Navigazione contenuti

Archvio

NEWSLETTER P.S.C. Marzo 2017:

BILANCI – Disponibile il MANUALE OPERATIVO 2017 per il deposito presso il Registro delle imprese
E’ online il “Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese – Campagna bilanci 2017” volto a facilitare le società e i professionisti nell’adempimento dell’obbligo di deposito del bilancio oltre che a creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale.
UNIONCAMERE e il Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili, con comunicato stampa del 15 febbraio 2017, hanno, infatti, reso noto che è stata pubblicata l’edizione 2017 della Guida ai bilanci dal titolo “Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese – Campagna bilanci 2017”.
Il manuale, volto a facilitare le società e i professionisti nell’adempimento dell’obbligo di deposito del bilancio oltre che a creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale, è stato realizzato dall’Osservatorio permanente del sistema camerale e del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2017.
La Guida contiene quest’anno anche l’introduzione del bilancio in formato XBRL per le micro-imprese con relativi schemi quantitativi. Si tratta di una importante semplificazione del procedimento amministrativo che consentirà di individuare e leggere con adeguato dettaglio anche le vicende finanziarie di questo specifico segmento di imprese, molto rappresentato nel nostro Paese.
La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2017 è la versione “2016-11-14”.
La nuova tassonomia è caratterizzata da diverse novità, legate alle modifiche introdotte con il D.Lgs. 139/2015 di recepimento della direttiva 34/UE/2013. La principale di queste riguarda l’introduzione del bilancio per le micro-imprese con relativi schemi quantitativi. Inoltre, il rendiconto finanziario diventa prospetto quantitativo a se stante e non più tabella di nota integrativa come nella precedente versione tassonomica.
LINK:
http://www.unioncamere.gov.it/index.php

FONTE: www.tuttocamere.it

 

1SRL SEMPLIFICATE – SRL A CAPITALE RIDOTTO (?) – Il CNN pubblica i dati aggiornati al 2016
Il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN), in adempimento all’obbligo di legge stabilito dall’articolo 3 del D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, i dati relativi alle Società a responsabilità limitata semplificata (SRLS) e alle Società a responsabilità limitata a capitale ridotto (SRLCR), forniti da Unioncamere – InfoCamere, Movimprese.
I dati si riferiscono alle nuove società registrate e iscritte al 31 dicembre 2016.
Nella tabella pubblicata vengono riportate, Regione per Regione, il numero delle imprese con questa forma giuridica esistenti alla data del 31 dicembre 2016 e il numero delle imprese che si sono iscritte o che hanno cessato l’attività nel corso del 2016.
Le nuove società registrate e iscritte al 31 dicembre 2016 sono in totale, rispettivamente, 129.551 e 43.761.
Lo stock delle imprese registrate corrisponde a tutte le imprese con questa forma giuridica esistenti alla data del 31 dicembre 2016, i flussi di iscrizione e cessazione indicano le imprese che si sono iscritte (43.761) o hanno cessato (2.235) l’attività nel corso del 2016.
Al 31 dicembre 2013 le SRL semplificate e le SRL a capitale ridotto, registrate e iscritte, erano, rispettivamente, 33.712 e 18.882.
Al 31 dicembre 2014 le SRL semplificate e le SRL a capitale ridotto, registrate e iscritte, erano, rispettivamente, 51.830 e 30.186.
Al 31 dicembre 2015 le SRL semplificate e le SRL a capitale ridotto, registrate e iscritte, erano, rispettivamente, 89.458 e 39.904.
Ci sia, infine, permesso di segnalare che appare assai strano che ancora si continui a parlare di “SRL a capitale ridotto” quando questo sottotipo di SRL è stato soppresso, a decorrere dal 28 giugno 2013, dall’art. 9, commi 14 e 15 del D.L. n. 76/2013, convertito dalla L. n. 99/2013. La stessa norma ha poi previsto che le stesse fossero in seguito qualificate come Società a responsabilità limitata semplificata (S.R.L.S.), con una procedura automatica a cui ha provveduto direttamente il Registro delle imprese.
LINK:
http://www.notariato.it/it/news/srl-semplificate-e-srl-capitale-ridotto-pubblicati-i-numeri-aggiornati-al-2016

FONTE: www.tuttocamere.it

 
DURC ONLINE – Dall’INPS istruzioni operative per edili e imprese in crisi
Dopo le novità introdotte dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 febbraio 2016, che ha modificato due articoli del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che disciplina il DURC online e le successive istruzioni emanate dallo stesso Ministero con la circolare n. 33 del 2 novembre 2016, arriva ora la circolare n. 17 del 31 gennaio 2017, con la quale l’INPS illustra i contenuti delle modifiche alla normativa in materia di DURC online e di verifi ca della regolarità contributiva per le imprese del setto re dell’edilizia per le imprese soggette a procedure concorsuali.
Ricordiamo che l’intervento del citato decreto del 23 febbraio 2016 riguarda in particolare l’articolo 2, che definisce l’ambito soggettivo della verifica, e l’articolo 5, che detta regole specifiche nel caso di soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
Tale decreto detta inoltre nuove regole nel caso di imprese soggette a procedure concorsuali per le quali l’INPS fa presente che la verifica di regolarità contributiva deve essere riferita ai periodi decorrenti dalla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio o dalla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.
Due i punti trattati dalla circolare:
1. la verifica della regolarità contributiva per le imprese del settore dell’edilizia (articolo 2 del D.M. 30 gennaio 2015);
2. la verifica della regolarità contributiva per le imprese soggette a procedure concorsuali (articolo 5 del D.M. 30 gennaio 2015).
LINK:
http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2017%20del%2031-01-2017.pdf

FONTE: www.tuttocamere.it

 
CONTRIBUZIONE INPS – Fissati i minimali e i massimali per il 2017
L’INPS, con la circolare n. 19 del 31 gennaio 2017, comunica, relativamente all’anno 2017, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.
Per l’anno 2017 il limite minimo di retribuzione giornaliera e gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti sono pari a quelli del 2016.
Con riguardo alla rivalutazione dei limiti minimi di retribuzione giornaliera, l’INPS fa presente cha la legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), all’art. 1, comma 287, reca rilevanti disposizioni in materia, stabilendo, in particolare, che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di dec orrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero”.
Pertanto, ancorché la variazione percentuale negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), senza tabacchi, tra l’anno 2016 e l’anno 2015, accertata dall’Istat sia pari a – 0,1%, la misura per l’anno 2017 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a quella del 2016.
LINK:
http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2019%20del%2031-01-2017.pdf

FONTE: www.tuttocamere.it

 

2TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA (EPC) – Un primo bilancio dopo un anno dalla sua introduzione
La Tessera professionale europea (EPC – European Professional Card) compie un anno (dal 18 gennaio 2016) e presenta un primo positivo bilancio.
Secondo i dati del Dipartimento Politiche Europee – Coordinamento IMI (aggiornati al 10 gennaio 2017), l’Italia ha già rilasciato 161 tessere, su un totale di 553 richieste ricevute.
Complessivamente, in Europa sono 703 le tessere rilasciate, a fronte di 2100 richieste (dati della Commissione europea aggiornati al 31 dicembre 2016).
L’Italia, nel quadro europeo, risulta tra i Paesi più attivi: prima come Stato membro di origine delle richieste della tessera, quarta come Stato membro ospitante. La Tessera infatti interessa sia i professionisti europei che intendono esercitare in Italia sia i professionisti italiani che intendono esercitare in un altro Paese europeo e facilita il trasferimento, anche solo temporaneamente, dell’attività in un altro Paese dell’Unione.
Ricordiamo che attualmente, la Tessera riguarda cinque professioni: infermiere, farmacista, fisioterapista, guida alpina e agente immobiliare.
Nel nostro Paese, i professionisti del settore sanitario (infermieri, fisioterapisti e farmacisti) hanno presentato complessivamente il 70% circa delle richieste di rilascio della Tessera, rispettivamente con 143, 180 e 81 istanze.
Le guide alpine da sole totalizzano 118 richieste, il 21% del totale, mentre gli agenti immobiliari hanno presentato 31 richieste, il 6% del totale.
Le Autorità competenti italiane hanno esaminato tutte le richieste, fornendo informazioni e assistenza operativa ai professionisti. Delle 553 richieste ricevute, oltre alle 161 già accolte, sono 106 quelle in fase di lavorazione (accettazione della domanda, attesa documentazione, completamento della procedura di validazione), mentre 286, pari al 52% circa, sono quelle che non è stato possibile accogliere perché ritirate dal professionista, rigettate, rifiutate, revocate-sospese dai valutatori nazionali, oppure chiuse per mancanza di do cumentazione.
Ricordiamo che il professionista interessato può chiedere il rilascio della Tessera attraverso il sito Yuor Europe seguendo le indicazioni “Come richiedere la tessera professionale europea”. Il sito elenca anche i documenti da caricare richiesti dallo Stato membro ove il professionista vuole stabilirsi o esercitare la propria attività temporaneamente o occasionalmente.
LINK:
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/20132/tessera-professionale-europea-bilancio-di-un-anno

FONTE: www.tuttocamere.it

 

3ATTRIBUZIONE DEL COGNOME MATERNO – Invito del Ministero dell’Interno all’immediata applicazione della sentenza della Corte Costituzionale
Il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per i Servizi Demografici – ha diramato la circolare n. 1 del 19 gennaio 2017 avente ad oggetto “Sentenza Corte Costituzionale n. 286/2016 – Attribuzione cognome materno”.
Ricordiamo che, con la citata sentenza della Corte Costituzionale 8 novembre – 21 dicembre 2016, n. 286, pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale serie speciale n. 52 del 28 dicembre 2016, è stata dichiarata l’incostituzionalità degli artt. 237, 262 e 299 del Codice civile, dell’artt. 72 del Regio Decreto 9 luglio 1939 n. 1238 (“Ordinamento dello stato civile”) e degli artt. 33 e 34 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (“Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile”), nella parte in cui non conse nte ai genit ori, i quali ne facciano concorde richiesta al momento della nascita, di attribuire al figlio anche il cognome materno.
Con la sentenza in questione è stato rimosso dal nostro ordinamento un retaggio del passato, in base al quale, al momento della nascita del figlio, gli veniva automaticamente attribuito il cognome paterno, salvo i casi di riconoscimento effettuato dalla sola madre.
Con la circolare n. 1/2017, il Ministero dell’Interno invita gli Ufficiali di Stato Civile a dare piena e immediata applicazione alla sentenza della Corte Costituzionale e al contempo evidenzia come la stessa porti ad una sostanziale innovazione della disciplina in materia di attribuzione del cognome e precisa che l’Ufficiale dello Stato Civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendano attribuire il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita o al momento dell’adozione.
Questa Circolare apre una strada nuova ed inesplorata per gli Ufficiali di Stato Civile che dovranno garantirne l’applicazione immediata per la tutela del “diritto all’identità personale” che è stato il motivo dominante che ha portato la Corte Costituzionale a rompere gli indugi a fronte di un’inerzia prolungata del Parlamento.
Da un punto di vista pratico si può affermare che, da subito, i genitori potranno attribuire al figlio nato o adottato il cognome materno in aggiunta al cognome paterno purché entrambi manifestino l’accordo in tal senso. In mancanza dell’accordo la Corte precisa che si continuerà ad applicare la generale previsione dell’attribuzione del solo cognome paterno.
Resta adesso da vedere come e se, eventualmente, questa importante novità potrà avere ricadute anche sugli atti di nascita già formati: per questo serviranno, ovviamente, ulteriori indicazioni che potrebbero essere fornite dallo stesso Ministero.
LINK:
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/Circolare%20n.%201%20-%202017.pdf

FONTE: www.tuttocamere.it

 
GESTIONE SEPARATA – Le aliquote di contribuzione per il 2017 – Istruzioni dall’INPS
L’INPS, con la circolare n. 21 del 31 gennaio 2017, comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.
Nella circolare, l’INPS specifica anche le modalità di ripartizione dell’onere contributivo e i minimali e massimali di riferimento.
A. Per quanto riguarda le aliquote contributive e di computo, l’INPS distingue le seguenti tre tipologie:
1) per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne’ pensionati, l’aliquota contributiva, di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è stabilita in misura pari al 25 per cento.;
2) per i collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/95, l’art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha, invece, disposto che l’aliquota contributiva e di computo è elevata per l’anno 2017 al 32 per cento;
3) per i soggetti già` pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) al comma 491 ha modificato quanto già` disposto in base al combinato dell’art. 2, comma 57 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell’art. 46 bis, comma 1, lett. g), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; conseguentemente, per le citate categorie, l’aliquota per il 2017, è confermata&n bsp;al 24 per cento.
Rimane altresì confermata allo 0,72% l’aliquota contributiva aggiuntiva relativa alla tutela maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.
In sintesi:
A. Per quanto riguarda le aliquote contributive e di computo:
A1. Liberi professionisti:
– Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
– Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24%
A2. Collaboratori e figure assimilate
– Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 32,72% (32,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
– Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24%.
B. Per quanto riguarda la ripartizione dell’onere contributivo:
B1. Aziende committenti.
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
L’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.
B2. Liberi professionisti.
L’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2016, primo e secondo acconto 2017).
C. Per l’anno 2017 il massimale di reddito è pari a euro 100.324,00, mentre il minimale è pari a euro 15.548,00.
LINK:
http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2021%20del%2031-01-2017.pdf

FONTE: www.tuttocamere.it

 
ARTIGIANI E COMMERCIANTI – Fissate le aliquote di contribuzione per il 2017 – Istruzioni dall’INPS
L’INPS, con la circolare n. 22 del 31 gennaio 2017, comunica le aliquote contributive e i criteri per il calcolo della contribuzione con riferimento ad artigiani e commercianti per l’anno 2017.
Nel documento di prassi sono indicate anche le scadenze di pagamento e le modalità di determinazione dei contributi dovuti per i collaboratori familiari.
L’art. 24, comma 22 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, ha previsto che, con effetto dal 1 gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.
Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2017, sono pari alla misura del 23,55 %.
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2017, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore a ventuno anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Pertanto, le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
1. ARTIGIANI:
1.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: 23,55%,
1.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 20,55%.
2. COMMERCIANTI:
2.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: 23,64%,
2.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 20,64%.
La riduzione contributiva al 20,55 % (artigiani) e 20,64% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota del 23,64% dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.
L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’art. 1, comma 490, lett. b), della legge n.147 del 2013, fino al 31 dicembre 2018.
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di euro 0,62 mensili.
LINK:
http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2022%20del%2031-01-2017.pdf

