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Newsletter LUGLIO 2020:

Newsletter LUGLIO 2020:

 

IN BREVE
  • Proroga al 20 luglio dei termini dei versamenti di giugno per i contribuenti ISA e i forfetari
  • Dal 1° luglio bonus fiscale per le commissioni POS e limite al contante
  • Ecobonus e Sismabonus: detrazione per tutti gli immobili d’impresa
  • Agenzia Entrate-Riscossione: chiarimenti sulle disposizioni del Decreto “Rilancio”
  • Applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2019
  • Scadenza IMU e ravvedimento operoso
  • Le responsabilità fiscale per i crediti d’imposta ceduti ricade sempre sul cedente
  • Pronte le regole operative per il “Bonus Vacanze”
  • Contributo per il funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’anno 2020
  • Il Fondo Nazionale Innovazione è operativo: dotazione di oltre 1 miliardo in favore delle start-up
  • Start-up innovative: comunione legale e bonus per investimenti

 

APPROFONDIMENTI
  • Bonus fiscale dal 1° luglio per le commissioni POS e limite al contante
  • Sanzioni e ravvedimento operoso IMU

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Proroga al 20 luglio dei termini dei versamenti di giugno per i contribuenti ISA e i forfetari

D.P.C.M. 27 giugno 2020

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020 il D.P.C.M. 27 giugno 2020, con il quale viene disposto il differimento al 20 luglio 2020 dei versamenti delle imposte e dei contributi che derivano dal modello Redditi 2020.

Il D.P.C.M. proroga il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, nonchè dell’Irap ove non sussistano le condizioni per l’applicazione dell’art. 24 del D.L. n. 34/2020, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno è prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi. Si potrà pagare entro il 20 agosto con maggiorazione dello 0,40%.

Il differimento è legato agli ISA, e di conseguenza non riguarda la generalità dei contribuenti. Quindi, i soggetti non titolari di partita IVA, che non siano “collegati” ad un qualche soggetto che può godere della proroga, non potranno avvalersi di questi 20 giorni aggiuntivi.

 

Risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in oggetto:

  • applicano il regime forfetario agevolato;
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA;
  • i soggetti i cui dichiarativi dipendono da quello di un contribuente che si giova della proroga.

Ricordiamo infine che per le società di capitali e i soggetti IRES, la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio:

  • se l’approvazione del bilancio avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2019, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2020 (20 luglio per i soggetti ISA);
  • se l’approvazione del bilancio avviene entro il 180° giorno successivo al 31 dicembre 2019 (come previsto, quest’anno, anche dall’art. 106, del D.L. n. 18/2020 “Cura Italia”), il termine per il versamento delle imposte coincide con l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio: se l’approvazione avviene nel mese di maggio, il termine coincide con il 30 giugno 2020 mentre se l’approvazione avviene nel mese di giugno, il termine coincide con il 31 luglio 2020;
  • se il bilancio dell’esercizio 2019 non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2019, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 31 luglio 2020.

 

 

AGEVOLAZIONI, ADEMPIMENTI

Dal 1° luglio bonus fiscale per le commissioni POS e limite al contante

Per commercianti e professionisti, scatta dal 1° luglio 2020 il credito d’imposta del 30% sulle transazioni tracciabili; dalla stessa data, scende a 2.000 euro il limite di utilizzo del contante.

Scopo della normativa, introdotta dal decreto fiscale D.L. n. 124/2019 collegato alla legge di Bilancio 2020, è quello di incentivare l’impiego di mezzi di pagamento diversi dal contante.

In particolare, è stato istituito, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte e professioni con ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro, un credito d’imposta sulle commissioni addebitate dagli intermediari per le transazioni elettroniche effettuate dai consumatori dal 1° luglio 2020.

Inoltre è stato fissato, sempre con decorrenza dal 1° luglio 2020, a 2.000 euro il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro liquido fra soggetti diversi; attualmente il limite è fissato a 3.000 euro.

