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Newsletter LUGLIO 2024:

 

 

IN BREVE

  • Approvata la metodologia relativa al concordato preventivo biennale
  • Scadenza IMU e ravvedimento operoso
  • Rinnovo automatico per il consolidato e la trasparenza fiscale
  • Per il versamento della flat tax incrementale valgono i termini ordinari
  • Proroga “naturale” del versamento delle imposte per le società di capitali che approvano il bilancio a giugno
  • Novità dal 1° luglio 2024 per le compensazioni in F24
  • Adeguamento rimanenze di magazzino: approvati i coefficienti di maggiorazione
  • Bonus colonnine domestiche: pubblicate le regole per i controlli 2024
  • Pubblicato l’elenco delle Onlus iscritte al 5 per mille dopo i termini

APPROFONDIMENTI

  • Il concordato preventivo biennale
  • Ravvedimento operoso per versamento e dichiarazione IMU

PRINCIPALI SCADENZE

 

IN BREVE

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Approvata la metodologia relativa al concordato preventivo biennale

Ministero dell’Economia e delle Finanze, D.M. 14 giugno 2024

Nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2024, n. 139, Supplemento Ordinario n. 24, è stato pubblicato il D.M. 14 giugno 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale (CPB).

Il nuovo concordato preventivo biennale è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e Fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.

L’accesso al nuovo concordato preventivo biennale è facoltativo sotto un duplice aspetto:

  • il contribuente può decidere se chiedere o meno all’Agenzia delle Entrate di formulargli una proposta di reddito
  • e, qualora abbia deciso di chiedere la proposta, potrà accettarla oppure no.

Sono previsti trattamenti premiali per chi accetterà la proposta.

Vedi l’Approfondimento

 

 

TRIBUTI LOCALI

Scadenza IMU e ravvedimento operoso

Il 17 giugno 2024 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU.

È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso. In particolare, per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU, il D.Lgs. n. 158/2015, prevede all’art. 15, comma 1, lett. o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IMPOSTE DIRETTE

Rinnovo automatico per il consolidato e la trasparenza fiscale

A partire dal 2017, l’art. 7-quater del D.L. n. 193/2016 (convertito dalla Legge n. 225/2016) ha introdotto il rinnovo automatico delle opzioni per aderire ai regimi speciali:

  • del consolidato fiscale nazionale e mondiale;
  • della trasparenza fiscale;
  • della tonnage tax.

Non occorrerà quindi alcuna nuova comunicazione per il rinnovo ordinariamente previsto dalla legge dei regimi sopracitati; l’eventuale revoca dell’opzione andrà invece comunicata con le stesse modalità e termini previsti per la scelta originaria.

 

 

VERSAMENTI

Per il versamento della flat tax incrementale valgono i termini ordinari

Agenzia delle Entrate, FAQ 14 giugno 2024

Con una recente risposta pubblicata sul proprio portale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, anche per la flat tax incrementale (art. 1, commi da 55 a 57, Legge n. 197/2022), valgono i termini ordinari di versamento.

Quindi:

  • è possibile applicare l’istituto della rateazione;
  • è possibile differire il pagamento dell’imposta entro il trentesimo giorno successivo i termini previsti, con la maggiorazione dello 0,40%;
  • è possibile versare la flat tax entro il 31 luglio senza maggiorazione, come previsto per i contribuenti ISA che non superano il limite stabilito per ricavi o compensi.

Secondo le Entrate gli istituti sopra menzionati possono essere applicati anche alla flat tax incrementale in quanto, pur se la norma istitutiva della stessa non opera un rinvio espresso alle modalità e ai termini di versamento delle imposte sui redditi, detto rinvio è da ritenersi implicito, attese sia la natura intrinseca di imposta sui redditi della flat tax incrementale, sia la mancanza di una disciplina che ne regolamenti termini di versamento specifici.

 

 

IMPOSTE DIRETTE

Proroga “naturale” del versamento delle imposte per le società di capitali che approvano il bilancio a giugno

Per le società di capitali che approvano il bilancio nel mese di giugno 2024 (entro il termine di 180 giorni), il termine per versare le imposte sul reddito a saldo 2023 e primo acconto 2024 scade normalmente alla fine del mese di luglio, in particolare il 31 luglio, senza l’applicazione di alcuna maggiorazione.

Ne consegue che, applicando la maggiorazione dello 0,40%, si potranno sfruttare ulteriori 30 giorni e la scadenza con la maggiorazione dello 0,40% sarà il 30 agosto 2024.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Novità dal 1° luglio 2024 per le compensazioni in F24

Agenzia delle Entrate, Circolare 28 giugno 2024, n. 16/E

D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, art. 4, commi 2 e 3

La Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 94 e 95, Legge n. 213/2023) prevede novità in tema di compensazione con effetto dal 1° luglio 2024. In particolare:

  • l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici è esteso anche nel caso vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Inps e dell’Inail;
  • l’esclusione, per i contribuenti con iscrizioni a ruolo, riguardanti imposte erariali e relativi accessori, o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione, per importi complessivamente superiori a 100mila euro, per i quali i termini di versamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, dalla facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24. Tale previsione cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Ai meri fini della verifica delle condizioni della norma, l’Agenzia delle Entrate può:
    • sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio (art. 37, comma 49-ter, L. n. 223/2006);
    • comunicare telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto, nel caso in cui, in esito all’attività di controllo, i crediti si rivelino non utilizzabili (in tutto o in parte) in compensazione (art. 37, comma 49-quater, D. L. n. 223/2006);
  • l’obbligo, per i pagamenti delle imposte e dei contributi effettuati tramite l’istituto della compensazione con il modello F24, anche per i soggetti privati, di ricorrere ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni. Dunque, scatta un obbligo generalizzato che prevede, per i versamenti in compensazione con F24, l’uso dei servizi telematici dell’Agenzia, indipendentemente dal saldo finale dell’F24. Difatti, vengono meno le restrizioni previste dalle norme previgenti correlate alla compensazione con F24 sia nel caso di modello F24 con saldo finale pari a zero che con saldo di importo positivo; prima l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate non sussisteva nei casi, piuttosto insoliti, in cui l’esposizione del credito nel modello F24 rappresentava una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d’imposta pagato nello stesso modello F24 (per esempio in caso di compensazione IRES su IRES con conguaglio a debito).

Con la circolare n. 16/E del 28 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni operative sulle novità in materia di compensazioni dei crediti. In particolare, la circolare ha chiarito che la novità riguarda tutte le compensazioni, sia quelle orizzontali (o “esterne”), che “verticali” (o “interne”), nonché quelle comprendenti crediti maturati nei confronti dell’Inps e dell’Inail.

La circostanza che, per gli F24 a saldo positivo, la prenotazione delle deleghe per mezzo dei servizi telematici degli intermediari convenzionati avvenga comunque in data anteriore al 1° luglio 2024 – o anche che le stesse siano inviate ai soggetti convenzionati prima di tale data – non è sufficiente.

Per il rispetto di tale obbligo, infatti, rileva la sola data di esecuzione delle deleghe da parte degli intermediari convenzionati.

 

 

DICHIARAZIONI

Anomalie dichiarazione IVA: in arrivo le comunicazioni delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 12 giugno 2024, n. 264078

In arrivo le comunicazioni delle Entrate sulle anomalie riscontrate nella dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2023.

Con Provvedimento del 12 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate, al fine di promuovere l’adempimento spontaneo, fornisce le informazioni utili al contribuente che abbia omesso di presentare la dichiarazione IVA per il periodo di imposta 2023 o l’abbia presentata senza quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000 euro, per regolarizzare la propria posizione.

In particolare, il contribuente potrà presentare la dichiarazione IVA entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario (dal 30 aprile 2024), beneficiando dello sconto sulle sanzioni previsto dal ravvedimento operoso (art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 472/1997), o potrà presentare una integrativa, versando maggiori imposte, interessi e sanzioni ridotte (art. 13, comma 1, lett. a-bis), D.Lgs. n. 472/1997).

 

 

AGEVOLAZIONI

Bonus colonnine domestiche: pubblicate le regole per i controlli 2024

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.Dirett. 19 giugno 2024

Con Decreto Direttoriale del 19 giugno 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito, per l’annualità 2024, le modalità e le procedure con cui vengono effettuati i controlli documentali volti ad accertare la sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive per la concessione ed erogazione dei contributi relativi al bonus colonnine domestiche, destinato a privati e condomini per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Il contributo è pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (come, ad esempio, colonnine o wall box), nel limite massimo di 1.500 euro per gli utenti privati e fino a 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali.

L’attività di controllo ha ad oggetto:

  • l’accertamento della veridicità dei fatti e delle qualità auto dichiarate nella domanda di concessione ed erogazione del contributo presentata dai soggetti beneficiari con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
  • la documentazione di spesa e la tracciabilità dei pagamenti rendicontati;
  • il rispetto dei requisiti tecnico-amministrativi previsti per le infrastrutture di ricarica.

 

 

AGEVOLAZIONI

Pubblicato l’elenco delle Onlus iscritte al 5 per mille dopo i termini

Come previsto dall’art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012, i soggetti che non hanno effettuato l’iscrizione per il 2024 entro il 10 aprile 2024, a meno che non presenti nell’elenco permanente degli iscritti, possono ancora trasmettere la domanda telematica di accreditamento entro il 30 settembre 2024 e versare un importo pari a 250 euro tramite il modello F24 ELIDE, utilizzando il codice tributo 8115.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco delle Onlus, iscritte alla relativa Anagrafe, che hanno presentato la domanda di iscrizione al 5 per mille per l’anno finanziario 2024 oltre il termine di scadenza del 10 aprile.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Il concordato preventivo biennale

Ministero dell’Economia e delle Finanze, D.M. 14 giugno 2024

Nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2024, n. 139, Supplemento Ordinario n. 24, è stato pubblicato il D.M. 14 giugno 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale (CPB).

Il nuovo concordato preventivo biennale è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e Fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.

L’accesso al nuovo concordato preventivo biennale è facoltativo sotto un duplice aspetto:

  • il contribuente può decidere se chiedere o meno all’Agenzia delle Entrate di formulargli una proposta di reddito
  • e, qualora abbia deciso di chiedere la proposta, potrà accettarla oppure no.

Sono previsti trattamenti premiali per chi accetterà la proposta.

La metodologia che l’Agenzia delle Entrate utilizzerà per formulare le proposte ai contribuenti è stata sviluppata con riferimento alle specifiche attività economiche e tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, della redditività individuale e settoriale come desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscali (ISA), e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli ulteriori dati nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria.

Nella giornata del 20 giugno 2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive.

Sotto il profilo soggettivo, possono accedere al concordato preventivo biennale i soggetti che applicano gli ISA e i contribuenti in regime forfetario che vedranno però il concordato preventivo limitato alla sola annualità 2024.

Sono espressamente esclusi i contribuenti che:

  • pur essendone obbligati, non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
  • sono stati condannati per reati tributari commessi nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
  • con riferimento al periodo d’imposta 2023 presentano debiti tributari di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. I debiti inclusi in sospensione o rateazione non rientrano nel limite.

Sono altresì esclusi i contribuenti in regime forfetario che hanno iniziato l’attività nel 2023 e che quindi non potranno ricevere alcuna proposta di concordato.

Il primo anno di applicazione del concordato sarà il 2024 e, nel caso di adesione, il ricalcolo dell’acconto delle imposte per effetto della intervenuta accettazione sarà soggetto a rideterminazione sulla seconda rata in scadenza, rimanendo inalterato il dovuto per il primo acconto delle imposte in scadenza per il mese di giugno/luglio 2024.

Per il primo anno di applicazione l’adesione al concordato preventivo biennale coincide con il termine previsto per l’invio delle dichiarazioni dei redditi, fissato al 31 ottobre; a regime, dal 2025, il termine per l’eventuale adesione sarà il 31 luglio.

L’accettazione della proposta comporterà per il contribuente il fatto di dover assoggettare ad IRPEF ed eventualmente ad IRAP i redditi pre-concordati. Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con l’Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali.

L’IVA è espressamente esclusa dal concordato preventivo e dovrà quindi essere gestita e versata secondo le consuete modalità.

Il concordato preventivo produce effetti anche nella sfera previdenziale INPS, quindi per la contribuzione dovuta da artigiani e commercianti o per gli iscritti alla gestione separata, rispetto ai quali il reddito concordato ha piena rilevanza anche ai fini contributivi. Il contribuente può versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato.

Rispetto ai professionisti con cassa privata (commercialisti, avvocati, geometri, ingegneri, veterinari e altre casse), l’orientamento prevalente ritiene non applicabile ai contributi dovuti alle Casse professionali la disciplina del nuovo concordato preventivo biennale, fatta salva la possibilità in capo a ogni ente di assumere una propria e autonoma decisione al riguardo.

I contribuenti che decidono di aderire alla proposta di concordato dovranno inoltre sempre e comunque adempiere agli obblighi previsti dalle normative, tra cui conservazione delle fatture, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, adempimento degli obblighi in qualità di sostituto d’imposta, ecc.

