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NEWSLETTER P.S.C. Marzo 2019:

IN BREVE
  • Prorogate ad aprile le Comunicazioni IVA in scadenza al 28 febbraio
  • Al via dal 1° marzo gli incentivi per l’acquisto di veicoli ecologici e l’ecotassa
  • Credito d’imposta per acquisto e adattamento dei registratori di cassa: le modalità di fruizione
  • Scadenza al 7 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2019)
  • Amministratori di condominio, slitta all’8 marzo la comunicazione dei dati sulle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni
  • Al 18 marzo la tassa di vidimazione 2019 dei libri sociali
  • Divieto di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie
  • Interventi di risparmio energetico e utilizzo delle fonti rinnovabili: prorogato al 1 aprile 2019 il termine per la trasmissione dei dati
  • Entro il 1° aprile la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)
  • Disponibili online le istruzioni e il modello per aderire entro il 31 maggio alla definizione agevolata delle liti pendenti
  • Da indicare nel bilancio 2018 i “vantaggi economici” ottenuti dalla P.A.
  • Monocommittenza e accesso al regime forfettario
  • Tassazione dei dividendi: le nuove regole
  • Dal Mise chiarimenti sulla documentazione contabile per il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo
  • Nuovo Codice della crisi d’impresa: nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle Srl

 

APPROFONDIMENTI
  • La tassa di vidimazione 2019 dei libri sociali
  • Regime forfettario: il problema della monocommittenza e la presunzione di subordinazione
  • Il nuovo regime di tassazione dei dividendi

 

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

IN BREVE

IVA, ADEMPIMENTI

Prorogate ad aprile le Comunicazioni IVA in scadenza al 28 febbraio

Mef, Comunicato Stampa 27 febbraio 2019

Nella giornata del 27 febbraio sono state ufficializzate le proroghe, già preannunciate dal Ministero delle Finanze, delle Comunicazioni Iva in scadenza a fine febbraio.

Nel dettaglio, i nuovi termini stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio firmato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono i seguenti:

  • 10 aprile 2019: trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della Comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva relativa al quarto trimestre 2018, sia per i contribuenti mensili che per quelli trimestrali (Lipe);
  • 30 aprile 2019: trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativa al terzo e quarto trimestre 2018 e al secondo semestre 2018 (Spesometro);
  • 30 aprile 2019: trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute dall’estero relativa al mese di gennaio e febbraio 2019 (Esterometro).

 

Slittano inoltre al 16 maggio 2019, con la maggiorazione dello 0,40% mensile, a titolo di interessi, i versamenti dell’IVA per i soggetti che facilitano le vendite a distanza su piattaforme elettroniche di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop e, sempre per i medesimi soggetti, al 31 maggio 2019 le Comunicazioni dei dati delle operazioni transfrontaliere (Esterometro) relative alle operazioni dei mesi di marzo e aprile 2019.

 

 

AGEVOLAZIONI

Al via dal 1° marzo gli incentivi per l’acquisto di veicoli ecologici e l’ecotassa

Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 1031-1047 e 1057-1064; Agenzia delle Entrate, Risoluzione 28 febbraio 2019, n. 32/E

Dal 1° marzo scorso è possibile accedere agli incentivi, previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), per l’acquisto di veicoli elettrici e non inquinanti.

In particolare:

  • per chi acquista, anche in leasing, un veicolo non inquinante di categoria M1 nuovo di fabbrica, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50mila euro (Iva esclusa) è previsto un contributo compreso tra i 1.500 e i 6mila euro, differenziato sulla base di due fasce di emissioni di CO2 e della circostanza per cui l’acquisto avvenga o meno alla contestuale consegna per la rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4;
  • per chi acquista motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, nel corso del 2019, con contestuale rottamazione del vecchio mezzo appartenente alle categorie Euro 0, Euro 1 o Euro 2, è previsto un contributo del 30% del prezzo di acquisto, nel limite massimo di 3mila euro.

È inoltre prevista una detrazione fiscale del 50%, su un ammontare massimo di 3 mila euro, per le spese di acquisto e/o installazione di colonnine destinate alla ricarica di veicoli elettrici.

La citata legge di Bilancio 2019 ha introdotto anche misure disincentivanti l’acquisto di autoveicoli con alte emissioni di CO2. In particolare, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, si applica un’imposta (ecotassa) parametrata alla quantità dei grammi di CO2 emessi per chilometro, a carico di chi acquista (anche in leasing) e immatricola in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 con emissioni di CO2 superiori a 160 CO2 g/km.

I primi chiarimenti sugli incentivi e sulla nuova ecotassa sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 32/E del 28 febbraio 2019.

 

 

AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta per acquisto e adattamento dei registratori di cassa: le modalità di fruizione

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28 febbraio 2019, n. 49842

Con il Provvedimento n. 49842 del 28 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per il riconoscimento del credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti per effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, infatti:

  • a decorrere dal 1° gennaio 2020 gli esercenti attività di commercio al minuto (ed assimilate), sono tenuti a memorizzare elettronicamente e trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri;
  • per gli esercenti con un volume d’affari superiore a 400 mila euro, tale norma si applica dal 1° luglio 2019;
  • per l’acquisto o l’adattamento – negli anni 2019 e 2020 – dei misuratori fiscali necessari per effettuare i suddetti adempimenti, è riconosciuto un contributo pari al 50 per cento della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni apparecchio;
  • tale contributo è riconosciuto all’esercente come credito d’imposta utilizzabile in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale e sia stato pagato il relativo corrispettivo (con sistemi tracciabili). Con tale Provvedimento è stato inoltre precisato che il pagamento del corrispettivo dev’essere effettuato secondo uno degli strumenti individuati con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 4 aprile 2018, n. 73203.

 

 

ASSISTENZA FISCALE

Scadenza al 7 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2019)

Entro giovedì 7 marzo 2019, i sostituti d’imposta devono trasmettere le CU2019 per redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, in via telematica all’Agenzia delle Entrate. Gli stessi sono inoltre tenuti a rilasciare le predette certificazioni ai percipienti, mediante invio postale o consegna diretta, entro il prossimo 1° aprile (il 31 marzo cade di domenica).

È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Si ricorda che anche quest’anno la trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi esclusi dal modello 730 potrà essere effettuata entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY) e quindi entro il 31 ottobre 2019.

 

 

 

DICHIARAZIONI

Amministratori di condominio, slitta all’8 marzo la comunicazione dei dati sulle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni

Agenzia delle Entrate, Provvedimento direttoriale 27 febbraio 2019, n. 48597

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento direttoriale 27 febbraio 2019, n. 48597, ha prorogato a venerdì 8 marzo il termine entro il quale gli amministratori di condominio sono tenuti a comunicare all’Anagrafe tributaria – ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2019 – i dati relativi alle spese sostenute nel 2018 per:

  • interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, nonché
  • per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

 

TASSA VIDIMAZIONI

Al 18 marzo la tassa di vidimazione 2019 dei libri sociali

Entro il 18 marzo (il 16 cade di sabato):

  • le società di capitali,
  • le società consortili,
  • le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
  • gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

La misura della tassa, anche per il 2019, sarà di:

  • 309,87 euro per la generalità delle società;
  • 516,46 euro per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2019 superiore a 516.456,90 euro.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Divieto di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie

Agenzia delle Entrate – Faq 26 febbraio 2019, n. 59

Il decreto “Semplificazioni”, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge il 7 febbraio 2019, in vigore dal 13 febbraio 2019, ha stabilito che le prestazioni sanitarie effettuate verso soggetti privati sono da certificarsi esclusivamente con emissione di fattura analogica, indipendentemente dalla circostanza che ad effettuare le prestazioni siano soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria o meno.

Per l’anno 2019, anche gli operatori sanitari non tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria – ad esempio i podologi, fisioterapisti, logopedisti – non devono quindi emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Faq n. 59 pubblicata il 26 febbraio 2019 sul proprio sito.

Il divieto di fatturazione elettronica, per l’anno 2019, diversamente da quanto era stato stabilito, è stato infatti esteso anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Tali operatori sanitari, pertanto, devono continuare ad emettere le fatture per le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo.

AGEVOLAZIONI

Interventi di risparmio energetico e utilizzo delle fonti rinnovabili: prorogato al 1° aprile 2019 il termine per la trasmissione dei dati

L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) con una comunicazione pubblicata sul proprio portale ha informato della proroga al 1° aprile 2019 del termine per la trasmissione dei dati per tutti gli interventi di risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con data di fine lavori nel 2018 (detrazioni fiscali del 50% ex art. 16 bis del D.P.R. n. 917/1986 per le ristrutturazioni edilizie).

La trasmissione dovrà avvenire in modalità telematica attraverso il sito ristrutturazioni2018.enea.it.

 

 

DICHIARAZIONI

Entro il 1° aprile la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, entro il 1° aprile (il 31 marzo cade di domenica), ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, corrisposti nell’anno di imposta precedente.

La Cupe viene rilasciata da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa, rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa, società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.

 

 

SANATORIE

Disponibili online le istruzioni e il modello per aderire entro il 31 maggio alla definizione agevolata delle liti pendenti

Agenzia delle Entrate, Provvedimento direttoriale 18 febbraio 2019, n. 39209

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet il modello e le istruzioni per aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136/2018, con la quale possono essere definite le liti aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.

Per poter accedere a questa definizione agevolata è necessario che il ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e che, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.

I contribuenti che aderiscono alla procedura agevolata possono definire le liti pendenti:

  • con il pagamento del 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, ma non ancora depositato o trasmesso alla CTP;
  • con il pagamento del 90% del valore della controversia in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla CTP alla data del 24 ottobre 2018;
  • con il pagamento del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo grado;
  • o con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in secondo grado.

Le controversie tributarie pendenti in Corte di Cassazione al 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 119/2018), per le quali l’Agenzia Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono invece essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

Nelle istruzioni al modello, l’Agenzia esplicita le modalità di determinazione degli importi dovuti in tutte le altre ipotesi previste dalla legge, a partire dai casi di reciproca soccombenza e di sanzioni non collegate al tributo e descrive la procedura di definizione agevolata prevista dall’art. 7 del D.L. n. 119/2018 per le controversie delle società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Coni alla data del 31 dicembre 2017.

Per aderire alla definizione agevolata, i contribuenti devono presentare una domanda telematica per ciascuna controversia entro il 31 maggio 2019. Entro questa data va effettuato anche il pagamento delle somme dovute o della prima rata mediante modello F24 (per ciascuna controversia autonoma va effettuato un separato versamento).

La definizione della lite si perfeziona con il pagamento, entro il termine del 31 maggio 2019, dell’intera somma da versare oppure della prima rata e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

 

 

AGEVOLAZIONI

Da indicare nel bilancio 2018 i “vantaggi economici” ottenuti dalla P.A.

La legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 125-129, ha introdotto una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le PP.AA. o con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. n.33/2013.

Più specificamente, i destinatari dell’obbligo possono essere raggruppati in due categorie:

  1. le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di Onlus;
  2. le imprese.

 

Per i soggetti rientranti nella prima categoria, l’art. 1, comma 125, prevede la pubblicazione, nei propri siti o portali digitali, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato superiori a 10 mila euro.

