione precompilata 2023 sarà consultabile online, mentre dallo scorso 20 aprile è già possibile delegare un familiare o una persona di fiducia a gestire la propria precompilata e a utilizzare gli altri servizi online anche via web o in videochiamata.

In particolare, dal 2 maggio saranno disponibili la dichiarazione dei redditi precompilata riferita all’anno d’imposta precedente e l’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l’Agenzia delle Entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti e relative fonti informative.

Il 730 precompilato dovrà invece essere inviato entro il 2 ottobre 2023, mentre il modello Redditi (e il modello Redditi correttivo del 730) entro il 30 novembre 2023.

 

 

IRPFE

ISEE precompilato: al via il nuovo Portale Unico

INPS, Messaggio 11 aprile 2023 n. 1345

Nell’ambito del PNRR, l’INPS ha previsto la semplificazione della presentazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) attraverso il progetto “ISEE Precompilato”.

L’Istituto, con Messaggio n. 1345 dell’11 aprile ha comunicato che è disponibile il nuovo Portale Unico ISEE, che ha unificato le varie modalità di acquisizione dell’ISEE precompilato e non precompilato in un unico punto di accesso, sostituendo tutti i portali preesistenti.

Nel nuovo portale, oltre alle istruzioni per la compilazione dell’ISEE, sono state introdotte alcune semplificazioni procedurali che ne renderanno più agevole il rilascio, privilegiando l’uso della modalità precompilata.

 

 

AGEVOLAZIONI

Bonus vista: le richieste a partire dal 5 maggio su piattaforma dedicata

È attiva sul sito internet del Ministero della Salute la piattaforma dedicata (www.bonusvista.it) per richiedere il “Bonus vista”, un contributo del valore di 50 euro per l’acquisto o il rimborso di occhiali da vista o lenti a contatto correttive dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023.

Il bonus può essere richiesto una sola volta per ogni membro di un nucleo familiare con ISEE non superiore a 10 mila euro.

A partire dalle ore 12:00 del prossimo 5 maggio è possibile richiedere il Bonus vista sia come voucher da spendere presso gli esercizi commerciali accreditati sia come rimborso per un acquisto già effettuato.

Gli esercenti che vogliano accreditare la propria attività commerciale possono già effettuare la registrazione sul sito bonusvista.it.

I requisiti richiesti per ottenere il bonus sono:

  • Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), riferita a un ISEE non superiore a 10 mila euro, SPID di livello 2 o superiore oppure Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta nazionale dei servizi (CNS);
  • gli estremi della fattura o della documentazione commerciale, in caso di rimborso.

 

 

AGEVOLAZIONI

Pubblicati gli elenchi delle Onlus che hanno richiesto l’accesso al 5 per mille 2023

Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/elenco-iscritti-onlus-2023) è stato pubblicato l’elenco delle Onlus e delle Asd che hanno presentato l’istanza di accreditamento per accedere al beneficio del 5 per mille per l’anno finanziario 2023 (anno d’imposta 2022).

È possibile consultare l’elenco pubblicato attraverso il motore di ricerca presente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (area 5 per mille – www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/domanda+5+per+mille/2023/motore.htm) cercando per denominazione, codice fiscale o provincia.

Le scadenze:

  • entro il 2 maggio il legale rappresentante dell’ente o un suo incaricato munito di formale delega poteva richiedere la correzione degli eventuali errori anagrafici alla Direzione Regionale dell’Agenzia territorialmente competente;
  • entro il 10 maggio sarà pubblicata la versione aggiornata dell’elenco, con l’anagrafica corretta.

 

 

TERZO SETTORE

Approvato il nuovo regolamento per la tenuta del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, Decreto 30 marzo 2023

La Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per lo Sport) ha approvato il nuovo Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.

Il Registro, tenuto dal Dipartimento per lo Sport e gestito da Sport e Salute SpA, sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il Coni.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

DICHIARAZIONI

Dichiarazione IVA 2023: ravvedimento e sanzioni

È scaduto il 2 maggio il termine per l’invio della dichiarazione IVA 2023 riferita al periodo d’imposta 2022.

È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza e quindi entro il 31 luglio 2023 versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.

La sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita da 250 euro a 2.000 euro, ridotta se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso.

La violazione può essere sanata con ravvedimento operoso, e quindi versando una sanzione di importo ridotto a 25 euro (1/10 della sanzione ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.

Occorre inoltre versare anche le sanzioni per omesso versamento dell’imposta, se dovuta, pari al 15% dell’imposta, ridotte anch’esse per effetto del ravvedimento operoso.

Per gli invii delle dichiarazioni IVA oltre 90 giorni dalla scadenza del 2 maggio 2022 la dichiarazione IVA è considerata omessa ma ritenuta valida per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale la sanzione dovuta va dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta.

Se la presentazione della dichiarazione IVA oltre 90 giorni non prevede versamento delle imposte, la sanzione minima applicata non può essere inferiore a 250 euro, fino ad un massimo di 2.000 euro.

Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è pari al 60-120% dell’imposta non versata.

Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è pari al 120-240% dell’imposta non versata.

 

 

IRPEF

Le principali detrazioni e deduzioni delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2022

Ogni anno il contribuente “Persona Fisica” può usufruire di detrazioni e deduzioni.

Le detrazioni IRPEF riducono l’imposta lorda del corrispondente periodo d’imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l’imposta lorda vengono perse.

Le deduzioni riguardano una serie di spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta si riduce.

Per il 2022 ricordiamo le principali detrazioni di cui potrà usufruire il contribuente:

  • Detrazione per il coniuge non separato legalmente nella misura di 800 euro fino a 15.000 euro di reddito, di 690 euro per un reddito tra 15.000 e fino a 40.000, di 690 euro per i redditi sopra i 40.000 euro inferiori a 80.000 euro. La detrazione è altresì aumentata di 10 euro se il reddito complessivo supera i 29.000 euro ma non i 29.200 euro, 20 euro se il reddito complessivo è tra i 29.200 euro e 34.700 euro, 30 euro se è superiore a 34.700 ma inferiore a 35.000 euro, 20 euro se superiore a 35.000 euro ma inferiore a 35.100 euro, 10 euro, se il reddito è tra 35.100 e 35.200 euro;
  • Detrazione per figli a carico, dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico di cui all’art. 12 del TUIR spettano solo per i figli con 21 anni o più. Per i figli di età inferiore, esse sono state sostituite dall’assegno unico che è erogato dall’INPS a seguito di apposita richiesta. Chi presta l’assistenza fiscale determinerà l’ammontare delle detrazioni spettanti per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022 secondo le vecchie regole e applicherà le nuove regole per determinare l’ammontare delle detrazioni spettanti per il periodo dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022. Dal 1° marzo 2022 non spetta più la maggiorazione di 200 euro per ciascun figlio prevista per le famiglie con più di tre figli; inoltre, non spetta più l’ulteriore detrazione di 1.200 euro prevista per le famiglie con più di 4 figli. Per il riconoscimento delle predette detrazioni per i primi due mesi del 2022, si terrà conto anche dei figli nati da marzo a dicembre 2022. Dal 1° marzo 2022 non sono più riconosciute le maggiorazioni previste per i figli con disabilità poiché anche queste maggiorazioni sono sostituite dall’assegno unico e, in questo caso, anche per i figli con 21 anni o più. Nel caso in cui non si avesse diritto alla detrazione per i figli a carico, ad esempio perché il primo figlio è nato a maggio 2022, non viene meno la necessità di indicare i dati dei figli nel prospetto dei familiari a carico poiché questi dati sono necessari per riconoscere le altre agevolazioni previste per i figli a carico. Si rammenta che per i figli non è mai possibile fruire delle detrazioni previste per gli altri familiari a carico;
  • Detrazione per le spese mediche sopra la franchigia di 129,11 euro nella misura del 19%;
  • Detrazione per le spese funebri, nella misura del 19%, sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;
  • Detrazione per le spese veterinarie sostenute per la cura degli animali domestici nella misura del 19% con franchigia di 129,11 euro, fino ad un massimo di 550 euro;
  • Detrazione degli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto o la costruzione della prima casa nella misura del 19% fino a un massimo di 4.000 euro in caso di acquisto e fino a un massimo di 2.582,28 in caso di costruzione. Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi;
  • Detrazione per spese di assicurazione sulla vita e infortuni, con durata non inferiore a 5 anni che non concedano una concessione di prestiti, nella misura massima di 530 euro (per i contratti con rischio di non autosufficienza il limite è 1.291,14 e dal 2016 750 euro per i premi assicurativi di rischio morte per disabili gravi);
  • Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 50% per un massimo di 96.000 euro di spese sostenute;
  • Detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro fino al 2020. Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 16.000 euro. Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 10.000 euro;
  • Detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici in misura (dal 50% al 65%, 70-75%, 80-85%) e limiti diversi a seconda della tipologia di intervento;
  • Detrazione per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, nella misura del 50% su un ammontare complessivo di 96.000 euro (la detrazione è elevata al 70% nel caso in cui la realizzazione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%);
  • Detrazione delle spese per la frequenza della scuola dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente;
  • Detrazione delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
  • Detrazione per le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea di un’università situata in un comune diverso da quello di residenza per i canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo o per canoni relativi ai contratti di ospitalità. Per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un comune distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una provincia diversa. L’importo da indicare non può essere superiore a 2.633 euro e la detrazione si applica nella misura del 19%;
  • Detrazione per le spese per attività sportive praticate dai ragazzi con età compresa tra 5 e 18 anni inerenti all’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. L’importo massimo previsto per la detrazione è di 210 euro per figlio;
  • Detrazioni per i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale. L’importo massimo da indicare è di 1.000 euro;
  • Detrazione per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche ed altri eventi straordinari nella misura del 19%;
  • Detrazione del 30% per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS per un importo non superiore a 30.000 euro;
  • Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con qualsiasi contratto stipulato o rinnovato nella misura di 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 150 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
  • Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratto a canone concordato nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 247,90 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
  • Detrazione per contratti di locazione stipulati con giovani di età compresa tra 20 e 30 anni per unità immobiliare da destinare ad abitazione principale nella misura di 991,60 euro. La detrazione spetta per i primi 3 anni se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
  • Detrazione a favore dei lavoratori dipendenti che per motivi di lavoro trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo, nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro e 495,80 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro. La detrazione è prevista per i primi 3 anni.

