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NEWSLETTER P.S.C. Febbraio 2016:

L. 208/2015 – LEGGE DI STABILITA’ 2016 – Novità per i PROMOTORI E CONSULENTI FINANZIARI – Previsto un Albo unico
L’albo unico dei promotori finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del D-Lgs. n. 58 del 1998 assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari».
Nell’albo sono iscritti, in tre distinte sezioni, i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria.
Gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), Sezione A, su richiesta sono iscritti nell’albo unico dei consulenti finanziari, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, purché in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per questi ultimi.
I promotori finanziari di cui all’articolo 31 del D.Lgs. n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede».
I consulenti finanziari di cui all’articolo 18-bis del D.Lgs. n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulenti finanziari autonomi».
Le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, sono trasferite all’organismo di cui all’articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo, che assume anche le funzioni dell’organismo di cui agli articoli 18-bis, comma 6, e 18-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo nonché la denominazione di «organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari».
Resta ferma la vigente regolamentazione degli obblighi previdenziali degli iscritti all’albo di cui al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998.
Sono queste le novità introdotte dai commi dal 35 al 48, dell’art. 1, della legge n. 208 del 30 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016).

Fonte: www.tuttocamere.it

 

L. 208/2015 – LEGGE DI STABILITA’ 2016 – GESTIONE SEPARATA – Confermata l’aliquota del 27% anche per il 2016
Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è confermata al 27 per cento anche per l’anno 2016.
Lo stabilisce il comma 203 dell’art. 1, della legge n. 208 del 30 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016), in vigore dal 1° gennaio 2016, modificando così quanto stabilito dall’art. 10-bis del D.L. n. 142/2014, convertito dalla L. n. 11/2015 (c.d. “Milleproroghe”).
Ricordiamo, infatti, che il citato articolo 10-bis del D.L. n. 142/2014, convertito dalla L. n. 11/2015 ha sostituito il primo periodo dell’art. 1, comma 744, della legge n. 147/2013 e variato quanto già previsto dall’art. 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, prevedendo che per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva, di cui all’art. 1, comma 79 della legge n. 247/2007, e successive modificazioni, “è del 27 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per cento per l’anno 2016 e del 29 per cento per l’anno 2017”.

Fonte: www.tuttocamere.it

 

L. 208/2015 – LEGGE DI STABILITA’ 2016 – ARTIGIANATO DIGITALE – Cambiano i requisiti di accesso agli incentivi
La L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) – ai commi da 641 a 643 – ritocca la disciplina del Fondo per lo sviluppo di attività innovative, istituito dall’articolo 1, commi 56 e 57 della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), successivamente modificata dall’articolo 1, comma 8 della legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).
Nel dettaglio, i commi 641 e 642 della L. n. 208/2015 intervengono, rispettivamente, sui commi 56 e 57 della L n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) riducendo il numero minimo di imprese richiesto per accedere agli incentivi che si riduce da 15 a 5 e prevedendo procedure selettive e il coinvolgimento di altri soggetti.
Al comma 57 si stabilisce ora che le risorse del fondo saranno destinate ai soggetti beneficiari “ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico in grado anche di valorizzare il coinvolgimento di istituti di ricerca pubblici, università, istituzioni scolastiche autonome ed enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo nella realizzazione dei programmi proposti, ovvero nella fruizione dei relativi risultati. Ai fini della lor o ammissibilità, i programmi devono avere durata almeno biennale” e essere finalizzati a sviluppare i seguenti principi e contenuti:
a) creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese;
b) creazione di centri per l’incubazione di realtà innovative nel mondo dell’artigianato digitale;
c) creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese;
d messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale da parte dei soggetti di cui al comma 56;
e) creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale.
Un apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dovrà dare attuazione a tale disposizioni procedendo alla modifica del proprio decreto del 17 febbraio 2015.
Si ricorda che l’intervento agevolativo denominato “Reti di impresa per l’artigianato digitale”, finalizzato a sostenere programmi innovativi, localizzati sull’intero territorio nazionale e realizzati da reti di imprese, per la diffusione, la condivisione e lo sviluppo produttivo delle tecnologie di fabbricazione digitale, è stato istituito con il decreto ministeriale del 17 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015.
Il primo bando, che ha messo a disposizione oltre 9 milioni di euro a sostegno di progetti innovativi nell’ambito dell’artigianato digitale realizzati da reti di impresa, è stato emanato con decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico 11 maggio 2015 (il cui comunicato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015), si è chiuso il 25 settembre 2015.
I soggetti beneficiari di tale agevolazione erano le “imprese composte da almeno quindici individui che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o in reti di impresa aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di attività innovative al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware e all’ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive”.

