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Newsletter Marzo 2026:

 

IN BREVE
  • Rottamazione-quinquies 2026: la nuova definizione agevolata
  • Certificazione Unica 2026: la gestione della tripla scadenza per i sostituti d’imposta
  • Entro il 16 marzo 2026 la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)
  • Collegamento tra POS e registratori di cassa: la guida per gli esercenti
  • Collegamento POS e registratori telematici: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per bowling, sale giochi e bar
  • Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2026 dei libri sociali
  • Startup innovative e detrazioni fiscali 2026: il nodo dei 100.000 euro
  • Trattamento IVA dell’attività di osteopata, chiropratico, chinesiologo e massoterapista
  • Rating di legalità: dal 16 marzo 2026 in vigore il nuovo Regolamento
  • Novità Terzo Settore 2026: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
  • Impatriati e ricercatori: l’Agenzia chiarisce le regole per l’estensione delle agevolazioni
APPROFONDIMENTI
  • Le procedure per il collegamento tra Pos e registratori di cassa
  • Le agevolazioni per gli investimenti in startup innovative
PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

IN BREVE

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Rottamazione-quinquies 2026: la nuova definizione agevolata

La rottamazione-quinquies, una delle misure più attese della legge di Bilancio 2026, punta a favorire la riscossione dei crediti erariali e previdenziali, offrendo la possibilità di estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione senza corrispondere sanzioni, interessi di mora e aggio. Tuttavia, il legislatore ha scelto questa volta la strada della selettività.

Questa quinta edizione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali si presenta infatti con una struttura sensibilmente diversa rispetto alle precedenti edizioni, richiedendo un’analisi attenta da parte di professionisti e contribuenti.

A differenza della “quater”, la rottamazione-quinquies non è una misura “omnibus”. Il campo d’azione è delimitato dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Ma la vera restrizione riguarda la natura del debito.

Ai sensi dell’art. 1, comma 82, della Legge n. 199/2025, possono essere definiti solo:

  • carichi erariali: derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (comunicazioni di irregolarità o “avvisi bonari” ex artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 e artt. 54-bis e 54-ter, D.P.R. n. 633/1972);
  • contributi previdenziali INPS: solo se derivanti dall’omesso versamento di somme regolarmente dichiarate dal contribuente;
  • sanzioni amministrative: in particolare quelle per violazioni del Codice della strada.

Sono esclusi:

  • avvisi di accertamento o contestazione;
  • atti di recupero di crediti d’imposta;
  • debiti INAIL (sia per accertamento che per premi annuali);
  • Casse di Previdenza Privata e tributi locali (IMU, TARI, bollo auto), a meno che l’ente locale non deliberi diversamente (facoltà ammessa ma non automatica);
  • avvisi di liquidazione dell’imposta di registro su atti giudiziari o locazioni.

La rottamazione-quinquies non è accessibile a chi è in regola con i pagamenti della rottamazione-quater al 30 settembre 2025, ma chi è decaduto (o ha debiti nuovi) può accedere al nuovo piano, decisamente più lungo e flessibile.

Il vero “punto di forza” della quinquies è la dilazione. Il debito residuo può essere ripartito in un massimo di 54 rate bimestrali, con un orizzonte temporale che si estende fino al 2035.

L’istanza di adesione deve essere inviata telematicamente entro il 30 aprile 2026.

 

Rata Scadenza Note
Prima rata / Unica soluzione 31 luglio 2026 Senza interessi
Seconda rata 30 settembre 2026  
Terza rata 30 novembre 2026  

 

Dal 1° agosto 2026, sulle rate successive alla prima, si applicherà un tasso di interesse annuo del 3%. Le scadenze dal 2027 in poi seguiranno una cadenza fissa bimestrale (gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre).

Un’importante novità riguarda la tolleranza sui pagamenti. Mentre nella quater la perdita dei benefici scattava dopo soli 5 giorni di ritardo anche per una sola rata, nella rottamazione-quinquies la decadenza si verifica solo in caso di:

  1. mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive;
  2. mancato pagamento dell’ultima rata del piano.

Questo margine di errore offre una maggiore serenità finanziaria alle imprese e alle famiglie, evitando che un intoppo momentaneo vanifichi l’intera procedura agevolativa.

 

DICHIARAZIONI

Certificazione Unica 2026: la gestione della tripla scadenza per i sostituti d’imposta

Il primo appuntamento è fissato al 16 marzo, termine entro il quale devono essere trasmesse le certificazioni riguardanti i redditi di lavoro dipendente, quelli di lavoro autonomo non abituale, i redditi diversi e le locazioni brevi. Questa data coincide anche con il termine ultimo per la consegna del modello sintetico al percipiente, un obbligo che rimane fermo per tutte le categorie, indipendentemente dalla successiva scadenza per l’invio al Fisco.

Il calendario prosegue con la nuova scadenza del 30 aprile, dedicata esclusivamente alle certificazioni che contengono redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni abituali, nonché le provvigioni per agenti e rappresentanti di commercio. Tale slittamento è funzionale alla disponibilità della dichiarazione precompilata, che dal 2026 sarà resa accessibile telematicamente entro il 20 maggio.

Infine, il cerchio si chiude il 31 ottobre, termine ultimo per l’invio delle certificazioni relative ai redditi esenti o a quelli che non possono essere dichiarati tramite il modello precompilato.

 

DICHIARAZIONI

Entro il 16 marzo 2026 la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, entro il 16 marzo 2026, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES), residenti e non residenti, corrisposti nell’anno di imposta precedente.

La Cupe viene rilasciata da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a., rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.a. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli S.p.a., società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

 

ADEMPIMENTI

Collegamento tra POS e registratori di cassa: la guida per gli esercenti

Agenzia delle Entrate, Guida “Il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (POS-RT)”

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato un vademecum operativo che delinea le procedure per l’integrazione tra sistemi di pagamento elettronico e strumenti di memorizzazione dei corrispettivi. Una transizione che promette semplificazione, ma che richiede un’attenta analisi tecnica e fiscale.

Nel complesso percorso di digitalizzazione del Fisco italiano, un nuovo tassello si aggiunge al mosaico della compliance per le attività commerciali. Al centro dell’attenzione c’è il collegamento tra registratori e POS online, un’integrazione che non rappresenta solo un’evoluzione tecnologica, ma un vero e proprio cambio di paradigma nella gestione quotidiana del punto vendita.

L’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione finanziaria è duplice: da un lato, semplificare gli adempimenti a carico dell’esercente; dall’altro, garantire una tracciabilità dei flussi sempre più puntuale, riducendo drasticamente il rischio di errori manuali e discrepanze tra transazioni effettive e documenti commerciali emessi.

Vedi l’Approfondimento

 

ADEMPIMENTI

Collegamento POS e registratori telematici: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per bowling, sale giochi e bar

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 20 febbraio 2026, n. 44

Chiariti gli obblighi di collegamento tra POS e registratori telematici per le attività miste: niente vincoli per bowling con biglietteria SIAE e sale giochi, obbligo pieno per bar e ristorazione.

Con risposta n. 44 del 20 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ai quesiti posti da una società che si occupa della gestione di centri bowling ricreativi in merito alle regole per l’abbinamento tra strumenti di pagamento elettronico e RT, previsto dalla Legge di Bilancio 2025.

Il caso riguarda un operatore attivo in attività di bowling (con biglietteria SIAE), sala giochi, carambole e ping pong, oltre a bar e ristorante, che ha chiesto chiarimenti sugli obblighi di collegamento tra POS e strumenti di certificazione dei corrispettivi dal 1° gennaio 2026.

Nel merito, l’Agenzia analizza separatamente le diverse attività esercitate.

Per il bowling, i cui corrispettivi sono certificati tramite titoli di accesso emessi con biglietteria automatizzata e già trasmessi alla Società Italiana degli Autori ed Editori, non sussiste l’obbligo di collegamento tra POS e registratore telematico.

Analoga conclusione per sala giochi, carambole e ping pong, attività escluse dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi: nessun vincolo di censimento o collegamento del POS.

Diversamente, per bar e ristorazione, soggetti all’obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi, il collegamento tra POS e registratore telematico diventa obbligatorio, secondo le modalità fissate dal provvedimento del 31 ottobre 2025. Il protocollo “Scambio Importo” resta facoltativo.

Infine, relativamente alla possibilità di utilizzo di un unico POS per incassare i corrispettivi provenienti da più attività, l’Agenzia precisa che è ammesso l’uso di un unico POS per più attività, purché sia rispettato l’obbligo di collegamento per quelle soggette a certificazione, e sono utilizzabili anche dispositivi portatili (es. tramite smartphone), a condizione che siano censiti e associati come previsto dalla norma.

 

SOCIETÀ

Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2026 dei libri sociali

Entro il 16 marzo

  • le società di capitali,
  • le società consortili,
  • le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
  • gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):

  • le società di persone,
  • le società cooperative,
  • le società di mutua assicurazione,
  • gli enti non commerciali,
  • le società di capitali sportive dilettantistiche.

La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2026 sarà di:

  • 309,87 euro per la generalità delle società;
  • 516,46 euro per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2026 superiore a 516.456,90 euro.

Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2026.

Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice tributo 7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali).

L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

 

SOCIETÀ

Startup innovative e detrazioni fiscali 2026: il nodo dei 100.000 euro

A fine ottobre 2025, durante un question time parlamentare, il Ministero dell’Economia ha sciolto un dubbio che lasciava perplessi molti investitori e professionisti del settore.

La questione riguarda il coordinamento tra due diversi meccanismi di agevolazione previsti dalla normativa italiana per chi decide di puntare sul capitale di rischio delle imprese innovative: detrazione IRPEF 30% o 65%.

Vedi l’Approfondimento

 

IVA

Trattamento IVA dell’attività di osteopata, chiropratico, chinesiologo e massoterapista

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 24 febbraio 2026, n. 9/E

L’Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della risoluzione n. 9/E del 24 febbraio 2026, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale e alle modalità di certificazione dei corrispettivi per alcune categorie di operatori che gravitano nell’ambito del benessere e della salute.

Il documento affronta in modo sistematico le posizioni di osteopati, chiropratici, chinesiologi e massaggiatori capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, comunemente noti come massoterapisti. Al centro della questione risiede l’applicabilità del regime di esenzione IVA previsto per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione, condizionato dalla sussistenza di rigorosi requisiti soggettivi e oggettivi.

Perché una prestazione possa beneficiare dell’esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, del D.P.R. n. 633/1972, è necessaria la compresenza di due fattori:

  1. la natura sanitaria dell’attività rivolta alla persona e
  2. il fatto che chi la esegue appartenga alle professioni sanitarie o alle arti ausiliarie soggette a vigilanza.

La risoluzione richiama un parere del Ministero della Salute di novembre 2025 per definire lo stato attuale di queste figure professionali, evidenziando come la semplice intenzione legislativa di inquadrare una professione nel comparto sanitario non sia sufficiente a garantirne l’immediato beneficio fiscale.

Nonostante la legge n. 3/2018 abbia formalmente individuato l’osteopata e il chiropratico come professioni sanitarie, l’iter normativo per la loro piena istituzione non è ancora giunto a compimento. L’Agenzia sottolinea che mancano ancora gli accordi definitivi in sede di Conferenza Stato-Regioni per stabilire i criteri di valutazione dell’esperienza professionale e il riconoscimento dei titoli equipollenti. Senza il completamento di questi passaggi e l’istituzione dei relativi albi professionali, lo Stato non può garantire quel livello qualitativo minimo e quel controllo delle qualifiche richiesti dalle direttive unionali per concedere l’esenzione d’imposta. Di conseguenza, le prestazioni rese da osteopati e chiropratici restano allo stato attuale soggette a IVA con aliquota ordinaria.

Per quanto riguarda il chinesiologo, il parere ministeriale è ancora più netto: tale figura non è riconosciuta come professione sanitaria, poiché la sua attività è finalizzata esclusivamente alla promozione del benessere e al mantenimento dello stato di salute attraverso l’attività fisica. Non sovrapponendosi a competenze sanitarie regolate, il chinesiologo deve applicare l’IVA in misura ordinaria su tutte le proprie prestazioni.

Discorso opposto vale per il massaggiatore capo bagnino (MCB): questa figura è esplicitamente menzionata dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie come arte ausiliaria delle professioni sanitarie soggetta a vigilanza. L’Agenzia conferma quindi che il massoterapista può beneficiare dell’esenzione IVA, a condizione che sia in possesso di un titolo idoneo e che operi sotto la supervisione di un professionista sanitario, data la mancanza di autonomia professionale propria di questa categoria.

Le differenze nel trattamento d’imposta si riflettono inevitabilmente sugli obblighi di fatturazione:

  • per gli osteopati, i chiropratici e i chinesiologi, non essendo le loro prestazioni configurabili come sanitarie ai fini fiscali, vige l’obbligo di emettere la fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio. Tali spese, inoltre, non sono attualmente ammesse tra quelle detraibili documentabili attraverso il Sistema Tessera Sanitaria;
  • per il massoterapista, invece, la situazione è speculare: poiché le sue prestazioni sono detraibili come spese sanitarie, sussiste l’obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Questo comporta un divieto specifico; i soggetti che inviano dati al Sistema TS non possono, per le medesime operazioni verso persone fisiche, emettere la fattura elettronica. Tale divieto, divenuto definitivo con i recenti interventi legislativi del 2025, impone dunque al massoterapista di continuare a certificare i compensi verso i privati attraverso modalità analogiche o documenti che non transitino dal canale SdI.

 

RATING BANCARIO E MERITO CREDITIZIO

Rating di legalità: dal 16 marzo 2026 in vigore il nuovo Regolamento

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Delibera 27 gennaio 2026

Con delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 27 gennaio 2026 è stato approvato il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (adottato ai sensi dell’art. 5-ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall’art. 1, comma 1-quinquies, del D.L. 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62).

Il nuovo Regolamento entra in vigore dal 16 marzo 2026.

Questi i principali elementi di novità:

  • il rating attribuito o rinnovato con il nuovo Regolamento avrà una durata di tre anni;
  • verrà riconosciuto un punteggio aggiuntivo all’impresa che, alla presentazione della domanda di rinnovo, risulti averlo già ottenuto, in via continuativa, per almeno tre volte precedenti;
  • l’attestato di attribuzione del rating verrà rilasciato anche in lingua inglese, così da rendere l’attestazione più spendibile anche sui mercati esteri.

A fronte della maggiore durata del rating di legalità e per la sua natura premiale, sono stati rafforzati i presidi di legalità – con riferimento ai motivi di carattere penale, prefettizio o giudiziario – e sono state inasprite le conseguenze in caso di violazione degli obblighi informativi.

Dal 16 marzo le imprese dovranno utilizzare i nuovi Formulari e Modelli che saranno resi disponibili sulla piattaforma WebRating e sul sito dell’Autorità – sezione Rating di legalità.

 

TERZO SETTORE

Novità Terzo Settore 2026: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Circolare 19 febbraio 2026, n. 1/E

Con la pubblicazione della circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce una guida organica alle disposizioni fiscali contenute nel Codice del Terzo Settore (CTS). Si tratta di un documento attesissimo da migliaia di associazioni, fondazioni e imprese sociali che, dopo anni di incertezze normative e attese per le autorizzazioni comunitarie, hanno ora un quadro più chiaro per la gestione dei propri bilanci e delle attività.

Il “test di commercialità”: quando l’ente resta non profit

Il cuore della circolare riguarda la qualificazione fiscale degli Enti del Terzo Settore (ETS). L’Agenzia chiarisce i criteri per distinguere tra attività non commerciali (istituzionali) e commerciali.

Le attività di interesse generale (AIG) si considerano non commerciali se i corrispettivi non superano i costi effettivi o se il margine di profitto è minimo. Una novità rilevante riguarda la semplificazione per i piccoli enti: per quelli con proventi inferiori a 300mila euro, la valutazione della non-commercialità potrà essere effettuata in modo unitario sull’insieme delle attività svolte, evitando una contabilità separata eccessivamente onerosa.

Nuovi regimi forfetari e soglie di fatturato

Il 2026 viene indicato come l’anno della svolta per il nuovo regime di tassazione semplificata. Per le Organizzazioni di Volontariato (Odv) e le Associazioni di Promozione Sociale (Aps), la circolare specifica i criteri di accesso al regime forfetario:

  • soglia di 85.000 euro: gli enti che restano sotto questa soglia di proventi commerciali potranno beneficiare di una tassazione forfetaria estremamente semplificata, con coefficienti di redditività ridotti;
  • iscrizione al Runts: l’Agenzia ribadisce che il possesso della qualifica fiscale di ETS è subordinato all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che diventa l’unico “passaporto” per accedere alle agevolazioni.