FONTE: www.tuttocamere.it

 
ROTTAMAZIONE RUOLI E DURC – Le criticità evidenziate dai Consulenti del lavoro – Richiesto di anticipare l’effetto della sanatoria
L’adesione alla rottamazione dei ruoli blocca il rilascio alle imprese del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte dell’INPS e dell’INAIL e di conseguenza impedisce la partecipazione agli appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi.
E’ quanto evidenziato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in una lettera inviata ad Equitalia e all’INPS, nella quale vengono evidenziate alcune problematiche relative alla definizione agevolata di cui al decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio per il 2017 (D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225).
Le imprese che scelgono di aderire alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali per il pagamento dei contributi INPS dovranno pagare la prima rata prevista dalla sanatoria dei ruoli di Equitalia ed aspettare luglio per vedersi sbloccato il DURC. Inoltre, le aziende che hanno già in essere una rateazione e richiedono la rottamazione, dopo aver sospeso la rateazione e in attesa di ricevere il via libera per il nuovo piano di rateazione, si vedranno decadere il rinnovo del DURC. In questo modo, chi avrà urgenza di chiudere contratti ;con la Pubblica Amministrazione, troverà più conveniente in termini di tempo la rateazione nonostante s i presenti come soluzione più onerosa.
In realtà – come fa notare il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro – le regole per il rilascio del DURC non sono state allineate alle novità introdotte dal decreto fiscale sulla rottamazione e prevedono, quindi, che il documento venga rilasciato solo se in regola con i pagamenti contributivi. Situazione che, nel caso della rottamazione, può verificarsi non prima del mese di luglio, dato che le rateizzazioni decorrono da quella data.
Per far fronte a questo disallineamento sul piano operativo, il Consiglio Nazionale dell’Ordine ha inviato una lettera all’INPS e ad Equitalia chiedendo di anticipare l’effetto della sanatoria.
LINK:
http://www.consulentidellavoro.it/index.php/home/storico-articoli/item/7293-durc-bloccato-dalla-rottamazione-delle-cartelle

FONTE: www.tuttocamere.it

 

4PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0 – Online tutte le opportunità per le imprese
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso disponibile, sul proprio sito Internet, una guida che fornisce indicazioni su tutte le agevolazioni per le imprese rientranti nel Piano nazionale Industria 4.0.
Nel documento vengono presentate tutte le misure che ogni azienda potrà attivare, in modo automatico e senza vincoli dimensionali, settoriali o territoriali, per favorire l’innovazione e la competitività.
Si tratta di un insieme di misure organiche per favorire gli investimenti in innovazione e capacità competitiva delle imprese e per potenziare quelle misure già in atto che si sono rivelate efficaci.
Il Governo ha sviluppato il “Piano nazionale Industria 4.0 2017-2020” prevedendo una serie di misure per:
– stimolare l’investimento privato nell’adozione di nuove tecnologie e aumentare la spese in ricerca, sviluppo e innovazione;
– assicurare adeguate infrastrutture di rete, garantire la sicurezza, la protezione dei dati e la definizione di standard di interoperabilità internazionali;
– creare competenze e stimolare la ricerca mediante percorsi formativi realizzati ad hoc.
Il piano del Governo per il futuro è quello di introdurre un ventaglio di misure agevolative tra cui:
– l’Iper e super ammortamento, per supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, in beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi;
– la Sabatini ter, per sostenere le imprese che richiedono finanziamenti bancari per investimenti in nuovi beni strumentali, macchinari, impianti, attrezzature di fabbrica a uso produttivo e tecnologie digitali (hardware e software);
– il credito d’imposta R&S, per stimolare la spesa privata in ricerca e sviluppo per innovare processi, prodotti e per garantire la competitività futura delle imprese;
– la Patent box, per rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine, prevedendo una tassazione agevolata su redditi derivanti dall’utilizzo della proprietà intellettuale e per favorire l’investimento in attività di Ricerca e Sviluppo
– le misure per Start up e PMI innovative, per sostenere le imprese innovative in tutte le fasi del loro ciclo di vita e favorire lo sviluppo dell’ecosistema nazionale dell’imprenditoria innovativa.
LINK:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/industria40

FONTE: www.tuttocamere.it

 
AUTORIFORMA DEL SISTEMA CAMERALE – Accorpamento tra le Camere di Commercio di TERAMO e L’AQUILA
Con decreto del 27 gennaio 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato il processo di costituzione della nuova Camera di Commercio denominata “CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL GRAN SASSO D’ITALIA”, mediante accorpamento tra le Camere di Commercio di Teramo e L’Aquila.
La nuova Camera di Commercio avrà la sede legale a L’AQUILA, Corso Vittorio Emanuele, 86 e sede secondaria in TERAMO, Via Savini, 48/50.
Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico segna l’ultimo passaggio che mancava per chiudere l’iter di accorpamento tra i due Enti, deliberato dai due Consigli camerali di L’Aquila e di Teramo in data 22 novembre 2016.
Il dott. Giampiero Sardi, attuale Segretario generale della Camera di Commercio di Teramo, è nominato Commissario ad acta, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio e di avviare le procedure di costituzione del Consiglio della nuova “Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura del Gran Sasso d’Italia”.
Annunciate due prossime fusioni: quella tra le Camere di Commercio di Reggio Emilia, Parma e Piacenza e quella tra le Camere di Commercio di Ravenna e Ferrara.
DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI – Approvato il nuovo Codice delle sanzioni disciplinari in vigore dal 1° gennaio 2017
Dal 1° gennaio 2017 è entrato in vigore il nuovo Codice delle sanzioni disciplinari, approvato, lo scorso luglio, dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), dopo una consultazione pubblica scaduta il 30 giugno 2016.
La volontà di creare un apposito regolamento in materia di sanzioni disciplinari, nasce dall’esigenza di promuovere sul territorio nazionale un’applicazione uniforme dei provvedimenti sanzionatori in relazione alle stesse fattispecie, favorendo così il rispetto effettivo, in sede di irrogazione della sanzione, dei principi di proporzionalità e gradualità oltre che di eguaglianza e di parità di trattamento.
Il nuovo Codice fornisce, infatti, ai Consigli di disciplina territoriali indicazioni uniformi in ordine alle modalità e alla gradazione delle sanzioni disciplinari in caso di violazione delle singole norme deontologiche.
Il Codice delle sanzioni rappresenta l’ideale completamento del nuovo Codice deontologico in vigore dal 1° marzo 2016, e si applica, in sede di procedimento disciplinare, agli iscritti all’Albo in caso di violazione dei principi, degli obblighi e dei divieti stabiliti dallo stesso Codice Deontologico.
Il nuovo Codice delle sanzioni si divide in due Titoli ed è composto da 29 articoli.
Il Titolo Primo (artt. 1 – 10) è dedicato all’ambito di applicazione del Codice e alla natura e tipologia delle sanzioni; il Titolo Secondo (artt. 11 – 29) individua, invece, le sanzioni disciplinari comminabili in caso di violazione delle disposizioni del Codice deontologico della professione.
Le sanzioni disciplinari contemplate per la categoria professionale sono tre:
– la censura (art. 5);
– la sospensione dall’esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore a due anni (art. 6);
– la radiazione dall’Albo (art. 7).
Riguardo la formazione professionale e la maturazione dei relativi crediti, l’aggiornamento professionale viene ora inquadrato in un vero e proprio “obbligo”, alla cui violazione corrisponde ora precise e ben chiare sanzioni.
Chi nel triennio, che parte dal 1° gennaio 2017, non osserva l’obbligo della formazione rischia, infatti, le seguenti sanzioni:
– la sospensione dall’esercizio professionale fino a tre mesi in caso di assenza totale di crediti formativi professionali;
– la sospensione fino a due mesi con meno di 30 crediti nel triennio;
– la sospensione fino a un mese se i crediti maturati sono tra i 30 e i 60;
– con almeno 60 crediti è prevista la censura.
Le sanzioni raddoppiano se il comportamento viene reiterato nel triennio successivo (art. 15).
LINK:
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=28724d4c-be8e-4b38-975e-f5b22db2050f