 

Per le imprese, l’adempimento di tale obbligo avviene attraverso la pubblicazione di tali informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente. L’articolo 1, comma 125, terzo periodo, della legge n. 124/2017 prevede infatti, con decorrenza dall’esercizio 2018, che:

Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. L’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente”.

Il successivo comma 127 prevede che: “al fine di evitare l’accumulo di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l’importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato”.

La nuova tassonomia XBRL prevede un nuovo campo specifico per tale indicazione che dovrà essere fornita anche dalle società che redigono il “micro” bilancio ex art. 2435-ter c.c. (sebbene per le stesse non sia previsto l’obbligo di presentazione della Nota integrativa).

In merito il Ministero del Lavoro ha recentemente pubblicato la circolare n. 2/2019, con la quale ha precisato:

  • che sono da ritenere vantaggi economici da pubblicare:
    • contributi, sovvenzioni, sostegni a vario titolo ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni ed enti assimilati (società controllate dalla P.A.). In tal caso si tratta di somme ricevute senza alcuna controprestazione e quindi in assenza di un sinallagma contrattuale;
    • somme erogate dalla P.A. a titolo di corrispettivo “cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto (come avviene nei rapporti contrattuali), in quanto traenti titolo da un rapporto giuridico caratterizzato, sotto il profilo causale, dall’esistenza di uno scambio”.
  • che devono essere pubblicate tutte le somme effettivamente ricevute nell’anno solare precedente “indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono” (e quindi che va applicato il principio di cassa);
  • che il limite di esonero (10.000 euro) va inteso in senso cumulativo e si riferisce cioè al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione;
  • che la norma si applica anche ai casi nei quali le somme erogate dalla P.A. abbiano la natura di un corrispettivo, cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto (come avviene nei rapporti contrattuali), in quanto traenti titolo da un rapporto giuridico caratterizzato, sotto il profilo causale, dall’esistenza di uno scambio;
  • che l’attribuzione del vantaggio da parte della P.A. può avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie, ma anche risorse strumentali (come nel caso di un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile): ai fini della prescritta indicazione della quantificazione del vantaggio economico assegnato, si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in questione.

 

 

REGIMI AGEVOLATI

Monocommittenza e accesso al regime forfettario

Per i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività principalmente nei confronti di un solo committente, si pone spesso il problema di verificare se l’attività svolta possa essere riqualificata come attività di lavoro subordinato. Nel lavoro subordinato il prestatore agisce sotto la direzione e il controllo del datore di lavoro, che definisce le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Nel lavoro autonomo/impresa, invece, il prestatore ha ampia discrezionalità circa le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione, pur nei limiti della natura dell’opera e di quanto stabilito nel contratto.

La qualificazione del rapporto di lavoro rileva, tra l’altro, ai fini della possibilità di accedere ai regimi fiscali agevolati previsti per le persone fisiche, imprese o professionisti, come il nuovo regime forfetario.

Poiché non è sempre agevole definire se il soggetto agisce sotto la direzione e il controllo dell’imprenditore (si pensi a dirigenti che, pur essendo lavoratori dipendenti, hanno un elevato grado di autonomia decisionale), la giurisprudenza e la legge hanno stabilito alcuni criteri sussidiari per qualificare il rapporto di lavoro.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IMPOSTE DIRETTE

La nuova tassazione dei dividendi

Con la legge n. 205/2017 è stato modificato il regime di tassazione dei dividendi con la previsione, per i soggetti Irpef non imprenditori, di una ritenuta a titolo d’imposta del 26% a prescindere dal fatto che detengano partecipazioni qualificate o non qualificate.

Per i soggetti Irpef non imprenditori che possiedono partecipazioni qualificate, è tuttavia prevista una disciplina transitoria applicabile agli utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e la cui distribuzione risulti deliberata in una data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022.

A tali utili si applica la disciplina previgente (disciplinata dagli art. 47 del TUIR e dai decreti ministeriali 2 aprile 2008 e 26 maggio 2017), la quale prevede che i dividendi non siano assoggettati ad alcuna ritenuta ma siano assoggettati ad Irpef (in capo alle persone fisiche che li percepiscono) con imponibile pari:

  • al 40% se l’utile si è formato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
  • al 49,72% se l’utile si è formato dopo l’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
  • al 58,14% se l’utile si è formato dopo l’esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI

Dal Mise chiarimenti sulla documentazione contabile per il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

Mise, Circolare 15 febbraio 2019, n. 38584

A seguito delle novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) sulla disciplina del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, il Mise ha pubblicato la circolare direttoriale 15 febbraio 2019, n. 38584, per fornire chiarimenti in merito all’onere di certificazione della documentazione contabile.

Nella circolare, con specifico riferimento all’onere di certificazione della documentazione contabile, il Mise ha precisato che con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, il legislatore ha stabilito che:

  • sono tenute alla certificazione anche le imprese obbligate per legge al controllo legale dei conti (in precedenza esonerate);
  • l’adempimento di tale onere costituisce condizione (formale) per il riconoscimento e l’utilizzo del credito d’imposta.

La circolare precisa inoltre che “in sede di rilascio della certificazione della documentazione contabile non è richiesta al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ovvero, nel caso di imprese non tenute al controllo legale dei conti, al soggetto qualificato cui viene richiesta la certificazione) alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall’impresa”.

Sui contenuti e sulle modalità di rilascio della certificazione della documentazione contabile si rinvia anche alle istruzioni già fornite dall’Agenzia Entrate nella circolare n. 5/E del 2016 e nella successiva circolare n. 13/E del 2017.

 

 

PROCEDURE CONCORSUALI

Nuovo Codice della crisi d’impresa: nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle Srl

D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

Entrerà in vigore tra 18 mesi (il 15 agosto 2020) il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza – approvato con il D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio scorso – ma prevede anche una serie di effetti anticipati.

Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.

Una delle principali novità riguarda la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata, che diventa obbligatoria quando la società:

  • sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

L’obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non sia stato superato alcuno dei limiti indicati.

Queste nuove norme (modifiche all’art. 2477 del codice civile) entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (e quindi dal 16 marzo 2019), ma “le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data”.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

TASSA VIDIMAZIONI

La tassa di vidimazione 2019 dei libri sociali

Entro il 18 marzo (il 16 cade di sabato):

  • le società di capitali,
  • le società consortili,
  • le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
  • gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

 

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):

  • le società di persone,
  • le società cooperative,
  • le società di mutua assicurazione,
  • gli enti non commerciali,
  • le società di capitali sportive dilettantistiche.

 

La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2019 sarà di:

  • 309,87 euro per la generalità delle società;
  • 516,46 euro per le società con capitale sociale all’1° gennaio 2019 superiore a 516.456,90 euro.

 

Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 18 marzo 2019.

Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice tributo 7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali).

L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

 

 

REGIMI AGEVOLATI

Regime forfettario: il problema della monocommittenza e la presunzione di subordinazione

Per i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività principalmente nei confronti di un solo committente, si pone spesso il problema di verificare se l’attività svolta possa essere riqualificata come attività di lavoro subordinato. Nel lavoro subordinato il prestatore agisce sotto la direzione e il controllo del datore di lavoro, che definisce le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Nel lavoro autonomo/impresa, invece, il prestatore ha ampia discrezionalità circa le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione, pur nei limiti della natura dell’opera e di quanto stabilito nel contratto.

La qualificazione del rapporto di lavoro rileva, tra l’altro, ai fini della possibilità di accedere ai regimi fiscali agevolati previsti per le persone fisiche, imprese o professionisti, come il nuovo regime forfetario.

Poiché non è sempre agevole definire se il soggetto agisce sotto la direzione e il controllo dell’imprenditore (si pensi a dirigenti che, pur essendo lavoratori dipendenti, hanno un elevato grado di autonomia decisionale), la giurisprudenza e la legge hanno stabilito alcuni criteri sussidiari per qualificare il rapporto di lavoro.

In particolare sono stati identificati come indici di subordinazione:

  • il rispetto di uno specifico orario di lavoro;
  • il coordinamento della propria attività lavorativa con l’organizzazione aziendale del committente;
  • l’utilizzo degli strumenti e delle attrezzature di quest’ultimo;
  • l’assenza del rischio d’impresa (e quindi del rischio di non coprire i costi dell’attività svolta con i ricavi della stessa);
  • la determinazione di un corrispettivo a tempo anziché in base al risultato finale (l’esecuzione di una determinata prestazione).

La presenza di uno solo di questi indici non è sufficiente di per sé a qualificare il lavoro subordinato, ma vanno considerati insieme.

 

Oltre alla giurisprudenza ci sono alcune norme che sono state emanate su questo argomento.

In particolare, il D.Lgs. n. 81/2015 (c.d. Jobs Act) ha posto la etero-organizzazione quale criterio fondamentale per l’applicazione delle norme del rapporto di lavoro subordinato e ha introdotto una nuova presunzione di subordinazione, sostituendo il criterio della monocommittenza.

In particolare, si applica la disciplina dei contratti di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione per i quali:

  • le prestazioni di lavoro sono esclusivamente personali,
  • continuative,
  • e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.

 

La presunzione non si applica in caso di:

  • collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
  • collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
  • attività prestate nell’esercizio delle loro funzioni dagli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  • collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
  • collaborazioni prestate nell’ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni
  • collaborazioni degli operatori del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico

 

In caso di controlli, l’eventuale riqualificazione del rapporto di lavoro non potrà comunque essere automatica: l’accertamento dovrà sempre essere effettuato da un giudice che valuti in concreto la sussistenza o meno dell’etero-organizzazione.

IMPOSTE DIRETTE

Il nuovo regime di tassazione dei dividendi

Con la legge n. 205/2017 è stato modificato il regime di tassazione dei dividendi con la previsione, per i soggetti Irpef non imprenditori, di una ritenuta a titolo d’imposta del 26% a prescindere dal fatto che detengano partecipazioni qualificate o non qualificate.

Per i soggetti Irpef non imprenditori che possiedono partecipazioni qualificate, è tuttavia prevista una disciplina transitoria applicabile agli utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e la cui distribuzione risulti deliberata in una data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022.

A tali utili si applica la disciplina previgente (disciplinata dagli art. 47 del TUIR e dai decreti ministeriali 2 aprile 2008 e 26 maggio 2017), la quale prevede che i dividendi non siano assoggettati ad alcuna ritenuta ma siano assoggettati ad Irpef (in capo alle persone fisiche che li percepiscono) con imponibile pari:

  • al 40% se l’utile si è formato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
  • al 49,72% se l’utile si è formato dopo l’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
  • al 58,14% se l’utile si è formato dopo l’esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

 

In alternativa alla tassazione a titolo d’imposta del 26%, potrà valutarsi anche l’opzione per il regime di trasparenza di cui all’art. 116 del TUIR, che comporta la tassazione degli utili conseguiti direttamente in capo ai soci, in base alle quote di partecipazione alla società, come accade con le società di persone.

L’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta comporta, di fatto (e in assenza di variazioni fiscali), una tassazione pari al 43,76% sull’utile della società, per effetto della combinazione tra l’aliquota IRES (24%) e l’ulteriore tassazione in capo al singolo socio (26%).

