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Newsletter LUGLIO 2020:

 

IN BREVE
  • Proroga al 20 luglio dei termini dei versamenti di giugno per i contribuenti ISA e i forfetari
  • Dal 1° luglio bonus fiscale per le commissioni POS e limite al contante
  • Ecobonus e Sismabonus: detrazione per tutti gli immobili d’impresa
  • Agenzia Entrate-Riscossione: chiarimenti sulle disposizioni del Decreto “Rilancio”
  • Applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2019
  • Scadenza IMU e ravvedimento operoso
  • Le responsabilità fiscale per i crediti d’imposta ceduti ricade sempre sul cedente
  • Pronte le regole operative per il “Bonus Vacanze”
  • Contributo per il funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’anno 2020
  • Il Fondo Nazionale Innovazione è operativo: dotazione di oltre 1 miliardo in favore delle start-up
  • Start-up innovative: comunione legale e bonus per investimenti

 

APPROFONDIMENTI
  • Bonus fiscale dal 1° luglio per le commissioni POS e limite al contante
  • Sanzioni e ravvedimento operoso IMU

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Proroga al 20 luglio dei termini dei versamenti di giugno per i contribuenti ISA e i forfetari

D.P.C.M. 27 giugno 2020

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020 il D.P.C.M. 27 giugno 2020, con il quale viene disposto il differimento al 20 luglio 2020 dei versamenti delle imposte e dei contributi che derivano dal modello Redditi 2020.

Il D.P.C.M. proroga il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, nonchè dell’Irap ove non sussistano le condizioni per l’applicazione dell’art. 24 del D.L. n. 34/2020, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno è prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi. Si potrà pagare entro il 20 agosto con maggiorazione dello 0,40%.

Il differimento è legato agli ISA, e di conseguenza non riguarda la generalità dei contribuenti. Quindi, i soggetti non titolari di partita IVA, che non siano “collegati” ad un qualche soggetto che può godere della proroga, non potranno avvalersi di questi 20 giorni aggiuntivi.

 

Risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in oggetto:

  • applicano il regime forfetario agevolato;
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA;
  • i soggetti i cui dichiarativi dipendono da quello di un contribuente che si giova della proroga.

Ricordiamo infine che per le società di capitali e i soggetti IRES, la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio:

  • se l’approvazione del bilancio avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2019, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2020 (20 luglio per i soggetti ISA);
  • se l’approvazione del bilancio avviene entro il 180° giorno successivo al 31 dicembre 2019 (come previsto, quest’anno, anche dall’art. 106, del D.L. n. 18/2020 “Cura Italia”), il termine per il versamento delle imposte coincide con l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio: se l’approvazione avviene nel mese di maggio, il termine coincide con il 30 giugno 2020 mentre se l’approvazione avviene nel mese di giugno, il termine coincide con il 31 luglio 2020;
  • se il bilancio dell’esercizio 2019 non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2019, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 31 luglio 2020.

 

 

AGEVOLAZIONI, ADEMPIMENTI

Dal 1° luglio bonus fiscale per le commissioni POS e limite al contante

Per commercianti e professionisti, scatta dal 1° luglio 2020 il credito d’imposta del 30% sulle transazioni tracciabili; dalla stessa data, scende a 2.000 euro il limite di utilizzo del contante.

Scopo della normativa, introdotta dal decreto fiscale D.L. n. 124/2019 collegato alla legge di Bilancio 2020, è quello di incentivare l’impiego di mezzi di pagamento diversi dal contante.

In particolare, è stato istituito, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte e professioni con ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro, un credito d’imposta sulle commissioni addebitate dagli intermediari per le transazioni elettroniche effettuate dai consumatori dal 1° luglio 2020.

Inoltre è stato fissato, sempre con decorrenza dal 1° luglio 2020, a 2.000 euro il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro liquido fra soggetti diversi; attualmente il limite è fissato a 3.000 euro.

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI

Ecobonus e Sismabonus: detrazione per tutti gli immobili d’impresa

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 25 giugno 2020, n. 34

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 25 giugno 2020, n. 34 ha precisato che, così come la detrazione fiscale riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica, cosiddetto “ecobonus”, spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di tali immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”, tale conclusione opera anche con riferimento al “sismabonus”, cioè alla detrazione riconosciuta per gli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa.

Quindi, per entrambe le tipologie di incentivo sono fiscalmente agevolati gli interventi eseguiti dai titolari di reddito d’impresa sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione.

Devono quindi ritenersi superate le indicazioni fornite con precedenti documenti di prassi.

 

 

VERSAMENTI E RISCOSSIONE

Agenzia Entrate-Riscossione: chiarimenti sulle disposizioni del Decreto “Rilancio”

Agenzia Entrate-Riscossione, FAQ Decreto Rilancio

Sul sito internet dell’Agenzia Entrate-Riscossione sono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti (FAQ) relative alle nuove disposizioni introdotte dal D.L. n. 34/2020 (Decreto “Rilancio”) in materia di riscossione.

Come noto, l’art. 154, lettera a), del citato decreto n. 34/2020 ha differito al 31 agosto 2020 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. Sono infatti sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo al 31 agosto 2020.

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2020 e, per i relativi pagamenti, si potrà anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero, chiarisce l’Agenzia, è opportuno presentare la domanda di rateizzazione entro il 30 settembre 2020.

 

 

ACCERTAMENTO, DICHIARAZIONI

Applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2019

Agenzia delle Entrate, Circolare 16 giugno 2020, n. 16/E

L’Agenzia delle Entrate, tramite la Circolare 16 giugno 2020, n. 16/E, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2019.

Il documento illustra le novità più rilevanti e riporta come trattare gli i “ulteriori dati” rispetto a quelli inclusi nei modelli, i cosiddetti dati “pre-calcolati” resi disponibili dall’Agenzia Entrate.

A titolo di esempio, nel caso in cui i beni acquistati usufruendo delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 1, commi 91 e 92, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) vengano ceduti a titolo oneroso, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione, la variazione fiscale in aumento relativa al recupero delle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte in virtù del superammortamento dovrà essere indicata nel rigo F05 “Altri proventi e componenti positivi” dei modelli ISA.

Oppure, nel caso del socio amministratore di un’impresa che è anche dipendente della stessa, le relative informazioni confluiscono soltanto nel rigo “Soci amministratori” del quadro A, indipendentemente dalla natura del rapporto intrattenuto con la società (collaborazione coordinata e continuativa, lavoro dipendente, altri rapporti).

 

 

TRIBUTI LOCALI

Scadenza IMU e ravvedimento operoso

Il 16 giugno 2020 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU. È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso.

