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Newsletter SETTEMBRE 2022:

IN BREVE
  • Riforma della Giustizia e del processo tributario
  • Immobili da costruire: nuovo modello di garanzia fideiussoria
  • Riaddebito del bollo al cliente imponibile per il contribuente forfetario
  • 730-2022 in scadenza il 30 settembre
  • Bonus 200 euro professionisti e autonomi: domande entro il 30 novembre
  • Fringe benefit: esenzione aumentata anche per il 2022
  • Tassabili come redditi di capitale i vincoli di indisponibilità delle cryptovalute
  • Credito di imposta edicole per l’anno 2022: al via le domande.
  • Amministratori di società e deducibilità fiscale degli accantonamenti a TFM (Trattamento Fine Mandato)
  • Le agevolazioni per le Imprese Creative
  • Gli incentivi per l’acquisto di auto non inquinanti
  • Firmato il Decreto “carburanti”: esteso fino al 5 ottobre lo sconto di 30 centesimi
  • Soggetto iscritto all’AIRE e domicilio fiscale dell’attività professionale svolta in Italia
  • “Bonus verde” prorogato fino al 2024
APPROFONDIMENTI
  • Le Imprese Creative
  • La residenza fiscale

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

GIUSTIZIA, PROCESSO TRIBUTARIO

Riforma della Giustizia e del processo tributario

Legge 31 agosto 2022, n. 130

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2022, ed entra in vigore il 16 settembre 2022, la legge 31 agosto 2022, n. 130 contenente la riforma della giustizia e del processo tributari

Obiettivo fondamentale della riforma è quello di elevare la giustizia tributaria al rango di quella civile, penale, amministrativa e militare con la previsione di magistrati professionali assunti per concorso. Le Commissioni tributarie verranno sostituire dalle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado.

La Riforma si pone anche l’obiettivo di ridurre il contenzioso tributario e a tal fine dispone:

  • che le cause fino a 3.000 euro siano assegnate ad un giudice monocratico;
  • una definizione agevolata per i giudizi pendenti davanti la Corte di Cassazione al 15 luglio 2022 con la cancellazione delle liti fino a 100.000 euro con il pagamento del 5%, per i giudizi dove l’Agenzia Entrate avesse perso entrambi i gradi del giudizio, e la cancellazione con il pagamento del 20% per le liti fino a 50.000 euro per i giudizi dove l’Agenzia Entrate avesse perso in tutto o in parte in uno dei gradi di merito.

Altre novità:

  • l’onere della prova sarà sempre a carico dell’Ente impositore (e non del contribuente);
  • viene ripristinata la prova testimoniale scritta;
  • viene meglio disciplinato il processo telematico;
  • viene favorita la conciliazione: la parte che la rifiuta potrà essere chiamata al pagamento delle spese di giudizio con una maggiorazione del 50%.

 

 

CONTRATTI

Immobili da costruire: nuovo modello di garanzia fideiussoria

D.M. 6 giugno 2022, n. 125

Il D.M. 6 giugno 2022, n. 125 del Ministero della Giustizia (pubblicato in G.U. il 24 agosto 2022) ha approvato il nuovo modello standard di garanzia fideiussoria cui è obbligato il costruttore all’atto, oppure in un momento precedente alla stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le stesse finalità (ai sensi dell’art. 3, comma 7-bis, del D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122).

Le nuove regole si applicheranno a partire dal 23 settembre 2022; le garanzie fideiussorie rilasciate dal 16 marzo 2019 al 22 settembre 2022, rimangono efficaci fino alla scadenza, ma in caso di rinnovo andranno adeguate al nuovo modello.

La fideiussione può essere rilasciata anche congiuntamente da più garanti, fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti dell’acquirente dell’immobile da costruire.

Le clausole previste dalla Sezione I del modello possono essere modificate solo in senso più favorevole per il beneficiario, mentre le clausole previste dalla Sezione II sono derogabili su accordo delle parti.

 

 

IMPOSTA DI BOLLO

Riaddebito del bollo al cliente imponibile per il contribuente forfetario

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 12 agosto 2022, n. 428

Con la risposta n. 428 del 12 agosto 2022, l’Agenzia Entrate ha precisato che l’imposta di bollo addebitata in fattura (art. 1, comma 64, della legge n. 190/2014 e art. 22 del D.P.R. n. 642/1972) è assimilabile ai ricavi e ai compensi e concorre quindi alla determinazione forfetaria del reddito soggetto a imposta sostitutiva ed è, quindi, rilevante ai fini della tassazione.

Sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa e tra gli altri documenti, anche le fatture, quando la somma indicata è superiore a 77,47 euro e non è soggetta a IVA (art. 13, comma 1, della Tariffa, parte prima).

L’obbligo di corrispondere l’imposta di bollo è in via principale a carico del prestatore d’opera. Nei casi in cui quest’ultimo riaddebiti al cliente l’imposta, il rimborso diventa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito.

 

 

DICHIARAZIONI

730-2022 in scadenza il 30 settembre

Entro il 30 settembre 2022 i contribuenti, direttamente oppure tramite Caf o professionisti abilitati, potranno presentare il 730/2022, per dichiarare i redditi prodotti nel 2021. La scadenza vale sia per il 730 ordinario che per quello precompilato.

Ci sarà poi tempo fino al 25 ottobre 2022 per correggere eventuali errori a proprio sfavore, tramite un 730 integrativo. Dopo quella data, o in ogni caso per correggere errori a sfavore dell’Erario, sarà invece necessario presentare un modello Redditi integrativo. La dichiarazione Redditi integrativa potrà essere presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria nella quale è stato commesso l’errore.

 

 

AGEVOLAZIONI

Bonus 200 euro professionisti e autonomi: domande entro il 30 novembre

Comunicato Stampa 8 settembre 2022

È stato firmato il decreto che disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum da 200 euro per i lavoratori autonomi e i professionisti, per il sostegno contro l’inflazione e il caro-energia.

 

I beneficiari dell’indennità una tantum oggetto del decreto ministeriale sono:

  • lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS (commercianti, artigiani, professionisti esclusivamente iscritti alla gestione separata, coltivatori diretti coloni e mezzadri);
  • professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103

che,

  • nel periodo d’imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.
  • già iscritti alle menzionate gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del Decreto “Aiuti” (19 maggio 2022);
  • con partita IVA e attività lavorativa avviata e devono aver eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione previdenziale all’ente cui viene richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020.

L’AdePP (Associazione degli enti previdenziali privati) ha reso noto che scadrà il prossimo 30 novembre il termine di presentazione delle domande, senza click day, di accesso al bonus di 200 euro per professionisti e lavoratori autonomi. È stato altresì precisato che l’avvio della presentazione delle domande potrà avvenire trascorsi due giorni dalla pubblicazione del citato decreto in Gazzetta Ufficiale, ma comunque non prima del 20 settembre.

 

 

AGEVOLAZIONI

Fringe benefit: esenzione aumentata anche per il 2022

D.L. 9 agosto 2022, n. 115, art. 12

Il cosiddetto decreto “Aiuti bis” (D.L. n. 115/2022, attualmente all’esame del Parlamento per la conversione in legge) ha elevato a 600 euro, anche per il periodo d’imposta 2022, il limite di esenzione fiscale e contributivo relativo alle elargizioni di beni e servizi da parte dei datori di lavoro. Sono state altresì introdotte delle novità che riguardano l’ampliamento dei beni e servizi oggetto di agevolazione. In particolare, al verificarsi di determinate condizioni, rientrano nel beneficio anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

 

 

IRPEF

Tassabili come redditi di capitale i vincoli di indisponibilità delle cryptovalute

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 26 agosto 2022, n. 437

L’Agenzia Entrate, con la risposta all’interpello n. 437/2022, ha individuato il trattamento fiscale della remunerazione derivante dalla attività di “staking”, ovvero del compenso in cryptovalute corrisposto a fronte del vincolo di non utilizzo delle stesse per un certo periodo di tempo, considerandolo reddito di capitale ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. h) del TUIR.

In particolare l’Agenzia Entrate sostiene che nel caso in cui il wallet delle cryptovalute sia detenuto presso un intermediario finanziario residente in Italia, quest’ultimo è tenuto all’applicazione di una ritenuta di acconto del 26% ai sensi dell’art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973. Inoltre il contribuente non è tenuto agli obblighi di monitoraggio fiscale, applicabili invece alle cryptovalute detenute all’estero o in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.

 

 

AGEVOLAZIONI

Credito di imposta edicole per l’anno 2022: domande entro il 30 settembre 2022

Governo – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Comunicato stampa 1° settembre 2022

Dal 1° al 30 settembre 2022 è possibile presentare la domanda di accesso per l’anno 2022 al credito di imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE), dal percorso di menù “Servizi on-line” -> “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria” -> “Credito di imposta edicole”.

Per l’anno 2022 possono accedere al beneficio:

  • gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
  • le imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

Come per l’anno 2021, anche per l’anno 2022 rientrano tra le spese cui è parametrato il credito gli importi pagati nell’anno precedente per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.

Lo stanziamento complessivo previsto, che costituisce limite di spesa, ammonta a 15 milioni di euro. La misura massima stabilita per l’agevolazione è pari ad euro 4.000, analogamente agli anni 2020 e 2021.

Per maggiori dettagli consultare la sezione dedicata oppure la pagina dedicata del portale impresainungiorno.gov.it.

 

 

IMPOSTE SUI REDDITI

Amministratori di società e deducibilità fiscale degli accantonamenti a TFM (Trattamento Fine Mandato)

Cassazione, Ordinanza 29 agosto 2022, n. 25435

La Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, con l’Ordinanza n. 25435 del 29 agosto 2022 ha recentemente ribadito che in tema di redditi di impresa, in base al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 del D.P.R. n. 917/1986, possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, che ne specifichi anche l’importo: in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dall’art. 95, comma 5, del medesimo D.P.R. n. 917/1986, che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell’esercizio nel quale sono corrisposti.

 

 

IMPRESE

Le agevolazioni per le Imprese Creative

Ministero dello Sviluppo Economico, D.Dir. 8 agosto 2022

Le Imprese Creative sono quelle imprese che hanno le loro origini nel talento, nella creatività e nella maestria di quegli individui che hanno il potenziale per creare posti di lavoro e benessere attraverso la produzione e lo sfruttamento delle proprietà intellettuali.

Le Imprese Creative si inseriscono essenzialmente in ogni settore dell’economia in cui i prodotti finali siano nuovi ed originali o in cui i prodotti vengano realizzati seguendo un approccio originale.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il D.Dir. 8 agosto 2022 che, adottato ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.M. 3 luglio 2015, fornisce indicazioni utili per la migliore attuazione della misura di sostegno all’economia sociale e al settore delle imprese culturali e creative, individua i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e stabilisce i criteri per la corretta valutazione e per il monitoraggio dei programmi di investimento presentati dalle imprese.

Vedi l’Approfondimento

 

 

INCENTIVI

Gli incentivi per l’acquisto di auto non inquinanti

Comunicato stampa 5 agosto 2022

Il Ministero dello sviluppo economico ha reso noto che il Governo ha previsto nuovi incentivi per l’acquisto di auto non inquinanti e altri interventi; con successivi provvedimenti ministeriali verranno disciplinate anche le procedure per l’erogazione delle agevolazioni.

Per il 2022, nell’ipotesi in cui l’acquirente abbia un reddito inferiore a 30.000 euro, è previsto l’innalzamento al 50% dei contributi finora previsti per l’acquisto di veicoli non inquinanti:

  • fino a un massimo di 7.500 euro di contributi con rottamazione (6.000 euro senza rottamazione) per l’acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2 (elettrico), con prezzo dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;
  • fino a un massimo di 6.000 euro di contributi con rottamazione (4.500 euro senza rottamazione) per l’acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2, con prezzo di listino ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.

Potrà beneficiare dell’incentivo aggiuntivo un solo soggetto nell’ambito dello stesso nucleo familiare. All’incentivo possono accedere anche le persone giuridiche che noleggiano le autovetture, purché ne mantengano la proprietà almeno per 12 mesi.

 

 

AGEVOLAZIONI

Firmato il Decreto “carburanti”: esteso fino al 17 ottobre lo sconto di 30 centesimi

Comunicato Stampa 13 settembre 2022, n. 162

È stato firmato il Decreto che proroga fino al 17 ottobre le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti.

Si estende così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione.

 

 

IMPOSTE DIRETTE, IVA

Soggetto iscritto all’AIRE e domicilio fiscale dell’attività professionale svolta in Italia

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 16 agosto 2022, n. 429

In risposta (n. 429 del 16 agosto 2022) a una cittadina italiana iscritta all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) e intenzionata a svolgere un’attività libero-professionale in Italia, l’Agenzia Entrate ha precisato che la costituzione nel territorio italiano del domicilio fiscale, pur in presenza della residenza in un Paese terzo, non impedisce di considerare la cittadina italiana, chiaramente intenzionata ad avviare la sua unica attività professionale, quale soggetto passivo IVA alla stregua di un qualsiasi altro residente.

