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Newsletter MAGGIO 2023:

Newsletter MAGGIO 2023:

IN BREVE
  • Proroga al 30 giugno 2023 per la “Rottamazione-quater”
  • Dichiarazione IVA 2023 tardiva entro il 31 luglio
  • Conciliazione agevolata controversie tributarie: tutti i chiarimenti
  • Crediti da bonus edilizi residui: la scelta della rateizzazione lunga dal 2 maggio
  • Le regole per la certificazione SOA per la fruizione dei bonus edilizi
  • Credito d’imposta investimenti pubblicitari incrementali anno 2022: approvato l’elenco degli ammessi
  • Approvato il Ddl annuale per il mercato e la concorrenza
  • Detrazioni e deduzioni Irpef per l’anno d’imposta 2022
  • Precompilata 2023 consultabile online dal 2 maggio
  • ISEE precompilato: al via il nuovo Portale unico
  • Bonus vista: le richieste a partire dal 5 maggio su piattaforma dedicata
  • Pubblicati gli elenchi delle Onlus che hanno richiesto l’accesso al 5 per mille 2023
  • Approvato il nuovo regolamento per la tenuta del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
APPROFONDIMENTI
  • Dichiarazione IVA 2023: ravvedimento e sanzioni
  • Le principali detrazioni e deduzioni delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2022

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Proroga al 30 giugno 2023 per la “Rottamazione-quater”

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comunicato stampa 21 aprile 2023

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con un comunicato stampa del 21 aprile 2023, ha preannunciato la prossima proroga di alcuni termini riferiti alla cosiddetta “Rottamazione-quater”.

Prorogato dal 30 aprile al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione delle dichiarazioni di adesione alla “Rottamazione-quater” delle cartelle, prevista dalla legge di Bilancio 2023.

Differito, di conseguenza, al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno) il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate – Riscossione trasmetterà a coloro che hanno presentato le istanze di adesione, la comunicazione delle somme che dovranno versare per il perfezionamento della definizione agevolata.

Una prossima disposizione stabilirà inoltre che la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) slitterà al 31 ottobre 2023.

 

 

DICHIARAZIONI

Dichiarazione IVA 2023 tardiva entro il 31 luglio

È scaduto il 2 maggio il termine per l’invio della dichiarazione IVA 2023 riferita al periodo d’imposta 2022.

È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza e quindi entro il 31 luglio 2023 versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.

Vedi l’Approfondimento

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Conciliazione agevolata controversie tributarie: tutti i chiarimenti

Agenzia delle Entrate, Circolare 19 aprile 2023, n. 9/E

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 9/E/2023, con le istruzioni per i contribuenti che intendono accedere alla conciliazione agevolata prevista dall’art. 1, commi da 206 a 212, della legge di Bilancio 2023 nell’ambito della tregua fiscale.

I chiarimenti, in particolare, riguardano la procedura conciliativa “fuori udienza” che permette di definire, con un abbattimento delle sanzioni a 1/18 del minimo e l’ulteriore beneficio di una rateazione in 5 anni, le controversie tributarie pendenti davanti alle Corti di giustizia tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, che hanno ad oggetto atti impositivi.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 34/2023, la procedura conciliativa “fuori udienza” è applicabile alle controversie fiscali pendenti al 15 febbraio 2023, mentre il termine per la sottoscrizione dell’accordo è prorogato al 30 settembre 2023.

Con riferimento alla pendenza della lite, l’Agenzia delle Entrate ritiene sufficiente che, alla data indicata dal legislatore, sia stata effettuata la notifica del ricorso alla controparte. Per la definizione della lite mediante conciliazione agevolata, di conseguenza, non è richiesto che al 15 febbraio 2023 ricorra anche l’ulteriore presupposto della costituzione in giudizio, che dovrà comunque essere effettuata nei termini di legge.

Nella circolare viene inoltre precisato che, qualora gli importi pagati a titolo di riscossione provvisoria siano di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto per la conciliazione agevolata, il contribuente può ottenere il rimborso della differenza.

 

 

AGEVOLAZIONI

Crediti da bonus edilizi residui: la scelta della rateizzazione lunga dal 2 maggio

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 18 aprile 2023, n. 2023/132123

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento che definisce le modalità per la fruizione in 10 rate annuali dei crediti non ancora utilizzati derivanti da cessione o sconto in fattura relativi alle detrazioni per superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche, come previsto dal decreto “Aiuti-quater” (art. 9, comma 4, D.L. n. 176/2022).

