Navigazione contenuti

Archvio

Newsletter NOVEMBRE 2023:

IN BREVE
  • Dal 1° gennaio 2024 fatturazione elettronica per tutti i forfetari
  • Tempestivo entro il 6 novembre il versamento della prima rata della rottamazione-quater
  • Prorogato a gennaio 2024 il versamento del secondo acconto IRPEF 2023 per alcuni soggetti
  • I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul trattamento fiscale delle criptoattività
  • Scade il 30 novembre il termine “lungo” per gli investimenti “4.0” prenotati nel 2022
  • Pubblicati gli elenchi split payment per l’anno 2024
  • Credito d’imposta R&S: al 30 giugno 2024 il termine per il riversamento
  • Voucher per consulenza in innovazione: al via le domande
  • Come individuare il titolare effettivo nel caso delle partecipazioni “a catena”
  • L’individuazione del titolare effettivo nelle ipotesi residuali ex art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007
  • Lavoratori sportivi e circolare dell’Ispettorato del lavoro: nuovi chiarimenti con una nota del 26 ottobre 2023
  • Nuova disciplina del whistleblowing e impatto sul D.Lgs. n. 231/2001
  • Posta elettronica e PEC non sono strumenti adeguati per le segnalazioni whistleblowing
APPROFONDIMENTI
  • Proroga del secondo acconto IRPEF 2023
  • La fiscalità delle criptoattività
PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

IN BREVE

IVA

Dal 1° gennaio 2024 fatturazione elettronica per tutti i forfetari

A partire dal prossimo 1° gennaio 2024, salvo proroghe, anche tutti i contribuenti minimi (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011) e forfetari (art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014) dovranno emettere fatture elettroniche.

I contribuenti minimi e forfetari dovranno quindi organizzarsi acquistando un gestionale oppure appoggiandosi ai servizi gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, accendendo alla propria area riservata, sezione “Fatture e corrispettivi” e quindi “Fatture elettroniche e conservazione”.

Da qui si può selezionare il tipo di fattura scegliendo tra: ordinaria, semplificata, PA, poi è possibile generarla, trasmetterla allo SdI e, quindi, conservarla.

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Tempestivo entro il 6 novembre il versamento della prima rata della rottamazione-quater

L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha ricordato, anche tramite comunicazioni via mail, che il 31 ottobre 2023 scade la prima (o unica) rata della definizione agevolata (art. 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022, c.d. “Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Come previsto dalla legge, saranno considerati tempestivi anche i pagamenti effettuati entro i cinque giorni successivi alla data di scadenza. Poiché il 5 novembre è una giornata festiva, il versamento della rata dovrà essere effettuato entro e non oltre il 6 novembre 2023 per non perdere i benefici della definizione agevolata.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione “Per saperne di più/Definizione agevolata” del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

 

VERSAMENTI

Prorogato a gennaio 2024 il versamento del secondo acconto IRPEF 2023 per alcuni soggetti

D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, art. 4

Il D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, di accompagnamento alla Legge di Bilancio del 2024, all’art. 4, prevede che i soli contribuenti:

  • in possesso del numero di partita IVA,
  • che esercitano l’attività in forma individuale
  • e che nell’anno 2022 hanno realizzato ricavi o compensi di importo non superiore a 170.000 euro

potranno effettuare il versamento del secondo acconto IRPEF 2023 con scadenza 16 gennaio 2024 (invece dell’originaria scadenza del 30 novembre 2023).

Gli stessi soggetti potranno inoltre rateizzare l’acconto dovuto fino a 5 rate mensili: la prima scadenza è fissata al 16 gennaio 2024 e le rate successive dovranno essere versate entro il 16 dei mesi successivi, fino a maggio.

Vedi l’Approfondimento

 

IMPOSTE DIRETTE

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul trattamento fiscale delle criptoattività

Agenzia delle Entrate, Circolare 27 ottobre 2023, n. 30/E

Si è conclusa la consultazione pubblica avviata lo scorso 15 giugno, per consentire agli interessati di valutare la bozza di documento di prassi predisposto dall’Agenzia delle Entrate, all’indomani delle modifiche normative apportate dall’ultima Legge di Bilancio alla catalogazione e al trattamento fiscale delle criptoattività (art. 1, commi da 126 a 147, Legge n. 197/2023). Pubblicata quindi la versione definitiva della circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023.

Le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni relative a criptoattività, sono imponibili – in capo alle persone fisiche (purché il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente), agli enti non commerciali (se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale), alle società semplici ed equiparate, ai non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nello stesso territorio – come redditi diversi e assoggettati a tassazione, con la medesima aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%).

Vedi l’Approfondimento

 

AGEVOLAZIONI

Scade il 30 novembre il termine “lungo” per gli investimenti “4.0” prenotati nel 2022

Scade il 30 novembre il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” e materiali “4.0” prenotati nel 2022, per fruire del credito d’imposta ex Legge n. 178/2020 nella misura prevista per il 2022.

Per i beni immateriali “4.0” prenotati nel 2022 il termine “lungo” per l’effettuazione dell’investimento è scaduto lo scorso 30 giugno.

 

IVA

Pubblicati gli elenchi split payment per l’anno 2024

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato, nell’apposita sezione del sito (https://www1.finanze.gov.it/finanze/split_payment/public/#/#testata), gli elenchi per il 2024, aggiornati al 20 ottobre 2023, dei soggetti tenuti all’applicazione della scissione dei pagamentisplit payment (di cui all’art. 1, comma 629, lett. b), Legge n. 190/2014).

Si tratta degli elenchi di:

società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;

– enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;

– enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;

– enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;

– società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

È possibile effettuare la ricerca delle società indicate nei suddetti sei elenchi disponibili, tramite codice fiscale o denominazione.

I soggetti interessati possono segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi, in conformità con quanto disposto dalla normativa di riferimento, fornendo idonea documentazione mediante l’apposito modulo di richiesta presente sul sito MEF, al quale è obbligatorio allegare la visura camerale.

Si ricorda in merito che il meccanismo dello split payment prevede che, in deroga alle regole ordinarie, per gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture debba essere versata dall’Amministrazione acquirente direttamente all’Erario anziché al fornitore stesso, scindendo, in tal modo, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

In caso di fattura elettronica, l’applicazione dello split payment va segnalato riportando il valore “S” nel campo “Esigibilità Iva”.

L’Unione Europea ha rinnovato l’autorizzazione alla disciplina della scissione dei pagamenti fino al 30 giugno 2026, escludendo, tuttavia, dal 1° luglio 2025, le società quotate nell’indice Ftse Mib della Borsa Italiana identificate ai fini IVA.

 

AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta R&S: al 30 giugno 2024 il termine per il riversamento

D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, art. 5

Con l’art. 5 del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, è stata prevista la proroga al 30 giugno 2024 del termine entro cui le imprese possono aderire alla procedura per il riversamento, senza l’applicazione di interessi e sanzioni, del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021. Prorogato inoltre, di un anno, il termine di decadenza per l’emissione degli atti impositivi da parte dell’Agenzia delle Entrate per i crediti interessati dalla regolarizzazione e utilizzati negli anni 2016 e 2017.

 

INCENTIVI

Voucher per consulenza in innovazione: al via le domande

Ministero delle Imprese e del Made in Italy D.Dirett. 16 ottobre 2023

Con Decreto Direttoriale del 16 ottobre 2023 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fissato termini e modalità di invio delle domande riguardanti l’accesso alle agevolazioni del “Voucher per consulenza in innovazione” per le piccole e medie imprese.

La possibilità di compilazione delle domande, tramite IL Ministero delle Imprese e del Made in Italy (https://agevolazioni.dgiai.gov.it/), è aperta dalle ore 12:00 del 26 ottobre, e terminerà alle ore 12:00 del 23 novembre 2023.

Le imprese e le reti di impresa che avranno compilato la domanda potranno successivamente procedere con l’invio dell’istanza di accesso alle agevolazioni a partire dal 29 novembre 2023.

La misura, in coerenza con il Piano nazionale “Impresa 4.0”, intende sostenere la trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa che operano sul territorio nazionale, e consiste in un contributo alle spese effettuate dalle imprese a fronte delle prestazioni di consulenza rese da un manager dell’innovazione qualificato o da una società di consulenza iscritti nell’apposito elenco costituito dal Ministero.

 

ANTIRICICLAGGIO

Come individuare il titolare effettivo nel caso delle partecipazioni “a catena”

Nei gruppi societari il titolare effettivo è da identificare in ogni persona fisica che, a qualsiasi livello della catena partecipativa detiene oltre il 25% del capitale.

Con riferimento alle catene di controllo esistono diverse teorie riguardo alle modalità con cui individuare il titolare effettivo.

Secondo Assonime (Il Caso 1/2023 – Disciplina antiriciclaggio: questioni applicative nell’individuazione del titolare effettivo delle società di capitali), la teoria preferibile è quella che vuole identificare il titolare effettivo mediante verifica di chi superi il 25% per ogni livello di proprietà. In pratica, si valuta la partecipazione del 25% al capitale della società per poi risalire la catena al fine dell’identificazione di tutte le persone fisiche che detengono più del 25% del capitale sociale di qualsiasi entità che detenga a sua volta una partecipazione superiore al 25%. Tale interpretazione, oltre che in linea con l’art. 20 del D.Lgs. n. 231/2007 (costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona), appare in linea anche con quanto previsto dalla recente proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (considerando n. 65) sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini antiriciclaggio.

 

ANTIRICICLAGGIO

L’individuazione del titolare effettivo nelle ipotesi residuali ex art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007

L’art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007 prevede che qualora i comuni criteri non consentano di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, “il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica”.

Le linee guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) sostengono che, qualora non siano applicabili i criteri di cui all’art 20, comma 3, D.Lgs. n. 231/2007, vengono identificati quali titolari effettivi i membri del C.d.A. dotati di legale rappresentanza (art. 20, comma 5). Nel caso in cui la società non abbia conferito deleghe ad alcuno dei suoi amministratori, il CNDCEC si è espresso stabilendo che “in alcune società, per privilegiare il principio di collegialità si preferisce lasciare la rappresentanza della società al presidente della stessa investendo della operatività gestoria il direttore generale ex art. 2396 c.c. In questa circostanza (da valutare caso per caso), in relazione al reale conferimento di poteri di gestione della società o dell’ente, potrebbe essere individuato quale titolare effettivo il direttore generale. Pertanto, qualora il C.d.A. agisca collegialmente senza di fatto rilasciare deleghe specifiche ad uno o più amministratori e sussista un direttore generale dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo potrà essere individuato nel direttore generale dell’ente. Laddove non esista un direttore generale dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo potrà essere individuato nelle persone degli amministratori con rappresentanza legale”.

Secondo le linee guida del CNDCEC si potrebbe quindi ritenere che laddove esista un amministratore dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo dovrebbe individuarsi nello stesso amministratore con deleghe, in quanto soggetto con il maggior ruolo esecutivo nell’ambito della compagine sociale.

L’Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt (AIFI), sullo stesso tema, ritiene invece che andrebbero individuati come “titolari effettivi gli amministratori muniti di delega (e/o il direttore generale in caso di assenza di amministratore delegato) ed il Presidente, a seguito della modifica introdotta con il recepimento della quinta direttiva che ha modificato prevedendo (come titolari effettivi) soggetti muniti dei poteri di rappresentanza legale (in aggiunta rispetto al passato)”.

 

LAVORO SPORTIVO

Lavoratori sportivi e circolare dell’Ispettorato del Lavoro: nuovi chiarimenti con una nota del 26 ottobre 2023

Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota 6 ottobre 2023 n. 460

Attesi da tempo i chiarimenti sulla riforma dello sport, il 25 ottobre 2023 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato il primo documento di prassi (circolare 25 ottobre 2023, n. 2) contenente le prime indicazioni per il personale ispettivo. Successivamente, a causa di refusi contenuti nel testo, sono stati emanati nuovi chiarimenti.

