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Newsletter NOVEMBRE 2020:

 
IN BREVE
  • D.P.C.M. 24 ottobre 2020: ulteriori chiusure e orari limitati fino al 24 novembre
  • Decreto “Ristori”: contributo a fondo perduto per le categorie colpite dai nuovi D.P.C.M. e altri interventi
  • Sospensione pagamenti di cartelle e avvisi: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate-Riscossione
  • Fatture elettroniche: pubblicato il decreto con le cause di rifiuto della FatturaPA
  • Le novità sui fringe benefit per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti
  • Iva agevolata sulle cessioni di mascherine e dispositivi medici: prime risposte dell’Agenzia Entrate ai quesiti degli operatori
  • Eco e Superbonus anche per edifici riscaldati con stufe e caminetti
  • Brexit: la Check list sullo stato di preparazione per le imprese che operano con il Regno Unito
  • Pronti gli elenchi Split payment per il 2021
  • Bando per la Digital Transformation
  • Bonus mobilità: attiva la piattaforma dedicata agli esercenti
  • Acquisto stazioni di ricarica veicoli elettrici: l’Iva è rimborsabile
 

APPROFONDIMENTI

  • D.P.C.M. 24 ottobre 2020: attività sospese e limitazioni di orario
  • Decreto “Ristori”: incentivi e altre misure fiscali per le categorie colpite da misure restrittive

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

EMERGENZA CORONAVIRUS

D.P.C.M. 24 ottobre 2020: ulteriori chiusure e orari limitati fino al 24 novembre

D.P.C.M. 24 ottobre 2020

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 265 di domenica 25 ottobre 2020 il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante le nuove restrizioni introdotte dal Governo per tentare di porre un argine al dilagare dei contagi in questa seconda ondata di Covid-19.

Il nuovo D.P.C.M., che sostituisce quello del 18 ottobre 2020, impone la sospensione di tutta una serie di attività economiche che, in precedenza, erano autorizzate, seppure nel rispetto dei Protocolli di sicurezza e/o con limitazioni di orario.

Le disposizioni del presente decreto si applicano dallo scorso 26 ottobre fino al 24 novembre 2020. Sono fatte salve le ulteriori misure restrittive emanate dalle singole Regioni in accordo con il Governo.

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Decreto “Ristori”: contributo a fondo perduto per le categorie colpite dai nuovi D.P.C.M. e altri interventi

D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020 il cosiddetto “Decreto Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137), che introduce una serie di misure urgenti e di aiuti a beneficio delle categorie, degli operatori economici e dei lavoratori interessati, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute dai DPCM di ottobre.

Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni riceveranno contributi a fondo perduto, comprese quelle con fatturato maggiore di 5 milioni di euro, con la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia Entrate con riferimento ai contributi previsti dal decreto “Rilancio”.

  • Tra le altre agevolazioni destinate alle imprese dei settori la cui attività è stata sospesa, è prevista: l’estensione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, del credito d’imposta per i canoni di locazione e di affitto d’azienda di cui all’art. 28 del D.L. n. 34/2020;
  • la cancellazione della seconda rata dell’Imu relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui si esercitano le attività oggetto di sospensione ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, indicate nella tabella in allegato al decreto, sempreché i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Vedi l’Approfondimento

 

 

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Sospensione pagamenti di cartelle e avvisi: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate-Riscossione

Agenzia Entrate-Riscossione – FAQ 21 ottobre 2020

L’Agenzia Entrate-Riscossione ha aggiornato sul proprio sito internet le FAQ con le novità introdotte dal D.L. n. 129/2020 che ha differito al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione per la notifica e il pagamento delle cartelle, precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal “Decreto Agosto” (D.L. n. 104/2020), lasciando invariata la sola scadenza riferita al pagamento delle rate 2020 della “Definizione agevolata”.

Di seguito le indicazioni fornite:

  • Sospensione pagamenti di cartelle e avvisi, è stata disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2020 del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione dall’8 marzo. I pagamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021.
  • Sospensione notifiche e pignoramenti, è stata estesa fino al 31 dicembre 2020 anche la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 “Rilancio” (19 maggio 2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione). Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla copertura del debito).
  • Rateizzazioni decadenza a 10 rate, per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. Per i contribuenti decaduti dai benefici della “Definizione agevolata” (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.
  • Sospensione verifiche crediti P.A., rimarranno sospese fino al 31 dicembre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro (art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973). Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.
  • Rottamazione e “saldo e stralcio”, resta confermato il termine ultimo del 10 dicembre 2020 entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Fatture elettroniche: pubblicato il decreto con le cause di rifiuto della FatturaPA

D.M. 24 agosto 2020 n. 132

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 262 del 22 ottobre 2020) il D.M. n. 132 del 24 agosto 2020 del MEF, rubricato “Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche”.

Il Regolamento entra in vigore il 6 novembre 2020 e modifica il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 che regola l’emissione, la trasmissione e il ricevimento delle fatture elettroniche per le pubbliche amministrazioni; in particolare prevede che l’eventuale rifiuto di fatture ricevute dalle stesse pubbliche amministrazioni tramite il Sistema di Interscambio (SDI) debba essere motivato e comunicato.

Le cause del rifiuto individuate sono le seguenti:

  • fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore della P.A. destinataria della trasmissione del documento;
  • omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura;
  • omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci;
  • omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci;
  • omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

 

 

IRPEF

Le novità sui fringe benefit per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti

La legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 632 e 633, Legge n. 160/2019) ha modificato l’art. 51, comma 4, lettera a), Tuir, modificando il criterio di determinazione forfetaria del fringe benefit per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

In particolare, per autoveicoli, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, le percentuali di fringe benefit variano a seconda dei livelli di emissione di anidride carbonica, come qui riepilogato:

Veicoli Percentuali forfetarie
Veicoli con emissione di CO2 non superiori a 60g/Km 25%
Veicoli con emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km 30%
Veicoli con emissione di CO2 superiori a 160 g/Km ma non a 190 g/Km 40% per il 2020

(50% a decorrere dal 2021)

Veicoli con emissione di CO2 superiore a 190 g/Km 50% per il 2020

(60% a decorrere dal 2021)

Il fringe benefit sarà quindi determinato in misura pari alle percentuali sopra riportate, basate sulle emissioni di CO2 del veicolo, corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui calcolato sulla base dei costi chilometrici di esercizio desumibile dalle tabelle ACI (Automobile Club Italia).

Con la Risoluzione n. 46/E del 14 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate:

  • con riferimento alla locuzione “di nuova immatricolazione” ha chiarito che va “[…] ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1° luglio 2020, a nulla rilevando la data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2020 (1° gennaio 2020)”. Su questo punto, quindi, l’Agenzia non lascia particolari dubbi, posto che il requisito temporale relativo all’immatricolazione è da riferirsi alla data della stessa;
  • per quanto riguarda il momento rilevante per individuare i contratti stipulati adecorrere dal 1° luglio 2020”, ritiene di considerare il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit. Tale conclusione è dettata dal fatto che il contratto di benefit non è un atto unilaterale del datore di lavoro, ma è necessaria anche l’accettazione da parte del lavoratore stesso.

Di conseguenza, per i contratti tra datore di lavoro e lavoratore dipendente stipulati fino al 30 giugno 2020 continuerà sempre ad applicarsi la vecchia normativa: fringe benefit pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui desumibili dalle tabelle ACI.

 

 

IVA

Iva agevolata sulle cessioni di mascherine e dispositivi medici: prime risposte dell’Agenzia Entrate ai quesiti degli operatori

Agenzia delle Entrate, Circolare 15 ottobre 2020, n. 26/E

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (D.L. “Rilancio”) ha introdotto con l’art. 124 una disciplina IVA agevolata per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, il predetto articolo prevede che entro il 31 dicembre 2020 siano esenti da IVA (con diritto alla detrazione dell’imposta) le cessioni di: ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Gli stessi beni, dal 1° gennaio 2021 saranno imponibili IVA con aliquota al 5%.

Nella Circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020 l’Agenzia ha fornito i primi chiarimenti interpretativi sull’applicazione del suddetto regime agevolato IVA:

  • Iva agevolata, disco verde ai termoscannerIl Ministero della salute ha fornito all’Agenzia delle indicazioni specifiche in merito ai prodotti elencati dall’art. 124. In particolare, la circolare delle Entrate, con riferimento ai termometri, ha precisato che rientrano in questa definizione “tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea”. Pertanto anche i termoscanner rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione del regime Iva agevolato.
  • Ok alle “piantane” contenenti dispenser per disinfettanti – La circolare chiarisce che anche le piantane per dispenser rientrano nell’agevolazione al pari dei «dispenser a muro per disinfettanti», essendo agevolabili i distributori di disinfettanti fissati al terreno o a muro.
  • Iva agevolata anche per i kit o gli strumenti per eseguire i test sierologici – Non solo i saturimetri ma anche gli strumenti diagnostici per eseguire i test sierologici rientrano nell’agevolazione, a condizione che siano classificabili nei codici doganali richiamati dalla circolare 12/D del 30 maggio 2020 dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.
  • Esenzione Iva, anche per le mascherine riutilizzabili – Oltre alle mascherine chirurgiche e a quelle Ffp2 e Ffp3 rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 124 anche le cessioni di mascherine riutilizzabili, vendute unitamente al relativo filtro. La circolare, infine, chiarisce che rientrano nell’esenzione anche le cessioni dei singoli filtri, essendo l’elemento principale della mascherina.
  • Le operazioni andranno riportate nella Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva. Il cedente indica l’ammontare delle cessioni nel rigo VP2, il cessionario l’ammontare degli acquisti nel rigo VP3.

 

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Eco e Superbonus anche per edifici riscaldati con stufe e caminetti

Enea, FAQ ottobre 2020

Si può fruire dell’Ecobonus e del Superbonus anche per interventi di riqualificazione energetica di edifici che non siano dotati di un moderno impianto di riscaldamento ma che, ad esempio, siano riscaldati con caminetti, stufe o apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante, purché fissi, e senza più il limite sulla potenza minima inferiore.

Il chiarimento arriva in una delle FAQ, recentemente pubblicate dall’ENEA e condivise dal MISE e dall’Agenzia Entrate, che, partendo dalla premessa che per la fruizione dell’Ecobonus l’immobile oggetto dell’intervento debba essere già dotato di impianto di climatizzazione invernale, ricorda che l’art. 2, comma 1, lettera l-tricies), del D.Lgs. n. 192/05, modificato dal D.Lgs. n. 48/2020, definisce “impianto termico” un “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.

Dunque, dalla nuova definizione normativa di impianto termico, chiarisce l’ENEA, si desume che, ai fini della verifica della condizione richiesta per l’Ecobonus e il Superbonus l’impianto di climatizzazione invernale debba essere fisso e possa essere alimentato con qualsiasi vettore energetico, senza limiti sulla potenza minima inferiore.

Inoltre, l’impianto deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.

 

 

IMPRESE

Brexit: la Check list sullo stato di preparazione per le imprese che operano con il Regno Unito

Commissione Europea, Check list “Lista di controllo sulla preparazione alla Brexit”

La scelta del Regno Unito di cessare di partecipare al mercato unico e all’unione doganale dell’Unione europea (UE) e di mettere fine alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi con l’UE dal 31 dicembre 2020, comporterà notevoli cambiamenti nelle relazioni tra l’UE e il Regno Unito per le imprese di entrambe le parti.

Tali cambiamenti sono inevitabili, indipendentemente dall’esito dei negoziati in corso tra l’UE e il Regno Unito, e rischiano di aggravare la pressione che le imprese già subiscono a causa della pandemia di Covid-19.

La Commissione Europea ha pubblicato una check list per aiutare le imprese dell’UE che operano nel Regno Unito e/o le imprese del Regno Unito che operano nell’UE a verificare attentamente il proprio stato di preparazione per il 1º gennaio 2021. La check list fornisce una panoramica dei principali settori che saranno in ogni caso interessati dai cambiamenti dal 1º gennaio 2021, a prescindere dal fatto che sia raggiunto un accordo su un futuro partenariato economico e per la sicurezza. Naturalmente non può considerarsi esaustiva, ma affronta le problematiche più comuni.

