NEWSLETTER Gennaio 2024:

IN BREVE
  • La Legge di Bilancio 2024
  • La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2024
  • La detrazione IVA per le fatture a cavallo d’anno
  • Superbonus 2024 con clausola di salvaguardia per i lavori non ultimati
  • Nuove aliquote IRPEF per il 2024
  • Il nuovo D.Lgs. sulla fiscalità internazionale: le principali novità per le persone fisiche
  • Deducibilità compensi amministratori
  • Dal decreto “Adempimenti” novità per dichiarazioni e versamenti 2024
  • Pubblicate le Tabelle ACI dei costi chilometrici di autovetture e motocicli per la determinazione dei fringe benefit 2024
  • Verifica dei nuovi limiti per liquidazione IVA trimestrale e contabilità semplificata 2024
  • Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2024
  • La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”
  • Il trattamento fiscale delle ricariche delle auto elettriche
  • Rendicontazione di sostenibilità: pubblicato il nuovo Regolamento Delegato (UE) 2023/2772
  • Dichiarazione sostitutiva unica (DSU): nuovo modello dal 1° gennaio 2024
  • Aiuti di Stato: il massimale “de minimis” sale a 300.000 euro dal 2024
  • Verifica delle condizioni per adottare il regime forfetario nel 2024
APPROFONDIMENTI
  • Le modalità di compensazione del credito IVA
  • La detrazione IVA a cavallo d’anno 2023-2024

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

MANOVRA 2024

Legge di Bilancio 2024: le novità per contribuenti e imprese

Legge 30 dicembre 2023, n. 213

Nella giornata del 29 dicembre 2023 la Camera dei Deputati, con 200 voti favorevoli, 112 contrari e 3 astenuti, ha approvato in via definitiva la legge sul “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, pubblicata in G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023, Legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Tra le novità si segnalano le facilitazioni all’accensione dei mutui per la prima casa, i contributi per alcune categorie di soggetti, il sostegno al welfare aziendale, il rinvio dell’introduzione di sugar tax e plastic tax, le misure di slancio per il settore cinematografico, l’aumento dal 21 al 26% dell’aliquota di imposta in forma di cedolare secca applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche.

 

 

IVA

La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2024

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2023 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2024 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2023), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IVA

La detrazione IVA per le fatture a cavallo d’anno

La regola generale in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti prevede che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI

Superbonus 2024 con clausola di salvaguardia per i lavori non ultimati

D.L. 29 dicembre 2023, n. 212

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 28 dicembre 2023, ha approvato il D.L. 29 dicembre 2023, n. 212, che introduce misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 119, 119-ter e 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In relazione ai cantieri avviati nel rispetto dei termini relativi alla normativa sul “Superbonus 110%”, sarà riconosciuto il credito d’imposta per tutti lavori realizzati e asseverati al 31 dicembre 2023; per le opere ancora da effettuare, a partire dal 1° gennaio 2024 si confermano le percentuali previste a legislazione vigente.

Al fine di tutelare i cittadini con i redditi più bassi e di consentire la conclusione dei cantieri “Superbonus 110%” che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% al 31 dicembre 2023, è previsto uno specifico contributo, riservato ai percettori di redditi inferiori a 15.000 euro, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024. Il contributo sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle Entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del MEF da adottarsi entro 60 giorni e non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

A partire dalla data di entrata in vigore del decreto legge, si esclude la possibilità di cessione del credito d’imposta nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo titolo abilitativo.

A tutela delle persone con disabilità e al fine di evitare l’uso improprio dei bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, si limita il novero degli interventi sottoposti all’agevolazione e i casi per i quali continua a essere previsto sconto in fattura e cessione del credito, salvaguardano la tutela delle persone con disabilità. Inoltre, sarà necessaria un’apposita asseverazione per il rispetto dei requisiti e sarà richiesta la tracciabilità dei pagamenti, da effettuare con il cosiddetto “bonifico parlante”.

 

 

IMPOSTE SUI REDDITI

Nuove aliquote IRPEF per il 2024

D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216

In attuazione della Legge Delega per la riforma fiscale il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 28 dicembre 2023, ha approvato il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, con il quale sono stati ridotti gli scaglioni IRPEF da quattro a tre, con le seguenti aliquote:

  • 23%, per il reddito complessivo fino a 28.000 euro;
  • 35%, per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43%, per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

Rispetto al 2023 vengono quindi accorpati i primi due scaglioni di reddito con un risparmio massimo di 260 euro. Il medesimo importo di 260 euro è previsto però come diminuzione delle detrazioni spettanti per il 2024 per i titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, in relazione ai seguenti oneri:

  • gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR; ci si riferisce quindi agli interessi pagati su prestiti o mutui agrari e su mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale, alle spese per l’istruzione universitaria e la frequenza scolastica, alle spese funebri;
  • le erogazioni liberali in favore dei partiti politici (art. 11 del D.L. n. 149/2013);
  • i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119, comma 4, del D.L. n. 34/2020).