 

ATTENZIONE: Sempre in tema di novità si ricorda che le spese che hanno diritto alla detrazione fiscale del 19%, sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, sono detraibili solo se pagate con un sistema tracciabile, ad eccezione delle spese sostenute per acquistare medicinali e dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.

 

Tra le deduzioni ricordiamo:

  • i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente pensionistico di appartenenza (anche per i familiari fiscalmente a carico);
  • i contributi versati per il riscatto degli anni di università, quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, quelli versati al fondo dalle casalinghe;
  • i contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi pensione) e individuali (assicurazioni sulla vita) per un importo fino a 5.164,57 euro. La deduzione è estesa ai contributi a favore delle persone fiscalmente a carico aventi reddito insufficiente a consentire la deduzione dei contributi;
  • l’assegno periodico corrisposto al coniuge a seguito di separazione o divorzio, esclusi però gli importi destinati al mantenimento dei figli;
  • le spese sostenute dai disabili per prestazioni del medico generico, acquisto di medicinali, assistenza specifica, operatori dedicati all’assistenza diretta della persona;
  • il 50% delle le spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri;
  • i contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari per un importo massimo pari a 1.549,37 euro.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Mercoledì 31 maggio 2023 Liquidazioni periodiche IVA – LIPE Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al I trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematico

 

Approfondisci

Newsletter APRILE 2023:

 

IN BREVE

  • Il decreto “Bollette” proroga le scadenze della pace fiscale
  • Tregua fiscale: i nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
  • Definizione delle irregolarità formali: rimozione delle irregolarità od omissioni entro il 31 marzo 2024
  • ISA: approvate le specifiche tecniche per l’acquisizione di “ulteriori dati” (periodo d’imposta 2022)
  • Aggiornato il modello IVA TR
  • Bonus e-commerce 2022 imprese agricole e agroalimentari al 100%
  • Lavoratori all’estero: in G.U. il decreto con le retribuzioni convenzionali per il 2023
  • Imposta sostitutiva sulle mance: 5 i codici tributo per il versamento con F24
  • Bonus per l’attività fisica adattata: definita la percentuale fruibile
  • Bonus trasporti: domande entro il 31 dicembre 2023 per famiglie, studenti e lavoratori
  • Diffusione malware tramite false comunicazioni di “compensi” per “operosità fiscale”

APPROFONDIMENTI

  • I chiarimenti in tema di pace fiscale
  • Definizione delle irregolarità formali: la rimozione delle irregolarità od omissioni

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

 

IN BREVE

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Il decreto “Bollette” proroga le scadenze della pace fiscale

D.L. 30 marzo 2023, n. 34

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto “Bollette” (D.L. 30 marzo 2023, n. 34) che contiene anche la proroga di alcune scadenze collegate alle definizioni agevolate rientranti nella c.d. pace fiscale introdotta dall’art. 1, della Legge n. 197/2022.

 

Definizione delle irregolarità formali

È prorogato dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023 il termine di versamento (unica soluzione / prima rata).

 

Ravvedimento speciale

È prorogato dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 il termine:

  • per la rimozione dell’irregolarità / omissione;
  • per il versamento (unica soluzione / prima rata) dell’importo dovuto.

È fissato al 31 ottobre, 30 novembre e 20 dicembre (invece del 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre) il termine di versamento delle rate successive alla prima.

 

Definizione liti pendenti

È prorogato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine per:

  • presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita domanda;
  • versare quanto dovuto (unica soluzione / prima rata).

È fissato al 31 ottobre e 20 dicembre (invece del 30 settembre e 20 dicembre) il termine di versamento delle rate successive alla prima.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Tregua fiscale: i nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Circolare 20 marzo 2023, n. 6/E

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 6/E del 20 marzo 2023, ha fornito ulteriori chiarimenti sulle misure di tregua fiscale introdotte dalla legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022).

La circolare contiene indicazioni sul perimetro applicativo delle norme agevolative, ed in particolare:

  • sulla regolarizzazione delle irregolarità formali;
  • sul “ravvedimento speciale”;
  • sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Vedi l’Approfondimento

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Definizione delle irregolarità formali: rimozione delle irregolarità od omissioni entro il 31 marzo 2024

La definizione delle irregolarità formali (legge di Bilancio 2023) prevede, oltre al pagamento di 200.00 euro per ciascuna annualità, che siano rimosse le irregolarità, infrazioni od omissioni entro il 31 marzo 2024.

Come già precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 15 maggio 2019, n. 11/E, in relazione alla precedente analoga definizione agevolata di cui all’art. 9 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, se per un “giustificato motivo” non vengono rimosse tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa produce effetto se la rimozione avviene entro il termine non inferiore a 30 giorni indicato dall’Ufficio delle Entrate. Tale circostanza potrebbe verificarsi, ad esempio, quando il contribuente, pur applicando la diligenza del buon padre di famiglia, non riesca ad individuare tutte le violazioni formali commesse, le quali, in tutto o in parte, potrebbero non essere di immediata percezione, anche in ragione della mancanza di effetti sostanziali sui tributi cui si riferiscono. La circolare ha inoltre precisato che la mancata rimozione – spontanea o su invito – di tutte le irregolarità, non pregiudica il perfezionamento della definizione in riferimento alle altre violazioni correttamente regolarizzate all’interno del medesimo periodo d’imposta.

Vedi l’Approfondimento

 

 

DICHIARAZIONI

ISA: approvate le specifiche tecniche per l’acquisizione di ulteriori dati (periodo d’imposta 2022)

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 23 marzo 2023, n. 92984

Con Provvedimento del 23 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per l’acquisizione massiva degli ulteriori dati necessari per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo di imposta 2022.

I soggetti incaricati della trasmissione telematica trasmettono all’Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, il file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati, predisposto e controllato tramite i pacchetti software resi disponibili dall’Agenzia, ovvero predisposto con altri strumenti, utilizzando il software di controllo reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate.

La stessa modalità di acquisizione è valida per i soggetti incaricati alla trasmissione telematica non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente.

 

 

DICHIARAZIONI

Aggiornato il modello IVA TR

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito l’aggiornamento del modello IVA TR insieme alle istruzioni per la compilazione e alle relative specifiche tecniche, da utilizzare a partire dal 1° aprile 2023 (la versione precedente potrà comunque essere utilizzata fino al 2 maggio 2023).

Il modello IVA TR deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza o intendono utilizzarla in compensazione.

Di seguito si riportano le modifiche al modello, alle istruzioni per la compilazione e alle relative specifiche tecniche:

  • è sostituita l’informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi degli artt. 13 e 14, Reg. UE 2016/679). Sono soppressi poi i righi TA11A e TA14, le percentuali dei righi da TA5 a TA13 sono sostituite con le seguenti rigo TA5 7%, rigo TA6 7,3%, rigo TA7 7,5%, rigo TA8 8,3%, rigo TA9 8,5%, rigo TA10 8,8%, rigo TA11 10%, rigo TA12 12,3%, rigo TA13 22% e nel rigo TA22 il riferimento al rigo TA14 è sostituito con TA13;
  • nel quadro TB i righi TB11A e TB14 sono soppressi, le percentuali dei righi da TB5 a TB13 sono sostituite con le seguenti: rigo TB5 7%, rigo TB6 7,3%, rigo TB7 7,5%, rigo TB8 8,3%, rigo TB9 8,5%, rigo TB10 8,8%, rigo TB11 10%, rigo TB12 12,3%, rigo TB13 22% e nel rigo TB20 il riferimento al rigo TB14 è sostituito con TB13.

 

 

INCENTIVI

Bonus e-commerce 2022 imprese agricole e agroalimentari al 100%

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 24 marzo 2023, n. 94679

L’art. 1, comma 131, del D.L. n. 178/2020 ha previsto la concessione, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, del credito d’imposta disciplinato dall’art. 3, comma 1, del D.L. n. 91/2014, in favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino”, per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

Con Provvedimento del 24 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate, considerato che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023, con riferimento agli investimenti realizzati nel 2022, è inferiore al limite di spesa, ha informato che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo del credito richiesto.

 

 

IMPOSTE DIRETTE

Lavoratori all’estero: in GU il decreto con le retribuzioni convenzionali per il 2023

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, D.M. 28 febbraio 2023

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2023 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 28 febbraio 2023, con cui sono fissate, per l’anno 2023, le retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero.

Ai sensi dell’art. 51, comma 8-bis, del TUIR, a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2023 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2023, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero sono elencate, per ciascun settore, nelle tabelle allegate al decreto.

