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NEWSLETTER P.S.C. Aprile 2017:

COMPETENZE DIGITALI – Aperta una consultazione pubblica sulle Linee guida redatte da AgID per gestire la selezione e l’impiego dei nuovi professionisti ICT – Termine della consultazione 26 aprile 2017

L’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) presenta il proprio contributo nell’ambito della standardizzazione e della qualità delle competenze digitali richieste ai professionisti che operano nel settore ICT (Information and Communication Technologies) attraverso la pubblicazione di “Linee guida per la qualità delle competenze digitali nelle professionalità ICT”.

Le Linee guida sono aperte a consultazione pubblica sul sito Internet Open.gov con lo scopo di rendere sempre più partecipi cittadini, amministrazioni e organizzazioni della società civile nel processo di digitalizzazione e innovazione della Pubblica Amministrazione.

Le linee guida, che individuano una serie di profili professionali richiesti dall’evoluzione del mercato del lavoro, nascono con l’intento di fornire alle amministrazioni indicazioni trasversali sull’impiego di figure professionali, sull’integrazione della prestazione di servizi professionali nell’ambito di contratti di servizio ICT e su come rendere possibile l’identificazione chiara di skill e competenze.

La consultazione è quindi inerente le linee guida che saranno fornite alle amministrazioni per gestire la selezione e l’impiego di questi nuovi professionisti, definendo skills standard e prestazioni di servizi da garantire.

La versione del documento redatta da AgID rimarrà in consultazione pubblica dall’8 marzo 2017 fino al 26 aprile 2017 per dare la possibilità a chiunque di inviare suggerimenti modifiche e integrazioni alle diverse sezioni che compongono la prima stesura del documento.

È possibile, inoltre, inviare commenti alla bozza sotto forma di documenti scritti all’indirizzo mail competenzedigitali@agid.gov.it indicando come oggetto “Contributo consultazione professioni ICT”.

Fonte: www.tuttocamere.it


 

 ministero_sviluppo_economico

CONFIDI – Stanziati 225 milioni di euro – Emanato il decreto che detta modalità e termini per la presentazione delle richieste di contributo – Domande al via dal prossimo 2 maggio

E’ stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto direttoriale 23 marzo 2017, che definisce, in attuazione degli articoli 7 e 14 del decreto 3 gennaio 2017, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di contributo finalizzato alla costituzione di un apposito e distinto fondo rischi che i confidi utilizzano per concedere nuove garanzie a piccole e medie imprese. Il decreto fornisce, inoltre, indicazioni e chiarimenti operativi in merito a specifiche disposizioni del decreto 3 gennaio 2017.

Continua l’azione del Governo finalizzata a sostenere l’accesso al credito a favore delle piccole e medie imprese (PMI). A partire dal prossimo 2 maggio, infatti, i Confidi potranno presentare le domande per accedere ai 225 milioni di euro stanziati per la costituzione di un apposito e distinto fondo rischi finalizzato alla concessione di nuove garanzie pubbliche alle PMI associate.

A questa si potranno aggiungere ulteriori risorse messe a disposizione da Regioni o da altri Enti Pubblici, oppure contributi derivanti dalla programmazione comunitaria 2014-2020.

La misura favorirà, tra l’altro, l’aggregazione tra Confidi al fine di consentire anche a quelli di minori dimensioni di raggiungere – attraverso operazioni di fusione o la sottoscrizione di contratti di rete – una maggiore massa critica in termini di garanzie prestate.

La procedura per la concessione dei contributi è improntata a criteri di massima celerità, con le valutazioni istruttorie che si concluderanno in 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere inviate dalle ore 10.00 del 2 maggio 2017 e fino all’esaurimento delle risorse o comunque fino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2018.