Ulteriori orientamenti sono reperibili nella comunicazione della Commissione «Prepararsi alla svolta» e negli «Avvisi sui preparativi» ai portatori di interessi dei singoli settori, pubblicati dai servizi della Commissione sul proprio sito ufficiale.

La Commissione Europea raccomanda a tutte le imprese di prepararsi a questi cambiamenti profondi e di vasta portata, adottando tutte le decisioni necessarie e completando tutte le procedure amministrative richieste entro il 31 dicembre 2020.

 

 

Pronti gli elenchi Split payment per il 2021

Mef, Split payment – Elenchi 2021

Il Dipartimento delle Finanze del MEF ha pubblicato sul proprio sito gli elenchi per l’anno 2021 dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, il cosiddetto “split payment”.

I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta.

Sul sito del Dipartimento delle Finanze sono disponibili gli elenchiaggiornati al 20 ottobre 2020, dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti – split payment per l’anno 2021. Si tratta degli elenchi di:

  • società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359, comma 1, n. 2, c.c.);
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
  • enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
  • enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
  • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Non sono incluse le Amministrazioni pubbliche, comunque tenute all’applicazione dello split payment per le quali è possibile fare riferimento all’elenco IPA pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

È possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale.

I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta.

 

 

SOCIETÀ, IMPRESE

Bando per la Digital Transformation

Mise, D. Dirett. 1° ottobre 2020

È stato pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico il decreto 1° ottobre 2020 che definisce i termini per accedere al bando “Digital Transformation” delle PMI, misura che ha l’obiettivo di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attraverso l’applicazione di tecnologie avanzate previste nell’ambito di Impresa 4.0 e di quelle relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. A disposizione dell’intervento ci sono 100 milioni di euro.

Il bando definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni, i punteggi, le condizioni e le soglie minime di ammissibilità delle stesse domande, nonché criteri per la determinazione e la rendicontazione delle attività e dei costi ammissibili, gli oneri informativi a carico dei soggetti proponenti e gli ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell’intervento agevolativo.

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda, risultino:

  • iscritte come attive nel Registro delle imprese;
  • operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio;
  • hanno conseguito, nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000,00;
  • dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese;
  • non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono essere diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l’implementazione di:

  • tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0. e/o;
  • tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Bonus mobilità: attiva la piattaforma dedicata agli esercenti

È attiva la piattaforma dedicata agli esercenti per partecipare al “Bonus mobilità”, il programma che prevede l’erogazione di un contributo fino al 60% della spesa sostenuta in misura non superiore a euro 500 per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad es. monopattini, hoverboard e segway) e per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Nel primo giorno di attivazione della piattaforma online si sono registrati circa 500 esercenti.

“È un’ottima risposta”, ha commentato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. “Significa che si sente la necessità di mobilità sostenibile, soprattutto in questo periodo delicato dal punto di vista sanitario. Usare la bicicletta o un veicolo elettrico o ancora i servizi di mobilità condivisa comportano meno inquinamento nelle nostre città e una maggiore tutela della nostra salute, versante sul quale stiamo insistendo come ministero dell’Ambiente, come dimostrano anche il recente stanziamento per gli spostamenti casa-scuola – 20 milioni di euro – e il decreto sulla riforestazione urbana”.

 

 

IVA

Acquisto stazioni di ricarica veicoli elettrici: l’Iva è rimborsabile

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 22 ottobre 2020, n. 497

Con la Risposta n. 497 del 22 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le stazioni di ricarica per veicoli elettrici, denominate “Electric Vehicle Charger” (EVC), rappresentano dei beni non integrati irreversibilmente al suolo (non di proprietà dell’istante) e, dunque, costituiscano per la Società beni strumentali ammortizzabili ai sensi dell’art. 102 del Tuir.

Di conseguenza, l’IVA assolta per il loro acquisto, comprese le spese accessorie, necessarie per il loro funzionamento, è rimborsabile sulla base di quanto previsto dall’art. 30, secondo comma, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972 e, conseguentemente, del successivo articolo 38-bis, secondo comma, al ricorrere delle condizioni ivi previste.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

EMERGENZA CORONAVIRUS

D.P.C.M. 24 ottobre 2020: attività sospese e limitazioni di orario

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 265 di domenica 25 ottobre 2020 il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante le nuove restrizioni introdotte dal Governo per tentare di porre un argine al dilagare dei contagi in questa seconda ondata di Covid-19.

Il nuovo D.P.C.M., che sostituisce quello del 18 ottobre 2020, impone la sospensione di tutta una serie di attività economiche che, in precedenza, erano autorizzate, seppure nel rispetto dei Protocolli di sicurezza e/o con limitazioni di orario.

Le disposizioni del presente decreto si applicano dallo scorso 26 ottobre fino al 24 novembre 2020. Sono fatte salve le ulteriori misure restrittive emanate dalle singole Regioni in accordo con il Governo.

A partire da lunedì 26 ottobre 2020, e sino al 24 novembre 2020, sono sospese le attività di:

  • Parchi tematici e di divertimento; restano invece attive le attività ludico-ricreative (ad es. baby parking e ludoteche), ma tali attività sono consentite solo se condotte con l’ausilio di operatori cui affidare i bambini e ragazzi che fruiscono dei servizi, con obbligo di rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia;
  • Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Teatri, sale da concerto e cinema, anche all’aperto;
  • Confermato il divieto già in vigore di attività per sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
  • Fiere di qualsiasi genere (nel precedente decreto le fiere nazionali ed internazionali erano ancora consentite);
  • Confermato il divieto già in vigore per sagre ed eventi similari (art. 1, punto 9, lettera n);
  • Vietati convegni e congressi e similari. Consentito esclusivamente lo svolgimento “a distanza” (es. tramite webinar);
  • Ancora più limitate le attività di somministrazione alimenti e bevande, che vedono ulteriormente contrarsi l’orario di apertura. In particolare:
  • le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e similari) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00. Tali attività, tuttavia, restano aperte senza limitazioni di orario se ubicate nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, fermo restando il rispetto della distanza minima di sicurezza;
  • l’attività di asporto è consentita fino alle ore 24.00, ma per gli avventori, con riferimento al cibo ed alle bevande oggetto di asporto, vige il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dell’esercizio;
  • dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
  • la consegna a domicilio è sempre consentita nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per il confezionamento ed il trasporto stesso.

Viene meno la differenziazione di orario precedentemente prevista per le attività con e senza servizio al tavolo. Tutti gli esercizi di ristorazione devono chiudere al pubblico alle ore 18.00 (festivi compresi).

Si riduce anche il numero di commensali che possono essere presenti al medesimo tavolo: dai 6 previsti dal precedente decreto, si scende a quattro (o più, ma solo se si tratta di familiari conviventi).

La ristorazione resta comunque consentita senza limiti di orario nelle strutture ricettive (alberghi e similari), ma solo limitatamente ai clienti alloggiati.

Restano autorizzate le attività di mensa e catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Fermo restando il divieto di consumo di alimenti e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico oltre le ore 18.00, disposizione evidentemente tesa a mettere uno stop definitivo alla “movida”, resta comunque ancora in vigore la facoltà di disporre la chiusura al pubblico di strade o piazze, ubicate nei centri urbani, nelle quali si possono creare situazioni di assembramento. Tale chiusura può essere disposta a partire dalle ore 21.00, con possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti ed alle private abitazioni.

Per quanto riguarda il commercio al dettaglio ed i servizi alla persona (es. barbieri e parrucchieri), restano in vigore le norme precedenti, ovvero tali attività sono autorizzate nel rispetto tassativo dei Protocolli di sicurezza.

Viene però introdotto un nuovo obbligo: ogni locale aperto al pubblico, compresi gli esercizi commerciali, deve esporre un cartello all’ingresso del locale che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso. Tale numero deve essere calcolato sulla base delle linee-guida in vigore.

L’esercizio di attività sportiva subisce una dura limitazione.

Sono infatti sospese:

  • Palestre;
  • Piscine;
  • Centri natatori;
  • Comprensori sciistici, che potranno essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale. Gli impianti possono essere sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee-guida, rivolte ad evitare assembramenti.

È permesso svolgere attività sportiva o motoria all’aria aperta, in forma privata, anche in parchi o aree attrezzate, ma sempre nel rispetto di una distanza minima di due metri.

Restano autorizzati all’esercizio dell’attività i centri di riabilitazione.

Sono inoltre sospese le attività dei:

  • Centri benessere;
  • Centri termali (tranne quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza).

Sono sospese anche le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

Per quanto riguarda l’impatto delle nuove disposizioni sulle attività economiche, occorre fare riferimento non solo alle attività direttamente interessate da sospensione o limitazione di orario, ma anche a quelle indirettamente “colpite” da ulteriori restrizioni introdotte con il D.P.C.M. qui in esame.

A tal proposito si pone in evidenzia la modifica che ha interessato le disposizioni relative alle feste; con il precedente decreto erano state vietate tutte le feste, salvo quelle connesse a cerimonie religiose o civili, consentite comunque con un numero massimo di 30 partecipanti.

Il nuovo decreto, invece, vieta ogni tipo di festa, anche quelle connesse a cerimonie religiose o civili, con forti impatti negativi su tutto l’indotto riconducibile all’organizzazione di eventi, che già era stato colpito con il divieto di congressi, sagre e fiere.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Decreto “Ristori”: incentivi e altre misure fiscali per le categorie colpite da misure restrittive

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020 il cosiddetto “Decreto Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137), che introduce una serie di misure urgenti e di aiuti a beneficio delle categorie, degli operatori economici e dei lavoratori interessati, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute dai DPCM di ottobre.

Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni riceveranno contributi a fondo perduto, comprese quelle con fatturato maggiore di 5 milioni di euro, con la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia Entrate con riferimento ai contributi previsti dal decreto “Rilancio”.

In sintesi, le misure.

  • È previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO individuati in allegato nel decreto (vedi elenco in calce), riconducibili ai settori economici che sono oggetto delle limitazioni previste dal D.P.C.M. 18 ottobre 2020 e dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema). Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020 e quelli che hanno cessato la partita Iva alla data del 25 ottobre 2020. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (a tal fine rileva la data di effettuazione delle operazioni). Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.
SOGGETTI DETERMINAZIONE dell’AMMONTARE ACCREDITAMENTO
Che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto “Rilancio” Come quota del contributo (1) già erogato ai sensi dell’art. 25 del decreto “Rilancio”. Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo precedente.

Per chi aveva già presentato domanda, l’erogazione dovrebbe essere effettuata entro il 25 novembre 2020.

Che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto “Rilancio” Come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dall’art. 25, commi 4, 5 e 6, del decreto “Rilancio”. Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un’apposita istanza, da presentarsi in via telematica utilizzando l’apposito modello.
  • Le quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell’allegato al presente decreto. Rispetto alla precedente misura agevolativa, è stato infatti previsto un rafforzamento, distinto in base ai diversi settori economici. L’importo del beneficio varia dal 100% al 400% di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell’esercizio.

L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150.000,00 euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 e che hanno beneficiato del contributo di cui all’art. 25 del D.L. n. 34/2020, l’ammontare del contributo è determinato applicando determinate percentuali (riportate nell’allegato 1 al decreto) agli importi minimi di:

  • 1.000,00 euro per le persone fisiche;
  • 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Possono usufruire del nuovo contributo anche le imprese operanti nei settori ricreativo e dell’intrattenimento, nonché dell’organizzazione di feste e cerimonie.

  • Vengono altresì stanziate ulteriori risorse a beneficio del fondo destinato – ai sensi degli artt. 182 del D.L. n. 34/2020 e 77 del D.L. n. 104/2020 – ad agenzie di viaggio e tour operator.
  • Sono stanziate ulteriori risorse anche per il fondo destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non statali.
  • Viene istituito un apposito Fondo a sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche le cui risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo sport.
  • Per le imprese dei settori la cui attività è stata sospesa per effetto dell’ultimo D.P.C.M. indicati nella tabella ATECO allegata al decreto, viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta per i canoni di locazione e di affitto d’azienda di cui all’art. 28 del D.L. n. 34/2020. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell’immobile locato.
  • Per il 2020 non è dovuta la seconda rata dell’Imu relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui si esercitano le attività oggetto di sospensione ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, indicate nella tabella in allegato al decreto, sempreché i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
  • È prevista una indennità di 1.000 euro per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo, del turismo, degli stabilimenti termali.
  • È prevista un’indennità pari a 800 euro per il mese di novembre 2020, erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI), il CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI) e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. È prevista un’ulteriore indennità di 800 euro per il mese di novembre a tutti i lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto le indennità previste dai precedenti Decreti.
  • È prorogato al 10 dicembre 2020 il termine di presentazione del modello 770/2020.
  • È esteso al periodo d’imposta 2021 il “bonus vacanze”.