Il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate non terrà conto di plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive né redditi o quote di reddito relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, in GEIE, in società di capitali e altri enti soggetti ad IRES.

Il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo d’imposta in cui si realizzano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la misura del 50%, rispetto a quelli oggetto del concordato in presenza di talune “circostanze eccezionali”, ovvero:

  • eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (lett. c, comma 1, art. 7 e comma 1, art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018);
  • altri eventi di natura straordinaria; a titolo esemplificativo: danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso; danni rilevanti alle scorte di magazzino, tali da causare la sospensione del ciclo produttivo; impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività; sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa dei detti eventi, abbia interrotto l’attività) Non costituiscono invece circostanze eccezionali che possono far decadere il concordato nel corso del biennio né la grave malattia o l’infortunio che potrebbe colpire il titolare dell’impresa o il libero professionista.

Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale ottenuto, sono riconosciuti i benefici fiscali previsti per i soggetti ISA che ottengono un voto pari a 10 e quindi:

  1. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
  2. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
  3. l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
  4. l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’art. 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  5. l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  6. l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Inoltre, nei periodi d’imposta oggetto di concordato i contribuenti aderenti non potranno essere sottoposti agli accertamenti, di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 (accertamento induttivo), pur permanendo la possibilità che i medesimi soggetti siano oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.

Per i contribuenti in regime forfetario la norma ha carattere sperimentale e prevede che la proposta di concordato non sia biennale, ma riguardi solo il periodo d’imposta 2024. I contribuenti forfetari avranno quindi l’opportunità di effettuare una scelta (entro il 15 ottobre 2024) limitata al 2024 e con a disposizione i dati a consuntivo di gran parte dell’anno stesso.

Il decreto correttivo è all’esame in Commissione parlamentare e sono già in bozza ulteriori proposte di modifica normativa.

 

 

TRIBUTI LOCALI

Ravvedimento operoso per versamento e dichiarazione IMU

Il 17 giugno 2024 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU.

È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso. In particolare, per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU, il D.Lgs. n. 158/2015, prevede all’art. 15, comma 1, lett. o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

In caso di omesso o insufficiente versamento dell’IMU si applica l’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In ogni caso, anche per l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso:

  • entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,40% per 14 giorni;
  • decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,5%;
  • decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,67%;
  • decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o, in mancanza di dichiarazione, entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%).

Quindi per la scadenza dell’acconto (17 giugno) è possibile usufruire del ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell’anno successivo mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell’anno successivo. Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza.

Dopo il termine previsto dal ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune.

 

Attenzione: il cosiddetto “ravvedimento lunghissimo”, che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali.

 

Dal 1° gennaio 2024 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari al 2,5% annuo.

In riferimento alla dichiarazione IMU è sanzionata:

  • la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);
  • la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;
  • la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.

L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00 (art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992).

La presentazione di una dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:

  • con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 e il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992) se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;
  • con una sanzione fissa, compresa tra € 51,00 ed € 258,00 (art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.

Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Mercoledì 31 luglio 2024 Istanza modello IVA TR Presentazione dell’istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito IVA relativo al secondo trimestre. I contribuenti IVA che hanno realizzato nel corso del secondo trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi. Telematica
Mercoledì 31 luglio 2024 IRPEF e addizionali Versamento dell’imposta a saldo 2023 e del primo acconto 2024 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2024 PERSONE FISICHE e REDDITI 2024 SOCIETÀ DI PERSONE se ricorrono le condizioni per la proroga Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2024. Mod. F24
Mercoledì 31 luglio 2024 IRES Versamento dell’imposta a saldo 2023 e del primo acconto 2024 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2024 SOGGETTI IRES per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari se ricorrono condizioni per la proroga. Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Mod. F24
Mercoledì 31 luglio 2024 Diritto camerale Versamento diritto annuale 2024 se ricorrono condizioni per la proroga. Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro imprese. Mod. F24

 

Approfondisci

Newsletter GIUGNO 2024:

IN BREVE
  • Diritto annuale camerale 2024: entro il 1° luglio il versamento
  • Ecobonus auto 2024: nuovo start alle prenotazioni
  • Partenza incerta per il 730 precompilato
  • No al bonus investimenti 4.0 se al bene acquistato manca il requisito della “novità”
  • Cartelle di pagamento: come chiedere la rateizzazione per debiti sotto e sopra i 120mila euro
  • Credito d’imposta ricerca e sviluppo: online l’Albo dei certificatori
  • Investimenti Transizione 4.0: riattivati i codici dei tax credit
  • Comunicazione del titolare effettivo: un’altra sospensione fino al 19 settembre 2024
  • Comunicazione crediti 4.0: nuova modalità di invio
  • Sconta le imposte di registro, ipotecarie e catastali l’impianto fotovoltaico di grandi dimensioni
  • Dichiarazioni 2024: aperto il canale per l’invio dei modelli precompilati
  • APS: non soggette a tassazione le quote di iscrizione e per la fruizione delle attività annuali
APPROFONDIMENTI
  • L’importo del diritto annuale camerale 2024
  • Ecobonus mobilità sostenibile 2024
PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

IMPRESE

Diritto annuale camerale 2024: entro il 1° luglio il versamento

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nota 20 dicembre 2023, n. 383421

Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) aveva previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

In particolare, l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50% a decorrere dall’anno 2017.

Le misure del diritto annuale per l’anno 2024 sono state indicate nella nota n. 383421 del 20 dicembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha confermato la riduzione percentuale del 50% dell’importo del diritto camerale, come determinato per l’anno 2014, stabilita a decorrere dall’anno 2017 dall’art. 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

Il decreto MIMIT del 23 febbraio 2023 ha autorizzato per gli anni 2023, 2024 e 2025 l’incremento della misura del diritto annuale del 20% (art. 18, comma 10, legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219) per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato “A” del medesimo decreto (CCIAA delle Marche – Delibera di Consiglio n. 15 del 25 ottobre 2022).

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2024, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 1° luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica).

Vedi l’Approfondimento

 

 

INCENTIVI

Ecobonus auto 2024: nuovo start alle prenotazioni

D.P.C.M. 20 maggio 2024

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Circolare 27 maggio 2024

Dalle ore 10 del 3 giugno 2024 sarà nuovamente possibile prenotare gli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti. Lo ha reso noto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con la circolare del 27 maggio, emanata in seguito alla pubblicazione in Gazzetta (serie generale n. 121 del 25 maggio) del D.P.C.M. 20 maggio 2024, che ha rimodulato gli stessi incentivi per gli acquisti effettuati dal 25 maggio al 31 dicembre 2024.

Le prenotazioni, che vanno effettuate sull’apposito portale Ecobonus, riguardano i contributi previsti per l’acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1 (autoveicoli), L1e – L7e (motocicli e ciclomotori), N1 e N2 (veicoli commerciali). Con il nuovo decreto sarà possibile prenotare anche contributi per l’acquisto di veicoli di categoria M1 usati e veicoli commerciali N1 e N2 anche ad alimentazione non elettrica.

Vedi l’Approfondimento

 

 

DICHIARAZIONI

Partenza incerta per il 730 precompilato

ANC, Comunicato stampa 27 maggio 2024

Con un comunicato stampa del 27 maggio 2024, l’Associazione Nazionale Commercialisti ha segnalato che da tutto il territorio nazionale le sono giunte “numerose segnalazioni di dichiarazioni precompilate trasmesse, di cui l’Agenzia delle Entrate chiede la rettifica. Fonti CISL confermano che più di 3 milioni di modelli 730 precompilati messi a disposizione dei contribuenti risultano errati. L’Agenzia delle Entrate sta notificando la cosa ai contribuenti interessati, tramite comunicazione nell’area riservata del cittadino”.

Con un comunicato del 28 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha invece dato conto del fatto che “le dichiarazioni precompilate già trasmesse dai cittadini sono oltre 1 milione, il 28% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”. Senza dare un preciso riscontro all’allarme di ANC ha però precisato che “razie a un controllo costante sul servizio i contribuenti possono utilizzare l’applicativo web gratuito messo a disposizione sul sito www.agenziaentrate.gov.it senza la necessità di doversi rivolgere a centri di assistenza fiscale o professionisti. Qualora dovessero emergere eventuali anomalie anche dopo la presentazione della dichiarazione precompilata, verrà assicurata la massima assistenza anche tramite messaggi personalizzati nella procedura web” e che “In ogni caso, i contribuenti sono sempre tenuti a verificare i dati presenti nella loro dichiarazione precompilata ed eventualmente a modificarli o integrarli anche attraverso la nuova compilazione semplificata”.

Invitiamo quindi i contribuenti che volessero utilizzare il servizio della dichiarazione precompilata a farlo con la dovuta accortezza e monitorando, anche dopo l’invio, la presenza di messaggi nella procedura web.

 

 

AGEVOLAZIONI

No al bonus investimenti 4.0 se al bene acquistato manca il requisito della “novità”

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 21 maggio 2024, n. 109

Con Risposta ad interpello n. 109 del 21 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate chiarisce in merito alla possibilità di riconoscere la fruizione del credito d’imposta 4.0 per l’acquisto, da parte di una società, di un bene strumentale (nello specifico un impianto) già utilizzato dall’acquirente sulla base di un contratto di noleggio, senza soluzione di continuità.

L’Agenzia, dopo attenta analisi, ha affermato che la società non può fruire del credito d’imposta 4.0 per l’acquisto del suddetto bene strumentale in quanto il suo previo noleggio comporta che lo stesso debba ritenersi come un bene già precedentemente utilizzato, a diverso titolo, dal soggetto acquirente. Nel caso in esame, verrebbe infatti a mancare l’imprescindibile requisito della “novità” del bene oggetto d’investimento.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Cartelle di pagamento: come chiedere la rateizzazione per debiti sotto e sopra i 120mila euro

Agenzia delle Entrate, Guida Rateizzazione delle cartelle di pagamento

La Guida sulla rateizzazione delle cartelle di pagamento, recentemente pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, contiene tutte le informazioni utili su come e quando è possibile richiedere di rateizzare il debito.

In tema di rateizzazione ordinaria, l’Agenzia ricorda che il contribuente che si trovi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà può richiedere e ottenere una rateizzazione fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni).

Le rate del piano possono essere di importo costante o, su richiesta del contribuente, di importo crescente di anno in anno. La rata minima è pari a 50 euro.

Se il contribuente intende richiedere una rateizzazione per debiti di importo fino 120mila euro, deve dichiarare di trovarsi nelle condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà economica. Non è necessario che presenti alcuna documentazione a supporto.

Se il contribuente intende richiedere di dilazionare una somma superiore ai 120mila euro, è tenuto a documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e determinare anche il numero di rate concedibili (fino a un massimo di 72), i contribuenti persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata, devono allegare alla domanda la certificazione relativa all’ISEE del nucleo familiare.

Se il contribuente che chiede una dilazione è, invece, una persona giuridica o una ditta individuale in contabilità ordinaria, insieme all’istanza deve presentare la documentazione contabile necessaria a verificare:

  • la sussistenza della condizione di temporanea difficoltà economica determinata dal valore dell’indice di liquidità, ricavato dalla situazione economico/patrimoniale dell’azienda, che deve essere inferiore a 1;
  • il numero di rate concedibili (fino a un massimo di 72) in relazione al valore dell’Indice Alfa calcolato come rapporto tra l’importo del debito complessivo in rateizzazione e il valore della produzione (es. per le società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici) oppure il totale dei ricavi e dei proventi (es. per le società di persone, ditte individuali, associazioni, ecc.) moltiplicato per 100.

 

 

PROFESSIONISTI

Credito d’imposta ricerca e sviluppo: online l’Albo dei certificatori

Sul sito internet Ministero delle Imprese e del Made in Italy è possibile consultare l’Albo dei certificatori del credito d’imposta in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

Allegato al decreto direttoriale del 15 maggio scorso, il Ministero ha infatti pubblicato il primo elenco degli idonei all’iscrizione all’Albo dei certificatori, selezionandoli tra le domande pervenute al 30 aprile 2024, ossia dei soggetti autorizzati ad attestare il tipo di intervento effettuato dai richiedenti il bonus.

Operativa anche la piattaforma informatica con la quale le imprese che hanno effettuato o che intendano effettuare investimenti nei campi della ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica possono selezionare il certificatore prescelto e versare i diritti di segreteria. Attraverso lo stesso portale, a partire dal 5 giugno, sarà possibile, per i certificatori, provvedere al caricamento delle certificazioni richieste dalle imprese e ad esse rilasciate.

Il MIMIT renderà disponibili il modello di certificazione da utilizzare, oltre alle linee guida cui il certificatore è tenuto ad uniformarsi per la corretta applicazione del credito d’imposta.

Per informazioni o chiarimenti è possibile utilizzare l’indirizzo email certificazionicreditors@mimit.gov.it, attivato appositamente dal Ministero.

