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Newsletter Settembre 2025:

IN BREVE
  • In scadenza l’adesione al CPB 2025-2026
  • Approvato il nuovo modello di comunicazione delle opzioni per interventi Superbonus
  • CPB e holding operative: chiariti i criteri di calcolo per la base imponibile IRAP
  • Assegnazione beni ai soci o cessione agevolata entro il 30 settembre 2025
  • Polizze catastrofali entro il 1° ottobre 2025
  • Nota di variazione IVA: l’Agenzia delle Entrate chiarisce le tempistiche nel concordato preventivo
  • Soggetta ad IVA la cessione del marchio e dei relativi diritti IP
  • La detrazione dell’IVA sulle spese legali a tutela dell’amministratore e/o dei dipendenti
  • Riordino del regime di tassazione dei redditi dei terreni
  • Reverse charge logistica: il modello per l’opzione IVA transitoria e il software “ReverseChargeLogistica”
  • Bonus asilo nido: l’INPS estende il beneficio e introduce l’automatismo per le domande future
  • Sostegno all’acquisto di veicoli elettrici per privati e microimprese
  • Versamenti agli enti bilaterali: nuove causali contributo
  • NASpI e regime impatriati: l’Agenzia delle Entrate esclude l’agevolazione fiscale
  • Fondoprofessioni finanzia corsi su intelligenza artificiale per studi professionali e aziende
  • No ai benefici prima casa per il nuovo acquisto se c’è comproprietà con il coniuge
  • Riversamento automatico del domicilio digitale dei professionisti dal registro INI-PEC al registro INAD
  • 5 per mille: ultima chance per accreditarsi entro il 30 settembre
  • Agenzia delle Entrate: attenzione alle false email WeTransfer, rischio di furto credenziali
APPROFONDIMENTI
  • Adesione e revoca al CPB 2025-2026: scadenze e modalità
  • Nuovo modello di comunicazione per Superbonus 2025
PRINCIPALI SCADENZE

 

 

IN BREVE

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

In scadenza l’adesione al CPB 2025-2026

Il concordato preventivo biennale (CPB) è un procedimento che permette a imprese e professionisti di concordare preventivamente i redditi e il valore della produzione netta da tassare per un biennio. Questa è una scelta facoltativa che si basa su dati previsionali, e può portare sia a benefici che a rischi. Il CPB garantisce una maggiore certezza fiscale, “bloccando” la pretesa del Fisco sui redditi concordati, indipendentemente dai risultati effettivi.

Le nuove regole, in vigore dal 1° gennaio 2025, si applicano al biennio 2025-2026. L’adesione, da comunicare entro il 30 settembre, è riservata ai soggetti che applicano gli ISA, mentre i contribuenti in regime forfetario sono definitivamente esclusi a partire dal 2025.

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI

Approvato il nuovo modello di comunicazione delle opzioni per interventi Superbonus

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 7 agosto 2025, n. 321370

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello che permette di comunicare la scelta tra sconto in fattura e cessione del credito per le spese sostenute nel 2025 relative al Superbonus. Si tratta dell’unica agevolazione a cui, a oggi, è ancora possibile applicare queste due opzioni, ma solo in casi specifici.

La possibilità di scegliere una delle due opzioni è molto limitata, in seguito alle restrizioni introdotte da vari decreti legge (D.L. n. 11/2023, D.L. n. 212/2023 e D.L. n. 39/2024). Si può usufruirne se i lavori svolti rientrano nelle casistiche previste da queste norme.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IRAP

CPB e holding operative: chiariti i criteri di calcolo per la base imponibile IRAP

Agenzia delle Entrate, FAQ IRAP 2025

L’Agenzia delle Entrate ha risolto un dubbio interpretativo per le holding industriali che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB). Con una FAQ del 3 settembre 2025, è stato precisato infatti che per il calcolo della base imponibile IRAP ai fini del CPB, queste società devono fare riferimento solo alle regole dell’art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997, escludendo quindi gli interessi attivi e passivi che, nella determinazione ordinaria, rientrano nella gestione finanziaria.

Di conseguenza, nel modello CPB, rigo P05, non devono essere incluse le componenti finanziarie.

Questa impostazione vale per i CPB futuri, a partire dal periodo 2025-2026. Per il CPB 2024-2025, già presentato, il dato non va modificato. L’Agenzia conferma che le componenti finanziarie restano comunque rilevanti ai fini della liquidazione ordinaria dell’IRAP, ma non concorrono alla determinazione del valore concordato. Le holding statiche (con codice ATECO 64.21.00) non sono interessate dal chiarimento, in quanto escluse dal CPB per assenza degli ISA.

 

 

AGEVOLAZIONI

Assegnazione beni ai soci o cessione agevolata entro il 30 settembre 2025

Il 30 settembre 2025 scade il termine per assegnare i beni ai soci usufruendo delle disposizioni agevolative di cui alla Legge n. 207/2024; in particolare, entro quella data, la Legge di Bilancio 2025 consente alle società di persone e capitali di effettuare l’assegnazione o la cessione agevolata:

  • di beni immobili (non strumentali per destinazione);
  • di beni mobili registrati non utilizzati in modo strumentale nell’attività aziendale.

Possono beneficiarne anche le società che si trasformano in società semplici entro la scadenza del 30 settembre.

L’assegnazione agevolata prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’8% (oppure del 10,5% per le società non operative) da calcolare sul differenziale tra il valore normale del bene e il costo fiscalmente riconosciuto del bene stesso.

Sono previsti vantaggi anche sulle imposte indirette, con aliquote ridotte per imposta di registro e nessuna applicazione dell’IVA nella maggior parte delle assegnazioni.

Il regime agevolato riguarda principalmente gli immobili ma potrebbe rivelarsi conveniente anche per la cessione di autovetture aziendali (beni mobili registrati) non utilizzate come beni strumentali (ad esempio auto non usate per servizi di noleggio o scuole guida).

 

 

ADEMPIMENTI

Polizze catastrofali entro il 1° ottobre 2025

Le imprese dovranno stipulare una polizza assicurativa per coprire i danni a beni come terreni, fabbricati, impianti e macchinari, causati da eventi catastrofici come sismi, alluvioni, frane e inondazioni. La legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, art. 1, comma 101) ha introdotto questo obbligo, e il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 18 del 30 gennaio 2025 ne ha stabilito i dettagli.

Sono obbligate tutte le imprese iscritte nel Registro delle imprese, incluse le ditte individuali e le società tra professionisti (STP). Sono invece escluse le imprese agricole (art. 2135 c.c.), in quanto già coperte da un fondo mutualistico nazionale dedicato (art. 1, comma 515, Legge n. 234/2021). L’obbligo non riguarda neanche gli studi professionali, in quanto non sono iscritti al Registro delle imprese.

Le scadenze per l’attivazione della polizza variano in base alla dimensione dell’impresa, definita secondo i parametri della raccomandazione CE 2003/361:

  • imprese di medie dimensioni: entro il 1° ottobre 2025 (meno di 250 dipendenti e fatturato ≤ 50 milioni di euro o totale di bilancio ≤ 43 milioni di euro);
  • piccole e microimprese: entro il 31 dicembre 2025;
  • grandi imprese: l’obbligo è già scattato il 31 marzo 2025.

Per ora, l’unica sanzione prevista per le aziende che non stipulano la polizza è l’esclusione dai contributi pubblici, aiuti o agevolazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiMIT), secondo quanto stabilito dal decreto del 18 giugno 2025.

Per determinare il valore dei beni da assicurare, si deve considerare il costo di ricostruzione a nuovo per gli immobili e il costo di rimpiazzo per macchinari, impianti e attrezzature.

 

IVA

Nota di variazione IVA: l’Agenzia delle Entrate chiarisce le tempistiche nel concordato preventivo

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 9 settembre 2025, n. 234

A seguito di un’istanza di interpello (risposta n. 234/2025), l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti per le aziende che si trovano a gestire l’insolvenza di un cliente attraverso un concordato preventivo, e vogliono recuperare l’IVA su crediti che non saranno incassati. Nel caso specifico, un’azienda creditrice ha chiesto se, dopo la revoca di una prima procedura di concordato e l’apertura di una nuova, potesse attendere la conclusione di quest’ultima per emettere la nota di variazione.

La risposta è stata positiva: l’Agenzia delle Entrate ha infatti confermato che non vi è “consecuzione” tra due procedure di concordato che non hanno un’unica “causa” (come già stabilito dalla Cassazione, cfr. Cassazione 11 giugno 2019, n. 15724), e quindi ogni procedura va gestita singolarmente. Di conseguenza, si applica la nuova formulazione dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, modificato dall’art. 18 del D.L. n. 73/2021 (c.d. decreto Sostegni-bis).

In pratica, l’azienda che ha scelto di partecipare alla procedura di concordato può attendere la sua conclusione, e l’esito infruttuoso del piano di riparto, per emettere la nota di variazione in diminuzione e recuperare l’IVA non incassata.

Questa possibilità è conforme a quanto già indicato nella circolare n. 20/E del 2021. La nota di variazione deve essere emessa entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si verifica il presupposto per la variazione, e il diritto alla detrazione va esercitato entro la liquidazione periodica o la dichiarazione IVA relativa all’anno di emissione della nota.

 

IVA E IMPOSTA DI REGISTRO

Soggetta ad IVA la cessione del marchio e dei relativi diritti IP

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 19 agosto 2025, n. 210

Con la Risposta n. 210/2025, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad approfondire il trattamento fiscale, ai fini IVA e registro, della cessione di un marchio.

Il quesito è stato posto da una società, operante nel settore dei profumi, che ha acquisito la piena proprietà di un marchio (e dei relativi diritti IP collegati, come disegni e modelli) da un’altra società. L’istante era già licenziataria del medesimo marchio e gestiva autonomamente tutte le fasi operative: ricerca e sviluppo, approvvigionamento, pianificazione della produzione (affidata a terzi), controllo qualità, logistica e marketing. La società venditrice non deteneva né personale né altri asset (formule, packaging, attrezzature) relativi allo sfruttamento del marchio.

Nella citata risposta l’Agenzia delle Entrate, richiamando la normativa unionale (Direttiva n. 2006/112/CE) e nazionale (art. 2555 c.c.), ha ribadito che la nozione di cessione d’azienda (o suo ramo) presuppone il trasferimento di un “complesso di beni organizzato” idoneo a svolgere un’attività economica autonoma. Ha inoltre evidenziato come il Codice della proprietà industriale permetta esplicitamente il trasferimento del marchio separatamente dall’azienda, a condizione che non derivi inganno per il pubblico.

Poiché, nel caso di specie, risulta ceduto solo il marchio e i diritti IP accessori (necessari a garantire la continuità estetica e qualitativa dei prodotti), ma non un complesso organizzato, l’Agenzia conclude che l’operazione non costituisce un trasferimento di ramo d’azienda, ma una prestazione di servizi ai sensi dell’art. 3, comma 2, n. 2, del D.P.R. n. 633/1972 (cessione di marchio).

Di conseguenza, l’operazione è imponibile IVA e, per il principio di alternatività (art. 40, TUR), sconta l’imposta di registro in misura fissa.

 

IVA

La detrazione dell’IVA sulle spese legali a tutela dell’amministratore e/o dei dipendenti

Cassazione, 25 giugno 2025, n. 17111 e n. 17112

La Sezione tributaria della Corte di Cassazione è recentemente tornata a pronunciarsi sul tema della detraibilità dell’IVA riferita a spese legali sostenute da una società per la difesa penale dei propri amministratori e/o dipendenti.

In particolare, la Corte di Cassazione ha ribadito che il diritto alla detrazione dell’IVA presuppone un nesso “diretto e immediato” tra l’acquisto di beni o servizi e una o più operazioni tassate a valle o, più in generale, l’attività economica del soggetto passivo. L’analisi della Corte parte da un consolidato principio civilistico, mutuato dalla disciplina del mandato e, in particolare, dall’art. 1720 c.c., ossia che affinché un costo sostenuto dall’amministratore possa essere rimborsato dalla società, è necessario che esso sia stato affrontato “a causa”, e non semplicemente “in occasione”, del proprio incarico.