 

Elenco codici ATECO con “percentuale di ristoro”

Codice ATECO Percentuale
493210 – Trasporto con taxi 100,00%
493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 100,00%
493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano 200,00%
551000 – Alberghi 150,00%
552010 – Villaggi turistici 150,00%
552020 – Ostelli della gioventù 150,00%
552030 – Rifugi di montagna 150,00%
552040 – Colonie marine e montane 150,00%
552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 150,00%
552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 150,00%
553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150,00%
559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 150,00%
561011 – Ristorazione con somministrazione 200,00%
561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 200,00%
561030 – Gelaterie e pasticcerie 150,00%
561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150,00%
561042 – Ristorazione ambulante 200,00%
561050 – Ristorazione su treni e navi 200,00%
562100 – Catering per eventi, banqueting 200,00%
563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina 150,00%
591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200,00%
591400 – Attività di proiezione cinematografica 200,00%
749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 200,00%
773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 200,00%
799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento 200,00%
799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 200,00%
799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 200,00%
823000 – Organizzazione di convegni e fiere 200,00%
855209 – Altra formazione culturale 200,00%
900101 – Attività nel campo della recitazione 200,00%
900109 – Altre rappresentazioni artistiche 200,00%
900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 200,00%
900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 200,00%
900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie 200,00%
900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200,00%
920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) 200,00%
931110 – Gestione di stadi 200,00%
931120 – Gestione di piscine 200,00%
931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti 200,00%
931190 – Gestione di altri impianti sportivi nca 200,00%
931200 – Attività di club sportivi 200,00%
931300 – Gestione di palestre 200,00%
931910 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200,00%
931999 – Altre attività sportive nca 200,00%
932100 – Parchi di divertimento e parchi tematici 200,00%
932910 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400,00%
932930 – Sale giochi e biliardi 200,00%
932990 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 200,00%
949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 200,00%
949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca 200,00%
960410 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 200,00%
960420 – Stabilimenti termali 200,00%
960905 – Organizzazione di feste e cerimonie 200,00%

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 30 novembre 2020 IRPEF, IRES, IRAP – Dichiarazione Termine per la trasmissione telematica della:

·         dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare

·         dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.

Persone fisiche;

Società di persone;

Società di capitali.

Telematica
Lunedì 30 novembre 2020 ISA – Presentazione Termine ultimo per la presentazione del modello ISA relativo l’anno d’imposta 2019. Imprese e lavoratori autonomi Telematica
Lunedì 30 novembre 2020 LIPE – Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA

 

Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica
Giovedì 10 dicembre 2020 770/2020 Termine (prorogato dal 30/10) per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2019. Sostituti d’imposta Telematica

 

Approfondisci

SOFTWARE ISA 2020 versione 1.0.3 del 29/10/2020:

Consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

La versione 1.0.3 del del 29/10/2020 prevede le seguenti modifiche che, rispetto alla versione precedente, non determinano un cambiamento nei calcoli dell’Indice Sintetico di Affidabilità (si precisa che il risultato di affidabilità determinato con la precedente versione del software non subisce modifiche per effetto della versione 1.0.3):

· Per tutti gli ISA:

– rimosso il controllo di capienza del rigo F01 rispetto alla soglia di 5,164 mln;

– rimosso il controllo di coerenza tra F01 e prospetto multiattività;

– rimossa un’anomalia nella stampa delle province in presenza di comuni con lettere accentate;

– rimossa un’anomalia nella stampa delle province in presenza di comuni omonimi per province diverse;

– rimossa un’anomalia nella funzione di utilità di importazione del file telematico per le casistiche con valorizzazione delle informazioni precalcolate modificabili con valore zero.

Il presente aggiornamento si è reso necessario, in particolare, per rimuovere un controllo bloccante che inibiva la presentazione del modello ISA.

L’anomalia si poteva manifestare in presenza di un rilevante importo (superiore a 5,164 mln di euro) dei ricavi comprensivi dell’ammontare lordo derivante dalla vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso ovvero, per i soli ISA BG40U, BG50U, BG69U, BK23U, dei ricavi aumentati della variazione delle rimanenze (valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del testo unico delle imposte sui redditi).

Con riferimento ai soli ISA BG40U, BG69U e BK23U è stato, inoltre, integrato il controllo sui Ricavi dichiarati per considerare la Variazione delle rimanenze di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR;

Con l’occasione è rettificata altresì un’incoerenza tra la compilazione del prospetto multiattività e il rigo F01 laddove in tale rigo veniva dichiarato l’ammontare lordo dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.

Si precisa, pertanto, che l’ aggiornamento del software in versione 1.0.3 ha effetti per i soli soggetti che si trovano nelle condizioni sopra descritte e non produce alcun effetto sull’esito degli ISA eventualmente già calcolati

Scarica il Software >>>>                    Isa 2020 Vers. 1.0.3

Approfondisci

Newsletter OTTOBRE 2020:

IN BREVE
  • 15 ottobre 2020: termine finale per la sospensione dei versamenti e dello stato di emergenza
  • Meno del 10% il contributo sulle spese di sanificazione
  • La nuova fattura elettronica: tutto più informatizzato
  • Indirizzo PEC: dal 1° ottobre pesanti sanzioni per chi non è in regola
  • Gli aiuti di Stato nel modello Redditi: il saldo IRAP
  • Entro il 2 novembre la presentazione del modello 770/2020
  • Consultazione e acquisizione e-fatture: c’è tempo fino al 28 febbraio 2021 per aderire al servizio
  • Superbonus 110% condominio: limiti di spesa sulle parti comuni e sulle singole unità immobiliari
  • Superbonus 110% e spese per sopralluoghi, progettazione, perizie: niente detrazione se i lavori non vengono realizzati
  • Bonus pubblicità: valide le comunicazioni presentate dal 1° al 31 marzo 2020
  • 5 per mille: in Gazzetta Ufficiale il DPCM con destinatari e modalità di accreditamento
  • Attenzione alle false email con presunte incoerenze in materia di IVA

 

APPROFONDIMENTI
  • Le nuove regole per la fatturazione elettronica
  • Modello Redditi: compilazione del quadro RS “Aiuti di Stato” e saldo IRAP

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

 

IN BREVE

VERSAMENTI

15 ottobre 2020: termine finale per la sospensione dei versamenti e dello stato di emergenza

D.L. 14 agosto 2020, n. 104, art. 99

Ricordiamo che l’art. 99 del D.L. n. 104/2020 (cosiddetto “Decreto Agosto”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, ha differito al 15 ottobre 2020 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione (termine precedentemente fissato al 31 agosto 2020 dal “Decreto Rilancio”).

I pagamenti sospesi, in scadenza dall’8 marzo al 15 ottobre 2020, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 novembre 2020.

Il prossimo 15 ottobre 2020, salvo ulteriori proroghe, terminerà anche lo “stato di emergenza”. La proroga dello stato di emergenza oltre il 15 ottobre sembra non essere solo una ipotesi, ma la decisione definitiva verrà presa a ridosso della scadenza, in base all’evoluzione della pandemia.

Con la fine dello stato d’emergenza, uno dei principali effetti per le imprese sarà il termine della procedura semplificata che consente ai datori di lavoro di decidere unilateralmente sul ricorso al lavoro agile (smart-working).

 

AGEVOLAZIONI

Meno del 10% il contributo sulle spese di sanificazione

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 11 settembre 2020, n. 302831

Sarà solo del 9,34% (e non del 60%) il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate n. 302831 dell’11 settembre 2020 ha infatti determinato l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, nella misura del 15,6423% di quello risultante dalla comunicazione trasmessa entro il 7 settembre dagli aventi diritto.

Detta percentuale è stata ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti e determinati nella misura del 60% delle spese.

Per cui:

Spesa agevolabile 100
Credito d’imposta da istanza 60
Credito d’imposta fruibile (60 x 15,6423%) 9,38

 

Si ricorda che in ogni caso l’ammontare del credito d’imposta non potrà comunque eccedere il valore di 60.000 euro.

Ogni beneficiario può visualizzare il credito d’imposta spettante nel proprio cassetto fiscale e scegliere se:

  • utilizzare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi oppure in compensazione tramite modello F24;
  • o in alternativa, se cederlo, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

L’opzione può essere esercitata fino al 31 dicembre 2021.

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate della cessione del credito per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione può avvenire a partire dal 14 settembre 2020.

La comunicazione della cessione può essere effettuata solo dal soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia (Entratel/Fisconline).

 

IVA, FATTURA ELETTRONICA

La nuova fattura elettronica: tutto più informatizzato

Dal 1° ottobre sarà possibile applicare le nuove regole per la fatturazione elettronica che diventeranno poi obbligatorie dal 1° gennaio 2021.

Le novità riguardano le specifiche tecniche, approvate in ultimo con il Provvedimento 20 aprile 2020, n. 166579 dell’Agenzia Entrate, che modificano il tracciato delle fatture elettroniche.

In particolare, le nuove indicazioni si applicano alla codifica della natura dell’operazione e del tipo documento.

Sono stati soppressi i codici N2 (operazioni non soggette), N3 (non imponibili) e N6 (inversione contabile) per lasciar spazio a tre serie di sotto-codifiche.

Vedi l’Approfondimento

 

SOCIETÀ, IMPRESE, PROFESSIONISTI

Indirizzo PEC: dal 1° ottobre pesanti sanzioni per chi non è in regola

D.L. 16 luglio 2020 n. 76, art. 37, convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120

L’art. 37 del Decreto Semplificazioni (DL 16 luglio 2020, n. 76) prevede che entro il 1° ottobre 2020 tutte le società e le imprese individuali iscritte nel Registro delle Imprese (oltre che i professionisti iscritti ad albi e ordini e ai revisori contabili) che non abbiano ancora indicato o aggiornato il proprio indirizzo PEC (o la cui PEC sia stata cancellata d’ufficio) regolarizzino la propria posizione, comunicando il proprio domicilio digitale attivo e univocamente riconducibile all’impresa.

In caso di mancata regolarizzazione della propria PEC, dopo il 1° ottobre 2020 saranno applicate pesanti sanzioni:

  • per le società da 206 a 2.064 euro;
  • per le imprese individuali da 30 a 1.548 euro.

Oltre alla sanzione amministrativa, alle imprese che ne risulteranno prive, verrà assegnata d’ufficio una PEC (domicilio digitale), da parte della Camera di Commercio.

Nessuna comunicazione è dovuta da parte delle imprese che hanno già iscritto un indirizzo PEC valido, attivo e nella loro disponibilità esclusiva.

Si consiglia di controllare la corretta iscrizione della propria PEC sul sito https://www.inipec.gov.it e di verificarne il corretto funzionamento. È altresì necessario un continuo e costante monitoraggio della propria casella di Posta Elettronica Certificata.

 

 DICHIARAZIONI

Gli aiuti di Stato nel modello Redditi: il saldo IRAP

Si ricorda che nel quadro RS dei modelli REDDITI 2020, il cui invio telematico scadrà il 30 novembre, occorre compilare il prospetto denominato “Aiuti di Stato” da parte dei soggetti che, ai sensi dell’art. 52 della legge n. 234/2012, hanno ricevuto aiuti di Stato e/o aiuti de minimis. Le informazioni contenute nel prospetto rilevano ai fini della registrazione degli stessi da parte dell’Agenzia Entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’indicazione degli aiuti nel prospetto è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi.

Il prospetto nel quadro RS denominato “Aiuti di Stato” deve essere compilato dai soggetti che nel 2019 (soggetti “solari”) hanno beneficiato di:

  • aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti de minimis);
  • aiuti fiscali subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati (disciplinati dall’art. 10 del D.M. 31 maggio 2017).

Il prospetto va compilato anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d’imposta di aiuti fiscali nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.