 

 

IMPOSTE SUI REDDITI

Il nuovo D.Lgs. sulla fiscalità internazionale: le principali novità per le persone fisiche

D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209

Il D.Lgs. 27 dicembre 2023. n. 209 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2023) è stato approvato in attuazione dell’art. 3, comma 1, lett. c), d), e) ed f) della Legge n. 111/2023 (Legge Delega di riforma fiscale) in tema di rapporti internazionali.

Si segnala che l’art. 1 del Decreto revisiona i criteri validi per l’attribuzione della residenza fiscale delle persone fisiche. La nuova versione dell’art. 2, comma 2, del TUIR è ora la seguente: “2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente”.

L’art. 5 del Decreto si occupa invece del regime dei lavoratori impatriati, introducendo un limite annuo di reddito assoggettato alla tassazione agevolata del 50% (ridotta al 40% in casi particolari) e modificando le condizioni di accesso, soprattutto per i trasferimenti di lavoratori infragruppo. Il periodo minimo di permanenza in Italia sarà di 4 anni.

 

 

IRPEF

Deducibilità compensi amministratori

I compensi agli amministratori di società e di enti sono deducibili nella misura erogata nell’esercizio in base al criterio di cassa allargato (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell’anno successivo). L’applicazione del principio di cassa allargato si riflette anche ai fini previdenziali.

Fa eccezione il caso del “professionista” che fattura compensi di “amministratore”: in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.

In caso di bonifico è rilevante il momento in cui l’emolumento entra nella disponibilità del beneficiario. Nel caso di pagamento con assegno bancario, rileva invece la data di emissione del titolo.

 

 

DICHIARAZIONI

Dal decreto “Adempimenti” novità per dichiarazioni e versamenti 2024

Il Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2023 ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione della delega fiscale, recante misure di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (cosiddetto decreto “Adempimenti”). Il decreto punta a razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di versamento.

Proponiamo in sintesi alcune novità già in vigore per gli adempimenti e versamenti da effettuare nel 2024.

Nuovi termini di trasmissione delle dichiarazioni dei redditi – Le dichiarazioni dei redditi e la dichiarazione IRAP dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 30 settembre 2024, invece che entro il 30 novembre. Per i soggetti IRES aventi anno di imposta non coincidente con l’anno solare, la trasmissione dovrà essere effettuata entro il nono mese successivo alla chiusura dell’esercizio, invece che entro l’undicesimo.

Nuovi termini per effettuare i versamenti – Saldi e primi acconti potranno essere rateizzati con una rata in più rispetto al passato. Tutti i contribuenti, a prescindere dal fatto che siano o meno titolari di partita IVA, dovranno versare tutte le rate successive alla prima entro il 16 del mese, fino al 16 dicembre.

Parziale semplificazione di alcuni quadri delle dichiarazioni – Con riferimento ai crediti di imposta:

  • viene stabilito il principio di non indicazione se utilizzabili esclusivamente tramite compensazione con modello F24;
  • ma sono confermati tutti gli obblighi di indicazione degli Aiuti di Stato, nonché gli obblighi di indicazione di quei crediti di imposta per i quali sia richiesto il monitoraggio in osservanza di altre disposizioni.

L’art. 15 del Decreto prevede inoltre che per beneficiare della riduzione al 50% delle sanzioni amministrative previste per le violazioni relative alla dichiarazione dei redditi e IRAP, per le violazioni relative alla dichiarazione IVA e ai rimborsi e per le violazioni agli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad IVA, gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi o compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, che utilizzano esclusivamente modalità di pagamento ed incasso tracciabile per tutte le operazioni effettuate non avranno più l’obbligo di indicazione degli estremi dei conti bancari, postali, ecc. nei dichiarativi, attualmente previsto dall’art. 2, comma 36-vicies ter, D.L. n. 138/2011.

 

 

IRPEF

Pubblicate le Tabelle ACI dei costi chilometrici di autovetture e motocicli per la determinazione dei fringe benefit 2024

Agenzia delle Entrate, Comunicato 22 dicembre 2023

Sono state pubblicate in G.U. 22 dicembre 2023, n. 298 le tabelle ACI 2024 dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI, necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, la percentuale per la determinazione del fringe benefit è definita in base alla quantità di emissioni di anidride carbonica. Tale percentuale è:

  • pari al 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 inferiori a 60 g/km;
  • pari al 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
  • pari al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
  • pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km.

 

 

REGIMI AGEVOLATI

Verifica dei nuovi limiti per liquidazione IVA trimestrale e contabilità semplificata 2024

Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato adottato nell’esercizio precedente.

Ricordiamo, per esempio, che + può effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:

  • 000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
  • 000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.

Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in:

  • 000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • 000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l’opzione per il regime ordinario).

 

 

IMPRESE

Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2024

Ricordiamo che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:

  • ricavi 5.164.000,00 euro;
  • rimanenze finali 1.100.000 euro.

L’obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l’ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali risultano inferiori ai sopraccitati limiti.

 

 

REGIMI CONTABILI

La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”

In vista della chiusura dell’esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi l’imputazione di costi e ricavi a cavallo d’anno, occorre individuare quando i compensi si considerano percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente rilevanti.

Tale problema rileva particolarmente per i professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata, che a seguito dall’abrogazione del regime di competenza (avvenuto nel 2017), adottano anch’esse il regime di cassa.

La questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici e carta di credito.

Nel caso di utilizzo dei contanti il momento del pagamento e quello dell’incasso coincidono e rileva il momento della consegna (o ricezione) del denaro.

Se il pagamento avviene invece con assegno bancario o circolare, il compenso si considera percepito quando si entra nella disponibilità del titolo di credito, ovvero quando il titolo viene consegnato materialmente; il momento di consegna coincide con la data indicata sull’assegno. Non rileva se il versamento avviene in un secondo momento o in un successivo periodo d’imposta.

Nell’ipotesi in cui il pagamento avviene con bonifico rileva la cosiddetta “data disponibilità” che è la data in cui avviene l’accredito sul conto corrente ed il momento in cui il professionista o l’impresa può utilizzare il denaro.

Se un cliente effettua un pagamento con la carta di credito, il compenso rileva quando avviene l’accredito della somma sul conto corrente del fornitore. Viceversa, in materia di deducibilità, un costo è deducibile nel momento in cui avviene l’utilizzo della carta.

 

 

IVA, IMPOSTE SUI REDDITI

Il trattamento fiscale delle ricariche delle auto elettriche

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 15 dicembre 2023, n. 477

La disciplina della detraibilità dell’IVA sugli acquisiti degli autoveicoli e sulle relative spese prevede che l’IVA sull’acquisto e sull’importazione dei veicoli a motore, nonché sui costi ad essi relativi, tra cui quelli di acquisto dei carburanti, è detraibile nella misura parziale del 40%. Tuttavia, tale detraibilità parziale non opera qualora i veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, nonché per gli agenti ed i rappresentanti di commercio, a cui pertanto spetta la detraibilità piena dell’imposta.

Ai fini delle imposte sui redditi, le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, sono deducibili:

  • per l’intero ammontare relativamente agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lett. a) e m), comma 1, dell’art. 54, D.Lgs. n. 285/1992, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa;
  • nella misura del 20% relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell’art. 54, D.Lgs. n. 285/1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lett. a). Tale percentuale è elevata all’80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio;
  • nella misura del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

Le spese relative al carburante per autotrazione seguono la deducibilità del mezzo di trasporto, come sopra descritte.

In materia di bonus carburante ai dipendenti, di cui all’art. 2, D.L. n. 21/2022, nella circolare n. 27/E/2022 è stato evidenziato che “l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici debba rientrare nel beneficio di cui trattasi, anche al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli”. Pertanto si ritiene che rientri nel trattamento del carburante per autotrazione, anche la componente di energia elettrica destinata all’alimentazione/ricarica delle autovetture elettriche (Risposta ad interpello n. 477/2023).

L’energia elettrica effettivamente utilizzata per l’alimentazione/ricarica di una autovettura sarà quindi deducibile dal reddito ai sensi e nei limiti dell’art. 164 TUIR, alle condizioni ivi indicate.

 

 

SOCIETÀ

Rendicontazione di sostenibilità: pubblicato il nuovo Regolamento Delegato (UE) 2023/2772

Regolamento Delegato (UE) 2023/2772 del 31 luglio 2023

È stato recentemente pubblicato il nuovo Regolamento Delegato (UE) 2023/2772 della Commissione del 31 luglio 2023 che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità.

Il Regolamento si applica in tutti gli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2024 per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva.

Nell’ALLEGATO I vengono elencati i principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS):

ESRS 1 Prescrizioni generali

ESRS 2 Informazioni generali

 

ESRS E1 Cambiamenti climatici

ESRS E2 Inquinamento

ESRS E3 Acque e risorse marine

ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi

ESRS E5 Uso delle risorse ed economia circolare

 

ESRS S1 Forza lavoro propria

ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore

ESRS S3 Comunità interessate

ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali

 

ESRS G1 Condotta delle imprese

 

 

IRPEF

Dichiarazione sostitutiva unica (DSU): nuovo modello dal 1° gennaio 2024

D.Dirett. 13 dicembre 2023, n. 407

Sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato il Decreto Direttoriale n. 407 del 13 dicembre 2023 di approvazione, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, del modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), necessaria per calcolare l’ISEE ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate (ad es. retta agevolata per l’asilo nido, mensa scolastica, sussidi assistenziali, diritto allo studio universitario, prestazioni socio-sanitarie) e delle relative istruzioni di compilazione.

Il decreto è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2024.

 

 

AGEVOLAZIONI

Aiuti di Stato: il massimale “de minimis” sale a 300.000 euro dal 2024

Regolamento UE 13 dicembre 2023, n. 2023/2831

La Commissione Europea ha adottato il nuovo Regolamento “de minimis” (Reg. UE n. 2023/2831) che modifica le regole generali per gli aiuti di Stato di importo limitato: dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, l’importo massimale che può ricevere un’azienda secondo il regime “de minimis” sale da 200.000 euro a 300.000 euro in tre anni. Per i servizi di interesse economico generale il limite sale invece da 500.000 euro a 750.000 euro in tre anni.