Il Ministero del Lavoro ricorda inoltre che:

  • per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente;
  • in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, nel corso del mese, i valori convenzionali individuati nelle tabelle sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

 

 

IMPOSTE DIRETTE

Imposta sostitutiva sulle mance: 5 i codici tributo per il versamento con F24

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 17 marzo 2023, n. 16/E

La legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi da 58 a 62, legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha previsto che le mance destinate dai clienti, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, al personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, dunque, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%.

Con Risoluzione n. 16/E del 17 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate, per consentire ai sostituti d’imposta il versamento dell’imposta tramite modello F24, ha istituito i seguenti codici tributo:

  • “1067” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • “1605” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sicilia e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • “1917” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sardegna e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • “1918” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Valle d’Aosta e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 1306” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

I codici tributo, in sede di compilazione del modello F24, dovranno essere esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione, quale “Mese di riferimento” del mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).

 

 

AGEVOLAZIONI

Bonus per l’attività fisica adattata: definita la percentuale fruibile

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 24 marzo 2023, n. 94779

Con Provvedimento del 24 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario per le spese sostenute nel 2022 per l’attività fisica adattata (art. 1, comma 737, legge n. 234/2021), è pari al 97,5838% dell’importo del credito richiesto.

Il credito d’imposta, in particolare, è previsto in favore delle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, hanno sostenuto spese documentate per fruire di attività fisica adattata di cui all’art. 2, comma 1, lett. e), del D.L. n. 36/2021.

Il citato art. 2 definisce l’Attività Fisica Adattata (AFA) come segue: programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l’integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le “palestre della salute”, al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione.

 

 

AGEVOLAZIONI

Bonus trasporti: domande entro il 31 dicembre 2023 per famiglie, studenti e lavoratori

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comunicato stampa 27 marzo 2023, n. 47

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito la misura di sostegno cosiddetta “bonus trasporti” contro il caro energia a sostegno di famiglie, studenti e lavoratori per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Il contributo può arrivare fino a 60 euro a beneficiario.

Le risorse stanziate per il 2023 sono pari a 100 milioni di euro.

Per beneficiare del bonus è necessario avere un reddito 2022 che non superi i 20.000 euro e inviare la domanda attraverso la procedura disponibile sul portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it. entro il 31 dicembre 2023.

 

 

FRODI INFORMATICHE

Diffusione malware tramite false comunicazioni di “compensi” per “operosità fiscale”

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente segnalato l’ennesima ondata di diffusione del malware Ursnif tramite false mail a tema rimborsi.

I messaggi sono come sempre leggermente diversificati gli uni dagli altri, ma in questo caso risultano confezionati in maniera particolarmente maldestra, con i consueti indicatori:

  • mittente completamente estraneo all’Agenzia delle Entrate;
  • uffici inesistenti;
  • testo generico;
  • errori di sintassi e di ortografia.

L’Agenzia delle Entrate si dichiara naturalmente totalmente estranea a questi messaggi ricordando che in caso di dubbi sull’autenticità di eventuali comunicazioni, ci si può rivolgere ai contatti reperibili sul sito istituzionale o all’ufficio territorialmente competente.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

I chiarimenti in tema di pace fiscale

Agenzia delle Entrate, Circolare 20 marzo 2023, n. 6/E

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 6/E del 20 marzo 2023, ha fornito ulteriori chiarimenti sulle misure di tregua fiscale introdotte dalla legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022).

La circolare contiene indicazioni sul perimetro applicativo delle norme agevolative, ed in particolare:

  • sulla regolarizzazione delle irregolarità formali;
  • sul “ravvedimento speciale”;
  • sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Relativamente alla regolarizzazione delle irregolarità formali viene chiarito che si considera irregolarità formale, quindi sanabile, l’invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, a patto che le stesse fatture siano correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza, con relativo versamento dell’imposta. Per lo stesso motivo può essere sanato l’omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati e inseriti in contabilità con liquidazione dell’imposta dovuta.

Tra le indicazioni relative all’ambito applicativo delle norme agevolative, la circolare chiarisce che rientrano nel perimetro del “ravvedimento operoso speciale” le violazioni accertabili ai sensi dell’art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 (accertamento parziale) purché non siano già state contestate. L’Agenzia delle Entrate ricorda che, come riportato nella circolare n. 2/E/2023, non sono definibili con il ravvedimento speciale le violazioni rilevabili ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972. Per beneficiare della regolarizzazione, inoltre, è necessario che le violazioni “ravvedibili” non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973. Pertanto, le violazioni accertabili ai sensi dell’art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 non ostano al ravvedimento speciale, purché, come detto, non siano già state contestate.

Nella circolare viene specificato che gli atti derivanti dai controlli formali (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973) non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza. Tuttavia, tali atti possono rientrare nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia stata ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo.

Relativamente all’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, l’Agenzia ricorda che la legge di Bilancio ha previsto la possibilità di definire in maniera agevolata gli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

Nella circolare citata, l’Agenzia delle Entrate in riferimento ai PVC consegnati entro il 31 marzo 2023, ammette la definizione agevolata, ossia l’adesione, sia nel caso di istanza presentata dal contribuente ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997, sia nell’ipotesi di invito di iniziativa dell’ufficio ai sensi dell’art. 5 del predetto decreto legislativo, anche successivi al 31 marzo 2023, purché sia sottoscritto l’accertamento con adesione e lo stesso sia perfezionato con il pagamento. L’adesione potrà avvenire sia su iniziativa del contribuente sia su iniziativa d’ufficio.

Dunque, l’adesione con i vantaggi di cui alla legge di Bilancio può avvenire anche dopo la data del 31 marzo; rileva la data di consegna del PVC entro il 31 marzo, al di là della tempistica della successiva adesione.

Inoltre, spiega ancora l’Agenzia, non è possibile definire gli atti di contestazione con cui vengono irrogate le sole sanzioni.

Nella circolare vengono fornite risposte anche sulla definizione delle liti pendenti e sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.

L’Agenzia delle Entrate ha altresì pubblicato sul proprio canale YouTube un video-convegno formativocdedicato alla Tregua Fiscale 2023 (https://www.youtube.com/watch?v=WKKv-TUhyoY).

Nel video intervengono sei esperti di Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle Entrate-Riscossione che ripercorrono ed illustrano le misure introdotte dalla legge di Bilancio 2023 in favore dei contribuenti: dallo stralcio dei debiti fino a mille euro alla definizione agevolata delle controversie tributarie, dalla definizione delle irregolarità formali all’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Definizione delle irregolarità formali: la rimozione delle irregolarità od omissioni

La definizione delle irregolarità formali (legge di Bilancio 2023) prevede, oltre al pagamento di 200.00 euro per ciascuna annualità, che siano rimosse le irregolarità, infrazioni od omissioni entro il 31 marzo 2024.

Come già precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 15 maggio 2019, n. 11/E, in relazione alla precedente analoga definizione agevolata di cui all’art. 9 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, se per un “giustificato motivo” non vengono rimosse tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa produce effetto se la rimozione avviene entro il termine non inferiore a 30 giorni indicato dall’Ufficio delle Entrate. Tale circostanza potrebbe verificarsi, ad esempio, quando il contribuente, pur applicando la diligenza del buon padre di famiglia, non riesca ad individuare tutte le violazioni formali commesse, le quali, in tutto o in parte, potrebbero non essere di immediata percezione, anche in ragione della mancanza di effetti sostanziali sui tributi cui si riferiscono. La circolare ha inoltre precisato che la mancata rimozione – spontanea o su invito – di tutte le irregolarità, non pregiudica il perfezionamento della definizione in riferimento alle altre violazioni correttamente regolarizzate all’interno del medesimo periodo d’imposta.

La rimozione non deve inoltre essere effettuata quando non è possibile o necessaria. Trattasi dei casi in cui è la stessa norma sanzionatoria a disporre la sola applicazione della sanzione.

Rientrano nell’ipotesi in parola, ad esempio:

  • la violazione del principio di competenza che non ha prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta per i due periodi d’imposta di riferimento;
  • a partire dal 1° gennaio 2018, l’addebito al cessionario o al committente di un’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella effettiva, purché l’imposta stessa sia stata assolta; in tale ipotesi il cessionario che ha detratto l’imposta riportata in fattura è punibile con una sanzione in misura fissa, ai sensi dell’art. 6, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs. n. 471/1997 e conserva il diritto a detrazione. Pertanto la violazione può essere rimossa con il versamento dei 200 euro senza necessità di rimuovere anche l’errore;
  • le violazioni in materia di inversione contabile, sanzionate ai commi 9-bis.1 e 9-bis.2 del citato art. 6, sempre che la violazione non sia stata determinata da un intento di evasione o di frode e l’imposta sia stata effettivamente assolta;
  • l’omessa presentazione della liquidazione periodica ex art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, purché i dati siano confluiti nella dichiarazione IVA annuale.