Fonte: www.tuttocamere.it

 

L. 208/2015 – LEGGE DI STABILITA’ 2016 – Novità in materia di PAGAMENTI ELETTRONICI – La soglia scende da 30 a 5 euro – Prevista l’introduzione di sanzioni
Abolizione della soglia dei 30 euro sotto la quale commercianti e professionisti potevano rifiutarsi di accettare pagamenti tramite POS, taglio delle commissioni sulle transazioni sotto 5 euro e previsione di sanzioni per chi non accetta i pagamenti elettronici. Dal 1° luglio 2016 i pagamenti elettronici si applicheranno anche per il pagamento delle somme da riscuotere mediante i dispositivi di controllo di durata della sosta.
Sono queste le novità introdotte dalla L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), ai commi 900 e 901, in materia di pagamenti elettronici.
Il comma 900 prevede, con l’aggiunta di due nuovi commi (4-bis e 4-ter) all’art. 15 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, ha, infatti, previsto:
a) la diminuzione del valore dei pagamenti al di sopra dei quali il consumatore può richiedere all’esercente di pagare tramite carte di debito o di credito dagli attuali 30 a 5 euro;
b) l’introduzione di una disposizione volta a contenere i costi di utilizzo dei POS, con la previsione che gli stessi non possano essere superiori a quelli che il beneficiario avrebbe sostenuto per l’accettazione di analoghi pagamenti in contanti, e
c) l’introduzione di disposizioni sanzionatorie per i soggetti che non rispettano la norma.
Nel successivo comma 901 si stabilisce che, a decorrere dal 1º luglio 2016, i pagamenti elettronici si applicheranno anche per i pagamenti delle somme da riscuotere mediante i dispositivi dì controllo di durata della sosta, previsti dalla lett. f), comma 1, art. 7, del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada). I Comuni dovranno pertanto rendere i dispositivi per la gestione delle aree di parcheggio idonei alla ricezione del pagamento tramite carte di debito e di credito.
Ricordiamo che, a decorrere dal 30 giugno 2014, trova applicazione per i consumatori la possibilità – introdotta dal citato art. 15, D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 – di richiedere, al momento del pagamento di una prestazione o dell’acquisto di un bene, di effettuare il pagamento tramite strumenti elettronici, ovverosia carte di credito ovvero di debito.
L’ambito di applicazione di tale possibilità è stato successivamente definito dal Ministero dello Sviluppo economico con D.M. 24 gennaio 2014, in forza del quale vige l’obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito per tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro, disposti a favore dei soggetti (imprese e professionisti), per l’acquisto di prodotti o la prestazione di servizi. Tuttavia, nonostante l’imposizione, chiunque violava la suddetta normativa, ad oggi non andava incontro ad alcuna sanzione.
Lo scopo della misura, anche in questo caso, era di spingere gli italiani a utilizzare maggiormente il digitale e in minor misura il contante, tentando di contrastare l’evasione fiscale.
Ricordiamo, infine, che nel frattempo, il 9 dicembre 2015, è entrata in vigore la normativa europea sul tetto unico alle commissioni interbancarie (Regolamento UE n. 751 del 2015) che impone il tetto unico alle commissioni interbancarie.
Il tetto è fissato allo 0,3% del valore dell’operazione per le transazioni con carta di credito e allo 0,2% per i pagamenti per le carte di debito (bancomat) e prepagate.
La normativa si applica però solo ai circuiti Visa, Mastercard e PagoBancomat. Sono esclusi American Express e Diners che continueranno ad applicare le proprie commissioni, generalmente più alte.
In precedenza, chiunque utilizzava le transazioni elettroniche era costretto a versare alla banche “un canone” oscillante tra lo 0,5% e l’1% per le operazioni con Bancomat e soprattutto tra l’1 e il 2,5% per le operazioni con carta di credito.
Secondo Bruxelles con questo provvedimento si incentiva l’uso della moneta elettronica e le transazioni con le carte diventano più trasparenti, facendo risparmiare a tutti (commercianti, professionisti e cittadini) grandi somme.

Fonte: www.tuttocamere.it

 

L. 208/2015 – LEGGE DI STABILITA’ 2016 – Le principali novità illustrate dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Come da tradizione, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha emanato la sua prima circolare del 2016 contenente il riepilogo delle principali novità della Legge di stabilità 2016.
Con il documento la Fondazione ha fornito le schede per una lettura tecnica dei singoli provvedimenti suddividendoli nei tre argomenti:
– Fisco;
– Lavoro;
– Previdenza e Assistenza.
Sono 26 gli argomenti in ambito lavoristico e fiscale contenuti nella Legge di Stabilità 2016, anche se le principali novità sono concentrate sulla materia pensionistica/previdenziale. Non mancano, tuttavia, modifiche di forte interesse ai regimi agevolati fiscali.
In particolare con la circolare, la Fondazione si è soffermata sulla proroga e ridimensionamento dello sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato per il 2016.
Il nuovo intervento prevede l’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di 3.250 euro su base annua, per un massimo di 24 mesi.