Dal 2 maggio 2023 i soggetti titolari di crediti da superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche (imprese edilizie, banche e altri cessionari) potranno comunicare la scelta per la rateizzazione lunga utilizzando la nuova funzionalità web all’interno della “Piattaforma cessione crediti”. Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale dei titolari dei crediti.

La rateizzazione lunga si applica ai crediti d’imposta relativi a interventi agevolati con superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di quest’anno.

 

 

AGEVOLAZIONI

Le regole per la certificazione SOA per la fruizione dei bonus edilizi

Agenzia delle Entrate, Circolare 20 aprile 2023, n. 10/E

L’art. 10-bis del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 prevede che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali per interventi edilizi di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro debba essere affidata a imprese che siano in possesso della certificazione SOA, rilasciata dall’ANAC, che attesta che l’impresa sia in possesso dei requisiti idonei in relazione alla categoria di lavorazione che deve essere svolta, quali l’idoneità professionale, un’adeguata capacità economica e finanziaria, nonché idonee capacità tecniche e professionali.

La certificazione è necessaria ai fini della partecipazione alle gare di appalto pubbliche, per il riconoscimento degli incentivi fiscali del superbonus e della cessione/sconto in fattura.

Con la circolare n. 10/E del 20 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, l’esecuzione dei lavori deve essere affidata:

  • a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023 (comma 1):
    • a imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione SOA;
    • a imprese che, al momento della firma del contratto di appalto o subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione;
  • a decorrere dal 1° luglio 2023 (comma 2):
    • esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione SOA.

 

 

INCENTIVI

Credito d’imposta investimenti pubblicitari incrementali anno 2022: approvato l’elenco degli ammessi

Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Provvedimento 20 aprile 2023

È stato approvato e pubblicato l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2022.

Nell’elenco, allegato al Provvedimento di approvazione del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 20 aprile 2023, sono indicati i singoli importi potenzialmente fruibili da ciascun soggetto, come risultanti dalle comunicazioni pervenute dall’Agenzia delle Entrate.

La fruizione del credito è subordinata alla verifica preventiva, da parte delle imprese, di non aver superato nel triennio i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis.

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.

Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 41/E dell’8 aprile 2019.

 

 

IMPRESE

Approvato il Ddl annuale per il mercato e la concorrenza

Ministero delle imprese e del made in Italy, Comunicato stampa 20 aprile 2023

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 30 del 20 aprile 2023 ha approvato, con procedura di urgenza, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, che si inserisce nel quadro delle misure e degli interventi di attuazione del PNRR.

Il testo modifica la disciplina relativa ai piani di sviluppo della rete di trasmissione dell’energia elettrica e le disposizioni sul trasporto e sull’efficienza della rete di distribuzione del gas, con l’individuazione nell’“impresa maggiore di trasporto” del gas (attualmente SNAM) del soggetto tenuto alla trasmissione dei piani decennali di sviluppo della rete, e con la modifica della procedura per l’approvazione del piano decennale di sviluppo della rete elettrica (predisposto da Terna).

Il Ddl prevede inoltre la promozione dell’utilizzo dei “contatori intelligenti” ponendo anche obblighi in tal senso in capo alle imprese distributrici; i dati rilevati dai contatori di luce e gas potranno essere messi a disposizione, su richiesta dei clienti, a soggetti terzi per confrontare i prezzi.

Viene attribuito all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) il potere di fissare i prezzi del teleriscaldamento.

Si introduce la definizione di “infrastruttura di cold ironing”, quale insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma per l’erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto e si chiarisce che il servizio è considerato di interesse economico generale, con la previsione di uno sconto sulle componenti tariffarie a favore degli utilizzatori finali.

Si stabilisce che l’assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio al dettaglio su aree pubbliche avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica, ispirate a principi di par condicio e trasparenza, salvaguardando comunque gli interessi degli attuali concessionari e dei lavoratori da questi impiegati, valorizzando i requisiti dimensionali della categoria della microimpresa e fissando il numero massimo di concessioni di cui ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore. Si fissa in 10 anni la durata massima della concessione.

Si prevede che i procedimenti di rinnovo delle concessioni che erano in scadenza al 31 dicembre 2020, non conclusi alla data di entrata in vigore della legge, debbano essere chiusi entro i sei mesi successivi, con assegnazione della concessione secondo quanto previsto dalla normativa in vigore alla scadenza e, quindi, per una durata di 12 anni.

Le concessioni non interessate dai procedimenti di rinnovo di cui al paragrafo precedente hanno validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l’eventuale maggior durata prevista.

