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Newsletter Luglio 2026:

 

IN BREVE
  • Scadenza 2026 IMU e ravvedimento operoso
  • Rottamazione-quinquies: disponibili le comunicazioni delle somme dovute nell’area riservata AdER
  • Guida dell’Agenzia sulle agevolazioni nella dichiarazione dei redditi 2026
  • Split payment esteso anche dopo il 30 giugno 2026
  • È valida la notificazione della cartella di pagamento consegnata a una persona che si qualifica come “convivente”
  • Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori esercitata dal curatore fallimentare
  • Novità per la previdenza complementare dal 1° luglio 2026
APPROFONDIMENTI
  • Versamento IMU e ravvedimento operoso
  • La Guida dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni della dichiarazione 2026
PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

TRIBUTI LOCALI

Scadenza 2026 IMU e ravvedimento operoso

Il 16 giugno 2026 è scaduto il termine per il versamento della prima rata dell’IMU.

È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Vedi l’Approfondimento

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Rottamazione-quinquies: disponibili le comunicazioni delle somme dovute nell’area riservata AdER

Agenzia delle Entrate-Riscossione, Comunicato stampa 23 giugno 2026

Nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sono disponibili le “Comunicazioni delle somme dovute” per i contribuenti che hanno presentato domanda di adesione alla rottamazione-quinquies entro il 30 aprile 2026.

Le comunicazioni riportano l’esito della richiesta (accoglimento o eventuale rigetto) insieme al dettaglio degli importi da corrispondere, al riepilogo dei carichi ammessi alla definizione agevolata e ai moduli per il pagamento delle rate.

Per chi ha trasmesso la domanda tramite il servizio in area riservata, la documentazione è consultabile esclusivamente online accedendo con Spid, Cie, Cns o, per imprese e professionisti, con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate.

I contribuenti che hanno invece utilizzato l’area pubblica riceveranno la Comunicazione anche tramite raccomandata oppure Pec, in base al recapito indicato in fase di adesione.

I contribuenti possono procedere con il versamento in un’unica soluzione oppure in forma rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali distribuite in nove anni, con importo minimo di 100 euro per rata. Il termine per il pagamento della prima – o unica – rata è fissato al 31 luglio 2026.

Alla comunicazione sono allegati i moduli relativi alle prime dieci rate del piano; quelli successivi saranno resi disponibili nell’area riservata e, per le domande presentate tramite area pubblica, inviati anche ai recapiti indicati nella domanda di adesione.

Tra le funzionalità attivate figurano anche i servizi online per la gestione del piano di pagamento. I contribuenti possono richiedere la domiciliazione bancaria delle rate tramite il servizio dedicato disponibile nell’area riservata. Disponibile inoltre il servizio ContiTu, che consente di scegliere di definire in modo agevolato solo alcuni degli avvisi o delle cartelle inclusi nella comunicazione ricevuta.

 

DICHIARAZIONI

Guida dell’Agenzia sulle agevolazioni nella dichiarazione dei redditi 2026

Agenzia delle Entrate, Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026”

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’edizione 2026 della guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione” che illustra tutte le agevolazioni fiscali che possono essere fruite dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Vedi l’Approfondimento

 

IVA

Split payment esteso anche dopo il 30 giugno 2026

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comunicato stampa 30 giugno 2026. n. 77

Con un comunicato stampa pubblicato in data 30 giugno, il MEF ha ragguagliato i contribuenti soggetti passivi circa l’applicazione del meccanismo dello split payment dopo il 30 giugno.

La proposta della Commissione europea per il rinnovo dell’autorizzazione all’applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti) dell’IVA oltre il 30 giugno 2026 è attualmente all’esame del Consiglio UE, con conclusione prevista il 10 luglio.

Poiché l’autorizzazione produce effetti dal 1° luglio 2026, i soggetti interessati possono continuare ad applicare il meccanismo dello split payment senza soluzione di continuità anche dopo il 30 giugno 2026.

La misura è destinata a trovare applicazione fino al 30 giugno 2029 nei confronti dei medesimi soggetti già interessati.

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

È valida la notificazione della cartella di pagamento consegnata a una persona che si qualifica come “convivente”

Cassazione, Ordinanza 8 maggio 2026, n. 13260

La Cassazione, con l’ordinanza n. 13260 dell’8 maggio 2026, ha ritenuto valida la notificazione di una cartella di pagamento eseguita presso l’abitazione del destinatario e consegnata a una persona ivi presente che si qualifica come familiare convivente.

L’agente notificatore non è tenuto ad accertare l’identità del consegnatario, essendo rilevante quanto da quest’ultimo dichiarato e riportato nella relata di notificazione. La consegna a un familiare convivente, anche solo dichiarato tale, fa presumere che l’atto sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario, essendo irrilevante la mera dubbiosità o la non immediata identificabilità del consegnatario.

Ai fini della contestata validità della notifica, rileva solo l’incertezza assoluta sulla persona del ricevente ovvero sulla consegna a soggetto che, pur rinvenuto nell’abitazione del destinatario, non sia legato da rapporto familiare né risulti addetto alla casa. Ma in questo caso, secondo la Corte, la prova grava sul destinatario e non può essere assolta mediante la produzione del solo certificato di famiglia, il quale attesta la residenza formale, ma non esclude convivenze di fatto o presenze stabili non registrate.

 

SOCIETÀ

Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori esercitata dal curatore fallimentare

La Corte d’Appello di Cagliari, con la sentenza 20 maggio 2025, n. 192/2025, ha chiarito che lo stato di insolvenza non può essere dedotto in modo automatico dal mero sbilancio tra le poste attive e passive del bilancio. Al contrario, la sussistenza della crisi deve essere verificata valutando la reale capacità dell’impresa di operare proficuamente sul mercato, rispondendo alle proprie obbligazioni mediante il ricorso a mezzi ordinari di pagamento.

L’esistenza di uno squilibrio patrimoniale non integra quindi di per sé la prova inequivocabile di una crisi irreversibile, qualora sia accertato il mantenimento di un indice di liquidità in equilibrio e idoneo a garantire il regolare svolgimento dell’attività.

In tema di risarcimento del danno, la pronuncia ha precisato che nelle ipotesi in cui, a fronte della ricostruzione delle scritture contabili operata dal curatore, è possibile determinare il danno effettivo, non si deve fare ricorso a criteri di liquidazione equitativa, valevoli solo quando il danno, pur certo, è di impossibile o difficile quantificazione. Il criterio dei c.d. “netti patrimoniali” appare infatti appropriato ai casi in cui la condotta contestata all’amministratore è la causa dell’erosione del patrimonio sociale, ma non anche a quelli in cui l’amministratore avrebbe omesso di chiedere tempestivamente il fallimento per non aggravare il dissesto ma non di averlo provocato.

 

PREVIDENZA

Novità per la previdenza complementare dal 1° luglio 2026

Dal 1° luglio 2026 sono entrate in vigore le nuove regole sulla previdenza complementare introdotte dalla legge di Bilancio 2026.

La principale novità riguarda l’adesione ai fondi pensione dei lavoratori alla prima occupazione che, in assenza di una scelta esplicita, saranno iscritti automaticamente al fondo negoziale previsto dal contratto collettivo, con possibilità di recesso entro 60 giorni. Per le adesioni tacite, oltre al TFR verranno versati anche i contributi del lavoratore e del datore di lavoro.

I criteri di investimento delle somme conferite automaticamente saranno modulati in base all’età e all’orizzonte temporale dell’aderente (life-cycle).

Dal 1° luglio 2026 è inoltre prevista una maggiore flessibilità nelle prestazioni con nuove tipologie di rendita, che offrono maggiore flessibilità nella fase di erogazione delle prestazioni pensionistiche.

Infine, dal prossimo 31 ottobre 2026, chi trasferirà la propria posizione da un fondo negoziale a un fondo aperto o a un Piano individuale pensionistico (Pip), dopo almeno due anni di iscrizione, conserverà il diritto al contributo del datore di lavoro previsto dal contratto collettivo (“portabilità”).

 

 

 

APPROFONDIMENTI

TRIBUTI LOCALI

Versamento IMU e ravvedimento operoso

Il 16 giugno 2026 è scaduto il termine per il versamento della prima rata dell’IMU.