Ai fini della presentazione della richiesta di contributo di cui all’articolo 7 i Confidi devono:

  1. a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;
  2. b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione, non essere sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o con finalità liquidatoria e di cessazione dell’attività;
  3. c) possedere una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e registrata presso il Registro delle imprese.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà tempestivamente resa disponibile in un’apposita sezione del sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

 

Dichiarazione 2017: spese detraibili per iscrizione a Università non statali

D.M. 23 dicembre 2016, n. 993

Con il Decreto Ministeriale n. 993 del 23 dicembre 2016 è stato definito l’importo massimo detraibile delle tasse e dei contributi di iscrizione alle Università non statali da indicare nella Dichiarazione dei redditi relativa al 2016, per ciascuna area disciplinare di afferenza e Regione in cui ha sede, l’Ateneo presso il quale è presente il corso di studio.

Fonte: www.mysolution.it

 

 

 

 

I nuovi Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 7 marzo 2017

Dal prossimo anno i nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale andranno a sostituire gli Studi di Settore.

Imprese e professionisti potranno avere un riscontro trasparente della correttezza dei propri comportamenti fiscali attraverso una nuova metodologia statistico-economica che stabilirà il grado di affidabilità/compliance su una scala da 1 a 10. I contribuenti che risulteranno “affidabili” avranno accesso a significativi benefici premiali, anche consistenti nell’esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti.

Gli Indici sintetici di affidabilità sono formati da un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia e consentono di posizionare il livello dell’affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10.

In dettaglio, gli indicatori elementari di affidabilità valutano l’attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici per il settore e/o per il modello organizzativo di riferimento, mentre gli indicatori elementari di anomalia valutano incongruenze e situazioni di normalità/coerenza del profilo contabile e gestionale che presentano carattere atipico rispetto al settore e al modello organizzativo cui sono riferiti.

Fonte: www.mysolution.it

 

 

 spesometro

Spesometro 2016: in scadenza al 10 e al 20 aprile

Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 24 marzo 2017

L’obbligo della comunicazione delle operazioni rilevanti IVA 2016 (cessioni/acquisti di beni e prestazioni di servizi rese/ricevute) è in scadenza al 10 aprile 2017, per le ditte con liquidazione IVA mensile, e al 20 aprile per le ditte con liquidazione Iva trimestrale.

L’Agenzia delle entrate, con un comunicato stampa del 24 marzo 2017, ha reso noto che:

  • le Amministrazioni pubbliche e quelle autonome sono escluse dall’invio dello Spesometro per il 2016;
  • i contribuenti che hanno già trasmesso i dati al Sistema Tessera Sanitaria possono non indicare nel Modello polivalente dello Spesometro i medesimi dati. Tuttavia, qualora risulti più agevole dal punto di vista informatico, è possibile comunque inviare, oltre ai dati previsti dal Dl 78/2010 (art. 21, comma 1), anche i dati già trasmessi al sistema Tessera sanitaria;
  • è stato eliminato l’obbligo della comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi cosiddetti black-list, ma, qualora sia più agevole per il contribuente continuare a trasmetterle per ragioni di carattere informatico, le medesime possono ancora essere inserite nel quadro BL o, in alternativa, nei quadri FN e SE;
  • i commercianti al dettaglio non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3mila euro, al netto dell’Iva, effettuate nel 2016, mentre i tour operator non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’Iva.

Fonte: www.mysolution.it

 

 

 

 

Comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva: pronto il modello

Agenzia Entrate, Provvedimento 27 marzo 2017 n. 58793

Il 31 maggio 2017 sarà la prima scadenza per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva relative al I trimestre 2017, adempimento introdotto dal D.L. n. 193/2016 (articolo 4, comma 2) che trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2017.

A tal fine sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il modello per la comunicazione, approvato con Provvedimento 27 marzo 2017 n. 58793. Oltre al modello, sono state approvate le relative istruzioni e specifiche tecniche.

Fonte: www.mysolution.it

 

 

 

 

SANZIONI – Omessa o tardiva presentazione modello F24 a saldo zero: come sfruttare le sanzioni ridotte

Agenzia Entrate, Risoluzione 20 marzo 2017, n. 36/E

Con la Risoluzione n. 36/E del 20 marzo 2017 l’Agenzia Entrate ha chiarito quali sono gli importi da pagare in caso di ravvedimento operoso per mancata o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero per effetto di compensazione orizzontale.