Non possono, invece, essere ricondotte nelle fattispecie sopra richiamate (irregolarità od omissioni per le quali non è più possibile o necessaria la rimozione) alcune violazioni formali la cui rimozione è comunque necessaria, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

  • l’omissione o irregolarità delle dichiarazioni di cui agli art. 35, 35-ter e 74-quinquies del decreto IVA. Le informazioni rese con tali dichiarazioni sono, infatti, utili al corretto esercizio dell’attività di controllo e alla notifica degli atti tributari. Va da sé che la rimozione della violazione per mezzo della definizione in parola non produce alcun effetto ai fini della regolarità della notifica degli atti eseguita nelle more della correzione;
  • l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
  • l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
  • l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
  • l’omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni di cui all’art. 21 del D.L. n. 78/2010;
  • l’omessa comunicazione riguardante la proroga dei contratti di locazione per i quali si è optato per la cedolare secca;
  • l’omessa iscrizione al VIES. Sebbene la Corte di Giustizia UE, con sentenza relativa alla causa C-21/16, depositata il 9 febbraio 2017, abbia confermato un orientamento ormai costante secondo cui la mancata iscrizione al VIES da parte del soggetto acquirente non preclude la possibilità di applicare il regime di esenzione IVA previsto per le cessioni intracomunitarie, non costituendo una condizione essenziale per poter beneficiare del regime di non imponibilità, né dalla direttiva IVA, né secondo la giurisprudenza della Corte UE; l’omissione va comunque sanata per consentire alle controparti commerciali di poter effettuare le opportune verifiche.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Martedì 2 maggio 2023 Dichiarazione IVA Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2023 relativa l’anno d’imposta 2022. Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA. Telematica
Martedì 2 maggio 2023 Istanza modello IVA TR Presentazione dell’istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito IVA relativo al primo trimestre. Contribuenti IVA che hanno realizzato nel corso del primo trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi. Telematica

 

Approfondisci

Newsletter MARZO 2023:

 

IN BREVE
  • Convertito in legge il decreto “Milleproroghe”
  • Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei crediti energia e gas residui entro il 16 marzo
  • Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2023 dei libri sociali
  • Niente più cessioni del credito per Superbonus e altri bonus edili
  • Scadenza al 16 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2023)
  • Entro il 16 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)
  • Nuova scadenza per l’invio dei dati delle spese sanitarie
  • Rottamazione-quater: prospetto informativo
  • Rinvio copertura perdite: responsabilità e obblighi degli amministratori
  • Comunicazioni di irregolarità: istituiti i codici tributo per i pagamenti parziali
  • Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2023
  • I prelievi e i versamenti non giustificati si presumono ricavi
  • Proroga regime speciale lavoratori impatriati: niente remissione in bonis per la regolarizzazione dell’omesso versamento
APPROFONDIMENTI
  • La comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei crediti energia e gas residui
  • Superbonus e altri bonus edili: approvato il decreto sullo “stop alle cessioni”
PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

IN BREVE

IMPRESE, PROFESSIONISTI

Convertito in legge il decreto “Milleproroghe”

D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023 la legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (decreto “Milleproroghe”). Il provvedimento entra in vigore il 28 febbraio 2023.

Rispetto al testo originario, il provvedimento presenta diverse novità. Tra le più importanti si segnalano:

  • il rinvio al 31 marzo 2023 della scadenza per comunicare all’Agenzia delle Entrate le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito dei bonus edilizi per le spese sostenute lo scorso anno. Stessa nuova data per gli amministratori di condominio tenuti a trasmettere i dati relativi ai lavori sulle parti comuni;
  • la sospensione fino al 30 ottobre 2023 dei termini previsti dalla disciplina “prima casa”;
  • il differimento al 30 novembre 2023 anche del termine “lungo” per gli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati, cioè funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (Allegato A alla legge n. 232/2016), “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, ossia, per i quali, a quella data, l’ordine risulta accettato dal venditore ed è stato pagato un acconto per almeno il 20% del costo di acquisizione. L’originario termine del 30 giugno era già stato spostato al 30 settembre dalla legge di Bilancio 2023. Il credito d’imposta spetterà con le percentuali più vantaggiose fissate per il 2022: 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 20% per la quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni, 10% per la quota eccedente i 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni;
  • la proroga dal 30 giugno al 30 novembre 2023, del termine ultimo per l’effettuazione di investimenti in “altri beni strumentali” nuovi (ovvero “non 4.0”) per cui – con riferimento all’anno 2022 – spetta un credito d’imposta al 6%, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Per gli investimenti effettuati nel 2023 e non “prenotati” non è invece previsto alcun credito d’imposta.

 

AGEVOLAZIONI

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei crediti energia e gas residui entro il 16 marzo

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 16 febbraio 2023, n. 2023/44905

Con Provvedimento n. 2023/44905 del 16 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione obbligatoria prevista in relazione ai seguenti crediti d’imposta maturati nel terzo e quarto trimestre 2022:

  • imprese energivore del terzo trimestre 2022 (art. 6, comma 1, D.L. n. 115/2022);
  • imprese gasivore del terzo trimestre 2022 (art. 6, comma 2, D.L. n. 115/2022);
  • imprese non energivore del terzo trimestre 2022 (art. 6, comma 3, D.L. n. 115/2022);
  • imprese non gasivore del terzo trimestre 2022 (art. 6, comma 4, D.L. n. 115/2022);
  • imprese energivore di ottobre-novembre 2022 (art. 1, comma 1, D.L. n. 144/2022);
  • imprese gasivore di ottobre-novembre 2022 (art. 1, comma 2, D.L. n. 144/2022);
  • imprese non energivore di ottobre-novembre 2022 (art. 1, comma 3, D.L. n. 144/2022);
  • imprese non gasivore di ottobre-novembre 2022 (art. 1, comma 4, D.L. n. 144/2022);
  • imprese energivore di dicembre 2022 (art. 1, D.L. n. 176/2022);
  • imprese gasivore di dicembre 2022 (art. 1, D.L. n. 176/2022);
  • imprese non energivore di dicembre 2022 (art. 1, D.L. n. 176/2022);
  • imprese non gasivore di dicembre 2022 (art. 1, D.L. n. 176/2022);
  • imprese dei settori agricoltura e pesca per acquisto carburanti del quarto trimestre 2022 (art. 2, D.L. n. 144/2022).

Il provvedimento contiene alcuni importanti chiarimenti relativi all’adempimento in questione.

Vedi l’Approfondimento

 

 

ADEMPIMENTI

Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2023 dei libri sociali

Entro il 16 marzo:

  • le società di capitali,
  • le società consortili,
  • le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
  • gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):

  • le società di persone,
  • le società cooperative,
  • le società di mutua assicurazione,
  • gli enti non commerciali,
  • le società di capitali sportive dilettantistiche.

La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2023 sarà di:

  • 309,87 euro per la generalità delle società;
  • 516,46 euro per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2023 superiore a 516.456,90 euro.

Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2023.

Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice tributo 7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali).

L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

 

 

AGEVOLAZIONI

Niente più cessioni del credito per Superbonus e altri bonus edili

D.L. 16 febbraio 2023, n. 11

Il D.L. 16 febbraio 2023, n. 11 (in G.U. n. 40 del 16 febbraio 2023) recante misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali prevede, con effetti dal 17 febbraio 2023, che per i bonus edili non possa più essere utilizzata l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito in luogo della detrazione diretta.

Vedi l’Approfondimento

 

 

DICHIARAZIONI

Scadenza al 16 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2023)

Entro giovedì 16 marzo 2023, i sostituti d’imposta devono consegnare ai percipienti e trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le CU2023 per redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La data per la trasmissione e la consegna è stata unificata.

È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Si ricorda che anche quest’anno la trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi esclusi dal modello 730 potrà essere effettuata entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY) e quindi entro il 31 ottobre 2023.

 

 

DICHIARAZIONI

Entro il 16 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, entro il 16 marzo 2022, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES), residenti e non residenti, corrisposti nell’anno di imposta precedente.

La Cupe viene rilasciata da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a., rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.a. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli S.p.a., società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

 

 

DICHIARAZIONI

Nuova scadenza per l’invio dei dati delle spese sanitarie

D.M. 16 febbraio 2023

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che proroga i termini di invio dei dati delle spese sanitarie relative all’anno 2022. È stata fissata al 22 febbraio 2023, infatti, la scadenza di invio:

  • per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2022, per tutti i soggetti obbligati;
  • per le spese sostenute nell’intero anno 2022, per gli ottici.

Prorogato anche il termine per l’opposizione all’utilizzo dei dati: se non è stato trasmesso il modello direttamente all’Agenzia delle Entrate entro il 22 febbraio 2023 è possibile accedere, dal 3 marzo al 30 marzo 2023, direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it).

 

 

AGEVOLAZIONI

Rottamazione-quater: prospetto informativo

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha attivato il servizio per richiedere il prospetto informativo (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/prospetto-informativo/), tramite il quale il contribuente può conoscere in via anticipata i debiti rispetto ai quali può presentare, entro il prossimo 30 aprile 2023, istanza di rottamazione-quater, art. 1, commi 231-252, della legge n. 197/2022.

Il Prospetto può essere richiesto sia accedendo alla propria area riservata (credenziali SPID, CIE o CNS), sia tramite l’area pubblica del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Il Prospetto informativo indica i debiti che rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata introdotta dalla legge n. 197/2022. Nello specifico contiene l’elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito che possono essere “definiti” e l’importo dovuto aderendo all’agevolazione.

Nel Prospetto non trovano evidenza eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già attivate nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale; tali importi saranno comunque inclusi nell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione che l’agente della riscossione comunicherà (vedi comunicazione delle somme dovute), entro il 30 giugno 2023, ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione.

Tale Comunicazione terrà altresì conto dell’annullamento determinato dallo “Stralcio” dei debiti fino a mille euro che sarà effettuato il 31 marzo 2023 e che potrebbe interessare anche i carichi inseriti nella domanda di Definizione agevolata.

Si ricorda che aderendo alla rottamazione-quater, il contribuente risparmia su interessi e sanzioni, interessi di mora, nonché sull’aggio. Tali somme non devono essere versate.