Le spese per la difesa in un processo penale, anche qualora questo si concluda con il proscioglimento dell’accusato, non scaturiscono direttamente dall’adempimento del mandato, bensì da un “elemento intermedio”, ovvero l’iniziativa di un terzo (l’accusa), che, seppur rivelatasi infondata, spezza il nesso di causalità diretta con l’attività di gestione. La Corte ha chiarito che “si estende alle sole spese effettuate per espletamento di attività che il mandante ha il potere di esigere, ossia a quelle spese che, per la loro natura, si collegano necessariamente all’esecuzione dell’incarico conferito, nel senso che rappresentino il rischio inerente all’esecuzione dell’incarico, mentre esulano dall’ambito applicativo della norma quelle spese sostenute per attività svolte in occasione del mandato stesso”.

Traslando poi il principio sul piano della deducibilità del costo, la Corte afferma che l’inerenza richiesta dall’art. 19, D.P.R. n. 633/1972 esige la medesima correlazione diretta con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili. I costi per la difesa penale, invece, non sono qualificabili come costi di “operazioni sociali legittime”, poiché la loro finalità primaria è quella di tutelare l’interesse del singolo individuo, non quello dell’impresa a produrre reddito imponibile. L’esito del procedimento penale non può retroattivamente mutare la natura di un costo, la cui inerenza va valutata al momento del suo sostenimento e in relazione alla sua causa genetica, non ai suoi effetti eventuali e futuri. Tale precisazione rafforza la barriera tra l’accertamento del fatto, proprio dei giudizi di merito, e la sua qualificazione giuridica, che costituisce il nucleo del giudizio di legittimità, ribadendo che l’inerenza è un concetto da valutare ex ante e non ex post.

 

IRPEF

Riordino del regime di tassazione dei redditi dei terreni

Agenzia delle Entrate, Circolare 8 agosto 2025, n. 12/E

Con la circolare n. 12/E dell’8 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative agli Uffici in materia di riordino del regime di tassazione dei redditi dei terreni, come disposto dal D.Lgs. n. 192/2024 pubblicato in attuazione della delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023).

Tra le novità evidenziamo:

  • attività agricole tecnologiche e green: sono quelle attività che, pur non essendo direttamente svolte mediante lo sfruttamento del terreno, hanno a oggetto la cura di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, mediante le più moderne tecniche di coltivazione, realizzate in immobili accatastati, e delle attività che danno luogo alla cessione di beni, anche immateriali, derivanti dalle attività agricole, che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici. I redditi prodotti da tali attività saranno trattati come redditi agrari;
  • coltivazioni “fuori suolo” effettuate all’interno di fabbricati accatastati: anche le attività dirette alla produzione di vegetali realizzate mediante i più evoluti sistemi di coltivazione all’interno di fabbricati accatastati (categorie C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10) sono ora riconosciute come produttive di reddito agrario, a condizione che rispettino limiti legati alla superficie agraria di riferimento. Per effetto di tale intervento normativo sono ricondotte nel novero delle attività agricole produttive di reddito agrario le cosiddette “vertical farm”, le “colture idroponiche” e la “micropropagazione in vitro”;
  • cessione crediti di carbonio CO2: i redditi prodotti dalle produzioni di beni, sia materiali sia immateriali, compresi quelli debitamente certificati, derivanti dalle attività agricole che impiegano modalità e tecniche virtuose sotto il profilo della tutela dell’ambiente e della lotta ai cambiamenti climatici, si configurano come agrari. Si configurano come tali, entro certi limiti, anche quelli conseguiti per la cessione di crediti di carbonio ottenuti mediante la cattura di CO2, debitamente certificati.

 

IVA

Reverse charge logistica: il modello per l’opzione IVA transitoria e il software “ReverseChargeLogistica”

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28 luglio 2025, 309107

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 28 luglio 2025, n. 47/E

Con il provvedimento 28 luglio 2025, n. 309107, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello (e le relative istruzioni) per comunicare l’opzione IVA relativa alle prestazioni di servizi fornite a imprese attive nei settori del trasporto, della movimentazione merci e della logistica (art. 1, comma 60, della Legge n. 207/2024 – legge di Bilancio 2025).

Il modello approvato deve essere utilizzato dal committente per comunicare all’Agenzia l’opzione, esercitata congiuntamente al prestatore, di adesione al regime transitorio previsto dal comma 59 dello stesso art. 1 della legge di Bilancio 2025. Questa disposizione attua l’estensione del meccanismo di inversione contabile (reverse charge) alle prestazioni di servizi che impiegano prevalentemente manodopera e beni strumentali del committente, rese nell’ambito di contratti di appalto, subappalto o altri rapporti negoziali, per imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica.

In attesa della piena operatività della nuova disciplina, prestatore e committente possono optare per una soluzione alternativa: l’IVA sulle prestazioni viene versata dal committente in nome e per conto del prestatore, con il quale è solidalmente responsabile per l’imposta dovuta. In questo scenario, il prestatore emette la fattura e il committente si occupa del versamento dell’imposta senza possibilità di compensazione. L’opzione ha una validità di tre anni.

L’opzione può essere esercitata per ciascun rapporto tra subappaltante e subappaltatore, ma ogni scelta richiede una distinta comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Il modello richiede l’indicazione dei dati relativi al contratto specifico. Nel caso di più contratti tra le stesse parti, è possibile inviare una sola comunicazione, compilando moduli aggiuntivi per ogni contratto stipulato.

L’invio della comunicazione deve avvenire tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal 30 luglio 2025, direttamente dall’interessato o tramite un intermediario. Per la preparazione del file, l’Agenzia mette a disposizione gratuitamente il software “ReverseChargeLogistica” sul proprio sito web.

È possibile correggere i dati già trasmessi inviando una comunicazione correttiva che sostituisce integralmente la precedente. Tuttavia, questa procedura permette solo di rettificare le informazioni errate, non di modificare l’opzione già esercitata.

Sia il prestatore che il committente possono consultare i dati presenti nel modello all’interno dei rispettivi cassetti fiscali, disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia. La consultazione è accessibile anche all’intermediario delegato al servizio “Cassetto fiscale delegato”.

Il committente deve versare l’IVA tramite il modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il termine stabilito dall’art. 18 del D.Lgs. n. 241/1997. Il versamento deve essere effettuato nel mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore. Il codice tributo da utilizzare è 6045 denominato “IVA – inversione contabile settore logistica – regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”; in sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento”, del mese e dell’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati “00MM” e “AAAA”.

 

IRPEF

Bonus asilo nido: l’INPS estende il beneficio e introduce l’automatismo per le domande future

INPS, Circolare 5 settembre 2025, n. 123

L’INPS, con circolare n. 123 del 5 settembre 2025, ha chiarito l’ampliamento dell’ambito di applicazione del bonus asilo nido. In base alle modifiche introdotte dall’art. 6-bis del D.L. n. 95/2025, ora il contributo non è più limitato solo agli asili nido pubblici e privati autorizzati, ma si estende a tutti i servizi educativi per l’infanzia previsti dal D.Lgs. n. 65/2017. Ciò significa che il bonus può essere richiesto anche per la frequenza di micronidi, “sezioni primavera”, spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare, purché le strutture siano autorizzate dalle regioni o dagli enti locali. Sono invece esclusi i centri per bambini e famiglie e i servizi puramente ricreativi.

La circolare INPS introduce un’altra importante novità a partire dal 1° gennaio 2026: le domande accolte avranno effetto anche per gli anni successivi fino al mese di agosto dell’anno in cui il bambino compie tre anni. Negli anni successivi al primo, sarà sufficiente che i richiedenti accedano al servizio telematico per confermare le mensilità richieste e allegare la prova di almeno un pagamento. Per i nidi pubblici con pagamento posticipato, basterà l’attestazione di iscrizione. Per il supporto domiciliare, invece, sarà necessario presentare ogni anno un’attestazione del pediatra che certifichi l’impossibilità di frequenza a causa di una grave patologia. L’INPS ha già comunicato alle proprie sedi territoriali di riesaminare le domande precedentemente respinte in base alle nuove regole.

 

AGEVOLAZIONI

Sostegno all’acquisto di veicoli elettrici per privati e microimprese

Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, D.M. 8 agosto 2025

È stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) 8 agosto 2025 (in G.U. Serie Generale n. 208 dell’8 settembre 2025), che stabilisce i criteri e le modalità per l’assegnazione di incentivi a fondo perduto per l’acquisto di veicoli elettrici, finanziati dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). L’obiettivo è favorire il rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri.

Gli incentivi, erogati come sconto in fattura dal venditore, sono destinati a:

  • persone fisiche: residenti in città con più di 50.000 abitanti e nelle relative aree di pendolarismo, che rottamano un veicolo termico euro 5 o inferiore e acquistano un veicolo elettrico M1 nuovo (con prezzo di listino fino a 35.000 euro, escluse le dotazioni opzionali). L’incentivo può arrivare a un massimo di 11.000 euro, a seconda del valore dell’ISEE del richiedente. La persona fisica che procede alla prenotazione del bonus deve risultare primo intestatario del veicolo da rottamare da almeno sei mesi;
  • microimprese: con sede nelle stesse aree urbane, che rottamano un veicolo termico omologo e acquistano fino a due veicoli elettrici nuovi di categoria N1 o N2. L’incentivo massimo è pari al 30% del prezzo (IVA esclusa), fino a 20.000 euro per ciascun veicolo. Il veicolo destinato alla rottamazione deve essere intestato da almeno sei mesi al titolare della microimpresa.

Per usufruire del bonus, è obbligatorio rottamare il veicolo usato, che non potrà essere reimmatricolato. Inoltre, l’acquirente deve mantenere la proprietà del veicolo nuovo per almeno 24 mesi. L’incentivo deve essere convalidato sulla piattaforma SOGEI entro 30 giorni dalla sua generazione. I bonus non sono cumulabili con altri incentivi nazionali o europei.

 

VERSAMENTI

Versamenti agli enti bilaterali: nuove causali contributo

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 4 settembre 2025, n. 48/E

Con Risoluzione n. 48/E del 4 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate, a seguito delle richieste pervenute dall’INPS, ha istituito le causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi all’Istituto da destinare ad Enti Bilaterali.

Come noto, con convenzioni stipulate tra l’Istituto Nazionale della Previdenza e gli Enti Bilaterali, i Fondi e le Casse aventi i caratteri di bilateralità è stato regolato, mediante il modello F24, il servizio di riscossione dei contributi all’INPS, che provvede successivamente al riconoscimento agli stessi Enti Bilaterali delle somme di rispettiva competenza.

Queste le causali istituite:

  • “EBSC” denominata “Ente Nazionale Bilaterale Scuola non statale (ENBiScuNS)”;
  • “ESBI” denominata “Ente Sviluppo Bilaterale Imprese per l’Italia (E.S.B.I.I.)”;
  • “EBWO” denominata “Ente Bilaterale EB WORK”;
  • “EISO” denominata “Ente Bilaterale Nazionale Innovazione e Sviluppo Organismo Paritetico (EBINNOVA)”;
  • “FUEB” denominata “Ente Bilaterale FESICA CONFSAL UNCI (FUEB)”.

 

AGEVOLAZIONI

NASpI e regime impatriati: l’Agenzia delle Entrate esclude l’agevolazione fiscale

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 1° settembre 2025, n. 228

Con Risposta n. 228 del 1° settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla possibilità di applicazione del regime speciale per lavoratori impatriati (art. 16, D.L. n. 147/2015), anche con riferimento alle somme percepite nel 2024 a titolo di NASpI.

L’Amministrazione ha precisato che, sebbene l’indennità di disoccupazione sia qualificata come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, essa non deriva dallo svolgimento di un’attività lavorativa in Italia, ma dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Per questo motivo le somme percepite a titolo di NASpI nel 2024 non possono beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati, che ha come obiettivo l’incentivazione del rientro di soggetti che producono effettivamente redditi da lavoro nel territorio nazionale, e devono quindi essere assoggettate a tassazione ordinaria per l’intero importo.

 

INCENTIVI

Fondoprofessioni finanzia corsi su intelligenza artificiale per studi professionali e aziende

Fondoprofessioni, Avviso 23 luglio 2025, n. 9/25

Fondoprofessioni finanzia la formazione continua dei dipendenti degli studi professionali e aziende collegate aderenti, rispondendo ai diversi fabbisogni di sviluppo delle competenze e della competitività, anche in considerazione delle evoluzioni del comparto professionale e del mercato del lavoro.