Quando l’errore viene corretto entro 90 giorni, la sanzione prevista dalla legge per l’omessa presentazione del modello in cui si effettua la compensazione, dal 1° gennaio 2016 è in generale di 100 euro. La sanzione scende a 50 euro, però, se il ritardo non supera i 5 giorni lavorativi. Pertanto, poiché in caso di ravvedimento operoso entro 90 giorni dall’omissione la sanzione si riduce di 1/9, in questa ipotesi le somme da versare saranno:

  • 5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello di pagamento a saldo zero viene presentato con un ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi;
  • 11,11 euro (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato con un ritardo superiore a 5 giorni lavorativi ma entro 90 giorni dall’omissione.

 

Oltre 90 giorni, invece, gli importi previsti dal nuovo ravvedimento sono i seguenti:

  • 12,50 euro (1/8 di 100 euro) se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro un anno dall’omissione;
  • 14,29 euro (1/7 di 100 euro) se il modello F24 a saldo zero viene presentato entro 2 anni dall’omissione;
  • 16,67 euro (1/6 di 100 euro) se l’F24 a saldo zero viene presentato superati i 2 anni dall’omissione;

20 euro (1/5 di 100 euro) se il contribuente si ravvede dopo che la violazione viene constatata con un processo verbale.

Fonte: www.mysolution.it

 

 

Puglia-aiuti-alle-micro-imprese-nuovo-avviso-regionale-per-le-domandeI limiti per la redazione del bilancio d’esercizio per le micro-imprese

I bilanci delle società di capitali possono essere redatti omettendo la compilazione della nota integrativa (bilancio per le micro-imprese) se per due esercizi su tre consecutivi le società non hanno superato almeno due dei seguenti limiti:

  • totale attivo € 175.000
  • ricavi vendite e prestazioni € 350.000
  • dipendenti occupati in media n. 5.

Il bilancio dovrà essere completo di nota integrativa invece se per due esercizi su tre consecutivi le società non hanno superato almeno due dei seguenti limiti:

  • totale attivo € 4.400.000
  • ricavi vendite e prestazioni € 8.800.000
  • dipendenti occupati in media n. 50.

Per chi supera i predetti limiti il bilancio dovrà essere presentato in forma estesa e quindi integrato anche con il rendiconto finanziario e la relazione sulla gestione.

Fonte: www.mysolution.it

 

 

bonus-mobili1Bonus mobili: nessun vincolo temporale nella consequenzialità tra l’esecuzione dei lavori e l’acquisto dei beni

L’Agenzia Entrate ha pubblicato la versione aggiornata della guida dedicata alla detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

La data entro cui si possono acquistare i beni agevolati è stata spostata al 31 dicembre 2017.

L’Agenzia Entrate precisa che la legge che ha prorogato l’agevolazione non ha previsto alcun vincolo temporale nella consequenzialità tra l’esecuzione dei lavori e l’acquisto dei beni. Per gli acquisti effettuati nel 2017 ha però introdotto un limite alla detrazione: spetta solo in riferimento a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1 gennaio 2016.

Fonte: www.mysolution.it

 

 

 

 

 

CATASTO – I chiarimenti dell’Agenzia Entrate per le consultazioni ipotecarie e catastali gratuite

Agenzia Entrate, Circolare 24 marzo 2017, n. 3/E

L’Agenzia Entrate con la circolare n. 3/E del 24 marzo 2017 ha ricordato che le consultazioni ipotecarie e catastali sugli immobili sono esenti da tributi se a richiederle è il titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.

Usufruisce dell’agevolazione il titolare, anche per quota, del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sul bene cui è riferita l’ispezione. La titolarità viene individuata in presenza di trascrizioni “a favore” del richiedente relative agli atti con effetti di natura traslativa o dichiarativa, non seguite da formalità che abbiano comportato il trasferimento dell’immobile.