Invece, sono da considerare nell’importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la “Definizione” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

 

 

BILANCIO

Rinvio copertura perdite: responsabilità e obblighi degli amministratori

D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, art. 3

Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha posticipato di un anno la disciplina emergenziale, sostituendo il riferimento al “31 dicembre 2021” con il nuovo termine del 31 dicembre 2022. Per effetto di tale modifica, alle perdite civilistiche emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022, non si applica la disciplina codicistica di cui agli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società di cui all’art. 2484, comma 1, n. 4) c.c..

La sospensione non fa però venir meno le previsioni di cui all’art. 2446, primo comma e 2482-bis, secondo e terzo comma:

S.p.A. Art. 2446, primo comma: (1) … All’assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l’assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione. L’inosservanza degli adempimenti formali previsti dal primo comma comporta l’annullamento della delibera sociale.

S.r.l. 2482-bis, secondo e terzo comma: (2) All’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall’articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell’assemblea, perché i soci possano prenderne visione. (3) Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.

Il documento di ricerca della Fondazione Nazionale dei Commercialisti “Decreto “Milleproroghe” e disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale del marzo 2022, già metteva in evidenza, in occasione della precedente proroga, l’importanza per gli amministratori di evidenziare le ragioni per cui, pur avendo realizzato perdite tali da azzerare il patrimonio netto, ritengono che non risulti compromessa la continuità d’impresa. Permane infatti l’obbligo, per gli amministratori, di valutare il generale andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

 

 

ACCERTAMENTO

Comunicazioni di irregolarità: istituiti i codici tributo per i pagamenti parziali

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 20 febbraio 2023, n. 9/E

Con la Risoluzione n. 9/E del 20 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.

I codici di nuova istituzione sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione di irregolarità inviata ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, non intenda versare l’importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota.

In tal caso, il contribuente dovrà predisporre un modello F24 nel quale dovrà esporre i codici tributo nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno della stessa comunicazione.

 

 

PREVIDENZA

Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2023

INPS, Circolare 10 febbraio 2023, n. 19

Con la Circolare n. 19 del 10 febbraio 2023, l’INPS ha comunicato che, per l’anno 2023, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 17.504,00.

 

Il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta quindi il seguente:

  Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni € 4.208,40 (4.200,96 IVS +7,44 maternità) € 4.292,42 (4.284,98 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni € 4.077,12 (4.069,68 IVS + 7,44 maternità) € 4.161,14 (4.153,70 IVS + 7,44 maternità)

 

Le aliquote contributive risultano determinate come segue:

  Scaglione di reddito Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni fino a € 52.190,00 24% 24,48%
superiore a € 52.190,00 25% 25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni fino a € 52.190,00 23,25% 23,73%
superiore a € 52.190,00 24,25% 24,73%

 

Per l’anno 2023 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 86.983,00 (€ 52.190,00 più € 34.793,00) per i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è invece pari, per il 2023, a € 113.520,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

 

Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
  Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni € 21.223,85 (52.190*24%+34.793*25%) € 21.641,37 (52.190*24,48%+ 34.793*25,48%)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni € 20.571,48 (52.190*23,25%+34.793*24,25%) € 20.989,00 (52.190*23,73%+ 34.793*24,73%)

 

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva
  Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni € 27.858,10 (52.190*24%+61.330*25%) € 28.403,00 (52.190*24,48+61.330*25,48%)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni € 27.006,70 (52.190*23,25%+61.330*24,25%) € 27.551,60 (52.190*23,73%+61.330*24,73%)

 

 

ACCERTAMENTO

I prelievi e i versamenti non giustificati si presumono ricavi

Corte Costituzionale, Sentenza 31 gennaio 2023, n. 10

La Corte costituzionale, con la pronuncia n. 10/2023, ha respinto le questioni di legittimità riguardanti l’art. 32, primo comma, n. 2), del D.P.R. n. 600/1973, che stabilisce la presunzione che non solo i versamenti ma anche i prelevamenti dal conto corrente di un imprenditore commerciale, se non documentati nelle scritture contabili, siano considerati ricavi dell’imprenditore, a meno che non sia indicato il beneficiario.

La Corte Costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità dell’art. 32 legate alla “doppia presunzione”, poiché il contribuente imprenditore può sempre articolare la prova contraria presuntiva e, in particolare, eccepire l’“incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati” (sentenza n. 225/2005) affinché la presunzione in esame risulti compatibile anche con il principio di capacità contributiva (art. 53, primo comma, Costituzione).

La Corte Costituzionale ribadisce la facoltà del contribuente di fornire la prova contraria anche mediante presunzioni semplici, che tuttavia non esonera il giudice dalla precisa individuazione dei dati noti dai quali dedurre quelli ignoti, dalla verifica degli indizi offerti dal contribuente in relazione ai movimenti bancari riscontrati e dalla valutazione della gravità, precisione e concordanza degli stessi. Le prove fornite dal contribuente dovranno quindi essere sempre sottoposte a verifica da parte del giudice.

 

 

ACCERTAMENTO

Proroga regime speciale lavoratori impatriati: niente remissione in bonis per la regolarizzazione dell’omesso versamento

Agenzia delle Entrate, Risposta 22 febbraio 2023, n. 223

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 223 del 22 febbraio 2023, ha affermato che il mancato versamento delle somme dovute per prorogare di cinque anni i benefici fiscali derivanti dall’applicazione del regime “impatriati” entro il termine del 30 giugno 2022 non è riconducibile ad un adempimento “formale”, con la conseguenza che lo stesso non può essere regolarizzato mediante l’istituto della remissione in bonis ex art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

AGEVOLAZIONI

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei crediti energia e gas residui

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 16 febbraio 2023, n. 2023/44905

Con Provvedimento n. 2023/44905 del 16 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione obbligatoria prevista in relazione ai seguenti crediti d’imposta maturati nel terzo e quarto trimestre 2022:

  • imprese energivore del terzo trimestre 2022 (art. 6, comma 1, D.L. n. 115/2022);
  • imprese gasivore del terzo trimestre 2022 (art. 6, comma 2, D.L. n. 115/2022);
  • imprese non energivore del terzo trimestre 2022 (art. 6, comma 3, D.L. n. 115/2022);
  • imprese non gasivore del terzo trimestre 2022 (art. 6, comma 4, D.L. n. 115/2022);
  • imprese energivore di ottobre-novembre 2022 (art. 1, comma 1, D.L. n. 144/2022);
  • imprese gasivore di ottobre-novembre 2022 (art. 1, comma 2, D.L. n. 144/2022);
  • imprese non energivore di ottobre-novembre 2022 (art. 1, comma 3, D.L. n. 144/2022);
  • imprese non gasivore di ottobre-novembre 2022 (art. 1, comma 4, D.L. n. 144/2022);
  • imprese energivore di dicembre 2022 (art. 1, D.L. n. 176/2022);
  • imprese gasivore di dicembre 2022 (art. 1, D.L. n. 176/2022);
  • imprese non energivore di dicembre 2022 (art. 1, D.L. n. 176/2022);
  • imprese non gasivore di dicembre 2022 (art. 1, D.L. n. 176/2022);
  • imprese dei settori agricoltura e pesca per acquisto carburanti del quarto trimestre 2022 (art. 2, D.L. n. 144/2022).

Il provvedimento contiene alcuni importanti chiarimenti relativi all’adempimento in questione.

Fra i soggetti obbligati all’invio del modello figurano esclusivamente i beneficiari dei crediti sopra elencati, che non abbiano già integralmente compensato gli importi spettanti. Il punto 2.6 del Provvedimento recita infatti: “La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24”.

La comunicazione inoltre non può essere trasmessa nel caso in cui l’impresa beneficiaria abbia già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito “pena lo scarto della comunicazione stessa, a meno che la comunicazione della cessione non sia stata annullata, oppure il cessionario non abbia rifiutato il credito ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 e successive modificazioni”.

In caso di inadempimento, l’Agenzia chiarisce che il mancato invio di una valida comunicazione entro la scadenza del 16 marzo 2023 comporta l’impossibilità di utilizzare il credito residuo in compensazione a decorrere dal 17 marzo 2023.

Il contenuto del modello di comunicazione prevede oltre ai dati anagrafici e alla sottoscrizione di una dichiarazione sostituiva di atto notorio di sussistenza dei requisiti per beneficiare dei crediti d’imposta maturati, l’inserimento nel quadro A dei seguenti dati:

  • il codice identificativo del credito, corrispondente al codice tributo e indicato nella tabella riportata nelle istruzioni;
  • l’importo della spesa agevolata (casella “Importo di riferimento”);
  • l’importo del credito maturato, in base alla percentuale spettante e indicata nella tabella riportata nelle istruzioni.

L’importo del credito maturato nel periodo di riferimento va comunicato al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, fino alla data della comunicazione stessa.

Il modello di comunicazione è inviato dal beneficiario dei crediti d’imposta, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia.

All’invio viene rilasciata una ricevuta, a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, attestante la presa in carico ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

A decorrere dal 17 marzo 2023 l’eventuale compensazione di importi eccedenti il credito comunicato, tenuto conto anche di precedenti fruizioni, comporta lo scarto del modello F24.

 

 

AGEVOLAZIONI

Superbonus e altri bonus edili: approvato il decreto sullo “stop alle cessioni”

D.L. 16 febbraio 2023, n. 11

Il D.L. 16 febbraio 2023, n. 11 (in G.U. n. 40 del 16 febbraio 2023) recante misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali prevede, con effetti dal 17 febbraio 2023, che per i bonus edili non possa più essere utilizzata l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito in luogo della detrazione diretta.