LINK:
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2016/FS/Circolare_FS_N1_2016.pdf

Fonte: www.tuttocamere.it

camere-commercioDIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO – Determinate le misure per l’anno 2016
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 3685/C del 22 dicembre 2015, Prot. 279880, ha reso noto le indicazioni in merito agli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali dal 1° gennaio 2016 devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio.
Ricordiamo che l’articolo 28 della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014 (recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”), ha previsto, nelle more del riordino del sistema delle Camere di Commercio, una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio, da un 35% per l’anno 2015, fino al 50% per l’anno 2017.
Per l’anno 2016, l’importo del diritto annuale, di cui all’art. 18 della L. n. 580 del 1993, e successive modificazioni, come determinato per l’anno 2014, sarà ridotto del 40%.
Con il decreto interministeriale 8 gennaio 2015 sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni percentuali già previste dalla citata L. n. 114/2014, e confermando per il resto le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011.
Nella circolare, oltre alle somme da destinare al fondo di perequazione e al sostegno dell’accesso al credito delle PMI attraverso il rafforzamento dei Confidi, viene anche affrontato il tema dell’informativa, prevista dall’articolo 9 del D.M. 11 maggio 2011, n. 359, da inoltrare, entro il 15 maggio di ogni anno, a tutti i soggetti obbligati al versamento del diritto annuale.
Secondo il Ministero nulla osta che questa informativa possa essere inviata tramite l’utilizzo di una casella di posta certificata (PEC). Ai soggetti esclusi dall’obbligo di munirsi di PEC (i soggetti diversi dalle società e dalle imprese individuali iscritti solo al REA e i consorzi) l’informativa in questione dovrà, invece, essere inviata attraverso le consuete modalità finora adottate, ovvero con forme di comunicazione alternative.

LINK:
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/18d30369-d6a4-4d7c-8089-359154e5d2dc/PO%20156-2015%20FOGGIA%20(Trasferimento%20partecipazioni%20di%20srl%20da%20parte%20di%20iscritto%20nella%20sezione%20B).pdf

Fonte: www.tuttocamere.it

 

AUTORIFORMA DEL SISTEMA CAMERALE – Accorpamento tra le Camere di Commercio di Forlì-Cesena e Rimini
Con decreto del 23 dicembre 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato il processo di costituzione della nuova Camera di Commercio denominata “CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA – FORLI’-CESENA E RIMINI”, mediante accorpamento tra le Camere di Commercio di Forlì-Cesena e di Rimini.
La nuova Camera di Commercio avrà la sede legale in Forlì, Corso della Repubblica, 5 e sede secondaria in Rimini, Via Sigismondo Malatesta, 28.
Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico segna l’ultimo passaggio che mancava per chiudere l’iter di accorpamento tra i due Enti, deliberato dai due Consigli camerali di Rimini e di Forlì-Cesena entrambi in data 9 novembre 2015.
Il dott. Antonio Nannini, attuale Segretario generale della Camera di Commercio di Forlì-Cesena, è nominato Commissario ad acta, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio e di avviare le procedure di costituzione del Consiglio della nuova “Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini”.

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

economia-crisi-id15049AUTOIMPRENDITORIALITA’ – NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO – Domande dal 13 gennaio 2016 – Disponibile la modulistica per le richieste di agevolazione
Per la misura “Nuove imprese a tasso zero”, in vista dell’apertura del bando prevista per il 13 gennaio 2016, INVITALIA ha pubblicato on line la documentazione per richiedere le agevolazioni.
Potranno presentare domanda di agevolazione:
– le micro e piccole imprese costituite in forma societaria da non più di 12 mesi, comprese le cooperative, la cui compagine societaria sia composta, per oltre la metà dei soci e delle rispettive quote di partecipazione, da giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni e/o da donne;
– le persone fisiche che intendono costituire una società purché, entro 45 giorni dopo aver ricevuto la comunicazione di ammissione alle agevolazioni, dimostrino l’avvenuta costituzione della società e il possesso dei requisiti.
Saranno ammissibili alle agevolazioni i progetti d’impresa, di importo non superiore a 1,5 milioni di euro, relativi a:
– produzione di beni nei settori dell’industria e dell’artigianato;
– trasformazione dei prodotti agricoli;
– servizi alle imprese;
– servizi alle persone;
– commercio di beni e servizi;
– turismo;
– attività turistico-culturali, intese come attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza;
– innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative.
Le agevolazioni, concesse nei limiti del regolamento de minimis, consistono in un finanziamento a tasso zero della durata massima di 8 anni, che può coprire fino al 75% delle spese totali.
Le imprese dovranno garantire la restante copertura finanziaria e realizzare gli investimenti entro 24 mesi dalla firma del contratto di finanziamento.
La richiesta di finanziamento può essere inviata dal 13 gennaio 2016 (a partire dalle ore 12.00) esclusivamente on line, registrandosi e accedendo all’area riservata che sarà disponibile sul sito web di INVITALIA. Sarà così possibile compilare la domanda, caricare il piano d’impresa e la documentazione da trasmettere attraverso la procedura informatica.
Per presentare la domanda è necessario avere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
Non saranno adatte le PEC governative (quelle con estensione @pec.gov.it).
Sull’argomento, segnaliamo l’emanazione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, della Circolare 23 dicembre 2015, n. 100585, con la quale vengono forniti chiarimenti e precisazioni alla precedente circolare 9 ottobre 2015, n. 75445, in merito ai termini e Alle modalità di presentazione delle domande di agevolazione.