Per lo stesso principio, le consultazioni relative a iscrizione d’ipoteca e trascrizioni di sequestri, pignoramenti e domande giudiziali “a favore” del richiedente non sono esenti, in quanto si tratta di formalità eseguite su immobili di cui sono titolari altri soggetti.

Sono gratuite, invece, le consultazioni relative a ipoteche iscritte “a carico” del richiedente (ad esempio, su immobili di cui è proprietario o usufruttuario). Oltre alle formalità di trascrizione e di iscrizione, riguardanti beni di cui risulta attuale titolare, il richiedente potrà visionare in esenzione da tributi anche gli atti che ne costituiscono il relativo titolo.

Può essere richiesta gratuitamente anche la consultazione personale relativa a beni acquistati dal coniuge, purché si tratti di acquisti effettuati in regime di comunione dei beni. Lo stesso criterio vale anche per le parti delle unioni civili.

Le persone fisiche possono accedere al servizio di consultazione telematica direttamente mediante i servizi Fisconline/Entratel con le credenziali di autenticazione rilasciate dall’Agenzia delle Entrate e l’indicazione del codice PIN. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, registrati ai medesimi servizi, l’accesso avviene tramite i soggetti appositamente incaricati, abilitati dal proprio gestore. In alternativa è possibile rivolgersi agli Uffici Provinciali-Territorio presentando un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, al fine di consentire le necessarie verifiche sulla spettanza dell’esenzione.

Fonte: www.mysolution.it

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Stralci della pubblicazione sulle novità riferite alla trasmissione delle comunicazioni delle Liquidazioni Iva:

Liquidazioni Iva, così la preparazione e l’invio dei dati

Il modello e la compilazione

Ci occupiamo qui degli aspetti che riguardano la struttura della modulistica e le principali regole di compilazione della stessa.

Ricordiamo innanzitutto che sono esonerati da questo adempimento solo i soggetti passivi non obbligati all’effettuazione della liquidazione Iva e quelli non obbligati alla compilazione della dichiarazione annuale Iva.

La struttura del modello consta di due sole pagine:

  1. la prima, costituita dal frontespizio, contiene la partita Iva del contribuente, il Codice fiscale del soggetto che eventualmente presenta la comunicazione per conto del contribuente, i dati relativi all’impegno alla presentazione telematica e, infine, alcune informazioni relative alle liquidazioni di gruppo;

2) la seconda, costituita dal quadro VP (multi modulo), contiene i dati delle liquidazioni Iva del trimestre o di ciascun mese del trimestre e dovrà essere compilato sia in caso di liquidazione a debito che a credito (e quindi, presumibilmente, anche in caso di assenza di operazioni nel periodo).

In particolare ciascun soggetto obbligato, se svolge un’unica attività, dovrà presentare per ciascun trimestre dell’anno solare:

■ un solo frontespizio;

■un solo quadro VP, se liquida l’Iva trimestralmente, indicando il trimestre di riferimento;

■tre quadri VP, se liquida l’Iva mensilmente, indicando in ciascuno il mese di riferimento.

Qualora il soggetto obbligato svolga più attività, se per tutte le attività liquida l’Iva con la medesima periodicità (mensile oppure trimestrale), dovrà presentare per ciascun trimestre dell’anno solare:

■un solo frontespizio;

■ se liquida l’Iva trimestralmente, un quadro VP con i dati riepilogativi di tutte le attività, indicando il trimestre di riferimento;

■ se liquida l’Iva mensilmente, tre quadri VP con i dati riepilogativi di tutte le attività, indicando in ciascuno il mese di riferimento.