Vedi l’Approfondimento

 

DICHIARAZIONI

Entro il 2 novembre la presentazione del modello 770/2020

La dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770/2020, per anno d’imposta 2019), deve essere presentata, entro il 2 novembre 2020 (il 31 ottobre cade di sabato), esclusivamente per via telematica e deve essere utilizzata per comunicare all’Agenzia Entrate le ritenute operate su:

  • redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
  • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
  • locazioni brevi inserite all’interno della CU;
  • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

Si ricorda che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150 mila euro per ciascun periodo d’imposta. La soglia scende a 50 mila euro per chi non presenta la dichiarazione modello 770; in questo caso, la violazione è punita con la reclusione da un anno e sei mesi a 4 anni.

Il reato si consuma con lo spirare del termine previsto ex lege per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d’imposta.

 

IVA, ADEMPIMENTI

Consultazione e acquisizione e-fatture: c’è tempo fino al 28 febbraio 2021 per aderire al servizio

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 23 settembre 2020, n. 311557

Con Provvedimento n. 311557 del 23 settembre 2020 l’Agenzia Entrate ha disposto un’ulteriore proroga (l’ennesima), fino al 28 febbraio 2021, per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

Inoltre, sempre con il medesimo provvedimento, l’Agenzia ha introdotto una nuova funzionalità per i soggetti che utilizzano un canale “web service” per lo scambio dati con il Sistema di Interscambio (SdI) che permette di produrre un report di quadratura delle fatture elettroniche e delle notifiche scambiate tra quest’ultimo e l’operatore, sia ricevente, sia trasmittente.

Altra caratteristica della nuova funzionalità è il servizio per il reinoltro delle fatture elettroniche e delle notifiche non recapitate al soggetto.

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Superbonus 110% condominio: limiti di spesa sulle parti comuni e sulle singole unità immobiliari

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 28 settembre 2020, n. 60/E

Con l’interessante Risoluzione n. 60/E del 28 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un Interpello, ha fornito chiarimenti in merito ad alcuni dubbi sull’ammissione al Superbonus 100% e sui limiti di spesa per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio e sulle singole unità immobiliari.

Dopo un excursus su normativa e documenti di prassi, tra cui la Circolare n. 24/E del 2020 e le FAQ in materia pubblicate sul proprio sito, l’Agenzia ricorda che i limiti di spesa ammessi al Superbonus variano in funzione della tipologia di interventi realizzati nonché degli edifici oggetto dei lavori agevolabili.

L’importo massimo di detrazione spettante, riferito ai singoli interventi agevolabili, va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa in ragione dell’onere da ciascuno effettivamente sostenuto e documentato.

Nel caso in cui sullo stesso immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

Dunque, qualora siano realizzati sull’edificio in condominio:

  • la posa in opera del cappotto termico sull’involucro dell’edificio condominiale e interventi di riduzione del rischio sismico (interventi “trainanti”) e
  • la sostituzione dei portoni esterni con nuovi ad alta efficienza termica e l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e relativi sistemi di accumulo e di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ( interventi “trainati”)

il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi.

Il Superbonus, inoltre, spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento degli interventi per la sostituzione delle soglie alle finestre e il riposizionamento in facciata delle cerniere e della ferramenta delle persiane, necessarie a seguito della posa del cappotto termico.

Ogni condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili.

Altro importante chiarimento fornito è che l’esecuzione sulle parti comuni dell’edificio in condominio di almeno un intervento “trainante” permette a ciascun condomino di fruire del Superbonus effettuando sulla singola unità immobiliare gli interventi “trainati” che rientrano nell’ecobonus, compresa, come nel caso prospettato nell’Interpello, la sostituzione degli infissi e del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione autonomo esistente. In tal caso, per i condomini, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati sulle proprie unità immobiliari, oltre a quello relativo ai lavori realizzati sulle parti comuni dell’edificio in condominio.

L’Agenzia chiarisce infine che, relativamente agli interventi “trainati” finalizzati al risparmio energetico realizzati sulle singole unità immobiliari, il Superbonus spetta per le spese sostenute per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari. È comunque possibile fruire del Superbonus per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle parti comuni del condominio che danno diritto alla predetta agevolazione con riferimento ai costi imputati a ciascun condomino, indipendentemente dal numero delle unità immobiliari possedute all’interno del condominio.

Il Superbonus, invece, non spetta per gli interventi sul restauro della facciata per i quali, viene ricordato nella Circolare, resta confermata la detrazione pari al 90% delle spese documentate sostenute nell’anno 2020 (articolo 1, commi da 219 a 223, Legge di Bilancio 2020).

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Superbonus 110% e spese per sopralluoghi, progettazione, perizie: niente detrazione se i lavori non vengono realizzati

Agenzia delle Entrate, Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E

Nella Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate, in relazione alle “altre spese ammissibili al superbonus” ha chiarito che sono detraibili nella misura del 110%, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni.

Sono detraibili, inoltre, alcune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus a condizione, però, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.

Si tratta, in particolare, delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse comunque richieste dal tipo di lavori (effettuazione di perizie e sopralluoghi, progettazione e ispezione e prospezione) e degli altri eventuali costi collegati alla realizzazione degli interventi (installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, imposta di bollo e diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).

 

SOCIETÀ, IMPRESE, PROFESSIONISTI

Bonus pubblicità: valide le comunicazioni presentate dal 1° al 31 marzo 2020

L’art. 186 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77) ha modificato l’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017 rafforzando il credito d’imposta conosciuto come “Bonus pubblicità”.

Per il 2020, infatti, il credito d’imposta a favore di imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati.

Il Decreto “Rilancio” ha inoltre modificato la finestra temporale per l’invio delle comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta, che quindi va dal 1° al 30 settembre 2020.

Sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria sono state pubblicate alcune FAQ con chiarimenti sul tema, aggiornate all’8 settembre 2020, che si concentrano sulle novità introdotte dalla normativa recente.

In una di queste viene chiarito che le prenotazioni presentate sino a tutto il 31 marzo restano assolutamente valide, e su di esse il calcolo per la determinazione del credito di imposta richiesto sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni normative, anche se il servizio telematico, ovviamente non ancora adeguato al nuovo criterio di calcolo, ha restituito ai richiedenti una comunicazione di ricevuta con dati non aggiornati.

Nell’area dedicata del servizio online dell’Agenzia Entrate, nella sezione “attestazioni”, in corrispondenza della comunicazione inviata nel periodo dal 1° al 31 marzo 2020 e della relativa attestazione, sarà visibile l’importo del “credito richiesto” ricalcolato in base alla nuova normativa.

 

TERZO SETTORE

5 per mille: in Gazzetta Ufficiale il DPCM con destinatari e modalità di accreditamento

D.P.C.M. 23 luglio 2020

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020 è stato pubblicato il D.P.C.M. 23 luglio 2020, che definisce:

  • le modalità e i termini per l’accesso al riparto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo;
  • le modalità e dei termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.

Come previsto dall’art. 1 del DPCM, il contribuente può scegliere di destinare il 5 per mille dell’IRPEF:

  1. a sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società;
  2. per il finanziamento degli enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell’università, quali università e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute, ovvero enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica;
  3. per il finanziamento degli enti della ricerca sanitaria quali gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, di cui agli artt. 12 e 12-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, le fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero della salute, le associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli enti precedentemente indicati, che contribuiscono con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della salute;
  4. a sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
  5. a sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge nella cui organizzazione è presente il settore giovanile che siano affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

 

RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

Attenzione alle false e-mail con presunte incoerenze in materia di IVA

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 22 settembre 2020

Ancora una volta l’Agenzia delle Entrate diventa bersaglio di tentativi di phishing: stanno infatti circolando false e-mail provenienti da sconosciuti, con mittente “Il direttore dell’Agenzia delle Entrate” o “Gli organi dell’Agenzia delle entrate” che, nel testo, invitano a cliccare sull’allegato per verificare “alcune incoerenze” emerse “dall’esame dei dati e dei saldi relativi alla Divulgazione delle eliminazioni periodiche Iva”.

L’Agenzia delle Entrate si dichiara estranea a questi messaggi ed invita gli utenti a cestinare immediatamente queste comunicazioni, che costituiscono un tentativo di installare un malware sui dispositivi dei destinatari, anche allo scopo di acquisire successivamente informazioni riservate.

L’Agenzia ricorda infine che le comunicazioni contenenti dati personali dei contribuenti non vengono mai inviate per posta elettronica. Le informazioni personali, infatti, sono consultabili esclusivamente nel Cassetto fiscale, accessibile tramite l’area riservata sul sito dell’Agenzia Entrate.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

IVA, FATTURA ELETTRONICA

Le nuove regole per la fatturazione elettronica

Dal 1° ottobre sarà possibile applicare le nuove regole per la fatturazione elettronica che diventeranno poi obbligatorie dal 1° gennaio 2021.

Le novità riguardano le specifiche tecniche, approvate in ultimo con il Provvedimento 20 aprile 2020, n. 166579 dell’Agenzia Entrate, che modificano il tracciato delle fatture elettroniche.

In particolare, le nuove indicazioni si applicano alla codifica della natura dell’operazione e del tipo documento.

  • Sono stati soppressi i codici N2 (operazioni non soggette), N3 (non imponibili) e N6 (inversione contabile) per lasciar spazio a tre serie di sotto-codifiche.
  • È richiesto infatti un maggior dettaglio delle operazioni con inversione contabile: cessioni di rottami e altri materiali di recupero (N6.1), di oro e argento puro (N6.2), subappalti nel settore edile (N6.3), cessioni di fabbricati (N6.4), di telefoni cellulari (N6.5), di prodotti elettronici (N6.6), prestazioni nel comparto edile e settori connessi (N6.7), operazioni nel settore energetico (N6.8) e una categoria residuale (N6.9).
  • Le operazioni non soggette vanno distinte tra extraterritoriali (N2.1) e una categoria residuale (N2.2).
  • Le operazioni non imponibili tra: esportazioni (N3.1), cessioni intraUe (N3.2), verso San Marino (N3.3), operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (N3.4), con lettera d’intento (N3.5) e altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond (N3.6).
  • Non è previsto però un codice specifico per i servizi internazionali (art. 9 del decreto Iva) rilevanti per conseguire lo status di esportatore abituale e alimentare il plafond, i quali sembrerebbero non rientrare in alcuna categoria. Salvo diverse istruzioni è possibile utilizzare il codice N3.4, volendolo considerare come residuale.
  • Non è altresì chiaro se per le operazioni relative ai beni detassati a fronte dell’emergenza sanitaria vada indicato il codice N2.2 o l’N4.

Ulteriori novità riguardano le nuove codifiche «TipoDocumento». Con i codici da TD16 a TD23 , sarà possibile gestire le differenti situazioni che comportano l’emissione di autofattura o l’integrazione, con specifiche ad hoc anche per i depositi Iva. Il TD20 rimane valido per le autofatture da regolarizzazione.

I codici da TD24 a TD27 serviranno invece per gestire situazioni particolari: fatture differite e super-differite, cessioni di beni ammortizzabili e per passaggi interni, nonché fatture per autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa.

Diventa così effettivamente praticabile una gestione completamente informatizzata delle operazioni in reverse e l’abbandono della procedura tradizionale (stampa del documento e integrazione manuale dello stesso).

In sintesi:

Tipo Documento Codice
TD01 Fattura
TD02 Acconto/Anticipo su fattura
TD03 Acconto/Anticipo su parcella
TD04 Nota di Credito
TD05 Nota di Debito
TD06 Parcella
TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 D.P.R. 633/72
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 D.Lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21 Autofattura per splafonamento
TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD24 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)
TD25 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 D.P.R. 633/72)
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

  

DICHIARAZIONI

Modello Redditi: compilazione del quadro RS “Aiuti di Stato” e saldo IRAP

Si ricorda che nel quadro RS dei modelli REDDITI 2020, il cui invio telematico scadrà il 30 novembre, occorre compilare il prospetto denominato “Aiuti di Stato” da parte dei soggetti che, ai sensi dell’art. 52 della legge n. 234/2012, hanno ricevuto aiuti di Stato e/o aiuti de minimis. Le informazioni contenute nel prospetto rilevano ai fini della registrazione degli stessi da parte dell’Agenzia Entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’indicazione degli aiuti nel prospetto è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi.