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI

Ecobonus e Sismabonus: detrazione per tutti gli immobili d’impresa

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 25 giugno 2020, n. 34

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 25 giugno 2020, n. 34 ha precisato che, così come la detrazione fiscale riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica, cosiddetto “ecobonus”, spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di tali immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”, tale conclusione opera anche con riferimento al “sismabonus”, cioè alla detrazione riconosciuta per gli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa.

Quindi, per entrambe le tipologie di incentivo sono fiscalmente agevolati gli interventi eseguiti dai titolari di reddito d’impresa sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione.

Devono quindi ritenersi superate le indicazioni fornite con precedenti documenti di prassi.

 

 

VERSAMENTI E RISCOSSIONE

Agenzia Entrate-Riscossione: chiarimenti sulle disposizioni del Decreto “Rilancio”

Agenzia Entrate-Riscossione, FAQ Decreto Rilancio

Sul sito internet dell’Agenzia Entrate-Riscossione sono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti (FAQ) relative alle nuove disposizioni introdotte dal D.L. n. 34/2020 (Decreto “Rilancio”) in materia di riscossione.

Come noto, l’art. 154, lettera a), del citato decreto n. 34/2020 ha differito al 31 agosto 2020 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. Sono infatti sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo al 31 agosto 2020.

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2020 e, per i relativi pagamenti, si potrà anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero, chiarisce l’Agenzia, è opportuno presentare la domanda di rateizzazione entro il 30 settembre 2020.

 

 

ACCERTAMENTO, DICHIARAZIONI

Applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2019

Agenzia delle Entrate, Circolare 16 giugno 2020, n. 16/E

L’Agenzia delle Entrate, tramite la Circolare 16 giugno 2020, n. 16/E, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2019.

Il documento illustra le novità più rilevanti e riporta come trattare gli i “ulteriori dati” rispetto a quelli inclusi nei modelli, i cosiddetti dati “pre-calcolati” resi disponibili dall’Agenzia Entrate.

A titolo di esempio, nel caso in cui i beni acquistati usufruendo delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 1, commi 91 e 92, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) vengano ceduti a titolo oneroso, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione, la variazione fiscale in aumento relativa al recupero delle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte in virtù del superammortamento dovrà essere indicata nel rigo F05 “Altri proventi e componenti positivi” dei modelli ISA.

Oppure, nel caso del socio amministratore di un’impresa che è anche dipendente della stessa, le relative informazioni confluiscono soltanto nel rigo “Soci amministratori” del quadro A, indipendentemente dalla natura del rapporto intrattenuto con la società (collaborazione coordinata e continuativa, lavoro dipendente, altri rapporti).

 

 

TRIBUTI LOCALI

Scadenza IMU e ravvedimento operoso

Il 16 giugno 2020 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU. È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso.

In particolare, per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU, il D.Lgs. n. 158/2015 prevede all’art. 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI

Le responsabilità fiscale per i crediti d’imposta ceduti ricade sempre sul cedente

L’art. 122 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), prevede la possibilità di cedere, anche a istituti di credito e altri intermediari finanziari:

  • il credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’art. 65 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto “Cura Italia”);
  • il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art. 28 del decreto Rilancio;
  • il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 del decreto Rilancio;
  • il credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’art. 125 del decreto Rilancio.

In caso di cessione:

  • la responsabilità per l’esistenza del credito ricade comunque solo in capo al cedente;
  • il cessionario risponde solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

 

È un principio consolidato. Anche con riferimento alle cessioni dei crediti d’imposta da Ecobonus e Sismabonus, l’Amministrazione finanziaria aveva ribadito che a seguito della cessione del credito avrebbe effettuato controlli:

  • al cedente per contestare una eventuale mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione d’imposta. In tal caso l’Amministrazione Finanziaria provvede al recupero del credito corrispondente nei confronti del cedente, maggiorato di interessi e sanzioni;
  • al cessionario per contestare una eventuale indebita fruizione, anche parziale, del credito. In tal caso l’Amministrazione Finanziaria provvede al recupero del relativo importo nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.

Ecco perché, anche in previsione dell’imminente avvio dell’Ecobonus al 110%, è importante rivolgersi sempre ad un consulente di fiducia.