Qualora, infine, il soggetto obbligato svolga più attività per le quali liquida l’Iva con diversa periodicità (mensile e trimestrale), dovrà presentare per ciascun trimestre dell’anno solare:

■ un solo frontespizio;

■per tutte le attività per le quali liquida l’Iva trimestralmente, un quadro VP con i dati riepilogativi di tutte tali attività, indicando il trimestre di riferimento;

■ per tutte le attività per le quali liquida l’Iva mensilmente, tre quadri VP con i dati riepilogativi di tutte tali attività, indicando in ciascuno il mese di riferimento;

■nel particolare caso di anticipazione della liquidazione periodica del trimestre con quella del terzo mese del trimestre (marzo, giugno, settembre ed eventualmente dicembre), effettuata ai fini della compensazione dell’imposta tra le diverse attività, dovrà essere compilato un unico quadro VP indicando nello stesso sia il mese che il trimestre, con i dati riepilogativi di tutte le attività.

Un ulteriore peculiarità è relativa al solo quarto trimestre, in relazione a coloro che liquidano l’Iva con cadenza trimestrale:

■se la liquidazione viene effettuata con cadenza trimestrale ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del Dpr 633/1972, con versamento da effettuarsi senza interessi entro il termine ordinario del 16 febbraio, il contribuente dovrà compilare il quadro VP indicando il valore «4» nel campo Trimestre;

■ se la liquidazione viene effettuata con cadenza trimestrale per opzione ai sensi dell’articolo 7, del Dpr 542/1999, con versamento da effettuarsi con interessi nella dichiarazione Iva, il contribuente dovrà compilare il quadro VP indicando il valore «5» nel campo Trimestre.

Di conseguenza, per il solo quarto trimestre, i contribuenti che effettuano liquidazioni trimestrali sia sulla base del regime naturale (senza interessi, Trimestre «4»), che per opzione (con interessi, Trimestre «5»), dovranno compilare due distinti moduli.

Altra particolarità riguarda le operazioni straordinarie e le altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.): in questi casi la compilazione risulta molto più semplice rispetto a quella della dichiarazione annuale Iva, in quanto dovrà essere inviata una distinta comunicazione per ciascun soggetto dante causa e una per il soggetto avente causa, ognuna intestata a ciascuno di tali soggetti in qualità di contribuenti. Il codice fiscale del soggetto avente causa dovrà anche essere riportato in ciascuna comunicazione relativa ai soggetti dante causa, nella sezione dichiarante (in qualità di rappresentante).

Sotto vedremo come i software gestionali permetteranno di gestire in modo semplice questo nuovo adempimento ed esamineremo le possibili modalità di invio che potranno essere adottate.

Proseguiamo esaminando l’adempimento dal punto di vista delle sue implicazioni sui software gestionali. Naturalmente le indicazioni che è possibile fornire in questa sede sono di tipo logico-funzionale, stante che gli interventi da effettuare saranno diversi per ciascuna procedura. In ogni caso per tutte le software house che producono gestionali di area contabile gli interventi di aggiornamento delle procedure saranno piuttosto estesi e impegnativi.

Gli ambiti di adeguamento sono concentrati sostanzialmente su tre aree:

  1. la prima riguarda l’elaborazione della liquidazione Iva, che dovrà essere modificata in modo tale da poter effettuare il consolidamento dei dati nello specifico formato richiesto dalla modulistica;
  2. la seconda riguarda la gestione a video del modello, che tramite una specifica interfaccia dovrà poter essere compilato nelle diverse modalità previste dalle istruzioni;
  3. la terza riguarda l’invio telematico dei dati del modello, che seguirà una strada del tutto nuova, non essendo utilizzabile per questo adempimento il portale Entratel.

Adeguamento dell’elaborazione della liquidazione Iva

Gli approcci finora utilizzati dalle procedure informatiche sono essenzialmente di due tipi:

■elaborazione dinamica della liquidazione Iva, effettuata sempre a partire dai dati delle registrazioni Iva, senza memorizzazione della stessa;

■elaborazione della liquidazione Iva effettuata una prima volta a partire dai dati delle registrazioni Iva, con memorizzazione della stessa in uno specifico archivio, e successivo accesso al suddetto archivio per le stampe dei registri Iva e per l’attivazione delle funzionalità connesse.