L’applicazione del regime di trasparenza comporta una tassazione che dipende anche dall’ammontare complessivo dei redditi conseguiti dal socio, essendo applicabili le aliquote IRPEF progressive, fino al 43%, nonché le addizionali regionali e comunali.

La scelta tra i due regimi richiede un’attenta valutazione della convenienza tenendo conto dei vantaggi e svantaggi di ciascun regime.

 

Regime ordinario

I vantaggi del regime ordinario (applicazione della ritenuta a titolo d’imposta) sono:

  • viene tassato in capo al socio solo l’utile effettivamente distribuito (anche se l’intero è comunque assoggettato ad Ires);
  • sul dividendo non sono dovute addizionali regionali e comunali. Nel caso in cui il contribuente abbia un reddito elevato con applicazione delle aliquote corrispondenti agli scaglioni più alti (Irpef al 43% più le aliquote massime per le addizionali regionali e comunali), il regime ordinario può essere più conveniente;
  • poiché il dividendo non rientra nel reddito complessivo, le detrazioni influenzate dal valore dello stesso (da lavoro dipendente, carichi di famiglia, detrazioni da altri redditi) sono più alte rispetto al caso in cui si applichi il regime di trasparenza.

Gli svantaggi sono:

  • un’aliquota di tassazione (43,76% a causa della doppia tassazione dovuta ad Ires e ritenuta del 26%) complessivamente elevata e simile a quella prevista ai fini Irpef per lo scaglione più alto di reddito (43%);
  • se il reddito da partecipazione fosse l’unico reddito o comunque quello principale, l’applicazione della ritenuta potrebbe impedire di sfruttare tutte le deduzioni e detrazioni Irpef spettanti

 

Regime di trasparenza

I vantaggi del regime di trasparenza sono:

  • l’aliquota d’imposta applicabile al dividendo è quella marginale (applicabile sull’ultima porzione di reddito) e quindi è sempre inferiore a quella che di fatto si applica con la ritenuta a titolo di imposta (43,76%), anche perché non va versata l’Ires (quest’ultima assorbita dalla tassazione in capo ai singoli soci);
  • poiché l’utile entra a far parte del reddito complessivo, è possibile usufruire delle detrazioni e deduzioni Irpef, specialmente quando il socio non ha altri redditi.

Gli svantaggi sono:

  • viene tassato in capo ai soci l’intero utile prodotto dalla società, a prescindere dalla sua distribuzione o destinazione a riserva di patrimonio netto.
  • sull’utile sono dovute addizionali regionali e comunali. Nel caso in cui il contribuente abbia un reddito elevato con applicazione delle aliquote corrispondenti agli scaglioni più alti (Irpef al 43% più le aliquote massime per le addizionali regionali e comunali), il regime di trasparenza può essere penalizzante
  • le detrazioni influenzate dal valore del reddito complessivo (da lavoro dipendente, carichi di famiglia, detrazioni da altri redditi) si riducono e possono venire meno in caso di redditi elevati (ad esempi, la detrazione per lavoro dipendente viene meno per redditi superiori a 55.000 euro)

 

Nell’esame della convenienza bisogna inoltre tenere conto di altri fattori:

  • l’opzione per il regime di trasparenza è vincolante per un triennio
  • l’opzione per la tassazione per trasparenza, se esercitata, si applica a tutti i soci me è possibile che la scelta di un determinato regime sia favorevole per alcuni soci e penalizzante per altri, in quanto ogni socio ha una situazione reddituale diversa dall’altro (presenza di altri redditi, ammontare di detrazioni del quale si può usufruire ecc.)

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Giovedì 7 marzo 2019 Certificazioni Termine ultimo per effettuare la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi la certificazione unica 2019 (modello CU 2019), riguardanti oltre i redditi di lavoro dipendente e assimilati anche i redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nell’anno 2018.

Attenzione:

La trasmissione delle certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata (es. redditi esenti o non dichiarabili con il mod. 730) può avvenire anche oltre il 7 marzo senza l’applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770.

Sostituti d’imposta Telematica
Venerdì 8 marzo 2019 Amministratori di condominio Termine per la presentazione della comunicazione all’Agenzia Entrate dei dati inerenti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni dei condominii nel 2018. Amministratori di condominio Telematica
Lunedì 18 marzo 2019 IVA Termine ordinario per il pagamento dell’IVA relativa alla Dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta 2018. Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni. Modello F24
Lunedì 18 marzo 2019 Tassa Vidimazioni Termine per il versamento della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali. Società di capitali (Spa, Srl, Sapa). Modello F24
Lunedì 1 aprile 2019 Certificazioni Termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2018 (modello Cupe). Soggetti che corrispondono dividendi . Formato elettronico o cartaceo.
Lunedì 1 aprile 2019 Certificazioni Termine per la consegna ai percettori delle certificazioni CU 2019 (anno 2018). Sostituti d’imposta Formato elettronico o cartaceo.
Mercoledì 10 aprile 2019 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA (Lipe) Termine ultimo per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (Lipe) effettuate nel quarto trimestre del 2018, da effettuare utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA “ Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica
Martedì 30 aprile 2019 Comunicazione dati fatture emesse e ricevute (Spesometro) Termine ultimo per l’invio telematico della comunicazione dati (spesometro) riferita al terzo e quarto trimestre 2018/secondo semestre 2018. Soggetti passivi IVA, con alcune eccezioni. Telematica
Martedì 30 aprile 2019 Comunicazione dati fatture estere (Esterometro) Invio della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro) riferita al mese di gennaio/febbraio 2019.

Vanno trasmessi con modalità telematica i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Soggetti IVA obbligati all’emissione della fatturazione elettronica. Telematica

 

 

Approfondisci

Scadenze fiscali anno 2019:

Di seguito riportiamo le principali scadenze fiscali per l’anno 2019, alla luce delle novità introdotte con gli ultimi provvedimenti normativi:

 

Scadenze fiscali Gennaio 2019:

10 Gennaio 2019              Contributi Colf :Scadenza per contributi relativi al quarto trimestre 2018.

16 Gennaio 2019              Versamento Iva a debito mensile: tutti i contribuenti Iva mensili

16 Gennaio 2019              Versamento ritenute: enti pubblici, associazioni sportive dilettantistiche, sostituiti d’imposta, condomini

16 Gennaio 2019              Versamento contributi inps personale dipendente: i datori di lavoro

16 Gennaio 2019              Versamento imposta sugli intrattenimenti: tutti gli esercenti attività da intrattenimento

25Gennaio 2019               Presentazione elenchi Intrastat mensile e trimestrale:Operatori intracomunitari

31 Gennaio 2019              Stampe Registri : data ultima per la stampa dei libri e registri contabili anno 2017

31 Gennaio 2019              Pagamento imposta di registro: Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che  non abbiano optato per il regime della “cedolare secca”.

31 Gennaio 2019              Pagamento bollo auto:Proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a dicembre 2016 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi.

 

Scadenze fiscali Febbraio 2019:

16 Febbraio 2019             Versamento Inps : tutti i commercianti/artigiani

16 Febbraio 2019             Versamento Iva a debito mensile: tutti i contribuenti Iva mensili

16 Febbraio 2019             Versamento ritenute: enti pubblici, associazioni sportive dilettantistiche, sostituiti d’imposta, condomini

16 Febbraio 2019             Versamento imposta accise: su tutti i prodotti immessi

16 Febbraio  2019            Versamento imposta sugli intrattenimenti: tutti gli esercenti attività da intrattenimento

28 Febbraio 2019             Presentazione elenchi Intrastat mensile :Operatori intracomunitari

28 Febbraio  2019            Comunicazione Liquidazione Iva: tutti i soggetti passivi Iva

 

Scadenze fiscali Marzo 2019:

07 Marzo 2019  Certificazione unica Cu 2018 : tutti i sostituti d’imposta

18 Marzo 2019  Versamento saldo iva 2017: tutti i contribuenti Iva

18 Marzo 2019  Versamento ritenute: enti pubblici, associazioni sportive dilettantistiche, sostituiti d’imposta, condomini

18 Marzo 2019  Versamento tassa libri contabili: tuttte le società di capitali

18 Marzo  2019 Versamento imposta sugli intrattenimenti: tutti gli esercenti attività da intrattenimento

18 Marzo 2019  Versamento Iva mensile: tutti i contribuenti con iva mensile

25 Marzo 2019  Presentazione elenchi Intrastat mensile : Operatori intracomunitari

31 Marzo  2019 Versamento dell’imposta di registro : per contratti di locazione senza la cedolare secca

31 Marzo 2019  Rottamazione bis 2018 : per tutti gli esclusi dalla precedente rottamazione

 

Scadenze fiscali Aprile 2019:

06 Aprile 2019   Spesometro II semestre 2018 : tutti i soggetti con partita iva

16 Aprile 2019   Versamento Iva mensile: tutti i contribuenti Iva mensili

16 Aprile 2019   Versamento ritenute: enti pubblici, associazioni sportive dilettantistiche, sostituiti d’imposta, condomini

16 Aprile 2019   Versamento contributi Inps: tuttti i sostituti d’imposta

16 Aprile 2019   Versamento imposta sugli intrattenimenti: tutti gli esercenti attività da intrattenimento

16 Aprile 2019   Versamento ritenute sugli utili: società di capitali, gli enti pubblici e privati diversi dalle società

26 Aprile 2019   Presentazione elenchi Intrastat mensile/trimestrali : Operatori intracomunitari

30 Aprile 2019   Approvazione bilanci società: tutte le società

30 Aprile 2019   Dichiarazione annuale Iva : per tutti i soggetti con partita iva

30 Aprile 2019   Comunicazione spesometro 2018: tutti i soggetti passivi Iva

30 Aprile 2019   Comunicazione esterometro

 

Scadenze fiscali Maggio 2019:

15 Maggio 2019                Rottamazione cartelle bis 2018 : tutti coloro che intendono aderire devono provvedere ad inviare l’apposita domanda .

16 Maggio2019 Versamento Iva mensile/trimestrale: tutti i contribuenti Iva mensili/trimestrali

16 Maggio 2019                Versamento ritenute: enti pubblici, associazioni sportive dilettantistiche, sostituiti d’imposta, condomini

16 Maggio 2019                Versamento contributi Inps: tuttti i commercianti e artigiani

16 Maggio 2019                Versamento rata Iva anno 2017 : corolo che hanno optato per la rateizzazione nella dichiarazione Iva 2018

16  Maggio 2019               Versamento saldo Inail: artigiani

16  Maggio 2019               Dichiarazione INAIL per anno 2018 (anche per il premio Artigiani)

25 Maggio2019                 Presentazione elenchi Intrastat mensile : Operatori intracomunitari

31 Maggio 2019                Spesometro 2018: tutti i dati del I trimestre 2018

31 Maggio 2019                Termine pagamento prima rata minimi 2018 SDD/MAV : dottori commercialisti

31 Maggio 2019                Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA: per tutti i soggetti con partita iva

 

Scadenze fiscali Giugno 2019:

18 Giugno 2019 IMU e TASI:  versamento della prima rata 2018 in acconto o unica soluzione

18 Giugno 2019 Versamento Iva mensile: tutti i contribuenti Iva mensili

18 Giugno 2019 Versamento ritenute: enti pubblici, associazioni sportive dilettantistiche, sostituiti d’imposta, condomini

18 Giugno 2019 Cedolare Secca:versamento pagata  della prima rata acconto 2018 in unica soluzione o Acconto.

18 Giugno 2019 Versamento rata Iva anno 2017 : corolo che hanno optato per la rateizzazione nella dichiarazione Iva 2018.