Con l’Avviso n. 9/25 dello scorso 23 luglio, a carattere sperimentale, Fondoprofessioni intende intervenire esclusivamente nell’ambito della formazione per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, attraverso il finanziamento di attività formative relative alla conoscenza e all’utilizzo dell’IA, destinate al singolo dipendente o ad un piccolo gruppo di colleghi, realizzabili anche sul posto di lavoro.

Obiettivi dell’Avviso:

  • finanziare piani formativi rivolti al singolo dipendente o a un piccolo gruppo di colleghi, che prevedano la conoscenza e l’utilizzo di strumenti basati sull’intelligenza artificiale, tenuto conto della specifica attività svolta dal discente/dai discenti;
  • promuovere una formazione altamente personalizzata, finalizzata a trasferire competenze/abilità per un uso consapevole, efficiente ed efficace dell’Intelligenza Artificiale all’interno del proprio Studio/Azienda;
  • sostenere un approccio formativo esperienziale e orientato alla concreta applicazione operativa all’interno dello specifico contesto lavorativo, anche attraverso percorsi di affiancamento e on the job.

 

AGEVOLAZIONI

No ai benefici prima casa per il nuovo acquisto se c’è comproprietà con il coniuge

Cassazione, Sentenza 3 settembre 2025, n. 24477

La comproprietà di un’abitazione con il coniuge nello stesso comune, anche se in regime di comunione ordinaria, impedisce di usufruire dei benefici “prima casa” per un nuovo acquisto. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24477 del 3 settembre 2025.

Per poter beneficiare delle agevolazioni “prima casa”, che prevedono l’imposta di registro ridotta al 2% (o l’IVA al 4%), l’acquirente non deve essere titolare, neanche in comproprietà con il coniuge, di diritti reali (proprietà, usufrutto, uso, abitazione) su un’altra casa situata nello stesso comune in cui si effettua il nuovo acquisto (lett. b, nota II-bis all’art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986).

Inoltre, non deve essere titolare, su tutto il territorio nazionale, di diritti su un’altra casa già acquistata con i benefici “prima casa” (lett. c).

La sentenza della Cassazione chiarisce che la regola della lett. b si applica a qualsiasi tipo di comproprietà con il coniuge, sia essa legale o ordinaria. Questo perché l’obbligo di coabitazione e il godimento congiunto dell’immobile in costanza di matrimonio rendono la casa idonea a soddisfare le esigenze abitative della famiglia, indipendentemente dal regime di comunione. Per cui, se si possiede già una casa con il coniuge nello stesso comune, non si ha diritto ai benefici per un secondo acquisto in quel comune.

La regola appena esposta non si applica se l’immobile già posseduto è oggettivamente inidoneo all’uso abitativo, come nel caso di un’abitazione inagibile. Su questo punto, la giurisprudenza ha già fornito dei chiarimenti (cfr. Cassazione n. 24478/2025, n. 20981/2021, n. 100/2010).

È importante sottolineare che la preclusione vale solo per la comproprietà con il coniuge. Se la comproprietà avviene con altri soggetti (ad esempio, fratelli o genitori), i benefici “prima casa” per il nuovo acquisto non sono preclusi.

 

PROFESSIONISTI

Riversamento automatico del domicilio digitale dei professionisti dal registro INI-PEC al registro INAD

AgID, Comunicato 28 luglio 2025

Con Comunicato indirizzato congiuntamente agli Ordini e Collegi professionali, l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy hanno ricordato che il riversamento automatico degli indirizzi PEC dei professionisti da INI-PEC a INAD è previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 6-quater, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005). Ogni PEC professionale presente in INI-PEC, dunque, viene automaticamente trasferita in INAD, dove assume valore come domicilio digitale della persona fisica.

Come noto, INI-PEC è realizzato e aggiornato a partire dagli elenchi degli indirizzi di posta elettronica certificata presenti nel Registro delle imprese o acquisiti dagli ordini o collegi professionali. Per quanto specificamente concerne il professionista iscritto in albi o collegi professionali, l’indirizzo PEC comunicato ex lege a INI-PEC da parte dell’ordine o collegio professionale costituisce il domicilio digitale del professionista, utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale correlate all’attività professionale del suo titolare.

INAD, invece, reca l’elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e dei professionisti ed enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali; gli indirizzi ivi registrati sono utilizzabili per comunicazioni aventi valore legale indirizzate all’ente di diritto privato, correlate all’attività professionale del professionista non iscritto in albi, elenchi o registri professionali o legate alla sfera privata della persona fisica.

Mentre l’iscrizione del domicilio digitale in INI-PEC è prescritta dalla normativa come obbligatoria e, per quanto concerne i professionisti, è automaticamente eseguita dagli ordini o collegi professionali a cui il professionista appartiene, l’iscrizione in INAD risulta invece facoltativa ed è rimessa alla libera iniziativa dell’utente; fa però eccezione alla predetta facoltatività la disposizione di cui all’art. 6-quater, comma 2, del CAD. La precisazione fornita nel comunicato si è resa necessaria in quanto, negli ultimi mesi, diversi professionisti avevano segnalato la presenza del proprio indirizzo PEC (originariamente registrato in INI-PEC, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle Imprese e dei Professionisti) anche su INAD, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle persone fisiche.

Cosa fare se non si desidera che la propria PEC professionale sia utilizzata anche per comunicazioni personali?

Dal portale domiciliodigitale.gov.it, dopo essersi autenticati tramite SPID, CIE o CNS, è possibile procedere in due modi:

  • modificare il domicilio digitale in INAD, indicando un indirizzo diverso da quello presente in INI-PEC (come, per esempio, un secondo indirizzo PEC dedicato alla sfera personale);
  • cancellare il domicilio digitale da INAD.

 

TERZO SETTORE

5 per mille: ultima chance per accreditarsi entro il 30 settembre

Gli enti no profit che non si sono accreditati in tempo per il riparto del 5 per mille 2025 hanno una seconda opportunità. Possono infatti regolarizzare la loro posizione entro il 30 settembre 2025 grazie all’istituto della “remissione in bonis”.

Per poter partecipare al riparto, l’ente deve soddisfare due condizioni entro il 30 settembre:

  1. presentare la domanda di accreditamento;
  2. pagare una sanzione di 250 euro tramite modello F24 ELIDE, utilizzando il codice tributo 8115 (senza possibilità di compensazione, come specificato dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 42/E del 1° giugno 2018).

Per gli Enti del Terzo Settore (ETS) c’è un requisito aggiuntivo. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che l’ente deve essere iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 31 dicembre 2025.Ciò significa che, anche se si presenta la domanda di accreditamento entro il 30 settembre, l’effettiva partecipazione al 5 per mille 2025 sarà garantita solo se l’ente otterrà l’iscrizione al RUNTS entro la fine dell’anno. I tempi per l’iscrizione al Registro sono quelli stabiliti dal D.M. n. 106 del 15 settembre 2020.

Un aspetto positivo è che l’accreditamento ottenuto per l’anno in corso è valido anche per gli anni successivi, a meno che non vengano meno i requisiti per accedere al beneficio.

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Agenzia delle Entrate: attenzione alle false email WeTransfer, rischio di furto credenziali

Agenzia delle entrate, Avviso 5 settembre 2025

Con avviso del 5 settembre l’Agenzia delle Entrate ha avvertito i contribuenti che è in corso una campagna di phishing ai danni della stessa Agenzia, mirata al furto delle credenziali di posta elettronica delle potenziali vittime, e realizzata tramite false notifiche e-mail che sembrano provenire dal noto servizio di condivisione file WeTransfer.

Le comunicazioni, infatti, hanno le sembianze delle notifiche del servizio WeTransfer e sembrano provenire da un dominio istituzionale (gov.it), inducendo così il destinatario a scaricare i documenti fiscali allegati alla stessa, tra i quali una presunta falsa fattura denominata “FatturaAgenziaEntrate.pdf”.

Le comunicazioni, inoltre, trasmettono un senso d’urgenza dato dalla presenza, nel corpo del messaggio, di una scadenza imminente (“Scade oggi”).

L’Agenzia, totalmente estranea a questa tipologia di comunicazioni, raccomanda come di consueto di prestare la massima attenzione e di non cliccare sui link in esse presenti, di non scaricare, aprire e compilare eventuali allegati, di non fornire credenziali d’accesso, dati personali e le coordinate bancarie in occasione di eventuali telefonate legate a questo tipo di fenomeni e di non ricontattare assolutamente il mittente di eventuali comunicazioni.

 

 

 

 

APPROFONDIMENTI

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Adesione e revoca al CPB 2025-2026: scadenze e modalità

Il concordato preventivo biennale (CPB) è un procedimento che permette a imprese e professionisti di concordare preventivamente i redditi e il valore della produzione netta da tassare per un biennio. Questa è una scelta facoltativa che si basa su dati previsionali, e può portare sia a benefici che a rischi. Il CPB garantisce una maggiore certezza fiscale, “bloccando” la pretesa del Fisco sui redditi concordati, indipendentemente dai risultati effettivi.

Le nuove regole, in vigore dal 1° gennaio 2025, si applicano al biennio 2025-2026. L’adesione, da comunicare entro il 30 settembre, è riservata ai soggetti che applicano gli ISA, mentre i contribuenti in regime forfetario sono definitivamente esclusi a partire dal 2025.

Il decreto “Correttivo” (D.Lgs. n. 81/2025) ha introdotto importanti novità per i soggetti con alta affidabilità fiscale (ISA da 8 a 10).

Per questi contribuenti, la proposta di maggior reddito dell’Agenzia non può superare specifiche percentuali di incremento rispetto al reddito del 2024:

  • +10% per un ISA pari a 10,
  • +15% per un ISA tra 9 e meno di 10,
  • e +25% per un ISA tra 8 e meno di 9.

Tali tetti non si applicano se il reddito proposto, pur superando le soglie, è comunque inferiore ai valori di riferimento settoriali. L’adesione garantisce l’accesso a tutti i benefici premiali previsti dal regime ISA, indipendentemente dal punteggio che si conseguirà nel biennio. Tra questi, i più rilevanti sono l’esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti fino a 70.000 euro annui per l’IVA e fino a 50.000 euro per imposte dirette e IRAP. Il beneficio relativo all’IVA decorre immediatamente, già dalla dichiarazione IVA 2026. È confermata la possibilità di tassare il “maggior reddito” concordato con un’imposta sostitutiva agevolata, con aliquote del 10%, 12% o 15% in base al punteggio ISA 2024. Tuttavia, se il reddito concordato supera gli 85.000 euro, la parte eccedente sarà tassata con l’aliquota IRPEF massima (43%) o IRES (24%). Per il primo anno (2025), l’incremento di reddito proposto sarà “scontato” del 50%. Infine, il nuovo ravvedimento speciale per le annualità 2019-2023 è accessibile solo ai soggetti ISA che aderiscono al CPB 2025-2026.

L’accesso al CPB è precluso a chi, al 31 dicembre 2024, ha debiti tributari o contributivi divenuti definitivi e superiori a 5.000 euro. Tuttavia, è possibile sanare la situazione estinguendo l’eccedenza prima di accettare la proposta. Non possono aderire i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti (2021, 2022, 2023), o che hanno subito condanne definitive per specifici reati negli stessi periodi. Una nuova clausola introduce un “blocco reciproco” per i professionisti che partecipano a un’associazione professionale (o STP): un professionista è escluso dal CPB se la sua associazione non vi aderisce, e viceversa.

Il rischio più critico è la decadenza, che annulla il concordato retroattivamente per entrambi gli anni. La decadenza scatta se i dati comunicati per la proposta (relativi al 2024) erano inesatti e hanno generato un reddito concordato inferiore di oltre il 30% rispetto a quello corretto. Scatta anche in caso di omesso versamento delle somme dovute in base al reddito concordato: per evitare la decadenza, è obbligatorio pagare l’intero importo (senza possibilità di rateazione) entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione 36-bis.

La normativa prevede che l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza intensificheranno i controlli verso i contribuenti che non aderiscono al CPB o che ne decadono, applicando anche soglie ridotte della metà per le sanzioni accessorie.

L’adesione al CPB 2025-2026 comporta una proroga dei termini di decadenza per l’accertamento dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026.

Il ravvedimento speciale per le annualità 2019-2023 comporta una proroga dei termini di accertamento al 31 dicembre 2028.