Si ricorda che dal 1° luglio 2023 sono entrate in vigore la quasi totalità delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 36/2021 che ha riformato, fra l’altro, la disciplina del c.d. lavoro sportivo.

La tanto attesa nota di prassi conteneva delle inesattezze e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro in data 26 ottobre, ha emanato una nota di chiarimento (nota 26 ottobre 2023, n. 460) relativamente alla circolare del 25 ottobre 2023, n. 2.

 

IMPRESE

Nuova disciplina del whistleblowing e impatto sul D.Lgs. n. 231/2001

CNDCEC, “Nuova disciplina del whistleblowing e impatto sul d.lgs. 231/2001”

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il documento “Nuova disciplina del whistleblowing e impatto sul d.lgs. 231/2001”, indirizzato prevalentemente al settore privato.

La recente normativa (D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937), indirizzata a proteggere i soggetti che segnalano le condotte illecite di cui sono venuti a conoscenza in ambito lavorativo, ha l’obiettivo di incentivare le segnalazioni al fine di tutelare l’interesse pubblico e l’integrità dell’ente. La nuova disciplina, tra obblighi e tutele, prevede l’istituzione e la regolamentazione di apposite procedure di segnalazione (canali interni, esterni e divulgazione pubblica), garantendo la riservatezza e stabilendo uno specifico regime applicabile in caso di ritorsioni.

Il documento di studio è disponibile on line.

 

IMPRESE

Posta elettronica e PEC non sono strumenti adeguati per le segnalazioni whistleblowing

Linee guida ANAC

Secondo le Linee guida whistleblowing pubblicate da ANAC (Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 – Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne), al segnalante va garantita la scelta fra diverse modalità di segnalazione:

  • in forma scritta, anche con modalità informatiche (piattaforma online). La posta elettronica ordinaria e la PEC si ritiene siano strumenti non adeguati a garantire la riservatezza.
  • In forma orale, alternativamente, attraverso linee telefoniche, con sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

VERSAMENTI

Proroga del secondo acconto IRPEF

D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, art. 4

Il D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, di accompagnamento alla Legge di Bilancio del 2024, all’art. 4, prevede che i soli contribuenti:

  • in possesso del numero di partita IVA,
  • che esercitano l’attività in forma individuale
  • e che nell’anno 2022 hanno realizzato ricavi o compensi di importo non superiore a 170.000 euro

potranno effettuare il versamento del secondo acconto IRPEF 2023 con scadenza 16 gennaio 2024 (invece dell’originaria scadenza del 30 novembre 2023).

Gli stessi soggetti potranno inoltre rateizzare l’acconto dovuto fino a 5 rate mensili: la prima scadenza è fissata al 16 gennaio 2024 e le rate successive dovranno essere versate entro il 16 dei mesi successivi, fino a maggio.

Resta confermata al 30 novembre 2023 la scadenza del versamento dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e commercianti per la quota eccedente il minimale, come pure i contributi dovuti dai soggetti iscritti alla gestione separata e alle singole Casse Previdenziali autonome.

Come già anticipato, lo slittamento della scadenza e la possibilità di rateazione non riguarda tutte le persone fisiche. Continueranno a dover rispettare la scadenza del 30 novembre:

  • le persone fisiche titolari di partita IVA che nell’anno 2022 hanno dichiarato compensi o ricavi superiori a 170.000 euro;
  • le persone fisiche non titolari di partita IVA;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche, quindi le società di capitali, le società di persone e gli enti commerciali o non commerciali.

Attualmente sembrerebbero esclusi dal maggior termine anche i soci di società e associazioni il cui reddito viene imputato per trasparenza, con o senza partita IVA.

Oltre ai riflessi finanziari, lo slittamento della scadenza da novembre a gennaio permetterebbe ai contribuenti di rivedere eventualmente i conteggi di quanto dovuto, ricorrendo al metodo “previsionale”, ma potendo conoscere a quel punto l’effettivo risultato del periodo d’imposta.

 

IMPOSTE DIRETTE

La fiscalità delle criptoattività

Agenzia delle Entrate, Circolare 27 ottobre 2023, n. 30/E

Si è conclusa la consultazione pubblica avviata lo scorso 15 giugno, per consentire agli interessati di valutare la bozza di documento di prassi predisposto dall’Agenzia delle Entrate, all’indomani delle modifiche normative apportate dall’ultima Legge di Bilancio alla catalogazione e al trattamento fiscale delle criptoattività (art. 1, commi da 126 a 147, Legge n. 197/2023). Pubblicata quindi la versione definitiva della circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023.

Come nella prima stesura, il documento esordisce con un excursus sul quadro normativo, nazionale e unionale e sui chiarimenti forniti in materia fino al 2022, poi detta indicazioni operative in merito alle nuove disposizioni, le quali, tra l’altro, prevedono una nuova categoria di redditi diversi soggetti a tassazione con aliquota del 26%. Si tratta dei redditi riconducibili alla detenzione, al rimborso e al trasferimento di valori e diritti tramite tecnologia distribuita (Dlt). Il comma 126 della richiamata legge ha infatti aggiunto la lett. c-sexies) al comma 1 dell’art. 67, del TUIR, la quale definisce le criptoattività come “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”. Nell’ambito applicativo della norma rientra ogni fenomeno reddituale riconducibile alla “detenzione”, rimborso e al “trasferimento” di “valori” e “diritti”, mediante la tecnologia distribuita “distributed ledger technologies” (Dlt).

Le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni relative a criptoattività, sono imponibili – in capo alle persone fisiche (purché il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente), agli enti non commerciali (se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale), alle società semplici ed equiparate, ai non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nello stesso territorio – come redditi diversi e assoggettati a tassazione, con la medesima aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%).

In tema di territorialità, la circolare ricorda che si considerano prodotti in Italia i “redditi diversi” (art. 67 TUIR) derivanti da “attività svolte” nel territorio dello Stato e da “beni” che si trovano nello stesso territorio. Rientrano dunque nella nuova disciplina anche i redditi realizzati da soggetti non residenti se relativi a criptoattività detenute nel nostro Paese presso prestatori di servizi o intermediari residenti in Italia o presso la loro stabile organizzazione se non residente. Nei casi in cui le criptoattività, o meglio le chiavi che danno accesso alle stesse, siano detenute “direttamente” dal soggetto tramite supporti di archiviazione, quali ad esempio chiavette usb, senza l’intervento degli intermediari o prestatori di servizi sopramenzionati, il reddito si considera prodotto in Italia se il supporto di archiviazione si trova nel territorio dello Stato.

A tal fine, si presume che il reddito sia prodotto in Italia se il soggetto che detiene il supporto di archiviazione è ivi residente nel periodo di imposta di produzione del reddito. Resta ferma la facoltà per il contribuente di provare l’effettivo luogo di localizzazione del supporto di archiviazione.

In considerazione della modifica del regime fiscale, la Legge di Bilancio 2023 ha quindi previsto la possibilità, per coloro che già detenevano criptoattività al 1° gennaio 2023, di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva del 14%, con il versamento dell’intero importo o della prima rata entro il prossimo 15 novembre 2023.

La Legge di Bilancio, inoltre, ha offerto la possibilità di prevenire possibili contestazioni, in sede di controllo sul passato, per i contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute al 31 dicembre 2021 nonché i redditi sulle stesse realizzati, o che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale, non indicando, nel quadro RW della propria dichiarazione, i redditi derivanti dalle criptoattività realizzati entro il medesimo termine. Questi possono regolarizzare la propria posizione presentando un’apposita istanza di emersione e versando un’imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle stesse criptoattività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché l’ulteriore somma pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi.

A tal proposito, in relazione alle modalità e ai termini di presentazione della domanda, la circolare rimanda al provvedimento dello scorso 7 agosto 2023, n. 290480/2023, con il quale è stato anche approvato l’apposito modello, insieme alle istruzioni e allo schema per la relazione di accompagnamento e la relativa documentazione probatoria.

Il modello di regolarizzazione, firmato digitalmente, va presentato, insieme alla ricevuta di pagamento degli importi dovuti, dall’interessato o da un professionista incaricato, all’Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre 2023, tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata della direzione regionale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente relativo all’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura (gli indirizzi Pec sono elencati nell’allegato 4 del richiamato provvedimento).

Il versamento delle somme va effettuato in un’unica soluzione entro la data di presentazione dell’istanza (30 novembre 2023), tramite modello F24, utilizzando i codici tributo, istituiti con la risoluzione n. 50/E dello scorso 9 agosto:

  • “1718” per l’“Emersione delle cripto-valute – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Sanzione per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale”;
  • “1719” per l’“Emersione delle cripto-attività – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Imposta sostitutiva dovuta sui valori delle cripto-attività oggetto dell’istanza di regolarizzazione”.

È esclusa la compensazione.

Infine, il legislatore ha disposto una disciplina ad hoc in materia di imposta di bollo sui rapporti aventi a oggetto le cripto-attività. In particolare, ha previsto l’applicazione del tributo, nella misura del 2 per mille annuo del valore delle stesse attività, anche per le comunicazioni periodiche alla clientela sui prodotti finanziari.

Su questo tema, la circolare odierna ricorda che se il cliente è un soggetto diverso da persona fisica, l’imposta è dovuta nella misura massima di 14 euro.

Il valore da assoggettare ad imposta di bollo è quello al termine del periodo di rendicontazione o, in caso di mancata rendicontazione, quello riferibile al 31 dicembre di ogni anno, come rilevabile dall’intermediario o dal prestatore di servizi che applica l’imposta. In assenza di tale valore è necessario fare riferimento al costo di acquisto delle criptoattività.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Giovedì 30 novembre 2023 IRPEF, IRES, IRAP Termine per la trasmissione telematica:

·        della dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare;

·        della dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.

Persone fisiche

Società di persone

Società di capitali

Telematica
Giovedì 30 novembre 2023 LIPE Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

 

Approfondisci

Newsletter OTTOBRE 2023:

IN BREVE

  • Decreto “Proroghe”: le modifiche al calendario per adempimenti e scadenze
  • Entro il 31 ottobre la presentazione del modello 770/2023
  • La sanatoria da irregolarità formali al 31 ottobre 2023
  • L’annullamento dell’opzione superbonus in compensazione
  • Una sola delega per Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione
  • Sanatoria per le cripto-attività non dichiarate
  • Attenzione ai limiti “de minimis” anche per impatriati e ricercatori
  • Lettere di compliance per i forfetari
  • Cos’è e come funziona l’iscrizione alla White List antimafia
  • Whistleblowing obbligatorio per molti, ma non per tutti

APPROFONDIMENTI

  • La delega per Agenzia Entrate e Agenzia Entrate-Riscossione
  • L’iscrizione alla White List antimafia

PRINCIPALI SCADENZE

 
 
 

 

IN BREVE

ADEMPIMENTI

Decreto “Proroghe”: le modifiche al calendario per adempimenti e scadenze

D.L. 29 settembre 2023, n. 132

È stato pubblicato in G.U. n. 228 del 29 settembre 2023 il decreto “Proroghe” (D.L. 29 settembre 2023, n. 132), che introduce disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

In particolare, si segnala che il nuovo testo normativo prevede:

  • la proroga al 30 novembre 2023 del termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali. Inoltre, prevede la rimodulazione del versamento di tale imposta sostitutiva che dovrà essere effettuato in unica soluzione entro la stessa data del 30 novembre 2023;
  • la proroga dal 30 settembre 2023 al 15 novembre 2023 del termine per il versamento dell’imposta sostitutiva (stabilita nella misura del 14%) e del primo versamento rateizzato sul reddito derivante dalle cripto-attività;
  • la rimessione in termini per i soggetti che, a causa degli eventi meteorologici avvenuti nel mese di luglio 2023, non hanno effettuato tempestivamente i versamenti tributari e contributivi in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023. Tali versamenti saranno considerati tempestivi se effettuati entro la data del 31 ottobre 2023;
  • l’anticipo, dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023, del termine entro il quale le imprese energivore, gasivore e non possono usufruire, tramite compensazione o cessione, del credito di imposta per la spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia elettrica o del gas, in relazione al primo e al secondo trimestre 2023;
  • la proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità di richiedere l’accesso alle garanzie statali per l’acquisto della prima casa, estese fino all’80% del capitale, a favore di giovani di età inferiore a 36 anni e giovani coppie con ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
  • il differimento al 2024 dell’obbligo di comunicazione dei dati previsti nel quadro RS per i contribuenti forfetari destinatari in questi giorni di un massiccio invio di lettere compliance. I dati delle informazioni aggiuntive del quadro RS (righi RS378-RS381) omessi o incompleti per l’anno 2021 possono essere regolarizzati entro il 30 novembre 2024, senza sanzioni.