25 Giugno 2019 Presentazione elenchi Intrastat mensile : Operatori intracomunitari

29 Giugno 2019 730/2018 :presentazione all’Agenzia delle Entrate del Mod.730

 

Scadenze fiscali Agosto 2019:

20 Agosto 2019 Versamento imposte dichiarazione dei redditi: tutti i titolari di partita iva , società , soggetti Ires, persone fisiche

20 Agosto 2019 Versamento Iva trimestrale: tutti i contribuenti Iva

20 Agosto 2019 Versamento ritenute: enti pubblici, associazioni sportive dilettantistiche, sostituiti d’imposta, condomini

20 Agosto 2019 Versamento contributi Inps: pagamento Inps

20 Agosto 2019 Versamento rata Iva anno 2017 : corolo che hanno optato per la rateizzazione nella dichiarazione Iva 2018.

25 Agosto 2019 Presentazione elenchi Intrastat mensile : Operatori intracomunitari

 

Scadenze fiscali Settembre 2019:

17 Settembre 2019         Versamento imposte dichiarazione dei redditi: titolari di partita IVA che hanno optato per la rateizzazione.

17 Settembre 2019         Versamento Iva : tutti i contribuenti Iva mensile

17 Settembre  2019        Versamento ritenute: enti pubblici, associazioni sportive dilettantistiche, sostituiti d’imposta, condomini

17  Settembre 2019        Versamento contributi Inps personale dipendente:datori di lavoro

17 Settembre 2019         Trasmissione dati liquidazione iva: professionisti

25 Settembre 2019         Presentazione elenchi Intrastat mensile : Operatori intracomunitari

30 Settembre 2019         Versamento rata per somme a debito redditi 2018 Per inon titolari di partita IVA che hanno optato per la rateizzazione

30 Settembre 2019         IMPOSTA DI REGISTRO : versamento dell’imposta di registro relativa ai contratti di locazione decorrenti dal giorno 1 del mese

 

Approfondisci

NEWSLETTER P.S.C. Febbraio 2019:

 

  IN BREVE
  • Approvati i Modelli Redditi e IRAP 2019. Pronti anche 175 nuovi modelli Isa
  • Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e Lipe entro il 28 febbraio
  • Regime forfetario: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
  • Emissione dell’autofattura elettronica
  • Fattura elettronica vietata per i dati sanitari
  • Detrazione IVA: le regole sui termini di registrazione e detrazione
  • Il portale per la consultazione delle fatture elettroniche per i soggetti non IVA
  • Pace fiscale: pronte le modalità applicative per la definizione agevolata dei PVC
  • Start-up innovative: incremento delle agevolazioni fiscali per gli investitori per l’anno 2019
  • Voucher digitalizzazione PMI: ammessi i pagamenti anche tramite ricevute bancarie
  • Trasmissione delle spese edilizie per gli amministratori di condominio
  • Agevolazioni fiscali per gli autotrasportatori

 

 
  APPROFONDIMENTI
 
  • I nuovi chiarimenti sul regime forfetario
  • Integrazione della fattura e autofattura elettronica
  • Il punto sulla detrazione IVA

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

DICHIARAZIONI

Approvati i Modelli Redditi e IRAP 2019. Pronti anche 175 nuovi modelli Isa

Agenzia delle Entrate, Provvedimenti 30 gennaio 2019, n. 23596/2019, n. 23599/2019, n. 23591/2019, n. 23572/2019, n. 23568/2019, n. 23561/2019, n. 23564/2019, n. 23721/2019, n. 23723/2019

L’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva i modelli dichiarativi relativi a persone fisiche, società di capitali, società di persone, enti non commerciali, nonché la dichiarazione Irap e il modello Consolidato nazionale e mondiale, da utilizzare per il periodo d’imposta 2018, oltre che le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica della dichiarazione Iva (Provvedimenti n. 23596/2019, n. 23599/2019, n. 23591/2019, n. 23572/2019, n. 23568/2019,n. 23561/2019, n. 23564/2019).

Le principali novità che caratterizzano i modelli Redditi PF, SC e SP 2019, riguardano la detrazione del “bonus verde”, le donazioni al Terzo settore, la nuova gestione delle perdite d’impresa, nonchè il passaggio dagli Studi di settore e Parametri ai nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale.

Con il Provvedimento 30 gennaio 2019, n. 23721/2019 sono stati inoltre approvati 175 nuovi modelli Isa (Indici sintetici di affidabilità fiscale). I nuovi Isa – che si riferiscono ad agricoltura, manifatture, commercio e professioni – si applicheranno già per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2018. Con il Provvedimento n. 23723/2019, pubblicato in pari data, vengono inoltre individuate le attività economiche per le quali è prevista la revisione degli Isa applicabili a partire dall’anno 2019. In particolare, si tratta di 89 Isa da approvare con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze: 31 relativi ad attività economiche del settore del commercio, 25 inerenti a servizi, 18 ad attività professionali e 15 a manifatture.

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e Lipe entro il 28 febbraio

Il 28 febbraio scade il termine, per i soggetti passivi IVA, per inviare la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali (spesometro) relative al quarto trimestre 2018 o al secondo semestre 2018. I dati devono essere trasmessi in modalità telematica secondo quanto indicato dall’Agenzia Entrate.

Nel medesimo termine devono essere altresì comunicati i dati delle liquidazioni periodiche IVA (Lipe) del quarto trimestre del 2018.

Per lo spesometro si tratterà dell’ultimo invio, in quanto è stato abolito a fronte dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica. Non risulta invece abolito l’obbligo di spedire le liquidazioni periodiche IVA.

 

 

Regime forfetario: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Videoforum 2019 Italia Oggi, le Risposte dell’Agenzia delle Entrate

Nel corso del Videoforum di ItaliaOggi del 23 gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime forfetario, recentemente modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019).

In primo luogo, è stato chiarito che chi ha superato la soglia dei 30.000 euro al 31 dicembre 2018 ma ha conseguito, nello stesso periodo d’imposta, ricavi entro la soglia dei 65.000 euro (quindi superiori ai limiti previsti dalla vecchia normativa ma inferiori a quelli indicati nella novellata normativa), può rimanere nel regime forfetario, applicando le disposizioni riformate dalla legge n. 145/2018.

Vedi l’Approfondimento

 

IVA, ADEMPIMENTI

Emissione dell’autofattura elettronica

Videoforum Cndcec, le Risposte dell’Agenzia delle Entrate

Nell’incontro con i rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti del 15 gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le autofatture elettroniche devono essere emesse:

  • con il codice identificativo ordinario (TD01),
  • ad eccezione di quelle emesse per regolarizzare la mancata ricezione della fattura da parte del fornitore entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione (cosiddetta “autofattura denuncia” ex art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997), per le quali va indicato il codice TD20. In questo caso l’invio dell’autofattura tramite il Sistema di Interscambio (Sdi) implica il venir meno del precedente obbligo di consegna della copia dell’autofattura all’Agenzia delle Entrate.

Rientrano nella prima fattispecie (codice identificativo ordinario TD01) le autofatture emesse per:

  • gli omaggi di beni propri dell’attività d’impresa o di beni diversi ma di valore unitario superiore a 50 euro;
  • l’estrazione dei beni dai depositi IVA;
  • l’autoconsumo, l’assegnazione ai soci e in generale la destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Fattura elettronica vietata per i dati sanitari

Agenzia delle Entrate, Faq 29 gennaio 2019

L’Agenzia delle Entrate, con alcune risposte a quesiti pubblicate il 29 gennaio scorso, ha ribadito il divieto, per l’anno 2019, di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, anche con riferimento ad eventuali prestazioni accessorie di natura non sanitaria. Tali soggetti dovranno quindi continuare ad emettere le fatture per le prestazioni rese in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le modalità ordinarie.

L’Agenzia ha inoltre precisato che le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali dagli operatori tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria sono escluse dalla fatturazione elettronica, anche nel caso in cui i dati non siano poi trasmessi al Sistema TS per effetto dell’opposizione manifestata dall’interessato.

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) ha, infatti, modificato l’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018 prevedendo che, per il periodo di imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

 

 

IVA, DETRAZIONE

Detrazione IVA: le regole sui termini di registrazione e detrazione

L’avvio della fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 porterà ordine sul tema della detrazione IVA poiché tutte le date (emissione, invio e ricezione) del ciclo di fatturazione saranno certe e certificate.

Negli ultimi mesi del 2018 e nei primi mesi del 2019 potrebbe tuttavia generarsi confusione sulla disciplina applicabile.

Si riepilogano quindi per maggior chiarezza le regole dei termini di registrazione e detrazione dell’IVA, partendo dalla lettura combinata del 1° comma dell’art. 19, D.P.R. n. 633/1972 con quella del 1° comma dell’art. 1, D.P.R. n. 100/1998 e del 1° comma dell’art. 25 D.P.R. n. 633/1972.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Il portale per la consultazione delle fatture elettroniche per i soggetti non IVA

Agenzia delle Entrate, FAQ 22 gennaio 2019, n. 55

L’Agenzia Entrate, nella risposta n. 55 del 22 gennaio 2019, si è espressa in tema di fatturazione elettronica ed, in particolare, in merito all’obbligatorietà o meno, per un privato cittadino senza partita Iva che chiede la fattura all’esercente o al professionista che gli vende un prodotto o gli offre un servizio, di fornire un indirizzo PEC.

Se il consumatore finale chiede la fattura non è obbligato a riceverla elettronicamente e, quindi, non è obbligato ad avere e a fornire un indirizzo PEC all’esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio.

Quando il consumatore finale chiede la fattura, l’esercente o il professionista è obbligato ad emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio e anche a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per email) al cliente: quest’ultima è perfettamente valida e non c’è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte del cliente.

Sempre nella stessa FAQ l’Agenzia delle Entrate ha poi informato che, a partire dal secondo semestre di quest’anno, come previsto dall’ultima legge di Bilancio (legge 30 dicembre 2018, n. 145), l’Agenzia delle Entrate offrirà un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche, tramite il quale il consumatore finale potrà consultate le fatture che i fornitori avranno inviato all’Agenzia sin dal 1° gennaio scorso.

Di conseguenza, al momento, il servizio online di consultazione delle fatture elettroniche per i consumatori finali persone fisiche non è attivo.

 

 

RISCOSSIONE, SANATORIE

Pace fiscale: pronte le modalità applicative per la definizione agevolata dei PVC

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 23 gennaio 2019, n. 17776

Con il provvedimento n. 17776 del 23 gennaio 2019 del direttore dell’Agenzia Entrate, adottato d’intesa con il direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono state definite le modalità di versamento di quanto dovuto e di presentazione della dichiarazione prevista dalla norma per regolarizzare le violazioni riportate nei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018.

La nuova misura si applica ai processi verbali di constatazione redatti, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 4/1929, dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza.

Sono integralmente e complessivamente dovuti tutti i tributi ed eventuali contributi, autoliquidati dal contribuente sulla base dei rilievi constatati nel processo verbale oggetto di definizione agevolata, con sconto integrale delle sanzioni amministrative e degli interessi.

