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NEWSLETTER Giugno 2025:

NEWSLETTER Giugno 2025:

 

IN BREVE
  • Entro il 30 giugno il versamento del diritto annuale camerale 2025
  • La comunicazione della PEC degli amministratori
  • CPB 2025-2026: pubblicata la metodologia per la proposta di concordato
  • Cos’è e perché conviene richiedere il rating di legalità
  • Start-up innovative: SAFE con benefici fiscali solo al momento della conversione
  • Servizi on line Entrate e Riscossione: FEA CIE valida anche per soggetti diversi da persone fisiche e titolari di partita IVA
  • L’accesso ai servizi on line dell’Agenzia delle Entrate per rappresentanti e persone di fiducia
  • La detrazione delle spese per familiari a carico
  • Cessioni DPI e dispositivi medici con IVA al 5% anche se fuori dal periodo emergenziale
  • Falsi pareri dell’Agenzia delle Entrate su istanze di interpello mai presentate
APPROFONDIMENTI
  • Il diritto annuale camerale 2025
  • Il rating di legalità
PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

IMPRESE

Entro il 30 giugno il versamento del diritto annuale camerale 2025

Sono tenuti al pagamento del diritto camerale tutti i soggetti iscritti nel Registro delle imprese e nel REA, tra cui:

  • imprese individuali;
  • società di persone (s.n.c, s.a.s,);
  • società di capitali (s.p.a., s.r.l., …);
  • società cooperative;
  • artigiani;
  • consorzi e altre forme di aggregazione;
  • unità locali o sedi secondarie di imprese estere.

Le misure del diritto annuale per l’anno 2025 sono state indicate nella nota n. 127214/2024 del 18 dicembre 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha confermato la riduzione percentuale del 50% dell’importo del diritto camerale, come determinato per l’anno 2014, stabilita a decorrere dall’anno 2017 dall’art. 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2025, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2025.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IMPRESE

La comunicazione della PEC degli amministratori

La legge di Bilancio 2025 (n. 207/2024), entrata in vigore il 1° gennaio 2025, ha esteso l’obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) agli amministratori di imprese costituite in forma societaria (sia di capitali che di persone) e di comunicare il suddetto indirizzo PEC nel Registro delle imprese, affinché sia annotato quale domicilio digitale di questi soggetti.

Le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, o quelle che presentano domanda di iscrizione dopo tale data, hanno l’obbligo di indicare la PEC degli amministratori contestualmente al deposito della domanda di iscrizione nel Registro delle imprese. Ma l’obbligo di iscrizione della PEC degli amministratori nel Registro delle imprese si applica anche alle società costituite prima del 1° gennaio 2025, riguarda tutti gli amministratori e richiede l’iscrizione di un indirizzo PEC personale per ciascuno di essi. Trattandosi di indirizzo “personale”, la stessa persona fisica che ricopra il ruolo di amministratore in più società potrà utilizzare lo stesso indirizzo per ciascuna di esse.

La comunicazione, per evitare sanzioni, deve essere effettuata entro il prossimo 30 giugno 2025.

A poche settimane dalla scadenza regna ancora l’incertezza: alcune Camere di Commercio, conformemente all’orientamento espresso da Unioncamere e CNN, accettano il fatto che il domicilio digitale (PEC) dell’amministratore, possa coincidere con il domicilio digitale (PEC) della società; altre richiedono invece che ciascun amministratore sia titolare di una PEC personale.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

CPB 2025-2026: pubblicata la metodologia per la proposta di concordato

D.M. 28 aprile 2025

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2025 è stato pubblicato il D.M. 28 aprile 2025, di approvazione della metodologia in base alla quale l’Agenzia delle Entrate formulerà ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato per il biennio 2025-2026.

La procedura, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, oltre che degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nelle note tecniche e metodologiche (allegato 1) per l’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, hanno applicato gli ISA.

Nell’allegato 1 al decreto vengono descritti i diversi passaggi metodologici che conducono alla definizione della proposta di CPB, sia con riferimento alla base imponibile ai fini delle imposte dirette sia alla base imponibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per i contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA.

 

 

IMPRESE

Cos’è e perché conviene richiedere il rating di legalità

AGCM, Delibera 12 novembre 2024, n. 24075

Il rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese. Viene attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, su richiesta delle imprese interessate, e si manifesta sotto forma di un punteggio compreso tra un minimo di una e un massimo di tre “stellette”.