In linea generale, dunque, chi presta attività professionale si considera soggetto passivo IVA in Italia se:

  • è domiciliato in Italia, anche se residente all’estero;
  • è residente in Italia e non è domiciliato all’estero;
  • è domiciliato o residente all’estero ma possiede una stabile organizzazione in Italia,

con la conseguenza, che, in presenza di uno di questi elementi, le prestazioni rese si considerano, in linea generale, effettuate in Italia.

“Poiché l’istante non svolge, nel paese di residenza, così come rappresentato nella richiesta, alcuna attività professionale o imprenditoriale” l’Agenzia precisa che “nel modello AA9/12, presentato ai sensi dell’art, 35 del decreto in materia IVA, dovrà indicare il domicilio fiscale ossia il luogo ove sarà svolta l’attività lavorativa, al fine di dotarsi di una partita IVA ordinaria“.

La risposta dell’Agenzia osserva infine che i redditi riconducibili all’attività svolta in Italia andranno ivi assoggettati ad imposizione.

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI

“Bonus verde” prorogato fino al 2024

L’art. 1, commi da 12 a 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), ha previsto, a partire dall’anno di imposta 2018, una detrazione pari al 36% delle spese documentate e sostenute per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (c.d. Bonus verde).

L’art. 1, comma 38, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), ha prorogato tale detrazione per le spese sostenute fino al 2024.

La detrazione spetta ai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e ai familiari conviventi dei predetti possessori o detentori.

La detrazione:

  • è calcolata su un importo massimo di euro 5.000 per unità immobiliare residenziale (la detrazione massima per immobile è quindi di euro 1.800 = 36% di 5.000) per immobile;
  • ed è fruita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

La detrazione spetta per:

  • la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

L’Agenzia Entrate ha precisato che le opere effettuate devono portare alla completa trasformazione dell’intero giardino o dell’area interessata e riguardare la sistemazione a verde ex novo o la reale “rinascita” di aree verdi appartenenti a immobili già esistenti; non spetta la detrazione per i giardini delle case in costruzione.

Sono quindi esclusi gli interventi di manutenzione di routine e parziali; la circolare dell’Agenzia Entrate n. 28/E/2022 ha ribadito che la detrazione non spetta per:

  • manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa a un intervento innovativo o modificativo;
  • lavori in economia.

Per quanto riguarda il recupero di balconi e terrazzi, l’Agenzia Entrate ha spiegato che l’acquisto di fioriere e l’allestimento a verde di tali spazi è agevolabile solo se permanente e sempreché si riferisca a un intervento innovativo di immobili residenziali. Rientrano nella detrazione anche le spese sostenute per la progettazione e la manutenzione dell’area interessata.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

IMPRESE

Le Imprese Creative

Ministero dello Sviluppo Economico, D.Dir. 8 agosto 2022

Le Imprese Creative sono quelle imprese che hanno le loro origini nel talento, nella creatività e nella maestria di quegli individui che hanno il potenziale per creare posti di lavoro e benessere attraverso la produzione e lo sfruttamento delle proprietà intellettuali.

Le Imprese Creative si inseriscono essenzialmente in ogni settore dell’economia in cui i prodotti finali siano nuovi ed originali o in cui i prodotti vengano realizzati seguendo un approccio originale.

 

In particolare, il Decreto interministeriale 19 novembre 2021 – Disciplina del Fondo per le piccole e medie imprese creative ha indicato i seguenti codici ATECO per definire le attività interessate da una eventuale “creatività”:

– Codice Ateco 13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili;

– Codice Ateco 13.20.00 Tessitura;

– Codice Ateco 13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia;

– Codice Ateco 13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento;

– Codice Ateco13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca;

– Codice Ateco 13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette;

– Codice Ateco 13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti;

– Codice Ateco 13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento);

– Codice Ateco 13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili;

– Codice Ateco 13.99.10 Fabbricazione di ricami;

– Codice Ateco 13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti;

– Codice Ateco 14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle;

– Codice Ateco 14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno;

– Codice Ateco 14.19.10 Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento;

– Codice Ateco 15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria;

– Codice Ateco 16.10.00 Taglio e piallatura del legno;

– Codice Ateco 16.2 Fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio;

– Codice Ateco 16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili);

– Codice Ateco 16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero;

– Codice Ateco 16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio;

– Codice Ateco 16.29.40 Laboratori di corniciai;

– Codice Ateco 17.29 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone;

– Codice Ateco 18.1 Stampa e servizi connessi alla stampa;

– Codice Ateco 18.13 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media;

– Codice Ateco 18.14 Legatoria e servizi connessi;

– Codice Ateco 18.20 Stampa e riproduzione di supporti registrati;

– Codice Ateco 23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico;

– Codice Ateco 23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;

– Codice Ateco 23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica;

– Codice Ateco 23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico;

– Codice Ateco 25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli;

– Codice Ateco 26.52 Fabbricazione orologi;

– Codice Ateco 31.09.05 Finitura mobili;

– Codice Ateco 32.1 Fabbricazione d gioielleria, bigiotteria e articoli connessi, lavorazione delle pietre preziose;

– Codice Ateco 32.2 Fabbricazione di strumenti musicali;

– Codice Ateco 32.4 Fabbricazione di giochi e giocattoli;

– Codice Ateco 58.11Edizione di libri;

– Codice Ateco 58.14 Edizione di riviste e periodici;

– Codice Ateco 58.19.00 Altre attività editoriali;

– Codice Ateco 58.21 Edizione di giochi per computer;

– Codice Ateco 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore;

– Codice Ateco 60.10.00 Trasmissioni radiofoniche;

– Codice Ateco 60.20.0 Programmazione e trasmissioni televisive;

– Codice Ateco 62.01 Produzione di software non connesso all’edizione;

– Codice Ateco 63.12 Portali web;

– Codice Ateco 70.21 Pubbliche relazioni e comunicazione;

– Codice Ateco 71.1 Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici,

– Codice Ateco 73.11 Agenzie pubblicitarie;

– Codice Ateco 74.1 Attività di design specializzate;

– Codice Ateco 74.20.1 Attività di riprese fotografiche;

– Codice Ateco 74.20.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa;

– Codice Ateco 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento, con esclusione del Codice 90.03.01 Attività dei giornalisti indipendenti;

– Codice Ateco 91.0 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali;

– Codice Ateco 95.24 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria;

– Codice Ateco 95.25 Riparazione orologi.

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il D.Dir. 8 agosto 2022 che, adottato ai sensi dell’art. 9, comma 2, del .D.M 3 luglio 2015, fornisce indicazioni utili per la migliore attuazione della misura di sostegno all’economia sociale e al settore delle imprese culturali e creative, individua i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e stabilisce i criteri per la corretta valutazione e per il monitoraggio dei programmi di investimento presentati dalle imprese.

 

 

IMPOSTE DIRETTE, IVA

La residenza fiscale in Italia

La residenza fiscale indica la potestà impositiva di un Paese su un soggetto. L’art. 3, comma 1, del TUIR dispone che, per le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, l’imposta sui redditi si applica sull’insieme dei redditi percepiti, indipendentemente da dove questi siano prodotti, mentre per i soggetti non fiscalmente residenti in Italia l’imposta si applica solo sui redditi prodotti in Italia.

Si considera fiscalmente residente in Italia chi per la maggior parte dell’anno (almeno 183 giorni l’anno, 184 in quelli bisestili):

  • è iscritto nell’Anagrafe delle persone residenti in Italia, oppure
  • ha il proprio domicilio o la propria dimora abituale in Italia.

L’art. 2, comma 2, del TUIR considera infatti residenti in Italia “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”. Le tre condizioni sono tra loro alternative, essendo sufficiente che sia verificato, per la maggior parte del periodo d’imposta, uno solo dei predetti requisiti affinché una persona fisica venga considerata fiscalmente residente in Italia e, viceversa, solo quando i tre presupposti della residenza sono contestualmente assenti nel periodo d’imposta di riferimento tale persona può essere ritenuta non residente in Italia.

Sono, inoltre, considerati fiscalmente residenti in Italia i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con il decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Ai fini del conteggio dei giorni all’estero, la circolare n. 201 del 17 agosto 1996 afferma che bisogna utilizzare il criterio della effettiva presenza fisica. A tale riguardo rilevano:

  • la frazione di giorno;
  • il giorno di arrivo e di partenza;
  • i sabati e le domeniche se vengono trascorsi nello Stato in cui l’attività viene esercitata;
  • gli eventuali giorni festivi trascorsi nel territorio italiano prima, durante e dopo l’attività lavorativa;
  • i periodi di pausa durante l’attività lavorativa trascorsi nel territorio italiano.

In caso di trasferimenti in corso d’anno, se il soggetto risiede in Italia per meno di 183 giorni (184 per anni bisestili), la suddivisione in due parti del periodo d’imposta è riconosciuta solo nelle Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione con la Svizzera (art. 4, Convenzione tra Italia e Confederazione svizzera) e con la Germania (punto 3 del Protocollo alla Convenzione tra Italia e Repubblica federale di Germania), come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 471/E del 3 dicembre 2008.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Venerdì 30 settembre 2022 Liquidazioni periodiche IVA Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al II trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

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Newsletter AGOSTO 2022:

IN BREVE
  • Decreto “Aiuti”: nuove regole per la dilazione delle cartelle
  • Dichiarazioni: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate su detrazioni e deduzioni del 2021
  • Bonus edilizi in dichiarazione: i chiarimenti delle Entrate
  • Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP
  • La sospensione feriale dei termini per il 2022
  • Nota di credito IVA in caso di risoluzione contrattuale
  • Accertamento da studi di settore
  • Fondo per lo sviluppo di tecnologie e applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things: da settembre le istanze
  • Tutti gli sconti della precompilata 2022: online la guida dell’Agenzia Entrate
  • Dal 27 luglio operativo il nuovo registro delle opposizioni contro il telemarketing selvaggio
  • 5 per mille 2021: online i dati delle ripartizioni territoriali

 

APPROFONDIMENTI
  • Decreto “Aiuti”: bonus edilizi, cartelle e bonus energia
  • La Circolare-guida dell’Agenzia Entrate su detrazioni e deduzioni del 2021

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

IMPRESE, PROFESSIONISTI, INCENTIVI

Decreto “Aiuti”: nuove regole per la dilazione delle cartelle

D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2022, n. 91

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il 16 luglio il decreto “Aiuti” (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) nella versione definitiva dopo la conversione in legge n. 91/2022. Il nuovo decreto “Aiuti” contiene misure in materia di energia, produttività delle imprese e incentivi agli investimenti.

Tra gli interventi a sostegno dei contribuenti, sono state previste regole più flessibili per i piani di dilazione delle cartelle esattoriali.

L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di 72 rate mensili.

Per effetto dell’art. 15-bis del decreto “Aiuti”, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Per importi pari o minori a 120.000 euro non è necessario documentare la temporanea obiettiva difficoltà.

È stato inoltre disposto che in caso di caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di 8 rate (e non più 5), anche non consecutive, il carico non può essere nuovamente rateizzato; la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza;

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DICHIARAZIONI, IRPEF

Dichiarazioni: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate su detrazioni e deduzioni del 2021

Agenzia delle Entrate, Circolare 7 luglio 2022, n. 24/E

Nella Circolare annuale “omnibus” (Circolare n. 24/E pubblicata il 7 luglio 2022) l’Agenzia delle Entrate ha raccolto le risposte ai dubbi degli operatori, Caf e professionisti, che devono affiancare i cittadini nella presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nel dettaglio, la circolare contiene chiarimenti circa:

  • le spese che danno diritto a detrazioni, deduzioni d’imposta e crediti d’imposta;
  • gli altri elementi che rilevano ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi, nonché ai fini dell’apposizione del visto di conformità.

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DICHIARAZIONI, BONUS EDILIZI

Bonus edilizi in dichiarazione: i chiarimenti delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Circolare 25 luglio 2022, n. 28/E

Il 25 luglio 2022 l’Agenzia Entrate ha pubblicato la Circolare n. 28/E del 25 luglio 2022 che raccoglie le disposizioni normative ed i documenti di prassi sulle detrazioni relative alle spese per gli interventi che danno diritto ai bonus edilizi, inclusi gli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente ai Caf.

La circolare, che rappresenta la seconda parte della Circolare “omnibus” n. 24/E del 7 luglio 2022, riesamina e spiega le detrazioni relative a spese per interventi sulla casa, quali interventi di recupero del patrimonio edilizio, sisma bonus, bonus verde, bonus facciate, bonus mobili, ecobonus, Superbonus, acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

 

 

DICHIARAZIONI, IRAP

Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 15 luglio 2022, n. 40/E

Il decreto “Semplificazioni fiscali” (D.L. 21 giugno 2022, n. 73), approdato nella GU n. 143 del 21 giugno 2022 e in vigore dal giorno successivo, ha semplificato, con decorrenza dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto (quindi dal 2021), le modalità di deduzione dal valore della produzione Irap dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 40/E del 15 luglio 2022 ha chiarito che le dichiarazioni IRAP relative al periodo di imposta 2021 possono essere compilate secondo le regole attualmente fornite nelle istruzioni per la compilazione del modello 2022.