Imprese sociali e raccolta fondi

Un capitolo specifico è dedicato alle imprese sociali. La circolare n. 1/E/2026 conferma il principio della neutralità fiscale per gli utili reinvestiti nell’attività statutaria o destinati ad incremento del patrimonio, a patto che non vi sia distribuzione di dividendi (salvo i limiti previsti dalla legge).

Per quanto riguarda le attività di raccolta fondi, il Fisco conferma l’esclusione dall’IRES per le raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o servizi agli intervenuti, purché svolte in concomitanza di celebrazioni o campagne di sensibilizzazione.

Con queste istruzioni, si avvia ufficialmente la fase finale della transizione dal vecchio regime Onlus al nuovo sistema ETS. La circolare fornisce indicazioni preziose per il passaggio dei dati e dei patrimoni, rassicurando gli enti che hanno già operato l’adeguamento statutario.

 

AGEVOLAZIONI

Impatriati e ricercatori: l’Agenzia chiarisce le regole per l’estensione delle agevolazioni

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 23 febbraio 2026, n. 8/E

Con la risoluzione n. 8/E del 23 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla proroga dei benefici fiscali previsti per i lavoratori che rientrano in Italia e per docenti e ricercatori provenienti dall’estero.

In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha confermato la possibilità di estendere per ulteriori 5 anni il regime speciale per i lavoratori impatriati anche a coloro che hanno trasferito la residenza in Italia nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 2 luglio 2019, equiparandoli, di fatto, ai soggetti rientrati a partire dal periodo d’imposta 2020.

Resta fermo che il predetto ulteriore quinquennio va computato a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di completamento del primo quinquennio agevolabile, che decorre dal periodo d’imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia.

Novità rilevanti anche per docenti e ricercatori: il periodo di fruizione della detassazione del 90% dei compensi potrà essere progressivamente ampliato anche qualora al rientro in Italia il contribuente non abbia figli minori e tale evento si verifichi nel corso del periodo agevolabile.

Pertanto, chiariscono le Entrate, il contribuente che rientra in Italia senza figli minorenni e beneficia dell’agevolazione per sei periodi d’imposta può prolungarne la durata qualora diventi genitore entro tale arco temporale. In particolare, la misura potrà estendersi complessivamente a otto, undici o tredici periodi d’imposta nel caso in cui, entro i primi sei anni, nasca rispettivamente il primo, il secondo o il terzo figlio.

Analogamente, il soggetto che trasferisce la residenza in Italia con un figlio – oppure che ne diventa genitore entro i primi sei periodi d’imposta – potrà beneficiare dell’agevolazione fino a undici periodi d’imposta se, entro il termine dell’ottavo anno, sopraggiunge un secondo figlio. Qualora, inoltre, entro la scadenza dell’undicesimo periodo d’imposta, nasca un terzo figlio, la durata complessiva del regime agevolato potrà arrivare fino a tredici periodi d’imposta.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

ADEMPIMENTI

Le procedure per il collegamento tra POS e registratori di cassa

Agenzia delle Entrate, Guida “Il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (POS-RT)”

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato un vademecum operativo che delinea le procedure per l’integrazione tra sistemi di pagamento elettronico e strumenti di memorizzazione dei corrispettivi. Una transizione che promette semplificazione, ma che richiede un’attenta analisi tecnica e fiscale.

Nel complesso percorso di digitalizzazione del Fisco italiano, un nuovo tassello si aggiunge al mosaico della compliance per le attività commerciali. Al centro dell’attenzione c’è il collegamento tra registratori e POS online, un’integrazione che non rappresenta solo un’evoluzione tecnologica, ma un vero e proprio cambio di paradigma nella gestione quotidiana del punto vendita.

L’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione finanziaria è duplice: da un lato, semplificare gli adempimenti a carico dell’esercente; dall’altro, garantire una tracciabilità dei flussi sempre più puntuale, riducendo drasticamente il rischio di errori manuali e discrepanze tra transazioni effettive e documenti commerciali emessi.

 

L’essenza del collegamento: cosa cambia in cassa?

Il fulcro della questione risiede nell’interoperabilità. Attraverso il collegamento tra i registratori e i POS online, il terminale di pagamento “dialoga” in tempo reale con il Registratore Telematico (RT).

In termini pratici, l’attivazione del pagamento elettronico innesca automaticamente la chiusura del documento commerciale. Questo automatismo elimina la necessità per l’operatore di digitare manualmente l’importo sul tastierino del POS, operazione che – come noto – è spesso fonte di sviste contabili o omissioni involontarie. La guida dell’Agenzia delle Entrate chiarisce i requisiti tecnici necessari affinché questa comunicazione avvenga in modo sicuro e certificato, nel rispetto degli standard di sicurezza per la trasmissione dei dati.

 

I punti chiave della guida per gli esercenti

Per i titolari di attività, la comprensione di questo processo è fondamentale per evitare di trovarsi impreparati di fronte alle evoluzioni normative. Ecco i punti essenziali evidenziati dal documento ministeriale:

  1. compatibilità dei dispositivi: non tutti i dispositivi attualmente in uso sono nativamente predisposti per l’integrazione completa. È necessario verificare che il proprio Registratore Telematico sia aggiornato ai modelli hardware e software più recenti;
  2. unicità del dato: il collegamento assicura che il dato del pagamento elettronico sia univocamente associato alla transazione fiscale, creando un legame indissolubile tra l’incasso e la comunicazione telematica dei corrispettivi;
  3. semplificazione nei controlli: un sistema integrato riduce il contenzioso e facilita le fasi di verifica, poiché la quadratura tra i flussi finanziari e i corrispettivi inviati avviene alla radice.

 

Ambito di applicazione e decorrenza

L’obbligo decorre ufficialmente dal 1° gennaio 2026.

I soggetti interessati sono tutti gli esercenti che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate (art. 22 del D.P.R. n. 633/1972) e che accettano pagamenti elettronici.

I dispositivi coinvolti sono:

  • per il pagamento: POS fisici, SoftPOS (app su smartphone), gateway di pagamento per e-commerce, terminali virtuali;
  • per la certificazione: Registratori Telematici (RT), Server RT o la procedura web “Documento commerciale online” del portale Fatture e Corrispettivi.

Uno dei punti fondamentali chiariti dalla guida è che non è richiesto un collegamento fisico (cavo) tra il POS e il registratore di cassa. Il collegamento è di tipo logico/amministrativo: consiste nell’associare, nel database dell’Agenzia delle Entrate, l’identificativo univoco del POS alla matricola del Registratore Telematico utilizzato in quel punto vendita.

 

Modalità operative

L’esercente, o un suo intermediario delegato (es. il commercialista), deve agire tramite il portale “Fatture e Corrispettivi”:

  1. Accesso: autenticazione tramite SPID, CIE o CNS;
  2. Sezione dedicata: navigare nell’area “Corrispettivi” e selezionare la nuova funzionalità “Gestisci collegamenti”(disponibile da marzo 2026);
  3. Selezione RT: individuare nell’elenco dei propri dispositivi attivi il Registratore Telematico (o la procedura web) da associare;
  4. Associazione POS: selezionare dall’elenco (pre-caricato dall’Agenzia grazie ai dati inviati dagli operatori finanziari/banche) gli strumenti di pagamento elettronico intestati alla propria partita IVA. Se un POS non compare, va inserito manualmente il suo ID univoco;
  5. Conferma: verificare l’indirizzo dell’unità locale e confermare l’abbinamento. È possibile scaricare una ricevuta PDF dell’operazione.

 

Scadenze e termini di registrazione

La guida stabilisce tempistiche precise per mettersi in regola:

  • Fase di avvio: per i POS e gli RT già operativi a gennaio 2026, l’abbinamento deve essere effettuato entro 45 giorni dalla messa a disposizione della procedura online (prevista per i primi di marzo 2026);
  • Nuovi dispositivi (regime ordinario): per i POS attivati dopo la fase di avvio, il collegamento va eseguito tra il 6° giorno del secondo mese successivo all’attivazione e l’ultimo giorno dello stesso mese;
  • Variazioni: in caso di sostituzione o dismissione di un POS o di un RT, l’associazione deve essere aggiornata tempestivamente seguendo gli stessi termini.

 

Casi particolari ed esclusioni

Non sono soggetti all’obbligo di collegamento i POS utilizzati esclusivamente per incassare corrispettivi da distributori automatici (vending machine), carburanti e ricariche veicoli elettrici.

Se un POS è utilizzato sia per operazioni esonerate (es. tabacchi) che per operazioni soggette a documento commerciale, l’obbligo di collegamento sussiste.

Se l’esercente emette esclusivamente fatture elettroniche per ogni operazione (senza mai ricorrere al documento commerciale), non è tenuto al collegamento POS-RT.

 

Sanzioni

Il mancato adempimento degli obblighi di collegamento è equiparato alla mancata installazione del Registratore Telematico. Le sanzioni previste sono:

  • amministrative: da 000 a 4.000 euro;
  • accessorie: in caso di recidiva o gravi violazioni, è prevista la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo da 15 giorni a 6 mesi.

 

SOCIETÀ

Le agevolazioni per gli investimenti in startup innovative

A fine ottobre 2025, durante un question time parlamentare, il Ministero dell’Economia ha sciolto un dubbio che lasciava perplessi molti investitori e professionisti del settore.

La questione riguarda il coordinamento tra due diversi meccanismi di agevolazione previsti dalla normativa italiana per chi decide di puntare sul capitale di rischio delle imprese innovative.

 

Detrazione IRPEF 30% o 65%: le due opzioni per startup innovative

Il sistema fiscale italiano offre agli investitori privati due strade distinte per ottenere sgravi fiscali quando decidono di sostenere una startup innovativa. Entrambe le opzioni trovano fondamento nel D.L. n. 179/2012, pietra miliare della regolamentazione delle imprese innovative nel nostro Paese.

La prima possibilità consente di recuperare il 30% dell’importo investito attraverso una detrazione dall’IRPEF dovuta. È percorribile per investimenti anche molto consistenti, fino a un milione di euro all’anno; in termini pratici, chi investe il massimo può ottenere uno sconto fiscale fino a 300.000 euro.

Questa agevolazione è disciplinata dall’art. 29 del decreto citato ed è stata pensata per attrarre capitali privati verso l’ecosistema delle startup, riducendo il rischio percepito attraverso un sostanziale ritorno fiscale.

La seconda strada, introdotta per la prima volta con il Decreto Rilancio del 2020 e aggiornata dalla Legge n. 193/2024, alza la percentuale al 65% ma restringe significativamente il campo d’azione: l’investimento massimo agevolabile scende a 100.000 euro per anno fiscale. Chi sceglie questa via può quindi recuperare al massimo 65.000 euro.

L’art. 29-bis del medesimo decreto legge prevede questa versione “potenziata” dell’incentivo, con l’obiettivo di stimolare in particolare gli investimenti di taglio medio-piccolo, tipici dei business angel e degli investitori privati non istituzionali.

Entrambe le agevolazioni richiedono che l’investimento venga mantenuto per almeno tre anni e che la società beneficiaria mantenga i requisiti di startup innovativa previsti dalla legge.

 

Detrazione 30% e 65% startup: si possono combinare?

Sebbene investire in una startup innovativa sia fiscalmente vantaggioso, fino all’autunno scorso un’incognita frenava i grandi capitali: il trattamento della quota eccedente i centomila euro.

Fino all’autunno scorso, la questione era interpretata in modi diversi:

Tesi 1 – combinazione possibile

Secondo alcuni interpreti, l’investitore avrebbe potuto applicare il 65% sui primi centomila euro e poi “scalare” al 30% sulla parte rimanente. Con questa logica, investendo 200.000 euro si sarebbero ottenuti 65.000 euro di detrazione (sul primo blocco) più 30.000 euro (sul secondo), per un totale di 95.000 euro.

Tesi 2 – scelta secca

Altri professionisti sostenevano invece che occorresse scegliere una sola delle due agevolazioni per l’intera operazione finanziaria. Con questa lettura, investendo 200.000 euro si poteva optare o per il 65% (ottenendo però solo 65.000 euro, applicati sul massimale dei primi 100.000) oppure per il 30% sull’intero importo (ottenendo 60.000 euro).

La differenza pratica non è banale: nel primo caso si otterrebbero 95.000 euro di sconto fiscale, nel secondo “solo” 60.000 euro scegliendo la via più conveniente.

 

La risposta del MEF: scelta obbligatoria

Durante la seduta del 29 ottobre 2025 della VI Commissione Finanze della Camera, la sottosegretaria all’Economia Lucia Albano ha fornito la posizione ufficiale del Ministero, rispondendo a un’interrogazione parlamentare presentata dall’onorevole Gebhard.

La linea confermata è quella più restrittiva: le due agevolazioni sono alternative in senso assoluto. Non è possibile “mescolare” le percentuali sulla stessa operazione di investimento.

Il fondamento di questa interpretazione risiede in due atti normativi e interpretativi:

  1. il M. 28 dicembre 2020 (art. 1, comma 5) stabilisce espressamente che l’agevolazione è alternativa a quella al 30% e “non è cumulabile con detto incentivo per la medesima operazione finanziaria” (la percentuale elevata dal 50% al 65% dalla Legge n. 193/2024 a decorrere dal 1° gennaio 2025);
  2. l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 19/E del 2021, ha ribadito questo principio di non cumulabilità, chiarendo che la scelta va operata a monte dell’investimento.

La ratio di questa impostazione è evitare che il sistema di incentivi diventi eccessivamente generoso per gli investimenti di fascia medio-alta, concentrando invece il beneficio maggiore (50%) su importi più contenuti, tipici degli investitori retail e dei piccoli investitori istituzionali.

 

Guida alla scelta: quale detrazione conviene per il tuo investimento

Alla luce del chiarimento ministeriale, pianificare con attenzione la struttura dell’investimento diventa fondamentale. Di seguito uno schema di ragionamento basato su calcoli matematici:

Importo investito Detrazione con 65% Detrazione con 30%
€ 50.000 € 32.500 € 15.000
€ 100.000 € 65.000 € 30.000
€ 150.000 € 65.000 € 45.000
€ 200.000 € 65.000 € 60.000
€ 216.667 € 65.000 € 65.000 ← pareggio
€ 300.000 € 65.000 € 90.000
€ 500.000 € 65.000 € 150.000

Come si evince dalla tabella, esiste un punto di equilibrio intorno ai 216.000 euro: al di sotto, può convenire il 65% (soprattutto per investimenti fino a 100.000 euro); al di sopra, diventa più vantaggiosa la detrazione al 30% sull’intero importo:

  1. fino a 216.667 euro: la scelta è quasi sempre a favore del 65%. Si ottiene il massimo beneficio percentuale e non si “spreca” capienza fiscale;
  2. oltre 216.667 euro: la detrazione al 30% sull’intero importo diventa superiore in valore assoluto. Chi investe cifre importanti trova maggiore convenienza nella via “standard” prevista dall’art. 29.

La chiarezza arrivata dal MEF nell’autunno 2025 ha eliminato l’incertezza interpretativa, ma ha anche confermato che, per investimenti sopra i centomila euro, è necessaria una scelta strategica consapevole.

Non esiste una risposta univoca: la soluzione ottimale dipende dall’importo che si intende investire, dalla capienza fiscale attuale e prospettica, e dalla strategia di investimento pluriennale.

Prima di sottoscrivere un aumento di capitale in una startup innovativa con importi significativi, è opportuno:

  1. calcolare con precisione il beneficio fiscale nelle due ipotesi;
  2. verificare la capienza IRPEF degli anni coinvolti;
  3. valutare se strutturare l’investimento in più annualità per ottimizzare le detrazioni;
  4. tenere conto della modifica introdotta dalla Legge n. 193/2024: dal 1° gennaio 2025 la detrazione de-minimis è al 65% (anziché al precedente 50%), riservata alle startup entro il terzo anno di iscrizione al Registro delle Imprese.