L’impresa richiedente ottiene il punteggio base (una stelletta) qualora rispetti tutti i requisiti di cui all’art. 2 del Regolamento attuativo in materia di Rating di Legalità.

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI

Start-up innovative: SAFE con benefici fiscali solo al momento della conversione

Risposta ad interrogazione parlamentare 8 gennaio 2025, n. 5-03296

Il SAFE (Simple Agreement for Future Equity) è un contratto di investimento attraverso il quale un soggetto (safe holder) investe in cambio di uno strumento finanziario partecipativo, che gli attribuisce il diritto di convertire in equity ad un prezzo di favore, al verificarsi di uno specifico evento di liquidità.

Prevede quindi un disallineamento temporale tra il momento in cui l’investitore fornisce capitale alla start-up o PMI innovativa e quello successivo in cui avverrà la conversione in partecipazioni societarie.

La risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03296 dell’8 gennaio 2025 ha confermato che il diritto alle detrazioni fiscali correlate al SAFE matura solo al momento dell’effettiva conversione in partecipazioni societarie.

 

 

ADEMPIMENTI

Servizi on line Entrate e Riscossione: FEA CIE valida anche per soggetti diversi da persone fisiche e titolari di partita IVA

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 20 maggio 2025, n. 225394

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 375356 del 2 ottobre 2024, recante la disciplina della delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, è stato previsto che i file di comunicazione dei dati di conferimento della delega, se trasmessi per il tramite dell’intermediario delegato, debbano essere firmati elettronicamente dal contribuente delegante.

Previsto inoltre che, nell’ipotesi in cui il delegante sia un contribuente titolare di partita IVA oppure un soggetto giuridico diverso da persona fisica (come ad esempio Onlus o condomini), anche non titolare di partita IVA, la firma sul file di comunicazione debba essere esclusivamente quella digitale.

Con il recente provvedimento del 20 maggio, a modifica del suddetto provvedimento, viene estesa, agli stessi soggetti, la possibilità di apporre al file di comunicazione della delega anche la firma elettronica avanzata basata su carta di identità elettronica (FEA CIE).

Il provvedimento, inoltre, posticipa, dal 30 giugno 2026 al 28 febbraio 2027, il termine ultimo di validità per le deleghe attivate anteriormente alla data nella quale saranno disponibili i nuovi servizi. Questo per evitare che le deleghe attivate in prossimità della suddetta data perdano validità con l’attivazione dei nuovi servizi (con necessità, quindi, per contribuenti ed intermediari di comunicare ex novo i dati relativi al loro conferimento).

 

 

ADEMPIMENTI

L’accesso ai servizi on line dell’Agenzia delle Entrate per rappresentanti e persone di fiducia

Agenzia delle Entrate, Guida “L’accesso ai servizi online per rappresentanti e persone di fiducia”

I contribuenti che hanno difficoltà o sono impossibilitati ad accedere in prima persona alle informazioni e ai servizi on line disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate possono avvalersi di una procedura che consente ad un’altra persona fisica di operare nel loro interesse.

La procedura è rivolta:

  • ai “rappresentanti”, ossia i soggetti legalmente titolati a operare per conto di persone che, per motivi legali o sanitari, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno ed esercenti la responsabilità genitoriale);
  • alle “persone di fiducia”, ossia i soggetti abilitati ad operare nell’interesse di altri (si tratta, per esempio, del figlio/a che intende utilizzare i servizi on line per il genitore anziano o di una persona particolarmente fidata).

L’accesso all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate e/o dell’Agenzia delle Entrate/Riscossione avviene sempre attraverso le credenziali personali del rappresentante o della persona di fiducia che, dopo l’autenticazione mediante SPID, CIE o CNS, e, nei casi previsti, mediante credenziali rilasciate dall’Agenzia, può scegliere se operare per proprio conto oppure per il soggetto rappresentato o per l’interessato.

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato una Guida che illustra le modalità per richiedere l’abilitazione (o la disabilitazione) a operare da parte dei rappresentanti e delle persone di fiducia.

 

 

IMPOSTE DIRETTE

La detrazione delle spese per familiari a carico

Secondo l’art. 15 del TUIR, possono essere detratte dall’IRPEF anche alcune spese sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico. Tra le più ricorrenti segnaliamo:

  • spese sanitarie;
  • premi assicurativi;
  • contributi previdenziali e contributi versati alle forme di previdenza complementare;
  • contributi versati ad enti e casse aventi fine assistenziale;
  • spese per asili nido;
  • spese scolastiche ed erogazioni liberali agli istituti scolastici;
  • spese universitarie e canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede;
  • spese per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.