 

 

REGIMI AGEVOLATI

Verifica delle condizioni per adottare il regime forfetario nel 2024

Per coloro che beneficiano del regime forfetario è il momento di assicurarsi di poter continuare a usufruire di questo regime. D’altro canto, alcuni contribuenti in regime ordinario potrebbero verificare se aderire al regime forfetario dal 2024.

Di seguito, un breve riepilogo delle condizioni più importanti da rispettare.

In primo luogo, è fondamentale verificare se nel corso dell’anno si è rispettato il limite di ricavi o compensi per l’accesso al regime forfetario, che è di 85.000 euro.

Un altro aspetto da esaminare riguarda il possesso di partecipazioni in società di persone o associazioni professionali. Se si sono acquisite partecipazioni in società di persone o associazioni professionali, è necessario averle vendute entro la fine dell’anno per continuare a usufruire del regime.

Per coloro che possiedono invece quote di società a responsabilità limitata, è importante verificare due condizioni:

  • se si “controlla” una società, ossia se si possiede, direttamente o indirettamente, più del 50% delle sue quote. Questo controllo può essere anche indiretto, cioè, ottenuto attraverso parenti entro il terzo grado (ad es. zio e nipote) o affini entro il secondo grado (i parenti del coniuge, come il suocero/a).
  • se si è fatturato nei confronti della società stessa.

Se entrambe queste condizioni si verificano, sarà necessario esaminare l’ambito di attività della società. In particolare, sarà importante considerare il suo codice ATECO e confrontarlo con quello svolto dal contribuente forfettario. Il possesso di partecipazioni di maggioranza in società di capitali che esercitano la stessa attività svolta in proprio, rappresenta infatti un ulteriore elemento ostativo alla permanenza nel regime forfettario.

Infine, per coloro che sono attualmente lavoratori dipendenti o lo sono stati nel triennio 2021-2022-2023, è importante verificare se sono state emesse fatture a favore del proprio attuale o ex datore di lavoro. Se i compensi da quest’ultimo rappresentano più del 50% del reddito totale, non si sarà più idonei a beneficiare del regime forfetario.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

IVA

Le modalità di compensazione del credito IVA

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2023 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2024 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2023), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

I contribuenti “virtuosi” che hanno ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul periodo d’imposta 2022, pari ad almeno 8 (anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi) sono esonerati, fino a 50.000 euro all’anno, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2023 o, alternativamente, il punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra il voto ISA relativo al periodo d’imposta 2022 e a quello precedente.

Per il periodo d’imposta 2023 la dichiarazione IVA può essere presentata dal 1° febbraio 2024 fino al 30 aprile 2024.

In tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l’utilizzo dell’home banking.

La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l’importo annuo di 5.000 euro può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata.

Chi avesse maturato nel 2022 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2023, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2022) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2023, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2023.

Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell’art. 31 del D.L. n. 78/2010, che ha previsto:

  • da un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato),
  • e, dall’altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016), convertito in legge n. 225/2016 ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro l’ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l’asseverazione. L’innalzamento del limite non ha però riguardato l’ipotesi della compensazione ma solo quella del rimborso.

 

 

IVA

La detrazione IVA a cavallo d’anno 2023-2024

Si riepilogano le regole da applicare in materia di trasmissione delle fatture e di detrazione dell’IVA sugli acquisti, e in particolare di quelle (diverse dalla regola generale) applicabili per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.

La fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.

Nel caso di fattura differita, invece, la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di “effettuazione” dell’operazione ai fini IVA.

Può dunque intercorrere un certo tempo tra la “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.

Con la Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza di due presupposti:

  • il primo sostanziale relativo all’effettuazione dell’operazione;
  • il secondo formale relativo al possesso della regolare fattura da annotare sul registro IVA.

Quindi per potere detrarre l’IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata.

La data della fattura è solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l’emissione delle e-fatture, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario.

L’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che “entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

La regola generale quindi prevede che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

 

ESEMPIO: Un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2023. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre 2023, ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, procede all’invio in data 2 gennaio 2024. La fattura viene consegnata dal SdI al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data.

Si tratta di documento di acquisto relativo all’anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2023), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo.

Ne consegue che l’imposta potrà essere legittimamente detratta a partire dal mese di gennaio 2024, ad avvenuta registrazione.

 

Inoltre, nel caso in cui una fattura, recapitata nel 2023, non venga registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l’IVA, l’annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2024, in apposito sezionale – o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture “correnti”. L’IVA dovrà concorrere al modello IVA 2024 riferimento 2023, e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2024, nella quale viene effettuata la registrazione.