In particolare, per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU, il D.Lgs. n. 158/2015 prevede all’art. 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI

Le responsabilità fiscale per i crediti d’imposta ceduti ricade sempre sul cedente

L’art. 122 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), prevede la possibilità di cedere, anche a istituti di credito e altri intermediari finanziari:

  • il credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’art. 65 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto “Cura Italia”);
  • il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art. 28 del decreto Rilancio;
  • il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 del decreto Rilancio;
  • il credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’art. 125 del decreto Rilancio.

In caso di cessione:

  • la responsabilità per l’esistenza del credito ricade comunque solo in capo al cedente;
  • il cessionario risponde solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

 

È un principio consolidato. Anche con riferimento alle cessioni dei crediti d’imposta da Ecobonus e Sismabonus, l’Amministrazione finanziaria aveva ribadito che a seguito della cessione del credito avrebbe effettuato controlli:

  • al cedente per contestare una eventuale mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione d’imposta. In tal caso l’Amministrazione Finanziaria provvede al recupero del credito corrispondente nei confronti del cedente, maggiorato di interessi e sanzioni;
  • al cessionario per contestare una eventuale indebita fruizione, anche parziale, del credito. In tal caso l’Amministrazione Finanziaria provvede al recupero del relativo importo nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.

Ecco perché, anche in previsione dell’imminente avvio dell’Ecobonus al 110%, è importante rivolgersi sempre ad un consulente di fiducia.

 

 

AGEVOLAZIONI

Pronte le regole operative per il “Bonus Vacanze”

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 17 giugno 2020, n. 237174; Risoluzione 25 giugno 2020, n. 33/E

Il 17 giugno 2020 è stato emanato il Provvedimento n. 237174/2020, con il quale l’Agenzia Entrate, in attuazione dell’art. 176 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), chiarisce la disciplina relativa al cosiddetto tax credit vacanze, fornendo le istruzioni sulle modalità per richiedere, attivare e utilizzare il bonus.

L’agevolazione è destinata ai nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed&breakfast.

Il bonus vacanze potrà essere fruito dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Il credito spetta nelle seguenti misure:

COMPOSIZIONE del NUCLEO FAMILIARE MISURA MASSIMA del CREDITO
1 persona 150 euro
2 persone 300 euro
3 o più persone 500 euro

La domanda potrà essere presentata dal 1° luglio 2020 da parte di uno qualunque dei componenti del nucleo familiare mediante l’applicazione per dispositivi mobili denominata “IO”, resa disponibile da PagoPA Spa, accessibile tramite SPID o la Carta di identità elettronica (CIE).

La verifica dei requisiti e gli adempimenti conseguenti sarà effettuata da PagoPA Spa, che successivamente invierà al soggetto richiedente un messaggio contenente l’esito dell’istanza. In caso di esito positivo della verifica, sarà generato un codice univoco e un QR-code che potranno essere utilizzati, alternativamente, per la fruizione dello sconto. L’Agenzia Entrate, a sua volta, confermerà il riconoscimento dell’agevolazione, comunicando il codice univoco e il QR-code nonché l’importo massimo dell’agevolazione spettante.

Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore.

Il credito può essere fruito nella misura dell’80%, d’intesa con il fornitore, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e nella misura del restante 20%, come detrazione Irpef dovuta per il 2020, in sede di dichiarazione dei redditi (soltanto da soggetto intestatario della fattura o scontrino/ricevuta fiscale).

Sia lo sconto che la detrazione sono utilizzabili da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto richiedente. In particolare, può fruirne il soggetto che risulta intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore. Lo sconto potrà essere utilizzato dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Il beneficiario (o un altro componente del suo nucleo familiare) può recuperare il bonus in 2 modi:

  • in detrazione, con la dichiarazione dei redditi che sarà presentata nel 2021;
  • come sconto, entro il 31 dicembre 2020, in una struttura situata sul territorio nazionale che aderisce all’iniziativa.

La struttura alberghiera può a sua volta recuperare lo sconto in 2 modi:

  • sotto forma di credito d’imposta, dal giorno lavorativo successivo alla conferma dello sconto, in compensazione nel modello F24 senza limiti di importo;
  • cedendo il credito d’imposta a terzi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. La cessione dovrà essere comunicata all’Agenzia Entrate attraverso una procedura web dedicata.

Inoltre, con la Risoluzione n. 33/E del 25 giugno 2020 è stato istituito il relativo codice tributo (6915) da indicare nel modello F24 per usufruire del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati in favore dei beneficiari del Bonus Vacanze:

  • “6915” denominato “BONUS VACANZE – recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il codice tributo andrà esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 dovrà essere sempre indicato il valore “2020”.

Il codice tributo “6915” sarà operativo a decorrere dal 1° luglio 2020.

 

 

SOCIETÀ

Contributo per il funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’anno 2020

L’art. 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 prevede che all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si provveda mediante un contributo da parte delle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con delibera n. 28248 del 10 marzo 2020, ha confermato la riduzione del contributo rispetto all’aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato a tale data.
La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, relativamente all’anno 2020, a euro 2.750,00.

Nel caso di appartenenza a gruppi societari, il versamento può essere disposto dalla società madre ma singolarmente per ciascuna delle società soggette al contributo. Solo ed esclusivamente ove si raggiunga la soglia massima per il gruppo di società (euro 275.000,00), è ammesso un unico versamento da parte della società madre, che consente di svincolare dal pagamento tutte le società del gruppo.

Il pagamento del contributo potrà essere eseguito tramite la piattaforma PagoPA entro il 31 luglio 2020. Qualora il contributo non venga pagato entro il 31 luglio 2020, sarà necessario accedere all’indirizzo web: www.agcm.it/contributo.html, identificarsi con codice fiscale e pin in possesso della società e generare il nuovo avviso di pagamento PagoPA comprensivo degli interessi legali per ritardato pagamento decorrenti dalla data di scadenza del termine di versamento.

In caso di omesso o parziale versamento del contributo, l’Autorità procederà alla riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa.

Tutte le informazioni in merito al contributo da versare all’Autorità sono disponibili sul sito internet www.agcm.it nella apposita sezione dedicata al “Contributo agli oneri di funzionamento”.

SOCIETÀ, INCENTIVI

Il Fondo Nazionale Innovazione è operativo: dotazione di oltre 1 miliardo in favore delle start-up

CDP Venture Capital ha approvato il Piano Industriale 2020-2022 “Dall’Italia per innovare l’Italia” con l’obiettivo, nel prossimo triennio, di rendere il Venture Capital un asse portante dello sviluppo economico e dell’innovazione del Paese investendo rapidamente e in modo efficace i capitali assegnati e creando i presupposti per una crescita complessiva e sostenibile dell’intero ecosistema.