 

 

AGEVOLAZIONI

Investimenti Transizione 4.0: riattivati i codici dei tax credit

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.Dir. 24 aprile 2024

Agenzia delle Entrate, 15 maggio 2024, n. 25/E

Con Decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24 aprile 2024 sono stati definiti il contenuto e le modalità per l’invio dei modelli di comunicazione riguardanti l’ammontare complessivo degli investimenti “Transizione 4.0”, che le imprese intendono effettuare ai fini dei relativi crediti di imposta.

Con la Risoluzione n. 25/E del 15 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, indicando nel modello F24 i codici tributo segnalati nella Risoluzione della stessa Agenzia n. 19/E del 12 aprile 2024 e, come “anno di riferimento”, l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa.

Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati.

Si ricorda che i codici tributo indicati nella Risoluzione n. 19/E del 12 aprile (codici tributo 6936, 6937, 6938, 6939 e 6940) erano stati sospesi in base a quanto previsto dal D.L. n. 39/2024. Con la Risoluzione n. 25/E del 15 maggio vengono invece riattivati.

 

 

PROFESSIONISTI

Comunicazione del titolare effettivo: un’altra sospensione fino al 19 settembre 2024

Consiglio di Stato, Ordinanza 17 maggio 2024

Con ordinanza pubblicata il 17 maggio, il Consiglio di Stato ha accolto le richieste cautelari presentate da diverse associazioni fiduciarie contro le sentenze del TAR dello scorso 9 aprile, sospendendone l’esecutività, e ha fissato per la trattazione del merito dei ricorsi in appello le udienze pubbliche del 19 settembre 2024.

 

 

AGEVOLAZIONI

Comunicazione crediti 4.0: nuova modalità di invio

Il GSE ha attivato una nuova funzionalità semplificata che prevede l’invio dei moduli tramite portale, invece dell’invio dei moduli tramite PEC.

Previa registrazione e accesso all’Area Clienti, accedendo all’applicazione “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari” e selezionando la tipologia di investimento, sarà possibile compilare il modulo per la compensazione dei crediti di imposta per le due tipologie di investimento:

  • investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;
  • investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

Le richieste di supporto potranno essere inviate solo attraverso il portale Assistenza Clienti del GSE, compilando il form Richiedi Supporto o, in alternativa, scrivendo all’indirizzo supportoimprese@gse.it.

 

 

IMPOSTE INDIRETTE

Sconta le imposte di registro, ipotecarie e catastali l’impianto fotovoltaico di grandi dimensioni

Cassazione, Sentenza 14 marzo 2024, n. 6840

Gli impianti fotovoltaici di grande potenza, cosiddetti “parchi fotovoltaici”, realizzati allo scopo di produrre energia da immettere nella rete elettrica nazionale per la vendita, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, devono essere considerati a tutti gli effetti come beni immobili, in quanto la connessione strutturale e funzionale tra il terreno e gli impianti è tale da poterli ritenere sostanzialmente inscindibili, a nulla rilevando che, astrattamente, gli stessi siano rimovibili ed installabili in altro luogo.

A enunciare il principio di diritto la Corte di Cassazione, Sezione V Civile (Sentenza n. 6840 del 14 marzo 2024), che, sulla base dei criteri emersi in ambito dottrinale e giurisprudenziale in merito alla distinzione tra beni mobili e immobili, ritiene corretto classificare le centrali fotovoltaiche di grandi dimensioni nella categoria dei beni immobili, in quanto l’eventuale precarietà dell’elemento materiale dell’ancoraggio al suolo è compensata da considerazioni attinenti al profilo strettamente funzionale.

 

 

DICHIARAZIONI

Dichiarazioni 2024: aperto il canale per l’invio dei modelli precompilati

Dopo aver visualizzato la propria dichiarazione dei redditi, disponibile dallo scorso 30 aprile in consultazione, i contribuenti possono entrare nell’applicativo e procedere a eventuali integrazioni/modifiche o accettare e trasmettere il modello così come predisposto dal Fisco.

Per l’invio del modello Redditi Persone fisiche c’è tempo fino al 15 ottobre 2024, mentre se si sceglie il modello 730, la scadenza è il prossimo 30 settembre.

Tra le novità di quest’anno, la nuova modalità di compilazione semplificata del 730.

Coloro che hanno i requisiti per presentare il modello possono infatti scegliere, in alternativa alla modalità tradizionale, la nuova compilazione semplificata per visualizzare le informazioni all’interno di un’interfaccia più facile da navigare grazie alle nuove sezioni famiglia, casa, lavoro, spese. In questo caso, dopo aver accettato o modificato i dati, sarà il sistema a inserirli automaticamente all’interno del modello.

Altra novità, la possibilità di ricevere eventuali rimborsi da 730 direttamente dall’Agenzia, anche in presenza di un sostituto d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate, per aiutare i contribuenti ad orientarsi online, mette a disposizione una Guida, oltre ad un video sul proprio canale YouTube e il sito dedicato “Info e assistenza”, che raccoglie tutti i contenuti sulla stagione dichiarativa 2024 e le risposte alle domande più frequenti.

 

 

TERZO SETTORE

APS: non soggette a tassazione le quote di iscrizione e per la fruizione delle attività annuali

Risposta a istanza di interpello 24 maggio 2024, n. 115

L’art. 148 del TUIR può trovare applicazione anche alle prestazioni rese dall’Aps agli iscritti (non associati), a condizione che gli stessi siano anche tesserati all’ente di riferimento nazionale, cui la stessa Aps è associata.

Nella risposta n. 115 del 24 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che le quote annuali di iscrizione versate dagli iscritti (non associati) alle Associazioni per la promozione sociale territoriale (Aps), che sono anche tesserati a organizzazioni nazionali di cui l’Aps è parte, e le quote versate dai medesimi soggetti per partecipare alle attività educative annuali, rientrano tra i proventi non commerciali di cui all’art. 148, comma 3, del TUIR, in quanto entrambi i versamenti riguardano attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

In particolare, le quote di iscrizione rientrano tra le entrate che non concorrono a formare il reddito complessivo dell’ente, in quanto qualificabili come quote o contributi versati da partecipanti. L’irrilevanza reddituale riguarda sia la quota di iscrizione annuale all’Aps propriamente intesa, sia la parte del versamento che l’Aps, in base a quanto rappresentato, raccoglie e trasferisce all’Aps nazionale quale quota di tesseramento annuale del proprio iscritto.

I corrispettivi specifici versati dagli iscritti per fruire delle attività educative dell’Aps, invece, rientrano tra i proventi che possono fruire della decommercializzazione di cui all’art. 148, comma 3, del TUIR.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

IMPRESE

L’importo del diritto annuale camerale 2024

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nota 20 dicembre 2023, n. 383421

Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) aveva previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

In particolare, l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50% a decorrere dall’anno 2017.

Le misure del diritto annuale per l’anno 2024 sono state indicate nella nota n. 383421 del 20 dicembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha confermato la riduzione percentuale del 50% dell’importo del diritto camerale, come determinato per l’anno 2014, stabilita a decorrere dall’anno 2017 dall’art. 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

Il decreto MIMIT del 23 febbraio 2023 ha autorizzato per gli anni 2023, 2024 e 2025 l’incremento della misura del diritto annuale del 20% (art. 18, comma 10, legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219) per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato “A” del medesimo decreto (CCIAA delle Marche – Delibera di Consiglio n. 15 del 25 ottobre 2022).

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2024, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 1° luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica).

È inoltre disponibile sul sito internet dedicato la possibilità di:

  • consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
  • calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
  • effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:

  • le imprese individuali;
  • le società semplici;
  • le società commerciali;
  • le cooperative e le società di mutuo soccorso;
  • i consorzi e le società consortili;
  • gli enti pubblici economici;
  • le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
  • i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
  • le società tra avvocati D.Lgs. n. 96/2001,

iscritte o annotate nel Registro delle imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro delle imprese.

A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l’iscrizione nel corso dell’anno.

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1º gennaio 2024, già ridotte del 50%, sono le seguenti (le misure indicate del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicabili dalle singole Camere di Commercio):

 

  Sede Unità
Imprese che pagano in misura fissa  
  Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) €44,00 €8,80
  Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria €100,00 €20,00
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa
  Società semplici non agricole €100,00 €20,00
  Società semplici agricole €50,00 €10,00
  Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 €100,00 €20,00
  Soggetti iscritti al REA €15,00
Imprese con sede principale all’estero
  Per ciascuna unità locale/sede secondaria €55,00

 

Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, al 1º gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:

 

Scaglioni di fatturato Aliquote
da euro a euro  
0,00 100.000,00 200,00 (importo fisso)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00   0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00)
Unità 20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00

 

Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale.

Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari a €100,00.

 

 

 

INCENTIVI

Ecobonus mobilità sostenibile 2024

D.P.C.M. 20 maggio 2024

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Circolare 27 maggio 2024

Dalle ore 10 del 3 giugno 2024 sarà nuovamente possibile prenotare gli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti. Lo ha reso noto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con la circolare del 27 maggio, emanata in seguito alla pubblicazione in Gazzetta (serie generale n. 121 del 25 maggio) del D.P.C.M. 20 maggio 2024, che ha rimodulato gli stessi incentivi per gli acquisti effettuati dal 25 maggio al 31 dicembre 2024.

Le prenotazioni, che vanno effettuate sull’apposito portale Ecobonus, riguardano i contributi previsti per l’acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1 (autoveicoli), L1e – L7e (motocicli e ciclomotori), N1 e N2 (veicoli commerciali). Con il nuovo decreto sarà possibile prenotare anche contributi per l’acquisto di veicoli di categoria M1 usati e veicoli commerciali N1 e N2 anche ad alimentazione non elettrica.

Gli acquirenti persone fisiche dovranno presentare la dichiarazione in cui confermano di mantenere la proprietà dell’ecoveicolo per almeno un anno, periodo che raddoppia in caso di acquirenti persone giuridiche. Le piccole e medie imprese, invece, dovranno presentare due dichiarazioni sostitutive che certificano, rispettivamente, il possesso dei requisiti di Pmi e l’esercizio di attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi.

In relazione agli acquisti effettuati da persone fisiche, inoltre, è necessaria l’attestazione che il valore dell’Isee relativo al nucleo familiare è inferiore a 30.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito del medesimo contributo, corredata dalla copia del documento di identità e del codice fiscale dell’acquirente e degli altri componenti del nucleo familiare.

I moduli per le dichiarazioni, debitamente compilati e firmati dall’acquirente, dovranno essere inseriti dal venditore nella piattaforma. I venditori, dal canto loro, dovranno confermare le operazioni entro 270 giorni dalla data di inserimento della prenotazione.

L’agevolazione è disciplinata dal D.P.C.M. 6 aprile 2022, quale contributo all’abbattimento delle emissioni di CO2, in linea con la normativa europea sulla qualità dell’aria e dell’ambiente e con gli obiettivi del Piano integrato per l’energia e il clima (Pniec) e dell’Agenda 2030.

Le date e le modalità per la prenotazione dei contributi per l’acquisto di veicoli di categoria M1 da adibire al servizio taxi o noleggio con conducente e dei contributi per l’installazione di impianti GPL e metano su veicoli di categoria M1 saranno rese note con avviso successivo.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 17 giugno 2024 IMU – Versamento Termine ultimo per il versamento della prima rata (o unica soluzione) dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2024. Possessori (es: proprietari e titolari di diritti reali) di immobili (comprese aree fabbricabili e terreni agricoli), ad esclusione dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali. Mod. F24 ovvero apposito bollettino di c/c postale.
Lunedì 1° luglio 2024 IRPEF e addizionali Versamento dell’imposta a saldo 2023 e del primo acconto 2024 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2024 PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PERSONE e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d’imposta). Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2024. Mod. F24
Lunedì 1° luglio 2024 IRES Versamento dell’imposta a saldo 2023 e del primo acconto 2024 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2024 SOGGETTI IRES) (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari). Soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Mod. F24
Lunedì 1° luglio 2024 Diritto camerale Versamento diritto annuale 2024 Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro delle imprese. Mod. F24

 

 

Approfondisci

Newsletter MAGGIO 2024:

IN BREVE
  • Dichiarazione IVA 2024: ravvedimento e sanzioni
  • Dal 30 aprile consultazione della dichiarazione precompilata
  • Accesso al regime premiale ISA 2024: individuati i livelli di affidabilità fiscale
  • Incentivi fino a 10.000 euro per le imprese che abbandonano la plastica monouso
  • Esenzione IMU estesa agli immobili occupati se è stata presentata tempestiva denuncia penale
  • Benefit ai dipendenti imponibili anche se promuovono l’immagine aziendale
  • Locazioni brevi con cedolare secca: chiarimenti sulle aliquote di tassazione
  • Depositari di scritture contabili: approvato il modello di cessazione incarico
  • L’acquisto della casa: la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate
  • Call center Agenzia delle Entrate: nuovi numeri per chi chiama da cellulare o dall’estero
  • Spese per cure termali detraibili, ma serve la prescrizione del medico
APPROFONDIMENTI
  • La dichiarazione dei redditi precompilata
  • Il regime premiale ISA 2024
PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

DICHIARAZIONI

Dichiarazione IVA 2024: ravvedimento e sanzioni

È scaduto al 30 aprile il termine per l’invio della dichiarazione IVA 2024 riferita al periodo d’imposta 2023.