In particolare, non sarà più consentita la prima cessione dei crediti d’imposta relativi a:

  • spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro;
  • spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile.

In tema di responsabilità solidale nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali, il decreto prevede che, ferme restando le ipotesi di dolo, si esclude il concorso nella violazione, e quindi la responsabilità in solido, per il fornitore che ha applicato lo sconto e per i cessionari che hanno acquisito il credito e che siano in possesso della seguente documentazione utile a dimostrare l’effettività delle opere realizzate:

  1. titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
  2. notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
  3. visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  4. fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
  5. asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
  6. nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
  7. nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall’art. 6, comma 1, lett. a), c) e d), del D.M. 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”, o, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
  8. visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’art. 32 del citato D.Lgs n. 241/1997;
  9. un’attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui all’art. 3 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli artt. 35 e 42 del D.Lgs n. 241/1997.

L’esclusione opera anche con riguardo ai soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione. In ogni caso, il solo mancato possesso della documentazione non costituisce causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire con ogni mezzo prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Giovedì 16 marzo 2023 Certificazioni – CU Termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate e per la consegna al percipiente delle CU2023 (anno 2022).

Entro la stessa data la CU va consegnata al dipendente.

Sostituti d’imposta Telematica
Giovedì 16 marzo 2023 Certificazioni – CUPE Termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2022. – Soggetti IRES (S.r.l., S.p.a., ecc.) che nell’anno precedente hanno corrisposto utili;
– soggetti che nell’anno precedente hanno corrisposto proventi equiparati agli utili;
– soggetti (comprese ditte individuali, società di persone) che nell’anno precedente, in forza di un contratto di associazione in partecipazione (con apporto di capitale o misto), hanno corrisposto somme all’associato.
La certificazione va redatta utilizzando l’apposito modello.
Giovedì 16 marzo 2023 IVA Termine per il versamento della prima o unica rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione annuale IVA 2023 relativa l’anno d’imposta 2022. Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA Modello F24
Giovedì 16 marzo 2023 Tassa Vidimazioni Termine per il versamento della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali. Società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.) Modello F24

 

Approfondisci

Newsletter FEBBRAIO 2023:

 

IN BREVE
  • Definizione agevolata delle cartelle esattoriali: attivato il servizio on line
  • Dichiarazione IVA e compensazione del credito dal 1° febbraio
  • Requisiti per l’ingresso e la permanenza nel regime forfetario per il 2023: le novità della Manovra 2023
  • Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 per il 2023
  • Approvata la CU 2023 (anno 2022)
  • Il decreto Aiuti-quater è legge
  • Scontano l’imposta di bollo gli atti relativi alla gestione dei contratti di appalto pubblici
  • Quando e come applicare la marca da bollo in fattura
  • Settore turismo e strutture ricettive: dal 30 gennaio via alla piattaforma con il nuovo incentivo FRI-Tur (Fondo rotativo imprese turistiche)
  • La tardiva comunicazione all’Enea pregiudica il diritto alla detrazione
  • Tassazione dei redditi prodotti dai frontalieri svizzeri
  • Pensami – Pensione a misura: è online il simulatore INPS per conoscere quando e come andare in pensione
APPROFONDIMENTI
  • Il servizio on line per la definizione agevolata delle cartelle esattoriali
  • I requisiti per l’ingresso e la permanenza nel regime forfettario

 

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Definizione agevolata delle cartelle esattoriali: attivato il servizio on line

È stato attivato il servizio on line di Agenzia Entrate – Riscossione per presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata delle cartelle esattoriali (www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/).

La Legge n. 197/2022 (art. 1, commi da 231 a 252) ha previsto la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” che risultano decadute per mancati pagamenti.

La Definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.

Vedi l’Approfondimento

 

 

DICHIARAZIONI

Dichiarazione IVA e compensazione del credito dal 1° febbraio

Per il periodo d’imposta 2022 la dichiarazione IVA può essere presentata dal 1° febbraio 2023 fino al 2 maggio 2023 (il 30 aprile cade di domenica e il 1° maggio è festivo).

Ricordiamo che il credito IVA maturato al 31 dicembre 2022 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), anche prima di inviare la dichiarazione IVA 2023, ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA e soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

I contribuenti “virtuosi” che hanno ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul periodo d’imposta 2021, pari ad almeno 8 sono esonerati, fino a 50.000 euro all’anno, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2022 o, alternativamente, un punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra il voto ISA relativo al periodo d’imposta 2021 e a quello precedente.

Ricordiamo infine che per chi avesse maturato nel 2021 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2022, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2021) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2022, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2022.

 

 

REGIMI AGEVOLATI

Requisiti per l’ingresso e la permanenza nel regime forfetario per il 2023: le novità della Manovra 2023

Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 54

Per l’esercizio 2023, per effetto della legge di Bilancio 2023, sono state introdotte modifiche in merito ai requisiti che un soggetto deve avere per poter accedere al regime agevolato di cui alla legge n. 190/2014, il cosiddetto regime forfetario. Le modifiche hanno riguardato il limite dei compensi ricevuti e le modalità di uscita dal regime.

Possono accedere al regime forfetario per il 2023 le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente (2022):

  • abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro (il precedente limite era fissato a 65.000);
  • abbiano sostenuto spese non superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio di cui all’art. 70 del D.Lgs n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a un progetto (ai sensi degli artt. 61 e segg. del D.Lgs n. 276/2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’art. 53, comma 2, lett. c), e le spese per prestazioni di lavoro dei familiari di cui all’art. 60 del TUIR.

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati 4.0 per il 2023

Anche nel 2023, tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali, possono usufruire dell’agevolazione consistente nel credito d’imposta per investimenti in beni strumentali. Il credito d’imposta per gli investimenti in altri beni strumentali materiali tradizionali è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni, ai soggetti aderenti al regime forfetario, alle imprese agricole e alle imprese marittime.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

La normativa non ha subito modifiche recenti e pertanto per il 2023 si procede “a regime”.

In ambito di investimenti tecnologicamente avanzati (i cosiddetti 4.0):

  1. per i Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232).

2022

  • 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
  • 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Il credito d’imposta (con le aliquote 2022) è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 settembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Dal 2023 al 2025

  • 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
  • 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;
  • 5% del costo per la quota di investimenti superiore a 10 milioni fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;

  1. per i Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’art. 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)
  • 2022: 50% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
  • 2023: 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
  • 2024: 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
  • 2025: 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno dell’anno successivo a condizione che entro la data del 31 dicembre dell’anno in corso il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per i beni tecnologicamente avanzati materiali e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Il requisito dell’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura dovrà essere mantenuto per tutto il periodo di utilizzazione del bene.

 

 

DICHIARAZIONI

Approvata la CU 2023 (anno 2022)

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 17 gennaio 2023, n. 14392/2023

Con il Provvedimento 17 gennaio 2023, n. 14392/2023 è stato approvato il Modello CU 2023 relativa al periodo 2022, le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica e le istruzioni di compilazione.

Le principali novità del modello sono le seguenti:

  • nuovi campi dedicati al “bonus carburante” previsto dal D.L. n. 21/2022 (decreto “Ucraina”), secondo il quale le somme relative ai buoni carburante o analoghi titoli ceduti, senza corrispettivo, da aziende private ai lavoratori dipendenti, per l’acquisto di carburanti, non concorrono alla formazione del reddito nel limite di 200 euro, anche nell’ipotesi in cui le stesse siano state erogate in sostituzione del premio di risultato; si ricorda che il bonus è stato prorogato a tutto il 2023 grazie al “Decreto trasparenza prezzi carburanti” (D.L. 14 gennaio 2023, n. 5);
  • è aggiornato il prospetto dei familiari a carico: grazie all’introduzione dell’assegno unico universale erogato dall’Inps da marzo 2022 e la fine del precedente regime di detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, sono cambiati i criteri per l’attribuzione delle detrazioni per i familiari a carico. Dal 1° marzo 2022 non hanno più efficacia le detrazioni per figli a carico minori di 21 anni, incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni, per i figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico. Inoltre, è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno 4 figli);
  • sono stati inseriti campi dedicati alle nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo previsto in caso di imposta lorda superiore alla detrazione spettante, riconosciuto per i redditi non superiori a 15.000 euro ma attribuibile, in presenza di determinati requisiti, per i redditi fino a 28.000 euro;
  • vi è una sezione contribuzione alla previdenza complementare: da quest’anno vanno riportati anche i dati relativi ai contributi versati ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (Pepp) di cui al regolamento Ue 2019/1238, come stabilito dal D.Lgs. n. 114/2022;
  • inserito un nuovo codice per individuare la quota esente dei redditi corrisposti ai docenti e ricercatori, rientrati in Italia prima del 2020 e che al 31 dicembre 2019 hanno esercitato l’opzione per aderire al regime previsto dall’art. 44 del D.L. n. 78/2010;
  • inserito anche un codice specifico nella sezione redditi esenti, per le somme percepite dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico, assunto dalla start-up a vocazione sociale, che non concorrono alla formazione del suo reddito imponibile complessivo (art.12-quinquies del D.L. n. 146/2021);
  • è inserita tra le detrazioni anche quella spettante per canoni di locazione per un importo pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione e, comunque, entro il limite massimo di 2.000 euro (art. 1, comma 155, legge di Bilancio 2022).

 

 

AGEVOLAZIONI

Il Decreto “Aiuti-quater” è legge

D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, in legge 13 gennaio 2023, n. 6

È stato definitivamente convertito in legge il D.L. 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, c.d. Decreto “Aiuti-quater”.