La dotazione dei fondi della SGR è di circa 1 miliardo di euro (di cui circa 800 milioni di euro già sottoscritti), grazie alle risorse allocate pariteticamente dal Governo – in particolare dal Ministero dello Sviluppo Economico – e dal Gruppo CDP (attraverso la sua controllata CDP Equity). Ad oggi la sottoscrizione è prossima a raggiungere circa 800 milioni di euro, di cui 260 milioni di euro attraverso il Fondo di co-investimento Mise (dotazione target pari a 310 milioni di euro), che co-investirà sistematicamente con i fondi gestiti da CDP Venture Capital.

Quattro i fondi già attivi, con un equilibrato mix di investimenti diretti e indiretti:

  1. Fondo Italia Venture I: operativo dal 2015, investe in start up e PMI innovative in Italia. Opera principalmente nei settori digitale, biotech, medicale e high tech. Ha una dotazione pari a 80 milioni di euro e attualmente gestisce un portafoglio di 20 aziende in fase growth.
  2. Fondo Italia Venture II – Fondo Imprese Sud: il fondo ha l’obiettivo di accelerare la competitività e lo sviluppo di start up e PMI innovative nel Mezzogiorno. Investe in tutte le fasi del ciclo di vita di un’impresa, dal seed al growth/expansion. Dispone di una dotazione di 150 milioni di euro.
  3. Fondo di Fondi VenturItaly: investe in fondi di Venture Capital, inclusi first time team/first time fund, allo scopo di generare nuovi operatori sul mercato e nuovi team all’interno di gestori già attivi sul mercato, nonché supportare i fondi successivi di gestori esistenti. Ha una dotazione di 300 milioni di euro (sottoscritti da CDP Equity e dal fondo di co-investimento MISE).
  4. Fondo Acceleratori: il fondo, diventato operativo a fine maggio 2020, ha lo scopo di aiutare la creazione e/o lo sviluppo di programmi di accelerazione verticali su settori strategici, investendo nelle start up che partecipano ai programmi supportati dal Fondo. Il fondo interverrà, in modo diretto e indiretto, per dare sostegno finanziario e/o manageriale a favore di acceleratori di impresa e di start up innovative ad alto contenuto tecnologico, operanti in settori ad elevato potenziale di crescita. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 125 milioni di euro (sottoscritti da CDP Equity e attraverso le risorse del fondo di co-investimento MISE).

Nei prossimi mesi CDP Venture Capital lancerà, inoltre, due nuovi fondi:

  • Il Fondo Corporate Venture Capital, che coinvolgerà direttamente come Limited Partners alcune tra le principali aziende partecipate dal Gruppo CDP e che investirà direttamente in start up focalizzate su alcuni degli ambiti strategici del Paese. Il Fondo avrà una dotazione iniziale di 150 milioni di euro;
  • Il Fondo Tech Transfer, con l’obiettivo di supportare la filiera del trasferimento tecnologico mediante il co-investimento selettivo nelle start up più promettenti e l’investimento in fondi verticali specializzati. Il Fondo avrà una dotazione iniziale di 150 milioni di euro.

Nei primi mesi del 2021, è previsto, infine, il lancio del Fondo Late Stage, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro, con lo scopo di sostenere direttamente le start up già in fase “matura” che necessitino di capitali per ulteriore consolidamento ed espansione sui mercati internazionali, contribuendo così allo sviluppo di aziende ad alto contenuto tecnologico, con potenziale prospettico anche per la grande industria.

Da febbraio 2020 sono state approvate e sono in corso nuove importanti iniziative che portano ad oltre 100 milioni di euro il totale degli investimenti deliberati – che avranno un impatto sulla vita di circa 160 start up – e che includono alcune azioni di sostegno nate dalla situazione di emergenza Covid-19 e dalla conseguente forte difficoltà nell’ecosistema start up:

  • AccelerORA: intende finanziare, entro settembre 2020, prevalentemente start up in fase seed/pre-seed con interventi fino ad un massimo di 300mila euro, tramite il Fondo Acceleratori per un ammontare complessivo fino a circa 9 milioni di euro;
  • Seed al Sud: mira a finanziare, sempre entro settembre 2020, start up basate al Sud Italia in fase seed/pre-seed con interventi fino ad un massimo di 300mila euro tramite il Fondo Italia Venture II, per un ammontare complessivo fino a 6 milioni di euro;
  • ItaliaXStartup: Web Series settimanali per favorire la condivisione di esperienze di start up che stanno affrontando la fase CoVid-19 e per creare opportunità di business/investimento su specifiche filiere.

Il Fondo Nazionale Innovazione (FNI) ha una dotazione finanziaria di partenza, prevista nella Legge di Bilancio 2019, di circa 1 miliardo di euro e viene gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti. Lo strumento operativo di intervento del Fondo Nazionale è il Venture Capital, ovvero investimenti diretti e indiretti in minoranze qualificate nel capitale di imprese innovative con Fondi generalisti, verticali o Fondi di Fondi, a supporto di startup, scaleup e PMI innovative. Per difendere l’interesse nazionale contrastando la costante cessione e dispersione di talenti, proprietà intellettuale e altri asset strategici che nella migliore delle ipotesi vengono “svendute” all’estero con una perdita secca per il sistema Paese.

 

SOCIETÀ

Start-up innovative: comunione legale e bonus per investimenti

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 26 maggio 2020, n. 146

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 146/2020 ad un quesito avente ad oggetto “Incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative – Articolo 29 del decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179” ha affermato che non è sufficiente essere in regime di comunione legale dei beni per dover condividere con il coniuge i benefici fiscali derivanti dalla sottoscrizione di quote di capitale in start-up innovative.

La detrazione IRPEF spetta quindi, per intero, al soggetto che ha effettivamente sostenuto l’investimento, indipendentemente dalla circostanza che, per effetto del regime della comunione legale, la titolarità giuridica delle quote appartenga al coniuge per il 50%.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

AGEVOLAZIONI, ADEMPIMENTI

Bonus fiscale dal 1° luglio per le commissioni POS e limite al contante

Per commercianti e professionisti, scatta dal 1° luglio 2020 il credito d’imposta del 30% sulle transazioni tracciabili; dalla stessa data, scende a 2.000 euro il limite di utilizzo del contante.

Scopo della normativa, introdotta dal decreto fiscale D.L. n. 124/2019 collegato alla legge di Bilancio 2020, è quello di incentivare l’impiego di mezzi di pagamento diversi dal contante.