È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza e quindi entro il 29 luglio 2024 versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.

La sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita da 250 euro a 2.000 euro, ridotta se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso.

La violazione può essere sanata con ravvedimento operoso e quindi versando una sanzione di importo ridotto a 25 euro (1/10 della sanzione ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.

Occorre inoltre versare anche le sanzioni per omesso versamento dell’imposta, se dovuta, pari al 15% dell’imposta, ridotte anch’esse per effetto del ravvedimento operoso.

Per gli invii delle dichiarazioni IVA oltre 90 giorni dalla scadenza del 30 aprile la dichiarazione IVA è considerata omessa ma ritenuta valida per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale la sanzione dovuta va dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta.

Se la presentazione della dichiarazione IVA oltre 90 giorni non prevede versamento delle imposte, la sanzione minima applicata non può essere inferiore a 250 euro, fino ad un massimo di 2.000 euro.

Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è pari al 60-120% dell’imposta non versata.

Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è pari al 120-240% dell’imposta non versata.

 

 

DICHIARAZIONI

Dal 30 aprile consultazione della dichiarazione precompilata

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 29 aprile 2024, n. 210954

Dal 30 aprile 2024 sono visualizzabili online, nell’apposita area riservata, i modelli dichiarativi già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o inviati dagli enti esterni, come, ad esempio, datori di lavoro, farmacie e banche.

Le novità della dichiarazione dei redditi precompilata 2024 relativa al periodo d’imposta 2023 sono il debutto del 730 semplificato per lavoratori dipendenti e pensionati, un’interfaccia più intuitiva e parole semplici con cui si potrà procedere alla compilazione senza la necessità per l’utente di conoscere quadri, righi e codici.

Vedi l’Approfondimento

 

 

ACCERTAMENTO

Accesso al regime premiale ISA 2024: individuati i livelli di affidabilità fiscale

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 aprile 2024, n. 205127

Con Provvedimento datato 22 aprile 2024, n. 205127, l’Agenzia delle Entrate ha individuato i livelli di affidabilità fiscale, relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, che permetteranno ai contribuenti di accedere ai benefici premiali previsti dall’art. 9-bis, comma 11, D.L. n. 50/2017, modificato dall’art. 14 del D.Lgs. n. 1/2024, decreto “Adempimenti”.

Nessun aggiornamento in merito ai casi di esclusione, ma vi sono novità sui regimi premiali.

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI

Incentivi fino a 10.000 euro per le imprese che abbandonano la plastica monouso

D.M. 4 marzo 2024

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2024 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica che definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo riconosciuto alle imprese per l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso.

Il contributo:

  • è riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato, parte A e parte B, del D.L. n. 196/2021, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002;
  • è pari al 20% delle spese effettivamente sostenute e documentate nel corso delle annualità 2022, 2023 e 2024 (e comunque dopo la data di entrata in vigore del D.L. n. 196/2021), fino all’importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nei limiti delle risorse disponibili.

Nell’ipotesi in cui le agevolazioni complessivamente richieste eccedano i limiti, l’importo del credito d’imposta concedibile a ciascun beneficiario viene proporzionalmente ridotto, rispetto alla spesa sostenuta, al fine di garantire il limite della spesa autorizzata.

 

 

TRIBUTI LOCALI

Esenzione IMU estesa agli immobili occupati se è stata presentata tempestiva denuncia penale

Corte Costituzionale, Sentenza 18 aprile 2024, n. 60

Con sentenza n. 60, depositata il 18 aprile 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), nella parte in cui non prevede l’esenzione dall’IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata l’azione giudiziaria penale.

 

 

IRPEF

Benefit ai dipendenti imponibili anche se promuovono l’immagine aziendale

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 11 aprile 2024, n. 89

Con Risposta a istanza di interpello n. 89 dell’11 aprile 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i beni offerti in omaggio dal datore di lavoro ai dipendenti con l’intento di promuovere l’immagine aziendale, per quanto “utili” alla strategia aziendale, soddisfano, in concreto, un’esigenza propria del singolo lavoratore e rappresentano, comunque, un arricchimento del lavoratore se non sono previsti obblighi contrattuali specifici per il loro uso. Pertanto, gli stessi non possono considerarsi erogati nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.

Conseguentemente, se il loro valore supera il limite previsto dal TUIR, pari a 258,23 euro, concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF.

 

 

IMPOSTE DIRETTE

Locazioni brevi con cedolare secca: chiarimenti sulle aliquote di tassazione

Come noto, dal 1° gennaio 2024 chi affitta degli immobili con contratti di locazione breve e sceglie, in alternativa al regime ordinario, il regime della cedolare secca, deve calcolare l’imposta sostitutiva da versare applicando la nuova aliquota di tassazione del 26%, come stabilita dall’art. 1, comma 63, della Legge n. 213/2023, che ha modificato l’art. 4 del D.L. n. 50/2017. È prevista, tuttavia, una riduzione al 21% per i redditi che derivano dalle locazioni brevi relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Dunque:

  • nel caso in cui si affittasse nel corso del 2024, anche più volte, la stessa unità immobiliare, l’aliquota di tassazione è del 21%;
  • nel caso, invece, si affittassero due immobili diversi, sul reddito derivante dalla locazione breve di uno dei due (a scelta del locatore) si applicherebbe l’aliquota del 21%, mentre sull’altro quella del 26%.

 

 

PROFESSIONISTI

Depositari di scritture contabili: approvato il modello di cessazione incarico

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 17 aprile 2024, n. 198619

Con un Provvedimento del 17 aprile l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni, da utilizzare per la comunicazione di cessazione dell’incarico di depositario di libri, registri, scritture e documenti, prevista dall’art. 35, comma 3-bis, del D.P.R. n. 633/1972.

Tale norma prevede la possibilità per il depositario cessato, in caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti contabili, conseguente alla cessazione dell’incarico di conservazione degli stessi, di comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessazione dell’incarico, qualora non vi abbia provveduto il contribuente nei termini normativamente previsti.

La comunicazione, che il depositario può trasmettere solo a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal comma 3 del citato art. 35, deve essere preceduta dall’avviso al cliente depositante dell’intenzione di effettuare la comunicazione stessa all’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione deve essere inviata dal depositario esclusivamente tramite una procedura web, la cui data di attivazione sarà comunicata dall’Agenzia delle Entrate tramite apposito avviso.

 

 

IMMOBILI

L’acquisto della casa: la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Guida per l’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali

L’acquisto di un’abitazione rappresenta, ancora oggi, una delle principali forme di investimento.

Nella pubblicazione della Guida per l’acquisto della casa, aggiornata a marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate fornisce un quadro riassuntivo delle principali regole da seguire quando si compra una casa, in modo da poter “sfruttare” tutti i benefici previsti dalla legge (imposte ridotte, limitazione del potere di accertamento di valore, ecc.).

La “Guida per l’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali” è rivolta agli acquirenti persone fisiche (che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) e si riferisce sia alle compravendite tra “privati” sia a quelle tra imprese e privati.

Nel documento viene innanzitutto descritto il trattamento tributario riservato all’acquisto di un’abitazione in generale, poi quello applicabile in presenza dei benefici “prima casa”, con particolare attenzione al sistema del “prezzo-valore”.

Vengono poi fornite indicazioni utili da seguire prima di procedere all’acquisto.

Inoltre, una parte della pubblicazione è dedicata alle agevolazioni fiscali introdotte dal D.L. n. 73/2021 in favore dei giovani acquirenti (con età inferiore a 36 anni) che stipulano un atto di acquisto della “prima casa” tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023 (o 31 dicembre 2024, se hanno sottoscritto e registrato un contratto preliminare di acquisto entro il 31 dicembre 2023).

 

 

CONTRIBUENTI

Call center Agenzia delle Entrate: nuovi numeri per chi chiama da cellulare o dall’estero

Dal 22 aprile sono attivi nuovi numeri per chiamare i call center dell’Agenzia delle Entrate, da cellulare o dall’estero, per avere informazioni su novità e scadenze fiscali, assistenza su comunicazioni di irregolarità, conoscere lo stato di un rimborso, oltre a tanti altri servizi.

I nuovi numeri sono:

  • 97.61.76.89 per le chiamate da cellulare (che sostituisce lo 06.96.66.89.07);
  • 45.47.04.68 per le chiamate dall’estero (che prende il posto dello 06.96.66.89.33).

Resta invariato, invece, il numero verde da rete fissa: 800.90.96.96.

Il costo delle chiamate da cellulare e dall’estero dipende dal piano tariffario di chi chiama, mentre da rete fissa il servizio è gratuito.

 

 

IRPEF

Spese per cure termali detraibili, ma serve la prescrizione del medico

Si possono portare in detrazione le spese effettuate per cure termali.

Questo tipo di spese, infatti, rientra tra le spese sanitarie detraibili nella misura del 19% (limitatamente all’ammontare che eccede complessivamente l’importo di 129,11 euro), ma richiedono la presenza di una prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia.

Non possono essere detratte, invece, le spese relative al viaggio e al soggiorno termale.

Per richiedere l’agevolazione è necessario avere, e quindi conservare, la ricevuta del ticket, se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, la prescrizione medica e la ricevuta attestante l’importo della spesa sostenuta, se le cure sono rese direttamente dalla struttura termale.

Se le prestazioni non sono rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale, occorre utilizzare sistemi di pagamento “tracciabili”.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

DICHIARAZIONI

La dichiarazione dei redditi precompilata

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 29 aprile 2024, n. 210954

Dal 30 aprile 2024 sono visualizzabili online, nell’apposita area riservata, i modelli dichiarativi già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o inviati dagli enti esterni, come, ad esempio, datori di lavoro, farmacie e banche.

Le novità della dichiarazione dei redditi precompilata 2024 relativa al periodo d’imposta 2023 sono il debutto del 730 semplificato per lavoratori dipendenti e pensionati, un’interfaccia più intuitiva e parole semplici con cui si potrà procedere alla compilazione senza la necessità per l’utente di conoscere quadri, righi e codici.

Da quest’anno, in via sperimentale, troveranno il modello precompilato dall’Agenzia anche i contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione.

Il Provvedimento 29 aprile 2024, n. 210954 dell’Agenzia delle Entrate ha definito le istruzioni per l’accesso alla dichiarazione precompilata, individuato i soggetti abilitati, le modalità di delega a terzi, le procedure per consultare, modificare o confermare i dati in possesso dell’Amministrazione e le istruzioni per la presentazione del modello.

Dal 30 aprile 2024 il contribuente direttamente, oppure il suo rappresentante e gli altri soggetti delegati o autorizzati, possono accedere alla dichiarazione precompilata dal Fisco con riferimento ai redditi 2023. È possibile accedere anche all’elenco delle informazioni utilizzate dall’Agenzia, distinte per dati inseriti e non inseriti.

Quanto agli oneri detraibili e deducibili, nel modello 2024 arrivano per la prima volta le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e ai relativi rimborsi, il cui invio era previsto per quest’anno solo in via facoltativa, i rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive (“bonus vista”). Inoltre, la precompilata 2024 tiene conto delle informazioni comunicate dall’Inps relative ai familiari a carico per i quali è stato riconosciuto l’Assegno unico e universale.

Il contribuente può accedere alla propria precompilata e ai documenti utilizzati dall’Amministrazione finanziaria dall’area riservata del sito delle Entrate tramite Cns (Carta nazionale dei Servizi) o Spid, Cie (Carta d’identità elettronica) o, per i soggetti titolati a utilizzarle, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline). Effettuato l’accesso l’utente può visionare e stampare il modello e dal prossimo 20 maggio potrà modificare, accettare e presentare la dichiarazione, versare l’imposta se dovuta.

Anche quest’anno per consultare la dichiarazione e compiere tutte le operazioni fino all’invio è possibile delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente nella propria area riservata sul sito dell’Agenzia o, in alternativa, inviando una pec o ancora formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia. L’Amministrazione ha introdotto modalità più snelle per richiedere, tra l’altro, l’accesso alla dichiarazione precompilata da parte di rappresentanti legali di persone fisiche (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali e genitori esercenti la responsabilità genitoriale) o di persone di fiducia che operano nell’interesse di altre persone fisiche.

Il provvedimento descrive, inoltre, i requisiti e le modalità di accesso alla precompilata e ai documenti da parte dei sostituti d’imposta, Caf e professionisti abilitati, e fissa i limiti e le modalità di conferimento delle abilitazioni.

Quest’anno fa il suo esordio, in via sperimentale, all’interno dell’area riservata di dipendenti e pensionati, una modalità semplificata di presentazione del 730 precompilato alternativa a quella ordinaria. Una volta autenticato, il contribuente, se ha le caratteristiche per presentare il 730, potrà scegliere se accedere alla propria dichiarazione in modalità semplificata o in modalità ordinaria. Con la modalità semplificata, potrà visualizzare i dati utilizzati (e non) all’interno di un’interfaccia semplice da navigare anche grazie alla presenza di termini di uso comune che indicano in modo chiaro le sezioni in cui sono presenti dati da confermare o modificare: “casa e altre proprietà”, “famiglia”, “lavoro”, “altri redditi”, “spese sostenute”. I dati relativi all’abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi mutuo, ecc.) sono per esempio raccolti nella nuova sezione “casa”, gli oneri nella sezione “spese sostenute”, le informazioni su coniuge e figli nella sezione “famiglia”. Una volta che le informazioni fiscali saranno confermate o modificate (dal 20 maggio), il sistema le riporterà in automatico nel modello.