È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In ogni caso, anche per l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso:

  • entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,083% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,166% per 14 giorni;
  • decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,25%;
  • decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,3889%;
  • decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o, in mancanza di dichiarazione, entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,125%.

Si ricorda che, contrariamente al passato, il ravvedimento operoso per i tributi locali è applicabile anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo (fino ai termini di prescrizione o alla notifica di un atto di accertamento da parte del Comune).

Dopo il termine previsto dal ravvedimento operoso si applica la sanzione del 25% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune.

Dal 1° gennaio 2026 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari al 1,60% annuo.

In riferimento alla dichiarazione IMU è sanzionata:

  • la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);
  • la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;
  • la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.

L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00 (art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992).

La presentazione di una dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:

  • con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 e il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992) se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;
  • con una sanzione fissa, compresa tra € 51,00 ed € 258,00 (art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.

Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.

 

DICHIARAZIONI

La Guida dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni della dichiarazione 2026

Agenzia delle Entrate, Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026”

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’edizione 2026 della guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione” che illustra tutte le agevolazioni fiscali che possono essere fruite dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

La guida è composta da 12 capitoli preceduti da una parte generale dedicata a:

  • crediti d’imposta;
  • oneri e spese per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo;
  • detrazioni pluriennali relative a immobili (recupero del patrimonio edilizio, sismabonus, bonus verde, ecobonus e superbonus);
  • visto di conformità, redditi e ritenute certificati dai sostituti d’imposta, oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall’imposta lorda contenuti nel Quadro E (“Oneri e spese”) del modello di dichiarazione dei redditi 730/2026;
  • altre detrazioni;
  • versamenti in acconto e riporto dell’eccedenza derivante dalla precedente dichiarazione.

Di seguito, l’elenco dei singoli capitoli, suddiviso per argomenti:

  • Spese sanitarie;
  • Interessi passivi dei mutui;
  • Spese di istruzione;
  • Erogazioni liberali;
  • Premi di assicurazione;
  • Contributi previdenziali e assistenziali;
  • Altre detrazioni e deduzioni;
  • Crediti d’imposta;
  • Recupero del patrimonio edilizio;
  • Riqualificazione energetica;
  • Bonus mobili ed elettrodomestici;

Si ricorda che quest’anno le regole cambiano in modo significativo, specialmente per chi possiede redditi più elevati, con l’introduzione di nuovi tetti massimi di spesa.

Ecco una sintesi delle principali novità.

  1. La stretta sulle detrazioni: i nuovi limiti oltre i 75.000 euro

La grande novità del 2026 riguarda l’introduzione di un nuovo limite (plafond) per le detrazioni, applicato esclusivamente ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro. L’ammontare massimo su cui si potranno calcolare le agevolazioni dipenderà da un “importo base” moltiplicato per un coefficiente legato alla situazione familiare:

  • l’importo base è fissato a 000 euro per i redditi compresi tra 75.000 e 100.000 euro, ma scende a 8.000 euro per i redditi che superano i 100.000 euro;
  • questo importo va poi moltiplicato per il proprio coefficiente: 0,5 se non si hanno figli a carico, 0,7 con un figlio, 0,85 con due figli, e 1in presenza di tre o più figli oppure di almeno un figlio con disabilità.

Alcune spese fondamentali restano escluse da questo nuovo tetto limitante, come le spese sanitarie e le rate dei mutui stipulati fino al 31 dicembre 2024. Rimane inoltre in vigore la decurtazione progressiva introdotta negli anni passati: per i redditi superiori a 120.000 euro, le detrazioni al 19% si riducono progressivamente fino ad azzerarsi al traguardo dei 240.000 euro, sempre con l’eccezione delle spese mediche e degli interessi sui mutui per l’abitazione principale.

  1. Pagamenti tracciabili

Ricordiamo che per poter beneficiare della gran parte delle detrazioni al 19%, il pagamento deve avvenire tramite strumenti tracciabili, come bancomat, carte di credito, bonifici o applicazioni via smartphone. Fanno eccezione, potendo ancora essere pagati in contanti, l’acquisto di medicinali, di dispositivi medici e le prestazioni rese da strutture del Servizio Sanitario Nazionale (o private accreditate). È vitale conservare sempre le ricevute del POS, le contabili dei bonifici o gli estratti conto per dimostrare l’utilizzo del metodo elettronico.

  1. Familiari a carico e impatto dell’Assegno Unico

Le spese (come quelle mediche o di istruzione) sostenute per i familiari a carico continuano a essere preziose per abbassare le imposte. Un familiare si considera “a carico” se il suo reddito nel 2025 non ha superato i 2.840,51 euro, soglia che viene innalzata a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni di età. È importante sottolineare che, sebbene l’Assegno Unico abbia di fatto azzerato le detrazioni dirette in busta paga per i figli a carico minori di 21 anni, i genitori mantengono comunque il diritto di detrarre o dedurre le spese sostenute nel loro interesse.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 20 luglio 2026 IRPEF e addizionali Versamento dell’imposta a saldo 2025 e del primo acconto 2026 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2026 PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PERSONE e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d’imposta) – soggetti ISA Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi 2026. Mod. F24
Lunedì 20 luglio 2026 IRES Versamento dell’imposta a saldo 2025 e del primo acconto 2026 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2026 SOGGETTI IRES, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari) – soggetti ISA Soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Mod. F24
Lunedì 20 luglio 2026 Diritto camerale Versamento diritto annuale 2026 – soggetti ISA Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro delle imprese. Mod. F24
Venerdì 31 luglio 2026 Istanza modello IVA TR Presentazione dell’istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito IVA relativo al secondo trimestre. I contribuenti IVA che hanno realizzato nel corso del secondo trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi. Telematica

Approfondisci

Newsletter Giugno 2026:

 

IN BREVE
  • Proroga per i versamenti dei soggetti ISA: il nuovo calendario
  • Contributi pubblici significativi: pubblicato il decreto attuativo
  • Novità fiscali: convertito in legge il decreto Fiscale
  • Concordato Preventivo Biennale 2026/2027: arrivano tetti massimi e proroga delle scadenze
  • Rottamazione-quinquies estesa a Comuni e Regioni
  • Benefici “prima casa” estesi ai fabbricati collabenti
  • Claims di sostenibilità e Codice del Consumo: nuove regole contro le pratiche scorrette
  • PEC in arrivo con le nuove lettere di compliance sugli aiuti di Stato 2022
APPROFONDIMENTI
  • Contributi pubblici significativi e obblighi di verifica
  • Le novità dopo la conversione in legge del decreto Fiscale
PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

VERSAMENTI

Proroga per i versamenti dei soggetti ISA: il nuovo calendario

D.L. 22 maggio 2026, n. 89, art. 6

L’art. 6 del D.L. 22 maggio 2026, n. 89, in vigore dal 23 maggio, prevede che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e ai contribuenti in regime forfetario e di vantaggio è riconosciuta la possibilità di effettuare i versamenti fiscali in scadenza al 30 giugno 2026 entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazioni. Il versamento potrà essere effettuato anche entro i trenta giorni successivi (19 agosto) con una maggiorazione dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Da quest’anno quindi, chi deciderà di rinviare i pagamenti delle imposte dal 20 luglio fino al 19 agosto, dovrà versare anche un interesse doppio rispetto al canonico 0,4%.

 

Il nuovo calendario dei versamenti è il seguente:

Scadenza Adempimento / Descrizione
30 giugno Scadenza per i versamenti che scaturiscono dalle dichiarazioni 2026 (redditi 2025) per i contribuenti persone fisiche non interessati dalla proroga.
20 luglio Nuova scadenza per i versamenti che scaturiscono dalle dichiarazioni 2026 per contribuenti soggetti a ISA e collegati.
19 agosto Nuova scadenza per i versamenti che scaturiscono dalle dichiarazioni 2026 per contribuenti soggetti a ISA e collegati con la maggiorazione dello 0,8%.
30 novembre Scadenza per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

 

ADEMPIMENTI

Contributi pubblici significativi: pubblicato il decreto attuativo

D.P.C.M. 26 marzo 2026, n. 84

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 26 marzo 2026, n. 84, decreto attuativo della legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024). Il provvedimento, in vigore dal 4 giugno 2026, definisce i criteri per identificare i contributi pubblici “di entità significativa” che faranno scattare specifici obblighi di verifica e, ove necessario, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo.