 

 

AGEVOLAZIONI

Pronte le regole operative per il “Bonus Vacanze”

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 17 giugno 2020, n. 237174; Risoluzione 25 giugno 2020, n. 33/E

Il 17 giugno 2020 è stato emanato il Provvedimento n. 237174/2020, con il quale l’Agenzia Entrate, in attuazione dell’art. 176 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), chiarisce la disciplina relativa al cosiddetto tax credit vacanze, fornendo le istruzioni sulle modalità per richiedere, attivare e utilizzare il bonus.

L’agevolazione è destinata ai nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed&breakfast.

Il bonus vacanze potrà essere fruito dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Il credito spetta nelle seguenti misure:

COMPOSIZIONE del NUCLEO FAMILIARE MISURA MASSIMA del CREDITO
1 persona 150 euro
2 persone 300 euro
3 o più persone 500 euro

La domanda potrà essere presentata dal 1° luglio 2020 da parte di uno qualunque dei componenti del nucleo familiare mediante l’applicazione per dispositivi mobili denominata “IO”, resa disponibile da PagoPA Spa, accessibile tramite SPID o la Carta di identità elettronica (CIE).

La verifica dei requisiti e gli adempimenti conseguenti sarà effettuata da PagoPA Spa, che successivamente invierà al soggetto richiedente un messaggio contenente l’esito dell’istanza. In caso di esito positivo della verifica, sarà generato un codice univoco e un QR-code che potranno essere utilizzati, alternativamente, per la fruizione dello sconto. L’Agenzia Entrate, a sua volta, confermerà il riconoscimento dell’agevolazione, comunicando il codice univoco e il QR-code nonché l’importo massimo dell’agevolazione spettante.

Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore.

Il credito può essere fruito nella misura dell’80%, d’intesa con il fornitore, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e nella misura del restante 20%, come detrazione Irpef dovuta per il 2020, in sede di dichiarazione dei redditi (soltanto da soggetto intestatario della fattura o scontrino/ricevuta fiscale).

Sia lo sconto che la detrazione sono utilizzabili da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto richiedente. In particolare, può fruirne il soggetto che risulta intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore. Lo sconto potrà essere utilizzato dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Il beneficiario (o un altro componente del suo nucleo familiare) può recuperare il bonus in 2 modi:

  • in detrazione, con la dichiarazione dei redditi che sarà presentata nel 2021;
  • come sconto, entro il 31 dicembre 2020, in una struttura situata sul territorio nazionale che aderisce all’iniziativa.

La struttura alberghiera può a sua volta recuperare lo sconto in 2 modi:

  • sotto forma di credito d’imposta, dal giorno lavorativo successivo alla conferma dello sconto, in compensazione nel modello F24 senza limiti di importo;
  • cedendo il credito d’imposta a terzi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. La cessione dovrà essere comunicata all’Agenzia Entrate attraverso una procedura web dedicata.

Inoltre, con la Risoluzione n. 33/E del 25 giugno 2020 è stato istituito il relativo codice tributo (6915) da indicare nel modello F24 per usufruire del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati in favore dei beneficiari del Bonus Vacanze:

  • “6915” denominato “BONUS VACANZE – recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il codice tributo andrà esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 dovrà essere sempre indicato il valore “2020”.

Il codice tributo “6915” sarà operativo a decorrere dal 1° luglio 2020.

 

 

SOCIETÀ

Contributo per il funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’anno 2020

L’art. 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 prevede che all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si provveda mediante un contributo da parte delle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con delibera n. 28248 del 10 marzo 2020, ha confermato la riduzione del contributo rispetto all’aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato a tale data.
La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, relativamente all’anno 2020, a euro 2.750,00.

Nel caso di appartenenza a gruppi societari, il versamento può essere disposto dalla società madre ma singolarmente per ciascuna delle società soggette al contributo. Solo ed esclusivamente ove si raggiunga la soglia massima per il gruppo di società (euro 275.000,00), è ammesso un unico versamento da parte della società madre, che consente di svincolare dal pagamento tutte le società del gruppo.