L’adesione è una decisione complessa che richiede un’analisi attenta dei benefici e dei rischi. Le nuove soglie “anti-aumento” per i soggetti virtuosi rendono la proposta potenzialmente più equa. Tuttavia, l’adesione richiede una “fedeltà fiscale” assoluta, pena la decadenza retroattiva in caso di inesattezze nei dati o mancati pagamenti.

 

AGEVOLAZIONI

Nuovo modello di comunicazione per Superbonus 2025

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 7 agosto 2025, n. 321370

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello che permette di comunicare la scelta tra sconto in fattura e cessione del credito per le spese sostenute nel 2025 relative al Superbonus. Si tratta dell’unica agevolazione a cui, a oggi, è ancora possibile applicare queste due opzioni, ma solo in casi specifici.

La possibilità di scegliere una delle due opzioni è molto limitata, in seguito alle restrizioni introdotte da vari decreti legge (D.L. n. 11/2023, D.L. n. 212/2023 e D.L. n. 39/2024). Si può usufruirne se i lavori svolti rientrano nelle casistiche previste da queste norme.

Per poter comunicare l’opzione, è fondamentale avere la documentazione in regola:

  • Asseverazioni tecniche:
  • per gli interventi di efficientamento energetico (ecobonus): un tecnico deve certificare il rispetto dei requisiti e la congruità dei costi, inviando la documentazione all’ENEA;
  • per gli interventi sismici (sismabonus): un professionista strutturale deve attestare la riduzione del rischio e la congruità delle spese, secondo il D.M. n. 58/2017.
  • Visto di conformità: un professionista abilitato (commercialista, esperto contabile, consulente del lavoro, CAF) deve verificare che la documentazione sia completa e corretta, inclusa l’idoneità delle coperture assicurative.

La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo 2026 per le spese sostenute nel 2025.

L’invio avviene telematicamente e cambia a seconda dei casi:

  • per singole unità immobiliari: l’invio è a carico del professionista che ha rilasciato il visto di conformità;
  • per interventi condominiali: l’invio può essere fatto dal professionista che ha rilasciato il visto o dall’amministratore di condominio.

Se l’intervento richiede l’invio all’ENEA, la comunicazione potrà essere inviata solo a partire dal quinto giorno successivo al rilascio della ricevuta di avvenuta trasmissione da parte dell’ENEA.

Il rispetto dei termini è cruciale. Se la comunicazione non viene inviata entro la scadenza, le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito non sono più valide. A differenza del passato, non è più possibile rimediare con la “remissione in bonis” (come stabilito dall’art. 2, comma 1, D.L. n. 39/2024).

Una volta ottenuta la cessione del credito o lo sconto, il credito d’imposta che ne deriva può essere utilizzato solo in compensazione con il modello f24, rispettando la stessa ripartizione in rate annuali della detrazione originale. Il credito può essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo alla corretta ricezione della comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate e comunque non prima del 1° gennaio 2026.

Il credito non fruito entro il 31 dicembre di ciascun anno non può essere riportato agli anni successivi, non è rimborsabile e non può essere ulteriormente ceduto.

 

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Martedì 30 settembre 2025 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA – LIPE Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica
Martedì 30 settembre 2025 Adesione al concordato preventivo biennale Termine ultimo per la presentazione del modello CPB per l’adesione al concordato preventivo biennale. Imprese e lavoratori autonomi, soggetti ISA, che intendono aderire al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026. Telematica

 

Approfondisci

Newsletter Agosto 2025:

 

IN BREVE
  • Via libera al ravvedimento speciale per chi aderisce al CPB 2025-2026
  • La “tregua” estiva dell’Agenzia delle Entrate
  • Le novità degli ISA per il periodo d’imposta 2024 nella circolare dell’Agenzia delle Entrate
  • L’Agenzia informa il contribuente sulle anomalie ISA
  • Più tempo per i controlli formali delle dichiarazioni dei redditi 2023
  • Spese sanitarie 730: ok al prospetto STS con autodichiarazione
  • Fringe benefit auto aziendali: tassazione ordinaria se la consegna avviene dopo il 30 giugno 2025
  • Il nuovo Testo unico IVA approvato in esame preliminare
  • Credito d’imposta ricerca e sviluppo: atto di indirizzo MEF su distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti
  • Attiva la procedura web per la scelta dell’8, 5 e 2 per mille online
  • Dichiarazione di successione online con procedura semplificata
APPROFONDIMENTI
  • La sospensione feriale dei termini per il 2025
  • Illustrate le principali novità degli ISA per il periodo d’imposta 2024
PRINCIPALI SCADENZE

 

 

IN BREVE

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Via libera al ravvedimento speciale per chi aderisce al CPB 2025-2026

Importanti novità dal fronte fiscale: il Senato ha dato il via libera definitivo alla conversione del decreto Fiscale (D.L. n. 84/2025). Dopo l’approvazione della Commissione Finanze e il voto finale dell’Assemblea di Palazzo Madama, il provvedimento è stato approvato in via definitiva.

Tra le modifiche più rilevanti, emerge un nuovo regime di ravvedimento speciale, specificamente pensato per chi aderisce al Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2025-2026.

Grazie a un emendamento approvato alla Camera, i soggetti che hanno applicato gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e che aderiranno al CPB per il biennio d’imposta 2025-2026, potranno usufruire di questo ravvedimento. Questo comporta il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP e consente il ravvedimento delle annualità dal 2019 al 2023 attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva.

Possono usufruirne i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale e che, nei periodi d’imposta dal 2019 al 2023, abbiano:

  • applicato gli ISA;
  • dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA legate alla pandemia da Covid-19;
  • dichiarato una condizione di non normale svolgimento dell’attività (secondo l’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017).

La base imponibile è la differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato per ciascun anno e il valore effettivo incrementato di una percentuale variabile in base al punteggio ISA:

  • 5% per ISA pari a 10;
  • 10% per ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
  • 20% per ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
  • 30% per ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
  • 40% per ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
  • 50% per ISA inferiore a 3.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva è:

  • 10% se il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
  • 12% se il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  • 15% se il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

Il versamento minimo è di 1.000 euro.

Per il pagamento si potrà scegliere tra:

  • un’unica soluzione tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026;
  • un massimo di 10 rate mensili (contro le 24 dell’anno scorso), maggiorate di interessi.

Non possono ricorrere al ravvedimento speciale coloro che, prima del pagamento (o della prima rata), abbiano ricevuto la notifica di:

  • pvc (processo verbale di constatazione);
  • schema d’atto di accertamento;
  • atto di recupero di crediti inesistenti, per l’annualità interessata.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

La “tregua” estiva dell’Agenzia delle Entrate

Anche quest’anno, dal 1° agosto al 4 settembre 2025 l’Agenzia delle Entrate sospenderà l’invio delle comunicazioni fiscali quali lettere di compliance, avvisi bonari o richieste di pagamento per errori dichiarativi. Tutte le richieste di documenti e informazioni che scadono tra il 1° agosto al 4 settembre 2025 vedranno il proprio termine bloccato, con ripresa della decorrenza a partire dal successivo 5 settembre 2025.

Nello stesso periodo, dal 1° agosto al 4 settembre, sono sospesi i versamenti e le richieste di chiarimenti collegati ai cosiddetti “avvisi bonari” e agli avvisi di liquidazione relativi ai redditi a tassazione separata.

Vedi l’Approfondimento

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Le novità degli ISA per il periodo d’imposta 2024 nella circolare dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Circolare 18 luglio 2025, n. 11/E

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la circolare 18 luglio 2025, n. 11/E volta a illustrare le principali novità relative agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2024. Questo documento fornisce chiarimenti essenziali per professionisti e contribuenti, delineando gli aggiornamenti normativi e le modifiche introdotte per l’applicazione degli indicatori che mirano a misurare l’affidabilità fiscale delle attività economiche.

Vedi l’Approfondimento

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

L’Agenzia informa il contribuente sulle anomalie ISA

L’Agenzia delle Entrate si appresta a dare il via ad una nuova fase di comunicazioni ai contribuenti al fine di promuovere la compliance spontanea.

Oggetto di queste comunicazioni saranno le potenziali anomalie o incoerenze riscontrate tra i dati dichiarati dai contribuenti nel periodo d’imposta 2023 (anno d’imposta 2022) e quelli elaborati attraverso gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA).

Tale iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di risk assessment e ha l’obiettivo di favorire una correzione spontanea da parte dei contribuenti, anticipando eventuali attività di controllo e riducendo il contenzioso tributario. È importante sottolineare che queste comunicazioni non costituiscono avvisi di accertamento, bensì sollecitazioni alla verifica della propria posizione fiscale.

Le comunicazioni saranno indirizzate ai soggetti che presentano una o più delle seguenti condizioni:

  • Punteggio ISA inferiore alla soglia di affidabilità: viene segnalato un punteggio ISA che si discosta significativamente dal valore atteso per il settore di attività economica di riferimento, indicando una potenziale minore affidabilità fiscale;
  • Incoerenza tra dati ISA e informazioni disponibili: si riscontrano discordanze tra i dati dichiarati nel modello ISA e le informazioni acquisite dall’Amministrazione finanziaria tramite altre fonti (es. fatturazione elettronica, certificazioni uniche, comunicazioni annuali). Tali incoerenze possono riguardare, ad esempio, ricavi, costi o altri elementi rilevanti per la determinazione del reddito;
  • Anomalie nella compilazione del modello ISA: vengono rilevate omissioni o errori nella compilazione di campi specifici del modello ISA che possono compromettere l’elaborazione corretta dell’indice o la completezza delle informazioni fornite.

I contribuenti che riceveranno la comunicazione sono invitati ad adottare le seguenti misure:

  1. Analisi approfondita delle anomalie segnalate: è indispensabile procedere a un’accurata verifica dei dati contabili e documentali in proprio possesso, confrontandoli con le specifiche anomalie indicate dall’Agenzia;
  2. Consulenza professionale: si raccomanda vivamente di consultare il proprio intermediario fiscale (commercialista o consulente del lavoro) per un’analisi tecnica e per la definizione della strategia più opportuna. Il professionista potrà supportare il contribuente nella comprensione delle discrepanze e nella valutazione delle possibili azioni correttive;
  3. Regolarizzazione tramite dichiarazione integrativa: qualora le verifiche confermino l’esistenza di errori od omissioni, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione integrativa. Tale adempimento permette di sanare la posizione irregolare e, ove applicabile, di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, beneficiando di una riduzione delle sanzioni amministrative;
  4. Assenza di azioni in caso di correttezza: nel caso in cui, a seguito di un’attenta disamina, il contribuente ritenga che i dati dichiarati siano corretti e non vi siano anomalie da sanare, non sarà necessaria alcuna azione. Tuttavia, è opportuno mantenere a disposizione tutta la documentazione utile a dimostrare la correttezza della propria posizione in caso di future richieste di chiarimento.

Le comunicazioni saranno rese disponibili ai contribuenti e ai loro intermediari attraverso i seguenti canali:

  • Cassetto fiscale: accesso diretto tramite la piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate;
  • Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata A/R: in specifici casi, le comunicazioni potranno essere recapitate anche tramite questi mezzi tradizionali.

Questa iniziativa si configura come un importante strumento di prevenzione e assistenza fiscale, volto a instaurare un rapporto di maggiore fiducia e collaborazione tra Fisco e contribuente, nel segno della trasparenza e dell’adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Più tempo per i controlli formali delle dichiarazioni dei redditi 2023

CNDCEC, Informativa 14 luglio 2025, n. 110

Slitta a settembre il termine per rispondere alle comunicazioni di irregolarità (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973) relative alle dichiarazioni dei redditi 2023.

Con l’Informativa n. 110 del 14 luglio, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha reso noto che, per la trasmissione della documentazione relativa al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi per il periodo d’imposta 2022, c’è tempo fino ai primi quindici giorni di settembre.

Il CNDCEC ha ricordato che l’Agenzia delle Entrate, nella nell’ultima decade del mese di giugno e nel mese di luglio, ha recapitato delle richieste con cui si invitavano i contribuenti a trasmettere la documentazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Cadendo questo termine in un periodo già critico per gli studi professionali per i numerosi adempimenti in scadenza nel mese di luglio, è stata valutata dallo stesso Consiglio Nazionale, insieme ai vertici dell’Agenzia delle Entrate, la possibilità di uno slittamento del predetto termine a dopo la pausa estiva.