 

 

DICHIARAZIONI

Entro il 31 ottobre la presentazione del modello 770/2023

La dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770/2023, per l’anno d’imposta 2022), deve essere presentata, entro il 31 ottobre 2023, esclusivamente per via telematica e deve essere utilizzata per comunicare all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:

  • redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
  • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
  • locazioni brevi inserite all’interno della CU;
  • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

La sanatoria da irregolarità formali al 31 ottobre 2023

Si ricorda che con il decreto “Bollette” (D.L. 30 marzo 2023, n. 34) è stato rinviato il termine per la definizione delle irregolarità formali. Il termine per aderire e versare la prima rata è passato dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023.

Il versamento deve ora essere effettuato in 2 rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al 31 ottobre 2023 (la scadenza originaria era 31 marzo 2023) e al 31 marzo 2024 (scadenza confermata). È anche possibile provvedere in un’unica soluzione entro il termine della prima rata.

 

 

IRPEF

L’annullamento dell’opzione superbonus in compensazione

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 settembre 2023, n. 332687/2023

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 22 settembre 2023, n. 332687/2023, ha reso possibile annullare le comunicazioni di ripartizione in 10 rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura di superbonus.

La richiesta dovrà essere effettuata sulla piattaforma web di cessione dei crediti, direttamente o tramite intermediario. Verrà resa nota l’attivazione della funzionalità. Fino a quel momento sarà possibile inviare un modello allegato al provvedimento. La richiesta dovrà essere vagliata ed eventualmente accolta: a quel punto, sarà ripristinato l’ammontare del credito originario.

 

 

ADEMPIMENTI

Una sola delega per Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 settembre 2023, n. 332731/2023

Il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 332731/2023, firmato il 22 settembre 2023, ha previsto la possibilità di consentire alle persone di fiducia, ai genitori e agli altri “rappresentanti” di utilizzare i servizi web dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La richiesta di abilitazione si presenta su tre diversi modelli:

  1. persone di fiducia;
  2. tutori/amministratori di sostegno/curatori speciali;

Vedi l’Approfondimento

 

 

IMPOSTE SUI REDDITI

Sanatoria per le cripto-attività non dichiarate

Negli ultimi anni si è fortemente sviluppato il mercato delle cripto-valute e, in assenza di una chiara normativa preesistente, si sono diffuse molte interpretazioni diverse riguardo ai conseguenti adempimenti fiscali.

Molti contribuenti, seppur in buona fede, si trovano così oggi a rischiare pesanti sanzioni per non aver correttamente dichiarato il possesso di cripto-valute e gli eventuali redditi che ne sono derivati.

La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha però introdotto disposizioni per la regolarizzazione fiscale del possesso di cripto-attività e dei redditi da esse derivati, con le applicazioni di sanzioni considerevolmente ridotte.

La sanatoria deve essere perfezionata entro il 30 novembre 2023 e riguarda tutti i periodi di imposta fino al 2021.

Possono accedere alla procedura di regolarizzazione le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate.

La sanzione dovuta per la regolarizzazione ammonta allo 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ogni anno. Coloro che, oltre a non aver dichiarato le attività nel quadro RW, non hanno indicato in dichiarazione i redditi da esse derivanti, possono regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle attività detenute alla fine di ogni anno o al momento del loro realizzo. Questa imposta si aggiunge alla sanzione sopra menzionata per l’omessa indicazione nel quadro RW.

 

 

IMPOSTE SUI REDDITI

Attenzione ai limiti “de minimis” anche per impatriati e ricercatori

L’introduzione del regime dei lavoratori impatriati e delle agevolazioni dedicate ai docenti e ricercatori che hanno scelto di trasferire la loro residenza in Italia rappresenta un importante incentivo per attirare professionisti altamente qualificati nel nostro paese.

Tuttavia, è fondamentale comprendere che quando i beneficiari di tali agevolazioni sono imprese o professionisti autonomi, si applicano le normative europee in materia di aiuti di Stato. In particolare, il regolamento “de minimis” (Regolamento (UE) n. 1407/2013) stabilisce un limite massimo di aiuti ottenibili pari a 200.000 euro nell’arco di tre anni. In questo caso l’importo dell’aiuto può essere determinato in base ai risparmi fiscali ottenuti grazie alle esenzioni previste dai regimi menzionati.

È importante monitorare attentamente il rispetto dei limiti, poiché il loro superamento può comportare il recupero dell’eccedenza da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Lettere di compliance per i forfetari

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 19 settembre 2023, n. 325550/2023

Con il Provvedimento n. 325550/2023 del 19 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto di aver disposto le comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno applicato, per il periodo d’imposta 2021, il regime forfetario (Legge n. 190/2014 e successive modificazioni), per i quali risulta la mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti dalla norma nel quadro RS del modello Redditi PF.

L’Agenzia delle Entrate sta trasmettendo tali comunicazioni mediante PEC, che è tra l’altro consultabile dal contribuente all’interno dell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto fiscale”, sezione “L’Agenzia scrive”.

Lo scopo è di verificare la motivazione della mancata indicazione, da parte dei contribuenti forfetari che hanno compilato la sezione II del quadro LM, delle informazioni che dovevano essere riportate nei righi da 375 a 381 del quadro in commento.

Nello specifico, per gli esercenti attività d’impresa, le informazioni che erano richieste erano il numero dei mezzi di trasporto posseduti e la relativa spesa per i carburanti, l’ammontare del costo sostenuto per le materie prime e il costo per il godimento dei beni di terzi.

Per i lavoratori autonomi erano richieste invece le spese sostenute per le utenze e i carburanti. Tali informazioni possono essere comunicate, anche mediante l’intermediario, al fine di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia riscontrata.

Si segnala che l’art. 6 del D.L. 29 settembre 2023, n. 132 ha differito al 2024 l’obbligo di comunicazione dei dati previsti nel quadro RS per i contribuenti forfetari destinatari dell’invio di lettere compliance.

 

 

IMPRESE

Cos’è e come funziona l’iscrizione alla White List antimafia

L’iscrizione all’elenco White List antimafia è obbligatoria per alcune specifiche categorie di imprese, qualora debbano stipulare contratti diretti o indiretti, come ad esempio contratti in subappalto, con la pubblica amministrazione. Tuttavia, anche se un’impresa non intende partecipare a gare d’appalto o comunque ricevere affidamenti dalla pubblica amministrazione, l’iscrizione all’elenco White List può rappresentare un elemento di garanzia nei confronti di terzi, anche nei rapporti tra soggetti privati.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IMPRESE

Whistleblowing obbligatorio per molti, ma non per tutti

Con l’avvicinarsi della scadenza del 17 dicembre 2023, molte società di consulenza informatica stanno promuovendo i loro servizi per gestire il processo di segnalazione, valutazione, gestione ed archiviazione documentale delle pratiche di Whistleblowing, con informazioni a corredo che talvolta generano equivoci.

Whistleblowing è un termine di chiara origine anglosassone utilizzato per individuare il soggetto che, pur restando nell’anonimato, segnala al datore di lavoro pubblico o privato la possibile commissione di violazioni penali, civili o amministrative.

Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della direttiva europea 2019/1937, ha recentemente introdotto importanti novità, raccogliendo in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato.

In particolare, l’art. 2, comma 1, lett. q), del D.Lgs. n. 24/2023 prevede che la nuova disciplina si applichi alle imprese:

  • che nell’ultimo anno abbiano impiegato almeno 50 dipendenti (lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato);
  • che adottino il modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, anche nel caso in cui abbiano impiegato meno di 50 dipendenti nell’ultimo anno;
  • che operino in settori tassativamente indicati (servizi, prodotti, mercati finanziari; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; prevenzione del riciclaggio e del terrorismo), anche ove abbiano impiegato meno di 50 dipendenti nell’ultimo anno.

Per il calcolo della media annua dei lavoratori impiegati negli enti del settore privato occorre fare riferimento, di volta in volta, all’ultimo anno solare precedente a quello in corso, salvo per le imprese di nuova costituzione per le quali si considera l’anno in corso.

Le imprese che occupano almeno 250 dipendenti sono tenute ad adeguarsi alle previsioni del decreto già dallo scorso 15 luglio 2023.

Le altre imprese obbligate possono beneficiare di un’estensione del termine per l’adeguamento fino al 17 dicembre 2023.

Restano escluse dall’obbligo le imprese che rispettano tutte queste tre condizioni:

  • nell’ultimo anno non abbiano avuto almeno 50 dipendenti;
  • non abbiano adottato un modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. n. 231/2001;
  • non operino in settori tassativamente indicati (servizi, prodotti, mercati finanziari; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; prevenzione del riciclaggio e del terrorismo);

Tutte le novità introdotte sono illustrate in un report elaborato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il D.Lgs. n. 24/2023 obbligava l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore, apposite Linee Guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. Tali Linee Guida sono state approvate dal Consiglio di ANAC nell’adunanza del 12 luglio 2023 con la delibera n. 311 e sono ora consultabili al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

La delega per Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 settembre 2023, n. 332731/2023

Il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 332731/2023, firmato il 22 settembre 2023, ha previsto la possibilità di consentire alle persone di fiducia, ai genitori e agli altri “rappresentanti” di utilizzare i servizi web dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La richiesta di abilitazione si presenta su tre diversi modelli:

  1. persone di fiducia;
  2. tutori/amministratori di sostegno/curatori speciali;

La domanda va presentata all’Agenzia delle Entrate recandosi di persona in un Ufficio, tramite Pec a una Direzione provinciale o con una videochiamata. La persona di fiducia può essere autorizzata anche all’interno della propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, mentre per i rappresentanti è possibile utilizzare anche il servizio web “Consegna documenti e istanze”. L’abilitazione potrà essere valida al massimo fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di attivazione.

Dallo scorso anno, i contribuenti che hanno poca dimestichezza o sono impossibilitati ad accedere in prima persona alle informazioni e ai servizi online disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate possono avvalersi di una procedura che consente a un’altra persona fisica di operare nel loro interesse. Tale soluzione da oggi viene estesa anche ai servizi dell’Agente della Riscossione. La procedura è rivolta ai “rappresentanti”, ossia i soggetti legalmente titolati a operare per conto di persone che, per motivi legali o sanitari, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali ed esercenti la responsabilità genitoriale) e alle “persone di fiducia”, ossia i soggetti abilitati a operare nell’interesse di altre persone fisiche, su espressa richiesta di queste ultime.

Il provvedimento in commento introduce la possibilità per i rappresentanti e le persone di fiducia di essere abilitati a utilizzare, nell’interesse di altre persone fisiche, anche i servizi online dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. In tal modo, con un’unica istanza, potranno richiedere l’abilitazione (o la disabilitazione) all’utilizzo dei servizi disponibili nelle aree riservate delle due Agenzie. È comunque consentito richiedere l’abilitazione (o la disabilitazione) all’utilizzo dei soli servizi online di una delle due Agenzie. In quest’ultimo caso, la richiesta è effettuata con le stesse modalità con cui si richiede l’abilitazione (o la disabilitazione) all’utilizzo dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate.