 

SINTESI

Fattura emessa a dicembre 2023 Ricevuta e registrata a dicembre 2023 Detrazione in dicembre 2023
Ricevuta nel 2023 ma registrata nel 2024 (entro aprile 2024) Detrazione in Dichiarazione IVA del 2023 e registrazione tramite sezionale
Ricevuta nel 2023 ma registrata nel 2024 (dopo aprile 2024) Detrazione non ammessa
Ricevuta e registrata a gennaio 2024 Detrazione ammessa a gennaio 2024

 

ATTENZIONE: La legge delega di riforma fiscale (L. n. 111/2023), nell’ambito della revisione della disciplina relativa alla detrazione IVA prevede un correttivo che consentirà di esercitare il diritto anche con riferimento all’imposta indicata su fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nell’anno precedente, ma ricevute dal cessionario o committente nei primi quindici giorni di gennaio (art. 7, comma 1, lett. d), n. 3, della Legge n. 111/2023). Verrà quindi presto a decadere il limite che non permette di applicare la “retro imputazione” con riguardo ai documenti emessi a cavallo d’anno, ma soltanto quando saranno adottate le necessarie norme attuative.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Venerdì 12 gennaio 2024 Liquidazione compensi amministratori Termine di pagamento dei compensi agli amministratori ai fini della deducibilità secondo il criterio di cassa allargato. Società  
Lunedì 15 gennaio 2024 Assistenza fiscale – Comunicazione Comunicazione preventiva ai lavoratori dipendenti della disponibilità a prestare assistenza fiscale per la dichiarazione dei redditi dell’anno precedente. Sostituti di imposta che prestano l’assistenza fiscale.  
Mercoledì 31 gennaio 2024 Trasmissione spese al Sistema TS Termine per trasmettere telematicamente al sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie/veterinarie incassate nel II semestre 2023 da parte dei soggetti interessati dall’obbligo. Professionisti/operatori sanitari. Telematica

Approfondisci

NEWSLETTER Dicembre 2023:

IN BREVE
  • In arrivo le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate relative ai controlli sulle dichiarazioni d’intento
  • Entro il 18 dicembre il versamento della seconda rata IMU 2023
  • Il Regolamento per valutare le attività green
  • Piattaforme e-commerce: operativa la direttiva europea DAC7 e la comunicazione dei dati entro il 31 gennaio 2024
  • Cessione crediti per l’acquisto di prodotti energetici: nuovo modello dal 16 novembre
  • Comunicazione bonus edilizi non utilizzabili tramite la “Piattaforma cessione crediti”
  • Nessuna comunicazione per i crediti da bonus edilizi sottoposti a sequestro
  • Bonus colonnine elettriche 2022: on line l’elenco dei beneficiari
  • Come richiedere il codice fiscale: istruzioni per cittadini, enti e organizzazioni
  • False comunicazioni “Avviso di notifica fiscale”
  • Cooperative: chiarimenti sui nuovi principi contabili in vigore da fine 2023
APPROFONDIMENTI
  • Nuovi controlli sulle dichiarazioni d’intento
  • La seconda rata IMU 2023

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

IVA

In arrivo le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate relative ai controlli sulle dichiarazioni d’intento

Stanno arrivando in questi giorni delle comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate a fornitori di esportatori abituali che hanno manifestato indici di anomalia, secondo i criteri fissati dal provvedimento 28 ottobre 2021, n. 293390/2021.

Queste lettere hanno ad oggetto la “segnalazione falsi esportatori abituali 2023” e contengono in calce la tabella con i dati identificativi dei presunti falsi esportatori abituali intercettati dall’Amministrazione finanziaria.

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TRIBUTI LOCALI

Entro il 18 dicembre il versamento della seconda rata IMU 2023

Il 18 dicembre (il 16 cade di sabato) scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2023.

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 16 giugno 2023 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l’anno d’imposta 2023.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IMPRESE

Il Regolamento per valutare le attività green

Regolamento delegato (UE) 27 giugno 2023, n. 2023/2486

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2023/2486 del 27 giugno 2023 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 e fissa i criteri per determinare a quali condizioni un’attività economica possa essere considerata green. Ovvero se “contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale”.

Il Regolamento (UE) 2020/852 ha istituito un quadro generale sulla “tassonomia UE”, fornendo così uno strumento per valutare le attività economiche e gli investimenti dal punto di vista dell’ecosostenibilità.

I criteri sono relativi a:

  1. uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, con lo scopo dar priorità a quelle attività economiche che presentino un maggiore potenziale in termini di conseguimento di un buono stato di tutti i corpi idrici e prevenzione del deterioramento dei corpi idrici che sono già in buono stato;
  2. transizione verso un’economia circolare, con lo scopo dar priorità a quelle attività economiche che si impegnino, già dalla fase di progettazione e produzione, a fabbricare prodotti che siano facilmente smontabili, riutilizzabili e riciclabili, per prolungarne l’utilizzo, mantenerne il valore nel lungo periodo e ridurre i rifiuti durante il ciclo di vita, con vantaggi in termini di minore dipendenza economica dell’UE dai materiali importati, tra cui le materie prime critiche;
  3. prevenzione e riduzione dell’inquinamento, con lo scopo dar priorità a quelle attività economiche che, occupandosi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti pericolosi nonché di attività di bonifica e ripristino di aree contaminate, favoriscano il processo di eliminazione dell’inquinamento nell’aria, nell’acqua, nel suolo, negli organismi viventi e nelle risorse alimentari, i cui effetti nocivi si ripercuotono sull’ambiente, sulla biodiversità e sulla salute umana;
  4. protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, con lo scopo dar priorità a quelle attività economiche che contribuiscano in modo sostanziale al conseguimento e il mantenimento di una buona condizione degli ecosistemi tramite la protezione, la conservazione o il ripristino della biodiversità.