Da quest’anno e in via sperimentale si è ampliata la platea di contribuenti che possono utilizzare il modello 730, che potrà infatti accogliere dati che prima dovevano necessariamente transitare per Redditi, per esempio, redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposta sostitutiva, investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria ai fini Ivie e Ivafe.

Inoltre, chi presenta il modello 730 potrà selezionare la voce “nessun sostituto” prima di inviare la dichiarazione per chiedere di ricevere direttamente dall’Agenzia l’eventuale rimborso, anche se ha un datore di lavoro o ente pensionistico tenuto a effettuare i conguagli. L’opzione è valida anche se dalla dichiarazione emerge un debito: in questo caso il contribuente che invia direttamente il modello potrà effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online: la procedura consente infatti di addebitare l’F24 sullo stesso Iban indicato per il rimborso. In alternativa, è anche possibile stampare l’F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie e, quindi, entro il 30 giugno.

Una delle novità più rilevanti del 2024 è inoltre l’elaborazione del modello predisposto dall’Agenzia anche per i contribuenti titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa, che troveranno i dati precompilati dei redditi risultanti dalle certificazioni uniche di lavoro dipendente e autonomo (compresi i dati relativi ai compensi e alle indennità e provvigioni da indicare nel modello Redditi persone fisiche), dei redditi dei fabbricati e dei terreni, delle spese detraibili e deducibili e dei familiari. L’accesso, tramite lo scarico sia puntuale che massivo, è consentito anche tramite intermediari delegati.

I soggetti che aderiscono al regime di vantaggio o al regime forfetario, direttamente tramite l’applicativo della dichiarazione precompilata possono completare e inviare il modello Redditi persone fisiche e possono aderire, a partire dal 15 giugno, al concordato preventivo.

Il contribuente può presentare telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata a partire dal 20 maggio 2024. C’è tempo fino al 30 settembre per inviare il 730 e fino al 15 ottobre per il modello Redditi. Entro cinque giorni dall’invio il sistema fornisce una ricevuta con lo stesso numero di protocollo assegnato al file di presentazione. La ricevuta riporta la data di presentazione della dichiarazione e il riepilogo dei principali dati contabili.

L’Amministrazione finanziaria trasmette i dati contabili del 730 al sostituto d’imposta del contribuente. Se ciò non fosse possibile o se il sostituto che riceve i dati non è tenuto a effettuare il conguaglio, l’Agenzia mette al corrente del fatto il contribuente con un avviso recapitato nell’area riservata del sito dell’Agenzia e tramite una e-mail all’indirizzo di posta elettronica comunicato dall’interessato stesso. In entrambe le ipotesi, l’interessato può presentare un 730 integrativo utilizzando le funzionalità disponibili nell’area riservata, con la possibilità di modificare esclusivamente i dati del sostituto d’imposta o indicare l’assenza del sostituto oppure potrà rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato.

In assenza del sostituto d’imposta che opera il conguaglio, è direttamente l’Agenzia delle Entrate a erogare i rimborsi emersi ai contribuenti che presentano i modelli Redditi PF o 730. In caso di debito con il Fisco, il pagamento deve essere effettuato tramite presentazione del modello F24, anche richiedendo l’addebito delle somme dovute sul proprio conto corrente bancario o postale.

 

 

ACCERTAMENTO

Il regime premiale ISA 2024

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 aprile 2024, n. 205127

Con Provvedimento datato 22 aprile 2024, n. 205127, l’Agenzia delle Entrate ha individuato i livelli di affidabilità fiscale, relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, che permetteranno ai contribuenti di accedere ai benefici premiali previsti dall’art. 9-bis, comma 11, D.L. n. 50/2017, modificato dall’art. 14 del D.Lgs. n. 1/2024, decreto “Adempimenti”.

Nessun aggiornamento in merito ai casi di esclusione, ma vi sono novità sui regimi premiali.

È previsto:

  1. l’esonero del visto di conformità per la compensazione dei crediti che non superano i 70.000 euro per l’IVA e i 50.000 euro per imposte dirette e IRAP;
  2. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o della garanzia per i rimborsi che non superano i 70.000 euro annui;
  3. l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
  4. l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  5. l’anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
  6. l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che quello accertabile non ecceda di due terzi il dichiarato.

Con riferimento al punto 1 vengono previste due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto dal contribuente:

  • nella prima ipotesi l’accesso al beneficio è subordinato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 (oppure media ISA 2024 e ISA 2023 pari a 9) a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:
    • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di imposta 2024;
    • alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 70.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025;
    • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta 2023;
  • nella seconda ipotesi l’accesso al beneficio è subordinato all’attribuzione di un punteggio inferiore a 9 ma almeno pari a 8 (oppure media ISA 2024 e ISA 2023 pari a 8,5) a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:
    • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di imposta 2024;
    • alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025;
    • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta 2023.

Anche per quanto concerne il secondo punto (esonero del visto di conformità per i rimborsi) il provvedimento prevede parimenti due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto dal contribuente.

Sul terzo punto, quello relativo all’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative, il provvedimento condiziona tale circostanza all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli ISA 2023.

Inoltre, per quanto riguarda il quarto punto, viene chiarito che l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici è condizionata all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

Quanto ai termini di decadenza per l’attività di accertamento per l’annualità di imposta 2023, il provvedimento chiarisce che sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti che hanno raggiunto un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

Infine, l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, per il periodo d’imposta 2023, è condizionata dal fatto che lo stesso reddito accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato e che il contribuente ottenga un punteggio almeno pari a 9.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Venerdì 31 maggio 2024 Liquidazioni periodiche IVA – LIPE Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al I trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematico

Approfondisci

Newsletter APRILE 2024:

IN BREVE
  • Stop alle cessioni e sconti in fattura
  • Le altre novità fiscali del nuovo decreto
  • Torna la disciplina ordinaria in materia di riduzione del capitale per perdite
  • Le comunità energetiche rinnovabili (CER incentivate): uno studio del Notariato
  • Bonus colonnine per le imprese: istanze fino al 20 giugno 2024
  • Bonus edicole 2023: domande fino al 15 aprile 2024
  • Liquidazioni periodiche IVA con nuovo modello
  • Ritenuta d’acconto sulle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione dal 1° aprile
  • Quotazioni immobiliari del II semestre 2023
  • Lavoratori italiani all’estero: in Gazzetta Ufficiale le retribuzioni convenzionali 2024
  • ASD e SSD: entro il 22 aprile la domanda per l’accesso ai contributi per oneri previdenziali
  • Definita la percentuale fruibile del bonus acqua potabile 2023
APPROFONDIMENTI
  • Le novità del nuovo decreto in materia di blocco delle cessioni e sconti in fattura
  • La copertura e il riporto delle perdite di bilancio 2023
PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

AGEVOLAZIONI

Stop alle cessioni e sconti in fattura

D.L. 29 marzo 2024, n. 39

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024 il D.L. 29 marzo 2024, n. 39.

Il decreto prevede, tra le varie norme, un’ulteriore stretta alle opzioni legate al bonus edilizi.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IRPEF, ACCERAMENTO E RISCOSSIONE

Le altre novità fiscali del nuovo decreto

D.L. 29 marzo 2024, n. 39

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024 il D.L. 29 marzo 2024, n. 39, che, oltre alla stretta alle opzioni legate al bonus edilizi, introduce delle novità in materia fiscale.

In materia di crediti d’imposta, sono state introdotte misure per il monitoraggio di transizione 4.0 ai fini della fruizione:

  • dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
  • dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’art. 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica:

  • l’ammontare complessivo degli investimenti;
  • la presunta ripartizione negli anni del credito;
  • e la relativa fruizione che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.

La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto.

Le comunicazioni sono effettuate sulla base del modello adottato con D.Dir. 6 ottobre 2021 ai sensi dell’art. 1, comma 191, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.

Il MIMIT comunica mensilmente al MEF i dati necessari ai fini del monitoraggio di cui all’art. 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione di cui all’art. 1, comma 191, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

In sintesi, la comunicazione che si è sempre fatta ex post, e per la quale non erano previste sanzioni in caso di omissione, diventa un “aggiornamento” definitivo di una nuova comunicazione ex ante e diventa condizione necessaria per poter fruire del credito, anche per gli investimenti già avviati nel 2023.

Sarà un decreto direttoriale di prossima emanazione a specificare tempi e modalità delle nuove comunicazioni.

Le disposizioni urgenti in materia fiscale invece stabiliscono che il nuovo principio al contraddittorio previsto dallo Statuto del contribuente come modificato dalla riforma fiscale (D.Lgs. n. 219/2023) si applica dalla data del 30 aprile 2024.

Inoltre, si concede un maggior lasso di tempo, più precisamente fino al 31 maggio 2024, per fruire del ravvedimento speciale, sia nella versione originaria prevista dalla legge di Bilancio 2023 che nella nuova versione introdotta dal decreto Milleproroghe. In particolare, i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione, possono procedere alla regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità previste, se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in un’unica soluzione e rimuovono le irregolarità od omissioni.

In alternativa al pagamento in un’unica soluzione è possibile versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate previste in origine, e le tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, entro i termini originariamente previsti (quindi 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024).

 

 

BILANCIO

Torna la disciplina ordinaria in materia di riduzione del capitale per perdite

A seguito della pandemia da Covid-19, negli ultimi anni si sono succedute diverse norme di carattere emergenziale che hanno derogato ai criteri imposti dal codice civile per la copertura delle perdite di esercizio.

Con il bilancio relativo all’esercizio 2023 si ritorna invece all’applicazione della disciplina ordinaria in merito alla riduzione del capitale per perdite.

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI

Le comunità energetiche rinnovabili (CER incentivate): uno studio del Notariato

Consiglio Nazionale del Notariato, Studio 27 marzo 2024, n. 38-2024/i

Il recente Studio n. 38-2024/i – Le incentivate comunità energetiche rinnovabili e il loro atto costitutivo pubblicato dal Consiglio Nazionale del Notariato, esamina la disciplina che deve essere rispettata dalle comunità energetiche rinnovabili (CER) che ambiscano a ricevere i contributi economici pagati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

In particolare, le CER incentivate sono legittimate a godere di tre specifici contributi statali:

  • la ventennale tariffa incentivante (o tariffa premio) sulla base dell’energia condivisa, ai sensi degli artt. 3-6, D.M. n. 414/2023, attuativi dell’art. 8, D.Lgs. n. 199/2021;
  • il contributo di valorizzazione sulla base dell’energia autoconsumata (o contributo ARERA), senza termini di durata (valorizzando i benefici che l’autoconsumo comporta mediamente per la rete elettrica pubblica), ai sensi dell’art. 6, TIAD, attuativo dell’art. 32, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 199/2021;
  • il contributo a fondo perduto (o misura PNNR), a copertura parziale dei costi per la realizzazione o il potenziamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi degli artt. 7-10, D.M. n. 414/2023, attuativi dell’art. 14, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 199/2021.

Stante il silenzio del legislatore, lo Studio del Notariato rappresenta una preziosa guida alle forme giuridiche utilizzabili per costituire le CER incentivate dal GSE e alla loro normativa negoziale (statutaria e regolamentale) compatibile con la disciplina delle CER.

 

 

AGEVOLAZIONI

Bonus colonnine per le imprese: istanze fino al 20 giugno 2024

D.Dir. 7 marzo 2024

Con D.Dir. 7 marzo 2024 del dipartimento Energia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle richieste di concessione e di erogazione del contributo per l’istallazione delle colonnine di ricarica (legge n. 126/2020), da parte di imprese e professionisti. Dopo la prima apertura dello sportello, avvenuta nei mesi di ottobre e novembre 2023, rende noto il ministero, sono ancora disponibili più di 70 milioni di euro rispetto agli 87,5 milioni inizialmente stanziati. Le novità sul sito del Mase.

Nel dettaglio, le domande per gli interventi di cui alle lett. a) e c) del decreto Mase n. 358/2021 (acquisto e messa in opera delle colonnine e spese di progettazione), possono essere presentate dal 15 marzo fino alle 17.00 del 20 giugno 2024. Eventuali problematiche tecniche legate all’inserimento della domanda devono essere segnalate entro il termine di chiusura dello sportello, e saranno gestite entro il 30 giugno. La domanda deve essere compilata e presentata on line tramite la piattaforma disponibile nel sito di Invitalia, nella sezione “Colonnine di ricarica elettrica”.