In fase di prima applicazione, una volta delegati, i rappresentanti e le persone di fiducia possono utilizzare i seguenti i servizi online, sia di consultazione che dispositivi, disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate:

  • dichiarazione precompilata;
  • cassetto fiscale (a eccezione della sezione in cui sono visibili le scelte “2, 5, 8 per mille”);
  • fatturazione elettronica – le tue fatture;
  • stampa modelli F24;
  • pagamenti e ricevute pagoPA attivati dal portale dell’Agenzia;
  • ricerca ricevute;
  • ricerca identificativi dei file inviati;
  • ricevute e altre comunicazioni dell’Agenzia;
  • ricerca documenti;
  • consultazioni visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie dei propri immobili;
  • interrogazione del registro delle comunicazioni ipotecarie;
  • altre comunicazioni;
  • duplicato della Tessera sanitaria o del tesserino di codice fiscale;
  • comunica e gestisci i tuoi contatti;
  • controlla Pin;
  • ricevute delle richieste di certificati digitali (ambiente di sicurezza);
  • ripristina ambiente di sicurezza.

Mentre, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è possibile:

  • visualizzare la posizione debitoria relativa a cartelle e avvisi di pagamento emessi dal 2000;
  • consultare i pagamenti, gli sgravi e le sospensioni;
  • consultare le procedure e i piani di rateizzazione concessi;
  • chiedere informazioni specifiche sulla posizione debitoria;
  • presentare istanza di rateizzazione per importi fino alla soglia prevista dall’art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, di sospensione legale della riscossione o di adesione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo.

 

 

IMPRESE

L’iscrizione alla White List antimafia

L’iscrizione all’elenco White List antimafia è obbligatoria per alcune specifiche categorie di imprese, qualora debbano stipulare contratti diretti o indiretti, come ad esempio contratti in subappalto, con la pubblica amministrazione. Tuttavia, anche se un’impresa non intende partecipare a gare d’appalto o comunque ricevere affidamenti dalla pubblica amministrazione, l’iscrizione all’elenco White List può rappresentare un elemento di garanzia nei confronti di terzi, anche nei rapporti tra soggetti privati. Le attività definite come maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose (a prescindere che siano esercitate in maniera primaria/prevalente o secondaria) per cui è possibile l’iscrizione nell’elenco White list sono riportate all’art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012 e sono le seguenti:

  • estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  • confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  • noli a freddo di macchinari;
  • fornitura di ferro lavorato;
  • noli a caldo;
  • autotrasporti per conto di terzi;
  • guardiania dei cantieri;
  • servizi funerari e cimiteriali;
  • ristorazione, gestione delle mense e catering;
  • servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

L’iscrizione alla White List sostituisce la comunicazione ed anche l’informazione antimafia liberatoria, anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. Quindi, una volta iscritte nelle White List, le imprese non dovranno presentare altri documenti alle pubbliche amministrazioni ai fini della cosiddetta “liberatoria antimafia”.

Ai fini dell’iscrizione nell’elenco, il titolare dell’impresa individuale ovvero, se l’impresa è organizzata in forma di società, il legale rappresentante presentano, per via telematica, istanza alla Prefettura competente nella quale indica il settore o i settori di attività per cui è richiesta l’iscrizione. L’iscrizione è disposta dalla Prefettura competente all’esito delle verifiche antimafia. La Prefettura comunica il provvedimento di iscrizione per via telematica ed aggiorna l’elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Martedì 31 ottobre 2023 770/2023 Termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2022. Sostituti d’imposta Telematica
Giovedì 30 novembre 2023 IRPEF, IRES, IRAP Termine per la trasmissione telematica:

·         della dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare;

·         della dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.

Persone fisiche

Società di persone

Società di capitali

Telematica
Giovedì 30 novembre 2023 LIPE Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

 

Approfondisci

Newsletter SETTEMBRE 2023:

IN BREVE

  • Ravvedimento speciale entro il 2 ottobre 2023
  • La comunicazione delle somme dovute a seguito di definizione agevolata
  • I termini per l’adesione al regime OSS (One Stop Shop)
  • In scadenza i bonus energetici 3° e 4° trimestre 2022
  • Autotrasporto merci: come presentare le domande per il tax credit gasolio
  • Bonus sponsorizzazioni sportive 2022: domande entro il 29 settembre 2023
  • Tassazione mance personale strutture ricettive: chiarimenti su requisiti e limiti reddituali
  • Bonus edilizi: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su cessione del credito e sconto in fattura
  • Dal caso “CR7” indicazioni e conferme per la tassazione dei diritti di immagine degli influencer
  • 730/2023 in scadenza il 2 ottobre
  • Scade il 2 ottobre il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche 2° trimestre 2023
  • Detrazioni fiscali per spese con carta di credito/debito: conta la data in cui è stata utilizzata la carta

APPROFONDIMENTI

  • In scadenza il termine per il ravvedimento speciale
  • La tassazione dei diritti di immagine degli influencer

PRINCIPALI SCADENZE

 
 
 

 

IN BREVE

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Ravvedimento speciale entro il 2 ottobre 2023

Il 2 ottobre (in quanto il 30 settembre cade di sabato) scade il termine per poter usufruire del cosiddetto ravvedimento speciale, agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, art. 1, commi 174-178, Legge n. 197/2022.

Il ravvedimento speciale permette di definire in via agevolata le violazioni afferenti ai dichiarativi validamente presentati per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 o precedenti, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Si deve trattare di violazioni non formali e non rilevabili dal controllo automatizzato, non costatate alla data di versamento di quanto dovuto o della prima rata con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione ed irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni ex art. 36-ter del D.P.R. n. 602/1973.

Vedi l’Approfondimento

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

La comunicazione delle somme dovute a seguito di definizione agevolata

Entro il prossimo 30 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione trasmetterà ai contribuenti che ne hanno fatto richiesta la Comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata. Per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del decreto “Alluvione”, la Comunicazione avverrà entro il 31 dicembre 2023.

La Comunicazione delle somme dovute contiene le seguenti informazioni:

  • l’accoglimento o l’eventuale diniego della domanda di adesione;
  • l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
  • la scadenza dei pagamenti in base alla scelta che è stata indicata in fase di presentazione della domanda di adesione:
    • in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
    • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023;
  • i moduli di pagamento precompilati;
  • le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul conto corrente.

In caso di accoglimento della dichiarazione di adesione, relativamente ai debiti per i quali vi è un importo da pagare a titolo di definizione agevolata (lettere tipo AT e AP), la Comunicazione contiene il piano con la ripartizione dell’importo dovuto in base alla soluzione di pagamento, scelta al momento dell’adesione (fino ad un massimo di 18 rate).

Nel caso in cui il piano sia ripartito in più rate, il contribuente riceverà in allegato alla Comunicazione fino a dieci moduli per il pagamento delle rate.

Prima della scadenza dell’undicesima rata, l’Agenzia delle entrate – Riscossione invierà gli ulteriori moduli di pagamento da utilizzare per i pagamenti successivi.

 

IVA

I termini per l’adesione al regime OSS (One Stop Shop)

Il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop – OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell’UE di dichiarare e pagare l’IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale “OSS UE” o “OSS non UE”.

L’adesione al regime OSS deve essere attivata con apposita registrazione telematica. Generalmente, gli effetti della registrazione decorrono dal primo giorno del trimestre civile seguente quello in cui il soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione l’intenzione di iniziare ad avvalersi del regime. Pertanto, per avvalersi del regime nel quarto trimestre 2023 la registrazione dovrà essere effettuata entro il 30 settembre 2023.

Possono tuttavia verificarsi casi in cui il soggetto passivo cominci ad effettuare prestazioni rientranti nell’ambito del regime prima di tale data. In questo caso, il regime prende inizio dalla data della prima prestazione, a condizione che il soggetto passivo abbia comunicato allo Stato membro di identificazione di avere avviato attività rientranti nel regime entro il decimo giorno del mese successivo a quello della prima prestazione. Attenzione però perché qualora il soggetto passivo non rispetti tale termine, sarà tenuto a registrarsi e a dichiarare l’IVA nello Stato membro del destinatario.

 

AGEVOLAZIONI

In scadenza i bonus energetici 3° e 4° trimestre 2022

Per i crediti d’imposta energia e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022 sono imminenti due importanti scadenze:

  • il 20 settembre scade il termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione dei crediti maturati dalle imprese per le spese sostenute nel 3° e 4° trimestre 2022.
  • il 30 settembre scade il termine per effettuare la “remissione in bonis” che deve necessariamente essere eseguita prima di procedere all’utilizzo del credito d’imposta in compensazione tramite F24.

Ricordiamo che per regolarizzare l’eventuale mancata comunicazione, entro lo scorso 16 marzo, dei crediti d’imposta energia del 3° e 4° trimestre 2022, è previsto l’utilizzo della remissione in bonis entro il 30 settembre 2023 a condizione che:

  • non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza;
  • il contribuente sia in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  • venga inviata la comunicazione omessa entro il 30 settembre 2023;
  • sia versata la sanzione minima di 250 euro tramite modello F24 Elide con il codice tributo “8114”.

 

AGEVOLAZIONI

Autotrasporto merci: come presentare le domande per il tax credit gasolio

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, D.M. 8 agosto 2023

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, D.M. 4 agosto 2023

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comunicato 5 settembre 2023 – Autotrasporto di merci per conto di terzi

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comunicato 5 settembre 2023 – Trasporto in conto proprio di merci su strada

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i DD.MM. 4 agosto 2023 e 8 agosto 2023, preceduti da due comunicati, ha fornito indicazioni per la presentazione delle istanze relative al credito d’imposta autotrasporto di merci per l’acquisto di gasolio nel secondo e terzo trimestre del 2022.

Si tratta, in particolare:

  • del Credito d’imposta autotrasporto di merci per conto di terzi. Ristoro per acquisto gasolio secondo trimestre 2022. La Legge n. 197/2022 ha stanziato 200 milioni di euro da destinare alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, quale contributo straordinario erogato come credito d’imposta, nella misura massima del 12% della spesa sostenuta per acquisto di gasolio nel secondo trimestre dell’anno 2022. Le istanze potranno essere presentate, esclusivamente sulla piattaforma implementata da Agenzia delle accise, dogane e monopoli a partire dalle ore 15:00 del giorno 18 settembre 2023 e fino alle 23,59 del 6 ottobre 2023;
  • del Credito d’imposta autotrasporto di merci in conto proprio. Ristoro per acquisto gasolio primo trimestre 2022. Il D.L. n. 144/2022 e successive modificazioni ha stanziato, 85 milioni di euro da destinare alle imprese di autotrasporto di merci in conto proprio, quale contributo straordinario erogato come credito d’imposta, nella misura massima del 28% della spesa sostenuta per acquisto di gasolio nel primo trimestre dell’anno 2022. Le istanze potranno essere presentate, esclusivamente sulla piattaforma implementata da Agenzia delle accise, dogane e monopoli a partire dalle ore 15:00 del giorno 11 settembre 2023 e fino alle 23,59 del 29 settembre 2023.

 

AGEVOLAZIONI

Bonus sponsorizzazioni sportive 2022: domande entro il 29 settembre 2023

L’art. 81, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ha concesso – ai lavoratori autonomi, alle imprese e a gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile – un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. L’incentivo è stato poi prorogato anche per il 2022 dal D.L. n. 4/2022 (c.d. decreto “Sostegni-ter”), convertito dalla Legge n. 25/2022, per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022.

Il credito d’imposta viene riconosciuto per tutti gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 per campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni a favore di:

  • società sportive professionistiche;
  • leghe che organizzano campionati nazionali a squadre, nell’ambito delle discipline olimpiche;
  • società e associazioni sportive dilettantistiche, iscritte al Registro tenuto dal CONI, operanti nell’ambito delle discipline ammesse ai Giochi Olimpici.

Dal 1° agosto e fino al 29 settembre 2023 è aperta la piattaforma per richiedere il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive 2022. La piattaforma per procedere alla richiesta del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive è accessibile al seguente indirizzo: https://www.sportgov.it/sponsorizzazioni/it/home/.

 

IRPEF

Tassazione mance personale strutture ricettive: chiarimenti su requisiti e limiti reddituali

Agenzia delle Entrate, Circolare 29 agosto 2023, n. 26/E

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 26/E del 29 agosto 2023, fornisce chiarimenti sull’imposta sostitutiva del 5% applicabile alle mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, introdotta dall’art. 1, commi da 58 a 62, della Legge n. 197/2022.