La definizione “integrale” deve riguardare tutte le violazioni contenute nel processo verbale riferite ad un singolo periodo d’imposta: imposte dirette e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie ed Ivafe.

Oggetto della definizione agevolata sono le violazioni sostanziali che danno luogo a sanzioni collegate ai tributi, con esclusione delle violazioni, anche sostanziali, relative a settori impositivi diversi da quelli espressamente richiamati dalla norma (ad esempio, imposta di registro) e di quelle riferite a violazioni di natura formale constatate nel processo verbale; si ricorda che le violazioni formali sono invece regolarizzabili tramite la definizione agevolata disciplinata dall’art. 9 del D.L. n. 119/2018.

Possono essere definite anche le violazioni constatate nel processo verbale relativamente ai periodi di imposta per i quali la dichiarazione risulta omessa.

Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata del processo verbale di constatazione dovrà presentare, entro il 31 maggio 2019, le relative dichiarazioni. Nella dichiarazione, da compilare con le modalità stabilite per il periodo d’imposta oggetto della definizione agevolata, andranno esposti a rettifica e integrazione di quanto originariamente dichiarato esclusivamente i componenti e i maggiori imponibili, imposte e contributi derivanti dalle violazioni constatate nel processo verbale.

Il termine per il versamento, in unica soluzione o della prima rata, scade il 31 maggio 2019. In caso di pagamento rateale, il versamento delle somme può essere effettuato in 20 rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima vanno pagate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Anche i soggetti partecipanti a società di persone o trasparenti possono definire in via agevolata il reddito di partecipazione imputato pro quota dalla società partecipata. A tal fine, i soci possono presentare la dichiarazione per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione a loro imputabili, sulla base dei dati presenti nel prospetto dichiarativo che la società deve rilasciare tempestivamente a ciascun socio, a seguito della presentazione della propria dichiarazione con la quale ha inteso definire le violazioni constatate col processo verbale.

 

 

AGEVOLAZIONI

Start-up innovative: incremento delle agevolazioni fiscali per gli investitori per l’anno 2019

Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 218

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) ha previsto l’incremento delle agevolazioni per i soggetti che investono in start-up innovative.

Nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l’anno 2019, dal 30 per cento al 50 per cento, a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni.

Per espressa previsione normativa (art. 1, comma 220), l’efficacia delle nuove aliquote è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

Le agevolazioni a cui fa riferimento la norma sono quelle previste dall’art. 29 (commi 1, 4 e 7) del D.L. n. 179/2012 e sono riconosciute ai soggetti passivi IRPEF, di cui al Titolo I del TUIR (vale a dire persone fisiche, enti non commerciali, imprenditori individuali, soggetti che producono redditi in forma associata) ed ai soggetti passivi IRES, di cui al Titolo II dello stesso TUIR (ad esclusione delle start up innovative, degli incubatori certificati, degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative).

A seguito dell’intervento della legge n. 232 del 2016, art. 1, commi 66-69, (legge di Bilancio 2017), dal 1° gennaio 2017, la misura ordinaria delle agevolazioni era pari al 30%, autorizzata dalla Commissione europea (SA 47184 18 settembre 2017) fino al 31 dicembre 2025.

Con la legge di Bilancio 2019, anche se solo per l’anno 2019, investire nelle start up innovative sarà particolarmente conveniente. Due sono in concreto le novità introdotte:

  1. una rivolta ai soggetti IRPEF e ai soggetti IRES: la misura dell’agevolazione per le relative detrazioni sale dal 30 al 40%;
  2. una rivolta esclusivamente ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative: per tali soggetti l’agevolazione è incrementata, per l’anno 2019, dal 30% al 50% nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative, a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.

 

 

AGEVOLAZIONI

Voucher digitalizzazione PMI: ammessi i pagamenti anche tramite ricevute bancarie

Mise, FAQ 18 gennaio 2019

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in data 18 gennaio 2019, ha aggiornato le domande più frequenti (FAQ) in tema di Voucher digitalizzazione PMI ed ha chiarito che l’impresa assegnataria del Voucher può effettuare i pagamenti dei beni e/o dei servizi oggetto delle agevolazioni anche tramite ricevute bancarie (RI.BA.) utilizzando il conto corrente bancario dedicato alla realizzazione dell’intervento, fermo restando l’obbligo di assicurare la piena tracciabilità e la riconducibilità dei pagamenti ai titoli di spesa a cui si riferiscono.

Il MISE ricorda inoltre che le richieste di erogazione possono essere inviate dalle imprese a partire dal 14 settembre 2018 e non oltre il 14 marzo 2019 con l’utilizzo della procedura informatica accessibile nella sezione “Voucher digitalizzazione” del sito web del Ministero. Entro questa data tutte le spese connesse al progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico devono risultare completamente pagate a saldo.

 

 

DICHIARAZIONI

Trasmissione delle spese edilizie per gli amministratori di condominio

Entro il 28 febbraio 2019 gli amministratori di condominio devono comunicare all’Agenzia Entrate i dati inerenti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni dei condominii nel 2018.

Tale adempimento permetterà all’Agenzia Entrate di inserire le spese nelle dichiarazioni precompilate 2019.

 

 

AGEVOLAZIONI

Agevolazioni fiscali per gli autotrasportatori

Mef, Comunicato Stampa 14 gennaio 2019

L’art. 23 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, in legge n. 136 del 17 dicembre 2018, ha incrementato la dotazione finanziaria relativamente alle misure agevolative a favore degli autotrasportatori per il 2018.

Il Mef ha comunicato che, riguardo agli importi delle deduzioni forfetarie, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) la deduzione forfetaria di spese non documentate (art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2017, passa dai 38,00 euro, precedentemente previsti, a 51,00 euro.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

REGIMI AGEVOLATI

I nuovi chiarimenti sul regime forfetario

Nel corso del Videoforum di ItaliaOggi del 23 gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime forfetario, recentemente modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019).

 

Requisiti per l’accesso – In primo luogo, è stato chiarito che chi ha superato la soglia dei 30.000 euro al 31 dicembre 2018 ma ha conseguito, nello stesso periodo d’imposta, ricavi entro la soglia dei 65.000 euro (quindi superiori ai limiti previsti dalla vecchia normativa ma inferiori a quelli indicati nella novellata normativa), può rimanere nel regime forfetario, applicando le disposizioni riformate dalla legge n. 145/2018.

 

È stato altresì chiarito che i soggetti che nell’anno 2018 adottavano il regime semplificato – in quanto non rispettavano i requisiti per l’accesso al regime forfettario, i quali sono stati eliminati nella nuova versione della normativa (ad esempio coloro che possedevano beni strumentali per un valore superiore a 20.000 euro) – possono applicare il regime forfetario dal 2019 senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva e senza esercitare una specifica opzione.

 

Precedente rapporto di lavoro dipendente – Per quanto riguarda la causa di fuoriuscita per i soggetti “che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (…) e che esercitano attività d’impresa, arti e professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili”, l’Agenzia Entrate ha precisato che i parametri cui fare riferimento per il calcolo della prevalenza sono i ricavi/compensi conseguiti.

 

Diritti d’autore – L’Agenzia delle Entrate ha precisato inoltre che, ai fini del rispetto dei limiti di ricavi/compensi previsti per l’accesso al regime forfetario, rilevano anche i proventi “fuori campo IVA” conseguiti per la cessione/concessione dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, come i diritti d’autore. Le motivazioni di questa risposta sono state collegate alla disposizione della legge n. 190/2014 secondo cui “nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate” e a quella dell’art. 53 comma 2, lettera b), del TUIR il quale considera redditi di lavoro autonomo “… i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali”.

 

Possesso di quote di partecipazione – L’Agenzia delle Entrate ha precisato che i soggetti che hanno ceduto prima del 31 dicembre 2018, la quota di partecipazione in società di persone, società a responsabilità limitata o altri enti di cui all’art. 5 del TUIR, possono accedere al regime forfetario nel 2019, in quanto hanno rimosso preventivamente le cause ostative.Diversamente, nel caso in cui tali quote siano possedute al 1° gennaio 2019, non è possibile accedere al regime forfetario nel 2019, in quanto la causa ostativa deve cessare di esistere prima dell’inizio del periodo d’imposta di applicazione del regime forfetario. Quindi, non è condizione sufficiente la vendita della quota durante il 2019.

Invece, nel caso in cui una quota di Srl venga acquisita durante il 2019, il regime forfettario non sarà più applicabile dall’anno successivo (2020), in conformità a quanto stabilito dal comma 71 dell’art. 1 della legge n. 190/2014.

 

Possesso di quote di controllo – Un ulteriore chiarimento riguardante chi possiede quote di controllo in Srl o associazioni in partecipazione è pervenuto tramite l’interrogazione parlamentare n. 5-01274. In risposta a quest’ultima il Sottosegretario all’Economia Villarosa ha precisato che per verificare se l’attività di tali società o associazioni è riconducibile a quella svolta individualmente quale soggetto forfetario occorre fare riferimento all’attività effettivamente svolta, a prescindere dal fatto che i codici ATECO delle due attività siano formalmente distinti.

 

Vincolo triennale di permanenza – In merito al vincolo triennale di permanenza nel regime forfetario, chi ha optato per il regime semplificato, pur possedendo i requisiti per entrare nel regime forfetario, può passare a quest’ultimo senza attendere il decorso del triennio. Questo anche se ha scelto la modalità di registrazione “per cassa” di cui al comma 5 del D.P.R. n. 600 del 1973.

 

Rimborso IVA – Altro caso prospettato è quello del contribuente in regime semplificato/ordinario che ha versato l’acconto IVA a dicembre 2018 e che passa al regime forfetario nel 2019. L’Agenzia Entrate ha chiarito che nel caso in cui dalla dichiarazione IVA 2019 scaturisca un credito, questo possa essere recuperato chiedendo a rimborso oppure compensandolo ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Integrazione della fattura e autofattura elettronica

Nell’incontro con i rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti del 15 gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le autofatture elettroniche devono essere emesse:

  • con il codice identificativo ordinario (TD01),
  • ad eccezione di quelle emesse per regolarizzare la mancata ricezione della fattura da parte del fornitore entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione (cosiddetta “autofattura denuncia” ex art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997), per le quali va indicato il codice TD20. In questo caso l’invio dell’autofattura tramite il Sistema di Interscambio (Sdi) implica il venir meno del precedente obbligo di consegna della copia dell’autofattura all’Agenzia delle Entrate.

Rientrano nella prima fattispecie (codice identificativo ordinario TD01) le autofatture emesse per:

  • gli omaggi di beni propri dell’attività d’impresa o di beni diversi ma di valore unitario superiore a 50 euro;
  • l’estrazione dei beni dai depositi IVA;
  • l’autoconsumo, l’assegnazione ai soci e in generale la destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

La Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 aveva invece già fornito chiarimenti in merito all’integrazione delle fatture ricevute con l’applicazione del reverse charge e all’emissione di autofatture per operazioni con l’estero.

In particolare, vista la natura del documento elettronico transitato tramite il SdI (di per sé non modificabile e, quindi, non integrabile), l’Agenzia aveva chiarito che l’integrazione della fattura potesse essere effettuata secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza ovvero, ad esempio, predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.