Il Regolamento delegato entrerà in vigore il prossimo 11 dicembre e si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2024.

 

 

ACCERTAMENTO

Piattaforme e-commerce: operativa la direttiva europea DAC7 e la comunicazione dei dati entro il 31 gennaio 2024

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 20 novembre 2023, n. 406671/2023

Entro il 31 gennaio 2024 i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e, a determinate condizioni, i gestori stranieri “non-Ue” (Fpo), dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app. Il Fisco italiano, entro il successivo 29 febbraio, condividerà queste informazioni con le autorità degli altri paesi UE, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelle relative ai venditori (persone fisiche o giuridiche) residenti in Italia.

Con il Provvedimento del 20 novembre 2023, n. 406671/2023 diventa operativa la direttiva europea DAC7 sullo scambio automatico delle informazioni sul reddito degli utenti che vendono prodotti o forniscono servizi attraverso le piattaforme digitali, come recepita nell’ordinamento italiano dal D.Lgs. n. 32/2023.

Rientrano nell’obbligo di comunicazione:

  • l’e-commerce;
  • l’affitto di beni immobili;
  • l’offerta di servizi personali;
  • le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.

Restano fuori dall’obbligo di comunicazione sia i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero (quelli con oltre 2mila attività “pertinenti”), sia quelli relativi ai “piccoli inserzionisti”.

Il provvedimento chiarisce che sono tenuti all’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate i gestori di piattaforme residenti ai fini fiscali o costituiti o gestiti in Italia o dotati di una stabile organizzazione nel nostro Paese.

I gestori esonerati sono comunque chiamati a inviare una “Comunicazione di assenza di dati da comunicare”.

Sono inoltre obbligati alla comunicazione i Foreign Platform Operator (Fpo), ovvero i gestori stranieri non qualificati non-UE, come, ad esempio, gli operatori che facilitano la locazione di immobili situati in Italia.

Le prime informazioni, relative al 2023, dovranno essere comunicate entro il 31 gennaio 2024. L’Agenzia delle Entrate e le altre Autorità degli Stati membri condivideranno i dati relativi ai venditori entro due mesi dalla fine del periodo di comunicazione. Il primo scambio, quindi, avverrà entro il 29 febbraio 2024.

 

 

IRES

Cessione crediti per l’acquisto di prodotti energetici: nuovo modello dal 16 novembre

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove versioni aggiornate, valide dal 16 novembre 2023, del modello di comunicazione della cessione dei crediti d’imposta per l’acquisto di prodotti energetici riconosciuti per i maggiori costi sostenuti a causa del caro energia, e delle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Sono inoltre stati aggiornati, nella stessa data, i software di compilazione e di controllo della comunicazione, prima dell’invio della stessa all’Amministrazione fiscale.

 

 

AGEVOLAZIONI

Comunicazione bonus edilizi non utilizzabili tramite la “Piattaforma cessione crediti”

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 23 novembre 2023, n. 410221/2023

L’art. 25 del D.L. n. 104/2023 stabilisce che, se i bonus derivanti dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura (art. 121, comma 1, lett. a) e b), del D.L. n. 34/2020) risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle Entrate.

Il Provvedimento 23 novembre 2023, n. 410221/2023 dell’Agenzia Entrate stabilisce il contenuto di tali comunicazioni e le modalità per l’effettuazione delle stesse.

La comunicazione dei suddetti crediti d’imposta deve essere inviata, direttamente da parte dell’ultimo cessionario titolare dei crediti stessi, tramite l’apposito servizio web attivo dal 1° dicembre 2023 e disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”.

Tramite lo stesso servizio è possibile anche consultare i dati delle comunicazioni accolte.

Per i crediti d’imposta c.d. “tracciabili” il cessionario deve indicare:

  • il protocollo telematico attribuito alla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura da cui sono derivati i crediti non utilizzabili;
  • una o più rate annuali dei suddetti crediti.

La comunicazione è accolta se le rate dei crediti risultano ancora nella disponibilità del cessionario che ha effettuato la comunicazione stessa.

Per i crediti d’imposta c.d. “non tracciabili” il cessionario deve invece indicare gli estremi identificativi della rata annuale del credito derivante dalla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura.

La comunicazione è accolta se il cessionario dispone di credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la relativa rata annuale.

Nella comunicazione deve essere indicata anche la data in cui l’ultimo cessionario è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

Le comunicazioni accolte sono immediatamente efficaci e i crediti a cui si riferiscono non risulteranno più a disposizione del cessionario che ha effettuato le comunicazioni stesse.

 

 

IRPEF

Nessuna comunicazione per i crediti da bonus edilizi sottoposti a sequestro

Agenzia delle Entrate, FAQ 23 novembre 2023

L’art. 25 del D.L. n. 104/2023 stabilisce che, se i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle Entrate.

Lo scorso 23 novembre l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato:

  • un Provvedimento con cui ha stabilito il contenuto di tali comunicazioni e le modalità per effettuarle;
  • una FAQ in tema di crediti da bonus edilizi sottoposti a sequestro.