Per completezza, la detrazione al 30% (art. 29) presenta condizioni specifiche per chi investe in una startup in cui detiene già una partecipazione: in via generale l’agevolazione non spetta ai soci esistenti, salvo che si tratti di investimenti follow-on al ricorrere delle condizioni dell’art. 21, par. 6, del Reg. (UE) n. 651/2014. Tra i requisiti documentali, è inoltre richiesta copia del piano di investimento della startup. Profili che esulano dal focus di questo approfondimento, ma rilevanti nella pianificazione complessiva.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 16 marzo 2026 Certificazioni – CU Termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate e per la consegna al percipiente delle CU2026 (anno 2025) per i redditi di lavoro dipendente, quelli di lavoro autonomo non abituale, i redditi diversi e le locazioni brevi. Sostituti d’imposta Telematica
Lunedì 16 marzo 2026 Certificazioni – CUPE Termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2025. – Soggetti IRES (S.r.l., S.p.a., ecc.) che nell’anno precedente hanno corrisposto utili;
– soggetti che nell’anno precedente hanno corrisposto proventi equiparati agli utili;
– soggetti (comprese ditte individuali, società di persone) che nell’anno precedente, in forza di un contratto di associazione in partecipazione (con apporto di capitale o misto), hanno corrisposto somme all’associato.
La certificazione va redatta utilizzando l’apposito modello.
Lunedì 16 marzo 2026 IVA Termine per il versamento della prima o unica rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione annuale IVA 2026 relativa l’anno d’imposta 2025. Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA Modello F24
Lunedì 16 marzo 2026 Tassa Vidimazioni Termine per il versamento della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali. Società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.) Modello F24
Giovedì 30 aprile 2026 Certificazioni – CU Termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate e per la consegna al percipiente delle CU2026 (anno 2025) per redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni abituali, nonché le provvigioni per agenti e rappresentanti di commercio. Sostituti d’imposta Telematica

 

 

Approfondisci

Newsletter Febbraio 2026:

IN BREVE
  • La nuova rottamazione-quinquies 2026
  • Rivoluzione ESG: dal 2026 il profilo di sostenibilità diventa determinante per l’accesso al credito
  • L’EBITDA Adjusted
  • Le scadenze LIPE 2026
  • Auto aziendali a uso promiscuo: quando il contributo del dipendente è imponibile
  • Finanza agevolata 2026: una guida ai Bandi per l’avvio di nuove attività imprenditoriali
  • Ex frontalieri, via libera al regime impatriati: cosa dice l’Agenzia delle Entrate
  • Aggiornato il portale bonusfiscali.enea.it per i dati 2026
  • Bonus mobili ed elettrodomestici 2026: online la Guida delle Entrate
  • Campagna di phishing che sfrutta il logo AdE per rubare le credenziali SPID
APPROFONDIMENTI
  • Rottamazione-quinquies 2026: una nuova frontiera per la definizione agevolata tra rigore e opportunità
  • Cos’è e come utilizzare l’EBITDA Adjusted
PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

La nuova rottamazione-quinquies 2026

Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 82-101

Il panorama fiscale italiano del 2026 si apre con una novità di rilievo per imprese e contribuenti: l’avvio operativo della cosiddetta rottamazione-quinquies. Con l’approvazione della Legge di Bilancio e la recente attivazione dei servizi telematici, si delinea un percorso di definizione agevolata che, pur offrendo boccate d’ossigeno finanziario, si presenta con un perimetro d’azione più selettivo e regole di permanenza decisamente più severe rispetto alle edizioni precedenti. Per i professionisti del settore e per i contribuenti, comprendere i meccanismi di questa misura non è solo un esercizio tecnico, ma una necessità strategica fondamentale per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario.

Vedi l’Approfondimento

 

SOCIETÀ

Rivoluzione ESG: dal 2026 il profilo di sostenibilità diventa determinante per l’accesso al credito

Dallo scorso 11 gennaio 2026 sono entrate pienamente in vigore le nuove Linee Guida EBA (European Banking Authority), che impongono agli istituti di credito di integrare i rischi ESG (Environmental, Social, Governance) nei propri modelli di valutazione del merito creditizio.

Cosa cambia concretamente?

La sostenibilità diventa un fattore prudenziale. Le banche, infatti, non valuteranno più solo i bilanci tradizionali, ma analizzeranno la capacità delle aziende di affrontare la transizione ecologica e i rischi climatici.

I punti chiave della riforma includono:

  • Analisi di materialità: le banche dovranno valutare sistematicamente come i fattori ESG incidano sulla stabilità finanziaria dell’impresa;
  • Piani di transizione: diventano centrali i piani aziendali coerenti con l’obiettivo “net-zero 2050”. Non basteranno dichiarazioni d’intento, ma serviranno target misurabili e verificabili;
  • Dati strutturati: le richieste di informazioni da parte degli istituti di credito diventeranno più granulari. Sarà necessario fornire dati certi su consumi energetici, emissioni, gestione della supply chain e governance interna.

Il rischio del “Credit Crunch”: le imprese più sostenibili godono già oggi di tassi di default inferiori. Al contrario, un’azienda “non sostenibile” o poco trasparente rischia di essere percepita come più rischiosa, subendo un aumento dei tassi di interesse o, nei casi più critici, l’esclusione dall’accesso ai finanziamenti.

In questo scenario, la rendicontazione ESG non è più un adempimento burocratico, ma una leva strategica per garantire la continuità aziendale.

 

BILANCIO

L’EBITDA Adjusted

Nel panorama economico e finanziario attuale, la capacità di leggere tra le righe di un bilancio non è solo un esercizio per addetti ai lavori, ma una necessità strategica per ogni imprenditore che guardi alla crescita o alla valorizzazione della propria azienda.

Se l’utile d’esercizio resta il traguardo finale, la metrica che oggi domina le trattative di acquisizione e le analisi di redditività, anche delle piccole imprese italiane, è senza dubbio l’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) che rappresenta il reddito che l’impresa genera dalla sola gestione caratteristica, al lordo di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti. In Italia, questo margine è spesso sovrapposto al concetto di Margine Operativo Lordo (MOL), sebbene esistano sottili distinzioni tecniche.

Vedi l’Approfondimento

 

IVA

Le scadenze LIPE 2026

Si ricordano le scadenze annuali relative all’invio delle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE):

  • lunedì 2 marzo 2026 è il termine ultimo per l’invio dei dati LIPE del quarto trimestre 2025;
  • lunedì 1 giugno 2026 è il termine ultimo per l’invio dei dati LIPE del primo trimestre 2026;
  • mercoledì 30 settembre 2026 è il termine ultimo per l’invio dei dati LIPE del secondo trimestre 2026;
  • lunedì 30 novembre 2026 è il termine ultimo per l’invio dei dati LIPE del terzo trimestre

 

IRPEF

Auto aziendali a uso promiscuo: quando il contributo del dipendente è imponibile

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 21 gennaio 2026, n. 14

Con risposta a istanza di interpello n. 14 del 21 gennaio, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul trattamento fiscale del contributo versato dal dipendente per l’auto aziendale concessa a uso promiscuo, precisando i limiti entro cui può operare l’esenzione IRPEF.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, solo la quota del costo dell’auto trattenuta direttamente in busta paga può beneficiare dell’esenzione IRPEF e solo fino all’importo del fringe benefit convenzionale, determinato sulla base delle tabelle ACI. Diversamente, la parte di costo eccedente, qualora venga recuperata dal datore di lavoro attraverso la riduzione del premio variabile riconosciuto al dipendente, concorre alla formazione del reddito imponibile.

Le somme che superano tale soglia, infatti, restano escluse dal regime agevolato previsto dall’art. 51 del TUIR, che disciplina la determinazione del reddito da lavoro dipendente, e sono quindi soggette a tassazione ordinaria.

Il chiarimento trae origine da un’istanza presentata da una società intenzionata a introdurre una nuova “car policy” aziendale denominata “Car Flexi”, destinata ai dirigenti. Il progetto prevede la concessione in uso promiscuo di veicoli aziendali a bassissimo impatto ambientale (elettrici o ibridi plug-in) e la partecipazione integrale del dipendente al costo effettivo dell’auto. Tale partecipazione avviene mediante una trattenuta mensile pari al 100% del valore convenzionale del fringe benefit, integrata da una decurtazione del premio variabile per coprire l’ulteriore costo di noleggio.

 

INCENTIVI

Finanza agevolata 2026: una guida ai Bandi per l’avvio di nuove attività imprenditoriali

Il 2026 si apre con uno scenario di grande fermento per il tessuto produttivo italiano, caratterizzato da una pluralità di strumenti di sostegno volti a incentivare la nascita di nuove iniziative imprenditoriali e il lavoro autonomo. Nonostante le riforme strutturali dell’ordinamento fiscale, la vera leva per chi desidera trasformare un’idea in un’impresa risiede nell’accesso strategico ai bandi regionali e nazionali. Per gli aspiranti imprenditori, comprendere i meccanismi di questi incentivi è il primo passo fondamentale per garantire una solida base finanziaria alla propria attività, prima ancora di affrontare l’analisi di fattibilità con il proprio commercialista.

 

Lombardia: lo sportello “Nuova Impresa” 2026

In Lombardia, la misura cardine per l’autoimprenditorialità si conferma lo sportello “Nuova Impresa”, gestito da Unioncamere. Questa iniziativa punta a sostenere le MPMI, i lavoratori autonomi e i professionisti ordinistici che hanno avviato o intendono avviare la propria attività sul territorio lombardo.

  • Destinatari: imprese aperte dal 1° giugno 2025, inclusi i liberi professionisti che hanno attivato la partita IVA da non oltre quattro anni.
  • Agevolazione: un contributo a fondo perduto pari al 50% della spesa ammissibile, fino a un massimo di 10.000 euro. L’investimento minimo richiesto è di 3.000 euro.
  • Spese ammissibili: il bando copre sia spese in conto capitale (macchinari, hardware, software, arredi nuovi) sia spese in conto corrente (onorari notarili, consulenze per l’avvio, affitto dei locali e piani di comunicazione).
  • Iter: si tratta di una procedura “a sportello” basata sull’ordine cronologico, che prevede il rimborso di spese già sostenute e quietanzate dopo l’apertura della nuova impresa.

 

Emilia-Romagna: tra Fondi Rotativi e Sostegno Rurale

Il panorama in Emilia-Romagna è altrettanto dinamico, con strumenti che spaziano dal finanziamento agevolato al premio forfettario per le aree interne.

Fondo StartER: fondo rotativo progettato per favorire la nascita di nuove imprese e sostenere la crescita di quelle con meno di cinque anni di vita.

  • Meccanismo: concede finanziamenti a tasso agevolato con una provvista mista: il 75% deriva da risorse pubbliche a tasso zero, mentre il restante 25% è messo a disposizione da istituti di credito convenzionati.
  • Investimenti immobiliari: è uno dei pochi strumenti che ammette esplicitamente l’acquisto, l’ampliamento o la ristrutturazione di immobili strumentali, oltre all’acquisto di macchinari e brevetti.
  • Soglie: i progetti devono avere un valore compreso tra 20.000 e 500.000 euro.

GAL del Ducato: per chi opera nelle zone rurali delle province di Parma e Piacenza, il bando per l’avviamento di start-up non agricole offre un sostegno diretto allo spopolamento delle aree interne.

  • Premio: consiste in un premio in conto capitale pari a 35.000 euro, erogato in due tranches.
  • Requisiti: è rivolto a chi intende costituire o ha già costituito una micro o piccola impresa extra-agricola in uno dei circa 60 comuni interessati.

 

Misure Nazionali: Incentivi Invitalia e l’Opzione NASpI

A livello nazionale, le opportunità si concentrano su target specifici, come i giovani e le donne, attraverso programmi gestiti da Invitalia.

Autoimpiego Centro-Nord: rivolta ai giovani sotto i 35 anni disoccupati o inoccupati, questa misura supporta l’avvio di attività individuali o societarie.

  • Voucher e contributi: prevede voucher fino a 30.000 euro (elevabili a 40.000 per acquisti digitali o green) o contributi a fondo perduto fino al 65% per programmi di spesa fino a 120.000 euro.
  • Tempistica: La domanda deve essere presentata entro termini molto stretti rispetto all’apertura della partita IVA, rendendo fondamentale la rapidità d’azione.

ON – Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero: dedicato alle società a prevalente partecipazione giovanile o femminile costituite da non più di 36 mesi.

  • Struttura: offre un mix di finanziamento a tasso zero (fino al 90% della spesa) e un contributo a fondo perduto del 20% su specifiche voci d’investimento.
  • Obiettivo: è ideale per progetti strutturati nel commercio, turismo e industria con budget fino a 1,5 milioni di euro.

NASpI anticipata: uno strumento spesso dimenticato ma estremamente efficace per generare liquidità immediata è la richiesta dell’intera indennità di disoccupazione spettante in un’unica soluzione. Questa misura, accessibile non appena si ottiene la partita IVA, è cumulabile con gli altri bandi e rappresenta un polmone finanziario fondamentale per sostenere i costi di gestione iniziali dell’attività.

 

Navigare tra le diverse opportunità di finanziamento richiede una visione d’insieme e una valutazione attenta delle incompatibilità tra i vari regimi (ad esempio, il Fondo StartER non è cumulabile con altre misure a fondo perduto regionali). Ogni scelta, dalla forma giuridica alla sede operativa, può precludere o favorire l’accesso a decine di migliaia di euro di incentivi.

 

Misura Area Geografica Target principale Agevolazione Investimento min/max
Nuova Impresa Lombardia MPMI e Professionisti 50% Fondo perduto (max € 10k) Min € 3.000
Fondo StartER Emilia-Romagna Piccole Imprese < 5 anni Finanziamento tasso 0% (quota 75-80%) € 20k – € 500k
GAL Ducato Parma e Piacenza Start-up extra-agricole Premio fisso € 35.000 N/A (Premio fisso)
Autoimpiego Centro-Nord Under 35 disoccupati Voucher (max € 40k) o 65% F.P. Max € 200k
ON Tasso Zero Nazionale Società Giovani/Donne Tasso 0% + 20% Fondo perduto Max € 1,5 mln
NASpI Anticip. Nazionale Disoccupati in NASpI 100% indennità residua subito In base a NASpI maturata

 

IRPEF

Ex frontalieri, via libera al regime impatriati: cosa dice l’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 20 gennaio 2026, n. 12

Nuovi chiarimenti per lavoratori impatriati e frontalieri sull’accesso al regime agevolato dopo il rientro in Italia.

Con la risposta a interpello n. 12 del 20 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate interviene sull’applicazione del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati (art. 5, D.Lgs. n. 209/2023), fornendo chiarimenti rilevanti in relazione alla posizione degli ex frontalieri.

Il caso esaminato riguarda un lavoratore dipendente di una società italiana che, dopo aver trasferito la residenza all’estero ed essersi iscritto all’AIRE, ha continuato a svolgere l’attività lavorativa in Italia come frontaliere. Dopo un periodo di residenza fiscale all’estero pari a sette periodi d’imposta, l’istante intende rientrare in Italia e proseguire il rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro, chiedendo se tale circostanza consenta l’accesso al regime agevolativo.

Nel fornire la propria risposta, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023 non pone condizioni in merito al luogo di svolgimento dell’attività lavorativa durante il periodo di residenza all’estero precedente al rientro. Ai fini dell’agevolazione rileva, invece, il rispetto del requisito temporale minimo di permanenza all’estero che, nel caso di attività prestata in favore dello stesso datore di lavoro (o di un soggetto appartenente al medesimo gruppo), è fissato in sette periodi d’imposta.

Alla luce di tali considerazioni, l’Agenzia ha concluso che l’ex frontaliere può accedere al regime impatriati e applicarlo ai redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia dopo il trasferimento della residenza, a condizione che risultino soddisfatti tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa.

 

AGEVOLAZIONI

Aggiornato il portale bonusfiscali.enea.it per i dati 2026

È operativo dal 22 gennaio 2026 il portale aggiornato bonusfiscali.enea.it per la trasmissione dei dati all’ENEA relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali di ecobonus e bonus casa. L’accesso prevede l’autenticazione tramite SPID o CIE.

Dalla stessa data del 22 gennaio 2026 decorre il conteggio dei 90 giorni per la trasmissione dati per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2026 e la data di messa on line del portale (22 gennaio 2026) e per i lavori conclusi nel 2025, ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2026.

È possibile accedere al servizio on line solo autenticandosi tramite SPID di persona fisica o CIE.

 

AGEVOLAZIONI

Bonus mobili ed elettrodomestici 2026: online la Guida delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Guida Bonus mobili ed elettrodomestici

L’art. 1, comma 22, della Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) ha prorogato a tutto il 2026 il bonus mobili ed elettrodomestici, la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, per i quali sia prevista l’etichetta energetica, di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.

Alla luce della conferma dell’agevolazione anche per l’anno in corso l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la relativa Guida, con tutte le informazioni utili sulle modalità di fruizione della detrazione, sui requisiti richiesti, sui limiti di spesa e sui pagamenti ammessi.