Stessa finestra temporale anche per le domande relative agli interventi di cui alla lett. b) dello stesso decreto Mase n. 358/2021 (costi per la connessione alla rete elettrica), ma in questo caso le istanze e i relativi allegati devono essere presentati esclusivamente tramite Posta elettronica certificata al seguente indirizzo Pec: CRE1@postacert.invitalia.it.

Fra gli allegati da inviare, il preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva dal gestore di rete, fatto salvo il caso di connessione già esistente, l’eventuale certificato antimafia per i contributi superiori a 150mila euro e in caso di procura speciale alla presentazione della domanda, relativa copia dello stesso atto di procura, oltre ai documenti di identità.

Il bonus copre il 40% delle spese destinate all’acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica, alla connessione alla rete elettrica e alla progettazione e messa in sicurezza dell’impianto.

 

 

AGEVOLAZIONI

Bonus edicole 2023: domande fino al 15 aprile 2024

Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Avviso 14 marzo 2024

È aperto fino alle 17 del 15 aprile 2024 il canale telematico per presentare le domande di accesso al contributo 2023 a favore delle imprese esercenti punti vendita esclusivi di giornali e riviste per le spese sostenute nel 2022. A renderlo noto un avviso pubblicato sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei ministri.

Il bonus è previsto dall’art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 10 agosto 2023, che definisce la ripartizione delle risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria. Per le disposizioni applicative occorre fare riferimento al decreto del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria 28 novembre 2023 e alla circolare n. 1/2024 del dipartimento stesso.

Si ricorda che il tetto massimo spendibile è di 6 milioni di euro nel rispetto del regolamento Ue de minimis vigente. In caso di risorse insufficienti il contributo sarà erogato in misura proporzionale tra tutti gli aventi diritto.

Il beneficio consiste in un contributo pari al 50% delle spese sostenute, con riferimento al locale commerciale utilizzato per l’attività agevolabile, ai fini IMU, TASI, TARI, CUP (il tributo che ha sostituito COSAP e TPSAP), canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento a internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispositivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico, al netto dell’IVA.

Al riguardo, la circolare n. 1/2024 precisa che, qualora il CUP non fosse stato ancora istituito e applicato nel 2022 dal Comune o altro ente nel cui territorio è situata l’edicola, le imprese potranno inserire le eventuali spese sostenute per TOSAP o COSAP.

Possono presentare le domande l’edicolante stesso o il legale rappresentante dell’impresa.

La modalità di presentazione è per via telematica, tramite l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile dal link “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria” -> “Contributo edicole 2023 per spese sostenute nel 2022” del menù “Servizi on line”, previa autenticazione tramite Spid, Cns e Cie.

Ogni impresa può trasmettere una solo domanda, firmata digitalmente dal titolare dell’impresa individuale o socio titolare/legale rappresentante di società di persona, esclusivamente con firma CAdES. In caso di errore, è possibile presentare, per tutto il periodo di apertura dello sportello, una nuova domanda che annulla la precedente.

Per completezza va ricordato che, come precisato dal dipartimento con la circolare n. 1/2024, le imprese che hanno già usufruito del contributo una tantum a favore delle edicole, previsto sempre dall’art. 2 del D.P.C.M. 10 agosto 2023 ma, in questo caso, comma 1, per le spese sostenute nel 2022, relative all’acquisto o al noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS, e altri costi per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico, non possono inserire le stesse somme nella domanda per l’accesso al contributo in commento previsto dal successivo comma 2.

Per ricevere assistenza durante l’accesso al portale o per la compilazione della domanda è possibile consultare il manuale utente della procedura per la presentazione telematica dell’istanza oppure contattare l’Help Desk al numero 0664892717 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Inoltre, eventuali quesiti o richieste di chiarimento potranno essere inoltrati esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria alla casella di posta dedicata credito.edicole@governo.it.

 

 

IVA

Liquidazioni periodiche IVA con nuovo modello

Provvedimento 14 marzo 2024, n. 125654

Con il Provvedimento 14 marzo 2024, n. 125654, l’Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche alle informazioni contenute nel modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

In particolare, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’art. 9 del D.L. n. 1/2024 (c.d. decreto “Adempimenti”):

  • è stata aggiornata la soglia prevista per il versamento minimo dell’IVA periodica, che passa da 25,82 a 100 euro;
  • sono state apportate alcune piccole modifiche per adeguare il modello e le relative specifiche tecniche alla normativa vigente.

Il nuovo modello con le relative istruzioni e specifiche tecniche è allegato al provvedimento.

 

 

IRPEF

Ritenuta d’acconto sulle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione dal 1° aprile

Agenzia delle Entrate, Circolare 21 marzo 2024, n. 7/E

L’art. 1, commi 89 e 90, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) ha modificato il comma 5 dell’art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, abrogando la parte che prevedeva l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni percepite, nell’ambito di taluni rapporti, dagli agenti e dai mediatori di assicurazione.

A questi soggetti si applicano quindi, dal 1° aprile, le nuove disposizioni normative introdotte dalla legge di Bilancio 2024.

Con la Circolare n. 7/E del 21 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti ed istruzioni operative agli uffici sulle modalità di applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione che, a seguito della modifica normativa, si applica alle provvigioni percepite:

  • dagli agenti di assicurazione, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
  • dai mediatori di assicurazione, per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate. che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

L’Agenzia delle Entrate ha altresì chiarito che la ritenuta si applicherà anche alle provvigioni percepite dagli intermediari iscritti nelle sezioni d), e) ed f) del Registro unico degli intermediari, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, anche laddove l’attività assicurativa sia esercitata a titolo accessorio.

 

 

IMMOBILI

Quotazioni immobiliari del II semestre 2023

Sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate le quotazioni immobiliari relative al periodo luglio-dicembre 2023. I dati, elaborati dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia (Omi), si riferiscono alle quotazioni al metro quadro per varie tipologie di immobili (abitazioni, box, negozi, uffici, capannoni) e possono essere consultati per semestre, Provincia, Comune, zona di ubicazione dell’immobile e destinazione d’uso.

La ricerca delle quotazioni è libera e può essere effettuata anche tramite navigazione su mappa, utilizzando il servizio GEOPOI®, il framework cartografico realizzato da Sogei.

Oltre alle quotazioni dell’ultimo semestre, sono consultabili anche quelle relative ai precedenti, a partire dal 2006. Accedendo all’area riservata del sito è possibile, inoltre, scaricare le quotazioni, a partire dal primo semestre 2016.

 

 

IRPEF

Lavoratori italiani all’estero: in Gazzetta Ufficiale le retribuzioni convenzionali 2024

D.M. 6 marzo 2024

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2024 il D.M. 6 marzo 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con le retribuzioni convenzionali 2024 per i lavoratori all’estero, previste dal D.L. n. 317/1987.

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2024 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2024, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero, oltre che per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, sono quelle indicate nella tabella allegata al decreto.

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente.

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, nel corso del mese, sono divisibili per 26 giornate.

 

 

AGEVOLAZIONI

ASD e SSD: entro il 22 aprile la domanda per l’accesso ai contributi per oneri previdenziali

Scade lunedì 22 aprile la possibilità, per le associazioni e società sportive dilettantistiche, di presentare la domanda per l’accesso al contributo di cui al comma 8-sexies dell’art. 35 del D.L. n. 36/2021 attraverso l’apposita funzionalità presente sulla piattaforma del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Il contributo è pari all’ammontare dei contributi previdenziali versati dalle ASD o SSD, a loro carico, sulle quali grava l’obbligo di denuncia e versamento, sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

I compensi devono essere stati erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.

I requisiti richiesti per l’accesso al contributo, definiti con Decreto del 29 dicembre 2023, sono i seguenti:

  • essere una associazione sportiva dilettantistica (ASD) o società sportiva dilettantistica (SSD) iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, alla data del 4 settembre 2023;
  • non avere conseguito, nell’anno di imposta 2022, ovvero, per le associazioni o società sportive dilettantistiche con bilancio infrannuale, nell’anno di imposta conclusosi nel corso del 2022, ricavi, di qualsiasi natura, superiori a 100.000,00 euro;
  • avere versato contributi previdenziali in favore di lavoratori sportivi, regolarmente censiti sul Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, riferiti a compensi erogati, nei mesi da luglio a novembre 2023.

 

 

AGEVOLAZIONI

Definita la percentuale fruibile del bonus acqua potabile 2023

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 marzo 2024, n. 151739

Con lo scopo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, l’art. 1, commi da 1087 a 1089, della Legge n. 178/2020 ha previsto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti (il c.d. “bonus acqua potabile”).

Con Provvedimento del 22 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate ha individuato la percentuale del suddetto credito d’imposta nella misura del 6,45% dell’importo richiesto.

Il credito d’imposta fruibile può essere visualizzato dai beneficiari nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

La somma è utilizzabile in compensazione tramite F24 (con codice tributo “6975”) ovvero, per le persone fisiche non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

AGEVOLAZIONI

Le novità del nuovo decreto in materia di blocco delle cessioni e sconti in fattura

D.L. 29 marzo 2024, n. 39

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024 il D.L. 29 marzo 2024, n. 39.

Il decreto prevede, tra le varie norme, un’ulteriore stretta alle opzioni legate al bonus edilizi.

 

Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura

All’art. 2 del D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. il primo periodo del comma 3-bis è soppresso;
  2. il comma 3-quater è abrogato.

Le opzioni, che erano ancora possibili per IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa e ONLUS, OdV e APS iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, non lo sono più.

Lo stesso per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici o meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza situati nei territori della regione Marche.

Le disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

  • risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono agevolati ai sensi dello stesso art. 119 del D.L. n. 34/2020 e sono effettuati dai condomini;
  • risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119 del citato D.L. n. 34/2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119;
  • siano già iniziati i lavori o, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Le opzioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente all’entrata in vigore del decreto soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

 

Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis

La remissione in bonis (art. 2, comma 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16) non si applica in relazione all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’esercizio delle opzioni di cui all’art. 121, comma 1, lett. a) e b), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e delle relative successive cessioni.

 

Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente

Al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all’ENEA alla conclusione dei lavori ai sensi dell’art. 16, comma 2-bis, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, i soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell’art. 119, trasmettono all’ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:

  • i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
  • l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
  • le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese.

I soggetti, che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell’art. 119, trasmettono al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:

  • ai dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
  • all’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • all’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
  • alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lett. b) e c).

Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni e le relative variazioni, i soggetti:

  • che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell’art. 119, o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
  • i soggetti che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13‑ter dello stesso art. 119, o l’istanza per l‘acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

Il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

L’omessa trasmissione dei dati nei termini individuati ai sensi del comma 4 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000. In luogo della sanzione, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter del citato art. 119, o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’omessa trasmissione dei dati comporta la decadenza dall’agevolazione fiscale e non si applicano le disposizioni della remissione in bonis dell’art. 2, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16.

 

Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali

In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’art. 38-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il 30° giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l’utilizzabilità in compensazione dei crediti d’imposta da bonus edili, presenti nella piattaforma telematica è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.

Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito. Le modalità di attuazione e la decorrenza di queste disposizioni saranno definite con regolamento del MEF.

In deroga all’art. 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’art. 38-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, fatta eccezione per i crediti indicati alle lett. e), f) e g) del comma 2 della predetta disposizione.

La previsione di cui al periodo precedente non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell’art. 31, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.

 

 

BILANCIO

La copertura e il riporto delle perdite di bilancio 2023

A seguito della pandemia da Covid-19, negli ultimi anni si sono succedute diverse norme di carattere emergenziale che hanno derogato ai criteri imposti dal codice civile per la copertura delle perdite di esercizio.

Con il bilancio relativo all’esercizio 2023 si ritorna invece all’applicazione della disciplina ordinaria in merito alla riduzione del capitale per perdite.

In particolare, l’art. 6 del D.L. n. 23/2020, successivamente modificato e prorogato, ha previsto che per le perdite generate dalla gestione delle imprese per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 si derogasse alle norme ordinarie e che le perdite dovessero essere ripianate in un periodo di tempo più lungo rispetto ai termini ordinari; in particolare:

  • per le perdite maturate nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 ci sarà tempo fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025;
  • per le perdite maturate nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 ci sarà tempo fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2026;
  • per le perdite maturate nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 ci sarà tempo fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2027.

Non si tratta di un semplice rinvio ma di una vera e propria “sterilizzazione”, secondo un criterio economico e non solo patrimoniale: tutte le perdite eventualmente emerse nei 3 esercizi non concorrono a determinare l’entità del patrimonio netto della società al fine di verificare nei cinque esercizi successivi se il medesimo si sia ridotto ad un importo inferiore di oltre un terzo rispetto al capitale sociale.

Ad esempio, una società di capitali con capitale sociale di euro 90.000 che ha chiuso l’esercizio 2021 con un patrimonio netto contabile di euro 150.000 (per la presenza di riserve per euro 60.000) e l’esercizio 2022 con un patrimonio netto contabile di euro 40.000 (a causa di perdite di esercizio 2022 per euro 110.000), ha diritto di “sterilizzare” per cinque esercizi l’importo di euro 110.000, ossia tutte le perdite dell’esercizio 2022, mantenendo conseguentemente un patrimonio netto “sterilizzato” di euro 150.000, fino al bilancio chiuso al 31 dicembre 2027.