In particolare, è stato istituito, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte e professioni con ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro, un credito d’imposta sulle commissioni addebitate dagli intermediari per le transazioni elettroniche effettuate dai consumatori dal 1° luglio 2020.

Inoltre è stato fissato, sempre con decorrenza dal 1° luglio 2020, a 2.000 euro il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro liquido fra soggetti diversi; attualmente il limite è fissato a 3.000 euro. Dal 1° gennaio 2022, il tetto scenderà ulteriormente a mille euro.

A commercianti, artigiani e professionisti spetterà quindi un credito d’imposta nella misura del 30% delle commissioni applicate dai prestatori di servizi di pagamento per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali (ossia, di persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) e regolate con carte di credito, debito o prepagate ovvero mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

L’accesso all’incentivo fiscale è riservato ai soli operatori con ricavi o compensi, nell’anno d’imposta precedente, di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Il credito d’imposta:

  • può essere usato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa; va riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e in quelle degli anni seguenti, fino a quando se ne conclude l’utilizzo;
  • non concorre alla formazione né della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini dell’Irap; non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità dei componenti negativi), del Tuir;
  • è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalle norme europee in materia di aiuti de minimis, cioè di piccola entità.

Con provvedimento n. 181301 del 29 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate ha definito i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni trasmesse telematicamente all’amministrazione finanziaria dagli operatori dei sistemi di pagamento che, con gli esercenti, hanno stipulato un apposito contratto per l’accettazione di carte e di altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, vale a dire, fondamentalmente, per l’installazione del Pos.

La comunicazione, da trasmettere attraverso il Sistema di interscambio dati, deve contenere le seguenti informazioni:

  • codice fiscale dell’esercente;
  • mese e anno di addebito;
  • numero totale delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento e di quelle riconducibili ai consumatori finali;
  • importo delle commissioni addebitate per le operazioni riconducibili ai consumatori finali;
  • ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Questi dati consentiranno all’amministrazione finanziaria di effettuare i necessari controlli sulla spettanza e sull’utilizzo del credito.

Sono stati altresì individuati i criteri e le modalità con cui i prestatori di servizi di pagamento, che hanno stipulato un contratto con gli esercenti per abilitarli all’accettazione di uno strumento tracciabile (non si considerano tali bollettini postali e assegni), devono comunicare a questi ultimi telematicamente (via Pec o tramite pubblicazione nell’online banking), entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento: l’elenco delle operazioni tracciabili effettuate nel periodo, con la specifica del numero e del valore totale di quelle complessive e di quelle riconducibili a consumatori finali, il prospetto descrittivo delle commissioni addebitate nel mese. Tali dati consentiranno a imprenditori e professionisti di determinare il bonus del 30% sulle commissioni pagate.

 

 

TRIBUTI LOCALI

Sanzioni e ravvedimento operoso IMU

Il 16 giugno 2020 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU. È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso.

In particolare, per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU, il D.Lgs. n. 158/2015 prevede all’art. 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30%, con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

In caso di omesso o insufficiente versamento della dell’IMU si applica l’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In ogni caso, anche per l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso:

  • entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,40% per 14 giorni;
  • decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,5%;
  • decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,67%;
  • decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di Dichiarazione entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%)

Quindi per la scadenza dell’acconto (16 giugno) è possibile usufruire del Ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell’anno successivo mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell’anno successivo. Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza.

Dopo il termine previsto dal Ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune.

ATTENZIONE: il cosiddetto “ravvedimento lunghissimo”, che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali.

Dal 1° gennaio 2020 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari allo 0,05% annuo.

In riferimento alla Dichiarazione IMU, il regime sanzionatorio prevede:

  • la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);
  • la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;
  • la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.

L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00 (art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992).

La presentazione di una Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:

  • con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992) se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;
  • con una sanzione fissa, compresa tra euro 51,00 ed euro 258,00 (art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.

Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 20 luglio 2020 IRPEF e addizionali Versamento dell’imposta a saldo 2019 e del primo acconto 2020 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2020 PF (interessate dagli ISA) e REDDITI 2020 SP Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi PF 2020.

Società di persone e soggetti equiparati, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi SP 2020.

Mod. F 24
Lunedì 20 luglio 2020 IRES Versamento dell’imposta a saldo 2019 e del primo acconto 2020 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2020 SOGGETTI IRES). Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari. Mod. F 24
Lunedì 20 luglio 2020 Diritto camerale Versamento diritto annuale 2020. Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel registro imprese. Mod. F24
Venerdì 31 luglio 2020 Contributo Autorità garante concorrenza Versamento del contributo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

 

Società con ricavi maggiori di 50 milioni di euro. MAV, PagoPA, bonifico

 

Approfondisci

SOFTWARE ISA 2020 versione 1.0.2 del 08/06/2020

Consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

 

La versione 1.0.2 dell’8/06/2020 prevede le seguenti modifiche, non rilevanti ai fini della stima, rispetto alla versione precedente (si precisa che il risultato di affidabilità determinato con la precedente versione del software non subisce modifiche per effetto della versione 1.0.2):

  • Per BG40U, BG69U, BK23U, integrato il controllo sui Ricavi dichiarati per considerare la Variazione delle rimanenze di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR;
  • Per tutti gli ISA aggiunto “,00” per i campi di tipologia importo ove mancante;
  • Per AD30U, AD49S, BK18U, BG69U, BK24U, AG91U, BK02U, BM20U, BG39U, BG61U corretti alcuni refusi di carattere grafico;
  • Per tutti gli ISA interessati, corretto un refuso nella messaggistica di dettaglio di singoli indicatori;
  • Per tutti gli ISA che li prevedono, modificato nel dettaglio dell’esito del calcolo il messaggio di massimizzazione del punteggio di affidabilità degli indicatori elementari di affidabilità “Ricavi per addetto”, “Reddito per addetto”, “Valore aggiunto per addetto” ;
  • Per tutti gli ISA, corretto un refuso nella descrizione del campo “Punteggio di affidabilità”;
  • Per tutti gli ISA che lo prevedono, corretto un refuso nella messaggistica del dettaglio dell’esito per gli indicatori elementari di anomalia “Incidenza degli ammortamenti” e “Copertura delle spese per dipendente”;
  • Per tutti gli ISA che lo prevedono, corretto un refuso nella messaggistica del dettaglio dell’esito per gli indicatori elementari di anomalia “Incidenza delle minusvalenze patrimoniali” e “Incidenza delle spese su compensi”;
  • Per BK01U, BK02U, BK03U, BK04U, BK05U, BK06U, BK17U, BK18U, BK23U, BK24U, BK25U, BK29U, aggiornata la messaggistica relativa ai minimi provinciali e modificato l’ordine dei messaggi degli indicatori elementari di affidabilità “Compensi per addetto” e “Valore aggiunto per addetto” ;
  • Per AM01U corretto il messaggio relativo alla massimizzazione del punteggio di affidabilità;
  • Per BM40A aggiornato il controllo di sommatoria percentuale da C01 a C20 che non prevedeva il campo C02;
  • Per BK02U e BK06U aggiornate le informazioni relative a “elenco condizioni” per gli indicatori “Compensi per addetto”, “Valore aggiunto per addetto” e “Reddito per addetto”;
  • Per tutti gli ISA con Reddito d’impresa aggiornato il messaggio del controllo sui Ricavi dichiarati;
  • Aggiornata la funzione di utilità “Ripristino Archivi”.