FONTE: www.tuttocamere.it

 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO – Previsti sgravi contributivi per le imprese che assumono stagisti – Il ruolo strategico del Registro nazionale alternanza scuola-lavoro tenuto dalle Camere di Commercio
L’articolo 1, commi 308 – 310 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) ha confermato gli sgravi fiscali per le assunzioni con alcune novità. In particolare, dal 1 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, di giovani lavoratori, è previsto lo sgravio totale dei contributi previdenziali per tre anni (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di 3.250 euro annui.
L’esonero spetta, a domanda, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, entro i sei mesi successivi alla loro acquisizione di tutti i titoli di studio della scuola secondaria di secondo grado e della terziaria (qualifica e diploma professionale, certificato di specializzazione tecnica superiore, diploma di istruzione, diploma ITS, laurea, master, dottorato).
A differenza dalla procedura contemplata per le agevolazioni contributive previste per gli anni 2015 e 2016, per usufruire di questa decontribuzione, è necessario procedere ad una previa domanda di accesso alle risorse messe a disposizione dal legislatore.
La domanda preliminare di ammissione al beneficio contributivo, che dovrà contenere i dati relativi all’assunzione effettuata o che intenderanno effettuare, dovrà essere inviata. esclusivamente in via telematica, all’INPS che, verificata la disponibilità delle risorse finanziarie, concederà l’esonero contributivo per il triennio. In caso contrario, non darà l’autorizzazione ad usufruire dell’esonero contributivo, bloccando la domanda di accesso ai fondi.
Il bonus verrà erogato dall’INPS secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti delle risorse disponibili pari a 7,4 milioni di euro per il 2017; 40,4 milioni per il 2018; 86,9 milioni per il 2019; 84 milioni per il 2020; 50,7 per il 2021 e 4,3 milioni per il 2022.
Da parte sua il Governo, entro il 31 dicembre 2018, procederà alla verifica dei risultati conseguenti all’introduzione dell’esonero contributivo, così da stabilire una sua eventuale prosecuzione.
Per aumentare l’offerta formativa, la legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”) ha istituito presso le Camere di Commercio il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro per facilitare le istituzioni scolastiche nell’individuazione delle imprese e degli enti pubblici e privati disponibili per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro.
L’alternanza scuola-lavoro diventa così una strategia educativa dove l’impresa e l’ente pubblico o privato sono invitati ad assumere un ruolo complementare all’aula e al laboratorio scolastico nel percorso di istruzione degli studenti.
Il registro nazionale è articolato in due parti:
– una sezione aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza;
– una sezione speciale del Registro delle imprese, a cui devono essere iscritte le imprese per l’alternanza scuola-lavoro. Tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all’anagrafica, all’attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.
L’iscrizione al registro – che dovrà avvenire dall’apposito portale dedicato – è gratuita ed è aperta a tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese: società di capitali, società di persone, imprese individuali e altre forme, agli enti pubblici e privati ed ai professionisti.
LINK:
http://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home

FONTE: www.tuttocamere.it

Approfondisci

NEWSLETTER P.S.C. Febbraio 2017:

L. N. 232/2016 – La LEGGE DI BILANCIO 2017 sulla Gazzetta Ufficiale – In vigore dal 1° gennaio 2017
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 (Supplemento Ordinario n. 57), la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante ” Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (Legge di Bilancio 2017)”.
Il provvedimento – in vigore dal 1° gennaio 2017 – si compone di 19 articoli; nell’articolo 1, composto da 638 commi, le misure fiscali della legge di bilancio 2017.
La nuova legge di bilancio 2017 è la prima che in base alla riforma dei provvedimenti contabili previsti dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, incorpora anche la legge di stabilità.
Tra le misure dirette a spingere gli investimenti delle imprese riveste particolare importanza:
– la proroga, seppur con alcune modifiche, della Sabatini-ter e dei bonus edilizi;
– il rafforzamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo;
– la conferma del super ammortamento e l’istituzione di un iper ammortamento per i beni alto contenuto tecnologico;
– la previsione di nuove risorse per l’autoimprenditorialità e le start-up innovative.
Divengono definitive le misure in materia di lavoro e pensioni. In particolare, la manovra finanziaria prevede l’estensione del campo di applicazione delle agevolazioni per l’erogazione dei premi di produttività e potenzia il ruolo del welfare aziendale.
In arrivo, inoltre, il bonus alternanza scuola-lavoro e agevolazioni per l’assunzione di studenti con contratto di apprendistato.
Sul fronte delle pensioni la novità più rilevante è rappresentata dall’APE, l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica, nelle tre forme dell’APE volontaria, dell’APE imprese e dell’APE sociale.
Alla manovra è collegato il cd. “Decreto Fiscale” (Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225) contenente misure di particolare urgenza, tra le quali l’avvio del processo di chiusura di Equitalia.
Fonte: www.tuttocamere.it

Apple with nutrition facts label. Concept of healthy food.

ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI – Chiarimenti interpretativi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico in applicazione del Regolamento (UE) 1169/2011 – Dichiarazione nutrizionale obbligatoria dal 13 dicembre 2016
1) E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2017, la Circolare 5 dicembre 2016, n. 381060, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce “Chiarimenti interpretativi forniti dalla Commissione europea riguardo al coordinamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori”.
Il Regolamento (UE) n. 1169/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre  2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, entrato in vigore il 13 dicembre 2011, ha trovato applicazione a decorrere dal 13 dicembre 2014 per le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti e trova applicazione dal 13 dicembre 2016, per quanto riguarda le disposizioni sull’etichettatura nutrizionale.
A seguito del riordino della normativa comunitaria in materia di etichettatura, effettuato dal citato regolamento 1169/2011, hanno perso efficacia la maggior parte delle disposizioni nazionali contenute nella norma quadro (Decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992), in quanto ai sensi dell’articolo 38 del Regolamento gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali nella materie espressamente armonizzate dal regolamento, salvo se il diritto dell’Unione lo autorizza. Possono invece essere mantenute e aggiornate, previa notifica alla Commissione europea, le disposizioni del D.Lgs. n. 109/1992 non armonizzate dal Regolamento o che rientrano nelle materie la cui disciplina è stata espressam ente demandata agli Stati membri.
Con riferimento a quali disposizioni della normativa nazionale restassero in vigore dopo l’applicazione del regolamento europeo e quali dovessero intendersi implicitamente abrogate, il Ministero dello Sviluppo Economico ha già emanato la nota informativa n. 139304 del 31 luglio 2014.
Con la presente circolare, lo stesso Ministero, riporta, invece, le risposte fornite dalla Commissione europea alle richieste di chiarimento riguardanti la compatibilità di alcune specifiche disposizioni previste negli articoli del D.Lgs. n. 109/1992. Tali risposte pertanto vanno considerate quale corretta interpretazione dei corrispondenti articoli del regolamento.
Al riguardo, ricorda il Ministero, è in corso l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che aggiornerà le disposizioni del Decreto legislativo 109/1992.
Per quello che attiene invece l’impianto sanzionatorio, è di prossima emanazione il Decreto legislativo relativo alle disposizioni nazionali sanzionatorie per la violazione delle prescrizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1169/2011.
2) Come si diceva sopra, la diretta applicazione del Regolamento 1169/2011 è scattata a partire dal 13 dicembre 2014, tre anni dopo la sua entrata in vigore, ad eccezione delle norme sulla dichiarazione nutrizionale che si applicheranno solo dopo il 13 dicembre 2016. A partire da tale data, quindi, gli operatori del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto (o l’importatore), saranno tenuti ad inserire una “dichiarazione nutrizionale” sulla confezione, o in etichetta.
Tutti i prodotti alimentari preconfezionati, salvo alcune eccezioni, dovranno quindi riportare una tabella nutrizionale con i valori di energia (kcal o kj), grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, relativa a 100 grammi di prodotto e, su base volontaria, relativa alla porzione confezionata.
Sempre su base volontaria, potrà essere riportato in etichetta in termini percentuali il contributo di una porzione di alimento rispetto ai fabbisogni medi quotidiani di un adulto medio.
Restano esclusi da tale obbligo i prodotti venduti sfusi (pane, pasticceria, gelati ecc.).
L’allegato V del Regolamento riporta l’elenco degli alimenti ai quali non si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale.
Per quanto riguarda la “deroga all’indicazione della dichiarazione nutrizionale” si veda il punto 11 della Circolare del 5 dicembre 2016.
Fonte: www.tuttocamere.it

OICPRINCIPI CONTABILI NAZIONALI – Pubblicata dall’OIC la versione aggiornata applicabile dall’esercizio 2016
E’ stata pubblicata, sul sito della Fondazione dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), la versione definitiva dei nuovi principi contabili da applicare a partire dal 1° gennaio 2016 (nella normalità dei casi si tratterà di bilanci chiusi al 31 dicembre 2016) e quindi sui bilanci d’esercizio che dovranno essere presentati nel 2017.
L’OIC ha dovuto aggiornare i principi contabili nazionali sulla base delle disposizione contenute nel D.Lgs.18 agosto 2015, n. 139, il quale, recependo la direttiva europea n. 34/2013/UE, ha aggiornato la disciplina del Codice civile in merito ai bilanci d’esercizio e la disciplina del D.Lgs. n. 127/1991 in tema di bilancio consolidato.
Tale decreto ha introdotto alcune norme contabili nuove che hanno richiesto:
– la rivisitazione del piano dei conti adattandolo alle esigenze dettate dalla nuova normativa e tenendo conto delle nuove richieste per la Nota integrativa;
– l’adeguamento ad alcune disposizioni tributarie (ad esempio, la contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati con valutazione a fair value).
La novità principale è che tutti i principi contabili hanno tenuto conto anche della modalità di redazione del bilancio in forma abbreviata (ex art. 2435-bis c.c.) e dei bilanci per le micro-imprese (ex art. 2435-ter c.c.).
LINK:
http://www.fondazioneoic.eu/?p=12878
Fonte: www.tuttocamere.it

L’Agenzia delle Entrate presenta la NUOVA CARTA DEI SERVIZI
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 dicembre 2016, ha approvato la nuova Carta dei servizi, in linea con le indicazioni contenute nella Convenzione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per il triennio 2016-2018.
La Carta dei servizi, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2017, rappresenta gli impegni che l’Amministrazione si assume nei confronti dei contribuenti, racchiudendo una specifica descrizione dei servizi fiscali, ipotecari e catastali, i canali di accesso e, per alcuni servizi, i rispettivi tempi di erogazione e di attesa.
La Carta dei servizi è un documento che risponde ad esigenze di trasparenza dell’azione amministrativa e svolge un ruolo centrale nella realizzazione di un rapporto di fiducia con i cittadini. È un documento dinamico nel quale l’Agenzia descrive la propria organizzazione, dichiara gli impegni che assume, delinea le modalità per il monitoraggio, la rendicontazione e la pubblicazione dei risultati.
La Carta dei servizi è strutturata in due parti:
– una “parte generale” dove vi sono gli obiettivi e i valori di riferimento, e inoltre sono descritti i principali servizi offerti e indicate le informazioni utili per richiedere assistenza;
– le “schede servizio”, in cui sono illustrati in modo dettagliato i servizi forniti ai cittadini. Ciascuna scheda servizio delinea le caratteristiche principali del servizio e contiene: – una breve premessa con la descrizione del servizio; – una parte centrale con l’indicazione di chi può richiedere il servizio e con quali modalità; – una sezione contenente gli indicatori e gli impegni assunti.
La Carta dei servizi è stata rinnovata in questa terza edizione e prevede nuovi standard di qualità che hanno l’obiettivo di assegnare al cittadino un ruolo sempre più centrale, rimodulando di conseguenza le attività di assistenza.
La Carta dei servizi è valida in tutto il territorio nazionale e viene rivista periodicamente in relazione ai risultati raggiunti e agli obiettivi strategici dell’Agenzia, nonché per effetto delle modifiche normative e organizzative.
La versione aggiornata della Carta dei servizi è disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate.

Fonte: www.tuttocamere.it

politica-della-privacyPRIVACY – Rinnovate le autorizzazioni generali per i dati sensibili e giudiziari
Il Garante della privacy, con la newsletter n. 423 del 28 dicembre 2016, ha informato del rinnovo delle autorizzazioni al trattamento dei dati sensibili e giudiziari, che saranno efficaci a partire dal 1° gennaio 2017 fino al 24 maggio 2018, data di applicazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dati.
I nove provvedimenti riguardano i rapporti di lavoro, i dati sulla salute e la vita sessuale, le associazioni e le fondazioni, i liberi professionisti, le attività creditizie, assicurative, il settore turistico, l’elaborazione dei dati effettuata per conto terzi, gli investigatori privati e il trattamento dei da ti di carattere giudiziario.
In linea generale, le nuove autorizzazioni rispecchiano quelle in scadenza e apportano le necessarie integrazioni derivanti da modifiche normative intervenute nei settori considerati.
Il Garante ha rinnovato, inoltre, l’autorizzazione generale al trattamento di dati genetici e quella relativa al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica, anch’esse efficaci fino al 24 maggio 2018.
Le nuove autorizzazioni sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2016 (Supplemento Ordinario n. 61).
LINK:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT
Fonte: www.tuttocamere.it

CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL’OFFERTA FUORI SEDE – Determinata la misura dei contributi e delle altre somme dovuti all’OCF per l’esercizio 2017 – Versamento entro il 15 aprile 2017
L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo Unico del Consulenti Finanziari (OCF), con le delibere n. 802 e 803 del 14 dicembre 2016, ha determinato la misura, le modalità ed i termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute ad OCF per l’esercizio 2017 da parte dei Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (ex Promotori Finanziari).
Con la delibera n. 802 sono stati determinati i seguenti importi (gli stessi dell’anno precedente):
– 85,00 euro: per il contributo quota annuale,
– 300,00 euro: per il contributo di iscrizione all’Albo e
– 100,00 euro: per il contributo spese della prova valutativa.
1) Il «contributo quota annuale», pari a 85,00 euro, è dovuto ad OCF da tutti i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede iscritti al 2 gennaio 2017 all’albo unico dei consulenti finanziari e va versato, secondo quanto stabilito con la delibera n. 803, entro il 15 aprile 2017.
Per il versamento di tale contributo deve essere utilizzato esclusivamente l’apposito modulo precompilato (MAV), reperibile anche seguendo le istruzioni per la stampa in locale pubblicate, entro il 15 marzo 2017, sul portale dell’APF.
2) Il «contributo di iscrizione all’Albo», pari a 300,00 euro, è dovuto dai richiedenti l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari in qualità di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.
3) Il «contributo prova valutativa», pari a 100,00 euro, è dovuto da coloro che presentano domanda di partecipazione alla prova valutativa per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari in qualità di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori.

Fonte: www.tuttocamere.it

LogoFondazioneNC_54_3420 SOCIETA’ PARTECIPATE – Obblighi di modifiche statutarie e nuovi aspetti operativi – Uno studio della FNC
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) ha pubblicato uno studio, a cura di Roberto De Luca, dal titolo “Il nuovo Testo Unico sulle società partecipate: obblighi di modifiche statutarie e nuovi aspetti operativi”.
Nel settembre 2016, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica, contenuto nel D.Lgs. del 19 agosto 2016, n. 175.
Il provvedimento rappresenta il momento attuativo degli articoli 16 e 18 della Legge n. 124/2015 (c.d. “Legge Madia”), con cui il Parlamento ha fornito ampia delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, al fine di perseguire obiettivi di trasparenza, certezza del diritto, chiarezza delle regole, semplificazione normativa, tutela e promozione del fondamentale principio della concorrenza.
Con l’emanazione del D.Lgs. 175/2016, è stato creato un corpus normativo unitario in tema di società a partecipazione pubblica, che ha avuto come merito principale quello di disciplinare e regolare in maniera organica una materia ampia e complessa, la cui normativa di riferimento si presentava frammentata e in molti casi, non coordinata e disomogenea.
Il nuovo Testo Unico, infatti, partendo dall’analisi dei requisiti da rispettare affinché le pubbliche amministrazioni possano acquistare o detenere partecipazioni societarie, estende il suo perimetro applicativo a pressoché tutti gli aspetti operativi connessi alla gestione di tali società: dalle attività ammesse alle finalità perseguibili, dai requisiti degli amministratori alle norme finanziarie per gli enti.
Scopo del presente documento è approfondire alcuni degli aspetti più rilevanti ed incisivi per le società partecipate, ponendo particolare attenzione agli obblighi di modifiche statutarie introdotti dalla nuova norma e alle problematiche connesse all’affidamento in house di alcuni servizi, rispetto al quale sussistono anche esigenze di interpretazione e coordinamento rispetto al nuovo Codice relativo ad appalti e concessioni.
Fonte: www.tuttocamere.it

CNDECUTILIZZO DELLA PEC – Dal CNDCEC un Vademecum per i professionisti
Il Consiglio Nazionale del Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), mediante la propria Commissione “Tecnologie Informatiche negli Studi e negli Ordini” ha pubblicato un documento dal titolo “Vademecum sull’utilizzo della PEC”.
Il Vademecum non intende essere una trattazione esaustiva ed approfondita, bensì una guida pratica sulla Posta Elettronica Certificata pensata specificamente per il professionista che già ne fa uso e, al contempo, recante anche le informazioni basilari rivolte ai soggetti meno esperti.
Questo lavoro – come si legge nella premessa – “mira esplicitamente ad evidenziare quali sono le prassi di utilizzo della PEC considerate corrette e valide giuridicamente, con l’intento di limitare l’incidenza delle prassi errate che rendono inefficaci, invalide o addirittura nulle le trasmissioni dei documenti e che spesso svelano la loro reale portata giuridica solo nel momento patologico del giudizio”.
La Posta Elettronica Certificata (PEC), introdotta nel nostro ordinamento con il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (Regolamento per l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata) e disciplinata all’interno del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD), è un nuovo sistema di comunicazione via email, attraverso la quale è possibile inviare e ricevere documentazione elettronica con valore legale equiparato alla posta raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R).
Il termine “Certificata” indica la caratteristica per cui il gestore del servizio PEC rilascia al mittente della mail una ricevuta di consegna che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati e attesta, nello specifico:
– data e orario dell’operazione di invio del messaggio,
– la certezza del contenuto (il messaggio non può essere alterato),
– la certificazione della consegna al destinatario.
Il Vademecum tratta i seguenti punti:
1) la definizione di PEC,
2) i soggetti obbligati al possesso di indirizzo di PEC. Cenni alle c.d. “PEC multiple”,
3) il funzionamento della PEC,
4) la validità ed efficacia della PEC,
5) le modalità di conservazione delle ricevute,
6) la notifica delle cartelle esattoriali,
7) le prospettive legislative.
Il Vademecum si chiude con un decalogo, nel quale vengono indicate 10 semplici regole da tenere a mente per un utilizzo consapevole della PEC.

Fonte: www.tuttocamere.it

INCUBATORI CERTIFICATI DI START-UP INNOVATIVE – Definiti in nuovi requisiti per l’identificazione
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2017, il Decreto 22 dicembre 2016, recante “Revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l’identificazione degli incubatori certificati di start up innovative, ai sensi dell’art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179”.
Con il presente decreto, che è in vigore dal 21 gennaio 2017 e che dalla stessa data sostituisce il decreto del 21 febbraio 2013 (erroneamente indicato con la data 22 febbraio 2013), il Ministero dello Sviluppo Economico adegua i valori minimi per il riconoscimento della qualifica di incubatore certificato di Start-up innovative.
Ai sensi dell’art. 1, sono riconosciuti incubatori certificati di Start-up innovative le società che abbiano le seguenti caratteristiche:
– siano società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea;
– siano residenti in Italia;
– abbiano come oggetto sociale prevalente il sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative, e attività correlate relative al trasferimento tecnologico e ai processi di ricerca, sviluppo e innovazione, mediante l’offerta di spazi fisici dedicati e di servizi di consulenza;
– che raggiungano i valori minimi indicati nelle Tabelle A e B dell’allegato al decreto.
Ai fini del riconoscimento, il decreto ministeriale introduce una serie di valori minimi necessari per l’iscrizione, da calcolare sulla base di una scala di punteggi rappresentati in forma tabellare.
Nel dettaglio, il punteggio minimo richiesto per l’ammissione è determinato in almeno 35 punti con riferimento agli indicatori riportati nella Tabella A, e almeno 50 punti per gli indicatori presenti nella Tabella B, in allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico in commento.
Per l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, gli incubatori certificati di Start-up innovative dovranno presentare alla Camera di Commercio competente per territorio una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti mediante l’utilizzo di un apposito modulo di domanda in formato elettronico, sottoscritto dal rappresentante legale della società, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. Tale modulo verrà pubblicato sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico  nella sezione «Start-up innovative».
L’incubatore certificato dovrà conservare gli atti e i documenti attestanti la veridicità delle informazioni fornite nella compilazione del modello informatico per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell’iscrizione nella citata sezione speciale del Registro delle imprese.
Secondo quanto stabilito all’art. 5, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto (21 gennaio 2017), le società già iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese devono depositare, a pena di decadenza – entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio – la dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti in conformità ai parametri stabiliti dall’allegato al presente provvedimento.
LINK:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative
http://startup.registroimprese.it/
Fonte: www.tuttocamere.it