Nel primo caso si dovrà quindi intervenire per effettuare l’elaborazione e la memorizzazione di tutti i dati utili nel formato previsto dal modello approvato, mentre nel secondo si dovranno comunque integrare i dati mancanti, stante che difficilmente saranno già tutti disponibili.

La memorizzazione dei dati utili alla compilazione del modello si rende necessaria non solo ai fini della gestione della modulistica, ma anche e soprattutto per la stampa dei registri Iva che prevede -nella generalità dei casi per tutte le procedure – la possibilità di esporre anche la liquidazione Iva, che a livello di layout dovrà che essere ricondotta, o perlomeno riconducibile, a quella del modello trasmesso.

Gestione a video e stampa del modello approvato

È chiaramente necessaria la predisposizione di funzioni specifiche per la gestione a video e per la stampa del modello approvato. È poi essenziale la predisposizione di ulteriori funzioni, che in linea generale riguardano:

■l’acquisizione dei dati memorizzati negli applicativi contabili, secondo le modalità di elaborazione della liquidazione Iva illustrate nel paragrafo precedente;
■l’inserimento dei dati relativi all’impegno alla trasmissione telematica da parte dell’intermediario (codice fiscale dell’incaricato, impegno alla presentazione, data dell’impegno);
■l’integrazione dei controlli Sogei, laddove la procedura lo preveda per le altre dichiarazioni e comunicazioni.

Invio telematico dei dati del modello

Per la trasmissione telematica dei dati del modello, al fine di permettere – a regime – l’invio congiunto della Comunicazione delle liquidazioni Iva insieme al flusso dei «Dati fatture» (il cosiddetto spesometro trimestrale), l’agenzia delle entrate ha scelto di abbandonare la piattaforma Entratel e di affidarsi alla nuova interfaccia «Fatture e corrispettivi», accessibile dal sito delle Entrate .

Per utilizzare il nuovo canale è necessario disporre delle credenziali per accedere ai servizi telematici Entratel o Fisconline oppure al Sistema pubblico di identità digitale Spid, o ancora è possibile utilizzare la Carta nazionale dei servizi (Cns).

In alternativa è possibile accreditare un canale trasmissivo tramite Web Service o protocollo Ftp secondo le regole già definite dallo Sdi (Sistema di Interscambio) e con le caratteristiche già sperimentate con la trasmissione della Fattura elettronica verso la Pa e da gennaio 2017 anche tra privati.

Le software house potranno quindi scegliere di implementare la trasmissione dei dati utilizzando diverse modalità alternative tra di loro, le principali sono le seguenti:

invio dal portale web: i software gestionali dovranno produrre esclusivamente il file Xml della Comunicazione, il contribuente (o in sua vece l’intermediario fiscale incaricato) dovrà controllarlo e autenticarlo tramite Entratel o Fisconline ed inviarlo tramite l’apposita funzione del portale. In luogo della suddetta autenticazione il contribuente potrà firmare il file con firma elettronica qualificata oppure apporre il sigillo elettronico dell’agenzia delle Entrate (quest’ultimo utilizzabile esclusivamente per tale modalità di invio). Sempre a carico del contribuente sarà la verifica delle eventuali anomalie di trasmissione e il download delle ricevute. Al momento (a meno di successive evoluzioni) tale modalità, se utilizzata dall’intermediario fiscale, sconta anche la limitazione di richiedere l’invio di un distinto file per ciascun contribuente, essendo necessaria la preventiva selezione del soggetto passivo su cui si sta operando (cosiddetta «utenza di lavoro»);

invio diretto dal proprio software gestionale, tramite soggetto accreditato: gli intermediari “tecnici” autorizzati potranno inviare la Comunicazione per conto del contribuente (a meno che sia lui stesso accreditato), è però previsto che il file Xml sia preventivamente firmato con la firma elettronica qualificata del contribuente o del responsabile della trasmissione da questi delegato.

La procedura integrata con il software gestionale si farà carico di evidenziare il buon fine della trasmissione e archiviare le ricevute.