La disciplina si applica ai contributi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Vedi l’Approfondimento

 

AGEVOLAZIONI, IMPOSTE DIRETTE, IVA

Novità fiscali: convertito in legge il decreto Fiscale

D.L. 27 marzo 2026, n. 38 convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 22 maggio 2026, n. 88, che converte con modifiche il D.L. 27 marzo 2026, n. 38 (recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica). In sede di conversione, il testo ha assorbito anche le misure del D.L. n. 42 del 3 aprile 2026 (sostegno alle imprese e prezzi petroliferi) e ha introdotto ulteriori correzioni.

Vedi l’Approfondimento

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Concordato Preventivo Biennale 2026/2027: arrivano tetti massimi e proroga delle scadenze

Il quadro normativo del Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2026-2027 si delinea con importanti novità. Tra la conversione in legge del D.L. n. 38/2026 (decreto Fiscale) e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 11 maggio 2026, per i contribuenti arrivano tutele, limiti di incremento e più tempo per aderire.

La legge di conversione ha introdotto significativi correttivi a favore dei contribuenti. In particolare, vengono fissati dei tetti massimi alla proposta di reddito concordato:

  • punteggio ISA tra 6 e 8: la proposta non può eccedere il 30% del reddito dichiarato nel periodo precedente (opportunamente rettificato);
  • punteggio ISA tra 1 e 6: il limite massimo di incremento è fissato al 35% del reddito del periodo precedente.

Viene inoltre stabilito che le maggiorazioni legate all’iperammortamento non rilevano nella determinazione del reddito d’impresa oggetto di concordato, rientrando tra le voci di rettifica. Per dare più respiro a imprese e professionisti, il termine per aderire alla proposta per il biennio 2026-2027 viene ufficialmente differito al 31 ottobre 2026.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha invece approvato i criteri di calcolo con cui l’Agenzia delle Entrate formulerà le proposte. Oltre alla storia reddituale del contribuente, peseranno indicatori ISA specifici come i ricavi per addetto e la durata delle scorte.

Il decreto introduce importanti tutele in caso di sospensione dell’attività economica dovuta a eventi straordinari, prevedendo tagli automatici della proposta del 10%, 20% o 30% in base alla durata del blocco. Vengono infine definite le circostanze eccezionali che determinano la cessazione degli effetti del concordato, come eventi calamitosi, liquidazioni, sospensioni dell’attività o impatti economici negativi legati alla situazione geopolitica in Medio Oriente (se generano un incremento dei prezzi superiore al 5%).

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Rottamazione-quinquies estesa a Comuni e Regioni

D.L. 27 marzo 2026, n. 38 convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, art. 10-quinquies

L’approvazione della legge di conversione del decreto Fiscale (D.L. n. 38/2026) ha introdotto un’importantissima novità per il tessuto imprenditoriale e per i privati: l’estensione della rottamazione-quinquies ai carichi affidati dagli enti territoriali all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER). Sarà così possibile regolarizzare in forma agevolata non solo i debiti erariali, ma anche i mancati pagamenti legati a tributi locali come IMU, TARI, imposta di soggiorno, canoni patrimoniali e violazioni del Codice della Strada.

La definizione agevolata riguarda i ruoli consegnati alla riscossione nel lungo periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. L’adesione consente di estinguere la pendenza versando esclusivamente il capitale originariamente dovuto e le spese di notifica o esecutive, beneficiando dello stralcio totale di sanzioni, interessi di mora e aggio.

A differenza dei debiti con lo Stato, l’inclusione delle tasse locali non è automatica e richiede attenzione alle finestre temporali stabilite dal legislatore:

  • entro il 30 giugno 2026: i Comuni e le Regioni devono approvare e pubblicare la specifica delibera consiliare per aderire alla sanatoria. Gli enti non potranno selezionare singole annualità o tributi, ma dovranno recepire l’intera misura;
  • dal 16 settembre al 31 ottobre 2026: si aprirà la finestra telematica sul portale AdER per consentire ai contribuenti di presentare la domanda di adesione;
  • piani di pagamento: l’importo dovuto potrà essere saldato in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 2027, oppure dilazionato in un piano straordinario fino a un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni) con l’applicazione di un tasso di interesse fisso al 3% annuo.

 

AGEVOLAZIONI

Benefici “prima casa” estesi ai fabbricati collabenti

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 26 maggio 2026, n. 108

Con la risposta ad interpello n. 108 del 26 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’agevolazione “prima casa” può essere riconosciuta anche per l’acquisto di un immobile collabente, censito in categoria catastale F/2. Ricordiamo che le unità collabenti indentificate nella categoria catastale F/2 sono fabbricati fatiscenti, ruderi o edifici collabenti (ad esempio, con tetto crollato); si tratta dunque di immobili in uno stato di degrado così avanzato da non poter essere abitati o utilizzati, e di conseguenza sono inagibili e non producono reddito.

La citata risposta ha chiarito che l’agevolazione “prima casa” spetta a condizione che il fabbricato sia effettivamente destinato a uso abitativo entro tre anni dall’acquisto, cioè nel termine entro cui l’Amministrazione può esercitare il potere di accertamento.

In passato la prassi amministrativa aveva tradizionalmente identificato le “case di abitazione” con i fabbricati censiti nelle categorie abitative del catasto fabbricati (categorie A ad eccezione di A/10, e con esclusione di A/1, A/8, A/9), escludendo l’accesso all’agevolazione “prima casa” per gli F/2, sul presupposto che tali immobili non fossero neppure astrattamente idonei all’uso abitativo al momento del trasferimento.

 

SOCIETÀ

Claims di sostenibilità e Codice del Consumo: nuove regole contro le pratiche scorrette

La trasparenza sui temi della sostenibilità e del rispetto dei parametri ESG diventa un obbligo sempre più stringente per le aziende.

Le ultime comunicazioni professionali evidenziano l’introduzione di importanti modifiche al Codice del Consumo, emanate in attuazione della Direttiva (UE) 2024/82. La nuova normativa punta a regolamentare in modo rigido i cosiddetti “claims di sostenibilità”, contrastando efficacemente le pratiche commerciali scorrette e i fenomeni di “greenwashing”.

Per le imprese, questo cambio di passo si traduce nella necessità di validare oggettivamente ogni dichiarazione pubblica o istituzionale relativa all’impatto ambientale e sociale delle proprie attività, dei processi o dei prodotti. Dichiarazioni non supportate da dati concreti e verificabili rischiano infatti di incorrere in pesanti sanzioni commerciali.

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

PEC in arrivo con le nuove lettere di compliance sugli aiuti di Stato 2022

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 14 maggio 2026, n. 143075

L’Agenzia delle Entrate ha avviato una nuova e massiccia operazione di controllo e promozione dell’adempimento spontaneo, che questa volta prende direttamente di mira i beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime de minimis.

Con il recente Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 143075, emanato il 14 maggio 2026, l’Amministrazione finanziaria ha infatti definito i criteri e il contenuto di una nuova e capillare tornata di comunicazioni di compliance.

Le missive stanno già pervenendo via PEC ai domicili digitali dei contribuenti coinvolti e vengono contestualmente messe a disposizione dei cittadini all’interno del proprio cassetto fiscale, nella sezione “L’Agenzia scrive”.

Il meccanismo che ha fatto scattare i controlli risiede nella mancata o errata iscrizione delle agevolazioni nei registri nazionali dedicati, ossia il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), il SIAN (specifico per il settore agricolo) o il SIPA (riservato a pesca e acquacoltura).

L’Agenzia delle Entrate ha incrociato i flussi informatici e i dati indicati dai contribuenti all’interno dei modelli Redditi, IRAP e 770 relativi al periodo d’imposta 2022. Da questo monitoraggio sono emerse numerose incoerenze e discordanze rispetto alla specifica disciplina agevolativa di riferimento. In estrema sintesi, a causa di questi errori nei dichiarativi ordinari, il sistema ha rifiutato l’iscrizione automatica del beneficio nei registri ufficiali. Non si tratta di una questione puramente formale o statistica: senza la corretta iscrizione in questi database, l’agevolazione rischia di essere revocata, con conseguenze economiche pesanti per l’attività.