Relativamente a quest’ultima, questa la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate: “in considerazione della ratio dell’art. 25 del D.L. n. 104/2023, che può essere individuata nella necessità di una maggiore chiarezza nel computo dell’ammontare dei crediti effettivamente esigibili, si ritiene che i crediti sottoposti a sequestro non debbano essere oggetto di comunicazione alla stessa Agenzia delle Entrate, atteso che tale informazione è già in possesso della stessa”.

Il sequestro di tali crediti, infatti, viene comunicato dall’Autorità giudiziaria all’Amministrazione finanziaria che ne sospende tempestivamente la possibilità di utilizzo in compensazione, eliminandoli dal cassetto fiscale.

Diversamente, rientrano nell’ambito della comunicazione i crediti che siano stati oggetto di irregolarità procedurali che ne inibiscono l’utilizzo.

 

 

AGEVOLAZIONI

Bonus colonnine elettriche 2022: on line l’elenco dei beneficiari

D.Dir. 20 novembre 2023

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il decreto direttoriale del 20 novembre 2023, ha pubblicato l’elenco dei beneficiari del contributo per l’acquisto e l’installazione di colonnine domestiche per la ricarica dei veicoli elettrici realizzati dal 4 ottobre al 31 dicembre 2022: l’elenco è pubblicato on line (https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/Allegato_A_Decreto_di_concessione_annualita_2022_bcd.pdf).

Il contributo è pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture di ricarica, nel limite massimo di 1.500 euro, elevato a 8mila euro in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali.

La somma concessa sarà accreditata, in un’unica soluzione, sul conto corrente dichiarato nella domanda di accesso al bonus.

 

 

IRPEF

Come richiedere il codice fiscale: istruzioni per cittadini, enti e organizzazioni

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuove brochure con tutte le informazioni utili sul codice fiscale per cittadini (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233505/BrochureCF_Cittadini.pdf/) e organizzazioni (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233505/BrochureCF_Enti_mod.pdf/): a cosa serve, come richiederlo, come correggere eventuali errori o comunicare una variazione dei dati.

Il codice fiscale per cittadini può essere richiesto all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello AA4/8. Il modello e le istruzioni per la compilazione sono disponibili sul sito.

Il modello può essere presentato:

  • a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, di persona o tramite un delegato, prenotando un appuntamento. Il servizio di prenotazione è disponibile nella sezione “Contatti e assistenza” del sito dell’Agenzia. Gli indirizzi degli uffici sono reperibili nella sezione “I nostri uffici”;
  • tramite PEC a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Se il modulo è firmato digitalmente, non è necessario allegare la copia del documento di identità. Gli indirizzi PEC degli uffici sono disponibili nella sezione “L’Agenzia/Uffici e Pec”;
  • tramite il servizio telematico “Consegna documenti e istanze”, presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia e alla quale si accede con le credenziali SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale), con la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o con la CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Il codice fiscale per enti e organizzazioni che non svolgono attività commerciali rilevanti ai fini dell’IVA può essere richiesto all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello AA5/6 (“Domanda di attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione ed estinzione”). Il modello e le istruzioni per la compilazione sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia.

Il modello può essere presentato:

  • di persona, a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del richiedente. In questo caso il modello va presentato in duplice copia dal rappresentante legale dell’ente o tramite un delegato;
  • per posta raccomandata, allegando la copia di un documento di identificazione del rappresentante legale dell’ente; la raccomandata può essere inviata a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia, a prescindere dal domicilio fiscale del richiedente. Il modello si considera presentato nel giorno in cui risulta spedito;
  • tramite PEC, allegando la copia di un documento di identità del rappresentante legale, da inviare a uno qualsiasi degli uffici dell’Agenzia, a prescindere dal domicilio fiscale del richiedente.

Gli indirizzi degli uffici sono reperibili nella sezione “I nostri uffici” del sito dell’Agenzia delle Entrate. Gli indirizzi PEC degli uffici sono disponibili nella sezione “L’Agenzia/Uffici e Pec”.

 

 

CONTRIBUENTI

False comunicazioni “Avviso di notifica fiscale”

L’Agenzia delle Entrate ha segnalato una recente campagna malevola veicolata tramite false comunicazioni e-mail, con il fine di ottenere dalla vittima il pagamento di una multa relativa a presunte frodi fiscali commesse.

Il documento che si caratterizza per:

  • loghi di MEF e Agenzia delle Entrate;
  • errori grammaticali, di punteggiatura ed omissioni;
  • senso di urgenza generale;
  • minaccia di eventuali azioni legali, pene detentive (variabili da 2 a 5 anni) e pecuniarie (multa fino a 500.000 euro);
  • firma del documento a nome di un precedente direttore dell’Agenzia, fra l’altro differente dall’attuale citato nel testo.

 

 

BILANCIO

Cooperative: chiarimenti sui nuovi principi contabili in vigore da fine 2023

Il 9 giugno 2022 l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha reso nota l’approvazione in via definitiva e pubblicato sul proprio sito ufficiale il documento “Emendamenti ai principi contabili nazionali – Specificità delle società cooperative” (https://www.fondazioneoic.eu/?p=15878).