 

TIPOLOGIA TRATTAMENTO
Omaggi di beni propri dell’attività d’impresa o di beni diversi ma di valore unitario superiore a 50 euro.  

Autofattura elettronica con il codice identificativo ordinario (TD01)

Estrazione dei beni dai depositi IVA.
Autoconsumo, assegnazione ai soci e in generale destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Per regolarizzare la mancata ricezione della fattura da parte del fornitore entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione (cosiddetta “autofattura denuncia” ex art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997). Autofattura elettronica con il codice identificativo ordinario (TD20)
Integrazioni per reverse charge interno.  

Documento “interno” da conservare con modalità analogiche (cartacee).

Integrazioni (reverse charge) per acquisti intracomunitari di beni, nonché per servizi acquisiti presso soggetti passivi in altro Stato Ue, rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.

 

Nel caso di integrazione di fatture d’acquisto Italia riportanti il codice N6 (reverse charge) è quindi possibile, in alternativa:

  • predisporre un documento di integrazione separato da inviare in conservazione insieme alla fattura originaria (e quindi senza farlo transitare al SdI),
  • oppure, qualora si usufruisca in via esclusiva del sistema di conservazione dell’Agenzia delle Entrate, che non permette di aggiungere file alla conservazione, è possibile procedere all’integrazione emettendo un’autofattura che transita dal SdI.

 

Infine, per le operazioni riferite ad acquisti intracomunitari di beni nonché ai servizi acquisiti presso soggetti passivi in altro Stato Ue, rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia, l’integrazione (reverse charge) continua ad avvenire nelle tradizionali modalità cartacee e le operazioni devono essere indicate nel c.d. “esterometro” con cadenza mensile unitamente alle altre operazioni con l’estero.

 

 

IVA, DETRAZIONE

Il punto sulla detrazione IVA

L’avvio della fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 porterà ordine sul tema della detrazione IVA poiché tutte le date (emissione, invio e ricezione) del ciclo di fatturazione saranno certe e certificate.

Negli ultimi mesi del 2018 e nei primi mesi del 2019 potrebbe tuttavia generarsi confusione sulla disciplina applicabile. Si riepilogano quindi per maggior chiarezza le regole dei termini di registrazione e detrazione dell’IVA, partendo dalla lettura combinata del 1° comma dell’art. 19, D.P.R. n. 633/1972 con quella del 1° comma dell’art. 1, D.P.R. n. 100/1998 e del 1° comma dell’art. 25 D.P.R. n. 633/1972:

  • Art. 19 D.P.R. n. 633/1972 (Detrazione) – Per la determinazione dell’imposta dovuta a norma del primo comma dell’art. 17 o dell’eccedenza di cui al secondo comma dell’art. 30, è detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
  • Art. 1 D.P.R. n. 100/1998 (Dichiarazioni e versamenti periodici) – Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell’Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.
  • Art. 25 D.P.R. 633/1972 (Registrazione degli acquisti) Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’art. 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Il D.L. n. 50/2017 e la circolare n. 1/E/2018 avevano già determinato e chiarito che l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA sorge ed è ammesso solo nel caso in cui si verifichino due condizioni:

  • l’Iva relativa ad una determinata operazione deve essere già divenuta esigibile;
  • il cessionario/committente deve avere il possesso della fattura emessa dal fornitore o per suo conto.

La prima condizione si verifica sulla base alle regole fissate dall’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 (ad esempio quando, nel caso di cessioni di beni, i beni sono spediti o consegnati al cessionario o, in caso di prestazioni di servizi, al momento del pagamento da parte del committente).

La seconda è rappresentata:

  • dal ricevimento della fattura che può avvenire in qualsiasi data, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, comma 8, lettera a), del D.Lgs. n. 471/1997 e
  • dalla registrazione della fattura che può avvenire entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente e comunque al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

La distinzione tra data di ricezione della fattura e data della sua registrazione non è banale, soprattutto in caso di fatture non elettroniche. La fattura potrebbe essere stata ricevuta, per esempio, a novembre di un anno da un incaricato della ditta e per dimenticanza arrivata in amministrazione soltanto a maggio dell’anno dopo.

 

Quindi, in sintesi, potrebbero presentarsi questi casi:

 

Fattura emessa nel 2017 Ricevuta e registrata nel 2018 (dopo aprile) Detrazione nel 2018
Ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 (entro aprile 2019) Detrazione nel 2018 tramite sezionale
Ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 (dopo aprile 2019) Detrazione non ammessa
Ricevuta e registrata nel 2019 (o successivi) Detrazione ammessa nell’anno di registrazione salvo sanzione ex art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997
Fattura emessa nel 2018 Ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 (entro aprile 2019) Detrazione nel 2018 tramite sezionale
Ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 (dopo aprile 2019) Detrazione non ammessa
Ricevuta e registrata nel 2019 (o successivi) Detrazione ammessa nell’anno di registrazione salvo sanzione ex art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997

 

ATTENZIONE: Con l’attuale normativa sembrerebbe che l’IVA di una fattura passiva possa diventare indetraibile solo nel caso in cui, una volta ricevuto il documento, non si proceda alla sua registrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stato ricevuto (con eventuale possibilità di presentare una dichiarazione Integrativa «a favore»). Quindi, una fattura emessa nel 2017 ma ricevuta, ad esempio, dopo 3 anni, resterebbe comunque detraibile, nell’anno di ricevimento e registrazione.

L’art. 6, comma 8, lettera a), del D.Lgs. n. 471/1997, sanziona però la mancata regolarizzazione con autofattura decorsi 4 mesi dalla data di effettuazione/esigibilità dell’operazione.

 

L’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997, così dispone: “Il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l’operazione con le seguenti modalità:

  1. se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, presentando all’ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni;
  2. se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all’ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta”.

 

ATTENZIONE: Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972: “La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

Sul punto si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate, in una propria FAQ, ha chiarito che: “… se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2018, la fattura potrà non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2019, la fattura dovrà essere elettronica”.

 

 

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Giovedì 28 febbraio 2019 Comunicazione dati fatture emesse e ricevute (Spesometro) Termine ultimo per l’invio telematico della comunicazione dati (spesometro) riferita al quarto trimestre 2018/secondo semestre 2018. Soggetti passivi IVA, con alcune eccezioni. Telematica
Giovedì 28 febbraio 2019 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA (Lipe) Termine ultimo per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (Lipe) effettuate nel quarto trimestre del 2018, da effettuare utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA “ Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica
Giovedì 28 febbraio 2019 Comunicazione dati fatture estere (Esterometro) Invio della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (esterometro) riferito al mese di gennaio. Vanno trasmessi con modalità telematica i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Soggetti IVA obbligati all’emissione della fatturazione elettronica. Telematica
Giovedì 28 febbraio 2019 Amministratori di condominio Termine per la presentazione della comunicazione all’Agenzia Entrate dei dati inerenti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni dei condominii nel 2018. Amministratori di condominio Telematica

 

Approfondisci

NEWSLETTER P.S.C. Gennaio 2019:

IN BREVE

  • Il nuovo regime forfettario nella legge di Bilancio 2019
  • L’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio: chiarimenti anche per i commercianti al minuto
  • Dal 1° gennaio addio alle schede carburante
  • Fattura elettronica, nuove modalità per il pagamento dell’imposta di bollo
  • Il nuovo “esterometro”
  • Interessi legali allo 0,8% dal 1° gennaio 2019
  • Il ravvedimento operoso dell’acconto IVA 2018
  • Come registrare incassi e pagamenti a cavallo d’anno
  • Accertamento fiscale: termini di decadenza
  • Deducibilità compensi amministratori
  • Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata
  • Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino
  • Stampa e aggiornamento registri contabili e libro inventari
  • Libretti al portatore: inutilizzabili dal 1° gennaio 2019

 

 
 

APPROFONDIMENTI

 
  • Legge di Bilancio 2019: le principali novità fiscali
  • I termini di decadenza per l’accertamento fiscale
  • La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

 

IN BREVE

MANOVRA 2019

Il nuovo regime forfettario nella legge di Bilancio 2019

Legge 30 dicembre 2018, n. 145

La legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre scorso e in vigore dal 1° gennaio 2019 – prevede importanti novità fiscali tra cui l’introduzione di una flat tax al 15% (al 5% per le nuove attività) per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi e compensi fino a 65mila euro.

Il regime forfettario riservato a tali soggetti viene pertanto ridisegnato, a decorrere dal 2019, nel seguente modo:

  • è stata ampliata a 65.000 euro la soglia dei ricavi/compensi massimi per poter accedere al regime forfettario di cui alla legge n. 190/2014;
  • sono state rimosse le soglie del lavoro dipendente e degli acquisti di beni strumentali;
  • per chi supera la soglia dei 65.000 euro e fino a 100.000 euro, è applicabile, a partire dal 2020, un’imposta sostitutiva pari al 20%;
  • sono state integrate alcune cause di esclusione dal regime:
  • è escluso chi controlla direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione;
  • non può accedere chi esercita l’attività d’impresa o lavoro autonomo prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

Nella sezione Approfondimenti una prima sintesi delle principali novità fiscali.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

L’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio: chiarimenti anche per i commercianti al minuto

Agenzia delle Entrate, FAQ Fatturazione elettronica

A seguito dell’introduzione, dal 1° gennaio 2019, dell’obbligo di fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate pubblica le risposte ai dubbi più frequenti di operatori e contribuenti nella sezione Faq del proprio sito.

È stato innanzitutto reso noto che tutte le fatture emesse dal 1° gennaio dovranno essere trasmesse in formato elettronico tramite il Sistema d’Interscambio. Per le fatture “a cavallo d’anno” diventa quindi fondamentale la verifica del momento di effettuazione dell’operazione che per le cessioni di beni immobili coincide con il momento di stipula del rogito, per i beni mobili con la spedizione o consegna dei beni e per le prestazioni di servizi con il momento del pagamento del corrispettivo, anche se parziale.

Si ricorda che l’IVA derivante da fatture ricevute in gennaio 2019, ma riferite ad operazioni 2018, è detraibile nella liquidazione di gennaio e non in quella di dicembre 2018.

L’Agenzia delle Entrate ha altresì chiarito che i commercianti al minuto non sono obbligati all’emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, perché certificano le operazioni tramite scontrino o ricevuta fiscale.

Essendo prevista la possibilità, per i primi sei mesi del 2019, di trasmettere al SdI, entro il termine per la liquidazione dell’IVA, il commerciante, qualora gli venga richiesta fattura, può alternativamente:

  • emettere scontrino o ricevuta fiscale, scorporare poi l’importo dal totale dei corrispettivi ed emettere fattura differita;
  • emettere fattura immediata entro il termine di liquidazione dell’IVA, emettendo, al momento di effettuazione dell’operazione un documento di quietanza dell’operazione.

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Dal 1° gennaio addio alle schede carburante

Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, il 31 dicembre 2018 è stato il giorno di addio alla scheda carburante. Dal 1° gennaio 2019, infatti, ai fini della detraibilità dell’IVA, la cessione di carburante nei confronti delle partite Iva dovrà essere documentata da fattura elettronica.