 

Scarica il Software >>>>       Isa2020 Vers. 1.0.2

Approfondisci

Newsletter GIUGNO 2020:

 

IN BREVE
  • In scadenza il 16 giugno l’acconto della nuova “Super IMU”
  • Entro il 30 giugno il Diritto camerale annuale 2020
  • Bonus Covid-19: in arrivo i 600 euro di aprile senza nuova domanda
  • Bonus 600 euro di marzo: possibile chiedere il riesame delle domande respinte
  • Gli adempimenti fiscali prorogati e in scadenza al 30 giugno
  • Il taglio dell’IRAP per i soggetti non solari: i chiarimenti delle Entrate
  • ISA 2020: il software per il calcolo degli Indici Sintetici di Affidabilità
  • Decreto Rilancio: trasformazione detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile
  • Bando Impresa Sicura: pubblicate le graduatorie
  • Pubblicati gli elenchi definitivi del 5 per mille
  • 730 precompilato: accettato “senza modifiche” solo se completo
  • 730 precompilato: fino al 22 giugno è possibile annullare e correggere la dichiarazione inviata
  • Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale: i chiarimenti delle Entrate
  • La guida multimediale sugli strumenti patrimoniali per la Terza età
APPROFONDIMENTI
  • Il Diritto camerale annuale 2020
  • I nuovi ISA: il software per il calcolo degli Indici Sintetici di Affidabilità ISA 2020
PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

TRIBUTI LOCALI

In scadenza il 16 giugno l’acconto della nuova “Super IMU”

Il 16 giugno 2020 scade il termine per versare il primo acconto di IMU per l’anno di imposta 2020.

La legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) ha stabilito che a decorrere dall’anno in corso, l’imposta unica comunale (c.d. IUC) è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). La IUC, meglio conosciuta come IMU è ora accorpata alla TASI, Tassa sui servizi indivisibili.

La nuova IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti.

La novità più rilevante riguarda il fatto che dall’anno 2020 i detentori degli immobili non saranno più tenuti al versamento della TASI che era, invece, dovuta fino al 2019 sia dal titolare del diritto reale sull’immobile che dall’occupante; nel caso di immobile in affitto la TASI era dovuta infatti sia dal locatore che dal conduttore.

La disciplina dell’IMU è in continuità con la normativa precedente. Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili.

Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce, come già previsto in precedenza, presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Si ricorda che, a seguito delle difficoltà determinate dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, il decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) ha introdotto l’esenzione dalla prima rata IMU, in scadenza il 16 giugno 2020, per gli immobili del settore turistico-ricettivo:

  • adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
  • rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Si ricorda inoltre che, sempre in relazione alla situazione emergenziale in atto, i Comuni possono disporre, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, il differimento dei termini di pagamento dell’imposta per il 2020. Pertanto, si rimanda a ciascun Comune di competenza per la verifica di eventuali decisioni in merito.

 

SOCIETÀ

Entro il 30 giugno il Diritto camerale annuale 2020

Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) ha previsto una graduale riduzione del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria. In particolare l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50%, a decorrere dall’anno 2017.

Con la nota n. 346972 dell’11 dicembre 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le misure per il diritto annuale camerale per il 2020.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2020, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2020.

È inoltre disponibile sul sito internet dedicato di Unioncamere la possibilità di:

  • consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
  • calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
  • effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

Vedi l’Approfondimento

 

AGEVOLAZIONI

Bonus Covid-19: in arrivo i 600 euro di aprile senza nuova domanda

Inps, Comunicato Stampa 21 maggio 2020; Circolari 29 maggio 2020, n. 66 e 67

Le categorie di lavoratori indicate nel decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18), che hanno già percepito l’indennità Covid-19 (bonus 600 euro) di marzo 2020, potranno ricevere a breve (o hanno già ricevuto) l’indennità 600 euro di aprile in automatico e senza presentare nuova domanda, come previsto dal decreto “Rilancio” (D.L.19 maggio 2020, n. 34).

I beneficiari riceveranno il consueto SMS di notifica.

Il secondo pagamento di aprile è in disposizione dal 20 maggio e sarà possibile verificare il pagamento eseguito da INPS anche accedendo alla sezione “Pagamenti” del Fascicolo previdenziale del cittadino (con codice fiscale e PIN, SPID, CIE o CNS), selezionando nel menu del servizio le voci “Prestazioni>Pagamenti”.

Per consultarne gli esiti, modificare la modalità di pagamento o rinunciare al bonus, coloro che hanno già presentato la domanda possono accedere al “servizio indennità Covid-19” con il codice fiscale e le proprie credenziali (PIN, SPID, CIE, CNS e anche PIN semplificato).

L’Istituto informa inoltre che sarà pubblicata la versione aggiornata del servizio per consentire l’invio della domanda alle nuove categorie di lavoratori incluse dal decreto del 30 aprile 2020: lavoratori stagionali di settori diversi dal turismo, intermittenti, lavoratori autonomi occasionali senza partita IVA con contratti di lavoro occasionale, venditori a domicilio.

Specifici chiarimenti sono stati forniti dall’Inps con le Circolari n. 66 e n. 67 del 29 maggio 2020.