Il pagamento del contributo potrà essere eseguito tramite la piattaforma PagoPA entro il 31 luglio 2020. Qualora il contributo non venga pagato entro il 31 luglio 2020, sarà necessario accedere all’indirizzo web: www.agcm.it/contributo.html, identificarsi con codice fiscale e pin in possesso della società e generare il nuovo avviso di pagamento PagoPA comprensivo degli interessi legali per ritardato pagamento decorrenti dalla data di scadenza del termine di versamento.

In caso di omesso o parziale versamento del contributo, l’Autorità procederà alla riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa.

Tutte le informazioni in merito al contributo da versare all’Autorità sono disponibili sul sito internet www.agcm.it nella apposita sezione dedicata al “Contributo agli oneri di funzionamento”.

SOCIETÀ, INCENTIVI

Il Fondo Nazionale Innovazione è operativo: dotazione di oltre 1 miliardo in favore delle start-up

CDP Venture Capital ha approvato il Piano Industriale 2020-2022 “Dall’Italia per innovare l’Italia” con l’obiettivo, nel prossimo triennio, di rendere il Venture Capital un asse portante dello sviluppo economico e dell’innovazione del Paese investendo rapidamente e in modo efficace i capitali assegnati e creando i presupposti per una crescita complessiva e sostenibile dell’intero ecosistema.

La dotazione dei fondi della SGR è di circa 1 miliardo di euro (di cui circa 800 milioni di euro già sottoscritti), grazie alle risorse allocate pariteticamente dal Governo – in particolare dal Ministero dello Sviluppo Economico – e dal Gruppo CDP (attraverso la sua controllata CDP Equity). Ad oggi la sottoscrizione è prossima a raggiungere circa 800 milioni di euro, di cui 260 milioni di euro attraverso il Fondo di co-investimento Mise (dotazione target pari a 310 milioni di euro), che co-investirà sistematicamente con i fondi gestiti da CDP Venture Capital.

Quattro i fondi già attivi, con un equilibrato mix di investimenti diretti e indiretti:

  1. Fondo Italia Venture I: operativo dal 2015, investe in start up e PMI innovative in Italia. Opera principalmente nei settori digitale, biotech, medicale e high tech. Ha una dotazione pari a 80 milioni di euro e attualmente gestisce un portafoglio di 20 aziende in fase growth.
  2. Fondo Italia Venture II – Fondo Imprese Sud: il fondo ha l’obiettivo di accelerare la competitività e lo sviluppo di start up e PMI innovative nel Mezzogiorno. Investe in tutte le fasi del ciclo di vita di un’impresa, dal seed al growth/expansion. Dispone di una dotazione di 150 milioni di euro.
  3. Fondo di Fondi VenturItaly: investe in fondi di Venture Capital, inclusi first time team/first time fund, allo scopo di generare nuovi operatori sul mercato e nuovi team all’interno di gestori già attivi sul mercato, nonché supportare i fondi successivi di gestori esistenti. Ha una dotazione di 300 milioni di euro (sottoscritti da CDP Equity e dal fondo di co-investimento MISE).
  4. Fondo Acceleratori: il fondo, diventato operativo a fine maggio 2020, ha lo scopo di aiutare la creazione e/o lo sviluppo di programmi di accelerazione verticali su settori strategici, investendo nelle start up che partecipano ai programmi supportati dal Fondo. Il fondo interverrà, in modo diretto e indiretto, per dare sostegno finanziario e/o manageriale a favore di acceleratori di impresa e di start up innovative ad alto contenuto tecnologico, operanti in settori ad elevato potenziale di crescita. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 125 milioni di euro (sottoscritti da CDP Equity e attraverso le risorse del fondo di co-investimento MISE).

Nei prossimi mesi CDP Venture Capital lancerà, inoltre, due nuovi fondi:

  • Il Fondo Corporate Venture Capital, che coinvolgerà direttamente come Limited Partners alcune tra le principali aziende partecipate dal Gruppo CDP e che investirà direttamente in start up focalizzate su alcuni degli ambiti strategici del Paese. Il Fondo avrà una dotazione iniziale di 150 milioni di euro;
  • Il Fondo Tech Transfer, con l’obiettivo di supportare la filiera del trasferimento tecnologico mediante il co-investimento selettivo nelle start up più promettenti e l’investimento in fondi verticali specializzati. Il Fondo avrà una dotazione iniziale di 150 milioni di euro.