L’agevolazione è prevista per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.

L’intervento, inoltre, deve essere iniziato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici. Per gli acquisti effettuati nel 2026, ad esempio, il beneficio spetta a condizione che gli interventi edilizi siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2025.

 

REATI

Campagna di phishing che sfrutta il logo AdE per rubare le credenziali SPID

È in atto una nuova campagna di phishing realizzata tramite l’invio di email ingannevoli che, sfruttando il logo dell’Agenzia delle Entrate, tenta di acquisire le credenziali di accesso delle identità digitali SPID degli utenti.

I messaggio email invitano l’utente ad accedere alla propria area riservata dell’Agenzia delle Entrate e contengono al loro interno un link che reindirizza a un sito creato ad hoc, con una falsa schermata di accesso all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate che riproduce un modulo di login tramite SPID contraffatto.

Viene richiesto all’utente di inserire la password della propria identità SPID, mentre l’indirizzo email della vittima è già precompilato tramite personalizzazione del link.

L’Agenzia delle Entrate, totalmente estranea a queste comunicazioni, raccomanda di prestare la massima attenzione evitando di cliccare sui link riportati e di fornire informazioni personali, procedendo immediatamente alla loro eliminazione.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Rottamazione-quinquies 2026: una nuova frontiera per la definizione agevolata tra rigore e opportunità

Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 82-101

Il panorama fiscale italiano del 2026 si apre con una novità di rilievo per imprese e contribuenti: l’avvio operativo della cosiddetta rottamazione quinquies. Con l’approvazione della Legge di Bilancio e la recente attivazione dei servizi telematici, si delinea un percorso di definizione agevolata che, pur offrendo boccate d’ossigeno finanziario, si presenta con un perimetro d’azione più selettivo e regole di permanenza decisamente più severe rispetto alle edizioni precedenti. Per i professionisti del settore e per i contribuenti, comprendere i meccanismi di questa misura non è solo un esercizio tecnico, ma una necessità strategica fondamentale per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario.

 

Il perimetro della misura: chi resta dentro e chi fuori

L’attuale impianto della rottamazione-quinquies mira a smaltire il magazzino dei crediti fiscali inesigibili, coprendo un arco temporale significativo. Tuttavia, la prima evidenza che emerge dall’analisi normativa è la restrizione del perimetro oggettivo. Non siamo di fronte a un provvedimento “indiscriminato”, ma a una procedura che richiede una puntuale verifica dei carichi affidati alla riscossione.

Nello specifico, ecco i punti cardine relativi all’ambito applicativo:

  • Orizzonte temporale: la misura riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
  • Esclusioni eccellenti: per la prima volta, restano espressamente esclusi i debiti derivanti da attività di accertamento. Sono inoltre esclusi i carichi già regolarmente pagati nell’ambito della precedente rottamazione-quater alla data del 30 settembre 2025.
  • Oggetto dell’agevolazione: l’adesione permette l’abbattimento totale delle sanzioni amministrative, degli interessi di mora e dell’aggio, richiedendo il solo versamento delle somme dovute a titolo di capitale e delle spese per le procedure esecutive e di notifica.

 

La procedura di adesione: il digitale al servizio del Fisco

Per chi intende beneficiare dello stralcio di sanzioni e interessi, il servizio per presentare la domanda di adesione è già stato attivato sui canali telematici dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La domanda deve essere presentata esclusivamente online entro il termine perentorio del 30 aprile 2026.

Il contribuente ha la possibilità di richiedere preventivamente il “Prospetto Informativo”, un documento essenziale che elenca le cartelle “rottamabili” e il risparmio potenziale. Questa fase è estremamente delicata: omettere dei carichi o indicare erroneamente i numeri di ruolo può pregiudicare l’efficacia dell’intera operazione. La piattaforma digitale facilita l’invio, ma non sostituisce la capacità critica di discernere quali debiti convenga effettivamente inserire nel piano di definizione e quali richiedano una gestione differente.

 

Il rischio decadenza: una trappola per i distratti

Un aspetto cruciale riguarda la gestione della decadenza. Se la precedente “quater” era stata oggetto di diverse proroghe e riammissioni, la rottamazione-quinquies nasce sotto il segno di un rigore ferreo. La puntualità non è un optional, ma la condizione stessa di esistenza del beneficio.

La normativa stabilisce che la definizione agevolata perde efficacia in casi specifici che ogni contribuente deve monitorare con estrema attenzione:

  1. Mancato pagamento della prima o unica rata: fissata al 31 luglio 2026, la sua omissione comporta l’immediata decadenza.
  2. Omissione di due rate: nel caso di piano rateale (che può arrivare fino a 54 rate bimestrali in 9 anni), il mancato versamento di due rate, anche non consecutive, determina la fine dell’agevolazione.
  3. Ultima rata: il mancato pagamento dell’ultima rata del piano, a prescindere dal numero di rate totali, causa la decadenza totale.

È fondamentale ricordare che resta valida la cosiddetta clausola di tolleranza dei cinque giorni: un ritardo contenuto entro questo brevissimo lasso di tempo non pregiudica il piano, ma superare anche solo di un’ora il sesto giorno significa veder svanire lo sconto su sanzioni e interessi.

 

Il ruolo del consulente: oltre la semplice compilazione

In questo scenario, appare chiaro che la rottamazione non debba essere intesa come una soluzione automatica o puramente burocratica. La complessità della materia e la severità delle conseguenze in caso di errore rendono indispensabile un approccio analitico. Il contribuente si trova di fronte a un bivio: aderire rischiando di non sostenere i flussi di cassa futuri, oppure valutare con prudenza la propria capacità finanziaria a lungo termine, considerando che sulle rate decorreranno interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026.

Affrontare questa nuova sfida senza il supporto del proprio Commercialista significa muoversi in un campo minato senza una mappa aggiornata. Solo un professionista può redigere un quadro fedele della situazione debitoria, verificare l’effettiva convenienza dell’adesione rispetto a rateazioni ordinarie e, soprattutto, pianificare i flussi necessari per onorare il piano. La gestione del debito fiscale è un pilastro della continuità aziendale; delegarne la comprensione al caso è un rischio che oggi nessuna impresa può più permettersi di correre.

 

BILANCIO

Cos’è e come utilizzare l’EBITDA Adjusted

Nel panorama economico e finanziario attuale, la capacità di leggere tra le righe di un bilancio non è solo un esercizio per addetti ai lavori, ma una necessità strategica per ogni imprenditore che guardi alla crescita o alla valorizzazione della propria azienda.

Se l’utile d’esercizio resta il traguardo finale, la metrica che oggi domina le trattative di acquisizione e le analisi di redditività, anche delle piccole imprese italiane, è senza dubbio l’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) che rappresenta il reddito che l’impresa genera dalla sola gestione caratteristica, al lordo di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti. In Italia, questo margine è spesso sovrapposto al concetto di Margine Operativo Lordo (MOL), sebbene esistano sottili distinzioni tecniche.

L’EBITDA non trova una definizione formale nei principi contabili nazionali (OIC) né in quelli internazionali (IAS/IFRS). Viene infatti classificato come un “indicatore alternativo di performance”. Nonostante questa mancanza di “ufficialità” normativa, la sua diffusione è capillare poiché permette di confrontare aziende diverse eliminando le variabili legate alle politiche di ammortamento e alla struttura finanziaria.

Tuttavia, nella sua forma “standard”, questo indicatore rischia di offrire una visione parziale, se non distorta, della realtà operativa. Ecco perché entra in gioco l’EBITDA Adjusted, uno strumento più sofisticato che mira a “ripulire” la performance aziendale dalle scorie della gestione “straordinaria”.

In sede di valutazione d’azienda, specialmente quando si applica il metodo dei multipli di mercato, utilizzare un valore influenzato da eventi eccezionali porterebbe a risultati fuorvianti. Se, ad esempio, un’azienda ha sostenuto costi legali straordinari per una disputa una-tantum, il suo EBITDA standard risulterà penalizzato, penalizzandone la sua valutazione.

L’EBITDA Adjusted interviene proprio per correggere queste distorsioni, con l’obiettivo di presentare un margine “normalizzato”, ovvero quello che l’azienda produrrebbe in un regime di normale operatività. Il confine tra una rettifica legittima e un tentativo di abbellimento dei dati è sottile e l’operazione di “adjustment” richiede un’analisi puntuale delle singole voci contabili.

In un contesto di mercato dove la competizione per i capitali è serrata, saper presentare un EBITDA Adjusted solido e difendibile può fare la differenza tra il successo e il fallimento di un’operazione straordinaria.

In conclusione, l’EBITDA Adjusted non è solo una formula matematica, ma un racconto della salute profonda di un’impresa. Identificare quali voci meritino di essere “normalizzate” richiede non solo una profonda conoscenza degli schemi di bilancio, ma anche una sensibilità interpretativa che solo un professionista esperto può garantire.

 

EBITDA vs EBITDA Adjusted: quadro di sintesi

Caratteristica EBITDA Standard EBITDA Adjusted
Definizione Reddito operativo della gestione caratteristica al lordo di ammortamenti e svalutazioni. Versione “normalizzata” dell’EBITDA, depurata da componenti straordinarie o non ricorrenti.
Obiettivo Misurare la capacità immediata dell’impresa di generare reddito operativo. Fornire una visione fedele della redditività ricorrente e comparabile nel tempo.
Componenti escluse Interessi, tasse, ammortamenti, svalutazioni (fissi). Tutte le componenti dell’EBITDA standard + voci straordinarie/anomale.
Esempi di rettifiche Nessuna (segue lo schema A-B del Conto Economico). Plusvalenze/Minusvalenze, costi per contenziosi, compensi soci extra-market, lavori interni (A4).
Utilizzo principale Reporting periodico, analisi di bilancio standard. Operazioni di M&A, due diligence, applicazione dei multipli di mercato.
Riferimento contabile Indicatore alternativo di performance (non definito da OIC/IFRS). Strumento di analisi professionale (richiede giudizio soggettivo e tecnico).
Rischio di distorsione Alto: può essere influenzato da eventi unici che non si ripeteranno. Basso: se le rettifiche sono oggettive e documentate.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Sabato 28 febbraio 2026 Comunicazione adesione regime contributivo agevolato – Regime forfetario Termine per la presentazione all’INPS della domanda per aderire al regime contributivo agevolato previsto per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario, a decorrere dall’anno in corso. Persone fisiche ammesse al regime fiscale forfetario, esercenti attività di impresa, arti o professioni. Telematica
Lunedì 2 marzo 2026 Imposta di bollo su fatture elettroniche Termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2025. Soggetti obbligati all’emissione di fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo. Servizio Agenzia Entrate o Mod. F24
Lunedì 2 marzo 2026 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA Termine per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre 2025. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

 

Approfondisci

Newsletter Gennaio 2026:

IN BREVE
  • La Legge di Bilancio 2026
  • Fringe benefit auto aziendali: le tabelle 2026 dell’ACI
  • La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2026
  • Le nuove regole di tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza
  • La detrazione IVA per le fatture a cavallo d’anno
  • Milleproroghe 2026: rinviata la Riforma fiscale, prorogate le assemblee online
  • Verifica delle condizioni per adottare (o mantenere) il regime forfetario nel 2026
  • CPB soggetti ISA: pronti i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva
  • Verifica “esportatori abituali” per il 2026
  • Dal 1° gennaio 2026 tasso di interesse legale all’1,6%
  • Deducibilità compensi amministratori
  • Verifica dei limiti per liquidazione IVA trimestrale e contabilità semplificata 2026
  • Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2026
  • La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”
  • Franchigia IVA piccole imprese che operano nella UE: i chiarimenti delle Entrate
  • Prima casa e vendita infraquinquennale: il preliminare non basta a evitare la decadenza dalle agevolazioni
  • Terzo Settore: esclusione IVA fino al 2036
  • Cessazione Anagrafe delle Onlus: iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026
  • Disciplina fiscale degli ETS: in consultazione pubblica la bozza di circolare delle Entrate
  • 5 per mille: pubblicati gli elenchi di ammessi ed esclusi. Come mantenere il contributo per il 2026
APPROFONDIMENTI
  • Tracciabilità spese di trasferta e di rappresentanza
  • La detrazione IVA a cavallo d’anno 2025-2026

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 

 

IN BREVE

MANOVRA 2026

La Legge di Bilancio 2026

Legge 30 dicembre 2025, n. 199

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (G.U. 30 dicembre 2025, n. 301 – S.O. n. 42) delinea la manovra finanziaria per il triennio 2026-2028, con entrata in vigore dal 1° gennaio 2026. Tra le diverse novità si segnala:

  • revisione IRPEF: riduzione della seconda aliquota dal 35% al 33% per lo scaglione di reddito 28.000 – 50.000 euro. Resta confermato l’accorpamento dei primi due scaglioni già introdotto precedentemente;
  • iperammortamento potenziato: incentivi per investimenti in beni strumentali (1° gennaio 2026 – 30 settembre 2028). Le aliquote sono incrementali in base all’investimento e subordinate alla produzione dei beni in area UE o SEE;
  • imprese e settore finanziario: inasprimento fiscale per banche e assicurazioni (maggiorazione IRAP e sospensione deduzioni DTA). Vengono inoltre introdotte nuove regole sulla deducibilità degli interessi passivi e sulla determinazione del reddito d’impresa;
  • famiglia e casa: prorogati i bonus edilizi (ristrutturazioni e sismabonus), con aliquote rimodulate (ordinaria al 36%, elevata al 50% per le abitazioni principali). Nuove misure anche per gli affitti brevi;
  • riscossione: prevista una nuova “definizione agevolata” (rottamazione delle cartelle) per i debiti affidati alla riscossione, facilitando la regolarizzazione delle pendenze.

 

 

IRPEF

Fringe benefit auto aziendali: le tabelle 2026 dell’ACI

Agenzia delle Entrate, Comunicato 23 dicembre 2025

Nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2025 è stato pubblicato l’annuale comunicato dell’Agenzia delle Entrate con le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI. Le tabelle servono a calcolare il reddito imponibile relativo ai veicoli aziendali concessi ai dipendenti anche per uso personale, secondo quanto previsto dall’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR.

Ricordiamo che la disciplina di riferimento, contenuta nell’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR, è stata riformata dalla legge di Bilancio 2025, a cui si sono aggiunte le regole per il passaggio dal vecchio al nuovo regime stabilite dalla legge n. 60/2025, di conversione del D.L. n. 19/2025 (art. 6, comma 2-bis, del D.L. n. 19/2025).

In particolare, dal 1° gennaio 2025, il cosiddetto fringe benefit di auto, moto e ciclomotori di nuova immatricolazione è passato al 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica o al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

La nuova disciplina si applica ai veicoli, come sopra individuati, che rispettino congiuntamente i seguenti tre requisiti:

  1. siano stati immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
  2. siano stati concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
  3. siano stati assegnati ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

 

 

IVA

La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2026

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2025 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2026 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2025), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA, ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

I contribuenti “virtuosi” che hanno ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul periodo d’imposta 2024, pari ad almeno 8 (anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi) sono esonerati, fino a 50.000 euro all’anno, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2025 o, alternativamente, un punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra il voto ISA relativo al periodo d’imposta 2023 e a quello precedente. Per i contribuenti che invece hanno ottenuto per il medesimo periodo un punteggio almeno pari a 9 è previsto l’esonero per importi fino a 70.000 euro.

Per il periodo d’imposta 2025 la dichiarazione IVA può essere presentata dal 1° febbraio 2026 fino al 30 aprile 2026.

In tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l’utilizzo dell’home banking.

La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l’importo annuo di 5.000 euro può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata.

Chi avesse maturato nel 2024 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2025, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2024) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2025, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2025.

Ricordiamo che:

  • è vietato l’utilizzo in compensazione di crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato);
  • è possibile pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

Fino all’ammontare di 30.000 euro l’eccedenza IVA a credito può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l’asseverazione.

 

 

IRPEF

Le nuove regole di tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza

Agenzia delle Entrate, Circolare 22 dicembre 2025, n. 15/E

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025, ha fornito chiarimenti operativi riguardanti le novità introdotte dal decreto IRPEF (D.Lgs. n. 192/2024), dalla Legge di Bilancio 2025 e dal successivo decreto Fiscale (D.L. n. 84/2025).

Ricordiamo innanzitutto che il fulcro della norma risiede nel rafforzamento dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti quale condizione essenziale per la deducibilità dei costi (lato impresa/professionista) e per la non concorrenza al reddito (lato lavoratore).