“Atteso che la novella normativa si sostanzia essenzialmente in una semplificazione nel calcolo della deduzione spettante per i dipendenti a tempo indeterminato cui consegue una semplificazione nelle modalità di compilazione della dichiarazione IRAP (senza impatti, dunque, nel quantum della deduzione spettante)” -spiega la Risoluzione – “si ritiene che per il primo anno sia comunque possibile compilare la sezione I del quadro IS secondo le regole attualmente fornite nelle istruzioni per la compilazione del modello IRAP 2022, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate (senza tenere conto, quindi, di quanto sopra precisato)”.

 

 

ADEMPIMENTI, SCADENZE

La sospensione feriale dei termini per il 2022

L’art. 1 della legge n. 742/1969 prevede che i termini di natura processuale siano sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. La sospensione feriale riguarda anche il contenzioso tributario e coinvolge tutti i termini riguardanti gli adempimenti processuali.

Alla sospensione dei termini processuali si affianca la sospensione degli adempimenti e versamenti riguardanti le scadenze tributarie che prevede un periodo “feriale” dal 1° al 20 agosto di ogni anno. Gli adempimenti fiscali e il versamento dei tributi mediante F24, da eseguire nel periodo compreso tra il 1º e il 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, del D.L. n. 223/2006). Nel 2022 il 20 agosto cade di sabato e quindi l’ultimo giorno diventa il 22 agosto 2022.

 

 

IVA

Nota di credito IVA in caso di risoluzione contrattuale

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 20 luglio 2022, n. 386

L’Agenzia Entrate, tramite la Risposta all’interpello n. 386/2022, ha chiarito che il cedente/prestatore, che abbia emesso fattura e assolto l’obbligo di pagamento dell’IVA in relazione ad un’operazione, ha diritto di emettere la nota di variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta al verificarsi di una causa di estinzione del contratto sottostante, senza che sia necessario un formale atto di accertamento (negoziale o giudiziale) del verificarsi della predetta causa di risoluzione.

 

 

ACCERTAMENTO

Accertamento da studi di settore

Cassazione, Sentenza 8 luglio 2022, n. 21656

Con la sentenza n. 21656, dell’8 luglio 2022, la Cassazione ha chiarito che, ai fini dell’accertamento mediante studi di settore, è legittimo l’avviso di accertamento fondato sullo scostamento rilevato tramite il ricorso agli studi di settore e in assenza di valide giustificazioni non fornite dal soggetto interessato.

 

 

IMPRESE, INCENTIVI

Fondo per lo sviluppo di tecnologie e applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things: da settembre le istanze

Mise, D.Dirett. 24 giugno 2022

Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato il decreto 24 giugno 2022 con le modalità e i termini di presentazione delle domande per richiedere i finanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things, istituito con una dotazione iniziale di 45 milioni di euro.

A partire dal 21 settembre 2022 le imprese e i centri di ricerca pubblici o privati, anche in forma congiunta tra loro, potranno richiedere agevolazioni per realizzare progetti di ricerca e innovazione tecnologica legati al programma transizione 4.0. Per facilitare la predisposizione della domanda è stata inoltre prevista, dal 14 settembre, una fase di precompilazione che consentirà di avviare l’inserimento della documentazione sulla piattaforma online.

Con il fondo verranno agevolate spese e costi ammissibili non inferiori a 500 mila euro e non superiori 2 milioni di euro nei seguenti settori strategici prioritari:

  • industria e manifatturiero;
  • sistema educativo;
  • agroalimentare;
  • salute;
  • ambiente ed infrastrutture;
  • cultura e turismo;
  • logistica e mobilità
  • sicurezza e tecnologie dell’informazione;
  • aerospazio.

Per monitorare lo stato di realizzazione dei progetti di sviluppo, applicazione e trasferimento tecnologico alle imprese, il Mise si avvarrà del supporto di Infratel.

Per maggiori informazioni consulta: Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things

 

 

DICHIARAZIONI

Tutti gli sconti della precompilata 2022: online la guida dell’Agenzia Entrate

Agenzia delle Entrate, Guida agli sconti della precompilata 2022

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Guida agli sconti fiscali da utilizzare nella dichiarazione 730 o Redditi 2022, dove illustra le regole da seguire per compilare la dichiarazione e segnala i documenti che il contribuente deve presentare al Centro di assistenza fiscale o al professionista abilitato.

Si tratta di una raccolta completa e aggiornata di tutte le norme e delle indicazioni di prassi in merito a ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, utile per gli operatori dei Centri di assistenza fiscale, per i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità, oltre che per gli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria.

Tra le recenti novità presenti nella Guida:

  • le regole sulle detrazioni delle spese sostenute per l’esecuzione di tamponi e test per il Sars-Cov-2;
  • il credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica;
  • le misure per i giovani (agevolazioni per gli under 36 che acquistano la prima casa, spese detraibili per l’iscrizione annuale, abbonamento di ragazzi tra i 5 e i 18 anni a conservatori di musica e a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica).

 

 

TUTELA DEI CONSUMATORI

Dal 27 luglio operativo il nuovo registro delle opposizioni contro il telemarketing selvaggio

Mise, Comunicato 25 luglio 2022

A partire dal 27 luglio 2022, è operativo il nuovo registro pubblico delle opposizioni (RPO) al telemarketing selvaggio.

Vi è la possibilità anche per i numeri di telefono cellulare di iscriversi al registro annullando così i consensi all’utilizzo dei dati da parte degli operatori, i quali saranno obbligati a consultare periodicamente il registro e comunque prima dell’avvio di ogni campagna pubblicitaria.

Si tratta di un servizio pubblico e gratuito per tutti i cittadini che una volta iscritti negli elenchi del registro non potranno più essere contattati dall’operatore di telemarketing, a meno che quest’ultimo non abbia ottenuto specifico consenso all’utilizzo dei dati successivamente alla data di iscrizione oppure nell’ambito di un contratto in essere o cessato da non più di 30 giorni.

Per iscriversi al registro è possibile:

  1. compilare un apposito modello disponibile sul sito del RPO (www.registrodelleopposizioni.it); oppure
  2. telefonare al numero verde 800 957 766 per le utenze fisse e allo 06 42986411 per i cellulari; o, infine
  3. inviare un apposito modulo digitale tramite mail all’indirizzo iscrizione@registrodelleopposizioni.it.

 

 

ENTI NO PROFIT

5 per mille 2021: online i dati delle ripartizioni territoriali

Agenzia delle Entrate, Elenchi 5 per mille

I soggetti abilitati ad operare per conto degli enti in qualità di gestori incaricati possono accedere, previa identificazione nel sito dell’Agenzia delle entrate, ai dati delle ripartizioni territoriali relativi al 5 per mille 2021. Nel cassetto fiscale dei beneficiari, in particolare, alla voce di menu “5 x mille” sono disponibili i dati 2021 delle ripartizioni territoriali delle scelte effettuate, con i relativi importi divisi per regione e provincia.

Una volta avuto accesso all’area riservata gli intermediari dovranno scegliere, tramite il cambio utenza, il codice fiscale dell’ente per poter accedere alla visualizzazione dei dati disponibili.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

IMPRESE, PROFESSIONISTI, INCENTIVI

Decreto “Aiuti”: bonus edilizi, cartelle e bonus energia

D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2022, n. 91

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il 16 luglio il decreto “Aiuti” (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) nella versione definitiva dopo la conversione in legge n. 91/2022. Il nuovo decreto “Aiuti” contiene misure in materia di energia, produttività delle imprese e incentivi agli investimenti.

Le maggiori novità a sostegno di imprese, professionisti e persone fisiche sono le seguenti:

  • Credito d’imposta energia elettrica: passa dal 12 al 15% il credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari a superiore a 16,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica;
  • Credito d’imposta Gas: passa dal 20 al 25% il credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale sia per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas sia per quelle a forte consumo di gas naturale (gasivore), che utilizzano lo stesso per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
  • Credito d’imposta autotrasportatori: introdotto un credito d’imposta del 28% delle spese sostenute nel I trimestre 2022 per l’acquisto da parte degli autotrasportatori del gasolio utilizzato in veicoli di categoria euro 5 o superiore;
  • Bonus edilizi: la detrazione del 110% spetta anche per gli interventi effettuati su unità immobiliari da persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
  • Cessione Superbonus: è sempre consentita alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario, la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione;
  • Dilazione delle cartelle: l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di 72 rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Per importi pari o minori a 120.000 euro non è necessario documentare la temporanea obiettiva difficoltà;
  • Decadenza rateazione: è stato disposto che in caso di caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di 8 rate (e non più 5), anche non consecutive, il carico non può essere nuovamente rateizzato; la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza;
  • Bonus 200 euro: riconosciuta un’indennità “una tantum” pari a 200 euro per i lavoratori e pensionati con reddito inferiore a 35.000 euro per contribuire alle difficoltà connesse al caro prezzi.

 

DICHIARAZIONI, IRPEF

La Circolare-guida dell’Agenzia Entrate su detrazioni e deduzioni del 2021

Nella Circolare annuale “omnibus” (Circolare n. 24/E pubblicata il 7 luglio 2022) l’Agenzia delle Entrate ha raccolto le risposte ai dubbi degli operatori, Caf e professionisti, che devono affiancare i cittadini nella presentazione della dichiarazione dei redditi.

La circolare contiene chiarimenti circa:

  • le spese che danno diritto a detrazioni, deduzioni d’imposta e crediti d’imposta;
  • gli altri elementi che rilevano ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi, nonché ai fini dell’apposizione del visto di conformità.

 

Il documento affronta e fornisce delucidazioni in merito a diverse tematiche:

  • gli importi massimi per le spese universitarie non statali: sono detraibili, nella misura del 19%, le spese di istruzione diverse da quelle universitarie. In particolare, quelle per la frequenza di scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado, scuole secondarie di secondo grado, sia statali sia paritarie private e degli enti locali. Inoltre, sono detraibili, in quanto connesse alla frequenza scolastica, le spese sostenute: per la mensa scolastica, per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola, per le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto e per il servizio di trasporto scolastico. Non sono detraibili, invece, le spese di istruzione diverse da quelle universitarie sostenute all’estero, nonché quelle relative all’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
  • il nuovo limite per le spese veterinarie: fissato, per il 2021, a 550 euro, sempre nella misura del 19%, con una franchigia di euro 129,11. La detrazione spetta per le spese relative alle prestazioni professionali del medico, gli importi corrisposti per l’acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario, le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie;
  • la detrazione del 19% relativa alle spese per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciuti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali e a cori, bande e scuole di musica, riconosciuti da una Pubblica amministrazione. La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a euro 1.000 per ciascun ragazzo, solo se il reddito complessivo non supera euro 36.000; nel predetto limite di reddito deve essere computato il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
  • credito d’imposta prima casa riservato agli under 36 che stipulano un contratto dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2022. Per le compravendite soggette a IVA, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto, applicata con aliquota nella misura del 4%. Ne possono beneficiare che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e hanno un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) il cui valore non supera euro 40.000 annui. Nella circolare si ricorda che il primo requisito, di carattere anagrafico, limita l’applicazione delle agevolazioni ai soggetti acquirenti che, nell’anno solare in cui viene stipulato l’atto traslativo, non abbiano ancora compiuto il trentaseiesimo anno d’età;
  • credito d’imposta per l’acquisto di depuratori di acqua e riduzione del consumo di plastica. Con riferimento al periodo d’imposta 2021 è stato stabilito che la percentuale di credito d’imposta riconosciuto è pari al 30,3745%.