LINK:
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero.html

Fonte: www.tuttocamere.it

 

InailINAIL – PAGAMENTO ELETTRONICO DEL PREMIO PER IL RINNOVO DELL’ASSICURAZIONE INFORTUNI DOMESTICI – Dal 1° gennaio 2016 esclusivamente tramite il servizio “PagoPA”
Con circolare n. 94 del 28 dicembre 2015 l’INAIL comunica che a partire dal 1° gennaio 2016, il pagamento del premio per il rinnovo dell’assicurazione contro gli infortuni domestici (legge n. 493/1999) con modalità elettroniche deve essere effettuato esclusivamente con il sistema “pagoPA”.
Gli utenti che ancora non utilizzano modalità di pagamento elettroniche possono ovviamente continuare a versare il premio con le modalità tradizionali presso gli uffici postali, presentando agli sportelli il bollettino postale intestato all’INAIL.
Come di consueto gli assicurati già iscritti che devono rinnovare l’assicurazione per l’anno 2016 (entro il 1é febbraio 2016) riceveranno in tempo utile per la scadenza del pagamento apposita comunicazione dell’INAIL, con l’informativa sulle nuove modalità di versamento elettronico del premio tramite “pagoPA”.
Alle lettere per il rinnovo dell’assicurazione è comunque allegato il bollettino postale prestampato con i dati personali degli assicurati e l’importo del premio annuo di euro 12,91 per gli assicurati che intendono effettuare il versamento presso gli uffici postali.
E’ escluso dal sistema “PagoPA”, il pagamento del premio per la prima iscrizione, che deve essere effettuato utilizzando il bollettino TD 451 relativo al conto corrente postale 30621049 intestato all’INAIL, reperibile presso gli uffici postali.
Per effettuare il versamento tramite il sistema “pagoPA” bisogna collegarsi al sito internet dell’INAIL utilizzando le credenziali di accesso rilasciate dell’Istituto oppure le credenziali dispositive rilasciate dall’INPS, che sono riconosciute anche dal sistema dell’INAIL.
Nella circolare vengono anche fornite tutte le indicazioni per ottenere le credenziali di accesso e per effettuare il pagamento elettronico del premio.
In ogni caso, il Contact Center Multicanale dell’INAIL fornirà agli utenti informazioni di carattere generale, attraverso:
– il numero verde gratuito da rete fissa 803.164;
– il numero a pagamento 06/164.164 da rete mobile.
Tramite i servizi online “Inail risponde” l’utente potrà richiedere informazioni relativi alla normativa ed alle procedure.

Fonte: www.tuttocamere.it

 

INAIL – Pubblicato il bando per il finanziamento di una campagna nazionale di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale b. 14 del 19 gennaio 2016, l’avviso di pubblicazione del bando INAIL che mette a disposizione 14.589.896,00 euro per il finanziamento di una campagna nazionale di rafforzamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle piccole, medie e micro imprese, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2 007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
I soggetti destinatari della campagna di formazione sono:
– datori di lavoro delle piccole, medie e microimprese;
– piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 del Codice civile;
– lavoratori compresi quelli stagionali, delle piccole, medie e microimprese;
– rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST) delle piccole, medie e microimprese;
– soggetti individuati ex art. 21, del decreto legislativo n. 81/2008 e precisamente: le imprese familiari di cui all’art. 230-bis C.C., i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 C.C., i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono.
Sono ammessi a finanziamento progetti realizzati in almeno quattro Regioni (una Regione per ciascuna delle seguenti quattro macroaree: nord, centro, sud, isole) che prevedano il ricorso a docenti in possesso di una comprovata esperienza, almeno triennale, di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’entità delle risorse previste per il bando è pari a complessivi euro 14.589.896,00.
Il suddetto importo viene frazionato in misura paritaria per ciascun ambito progettuale, per un importo pari a euro 2.431.649,33.
Il finanziamento erogabile è compreso tra un massimo di euro 800.000,00 ed un minimo di euro 200.000,00 (comprensivi dell’eventuale I.V.A.).
Ciascun progetto di formazione sarà finanziato per un importo pari al totale dei costi ammissibili, sostenuti per la sua realizzazione e documentati.
Può essere richiesta un’anticipazione del finanziamento fino al 30% dell’importo del finanziamento concesso.
La domanda, unitamente a tutta la documentazione indicata nel bando, deve essere presentata entro le ore 13 del giorno 19 aprile 2016 mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnata a mano da un incaricato del soggetto attuatore all’indirizzo indicato nel bando.
Chiarimenti e informazioni sul presente bando possono essere richiesti all’indirizzo di posta elettronica: dcprevenzione@inail.it.
Eventuali chiarimenti di portata generale saranno oggetto di specifiche FAQ pubblicate in apposita sezione del sito INAIL.