Sono semplificate le procedure per le vendite promozionali, consentendo l’invio di una comunicazione unica nel caso di esercizi ubicati in comuni diversi e tenendo a disposizione delle autorità di controllo la relativa documentazione, in forma cartacea o visionabile da web all’indirizzo internet indicato dall’esercente.

Si amplia da 45 a 90 giorni il termine entro il quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) deve comunicare, alle imprese interessate e al Ministero delle imprese e del made in Italy, le proprie conclusioni di merito sulle operazioni di concentrazione di imprese (fusione, acquisizione di azioni, costituzione di new-co) soggette a comunicazione preventiva che ritiene suscettibili di essere vietate.

Si individua l’AGCM quale autorità nazionale competente in materia di mercati equi e contendibili nel settore digitale, in relazione ai servizi di piattaforma di base (es. servizi di intermediazione online, motori di ricerca, social network). All’Autorità si attribuiscono, anche in tale ambito, i poteri di indagine previsti in materia di concorrenza e quelli sanzionatori.

 

 

IRPEF

Detrazioni e deduzioni Irpef per l’anno d’imposta 2022

Ogni anno il contribuente “Persona Fisica” può usufruire di detrazioni e deduzioni.

Le detrazioni IRPEF riducono l’imposta lorda del corrispondente periodo d’imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l’imposta lorda vengono perse.

Le deduzioni riguardano una serie di spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta si riduce.

Si ricorda che dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico di cui all’art. 12 del TUIR spettano solo per i figli con 21 anni o più. Per i figli di età inferiore, esse sono state sostituite dall’assegno unico che è erogato dall’INPS a seguito di apposita richiesta.

Vedi l’Approfondimento

 

 

DICHIARAZIONI

Precompilata 2023 consultabile online dal 2 maggio

Da martedì 2 maggio la dichiarazione precompilata 2023 sarà consultabile online, mentre dallo scorso 20 aprile è già possibile delegare un familiare o una persona di fiducia a gestire la propria precompilata e a utilizzare gli altri servizi online anche via web o in videochiamata.

In particolare, dal 2 maggio saranno disponibili la dichiarazione dei redditi precompilata riferita all’anno d’imposta precedente e l’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l’Agenzia delle Entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti e relative fonti informative.

Il 730 precompilato dovrà invece essere inviato entro il 2 ottobre 2023, mentre il modello Redditi (e il modello Redditi correttivo del 730) entro il 30 novembre 2023.

 

 

IRPFE

ISEE precompilato: al via il nuovo Portale Unico

INPS, Messaggio 11 aprile 2023 n. 1345

Nell’ambito del PNRR, l’INPS ha previsto la semplificazione della presentazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) attraverso il progetto “ISEE Precompilato”.

L’Istituto, con Messaggio n. 1345 dell’11 aprile ha comunicato che è disponibile il nuovo Portale Unico ISEE, che ha unificato le varie modalità di acquisizione dell’ISEE precompilato e non precompilato in un unico punto di accesso, sostituendo tutti i portali preesistenti.

Nel nuovo portale, oltre alle istruzioni per la compilazione dell’ISEE, sono state introdotte alcune semplificazioni procedurali che ne renderanno più agevole il rilascio, privilegiando l’uso della modalità precompilata.

 

 

AGEVOLAZIONI

Bonus vista: le richieste a partire dal 5 maggio su piattaforma dedicata

È attiva sul sito internet del Ministero della Salute la piattaforma dedicata (www.bonusvista.it) per richiedere il “Bonus vista”, un contributo del valore di 50 euro per l’acquisto o il rimborso di occhiali da vista o lenti a contatto correttive dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023.

Il bonus può essere richiesto una sola volta per ogni membro di un nucleo familiare con ISEE non superiore a 10 mila euro.

A partire dalle ore 12:00 del prossimo 5 maggio è possibile richiedere il Bonus vista sia come voucher da spendere presso gli esercizi commerciali accreditati sia come rimborso per un acquisto già effettuato.

Gli esercenti che vogliano accreditare la propria attività commerciale possono già effettuare la registrazione sul sito bonusvista.it.

I requisiti richiesti per ottenere il bonus sono:

  • Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), riferita a un ISEE non superiore a 10 mila euro, SPID di livello 2 o superiore oppure Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta nazionale dei servizi (CNS);
  • gli estremi della fattura o della documentazione commerciale, in caso di rimborso.