In merito alla determinazione del requisito reddituale e considerato che il comma 62 fa riferimento ai titolari di “reddito di lavoro dipendente”, spiega l’Agenzia, ai fini del calcolo del limite reddituale ivi previsto, devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

Inoltre, il limite reddituale di euro 50.000 è riferito al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva, così come specificato nella relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2023.

 

AGEVOLAZIONI

Bonus edilizi: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su cessione del credito e sconto in fattura

Agenzia delle Entrate, Circolare 7 settembre 2023, n. 27/E

Con la circolare n. 27/E del 7 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni sulle novità apportate dal D.L. n. 11/2023, con riferimento alla disciplina riguardante lo sconto in fattura, la cessione dei crediti d’imposta e altre disposizioni sui bonus edilizi.

In particolare, la circolare chiarisce:

  • l’ambito applicativo delle deroghe previste dal D.L. n. 11/2023, a fronte del generale divieto di opzione;
  • il nuovo perimetro della responsabilità solidale del cessionario del credito, analizzando le ipotesi al ricorrere delle quali il fornitore o il cessionario del credito non concorrono nella violazione per colpa grave e nelle quali, quindi, non si configura la responsabilità in solido con il beneficiario della detrazione, nei casi di carenza dei presupposti costitutivi della stessa;
  • le modalità e le tempistiche per il versamento dell’importo pari a 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva previsto ai fini del perfezionamento della remissione in bonis.

Inoltre, il provvedimento di prassi fornisce precisazioni sul divieto di acquisto per le pubbliche amministrazioni dei crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, nonché sulla facoltà, per il cessionario del credito che non abbia la capienza per utilizzare in compensazione la quota annuale di credito d’imposta acquistato, di ripartire detta quota in ulteriori dieci rate annuali di pari importo.

 

IRPEF

Dal caso “CR7” indicazioni e conferme per la tassazione dei diritti di immagine degli influencer

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, Sentenza 15 maggio 2023, n. 219

Con la recente Sentenza del 15 maggio 2023, n. 219, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, Sezione Collegio 2, ha respinto l’appello presentato dal calciatore portoghese Cristiano Ronaldo contro la decisione che già in primo grado non aveva riconosciuto le sue ragioni sul diritto alla restituzione dell’IRPEF che riteneva pagata in eccesso.

Il contenzioso verteva sulla tassazione dei redditi dei diritti d’immagine per il periodo in cui il calciatore è stato residente in Italia, beneficiando del regime dei “neo residenti” (noto anche come “regime dei Paperoni”), in base al quale i redditi prodotti all’estero da parte di chi si trasferisce in Italia possono essere tassati in modo forfettario con un’imposta annua di 100mila euro (l’agevolazione può essere estesa anche ai familiari per i quali il prelievo fiscale si riduce a 25mila euro).

In particolare, i consulenti di Cristiano Ronaldo sostenevano che i compensi derivanti dallo sfruttamento del diritto di immagine fossero redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo ex art. 53, comma 2, lett. b), del TUIR e, come tali, imponibili nel Paese di residenza del pagatore ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. c). Le attività si riferivano nello specifico alla concessione del diritto di sfruttamento dell’immagine per scopi commerciali (pubblicitari e/o promozionali) attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione e all’assunzione dell’obbligo di compiere attività personali determinate o determinabili che comportano la presenza fisica e la disponibilità di tempo del contribuente (“attività esecutive”).

Vedi l’Approfondimento

 

DICHIARAZIONI

730/2023 in scadenza il 2 ottobre

Entro il 2 ottobre 2023 (il 30 settembre cade di sabato) i contribuenti, direttamente oppure tramite Caf o professionisti abilitati, potranno presentare il 730/2023, per dichiarare i redditi prodotti nel 2022. La scadenza vale sia per il 730 ordinario che per quello precompilato.

Ci sarà poi tempo fino al 25 ottobre per correggere eventuali errori a proprio sfavore, tramite un 730 integrativo. Dopo quella data, o in ogni caso per correggere errori a sfavore dell’Erario, sarà invece necessario presentare un modello Redditi integrativo. La dichiarazione Redditi integrativa potrà essere presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria nella quale è stato commesso l’errore.

 

IMPOSTE INDIRETTE

Scade il 2 ottobre il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche 2° trimestre 2023

Il prossimo 2 ottobre 2023 (il termine ordinario del 30 settembre cade di sabato, pertanto la scadenza slitta al primo giorno non festivo successivo) dovrà essere versata l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) relative al secondo trimestre 2023.

Per le fatture elettroniche inviate da parte di contribuenti e intermediari tramite il Sistema di Interscambio è attivo un servizio web che consente l’integrazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche nei casi di ritardo, omissione o errato versamento dell’imposta.

 

DICHIARAZIONI

Detrazioni fiscali per spese con carta di credito/debito: conta la data in cui è stata utilizzata la carta

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in conformità al principio di cassa, gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una detrazione d’imposta o una deduzione dal reddito complessivo devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui questi sono stati sostenuti.

Nel caso in cui il pagamento sia effettuato tramite una carta di credito o di debito, al fine di ottenere l’agevolazione fiscale è necessario fare riferimento al momento in cui la carta è stata utilizzata e non, invece, alla data in cui avviene l’addebito sul conto corrente del titolare della carta.

Questo principio si applica anche se la data di addebito cade nel periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata utilizzata la carta.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

In scadenza il termine per il ravvedimento speciale

Il 2 ottobre (in quanto il 30 settembre cade di sabato) scade il termine per poter usufruire del cosiddetto ravvedimento speciale, agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, art. 1, commi 174-178, Legge n. 197/2022.

Il ravvedimento speciale permette di definire in via agevolata le violazioni afferenti ai dichiarativi validamente presentati per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 o precedenti, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Si deve trattare di violazioni non formali e non rilevabili dal controllo automatizzato, non costatate alla data di versamento di quanto dovuto o della prima rata con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione ed irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni ex art. 36-ter del D.P.R. n. 602/1973.

Per poter utilizzare il ravvedimento speciale occorre aver validamente presentato la dichiarazione, entro i termini ordinari o con un ritardo non superiore ai 90 giorni, per quanto infedele.

Le violazioni possono essere sanate presentando una dichiarazione integrativa entro il 2 ottobre 2023, tramite la quale le violazioni commesse vengono rimosse, ed è necessario altresì versare la maggiore imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi, eventualmente anche in forma rateale, come di seguito richiamato.

I benefici del ravvedimento speciale sono significativi: la sanzione minima edittale viene ridotta ad 1/18. Tale sanzione, che normalmente si assesta al 90% (salvo il caso di violazione inerente agli obblighi dichiarativi di redditi di fonte estera, nel qual caso la sanzione minima è del 120%), anziché godere delle riduzioni previste nel caso di ravvedimento operoso ordinario, variabili a seconda del momento in cui il ravvedimento viene posto in essere, si riduce al 5% (pari al 90% / 18). Un ulteriore vantaggio è quello della possibilità di versare l’imposta dovuta, le sanzioni, come sopra determinate, e gli interessi, in forma rateale, in massimo otto rate trimestrali.

Il versamento deve avvenire nel rispetto delle seguenti scadenze:

  • prima o unica rata entro il 2 ottobre 2023;
  • in caso di scelta per il pagamento rateale le successive rate scadranno in data:
    • seconda rata 31 ottobre 2023;
    • terza rata 30 novembre 2023;
    • quarta rata 20 dicembre 2023;
    • quinta rata 1° aprile 2024;
    • sesta rata 1°luglio 2024;
    • settima rata 30 settembre 2024;
    • ottava e ultima rata 20 dicembre 2024.

Nel caso di pagamento rateale, sulle rate successiva alla prima sono dovuti gli interessi di rateazione, calcolati al tasso del 2% annuo.

In merito invece agli interessi per ritardato pagamento, la norma non prevede alcuna eccezione a quelle che sono le regole generalmente applicabili in materia di ravvedimento operoso ordinario. Gli interessi dovuti, quindi, al fine di determinare le somme dovute, dovranno essere calcolati tenendo in considerazione il tasso legale e non un tasso fisso.

Si riepiloga l’evoluzione nel tempo del tasso legale di interesse:

  • anno 2018: 0,30%;
  • anno 2019: 0,80%;
  • anno 2020: 0,05%;
  • anno 2021: 0,01%;
  • anno 2022: 1,25%;
  • anno 2023: 5,00%.

Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato utilizzando i codici tributo individuati dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2023, n. 6/E.

 

IRPEF

La tassazione dei diritti di immagine degli influencer

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, Sentenza 15 maggio 2023, n. 219

Con la recente Sentenza del 15 maggio 2023, n. 219, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, Sezione Collegio 2, ha respinto l’appello presentato dal calciatore portoghese Cristiano Ronaldo contro la decisione che già in primo grado non aveva riconosciuto le sue ragioni sul diritto alla restituzione dell’IRPEF che riteneva pagata in eccesso.

Il contenzioso verteva sulla tassazione dei redditi dei diritti d’immagine per il periodo in cui il calciatore è stato residente in Italia, beneficiando del regime dei “neo residenti” (noto anche come “regime dei Paperoni”), in base al quale i redditi prodotti all’estero da parte di chi si trasferisce in Italia possono essere tassati in modo forfettario con un’imposta annua di 100mila euro (l’agevolazione può essere estesa anche ai familiari per i quali il prelievo fiscale si riduce a 25mila euro).

In particolare, i consulenti di Cristiano Ronaldo sostenevano che i compensi derivanti dallo sfruttamento del diritto di immagine fossero redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo ex art. 53, comma 2, lett. b), del TUIR e, come tali, imponibili nel Paese di residenza del pagatore ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. c). Le attività si riferivano nello specifico alla concessione del diritto di sfruttamento dell’immagine per scopi commerciali (pubblicitari e/o promozionali) attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione e all’assunzione dell’obbligo di compiere attività personali determinate o determinabili che comportano la presenza fisica e la disponibilità di tempo del contribuente (“attività esecutive”).

La sentenza ha invece confermato il principio difeso dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui i proventi da diritti d’immagine non possano essere considerati come prodotti all’estero, perché l’“attività di gestione dell’immagine pubblica del campione è strettamente correlata proprio alla persona fisica” e, dunque, “al suo luogo di residenza”. L’immagine non costituisce il prodotto di un’opera intellettuale, ma rappresenta una qualità personale del soggetto interessato, inscindibile dalla sua persona.

I redditi derivanti dalla cessione dei diritti di sfruttamento dell’immagine devono quindi essere considerati come redditi di lavoro autonomo territorialmente prodotti nel Paese di residenza.

La sentenza, coerente con la prassi dell’Amministrazione finanziaria, ha quindi ribadito che l’esercizio abituale e professionale della gestione dell’immagine rappresenti un’attività di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 1, del TUIR e non generi quindi proventi per diritti d’autore (indicati alla lett. b) del comma 2 dell’art. 53 del TUIR). Ne deriva che ai proventi per diritti di immagine non possa essere applicata la tassazione forfettaria prevista dal comma 8 dell’art. 54, TUIR, esclusivamente riferita al diritto di autore.

Le indicazioni fornite nel caso specifico sono di indubbia utilità anche per la tassazione dei proventi (non occasionali) prodotti dai cosiddetti “influencer” ovvero da personaggi popolari nei social network e in generale seguiti dai media, in grado di influire sui comportamenti e sulle scelte di un determinato pubblico.