Il prospetto nel quadro RS denominato “Aiuti di Stato” deve essere compilato dai soggetti che nel 2019 (soggetti “solari”) hanno beneficiato di:

  • aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti de minimis);
  • aiuti fiscali subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati (disciplinati dall’art. 10 del D.M. 31 maggio 2017).

Il prospetto va compilato anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d’imposta di aiuti fiscali nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.

Come evidenziato dalle istruzioni, il prospetto è da compilare seguendo il principio di competenza, quindi se si sono verificati i presupposti per la fruizione nel periodo d’imposta (2019) e anche se sono maturati nel periodo, ma non ancora fruiti.

Non devono essere indicate le agevolazioni che non hanno natura di aiuti di Stato, per esempio superammortamenti e iperammortamenti e il credito d’imposta R&S ex art. 3, D.L. n. 145/2013.

Ai fini della compilazione del prospetto, le istruzioni al modello REDDITI 2020 contengono una tabella (non esaustiva) con indicazione degli aiuti di Stato interessati dalla disposizione in commento, con i relativi codici identificativi.

Per ciascun aiuto ricevuto va compilato un distinto rigo indicando:

  • il codice dell’aiuto spettante;
  • la forma giuridica del soggetto beneficiario, la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, ecc.) e l’ATECO;
  • il settore del beneficiario;
  • l’ammontare complessivo dell’aiuto spettante: credito d’imposta o risparmio d’imposta;
  • le date di inizio e fine progetto;
  • l’indirizzo della localizzazione del progetto o sede del beneficiario;
  • la tipologia di costo sostenuto;
  • le spese agevolabili, la percentuale (se prevista) e l’ammontare dell’aiuto.

Nella sezione “Impresa unica” vanno indicati i codici fiscali delle imprese che hanno una relazione con la beneficiaria: per esempio quelli che detengono la maggioranza dei diritti di voto.

In merito agli aiuti di stato, con la Circolare 25/E/2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti indicazioni con riferimento alla previsione riguardante l’azzeramento del saldo IRAP 2019 e del 1° acconto IRAP 2020 contenuta nel decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020), convertito in legge n. 77/2020.

L’Agenzia ha chiarito che il beneficio ricevuto dai contribuenti deve essere obbligatoriamente dichiarato nella sezione del quadro IS, specificatamente dedicata ad accogliere i dati relativi agli aiuti di stato.

Anche in questo caso l’indicazione degli aiuti nel relativo prospetto dichiarativo è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi.

Il documento di prassi precisa, quindi, che i contribuenti che fruiscono dell’esonero dal versamento del saldo Irap 2019 sono tenuti a compilare nel modello Irap 2020 la sezione XVIII del quadro IS, avendo cura di indicare:

  • nella casella «Tipo aiuto», il codice 1;
  • nella colonna 1 «Codice aiuto», il codice 999;
  • nella colonna 3 «Quadro», il quadro IR;
  • nelle successive colonne 4 «Tipo norma», 5 «Anno», 6 «Numero» e 7 «Articolo», rispettivamente, «1», «2020», «34», «24»;
  • nella colonna 26 «Tipologia costi», il codice 20;
  • nella colonna 29 «Importo aiuto spettante», l’importo del saldo Irap relativo all’anno 2019 non versato per effetto dell’applicazione dell’art. 24 del D.L. n. 34/2020.

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Martedì 20 ottobre 2020 Imposta di bollo Versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre e altresì del primo semestre qualora l’importo del periodo fosse risultato inferiore a 250 euro. Soggetti obbligati all’emissione di fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo Telematica
Lunedì 2 novembre 2020 770/2020 Termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2019. Sostituti d’imposta Telematica
Lunedì 2 novembre 2020 IVA – Rimborsi infrannuali Termine per la presentazione dell’istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito Iva relativo al terzo trimestre. Contribuenti Iva che hanno realizzato nel corso del terzo trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi. Telematica
Lunedì 30 novembre 2020 IRPEF, IRES, IRAP Termine per la trasmissione telematica:

·         della dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare;

·         della dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.

Persone fisiche, società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate;

Soggetti Ires con periodo d’imposta o esercizio sociale coincidente con l’anno solare;

Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IRAP.

Telematica
Lunedì 30 novembre 2020 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA -LIPE Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

 

Approfondisci

Newsletter SETTEMBRE 2020:

 

 
IN BREVE
  • I versamenti sospesi: la ripresa al 16 settembreù
  • La comunicazione per la cessione del credito: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate
  • Pubblicato il decreto attuativo per il “bonus mobilità” e i rimborsi per l’acquisto di biciclette
  • Utilizzabile dal 16 settembre il credito d’imposta per la moneta elettronica
  • Il contributo a fondo perduto per ristoranti e negozi
  • Potenziato il credito d’imposta locazioni: estensione a giugno
  • Invariato il Codice degli appalti: esclusioni per irregolarità anche non definitive
  • Entro il 16 settembre l’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del II trimestre 2020
  • Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari: la scadenza al 30 settembre
  • Nuova rivalutazione beni e partecipazioni nel decreto “Agosto”
  • Interventi su parti comuni di un edificio: ciascun condomino può scegliere autonomamente
  • Sospensione dei termini di decadenza per i benefici “prima casa”
 

APPROFONDIMENTI

  • Il credito d’imposta sulle commissioni moneta elettronica
  • La nuova rivalutazione di beni e partecipazioni 2020

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

IN BREVE

VERSAMENTI E RISCOSSIONE

I versamenti sospesi: la ripresa al 16 settembre

D.L. 14 agosto 2020, n. 104, art. 97

Il 16 settembre è la scadenza fissata per versare imposte e contributi che erano stati sospesi per l’emergenza Coronavirus. In particolare è possibile versare il dovuto:

  • entro il 16 settembre 2020, o suddividerlo in quattro rate mensili di pari importo, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, a partire dal 16 settembre 2020 per terminare il 16 dicembre 2020 (art. 126, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77);
  • oppure effettuare i versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in ragione del 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante il versamento al massimo di 4 rate mensili di pari importo, di cui la prima rata da effettuarsi entro il 16 settembre 2020 e la quarta il 16 dicembre 2020. Il saldo, pari all’altro 50% dei versamenti dovuti, può essere effettuato, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, attraverso un rateizzo da 2 a 24 rate mensili di pari importo, con la prima rata scadente il 16 gennaio 2021 (art. 97, del D.L. n. 104/2020).

 

AGEVOLAZIONI, IMMOBILI

La comunicazione per la cessione del credito: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 8 agosto 2020, n. 283847; Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E

Con Provvedimento n. 283847/2020 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di Comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito d’imposta relativo ad una delle detrazioni “edilizie” ex art. 121 del D.L. n. 34/2020 (decreto “Rilancio”).

La possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito spetta non solo per gli interventi che godono del “cosiddetto superbonus del 110%” ma anche per il bonus facciate, nonché per gli interventi in genere di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuate negli anni 2020 e 2021.

La “Comunicazione” deve essere presentata, esclusivamente per via telematica, anche per il tramite di un intermediario abilitato, a cura dal beneficiario della detrazione ovvero, in caso di lavori condominiali, dall’amministratore del condominio entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione.

Per le spese sostenute nel 2020 la comunicazione può essere trasmessa a partire dal 15 ottobre 2020.

Vale la pena precisare che la locuzione “sconto in fattura” generalmente utilizzata per definire la cessione del credito al fornitore costituisce in realtà una modalità di pagamento in natura mediante appunto la cessione del credito. Il fornitore pertanto dovrà esporre l’intero importo della sua prestazione su cui applicherà l’IVA ai sensi di legge. La riduzione del corrispettivo costituirà pertanto uno sconto finanziario quantificato in misura pari a quanto concordato fra le parti. È di tutta evidenza che per motivi di equivalenza finanziaria il fornitore acquisterà il credito ad un valore inferiore al suo valore nominale.

Con la Circolare n. 24/E/2020 l’Agenzia ha altresì chiarito che possono accedere al Superbonus del 110% anche i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell’immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione. Via libera al Superbonus anche per imprenditori e autonomi sulle unità abitative rientranti nella sfera privata.

Rientrano inoltre nel plafond agevolabile i costi per i materiali, la progettazione e le spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Pubblicato il decreto attuativo per il “bonus mobilità” e i rimborsi per l’acquisto di biciclette

D.M. 14 agosto 2020

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di sabato 5 settembre 2020, il decreto del Ministero dell’Ambiente datato 14 agosto 2020, che stabilisce le modalità e i termini per l’ottenimento del “buono mobilità”, spettante dal 4 maggio al 31 dicembre 2020, in attuazione del “Programma sperimentale buono mobilità”.

L’agevolazione consiste in un buono o rimborso pari al 60% della spesa sostenuta, e comunque non superiore a 500 euro, per l’acquisto di biciclette (nuove o usate), anche a pedalata assistita, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (come monopattini, hoverboard e segway), nonchè per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Per godere dell’agevolazione occorrerà seguire un’apposita procedura telematica, accedendo tramite SPID.

Possono godere del contributo i soggetti maggiorenni residenti:

  • nei capoluoghi di regione
  • nelle città metropolitane;
  • nei capoluoghi di provincia;
  • nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Il “buono mobilità” può essere chiesto una sola volta.

Per usufruire dell’agevolazione sono previste due fasi:

  1. la prima fase è valida per acquisti effettuati dal 4 maggio al 3 novembre 2020 e sarà il cittadino ad essere rimborsato, tramite accredito su conto corrente, del 60% della spesa documentata con fattura, previa richiesta su un’apposita piattaforma web;
  2. nella seconda fase valida dal 4 novembre al 31 dicembre 2020 il cittadino paga al negoziante aderente direttamente il 40% e sarà il negoziante aderente a ricevere il rimborso del 60%. Sulla piattaforma sarà pubblicato l’elenco di tutti i negozianti aderenti. I potenziali beneficiari, per ricevere il buono, potranno registrarsi attraverso SPID.

Il rimborso avverrà nei limiti delle risorse disponibili.

Il “buono mobilità” non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.

 

ADEMPIMENTI

Utilizzabile dal 16 settembre il credito d’imposta per la moneta elettronica

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 31 agosto 2020, n. 48/E

A partire dal 16 settembre 2020 è possibile utilizzare in compensazione il credito d’imposta relativo alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici, introdotto dall’art. 22 del collegato alla Manovra D.L. n. 124/2019, ed operativo dal 1° luglio 2020.

I soggetti beneficiari del credito d’imposta sono le imprese e gli esercenti arti e professioni in misura pari al 30% delle commissioni addebitate relativamente a transazioni inerenti cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti dei consumatori finali, ovvero persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Il credito d’imposta è riconosciuto esclusivamente ai soggetti che nell’anno d’imposta precedente hanno conseguito ricavi o compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro.

 Vedi l’Approfondimento

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Il contributo a fondo perduto per ristoranti e negozi

D.L. 14 agosto 2020, n. 104, artt. 58 e 59

Il cosiddetto decreto “Agosto”, D.L. n. 104/2020, ha prorogato per la filiera della ristorazione e per le attività commerciali dei centri storici alcuni contributi a fondo perduto già previsti dal decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77).

I ristoratori che hanno registrato un ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da marzo a giugno 2020 inferiore ai 3/4 rispetto a quello dei mesi da marzo a giugno 2019, viene previsto un contributo per l’acquisto di prodotti alimentari.

Ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nei centri storici con elevata presenza turistica, il contributo spetta, invece, a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

Il bonus ha lo scopo di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività di ristorazione ed è diretto a ridurre lo spreco alimentare, destinato all’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio.

Le risorse finanziarie stanziate sono destinate all’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese registrate con codice ATECO:

  • 56.10.11 (ristorazione con somministrazione),
  • 56.29.10 (mense),
  • 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale),

che risultano già in attività alla data di entrata in vigore del Decreto legge (14 agosto 2020).

I soggetti interessati possono presentare apposita istanza per l’erogazione del contributo secondo le modalità che saranno fissate con un successivo decreto.