Vedi l’Approfondimento

 

 

IVA

La detrazione IVA per le fatture a cavallo d’anno

La regola generale, quindi, prevede che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

Vedi l’Approfondimento

 

 

ADEMPIMENTI

Milleproroghe 2026: rinviata la Riforma fiscale, prorogate le assemblee online

D.L. 31 dicembre 2025, n. 200

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, cosiddetto decreto Milleproroghe, che interviene su scadenze imminenti il cui mancato rispetto o rinnovo potrebbe creare vuoti normativi o difficoltà operative per imprese e cittadini.

Di seguito in sintesi le principali novità.

Fisco: rinvio per i nuovi Testi Unici

La novità più rilevante in ambito fiscale è il rinvio di un anno della grande riforma dei testi normativi. L’entrata in vigore dei nuovi Testi Unici – che riordinano sanzioni, tributi minori, giustizia tributaria, riscossione e imposta di registro – è stata posticipata al 1 gennaio 2027.

Per tutto il 2026 continueremo quindi ad applicare le regole attuali.

Se da un lato questo rallenta il processo di semplificazione promesso, dall’altro offre a imprese e professionisti un anno in più per prepararsi adeguatamente alle nuove procedure.

Società e imprese

È stato prorogato al 30 settembre 2026 il termine per svolgere le assemblee di società ed enti con modalità “speciali” (da remoto), una prassi introdotta nel 2020 che ha dimostrato grande efficienza.

Obbligo assicurativo “Rischi Catastrofali”

Il termine per la stipula di polizze assicurative contro i danni da calamità naturali è prorogato al 31 marzo 2026 per:

  • le piccole e microimprese turistico-ricettive;
  • le imprese della pesca e dell’acquacoltura;
  • gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Come sempre, il decreto dovrà ora essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, durante i quali potrebbero essere inserite ulteriori modifiche.

 

 

REGIMI AGEVOLATI

Verifica delle condizioni per adottare (o mantenere) il regime forfetario nel 2026

L’anno volge al termine e, per coloro che beneficiano del regime forfetario, è il momento di assicurarsi di poter continuare a usufruire di tale regime. D’altro canto, alcuni contribuenti in regime ordinario potrebbero verificare se aderire al regime forfetario dal prossimo 1° gennaio 2026.

Di seguito, un breve riepilogo delle condizioni più importanti da rispettare.

In primo luogo, è fondamentale verificare se nel corso dell’anno si è rispettato il limite di ricavi o compensi per l’accesso al regime forfetario, che è di 85.000 euro.

Un altro aspetto da esaminare riguarda il possesso di partecipazioni in società di persone o associazioni professionali.

Per coloro che possiedono invece quote di società a responsabilità limitata, è importante verificare due condizioni:

  • se si “controlla” una società, ossia se si possiede, direttamente o indirettamente, più del 50% delle sue quote. Questo controllo può essere anche indiretto, cioè ottenuto attraverso parenti entro il terzo grado (ad es. zio e nipote) o affini entro il secondo grado (i parenti del coniuge, come il suocero/a);
  • se si è fatturato nei confronti della società stessa.

Se entrambe queste condizioni si verificano, sarà necessario esaminare l’ambito di attività della società. In particolare, sarà importante considerare il suo codice ATECO e confrontarlo con quello svolto dal contribuente forfettario. Il possesso di partecipazioni di maggioranza in società di capitali che esercitano la stessa attività svolta in proprio, rappresenta infatti un ulteriore elemento ostativo alla permanenza nel regime forfetario.

Infine, per coloro che sono attualmente lavoratori dipendenti è importante verificare se sono state emesse fatture a favore del proprio attuale o ex datore di lavoro. Se i compensi da quest’ultimo rappresentano più del 50% del reddito totale, non si sarà più idonei a beneficiare del regime forfetario.

La Legge di Bilancio 2025 ha innalzato a 35mila euro il limite di reddito di lavoro dipendente o pensione che preclude l’accesso al regime forfetario. Come già chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate escono dal regime o non possono accedervi coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 35.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

CPB soggetti ISA: pronti i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 18 dicembre 2025, n. 72/E

I contribuenti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che, per il biennio d’imposta 2025-2026, aderiscono al concordato preventivo biennale (D.Lgs n. 13/2024), possono adottare il regime di ravvedimento speciale versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Per consentirne il versamento tramite F24, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 72/E del 18 dicembre, ha istituito i seguenti codici tributo:

  • “4089” denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Soggetti persone fisiche che hanno aderito al CPB”;
  • “4090” denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno aderito al CPB”;
  • “4091” denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta sostitutiva dell’IRAP – Soggetti che hanno aderito al CPB”.

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo “4089” e “4090” sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Il codice tributo “4091” deve essere indicato nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata “Tabella T0 – Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

In caso di versamento in forma rateale, il campo rateazione è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale è eseguito con i codici tributo già esistenti “1668”, in caso di utilizzo dei codici tributo “4089” e “4090”, e “3805”, in caso di utilizzo del codice “4091”.

In relazione al versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva competenza, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo “4089”.

Nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale della società o associazione, unitamente al codice “73”, denominato “Contribuente – Società”, da riportare nel campo “codice identificativo”.

In relazione al versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte della società o associazione, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo “4090”, indipendentemente dalla compagine sociale. Il versamento dovrà riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale.

L’imposta sostitutiva dell’IRAP è sempre versata dalla società o associazione con il codice 4091.

 

 

IVA

Verifica “esportatori abituali” per il 2026

Come di consueto i soggetti passivi che hanno effettuato operazioni con l’estero in regime di non imponibilità IVA possono iniziare le prime verifiche sull’opportunità di acquisizione della qualifica di “esportatore abituale”.

Lo status di esportatore abituale si acquisisce avendo registrato, nell’anno solare precedente (o nei 12 mesi precedenti – cosiddetto plafond “mobile”), un ammontare di corrispettivi derivanti da cessioni all’esportazione e operazioni assimilate, servizi internazionali e cessioni intracomunitarie, superiore al 10% del volume d’affari “rettificato” (art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. n. 746/1983).

L’esportatore abituale potrà utilizzare, nel corso del 2026, il plafond maturato nel 2025 per acquistare beni e servizi in Italia, nonché per effettuare importazioni, senza applicazione dell’IVA (art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972). Per farlo sarà necessario predisporre e trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, prima di effettuare l’operazione, una dichiarazione d’intento conformemente al modello approvato dall’Agenzia delle Entrate (provvedimento n. 96911/2020).

 

 

VERSAMENTI

Dal 1° gennaio 2026 tasso di interesse legale all’1,6%

Ministero dell’Economia e delle finanze, D.M. 10 dicembre 2025

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 10 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 dicembre, ha modificato, con effetto dal 1° gennaio 2026, il tasso d’interesse legale di cui all’art. 1284 del codice civile abbassandolo dal 2% all’1,6% in ragione d’anno.

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e previdenziali quali, per esempio:

  • ravvedimento operoso;
  • imposta di registro su più annualità locazioni;
  • diritto usufrutto e nuda proprietà;
  • calcolo somme aggiuntive su omesso o ritardato pagamento contributi previdenziali e assistenziali;
  • pagamento prestazioni pensionistiche e previdenziali.

Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis.

Tassi d’interesse legale nel tempo:

  • dal 01.01.1886  4%
  • dal 21.04.1942  5%
  • dal 16.12.1990  10%
  • dal 01.01.1997  5%
  • dal 01.01.1999  2,50%
  • dal 01.01.2001  3,50%
  • dal 01.01.2002  3%
  • dal 01.01.2004  2,50%
  • dal 01.01.2008  3%
  • dal 01.01.2010  1%
  • dal 01.01.2011  1,50%
  • dal 01.01.2012  2,50%
  • dal 01.01.2014  1%
  • dal 01.01.2015  0,50%
  • dal 01.01.2016  0,20%
  • dal 01.01.2017  0,10%
  • dal 01.01.2018  0,30%
  • dal 01.01 2019  0,80%
  • dal 01.01.2020  0,05%
  • dal 01.01.2021  0,01%
  • dal 01.01.2022  1,25%
  • dal 01.01.2023  5,00%
  • dal 01.01.2024  2,50%
  • dal 01.01.2025  2,00%

 

 

IMPOSTE SUI REDDITI

Deducibilità compensi amministratori

I compensi agli amministratori di società e di enti sono deducibili nella misura erogata nell’esercizio in base al criterio di cassa allargato (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell’anno successivo). L’applicazione del principio di cassa allargato si riflette anche ai fini previdenziali.

Fa eccezione il caso del “professionista” che fattura compensi di “amministratore”: in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.

In caso di bonifico è rilevante il momento in cui l’emolumento entra nella disponibilità del beneficiario. Nel caso di pagamento con assegno bancario, rileva invece la data di emissione del titolo.

 

 

IVA

Verifica dei limiti per liquidazione IVA trimestrale e contabilità semplificata 2026

Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato adottato nell’esercizio precedente.

Ricordiamo, per esempio, che può effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:

  • 000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
  • 000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.

Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in:

  • 000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • 000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l’opzione per il regime ordinario).

 

 

REGISTRAZIONI CONTABILI

Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2026

Ricordiamo che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:

  • ricavi 5.164.000,00 euro;
  • rimanenze finali 1.100.000 euro.

L’obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l’ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali risultano inferiori ai sopraccitati limiti.

 

 

REGIMI CONTABILI

La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”

In vista della chiusura dell’esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi l’imputazione di costi e ricavi a cavallo d’anno, occorre individuare quando i compensi si considerano percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente rilevanti.

Tale problema rileva particolarmente per i professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata, che a seguito dall’abrogazione del regime di competenza (avvenuto nel 2017), adottano anch’esse il regime di cassa.

La questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici e carta di credito.

Nel caso di utilizzo dei contanti il momento del pagamento e quello dell’incasso coincidono e rileva il momento della consegna (o ricezione) del denaro.

Se il pagamento avviene invece con assegno bancario o circolare, il compenso si considera percepito quando si entra nella disponibilità del titolo di credito, ovvero quando il titolo viene consegnato materialmente; il momento di consegna coincide con la data indicata sull’assegno. Non rileva se il versamento avviene in un secondo momento o in un successivo periodo d’imposta.

Nell’ipotesi in cui il pagamento avviene con bonifico rileva la cosiddetta “data disponibilità” che è la data in cui avviene l’accredito sul conto corrente ed il momento in cui il professionista o l’impresa può utilizzare il denaro.

Se un cliente effettua un pagamento con carta di credito, il compenso rileva quando avviene l’accredito della somma sul conto corrente del fornitore. Viceversa, in materia di deducibilità, un costo è deducibile nel momento in cui avviene l’utilizzo della carta.

Quando però il cliente è sostituto d’imposta opera, dal 2024, una deroga generale: l’art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 192/2024 ha modificato l’art. 54, comma 1, del TUIR, disponendo che le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta. Qualora quindi, il 31 dicembre 2025, un cliente sostituto d’imposta avesse effettuato un bonifico (non istantaneo) e la somma risultasse accreditata sul conto corrente del beneficiario nei primi giorni del 2026, il cliente dovrà indicare il compenso erogato e la ritenuta d’acconto operata nella CU2026 e nel modello 770/2026, e il professionista dovrà dichiarare il compenso percepito nei redditi 2025 (modello Redditi 2026), nonostante l’accredito risulti avvenuto nel 2026.

 

 

IVA

Franchigia IVA piccole imprese che operano nella UE: i chiarimenti delle Entrate

Circolare 16 dicembre 2025, n. 13/E

Con circolare n. 13/E del 16 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le novità previste dal D.Lgs. n. 180/2024, che ha recepito le modifiche introdotte in ambito europeo (direttiva n. 2020/285), sul nuovo regime di franchigia IVA per le piccole imprese che operano nell’Unione europea.

Il nuovo regime transfrontaliero, operativo da quest’anno, permette ai soggetti stabiliti in uno Stato membro, che aderiscono allo stesso regime, di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi in altri Stati membri senza applicare l’Imposta sul valore aggiunto, beneficiando inoltre di adempimenti amministrativi semplificati.

La norma, in particolare, consente a un soggetto di scegliere gli Stati UE in cui adottare il regime di favore, a condizione che il volume di affari non superi la soglia annua indicata dal singolo Paese e la soglia di 100mila euro di volume d’affari annuo nell’Unione.

Inoltre, uno stesso soggetto può aderire sia al regime di franchigia nazionale che a quello transfrontaliero, o a solo uno dei due.

I soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea applicano il regime di franchigia in Italia, in via tendenziale, alle stesse condizioni applicabili ai soggetti stabiliti in Italia per l’adesione al regime forfetario.

Per accedere al regime transfrontaliero i soggetti passivi stabiliti in Italia devono inoltrare, mediante procedura web, una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate con cui si chiede l’attribuzione del suffisso EX. L’Agenzia valuta l’istanza alla luce dei requisiti normativamente previsti e delle informazioni fornite dagli Stati membri di esenzione in cui il soggetto richiedente intende operare.

 

 

AGEVOLAZIONI

Prima casa e vendita infraquinquennale: il preliminare non basta a evitare la decadenza dalle agevolazioni

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 17 dicembre 2025, n. 314

Con risposta n. 314 del 17 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente che intende vendere la propria “prima casa” prima del quinquennio per non decadere dal regime agevolato, deve perfezionare l’acquisto della nuova abitazione entro dodici mesi dalla vendita.

La stipula di un contratto preliminare, infatti, non è sufficiente per “bloccare” il termine, e l’unica alternativa è il ricorso al ravvedimento operoso, che permette al contribuente che non intenda o non possa adempiere all’impegno di procedere all’acquisto di un nuovo immobile entro l’anno, di presentare una apposita istanza all’ufficio presso il quale è stato registrato l’atto di vendita dell’immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa” e richiedere la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione. In questo caso, il contribuente sarà tenuto al versamento della differenza tra l’imposta pagata e quella ordinariamente dovuta, oltre al pagamento degli interessi, senza applicazione di sanzioni.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che la proroga di due anni, prevista dalla Legge di Bilancio 2025 per rivendere l’immobile preposseduto, non può applicarsi anche alla fattispecie in esame di vendita infraquinquennale della “prima casa” e riacquisto di altra casa da adibire ad abitazione principale ex comma 4, della citata Nota II-bis.

 

 

TERZO SETTORE

Terzo Settore: esclusione IVA fino al 2036

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre è stato pubblicato il D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.

Tra le novità più rilevanti in materia di Terzo settore il provvedimento prevede la proroga al 1° gennaio 2036 dell’applicazione del nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi, di cui all’art. 5, comma 15-quater, del D.L. n. 146/2021, attualmente prevista per il 1° gennaio 2026.

Il differimento di dieci anni delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 146/2021 permette agli enti di continuare ad applicare il regime attuale fino al 2035, evitando l’immediata esposizione agli obblighi tipici del sistema IVA, come fatturazione e registrazione.

 

 

TERZO SETTORE

Cessazione Anagrafe delle Onlus: iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ricorda che, dal 1° gennaio 2026, l’Anagrafe unica delle Onlus sarà soppressa.

Le Onlus iscritte nell’Anagrafe che intendono continuare a operare come enti del Terzo Settore dovranno quindi presentare istanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro e non oltre il 31 marzo 2026. Le Onnlus che non presentano la domanda entro questo termine saranno tenute a devolvere il patrimonio in ragione della perdita della qualifica.

Il termine del 31 marzo 2026 vale anche per le Onlus che intendano acquisire la qualifica di impresa sociale, che dovranno presentare istanza di iscrizione all’ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente..

Come presentare la domanda di iscrizione al RUNTS

La domanda di iscrizione al RUNTS potrà essere presentata direttamente dall’ente, esclusivamente in modalità telematica all’Ufficio RUNTS competente, tramite il portale dedicato, oppure dal notaio, per le Onlus con personalità giuridica.

Insieme alla presentazione dell’istanza di iscrizione al RUNTS la Onlus interessata dovrà indicare anche la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritta, allegando l’atto costitutivo, lo statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore, e gli ultimi 2 bilanci consuntivi approvati redatti secondo i modelli di cui al D.M. n. 39/2020.

Laddove dagli ultimi 2 bilanci approvati emerga che la Onlus interessata all’iscrizione al RUNTS abbia superato 2 dei limiti previsti dall’art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, ricorda il Ministero, la stessa è tenuta a nominare l’organo di controllo. La nomina dell’organo di controllo è sempre obbligatoria per le Onlus aventi natura giuridica di Fondazione.