 

AGEVOLAZIONI

Bonus 600 euro di marzo: possibile chiedere il riesame delle domande respinte

Inps, Messaggio 1° giugno 2020, n. 2263

Con il Messaggio n. 2263 del 1° giugno 2020, l’Inps ha fornito chiarimenti su modalità e termini per la richiesta di riesame delle istanze respinte, nonché sui motivi del rigetto, delle indennità concesse per il mese di marzo 2020 dal decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27) in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati le cui attività lavorative sono colpite dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Al riguardo l’Istituto previdenziale ha precisato che:

  • è stata completata la prima fase di gestione delle domande e sono state pubblicate le motivazioni delle istanze respinte per non avere superato i controlli relativi all’accertamento dei requisiti previsti dalle relative disposizioni (le istruzioni amministrative in merito sono state fornite con la circolare Inps n. 49 del 30 marzo 2020);
  • gli esiti di tutte le domande e, per quelli negativi, le relative motivazioni, possono essere consultati dal Patronato, con proprie credenziali, o dal richiedente, dotato di PIN, nella sezione del sito Inps denominata Servizio “Indennità 600 euro” (la stessa in cui è stata presentata la domanda) alla voce “Esiti”;
  • per le istanze respinte non è ammesso il ricorso amministrativo, ma solo il giudiziario; le sedi Inps possono tuttavia agire in autotutela, riesaminando le domande;
  • lavoratori e Patronati possono fare istanza di riesame entro 20 giorni dalla pubblicazione del messaggio (quindi entro il 21 giugno) o dalla conoscenza della reiezione, se successiva al 1° giugno;
  • l’utente potrà inviare la documentazione richiesta per il riesame attraverso il link “Esiti”, nella stessa sezione del sito Inps in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600 euro”, dove un’apposita funzionalità provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame; oppure tramite invio per e-mail alla casella dedicata denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni sede territoriale dell’Inps.

 

IVA

Gli adempimenti fiscali prorogati e in scadenza al 30 giugno

Per effetto dei vari Decreti-legge che si sono susseguiti negli ultimi mesi a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha colpito il mondo, nel nostro Paese, la maggiori parte degli adempimenti fiscali che scadevano tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020 sono stati prorogati al 30 giugno 2020.

L’art. 62 del D.L. n. 18/2020 (decreto “Cura Italia”), in particolare, ha previsto la proroga al 30 giugno dei seguenti adempimenti fiscali scadenti fra l’8 marzo e il 31 maggio 2020:

  • la presentazione della dichiarazione annuale IVA;
  • la presentazione del modello IVA TR per il rimborso e le compensazione del credito relativo al I trimestre 2020;
  • la comunicazione liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020;
  • l’esterometro del primo trimestre 2020;
  • la presentazione del modello EAS (comunicazione dati rilevanti enti associativi);
  • l’invio del modello INTRA;
  • la trasmissione telematica dei dati relativi alla verifica periodica dei misuratori fiscali;
  • la richiesta ed effettuazione delle verificazioni periodiche degli Apparecchi misuratori fiscali e dei Registratori telematici e Server-RT.

Il contribuente ha comunque avuto sempre la possibilità di effettuare gli adempimenti nei termini originari.

In vista dell’avvicinarsi della scadenza “generale” è quindi opportuno organizzarsi al meglio per scongiurare il rischio di qualche dimenticanza.

 

IRAP

Il taglio dell’IRAP per i soggetti non solari: i chiarimenti delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 29 maggio 2020, n. 28/E

Il Decreto “Rilancio” (art. 24, D.L.19 maggio 2020, n. 34) ha previsto l’abbuono del versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto 2020.

Nella Risoluzione 29 maggio 2020, n. 28/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della norma ai contribuenti con esercizio non coincidente con l’anno solare.

È stato chiarito, in particolare, che la norma vale per tutti i contribuenti che presentano i requisiti richiesti, a prescindere che siano “solari” o no.

A tale proposito, si ricorda che per il calcolo degli acconti valgono le seguenti regole: per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare i versamenti di saldo e prima rata di acconto devono avvenire entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, mentre la seconda rata d’acconto entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta.

 

DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO

ISA 2020: il software per il calcolo degli Indici Sintetici di Affidabilità

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il software il tuo ISA 2020, versione 1.0.1, che permette il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

Per permettere al software di operare correttamente è necessario:

  • avere sull’hard disk circa 70 MB liberi
  • disporre dell’ambiente di run-time JAVA (versione 1.8), indispensabile per assicurare il corretto funzionamento del prodotto disponibile ai link di seguito indicati;
  • scaricare ed installare sul proprio personal computer l’applicazione ISA 2020 per l’elaborazione degli indici sintetici di affidabilità.

È disponibile una Guida operativa all’utilizzo di “il tuo ISA 2020”. In caso di problemi di installazione e di utilizzo del prodotto è inoltre disponibile un servizio di assistenza telefonica al numero verde 800 279 107, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Una differenza sostanziale rispetto agli studi di settore, ormai abrogati, riguarda la tipologia di dati da utilizzare per il calcolo: gli studi di settore erano applicabili con riferimento ai soli dati in possesso dell’imprenditore o del professionista, per l’applicazione degli ISA, invece, è obbligatorio tenere in considerazione anche alcuni dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate.
Questi dati dovranno essere scaricati dall’imprenditore o dall’intermediario tramite la propria area riservata dell’Agenzia Entrate.

Vedi l’Approfondimento

 

AGEVOLAZIONI

Decreto “Rilancio”: trasformazione detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile

Agenzia delle Entrate, Vademecum “Le misure fiscali del decreto Rilancio”

L’Agenzia Entrate ha pubblicato un vademecum in cui vengono illustrate le disposizioni contenute nel Decreto ”Rilancio” (D.L. n. 34/2020), che prevede misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia e di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nel documento viene presentata, sotto forma di schede, una sintesi delle novità di carattere fiscale e vengono descritti i bonus e le agevolazioni introdotte dal decreto-legge per aiutare famiglie e imprese a fronteggiare i disagi causati dall’emergenza del coronavirus.

L’art. 121 del decreto “Rilancio, in particolare, prevede per i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio
  • efficienza energetica
  • adozione di misure antisismiche
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
  • installazione di impianti fotovoltaici
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici,

la possibilità di optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

  1. per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto anticipato dal fornitore;
  2. per la trasformazione in credito d’imposta, con possibilità di cessione a terzi.

I crediti d’imposta sono utilizzati anche in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno, viene precisato nel Decreto, non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

 

AGEVOLAZIONI

Bando Impresa Sicura: pubblicate le graduatorie

Invitalia ha pubblicato le graduatorie di tutte le prenotazioni correttamente inoltrate dalle imprese nell’ambito della fase di prenotazione, ordinate secondo il criterio cronologico definito sulla base dell’orario di arrivo della richiesta:

  • Elenco 1: Prenotazioni ammesse a presentare domanda di rimborso;
  • Elenco 2: Prenotazioni non ammesse a presentare domanda di rimborso.

Dopo 1,046 secondi dall’avvio del click day i fondi erano esauriti.