Approfondisci

Agenda scadenze 2017:

Il calendario delle principali scadenze fiscali, così come risulta  in base agli emendamenti approvati alla Camera in sede di conversione del decreto fiscale (Dl 193/2016)

In rosso le nuove scadenze                                                                                   In blu quelle confermate

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Approfondisci

NEWSLETTER P.S.C. Gennaio 2017:

BILANCI 2017 – Definita la maggiorazione dei diritti di segreteria dal decreto interministeriale 30 novembre 2016 (decreto OIC 2017) – Invariata rispetto al 2016

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto dirigenziale interministeriale del 30 novembre 2016 (decreto OIC 2017), con il quale ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.

Il decreto è stato pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 3 dicembre 2016 ed ha i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2017.

La maggiorazione, anche per l’anno 2017, è di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (con modalità telematica).

Per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se presentato su supporto digitale, e a euro 32,70, se presentato in modalità telematica.

Fonte: www.tuttocamere.it


 nuovo-decreto-scia-2

SCIA 2 – Le semplificazioni in materia di edilizia

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016 (Supplemento Ordinario n. 52), del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, a decorrere dall’ 11 dicembre 2016 entreranno in vigore nuove disposizioni volte a semplificare e individuare una serie di procedure e di regimi amministrativi in particolare in mat eria di edilizia.

Il provvedimento, all’articolo 3, interviene in diversi punti tramite rilevanti modifiche al Testo unico dell’edilizia (D.P.R. 380/2001).

Vengono eliminate la DIA (Denuncia di Inizio Attività) e la CIL (Comunicazione Inizio Lavori), introdotta nel 2010 dalla Legge n. 73, che ha modificato l’art. 6 del citato D.P.R. n. 380/2001.

Restano in piedi le seguenti cinque procedure:

  1. l’attività di edilizia libera,
  2. il permesso di costruire,
  3. la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività),
  4. la CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata),
  5. la SCIA alternativa al permesso di costruire.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adotterà, con decreto da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo (entro il 9 febbraio 2017), un «glossario unico, che contiene l’elenco delle principali opere edilizie, con l’individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte».

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

 

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO – Tempi e direttive per la regolarizzazione delle violazioni – Nota operativa dell’Accademia Romana di Ragioneria

Con la Nota operativa n. 13 del 29 novembre 2016, la Fondazione Accademia Romana di Ragioneria ha fornito chiarimenti in ordine alle tempistiche e alle modalità previste per l’accesso all’istituto del ravvedimento operoso.

La Fondazione mette in evidenza le novità apportate all’istituto da parte del Legislatore, per concentrarsi sulle modalità da seguire e sui tempi da rispettare per poter usufruire del ravvedimento istituto e per poter beneficiare di una riduzione delle sanzioni da versare.

La finalità dell’istituto è quella di spronare i contribuenti a sanare violazioni concernenti la dichiarazione/quantificazione dell’imposta da versare (commesse nell’ambito della compilazione/presentazione del modello dichiarativo), nonché il versamento dell’imposta stessa. Ciò nel tentativo di ridurre il fenomeno dell’evasione fiscale.

Proprio a tal fine il Legislatore ha stabilito, a favore dei soggetti che si ravvedono, la riduzione delle sanzioni da versare, riduzioni che variano a seconda:

– della tipologia di violazione commessa;

– del momento in cui il contribuente procede con la regolarizzazione.

In linea generale, per l’accesso a tale istituto è necessario che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche delle quali l’autore della violazione o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

LINK:

http://accademiaromanaragioneria.it/it/sites/default/files/nota%20operativa%20n.13.pdf

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 


 

logoANPAL – AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO – Dal 29 novembre online il nuovo portale – Novità per lavoratori e aziende

E’ operativo, dal 29 novembre 2016, il portale dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).

Dalla predetta data è, dunque, disponibile lo strumento di interazione diretta tra i lavoratori e le aziende, che potranno accedere utilizzando le credenziali utilizzate su Cliclavoro già in loro possesso, e il nuovo ente istituito dal Jobs Act.

I lavoratori potranno, in particolare, presentare la dichiarazione di disponibilità al lavoro (DID) e la richiesta dell’assegno di ricollocazione; le aziende, invece, potranno inviare le comunicazioni obbligatorie.

Novità anche per i sistemi di accreditamento che transiteranno da Cliclavoro al nuovo portale ANPAL.

Ricordiamo che l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) è stata istituita dal Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n.183 (c.d. Jobs Act), che all’articolo 9 ne elenca le funzioni.

Il nuovo ente eredita tutte le funzioni precedentemente svolte dai Centri per l’Impiego per quanto attiene la gestione delle attività volte in favore dei lavoratori disoccupati, anche attraverso l’impiego dei fondi europei.

L’attività dell’ANPAL si svolge sotto il controllo diretto del Ministero del Lavoro e con il supporto dei Centri per l’impiego e la cooperazione con gli enti previdenziali, le Camere di commercio e l’ISFOL.

L’ANPAL coordina la nuova Rete Nazionale dei Servizi per le Politiche Attive del Territorio e coinvolge i principali enti impegnati nell’erogazione degli ammortizzatori sociali, come INPS, INAIL, le Camere di Commercio, ma anche soggetti operanti come intermediatori nel mondo del lavoro, quali scuole e università.

LINK:

http://www.anpal.gov.it/Pagine/default.aspx

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

  schermata-2016-10-17-alle-19-30-12

INL – ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Dal 1° dicembre online il nuovo portale

È stato presentato, con una conferenza stampa tenutasi in data 1° dicembre 2016 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il nuovo Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’agenzia unica per le ispezioni del lavoro e il sito del nuovo Ispettorato Nazionale del lavoro, raggiungibile all’indirizzo ispettorato.gov.it.

Ricordiamo che l’Ispettorato, istituito dal 24 settembre 2015 dal Decreto Legislativo n. 149/2015, svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dall’INPS e dall’INAIL. Ha una propria autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la < strong>vigilanza del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, a cui spetta il monitoraggio periodico sugli obiettivi e sulla corretta gestione delle risorse finanziarie, e sotto il controllo della Corte dei Conti.

Con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 109 del 26 maggio 2016 è stato successivamente  emanato il regolamento che disciplina lo Statuto dell’Ispettorato.

L’Ispettorato è articolato in 78 uffici territoriali: 4 Ispettorati interregionali con sede in Milano, Venezia, Roma e Napoli e 74 Ispettorati territoriali aventi sede nei capoluoghi di Provincia.

Nella conferenza stampa di presentazione dono stati, inoltre, illustrati i risultati dell’attività di vigilanza svolta nei primi tre trimestri del 2016 e le “linee guida” per la programmazione dell’attività ispettiva per l’anno 2017.