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti e l’Alleanza delle Cooperative Italiane hanno pubblicato una circolare congiunta con la quale precisano e chiariscono tutte le conseguenze applicative relative ai nuovi principi contabili per le società cooperative, in prossimità della loro entrata in vigore, fissata per la fine del 2023 (si applicano infatti ai primi bilanci aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2023 o da data successiva).

Il documento illustra il contenuto dei nuovi principi con riferimento a diversi aspetti della contabilità delle cooperative, quali:

  1. la natura degli strumenti finanziari disciplinati dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59 (azioni di socio sovventore e azioni di partecipazione cooperativa);
  2. le svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali (impairment test);
  3. l’informativa richiesta nel bilancio per le società cooperative;
  4. i ristorni.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

IVA

Nuovi controlli sulle dichiarazioni d’intento

Stanno arrivando in questi giorni delle comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate a fornitori di esportatori abituali che hanno manifestato indici di anomalia, secondo i criteri fissati dal provvedimento 28 ottobre 2021, n. 293390/2021.

Queste lettere hanno ad oggetto la “segnalazione falsi esportatori abituali 2023” e contengono in calce la tabella con i dati identificativi dei presunti falsi esportatori abituali intercettati dall’Amministrazione finanziaria.

Si ricorda che i soggetti passivi IVA che effettuano abitualmente cessioni all’esportazione e operazioni intracomunitarie hanno la facoltà di effettuare acquisti di beni e servizi senza applicazione dell’IVA, purché nel rispetto di alcuni presupposti ed entro un determinato limite (art. 8, comma 1, lett. c) e comma 2, del D.P.R. n. 633/1972).

Nelle predette comunicazioni si attesta che le lettere d’intento, trasmesse ai fornitori destinatari della informativa, sono da considerare “ideologicamente false” in quanto rilasciate da operatori che non risultano avere i requisiti per essere qualificati “esportatori abituali”.

Viene quindi invitato il fornitore destinatario a interrompere o a evitare per l’anno in corso di emettere fatture senza applicazione dell’imposta.

Nella comunicazione l’Agenzia ricorda altresì che la provata consapevolezza della falsità della lettera d’intento comporta il recupero dell’IVA e delle relative sanzioni sul fornitore “in quanto direttamente e consapevolmente partecipe alla realizzazione di un’operazione fraudolenta”.

Qualora il fornitore ritenesse di dover “ripristinare la corretta imponibilità di fatture già emesse” è possibile avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. È quindi rimessa alla valutazione discrezionale del soggetto passivo la decisione di rettificare le operazioni già fatturate; la regolarizzazione dovrebbe essere fatta con una nota di debito di sola imposta o, alternativamente, tramite nota di credito per stornare delle fatture già emesse ed emettere fatture sostitutive per operazioni imponibili.

Si segnala infine che in tali comunicazioni vengono qualificati con certezza i soggetti intercettati come falsi esportatori, non ipotizzando che l’anomalia riscontrata derivi da errori e non da comportamenti fraudolenti. L’anomalia, ad esempio potrebbe essere frutto di un banale errore commesso nella compilazione della dichiarazione IVA.

 

 

TRIBUTI LOCALI

La seconda rata IMU 2023

Il 18 dicembre (il 16 cade di sabato) scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2023.

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 16 giugno 2023 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l’anno d’imposta 2023.

Il versamento dell’IMU può avvenire alternativamente, mediante:

  • il modello F24;
  • apposito bollettino di c/c postale;
  • la piattaforma PagoPA, di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.

Le modalità di calcolo del secondo acconto IMU sono le medesime previste per il calcolo del primo acconto.

Alle regole ordinarie, nel 2022 si sono aggiunti due nuovi casi di esenzione IMU.

A partire dall’anno 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. “immobili merce”), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti.

Si ricorda altresì l’esenzione a carico di entrambi i coniugi che per motivi di lavoro risiedono in abitazioni diverse, sia situate nello stesso Comune che in Comuni diversi.

A seguito di una sentenza della Corte Costituzionale, per la qualifica dell’immobile quale abitazione principale ai fini IMU:

  • viene richiesto esclusivamente che il possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;
  • non rileva quindi la residenza anagrafica e la dimora abituale dei componenti del nucleo familiare.

Pertanto, due coniugi possessori di immobili diversi, se situati nel medesimo Comune o in Comuni differenti, nei quali stabiliscono la residenza anagrafica e la dimora abituale, possono entrambi beneficiare delle agevolazioni spettanti ai fini dell’IMU per l’abitazione principale. Al fine della sussistenza del requisito della dimora abituale, precisa la Corte Costituzionale, i Comuni potranno fare le opportune verifiche accedendo ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili.

Si ricorda che entro il 30 giugno 2024 dovrà essere presentata, qualora ne ricorrano le condizioni per le circostanze relative all’anno 2022, la dichiarazione IMU 2023.

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 18 dicembre 2023 IMU/TASI Versamento 2a rata 2023 Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili. Mod. F24 on line
Mercoledì 27 dicembre 2023 IVA Termine per il versamento dell’acconto IVA Soggetti esercenti attività d’impresa e/o arti e professioni in regime IVA. Mod. F24 on line

 

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