È evidente che questa seconda modalità, essendo integrata nei software gestionali, permette una maggiore efficienza ed un maggior controllo, evitando operazioni manuali e possibili errori.

Ciascuna software house valuterà, sulla base delle esigenze specifiche dei propri clienti, quali di queste modalità di invio implementare, stante che si tratta comunque di attività non semplici e che richiedono un costante monitoraggio e aggiornamento, ed una formazione specifica anche da parte dell’utilizzatore.

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SERVIZI PROFESSIONALI – In arrivo una nuova e-card europea:

Il Desk europeo di Confprofessioni – con un comunicato stampa del 16 marzo 2017 – ha reso noto che la Commissione europea ha allo studio una nuova e-card europea per i servizi professionali per facilitare la prestazione di servizi ad una potenziale base di circa 500 milioni di clienti in tutta l’Unione europea.

La nuova e-card è una procedura elettronica semplificata che renderà più facile, per i prestatori di servizi alle imprese e di servizi di costruzione, di espletare le formalità amministrative necessarie per fornire servizi all’estero.

La nuova e-card europea conterrà i dati identificativi del prestatore di servizi; lo Stato membro in cui una specifica attività sarà svolta; informazioni sulle qualifica/certificazioni richieste nello Stato membro di origine; informazioni sulla buona condotta del prestatore (per esempio eventuali sanzioni professionali); informazioni sulla copertura assicurativa del prestatore di servizi.

La carta europea dei servizi farà fede dello stabilimento legale in un dato paese del prestatore di servizi e, una volta emessa, impedirà agli Stati membri ospitanti di richiedere al professionista nuove autorizzazioni o notifiche preventive, previste dalle singole legislazioni nazionali, creando di fatto un mercato unico europeo dei servizi, regolato da un lasciapassare extranazionale.

LINK: http://www.confprofessioni.eu/

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SCOMPARSA DELLE SRL A CAPITALE RIDOTTO – Adempimenti presso il Registro delle imprese:

L’articolo 9, commi 13, 14 e 15 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”) successivamente convertito dalla L. n. 99/2013, ha disposto modifiche in materia di SRL semplificate e di SRL a capitale ridotto, intervenendo sull’art. 44 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012, prevedendo – a decorrere dal 28 giugno 2013 – la soppressione della “società a responsabilità limitata a capitale ridotto”.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in applicazione del disposto di cui al comma 15 dell’art. 9 del D.L. n. 76/2013, ha successivamente fornito, con Lettera-Circolare del 12 maggio 2016, Prot. 132263, indicazioni operativedisponendo la sostituzione della forma giuridica delle “società a responsabilità limitata a capitale ridotto” (SRLCR) con quella di “società a responsabilità limitata semplificata” (SRLS)

Al fine di dare concreta attuazione alla disposizione in questione, la società di informatica delle Camere di Commercio (Infocamere) ha predisposto un servizio di conversione automatica.

Pertanto il dato è stato convertito automaticamente da Infocamere, senza alcun onere per le società interessate.

A seguito di questa modifica, nell’elenco cronologico degli eventi iscritti, riportati nelle certificazioni e nelle visure, è stato inoltre iscritto d’ufficio il seguente testo “Modifica d’ufficio – SRL a capitale ridotto riqualificata in società a responsabilità limitata semplificata (art. 9, comma 15, D.L. n. 76/2013 convertito nella L. n. 99/2013”.

Le società interessate sono state informate, tramite posta elettronica certificata (PEC), dell’avvenuto aggiornamento.

Tuttavia, va tenuto presente – come ricorda il Ministero – che detta conversione automatica non ha contemplato, invece, la modifica della “denominazione” risultante dal certificato, né la modifica dell’atto costitutivo / statuto depositato.

Pertanto, il Ministero auspica che, in occasione delle prossime modifiche statutarie, le società interessateprovvedano a modificare la propria denominazione con conseguente presentazione della relativa pratica telematica al Registro delle imprese.

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