Tra le anomalie puramente compilative, una delle più frequenti evidenziate dall’Agenzia riguarda l’uso improprio del codice aiuto residuale “999” nel quadro RS della dichiarazione dei redditi. Questo identificativo jolly è utilizzabile unicamente per indicare aiuti di natura fiscale automatica che non sono espressamente ricompresi e tipizzati nella “Tabella codici Aiuti di Stato” fornita dal Ministero. Molti contribuenti, tuttavia, lo hanno impiegato per dichiarare aiuti che in realtà possedevano un proprio codice specifico in Tabella.

A questa fattispecie si affiancano i classici errori di compilazione formale dei campi obbligatori del quadro RS, quali:

  • Codice attività ATECO;
  • Settore di appartenenza;
  • Codice Regione e Codice Comune;
  • Dimensione dell’impresa e Tipologia dei costi sostenuti.

In tutte queste ipotesi, la violazione di errore formale può essere sanata presentando una dichiarazione integrativa a rettifica, esponendo i dati corretti. Una volta eseguito l’invio, gli aiuti saranno regolarmente iscritti nei relativi registri (RNA, SIAN o SIPA) nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione dell’integrativa stessa.

Ben più delicata è la seconda macro-categoria, che si configura laddove si riscontri un errore sostanziale. In questo scenario, l’iscrizione nei registri nazionali è stata rifiutata poiché il contribuente era privo dei requisiti essenziali richiesti dalla legge per il riconoscimento del beneficio.

L’esempio classico è quello di un aiuto concesso in via esclusiva agli operatori del comparto agricolo che viene invece indicato nel quadro RS da un contribuente che svolge un’attività totalmente differente. L’assenza del presupposto soggettivo rende l’aiuto illegittimamente fruito. In circostanze come questa, la regolarizzazione non si limita a una correzione di righi: il contribuente deve rettificare la dichiarazione originaria cancellando l’aiuto e procedere alla restituzione integrale del beneficio ottenuto, maggiorato di sanzioni e interessi di legge.

Sulle reali conseguenze della mancata o errata compilazione della sezione Aiuti di Stato del quadro RS sussistono forti divergenze interpretative tra l’Amministrazione finanziaria e i professionisti del settore.

Secondo le istruzioni ministeriali dell’Agenzia, l’esatta e completa indicazione degli aiuti nel prospetto rappresenta una condizione essenziale ai fini della legittima fruizione degli stessi. Di conseguenza, se il contribuente decide di ignorare la compliance e non rettifica i dati inesatti, l’iscrizione nei Registri non si perfeziona, determinando la decadenza dal diritto all’aiuto e il conseguente recupero dell’importo.

Al contrario, un solido orientamento della dottrina evidenzia come le istruzioni alla compilazione siano prive di una reale base normativa primaria. In assenza di una specifica previsione di legge, il disconoscimento totale del beneficio non potrebbe scaturire in automatico da una svista compilativa nel quadro RS, originando al massimo una sanzione fissa per dichiarazione inesatta. Nonostante il dibattito sia aperto, appare evidente che, al fine di scongiurare il rischio di accertamenti e recuperi ben più gravosi, la strada della regolarizzazione spontanea rimanga quella decisamente più opportuna.

Un aspetto normativo di fondamentale importanza riguarda il regime sanzionatorio applicabile, profondamente influenzato dalla data in cui le violazioni sono state commesse. Trattandosi di errori commessi nel periodo d’imposta 2022 (quindi antecedentemente al 1° settembre 2024), trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie nella formulazione precedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 87/2024. Il quadro che ne deriva è differenziato:

  • in caso di aiuto spettante (errore formale nel quadro RS): l’incompleta o inesatta compilazione del prospetto dà luogo alla sanzione fissa da 250 a 2.000 euro prevista dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997. Questa sanzione si applica una sola volta, a prescindere dal numero di violazioni commesse all’interno del prospetto. Ricorrendo al ravvedimento operoso (ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997), la sanzione base si abbatte a 1/6 del minimo, riducendosi a soli 41,67 euro. Il versamento va eseguito tramite Modello F24 utilizzando il codice tributo 8911, indicando come anno di riferimento il 2022;
  • in caso di aiuto non spettante: qualora sia necessaria la restituzione del beneficio, le sanzioni proporzionali sono decisamente più severe e vanno da un minimo del 100% ad un massimo del 200% dell’aiuto indebitamente fruito (art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997). In questo caso andrà riversato l’intero ammontare dell’aiuto, maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale annuo e della relativa sanzione proporzionale ridotta tramite ravvedimento.

Se la propria azienda dovesse ricevere una di queste comunicazioni di compliance, è essenziale muoversi con metodo e senza fretta. Un errore comune è pensare di poter rispondere direttamente alla PEC mittente dell’Agenzia delle Entrate: tale casella non è abilitata alla ricezione di messaggi. Qualsiasi comunicazione o elemento utile deve essere trasmesso esclusivamente con le specifiche modalità telematiche indicate all’interno della lettera stessa, direttamente o tramite intermediari incaricati.

La determinazione dell’esatta natura dell’errore (formale o sostanziale), il calcolo degli interessi legali e l’applicazione delle riduzioni da ravvedimento operoso richiedono competenze tecniche approfondite. L’obiettivo della compliance è proprio quello di consentire un allineamento spontaneo prima che l’ufficio emani atti impositivi ben più severi. Il consiglio per tutti i contribuenti è quindi quello di non tentare risoluzioni autonome, ma di sottoporre immediatamente la comunicazione al proprio Commercialista per analizzare la specifica posizione e pianificare la corretta strategia di regolarizzazione.

 

 

APPROFONDIMENTI

ADEMPIMENTI

Contributi pubblici significativi e obblighi di verifica

D.P.C.M. 26 marzo 2026, n. 84

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 26 marzo 2026, n. 84, decreto attuativo della legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024). Il provvedimento, in vigore dal 4 giugno 2026, definisce i criteri per identificare i contributi pubblici “di entità significativa” che faranno scattare specifici obblighi di verifica e, ove necessario, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo.

La disciplina si applica ai contributi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il D.P.C.M. stabilisce che i requisiti relativi alla destinazione e all’importo devono sussistere cumulativamente. Un contributo è considerato rilevante se:

  • proviene da amministrazioni centrali dello Stato, da società da esse controllate direttamente a maggioranza (escluse le quotate e loro controllate) o da enti pubblici non economici vigilati dalle stesse amministrazioni centrali (art. 1, comma 1);
  • è finalizzato alla realizzazione di specifici progetti o scopi di interesse pubblico (art. 1, comma 1, lett. a);
  • è di importo superiore a 1 milione di euro annui oppure, se inferiore, rappresenta almeno il 50% del totale delle entrate o del valore della produzione del beneficiario (art. 1, comma 1, lett. b).

Sono espressamente esclusi dall’ambito di applicazione del decreto i contributi (art. 1, comma 1, lett. a):

  1. destinati a una generalità di soggetti;
  2. aventi natura corrispettiva, retributiva, indennitaria o risarcitoria;
  3. concessi sotto forma di credito d’imposta;
  4. erogati a società quotate (e loro controllate), Enti del Terzo Settore (ETS), ONLUS iscritte all’anagrafe, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ed enti delle confessioni religiose con intese con lo Stato.

In presenza di un contributo rilevante gli organi di controllo (anche monocratici) di società, enti, organismi e fondazioni beneficiari sono tenuti ad effettuare verifiche specifiche per accertare che l’uso dei contributi sia coerente con le finalità per cui sono stati concessi o con la realizzazione dei progetti previsti nonché ad inviare al MEF, con modalità non ancora definite, una relazione annuale con le risultanze dei controlli entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di erogazione (art. 2, comma 1).

Al fine di garantire gli adempimenti richiesti il soggetto beneficiario dei contributi rilevanti è tenuto a costituire un organo di controllo qualora ne sia sprovvisto modificando se necessario lo statuto ovvero le norme regolamentari e organizzative (art. 2, comma 2).