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 22 agosto 2022 Comunicazione mensile dati fatture transfrontaliere – Esterometro Comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere emesse e ricevute, delle note di variazione, relative al secondo trimestre. Operatori IVA obbligati all’emissione della fatturazione elettronica Telematica
Lunedì 22 agosto 2022 Istanza modello IVA TR Presentazione dell’istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito Iva relativo al secondo trimestre. I contribuenti Iva che hanno realizzato nel corso del secondo trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi. Telematica
Lunedì 22 agosto 2022 IRPEF e addizionali Versamento dell’imposta a saldo 2021 e del primo acconto 2022 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2022 PERSONE FISICHE e REDDITI 2022 SOCIETÀ DI PERSONE, con la maggiorazione dello 0,40%. Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, Società di persone ed equiparati, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2022. Mod. F24
Lunedì 22 agosto 2022 IRES Versamento dell’imposta a saldo 2021 e del primo acconto 2022 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2022 SOGGETTI IRES, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari, con la maggiorazione dello 0,40%. Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Mod. F24
Lunedì 22 agosto 2022 Diritto camerale Versamento diritto annuale 2022 con la maggiorazione dello 0,40%. Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro imprese. Mod. F24
Venerdì 30 settembre 2022 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA – LIPE Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

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Newsletter LUGLIO 2022:

IN BREVE
  • Decreto “Semplificazioni fiscali: come cambia il calendario fiscale
  • Le sanzioni per chi non accetta pagamenti con il POS
  • Prorogata al 30 novembre l’Autodichiarazione degli aiuti di Stato Covid-19
  • Esterometro e fatturazione elettronica: le nuove regole dal 1° luglio 2022
  • Il versamento IMU mediante ravvedimento operoso
  • Proroga “naturale” del versamento delle imposte per le società di capitali che approvano il bilancio a giugno
  • Anomalie ISA triennio 2018-2020 nel cassetto fiscale del contribuente
  • In Gazzetta Ufficiale la legge delega sui contratti pubblici
  • Assolvimento dell’imposta sostitutiva sul maggior valore attività immateriali: c’è il codice tributo
  • Bonus tessile e moda e accessori fruibile al 100%
  • Superbonus: nella Circolare delle Entrate tutti i chiarimenti e gli ultimi aggiornamenti
  • Credito d’imposta per installazione sistemi di accumulo energia alimentata da fonti rinnovabili
  • Semplificata la procedura di erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi
  • Bonus psicologo: pronte le regole per accedere al contributo
APPROFONDIMENTI
  • Il Decreto “Semplificazioni fiscali”: proroghe e altre modifiche al calendario fiscale
  • Scadenza IMU e ravvedimento operoso

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

 

IN BREVE

DICHIARAZIONI, SCADENZE

Decreto “Semplificazioni fiscali: come cambia il calendario fiscale

D.L. 21 giugno 2022, n. 73

Il decreto “Semplificazioni fiscali” (D.L. 21 giugno 2022, n. 73), approdato nella G.U. n. 143 del 21 giugno 2022 e in vigore dal giorno successivo, prevede diverse novità che spaziano dalla riformulazione del calendario fiscale, in particolare relativamente ad alcuni adempimenti Iva, alle semplificazioni in materia di dichiarazioni, dall’erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi all’ampliamento del principio di “derivazione rafforzata” per i bilanci delle micro-imprese.

Con riferimento alle modifiche al calendario fiscale, il decreto “Semplificazioni” ha previsto le seguenti novità:

  • per le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (LIPE), l’adempimento del secondo trimestre dovrà essere effettuata entro il 30 settembre e non più entro il 16 settembre;
  • in relazione agli obblighi connessi agli scambi intracomunitari, gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (Intrastat) dovranno essere presentati all’Agenzia delle Dogane, per via telematica entro il mese successivo al periodo di riferimento, e non più entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
  • viene modificata la norma che disciplina l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, con aumento della soglia da 250 a 5mila euro. Il pagamento dell’imposta di bollo può, quindi, essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
  1. per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 5mila euro, e non più a 250 euro;
  2. per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 5mila euro, e non più a 250 euro;
  • il termine per la presentazione della dichiarazione Imu, ordinariamente previsto al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della dichiarazione d’imposta, è prorogato al 31 dicembre 2022 per l’anno d’importa 2021;
  • infine, il termine del 30 giugno per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 è differito al 30 settembre 2022.

Vedi l’Approfondimento

 

 

ADEMPIMENTI

Le sanzioni per chi non accetta pagamenti con il POS

D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni in legge 29 giugno 2022, n. 79, art. 18

La legge di conversione del decreto “PNRR 2” (D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni in legge 29 giugno 2022, n. 79) ha previsto che, dal 30 giugno 2022, nei confronti dei soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che non dovessero accettare pagamenti elettronici effettuati tramite carte di debito, di credito o prepagate, per qualunque importo, vengono applicate le sanzioni amministrative.

In particolare la sanzione consiste nel pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

 

 

ADEMPIMENTI

Prorogata al 30 novembre l’Autodichiarazione degli aiuti di Stato Covid-19

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 giugno 2022, n. 233822/2022

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato per l’emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia delle Entrate un modello di dichiarazione sostitutiva nel quale attestano che l’importo complessivo dei sostegni economici concessi dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 non supera i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 Temporary Framework e il rispetto delle varie condizioni previste.

Con il Provvedimento n. 233822/2022 il Direttore dell’Agenzia Entrate ha prorogato dal 30 giugno 2022 al 30 novembre 2022 il termine per la presentazione della predetta Autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12.

 

 

IVA

Esterometro e fatturazione elettronica: le nuove regole dal 1° luglio 2022

D.L. 21 giugno 2022, n. 73, art. 12

Dal 1° luglio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere devono essere trasmessi al Sistema di Interscambio con il formato del file fattura elettronica, con la conseguente soppressione dell’obbligo di trasmissione trimestrale dei dati delle predette operazioni (il cd. “esterometro”).

Il nuovo decreto “Semplificazioni”, D.L. n. 73/2022, ha ulteriormente precisato che rimangono escluse dall’esterometro, oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica tramite SdI, anche quelle, purché di importo non superiore a euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del D.P.R. n. 633/1972.

 

 

TRIBUTI LOCALI

Il versamento IMU mediante ravvedimento operoso

Il 16 giugno 2022 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU. È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso.

In particolare, per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU, il D.Lgs. n. 158/2015 prevede all’articolo 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, il quale stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

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VERSAMENTI

Proroga “naturale” del versamento delle imposte per le società di capitali che approvano il bilancio a giugno

Per le società di capitali che approvano il bilancio nel mese di giugno 2022 (entro il termine di 180 giorni) il termine per versare le imposte sul reddito a saldo 2021 e primo acconto 2022, scade normalmente alla fine del mese di luglio.

Quest’anno però il 31 luglio cade di domenica, con conseguente slittamento della scadenza a lunedì 1° agosto, che a sua volta rientra nella cosiddetta “proroga di Ferragosto”, slittando quindi al 20 agosto 2022, che è sabato. Pertanto la scadenza è fissata al 22 agosto 2022, senza alcuna maggiorazione.

L’art. 3-quater del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, modificando l’art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, prevede infatti che “Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme (…) che hanno scadenza dal 1 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”.

Ne consegue che, applicando la maggiorazione dello 0,40%, si potranno sfruttare ulteriori 30 giorni e, la scadenza con la maggiorazione dello 0,40% sarà il 21 settembre 2022.

La risoluzione 6 giugno 2007, n. 128/E, aveva infatti precisato che la proroga del termine per il primo versamento determina il parallelo spostamento in avanti di 30 giorni del termine per il versamento con la maggiorazione.

 

 

ACCERTAMENTO

Anomalie ISA triennio 2018-2020 nel cassetto fiscale del contribuente

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 23 giugno 2022, n. 2022/237932

Con Provvedimento del 23 giugno 2022, n. 237932, l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità con cui mette a disposizione dei contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA, o dei loro intermediari, elementi e informazioni riferibili agli stessi contribuenti.

L’intento è quello di introdurre nuove forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, dando così la possibilità al contribuente di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, tramite l’istituto del ravvedimento operoso.

Con lo stesso provvedimento sono approvate le specifiche tecniche con cui sono individuate, per il triennio 2018-2019-2020, ulteriori tipologie di irregolarità nei dati ISA, che saranno pubblicate nel cassetto fiscale dei contribuenti.

 

 

CONTRATTI

In Gazzetta Ufficiale la legge delega sui contratti pubblici

Legge 21 giugno 2022, n. 78

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2022 la legge 21 giugno 2022, n. 78 (Delega al Governo in materia di contratti pubblici), che entrerà in vigore il prossimo 9 luglio.

Il Governo avrà sei mesi di tempo dalla sua entrata in vigore per adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e per evitare l’avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.

IMPOSTE DIRETTE, IRAP

Assolvimento dell’imposta sostitutiva sul maggior valore attività immateriali: c’è il codice tributo

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 24 giugno 2022, n. 31/E

Con Risoluzione n. 31/E del 24 giugno 2022 l’Agenzia Entrate ha istituito un codice tributo per consentire il versamento, tramite F24, dell’imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito alle attività immateriali prevista dal Decreto “Agosto” (art. 110, comma 8-quater, D.L. n. 104/2020).

Si tratta, in particolare, del codice tributo “1862” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE ATTRIBUITO ALLE ATTIVITÀ IMMATERIALI – art. 110, comma 8-quater, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

La misura rappresenta una deroga a quanto stabilito dal precedente comma 8-ter sulla deducibilità delle quote di ammortamento, che riportiamo di seguito: “la deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’art. 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un cinquantesimo di detto importo”.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Bonus tessile e moda e accessori fruibile al 100%

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 23 giugno 2022, n. 2022/236366

Con Provvedimento del 23 giugno 2022, 236366, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’ammontare del bonus “Tessile, moda e accessori” fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% del credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata e stabilisce la percentuale del credito d’imposta utilizzabile dai beneficiari, che potranno visualizzarne l’ammontare nel proprio cassetto fiscale dell’area riservata del sito dell’Agenzia.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, da presentare attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, indicando il codice tributo “6953”.

I crediti di importo superiore a 150 mila euro potranno essere utilizzati solo dopo l’autorizzazione dell’Agenzia, a seguito delle verifiche svolte sensi delle disposizioni vigenti.

Ricordiamo che l’agevolazione è stata introdotta dal Decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020, art. 48-bis)

come forma di sostegno alle imprese attive nell’industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria e consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Il credito d’imposta è riconosciuto sull’aumento delle rimanenze finali di magazzino limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 9 marzo 2020 e a quello in corso al 31 dicembre 2021.

 

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Superbonus: nella Circolare delle Entrate tutti i chiarimenti e gli ultimi aggiornamenti

Agenzia delle Entrate, Circolare 23 giugno 2022, n. 23/E

Con la Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022 l’Agenzia delle Entrate fornisce un quadro riassuntivo e fa il punto sulla misura agevolativa introdotta dal D.L. “Rilancio” (D.L. n. 34/2020, art. 119) per le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

La circolare, nello specifico, fornisce chiarimenti in merito ai beneficiari dell’agevolazione, agli edifici interessati, alle tipologie di interventi ammesse all’agevolazione, fino a toccare i principali aspetti legati all’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito e i relativi adempimenti previsti.

Tutto quello che c’è da sapere sul tema, quindi, riassunto in un unico documento che l’Agenzia ha realizzato tenendo conto dei pareri forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente (Enea) e dalla Commissione consultiva costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, oltre che delle risposte fornite alle istanze di interpello presentate dai contribuenti.

Nel documento sono inoltre commentate le più recenti modifiche normative sulla disciplina, per effetto delle quali il Superbonus 110% si applica alle spese sostenute entro il 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, o per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Sono ammesse all’agevolazione le spese che saranno sostenute entro il 31 dicembre 2025 dalle persone fisiche per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025).

Infine, il bonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 dai condomìni, con una analoga diminuzione progressiva per gli oneri sostenuti nel 2024 e nel 2025.

 

 

INCENTIVI

Credito d’imposta per installazione sistemi di accumulo energia alimentata da fonti rinnovabili

D.M. 6 maggio 2022

In Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2022 è stato pubblicato il Decreto 6 maggio 2022 del Ministero Economia e Finanze che definisce le modalità per l’accesso al credito d’imposta relativo alle spese sostenute per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Il credito d’imposta, istituito con il comma 812 dell’articolo unico della legge di Bilancio per il 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234), spetta alle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto (art. 25-bis del D.L. n. 91/2014). L’agevolazione spetta entro il limite complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro per l’anno 2022.

Gli interessati al riconoscimento del credito d’imposta dovranno inoltrare in via telematica, entro il termine che sarà previsto con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, un’apposita istanza all’Agenzia entrate formulata secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento, dove dovranno indicare l’importo della spesa agevolabile sostenuta nell’anno 2022 per l’installazione dei sistemi di accumulo.

L’Agenzia Entrate determinerà la percentuale della spesa riconosciuta come credito d’imposta sulla base del rapporto tra l’ammontare complessivo stanziato nella legge di bilancio e la somma di tutte le spese agevolabili indicate nelle domande. Con un secondo provvedimento del direttore dell’Agenzia, verrà resa pubblica la percentuale della spesa riconosciuta, a titolo di credito d’imposta, a ciascun soggetto richiedente.

Il credito d’imposta riconosciuto sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.

 

 

RIMBORSI

Semplificata la procedura di erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi

D.L. 21 giugno 2022, n. 73, art. 5

Il decreto “Semplificazioni fiscali” (D.L. n. 73/2022), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno, è intervenuto in tema di erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi.

In particolare, l’art. 5 del provvedimento prevede che i rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle Entrate, spettanti al defunto, siano erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all’eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l’eredità è devoluta per legge, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria.

Qualora il chiamato all’eredità non intenda accettare il rimborso fiscale, riverserà l’importo erogato all’Agenzia Entrate.