 

 

EPC – TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA – Al via dal 18 gennaio 2016 per solo cinque professioni
Dal 18 gennaio 2016 i liberi professionisti europei potranno utilizzare la tessera professionale europea per muoversi liberamente all’interno del mercato europeo.
Con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2015, della Legge n. 114 del 9 luglio 2015 (“Legge di delegazione europea 2014”) che recepisce, nel nostro Paese, alcune importanti Direttive UE, tra cui la direttiva n. 2013/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, ha avuto inizio l’iter che dovrà portare il Governo ad emanare – entro il 18 gennaio 2016 – un decreto delegato contenente le regole per il rilascio, in favore dei membri di alcune professioni regolamentate, della “Tessera professionale europea (EPC)” e per il suo funzionamento.
Lo scopo principale è quello di agevolare l’esercizio della professione in qualsiasi Stato membro dell’Unione.
Riguarderà sia i professionisti europei che intendono esercitare in Italia sia i professionisti italiani che intendono esercitare in un altro Paese europeo e faciliterà il trasferimento, anche solo temporaneamente, dell’attività in un altro Paese dell’Unione.
La tessera sarà inizialmente disponibile per quelle professioni che hanno manifestato interesse al termine di un’ampia consultazione conclusasi poco tempo fa. Si tratta delle seguenti cinque professioni: infermiere, farmacista, fisioterapista, guida alpina e agente immobiliare.
Ma la sua applicazione potrà essere estesa successivamente anche ad altre categorie professionali.
La Tessera Europea non consiste in una “carta fisica”, ma in un iter esclusivamente telematico, che dovranno seguire questi cinque categorie professionali che vogliono stabilirsi in un altro Paese della UE per esercitare la loro professione stabilmente o temporaneamente nel Paese ospitante.
L’EPC avrà, pertanto, la forma di un certificato elettronico che le autorità competenti dello Stato membro di origine e di quello ospitante si scambieranno tramite il sistema di informazione del mercato interno (sistema IMI – Internal Market Information).
L’EPC sarà disponibile tanto per la prestazione temporanea e occasionale di servizi quanto in caso di stabilimento.

LINK:
http://www.politicheeuropee.it/attivita/16709/imi-internal-market-information

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

Approfondisci

Software Gestione Tessera Sanitaria:

Immagine

La procedura Gestione Tessera Sanitaria, integrata nel software Main Office, consente di

adempiere agli obblighi introdotti dal D.Lgs. 175/2014, che impone di inviare

telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie sostenute

da ciascun contribuente.

 

I soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria sono:

  • Farmacie pubbliche e private
  • Aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari
  • Medici e Odontoiatri.

 

Tali soggetti dovranno trasmettere, entro il 31‐01‐2016, i dati relativi alle prestazioni

effettuate e agli scontrini emessi nel corso del 2015.

La trasmissione può essere delegata a soggetti terzi che dispongano di una abilitazione

valida come intermediari fiscali.

 

La procedura comprende:

  • Gestione fatturazione delle spese sanitarie e contestuale registrazione contabile.
  • Importazione automatica dei dati contabili già registrati in Main Office.
  • Elenco dei documenti da trasmettere.
  • Creazione dei file nel formato previsto dal Sistema TS.
  • Trasmissione telematica al Sistema TS.
  • Acquisizione delle ricevute.
  • Elenco dei documenti trasmessi e relativi esiti, con dettaglio degli eventuali errori.

 

Gestione Fatturazione delle spese sanitarie

1

 

Elenco dei documenti da trasmettere

2

 

Elenco dei documenti trasmessi e relativi esiti, con dettaglio degli eventuali errori

3

Approfondisci

NEWSLETTER P.S.C. Gennaio 2016:

REGISTRO IMPRESE – DEPOSITO DEGLI ATTI DI CESSIONE DI QUOTE DI SRL – Per il CNDCEC è precluso agli esperti contabili

Il deposito presso il Registro delle imprese degli atti di trasferimento delle partecipazioni detenute in società a responsabilità limitata è precluso agli esperti contabili, iscritti nella Sezione B dell’Albo. L’attività in questione, infatti, deve intendersi riservata nei confronti dei soli professionisti iscritti nella Sezione A dell’Albo.

Lo ha chiarito il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) nel pronto ordini n. 156/2015 del 2 ottobre 2015.

Al riguardo, viene ricordato che, ai sensi dell’art. 36, comma 1-bis, D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008 e in vigore dal 22 agosto 2008, gli atti di trasferimento in questione possono essere sottoscritti con firma digitale e depositati, entro 30 giorni, presso l’ufficio del Registro delle imprese “a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340”.