Il mancato invio della relazione o la segnalazione del mancato rispetto delle finalità/progetti legati al contributo possono comportare l’esclusione dall’erogazione di altri finanziamenti pubblici o dello stesso contributo per l’annualità successiva.

 

AGEVOLAZIONI, IMPOSTE DIRETTE, IVA

Le novità dopo la conversione in legge del decreto Fiscale

D.L. 27 marzo 2026, n. 38 convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 22 maggio 2026, n. 88, che converte con modifiche il D.L. 27 marzo 2026, n. 38 (recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica). In sede di conversione, il testo ha assorbito anche le misure del D.L. n. 42 del 3 aprile 2026 (sostegno alle imprese e prezzi petroliferi) e ha introdotto ulteriori correzioni.

Di seguito un riepilogo sistematico delle principali novità.

 

Trattamento IVA delle permute e dazioni in pagamento

La disciplina delle operazioni permutative è stata profondamente riscritta, abrogando le precedenti disposizioni della legge di Bilancio n. 199/2025:

  • base imponibile: è ora costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi (valore monetario di beni e servizi oggetto di ciascuna operazione) determinati dal contratto;
  • valore minimo: la base imponibile non può essere inferiore ai costi riferibili alle cessioni effettuate o alle prestazioni rese, calcolati al momento dell’operazione;
  • decorrenza: la nuova disciplina si applica ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026, fatti salvi i comportamenti adottati in conformità alla previgente normativa.

 

Restrizioni per i lavoratori impatriati

  • Viene esteso il divieto di cumulo tra l’agevolazione per i lavoratori impatriati (art. 5, D.Lgs. n. 209/2023) e il regime di flat tax per i neo-residenti.
  • La misura si applica a chi trasferisce la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2027.

 

Agevolazioni per i lavoratori marittimi

  • Viene disposta l’esclusione dalla base imponibile IRPEF dei redditi da lavoro dipendente per i marittimi italiani imbarcati per oltre 183 giorni (nell’arco di 12 mesi) su navi battenti bandiera estera.
  • Sono escluse dal beneficio le sole navi iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 6-ter, comma 2, del D.L. n. 457/1997.

 

Rateizzazione dell’avviamento negativo (badwill)

  • Per le compravendite di aziende o rami d’azienda effettuate nel rispetto della continuità operativa e occupazionale, i soggetti IAS/IFRS possono rateizzare in 5 quote annue la tassazione (IRES e IRAP) dell’avviamento negativo rilevato a conto economico.
  • La misura ha effetto retroattivo a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.

 

Semplificazione dei pagamenti delle PA

Viene introdotta una soglia di tolleranza per le verifiche preventive sui pagamenti della PA agli esercenti arti e professioni:

  • soglia di esenzione: le PA non devono verificare l’eventuale presenza di cartelle di pagamento scadute se l’ammontare complessivo del debito del professionista è pari o inferiore a 000 euro;
  • impatto normativo: il blocco dei pagamenti con versamento diretto all’agente della riscossione (introdotto dalla legge di Bilancio 2026 con decorrenza 15 giugno 2026) opererà esclusivamente per debiti superiori a 5.000 euro.

 

Rinvio del contributo sulle spedizioni extra-UE

  • È differita al 1° luglio 2026 l’applicazione del contributo amministrativo di 2 euro sui pacchi di valore dichiarato inferiore a 150 euro provenienti da Paesi extra-UE (inizialmente introdotto dalla legge di Bilancio 2026).

 

Ritenuta sulle provvigioni di agenzia e mediazione

La legge di Bilancio 2026 aveva esteso l’obbligo di ritenuta a soggetti precedentemente esenti (agenzie di viaggio, mediatori marittimi/aerei, agenti petroliferi). La legge di conversione dispone che:

  • l’entrata in vigore dell’obbligo è posticipata dal 1° marzo al 1° maggio 2026;
  • viene reintrodotta l’esenzione per le agenzie di viaggio e turismo, limitatamente alle provvigioni percepite per la vendita, prenotazione o intermediazione di documenti di viaggio e trasporti di persone.

 

Premi agli atleti dilettanti

  • Dal 28 marzo 2026 al 31 dicembre 2026, i premi corrisposti agli atleti dilettanti sono esenti dalla ritenuta alla fonte del 20% se l’importo complessivo annuo erogato dal medesimo sostituto d’imposta non supera i 300 euro.
  • In caso di superamento della soglia, la ritenuta si applica sull’intero importo percepito.

 

Iperammortamento

  • Viene eliminato il vincolo che limitava l’agevolazione ai soli beni prodotti all’interno dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE). La novità si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.
  • Ai fini del Concordato Preventivo Biennale (CPB), viene stabilito che le maggiorazioni da iperammortamento non rilevano nella determinazione del reddito d’impresa concordato.

 

Nuovi tetti per la proposta di Concordato Preventivo Biennale (CPB)

Vengono introdotti limiti massimi per la proposta di reddito concordato, calcolati in base al punteggio ISA del periodo precedente:

 

Livello di affidabilità fiscale (ISA) Limite massimo di incremento del reddito proposto
Punteggio da 6 a 8 (escluso) Non oltre il 30% del reddito del periodo precedente
Punteggio da 1 a 6 (escluso) Non oltre il 35% del reddito del periodo precedente

 

Sostegno alle imprese e Transizione 5.0

  • Transizione 5.0: incrementati gli stanziamenti per le imprese che hanno trasmesso le comunicazioni relative al Piano Transizione 5.0 (anno 2025).
  • Nuovo contributo straordinario: istituito un fondo integrativo proporzionale alle spese sostenute dalle imprese, pari a 57,7 milioni di euro per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028.
  • America’s Cup – Napoli 2027: introdotte specifiche agevolazioni fiscali ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP per i soggetti coinvolti nell’organizzazione dell’evento sportivo.

 

Emergenza prezzi carburanti e credito d’imposta agricoltura

  • Accise: prorogato fino al 1° maggio 2026 il taglio delle accise su benzina, gasolio e GPL. Azzerata l’accisa sul metano per autotrazione e allineate le aliquote ridotte per biocarburanti e biodiesel.
  • Monitoraggio: dal 1° giugno 2026, il Garante Prezzi segnalerà tempestivamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) le anomalie legate a eventi straordinari.
  • Agricoltura: introdotto un credito d’imposta straordinario del 20% sulle spese per l’acquisto di carburante effettuato a marzo 2026 (al netto dell’IVA). Il credito è compensabile liberamente in F24, entro un tetto massimo globale di 30 milioni di euro per il 2026.

 

Finanza (Sistemi di garanzia dei depositanti)

  • Interessi e proventi dei titoli obbligazionari destinati ai sistemi di garanzia dei depositanti (ai sensi del TUB) sono esenti dall’imposta sostitutiva sui redditi di capitale fino al 31 dicembre 2028.

 

Ripristino del regime dividendi e PEX

  • Eliminato con effetto retroattivo (dal 1° gennaio 2026) il requisito dimensionale introdotto dalla scorsa legge di Bilancio. Viene ripristinata la precedente disciplina sulla ritenuta dell’1,20% per i dividendi corrisposti a società dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE).