Ai fini della deducibilità del costo, inoltre, già dal 1° luglio 2018, il pagamento del carburante deve avvenire obbligatoriamente tramite mezzi di pagamento tracciabili (bancomat, carta di credito, assegno, ecc.).

In sintesi, per accedere alla detrazione dell’IVA e alla deduzione dei costi in questione non sono in alcun modo più ammessi i pagamenti effettuati con denaro contante e occorrerà ricevere fattura in formato XML tramite il SdI.

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Fattura elettronica, nuove modalità per il pagamento dell’imposta di bollo

D.M. 28 dicembre 2018

Con il D.M. 28 dicembre 2018 sono state stabilite nuove modalità di pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Il provvedimento dispone in particolare che:

  • il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno dovrà avvenire in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
  • l’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare dovrà essere versata entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, al termine di ogni trimestre l’Agenzia delle Entrate renderà noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI);
  • gli interessati potranno pagare l’imposta di bollo mediante il servizio presente in un’area riservata del sito dell’Agenzia, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa;
  • le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio il pagamento dell’imposta di bollo devono riportare una specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del decreto in commento.

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Il nuovo “esterometro”

A partire dal 2019 i soggetti IVA residenti sono obbligati a trasmettere le informazioni riguardanti le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal 1° gennaio verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. In particolare devono essere comunicati:

  • i dati identificativi del cedente/prestatore;
  • i dati identificativi del cessionario/committente;
  • la data del documento comprovante l’operazione;
  • la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
  • il numero del documento;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, in quanto i dati di queste operazioni sono già in possesso dell’Agenzia Entrate.

La trasmissione telematica ha cadenza mensile, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva.

I soggetti residenti esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica sono altresì esonerati dall’obbligo di trasmissione dell’esterometro.

 

 

VERSAMENTI

Interessi legali allo 0,8% dal 1° gennaio 2019

D.M. 12 dicembre 2018; Decreto 19 dicembre 2018

Dal 1° gennaio 2019 il tasso di interesse legale, che per un anno è rimasto allo 0,3%, aumenterà allo 0,8%.

La variazione del tasso legale ha risvolti anche in ambito fiscale:

  • in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi interessati, secondo un criterio di pro rata temporis; sarà quindi pari allo 0,3%, fino al 31 dicembre 2018 e allo 0,8% dall’1° gennaio 2019 e fino al giorno del ravvedimento;
  • in caso di rateazione delle somme dovute per effetto di istituti deflativi del contenzioso (quali adesioni agli inviti al contraddittorio o a PVC, accertamenti con adesione, acquiescenza all’accertamento, conciliazione giudiziale) la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi (Agenzia delle Entrate, Circolare 21 giugno 2011, n. 28/E).

 

Nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2018 è stato inoltre pubblicato il Decreto 19 dicembre 2018 con i nuovi Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse dello 0,8% per cento, da applicare agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2019:

Età del beneficiario

(anni compiuti)

Coefficiente
da 0 a 20 118,75
da 21 a 30 112,50
da 31 a 40 106,25
da 41 a 45 100,00
da 46 a 50 93,75
da 51 a 53 87,50
da 54 a 56 81,25
da 57 a 60 75,00
da 61 a 63 68,75
da 64 a 66 62,50
da 67 a 69 56,25
da 70 a 72 50,00
da 73 a 75 43,75
da 76 a 78 37,50
da 79 a 82 31,25
da 83 a 86 25,00
da 87 a 92 18,75
da 93 a 99 12,50

 

 

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Il ravvedimento operoso dell’acconto IVA 2018

È scaduto il 27 dicembre scorso il termine per il versamento dell’acconto IVA 2018, che poteva essere determinato con metodo previsionale, storico o calcolato per le operazioni al 20 dicembre.

In caso di omesso o insufficiente versamento dell’acconto IVA si applica la sanzione dello 0,1% al giorno per i primi 15 giorni di ritardo.

Per chi versa dopo l’11 gennaio scatta invece l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso, con la riduzione a metà delle sanzioni per i primi 90 giorni (e quindi fino al 31 marzo 2019).

 

 

SCRITTURE CONTABILI

Come registrare incassi e pagamenti a cavallo d’anno

In vista della chiusura dell’esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi l’imputazione di costi e ricavi a cavallo d’anno, occorre individuare quando i compensi si considerano percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente rilevanti.

Tale problema rileva particolarmente per i professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata, che a seguito dall’abrogazione del regime di competenza, già a partire dal 2017, adottano anch’esse il regime di cassa.

La questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici e carta di crediti.

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ACCERTAMENTO

Accertamento fiscale: termini di decadenza

La legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha apportato alcune novità in materia di termini di decadenza per l’accertamento in materia d’imposte dirette e IVA. A fronte dell’eliminazione del raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento in caso di reati tributari, sono stati prolungati i termini di decadenza.

Se la dichiarazione dei redditi o Iva è stata regolarmente presentata, è stabilito che le rettifiche e gli avvisi di accertamento dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (precedentemente era quarto anno); in caso invece di omessa presentazione della dichiarazione (o di presentazione di una dichiarazione nulla), l’avviso di accertamento dovrà essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo (precedentemente era quinto anno).

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IRES

Deducibilità compensi amministratori

I compensi agli amministratori di società e di enti sono deducibili nella misura erogata nell’esercizio in base al criterio di cassa allargato (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell’anno successivo). L’applicazione del principio di cassa allargata si riflette anche ai fini previdenziali.

Fa eccezione il caso del “professionista” che fattura compensi di “amministratore”: in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.

 

 

SCRITTURE CONTABILI

Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata

Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato adottato nell’esercizio precedente.

Ricordiamo, per esempio, che possono effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:

  • 000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
  • 000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.

 

Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e in 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l’opzione per il regime ordinario).

 

 

SCRITTURE CONTABILI

Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino

Ricordiamo che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino (ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996 n. 695) i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:

  • ricavi 5.164.568,99 euro;
  • rimanenze finali 1.032.913,80 euro.

 

L’obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l’ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali, risultano inferiori ai sopraccitati limiti.

SCRITTURE CONTABILI

Stampa e aggiornamento registri contabili e libro inventari

Il termine per la stampa annuale dei registri fiscali (registri iva, libro giornale, libro inventari e mastrini) tenuti con sistemi meccanografici è previsto “entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi”.

Per le registrazioni relative al 2017 la stampa dei registri dovrà quindi essere effettuata:

  • entro il 31 gennaio 2019 (tre mesi dopo il 31 ottobre 2018) per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (01/01 – 31/12);
  • per le società di capitali con termine di presentazione della dichiarazione redditi diverso dal 31 ottobre, la scadenza della stampa dei registri scade entro tre mesi dall’invio del loro relativo modello unico.

 

La norma prevede inoltre che, in caso di controlli e ispezioni, i dati devono risultare aggiornati sugli appositi supporti magnetici, quindi pronti per la stampa contestualmente alla richiesta e in presenza dei verificatori.

 

 

ANTIRICICLAGGIO

Libretti al portatore: inutilizzabili dal 1° gennaio 2019

Mef, Comunicato Stampa 22 novembre 2018, n. 187

Il Ministero dell’Economia e delle finanze, con il comunicato stampa n. 187/2018, ha ricordato che entro il 31 dicembre 2018 dovranno essere chiusi tutti i libretti al portatore ovvero quelli non nominativi, cioè non riconducibili ad alcun soggetto specifico.

Il portatore è tenuto a presentarsi agli sportelli della banca o di Poste italiane che hanno emesso il libretto (munito di un documento di riconoscimento) e scegliere una delle tre modalità di estinzione previste:

  1. chiedere la conversione del libretto al portatore in un libretto di risparmio nominativo;
  2. trasferire l’importo complessivo del saldo del libretto su un conto corrente o su altro strumento di risparmio nominativo;
  3. chiedere la liquidazione in contanti del saldo del libretto.

Dopo questa data i libretti al portatore saranno inutilizzabili. Inoltre, fermo restando l’obbligo di liquidazione del saldo del libretto a favore del portatore, gli emittenti saranno obbligati ad effettuare una comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, a seguito della quale verrà applicata al portatore “fuori tempo massimo” una sanzione amministrativa da 250 a 500 euro.

 

 

 

 

APPROFONDIMENTI

MANOVRA 2019

Legge di Bilancio 2019: le principali novità fiscali

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre scorso ed è in vigore dal 1° gennaio 2019 la legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145). Di seguito una prima sintesi delle principali novità fiscali.

 

Nuovo regime forfettario: è stata ampliata a 65.000 euro la soglia dei ricavi/compensi massimi per poter accedere al regime forfettario di cui alla legge n. 190/2014. Sono state rimosse le soglie del lavoro dipendente e degli acquisti di beni strumentali. Per chi supera la soglia di 65.000 euro e fino a 100.000 euro, è applicabile, a partire dal 2020, un’imposta sostitutiva pari al 20%. Inoltre sono state integrate alcune cause di esclusione dal regime: è escluso chi controlla direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione. Inoltre non può accedere chi esercita l’attività d’impresa o lavoro autonomo prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

 

Riporto delle perdite fiscali per i soggetti IRPEF: è stato modificato, a partire dal periodo d’imposta 2018, il regime fiscale delle perdite dei soggetti IRPEF ex art. 8 TUIR. Dal punto di vista del trattamento fiscale, sono ora equiparate le perdite d’impresa in contabilità semplificata e ordinaria. Le eccedenze sono portate a riduzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi nel limite dell’80%, senza limitazioni di tempo e per l’importo che ne trova capienza. Le perdite di “periodo” possono andare a compensazione con eventuali ulteriori redditi d’impresa conseguiti dal soggetto IRPEF nello stesso periodo senza limite dell’80%.

 

Tassazione agevolata degli utili reinvestiti in beni strumentali ed occupazione: a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 (e quindi dal 2019), per i soggetti IRPEF e IRES (sono esclusi i soggetti forfettari), è prevista un’agevolazione che consiste nella possibilità di assoggettare il reddito IRES, dichiarato da una società, ad un’aliquota agevolata del 15% per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti in attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili nei limiti dell’importo pari alla somma tra:

  • investimenti in beni materiali strumentali nuovi;
  • costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.

Quindi viene assoggettata ad un’aliquota ridotta la parte di reddito pari al minore tra l’ammontare degli utili accantonati a riserve disponibili e la somma degli investimenti sostenuti per beni strumentali nuovi e dell’incremento occupazionale.

I soggetti IRPEF godono della medesima agevolazione; le aliquote IRPEF sono ridotte di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata.

È prevista una modalità di riporto delle eccedenze di utili e sono esclusi dall’agevolazione gli immobili, i veicoli in uso promiscuo ai dipendenti e i beni immateriali.

 

Iper-ammortamento: è stata disposta la proroga dell’agevolazione per acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2019 o entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 sia avvenuto il relativo ordine ed il pagamento almeno del 20% del costo di acquisizione. È variata la maggiorazione del costo che è pari a:

  • 170% per gli investimenti fino a 2,5 mln di euro;
  • 100% per gli investimenti fino a 2,5 e 10 mln di euro;
  • 50% per gli investimenti tra 10 e 20 mln di euro.

È stata altresì prorogata l’agevolazione per i beni immateriali (40%), con estensione a i costi sostenuti per i canoni d’accesso tramite cloud computing.