Gli “intermediari abilitati” individuati dalla citata norma sono gli “iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società”.

Per effetto di quanto disposto dall’art. 78, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 (Ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabili) tale competenza – osserva il CNDCEC – “deve ritenersi attribuita esclusivamente agli iscritti nella sezione A dell’Albo”.

La norma citata, ricorda ancora il Consiglio Nazionale – dispone infatti che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli “iscritti negli albi dei dottori commercialisti” o ai “dottori commercialisti”, nonché i richiami agli “iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali” o ai “ragionieri e periti commerciali” contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2005 debbano intendersi riferiti ai soli iscritti nella Sezione A – Commercialisti dell’Albo. 

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

IN ARRIVO LA “SOCIETA’ BENEFIT” – Le prime disposizioni dalla legge di stabilità 2016

Da un progetto del Sen. Mauro Del Barba e altri (disegno di legge n. 1882, depositato in Senato il 17 aprile 2015), la figura della “Società Benefit” viene ora inserita nella Legge di stabilità 2016.

Nel testo del maxiemendamento, approvato dal Senato il 20 novembre 2015, all’articolo 1, nei commi dal 198 al 206, vengono, infatti, dettate una serie di disposizioni finalizzate a promuovere la costituzione di una nuova figura societaria, la “società benefit”, che, nell’esercizio di un’attività economica a scopo di lucro, persegue anche una o più finalità di beneficio comune operando in modo responsabile e sostenibile.

Per “Beneficio comune” si intende il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica della società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi su una o più delle seguenti categorie: persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

Queste società potranno essere costituite in una qualsiasi forma giuridica prevista nel Codice civile, con particolare riferimento a quelle individuate nel Libro V, Titoli V e VI, nel rispetto della specifica disciplina e avranno come fine, oltre quello di destinare i propri utili ai soci, anche quello di dichiarare nel suo oggetto sociale che tipo di ricadute positive avrà la sua azione sul territorio e sulla comunità dove opera, vincolando quindi le decisioni degli amministratori.

L’Italia sarà così la prima in Europa ad introdurre nel suo ordinamento questa figura giuridica.

Per garantire la trasparenza dell’operato delle società benefit, la società benefit sarà tenuta a redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:

  1. a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
  2. b) la valutazione dell’impatto generato utilizzando uno standard di valutazione esterno e che comprende specifiche aree di valutazione;
  3. c) una specifica sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.

La relazione annuale dovrà essere pubblicata nel sito internet della società.

La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole, e alle disposizioni del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

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REVISORI LEGALI – Fissato l’importo del contributo annuale per l’anno 2016 a carico degli iscritti nel Registro

Anche per il 2016, così come avvenuto nell’ultimo triennio, il contributo annuale a carico degli iscritti nel Registro dei revisori legali sarà di 26,00 euro, da versare entro il 31 gennaio 2016.

L’importo è stato fissato con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, del 2 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2015.

Il contributo è dovuto anche da parte dei revisori iscritti nella sezione degli inattivi.

L’importo del contributo annuale va versato in unica soluzione con le modalità di cui all’art. 2 del decreto 24 settembre 2012, unitamente alle spese postali e alle eventuali commissioni di incasso.

Il contributo deve, pertanto, essere corrisposto mediante bollettino postale premarcato, su conto corrente intestato alla CONSIP, unitamente alle spese postali e alle eventuali commissioni di incasso.

Il versamento potrà, inoltre, essere effettuato anche mediante pagamento elettronico attraverso i servizi offerti dal Nodo dei pagamenti SPC dell’Agenzia per l’Italia Digitale denominato «PagoPA».

In caso di omesso o ritardato versamento del contributo annuale sono dovuti gli interessi nella misura legale, con decorrenza dalla scadenza e sino alla data dell’effettivo versamento, nonché gli oneri amministrativi connessi alla correlata attività di riscossione.

Solo in caso di mancata ricezione del bollettino premarcato, gli interessati potranno effettuare il versamento di euro 26,85 (comprensivo delle spese postali) utilizzando un bollettino postale in bianco. In questo caso l’importo dovrà essere versato sul C/C Postale n. 1009776848 intestato a CONSIP S.p.A., avendo cura di riportare nella causale l’annualità di riferimento ed il numero di iscrizione al Registro od il codice fiscale del revisore.

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

ISTITUTI DI PATRONATO – Definito lo schema di convenzione con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali con contributo all’erogazione del servizio

Dopo la pubblicazione di due decreti, entrambi datati 16 settembre 2015, con i quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha individuato alcuni criteri utili alla stipula delle convenzioni per lo svolgimento, da parte degli Istituti di patronato e assistenza sociale, delle attività di informazione, sostegno, assistenza tecnica e consulenza, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 Novembre 2015, il Decreto 28 settembre 2015 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recan te lo schema di convenzione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo il quale gli Istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze, con contributo all’erogazione del servizio.