La tassazione dei redditi degli influencer (così come quella di numerose nuove “professioni digitali”) può risultare complessa e nascondere rischi ed insidie.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 2 ottobre 2023 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA – LIPE Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

 

Approfondisci

Newsletter AGOSTO 2023:

IN BREVE

  • Assetti organizzativi, amministrativi e contabili anche per le PMI
  • Costituzione di una start-up innovativa mediante conferimento di un brevetto
  • Contributi Covid a fondo perduto: esclusa la valutazione della “regolarità fiscale” del contribuente
  • Nuovo credito d’imposta per le start-up innovative nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità
  • Approvato il Ddl di riforma del Codice della proprietà industriale
  • La sospensione feriale dei termini per il 2023
  • Tutti gli sconti in dichiarazione 2023: online la guida delle Entrate
  • Social bonus: a breve la piattaforma informatica per l’invio della domanda
  • Detrazione IRPEF degli oneri per assicurazione condominiale per eventi calamitosi
  • Nuovo modello per la dichiarazione di successione
  • Approvato il decreto correttivo della Riforma dello sport

APPROFONDIMENTI

  • Assetti organizzativi, amministrativi e contabili per le PMI: profili civilistici e aziendalistici e check-list
  • La Guida dell’Agenzia delle Entrate sugli sconti in dichiarazione 2023

PRINCIPALI SCADENZE

 
 
 

 

 

IN BREVE

SOCIETÀ

Assetti organizzativi, amministrativi e contabili anche per le PMI

Fondazione Nazionale Commercialisti, “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: profili civilistici e aziendalistici”

La Fondazione Nazionale Commercialisti ha recentemente pubblicato il documento di ricerca “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: profili civilistici e aziendalistici” diviso in due parti:

  • Profili civilistici e aziendalistici e
  • Check-list operative.

Il documento rientra nell’ambito di una più ampia progettualità che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili intende portare avanti al fine di supportare i Commercialisti, e di riflesso le imprese loro clienti, in merito a temi di grande rilevanza.

Vedi l’Approfondimento

 

 

SOCIETÀ

Costituzione di una start-up innovativa mediante conferimento di un brevetto

Ai sensi della normativa di riferimento (art. 25, comma 2, D.L. n. 179/2012) una start-up innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi:

  • è un’impresa nuova o costituita da non più di 5 anni;
  • ha residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia;
  • ha fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro;
  • non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione;
  • non distribuisce e non ha distribuito utili;
  • ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico;
  • non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda;

Infine, una start-up è innovativa se rispetta almeno 1 dei seguenti 3 requisiti soggettivi:

  1. sostiene spese in R&S pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
  2. impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
  3. è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software

In particolare, nel caso in cui il requisito soggettivo fosse rispettato mediante la dotazione di un brevetto (o un software registrato) precedentemente intestato ad uno dei soci fondatori, si potrebbero configurare diverse soluzioni:

  • costituire una “normale” società a responsabilità limitata, farsi intestare il brevetto e poi, a quel punto, chiedere l’iscrizione nella sezione speciale delle start-up innovative;
  • costituire la start-up innovativa (S.r.l.) a mezzo di conferimento del brevetto. In questo caso la società potrà essere direttamente iscritta nella sezione speciale delle start-up innovative, ma sarà necessaria una perizia giurata dove si quantifica il valore del brevetto ai fini del conferimento;
  • chiedere all’Agenzia delle Entrate, quando la società non è ancora costituita, il rilascio del codice fiscale per costituenda società. Con il codice fiscale si potrà chiedere all’ufficio brevetti la reintestazione del brevetto stesso. Al momento della costituzione della società si potrà chiedere l’iscrizione nella sezione speciale delle start-up innovative, allegando come prova del requisito la richiesta di reintestazione fatta all’ufficio brevetti.

Segnaliamo di prestare molta attenzione al fatto che la start-up non deve risultare costituita a seguito di una fusione, scissione, cessione (o conferimento) di azienda o di ramo d’azienda.

 

 

AGEVOLAZIONI

Contributi Covid a fondo perduto: esclusa la valutazione della “regolarità fiscale” del contribuente

Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sentenza 22 maggio 2023, n. 1769/15

Ai fini dell’accesso al contributo a fondo perduto, previsto dall’art. 25 del Decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020), è esclusa qualsiasi valutazione da parte dell’Agenzia delle Entrate circa la “regolarità fiscale” del contribuente.

A chiarirlo la Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia, con sentenza 22 maggio 2023, n. 1769/15, alla luce del principio secondo il quale l’erogazione del suddetto contributo, per attribuire ai soggetti particolarmente colpiti dagli effetti della pandemia la liquidità necessaria a mantenere in vita le attività economiche, ha una evidente funzione “ristorativa” e non “premiale”.

Più precisamente, spiegano i giudici, l’erogazione del contributo prescinde da qualunque verifica dell’Agenzia in ordine a eventuali violazioni o debiti di natura tributaria, essendo subordinata al possesso di due soli requisiti, quali il limite dei ricavi inferiore a 5 milioni di euro e l’ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato del mese di aprile 2019.

 

 

AGEVOLAZIONI

Nuovo credito d’imposta per le start-up innovative nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità

D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, art. 7-quater

Il cosiddetto Decreto “Bollette”, D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, all’art. 7-quater, prevede un nuovo credito d’imposta per start-up innovative in possesso di determinati requisiti, solo per l’anno 2023 e per un massimo di 200.000 euro.

Il credito spetta alle start-up innovative costituite dal 1° gennaio 2020 che operano nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità, per attività di ricerca e sviluppo finalizzate a creare soluzioni innovative per realizzare strumenti e servizi tecnologici avanzati che garantiscano la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.

Il credito d’imposta è pari al 20% delle spese ammissibili e comunque per un importo non superiore a 200.000 euro ed ha queste caratteristiche:

  • può essere sfruttato esclusivamente in compensazione, senza limite annuale di 250.000 euro;
  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni successive, fino all’anno nel quale termina l’utilizzo;
  • non rientra nel limite di due milioni di euro per i crediti d’imposta e i contributi compensabili o rimborsabili;
  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del calcolo della percentuale di deducibilità degli interessi passivi;
  • è riconosciuto nel rispetto delle condizioni del “regime de minimis”, come previsto dal regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. Ricordiamo che la somma degli aiuti de minimis non deve superare il limite massimo di 200.000 euro in tre anni, come da regolamentazione europea.

Ulteriori precisazioni sulla presentazione delle domande saranno fornite con apposito decreto attuativo.

 

 

SOCIETÀ

Approvato il Ddl di riforma del Codice della proprietà industriale

A.C. 1134

È stato approvato in via definitiva il disegno di legge di riforma del Codice della proprietà industriale, che rientra nel PNRR ed è di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il provvedimento prevede che, come nei principali Paesi occidentali, anche in Italia il brevetto originato dalla ricerca svolta dai ricercatori di Università, Enti pubblici di ricerca, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sarà di titolarità della struttura di appartenenza. Ciò renderà più agevoli i percorsi di trasferimento tecnologico ed anche di valorizzazione delle invenzioni.

Con l’approvazione, dopo oltre 10 anni di tentativi, del disegno di legge di modifica del Codice della proprietà industriale si raggiunge un traguardo importante, nel pieno rispetto dei tempi previsti dal PNRR – sottolinea il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. – L’azione del Ministero, portata avanti condividendo il percorso con gli stakeholders interessati, contribuisce ad agevolare l’accesso al sistema della proprietà industriale e rafforza l’importanza dei brevetti, dei marchi e dei disegni all’interno del tessuto produttivo. Finalmente si segna un cambio di passo anche nei processi di trasferimento tecnologico e di valorizzazione dei brevetti grazie all’abolizione del cosiddetto professor privilege: la titolarità delle invenzioni in mano alle Università con molta probabilità renderà più agevole il passaggio dell’innovazione dal sistema della ricerca a quello produttivo.”.

Tra i diversi interventi operati dalla riforma si segnalano:

  • il rafforzamento della tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine attraverso il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi, anche azionando lo strumento dell’opposizione a presidio delle stesse IIGG;
  • il ribaltamento del c.d. professor privilege, al fine di agevolare il trasferimento tecnologico al sistema produttivo, attraverso la previsione dell’attribuzione della titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca in ambito universitario in prima battuta alla struttura di appartenenza e, solo in caso di inerzia di quest’ultima, al ricercatore;
  • la possibilità di pagare i diritti di deposito della domanda di brevetto non solo contestualmente al deposito della domanda, ma anche successivamente, entro un mese, come attualmente consentito da molti Paesi europei, dall’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) e dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), mantenendo in ogni caso ferma la data di deposito.

 

 

ADEMPIMENTI, SCADENZE

La sospensione feriale dei termini per il 2023

L’art. 1 della legge n. 742/1969 prevede che i termini di natura processuale siano sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. La sospensione feriale riguarda anche il contenzioso tributario e coinvolge tutti i termini riguardanti gli adempimenti processuali.

Alla sospensione dei termini processuali si affianca la sospensione degli adempimenti e versamenti riguardanti le scadenze tributarie che prevede un periodo “feriale” dal 1° al 20 agosto di ogni anno. Gli adempimenti fiscali e il versamento dei tributi mediante F24, da eseguire nel periodo compreso tra il 1º e il 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, del D.L. n. 223/2006). Nel 2023 il 20 agosto cade di domenica e quindi l’ultimo giorno diventa il 21 agosto 2023.

 

 

DICHIARAZIONI

Tutti gli sconti in dichiarazione 2023: online la guida delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Tutti gli sconti in dichiarazione 2023

L’Agenzia delle Entrate, nella sezione Guide fiscali del proprio portale, ha pubblicato la raccolta “Tutti gli sconti in dichiarazione 2023” (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/tutti-gli-sconti-in-dichiarazione-2023), realizzata in collaborazione con la Consulta nazionale dei CAF, che raccoglie i documenti di prassi che riepilogano tutti gli sconti fiscali fruibili nella dichiarazione (730 o Redditi) di quest’anno.

La raccolta, suddivisa in 13 sezioni, è stata realizzata a supporto degli operatori dei CAF, dei professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità e degli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo documentale.

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI

Social bonus: a breve la piattaforma informatica per l’invio della domanda

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, D.Dirett. 7 luglio 2023, n. 118

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 18 luglio scorso ha comunicato che la piattaforma permetterà agli enti beneficiari di presentare la domanda di partecipazione al “Social bonus” entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ogni anno, come previsto dal Decreto interministeriale del 23 febbraio 2022.

Con il recente Decreto interdirettoriale n. 118 del 7 luglio 2023, rende noto il Ministero, è stata pubblicata la modulistica relativa al procedimento di individuazione dei progetti di recupero ammissibili al Social bonus, oltre a quella relativa alla rendicontazione delle spese sostenute dagli Enti del terzo settore con le risorse finanziarie acquisite tramite le erogazioni liberali effettuate a sostegno dei medesimi progetti.

Il “Social bonus”, ricordiamo, è stato istituito in attuazione dell’art. 81 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), quale credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50% se effettuate da enti o società in favore degli Enti del terzo settore, che presentino al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai suddetti Enti del terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali.

 

 

DICHIARAZIONI

Detrazione IRPEF degli oneri per assicurazione condominiale per eventi calamitosi

Agenzia delle Entrate, Circolare 19 giugno 2023, n. 14/E

Tra le polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi che danno diritto alla detrazione sono comprese anche le fattispecie contrattuali a garanzia del fabbricato stipulate dal condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze.

Se nel condominio sono presenti anche unità diverse da quelle residenziali, la detrazione spetta solo sui premi riferiti alle unità immobiliari residenziali e alle relative pertinenze.

La quota di premio relativa a ciascun condomino è certificata dall’amministratore del condominio. In alternativa, il condomino dovrà essere in possesso della copia della polizza e della documentazione da cui si evinca la quota di premio riferita alla propria unità immobiliare effettivamente pagata (cfr circolare Agenzia delle Entrate 19 giugno 2023, n. 14/E).

 

 

IMPOSTE INDIRETTE

Nuovo modello per la dichiarazione di successione

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 25 luglio 2023, n. 275086/2023

L’Agenzia delle Entrate, al fine di adeguare il modello dichiarativo al quadro normativo attuale e ai recenti chiarimenti interpretativi (come la recente circolare n. 19/E del 6 luglio 2023 sul trattamento del “legato di genere”), con Provvedimento del 25 luglio ha aggiornato il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Sono inoltre implementate alcune funzionalità presenti negli applicativi informatici per la gestione di particolari fattispecie.