 

 

AGEVOLAZIONI

Bonus psicologo: pronte le regole per accedere al contributo

D.M. 31 maggio 2022

Con il D.M. 31 maggio 2022 il Ministero della Salute ha stabilito le modalità di presentazione della domanda, l’entità del contributo e i requisiti, anche reddituali, per l’assegnazione nell’importo massimo di 600 euro per persona, parametrato alle diverse fasce ISEE, destinato alle persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica a causa dell’emergenza Covid, per il sostenimento delle spese relative a sessioni di psicoterapia (cd. bonus psicologo).

Il decreto prevede in particolare che:

  • il beneficio è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi (CNOP) e autenticati nella piattaforma INPS;
  • il beneficio è riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 50.000 euro. Specifiche disposizioni sono previste per sostenere le persone con ISEE più basso;
  • INPS e Ministero della salute, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, dovranno comunicare tramite il proprio sito internet la data a partire dalla quale sarà possibile presentare le domande di accesso al beneficio e il periodo di tempo, comunque non inferiore a sessanta giorni, entro il quale presentare la domanda;
  • la richiesta del beneficio sarà presentata in modalità telematica all’INPS.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

ADEMPIMENTI, SCADENZE

Il Decreto “Semplificazioni fiscali”: proroghe e altre modifiche al calendario fiscale

Il decreto “Semplificazioni fiscali” (D.L. 21 giugno 2022, n. 73), approdato nella G.U. n. 143 del 21 giugno 2022 e in vigore dal giorno successivo, prevede diverse novità che spaziano dalla riformulazione del calendario fiscale, in particolare relativamente ad alcuni adempimenti Iva, alle semplificazioni in materia di dichiarazioni, dall’erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi all’ampliamento del principio di “derivazione rafforzata” per i bilanci delle micro-imprese.

 

Proroga dei termini in materia di registrazione e comunicazione degli aiuti di Stato Covid-19

In relazione agli aiuti di Stato non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati – i termini di cui all’art. 10, comma 1, secondo periodo, D.M. n. 115/2017, in scadenza:

  • dalla data di entrata in vigore della presente disposizione al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;
  • dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023.

Prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 anche il termine entro il quale l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi.

Per effetto di questa disposizione, con il Provvedimento n. 233822/2022 il Direttore dell’Agenzia Entrate ha prorogato dal 30 giugno 2022 al 30 novembre 2022 il termine per la presentazione dell’Autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12.

 

“Semplificazioni” in materia di dichiarazione Irap

Il Decreto, con decorrenza dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (quindi dal 2021), semplifica le modalità di deduzione dal valore della produzione Irap dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato.

Purtroppo la semplificazione che si voleva ottenere non è stata tempestiva. A pochi giorni dalla scadenza prevista per il versamento dell’IRAP si dovranno rielaborare le dichiarazioni delle imprese con dipendenti a tempo indeterminato.

Le novità impattano infatti sulla dichiarazione IRAP di quest’anno (da presentare nel 2022 per il periodo d’imposta 2021). Il tempo a disposizione per ri-elaborare i calcoli tenendo conto delle nuove regole è davvero poco ed il rischio di commettere qualche errore non è un’ipotesi remota.

Invitiamo pertanto a contattare tempestivamente il Consulente del lavoro per valutare l’impatto della novità ed eventualmente i tempi necessari per avere i dati ri-elaborati.

 

Proroga della presentazione della dichiarazione Imu anno di imposta 2021

Il termine per la presentazione della dichiarazione Imu, ordinariamente previsto al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della dichiarazione d’imposta, è prorogato al 31 dicembre 2022 per l’anno d’importa 2021.

 

Decorrenza sanzione per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere

Il nuovo trattamento sanzionatorio, meno clemente di quello previgente, per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applicherà dal 1° luglio 2022, e non più dal 1° gennaio 2022. Il nuovo sistema prevede la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili (anziché di 1.000 euro trimestrali). La sanzione si riduce alla metà entro il limite di 200 euro mensili (anziché di 500 euro a trimestre), se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza.

 

Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso

La scadenza per registrare gli atti che vi sono soggetti in termine fisso, se formati in Italia, per le operazioni societarie che non risultino da atto scritto e per la denuncia di eventi successivi alla registrazione non sarà più di 20 giorni (come previsto dal D.P.R. n. 131/1986) ma di 30 giorni.

 

Altre modifiche al calendario fiscale

Con riferimento alle modifiche al calendario fiscale, il decreto “Semplificazioni” ha previsto le seguenti novità:

  • per le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (LIPE), l’adempimento del secondo trimestre dovrà essere effettuata entro il 30 settembre e non più entro il 16 settembre;
  • in relazione agli obblighi connessi agli scambi intracomunitari, gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (Intrastat) dovranno essere presentati all’Agenzia delle Dogane, per via telematica entro il mese successivo al periodo di riferimento, e non più entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
  • viene modificata la norma che disciplina l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, con aumento della soglia da 250 a 5mila euro. Il pagamento dell’imposta di bollo può, quindi, essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
  1. per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 5mila euro, e non più a 250 euro;
  2. per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 5mila euro, e non più a 250 euro;
  • infine, il termine del 30 giugno per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 è differito al 30 settembre 2022.

 

 

Scadenza IMU e ravvedimento operoso

Il 16 giugno 2022 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU. È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso.

In particolare, per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU, il D.Lgs. n. 158/2015 prevede all’articolo 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, il quale stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

In caso di omesso o insufficiente versamento dell’IMU si applica l’art. 13 del D.Lgs. n. 471/97 che prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

 

In ogni caso, anche per l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso:

  • entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,40% per 14 giorni;
  • decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,5%;
  • decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,67%;
  • decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di Dichiarazione entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%)

Quindi per la scadenza dell’acconto (16 giugno) è possibile usufruire del Ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell’anno successivo mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell’anno successivo. Alcuni Comuni, per regolamento, permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza.

Dopo il termine previsto dal Ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune.

 

ATTENZIONE: il cosiddetto “ravvedimento lunghissimo”, che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali.

Dal 1° gennaio 2022 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari allo 1,25% annuo.

 

In riferimento alla Dichiarazione IMU è sanzionata:

  • la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);
  • la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;
  • la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.

L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00 (art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992).

La presentazione di una Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:

  • con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992) se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;
  • con una sanzione fissa, compresa tra euro 51,00 ed euro 258,00 (art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.

Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 22 agosto 2022 IRPEF e addizionali Versamento dell’imposta a saldo 2021 e del primo acconto 2022 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2022 PERSONE FISICHE, con la maggiorazione dello 0,40%. Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2022. Mod. F24
Lunedì 22 agosto 2022 IRES Versamento dell’imposta a saldo 2021 e del primo acconto 2022 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2022 SOGGETTI IRES, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari, con la maggiorazione dello 0,40%. Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Mod. F24
Lunedì 22 agosto 2022 Diritto camerale Versamento diritto annuale 2022 con la maggiorazione dello 0,40%. Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro imprese. Mod. F24

 

Approfondisci

Newsletter GIUGNO 2022:

IN BREVE
  • Tutto pronto per la precompilata 2022: l’invio dal 31 maggio
  • Diritto annuale camerale 2022: entro il 30 giugno il versamento
  • Applicazione ISA periodo d’imposta 2021: tutti i chiarimenti nella circolare delle Entrate
  • Avvisi bonari: da 30 a 60 giorni il termine per versare
  • Violazioni obblighi di comunicazione al Sistema TS: sanzioni per ogni documento errato
  • Credito d’imposta beni strumentali nuovi: nessun riferimento normativo nei verbali di collaudo
  • Tax credit: chiarimenti sulle novità della legge di Bilancio 2022
  • Bonus imprese agricole e agroalimentari: dal 20 settembre le domande per le spese del 2021
  • Voucher connettività anche ai Professionisti: contributi fino a 2.500 euro
  • Bonus edilizi: chiarimenti delle Entrate su visto di conformità e attestazione di congruità della spesa
  • Superbonus con cessione del credito: per comunicare l’opzione un modulo per ogni intervento agevolabile
  • Servizi online dell’Agenzia Entrate: possibile delegare l’accesso ad un familiare o una persona di fiducia
  • “Rientro dei cervelli”: chiarimenti sul regime agevolato per chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 2020
  • Imposte e agevolazioni per l’acquisto della casa: la guida aggiornata delle Entrate

 

APPROFONDIMENTI
  • Dichiarazione precompilata 2022: pronti i modelli da inviare
  • L’importo del Diritto annuale camerale 2022

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

DICHIARAZIONI

Tutto pronto per la precompilata 2022: l’invio dal 31 maggio

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 19 maggio 2022, n. 173217

Al via la dichiarazione precompilata 2022: dal 23 maggio è possibile visualizzare la propria dichiarazione nell’area riservata del sito dell’Agenzia Entrate, accedendo con Spid, CIE o CNS.

Dal 31 maggio 2022, invece, è possibile inviare la dichiarazione, accettandola così com’è o modificandola/integrandola.

Per chi presenta il 730 la stagione dichiarativa 2022 si chiuderà il 30 settembre 2022 e, per chi utilizza l’applicazione Redditi web, il 30 novembre.

La novità di quest’anno della precompilata è rappresentata dalla possibilità di affidare la gestione della propria dichiarazione ad un familiare. In particolare, sarà possibile conferire una procura al coniuge o a un parente (o affine) entro il quarto grado attraverso un apposito modello, disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia (Provvedimento 19 maggio 2022, n. 173217).

 Vedi l’Approfondimento

 

 

SOCIETÀ

Diritto annuale camerale 2022: entro il 30 giugno il versamento

Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria. In particolare l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50%, a decorrere dall’anno 2017.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 429691 del 22 dicembre 2021, ha formalizzato le misure per il diritto annuale camerale per il 2022, confermando anche per quest’anno le aliquote e le fasce di fatturato, per le imprese che versano in base al fatturato e gli importi del diritto in misura fissa.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2022, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2022.

È inoltre disponibile sul sito internet dedicato la possibilità di:

  • consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
  • calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
  • effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

Vedi Approfondimento

 

 

DICHIARAZIONI

Applicazione ISA periodo d’imposta 2021: tutti i chiarimenti nella circolare delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Circolare 25 maggio 2022, n. 18/E

Nella Circolare n. 18/E del 25 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate fornisce tutti i dettagli in merito all’applicazione indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2021.

Gli ISA in vigore per il 2021, spiega l’Agenzia Entrate, sono caratterizzati da una sostanziale continuità con quanto avvenuto nel passato, e tengono conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria da COVID-19, rappresentando, quindi, la naturale prosecuzione del percorso intrapreso lo scorso anno.

L’attività di revisione, in particolare, oltre ad individuare gli interventi necessari a garantire il corretto funzionamento degli ISA tenuto conto delle ricadute economiche negative dovute all’emergenza sanitaria, definisce le nuove cause di esclusione destinate ad intercettare le fattispecie più colpite da tali effetti negativi.

La Circolare affronta inoltre le tematiche più rilevanti in merito all’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2021, passando dagli interventi straordinari per tenere conto degli effetti del Covid all’adempimento dichiarativo, per terminare con il regime premiale Isa.

Per gli ISA in applicazione per il periodo d’imposta 2021, precisano le Entrate, sono state introdotte nuove cause di esclusione connesse agli effetti economici negativi della pandemia.

Di conseguenza, con due decreti ministeriali, è stato previsto che l’esclusione riguardi i contribuenti che:

  • hanno subìto una diminuzione dei ricavi ovvero dei compensi di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019;
  • hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;
  • esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici attività.

 

 

RISCOSSIONE

Avvisi bonari: da 30 a 60 giorni il termine per versare

D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni in legge 20 maggio 2022, n. 51, art. 37-quater

Con una modifica inserita nel D.L. n. 21/2022 (c.d. Decreto “Ucraina”), in sede di conversione in legge, per il periodo compreso tra il 21 maggio 2022 e il 31 agosto 2022, il termine di pagamento degli avvisi bonari viene elevato a 60 giorni contro i 30 giorni previsti in precedenza.

La modifica è stata introdotta al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia di Covid-19, nonché delle ripercussioni economiche e produttive della crisi ucraina.

Il maggior termine riguarda gli avvisi bonari ex artt. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972

 

 

DICHIARAZIONI, ADEMPIMENTI

Violazioni obblighi di comunicazione al Sistema TS: sanzioni per ogni documento errato

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 23 maggio 2022, n. 22/E

Con Risoluzione n. 22/E del 23 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle violazioni degli obblighi di comunicazione al Sistema tessera sanitaria, ed in merito all’interpretazione dell’art. 3, comma 5-bis, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, secondo cui “In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000”.

Nella Risoluzione l’Agenzia chiarisce che, per l’omessa, errata, tardiva trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati sanitari ai fini della precompilata, la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa non inviato o inviato in modo irregolare, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico (art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997), a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero i soggetti cui i documenti si riferiscono.