 

LOCAZIONI, AGEVOLAZIONI

Potenziato il credito d’imposta locazioni: estensione a giugno

D.L. 14 agosto 2020, n. 104, art. 77

Il decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104) è intervenuto potenziando il credito d’imposta affitti (ex art. 28 del decreto “Rilancio” D.L. 34/2020). In particolare è stato disposto che:

  • non sono tenuti a rispettare il tetto di 5 milioni di euro di ricavi le strutture alberghiere, le strutture agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator. Ricordiamo che la regola generale prevede che possano godere del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda solo i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che abbiano conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto “Rilancio” ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro;
  • viene estesa di un mese la durata temporale dell’agevolazione, aggiungendo, a favore di tutte le tipologie di imprese e professioni, il mese di giugno e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, il mese di luglio.

 

Resta confermata la condizione di avere subito una diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. La verifica va effettuata “mese su mese”: il credito d’imposta potrebbe quindi spettare anche solo per alcuni dei mesi interessati.

Per alcuni soggetti la condizione del calo di fatturato non è richiesta: oltre che ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, anche i soggetti che, a fare data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.

 

APPALTI

Invariato il Codice degli appalti: esclusioni per irregolarità anche non definitive

D.L. 16 luglio 2020, n. 76, art. 8

Non sono stati accolti gli emendamenti proposti da maggioranza e opposizione al Ddl di conversione del decreto “Semplificazioni” volti a circoscrivere gli effetti della nuova disciplina prevista dal D.L. n. 76/2020 in materia di esclusione dagli appalti per irregolarità non definitivamente accertate.

Il decreto “Semplificazioni” aveva reintrodotto la facoltà per le stazioni appaltanti di escludere dalle gare le imprese per irregolarità tributarie e contributive gravi, anche se non definitive.

Gli emendamenti proposti in Senato avevano l’obiettivo di rimodulare la soglia di gravità delle violazioni e di dare rilevanza solo ai debiti effettivamente esigibili dall’amministrazione finanziaria.

Le proposte emendative sono state tutte rigettate e il testo del nuovo comma 4 dell’art. 80 del Codice degli Appalti, è rimasto invariato (sono improbabili ulteriori modifiche al testo nel corso dell’iter parlamentare).

Pertanto un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati, fatta salva l’ipotesi dell’impegno vincolante al pagamento delle imposte dovute.

La disposizione è sicuramente oggetto di numerose critiche di legittimità costituzionale, in primis la potenziale lesione del diritto di difesa.

 

IVA, ADEMPIMENTI

Entro il 16 settembre l’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del II trimestre 2020

Scade il 16 settembre 2020 il termine per l’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell’imposta relativa al II trimestre 2020.

La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.

Qualora entro la scadenza prevista vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.

L’omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.

Per chi non disponesse di un proprio software (gestionale aggiornato alla nuova procedura), l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile gratuitamente sul proprio sito il software che consente la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari: la scadenza al 30 settembre

L’art. 186 del Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) ha modificato l’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017, convertito con modifiche dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, rafforzando il credito d’imposta conosciuto come “Bonus pubblicità”.

Per il 2020 è attribuito alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, un credito d’imposta, pari al 50% del valore degli investimenti effettuati (originariamente previsto nella misura del 30%). Il credito d’imposta è riconosciuto sul complesso degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020 (precedentemente era solo sugli investimenti incrementali).

Per l’anno 2020, la comunicazione telematica di prenotazione per l’accesso al credito può essere presentata tra il 1° e il 30 settembre 2020; restano comunque valide quelle già presentate tra il 1° e il 31 marzo 2020.

 

REDDITO D’IMPRESA

Nuova rivalutazione beni e partecipazioni nel decreto “Agosto”

D.L. 14 agosto 2020, n.104, art. 110

Il D.L. 14 agosto 2020, n.104, il cosiddetto decreto “Agosto”, all’art. 110 ha disposto la possibilità di usufruire della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni.

Lo scopo del legislatore è quello di aiutare le società a patrimonializzarsi e per alcuni imprenditori si tratta sicuramente di un’opportunità molto interessante.

I soggetti interessati dalla norma sono le società di capitali e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato che non adottano i principi contabili internazionali.

Possono essere oggetto di rivalutazione, purché iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2019:

  • Terreni
  • Fabbricati
  • Impianti
  • Macchinari
  • Attrezzature
  • Marchi.

Sono esclusi dalla rivalutazione gli immobili “merce”, al cui scambio e produzione è destinata l’attività dell’impresa.

È possibile rivalutare anche beni completamente ammortizzati e immobilizzazioni in corso.

I beni posseduti in leasing possono essere rivalutati dall’utilizzatore a condizione che sia stato esercitato il diritto di riscatto entro l’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019.

 Vedi l’Approfondimento

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Interventi su parti comuni di un edificio: ciascun condomino può scegliere autonomamente

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 1 settembre 2020, n. 49/E

Con la Risoluzione n. 49/E del 1° settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora determinati interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio rientrino nell’ambito applicativo di più detrazioni (nel caso oggetto dell’istanza di interpello trattasi di “Bonus facciate” ed “Ecobonus”), ciascun condomino può stabilire, per la parte di spesa a lui imputabile, di quale detrazione fruire, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini.

In particolare, precisa ancora l’Agenzia Entrate, ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile può stabilire se fruire del “Bonus facciate” o del cd. “Ecobonus”, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini, a condizione che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione.

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Sospensione dei termini di decadenza per i benefici “prima casa”

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 4 settembre 2020, n. 310

Con la Risposta ad interpello n. 310 del 4 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. decreto “Liquidità”) ha, tra l’altro, disciplinato, all’art. 24, la sospensione dei termini dell’agevolazione “prima casa”.

Con la Circolare del 13 aprile 2020, n. 9/E, al paragrafo 8, sono stati forniti chiarimenti in merito alla sospensione dei termini entro i quali effettuare taluni adempimenti al fine di evitare la decadenza dall’agevolazione “prima casa” per coloro che ne hanno usufruito.

In particolare, è stato chiarito che la norma, con lo scopo di impedire la decadenza dal beneficio, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dispone la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio “prima casa” e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa”.

Nel caso pertanto che la scadenza degli obblighi previsti cada nel predetto periodo i predetti termini sono sospesi e inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021.

In sostanza occorrerà sommare 312 giorni al termine prima previsto se questo aveva già iniziato a decorrere (perché ante 23.02.2020) ovvero inizierà a decorrere solo dal 01.01.2021 se il termine non aveva ancora iniziato a decorrere (post 23.02.2020).

 

 

 

APPROFONDIMENTI

ADEMPIMENTI

Il credito d’imposta sulle commissioni moneta elettronica

A partire dal 16 settembre 2020 è possibile utilizzare in compensazione il credito d’imposta relativo alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici, introdotto dall’art. 22 del collegato alla Manovra D.L. n. 124/2019, ed operativo dal 1° luglio 2020.

I soggetti beneficiari del credito d’imposta sono le imprese e gli esercenti arti e professioni in misura pari al 30% delle commissioni addebitate relativamente a transazioni inerenti cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti dei consumatori finali, ovvero persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Il credito d’imposta è riconosciuto esclusivamente ai soggetti che nell’anno d’imposta precedente hanno conseguito ricavi o compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Si ricorda che i pagamenti tracciabili sono diventati obbligatori per importi superiori a 1.999 euro.

Il credito d’imposta riconosciuto a fronte delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici è pari al:

  • 30% delle commissioni addebitate da banche e gestori di strumenti di “moneta elettronica”
  • relative a transazioni inerenti cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti dei consumatori finali ovvero persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

 

Sono gli operatori finanziari che forniscono in Italia servizi di moneta elettronica (carte di credito, carte di debito, prepagate), a determinare l’ammontare delle transazioni che danno diritto alla fruizione del credito d’imposta e a trasmettere all’Agenzia Entrate tutti i dati relativi alle transazioni e le relative commissioni dovute.

In particolare i soggetti prestatori di servizi di pagamento, che operano in Italia, anche se privi di stabile organizzazione, sono tenuti, entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento, a comunicare tramite il sistema di interscambio:

  • il codice fiscale dell’esercente;
  • il mese e l’anno di addebito. Per mese di addebito si intende il mese e l’anno nel quale sono state addebitate le commissioni relative alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento;
  • il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  • il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
  • l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
  • l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia, anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Il credito d’imposta è fruibile, in compensazione con modello F24 (tramite i canali Entratel/Fisconline), a partire dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

La prima trasmissione dati effettuata dai gestori di moneta elettronica scadeva il 20 agosto (per il mese di luglio), quindi la prima possibilità di effettiva fruizione per l’esercente è nel mese di settembre.

La comunicazione inviata all’Agenzia Entrate da parte dei soggetti prestatori di servizi di pagamento non viene portata a conoscenza dei potenziali fruitori del credito d’imposta; gli esercenti vengono informati dai dati utili al calcolo del credito d’imposta spettante mediante altre modalità.

Infatti i soggetti prestatori di servizi di pagamento, oltre a dover trasmettere la comunicazione al Sistema di Interscambio, devono anche provvedere anche alla comunicazione delle informazioni utili al calcolo del credito d’imposta agli esercenti. Tale comunicazione deve transitare via PEC, oppure essere messa a disposizione tramite i servizi di remote banking, entro il ventesimo giorno successivo al periodo di riferimento.

La comunicazione contiene:

  • l’elencazione delle operazioni di pagamento effettuate nel mese di riferimento, numero e valore totale;
  • il numero e valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali;
  • l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia (anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione).

Il credito d’imposta, pari al 30%, è commisurato all’ammontare delle commissioni addebitate con esclusivo riferimento alle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali, più i costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia.

Il credito d’imposta può essere fruito esclusivamente in compensazione con modello F24, utilizzando il codice tributo dedicato, istituito con la Risoluzione dell’Agenzia Entrate n. 48/E del 31 agosto 2020, indicando:

  • 6916 – Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – sezione Erario
  • mese di riferimento – mese di addebito delle commissioni
  • anno di riferimento – anno di addebito delle commissioni.

Del credito e dei relativi utilizzi occorrerà poi dar conto nel quadro RU di Redditi, fino ad avvenuto esaurimento del credito stesso.

 

REDDITO D’IMPRESA

La nuova rivalutazione di beni e partecipazioni 2020

Il D.L. 14 agosto 2020, n.104, il cosiddetto decreto “Agosto”, all’art. 110 ha disposto la possibilità di usufruire della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni.

Lo scopo del legislatore è quello di aiutare le società a patrimonializzarsi e per alcuni imprenditori si tratta sicuramente di un’opportunità molto interessante.

I soggetti interessati dalla norma sono le società di capitali e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato che non adottano i principi contabili internazionali.

Possono essere oggetto di rivalutazione, purché iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2019:

  • Terreni
  • Fabbricati
  • Impianti
  • Macchinari
  • Attrezzature
  • Marchi.

Sono esclusi dalla rivalutazione gli immobili “merce”, al cui scambio e produzione è destinata l’attività dell’impresa.

È possibile rivalutare anche beni completamente ammortizzati e immobilizzazioni in corso.

I beni posseduti in leasing possono essere rivalutati dall’utilizzatore a condizione che sia stato esercitato il diritto di riscatto entro l’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019.

La rivalutazione 2020 presenta alcune novità rispetto alle precedenti rivalutazioni.

È possibile effettuare la rivalutazione anche per un solo bene e questa sarà efficace a partire dal bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, quindi nell’esercizio 2020 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.

La rivalutazione dovrà essere esposta nell’inventario e nella nota integrativa.

La rivalutazione, che riguarda quindi beni materiali e immateriali, è prevista in modo gratuito per i soli fini civilistici; non occorre quindi il versamento dell’imposta sostitutiva.

Per il riconoscimento del maggior valore ai fini fiscali, dall’esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata effettuata, occorre versare un’imposta sostitutiva pari al 3% sia per i beni ammortizzabili che per i non ammortizzabili. Quindi, ai fini fiscali è possibile dedurre i maggiori ammortamenti a partire dal 2021; il riconoscimento del costo ai fini delle plusvalenze sarà possibile dal 2024.

Contabilmente il saldo attivo risultante dalla rivalutazione dovrà essere imputato a capitale o destinato ad un’apposita riserva speciale. Dal punto di vista fiscale questa riserva sarà considerata in sospensione d’imposta finché resterà iscritta in bilancio.