Con riferimento agli oneri sostenuti per i familiari fiscalmente a carico l’Agenzia delle Entrate ha più volte precisato che la detrazione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se la spesa riguarda i figli, ha diritto a richiedere la detrazione il genitore che l’ha sostenuta, indipendentemente dal fatto che egli sia titolare o meno anche della detrazione per figli a carico e dalla modalità di ripartizione con l’altro genitore di quest’ultima detrazione.

Quando il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese vanno dunque suddivise tra i genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. Se le spese sono state sostenute da uno solo dei genitori, quest’ultimo può quindi calcolare la detrazione sull’intero importo, attestando tale circostanza sul documento comprovante la spesa.

Nel caso in cui anche uno dei due genitori sia fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può portare in detrazione l’intera spesa sostenuta nell’interesse del figlio, anche se i documenti sono intestati all’altro genitore.

 

 

IVA

Cessioni DPI e dispositivi medici con IVA al 5% anche se fuori dal periodo emergenziale

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 23 maggio 2025, n. 141

Il progressivo abbandono dei protocolli di sicurezza Covid ha eliminato l’obbligo di utilizzare i dispositivi medici e di protezione da parte di soggetti diversi dal personale sanitario, anche se in molti settori si è continuato a utilizzarli su base volontaria.

Nella risposta n. 141 del 23 maggio l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in merito alla possibilità, nonostante il superamento del periodo emergenziale, che le cessioni alle aziende della grande distribuzione che utilizzano i prodotti sia ai fini della protezione sanitaria dei propri dipendenti, sia per la vendita al pubblico e/o per i grossisti che normalmente rivendono tali prodotti ad aziende di tutti i settori merceologici che potrebbero utilizzarli tanto per motivi sanitari che operativi, continuino ad essere soggette all’aliquota IVA ridotta del 5%.

Se i beni ceduti sono dei DPI o dei dispositivi medici, compresi in una delle voci doganali individuate dall’ADM nell’allegato I della circolare n. 5/D/2023, spiegano le Entrate, continua ad applicarsi l’aliquota IVA del 5% in ogni fase della loro commercializzazione, dal produttore fino alla vendita al dettaglio, dato che il requisito dell’uso per finalità sanitarie può ritenersi soddisfatto ogniqualvolta “non emerga in modo chiaro e univoco prova del contrario”.

 

 

CONTRIBUENTI

Falsi pareri dell’Agenzia delle Entrate su istanze di interpello mai presentate

Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa 23 maggio 2025

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 23 maggio, ha reso noto che sono in circolazione falsi pareri a firma dell’Agenzia delle Entrate relativi a istanze di interpello mai presentate che riguardano il tema dell’accollo di debiti tributari altrui estinti mediante compensazione con crediti d’imposta riconducibili ad altri soggetti, ed invita i contribuenti a prestare particolare attenzione ai pareri relativi a istanze di interpello non pubblicati sul sito istituzionale. A tutela del legittimo affidamento, infatti, non tutte le risposte fornite dall’Agenzia sono soggette a pubblicazione.

Nel caso in cui si nutrano dubbi sulla loro autenticità, l’Agenzia invita a chiedere conferma agli Uffici consulenza delle Direzioni regionali o centrali che li avrebbero emessi.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

IMPRESE

Il diritto annuale camerale 2025

Le misure del diritto annuale per l’anno 2025 sono state indicate nella nota n. 127214/2024 del 18 dicembre 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha confermato la riduzione percentuale del 50% dell’importo del diritto camerale, come determinato per l’anno 2014, stabilita a decorrere dall’anno 2017 dall’art. 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

Il decreto MIMIT del 23 febbraio 2023 ha autorizzato per gli anni 2023, 2024 e 2025 l’incremento della misura del diritto annuale del 20% (art. 18, comma 10, legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219) per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato “A” del medesimo decreto.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2025, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2025.

È inoltre disponibile sul sito internet dedicato la possibilità di:

  • consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
  • calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
  • effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:

  • le imprese individuali;
  • le società semplici;
  • le società commerciali;
  • le cooperative e le società di mutuo soccorso;
  • i consorzi e le società consortili;
  • gli enti pubblici economici;
  • le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
  • i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
  • le società tra avvocati D.Lgs. n. 96/2001;

iscritte o annotate nel Registro delle imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro delle imprese.