 

 

AGEVOLAZIONI

Pubblicati gli elenchi delle Onlus che hanno richiesto l’accesso al 5 per mille 2023

Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/elenco-iscritti-onlus-2023) è stato pubblicato l’elenco delle Onlus e delle Asd che hanno presentato l’istanza di accreditamento per accedere al beneficio del 5 per mille per l’anno finanziario 2023 (anno d’imposta 2022).

È possibile consultare l’elenco pubblicato attraverso il motore di ricerca presente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (area 5 per mille – www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/domanda+5+per+mille/2023/motore.htm) cercando per denominazione, codice fiscale o provincia.

Le scadenze:

  • entro il 2 maggio il legale rappresentante dell’ente o un suo incaricato munito di formale delega poteva richiedere la correzione degli eventuali errori anagrafici alla Direzione Regionale dell’Agenzia territorialmente competente;
  • entro il 10 maggio sarà pubblicata la versione aggiornata dell’elenco, con l’anagrafica corretta.

 

 

TERZO SETTORE

Approvato il nuovo regolamento per la tenuta del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, Decreto 30 marzo 2023

La Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per lo Sport) ha approvato il nuovo Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.

Il Registro, tenuto dal Dipartimento per lo Sport e gestito da Sport e Salute SpA, sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il Coni.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

DICHIARAZIONI

Dichiarazione IVA 2023: ravvedimento e sanzioni

È scaduto il 2 maggio il termine per l’invio della dichiarazione IVA 2023 riferita al periodo d’imposta 2022.

È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza e quindi entro il 31 luglio 2023 versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.

La sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita da 250 euro a 2.000 euro, ridotta se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso.

La violazione può essere sanata con ravvedimento operoso, e quindi versando una sanzione di importo ridotto a 25 euro (1/10 della sanzione ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.

Occorre inoltre versare anche le sanzioni per omesso versamento dell’imposta, se dovuta, pari al 15% dell’imposta, ridotte anch’esse per effetto del ravvedimento operoso.

Per gli invii delle dichiarazioni IVA oltre 90 giorni dalla scadenza del 2 maggio 2022 la dichiarazione IVA è considerata omessa ma ritenuta valida per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale la sanzione dovuta va dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta.

Se la presentazione della dichiarazione IVA oltre 90 giorni non prevede versamento delle imposte, la sanzione minima applicata non può essere inferiore a 250 euro, fino ad un massimo di 2.000 euro.

Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è pari al 60-120% dell’imposta non versata.

Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è pari al 120-240% dell’imposta non versata.

 

 

IRPEF

Le principali detrazioni e deduzioni delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2022

Ogni anno il contribuente “Persona Fisica” può usufruire di detrazioni e deduzioni.

Le detrazioni IRPEF riducono l’imposta lorda del corrispondente periodo d’imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l’imposta lorda vengono perse.

Le deduzioni riguardano una serie di spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta si riduce.

Per il 2022 ricordiamo le principali detrazioni di cui potrà usufruire il contribuente:

  • Detrazione per il coniuge non separato legalmente nella misura di 800 euro fino a 15.000 euro di reddito, di 690 euro per un reddito tra 15.000 e fino a 40.000, di 690 euro per i redditi sopra i 40.000 euro inferiori a 80.000 euro. La detrazione è altresì aumentata di 10 euro se il reddito complessivo supera i 29.000 euro ma non i 29.200 euro, 20 euro se il reddito complessivo è tra i 29.200 euro e 34.700 euro, 30 euro se è superiore a 34.700 ma inferiore a 35.000 euro, 20 euro se superiore a 35.000 euro ma inferiore a 35.100 euro, 10 euro, se il reddito è tra 35.100 e 35.200 euro;
  • Detrazione per figli a carico, dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico di cui all’art. 12 del TUIR spettano solo per i figli con 21 anni o più. Per i figli di età inferiore, esse sono state sostituite dall’assegno unico che è erogato dall’INPS a seguito di apposita richiesta. Chi presta l’assistenza fiscale determinerà l’ammontare delle detrazioni spettanti per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022 secondo le vecchie regole e applicherà le nuove regole per determinare l’ammontare delle detrazioni spettanti per il periodo dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022. Dal 1° marzo 2022 non spetta più la maggiorazione di 200 euro per ciascun figlio prevista per le famiglie con più di tre figli; inoltre, non spetta più l’ulteriore detrazione di 1.200 euro prevista per le famiglie con più di 4 figli. Per il riconoscimento delle predette detrazioni per i primi due mesi del 2022, si terrà conto anche dei figli nati da marzo a dicembre 2022. Dal 1° marzo 2022 non sono più riconosciute le maggiorazioni previste per i figli con disabilità poiché anche queste maggiorazioni sono sostituite dall’assegno unico e, in questo caso, anche per i figli con 21 anni o più. Nel caso in cui non si avesse diritto alla detrazione per i figli a carico, ad esempio perché il primo figlio è nato a maggio 2022, non viene meno la necessità di indicare i dati dei figli nel prospetto dei familiari a carico poiché questi dati sono necessari per riconoscere le altre agevolazioni previste per i figli a carico. Si rammenta che per i figli non è mai possibile fruire delle detrazioni previste per gli altri familiari a carico;
  • Detrazione per le spese mediche sopra la franchigia di 129,11 euro nella misura del 19%;
  • Detrazione per le spese funebri, nella misura del 19%, sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;
  • Detrazione per le spese veterinarie sostenute per la cura degli animali domestici nella misura del 19% con franchigia di 129,11 euro, fino ad un massimo di 550 euro;
  • Detrazione degli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto o la costruzione della prima casa nella misura del 19% fino a un massimo di 4.000 euro in caso di acquisto e fino a un massimo di 2.582,28 in caso di costruzione. Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi;
  • Detrazione per spese di assicurazione sulla vita e infortuni, con durata non inferiore a 5 anni che non concedano una concessione di prestiti, nella misura massima di 530 euro (per i contratti con rischio di non autosufficienza il limite è 1.291,14 e dal 2016 750 euro per i premi assicurativi di rischio morte per disabili gravi);
  • Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 50% per un massimo di 96.000 euro di spese sostenute;
  • Detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro fino al 2020. Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 16.000 euro. Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 10.000 euro;
  • Detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici in misura (dal 50% al 65%, 70-75%, 80-85%) e limiti diversi a seconda della tipologia di intervento;
  • Detrazione per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, nella misura del 50% su un ammontare complessivo di 96.000 euro (la detrazione è elevata al 70% nel caso in cui la realizzazione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%);
  • Detrazione delle spese per la frequenza della scuola dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente;
  • Detrazione delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
  • Detrazione per le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea di un’università situata in un comune diverso da quello di residenza per i canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo o per canoni relativi ai contratti di ospitalità. Per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un comune distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una provincia diversa. L’importo da indicare non può essere superiore a 2.633 euro e la detrazione si applica nella misura del 19%;
  • Detrazione per le spese per attività sportive praticate dai ragazzi con età compresa tra 5 e 18 anni inerenti all’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. L’importo massimo previsto per la detrazione è di 210 euro per figlio;
  • Detrazioni per i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale. L’importo massimo da indicare è di 1.000 euro;
  • Detrazione per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche ed altri eventi straordinari nella misura del 19%;
  • Detrazione del 30% per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS per un importo non superiore a 30.000 euro;
  • Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con qualsiasi contratto stipulato o rinnovato nella misura di 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 150 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
  • Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratto a canone concordato nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 247,90 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
  • Detrazione per contratti di locazione stipulati con giovani di età compresa tra 20 e 30 anni per unità immobiliare da destinare ad abitazione principale nella misura di 991,60 euro. La detrazione spetta per i primi 3 anni se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
  • Detrazione a favore dei lavoratori dipendenti che per motivi di lavoro trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo, nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro e 495,80 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro. La detrazione è prevista per i primi 3 anni.

 

ATTENZIONE: Sempre in tema di novità si ricorda che le spese che hanno diritto alla detrazione fiscale del 19%, sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, sono detraibili solo se pagate con un sistema tracciabile, ad eccezione delle spese sostenute per acquistare medicinali e dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.

 

Tra le deduzioni ricordiamo:

  • i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente pensionistico di appartenenza (anche per i familiari fiscalmente a carico);
  • i contributi versati per il riscatto degli anni di università, quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, quelli versati al fondo dalle casalinghe;
  • i contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi pensione) e individuali (assicurazioni sulla vita) per un importo fino a 5.164,57 euro. La deduzione è estesa ai contributi a favore delle persone fiscalmente a carico aventi reddito insufficiente a consentire la deduzione dei contributi;
  • l’assegno periodico corrisposto al coniuge a seguito di separazione o divorzio, esclusi però gli importi destinati al mantenimento dei figli;
  • le spese sostenute dai disabili per prestazioni del medico generico, acquisto di medicinali, assistenza specifica, operatori dedicati all’assistenza diretta della persona;
  • il 50% delle le spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri;
  • i contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari per un importo massimo pari a 1.549,37 euro.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Mercoledì 31 maggio 2023 Liquidazioni periodiche IVA – LIPE Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al I trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematico

 

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