Il decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020 n. 104, art. 110), richiamando l’art. 13, comma 3, della legge n. 342/2000, stabilisce però che la riserva andrà a formare il reddito imponibile in capo alla società e ai soci nel caso in cui sia distribuita. Inoltre sempre con riferimento alla medesima legge richiamata, “la riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’art. 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell’art. 2445 del codice civile”.

Qualora il bene rivalutato venga ceduto a titolo oneroso, o in caso di assegnazione ai soci, di assegnazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, al consumo personale (o familiare) dell’imprenditore dei beni rivalutati, avvenuto in una data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello in cui è avvenuta la rivalutazione, ai fini del calcolo delle plusvalenze o delle minusvalenze il bene dovrà essere considerato al costo che aveva prima della rivalutazione.

Il D.L. “Agosto”, tra le altre cose, prevede espressamente anche la possibilità di “affrancare”, in tutto o in parte, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione attraverso l’applicazione, in capo alla società, di una imposta sostitutiva delle imposte sui Redditi dell’Irap e di eventuali addizionali in misura del 10%.

Dopo essere stato affrancato, il saldo attivo di rivalutazione si trasformerà in una riserva di utili e diventerà liberamente distribuibile ai soci: la distribuzione non sarà più tassata in capo alla società, ma solo in capo ai soci secondo le norme previste per la tassazione dei dividendi.

Entrambe le imposte sostitutive previste dal D.L. “Agosto”, quella per la rivalutazione e quella per l’eventuale affrancamento, saranno versate in un massimo di tre rate di pari importo, scadenti:

  • la prima entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è avvenuta la rivalutazione;
  • le successive due entro il temine previsto per il saldo delle imposte sui redditi dei successivi due esercizi.

L’imposta sostitutiva sarà compensabile in F24.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Mercoledì 16 settembre 2020 Liquidazione periodiche IVA Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al II trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica
Mercoledì 16 settembre 2020 Ripresa versamenti sospesi Covid-19 Ripresa versamenti relativi a ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973),

contributi previdenziali e assistenziali,

premi INAIL, IVA.

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti causa Covid-19. F24
Mercoledì 30 settembre 2020 Comunicazione per accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari Termine ultimo per la presentazione della “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” per l’anno 2020. Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali. Telematica
Mercoledì 30 settembre 2020 Gruppo IVA – dichiarazione

 

Termine ultimo per effettuare l’invio telematico della dichiarazione della costituzione del gruppo IVA con effetto a decorrere dall’anno successivo. Soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa, arte o professione, tra i quali sussistono, congiuntamente, i vincoli finanziari, economici e che intendono optare per la costituzione del Gruppo IVA. Telematica

 

 

Approfondisci

Newsletter AGOSTO 2020:

IN BREVE

  • Prorogato lo stato d’emergenza fino al 15 ottobre 2020
  • Sospensione feriale dei termini dal 1° agosto
  • Superbonus 110%: la Guida dell’Agenzia Entrate
  • Decreto “Semplificazioni”: le misure a favore delle imprese
  • Bonus ricerca e sviluppo: pubblicate le disposizioni attuative
  • Contributo a fondo perduto: seconda circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate
  • Studi associati esclusi dal contributo a fondo perduto
  • Startup innovative: online il nuovo report trimestrale di MISE, Unioncamere e InfoCamere
  • Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i contributi per gli autotrasportatori
  • Parziale utilizzo bonus prima casa: il residuo è utilizzabile

 

APPROFONDIMENTI
  • La sospensione feriale dei termini
  • Il decreto “Semplificazioni” e le misure a favore delle imprese

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

 

IN BREVE

EMERGENZA CORONAVIRUS

Prorogato lo stato d’emergenza fino al 15 ottobre 2020

D.L. 30 luglio 2020, n. 83

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 che proroga lo stato d’emergenza fino al 15 ottobre 2020.

La proroga, secondo quanto dichiarato dal premier Conte, si renderebbe necessaria per continuare a beneficiare di misure di precauzione, necessarie per fronteggiare l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, e per consentire, anche da un punto di vista tecnico, la gestione di eventi quali le elezioni amministrative, il rientro a scuola, le partite di calcio ed i concerti.

Il provvedimento, in particolare, proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni di cui ai decreti legge nn. 19 e 33 del 2020 che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia.

Interviene inoltre per la proroga dei termini di talune specifiche misure, indicate in allegato al decreto stesso, che verranno prorogate nei limiti delle risorse disponibili, tra cui quelle:

  • per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per la permanenza in servizio del personale sanitario, per l’assunzione degli specializzandi, per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario;
  • per il potenziamento delle reti di assistenza territoriale;
  • per la disciplina delle aree sanitarie temporanee;
  • per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19 e per le unità speciali di continuità assistenziale;
  • disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale e finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali;
  • in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti e di sperimentazione dei medicinali per l’emergenza epidemiologica;
  • misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività;
  • sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale;
  • per il potenziamento dell’assistenza ai connazionali all’estero in situazione di difficoltà;
  • semplificazioni in materia di organi collegiali;
  • misure urgenti per la continuità dell’attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
  • per la disciplina relativa al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
  • per l’edilizia scolastica.

Per effetto di questa decisione, inoltre, proseguirà la possibilità di svolgere l’attività lavorativa in smart working per i dipendenti privati anche in assenza degli accordi individuali, come previsto dall’art. 90 del D.L. n. 34/2020.; terminata la fase di emergenza, seguiranno nuovi criteri, da concordare con le associazioni sindacali.

 

CONTENZIOSO TRIBUTARIO, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO

Sospensione feriale dei termini dal 1° agosto

La sospensione feriale dei termini processuali sarà operata dal 1° al 31 agosto 2020. Tale sospensione dei termini vale sia per il contenzioso tributario che per i termini per reclamo e mediazione, ma non opera per gli avvisi di liquidazione, per le cartelle di pagamento e per le fasi cautelari del processo.

Dal 1° al 20 agosto si sospendono le scadenze tributarie, mentre dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini per la trasmissione all’Agenzia Entrate delle informazioni e dei documenti richiesti ai contribuenti dall’Agenzia.

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI, IMMOBILI

Superbonus 110%: la Guida dell’Agenzia Entrate

Agenzia delle Entrate, Guida Superbonus 110 %

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida per spiegare la detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi che aumentano l’efficienza energetica degli edifici e per quelli antisismici. La guida fornisce, inoltre, indicazioni sulla possibilità, introdotta dal decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020), di cedere la detrazione o di richiedere al fornitore uno sconto immediato con la possibilità per quest’ultimo di cederlo ulteriormente.

Il Superbonus (detrazione) è riconosciuto nella misura del 110% delle spese, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Può essere chiesto per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). Non può essere fruito, invece, per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

Il Superbonus del 110% spetta prima di tutto per gli interventi volti a incrementare l’efficienza energetica degli edifici e le misure antisismiche. A queste tipologie di spese, dette “trainanti”, si aggiungono altri interventi, a condizione però che siano eseguiti congiuntamente (“trainati”) ad almeno un intervento trainante: rientrano in questa categoria, per esempio, l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Dal punto di vista soggettivo possono accedere al bonus le persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus e le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, per i soli lavori dedicati agli spogliatoi. I soggetti Ires (e, in generale i titolari di reddito d’impresa o professionale) possono accedere al Superbonus solo per la partecipazione alle spese per interventi trainanti, effettuati sulle parti comuni di edifici.

Il decreto “Rilancio” ha anche introdotto la possibilità per i contribuenti di scegliere, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione prevista, di ottenere uno sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante. Questa possibilità riguarda le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per gli interventi ai quali si applica il Superbonus, ma anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) e per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e prevede la possibilità di successive cessioni da parte del cessionario.

IMPRESE, SOCIETÀ

Decreto Semplificazioni: le misure a favore delle imprese

D.L. 16 luglio 2020, n. 76

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 è stato pubblicato il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (il cosiddetto decreto “Semplificazioni”), recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.

Il Provvedimento, in particolare, contiene:

  • semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia (Titolo I);
  • semplificazioni procedimentali e responsabilità (Titolo II);
  • misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale (Titolo III);
  • semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy (Titolo IV).

Vedi l’Approfondimento

 

 

IMPRESE, SOCIETÀ

Bonus ricerca e sviluppo: pubblicate le disposizioni attuative

D.M. 26 maggio 2020

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020, il decreto del ministero dello Sviluppo economico del 26 maggio 2020 – Transizione 4.0, con le disposizioni attuative del rinnovato credito d’imposta R&S.

Possono accedere al nuovo incentivo, riconosciuto in via automatica nella forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale.

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 del 2019 – recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” – ha operato una ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali collegati al “Piano nazionale Impresa 4.0” e, in particolare, ha riscritto la disciplina del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, accogliendo, nel perimetro dell’agevolazione, anche gli investimenti effettuati per l’innovazione tecnologica 4.0 e la transizione ecologica, e altre attività innovative, quali quelle di design e ideazione estetica, svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti e campionari.

Nell’ambito di tale intervento, è stato previsto che le imprese che si avvalgono di tali discipline effettuino una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Tale comunicazione è funzionale esclusivamente all’acquisizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico delle informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. Essa, pertanto, non costituisce condizione preventiva di accesso ai benefici e neanche, in caso di eventuale mancato invio, causa di diniego del diritto alle agevolazioni spettanti.

La comunicazione andrà inviata a consuntivo, vale a dire successivamente alla chiusura del periodo d’imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili alle discipline agevolative.

Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della suddetta comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale di prossima emanazione.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Contributo a fondo perduto: seconda circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Circolare 21 luglio 2020, n. 22/E

Con la circolare n. 22/E del 21 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nuovi chiarimenti in merito a casi specifici, dopo quelli già forniti con la circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto “Rilancio”).

Si ricorda che i contribuenti aventi diritto possono richiedere il bonus con apposita istanza, da presentare esclusivamente in via telematica fin dallo scorso 15 giugno ed entro il 13 agosto 2020. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le domande possono essere inviate dal 25 giugno al 24 agosto 2020.

Le precisazioni fornite dall’Agenzia giungono quindi in grave ritardo per diversi contribuenti che hanno già presentato la domanda e che, alla luce di alcune riposte (talvolta poco comprensibili e tanto meno condivisibili) dovranno ora eventualmente valutare se rettificarla o addirittura chiederne la revoca.

 

Tra le precisazioni si segnalano:

Calcolo del calo del fatturato in situazioni particolari – La circolare chiarisce le modalità di determinazione del calcolo del calo del fatturato in situazioni specifiche, come nel caso dei distributori di carburanti e degli agenti e rappresentanti di commercio. Vengono risolti i dubbi anche nel caso di operazioni fuori campo Iva o di passaggi interni per le imprese che operano contestualmente in più attività.

Inclusi i soggetti situati a Livigno e Campione d’Italia – La circolare chiarisce che anche i soggetti residenti in questi comuni possono fruire comunque del contributo, se spettante.

Contributo per le società in liquidazione – Le imprese in fase di liquidazione possono avere accesso al beneficio solo se la fase di liquidazione ha avuto avvio successivamente alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (31 gennaio 2020).

Non si guarda al calo del fatturato nei Comuni colpiti da altre emergenze pre-Covid – La circolare conferma che possono usufruire del contributo a fondo perduto anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di tutti i Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016 e colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017. Stesso trattamento anche per i soggetti con domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19 e 22 ottobre 2019 nel territorio della provincia di Alessandria.

Imprese in difficoltà – La circolare aggiorna la nozione di “imprese in difficoltà” coerentemente con le ultime modifiche apportate dalla Commissione Europea al quadro temporaneo per le misure degli aiuti di Stato, in conseguenza dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, precisando che possono accedere al contributo le microimprese e le piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 in base alle definizione di cui all’art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 , purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione).

La circolare fornisce inoltre chiarimenti ai fini della fruizione del contributo per le associazioni di promozione sociale, per i consorzi tra imprese, per gli operatori nel settore edilizio, nonché per le imprese agricole e chiarisce le modalità di restituzione del contributo, senza sanzioni, a seguito di errori nella presentazione dell’istanza.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Studi associati esclusi dal contributo a fondo perduto

Agenzia delle Entrate, Circolare 21 luglio 2020, n. 22/E

Con la Circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, l’Agenzia Entrate ha fornito nuove risposte ai quesiti degli operatori relativi al contributo a fondo perduto.