Le imprese ammesse, potranno compilare la domanda di rimborso dalle ore 10.00 del 26 maggio 2020 alle ore 17.00 dell’11 giugno 2020 attraverso la procedura informatica che sarà resa disponibile all’indirizzo: https://erogazione.dpi.invitalia.it/

 

TERZO SETTORE

Pubblicati gli elenchi definitivi del 5 per mille

Agenzia delle Entrate, Elenchi definitivi soggetti beneficiari 5xmille

Sul sito internet dell’Agenzia Entrate sono stati pubblicati gli elenchi definitivi dei soggetti (Enti del volontariato, Associazioni sportive dilettantistiche, Enti della ricerca scientifica e dell’università, Enti della Ricerca Sanitaria) che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille dell’Irpef 2020 (anno d’imposta 2019).

In particolare, gli elenchi degli Enti del volontariato, delle Associazioni sportive dilettantistiche e degli Enti della ricerca scientifica e dell’università sono stati aggiornati ed integrati rispetto a quelli pubblicati in data 12 maggio 2020, mentre quelli della ricerca sanitaria non sono stati modificati.

 

DICHIARAZIONI

730 precompilato: accettato “senza modifiche” solo se completo

L’Agenzia delle Entrate, con una risposta fornita sulla propria rivista telematica, precisa che la condizione per cui il modello 730 precompilato sia accettato senza modifiche, e quindi si possa usufruire dei vantaggi sui controlli, è che lo stesso sia completo e non siano necessarie correzioni o integrazioni.

Inoltre la dichiarazione si considera accettata:

  • nel caso in cui sia trasmessa senza modificare i dati indicati nel modello precompilato;
  • quando il contribuente effettua modifiche che non incidano sulla determinazione del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio quando si inseriscono i dati del sostituto che effettua il conguaglio o il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico);

L’Agenzia puntualizza però che, qualora il coniuge venga indicato “a carico” del dichiarante, il suo inserimento inciderà sulla determinazione dell’imposta e, di conseguenza, la dichiarazione risulterà modificata.

 

DICHIARAZIONI

730 precompilato: fino al 22 giugno è possibile annullare e correggere la dichiarazione inviata

Agenzia delle Entrate, Guida Dichiarazione Precompilata 2020

A partire dal 25 maggio scorso è possibile annullare il 730 già inviato e presentare una nuova dichiarazione corretta tramite l’applicazione web dedicata.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la dichiarazione può essere annullata una sola volta e fino al 22 giugno 2020 e che, con l’annullamento, tutti i dati inseriti saranno cancellati e sarà di nuovo disponibile la dichiarazione precompilata dall’Agenzia.

Si ricorda inoltre che:

  • è possibile annullare il modello 730 se lo stato della ricevuta dell’invio risulta “Elaborato” e accedendo all’applicazione con le stesse credenziali utilizzate per l’invio;
  • in caso di compilazione di Redditi aggiuntivo o correttivo del 730, è necessario prima cancellare i dati inseriti cliccando su “Ripristina” nella sezione “Redditi aggiuntivo e correttivo/integrativo”;
  • per procedere con l’annullamento occorre selezionare “Richiedi annullamento 730”;
  • annullando il 730 inviato, automaticamente viene rimosso anche l’F24 eventualmente predisposto;
  • nella sezione “Ricevute” è possibile controllare e stampare le ricevute dell’annullamento del 730 e dell’F24.
  • in caso di dichiarazione congiunta, l’operazione di annullamento deve essere richiesta solo dal dichiarante.

L’Agenzia delle Entrate evidenzia infine che, una volta annullato il 730, non risulta essere stata presentata alcuna dichiarazione e, quindi, occorre trasmetterne una nuova; in caso contrario la dichiarazione risulterà omessa.

È possibile inviare il nuovo 730 dopo che sono trascorse 24/48 ore dall’annullamento del precedente.

 

LOCAZIONI

Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale: i chiarimenti delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 17 maggio 2019, n. 50/E

Con la Risoluzione n. 50/E del 17 maggio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa l’ambito applicativo del regime della cedolare secca sul reddito da locazione degli immobili ad uso commerciale.

In particolare, le Entrate hanno chiarito che possono accedere al regime della “cedolare secca” (art. 3 D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23) anche le locazioni di immobili di categoria catastale C/1 stipulati con conduttori, sia persone fisiche che soggetti societari, che svolgono attività commerciale.

Resta fermo, invece, per quanto attiene alla figura del locatore, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sugli immobili, che lo stesso sia una persona fisica che non agisce nell’esercizio dell’attività d’impresa o di arti e professioni, così come chiarito con la citata circolare n. 26/E del 2011.

 

IMMOBILI

La guida multimediale sugli strumenti patrimoniali per la Terza età

Il 73% degli italiani è proprietario di casa di abitazione, circa un italiano su tre vive da solo e sono circa 1,3 milioni i nuclei familiari composti da anziani con un reddito inferiore a 20.000 euro, proprietari di una casa che vale almeno 200.000 euro. Spesso questa situazione si associa a una condizione di fragilità determinata dalla vecchiaia e/o dalla presenza di persone con disabilità nel nucleo familiare.

L’insieme di queste circostanze suggerisce che vi sia un importante potenziale di sviluppo per strumenti che permettano di rendere liquida una parte della ricchezza accumulata nella casa di abitazione, conservando il diritto ad abitarci fino al termine della vita.

Il Consiglio Nazionale del Notariato e le Associazioni dei Consumatori (Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione per la difesa dei consumatori, Unione Nazionale Consumatori) hanno pubblicato una Guida multimediale sugli strumenti patrimoniali per la Terza età. La Guida costituisce un ulteriore strumento, ancora più intuitivo e innovativo con grafiche e personaggi animati, per far conoscere i principali istituti giuridici contenuti nella Guida cartacea dedicata alla Terza età che consentono di pianificare una vecchiaia serena disponendo anche della sola casa di proprietà.

Di seguito i cinque strumenti patrimoniali, presenti nella guida multimediale:

  1. rendita vitalizia
  2. contratto di mantenimento
  3. donazione con onere di assistenza
  4. prestito vitalizio ipotecario
  5. vendita della nuda proprietà con riserva di usufrutto.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

SOCIETÀ

Il Diritto camerale annuale 2020

Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) ha previsto una graduale riduzione del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria. In particolare l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50%, a decorrere dall’anno 2017.

Con la nota n. 346972 dell’11 dicembre 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le misure per il diritto annuale camerale per il 2020.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2020, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2020.