Detta sanzione rimane, invece, definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso, utilizzando il codice tributo “8912” e, qualora la comunicazione sia correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione base su cui applicare le percentuali di riduzione è data dalla sanzione ordinaria ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Credito d’imposta beni strumentali nuovi: nessun riferimento normativo nei verbali di collaudo

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 18 maggio 2022, n. 270

Al fine della fruizione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, è necessario che sulle fatture di acquisto, nel documento di trasporto, e negli altri documenti relativi all’acquisto, siano espressamente indicate le disposizioni che disciplinano la misura agevolativa. Questo, in estrema sintesi, quanto precisato dall’Agenzia Entrate nella Risposta n. 270 del 18 maggio 2022.

In particolare, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 1054 a 1058-ter, della legge 27 dicembre 2020, n. 178.

Non è richiesto di riportare alcun riferimento, invece, nel verbale di collaudo/interconnessione, essendo tale documento, per le caratteristiche che lo contraddistinguono, non attribuibile a beni diversi da quelli cui il verbale stesso fa riferimento e, quindi, ai beni agevolabili il cui acquisto è certificato dalla fattura e dal documento di trasporto.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Tax credit: chiarimenti sulle novità della legge di Bilancio 2022

Con la circolare n. 14/E del 17 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha commentato le novità in materia di crediti d’imposta introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021), illustrando la disciplina delle diverse agevolazioni fiscali a partire dal credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e passando per il credito d’imposta in ricerca e sviluppo, il tax credit librerie e il bonus acqua potabile.

Per i beni materiali 4.0, in particolare, la legge di Bilancio 2022) ha stabilito che alle imprese che – dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, oppure entro il 30 giugno 2026 se entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione – effettuano investimenti in beni materiali 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure:

  • 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Al riguardo, con la circolare in commento, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il plafond previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell’allegato A annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, si intende riferito alla singola annualità e non all’intero triennio.

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Bonus imprese agricole e agroalimentari: dal 20 settembre le domande per le spese del 2021

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 20 maggio 2022, n. 174713

Con Provvedimento 20 maggio 2022, n. 174713 l’Agenzia Entrate ha illustrato le regole per fruire del nuovo Bonus “agricoltura”, il credito d’imposta destinato a supportare le reti di imprese agricole e agroalimentari che vogliono realizzare investimenti per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale.

Il credito d’imposta, previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 131), è pari al 40% degli investimenti sostenuti, può essere fruito per ciascuno dei periodi d’imposta che vanno dal 2021 al 2023 e non può essere superiore a 50.000 euro.

Destinatarie del bonus sono le reti di imprese agricole e agroalimentari (costituite ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 5/2009), anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle strade del vino.

Per fruire del bonus queste imprese dovranno comunicare alle Entrate, tramite i canali telematici dell’Agenzia, e utilizzando il modello approvato con lo stesso Provvedimento del 20 maggio, l’ammontare delle spese sostenute in ogni periodo d’imposta dal 2021 al 2023. In particolare, per le spese realizzate nel 2021, la comunicazione dovrà essere inviata nella finestra temporale che va dal 20 settembre al 20 ottobre 2022.

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’istanza l’Agenzia Entrate pubblicherà un provvedimento con la percentuale di credito d’imposta spettante a ciascun soggetto richiedente, sulla base delle richieste ricevute.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Voucher connettività anche ai Professionisti: contributi fino a 2.500 euro

D.M. 27 aprile 2022

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio è stato pubblicato il Decreto 27 aprile 2022 del MISE, di modifica del decreto del 23 dicembre 2021 relativo al Piano voucher fase due, per interventi di sostegno alla domanda di connettività delle micro, piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale.

Le imprese interessate potranno richiedere un contributo, da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2.500 euro per servizi di connettività a banda ultralarga da 30 Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s, direttamente agli operatori di telecomunicazioni che si saranno accreditati sul portale dedicato all’incentivo.

Il voucher è destinato alle imprese regolarmente iscritte al Registro delle Imprese, di dimensione micro, piccola e media e, come indicato all’art. 1 del Decreto 27 aprile 2022, anche ai professionisti. A ciascun beneficiario, identificato con una Partita IVA/Codice Fiscale impresa, potrà essere erogato un solo voucher.

 

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Bonus edilizi: chiarimenti delle Entrate su visto di conformità e attestazione di congruità della spesa

Agenzia delle Entrate, Circolare 27 maggio 2022, n. 19/E

In data 27 maggio 2022 l’Agenzia Entrate ha pubblicato la circolare n. 19/E fornendo chiarimenti in merito all’introduzione del visto di conformità per la fruizione del Superbonus e per quanto riguarda l’asseverazione/attestazione di congruità della spesa e i prezzari di riferimento.

Tra i vari chiarimenti forniti si ricorda che:

  • l’obbligo del visto di conformità non sussiste nel caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente attraverso la dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia Entrate (modelli 730 o REDDITI) oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730);
  • le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità sono detraibili, anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.

Diversi i chiarimenti forniti anche in tema di asseverazione della congruità delle spese, prezzari e decorrenza delle nuove regole.

 

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Superbonus con cessione del credito: per comunicare l’opzione un modulo per ogni intervento agevolabile

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 19 maggio 2022, n. 279

Ancora chiarimenti in tema di Superbonus, questa volta in riferimento all’utilizzo dell’agevolazione tramite cessione del credito.

Nella Risposta n. 279 del 19 maggio 2022 l’Agenzia Entrate ha precisato che, qualora il contribuente intenda optare per la fruizione del Superbonus in una modalità alternativa alla detrazione, dovrà inviare distinti moduli per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito, ossia un modulo diverso per ogni intervento che verrà realizzato (“trainante” e “trainato”), indicando il codice identificativo dello specifico intervento.

Qualora, invece, l’Istante per alcuni interventi intenda fruire dell’agevolazione indicando la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non dovrà trasmettere all’Agenzia Entrate il modulo per la comunicazione della fruizione dell’agevolazione in una modalità alternativa alla fruizione.

Questa soluzione resta valida anche nel caso in cui uno stesso fornitore partecipi alla realizzazione di diversi interventi, dovendosi anche in tal caso considerare come riferimento le spese sostenute nell’anno “per codice intervento”.

 

 

RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

Servizi online dell’Agenzia Entrate: possibile delegare l’accesso ad un familiare o una persona di fiducia

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 19 maggio 2022, n. 173217

La novità è contenuta nel Provvedimento dell’Agenzia del 19 maggio 2022: i contribuenti che hanno difficoltà ad accedere personalmente alle informazioni e ai servizi fiscali online, come ad esempio consultare il cassetto fiscale e i dati ipotecari e catastali, richiedere il duplicato della tessera sanitaria, leggere le comunicazioni inviate dal Fisco e accedere alla dichiarazione dei redditi precompilata, potranno delegare un familiare o una persona di fiducia, un tutore/curatore speciale o un amministratore di sostegno.

La semplificazione, chiariscono le Entrate riguarda principalmente i tutori e i curatori speciali, gli amministratori di sostegno e i genitori di figli minorenni, ma vale anche per chi vuole consentire a un parente o a un’altra persona di fiducia di accedere per proprio conto.

Nel provvedimento pubblicato tutte le regole per conferire od ottenere l’abilitazione all’accesso ai servizi online. Le abilitazioni avranno validità fino al 31 dicembre dell’anno in cui sono state rilasciate.

 

 

IRPEF

“Rientro dei cervelli”: chiarimenti sul regime agevolato per chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 2020

Agenzia delle Entrate, Circolare 25 maggio 2022, n. 17/E

La legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 763, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha previsto la possibilità, per docenti e ricercatori rientrati in Italia dall’estero, di optare per l’estensione delle agevolazioni per il bonus “rientro dei cervelli” a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, previo versamento di un importo in unica soluzione.

Tale possibilità è assicurata a condizione che i contribuenti:

  • siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero oppure che siano cittadini di Stati Ue;
  • abbiano già trasferito in Italia la residenza prima del 2020 e che al 31/12/2019 risultino beneficiari dell’agevolazione;
  • siano diventati proprietari di un’abitazione in Italia successivamente al trasferimento, nei 12 mesi precedenti oppure entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione;
  • abbiano da uno a tre figli minorenni. L’opzione si perfeziona con il pagamento di un importo che varia in base al numero dei figli.

Con la circolare n. 17/E del 25 maggio 2022 l’Agenzia Entrate risponde ai dubbi di ricercatori e docenti tornati in Italia dall’estero prima del 2020 che intendono continuare a usufruire del regime agevolativo per il rientro dei cervelli.

L’Agenzia precisa che i requisiti richiesti per accedere al beneficio per gli ulteriori periodi di imposta previsti dalla norma devono essere posseduti dai docenti e dai ricercatori al momento dell’esercizio dell’opzione.

In particolare:

  • il requisito della presenza di almeno un figlio e/o tre figli minorenni anche in affido preadottivo, deve sussistere nel periodo di imposta in cui è effettuato il versamento. La circostanza per cui, successivamente, i figli diventino maggiorenni durante i periodi d’imposta di prolungamento degli incentivi, non determina la perdita dei benefici fiscali per l’intero periodo previsto;
  • nel caso di acquisto dell’unità immobiliare il termine “entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione” deve essere calcolato secondo il calendario comune, inteso come periodo decorrente da un qualsiasi giorno dell’anno e fino al giorno antecedente la conclusione dei 18 mesi successivi all’effettuazione del versamento. Ad esempio, il versamento effettuato entro il 10 febbraio 2022 richiede che l’acquisto dell’unità immobiliare debba perfezionarsi entro e non oltre il 9 agosto 2023.

 

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Imposte e agevolazioni per l’acquisto della casa: la guida aggiornata delle Entrate

Agenzia delle Entrate, “Guida per l’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali”

L’Agenzia Entrate ha pubblicato l’aggiornamento di maggio 2022 della “Guida per l’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali”.

La guida è rivolta agli acquirenti persone fisiche (che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) e si riferisce sia alle compravendite tra privati che a quelle tra imprese e privati.

Nel documento, oltre ad una serie di consigli su come sfruttare al meglio tutti i benefici previsti dalla legge per l’acquisto di una casa, viene descritto il trattamento tributario riservato all’acquisto di un’abitazione in generale, poi quello applicabile in presenza dei benefici “prima casa”, ponendo particolare attenzione al sistema del “prezzo-valore”.

Un intero capitolo è dedicato alle recenti agevolazioni fiscali introdotte dal D.L. n. 73/2021 in favore degli under 36 che stipulano un atto di acquisto della “prima casa” tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022. Ricordiamo, infatti, che la legge di Bilancio 2022 ha prorogato di ulteriori sei mesi il termine originario del 30 giugno 2022 previsto dal decreto “Sostegni bis”.

La guida si conclude con una sezione dedicata alle risposte ai quesiti più frequenti in materia.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

DICHIARAZIONI

Dichiarazione precompilata 2022: pronti i modelli da inviare

Al via la dichiarazione precompilata 2022: dal 23 maggio è possibile visualizzare la propria dichiarazione nell’area riservata del sito dell’Agenzia Entrate, accedendo con Spid, CIE o CNS.

Dal prossimo 31 maggio 2022, invece, è possibile inviare la dichiarazione, accettandola così com’è o modificandola/integrandola.

Per chi presenta il 730 la stagione dichiarativa 2022 si chiuderà il 30 settembre 2022 e, per chi utilizza l’applicazione Redditi web, il 30 novembre.

Per la redazione della dichiarazione precompilata, l’Agenzia Entrate si serve di dati di fonte interna e di dati di fonte esterna.

Per i primi, si fa riferimento ai dati già presenti in Anagrafe tributaria, relativi alla situazione pregressa del contribuente e, cioè:

  • la presenza di eventuali crediti d’imposta di anni precedenti portati a nuovo o acconti d’imposta versati;
  • dati relativi alle spese pluriennali derivanti dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente;
  • redditi dei terreni e fabbricati reperibili dal catasto.

Vengono, altresì, utilizzate altre informazioni presenti nella banca dati dell’Anagrafe tributaria, quali ad esempio i versamenti e le compensazioni effettuate con il Mod. F24.

Dall’esterno, invece, arrivano altri dati fondamentali, quali:

  • quelli relativi ai redditi percepiti dal contribuente, ritenute subite e addizionali trattenute dal sostituto d’imposta;
  • spese detraibili e deducibili, sostenute dal contribuente durante l’anno.

Una volta consultato il Mod. 730 precompilato, è possibile scegliere una delle seguenti opzioni:

  1. accettare la dichiarazione precompilata e trasmetterla senza modifiche;
  2. modificare la dichiarazione e trasmetterla;
  3. rifiutare la dichiarazione precompilata e presentarla in via ordinaria.

 

Novità 2022

La novità di quest’anno della precompilata è rappresentata dalla possibilità di affidare la gestione della propria dichiarazione ad un familiare.

In particolare, sarà possibile conferire una procura al coniuge o a un parente (o affine) entro il quarto grado attraverso un apposito modello, disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia (Provvedimento 19 maggio 2022, n. 173217).