Per poter percepire il contributo del 5 per mille l’ente interessato dovrà comunicare, attraverso il sistema RUNTS, i dati necessari per il pagamento del contributo.

 

 

TERZO SETTORE

Disciplina fiscale degli ETS: in consultazione pubblica la bozza di circolare delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa 19 dicembre 2025

Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate è stata pubblicata la bozza di circolare sulla disciplina fiscale degli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). In particolare, il documento fornisce i primi chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo settore, come recentemente modificato dal D.Lgs. n.186/2025, in materia di imposte sui redditi e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel RUNTS.

La bozza di circolare è in consultazione pubblica fino al 23 gennaio 2026, per consentire all’Agenzia di valutare i contributi pervenuti al fine di recepirli eventualmente nella versione definitiva della circolare.

I soggetti interessati possono inviare osservazioni e proposte di modifica o di integrazione fino a venerdì 23 gennaio 2026, all’indirizzo e-mail dc.pflaenc@agenziaentrate.it, utilizzando il seguente schema: Tematica/Paragrafi della circolare interessati/Osservazioni/Contributi.

Al termine della consultazione, l’Agenzia pubblicherà i commenti ricevuti, con esclusione di quelli contenenti espressa richiesta di non divulgazione.

 

 

TERZO SETTORE

5 per mille: pubblicati gli elenchi di ammessi ed esclusi. Come mantenere il contributo per il 2026

Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sono stati pubblicati gli elenchi delle Onlus ammesse e di quelle escluse dal contributo del 5 per mille per l’anno finanziario 2025.

Negli elenchi, comprensivi degli enti che hanno usufruito della “remissione in bonis”, gli enti sono individuati con l’indicazione del codice fiscale, della denominazione, della Regione, dell’indirizzo, della Provincia e del Comune in cui è situalta la sede legale.

L’Agenzia ricorda che, dal 1° gennaio 2026, l’Anagrafe unica delle Onlus sarà soppressa. Per mantenere il diritto al contributo del 5 per mille sarà quindi necessario provvedere all’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNRS) presentando istanza al Registro unico entro e non oltre il 31 marzo 2026, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul proprio sito istituzionale.

La richiesta di iscrizione dovrà essere presentata anche dagli enti già accreditati al 5 per mille in qualità di Onlus e inseriti negli elenchi pubblicati dall’Agenzia delle Entrate. Questi enti, sempre dal 1° gennaio 2026, dovranno presentare le eventuali comunicazioni inerenti al contributo (IBAN, revoche, ecc.) al competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

IRPEF

Tracciabilità spese di trasferta e di rappresentanza

Agenzia delle Entrate, Circolare 22 dicembre 2025, n. 15/E

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025, ha fornito chiarimenti operativi riguardanti le novità introdotte dal decreto IRPEF (D.Lgs. n. 192/2024), dalla Legge di Bilancio 2025 e dal successivo decreto Fiscale (D.L. n. 84/2025).

Ricordiamo innanzitutto che il fulcro della norma risiede nel rafforzamento dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti quale condizione essenziale per la deducibilità dei costi (lato impresa/professionista) e per la non concorrenza al reddito (lato lavoratore).

 

Trasferte dei lavoratori dipendenti

La circolare distingue nettamente tra le semplificazioni per le trasferte comunali e i nuovi obblighi di tracciabilità per i servizi “non di linea”.

 

Ambito Disciplina e condizioni
Trasferte comunali Superato l’obbligo di documenti “provenienti dal vettore”. I rimborsi per viaggio e trasporto (inclusa l’indennità chilometrica ACI per uso mezzo proprio) sono esenti se documentati, anche tramite ricevute taxi o documentazione interna.
Spese tracciabili L’obbligo di tracciabilità per la non concorrenza al reddito riguarda: vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o NCC.
Ambito geografico La tracciabilità è richiesta esclusivamente per le spese sostenute nel territorio dello Stato. Le spese all’estero restano escluse dall’obbligo.
Esclusioni Restano fuori dall’obbligo di tracciabilità: biglietti di linea (treni, aerei, bus), indennità chilometriche e “altre spese” non documentabili entro i limiti giornalieri (€ 15,49 Italia / € 25,82 estero).

 

Lavoro autonomo e reddito d’impresa

Il requisito della tracciabilità diventa un pilastro per la determinazione della base imponibile IRPEF, IRES e IRAP. Per le imprese e i professionisti, la spesa per vitto, alloggio e taxi/NCC sostenuta in Italia è deducibile solo se pagata con mezzi tracciabili.

L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che la norma ha natura sostanziale: il mancato utilizzo di mezzi tracciabili comporta la totale indeducibilità del costo, indipendentemente dal fatto che la spesa sia documentata da regolare fattura e che risponda ai requisiti di inerenza. Inoltre, mentre per le spese di vitto e alloggio in trasferta il legislatore ha limitato l’obbligo di tracciabilità alle sole spese sostenute nel “territorio dello Stato”, per le spese di rappresentanza tale limitazione non è presente nel testo dell’art. 108 del TUIR; nella circolare n. 15/E/2025, l’Agenzia, con un’interpretazione rigorosa del dato letterale, ha confermato che è necessario l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili anche per le spese di rappresentanza sostenute all’estero.

 

Tipologia spesa Tracciabilità per deducibilità (Italia) Tracciabilità per deducibilità (Estero)
Vitto e Alloggio Obbligatoria Non richiesta
Taxi e NCC Obbligatoria Non richiesta
Rappresentanza Obbligatoria Obbligatoria

 

A differenza delle spese di trasferta, le spese di rappresentanza devono essere tracciate anche se sostenute all’estero per poter essere dedotte dal reddito d’impresa.

Per garantire la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del pagamento, l’Agenzia elenca i mezzi idonei:

  • bonifico bancario o postale;
  • carte di debito, credito e prepagate;
  • assegni bancari e circolari;
  • app per smartphone collegate a conti correnti (es. istituti di moneta elettronica), purché sia possibile esibire prova della transazione (es. email di conferma o estratto conto).

L’estratto conto è considerato una prova “residuale” e opzionale qualora il contribuente non disponga di altre ricevute della transazione.

 

Decorrenze e regime transitorio

Il quadro delle scadenze è articolato a causa della sovrapposizione di diverse norme:

  • 1° gennaio 2025: decorrenza generale per le spese di trasferta dei dipendenti (non concorrenza al reddito) e per la maggior parte delle deduzioni d’impresa;
  • 18 giugno 2025: data di entrata in vigore del decreto Fiscale. Da questa data decorre l’obbligo di tracciabilità per le spese di rappresentanza e per le spese dirette dei professionisti non precedentemente regolate;
  • principio di cassa: per i dipendenti, le nuove regole si applicano ai rimborsi percepiti dal 1° gennaio 2025, anche se relativi a spese sostenute nel 2024 (per le quali però non è richiesta la tracciabilità retroattiva).

 

 

IVA

La detrazione IVA a cavallo d’anno 2025-2026

Si riepilogano le regole da applicare in materia di trasmissione delle fatture e di detrazione dell’IVA sugli acquisti, e in particolare di quelle (diverse dalla regola generale) applicabili per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.

La fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.

Nel caso di fattura differita, invece, la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di “effettuazione” dell’operazione ai fini IVA.

Può dunque intercorrere un certo tempo tra la “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.

Con la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza di due presupposti:

  • il primo sostanziale relativo all’effettuazione dell’operazione;
  • il secondo formale relativo al possesso della regolare fattura da annotare sul registro IVA.

Quindi per potere detrarre l’IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata.

La data della fattura è solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l’emissione delle e-fatture, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario.

L’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che “entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

La regola generale, quindi, prevede che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

 

Esempio

Un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2025. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre 2025, ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, procede all’invio in data 2 gennaio 2026. La fattura viene consegnata dal SdI al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data.

Si tratta di documento di acquisto relativo all’anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2025), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo.

Ne consegue che l’imposta potrà essere legittimamente detratta a partire dal mese di gennaio 2026, ad avvenuta registrazione.

 

Inoltre, nel caso in cui una fattura, recapitata nel 2025, non venga registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l’IVA, l’annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2026, in apposito sezionale o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture “correnti”. L’IVA dovrà concorrere al modello IVA 2026 riferimento 2025, e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2026, nella quale viene effettuata la registrazione.

 

SINTESI

Fattura emessa a dicembre 2025 Ricevuta e registrata a dicembre 2025 Detrazione in dicembre 2025
Ricevuta nel 2025 ma registrata nel 2026 (entro aprile 2026) Detrazione in Dichiarazione IVA del 2025 e registrazione tramite sezionale
Ricevuta nel 2025 ma registrata nel 2026 (dopo aprile 2026) Detrazione non ammessa
Ricevuta e registrata a gennaio 2026 Detrazione ammessa a gennaio 2026

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 12 gennaio 2026 Liquidazione compensi amministratori Termine di pagamento dei compensi agli amministratori ai fini della deducibilità secondo il criterio di cassa allargato. Società  
Giovedì 15 gennaio 2026 Assistenza fiscale – Comunicazione Comunicazione preventiva ai lavoratori dipendenti della disponibilità a prestare assistenza fiscale per la dichiarazione dei redditi dell’anno precedente. Sostituti di imposta che prestano l’assistenza fiscale  
Lunedì 2 febbraio 2026 Trasmissione spese al Sistema TS Termine per trasmettere telematicamente al sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie incassate nel 2025 da parte dei soggetti interessati dall’obbligo. Professionisti/operatori sanitari Telematica

 

Approfondisci

Newsletter Dicembre 2025:

IN BREVE
  • Errate comunicazioni di compliance IVA
  • Entro il 16 dicembre il versamento della seconda rata IMU 2025
  • Delega unica ai servizi online AdE e AdeR dall’8 dicembre
  • Rottamazione-quater: versamenti entro il 9 dicembre
  • Regolarizzazione wallet criptovalute: attenzione alle false comunicazioni ai danni dei cittadini
  • La liquidazione semplificata senza notaio
  • Agenzia delle Entrate: le provvigioni di ingresso non incidono sul reddito da concordato preventivo
  • La visura catastale: online la guida aggiornata delle Entrate
  • Titolari di pensione estera: imposta sostitutiva anche per i redditi da liquidazione
  • Superbonus: errore nella comunicazione dell’opzione? L’Agenzia delle Entrate conferma l’immodificabilità dopo il 16 marzo
  • IVA no profit: se ne riparla tra 10 anni
APPROFONDIMENTI
  • La seconda rata IMU 2025
  • Delega unica ai servizi online AdE e AdeR: nuova funzionalità per gli intermediari
PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

IVA

Errate comunicazioni di compliance IVA

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto sul proprio sito che, nei giorni del 24 e 25 novembre, sono state inviate delle lettere di compliance con le quali è stata segnalata ai destinatari una possibile incoerenza tra l’ammontare dell’IVA portato in detrazione e quello risultante dalle fatture elettroniche ricevute e dalle bollette doganali.

Alcuni contribuenti hanno segnalato che nelle lettere ricevute non sono state riportate tutte le bollette doganali del 2022 e che questa mancanza giustificherebbe l’incoerenza circa la detrazione dell’IVA.

L’Agenzia ha quindi comunicato che sono in corso delle verifiche e invitano i contribuenti interessati a segnalare questa circostanza secondo i canali ordinari e cioè utilizzando il canale telematico Civis.

 

 

TRIBUTI LOCALI

Entro il 16 dicembre il versamento della seconda rata IMU 2025

Il 16 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2025.

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 16 giugno 2025 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l’anno d’imposta 2025.

Vedi l’Approfondimento

 

 

ADEMPIMENTI

Delega unica ai servizi online AdE e AdeR dall’8 dicembre

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 7 agosto 2025, n. 321918

A partire dall’8 dicembre 2025, in attuazione del Provvedimento 7 agosto 2025, n. 321918, entreranno in vigore nuove modalità per permettere ai contribuenti di delegare gli intermediari all’utilizzo dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Le deleghe già attive prima di tale data rimarranno valide fino alla loro naturale scadenza, e comunque non oltre il 28 febbraio 2027. Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet.

Con le nuove regole, ogni contribuente potrà conferire la delega a un massimo di due intermediari. La delega avrà validità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo rispetto a quello del conferimento. L’attivazione e la revoca potranno avvenire solo in modalità digitale: il contribuente potrà procedere direttamente dalla propria area riservata, tramite una funzione dedicata, oppure la delega potrà essere trasmessa dall’intermediario incaricato.

Vedi l’Approfondimento

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Rottamazione-quater: versamenti entro il 9 dicembre

La decima rata del piano di definizione agevolata delle cartelle e la seconda rata del piano di riammissione alla stessa misura agevolativa sono scadute il 30 novembre.

Per mantenere i benefici della riammissione alla definizione agevolata (“rottamazione-quater”), è necessario effettuare il versamento della rata. Considerando i 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti previsti in caso di termini coincidenti con giorni festivi, sono considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il 9 dicembre 2025.

Le successive rate dovranno essere saldate secondo le scadenze del proprio piano di riammissione contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.

In caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

 

 

FRODI

Regolarizzazione wallet criptovalute: attenzione alle false comunicazioni ai danni dei cittadini

L’Agenzia delle Entrate allerta i contribuenti sull’ennesimo tentativo di truffa ai loro danni, a tema regolarizzazione wallet di criptovalute, che avverrebbe tramite recapito di e-mail da un sedicente Dipartimento Tax-Force Anti Money Laundering relative a presunte commissioni non pagate per un valore pari a € 3.350,00, relative ad un’operazione di cancellazione di fantomatici wallet che sarebbero stati aperti indebitamente con le credenziali della potenziale vittima.

La procedura di regolarizzazione, seppur non obbligatoria, viene caldamente consigliata per evitare future restrizioni fiscali o amministrative rispetto a degli enti italiani, come la stessa Agenzia delle Entrate, in quanto tali wallet verrebbero verosimilmente utilizzati da non precisate organizzazioni fraudolente.

L’Agenzia, totalmente estranea a questo tipo di comunicazioni, raccomanda di prestare massima attenzione in caso si ricevessero questo tipo di email e invita i cittadini a cestinarle immediatamente.

In caso di dubbi sulla veridicità di una comunicazione ricevuta dall’Agenzia è sempre possibile consultare la pagina “Focus sul phishing” del portale istituzionale delle Entrate, oppure rivolgersi ai contatti reperibili sempre sul portale istituzionale www.agenziaentrate.gov.it o direttamente all’Ufficio territorialmente competente.

 

 

SOCIETÀ

La liquidazione semplificata senza notaio

Si sta chiudendo l’era delle deroghe emergenziali per i bilanci societari. Sta infatti terminando il regime di “sterilizzazione” che ha permesso alle s.r.l. di congelare le perdite maturate negli esercizi 2020, 2021 e 2022, rinviandone il ripianamento.

Con l’avvicinarsi della prima scadenza chiave – la copertura delle perdite 2020 entro l’approvazione del bilancio 2025 – molte società si trovano ad affrontare la realtà. Le perdite maturate nel 2023 e 2024, inoltre, non godono già più di alcun “congelamento” e si sommano alle precedenti.

Per molte s.r.l. la cui situazione patrimoniale è ormai compromessa, la ricapitalizzazione risulta impraticabile. La conseguenza legale è l’automatico scioglimento della società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (art. 2484 c.c.).

Per evitare i costi e i tempi di un atto notarile, torna d’attualità la procedura di liquidazione semplificata (basata sul combinato disposto degli artt. 2484 e 2487 c.c.). Questa via, ormai consolidata presso le Camere di Commercio, permette di avviare la liquidazione senza l’intervento del notaio.

Per gli amministratori è quindi urgente verificare due elementi: la situazione patrimoniale aggiornata (per evitare responsabilità personali) e il testo del proprio statuto, per poter gestire un’eventuale chiusura in modo ordinato e a costi contenuti.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Agenzia delle Entrate: le provvigioni di ingresso non incidono sul reddito da concordato preventivo

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 20 novembre 2025, n. 67/E

Anche se qualificabili come proventi straordinari, le provvigioni di ingresso rientrano nell’ambito della normale operatività professionale del consulente finanziario e, pertanto, non incidono sul reddito oggetto di concordato preventivo biennale.

È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 67/E del 20 novembre, che fornisce importanti precisazioni in tema di concordato preventivo biennale (CPB) con riferimento all’interpretazione dell’art. 16 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, in relazione al reddito d’impresa dei consulenti finanziari.