È inoltre disponibile sul sito internet dedicato di Unioncamere la possibilità di:

  • consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
  • calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
  • effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

 

Soggetti obbligati

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:

  • le imprese individuali
  • le società semplici
  • le società commerciali
  • le cooperative e le società di mutuo soccorso
  • i consorzi e le società consortili
  • gli enti pubblici economici
  • le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali
  • i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo)
  • le società tra avvocati D.Lgs. n. 96/2001

iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.

A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l’iscrizione nel corso dell’anno.

 

Misura del diritto camerale

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1º gennaio 2019, già ridotte del 50%, sono le seguenti:

Sede Unità
Imprese che pagano in misura fissa  
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) € 44,00 € 8,80
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria € 100,00 € 20,00
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa  
Società semplici non agricole € 100,00 € 20,00
Società semplici agricole € 50,00 € 10,00
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 € 100,00 € 20,00
Soggetti iscritti al REA € 15,00
Imprese con sede principale all’estero  
Per ciascuna unità locale/sede secondaria € 55,00

Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1º gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:

SCAGLIONI DI FATTURATO ALIQUOTE
da euro a euro
0,00 100.000,00 200,00 (importo fisso)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00 0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00)

 

Unità 20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00

 

Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale.

Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari a € 100,00.

 

DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO

I nuovi ISA: il software per il calcolo degli Indici Sintetici di Affidabilità ISA 2020

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il software il tuo ISA 2020, versione 1.0.1, che permette il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

Per permettere al software di operare correttamente è necessario:

  • avere sull’hard disk circa 70 MB liberi
  • disporre dell’ambiente di run-time JAVA (versione 1.8), indispensabile per assicurare il corretto funzionamento del prodotto disponibile ai link di seguito indicati;
  • scaricare ed installare sul proprio personal computer l’applicazione ISA 2020 per l’elaborazione degli indici sintetici di affidabilità.

È disponibile una Guida operativa all’utilizzo di “il tuo ISA 2020”. In caso di problemi di installazione e di utilizzo del prodotto è inoltre disponibile un servizio di assistenza telefonica al numero verde 800 279 107, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Si rammenta che l’applicazione, quando viene avviata per la prima volta, potrebbe mostrare la finestra di dialogo “Avviso di protezione” contenente informazioni sul fornitore del software (Agenzia delle Entrate); considerare “affidabile” il fornitore di software e selezionare il tasto “Esegui” per continuare con l’installazione. Dopo l’avvio, l’applicazione si connette al server Web per verificare l’esistenza di una versione più recente del software e, in caso positivo, procede all’eventuale aggiornamento. In tal modo l’utente ha la garanzia di utilizzare sempre l’ultima versione dell’applicazione senza dover eseguire complesse procedure di aggiornamento.

Si ricorda che con l’istituzione degli Indici sintetici di affidabilità, applicati già dall’esercizio precedente, l’Agenzia Entrate vuole favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di redditi imponibili. L’istituzione degli indici per gli esercenti di attività di impresa, arti o professioni, rappresenta un’ulteriore iniziativa che mira ad aumentare la collaborazione fra contribuenti e Amministrazione finanziaria.

Nel dettaglio, gli indici sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico- economico, dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, forniscono una sintesi di valori tramite la quale sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti . Il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i contribuenti che, risultando “affidabili”, avranno accesso a significativi benefici premiali.

Una differenza sostanziale rispetto agli studi di settore, ormai abrogati, riguarda la tipologia di dati da utilizzare per il calcolo: gli studi di settore erano applicabili con riferimento ai soli dati in possesso dell’imprenditore o del professionista, per l’applicazione degli ISA, invece, è obbligatorio tenere in considerazione anche alcuni dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate.

Questi dati dovranno essere scaricati dall’imprenditore o dall’intermediario tramite la propria area riservata dell’Agenzia Entrate.

Delega agli intermediari

Occorre che gli intermediari siano delegati dal contribuente alla ricezione di questi dati.

Gli intermediari che hanno già ricevuto la delega per accedere al cassetto fiscale dei propri clienti non dovranno presentare una nuova delega: è sufficiente inviare tramite la procedura Entratel un file contenente i dati riferiti alla lista dei contribuenti assistiti.

Gli intermediari che, invece, non hanno ricevuto delega al cassetto fiscale, sono tenuti a chiedere una nuova delega al proprio assistito.

Le deleghe cartacee o telematiche devono essere conservate presso la sede dell’intermediario e che sia redatto un registro cronologico delle deleghe ricevute.

Si ricorda che il raggiungimento di determinati livelli di affidabilità ISA permetterà ai contribuenti di accedere a regimi premiali, tra cui l’esclusione dalla disciplina delle società di comodo o la possibilità di compensare crediti fiscali senza l’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Martedì 16 giugno 2020 IMU Versamento acconto (o, a discrezione del contribuente, in unica soluzione annuale) anno corrente. Possessore (es: proprietari e titolari di diritti reali) di immobili.

 

Mod. F 24
Martedì 30 giugno 2020 IRPEF e addizionali Versamento dell’imposta a saldo 2019 e del primo acconto 2020 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2020 PF/SP e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d’imposta). Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi PF 2020.

Società di persone e soggetti equiparati, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi SP 2020.

Mod. F 24
Martedì 30 giugno 2020 IRES Versamento dell’imposta a saldo 2019 e del primo acconto 2020 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2020 SOGGETTI IRES) (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari). Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Mod. F 24
Martedì 30 giugno 2020 Diritto camerale Versamento diritto annuale 2020. Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel registro imprese. Mod. F24
Martedì 30 giugno 2020 Liquidazioni periodiche IVA (LIPE) Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al I trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematico
Martedì 30 giugno 2020 Comunicazione dati fatture transfrontaliero (Esterometro) Comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali, relative al I trimestre 2020. Operatori IVA obbligati all’emissione della fatturazione elettronica. Telematico
Martedì 30 giugno 2020 IVA – Modello IVA TR Ultimo giorno utile per l’invio della richiesta di rimborso/compensazione dell’IVA a credito del I trimestre 2020. Soggetti in possesso nel trimestre di uno dei requisiti di cui all’art. 30, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972. Telematico
Martedì 30 giugno 2020 IVA – Dichiarazione Ultimo giorno utile per l’invio della della Dichiarazione IVA 2020 per il periodo d’imposta 2019. Soggetti che nel corso del 2019 hanno esercitato attività d’impresa, artistica o professionale (eccetto i casi di esclusione). Telematico
Martedì 30 giugno 2020 Covid-19 – Ripresa adempimenti fiscali sospesi

 

Ripresa adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, scaduti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Si applicano le regole specifiche di ciascun adempimento sospeso.

 

 

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