Le principali novità riguardano:

  • la riduzione dal 110% al 90% della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus (salvo alcune eccezioni);
  • la proroga al 31 marzo 2023 del termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari;
  • l’aumento, da 2 a 3, del limite del numero di cessioni del credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio;
  • la proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2023 dei termini per l’utilizzo, in capo a beneficiari e cessionari, del credito d’imposta per l’acquisto del carburante, concesso dal D.L. n. 144/2022 (c.d. “Aiuti-ter”) con riferimento alle spese sostenute nel quarto trimestre solare del 2022, alle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agro-meccanica. Conseguentemente, viene prorogato dal 16 febbraio al 16 marzo 2023 il termine entro cui i beneficiari dell’agevolazione, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione di quanto non ancora fruito, sono tenuti a inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022;
  • la proroga al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023, come disposto dall’originaria formulazione della norma) dei termini per l’utilizzo e la relativa cessione dei crediti di imposta relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022.

 

 

IMPOSTA DI BOLLO

Scontano l’imposta bollo gli atti relativi alla gestione dei contratti di appalto pubblici

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 20 gennaio 2023, n. 130

Con la Risposta ad istanza di interpello n. 130 del 20 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che scontano l’imposta di bollo i verbali di avvio, sospensione e ripresa dei lavori, i certificati di ultimazione delle prestazioni e di verifica di conformità, redatti dal direttore dell’esecuzione del contratto pubblico, in quanto rientrano tra le tipologie di atti elencati all’art. 2 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 633/1972.

Trattasi, infatti, di scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti.

 

 

IMPOSTA DI BOLLO

Quando e come applicare la marca da bollo in fattura

L’art. 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 2,00 su ogni esemplare di “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.

Sono generalmente esenti dall’imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.

L’imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro (ex L. 150.000). Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, qualora questi ultimi siano di importo superiore a 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo (C.M. 2 gennaio 1984, n. 301333 e Risoluzione 3 luglio 2001, n. 98).

La tabella che segue riporta le principali fattispecie di applicazione (o meno) dell’imposta di bollo (D.P.R. 26ottobre 1972, n. 642, e successive modifiche) in caso di emissione di fattura:

 

Classificazione Fattispecie Norma IVA Per importi > € 77,47
Imponibili Aliquota zero Art. 74, comma 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972 Non soggetto a bollo
Imponibili Altre aliquote   Non soggetto a bollo
Esenti   Art. 10, D.P.R. n. 633/1972 Imposta di bollo € 2,00
Non imponibili Esportazioni e servizi internazionali Artt. 8, 8-bis e 9, D.P.R. n. 633/1972 Non soggetto a bollo
Non imponibili Cessioni intraUE Artt. 41, 42 e 58, D.L. n. 331/1993- Non soggetto a bollo
Non imponibili Esportatori abituali Art. 8, lett. c), D.P.R. n. 633/1972 Imposta di bollo € 2,00
Escluse per mancanza del presupposto territoriale Servizi estero Artt. da 7 a 7-septies (compreso 7-ter), D.P.R. n. 633/1972 Imposta di bollo € 2,00
Split payment   Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 Non soggetto a bollo
Reverse charge   Art. 17, comma 5 e 6, e art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 Non soggetto a bollo
Reverse charge   Art. 46, D.L. n. 331/1993 Non soggetto a bollo
Fuori campo IVA   Artt. 2, 3, 4, 5, 7 e 15, D.P.R. n. 633/1972 Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA Regime minimi   Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA Regime forfetario   Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA Compenso occasionale   Imposta di bollo € 2,00

 

 

INCENTIVI

Settore turismo e strutture ricettive: dal 30 gennaio via alla piattaforma con il nuovo incentivo FRI-Tur (Fondo rotativo imprese turistiche)

Dal 30 gennaio si è apreRTA la piattaforma per la misura del PNRR promossa dal Ministero del Turismo e gestita da Invitalia, con la partecipazione di ABI e CDP, per favorire la riqualificazione in chiave sostenibile e digitale.

L’incentivo, Misura M1C3 investimento 4.2.5 del PNRR, è previsto nell’ambito del sistema di fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche, di titolarità del Ministero del turismo. Si rivolge, tra gli altri, ad alberghi, agriturismi, stabilimenti balneari e termali, strutture ricettive all’aria aperta, porti turistici, imprese del settore fieristico e congressuale.

Sono richiesti investimenti compresi tra 500.000 e 10 milioni di euro, che puntano sulla sostenibilità e sulla digitalizzazione, in particolare sulla riqualificazione energetica e antisismica. Altri interventi agevolabili sono: eliminazione delle barriere architettoniche, manutenzione straordinaria, realizzazione di piscine termali, acquisto o rinnovo di arredi.

Due le forme di agevolazione:

  • un contributo diretto alla spesa, concesso dal Ministero del Turismo,
  • e un finanziamento agevolato, concesso da Cassa Depositi e Prestiti.

Entrambe le agevolazioni verranno concesse sulla base della valutazione dei progetti affidata a Invitalia.

Al finanziamento agevolato dovrà essere abbinato un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari importo e durata, erogato da una banca che aderisce all’apposita convenzione firmata da Ministero del Turismo, Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti. Si prevede, pertanto, un ulteriore apporto di 600 milioni di euro da parte del mondo bancario, pari alla somma stanziata per il finanziamento agevolato concesso da Cassa Depositi e Prestiti, che porta la dotazione complessiva della misura a quasi 1,4 miliardi di euro.

Possono presentare domanda di agevolazione le imprese alberghiere, le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici (in riferimento ai quali il codice ATECO da considerare è 52.29.09), i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici:

  • regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;
  • nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non si trovino in stato di liquidazione anche volontaria ovvero di fallimento;
  • con stabile organizzazione d’impresa nel territorio nazionale;
  • in regime di contabilità ordinaria;
  • in possesso di una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e di una Delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice per il finanziamento della domanda di incentivo presentata;
  • laddove operanti nel settore agricolo o della pesca, che si impegnino ad adottare un apposito regime di contabilità separata per l’attività da agevolare per tutta la durata di realizzazione del programma e di monitoraggio dello stesso.

Già dal  30 gennaio 2023 è aperta la piattaforma web sulla quale le imprese potranno scaricare la documentazione. La domanda potrà essere presentata online sul sito di Invitalia dal 1° marzo 2023.

 

 

AGEVOLAZIONI

La tardiva comunicazione all’Enea pregiudica il diritto alla detrazione

Corte di Cassazione, Ord. 21 novembre 2022, n. 34151

Con l’ordinanza 21 novembre 2022, n. 34151, la Cassazione ha stabilito che la normativa sui bonus edilizi condiziona il beneficio fiscale a un adempimento che consenta lo svolgimento dei controlli sull’effettivo diritto all’agevolazione entro un termine congruo.

Non possono detrarsi le spese per ristrutturazioni edilizie di un contribuente che ha installato dei pannelli solari e ha inviato la documentazione all’Enea oltre i 90 giorni dalla fine dei lavori senza, inoltre, presentare l’asseverazione del tecnico. Le norme sulle agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione non potendo essere derogati i principi di certezza giuridica.

 

 

IMPOSTE DIRETTE

Tassazione dei redditi prodotti dai frontalieri svizzeri

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 26 gennaio 2023, n. 171

Con la risposta ad interpello n. 171 del 26 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quale debba essere il corretto trattamento fiscale da riservare ai redditi prodotti da dipendenti frontalieri con la Svizzera, a seguito della cessazione dell’efficacia dell’Accordo Covid.

Si ricorda che sono considerati “lavoratori frontalieri” esclusivamente quei lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e che quotidianamente si recano all’estero in zone di frontiera o Paesi limitrofi per svolgere la prestazione lavorativa.

Pertanto, secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate, al fine di essere considerato un lavoratore frontaliero, il lavoratore si deve recare “quotidianamente” in Svizzera per svolgere la propria attività. Pertanto, una volta cessata l’efficacia delle disposizioni dettate, in via eccezionale e provvisoria, unicamente dall’emergenza Covid, contenute nell’Accordo amichevole del 19 giugno 2020, non risulterà applicabile quanto stabilito nell’art. 15, par. 4, della Convenzione Italia-Svizzera per evitare le doppie imposizioni e nell’art. 1 dell’Accordo del 3 ottobre 1974 a un frontaliero che svolgerà sino al 25% delle giornate lavorative di un anno solare in smart working dalla propria abitazione situata in Italia.

Il reddito che sarà percepito dal contribuente, residente in Italia, a fronte della propria attività di lavoro dipendente, svolta per i tre quarti dei giorni lavorativi di un anno solare in Svizzera e per un quarto nel nostro Paese, rientrerà nell’ambito applicativo dell’art. 15, par.1, della citata Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni, con conseguente tassazione esclusiva dei redditi da lavoro dipendente nello Stato di residenza del contribuente a meno che tale attività non sia svolta nell’altro Stato contraente il medesimo Trattato internazionale; ipotesi in cui tale reddito dovrà essere assoggettato ad imposizione concorrente in entrambi i Paesi.