Secondo la citata normativa, gli Istituti di patronato possono, infatti, svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all’estero, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all’art. 13 della citata legge n. 152 del 2001, attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze, con contributo all’erogazione del servizio in favore dei soggetti pubblici e privati, “a sostegno del processo di riorganizzazione della pubblica amministraz ione, con l’obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla medesima”.

La norma ha anche previsto l’adozione di un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione per la definizione dello schema di convenzione per le attività con contributo ivi elencate.

Il decreto dispone che le convenzioni stipulate con enti pubblici ed enti privati, dovranno essere pubblicate nei siti internet degli Istituti di patronato e di assistenza sociale.

Le convenzioni stipulate secondo lo schema allegato e le loro eventuali modifiche o integrazioni, dovranno, inoltre, essere trasmesse, a cura dell’Istituto di patronato, entro trenta giorni dalla data di stipula, alla Direzione territoriale del lavoro competente.

 

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

LANCIATO IL CORSO “DIGITAL MARKETING – Strumenti e metodi per lo sviluppo del business” – Formare professionisti di internet e promuovere la digitalizzazione delle PMI

Per formare professionisti che aiutino le aziende a cogliere le potenzialità di crescita offerte dal web è nato “Digital marketing: strumenti e metodi per lo sviluppo del business”, il corso di studi promosso da Unioncamere, in partnership con Facebook e sviluppato dall’Istituto Tagliacarne e di Si.Camera, lanciato il 28 novembre scorso a Verona in occasione di Job&Orienta.

Solo due imprese su cinque usano Internet per aumentare le opportunità di business. E spesso si rilevano ancora “acerbe” nell’elaborare efficaci strategie digitali per sfruttare appieno le potenzialità del web. Il 36,5% delle aziende punta esclusivamente su un proprio sito online mentre soltanto il 21,2% utilizza i social network per il proprio business, l’8% sviluppa campagne di marketing online e il 4% fa e-commerce.

Eppure un adeguato utilizzo della Rete permetterebbe alle aziende di essere più competitive. Perché le imprese con una presenza attiva sul web hanno un incremento del 10% della produttività, una crescita doppia del fatturato all’estero rispetto a quelle offline, oltre che una propensione doppia ad assumere rapportata alle altre.

“Per accelerare il processo di digitalizzazione del nostro Paese è necessario diffondere presso le nostre imprese una maggiore consapevolezza delle potenzialità di crescita offerte dal web. Basti pensare che ancora 4 imprenditori su 10 dichiarano che Internet a loro non serve”.

E’ il commento del Presidente di Unioncamere Ivan Lo Bello, secondo cui “questa iniziativa nata dall’alleanza tra Sistema camerale e Facebook sono certo, dunque, possa contribuire a formare nuovi professionisti del digitale in grado di supportare efficacemente le imprese, soprattutto quelle più piccole, ad aprirsi al mondo cogliendo gli enormi vantaggi della Rete.

Il percorso formativo specialistico è diretto a quanti desiderano sviluppare competenze in tema di marketing e comunicazione online, offrendo anche una possibilità di applicare direttamente in azienda le proprie conoscenze in tema digital ai neo diplomati e ai neo laureati che abbiano conseguito il titolo di studio entro e non oltre i 12 mesi. A questi due ultimi target è, infatti, riservata la possibilità di partecipare a un tirocinio retribuito di tre mesi in azienda.

Le imprese aderenti al Progetto che si impegnano ad ospitare un tirocinante per tre mesi possono, inoltre, fruire gratuitamente di un breve corso di formazione/informazione – anch’esso on line – per poter valorizzare al meglio la presenza del giovane tirocinante in azienda.

L’attività formativa – che potrà essere seguita a partire dall’11 gennaio 2016 – ha una durata di oltre 70 ore e si svolgerà via web secondo la modalità dell’e-learning in otto moduli così articolati: Web content management; Digital marketing; Social network; App, mobile e video marketing; CRM e direct email marketing; e-commerce, la vendita a portata di click; metriche di analisi dei dati.

Al termine del Percorso è prevista la realizzazione di un Project Work.

 

LINK:

http://www.unioncamere.gov.it/download/5362.html

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

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LA PRIVACY NEGLI STUDI PROFESSIONALI – Una interessante nota operativa dell’Accademia Romana di Ragioneria

La gestione della normativa sulla privacy impone un’attenzione sempre maggiore da parte degli operatori economici. Tra questi rientrano a pieno titolo i professionisti, chiamati sempre più spesso a doversi fare parte attiva nella gestione formale e sostanziale dei rapporti con i propri clienti.

L’Accademia Romana di Ragioneria, con una recente nota operativa (n. 14/2015 del 27 novembre 2015), affronta il delicato tema della gestione della privacy negli studi professionali.