Il quesito esaminato riguarda la rilevanza, ai fini del reddito oggetto di CPB, delle cosiddette provvigioni di ingresso riconosciute ai consulenti finanziari dal nuovo preponente nel caso di cambio di mandante, oltre alle ordinarie provvigioni di mantenimento e sottoscrizione. Tali provvigioni, di carattere “non ricorrente”, remunerano l’incremento straordinario della raccolta netta derivante dal trasferimento del portafoglio dei clienti presso il nuovo preponente.

L’Agenzia ricostruisce preliminarmente la natura dell’attività del consulente finanziario, evidenziando come egli produca reddito d’impresa ed eserciti un’attività tipica di intermediazione finanziaria, con una remunerazione composta sia da elementi ricorrenti sia da componenti variabili legate al raggiungimento di specifici obiettivi commerciali.

Le provvigioni di ingresso, pur derivando da un evento eccezionale (il cambio di preponente), sono qualificate come provvigioni a tutti gli effetti: si tratta infatti di bonus legati alla capacità del consulente di generare nuova raccolta netta in un determinato arco temporale, con importo incerto e dipendente dal raggiungimento di target contrattuali.

Sotto il profilo civilistico, l’Agenzia ricorda inoltre che tali provvigioni rilevano come ricavi di esercizio ai sensi dell’art. 2425-bis c.c., in quanto direttamente connesse alla gestione caratteristica dell’attività.

Alla luce di tali considerazioni, l’Agenzia chiarisce che le provvigioni di ingresso erogate a favore dei consulenti finanziari non rientrano tra le componenti reddituali indicate dall’art. 16, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 13/2024, norma che individua tassativamente le componenti positive e negative (plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive) che possono determinare variazioni del reddito concordato.

Poiché le ipotesi richiamate dalla norma sono tassative, le provvigioni di ingresso non costituiscono una componente assimilabile alle fattispecie contemplate dall’art. 16, comma 1, lett. a) e non generano alcuna variazione del reddito concordato ai sensi del comma 2 dell’art. 16.

 

 

IMMOBILI

La visura catastale: online la guida aggiornata delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Guida “La visura catastale”

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova Guida dedicata alla visura catastale, aggiornata a novembre 2025, che illustra in dettaglio le numerose informazioni contenute nel modello, relative a un immobile, un terreno o un fabbricato.

La Guida ripercorre la struttura della visura: l’organizzazione e l’esposizione dei dati consente una migliore comprensione delle variazioni intervenute nel corso del tempo nelle titolarità degli immobili.

Sono inoltre presenti utili esempi pratici che aiutano i cittadini e i professionisti nella richiesta delle varie tipologie di visure catastali (attuali e storiche, per soggetto e per immobile).

Nel documento sono illustrati anche i servizi di consultazione delle visure, ai quali è possibile accedere online o recandosi presso gli uffici.

Una novità di quest’anno, introdotta dall’art. 7 del D.Lgs n. 139/2024, è che a partire dal 1° gennaio 2025 le consultazioni telematiche delle visure sono gratuite anche per gli immobili non di proprietà.

 

 

IRPEF

Titolari di pensione estera: imposta sostitutiva anche per i redditi da liquidazione

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 21 novembre 2025, n. 292

Con risposta ad interpello n. 292 del 21 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di un contribuente fiscalmente residente in Francia, che dal 1° gennaio 2025 percepisce una pensione estera e che intende trasferirsi nel 2026 in un Comune del Mezzogiorno con meno di 20.000 abitanti per svolgere attività di lavoro autonomo o d’impresa.

Il contribuente prevede inoltre di liquidare alcune società estere da lui partecipate, le quali non possiedono beni o redditi collegati all’Italia.

Avendo intenzione di optare per il regime dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, previsto per i pensionati esteri (art. 24-ter, TUIR), chiede se nel regime possano rientrare anche gli eventuali avanzi di liquidazione derivanti dallo scioglimento delle società estere.

Dopo un’analisi del quadro normativo e di prassi l’Agenzia ha chiarito che il reddito derivante dalla liquidazione di una società estera è un reddito di capitale prodotto all’estero e, pertanto, rientra nell’ambito applicativo del regime opzionale di cui all’art. 24-ter del TUIR, quale reddito di capitale.

 

 

AGEVOLAZIONI

Superbonus: errore nella comunicazione dell’opzione? L’Agenzia delle Entrate conferma l’immodificabilità dopo il 16 marzo

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 24 novembre 2025, n. 295

Con risposta ad interpello n. 295 del 24 novembre, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in tema di superbonus e, in particolare, sull’immodificabilità dell’opzione di cessione del credito/sconto in fattura, ex art. 121 D.L. n. 34/2020, chiarendo che, nel caso in cui la comunicazione dell’opzione dello sconto in fattura sia stata compilata in modo errato e non corretta entro i termini di legge, non è più possibile modificare l’opzione esercitata, anche se l’errore è materiale e anche se nella realtà dei rapporti contrattuali le parti avevano inteso applicare lo sconto in fattura.

L’Agenzia ricorda che l’errore può essere rettificato solo entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, tramite l’invio di una nuova comunicazione, mentre la possibilità di avvalersi oltre tale termine della remissione in bonis, oggi espressamente preclusa dall’art. 2 del D.L. n. 39/2024, è venuta meno. In ogni caso, la correzione è ammessa soltanto quando l’opzione esercitata resta valida e non sia già intervenuta l’accettazione del credito derivante da una comunicazione non corretta.

Nel caso concreto, rileva l’Agenzia, il credito relativo alle fatture 2023 è già stato accettato e in parte compensato; di conseguenza, non è più possibile rimediare all’errore né considerare valida l’opzione per lo sconto in fattura che le parti avevano inteso applicare.

Resta comunque ferma la validità della rinuncia alla detrazione espressa dai condomini: la società, in qualità di cessionaria, potrà utilizzare il credito in compensazione oppure cederlo esclusivamente ai soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione), ma non potrà beneficiare degli effetti tipici dello sconto in fattura, né cedere il credito a soggetti non qualificati.

 

 

IVA

IVA no profit: se ne riparla tra 10 anni

Il decreto legislativo in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e IVA, approvato in via definitiva dal Governo il 20 novembre 2025, proroga di 10 anni l’entrata in vigore della riforma prevista dall’art. 5 comma 15-quater, del D.L. n. 146/2021, inizialmente fissata al 1° gennaio 2026.

La novità avrebbe riguardato l’abolizione del regime di de-commercializzazione IVA previsto per le operazioni rese dagli enti associativi verso soci e tesserati (art. 4, commi 4 e 6, del D.P.R. n. 633/1972), con l’effetto di attrarre le stesse operazioni nel campo di applicazione IVA.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

TRIBUTI LOCALI

La seconda rata IMU 2025

Il 16 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2025.

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 16 giugno 2025 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l’anno d’imposta 2025.

Il versamento dell’IMU può avvenire, alternativamente, mediante:

  • il modello F24;
  • apposito bollettino di c/c postale;
  • la piattaforma PagoPA, di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.

Le modalità di calcolo del secondo acconto IMU sono le medesime previste per il calcolo del primo acconto.

Alle regole ordinarie, nel 2022 si sono aggiunti due nuovi casi di esenzione IMU.

A partire dall’anno 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. “immobili merce”), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti.

Si ricorda altresì l’esenzione a carico di entrambi i coniugi che per motivi di lavoro risiedono in abitazioni diverse, sia situate nello stesso Comune che in Comuni diversi.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 13 ottobre 2022, n. 209, per la qualifica dell’immobile quale abitazione principale ai fini IMU:

  • viene richiesto esclusivamente che il possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;
  • non rileva quindi la residenza anagrafica e la dimora abituale dei componenti del nucleo familiare.

Pertanto, due coniugi possessori di immobili diversi, se situati nel medesimo Comune o in Comuni differenti, nei quali stabiliscono la residenza anagrafica e la dimora abituale, possono entrambi beneficiare delle agevolazioni spettanti ai fini dell’IMU per l’abitazione principale. Al fine della sussistenza del requisito della dimora abituale, precisa la Corte Costituzionale, i Comuni potranno fare le opportune verifiche accedendo ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili.

Si ricorda che entro il 30 giugno 2026 dovrà essere presentata, qualora ne ricorrano le condizioni per le circostanze relative all’anno 2025, la dichiarazione IMU.

 

 

ADEMPIMENTI

Delega unica ai servizi online AdE e AdeR: nuova funzionalità per gli intermediari

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 7 agosto 2025, n. 321918

A partire dall’8 dicembre 2025, in attuazione del Provvedimento 7 agosto 2025, n. 321918, entreranno in vigore nuove modalità per permettere ai contribuenti di delegare gli intermediari all’utilizzo dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Le deleghe già attive prima di tale data rimarranno valide fino alla loro naturale scadenza, e comunque non oltre il 28 febbraio 2027. Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet.

Con le nuove regole, ogni contribuente potrà conferire la delega a un massimo di due intermediari. La delega avrà validità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo rispetto a quello del conferimento. L’attivazione e la revoca potranno avvenire solo in modalità digitale: il contribuente potrà procedere direttamente dalla propria area riservata, tramite una funzione dedicata, oppure la delega potrà essere trasmessa dall’intermediario incaricato.

 

Nuova funzionalità per gli intermediari

Per facilitare il monitoraggio e la gestione delle deleghe, l’Agenzia metterà inoltre a disposizione degli intermediari, nella loro area riservata, un elenco aggiornato con tutte le deleghe ricevute dai clienti, comprensivo delle rispettive scadenze. In questo modo gli intermediari potranno individuare più facilmente le deleghe in prossimità di scadenza e rinnovarle tramite le procedure attualmente disponibili, utilizzabili fino al 5 dicembre 2025.

 

Quali servizi è possibile delegare

I contribuenti potranno delegare uno o più servizi tra quelli di seguito elencati:

  • la consultazione del cassetto fiscale delegato;
  • uno o più servizi relativi alla fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero:
    • consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici,
    • consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA,
    • registrazione dell’indirizzo telematico,
    • fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche,
    • accreditamento e censimento dispositivi;
  • l’acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale;
  • i servizi on line dell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ad esempio consultazione della posizione debitoria, istanza di rateizzazione, …).

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Martedì 16 dicembre 2025 IMU/TASI Versamento 2a rata 2025 Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili. Mod. F24 online
Lunedì 29 dicembre 2025 IVA Termine per il versamento dell’acconto IVA Soggetti esercenti attività d’impresa e/o arti e professioni in regime IVA. Mod. F24 online

Approfondisci

Newsletter Novembre 2025:

IN BREVE
  • Pro e contro del “ravvedimento speciale” 2019-2023 per gli aderenti al CPB 2025-2026
  • I rischi della dichiarazione d’intento omessa o tardiva
  • La Manovra 2026 e il ritorno dell’iperammortamento
  • Split payment: il MEF pubblica gli elenchi 2026
  • CPB: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’esonero dal visto di conformità IVA
  • Aggiornate le regole sul contrassegno telematico sostitutivo della marca da bollo
  • Bonus ricerca e sviluppo: la Corte tributaria chiarisce i limiti per l’ammissibilità delle attività agevolabili
  • Rimborsi spese analitici professionisti: dal 2025 fuori dai compensi
  • Bonus elettrodomestici: al via le registrazioni di produttori e venditori
  • L’acquisto della casa: pubblicata la Guida aggiornata delle Entrate su imposte e agevolazioni fiscali
  • Regime impatriati: chiarimenti su residenza all’estero e attività lavorative in Italia
APPROFONDIMENTI
  • Il “ravvedimento Speciale” 2019-2023 per gli aderenti al CPB 2025-2026
  • Dichiarazione d’intento omessa o tardiva: rischi e soluzioni per il fornitore
PRINCIPALI SCADENZE

 

IN BREVE

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Pro e contro del “ravvedimento speciale” 2019-2023 per gli aderenti al CPB 2025-2026

I soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale per gli anni 2025-2026 hanno l’opportunità di regolarizzare le annualità ancora accertabili, ovvero i periodi d’imposta dal 2019 al 2023. Questa “sanatoria” si perfeziona con il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP, da effettuarsi tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026.

L’adesione a questo ravvedimento speciale inibisce significativamente il potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria per gli anni sanati. Nello specifico, non potranno essere notificati i seguenti atti:

  • accertamenti analitici sui redditi e sull’IRAP;
  • accertamenti analitico-induttivi sui redditi, sull’IRAP e ai fini IVA (come il c.d. “tovagliometro”);
  • accertamenti induttivi sui redditi e sull’IRAP.

Vedi l’Approfondimento

 

IVA

I rischi della dichiarazione d’intento omessa o tardiva

Nel sistema IVA italiano, gli esportatori abituali beneficiano di un importante regime di favore: la possibilità di acquistare beni e servizi senza l’applicazione dell’imposta, utilizzando un apposito “plafond”. Strumento essenziale di questo meccanismo è la dichiarazione d’intento, un documento con cui l’esportatore comunica al proprio fornitore la sua volontà di avvalersi di tale facoltà.

Tuttavia, la procedura, oggi interamente telematica, impone obblighi precisi non solo all’esportatore ma, soprattutto, al fornitore. L’emissione di una fattura in regime di non imponibilità IVA senza aver rispettato scrupolosamente l’iter previsto espone il fornitore a rischi finanziari significativi.

Vedi l’Approfondimento

 

AGEVOLAZIONI

La Manovra 2026 e il ritorno dell’iperammortamento

Ddl Bilancio, A.S. 1689, art. 94

Le prime bozze della Manovra 2026 contengono novità che potrebbero influenzare le decisioni di investimento già a partire dal 2025. Sebbene il testo non sia ancora definitivo, è importante valutare la direzione che il legislatore intende prendere.

Una delle novità principali è il ritorno del cosiddetto “iperammortamento”, che dovrebbe sostituire gli attuali crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0.

La bozza prevede una maggiorazione del costo di acquisto ai fini dell’ammortamento, con aliquote diverse a seconda dell’investimento.

  1. Investimenti Standard (Beni Materiali 4.0):
  • 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per la quota tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • 50% per la quota tra 10 e 20 milioni di euro.
  1. Investimenti “Green” (con risparmio energetico 3%-5%) Per gli investimenti che garantiscono un significativo risparmio energetico, le aliquote sarebbero potenziate:
  • 220% (fino a 2,5 milioni);
  • 140% (tra 2,5 e 10 milioni);
  • 90% (tra 10 e 20 milioni).

L’incentivo dovrebbe essere automatico, ma richiederà comunque la presentazione di comunicazioni specifiche.

Resterà necessaria una documentazione tecnica (certificazioni o perizie, come già avviene) per attestare le caratteristiche degli investimenti.

I dettagli operativi (come la definizione esatta di “investimento green”) saranno definiti solo con un apposito decreto attuativo.

 

IVA

Split payment: il MEF pubblica gli elenchi 2026

Sul sito internet del Dipartimento delle Finanze sono stati pubblicati gli elenchi dei soggetti (enti, fondazioni e società) tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti per il 2026.

Gli elenchi, aggiornati al 20 ottobre 2025 e consultabili sulla specifica applicazione informatica, sono i seguenti:

  • Società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  • Enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
  • Enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
  • Enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
  • Enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche.

È possibile effettuare la ricerca delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale o denominazione.

Eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi possono essere segnalate, in conformità con quanto disposto dalla normativa di riferimento, tramite l’apposito modulo di richiesta.

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

CPB: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’esonero dal visto di conformità IVA

Agenzia delle Entrate, FAQ Concordato Preventivo Biennale (CPB)

Da quando decorre il beneficio dell’esonero dal visto di conformità per la compensazione e il rimborso dei crediti IVA infrannuali per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB)?

A questa domanda risponde l’Agenzia delle Entrate con una nuova FAQ pubblicata sul proprio sito internet, fornendo un importante chiarimento in materia di concordato preventivo biennale.

L’Amministrazione finanziaria precisa che, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 13/2024 (decreto CPB), ai contribuenti che aderiscono alla proposta di concordato formulata dall’Agenzia sono riconosciuti i benefici previsti dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017, compresi quelli relativi all’IVA.

In particolare, il beneficio dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA infrannuali, fino a 70.000 euro annui, e quello dell’esonero dal visto o dalla garanzia per i rimborsi IVA infrannuali entro lo stesso limite, si applicano ai crediti maturati nel biennio successivo all’anno di adesione al concordato.

Quindi, ad esempio, un contribuente che aderisce nel 2024 al CPB 2024-2025 potrà usufruire del beneficio per il biennio 2025-2026.