Al termine delle interlocuzioni l’Agenzia ha rappresentato che, “in ogni caso, la documentazione sarà valutata anche se trasmessa oltre il suddetto termine” di 30 giorni (termine non previsto dalla legge e, quindi, da considerarsi meramente ordinatorio) e che per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti vige la sospensione dei termini dal 1° agosto al 4 settembre prevista dall’art. 37, comma 11-bis, secondo periodo, del D.L. 223/2006”.

In questo contesto l’Agenzia ha precisato di aver diramato istruzioni agli Uffici territoriali di non procedere alla comunicazione degli esiti del controllo formale anche laddove il suddetto termine di 30 giorni cada in prossimità del periodo di sospensione.

Considerato quindi, ha precisato il CNDCEC, che le comunicazioni sono state recapitate a partire dall’ultima decade di giugno, la trasmissione della documentazione e delle informazioni richieste potrà avvenire, senza conseguenze, indicativamente anche nei primi quindici giorni del prossimo mese di settembre.

 

 

DICHIARAZIONI

Spese sanitarie 730: ok al prospetto STS con autodichiarazione

Agenzia delle Entrate, FAQ 17 luglio 2025

In una FAQ del 17 luglio l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile attestare il sostenimento delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione dei redditi (modello 730 e/o modello Redditi Persone fisiche) tramite il prospetto di dettagli spese scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria, in alternativa alla conservazione dei singoli documenti di spesa (scontrini, ricevute, fatture, ecc.).

A tal fine, è necessario che il prospetto sia accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con il quale il contribuente attesta che il documento corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.

Naturalmente, resta fermo che qualora la detrazione spettasse unicamente in presenza di determinate condizioni soggettive, il contribuente è tenuto a conservare ed esibire la relativa documentazione che ne attesti la sussistenza.

 

 

IMPOSTE DIRETTE

Fringe benefit auto aziendali: tassazione ordinaria se la consegna avviene dopo il 30 giugno 2025

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 22 luglio 2025, n. 192

Ai veicoli aziendali ordinati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma assegnati in data successiva al 30 giugno 2025, si applica il criterio di tassazione del fringe benefit basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo aziendale.

A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 192 del 22 luglio.

L’Agenzia ha chiarito che, in simili casi, non si applica né la vecchia disciplina né la nuova agevolata introdotta dalla legge di Bilancio 2025, ma il regime ordinario basato sul valore normale. Questo perché il veicolo, pur essendo stato ordinato e concesso ad uso promiscuo con contratto stipulato entro il 2024, viene consegnato oltre il termine del 30 giugno 2025 previsto dalla disciplina transitoria (art. 1, comma 48-bis, legge n. 207/2024).

La conclusione si fonda sull’interpretazione sistematica delle norme e sui chiarimenti contenuti nella circolare n. 10/E del 2025, secondo cui la data di consegna del veicolo al dipendente è elemento essenziale per determinare il regime fiscale applicabile.

 

 

IVA

Il nuovo Testo Unico IVA approvato in esame preliminare

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14 luglio 2025, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo contenente il Testo Unico in materia di imposta sul valore aggiunto.

Il provvedimento, in attuazione della legge di delega al Governo per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), trasfonde in un unico testo la disciplina IVA, abrogando contestualmente le disposizioni di riferimento

Il nuovo testo unico, strutturato in XVIII Titoli per complessivi 171 articoli, raccoglierà quindi le disposizioni attualmente contenute:

  • nel D.P.R. n. 633 del 1972 (operazioni nazionali);
  • nel D.L. n. 331/1993 (operazioni intracomunitarie);
  • in ulteriori norme che, nel corso del tempo, hanno integrato la disciplina IVA.

Il nuovo Testo Unico, dopo la definitiva approvazione, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026.

 

 

AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta ricerca e sviluppo: atto di indirizzo MEF su distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Atto di indirizzo 1° luglio 2025

Con l’Atto di indirizzo del 1° luglio 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito le coordinate interpretative per distinguere in modo certo tra “crediti d’imposta inesistenti” e “crediti non spettanti”.

Il documento introduce una più rigorosa distinzione normativa e sanzionatoria tra le fattispecie di:

  • crediti non spettanti (art. 1, comma 1, lett. g-quinquies, D.Lgs. n. 74/2000): crediti formalmente esistenti ma utilizzati in violazione delle modalità previste, ad esempio per errori su importi, tempi o adempimenti;
  • crediti inesistenti (art. 1, comma 1, lett. g-quater, lett. g-quinquies, D.Lgs. n. 74/2000): crediti privi dei presupposti oggettivi o soggettivi, o ottenuti tramite artifici o documentazione falsa.

La tipologia di “non spettanza” si verifica quando, ferma restando la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi specificatamente individuati nella normativa di riferimento, il credito d’imposta difetta di ulteriori elementi o qualità individuate da fonti tecniche di dettaglio non specificatamente richiamate nella normativa, primaria e secondaria, dell’agevolazione (pur senza uno specifico richiamo è chiaro il riferimento al “manuale di Frascati”).

Ricordiamo che:

  • sotto il profilo sanzionatorio, per i crediti inesistenti, è prevista una sanzione del 70% (raddoppiata in caso di frode), per i crediti non spettanti, si applicano sanzioni in base al tipo di violazione;
  • i termini per gli atti di recupero sono entro il 31 dicembre del 5° anno per i crediti non spettanti ed entro il 31 dicembre dell’8° anno per i crediti inesistenti (10 anni per i crediti d’imposta utilizzati negli anni 2016 e 2017.

Attenzione, si fa riferimento alla compensazione e non alla maturazione.

Per redimere eventuali contestazioni riferite alla fattispecie dei crediti “inesistenti”, l’atto di indirizzo ricorda che il contribuente può dotarsi di una certificazione rilasciata da soggetti qualificati e ammessi a sottoscriverla, che attesti che le attività svolte rientrano tra quelle ammissibili, per fornire garanzia “ex ante” sulla spettanza del credito.

 

 

DICHIARAZIONI

Attiva la procedura web per la scelta dell’8, 5 e 2 per mille online

Ogni anno, in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono destinare una quota dell’IRPEF a determinati soggetti, scelti tra categorie specifiche autorizzate a ricevere tale quota perché perseguono determinati scopi di utilità sociale.

Tuttavia, anche chi è esonerato dalla dichiarazione può esprimere le proprie scelte, inviandole autonomamente.

Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate è attiva la procedura web che permette, ai contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, di scegliere a chi destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’IRPEF, esprimendo quindi le loro preferenze direttamente online, con facilità e senza dover installare software sul proprio pc. Il nuovo servizio si affianca a quello già esistente, da scaricare sul computer.

Accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tramite Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns), è necessario selezionare tra i “Servizi” disponibili quello dedicato alla “Scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF”. Da qui si prosegue scegliendo i beneficiari rispettivamente dell’8, 5 e 2 per mille.

In assenza di preferenze occorre spuntare la voce “Nessuna scelta” per passare alla scheda successiva.

Dopo aver compilato le schede e controllato il “Riepilogo” delle preferenze, si clicca sul pulsante “Invia”. Terminata la ricezione da parte del sistema, è possibile consultare le ricevute delle scelte inviate.

 

 

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI

Dichiarazione di successione online con procedura semplificata

A seguito delle modifiche apportate al Testo Unico sulle successioni e donazioni, a partire dalle successioni aperte dal 1° gennaio 2025 i contribuenti devono autoliquidare l’imposta, sulla base dei dati indicati nella dichiarazione di successione.

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il nuovo servizio online che permette di calcolare in automatico l’imposta da versare.

La novità riguarda le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, per le quali l’importo dovuto non viene più richiesto dall’Ufficio delle Entrate ma determinato e versato in autonomia dal contribuente. Ora, infatti, è il sistema a calcolare in automatico l’importo all’interno del quadro EF del modello.

Inoltre, è disponibile per il contribuente un prospetto riepilogativo, che è possibile salvare o stampare, con l’ammontare dell’imposta ripartita per ciascun erede, chiamato e/o legatario.

Per le successioni aperte prima del 1° gennaio 2025, ricordano le Entrate, l’imposta continuerà ad essere liquidata dagli uffici territoriali delle Entrate.

La dichiarazione di successione può essere presentata:

  • attraverso i servizi telematici;
  • tramite un intermediario abilitato;
  • presso un ufficio dell’Agenzia.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

La sospensione feriale dei termini per il 2025

Anche quest’anno, dal 1° agosto al 4 settembre 2025 l’Agenzia delle Entrate sospenderà l’invio delle comunicazioni fiscali quali lettere di compliance, avvisi bonari o richieste di pagamento per errori dichiarativi. Tutte le richieste di documenti e informazioni che scadono tra il 1° agosto al 4 settembre 2025 vedranno il proprio termine bloccato, con ripresa della decorrenza a partire dal successivo 5 settembre 2025.

Nello stesso periodo, dal 1° agosto al 4 settembre, sono sospesi i versamenti e le richieste di chiarimenti collegati ai cosiddetti “avvisi bonari” e agli avvisi di liquidazione relativi ai redditi a tassazione separata.

L’art. 10, comma 1 del c.d. decreto “Adempimenti” (D.Lgs n. 1/2024) ha poi introdotto altri due periodi di sospensione, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre di ogni anno, dell’invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle Entrate. Si tratta, in particolare:

  • delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni (di cui agli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972);
  • delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni (di cui all’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973);
  • delle comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata ( di cui all’art. 1, comma 412, della Legge n. 311/2004);
  • delle lettere di invito per l’adempimento spontaneo (cosiddette “lettere di compliance” di cui all’art. 1, commi da 634 a 636, della Legge n. 190/2014).

Alcune attività restano però attive nonostante la sospensione. La circolare n. 9/E/2024 ha chiarito che in caso di urgenze, quali il rischio di prescrizione, notizie di reato, o situazioni legate a procedure concorsuali, l’Agenzia delle Entrate potrà comunque intervenire anche nel mese di agosto. La normativa (art. 10, comma 2, del decreto “Adempimenti”) prevede che la sospensione dell’invio degli atti da parte dell’Agenzia delle Entrate nel periodo 1° agosto-31 agosto non incida sulla sospensione relativa al periodo 1° agosto-4 settembre, dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti da parte della stessa Agenzia delle Entrate oppure da altri enti impositori. Ne consegue che, qualora l’Ufficio, ravvisando ragioni di indifferibilità, invii comunque una comunicazione di irregolarità derivante dal controllo automatizzato nel periodo 1° agosto-31 agosto, il termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute inizierà comunque a decorrere dal 4 settembre (a prescindere dalla data di ricezione della stessa avvenuta in agosto).

L’invito, per evitare sorprese, è comunque quello di non perdere di vista le comunicazioni PEC nemmeno nel periodo estivo.

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Illustrate le principali novità degli ISA per il periodo d’imposta 2024

Agenzia delle Entrate, Circolare 18 luglio 2025, n. 11/E

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la circolare 18 luglio 2025, n. 11/E volta a illustrare le principali novità relative agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2024. Questo documento fornisce chiarimenti essenziali per professionisti e contribuenti, delineando gli aggiornamenti normativi e le modifiche introdotte per l’applicazione degli indicatori che mirano a misurare l’affidabilità fiscale delle attività economiche.

L’introduzione di modifiche agli ISA è un processo continuo, volto a rendere questi strumenti sempre più aderenti alla realtà economica e alle evoluzioni dei settori produttivi. Le innovazioni per il 2024 si concentrano su diversi aspetti, tra cui l’aggiornamento dei modelli di calcolo, l’introduzione di nuove variabili e la revisione di quelle esistenti, nonché l’adeguamento ai mutamenti del contesto economico generale.

 

Principali aree di aggiornamento

La circolare si concentra su alcune aree chiave di rinnovamento:

  • revisione degli indicatori di affidabilità: sono stati aggiornati o introdotti nuovi indicatori che riflettono in modo più preciso la capacità di generare ricavi o compensi e la coerenza tra i dati dichiarati e le caratteristiche strutturali e congiunturali dell’attività economica;
  • adattamento ai settori specifici: particolare attenzione è stata dedicata all’adeguamento degli ISA alle specificità di determinati settori economici, con l’obiettivo di renderli più rappresentativi e meno penalizzanti per le imprese che operano in contesti con dinamiche peculiari;
  • gestione delle anomalie e delle non conformità: vengono forniti chiarimenti sulle modalità di gestione delle anomalie riscontrate durante l’applicazione degli ISA e sulle procedure di regolarizzazione. Si ribadisce l’importanza della compliance spontanea e degli strumenti a disposizione del contribuente per sanare eventuali posizioni irregolari;
  • impatto delle modifiche normative: la circolare analizza come le recenti modifiche normative in ambito fiscale possano influenzare l’applicazione e l’esito degli ISA, fornendo indicazioni per una corretta interpretazione.