 

Incremento imposta di bollo su conti correnti aziendali

  • L’imposta di bollo fissa dovuta sugli estratti conto e rendiconti di conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche (società ed enti) viene aumentata da 100 a 118 euro.
  • L’aumento si applica agli estratti conto emessi a partire dal 28 marzo 2026.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Martedì 16 giugno 2026 IMU – Versamento Termine ultimo per il versamento della prima rata (o unica soluzione) dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2026. Possessori (es. proprietari e titolari di diritti reali) di immobili (comprese aree fabbricabili e terreni agricoli), ad esclusione dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali. Mod. F24 ovvero apposito bollettino di c/c postale.
Martedì 30 giugno 2026 IRPEF e addizionali Versamento dell’imposta a saldo 2025 e del primo acconto 2026 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2026 PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PERSONE e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d’imposta). Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2026 – Soggetti NO ISA. Mod. F24
Martedì 30 giugno 2026 IRES Versamento dell’imposta a saldo 2025 e del primo acconto 2026 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2026 SOGGETTI IRES) (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari). Soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare – Soggetti NO ISA. Mod. F24
Martedì 30 giugno 2026 Diritto camerale Versamento diritto annuale 2026 Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro delle imprese – Soggetti NO ISA. Mod. F24

 

Approfondisci

Newsletter Maggio 2026:

IN BREVE

  • Disponibile dal 30 aprile la dichiarazione precompilata 2026
  • Dichiarazione IVA 2026: ravvedimento e sanzioni
  • Definiti i punteggi di affidabilità fiscale per i benefici premiali ISA a partire dal periodo d’imposta 2025
  • Nuovo codice tributo per il credito d’imposta “Transizione 5.0”
  • Dichiarazione criptovalute 2026: novità e rischi
  • Gli impatti del recente D.Lgs. n. 47/2026 sulla governance delle società di capitali non quotate
  • Diritto annuale Camere di Commercio 2026 più alto del 20%
  • Passaggio generazionale: la nuda proprietà non basta per l’esenzione fiscale sulle quote di controllo delle S.r.l.
  • L’accesso ai servizi on line dell’Agenzia delle Entrate da parte di “persone di fiducia”
  • Terzo Settore: esenzione dall’imposta di registro solo per ETS già iscritti al RUNTS
  • Allarme phishing dall’Agenzia delle Entrate
  • Whistleblowing: aggiornamenti da ANAC e ASSONIME

APPROFONDIMENTI

  • Dichiarazione precompilata 2026: guida alle novità, tra semplificazioni e nuovi limiti fiscali
  • Definiti i punteggi di affidabilità fiscale a regime per i benefici premiali ISA

PRINCIPALI SCADENZE

 
 
 

 

 

IN BREVE

 

DICHIARAZIONI

Disponibile dal 30 aprile la dichiarazione precompilata 2026

Il cantiere della riforma fiscale entra nel vivo con la campagna dichiarativa 2026. Tra l’espansione della modalità semplificata, la rimodulazione delle detrazioni per i redditi medio-alti e il nuovo assetto dei bonus edilizi, il rapporto tra contribuente e Fisco si evolve, rendendo sempre più cruciale la consulenza strategica del professionista.

La stagione della dichiarazione dei redditi 2026 (relativa al periodo d’imposta 2025) si è aperta ufficialmente il 30 aprile, data in cui l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili i modelli precompilati per milioni di cittadini, dai lavoratori dipendenti ai pensionati, fino ad una platea sempre più ampia di titolari di partita IVA.

Vedi l’Approfondimento

 

 

DICHIARAZIONI

Dichiarazione IVA 2026: ravvedimento e sanzioni

È scaduto il 30 aprile il termine per l’invio della dichiarazione IVA 2026 riferita al periodo 2025.

È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza e quindi entro il 29 luglio 2026 versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.

La sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita da 250 euro a 2.000 euro, ridotta se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso.

La violazione può essere sanata con ravvedimento operoso, e quindi versando una sanzione di importo ridotto a 25 euro (1/10 della sanzione ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.

Occorre inoltre versare anche le sanzioni per omesso versamento dell’imposta, se dovuta, pari al 15% dell’imposta, ridotte anch’esse per effetto del ravvedimento operoso.

Per gli invii delle dichiarazioni IVA oltre 90 giorni dalla scadenza del 30 aprile la dichiarazione IVA è considerata omessa ma ritenuta valida per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale la sanzione dovuta va dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta.

Se la presentazione della dichiarazione IVA oltre 90 giorni non prevede versamento delle imposte, la sanzione minima applicata non può essere inferiore a 250 euro, fino ad un massimo di 2.000 euro.

Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è pari al 60-120% dell’imposta non versata.

Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è pari al 120-240% dell’imposta non versata.

 

ACCERTAMENTO

Definiti i punteggi di affidabilità fiscale per i benefici premiali ISA a partire dal periodo d’imposta 2025

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 aprile 2026, n. 123160

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 22 aprile 2026, n. 123160, ha definito a regime i punteggi di affidabilità fiscale per poter utilizzare i benefici previsti dal regime premiale ISA a partire dal periodo d’imposta 2025 (e quindi anche per i periodi successivi, fino ad eventuali nuovi provvedimenti).

Vedi l’Approfondimento

 

AGEVOLAZIONI

Nuovo codice tributo per il credito d’imposta “Transizione 5.0”

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 16 aprile 2026, n. 14/E

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14/E del 16 aprile 2026, ha “ridenominato” il codice tributo del credito d’imposta “Transizione 5.0” “7079” come segue: “Credito d’imposta – Articolo 8, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026. Deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di completamento dell’investimento, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal GSE, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

DICHIARAZIONI

Dichiarazione criptovalute 2026: novità e rischi

Con l’approssimarsi dei termini per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi (compreso 730) si segnala un tema importante ma spesso sottovalutato dai contribuenti.

Tutti i contribuenti italiani che detengono criptovalute sono tenuti a compilare il quadro RW (modello Redditi persone fisiche) o il quadro W (modello 730), indicando il valore del portafoglio crypto al 31 dicembre dell’anno fiscale.

Non esiste alcuna soglia di esenzione. Anche un solo euro in criptovalute va dichiarato.

L’omessa compilazione del quadro RW (o W) prevede sanzioni che variano tra il 3% e il 15% del valore delle cripto-attività non monitorate. Tale obbligo di monitoraggio sussiste per ogni euro detenuto, poiché non esistono soglie di esenzione. Inoltre, va considerata la sanzione relativa all’imposta sul valore delle cripto-attività, che si calcola nel quadro RW ed è pari al 2 per mille.

A questi oneri vanno aggiunte le sanzioni specifiche previste per chi non avesse dichiarato le plusvalenze realizzate.

 

SOCIETÀ

Gli impatti del recente D.Lgs. n. 47/2026 sulla governance delle società di capitali non quotate

D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47

Il sistema della governance societaria è stato profondamente ridefinito dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 in vigore il 29 aprile 2026. Il D.Lgs. n. 47/2026 introduce infatti una riforma strutturale che aggiorna il codice civile e il Testo Unico della Finanza per modernizzare la gestione delle imprese italiane.

Le nuove norme pongono al centro della governance la progettazione di assetti organizzativi adeguati, rendendo i vertici aziendali direttamente responsabili della prevenzione delle crisi.

Un cambiamento fondamentale riguarda l’organo di controllo, che assume un ruolo dinamico di raccordo tra i vari flussi informativi per monitorare l’efficacia reale dei presidi di rischio.

Per le società quotate, il decreto semplifica l’accesso ai mercati attraverso la revisione delle soglie per l’OPA e l’adozione di regimi agevolati per le PMI. Vengono inoltre introdotte disposizioni specifiche sull’uso dell’intelligenza artificiale e sulla gestione delle minacce informatiche nei processi amministrativi.

 

SOCIETÀ

Diritto annuale Camere di Commercio 2026 più alto del 20%

MIMIT, D.M. 17 marzo 2026

Il MIMIT, con D.M. 17 marzo 2026, ha autorizzato l’incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2026-2028.

L’aumento è finalizzato a garantire il finanziamento di progetti strategici da parte di diverse Camere di Commercio. Sarà applicato dalle 61 Camere di Commercio che ne hanno fatto richiesta: Agrigento, Alessandria-Asti, Aosta, Arezzo-Siena, Bari, Basilicata, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi-Taranto, Cagliari-Oristano, Caltanissetta, Caserta, Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Chieti-Pescara, Como-Lecco, Cosenza, Cremona-Mantova-Pavia, Cuneo, Emilia, Ferrara e Ravenna, Firenze, Foggia, Frosinone-Latina, Genova, Gran Sasso d’Italia, Irpinia-Sannio, Lecce, Marche, Maremma e Tirreno, Messina, Milano Monza Brianza Lodi, Modena, Molise, Monte Rosa, Laghi, Alto Piemonte, Nuoro, Padova, Palermo Enna, Pistoia-Prato, Pordenone-Udine, Reggio Calabria, Rieti-Viterbo, Riviere di Liguria, Roma, Romagna, Salerno, Sassari, Sicilia orientale, Sondrio, Torino, Toscana Nord Ovest, Trapani, Trento, Treviso-Belluno, Umbria, Varese, Venezia Giulia, Venezia Rovigo, Verona, Vicenza.