Nei primi mesi del 2021, è previsto, infine, il lancio del Fondo Late Stage, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro, con lo scopo di sostenere direttamente le start up già in fase “matura” che necessitino di capitali per ulteriore consolidamento ed espansione sui mercati internazionali, contribuendo così allo sviluppo di aziende ad alto contenuto tecnologico, con potenziale prospettico anche per la grande industria.

Da febbraio 2020 sono state approvate e sono in corso nuove importanti iniziative che portano ad oltre 100 milioni di euro il totale degli investimenti deliberati – che avranno un impatto sulla vita di circa 160 start up – e che includono alcune azioni di sostegno nate dalla situazione di emergenza Covid-19 e dalla conseguente forte difficoltà nell’ecosistema start up:

  • AccelerORA: intende finanziare, entro settembre 2020, prevalentemente start up in fase seed/pre-seed con interventi fino ad un massimo di 300mila euro, tramite il Fondo Acceleratori per un ammontare complessivo fino a circa 9 milioni di euro;
  • Seed al Sud: mira a finanziare, sempre entro settembre 2020, start up basate al Sud Italia in fase seed/pre-seed con interventi fino ad un massimo di 300mila euro tramite il Fondo Italia Venture II, per un ammontare complessivo fino a 6 milioni di euro;
  • ItaliaXStartup: Web Series settimanali per favorire la condivisione di esperienze di start up che stanno affrontando la fase CoVid-19 e per creare opportunità di business/investimento su specifiche filiere.

Il Fondo Nazionale Innovazione (FNI) ha una dotazione finanziaria di partenza, prevista nella Legge di Bilancio 2019, di circa 1 miliardo di euro e viene gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti. Lo strumento operativo di intervento del Fondo Nazionale è il Venture Capital, ovvero investimenti diretti e indiretti in minoranze qualificate nel capitale di imprese innovative con Fondi generalisti, verticali o Fondi di Fondi, a supporto di startup, scaleup e PMI innovative. Per difendere l’interesse nazionale contrastando la costante cessione e dispersione di talenti, proprietà intellettuale e altri asset strategici che nella migliore delle ipotesi vengono “svendute” all’estero con una perdita secca per il sistema Paese.

 

SOCIETÀ

Start-up innovative: comunione legale e bonus per investimenti

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 26 maggio 2020, n. 146

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 146/2020 ad un quesito avente ad oggetto “Incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative – Articolo 29 del decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179” ha affermato che non è sufficiente essere in regime di comunione legale dei beni per dover condividere con il coniuge i benefici fiscali derivanti dalla sottoscrizione di quote di capitale in start-up innovative.

La detrazione IRPEF spetta quindi, per intero, al soggetto che ha effettivamente sostenuto l’investimento, indipendentemente dalla circostanza che, per effetto del regime della comunione legale, la titolarità giuridica delle quote appartenga al coniuge per il 50%.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

AGEVOLAZIONI, ADEMPIMENTI

Bonus fiscale dal 1° luglio per le commissioni POS e limite al contante

Per commercianti e professionisti, scatta dal 1° luglio 2020 il credito d’imposta del 30% sulle transazioni tracciabili; dalla stessa data, scende a 2.000 euro il limite di utilizzo del contante.

Scopo della normativa, introdotta dal decreto fiscale D.L. n. 124/2019 collegato alla legge di Bilancio 2020, è quello di incentivare l’impiego di mezzi di pagamento diversi dal contante.

In particolare, è stato istituito, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte e professioni con ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro, un credito d’imposta sulle commissioni addebitate dagli intermediari per le transazioni elettroniche effettuate dai consumatori dal 1° luglio 2020.

Inoltre è stato fissato, sempre con decorrenza dal 1° luglio 2020, a 2.000 euro il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro liquido fra soggetti diversi; attualmente il limite è fissato a 3.000 euro. Dal 1° gennaio 2022, il tetto scenderà ulteriormente a mille euro.