Lo scopo della presente Nota Operativa – si legge nell’introduzione – è quella di proporre alcuni modelli di documentazione da utilizzare in maniera semplice e immediata nel corso della vita quotidiana di uno studio professionale. Trattasi dei seguenti documenti che verranno esplicitati, con esempi di utilizzo, nel corso della presente nota:

  1. Informative;
  2. lettere di incarico;
  3. registri;
  4. analisi dei rischi.

La scelta dei documenti, non esaustiva ma mirata alle esigenze generali, è stata effettuata per costituire un concreto strumento di lavoro per il professionista, da adattare eventualmente a specifici settori, e flessibile per corrispondere alle necessità di un settore in continuo cambiamento.

La nota operativa riporta in allegato una esemplificazione pratica di tutti i documenti citati.

 

LINK:

http://www.accademiaromanaragioneria.it/it/sites/default/files/Nota%20operativa%20n.14.pdf

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

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CLIMATIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI – Disponibile una guida per la corretta gestione degli impianti

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, una guida per la corretta gestione degli impianti per il riscaldamento e il raffrescamento.

La guida, dal titolo ”La climatizzazione degli ambienti – Guida per l’esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici” chiarisce gli adempimenti previsti dalla legge nazionale per la manutenzione e il controllo di efficienza degli impianti termici e le loro tempistiche.

Una precisa regolazione e una corretta manutenzione degli impianti termici, ricorda la guida, consentono di ridurre sensibilmente i consumi e con essi anche la spesa sostenuta per farli funzionare. E non solo. Un impianto ben tenuto è più sicuro e inquina meno, perché emette nell’atmosfera una minore quantità di gas che hanno effetti negativi sull’ambiente e sulla nostra salute.

Per far sì che vi sia l’impegno di tutti, esiste da anni nel nostro Paese una normativa – in continua evoluzione per adeguarsi alle direttive dell’Unione Europea e alla disponibilità di tecnologie sempre più efficienti – che regola l’esercizio, il controllo e la manutenzione degli impianti termici.

Sono due gli ultimi aggiornamenti in materia, che riguardano sia tutti noi cittadini sia gli addetti ai lavori:

  • il D.P.R.16 aprile 2013, n.74 – entrato in vigore il 12 luglio 2013 – che definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua per usi igienici e sanitari;
  • il D.M. 10 febbraio 2014, che introduce e definisce il nuovo modello di libretto di impianto per la climatizzazione degli ambienti e il rapporto di controllo di efficienza energetica.

La guida è stata predisposta da ENEA in collaborazione con Adiconsum, Assoclima, Assotermica, Confartigianato, Federconsumatori, Unione consumatori e il Salvagente.

 

LINK:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/pubblicazioni/Guida_impianti_termici.pdf

Fonte: www.tuttocamere.it

 

 

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L’App “Regioni.it” per smartphone e tablet

Con l’app “Regioni.it” è possibile, dal 23 novembre 2015, accedere con smartphone o tablet alle principali informazioni del sito www.regioni.it e consultare in tempo reale:

– gli articoli del periodico informativo plurisettimanale “Regioni.it”;

– le notizie giornalistiche e i dati suddivisi per aree tematiche (riferite alle materie seguite dalle Commissioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome);

– gli aggiornamenti della home page del sito www.regioni.it ;

– i comunicati stampa delle Giunte regionali;

– tutti i comunicati stampa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

– tutti gli ordini del giorno e i documenti approvati della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

E’ possibile scaricare gratuitamente l’App su App store o su Google play (a seconda della marca del dispositivo utilizzato) ricercando la voce “Regioni.it” oppure collegandosi al sito www.regioni.it e cliccando su “scarica app”.

 

LINK:

http://www.regioni.it/app-regioni/

Fonte: www.tuttocamere.it

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Caf, garanzia tramite titoli di Stato:

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Titoli di Stato o fidejussioni bancarie al posto della polizza assicurativa. Così, secondo un emendamento alla legge di Stabilità, i centri di assistenza fiscale potranno evitare di sottoscrivere l’assicurazione, condizione finora necessaria per poter svolgere l’attività di assistenza ai contribuenti.

L’emendamento prevede che i Caf potranno «prestare idonea garanzia sotto forma di titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato, ovvero ancora sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa». Sarà un successivo decreto del ministro dell’Economia a stabilire i parametri e a individuare ulteriori modalità alternative che offrano adeguate garanzie.

L’emendamento modifica anche le regole sulla responsabilità solidale del centro di assistenza fiscale: chi commetterà violazioni relative all’assistenza dei contribuenti (visto di conformità e asseverazione infedeli, certificazione tributaria infedele) sarà obbligato solidalmente con il trasgressore al pagamento di una somma pari alla sanzione.

La terza e ultima novità che riguarda i Caf prevede che i requisiti previsti per lo svolgimento dell’attività di assistenza (in particolare, in relazione al numero di dichiarazioni trasmesse) si applichino con un anno di anticipo. In particolare, il requisito secondo cui possono essere considerati “centri autorizzati” quelli per i quali la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse nel primo triennio sia almeno pari all’1% della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività fiscale si applica con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015-2017 e non degli anni 2016 a 2018.

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