In una di queste l’Agenzia ha ribadito che, come chiarito nella circolare n. 15/E del 2020, non sono inclusi tra i fruitori del contributo i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Di conseguenza, gli studi associati composti da tali soggetti, non acquisendo propria autonomia giuridica rispetto ai singoli soggetti, restano parimenti esclusi.

 

 

IMPRESE, SOCIETÀ

Startup innovative: online il nuovo report trimestrale di Mise, Unioncamere e InfoCamere

È stata pubblicata la nuova edizione del report di monitoraggio trimestrale dedicato ai trend demografici e alle performance economiche delle startup innovative.

Il rapporto – frutto della collaborazione tra Ministero per lo sviluppo economico (DG per la Politica Industriale) e InfoCamere, con il supporto del sistema delle Camere di Commercio (Unioncamere) – presenta dati aggiornati al 30 giugno 2020.

Tra le principali informazioni contenute nel rapporto:

  • Crescita della popolazione: le startup iscritte si assestano ormai stabilmente sopra quota 10mila. Al 30 giugno 2020 se ne contano 11.496, il 3,1% di tutte le società di capitali di recente costituzione.
  • Distribuzione territoriale: la Lombardia ospita oltre un quarto di tutte le startup italiane (27,3%). La sola provincia di Milano, con 2.254, rappresenta il 19,6% della popolazione, più di qualsiasi altra regione: solo il Lazio supera quota mille, in gran parte localizzate a Roma (1.178, 10,2% nazionale). Tuttavia, la regione con la maggiore densità di imprese innovative è il Trentino-Alto Adige, dove circa il 5,4% di tutte le società costituite negli ultimi 5 anni è una startup.
  • Forza lavoro: i soci di capitale dell’azienda, rispetto al trimestre precedente, sono aumentati dell’1,2%, attestandosi ad oltre quota 53 mila . Elevata la rappresentazione di imprese fondate da under-35 (il 18,0% del totale), mentre risultano sottorappresentate le imprese femminili: 13,2%, contro un 21,7% registrato nel complesso delle società di capitali.
  • Fatturato: le startup innovative sono soprattutto micro-imprese, vantando un valore della produzione medio di poco inferiore a 163 mila euro. Ciò è anche dovuto al ricambio costante cui è soggetta questa popolazione: per definizione, le imprese “best-performer”, più consolidate per età e fatturato, tendono progressivamente a perdere lo status di startup innovativa.
  • Investimenti e redditività: come fisiologico, le startup innovative mostrano un’incidenza più elevata della media di società in perdita (oltre il 51,8% contro il 32,8% complessivo). Tuttavia, le società in utile mostrano valori particolarmente positivi in termini di redditività (ROI, ROE) e valore aggiunto. Inoltre, le startup innovative presentano un tasso di immobilizzazioni – uno dei principali indicatori della propensione a investire delle aziende – di circa sette volte più elevato rispetto alle altre aziende comparabili.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i contributi per gli autotrasportatori

D.M. 12 maggio 2020

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 12 maggio 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che disciplina le modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate agli investimenti nel settore dell’autotrasporto.

L’agevolazione è finalizzata ad incentivare l’acquisizione, anche in leasing, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci, nonché rimorchi e semirimorchi, con determinate caratteristiche tecniche indicate nella norma. Possono godere di tali contributi le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi, nonchè le società risultanti dall’aggregazione di dette imprese, iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal Regolamento CE 21 ottobre 2009, n. 1071/2009 ovvero, relativamente alle imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate iscritte all’albo nazionale delle imprese che esercitano l’attività di autotrasporto.

Con apposito decreto ministeriale, che verrà pubblicato, saranno stabilite le modalità di presentazione delle domande, nonché i conseguenti adempimenti.

 

 

AGEVOLAZIONI, IMMOBILI

Parziale utilizzo bonus prima casa: il residuo è utilizzabile

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 22 luglio 2020, n. 223

Il contribuente che non si è potuto avvalere per intero dell’agevolazione prima casa in sede di rogito notarile può chiedere di poter utilizzare la rimanente parte del bonus in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale dovute per un secondo atto di compravendita.

Questo è quanto si evince dalla risposta n. 223 dell’Agenzia delle Entrate del 22 luglio 2020.

L’istante precisa che non ha fruito del credito d’imposta in quanto la prima compravendita era soggetta a IVA. Di conseguenza, ha scelto di recuperare detto credito in diminuzione dall’IRPEF, in sede di dichiarazione dei redditi, ma ne ha potuto utilizzare solo una parte in quanto non vi era sufficiente capienza.

L’istante, quindi, chiede se il beneficio inutilizzato può essere recuperato con il successivo acquisto di un immobile per la villeggiatura.

Citando la normativa e la prassi, tra cui la circolare n. 12/E/2016 e la circolare n. 19/E/2001, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che se l’istante non ha utilizzato il credito d’imposta per il primo atto di acquisto, in quanto soggetto a Iva, e ne ha fruito in diminuzione dell’Irpef solo parzialmente, per incapienza, può senz’altro utilizzare la parte residua del bonus in diminuzione dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale dovute per la seconda compravendita.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

CONTENZIOSO TRIBUTARIO, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO

La sospensione feriale dei termini

La sospensione feriale dei termini processuali sarà operata dal 1° al 31 agosto 2020. Tale sospensione dei termini vale sia per il contenzioso tributario che per i termini per reclamo e mediazione, ma non opera per gli avvisi di liquidazione, per le cartelle di pagamento e per le fasi cautelari del processo.

Dal 1° al 20 agosto si sospendono le scadenze tributarie, mentre dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini per la trasmissione all’Agenzia Entrate delle informazioni e dei documenti richiesti ai contribuenti dall’Agenzia.

In particolare, nell’ambito del contenzioso tributario, la sospensione feriale coinvolge tutti i termini degli adempimenti processuali: è sospeso il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso e, se il decorso del termine inizia durante il periodo di sospensione, l’inizio del termine è prorogato alla fine del periodo stesso; sono altresì sospesi i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente, della parte resistente; sono sospesi i termini di impugnazione delle sentenze, i termini per il deposito di documenti, repliche e memorie.

La sospensione dei termini non si applica invece alla notifica degli avvisi di accertamento, degli avvisi di liquidazione e delle cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia.

I versamenti tramite F24 e gli adempimenti fiscali che scadono tra il 1° e il 20 agosto possono essere adempiuti entro il termine del 20 agosto senza l’applicazione di alcuna maggiorazione.

Si ricorda infine, come già sopra accennato, che il D.L. n. 193/2016 ha stabilito che “i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.

La sospensione dovrebbe valere in ogni ipotesi di accertamento a tavolino, e quindi negli accertamenti parziali, da studi di settore, sulle percentuali di ricarico, sulle indagini finanziarie, sul redditometro e così via.

La sospensione sopra descritta è valida anche per i documenti richiesti in seguito alla liquidazione automatica e al controllo formale delle dichiarazioni, dopo l’avviso bonario. Si tratta, in sostanza, di questionari e di inviti a comparire.

 

 

IMPRESE, SOCIETÀ

Il decreto “Semplificazioni” e le misure a favore delle imprese

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 è stato pubblicato il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (il cosiddetto decreto “Semplificazioni”), recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.

Il Provvedimento, in particolare, contiene:

  • semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia (Titolo I);
  • semplificazioni procedimentali e responsabilità (Titolo II);
  • misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale (Titolo III);
  • semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy (Titolo IV).

Relativamente a quest’ultimo punto il Decreto prevede una serie di misure utili per avviare un importante processo di sburocratizzazione del Paese e sostenere il sistema produttivo in questa fase di ripartenza dell’economia attraverso procedure più snelle e veloci.

 

  1. Nuova Sabatini, Banda ultralarga, Digitalizzazione P.A.
  • È previsto l’aumento dell’importo erogato in un’unica soluzione, anziché nelle sei precedentemente previste, della “Nuova Sabatini” (contributi alle imprese per il rimborso di prestiti destinati a investimenti in beni strumentali) e la semplificazione dell’incentivo per le imprese del Mezzogiorno, con la possibilità di utilizzo dei fondi europei;
  • Sono introdotte misure per la velocizzazione dei lavori sulle infrastrutture di rete per le comunicazioni elettroniche e la banda ultralarga, prevedendo procedure autorizzative semplificate per gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti in fibra e degli impianti radioelettrici di comunicazione;
  • Sono previste misure per l’innovazione, volte a semplificare e favorire le iniziative che riguardano le sperimentazioni mediante l’impiego delle tecnologie emergenti;
  • Sono inserite disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti, con l’obiettivo di agevolarne l’operatività;
  • E’ prevista la semplificazione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle amministrazioni pubbliche, al fine di superare l’attuale segmentazione delle banche dati;
  • Sono introdotte procedure semplificate anche per la cancellazione dal registro delle imprese e per lo scioglimento degli enti cooperativi, al fine di assicurare che il registro stesso rappresenti fedelmente la realtà imprenditoriale operante sul territorio.

 

  1. Aumenti di capitale delle società quotate

È data la possibilità, fino al 31 aprile 2021, per le società per azioni quotate di prevedere aumenti di capitale in deroga rispetto alla disciplina del codice civile. In questi casi non si applica la cosiddetta maggioranza rafforzata del voto e la deliberazione è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

 

  1. Green economy, tutela ambientale, reti energetiche
  • Il decreto introduce la razionalizzazione delle procedure di valutazione d’impatto ambientale (VIA) associate alle opere pubbliche e la razionalizzazione degli interventi nelle Zone Economiche Ambientali;
  • Sono previste semplificazioni in materia di interventi su progetti o impianti esistenti alimentati da fonti di energia rinnovabile, anche quelli in corso di incentivazione;
  • Sono introdotte semplificazioni delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica per veicoli elettrici, al fine al fine di favorirne la diffusione nel territorio nazionale;
  • È inserita una nuova disciplina sui trasferimenti di energia rinnovabili dall’Italia agli altri Paesi europei, con benefici per le casse dello Stato;
  • Sono previste semplificazioni anche per il rilascio delle garanzie pubbliche da parte di SACE a favore di progetti del green new deal;
  • È disciplinata la semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica a livello nazionale e locale, nonché delle reti energetiche nazionali che riguardano nello specifico sia gli interventi sulla RTN (Rete Trasmissione Nazionale) che la rete gas già individuati nel PNIEC (in particolare il “Tyrrenium”, il collegamento elettrico tra Campania, Sicilia e Sardegna).

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, cioè i versamenti unitari con il modello F24 di imposte, contributi dovuti all’Inps e altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater del D.L. n. 16/2012).

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Giovedì 20 agosto 2020 Dichiarazioni – Redditi ENC – Versamento Per i contribuenti soggetti ad ISA, pagamento con la maggiorazione dello 0,4%, delle somme dovute a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020. Enti non commerciali ed equiparati, titolari di partita Iva Modello F24
Giovedì 20 agosto 2020 Dichiarazioni – Redditi PF – Versamento Per i contribuenti soggetti ad ISA, pagamento con la maggiorazione dello 0,4%, delle somme dovute a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020. Le persone fisiche, titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2020. Modello F24
Giovedì 20 agosto 2020 Dichiarazioni – Redditi SP – Versamento Per i contribuenti soggetti ad ISA, pagamento con la maggiorazione dello 0,4%, delle somme dovute a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020.. Le società di persone e soggetti equiparati, titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2020 Modello F24
Giovedì 20 agosto 2020 Dichiarazioni – Redditi SC – Versamento Per i contribuenti soggetti ad ISA, pagamento con la maggiorazione dello 0,4%, delle somme dovute a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020. Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, titolari di partita IVA. Modello F24
Lunedì 31 agosto 2020 IVA – Trasmissione telematica corrispettivi Invio dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi al mese di luglio, in caso di mancata installazione del Registratore Telematico. Commercianti ed esercenti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate con un volume di affari non superiore a 400mila euro. Telematica
Mercoledì 16 settembre 2020 Liquidazione periodiche IVA Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al II trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

 

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