Le imprese, che avessero già versato il diritto annuale per l’anno 2026 senza la maggiorazione, dovranno effettuare il conguaglio (versando la differenza) entro il termine per l’invio della dichiarazione dei redditi 2025.

Molte della CCIAA interessate avevano già pubblicato la notizia dell’aumento, che restava però subordinato all’autorizzazione da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (autorizzazione ora ottenuta).

 

SOCIETÀ

Passaggio generazionale: la nuda proprietà non basta per l’esenzione fiscale sulle quote di controllo delle S.r.l.

Corte di Cassazione, Ordinanza 19 marzo 2026, n. 6616

La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 6616/2026, è tornata a fare chiarezza sulle condizioni necessarie per beneficiare dell’esenzione dall’imposta di donazione nel trasferimento di quote societarie ai figli. Il principio espresso è netto: non basta trasferire la “maggioranza della proprietà”, ma è necessario che il beneficiario acquisisca il pieno controllo di diritto della società.

L’agevolazione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990 permette di trasferire quote di S.r.l. ai discendenti senza pagare l’imposta di donazione, a patto che i beneficiari acquisiscano o integrino il controllo della società per almeno 5 anni.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, un genitore aveva donato ai figli la nuda proprietà della partecipazione totalitaria (100%) di una S.r.l., riservando però a sé (usufruttuario) il diritto agli utili e, soprattutto, il diritto di voto sulle delibere di distribuzione degli utili.

Secondo i giudici, il trasferimento non è in questo caso idoneo a fruire del bonus fiscale. Il motivo risiede nella definizione di “controllo di diritto” (ex art. 2359 c.c.):

  • per beneficiare dell’esenzione, il beneficiario deve disporre della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
  • se il donante trattiene il potere di decidere sulla destinazione degli utili, il beneficiario non ha un controllo pieno;
  • mancando la possibilità di incidere su una parte essenziale dei poteri riservati all’assemblea, non si configura quel “passaggio di testimone” gestionale che la norma intende agevolare.

La delibera sulla destinazione dell’utile non è un dettaglio secondario perché decidere se distribuire dividendi o accantonare riserve per investimenti futuri incide direttamente sulla struttura finanziaria e sul valore dell’ente. La Corte sottolinea che la scelta di non distribuire utili è legittima solo se supportata da ragioni oggettive e coerenti con l’interesse sociale. Se tale decisione viene assunta sistematicamente e senza giustificazioni valide, può persino configurarsi come un abuso di maggioranza.

Questa recente sentenza conferma che la pianificazione del passaggio generazionale richiede sempre un’analisi tecnica meticolosa.

 

DICHIARAZIONI

L’accesso ai servizi on line dell’Agenzia delle Entrate da parte di “persone di fiducia”

Tutti i contribuenti giuridicamente “capaci” ma in difficoltà o impossibilitati ad utilizzare in autonomia i servizi online dell’Agenzia delle Entrate e/o dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, possono richiedere che una persona di loro fiducia sia abilitata ad operare, nel loro interesse, nell’area riservata di una o di entrambe le Agenzie.

La persona di fiducia abilitata presso l’Agenzia delle Entrate può operare nell’area riservata del contribuente per consultare e gestire pratiche fiscali, inclusi cassetto fiscale, dichiarazione precompilata, fatture elettroniche, dati catastali e invio di documenti.

Ogni persona può designare una sola persona di fiducia. Ogni persona può essere designata, quale persona di fiducia, al massimo da tre persone e disabilitata all’utilizzo dei servizi online nell’interesse di un’altra persona al massimo per tre volte nell’arco dell’anno solare. Quindi una persona di fiducia:

  • può avere al massimo tre abilitazioni attive, a prescindere dalla scadenza delle stesse;
  • dopo la terza disabilitazione (anche se relativa a soggetti diversi) non può più essere nuovamente abilitata per quell’anno solare.

La persona di fiducia agisce al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta (per esempio, non può essere conferita l’abilitazione a un commercialista, nell’ambito del rapporto tra cliente e professionista).

L’istanza è presentata dall’interessato, mediante una specifica funzionalità web oppure compilando e sottoscrivendo il modulo allegato al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2023, n. 332731.

L’interessato può utilizzare una delle seguenti modalità:

  • la funzionalità web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, all’interno della sezione “Il tuo profilo”;
  • inviando la documentazione a una qualunque Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, in allegato a un messaggio PEC (Posta Elettronica Certificata), trasmesso dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure dall’indirizzo di posta elettronica certificata intestato alla persona di fiducia. L’invio del modulo dalla PEC della persona di fiducia deve essere espressamente autorizzato barrando nel modulo l’apposita casella. Gli indirizzi di posta sono disponibili nella pagina “Pec Direzioni Provinciali”. Il modulo può essere sottoscritto con la firma digitale dell’interessato oppure con firma autografa sul modello cartaceo, che può essere scansionato (copia per immagine di documento analogico) e allegato insieme alla copia del documento di identità in corso di validità dell’interessato;
  • presentando presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate il modello firmato in originale ed esibendo il proprio documento di identità;
  • tramite il servizio online di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” del sito dell’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità in essa indicate. In tal caso il modulo cartaceo, compilato e sottoscritto con firma autografa, è esibito a video, insieme al documento di identità in corso di validità dell’interessato. A conclusione dell’appuntamento, l’interessato può sottoscrivere il modulo con firma digitale, inviandolo in allegato a un messaggio PEC o di posta elettronica ordinaria all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate contattato. In alternativa, può inviarne a quest’ultimo la copia per immagine del modello cartaceo esibito a video, corredata della copia del proprio documento di identità in corso di validità.

In alternativa, solo se l’interessato è impossibilitato, a causa di patologie, a presentare la richiesta presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, il modulo può essere presentato dalla persona di fiducia. In questi casi, la persona di fiducia deve necessariamente recarsi presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate e consegnare il modulo a cui vanno allegati una copia del documento di identità in corso di validità dell’interessato e della persona di fiducia, oltre all’attestazione dello stato di impedimento dell’interessato, rilasciata dal suo medico di medicina generale (il medico di famiglia o suoi sostituti). Qualora l’interessato sia ricoverato, anche temporaneamente, presso una struttura sanitaria/residenziale, l’attestazione può essere rilasciata da un medico della struttura stessa, legalmente autorizzato.

L’esito della richiesta è comunicato al richiedente:

  • in tempo reale, quando l’istanza è presentata tramite la funzionalità web disponibile in area riservata;
  • entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, negli altri casi.

Se la documentazione è stata presentata in allegato a un messaggio PEC, l’esito è comunicato con un messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo PEC del mittente.

Nel caso di presentazione della richiesta in ufficio, anche in videochiamata, se la pratica non è trattata in tempo reale, l’esito è comunicato con le modalità concordate con il contribuente (e-mail, sms, contatto telefonico).

L’abilitazione è valida fino al 31 dicembre dell’anno indicato dall’interessato nell’istanza. Tale termine non può, in ogni caso, andare oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’abilitazione è attivata (per esempio, un’abilitazione attivata nel 2026, può essere valida al massimo fino al 31 dicembre 2028). Se non è indicato alcun termine, l’abilitazione scade il 31 dicembre dell’anno in cui è attivata. Le abilitazioni scadute possono essere riattivate con le stesse modalità utilizzate per la prima attivazione.

 

Con modalità analoghe a quelle della richiesta di abilitazione, è possibile richiedere, in qualsiasi momento, la disabilitazione della persona di fiducia. L’istanza di disabilitazione può essere presentata, oltre che dall’interessato, anche dal suo rappresentante legale. In questo caso è necessario allegare la documentazione attestante tale condizione. Inoltre, a tutela dell’interessato, anche qualora lo stesso sia impossibilitato a presentare l’istanza di disabilitazione, la stessa può essere eseguita d’ufficio.

 

ENTI NON PROFIT

Terzo Settore: esenzione dall’imposta di registro solo per ETS già iscritti al RUNTS

Forniti chiarimenti sulla portata dell’art. 82 del Codice del Terzo Settore: niente agevolazione per le modifiche statutarie finalizzate all’iscrizione al RUNTS.