Pertanto la porzione di reddito che sarà maturata durante i giorni in cui il contribuente presterà la propria attività lavorativa in Svizzera (pari al 75% del totale dei giorni lavorati nell’anno solare) dovrà essere assoggettata a tassazione concorrente in Italia (Stato di residenza del contribuente) e in Svizzera (Stato della fonte del reddito) e l’eventuale doppia imposizione sarà eliminata in Italia, ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 24, par. 2, della vigente Convenzione Italia-Svizzera per evitare le doppie imposizioni. La quota parte di reddito, percepito a fronte dell’attività lavorativa svolta in Italia, dovrà, invece, essere assoggettata ad imposizione esclusiva nel nostro Paese (in quanto, in tale ipotesi, Stato di residenza e Stato della fonte coincidono cfr. art. 15, par. 1, della Convenzione Italia-Svizzera).

In ogni caso, l’intero reddito di lavoro dipendente dovrà essere riportato nelle relative dichiarazioni dei redditi nel nostro Paese.

 

 

PREVIDENZA

Pensami – Pensione a misura: è online il simulatore INPS per conoscere quando e come andare in pensione

È online la nuova versione del servizio Pensami – Pensione a misura, il simulatore ideato da INPS per fornire una consulenza pensionistica “fai da te” e per conoscere quando e come andare in pensione cumulando tutta la contribuzione.

Pensami” permette all’utente, senza autenticazione e rispondendo a poche domande, di conoscere le principali prestazioni pensionistiche a cui potrebbe aver diritto, la data dalla quale potrebbe accedere alla pensione, le modalità di calcolo applicate e alcuni istituti per anticipare l’accesso alla pensione.

È disponibile anche un video di presentazione del servizio.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Il servizio on-line per la definizione agevolata delle cartelle esattoriali

È stato attivato il servizio on line di Agenzia Entrate – Riscossione per presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata delle cartelle esattoriali (www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/).

La Legge n. 197/2022 (art. 1, commi da 231 a 252) ha previsto la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” che risultano decadute per mancati pagamenti.

La Definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.

L’importo dovuto per la Definizione agevolata potrà essere versato in un’unica soluzione oppure dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni, con le prime due (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) in scadenza al 31 luglio e al 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2 per cento annuo.

I contribuenti interessati devono presentare una richiesta di adesione alla Definizione agevolata utilizzando l’apposito servizio disponibile direttamente nell’area pubblica del sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it, senza la necessità di inserire credenziali di accesso.

Si hanno a disposizione due modalità alternative per presentare la domanda di adesione:

  1. On-line in area riservata, compilando il form e indicando le cartelle/avvisi che si intende inserire nella domanda di adesione direttamente dall’area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi;
  2. On-line in area pubblica, compilando il form, allegando la documentazione di riconoscimento e specificando l’indirizzo e-mail per avere la ricevuta della domanda di adesione (R-DA-2023).

Se si presenta la domanda in area riservata, si riceverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).

Se si presenta la domanda in area pubblica:

  • si riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
  • dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
  • infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).

A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia Entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della Definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

Con le stesse modalità, il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione: se riferite ad altri carichi, saranno considerate integrative della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate sostitutive della precedente. È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione-ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.

L’Agenzia Entrate-Riscossione ha pubblicato altresì le risposte alle domande più frequenti (www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/FAQ_DefinizioneAgevolata.pdf) sul tema. Dall’ambito di applicazione all’individuazione dei debiti che rientrano o meno nella Definizione agevolata, dalle modalità per aderire e per presentare la domanda alle modalità di pagamento o rateizzazione delle somme dovute. Vengono chiarite le modalità di versamento e cosa succede se non viene versata o viene versata in ritardo una rata. Nello specifico viene chiarito che in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Nel caso in cui si aderisca alla Definizione per debiti per i quali fosse già in corso una rateazione, la legge prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Alla stessa data (31 luglio 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate. In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.

 

 

REGIMI AGEVOLATI

I requisiti per l’ingresso e la permanenza nel regime forfetario per il 2023

Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 54

Per l’esercizio 2023, per effetto della legge di Bilancio 2023, sono state introdotte modifiche in merito ai requisiti che un soggetto deve avere per poter accedere al regime agevolato di cui alla legge n. 190/2014, il cosiddetto regime forfetario. Le modifiche hanno riguardato il limite dei compensi ricevuti e le modalità di uscita dal regime.

Possono accedere al regime forfetario per il 2023 le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente (2022):

  • abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro (il precedente limite era fissato a 65.000);
  • abbiano sostenuto spese non superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio di cui all’art. 70 del D.Lgs n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a un progetto (ai sensi degli artt. 61 e segg. del D.Lgs n. 276/2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’art. 53, comma 2, lett. c), e le spese per prestazioni di lavoro dei familiari di cui all’art. 60 del TUIR.

Ai fini del possesso del requisito legato ai ricavi:

  • non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati per adeguarsi agli indicatori di affidabilità fiscale;
  • nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. Ad esempio, se una persona fisica svolge contemporaneamente attività di lavoro autonomo e attività d’impresa, deve verificare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate. Tuttavia, se la persona svolge anche un’attività agricola che rispetta i limiti previsti dall’art. 32 del TUIR, rilevano solamente i ricavi relativi all’attività commerciale (non agricola).

Per la verifica dell’eventuale superamento del limite si deve tener conto del regime contabile applicato nell’anno precedente. Ad esempio:

  • coloro che hanno operato in contabilità ordinaria devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il principio di competenza;
  • coloro che hanno applicato il regime semplificato devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il regime di cassa.

Concorre alla determinazione dei ricavi il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore (come definito dall’art. 9 del TUIR).

Concorrono alla formazione del limite di 85.000 euro anche i proventi conseguiti a titolo di diritti di autore, ma solo se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, vale a dire se gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo (circolare n. 9/E del 10 aprile 2019).

Il regime è applicabile anche alle imprese familiari e l’Agenzia delle Entrate ritiene che si possa estendere all’azienda coniugale non gestita in forma societaria; in tal caso, l’imposta sostitutiva dovuta dal coniuge titolare sarà calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge.

Non possono mai avvalersi del regime forfettario:

  1. a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
  2. b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  3. c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’art. 10, primo comma, n. 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  4. d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione;

d-bis) i soggetti la cui attività d’impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali:

  • sono in corso rapporti di lavoro o
  • erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta;

d-ter) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (artt. 49 e 50 del TUIR) superiori a 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

La circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 ha precisato che i regimi speciali ai fini IVA o i regimi forfetari di determinazione del reddito di cui alla precedente lettera a) sono quelli riguardanti le seguenti attività:

  • Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633/1972);
  • Vendita sali e tabacchi (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Commercio dei fiammiferi (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Editoria (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 (art. 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, del D.P.R. n. 633/1972);
  • Agriturismo (art. 5, comma 2, della legge n. 413/1991);
  • Vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, del D.P.R. n. 600/1973);
  • Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 36 del D.L. n. 41/1995);
  • Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis del D.L. n. 41/1995).

L’esercizio di una attività esclusa dal regime forfetario, in quanto soggetta ad un regime speciale IVA ed espressiva, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito d’impresa o di lavoro autonomo, preclude l’accesso al regime per tutte le altre attività anche se non soggette ad un regime speciale.

Tuttavia, alcuni di questi regimi speciali ammettono la possibilità di optare per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari. In questo caso è possibile applicare il regime forfetario, a condizione che l’opzione sia stata esercitata nell’anno di imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario.

Nel caso in cui, una volta adottato il regime, si superi il limite di 85.000 euro oppure si verifichi una delle fattispecie indicate nei punti precedenti, la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6/E del 19 febbraio 2015 aveva già chiarito che il regime forfetario cessa di avere efficacia soltanto a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso, ovvero si verifica una delle cause di esclusione. La legge di Bilancio 2023 ha previsto un’ulteriore fattispecie tale per cui se vengono sforati gli 85.000 euro di ricavi o compensi, ma ci si mantiene sotto i 100.000 euro si esce dal regime forfetario nell’anno successivo, quindi nel 2024; invece se si superano i 100.000 euro cessa immediatamente il regime forfetario e occorre applicare l’IVA all’operazione con cui viene superato questo limite.

Il regime forfetario è il regime naturale per coloro che ne rispettano i requisiti. Pertanto, qualora si volesse applicare il regime ordinario (di contabilità semplificata), pur avendo i requisiti per il regime forfetario, occorrerà indicare la relativa opzione nel quadro VO della dichiarazione IVA riferita all’anno in cui è stato applicato il regime ordinario. Per la scelta vale il comportamento concludente del contribuente ma è sanzionata l’omessa comunicazione nella dichiarazione IVA del regime di determinazione dell’imposta ovvero del regime contabile adottato.

Per i soggetti che hanno optato per il regime di contabilità semplificata, ma che sono in possesso dei requisiti necessari ai fini dell’accesso al regime forfetario, non rileva il vincolo triennale di permanenza nel regime semplificato opzionato. Non sussistono pertanto ostacoli per accedere al regime forfetario. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 64/E del 14 settembre 2018, in occasione dell’incontro Telefisco 2019 e con la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019.

Per i soggetti che adottano il regime di contabilità ordinaria, invece, si applica il vincolo triennale di permanenza.

 

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Martedì 28 febbraio 2023 Imposta di bollo su fatture elettroniche Termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2022. Soggetti obbligati all’emissione di fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo. Servizio Agenzia Entrate o Mod. F24
Martedì 28 febbraio 2023 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA Termine per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre 2022. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica
Martedì 28 febbraio 2023 Comunicazione adesione regime contributivo agevolato – Regime forfetario Termine per la presentazione all’INPS della domanda per aderire al regime contributivo agevolato previsto per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario, a decorrere dall’anno in corso. Persone fisiche ammesse al regime fiscale forfetario, esercenti attività di impresa, arti o professioni. Telematica

 

Approfondisci