Il modello potrà essere inviato dal contribuente (rappresentato) direttamente online tramite i servizi telematici, allegando copia della carta d’identità del rappresentante oppure via pec a una qualsiasi direzione provinciale delle Entrate. Nel caso di trasmissione tramite pec di una scansione del documento cartaceo (ad esempio il modello di procura firmato su carta) e nel caso di presentazione presso uno sportello dell’Agenzia sarà necessario allegare copia della carta d’identità di entrambi, rappresentato e rappresentante. Qualora la persona a cui si intende affidare la gestione della propria dichiarazione non sia il coniuge né un parente entro il quarto grado, sarà comunque possibile conferire la procura presso un ufficio.

L’Agenzia delle Entrate, per accompagnare i cittadini nell’utilizzo della Precompilata 2022, ha pubblicato una guida, aggiornata a maggio 2022, con informazioni precise e dettagliate, ma semplici, per rendere più agevola la compilazione e l’invio della dichiarazione tramite la procedura online.

Dall’avvio della dichiarazione precompilata, il numero dei contribuenti che hanno effettuato direttamente l’invio dei modelli 730 e Redditi è cresciuto fino a toccare, nel 2021, quota 4,2 milioni, il triplo rispetto al 2015. In costante aumento è anche la percentuale dei 730 inviati senza modifiche, che lo scorso anno si è attestata al 22,3% del totale.

 

SOCIETÀ

L’importo del Diritto annuale camerale 2022

Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria. In particolare l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50%, a decorrere dall’anno 2017.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 429691 del 22 dicembre 2021, ha formalizzato le misure per il diritto annuale camerale per il 2022, confermando anche per quest’anno le aliquote e le fasce di fatturato, per le imprese che versano in base al fatturato e gli importi del diritto in misura fissa.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2022, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2022.

È inoltre disponibile sul sito internet dedicato la possibilità di:

  • consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
  • calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
  • effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

 

Soggetti obbligati

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:

  • le imprese individuali;
  • le società semplici;
  • le società commerciali;
  • le cooperative e le società di mutuo soccorso;
  • i consorzi e le società consortili;
  • gli enti pubblici economici;
  • le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
  • i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
  • società tra avvocati D.Lgs. n. 96/2001

iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.

A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l’iscrizione nel corso dell’anno.

Si segnala che anche per il 2022 è stata confermata la maggiorazione del 20% per il finanziamento di progetti strategici da parte delle Camere di Commercio, da applicare al montante ridotto del 50% per effetto della progressiva riduzione del gettito del diritto annuale.

 

Misure del diritto camerale 2022

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1º gennaio 2022, già ridotte del 50%, sono le seguenti:

Sede Unità
Imprese che pagano in misura fissa
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) € 44,00 € 8,80
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria € 100,00 € 20,00
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa
Società semplici non agricole € 100,00 € 20,00
Società semplici agricole € 50,00 € 10,00
Società tra avvocati previste dal D.lgs. N. 96/2001 € 100,00 € 20,00
Soggetti iscritti al REA € 15,00
Imprese con sede principale all’estero
Per ciascuna unità locale/sede secondaria € 55,00

 

Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1º gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:

 

SCAGLIONI DI FATTURATO ALIQUOTE
da euro a euro
0,00 100.000,00 200,00 (importo fisso)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00   0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00)

 

Unità 20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00

 

Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale.

Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari a € 100,00.

Inoltre, l’importo massimo da versare (40mila euro) è soggetto alla riduzione del 50%; di conseguenza, in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a 20mila euro.

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Giovedì 16 giugno 2022 IMU – Versamento Termine ultimo per il versamento della prima rata (o unica soluzione) dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2022. Possessori (es: proprietari e titolari di diritti reali) di immobili (comprese aree fabbricabili e terreni agricoli), ad esclusione dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali. Mod. F24 ovvero apposito bollettino di c/c postale.
Giovedì 30 giugno 2022 IMU – Presentazione dichiarazione Presentazione della dichiarazione IMU da parte dei soggetti che siano entrati in possesso o detenzione di nuovi immobili o i cui immobili abbiano avuto variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su beni immobili. Consegna diretta al Comune in cui è ubicato l’immobile;

A mezzo posta, con raccomandata A/R, in busta chiusa indirizzata all’Ufficio tributi del Comune competente;

Invio telematico con posta certificata (PEC).

Giovedì 30 giugno 2022 IRPEF e addizionali Versamento dell’imposta a saldo 2021 e del primo acconto 2022 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2022 PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PERSONE e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d’imposta). Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2022. Mod. F24
Giovedì 30 giugno 2022 IRES Versamento dell’imposta a saldo 2021 e del primo acconto 2022 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2022 SOGGETTI IRES) (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari). Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Mod. F24
Giovedì 30 giugno 2022 Diritto camerale Versamento diritto annuale 2022 Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro imprese. Mod. F24

 

Approfondisci

Newsletter MAGGIO 2022:

IN BREVE

  • Nuovi obblighi di fatturazione elettronica per forfetari e soggetti “minori” e sanzioni per chi rifiuta i pagamenti con POS
  • Dichiarazione IVA 2022: ravvedimento e sanzioni
  • Entro il 30 giugno l’autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid
  • Rottamazione-ter: entro il 9 maggio le rate in scadenza nel 2020
  • ISA: approvati i punteggi di affidabilità e le specifiche tecniche per l’acquisizione di ulteriori dati
  • Pronti i codici tributo per l’utilizzo del bonus gas e energia per le imprese
  • Credito d’imposta a favore delle imprese editrici: pronto il codice tributo da indicare in F24
  • Detrazioni e deduzioni Irpef per l’anno d’imposta 2021
  • Modello Redditi PF 2022: aggiornati modello e istruzioni
  • Intermediari e obblighi di sottoscrizione e conservazione delle dichiarazioni fiscali trasmesse
  • Beneficio prima casa: per il calcolo della “superficie utile complessiva” irrilevante il requisito dell’abitabilità
  • Piattaforma “Cessione crediti”: la guida dell’Agenzia Entrate
  • 5 per mille 2022: online l’elenco provvisorio delle Onlus

APPROFONDIMENTI

  • Dichiarazione IVA tardiva o omessa: ravvedimento e sanzioni
  • Le principali detrazioni e deduzioni delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2021

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 
 
 

 

IN BREVE

IVA, ADEMPIMENTI

Nuovi obblighi di fatturazione elettronica per forfetari e soggetti “minori” e sanzioni per chi rifiuta i pagamenti con POS

D.L. 30 aprile 2022, n. 36, art. 18

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (cd. decreto PNRR-2) sono entrati in vigore nuovi obblighi in materia di fatturazione elettronica a carico dei forfetari e dei cd. “soggetti minori” ed in materia di accettazione dei pagamenti con carte di debito e credito. L’art. 18 del decreto dispone in particolare che:

  • sono estesi, a decorrere dal 1° luglio 2022, gli obblighi di fatturazione elettronica ai soggetti attualmente esonerati, ai sensi dell’ 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ovvero:
  1. i soggetti rientranti nel “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;
  2. i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’ 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  3. le associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2, della Legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.

Restano esclusi dall’obbligo fino al 2024, i soggetti passivi che percepiscono ricavi e compensi non superiori a 25.000 euro.

Al riguardo si prevede inoltre che per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, non si applichino ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;

 

  • si applicheranno dal 30 giugno 2022 – anziché dal 1° gennaio 2023 – le sanzioni nei confronti dei soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti o prestazioni di servizi, anche professionali, che rifiutino di accettare un pagamento effettuato con carte di debito/credito tramite POS (sanzione fissa pari a 30 euro, cui si aggiunge il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico).

 

 

DICHIARAZIONI

Dichiarazione IVA 2022: ravvedimento e sanzioni

È scaduto il 2 maggio (il 30 aprile cade di sabato) il termine per l’invio della dichiarazione IVA 2022 riferita al periodo 2021.

È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza originaria, e quindi entro il 31 luglio 2022, versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.

La sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita da 250 euro a 2.000 euro, ridotta se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso

La violazione può essere sanata con ravvedimento operoso, e quindi versando una sanzione di importo ridotto a 25 euro (1/10 della sanzione ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.

Occorre inoltre versare anche le sanzioni per omesso versamento dell’imposta, se dovuta, pari al 15% dell’imposta, ridotte anch’esse per effetto del ravvedimento operoso.

Vedi l’Approfondimento

 

 

INCENTIVI, ADEMPIMENTI

Entro il 30 giugno l’autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 27 aprile 2022, n. 143438

Il 27 aprile 2022 è stato emanato il Provvedimento direttoriale n. 143438/2022 con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia Entrate. Sono stati definiti quindi le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali previsti.

L’adempimento è stato introdotto per attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste.

Devono inviare il modello tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel regime “ombrello”, di cui all’art. 1 , commi da 13 a 15, del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69).

L’adempimento non è obbligatorio nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’art. 1 del D.L. n. 41/2021. In quest’ultimo caso, la dichiarazione dev’essere comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente usufruiti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva presentata in precedenza.

Pertanto la dichiarazione dev’essere comunque presentata quando:

  • il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
  • il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
  • il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti richiesti, e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il massimale stabilito.

 

L’autodichiarazione dovrà essere inviata tra il 28 aprile e il 30 giugno 2022 tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia.

A tal fine il contribuente si può avvalere di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. Entro 5 giorni dall’invio sarà rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto della dichiarazione. In quest’ultimo caso, sarà comunque considerata tempestiva la dichiarazione trasmessa nuovamente entro i 5 giorni successivi alla comunicazione di scarto dell’Agenzia.

La dichiarazione dev’essere presentata anche dai contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 5, commi da 1 a 9, del D.L. n. 41/2021. Anche tali soggetti sono tenuti ad adempiere all’obbligo entro il 30 giugno o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

 

 

DEFINIZIONE AGEVOLATA, VERSAMENTI

Rottamazione-ter: entro il 9 maggio le rate in scadenza nel 2020

Agenzia delle Entrate-Riscossione, Comunicato Stampa 28 aprile 2022

La legge di conversione del Decreto “Sostegni-ter” (Legge n. 25/2022) ha fissato nuovi termini per considerare tempestivo il pagamento delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021 e per quelle del 2022.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha ricordato al riguardo che, entro il  30 aprile 2022, per mantenere i benefici della “Rottamazione-ter” si dovranno versare le rate in scadenza nel 2020. In particolare, entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020.

Per il termine del 30 aprile 2022, ha precisato l’Agenzia, sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119 del 2018.

Il pagamento dovrà quindi avvenire, considerando le scadenze che ricadono nei giorni festivi, quindi entro il 9 maggio 2022.

Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

 

 

DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO

ISA: approvati i punteggi di affidabilità e le specifiche tecniche per l’acquisizione di ulteriori dati

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 21 aprile 2022, n. 136193; Provvedimento 27 aprile 2022, n. 143350

Con Provvedimento n. 136193 del 21 aprile 2022 l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021. Tali dati sono direttamente utilizzati dai contribuenti interessati all’applicazione degli indici, oppure possono essere dagli stessi modificati in caso di errore.

Il provvedimento, in particolare, individua le specifiche tecniche con cui predisporre il file contenente:

  • l’elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati;
  • l’elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica, non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, risultano delegati alla richiesta dei dati in argomento.

Individuate inoltre le specifiche tecniche con cui sono resi disponibili i file contenenti gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli ISA applicabili per il periodo d’imposta 2021.

 

Con il Provvedimento n. 143350 del 27 aprile 2022, l’Agenzia Entrate ha poi individuato i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, cui sono riconosciuti i benefici premiali.

Vengono confermati i punteggi di affidabilità già previsti lo scorso anno necessari per beneficiare del regime premiale ai fini ISA. Viene altresì confermato il meccanismo che prevede l’accesso ai benefici anche valutando il punteggio dell’anno di applicazione congiuntamente a quello dell’anno precedente (calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021).

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Pronti i codici tributo per l’utilizzo del bonus gas e energia per le imprese

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 14 aprile 2022, n. 18/E

Con la Risoluzione n. 18/E del 14 aprile 2022 l’Agenzia delle Entrate ha istituito quattro codici tributo per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, introdotti con determinati provvedimenti legislativi, per compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

Si tratta, in particolare, dei seguenti codici tributo:

  • “6961” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”
  • “6962” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”
  • “6963” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”
  • “6964” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”

da utilizzare, tramite modello F24 e attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2022.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Credito d’imposta a favore delle imprese editrici: pronto il codice tributo da indicare in F24

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 22 aprile 2022, n. 19/E

Con la Risoluzione n. 19/E del 22 aprile 2022 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.

Il credito d’imposta, pari al 10% della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, è stato istituito nel 2020 dal decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) per le spese 2019 ed esteso poi a quelle 2020 dal decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021).

Il codice tributo è il seguente:

  • “6974” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite – art. 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”

da indicare nella sezione “Erario” del modello F24 (colonna “importi a credito compensati” oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”).

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

 

 

IRPEF

Detrazioni e deduzioni Irpef per l’anno d’imposta 2021

Ogni anno il contribuente “Persona Fisica” può usufruire di detrazioni e deduzioni.