Con il bilancio relativo all’esercizio 2023 si ritorna invece all’applicazione della disciplina ordinaria in merito alla riduzione del capitale per perdite, così riepilogata:

 

Ammontare delle perdite Adempimenti
Inferiori a 1/3 del capitale che non intaccano il capitale minimo Possono essere riportate a nuovo senza limiti di tempo
Superiori a 1/3 del capitale che non intaccano il capitale minimo Rinvio a nuovo delle perdite di un esercizio. Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo l’assemblea deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate
Superiori a 1/3 del capitale che comportano la diminuzione del capitale sotto il minimo legale L’assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale a copertura della perdita ed il contestuale aumento o la trasformazione della società o la messa in liquidazione
Perdita integrale del capitale L’assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento

Si ipotizzi:

  1. la società di capitali del precedente esempio chiude il bilancio 2023 con una perdita di 80.000 euro; in questo caso il PN di riferimento “sterilizzato” risulta pari a 70.000 euro e la perdita complessiva inferiore al terzo del capitale sociale (90.000 euro), consentendo il rinvio al 2024 delle decisioni imposte dal codice civile in merito alla gestione della perdita 2023;
  2. la società di capitali del precedente esempio chiude il bilancio 2023 con una perdita di 100.000 euro; in questo caso il PN di riferimento “sterilizzato” risulta pari a 50.000 euro e la perdita complessiva superiore al terzo del capitale sociale (90.000 euro), l’assemblea deve agire ai sensi degli artt. 2446 o 2482-bis e può rinviare a nuovo le perdite dell’esercizio. Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo l’assemblea deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate tenendo comunque a riferimento il PN “sterilizzato”;
  3. la società di capitali del precedente esempio chiude il bilancio 2023 con una perdita di 160.000 euro; in questo caso il PN di riferimento “sterilizzato” risulta pari a – 10.000 euro, la perdita complessiva superiore al terzo del capitale sociale (90.000 euro) e riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale. L’assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale a copertura della perdita ed il contestuale aumento per il raggiungimento del minimo legale (tenendo comunque a riferimento il PN “sterilizzato”) o la trasformazione della società o la messa in liquidazione.

 

ATTENZIONE: Ricordiamo che la sospensione delle perdite non fa mai venir meno le previsioni di cui all’art. 2446, primo comma, e 2482-bis, secondo e terzo comma:

·        S.p.a. art. 2446, primo comma: 1. … All’assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l’assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione. L’inosservanza degli adempimenti formali previsti dal primo comma comporta l’annullamento della delibera sociale.

·        S.r.l. art. 2482-bis, secondo e terzo comma: 2. All’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall’art. 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell’assemblea, perché i soci possano prenderne visione. 3. Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Martedì 30 aprile 2024 Dichiarazione IVA Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2024 relativa l’anno d’imposta 2023. Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA Telematica
Martedì 30 aprile 2024 Istanza modello IVA TR Presentazione dell’istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito IVA relativo al primo trimestre. Contribuenti IVA che hanno realizzato nel corso del primo trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi Telematica

Approfondisci

Newsletter MARZO 2024:

IN BREVE

  • Il decreto Milleproroghe è in Gazzetta Ufficiale
  • Prorogata al 2 aprile la scadenza delle prenotazioni per il bonus pubblicità 2024
  • Al 18 marzo la tassa di vidimazione 2024 dei libri sociali
  • La contribuzione 2024 per artigiani e commercianti
  • Scadenza al 18 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2024)
  • Entro il 18 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (CUPE)
  • Compensazione crediti Inps e Inail: dal 1° luglio solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
  • La differenza tra crediti non spettanti e crediti inesistenti
  • Pubblicato il Decreto direttoriale per la Certificazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo
  • Le start-up innovative a vocazione sociale
  • Bando ISI 2023: dal 15 aprile 2024 apertura procedura “ISI Domanda”
  • Raggruppamento Temporaneo di Professionisti: chiarimenti in tema di fatturazione
  • Tax credit imballaggi eco e riciclati: c’è il codice tributo per l’utilizzo in compensazione
  • Benefici “prima casa” in favore di persone trasferite all’estero per ragioni di lavoro
  • Detraibilità delle spese sanitarie pagate dal Fondo a una struttura sanitaria
  • Il mansionario dei “lavoratori sportivi” è on line
  • Dal 18 marzo le domande per il bonus psicologo 2023

 

APPROFONDIMENTI

  • Bonus pubblicità 2024: prenotazioni dal 1° marzo e fino al 2 aprile
  • Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2024

 

PRINCIPALI SCADENZE

 
 

 

IN BREVE

PROROGHE

Il decreto Milleproroghe è in Gazzetta Ufficiale

D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18

Il 28 febbraio 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la conversione in legge del cosiddetto decreto Milleproroghe (D.L. n. 215/2023).

Con la pubblicazione è quindi certa la riapertura dei termini per pagare le rate della cosiddetta Rottamazione-quater. In particolare, è stata posticipata al 15 marzo la scadenza della rata scaduta il 28 febbraio 2024; inoltre è prevista anche la possibilità, per chi non avesse ancora provveduto, di versare la “maxi rata” scaduta il 18 dicembre 2023, che a sua volta era un posticipo delle rate scadute il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023. In sintesi, è possibile versare le prime 3 rate della rottamazione entro 15 marzo 2024.

Le altre novità del decreto prevedono:

  • conferma del divieto di e-fattura dei medici;
  • proroga al 31 dicembre 2024 del termine relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali;
  • estensione del ravvedimento speciale anche per le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022;
  • estensione sino a 72 mesi del termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma;
  • proroga di un anno dei termini per la notifica degli atti di recupero in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024;
  • possibilità, per determinate società cooperative che concedono finanziamenti ai propri soci, di continuare a svolgere la propria attività fino al 31 dicembre 2024, senza il rispetto dei prescritti obblighi di iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari, qualora sussistano determinate condizioni;
  • estensione del termine per avvalersi delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa di abitazione previste dall’art. 64 del D.L. n. 73/2021 a favore dei soggetti con età inferiore ai 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000 euro. Dette agevolazioni si applicano anche nei casi in cui, entro il 31 dicembre 2023, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l’atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024;
  • proroga dal 1° luglio 2024 al 1° gennaio 2025 dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 15-quater, del D.L. n. 146/2021, che stabilisce il passaggio dal regime fuori campo IVA al regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti;
  • a seguito dell’attacco subito dai sistemi informatici della Regione Molise, non si tiene conto del periodo compreso tra il 7 dicembre 2023 e il 30 gennaio 2024, ai fini del computo dei diversi termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti o successivi, gestiti tramite le afferenti strutture informatiche. Si sospendono, altresì, in caso di inoperatività dei siti internet istituzionali della medesima regione, i relativi obblighi di pubblicità.

 

 

AGEVOLAZIONI

Prorogata al 2 aprile la scadenza delle prenotazioni per il bonus pubblicità 2024

Provvedimento 15 febbraio 2024

È fissata al 2 aprile 2024 la scadenza per la presentazione della comunicazione di accesso al credito d’imposta riconosciuto per le campagne pubblicitarie 2024 realizzate su quotidiani e periodici anche online. A disporre la proroga, informa un avviso pubblicato sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, un provvedimento direttoriale dello scorso 15 febbraio.

Il ricorso alla proroga è stato ritenuto opportuno per favorire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati alla presentazione della domanda.

Vedi l’Approfondimento

 

 

ADEMPIMENTI

Al 18 marzo la tassa di vidimazione 2024 dei libri sociali

Entro il 18 marzo (il 16 cade di sabato):

  • le società di capitali,
  • le società consortili,
  • le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
  • gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):

  • le società di persone,
  • le società cooperative,
  • le società di mutua assicurazione,
  • gli enti non commerciali,
  • le società di capitali sportive dilettantistiche.

La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2024 sarà di:

  • 309,87 euro per la generalità delle società;
  • 516,46 euro per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2024 superiore a 516.456,90 euro.

Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 18 marzo 2024.

Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice tributo 7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali).

L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

 

 

PREVIDENZA

La contribuzione 2024 per artigiani e commercianti

INPS, Circolare 7 febbraio 2024, n. 33

Con la Circolare 7 febbraio 2024, n. 33, l’INPS ha comunicato che per l’anno 2024 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 18.415,00 euro.

Vedi l’Approfondimento

 

 

DICHIARAZIONI

Scadenza al 18 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2024)

Entro il 18 marzo 2024 (il 16 cade di sabato), i sostituti d’imposta devono consegnare ai percipienti e trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le CU2024 per redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La data per la trasmissione e la consegna sono state unificate.

È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Si ricorda che anche quest’anno la trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi esclusi dal modello 730 potrà essere effettuata entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY) e quindi entro il 31 ottobre 2024.

 

 

DICHIARAZIONI

Entro il 18 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (CUPE)

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE) deve essere rilasciata, entro il 18 marzo 2024 (il 16 marzo cade di sabato), ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES), residenti e non residenti, corrisposti nell’anno di imposta precedente.

La CUPE viene rilasciata da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A., rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli S.p.A., società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

 

 

VERSAMENTI

Compensazione crediti Inps e Inail: dal 1° luglio solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate

Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi da 94 a 98

A partire dal 1° luglio 2024, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2024, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL potranno essere compensati esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della stessa Agenzia.

Dal 1° luglio, dunque, non sarà più possibile utilizzare l’home banking per versamenti, a mezzo F24, che contengano la compensazione dei crediti Inps e Inail.

Inoltre, i crediti Inps maturati dai lavoratori autonomi potranno essere compensati solo 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge e, sempre dal 1° luglio, scatterà il divieto della “compensazione orizzontale” per chi ha imposte erariali iscritte a ruolo o accertamenti per importi superiori a 100mila euro.

 

 

SANZIONI

La differenza tra crediti non spettanti e crediti inesistenti

Comunicato stampa 21 febbraio 2024

Il cosiddetto Decreto “Sanzioni” approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 febbraio 2024 chiarisce la differenza tra crediti non spettanti, inesistenti e spettanti (seppur in difetto).

Si considera inesistente il credito per il quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo.

Si considera non spettante il credito, diverso da quello inesistente, fondato su fatti reali non rientranti nella disciplina attributiva per il difetto di specifici elementi o particolari qualità. È non spettante anche il credito utilizzato in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quello fruito in misura superiore a quella prevista.

Infine, il credito si considera spettante se è fondato sulla base di fatti reali rientranti nella disciplina attributiva, nonché utilizzato in misura e con le modalità stabilite dalla medesima, ma in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale.

Le tre fattispecie sono sanzionate in misura diversa.

 

 

AGEVOLAZIONI

Pubblicato Decreto direttoriale per la certificazione del credito d’imposta Ricerca e Sviluppo

D.Dirett. 21 febbraio 2024, n. 283

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fissato le modalità e i termini di presentazione delle domande di iscrizione all’“Albo dei certificatori dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione e design” istituito presso la Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il Made in Italy presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Dalle ore 12.00 di mercoledì 21 febbraio, persone fisiche, imprese, università ed enti di ricerca in possesso dei requisiti tecnici, possono inviare la domanda di candidatura mediante la registrazione sulla piattaforma informatica predisposta dal MIMIT.

A seguito delle opportune verifiche relative alla sussistenza dei requisiti di legge previsti dal D.P.C.M. del 15 settembre 2023 da completarsi entro 90 giorni dalla domanda di iscrizione, il Ministero, nei successivi 15 giorni, provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dei nomi dei soggetti iscritti all’Albo.

Per maggiori informazioni:

  • Piattaforma Albo dei certificatori del credito d’imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di attività di innovazione tecnologica e di attività di design e ideazione estetica (https://certificatoricreditors.mimit.gov.it/);
  • Credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (https://mimit.gov.it/it/incentivi/credito-d-imposta-r-s).

 

 

SOCIETÀ

Le start-up innovative a vocazione sociale

Il D.L. n. 179/2012, convertito dalla Legge n. 221/2012, che ha introdotto la nozione di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico (c.d. start-up innovativa) ha individuato anche la fattispecie particolare delle start-up innovative “a vocazione sociale” (“SIAVS”).

Secondo l’art. 25, comma 4, le SIAVS possiedono gli stessi requisiti posti in capo alle altre start-up innovative, ma operano in alcuni settori specifici che l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 155/2006 sull’impresa sociale, considera di particolare valore sociale. I settori individuati da tale provvedimento sono:

  • assistenza sociale;
  • assistenza sanitaria;
  • educazione, istruzione e formazione;
  • tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;
  • valorizzazione del patrimonio culturale;
  • turismo sociale;
  • formazione universitaria e post-universitaria;
  • ricerca ed erogazione di servizi culturali;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;
  • servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale.