 

Obiettivi delle novità

Le modifiche introdotte per il periodo d’imposta 2024 sono finalizzate a:

  • migliorare la capacità diagnostica degli ISA: rendere gli indici più efficaci nell’individuazione di comportamenti fiscali non conformi e, al contempo, nella premialità dei contribuenti più affidabili;
  • ridurre il carico amministrativo: semplificare, laddove possibile, gli adempimenti a carico dei contribuenti e dei loro intermediari, pur mantenendo un elevato livello di controllo;
  • fasciare un rapporto collaborativo: promuovere un dialogo costruttivo tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, basato sulla trasparenza e sulla prevenzione degli illeciti.

 

Considerazioni per i contribuenti e gli intermediari

Per i contribuenti e, in particolar modo, per gli intermediari fiscali, è fondamentale un’attenta lettura e comprensione delle indicazioni contenute nella circolare. Ciò consentirà una corretta compilazione dei modelli ISA per il periodo d’imposta 2024 e una gestione proattiva delle eventuali criticità. L’aggiornamento costante sulle evoluzioni degli ISA è un requisito essenziale per garantire la piena conformità fiscale e per sfruttare appieno i benefici derivanti da un elevato livello di affidabilità.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Martedì 30 settembre 2025 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA – LIPE Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

 

Approfondisci

Comunicazione FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Comunichiamo che, per un problema di sincronizzazione con il portale dell’Agenzia delle Entrate, le fatture passive e solo le notifiche delle fatture attive ricevute o spedite da venerdì 17 luglio a lunedì 21 luglio non sono presenti sulla piattaforma HUB.

Momentaneamente le fatture ricevute sono solo presenti nel proprio cassetto fiscale.

Dal 29 luglio le fatture passive del periodo sopra menzionato saranno sincronizzate automaticamente e pubblicate sulla piattaforma HUB, mentre, per la sincronizzazione delle notifiche delle fatture attive la sincronizzazione terminerà nella giornata del 22 luglio.

Approfondisci

NEWSLETTER Luglio 2025:

IN BREVE
  • Scadenza IMU e ravvedimento operoso
  • Il nuovo decreto “Economia”: cosa prevede
  • Proroga “naturale” del versamento delle imposte per le società di capitali che approvano il bilancio a giugno
  • Rinnovo automatico per il consolidato e la trasparenza fiscale
  • Comunicazione PEC degli amministratori: proroga al 31 dicembre
  • Maxi deduzione per nuove assunzioni: società collegate escluse dal calcolo dell’incremento occupazionale
  • Nuove soglie per le proposte di CPB per i soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale
  • BRIS: i Registri delle imprese UE on line
  • CBP: i chiarimenti delle Entrate sul versamento dell’imposta sostitutiva da parte dell’impresa familiare
  • Segnalazione operazioni sospette 2024 cripto attività (dal sito UIF)
  • Novità superbonus 2025: CILA, delibere e scadenze nella circolare dell’Agenzia
  • Bonus edilizi: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sulle novità 2025
  • Tutte le agevolazioni della Dichiarazione 2025 nella Guida dell’Agenzia delle Entrate
APPROFONDIMENTI
  • Il ravvedimento operoso IMU
  • Fisco, imprese e innovazione nel nuovo decreto “Economia”
PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

IMU

Scadenza IMU e ravvedimento operoso

Il 16 giugno 2025 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU.

È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IMPOSTE DIRETTE

Il nuovo decreto “Economia”: cosa prevede

D.L. 30 giugno 2025, n. 95

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 30 giugno 2025, il D.L. 30 giugno 2025, n. 95, che introduce disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

Tra le misure previste la proroga della sospensione della cosiddetta “sugar tax” fino al 1° gennaio 2026, l’applicazione dell’IVA agevolata al 5% per gli oggetti d’arte, di antiquariato e di collezione che vengono venduti, oltre a disposizioni in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici 2015-2018 e potenziamento del governo del sistema dei dispositivi medici.

Vedi l’Approfondimento

 

 

VERSAMENTI

Proroga “naturale” del versamento delle imposte per le società di capitali che approvano il bilancio a giugno

Per le società di capitali che approvano il bilancio nel mese di giugno 2025 (entro il termine di 180 giorni) il termine per versare le imposte sul reddito a saldo 2024 e primo acconto 2025, scade normalmente alla fine del mese di luglio, in particolare il 30 luglio, senza l’applicazione di alcuna maggiorazione.

Ne consegue che, applicando la maggiorazione dello 0,40%, si potranno sfruttare ulteriori 30 giorni e, la scadenza con la maggiorazione dello 0,40% sarà il 29 agosto 2025.

 

 

IMPOSTE SUI REDDITI

Rinnovo automatico per il consolidato e la trasparenza fiscale

A partire dal 2017, l’art. 7-quater del D.L. n. 193/2016 (convertito dalla legge n. 225/2016) ha introdotto il rinnovo automatico delle opzioni per aderire ai regimi speciali:

  • del consolidato fiscale nazionale e mondiale;
  • della trasparenza fiscale;
  • della tonnage tax.

Non occorrerà quindi alcuna nuova comunicazione per il rinnovo ordinariamente previsto dalla legge dei regimi sopracitati; l’eventuale revoca dell’opzione andrà invece comunicata con le stesse modalità e termini previsti per la scelta originaria.

 

 

ADEMPIMENTI

Comunicazione PEC degli amministratori: proroga al 31 dicembre

MIMIT, Nota 25 giugno 2025 n. 127654

A pochi giorni dalla scadenza, il MIMIT ha comunicato il differimento al 31 dicembre 2025 del termine di primo adempimento per le imprese già costituite alla data del 1° gennaio 2025.

Il MIMIT ha però al momento lasciato immodificate le linee interpretative e le ulteriori indicazioni operative fornite in precedenza, che avevano generato il caos che ha visto diverse CCIAA operare con modalità in contrasto tra loro e con grave disagio per le imprese e gli operatori del settore.

 

 

IMPOSTE SUI REDDITI

Maxi deduzione per nuove assunzioni: società collegate escluse dal calcolo dell’incremento occupazionale

D.L. 17 giugno 2025, n. 84, art. 3

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno è stato pubblicato il D.L. 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale.

L’art. 3 del decreto riguarda le modifiche alle disposizioni concernenti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, ossia la modifica alla disciplina della maxi deduzione del 120% o 130% per le assunzioni a tempo indeterminato.

In particolare, nel calcolo della deduzione fiscale per le nuove assunzioni la norma elimina, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il riferimento alle società collegate. Queste società, quindi, non potranno più essere incluse nel calcolo dell’incremento occupazionale.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Nuove soglie per le proposte di CPB per i soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale

D.L. 12 giugno 2025, n. 81, art. 14

Tra le modifiche alle disposizioni in materia di concordato preventivo biennale ad opera del decreto “Correttivo-bis”, D.L. n. 81/2025, l’art. 14 introduce delle soglie per le proposte di concordato preventivo biennale elaborate nei confronti di soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale.

In particolare, per questi soggetti la proposta di reddito concordato non può superare il reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedete a quelli oggetto di concordato, aumentato:

  • del 10%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari a 10;
  • del 15%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
  • del 25%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.

 

 

SOCIETÀ

BRIS: i Registri delle imprese UE on line

I registri delle imprese di tutti gli Stati membri dell’UE sono interconnessi e consultabili al sito internet del portale europeo della giustizia elettronica (https://e-justice.europa.eu/topics/registers-business-insolvency-land/business-registers-search-company-eu_it).

Il servizio “Trova una società” permette di ottenere informazioni sulle società registrate nei registri delle imprese dell’UE, dell’Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia.

Le informazioni sulle imprese fornite sul portale europeo della giustizia elettronica attraverso il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS) sono raccolte in tempo reale dai registri delle imprese degli Stati membri, senza alcun costo per le società.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

CBP: i chiarimenti delle Entrate sul versamento dell’imposta sostitutiva da parte dell’impresa familiare

Agenzia delle Entrate, Circolare 24 giugno 2025, n. 9/E

Nella circolare n. 9/E del 24 giugno l’Agenzia delle Entrate, oltre ad illustrare le regole generali che disciplinano il nuovo istituto del concordato preventivo biennale, risponde ai quesiti di contribuenti e addetti ai lavori.

Al paragrafo 6.10 della circolare n. 18/E del 2024 è stato chiarito che, nel caso in cui nel corso del periodo d’imposta 2024 il contribuente forfetario abbia percepito ricavi o compensi superiori a 100.000 euro ma inferiori a 150.000 euro, può optare, per tale annualità d’imposta, per il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato (art. 31-bis del decreto CPB).

Relativamente alle modalità di versamento dell’imposta sostitutiva nel caso in cui l’opzione venga invece effettuata da parte di un’impresa familiare, spiegano le Entrate, pur adottando le regole di imputazione del reddito tra titolare e collaboratori previste dall’art. 5, comma 4, del TUIR, l’imprenditore familiare deve provvedere direttamente al versamento dell’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato, analogamente a quanto previsto dall’art. 1, comma 64, della legge n. 190/2014 per il regime forfetario.

 

 

ANTIRICICLAGGIO

Segnalazione operazioni sospette 2024 cripto attività (dal sito UIF)

Dal 2024 le SOS relative all’uso di cripto-attività sono tornate a crescere grazie al contributo dei prestatori di servizi attivi nel comparto. Nonostante alcune criticità, le informazioni ottenute dalla UIF mediante l’interazione diretta con tali operatori hanno consentito di svolgere analisi finanziarie su vari contesti sospetti, tra cui si annoverano casi di truffe, VASP compromessi, vulnerabilità dei “canali digitali” e acquisti sul darkweb.

Alla luce del quadro normativo in evoluzione, occorrerà attendere la conclusione del regime transitorio stabilito per le autorizzazioni degli operatori in cripto-attività nell’Unione e l’attuazione delle previsioni antiriciclaggio europee per valutare gli effetti che ne potranno derivare sui flussi segnaletici nonché sull’accessibilità diretta alle informazioni in possesso degli operatori del comparto da parte dell’Unità.

 

 

AGEVOLAZIONI

Novità superbonus 2025: CILA, delibere e scadenze nella circolare dell’Agenzia

Agenzia delle Entrate, Circolare 19 giugno 2025, n. 8/E

Con la circolare n. 8/E del 19 giugno, l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025 in materia di bonus edilizi e fornisce indicazioni, in particolare, sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, ecobonus, sismabonus e superbonus.

Relativamente al superbonus, la legge di Bilancio 2025 ne modifica la disciplina, prevedendo che la detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025 prevista a favore dei condomìni, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle Organizzazioni di volontariato (OdV) e delle Associazioni di promozione sociale (Aps) sia riconosciuta a patto che, entro il 15 ottobre 2024, risulti presentata la Cila, sia adottata la delibera assembleare per gli interventi effettuati dai condomini e sia presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

 

 

AGEVOLAZIONI

Bonus edilizi: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sulle novità 2025

Agenzia delle Entrate, Circolare 19 giugno 2025, n. 8/E

Nella circolare n. 8/E del 19 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate illustra le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025 in materia di bonus edilizi.

Come previsto dalla legge di Bilancio 2025, le detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ecobonus e sismabonus sono prorogate fino al 2027, con aliquote maggiorate per i proprietari (o titolari di diritti reali di godimento) nel caso in cui l’immobile sia adibito ad abitazione principale.

In particolare, per la “prima casa” la detrazione sale:

  • al 50% (invece del 36%) per le spese sostenute nel 2025
  • e al 36% (anziché 30%) per quelle affrontate negli anni 2026 e 2027.

La detrazione resta quella più elevata anche se l’immobile è adibito a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parente entro il terzo grado e affini entro il secondo).

Per usufruire dell’agevolazione maggiorata, che spetta anche per gli interventi realizzati sulle pertinenze, come garage e cantine, è necessario che l’immobile venga adibito a prima casa alla fine dei lavori.