 

Investimenti in Start up innovative: è stata incrementata dal 30 al 40% l’aliquota dell’agevolazione (deduzione o detrazione – IRES o IRPEF) per tutti i soggetti che investono in Start up innovative. È stata altresì introdotta un’ulteriore agevolazione nella misura del 50% per i soggetti IRES in caso di acquisizione integrale del capitale della Start up innovativa qualora venga mantenuta almeno 3 anni.

 

Credito d’imposta R&S: è stata apportata una modifica alla misura che ora è differenziata in base alla tipologia di costi. Viene prevista nella misura del 25% in via generale e del 50% per le spese relative al personale dipendente subordinato impiegato nelle attività di R&S e per i contratti stipulati con università, enti equiparati, start up e PMI innovative per lo svolgimento di attività di R&S. L’importo massimo del credito è stabilito in 10 mln di euro ed è estesa a spese per materiali, fornitore e prodotti impiegati per l’attività di R&S. È previsto l’obbligo di certificazione e di redazione di una relazione tecnica. Le modifiche si applicano dal periodo d’imposta 2019 per quanto riguarda la misura e l’ambito applicativo e dal periodo d’imposta 2018 per quanto riguarda gli aspetti formali e documentali.

 

Credito d’imposta per la formazione 4.0: è stato esteso al 2019 il credito d’imposta per la formazione 4.0 introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) con alcune rimodulazioni in base alle dimensioni dell’impresa.

 

Voucher manager: è previsto per gli anni 2019 e 2020 per le PMI un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prestazioni consulenziali specialistiche al fine di sostenere processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie previste nel Piano Impresa 4.0. Sono previsti limiti diversi per le micro/piccole e medie imprese.

 

Detrazioni per riqualificazione energetica, ristrutturazione, bonus mobili e bonus verde: sono prorogate tutte le agevolazioni legate alle detrazioni per le spese sostenute anche nell’anno 2019.

 

Credito d’imposta per acquisto di prodotti in plastica riciclata: al fine di incrementare il riciclaggio è stato introdotto un credito d’imposta pari al 36% e per un massimo annuale di 20.000 euro per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata della plastica e di imballaggi biodegradabili e compostabili. Il credito è utilizzabile in compensazione F24 dal 1° gennaio del periodo successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.

 

Credito d’imposta per erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici: è stato introdotto un credito d’imposta per le erogazioni liberali effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici. Ne possono beneficiare persone fisiche, enti non commerciali e titolari di redditi d’impresa. Sono agevolabili le erogazioni effettuate a partire dal 2019 e per determinati interventi. Il credito d’imposta è pari al 65% delle erogazioni ed è riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile per le persone fisiche e gli ENC e nel limite del 10% dei ricavi annui per i titolari di reddito d’impresa. Il credito è utilizzabile in 3 quote annuali.

Credito d’imposta per edicole: è riconosciuto un credito d’imposta alle edicole parametrato a quanto pagato per IMU, TASI, COSAP e TARI per i locali dove si svolge l’attività e nella misura massima di 2.000 euro.

 

Contributo per acquisto di auto M1: è riconosciuto un contributo, variabile a seconda di differenti condizioni, per chi acquista un autoveicolo di categoria M1 (auto con al massimo 8 posti a sedere) con emissioni di anidride carbonica fino a 70g/KM. Gli acquisti devono essere effettuati dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per veicoli con prezzi di listino inferiori a 50.000 euro IVA esclusa. Il contributo (sconto sul prezzo di acquisto) potrà variare da 1.500 a 6.000 euro.

 

Imposta per i veicoli inquinanti: agli acquisti dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 di autoveicoli di categoria M1 eccedenti la soglia inquinante di 160 CO2/KM è applicabile una nuova imposta variabile da 1.100 a 2.600 euro.

 

 

ACCERTAMENTO

I termini di decadenza per l’accertamento fiscale

La legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha apportato alcune novità in materia di termini di decadenza per l’accertamento in materia d’imposte dirette e IVA. A fronte dell’eliminazione del raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento in caso di reati tributari, sono stati prolungati i termini di decadenza.

Se la dichiarazione dei redditi o Iva è stata regolarmente presentata, è stabilito che le rettifiche e gli avvisi di accertamento dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (precedentemente era quarto anno); in caso invece di omessa presentazione della dichiarazione (o di presentazione di una dichiarazione nulla), l’avviso di accertamento dovrà essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo (precedentemente era quinto anno).

I nuovi termini di decadenza per l’accertamento si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, quindi per quanto riguarda i periodi d’imposta antecedenti al 2016 rimangono invariati i termini di decadenza per l’accertamento previgenti.

Per esempio, quindi, gli accertamenti relativi a dichiarazioni dei redditi e Iva regolarmente presentate nel 2016 e relative al periodo d’imposta 2015 dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2020. Mentre gli accertamenti relativi a dichiarazioni dei redditi e Iva regolarmente presentate nel 2017 e relative al periodo d’imposta 2016 dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2022.

Quindi gli accertamenti relativi a dichiarazioni dei redditi e Iva regolarmente presentate nel 2018 e relative al periodo d’imposta 2017 dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2023.

Rammentiamo che il 31 dicembre 2018 scadono i termini per la notificazione delle cartelle di pagamento:

  • per le dichiarazioni regolarmente presentate nell’anno 2015 e relative al 2014 per le attività di liquidazione automatica (36 bis);
  • per le dichiarazioni regolarmente presentate nell’anno 2014 e relative al 2013 per le attività di controllo formale (36 ter).

È previsto un regime premiale riservato ai contribuenti virtuosi rispetto agli studi di settore, nei confronti dei quali i termini di accertamento sono ridotti di un anno.

Nei confronti dei soggetti che optano per la trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture/corrispettivi prevista dal D.Lgs. n. 127/2015 e garantiscono la tracciabilità dei pagamenti è prevista la riduzione dei termini per l’accertamento di due anni.

Attenzione: in caso di presentazione della dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, del D.P.R. n. 322/1998, ripartono i termini di decadenza dell’accertamento, a partire dall’anno di presentazione della dichiarazione, sia per la dichiarazione integrativa a favore che per la dichiarazione integrativa a sfavore del contribuente.

La riapertura dei termini di accertamento non è però generalizzata a tutti gli elementi della dichiarazione ma riguarda solo gli elementi oggetto dell’integrazione. Per esempio, se un contribuente rettifica la dichiarazione nell’anno “n+1” relativa all’anno “n” per eliminare un costo erroneamente dedotto:

  • il controllo automatico della dichiarazione resta fissato al 31 dicembre “n+7”;
  • la possibilità di controllo relativamente al solo costo rettificato scadrà a fine “n+8”, perché i termini dovranno ripartire dall’anno “n+1”.

Concludendo, ecco il riepilogo delle annualità che si “chiuderanno” il 31 dicembre 2018:

Anno Dichiarazione presentata Dichiarazione omessa Denuncia penale
Ipotesi generale Regime premiale (S.S.) Ipotesi generale Dichiarazione omessa
2007 31.12.2012   31.12.2013 31.12.2016 31.12.2018
2008 31.12.2013   31.12.2014 02.01.2018 02.01.2019
2009 31.12.2014   31.12.2016 31.12.2018 31.12.2020
2010 31.12.2016   31.12.2016 31.12.2019 31.12.2021
2011 31.12.2016 31.12.2015 02.01.2018 31.12.2020 31.12.2022
2012 02.01.2018 31.12.2016 31.12.2018 31.12.2021 31.12.2023
2013 31.12.2018 02.01.2018 31.12.2019 31.12.2022 31.12.2024
2014 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2020 31.12.2023 31.12.2025

 

 

SCRITTURE CONTABILI

La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno

In vista della chiusura dell’esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi l’imputazione di costi e ricavi a cavallo d’anno, occorre individuare quando i compensi si considerano percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente rilevanti.

Tale problema rileva particolarmente per i professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata, che a seguito dall’abrogazione del regime di competenza, già a partire dal 2017, adottano anch’esse il regime di cassa.

La questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici e carta di crediti.

Nel caso di utilizzo dei contanti il momento del pagamento e quello dell’incasso coincidono e rileva il momento della consegna (o ricezione) del denaro.

Se il pagamento avviene invece con assegno bancario o circolare, il compenso si considera percepito quando si entra nella disponibilità del titolo di credito, ovvero quando il titolo viene consegnato materialmente; il momento di consegna coincide con la data indicata sull’assegno. Non rileva se il versamento avviene in un secondo momento o un successivo periodo d’imposta.

Nell’ipotesi in cui il pagamento avvenisse con bonifico rileva la cosiddetta “data disponibilità” che è la data in cui avviene l’accredito sul conto corrente ed il momento in cui il professionista o l’impresa può utilizzare il denaro.

Se un cliente effettua un pagamento con la carta di credito, il compenso rileva quando avviene l’accredito della somma sul conto corrente del fornitore. Viceversa, in materia di deducibilità, un costo è deducibile nel momento in cui avviene l’utilizzo della carta.

 

 

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Sabato 12 gennaio 2019 Liquidazione compensi amministratori Termine di pagamento dei compensi agli amministratori ai fini della deducibilità secondo il criterio di cassa allargato. Società ed enti  
Mercoledì 16 gennaio 2019 IMU E TASI – Ravvedimento Regolarizzazione del versamento dell’IMU e/o della TASI non versate o versate in misura non sufficiente entro il 17 dicembre 2018 (entro 30 gg). Contribuenti in generale

 

Mod. F24
Martedì 29 gennaio 2019 Modello Redditi/Irap – Ravvedimento Termine ultimo per ravvedere l’omessa presentazione dei Modelli REDDITI/IRAP scaduta il 31/10/2018 con riduzione della sanzione ad 1/10 oppure per integrare la dichiarazione presentata nel termine ordinario con riduzione della sanzione ad 1/9 del minimo. Soggetti che hanno omesso/presentato tardivamente la dichiarazione dei redditi.

 

Telematica
Giovedì 31 gennaio 2019 Libri contabili Termine per la stampa del libro giornale, mastro e inventari, registri IVA e registro dei beni ammortizzabili (anno 2017). Imprese individuali, società di persone e soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l’anno solare.  
Giovedì 31 gennaio 2019 Termine trasmissione spese al sistema tessera sanitaria Farmacie, strutture sanitarie pubbliche/private accreditate e non accreditate, medici iscritti all’albo dei chirurghi, odontoiatri, esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci da banco, psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica, ottici e veterinari devono trasmettere telematicamente al sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie/veterinarie incassate nel 2018. Operatori sanitari Telematica

 

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Nuove modalità per pagare il bollo sulla Fatturazione elettronica:

Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2019 della fatturazione elettronica obbligatoria, cambieranno le modalità di pagamento delle relative imposte di bollo per quanti vi siano assoggettati.

Il decreto firmato oggi dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, per facilitare l’adempimento da parte del contribuente prevede che al termine di ogni trimestre sia l’Agenzia delle Entrate a rendere noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.

Grazie a quei dati, l’Agenzia metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consenta agli interessati di pagare l’imposta di bollo con addebito su conto corrente bancario o postale. Oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa.

Le disposizioni del decreto si applicheranno alle fatture elettroniche emesse a partire dal 1 gennaio 2019.

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