 

IMPOSTE INDIRETTE

Aggiornate le regole sul contrassegno telematico sostitutivo della marca da bollo

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 20 ottobre 2025, n. 390267

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 642/1972, l’imposta di bollo può essere assolta mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno.

Con provvedimento del 20 ottobre, l’Agenzia delle Entrate aggiorna le caratteristiche e le modalità d’uso del contrassegno telematico sostitutivo della marca da bollo rilasciato dagli intermediari (Allegato A), al fine di garantirne la riconoscibilità da parte dei contribuenti e degli uffici preposti al controllo, gli standard di sicurezza e la tracciabilità informatica.

Aggiornati anche i requisiti del sistema informatico idoneo ad assicurare il collegamento tra gli intermediari e l’Agenzia delle Entrate (Allegato B), uniformandoli alle specifiche e agli standard tecnologici e di sicurezza dei nuovi dispositivi.

Il provvedimento pubblicato uniforma la disciplina di riferimento sostituendo integralmente quanto stabilito con i precedenti provvedimenti del 5 maggio 2005 e del 12 gennaio 2015.

 

AGEVOLAZIONI

Bonus ricerca e sviluppo: la Corte tributaria chiarisce i limiti per l’ammissibilità delle attività agevolabili

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, Sentenza 4 luglio 2025, n. 143

Le attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini dei benefici di legge, vanno individuate con criteri estremamente restrittivi, come prefigurati dalle specifiche disposizioni normative, in quanto non coincidono tout court con qualsivoglia innovazione, pur significativa, che confliggerebbe con il rischio degli aiuti di Stato inibiti dall’art. 107 TFUE.

Per essere ammesse al beneficio, le attività devono avere le seguenti caratteristiche:

  • novità, intesa come qualcosa di nuovo in termini di conoscenza ovvero di applicazione che richiede il contributo di un ricercatore;
  • creatività, nel senso come approccio, cioè non ipotizzato e/o già verificato in precedenza come possibile per metodo o risultato;
  • incertezza, intesa come risultato della ricerca e sviluppo all’obiettivo prefigurato;
  • sistematicità, intesa quale organizzazione della ricerca o dello sviluppo per l’oggetto specifico prefigurato;
  • trasferibilità e/o riproducibilità, dovrebbe consentire il trasferimento delle nuove conoscenze, assicurarne l’utilizzo e consentire ad altri ricercatori di riprodurre i risultati nell’ambito delle loro attività di ricerca e sviluppo.

Non possono, comunque, usufruire del beneficio di legge quelle attività, che pur costituiscono miglioramenti/innovazioni, e in astratto sembrano presentare i caratteri sopra riferiti, allorché siano caratterizzate (comma 5 art. cit.) da periodicità intrinseca rispetto al prodotto, alla linea di produzione, al processo di fabbricazione, ai servizi esistenti e alle altre operazioni in corso.

In altri termini, possono godere del beneficio, esclusivamente, quelle attività sganciate da modifiche naturalmente periodiche, ossia da modifiche intraprese in relazione alle concrete operazioni periodiche necessitate, immanenti, dell’attività propria della impresa (c.d. “core business”).

Sulla base di questi principi, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, con sentenza n. 143 del 4 luglio 2025, ha rigettato l’appello proposto da una società avverso un atto di recupero, osservando che il progetto su cui la società aveva fondato il credito non risultava possedere le caratteristiche di “apprezzabile e generalizzata innovazione scientifica e/o tecnologica” e non rispondeva agli altri criteri indicati dal Manuale di Frascati sopra descritti.

 

IRPEF

Rimborsi spese analitici professionisti: dal 2025 fuori dai compensi

A partire dal 1° gennaio 2025 è cambiato radicalmente il trattamento dei rimborsi spese per i professionisti, con un impatto particolarmente positivo per chi opera in regime forfetario.

La modifica chiave è contenuta nell’art. 54 del TUIR che stabilisce che, dal 1° gennaio 2025, le somme percepite da un professionista come rimborso per spese sostenute in nome e per conto del cliente non concorrono più a formare il reddito imponibile.

I benefici per i professionisti, e in particolare per quelli in regime forfetario, sono due:

  • il primo è che poiché i rimborsi analitici sono esclusi dal calcolo dei compensi, la base imponibile forfetaria si riduce e questo si traduce in un risparmio d’imposta diretto;
  • il secondo riguarda le soglie di accesso e permanenza nel regime forfetario. Poiché i rimborsi spese analitici non sono più qualificabili come “compensi”, si ritiene che non debbano più essere inclusi nel conteggio per la verifica delle soglie (85.000 euro per rimanere nel regime nell’anno successivo e 100.000 euro per non essere esclusi immediatamente dal regime in corso d’anno).

Il principio vale però solo per i rimborsi analitici, ovvero quelli in cui la spesa viene addebitata analiticamente al cliente per il suo importo esatto e documentato. Non si applica ai rimborsi forfetari che continuano ad essere considerati compensi.

 

AGEVOLAZIONI

Bonus elettrodomestici: al via le registrazioni di produttori e venditori

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.Dirett. 22 ottobre 2025

Pubblicato il decreto del MIMIT del 22 ottobre 2025 che rende operativo il contributo economico per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, introdotto per promuovere la sostenibilità e la transizione energetica.

Il contributo è rivolto alle persone fisiche che sostituiscono elettrodomestici obsoleti, copre fino al 30% del costo di acquisto, con un massimale di 100 euro per famiglia anagrafica e 200 euro per famiglia anagrafica con ISEE inferiore a 25 mila euro annui.

Per accedere al bonus elettrodomestici è necessario consegnare al venditore un elettrodomestico della stessa tipologia e di classe energetica inferiore a quello agevolato che sarà correttamente smaltito in un’ottica di riciclo dei materiali.

Produttori e i venditori possono registrarsi sulla piattaforma dedicata, attiva dal 23 ottobre per i produttori e dal 27 ottobre per i venditori.

La seconda piattaforma della misura sarà rivolta agli utenti finali che potranno presentare domanda di adesione tramite l’app IO o il sito web dedicato.

 

AGEVOLAZIONI

L’acquisto della casa: pubblicata la Guida aggiornata delle Entrate su imposte e agevolazioni fiscali

Agenzia delle Entrate, Guida “L’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali”

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Guida “L’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali”, aggiornata ad ottobre 2025, un quadro riassuntivo delle principali regole da seguire quando si compra una casa, in modo da poter “sfruttare” tutti i benefici previsti dalla legge.

È rivolta agli acquirenti persone fisiche (che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) e si riferisce sia alle compravendite tra “privati” sia a quelle tra imprese e privati.

Una sezione della pubblicazione è dedicata alle agevolazioni fiscali introdotte dal D.L. n. 73/2021 in favore dei giovani acquirenti (con età inferiore a 36 anni) che hanno stipulato un atto di acquisto della “prima casa” tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023 (o 31 dicembre 2024, se hanno sottoscritto e registrato un contratto preliminare di acquisto entro il 31 dicembre 2023).

La guida si conclude con una sezione con le risposte ai quesiti più ricorrenti sull’argomento.

 

AGEVOLAZIONI

Regime impatriati: chiarimenti su residenza all’estero e attività lavorative in Italia

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 13 ottobre 2025, n. 263

Con risposta ad interpello n. 263 del 13 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un cittadino italiano che, dopo aver lavorato all’estero come dipendente di una società straniera e aver contemporaneamente svolto un’attività di collaborazione coordinata e continuativa con un’università italiana, intende trasferire la propria residenza fiscale in Italia nel 2026 per lavorare come dipendente presso una società non collegata a quella estera, continuando tuttavia la collaborazione con l’università.

Dopo aver ripercorso le disposizioni sul nuovo regime impatriati (art. 5, del D.Lgs. n. 209/2023), riconosciuto a chi trasferisce la residenza in Italia e si impegna a risiedervi per almeno quattro anni, l’Agenzia ha chiarito che il beneficio fiscale potrà essere applicato solo ai redditi derivanti dal nuovo rapporto di lavoro dipendente instaurato con la società italiana non collegata a quella estera.

Ai fini dell’agevolazione non rileva, spiegano le Entrate, la circostanza che il contribuente continui anche la collaborazione con l’università. Tuttavia, i redditi percepiti da quest’ultima attività non potranno beneficiare del regime impatriati, poiché si tratta dello stesso datore di lavoro per cui il contribuente aveva lavorato anche in Italia prima del trasferimento all’estero.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Il “ravvedimento speciale” 2019-2023 per gli aderenti al CPB 2025-2026

I soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale per gli anni 2025-2026 hanno l’opportunità di regolarizzare le annualità ancora accertabili, ovvero i periodi d’imposta dal 2019 al 2023. Questa “sanatoria” si perfeziona con il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP, da effettuarsi tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026.

L’adesione a questo ravvedimento speciale inibisce significativamente il potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria per gli anni sanati. Nello specifico, non potranno essere notificati i seguenti atti:

  • accertamenti analitici sui redditi e sull’IRAP;
  • accertamenti analitico-induttivi sui redditi, sull’IRAP e ai fini IVA (come il c.d. “tovagliometro”);
  • accertamenti induttivi sui redditi e sull’IRAP.

Di seguito, un’analisi dettagliata dei vantaggi e degli svantaggi.

 

Vantaggi

  1. Chiusura del passato a costi contenuti: il beneficio più evidente è la possibilità di definire le pendenze fiscali per cinque annualità, mettendosi al riparo da futuri controlli invasivi. Il costo è predeterminato e basato su aliquote sostitutive applicate a un maggior reddito calcolato in base al proprio punteggio ISA, risultando spesso più conveniente rispetto a un accertamento ordinario.
  2. Ampia protezione dagli accertamenti: l’inibizione dei principali metodi di accertamento sui redditi e, in parte, sull’IVA (per gli accertamenti analitico-induttivi) offre una notevole tranquillità al contribuente, permettendogli di concentrarsi sulla gestione futura in regime di concordato.
  3. Flessibilità nella scelta: il contribuente può scegliere di sanare anche solo una singola annualità tra quelle disponibili (2019-2023), concentrando la regolarizzazione dove ritiene di avere maggiori rischi.
  4. Pagamento rateale: è possibile versare l’imposta sostitutiva in un massimo di 10 rate mensili, rendendo l’onere finanziario più sostenibile.

 

Svantaggi e limitazioni

  1. Copertura non totale: l’ombrello protettivo non è assoluto. L’Amministrazione finanziaria conserva pieni poteri per notificare:
  • qualsiasi rettifica ai fini IVA, ad eccezione di quella scaturente da accertamenti analitico-induttivi;
  • accertamenti per abuso del diritto (art. 10-bis, Statuto del contribuente);
  • accertamenti sintetici sul reddito delle persone fisiche (art. 38, D.P.R. n. 600/1973);
  • atti di contestazione per interposizione fittizia (art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600/1973);
  • atti di recupero di crediti d’imposta agevolativi (es. crediti indicati nel quadro RU).
  1. Proroga dei termini di accertamento: l’adesione al CPB 2025-2026 comporta la proroga al 31 dicembre 2026 dei termini di accertamento che sarebbero scaduti il 31 dicembre 2025. Questo vale indipendentemente dal fatto che si aderisca o meno al ravvedimento speciale. Se si aderisce al ravvedimento e successivamente si decade dai benefici, il Fisco avrà più tempo per effettuare le contestazioni.
  2. Cause di decadenza e inefficacia: il beneficio del ravvedimento speciale può venire meno, con effetto retroattivo. Le principali cause ostative e di decadenza sono:
  • notifica di atti prima del pagamento: il ravvedimento non si perfeziona se, prima del versamento dell’unica soluzione o della prima rata, viene notificato un processo verbale di constatazione, uno schema di atto di accertamento o un atto di recupero di crediti inesistenti;
  • decadenza dalla rateazione: il mancato o tardivo pagamento di una rata successiva alla prima fa decadere dai benefici per l’annualità in questione;
  • decadenza dal concordato preventivo biennale: se si decade dal CPB per una delle cause previste dalla legge, viene meno anche la copertura del ravvedimento speciale;
  • procedimenti penali: l’applicazione di una misura cautelare o il rinvio a giudizio per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, commesso negli anni 2019-2023, fa decadere la sanatoria.
  1. Poteri istruttori comunque salvi: anche per gli anni sanati, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono sempre richiedere documenti, inviare questionari ed effettuare accessi presso la sede del contribuente per verifiche e controlli.

In conclusione, il ravvedimento speciale per il quinquennio 2019-2023 rappresenta un’importante opportunità di “pulizia fiscale” per chi sceglie la via del concordato. Tuttavia, la decisione deve essere ponderata attentamente, analizzando la propria situazione specifica e considerando che la protezione offerta non è assoluta e che i benefici sono strettamente condizionati al corretto adempimento degli obblighi futuri, sia del ravvedimento stesso sia del concordato.

 

IVA

Dichiarazione d’intento omessa o tardiva: rischi e soluzioni per il fornitore

Nel sistema IVA italiano, gli esportatori abituali beneficiano di un importante regime di favore: la possibilità di acquistare beni e servizi senza l’applicazione dell’imposta, utilizzando un apposito “plafond”. Strumento essenziale di questo meccanismo è la dichiarazione d’intento, un documento con cui l’esportatore comunica al proprio fornitore la sua volontà di avvalersi di tale facoltà.

Tuttavia, la procedura, oggi interamente telematica, impone obblighi precisi non solo all’esportatore ma, soprattutto, al fornitore. L’emissione di una fattura in regime di non imponibilità IVA senza aver rispettato scrupolosamente l’iter previsto espone il fornitore a rischi finanziari significativi.

Vediamo in dettaglio quali sono le criticità e quali le vie d’uscita per sanare eventuali errori.

 

I rischi e le sanzioni: cosa accade se si emette fattura prima del tempo

Il punto cruciale della procedura riguarda la tempistica e la verifica. L’esportatore abituale (il cliente) ha l’obbligo di trasmettere telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate.

Il fornitore, a sua volta, prima di emettere la fattura non imponibile, ha l’obbligo inderogabile di verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione e la relativa ricevuta telematica sul sito dell’Agenzia.

Se il fornitore emette la fattura senza IVA prima che il suo cliente abbia trasmesso la dichiarazione, o comunque senza averne prima verificato l’esito positivo, diventa l’unico responsabile della violazione. Le conseguenze sono molto pesanti:

  • responsabilità per l’imposta non versata: il fornitore è tenuto a versare l’IVA che non ha addebitato in fattura;
  • sanzione amministrativa pecuniaria: si applica una sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta non applicata, come previsto dall’art. 7, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 471/1997.

È fondamentale sottolineare che la responsabilità ricade interamente sul fornitore, anche se l’irregolarità è di fatto causata da un ritardo o da un’omissione del cliente. La verifica telematica non è una formalità, ma un onere probatorio essenziale a tutela del cedente/prestatore.

 

Le soluzioni: come regolarizzare la violazione con il ravvedimento operoso

Nonostante la severità delle sanzioni, la normativa offre una via d’uscita per correggere l’errore spontaneamente, prima che l’Amministrazione finanziaria lo contesti: il ravvedimento operoso.

Questa procedura permette di ridurre drasticamente l’importo delle sanzioni.

Per sanare la propria posizione, il fornitore deve compiere i seguenti passi:

  1. emettere una nota di variazione in aumento: bisogna emettere una nota di debito, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, per addebitare al cliente l’IVA originariamente non applicata;
  2. versare l’imposta dovuta: effettuare il pagamento dell’IVA tramite modello F24;
  3. versare la sanzione ridotta: calcolare e versare la sanzione amministrativa in misura ridotta. L’entità della riduzione dipende dalla tempestività con cui si effettua la regolarizzazione (ad esempio, la sanzione è ridotta a 1/8 del minimo se il versamento avviene entro 90 giorni dalla violazione);
  4. versare gli interessi legali: calcolare e versare gli interessi al tasso legale, maturati dal giorno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata fino al giorno dell’effettivo pagamento.

In conclusione, la gestione delle dichiarazioni d’intento richiede la massima diligenza da parte del fornitore. L’apparente semplicità dell’operazione nasconde insidie che possono portare a conseguenze economiche gravose. La verifica preventiva della ricevuta telematica è l’unico scudo efficace. Qualora si commetta un errore, il ricorso tempestivo al ravvedimento operoso si rivela uno strumento indispensabile per limitare i danni e ripristinare la correttezza fiscale dell’operazione

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 1 dicembre 2025 LIPE Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

 

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