Nel 2025 continueranno a essere incentivati nell’ambito dell’ecobonus e del bonus ristrutturazioni gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale maggiormente in linea con le esigenze di tutela dell’ambiente. I benefici fiscali si applicano infatti ai microcogeneratori (anche se alimentati da combustibili fossili), ai generatori a biomassa, alle pompe di calore ad assorbimento a gas e ai sistemi ibridi che integrano pompa di calore e caldaia a condensazione. Dal 2025, invece, non saranno più previsti incentivi per la sostituzione di impianti di riscaldamento invernale con caldaie a condensazione e con i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili, in linea con la Direttiva UE 2024/1275. In questo caso, restano comunque detraibili le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, anche se gli interventi saranno completati dopo il 1° gennaio 2025.

La circolare fornisce anche alcuni chiarimenti sulla detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025 prevista a favore dei condomìni, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle Organizzazioni di volontariato (OdV) e delle Associazioni di promozione sociale (Aps). La detrazione è infatti riconosciuta a patto che, entro il 15 ottobre 2024, risulti presentata la Cila, sia adottata la delibera assembleare per gli interventi effettuati dai condomini, sia presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

La circolare ricorda infine che i contribuenti che hanno sostenuto spese nel 2023 per interventi agevolati potranno scegliere di ripartire la detrazione in 10 quote annuali di pari importo e precisa che la scelta potrà essere effettuata presentando una dichiarazione integrativa entro il 31 ottobre 2025. In caso di maggior debito d’imposta, il versamento potrà essere effettuato senza sanzioni né interessi entro il termine per il versamento del saldo delle imposte relative al 2024.

 

 

AGEVOLAZIONI

Tutte le agevolazioni della Dichiarazione 2025 nella Guida dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le guide ufficiali dedicate a tutte le agevolazioni fiscali previste per la dichiarazione dei redditi 2025. Questi vademecum sono pensati per orientare sia i cittadini che gli operatori del settore, fornendo un quadro chiaro e completo delle opportunità per risparmiare sulle imposte.

Che si tratti di spese sanitarie, interessi sul mutuo prima casa o i diversi bonus per interventi edilizi, le guide coprono ogni aspetto, offrendo informazioni aggiornate su detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta a cui si ha diritto.

Per facilitare la consultazione e la ricerca delle agevolazioni, la raccolta “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025” è stata organizzata in vademecum tematici (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/tutte-le-agevolazioni-della-dichiarazione-2025).

Un focus specifico è dedicato alla documentazione che i contribuenti devono presentare a CAF e professionisti abilitati, insieme alle regole di conservazione che questi ultimi devono osservare.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

IMU

Il ravvedimento operoso IMU

Il 16 giugno 2025 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU.

È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In ogni caso, anche per l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso:

  • entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,083% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,166% per 14 giorni;
  • decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,25%;
  • decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,3889%;
  • decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di dichiarazione entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,125%.

Quindi per la scadenza dell’acconto (16 giugno) è possibile usufruire del ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell’anno successivo mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell’anno successivo. Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza.

Dopo il termine previsto dal ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune.

 

ATTENZIONE: Il cosiddetto “ravvedimento lunghissimo”, che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali.

 

Dal 1° gennaio 2025 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari al 2% annuo.

In riferimento alla dichiarazione IMU è sanzionata:

  • la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);
  • la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;
  • la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.

L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00 (art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992).

La presentazione di una dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:

  • con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 e il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992) se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;
  • con una sanzione fissa, compresa tra € 51,00 ed € 258,00 (art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.

Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.

 

IMPOSTE DIRETTE

Fisco, imprese e innovazione nel nuovo decreto “Economia”

D.L. 30 giugno 2025, n. 95

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 30 giugno 2025, il D.L. 30 giugno 2025, n. 95, che introduce disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

Tra le misure previste la proroga della sospensione della cosiddetta “sugar tax” fino al 1° gennaio 2026, l’applicazione dell’IVA agevolata al 5% per gli oggetti d’arte, di antiquariato e di collezione che vengono venduti, oltre a disposizioni in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici 2015-2018 e potenziamento del governo del sistema dei dispositivi medici.

Il testo prevede inoltre:

  • ammortizzatori sociali: il decreto contiene misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali, sebbene i dettagli specifici richiedano un’analisi più approfondita del testo definitivo;
  • deduzione fiscale nuove assunzioni: viene chiarito che, per la determinazione del reddito d’impresa, le società collegate non potranno più essere incluse nel calcolo della deduzione fiscale per le nuove assunzioni. Questa modifica si applica dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023;
  • affrancamento straordinario saldi attivi e riserve: il decreto consente alle imprese di affrancare, mediante imposta sostitutiva, le riserve e i saldi attivi in sospensione d’imposta presenti nel bilancio al 31 dicembre 2023 e ancora esistenti al 31 dicembre 2024. Questo mira a semplificare la gestione delle riserve patrimoniali;
  • coordinamento fiscale con principi contabili (OIC): vengono disciplinati gli allineamenti tra criteri contabili e fiscali, introducendo disposizioni transitorie e indicazioni per le variazioni in dichiarazione, in particolare con riferimento ai nuovi OIC 34 (ricavi) e agli aggiornamenti OIC 16 (beni materiali) e OIC 31 (partecipazioni);
  • proroga adeguamento regolamento MICAR: viene prorogato il termine per l’adeguamento al Regolamento MICAR (Markets in Crypto-Assets Regulation), una misura importante per il settore della finanza digitale;
  • interventi per zone sismiche: rifinanziamento di misure e predisposizione di interventi per le zone colpite da eventi sismici (Aquila, comuni del cratere, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo), inclusa la proroga del superbonus 110% per tutto il 2026 nelle aree dei crateri sismici;
  • bonus mamma: la Legge di Bilancio 2025, menzionata in relazione al decreto, ha introdotto novità nel meccanismo di decontribuzione per le lavoratrici madri, estendendo il “bonus mamma” anche alle madri assunte a tempo determinato e alle autonome, con reddito imponibile fino a 40.000 euro annui.

In sintesi, il decreto “Economia” si configura come un provvedimento ad ampio raggio, volto a dare risposte urgenti a diverse esigenze del Paese, con un focus sul sostegno all’economia, lo sviluppo delle infrastrutture e il potenziamento dei servizi sociali e della ricerca. Le sue disposizioni avranno un impatto significativo su vari settori e categorie di cittadini e imprese.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 21 luglio 2025 IRPEF e addizionali Versamento dell’imposta a saldo 2024 e del primo acconto 2025 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2025 PERSONE FISICHE e REDDITI 2025 SOCIETÀ DI PERSONE se ricorrono le condizioni per la proroga Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2025. Mod. F24
Lunedì 21 luglio 2025 IRES Versamento dell’imposta a saldo 2024 e del primo acconto 2025 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2025 SOGGETTI IRES per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari se ricorrono le condizioni per la proroga. Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Mod. F24
Lunedì 21 luglio 2025 Diritto camerale Versamento diritto annuale 2025 se ricorrono condizioni per la proroga. Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro imprese. Mod. F24
Giovedì 31 luglio 2025 Istanza modello IVA TR Presentazione dell’istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito IVA relativo al secondo trimestre. I contribuenti IVA che hanno realizzato nel corso del secondo trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi. Telematica

 

Approfondisci

NEWSLETTER Giugno 2025:

 

IN BREVE
  • Entro il 30 giugno il versamento del diritto annuale camerale 2025
  • La comunicazione della PEC degli amministratori
  • CPB 2025-2026: pubblicata la metodologia per la proposta di concordato
  • Cos’è e perché conviene richiedere il rating di legalità
  • Start-up innovative: SAFE con benefici fiscali solo al momento della conversione
  • Servizi on line Entrate e Riscossione: FEA CIE valida anche per soggetti diversi da persone fisiche e titolari di partita IVA
  • L’accesso ai servizi on line dell’Agenzia delle Entrate per rappresentanti e persone di fiducia
  • La detrazione delle spese per familiari a carico
  • Cessioni DPI e dispositivi medici con IVA al 5% anche se fuori dal periodo emergenziale
  • Falsi pareri dell’Agenzia delle Entrate su istanze di interpello mai presentate
APPROFONDIMENTI
  • Il diritto annuale camerale 2025
  • Il rating di legalità
PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

IMPRESE

Entro il 30 giugno il versamento del diritto annuale camerale 2025

Sono tenuti al pagamento del diritto camerale tutti i soggetti iscritti nel Registro delle imprese e nel REA, tra cui:

  • imprese individuali;
  • società di persone (s.n.c, s.a.s,);
  • società di capitali (s.p.a., s.r.l., …);
  • società cooperative;
  • artigiani;
  • consorzi e altre forme di aggregazione;
  • unità locali o sedi secondarie di imprese estere.

Le misure del diritto annuale per l’anno 2025 sono state indicate nella nota n. 127214/2024 del 18 dicembre 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha confermato la riduzione percentuale del 50% dell’importo del diritto camerale, come determinato per l’anno 2014, stabilita a decorrere dall’anno 2017 dall’art. 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2025, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2025.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IMPRESE

La comunicazione della PEC degli amministratori

La legge di Bilancio 2025 (n. 207/2024), entrata in vigore il 1° gennaio 2025, ha esteso l’obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) agli amministratori di imprese costituite in forma societaria (sia di capitali che di persone) e di comunicare il suddetto indirizzo PEC nel Registro delle imprese, affinché sia annotato quale domicilio digitale di questi soggetti.

Le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, o quelle che presentano domanda di iscrizione dopo tale data, hanno l’obbligo di indicare la PEC degli amministratori contestualmente al deposito della domanda di iscrizione nel Registro delle imprese. Ma l’obbligo di iscrizione della PEC degli amministratori nel Registro delle imprese si applica anche alle società costituite prima del 1° gennaio 2025, riguarda tutti gli amministratori e richiede l’iscrizione di un indirizzo PEC personale per ciascuno di essi. Trattandosi di indirizzo “personale”, la stessa persona fisica che ricopra il ruolo di amministratore in più società potrà utilizzare lo stesso indirizzo per ciascuna di esse.

La comunicazione, per evitare sanzioni, deve essere effettuata entro il prossimo 30 giugno 2025.

A poche settimane dalla scadenza regna ancora l’incertezza: alcune Camere di Commercio, conformemente all’orientamento espresso da Unioncamere e CNN, accettano il fatto che il domicilio digitale (PEC) dell’amministratore, possa coincidere con il domicilio digitale (PEC) della società; altre richiedono invece che ciascun amministratore sia titolare di una PEC personale.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

CPB 2025-2026: pubblicata la metodologia per la proposta di concordato

D.M. 28 aprile 2025

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2025 è stato pubblicato il D.M. 28 aprile 2025, di approvazione della metodologia in base alla quale l’Agenzia delle Entrate formulerà ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato per il biennio 2025-2026.

La procedura, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, oltre che degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nelle note tecniche e metodologiche (allegato 1) per l’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, hanno applicato gli ISA.

Nell’allegato 1 al decreto vengono descritti i diversi passaggi metodologici che conducono alla definizione della proposta di CPB, sia con riferimento alla base imponibile ai fini delle imposte dirette sia alla base imponibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per i contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA.

 

 

IMPRESE

Cos’è e perché conviene richiedere il rating di legalità

AGCM, Delibera 12 novembre 2024, n. 24075

Il rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese. Viene attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, su richiesta delle imprese interessate, e si manifesta sotto forma di un punteggio compreso tra un minimo di una e un massimo di tre “stellette”.

L’impresa richiedente ottiene il punteggio base (una stelletta) qualora rispetti tutti i requisiti di cui all’art. 2 del Regolamento attuativo in materia di Rating di Legalità.

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI

Start-up innovative: SAFE con benefici fiscali solo al momento della conversione

Risposta ad interrogazione parlamentare 8 gennaio 2025, n. 5-03296

Il SAFE (Simple Agreement for Future Equity) è un contratto di investimento attraverso il quale un soggetto (safe holder) investe in cambio di uno strumento finanziario partecipativo, che gli attribuisce il diritto di convertire in equity ad un prezzo di favore, al verificarsi di uno specifico evento di liquidità.

Prevede quindi un disallineamento temporale tra il momento in cui l’investitore fornisce capitale alla start-up o PMI innovativa e quello successivo in cui avverrà la conversione in partecipazioni societarie.

La risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03296 dell’8 gennaio 2025 ha confermato che il diritto alle detrazioni fiscali correlate al SAFE matura solo al momento dell’effettiva conversione in partecipazioni societarie.

 

 

ADEMPIMENTI

Servizi on line Entrate e Riscossione: FEA CIE valida anche per soggetti diversi da persone fisiche e titolari di partita IVA

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 20 maggio 2025, n. 225394

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 375356 del 2 ottobre 2024, recante la disciplina della delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, è stato previsto che i file di comunicazione dei dati di conferimento della delega, se trasmessi per il tramite dell’intermediario delegato, debbano essere firmati elettronicamente dal contribuente delegante.

Previsto inoltre che, nell’ipotesi in cui il delegante sia un contribuente titolare di partita IVA oppure un soggetto giuridico diverso da persona fisica (come ad esempio Onlus o condomini), anche non titolare di partita IVA, la firma sul file di comunicazione debba essere esclusivamente quella digitale.

Con il recente provvedimento del 20 maggio, a modifica del suddetto provvedimento, viene estesa, agli stessi soggetti, la possibilità di apporre al file di comunicazione della delega anche la firma elettronica avanzata basata su carta di identità elettronica (FEA CIE).

Il provvedimento, inoltre, posticipa, dal 30 giugno 2026 al 28 febbraio 2027, il termine ultimo di validità per le deleghe attivate anteriormente alla data nella quale saranno disponibili i nuovi servizi. Questo per evitare che le deleghe attivate in prossimità della suddetta data perdano validità con l’attivazione dei nuovi servizi (con necessità, quindi, per contribuenti ed intermediari di comunicare ex novo i dati relativi al loro conferimento).

 

 

ADEMPIMENTI

L’accesso ai servizi on line dell’Agenzia delle Entrate per rappresentanti e persone di fiducia

Agenzia delle Entrate, Guida “L’accesso ai servizi online per rappresentanti e persone di fiducia”

I contribuenti che hanno difficoltà o sono impossibilitati ad accedere in prima persona alle informazioni e ai servizi on line disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate possono avvalersi di una procedura che consente ad un’altra persona fisica di operare nel loro interesse.

La procedura è rivolta:

  • ai “rappresentanti”, ossia i soggetti legalmente titolati a operare per conto di persone che, per motivi legali o sanitari, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno ed esercenti la responsabilità genitoriale);
  • alle “persone di fiducia”, ossia i soggetti abilitati ad operare nell’interesse di altri (si tratta, per esempio, del figlio/a che intende utilizzare i servizi on line per il genitore anziano o di una persona particolarmente fidata).

L’accesso all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate e/o dell’Agenzia delle Entrate/Riscossione avviene sempre attraverso le credenziali personali del rappresentante o della persona di fiducia che, dopo l’autenticazione mediante SPID, CIE o CNS, e, nei casi previsti, mediante credenziali rilasciate dall’Agenzia, può scegliere se operare per proprio conto oppure per il soggetto rappresentato o per l’interessato.

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato una Guida che illustra le modalità per richiedere l’abilitazione (o la disabilitazione) a operare da parte dei rappresentanti e delle persone di fiducia.

 

 

IMPOSTE DIRETTE

La detrazione delle spese per familiari a carico

Secondo l’art. 15 del TUIR, possono essere detratte dall’IRPEF anche alcune spese sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico. Tra le più ricorrenti segnaliamo:

  • spese sanitarie;
  • premi assicurativi;
  • contributi previdenziali e contributi versati alle forme di previdenza complementare;
  • contributi versati ad enti e casse aventi fine assistenziale;
  • spese per asili nido;
  • spese scolastiche ed erogazioni liberali agli istituti scolastici;
  • spese universitarie e canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede;
  • spese per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.

Con riferimento agli oneri sostenuti per i familiari fiscalmente a carico l’Agenzia delle Entrate ha più volte precisato che la detrazione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se la spesa riguarda i figli, ha diritto a richiedere la detrazione il genitore che l’ha sostenuta, indipendentemente dal fatto che egli sia titolare o meno anche della detrazione per figli a carico e dalla modalità di ripartizione con l’altro genitore di quest’ultima detrazione.

Quando il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese vanno dunque suddivise tra i genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. Se le spese sono state sostenute da uno solo dei genitori, quest’ultimo può quindi calcolare la detrazione sull’intero importo, attestando tale circostanza sul documento comprovante la spesa.

Nel caso in cui anche uno dei due genitori sia fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può portare in detrazione l’intera spesa sostenuta nell’interesse del figlio, anche se i documenti sono intestati all’altro genitore.

 

 

IVA

Cessioni DPI e dispositivi medici con IVA al 5% anche se fuori dal periodo emergenziale

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 23 maggio 2025, n. 141

Il progressivo abbandono dei protocolli di sicurezza Covid ha eliminato l’obbligo di utilizzare i dispositivi medici e di protezione da parte di soggetti diversi dal personale sanitario, anche se in molti settori si è continuato a utilizzarli su base volontaria.

Nella risposta n. 141 del 23 maggio l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in merito alla possibilità, nonostante il superamento del periodo emergenziale, che le cessioni alle aziende della grande distribuzione che utilizzano i prodotti sia ai fini della protezione sanitaria dei propri dipendenti, sia per la vendita al pubblico e/o per i grossisti che normalmente rivendono tali prodotti ad aziende di tutti i settori merceologici che potrebbero utilizzarli tanto per motivi sanitari che operativi, continuino ad essere soggette all’aliquota IVA ridotta del 5%.

Se i beni ceduti sono dei DPI o dei dispositivi medici, compresi in una delle voci doganali individuate dall’ADM nell’allegato I della circolare n. 5/D/2023, spiegano le Entrate, continua ad applicarsi l’aliquota IVA del 5% in ogni fase della loro commercializzazione, dal produttore fino alla vendita al dettaglio, dato che il requisito dell’uso per finalità sanitarie può ritenersi soddisfatto ogniqualvolta “non emerga in modo chiaro e univoco prova del contrario”.

 

 

CONTRIBUENTI

Falsi pareri dell’Agenzia delle Entrate su istanze di interpello mai presentate

Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa 23 maggio 2025

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 23 maggio, ha reso noto che sono in circolazione falsi pareri a firma dell’Agenzia delle Entrate relativi a istanze di interpello mai presentate che riguardano il tema dell’accollo di debiti tributari altrui estinti mediante compensazione con crediti d’imposta riconducibili ad altri soggetti, ed invita i contribuenti a prestare particolare attenzione ai pareri relativi a istanze di interpello non pubblicati sul sito istituzionale. A tutela del legittimo affidamento, infatti, non tutte le risposte fornite dall’Agenzia sono soggette a pubblicazione.

Nel caso in cui si nutrano dubbi sulla loro autenticità, l’Agenzia invita a chiedere conferma agli Uffici consulenza delle Direzioni regionali o centrali che li avrebbero emessi.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

IMPRESE

Il diritto annuale camerale 2025

Le misure del diritto annuale per l’anno 2025 sono state indicate nella nota n. 127214/2024 del 18 dicembre 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha confermato la riduzione percentuale del 50% dell’importo del diritto camerale, come determinato per l’anno 2014, stabilita a decorrere dall’anno 2017 dall’art. 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

Il decreto MIMIT del 23 febbraio 2023 ha autorizzato per gli anni 2023, 2024 e 2025 l’incremento della misura del diritto annuale del 20% (art. 18, comma 10, legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219) per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato “A” del medesimo decreto.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2025, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2025.

È inoltre disponibile sul sito internet dedicato la possibilità di:

  • consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
  • calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
  • effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:

  • le imprese individuali;
  • le società semplici;
  • le società commerciali;
  • le cooperative e le società di mutuo soccorso;
  • i consorzi e le società consortili;
  • gli enti pubblici economici;
  • le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
  • i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
  • le società tra avvocati D.Lgs. n. 96/2001;

iscritte o annotate nel Registro delle imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro delle imprese.

A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al REA o che richiedono l’iscrizione nel corso dell’anno.

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1º gennaio 2025, già ridotte del 50%, sono le seguenti (le misure indicate del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicabili dalle singole Camere di Commercio):

 

  Sede Unità
Imprese che pagano in misura fissa  
  Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) €44,00 €8,80
  Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria €100,00 €20,00
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa
  Società semplici non agricole €100,00 €20,00
  Società semplici agricole €50,00 €10,00
  Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 €100,00 €20,00
  Soggetti iscritti al REA €15,00
Imprese con sede principale all’estero
  Per ciascuna unità locale/sede secondaria €55,00

 

Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, al 1º gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:

 

 Scaglioni di fatturato Aliquote
da euro a euro  
0,00 100.000,00 200,00 (importo fisso)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00   0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00)
Unità 20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00

 

Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale.

Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari a 100,00 euro.

 

 

 

IMPRESE

Il rating di legalità

AGCM, Delibera 12 novembre 2024, n. 24075

Il rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese. Viene attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, su richiesta delle imprese interessate, e si manifesta sotto forma di un punteggio compreso tra un minimo di una e un massimo di tre “stellette”.

L’impresa richiedente ottiene il punteggio base (una stelletta) qualora rispetti tutti i requisiti di cui all’art. 2 del Regolamento attuativo in materia di Rating di Legalità.

Possono richiedere l’attribuzione del rating le imprese (sia in forma individuale che societaria) che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

  • hanno sede operativa in Italia;
  • hanno un fatturato minimo di 2 milioni di euro nell’esercizio chiuso nell’anno precedente a quello della domanda;
  • sono iscritte al Registro delle imprese da almeno 2 anni alla data della domanda;
  • rispettano i requisiti sostanziali richiesti dal Regolamento

Non ci sono costi per le imprese che vogliono ottenere il rating di legalità. Basta presentare una domanda all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per via telematica, utilizzando l’apposito Formulario.

Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.

Oltre a svariati vantaggi competitivi legati alla maggiore trasparenza e visibilità sul mercato, l’ottenimento di un rating di legalità comporta benefici anche di natura economica:

  • facilita l’accesso ai finanziamenti bancari. Ai sensi di legge le banche devono tenere conto della presenza del rating di legalità attribuito all’impresa nel processo di istruttoria per la valutazione della concedibilità di finanziamenti e nelle condizioni di erogazione (dovendo eventualmente comunicare annualmente alla Banca d’Italia le motivazioni per le quali il rating di legalità non ha eventualmente influito sull’attività di concessione del credito). I vantaggi si traducono (cfr. Comunicato Banca d’Italia) in:
    • riduzione dei tempi di istruttoria;
    • migliori condizioni economiche in fase di accesso o rinegoziazione del finanziamento;
    • riduzione dei costi di istruttoria;
  • consente o agevola l’ottenimento di erogazioni pubbliche. Le pubbliche amministrazioni, in sede di predisposizione dei provvedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese, tengono conto del rating di legalità ad esse attribuito, prevedendo almeno uno dei seguenti sistemi di premialità:
    • preferenza in graduatoria;
    • attribuzione di punteggio aggiuntivo;
    • riserva di quota delle risorse finanziarie allocate;
  • favorisce la partecipazione ad appalti pubblici. Il nuovo codice degli appalti inserisce il rating di legalità come criterio premiale nella valutazione dell’offerta di gara.

Per ulteriori informazioni e per accedere alla documentazione completa, è possibile visitare il sito ufficiale dell’AGCM: Rating di Legalità – AGCM.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 16 giugno 2025 IMU – Versamento Termine ultimo per il versamento della prima rata (o unica soluzione) dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2025. Possessori (es. proprietari e titolari di diritti reali) di immobili (comprese aree fabbricabili e terreni agricoli), ad esclusione dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali. Mod. F24 ovvero apposito bollettino di c/c postale.
Lunedì 30 giugno 2025 IRPEF e addizionali Versamento dell’imposta a saldo 2024 e del primo acconto 2025 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2025 PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PERSONE e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d’imposta). Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2025. Mod. F24
Lunedì 30 giugno 2025 IRES Versamento dell’imposta a saldo 2024 e del primo acconto 2025 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2025 SOGGETTI IRES) (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari). Soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Mod. F24
Lunedì 30 giugno 2025 Diritto camerale Versamento diritto annuale 2025 Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro delle imprese. Mod. F24

 

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