 

 

SOCIETÀ

Approvato il decreto correttivo della Riforma dello sport

Consiglio dei Ministri, Comunicato stampa 26 luglio 2023

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 26 giugno 2023, in esame definitivo, il decreto correttivo alla Riforma dello sport che introduce disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.

Si è ora in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

SOCIETÀ

Assetti organizzativi, amministrativi e contabili per le PMI: profili civilistici e aziendalistici e check-list

Fondazione Nazionale Commercialisti, “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: profili civilistici e aziendalistici”

La Fondazione Nazionale Commercialisti ha recentemente pubblicato il documento di ricerca “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: profili civilistici e aziendalistici” diviso in due parti:

  • Profili civilistici e aziendalistici e
  • Check-list operative.

Il documento rientra nell’ambito di una più ampia progettualità che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili intende portare avanti al fine di supportare i Commercialisti, e di riflesso le imprese loro clienti, in merito a temi di grande rilevanza.

La prima parte del documento effettua una disamina aggiornata della normativa vigente relativa alla istituzione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili per le imprese che operano in forma societaria o collettiva, nonché delle “misure” previste per gli imprenditori individuali.

Ricordiamo infatti che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza:

  • con la modifica dell’art. 2086, secondo comma, c.c., ha statuito il dovere generale dell’imprenditore collettivo, e non solo di quello che opera in forma societaria, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita della continuità aziendale;
  • con l’art. 3 dello stesso Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza si è esteso anche all’impresa individuale l’obbligo di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi, andando a declinare, in tal modo, il canone di proporzionalità già espresso nell’art. 2086, secondo comma, c.c. e circoscrivendo l’obbligo per tali imprenditori all’adozione di presidi organizzativi, ancorché semplificati.

Nella seconda parte, dando seguito alle indicazioni fornite, il documento propone strumenti operativi (attraverso apposite check-list) che potranno essere di supporto nella valutazione dell’adeguatezza degli assetti.

Attenzione: Le check list proposte dal CNDCEC sono uno strumento di supporto ma è sempre rimessa alla discrezionalità del professionista e delle imprese utilizzarle adattandole al caso concreto e considerando le variabili dell’organizzazione, la natura, la dimensione, la consistenza occupazionale e la complessità dell’attività in concreto esercitata, nonché gli obblighi di legge cui l’impresa è tenuta a uniformarsi.

Il contesto produttivo italiano è caratterizzato dalla presenza di moltissime PMI scarsamente organizzate:

  • le microimprese (0-9 addetti) sono, infatti, quasi 4 milioni e rappresentano il 94,8% delle imprese attive;
  • le grandi imprese (250 addetti e oltre) sono solo lo 0,1% del totale delle imprese.

È quindi di tutta evidenza come lo strumento proposto andrà, nella maggioranza dei casi, rivisto e considerato alla luce degli elementi soggettivi dell’impresa esaminata.

Consapevole di questa realtà, in concomitanza con la pubblicazione del documento, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha reso pubblico un ulteriore documento, elaborato con la Fondazione ADR commercialisti, l’Università di Firenze e la Fondazione CR di Firenze, destinato alle realtà più piccole: il documento “Prevenire e gestire le difficoltà dell’impresa. Vademecum per le piccole e medie imprese”.

Il documento ha in questo caso lo scopo di illustrare, in modo sintetico, con un linguaggio semplice e con specifico riguardo alle peculiarità delle piccole e medie imprese, le novità in materia di “assetti adeguati”, di “composizione negoziata”, di regole che le banche sono obbligate a seguire quando trattano con un cliente in difficoltà.

Essere imprenditori significa credere nel futuro e nelle proprie capacità. È proprio questo atteggiamento di fiducia, in un mondo pieno di incertezza, a determinare il successo dell’impresa. Nessuna legge dovrebbe scoraggiare gli imprenditori dall’assumere rischi, dato che è dalla loro attività che tutta la società trae beneficio.

Al contempo, una visione ottimistica deve accompagnarsi all’attenzione nei confronti di tutto ciò che potrebbe mettere in difficoltà l’impresa.”

È questo l’incipit del documento che si occupa di assetti adeguati, composizione negoziata e dialogo con i creditori finanziari, con l’intento di illustrare, in modo sintetico, le novità apportate dalle recenti riforme, utilizzando un linguaggio semplice e con specifico riguardo alle peculiarità delle piccole e medie imprese.

Cogliere tempestivamente i segnali di difficoltà di una impresa consente di porre in essere una serie di azioni che, proprio perché tempestive, spesso permettono di superare le difficoltà, evitando che sfocino in una vera e propria crisi.

 

 

DICHIARAZIONI

La Guida dell’Agenzia delle Entrate sugli sconti in dichiarazione 2023

Agenzia delle Entrate, Tutti gli sconti in dichiarazione 2023

L’Agenzia delle Entrate, nella sezione Guide fiscali del proprio portale, ha pubblicato la raccolta “Tutti gli sconti in dichiarazione 2023” (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/tutti-gli-sconti-in-dichiarazione-2023), realizzata in collaborazione con la Consulta nazionale dei CAF, che raccoglie i documenti di prassi che riepilogano tutti gli sconti fiscali fruibili nella dichiarazione (730 o Redditi) di quest’anno.

La raccolta, suddivisa in 13 sezioni, è stata realizzata a supporto degli operatori dei CAF, dei professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità e degli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo documentale, e vuole rappresentare uno strumento utile al fine di un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale da parte di cittadini, professionisti e operatori del settore.

La Guida fa riferimento alle precedenti circolari nn. 14/E, 15/E e 17/E del 2023 (“Raccolta”) che costituiscono una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti:

  • visto di conformità;
  • redditi e ritenute certificati dai sostituti d’imposta;
  • oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall’imposta lorda contenuti nel Quadro E – “Oneri e spese” – sezione I del modello di dichiarazione dei redditi 730/2023;
  • oneri e spese per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo;
  • crediti d’imposta;
  • detrazioni pluriennali relative a immobili (recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, bonus verde, bonus facciate, Ecobonus e Superbonus);
  • altre detrazioni;
  • versamenti in acconto e riporto dell’eccedenza dalla precedente dichiarazione.

Queste le sezioni della raccolta:

  • le spese sanitarie;
  • gli interessi passivi dei mutui;
  • le spese d’istruzione;
  • le erogazioni liberali;
  • i premi di assicurazione;
  • i contributi previdenziali e assistenziali;
  • le altre detrazioni e deduzioni;
  • i crediti d’imposta;
  • il recupero del patrimonio edilizio;
  • la riqualificazione energetica;
  • il bonus mobili ed elettrodomestici;
  • il Superbonus.

Contiene inoltre l’elenco della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell’apposizione del visto di conformità, e conservare.

I chiarimenti forniti sono rivolti essenzialmente a coloro che possono utilizzare il modello 730/2023, ma per ragioni di completezza espositiva, la raccolta fa riferimento anche a chi non può e, quindi, presenta il modello Redditi 2023 e tengono conto, oltre che delle novità normative, anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti tramite interpello o consulenza giuridica o dai Caf e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 2 ottobre 2023 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA – LIPE Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

 

 

Approfondisci

Newsletter LUGLIO 2023:

IN BREVE
  • Omessa comunicazione dei crediti d’imposta energia elettrica e gas al 16 marzo 2023 e remissione in bonis
  • L’Agenzia delle Entrate informa il contribuente circa le possibili anomalie nei dati ISA
  • Riaperto il canale telematico per i tax credit energia maturati nel 2022
  • Possibile il ravvedimento operoso per il versamento IMU scaduto
  • Proroga “naturale” del versamento delle imposte per le società di capitali che approvano il bilancio a giugno
  • Pubblicate le linee guida per le dichiarazioni dei redditi
  • Rinnovo automatico per il consolidato e la trasparenza fiscale
  • IVA sulle compensazioni da “Caro materiali”
  • Superbonus 2023: le ultime novità (decreto “Aiuti-quater”, legge di Bilancio 2023 e decreto “Cessioni”)
  • INAD, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali
  • Whistleblowing: i nuovi adempimenti per i datori di lavoro
  • Sono on line gli elenchi 5 per mille 2022
APPROFONDIMENTI
  • Le possibili anomalie nei dati ISA
  • Scadenza IMU e ravvedimento operoso

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

AGEVOLAZIONI

Omessa comunicazione dei crediti d’imposta energia elettrica e gas al 16 marzo 2023 e remissione in bonis

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 19 giugno 2023, n. 27/E

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 27/E del 19 giugno 2023, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di compensare i crediti energia e gas non comunicati alla stessa, come previsto dalle relative disposizioni in materia, entro il 16 marzo 2023, utilizzando l’istituto della cd. remissione in bonis.

Per i crediti di imposta energia elettrica e gas maturati nel corso del terzo e quarto trimestre del 2022, la normativa prevedeva l’invio di un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, da presentarsi entro il 16 marzo 2023, a pena di decadenza dal diritto alla compensazione del credito non ancora fruito a quella data.

L’Agenzia delle Entrate ha ora chiarito che, essendo tale comunicazione un mero adempimento formale e non rappresentando un elemento costitutivo del credito, chi avesse omesso la comunicazione potrà far ricorso all’istituto della “remissione in bonis” versando la sanzione prevista (euro 250) e inviando l’apposita comunicazione entro il termine previsto per la fruizione dei crediti in oggetto (30 settembre 2023) e comunque prima dell’utilizzo in compensazione dei medesimi. Il ricorso allo strumento della remissione in bonis è precluso in presenza di attività di controllo o di constatazione della violazione poste in essere prima del suo perfezionamento dall’Amministrazione finanziaria.

In ultimo, per quanto riguarda le modalità con cui procedere all’invio della comunicazione oltre il termine del 16 marzo 2023, l’Agenzia segnala che lo stesso potrà avvenire come in precedenza, stante la riapertura del canale telematico dedicato.

 

ACCERTAMENTO

L’Agenzia delle Entrate informa il contribuente circa le possibili anomalie nei dati ISA

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 23 giugno 2023, prot. n. 231840/2023

Con un Provvedimento datato 23 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità con le quali mette a disposizione dei contribuenti tenuti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, o dei loro intermediari, elementi e informazioni che consentono di mettersi in regola, per una migliore comunicazione tra cittadino e amministrazione fiscale anche in termini preventivi rispetto alle scadenze.

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI

Riaperto il canale telematico per i tax credit energia maturati nel 2022

Agenzia delle Entrate, Avviso 26 giugno 2023

Con un avviso del 26 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la riapertura del canale telematico ai fini della presentazione della comunicazione dei crediti d’imposta energia e gas maturati nel 2022.

Tale riapertura è correlata alla risoluzione n. 27/E del 19 giugno 2023, in cui l’Agenzia ha affermato la possibilità di applicare l’istituto della remissione in bonis alla comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel secondo semestre 2022 per l’acquisto di prodotti energetici.

Coloro che non hanno trasmesso la comunicazione entro il 16 marzo 2023, per regolarizzare la situazione, devono inviarla entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versare la sanzione minima di 250 euro tramite modello F24 Elide, indicando il codice tributo “8114”. Diversamente, coloro che intendono correggere una comunicazione errata devono prima annullare tale comunicazione, versare la sanzione e poi inviare la comunicazione corretta. In ogni caso, i crediti d’imposta devono essere utilizzati in compensazione, tramite modello F24, entro i termini stabiliti dalle relative disposizioni.

La comunicazione può essere compilata con il software disponibile nella scheda “Software per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022” (www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/sw-compilazione-comunicazione-crediti-imposta-imprese) e poi inviata tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, oppure può essere compilata e inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet, seguendo il percorso: “Servizi – Agevolazioni – Crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto dei prodotti energetici”.

 

 

TRIBUTI LOCALI

Possibile il ravvedimento operoso per il versamento IMU scaduto

Il 16 giugno 2023 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU.