Nei primi 9 mesi dell’anno il 61% delle aziende ispezionate sono risultate aver commesso irregolarità gravi. Da un confronto con i dati del 2015, il fenomeno risulta in aumento dell’1,5%  quando il tasso di illeciti si attestava al 59,51%. Su 103.348 imprese sottoposte a controllo, oltre 57 mila aziende, quasi sei su 10, hanno denunciato illeciti.

LINK:

http://www.ispettorato.gov.it/it-it/Pagine/default.aspx

Fonte: www.tuttocamere.it


 desktop

Dismissione dell’applicativo” Entratel” – Subentra l’applicativo “Desktop Telematico”

L’agenzia delle Entrate ha deciso di evolvere i suoi programmi e di creare un punto “centrale” da cui poter gestire il tutto.

A decorrere dal 1º dicembre 2016 non è più possibile utilizzare l’applicativo Entratel per stabilire una connessione con il sito web dei servizi telematici e non è più, quindi, possibile accedere al sito web dei Servizi telematici con versioni del browser che non supportano il protocollo di cifratura TLS v1.2.

Lo ha comunicato l’Agenzia delle Entrate, con un messaggio presente nella sezione del sito dedicato ai servizi telematici.

A partire dalla stessa data, l’applicativo Entratel non sarà più aggiornato e, al suo posto, sarà necessario installare il “Desktop Telematico”, uno strumento più moderno e funzionale che accoglie le applicazioni distribuite dall’Agenzia delle Entrate per la gestione dei documenti inviati e ricevuti telematicamente (Entratel, FileInternet, e i vari moduli di controllo) e provvede a gestirne automaticamente tutti gli aggiornamenti.

Come precisato nel messaggio, l’applicativo “Desktop Telematico” è disponibile nella sezione Software – Desktop Telematico del sito web dei servizi telematici.

L’applicativo Entratel, sebbene non più supportato, potrà comunque essere ancora utilizzato per le seguenti funzionalità:

– visualizzazione, controllo ed autenticazione dei file contenenti i documenti sino ad oggi gestiti;

– elaborazione e visualizzazione delle ricevute relative ai documenti sino ad oggi gestiti.

Si precisa, infine, che l’applicativo “Entratel-Multifile”, continuerà ad essere aggiornato e potrà, quindi, essere utilizzato per le operazioni di autenticazione ed invio dei file e di elaborazione delle ricevute.

LINK:

http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Avviso?id=20161116143131

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

 

 

DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO – Determinate le misure per l’anno 2017

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Nota del 15 novembre 2016, Prot. 359584, ha reso noto le indicazioni in merito agli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali dal 1° gennaio 2017 devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio.

Ricordiamo che l’articolo 28 della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014 (recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”), ha previsto, nelle more del riordino del sistema delle Camere di Commercio, una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio, da un 35% per l’anno 2015, fino al 50% per l’anno 2017.

Tale riduzione è stata peraltro confermata dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, concernente “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.

Dunque, per l’anno 2017, l’importo del diritto annuale, di cui all’art. 18 della L. n. 580 del 1993, e successive modificazioni, come determinato per l’anno 2014, sarà ridotto del 50%.

Con il decreto interministeriale 8 gennaio 2015 sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni percentuali già previste dalla citata L. n. 114/2014, e confermando per il resto le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011. Tale decreto, in assenza di nuovi interventi, ha quindi l’effetto di disporre riduzioni delle misure del diritto annuale in misura pari a quelle legislativamente previste.

Nella nota ministeriale sono riportati gli importi derivanti dalla riduzione del 50% operata dalla citata L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014, nonchè indicazioni sulla corretta applicazione degli arrotondamenti.

A proposito del diritto annuale, vogliamo ricordare che, dal 2016, il Sistema camerale italiano ha introdotto due importanti novità.

La prima riguarda la trasmissione della consueta informativa relativa al pagamento del diritto annuale. Nel rispetto delle recenti normative, l’informativa sarà inviata utilizzando esclusivamente il canale di invio tramite Posta elettronica certificata (PEC) alla casella dichiarata dall’impresa al Registro delle imprese.

La seconda riguarda la messa a disposizione di tutte le imprese di un nuovo sito internet di informazione e calcolo del diritto annuale da versare (http://dirittoannuale.camcom.it)

Da questo sito le imprese potranno:

– consultare le pagine informative sulla Camera di Commercio ed i servizi da questa erogati;

– avere accesso alla normativa di riferimento sul diritto annuale;

– calcolare l’esatto importo da versare alla scadenza ordinaria del versamento;

– ottenere la risultanza del calcolo direttamente al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

– procedere al pagamento del diritto dovuto per il 2016 attraverso la piattaforma Pago PA , in alternativa al modello F24.

L’accesso sarà possibile da parte di tutte le imprese senza necessità di autenticazione. Sarà sufficiente indicare il proprio Codice fiscale e la casella PEC per la ricezione in automatico degli estremi di calcolo ed eventuale ricevuta di versamento. Nel caso di soggetti che non hanno l’obbligo della PEC sarà sufficiente indicare una casella di posta elettronica non certificata.

LINK:

http://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/#headers

Fonte: www.tuttocamere.it


 4

COMUNICAZIONE DELLA CESSAZIONE DI UTENZE TELEFONICHE – Possibile utilizzare il proprio indirizzo PEC in luogo della raccomandata con ricevuta di ritorno

In data 12 dicembre 2016, è stato pubblicata nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico la redazione aggiornata del “Massimario delle decisioni assunte in sede di riesame e dei ricorsi straordinari in materia di agenti in affari in mediazione, di agenti e rappresentanti di commercio e di periti ed esperti”, redatto a cura del Dirigente della Divisione VI – Registro delle imprese, Dr. Marco Maceroni.

Si tratta della edizione aggiornata 2016, un corposo documento di 499 pagine, che raccoglie tutte le decisioni assunte – dal 2008 ad oggi – dalla Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione XXI – Registro delle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico in materia di ricorsi gerarchici proposti dagli interessati nei casi di diniego di iscrizione nel Ruolo o di cancellazione dal medesimo, oppure nei casi di applicazione di sanzioni disciplinari da parte delle Camere di Commercio.

Oltre ai ricorsi gerarchici, il massimario raccoglie anche i ricorsi straordinari al Capo dello Stato e i ricorsi alla Magistratura.

I ricorsi riguardano gli agenti di affari in mediazione (da pagina 24 a 305); gli agenti e rappresentanti di commercio (da pagina 306 a 365) e i periti ed esperti (da pagina 366 a 499).

Il tutto preceduto da un indice con collegamento ipertestuale (da pagina 2 a 23).

Fonte: www.tuttocamere.it

Approfondisci

Comunicazione: Anomalie riscontrate con alcuni sistemi operativi e Browser con la “Gestione dei Telematici”

In data 17/11 l’Agenzia delle Entrate comunica l’adozione del protocollo di cifratura TLS 1.2 per l’accesso al portale web Entratel.

 

Tale protocollo non è supportato dai sistemi operativi più vecchi (Windows XP e Windows Vista) per i quali Microsoft non rilascia più aggiornamenti.

 

Al contrario per le ultime versioni di Windows il protocollo è supportato in maniera nativa.

 

Per il sistema operativo Windows 7 è però necessario installare le seguenti componenti:

 

 

 

Se la versione del framework è già esistente il sistema non lo installa.

 

In assenza di questi requisiti il funzionamento della procedura Forniture Telematiche non sarà garantito.

Approfondisci