Le detrazioni Irpef riducono l’imposta lorda del corrispondente periodo d’imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l’imposta lorda vengono perse.

Le deduzioni riguardano una serie di spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta si riduce.

Per il 2021 ricordiamo tra le principali detrazioni di cui potrà usufruire il contribuente la detrazione per le spese mediche, sopra la franchigia di 129,11 euro, nella misura del 19%. Al riguardo va tenuto presente che le spese che hanno diritto alla detrazione fiscale del 19%, sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, saranno detraibili solo se pagate con un sistema tracciabile, ad eccezione delle spese sostenute per acquistare medicinali e dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.

Vedi l’Approfondimento

 

 

DICHIARAZIONI

Modello Redditi PF 2022: aggiornati modello e istruzioni

Il 22 aprile 2022 l’Agenzia Entrate ha aggiornato il modello Redditi Persone fisiche 2022 e relative istruzioni.

Le modifiche si sono rese necessarie per recepire le ulteriori cause di esclusione dell’applicabilità degli ISA previste per contribuenti che, nel periodo d’imposta 2021, hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi ovvero dei compensi rispetto al periodo d’imposta 2019, oltre che per i soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, o che esercitano, in via prevalente le attività economiche contraddistinte da specifici codici attività.

 

 

DICHIARAZIONI

Intermediari e obblighi di sottoscrizione e conservazione delle dichiarazioni fiscali trasmesse

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 26 aprile 2022, n. 217

Con la Risposta n. 217 del 26 aprile 2022, indirizzata ad un intermediario abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali, l’Agenzia Entrate ha confermato quanto già indicato in precedenza, ossia:

  • l’assenza di un obbligo, in capo all’intermediario, di sottoscrizione della dichiarazione trasmessa e, in conseguenza, delle relative copie;
  • che le dichiarazioni sono pur sempre documenti fiscalmente rilevanti e la loro conservazione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente, anche quando si tratti di documenti informatici.

Il suddetto obbligo riguarda anche tutti gli altri documenti rilevanti ai fini tributari che gli intermediari trasmettono all’Agenzia Entrate o gestiscono in adempimento degli obblighi assunti nei confronti dei contribuenti.

Relativamente poi al periodo di conservazione delle copie delle dichiarazioni fiscali l’Agenzia Entrate, rinviando all’art. 3, comma 9-bis, del D.P.R. n. 322/1998 secondo il quale i soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni conservano copia di quelle trasmesse “per il periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”, chiarisce che, tale termine, non può essere inteso in maniera statica, ossia «il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione», ma come “termine per l’accertamento” del periodo d’imposta di riferimento.

Così, non solo esso troverà applicazione anche per dichiarazioni diverse da quelle sui redditi ma, altresì, per l’intero arco temporale necessario a tal fine, sia esso diminuito o maggiorato, rispetto a quello ordinario, in ragioni di peculiari previsioni normative, quali quella di cui all’art. 12 D.L. n. 78/2009 o altre, previste, ad esempio, dalla legislazione di emergenza necessaria a far fronte ad eventi imprevedibili come sismi, alluvioni o altri eventi eccezionali.

IMMOBILI, IMPOSTA DI REGISTRO

Beneficio prima casa: per il calcolo della “superficie utile complessiva” irrilevante il requisito dell’abitabilità

Cassazione, Ordinanza 21 aprile 2022, n. 12811

In tema di imposta di registro, la Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, nell’Ordinanza n. 12811 del 21 aprile 2022, si è espressa per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”. In proposito è stato chiarito che occorre fare riferimento alla nozione di “superficie utile complessiva”, in forza della quale è irrilevante il requisito dell’abitabilità” dell’immobile, mentre quello dell’utilizzabilità” degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione.

Di conseguenza, è legittima la revoca del beneficio qualora possano computarsi nella superficie “utile” i vani posti al piano seminterrato e il piano sottotetto-soffitta e un vano deposito di un immobile (in quel caso non abitabili perché non conformi ai parametri previsti dal regolamento edilizio), assumendo rilievo – in coerenza con l’apprezzamento dello stesso mercato immobiliare – la marcata potenzialità abitativa dello stesso.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Piattaforma “Cessione crediti”: la guida dell’Agenzia Entrate

Agenzia delle Entrate, “Guida all’utilizzo della Piattaforma cessione crediti”, Aprile 2022

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la “Guida all’utilizzo della Piattaforma cessione crediti”, che illustra le funzionalità della piattaforma, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia, tramite la quale i soggetti titolari di crediti d’imposta cedibili possono comunicare l’eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi.

Attraverso la Piattaforma si possono comunicare le cessioni:

  • dei crediti relativi alle detrazioni per lavori edilizi, per le quali i beneficiari hanno già optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (es. Superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche), di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno applicato gli sconti;
  • del Tax credit vacanze, di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a seguito dell’applicazione degli sconti ai propri clienti (art. 176 del D.L. n. 34 del 2020);
  • del credito d’imposta ACE (art. 19, comma 3, del D.L. n. 73 del 2021).

 

 

TERZO SETTORE

5 per mille 2022: online l’elenco provvisorio delle Onlus

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco provvisorio delle Onlus che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille per l’anno finanziario 2022 (anno d’imposta 2021). Parliamo di 160 enti, 29 dei quali già presenti nell’elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2022.

Entro il 10 maggio sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia l’elenco aggiornato delle Onlus che hanno richiesto di accedere al beneficio del 5 per mille per l’anno finanziario 2022.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

DICHIARAZIONI

Dichiarazione IVA tardiva o omessa: ravvedimento e sanzioni

È scaduto il 2 maggio (il 30 aprile cade di sabato) il termine per l’invio della dichiarazione IVA 2022 riferita al periodo 2021.

 

Dichiarazione tardiva

È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza originaria, e quindi entro il 31 luglio 2022, versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.

La sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita da 250 euro a 2.000 euro, ridotta se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso

La violazione può essere sanata con ravvedimento operoso, e quindi versando una sanzione di importo ridotto a 25 euro (1/10 della sanzione ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.

Occorre inoltre versare anche le sanzioni per omesso versamento dell’imposta, se dovuta, pari al 15% dell’imposta, ridotte anch’esse per effetto del ravvedimento operoso.

 

Dichiarazione omessa

Per gli invii delle dichiarazioni IVA oltre 90 giorni dalla scadenza del 2 maggio 2022 la dichiarazione IVA è considerata omessa ma ritenuta valida per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

Le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione della dichiarazione sono le seguenti:

  • nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale la sanzione dovuta va dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta;
  • se la presentazione della dichiarazione IVA oltre 90 giorni non prevede versamento delle imposte, la sanzione minima applicata non può essere inferiore a 250 euro, fino ad un massimo di 2.000 euro;
  • se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è pari al 60-120% dell’imposta non versata;
  • se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è pari al 120-240% dell’imposta non versata.

 

 

IRPEF

Le principali detrazioni e deduzioni delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2021

Ogni anno il contribuente “Persona Fisica” può usufruire di detrazioni e deduzioni.

Le detrazioni Irpef riducono l’imposta lorda del corrispondente periodo d’imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l’imposta lorda vengono perse.

Le deduzioni riguardano una serie di spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta si riduce.

Per il 2021 ricordiamo le principali detrazioni di cui potrà usufruire il contribuente:

  • Detrazione per il coniuge non separato legalmente nella misura di 800 euro fino a 15.000 euro di reddito; di 690 euro per un reddito tra 15.000 e fino a 40.000; di 690 euro per i redditi sopra i 40.000 euro inferiori a 80.000 euro. La detrazione è altresì aumentata di 10 euro se il reddito complessivo supera i 29.000 euro ma non oltre i 29.200 euro; 20 euro se il reddito complessivo è tra i 29.200 euro e 34.700 euro; 30 euro se è superiore a 34.700 ma inferiore a 35.000 euro; 20 euro se superiore a 35.000 euro ma inferiore a 35.100 euro; 10 euro, se il reddito è tra 35.100 e 35.200 euro;
  • Detrazione per figli a carico nella misura, per ogni figlio, di un importo pari a 1.220 euro per ogni figlio di età compresa tra 0 e 3 anni, di un importo pari a 950 euro per ogni figlio di età superiore ai 3 anni. La detrazione è aumentata a 1.350 euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni e a 1.620 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni. Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono aumentate di 200 euro per ciascun figlio. Il calcolo della detrazione per figli a carico avviene moltiplicando la detrazione base (950 euro per figli maggiori di 3 anni, 1.220 euro per figli minori di 3 anni) il reddito teorico (95.000) a cui si deve sottrarre il reddito complessivo. Il tutto va poi diviso per il reddito teorico di 95.000. Per ogni figlio successivo al primo il reddito teorico è aumentato di 15.000;
  • Detrazione per le spese mediche sopra la franchigia di 129,11 euro nella misura del 19%;
  • Detrazione per le spese funebri nella misura del 19%, sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;
  • Detrazione per le spese veterinarie sostenute per la cura degli animali domestici nella misura del 19%, con franchigia di 129,11 euro, fino ad un massimo di 550 euro;
  • Detrazione degli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto o la costruzione della prima casa nella misura del 19% fino a un massimo di 4.000 euro in caso di acquisto e fino a un massimo di 2.582,28 in caso di costruzione. Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi;
  • Detrazione per spese di assicurazione sulla vita e infortuni con durata non inferiore a 5 anni che non concedano una concessione di prestiti, nella misura massima di 530 euro (per i contratti con rischio di non autosufficienza il limite è 1.291,14 e, dal 2016, 750 euro per i premi assicurativi di rischio morte per disabili gravi);
  • Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 50% per un massimo di 96.000 ero di spese sostenute;
  • Detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro fino al 2020. Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 16.000 euro;
  • Detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici in misura (dal 50% al 65%, 70-75%, 80-85%) e limiti diversi a seconda della tipologia di intervento;
  • Detrazione per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità nella misura del 50% su un ammontare complessivo di 96.000 euro (la detrazione è elevata al 70% nel caso in cui la realizzazione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%);
  • Superbonus 110%, per spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi, effettuati su unità immobiliari residenziali e su parti comuni condominiali o di edifici in condominio. Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus). Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”). Gli interventi devono essere realizzati su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati), su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati), su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
  • Detrazione delle spese di istruzione per la frequenza della scuola dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente;
  • Detrazione delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
  • Detrazione per le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea di un’università situata in un comune diverso da quello di residenza per i canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo o per canoni relativi ai contratti di ospitalità. Per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un comune distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una provincia diversa. L’importo da indicare non può essere superiore a 2.633 euro e la detrazione si applica nella misura del 19%;
  • Detrazione per le spese per attività sportive praticate dai ragazzi con età compresa tra 5 e 18 anni inerenti all’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. L’importo massimo previsto per la detrazione è di 210 euro per figlio;
  • Detrazioni per i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale. L’importo massimo da indicare è di 1.000 euro;
  • Detrazione per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche ed altri eventi straordinari nella misura del 19%;
  • Detrazione del 30% per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS per un importo non superiore a 30.000 euro;
  • Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con qualsiasi contratto stipulato o rinnovato nella misura di 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 150 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
  • Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratto a canone concordato nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 247,90 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
  • Detrazione per contratti di locazione stipulati con giovani di età compresa tra 20 e 30 anni per unità immobiliare da destinare ad abitazione principale nella misura di 991,60 euro. La detrazione spetta per i primi 3 anni se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
  • Detrazione a favore dei lavoratori dipendenti che per motivi di lavoro trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo, nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro e 495,80 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro. La detrazione è prevista per i primi 3 anni.

 

ATTENZIONE: Si ricorda che le spese che hanno diritto alla detrazione fiscale del 19%, sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, saranno detraibili solo se pagate con un sistema tracciabile, ad eccezione delle spese sostenute per acquistare medicinali e dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.

 

Tra le deduzioni ricordiamo:

  • I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente pensionistico di appartenenza (anche per i famigliari fiscalmente a carico);
  • I contributi versati per il riscatto degli anni di università, quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, quelli versati al fondo dalle casalinghe;
  • I contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi pensione) e individuali (assicurazioni sulla vita) per un importo fino a 5.164,57 euro. La deduzione è estesa ai contributi a favore delle persone fiscalmente a carico aventi reddito insufficiente a consentire la deduzione dei contributi;
  • l’assegno periodico corrisposto al coniuge a seguito di separazione o divorzio, esclusi però gli importi destinati al mantenimento dei figli;
  • le spese sostenute dai disabili per prestazioni del medico generico, acquisto di medicinali, assistenza specifica, operatori dedicati all’assistenza diretta della persona;
  • il 50% delle le spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri;
  • i contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari per un importo massimo pari a 1.549,37 euro.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 23 maggio 2022 Accesso alle dichiarazioni precompilate L’Agenzia Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione precompilata. Contribuenti, CAF/professionisti, sostituti d’imposta Tramite i canali telematici dell’Agenzia Entrate.
Martedì 31 maggio 2022 Liquidazioni periodiche IVA – LIPE Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al I trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematico

 

 

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