È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso. In particolare, per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU il D.Lgs. n. 158/2015 prevede all’art. 15, comma 1, lett. o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IMPOSTE DIRETTE

Proroga “naturale” del versamento delle imposte per le società di capitali che approvano il bilancio a giugno

Per le società di capitali che approvano il bilancio nel mese di giugno 2023 (entro il termine di 180 giorni) il termine per versare le imposte sul reddito a saldo 2022 e primo acconto 2023, scade normalmente alla fine del mese di luglio, in particolare il 31 luglio, senza l’applicazione di alcuna maggiorazione.

Ne consegue che, applicando la maggiorazione dello 0,40%, si potranno sfruttare ulteriori 30 giorni e, la scadenza con la maggiorazione dello 0,40% sarà il 31 agosto 2023.

 

 

DICHIARAZIONI

Pubblicate le linee guida per le dichiarazioni dei redditi

Agenzia delle Entrate, Circolari 19 giugno 2023, nn. 14/E e 15/E

L’Agenzia delle Entrate, come ogni anno, ha fornito importanti indicazioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità, relativi all’anno d’imposta 2022.

Le circolari nn. 14/E e 15/E del 19 giugno 2023 contengono i principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022.

 

 

REGIMI SPECIALI

Rinnovo automatico per il consolidato e la trasparenza fiscale

A partire dal 2017, l’art. 7-quater del D.L. n. 193/2016 (convertito dalla legge n. 225/2016) ha introdotto il rinnovo automatico delle opzioni per aderire ai regimi speciali:

  • del consolidato fiscale nazionale e mondiale;
  • della trasparenza fiscale;
  • della tonnage tax.

Non occorrerà quindi alcuna nuova comunicazione per il rinnovo ordinariamente previsto dalla legge dei regimi sopracitati; l’eventuale revoca dell’opzione andrà invece comunicata con le stesse modalità e termini previsti per la scelta originaria.

 

 

IVA

IVA sulle compensazioni da “caro materiali”

Con una recente nota, alla luce di diverse segnalazioni che le sono pervenute, l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha ribadito che le somme riconosciute dalle Stazioni appaltanti pubbliche alle imprese appaltatrici, in compensazione del cd. “caro materiali”, hanno natura di maggiori corrispettivi contrattuali e, come tali, sono da assoggettare ad IVA.

Tale indirizzo è stato già espressamente fornito dall’Agenzia delle Entrate il 13 luglio dello scorso anno, con la risoluzione n. 39/E/2022, nella quale viene affrontato, ai fini IVA, sia il rapporto “a monte” tra Stazione appaltante e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (allora MIMS) che eroga le somme avvalendosi dell’apposito Fondo, sia quello “a valle” tra Stazione appaltante ed impresa appaltatrice.

È pertanto necessario fatturare tali importi con indicazione dell’IVA, con la medesima aliquota applicata per l’appalto, evidenziando altresì l’applicazione del meccanismo dello split payment (art.17-ter, del D.P.R. n. 633/1972), in base al quale sarà la stessa Stazione appaltane a dover versare l’imposta all’Erario.

 

 

AGEVOLAZIONI

Superbonus 2023: le ultime novità (decreto “Aiuti-quater”, legge di Bilancio 2023 e decreto “Cessioni”)

Agenzia delle Entrate, Circolare 13 giugno2023, n. 13/E

Con la circolare n. 13/E del 13 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le ultime modifiche normative (decreto “Aiuti-quater”, legge di Bilancio 2023 e decreto “Cessioni”) che hanno interessato il cosiddetto Superbonus 2023.

Tra le principali novità segnaliamo:

  • la proroga dal 31 marzo al 30 settembre 2023 del termine per fruire del superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
  • la possibilità di ripartire la detrazione in 10 anni, anziché in 4, per le spese sostenute nel 2022;
  • lo sconto fiscale per gli impianti fotovoltaici che la legge di Bilancio 2023 ha esteso alle Onlus, alle Organizzazioni di volontariato (Odv) e alle Associazioni di promozione sociale (Aps). In questo caso, gli impianti solari fotovoltaici vanno installati in aree o strutture non pertinenziali, che possono essere di proprietà di terzi, diverse dagli immobili dove vengono realizzati gli interventi trainanti rientranti nel Superbonus, a condizione che questi ultimi siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli. L’Agenzia chiarisce che questa agevolazione vale anche per l’installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti agevolati.

 

 

PROFESSIONISTI

INAD, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali

Il domicilio digitale è l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

Possono eleggere il proprio domicilio digitale:

  • le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
  • i professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013;
  • gli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’INI-PEC.

Dal 6 luglio 2023 le Pubbliche Amministrazioni utilizzeranno, se presente nell’elenco, il domicilio digitale per tutte le comunicazioni con valenza legale e, a partire dalla stessa data, chiunque potrà consultarlo liberamente dall’area pubblica del sito, senza necessità di autenticazione, inserendo semplicemente il codice fiscale della persona di cui si vuol conoscere il domicilio digitale. Sempre dal 6 luglio le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblico servizio e i soggetti privati aventi diritto potranno consultare INAD in modalità applicativa.

Per eleggere il proprio domicilio digitale è necessario accedere al portale   https://domiciliodigitale.gov.it e registrarsi al servizio utilizzando il Sistema Pubblico d’Identità Digitale (SPID), la Carta d’Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Una volta effettuata la registrazione, il sistema chiederà di inserire il proprio indirizzo PEC da eleggere come domicilio digitale. A partire dal 6 luglio 2023, il domicilio digitale eletto sarà attivo e consultabile.

Il Codice dell’Amministrazione Digitale prevede che il domicilio digitale dei professionisti iscritti in INI-PEC, l’indice nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, venga importato automaticamente su INAD in qualità di persona fisica, restando salva la possibilità di modificarlo, indicando un altro indirizzo PEC.

 

 

SOCIETÀ

Whistleblowing: i nuovi adempimenti per i datori di lavoro

I datori di lavoro pubblici e privati dovranno presto effettuare una serie di adempimenti per adeguarsi alle nuove norme in materia di whistleblowing, previste dal D.Lgs. n. 24/2023. Whistleblowing è un termine di chiara origine anglosassone utilizzato per individuare il soggetto che, pur restando nell’anonimato, segnala al datore di lavoro pubblico o privato la possibile commissione di violazioni penali, civili o amministrative.

Le novità previste dal D.Lgs. n. 24/2023 entreranno in vigore:

  1. entro il prossimo 15 luglio 2023 per i datori di lavoro che hanno occupato, mediamente, negli ultimi dodici mesi, più di 249 dipendenti;
  2. entro il 17 dicembre 2023 per i datori di lavoro che hanno occupato, mediamente, negli ultimi dodici mesi, almeno 50 lavoratori dipendenti, così come quelli che, pur rimanendo sotto la soglia delle 50 unità, hanno come genere di attività i servizi e i prodotti finanziari, la prevenzione del riciclaggio e le misure atte a bloccare il finanziamento del terrorismo, la sicurezza dei trasporti e la tutela dell’ambiente, nonché quelli che adottano i modelli organizzativi ex D.Lgs. n. 231/2001.

Il D.Lgs. n. 24/2023, attuativo della direttiva europea n. 2019/1937, raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato.

Tutte le novità introdotte sono illustrate in un report elaborato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.

 

 

DICHIARAZIONI

Sono on line gli elenchi 5 per mille 2022

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nell’area tematica “5 per mille” (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/area-tematica-5×1000 ) gli elenchi degli enti ammessi e degli enti esclusi, per l’anno finanziario 2022, insieme agli importi corrispondenti. Le preferenze espresse dai contribuenti sono oltre 510 milioni, gli enti prescelti 71.674. Il primato va agli Enti del terzo settore e Onlus, pari a 50.301.

Compongono l’elenco, come ogni anno, gli Enti del terzo settore e le Onlus, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive dilettantistiche, enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici, enti gestori delle aree protette, oltre a circa 8mila Comuni. In particolare, nella categoria degli Enti del terzo settore e Onlus sono ricompresi sia gli enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sia le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all’Anagrafe delle Onlus, gestita dall’Agenzia delle Entrate, accreditati al contributo.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

ACCERTAMENTO

Le possibili anomalie nei dati ISA

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 23 giugno 2023, prot. n. 231840/2023

Con un Provvedimento datato 23 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità con le quali mette a disposizione dei contribuenti tenuti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, o dei loro intermediari, elementi e informazioni che consentono di mettersi in regola, per una migliore comunicazione tra cittadino e amministrazione fiscale anche in termini preventivi rispetto alle scadenze.

Il contribuente riceverà la comunicazione via Pec o per posta ordinaria e il destinatario può chiedere altre informazioni o segnalare fatti o circostanze non conosciuti dall’Amministrazione.

Il contribuente, o l’intermediario, potrà consultare nel cassetto fiscale, accessibile tramite i servizi telematici, le comunicazioni relative alle omissioni o alle anomalie riscontrate nei dati dichiarati ai fini degli Isa, in allegato a “REDDITI” e le risposte inviate dallo stesso contribuente relative alle comunicazioni.

Le incongruenze sono comunicate anche via Entratel all’intermediario se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se il professionista ha accettato, nella stessa dichiarazione, di riceverle.

Chi è abilitato ai servizi telematici delle Entrate, potrà visualizzare un avviso personalizzato nell’area autenticata e un messaggio di posta elettronica e/o tramite short message service, con cui l’Amministrazione comunica la pubblicazione dell’avviso nel cassetto fiscale del contribuente interessato.

I contribuenti (e i loro intermediari) possono fornire chiarimenti e precisazioni relativi alle anomalie, attraverso uno specifico software disponibile sul sito dell’Agenzia. L’applicativo consente di descrivere, anche in modalità testuale, le informazioni ritenute valide.

Grazie ai dati messi a disposizione, in definitiva, i contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni commessi e beneficiare della riduzione delle sanzioni.

Il provvedimento approva anche la specifica tecnica con cui sono individuate, per il triennio 2019-2020-2021, le tipologie di anomalie riguardanti i dati ai fini Isa, a cui dare attenzione.

Si segnala che sono esclusi dalla selezione le popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi a novembre 2022 nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’isola di Ischia, e nei territori nelle regioni dell’Emilia Romagna, Toscana e Marche, nel mese di maggio 2023.

Si ricorda infine che i contribuenti possono avvalersi del ravvedimento operoso per regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.

 

 

TRIBUTI LOCALI

Scadenza IMU e ravvedimento operoso

Il 16 giugno 2023 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU.

È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso. In particolare, per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU il D.Lgs. n. 158/2015 prevede all’art. 15, comma 1, lett. o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

In caso di omesso o insufficiente versamento dell’IMU si applica l’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In ogni caso, anche per l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso:

  • entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,40% per 14 giorni;
  • decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,5%;
  • decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria, con la sanzione ridotta al 1,67%;
  • decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di dichiarazione entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%).

Quindi per la scadenza dell’acconto (16 giugno) è possibile usufruire del ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell’anno successivo mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell’anno successivo. Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza.

Dopo il termine previsto dal ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune.

 

ATTENZIONE: Il cosiddetto “ravvedimento lunghissimo”, che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali.

 

Dal 1° gennaio 2023 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari al 5% annuo.

 

In riferimento alla dichiarazione IMU è sanzionata:

  • la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);
  • la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;
  • la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.

L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00 (art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992).

La presentazione di una dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:

  • con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992) se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;
  • con una sanzione fissa, compresa tra € 51,00 ed € 258,00 (art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.

Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Giovedì 20 luglio 2023 IRPEF e addizionali Versamento dell’imposta a saldo 2022 e del primo acconto 2023 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2023 PERSONE FISICHE (interessate dagli ISA) e REDDITI 2023 SOCIETÀ DI PERSONE. Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2023. Mod. F24
Giovedì 20 luglio 2023 IRES Versamento dell’imposta a saldo 2022 e del primo acconto 2023 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2023 SOGGETTI IRES (interessati dagli ISA), per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari. Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Mod. F24
Giovedì 20 luglio 2023 Diritto camerale Versamento diritto annuale 2023. Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro imprese. Mod. F24

 

Approfondisci