A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al REA o che richiedono l’iscrizione nel corso dell’anno.

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1º gennaio 2025, già ridotte del 50%, sono le seguenti (le misure indicate del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicabili dalle singole Camere di Commercio):

 

  Sede Unità
Imprese che pagano in misura fissa  
  Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) €44,00 €8,80
  Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria €100,00 €20,00
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa
  Società semplici non agricole €100,00 €20,00
  Società semplici agricole €50,00 €10,00
  Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 €100,00 €20,00
  Soggetti iscritti al REA €15,00
Imprese con sede principale all’estero
  Per ciascuna unità locale/sede secondaria €55,00

 

Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, al 1º gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:

 

 Scaglioni di fatturato Aliquote
da euro a euro  
0,00 100.000,00 200,00 (importo fisso)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00   0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00)
Unità 20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00

 

Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale.

Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari a 100,00 euro.

 

 

 

IMPRESE

Il rating di legalità

AGCM, Delibera 12 novembre 2024, n. 24075

Il rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese. Viene attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, su richiesta delle imprese interessate, e si manifesta sotto forma di un punteggio compreso tra un minimo di una e un massimo di tre “stellette”.

L’impresa richiedente ottiene il punteggio base (una stelletta) qualora rispetti tutti i requisiti di cui all’art. 2 del Regolamento attuativo in materia di Rating di Legalità.

Possono richiedere l’attribuzione del rating le imprese (sia in forma individuale che societaria) che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

  • hanno sede operativa in Italia;
  • hanno un fatturato minimo di 2 milioni di euro nell’esercizio chiuso nell’anno precedente a quello della domanda;
  • sono iscritte al Registro delle imprese da almeno 2 anni alla data della domanda;
  • rispettano i requisiti sostanziali richiesti dal Regolamento

Non ci sono costi per le imprese che vogliono ottenere il rating di legalità. Basta presentare una domanda all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per via telematica, utilizzando l’apposito Formulario.

Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.

Oltre a svariati vantaggi competitivi legati alla maggiore trasparenza e visibilità sul mercato, l’ottenimento di un rating di legalità comporta benefici anche di natura economica:

  • facilita l’accesso ai finanziamenti bancari. Ai sensi di legge le banche devono tenere conto della presenza del rating di legalità attribuito all’impresa nel processo di istruttoria per la valutazione della concedibilità di finanziamenti e nelle condizioni di erogazione (dovendo eventualmente comunicare annualmente alla Banca d’Italia le motivazioni per le quali il rating di legalità non ha eventualmente influito sull’attività di concessione del credito). I vantaggi si traducono (cfr. Comunicato Banca d’Italia) in:
    • riduzione dei tempi di istruttoria;
    • migliori condizioni economiche in fase di accesso o rinegoziazione del finanziamento;
    • riduzione dei costi di istruttoria;
  • consente o agevola l’ottenimento di erogazioni pubbliche. Le pubbliche amministrazioni, in sede di predisposizione dei provvedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese, tengono conto del rating di legalità ad esse attribuito, prevedendo almeno uno dei seguenti sistemi di premialità:
    • preferenza in graduatoria;
    • attribuzione di punteggio aggiuntivo;
    • riserva di quota delle risorse finanziarie allocate;
  • favorisce la partecipazione ad appalti pubblici. Il nuovo codice degli appalti inserisce il rating di legalità come criterio premiale nella valutazione dell’offerta di gara.

Per ulteriori informazioni e per accedere alla documentazione completa, è possibile visitare il sito ufficiale dell’AGCM: Rating di Legalità – AGCM.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 16 giugno 2025 IMU – Versamento Termine ultimo per il versamento della prima rata (o unica soluzione) dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2025. Possessori (es. proprietari e titolari di diritti reali) di immobili (comprese aree fabbricabili e terreni agricoli), ad esclusione dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali. Mod. F24 ovvero apposito bollettino di c/c postale.
Lunedì 30 giugno 2025 IRPEF e addizionali Versamento dell’imposta a saldo 2024 e del primo acconto 2025 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2025 PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PERSONE e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d’imposta). Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2025. Mod. F24
Lunedì 30 giugno 2025 IRES Versamento dell’imposta a saldo 2024 e del primo acconto 2025 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2025 SOGGETTI IRES) (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari). Soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Mod. F24
Lunedì 30 giugno 2025 Diritto camerale Versamento diritto annuale 2025 Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro delle imprese. Mod. F24

 

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