Poiché le finalità “sociali” delle SIAVS possono renderle meno “competitive” e “performanti” sul mercato, l’art. 29 del D.L. n. 179/2012 riconosceva inizialmente benefici fiscali maggiorati a favore di coloro che investono in questa particolare tipologia di start-up innovativa. Il vantaggio fiscale è venuto meno con il successivo aumento delle detrazioni destinate a tutte le start-up innovative, ma le SIAVS restano avvantaggiate nell’ottenimento di finanza agevolata.

Il riconoscimento della finalità sociale in capo alla SIAVS non è limitato alla corrispondenza con i relativi codici Ateco ma è prevista un’autocertificazione con cui l’impresa:

  • dichiara di operare in via esclusiva in uno o più dei settori elencati all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155;
  • specifica il/i settore/i;
  • dichiara di perseguire una finalità d’interesse sociale;
  • si impegna a dare evidenza dell’impatto sociale così prodotto.

Per quest’ultimo requisito è necessario che sia redatto, una volta l’anno, un “Documento di descrizione di impatto sociale”, secondo le linee guida fornite dalla normativa.

 

 

AGEVOLAZIONI

Bando ISI 2023: dal 15 aprile 2024 apertura procedura “ISI Domanda”

L’INAIL ha pubblicato il calendario aggiornato per ottenere i contributi previsti dal bando ISI INAIL 2023.

La domanda si potrà compilare a partire dal 15 aprile ed entro la scadenza del 30 maggio 2024. Il 16 maggio sarà pubblicato il documento con le regole tecniche per l’invio del codice domanda tramite lo sportello informatico.

Per l’edizione attuale del bando ISI sono stati stanziati 508 milioni di euro. Le imprese potranno ricevere fino a 130.000 euro per i progetti finalizzati a migliorare la prevenzione dei rischi e le condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici.

L’iniziativa è rivolta:

  • alle imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale/provinciale e iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), secondo le distinzioni di seguito specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento. In particolare, quale intervento sistemico per la sicurezza sul lavoro, l’Asse 1.2 permette di sostenere gli investimenti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale anche alle imprese impegnate nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro);
  • agli enti del terzo settore, di cui al D.Lgs. n. 117/2017, come modificato dal D.Lgs. n. 105/2018, possono accedere all’Asse 1.1 limitatamente all’intervento di tipologia d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese, per la parte relativa agli stanziamenti, in 5 Assi di finanziamento:

  • Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’allegato 1.1) – Asse di finanziamento 1;
  • Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’allegato 1.2) – Asse di finanziamento 1;
  • Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’allegato 2) – Asse di finanziamento 2;
  • Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’allegato 3) – Asse di finanziamento 3;
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’allegato 4) – Asse di finanziamento 4;
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’allegato 5) – Asse di finanziamento 5.

 

 

IVA

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti: chiarimenti in tema di fatturazione

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 21 febbraio 2024, n. 47

Con la Risposta ad interpello n. 47 del 21 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito il proprio parere in merito alle modalità di fatturazione per la fattispecie del raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP).

L’Agenzia, confermando la validità delle proprie indicazioni fornite con il Principio di diritto n. 17 del 2018, chiarisce che, nel presupposto che il raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) non abbia funzione esterna e, quindi, una propria soggettività giuridica, i singoli componenti sono tenuti ad emettere la propria fattura nei confronti della stazione appaltante relativamente ai lavori di competenza effettuati, che la capogruppo può inoltrare al committente.

In alternativa, la capogruppo medesima, d’intesa con gli altri componenti del gruppo, può emettere direttamente le fatture, ma esclusivamente “in nome e per contro degli altri”, dando evidenza direttamente nel documento di aver assolto a tale compito in conformità a quanto disposto dall’art. 21, commi 1 e 2, lett. n), del D.P.R. n. 633/1972.

 

 

INCENTIVI

Tax credit imballaggi eco e riciclati: il codice tributo per l’utilizzo in compensazione

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 20 febbraio 2024, n. 12/E

Con Risoluzione n. 12/E del 20 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati, ai sensi dell’art. 1, comma 73, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il suddetto articolo prevede il riconoscimento di un credito d’imposta, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nella misura del 36% delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate ed utilizzando il codice tributo “7065”, denominato “credito d’imposta per l’acquisto di prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

 

 

AGEVOLAZIONI

Benefici “prima casa” in favore di persone trasferite all’estero per ragioni di lavoro

Agenzia delle Entrate, Circolare 16 febbraio 2024, n. 3/E

Con Circolare n. 3/E del 16 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle recenti modifiche normative in materia di imposte indirette introdotte dalla legge di Bilancio 2024 e dai decreti “Anticipi” e “Salva-infrazioni” emanati nel 2023.

Tra le misure concernenti l’imposta di registro, la Circolare chiarisce in merito alle novità introdotte con l’art. 2 del Decreto “Salva-infrazioni” (D.L. n. 69/2023), che modifica i criteri per avvalersi dell’imposta di registro agevolata, cosiddetta “prima casa” (con aliquota del 2%) in relazione agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all’estero per ragioni di lavoro.

In merito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che possono accedere al beneficio le persone fisiche che, contestualmente:

  • si siano trasferite all’estero per ragioni di lavoro;
  • abbiano risieduto in Italia per almeno 5 anni, o ivi svolto, per il medesimo periodo, la loro attività, anteriormente all’acquisto dell’immobile;
  • abbiano acquistato l’immobile nel comune di nascita, ovvero in quello in cui avevano la residenza o in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento.

 

 

IRPEF

Detraibilità delle spese sanitarie pagate dal Fondo a una struttura sanitaria

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 21 febbraio 2024, n. 47

Con Risposta ad interpello n. 43 del 15 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se un Fondo di assistenza sanitaria integrativa paga le spese sanitarie di un iscritto direttamente a una struttura sanitaria, nell’ipotesi in cui i contributi versati al Fondo non siano deducibili dal reddito complessivo, le spese sanitarie pagate direttamente dal Fondo sono detraibili in base al principio di “cassa” nell’anno in cui le stesse sono pagate dal Fondo alla struttura sanitaria.

Le predette spese, quindi, non possono essere portate in detrazione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del de cuius, relativa all’anno precedente di sostenimento delle stesse.

 

 

SPORT

Il mansionario dei “lavoratori sportivi” è on line

D.P.C.M. 22 gennaio 2024

È stato pubblicato il 21 febbraio 2024 sul sito del Dipartimento dello Sport il decreto emanato ai sensi dell’art. 25, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 36/2021, n. 36, che contiene l’elenco delle mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, ulteriori rispetto alle sette figure di lavoratori tipizzate dalla riforma dello sport: atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara.

L’elenco è stato redatto sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive, comunicate al Dipartimento per lo Sport, attraverso il CONI e il CIP, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche.

I soggetti tesserati che svolgono tali mansioni possono ora essere considerati a pieno titolo “lavoratori sportivi” e godere della normativa di favore prevista dal d.lgs. n. 36/2021.

 

 

AGEVOLAZIONI

Dal 18 marzo le domande per il bonus psicologo 2023

INPS, Circolare 15 febbraio 2024, n. 34

L’Inps, nella Circolare n. 34 del 15 febbraio, ha comunicato la data da cui è possibile presentare le domande e ha fornito anche indicazioni operative per individuare i destinatari del contributo e le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo.

Il bonus psicologo è il contributo introdotto per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, volto a fornire assistenza psicologica ai cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.

La legge di Bilancio 2023 ha reso strutturale il contributo, innalzando l’importo massimo a 1.500 euro per persona e regolando l’erogazione in base all’ISEE del richiedente.

Possono accedere alla prestazione le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

A decorrere dal 2023, il beneficio è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso di:

  • residenza in Italia;
  • valore ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 euro.

La finestra temporale per la presentazione della domanda per il 2023 si aprirà il prossimo 18 marzo per chiudersi il 31 maggio 2024.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

 

AGEVOLAZIONI

Bonus pubblicità 2024: prenotazioni dal 1° marzo al 2 aprile

Provvedimento 15 febbraio 2024

È fissata al 2 aprile 2024 la scadenza per la presentazione della comunicazione di accesso al credito d’imposta riconosciuto per le campagne pubblicitarie 2024 realizzate su quotidiani e periodici anche online. A disporre la proroga, informa un avviso pubblicato sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, un provvedimento direttoriale dello scorso 15 febbraio.

Il ricorso alla proroga è stato ritenuto opportuno per favorire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati alla presentazione della domanda, visto che il termine del 31 marzo quest’anno coincide con la domenica di Pasqua e che anche il 1° aprile è un giorno festivo.

Il bonus, quindi, è prenotabile dal 1° marzo al 2 aprile 2024.

Il cosiddetto bonus pubblicità è disciplinato dall’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017 e, dopo le deroghe previste nel periodo di emergenza Covid-19 per aiutare le categorie interessate, dal 2023 è concesso a regime, secondo il ridimensionato della misura disposto dal decreto “Energia” del 2022 (art. 25-bis, D.L. n. 17/2022), che ha lasciato fuori gli investimenti su tv e radio analogiche o digitali.

L’agevolazione torna, quindi, ad essere subordinata al valore incrementale non inferiore all’1% degli investimenti agevolabili, di analoga tipologia, effettuati nell’anno precedente. Il contributo riconosciuto è pari al 75% del valore incrementale della spesa ed è concesso fino all’esaurimento delle risorse disponibili e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti de minimis.

Se la dote spendibile è insufficiente, la ripartizione delle risorse avverrà in misura proporzionale tra gli ammessi al credito.

Possono beneficiarne imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali. Sono agevolabili gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il Roc, e dotati del direttore responsabile.

Il primo step per accedere al tax credit è la richiesta di accesso al beneficio. Il bonus deve essere prenotato entro il 31 marzo (quest’anno 2 aprile) dell’anno di riferimento attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposita procedura accessibile dalla sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Spid, Cns o Cie. Sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria e sul sito dell’Agenzia sono disponibili il modello e le istruzioni per la compilazione.

Il dipartimento, conclusa l’istruttoria delle comunicazioni di accesso al credito d’imposta, redige un primo elenco dei richiedenti il tax credit con l’indicazione della somma teoricamente spettante. Per usufruire del contributo, i beneficiari, fin qui “teorici,” dell’agevolazione dovranno inviare, tra il 9 gennaio e il 9 febbraio dell’anno successivo a quello agevolato e, quindi, nel nostro caso, il 2025, la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante quanto realmente realizzato nell’anno agevolato. Il modello è lo stesso utilizzato per la prenotazione. Successivamente il dipartimento pubblicherà l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

La somma è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, indicando il codice tributo “6900”.

 

 

 

PREVIDENZA

Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2024

INPS, Circolare 7 febbraio 2024, n. 33

Con la Circolare 7 febbraio 2024, n. 33, l’INPS ha comunicato che per l’anno 2024 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 18.415,00 euro.

 

Il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta quindi il seguente:

 

Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni € 4.427,04 (4.419,60 IVS + 7,44 maternità) € 4.515,43 (4.507,99 IVS e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni € 4.371,80 (4.364,36 IVS + 7,44 maternità) € 4.460,19 (4.452,75 IVS e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale + 7,44 maternità)

 

Le aliquote contributive risultano determinate come segue:

 

  Scaglione di reddito Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni fino a € 55.008,00 24% 24,48%
superiore a € 55.008,00 25% 25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni fino a € 55.008,00 23,70% 24,18%
superiore a € 55.008,00 24,70% 25,18%

 

Per l’anno 2024 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 91.680,00 euro (55.008,00 euro più 36.672,00 euro) per i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è invece pari, per il 2024, a 119.650,00 euro: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

 

Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:

 

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni € 22.369,92

(€55.008*24%+36.672*25%)

€ 22.809,98

(55.008*24,48%+36.672*25,48%)

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni € 22.094,88

(55.008*23,70%+36.672*24,70%)

€ 22.534,94

(55.008*24,18%+36.672*25,18%)

 

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva
Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni €29.362,42 (55.008*24%+ 64.642*25%) €29.936,74 (55.008*24,48%+ 64.642*25,48%)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni €29.003,47 (55.008*23,70%+ 64.642*24,70%) €29.577,79 (55.008*24,18+ 64.642*25,18%)

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 18 marzo 2024 Certificazioni – CU Termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate e per la consegna al percipiente delle CU2024 (anno 2023).

Entro la stessa data la CU va consegnata al dipendente.

Sostituti d’imposta Telematica
Lunedì 18 marzo 2024 Certificazioni – CUPE Termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2023. – Soggetti IRES (S.r.l., S.p.a., ecc.) che nell’anno precedente hanno corrisposto utili;
– soggetti che nell’anno precedente hanno corrisposto proventi equiparati agli utili;
– soggetti (comprese ditte individuali, società di persone) che nell’anno precedente, in forza di un contratto di associazione in partecipazione (con apporto di capitale o misto), hanno corrisposto somme all’associato.
La certificazione va redatta utilizzando l’apposito modello.
Lunedì 18 marzo 2024 IVA Termine per il versamento della prima o unica rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione annuale IVA 2024 relativa l’anno d’imposta 2023. Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA Modello F24
Lunedì 18 marzo 2024 Tassa Vidimazioni Termine per il versamento della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali. Società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.) Modello F24

 

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