A commercianti, artigiani e professionisti spetterà quindi un credito d’imposta nella misura del 30% delle commissioni applicate dai prestatori di servizi di pagamento per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali (ossia, di persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) e regolate con carte di credito, debito o prepagate ovvero mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

L’accesso all’incentivo fiscale è riservato ai soli operatori con ricavi o compensi, nell’anno d’imposta precedente, di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Il credito d’imposta:

  • può essere usato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa; va riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e in quelle degli anni seguenti, fino a quando se ne conclude l’utilizzo;
  • non concorre alla formazione né della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini dell’Irap; non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità dei componenti negativi), del Tuir;
  • è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalle norme europee in materia di aiuti de minimis, cioè di piccola entità.

Con provvedimento n. 181301 del 29 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate ha definito i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni trasmesse telematicamente all’amministrazione finanziaria dagli operatori dei sistemi di pagamento che, con gli esercenti, hanno stipulato un apposito contratto per l’accettazione di carte e di altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, vale a dire, fondamentalmente, per l’installazione del Pos.

La comunicazione, da trasmettere attraverso il Sistema di interscambio dati, deve contenere le seguenti informazioni:

  • codice fiscale dell’esercente;
  • mese e anno di addebito;
  • numero totale delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento e di quelle riconducibili ai consumatori finali;
  • importo delle commissioni addebitate per le operazioni riconducibili ai consumatori finali;
  • ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Questi dati consentiranno all’amministrazione finanziaria di effettuare i necessari controlli sulla spettanza e sull’utilizzo del credito.

Sono stati altresì individuati i criteri e le modalità con cui i prestatori di servizi di pagamento, che hanno stipulato un contratto con gli esercenti per abilitarli all’accettazione di uno strumento tracciabile (non si considerano tali bollettini postali e assegni), devono comunicare a questi ultimi telematicamente (via Pec o tramite pubblicazione nell’online banking), entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento: l’elenco delle operazioni tracciabili effettuate nel periodo, con la specifica del numero e del valore totale di quelle complessive e di quelle riconducibili a consumatori finali, il prospetto descrittivo delle commissioni addebitate nel mese. Tali dati consentiranno a imprenditori e professionisti di determinare il bonus del 30% sulle commissioni pagate.

 

 

TRIBUTI LOCALI

Sanzioni e ravvedimento operoso IMU

Il 16 giugno 2020 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU. È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso.

In particolare, per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU, il D.Lgs. n. 158/2015 prevede all’art. 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30%, con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

In caso di omesso o insufficiente versamento della dell’IMU si applica l’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In ogni caso, anche per l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso:

  • entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,40% per 14 giorni;
  • decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,5%;
  • decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,67%;
  • decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di Dichiarazione entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%)

Quindi per la scadenza dell’acconto (16 giugno) è possibile usufruire del Ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell’anno successivo mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell’anno successivo. Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza.

Dopo il termine previsto dal Ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune.

ATTENZIONE: il cosiddetto “ravvedimento lunghissimo”, che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali.

Dal 1° gennaio 2020 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari allo 0,05% annuo.

In riferimento alla Dichiarazione IMU, il regime sanzionatorio prevede:

  • la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);
  • la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;
  • la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.

L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00 (art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992).

La presentazione di una Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:

  • con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992) se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;
  • con una sanzione fissa, compresa tra euro 51,00 ed euro 258,00 (art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.

Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 20 luglio 2020 IRPEF e addizionali Versamento dell’imposta a saldo 2019 e del primo acconto 2020 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2020 PF (interessate dagli ISA) e REDDITI 2020 SP Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi PF 2020.

Società di persone e soggetti equiparati, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi SP 2020.

Mod. F 24
Lunedì 20 luglio 2020 IRES Versamento dell’imposta a saldo 2019 e del primo acconto 2020 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2020 SOGGETTI IRES). Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari. Mod. F 24
Lunedì 20 luglio 2020 Diritto camerale Versamento diritto annuale 2020. Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel registro imprese. Mod. F24
Venerdì 31 luglio 2020 Contributo Autorità garante concorrenza Versamento del contributo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

 

Società con ricavi maggiori di 50 milioni di euro. MAV, PagoPA, bonifico

 

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