L’esenzione dall’imposta di registro prevista per alcune modifiche statutarie degli enti del Terzo Settore si applica esclusivamente agli enti già iscritti al RUNTS. Restano invece escluse le modifiche adottate da associazioni che intendono iscriversi al Registro.

Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi.

Per quanto riguarda l’esenzione dall’imposta di registro, l’art. 82, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 stabilisce che le modifiche statutarie sono esenti dall’imposta di registro quando sono effettuate per adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. La norma si inserisce nel quadro delle agevolazioni fiscali riconosciute agli enti del Terzo Settore (ETS), con riferimento anche a operazioni straordinarie come fusioni, scissioni e trasformazioni.

Sul punto è intervenuta la circolare 19 febbraio 2026, n. 1/E, che ha precisato l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione.

Per “Terzo Settore” si intende infatti l’insieme degli enti privati:

  • iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
  • privi di scopo di lucro;
  • operanti per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attivi in ambiti di interesse generale attraverso attività volontarie, mutualistiche o di produzione e scambio di beni e servizi.

Alla luce di tali chiarimenti, l’esenzione dall’imposta di registro non si applica alle modifiche statutarie effettuate da enti non ancora iscritti al RUNTS.

In questi casi, infatti, al momento dell’adozione delle modifiche l’ente non ha ancora acquisito la qualifica di ente del Terzo Settore e, di conseguenza, non può beneficiare del regime agevolato previsto dall’art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017.

 

COMUNICAZIONI

Allarme phishing dall’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Avviso 21 aprile 2026

L’Agenzia delle Entrate ha segnalato una nuova campagna di phishing finalizzata a ottenere delle credenziali di accesso dagli utenti.

Il tentativo di truffa avviene tramite una comunicazione ingannevole che viaggia via mail. Nel testo è presente un link che rimanda a una pagina di accesso falsa che imita graficamente l’area riservata dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate. L’obiettivo è convincere l’utente a inserire proprie mail e password per accedere alla propria area riservata. Una volta cliccato su “accedi” tali dati vengono immediatamente acquisiti dai truffatori.

Si raccomanda sempre di prestare massima attenzione qualora si ricevessero mail “anomale”.

 

SOCIETÀ

Whistleblowing: aggiornamenti da ANAC e Assonime

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha aggiornato (delibere n. 478 e n. 479 del 26 novembre 2025) il quadro delle regole in materia di whistleblowing, relative, rispettivamente, alla gestione dei canali interni di segnalazione e alle modalità di presentazione e trattamento delle segnalazioni esterne. Le indicazioni di ANAC sono finalizzate a rendere più efficaci i sistemi di segnalazione, promuovendone una piena integrazione nei modelli organizzativi aziendali e nei presidi di controllo interno.

A supporto degli operatori, Assonime ha predisposto un vademecum operativo che intende offrire una sintesi dei principali adempimenti e delle connesse criticità applicative, proponendo altresì, ove possibile, soluzioni operative desumibili dalle Linee Guida ANAC o già emerse nelle prime prassi, a supporto delle imprese nell’implementazione di sistemi di whistleblowing.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

DICHIARAZIONI

Dichiarazione precompilata 2026: guida alle novità, tra semplificazioni e nuovi limiti fiscali

Il cantiere della riforma fiscale entra nel vivo con la campagna dichiarativa 2026. Tra l’espansione della modalità semplificata, la rimodulazione delle detrazioni per i redditi medio-alti e il nuovo assetto dei bonus edilizi, il rapporto tra contribuente e Fisco si evolve, rendendo sempre più cruciale la consulenza strategica del professionista.

La stagione della dichiarazione dei redditi 2026 (relativa al periodo d’imposta 2025) si è aperta ufficialmente il 30 aprile, data in cui l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili i modelli precompilati per milioni di cittadini, dai lavoratori dipendenti ai pensionati, fino ad una platea sempre più ampia di titolari di partita IVA.

 

Il calendario fiscale 2026

Il cronoprogramma della precompilata segue una scansione precisa. Dopo la pubblicazione del 30 aprile, che permette la sola consultazione dei dati caricati dal sistema (spese mediche, interessi passivi, premi assicurativi, contributi previdenziali), il portale consentirà l’invio effettivo, con o senza modifiche, a partire dal 14 maggio.

Per chi utilizza il modello 730, la scadenza ultima per l’invio è fissata al 30 settembre 2026. Chi invece deve presentare il modello Redditi Persone Fisiche avrà tempo fino al 2 novembre (essendo il 31 ottobre festivo). Resta fondamentale ricordare che l’invio precoce accelera i tempi di rimborso per chi risulta a credito, ma una correzione successiva – possibile tramite l’annullamento dell’invio entro il 22 giugno – richiede estrema attenzione per non perdere i benefici legati alla “dichiarazione blindata”.

 

La “modalità semplificata” si estende

Una delle novità più rilevanti è il consolidamento della modalità semplificata guidata. Non più una griglia rigida di righi e colonne (i classici quadri E, RP, ecc.), ma un percorso a domande che permette di confermare o integrare le informazioni attraverso un linguaggio più colloquiale. Tuttavia, questa “semplicità” grafica non deve trarre in inganno: il contribuente rimane l’unico responsabile della veridicità dei dati inseriti. Sebbene l’Agenzia delle Entrate precarichi una mole imponente di oneri detraibili, l’incompletezza di alcune banche dati (spesso relativa a ristrutturazioni o oneri comunicati in ritardo dai terzi) rende indispensabile un check preventivo con la documentazione cartacea.

 

Riforma IRPEF e tetto alle detrazioni

Il 2026 consolida la struttura dell’IRPEF a tre scaglioni (23%, 35%, 43%), ma introduce un meccanismo di “calmiere” per i redditi più elevati. Per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro, scatta infatti una rimodulazione delle detrazioni fiscali. Il diritto agli sgravi del 19% su molte spese (escluse quelle sanitarie e i mutui agrari) viene ridotto progressivamente al crescere del reddito e in base alla composizione del nucleo familiare. È un passaggio tecnico delicato: senza un’attenta pianificazione fiscale, molti contribuenti potrebbero trovarsi con detrazioni drasticamente ridotte rispetto agli anni passati.

In parallelo, si segnala l’allineamento della “no tax area” a 8.500 euro sia per i dipendenti che per i pensionati, una misura che punta a tutelare i redditi più bassi ma che richiede verifiche puntuali in sede di conguaglio, specialmente per chi ha avuto più rapporti di lavoro nell’arco dell’anno.

 

Familiari a carico e bonus edilizi

Cambia radicalmente la gestione dei figli a carico. Con l’entrata a regime dell’Assegno Unico Universale, le detrazioni in dichiarazione spettano ormai solo per i figli di età compresa tra i 21 e i 30 anni (salvo casi di disabilità). Per i residenti all’estero, inoltre, le regole si sono fatte più stringenti, limitando la possibilità di considerare a carico i familiari non residenti nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo.

Sul fronte casa, il 2026 è l’anno della transizione post-superbonus. Le spese sostenute nel 2025 vedono aliquote ridotte (65% per il superbonus residuo) e una spalmatura obbligatoria in dieci rate annuali. Questa “diluizione” del credito d’imposta è un’arma a doppio taglio: se da un lato riduce l’imposta dovuta per un decennio, dall’altro espone al rischio di “incapienza” fiscale, ovvero alla perdita della detrazione qualora l’imposta lorda annua non sia sufficientemente elevata.

 

ACCERTAMENTO

Definiti i punteggi di affidabilità fiscale a regime per i benefici premiali ISA

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 aprile 2026, n. 123160

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 22 aprile 2026, n. 123160, ha definito a regime i punteggi di affidabilità fiscale per poter utilizzare i benefici previsti dal regime premiale ISA a partire dal periodo d’imposta 2025 (e quindi anche per i periodi successivi, fino ad eventuali nuovi provvedimenti).

In relazione agli ISA del periodo d’imposta 2025 (per i soggetti “solari”), oggetto del modello Redditi 2026, ove il punteggio di affidabilità sia pari almeno a 9, per il periodo d’imposta 2025 oppure come media semplice tra il 2024 e il 2025, è possibile accedere ai seguenti benefici:

  • esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui relativi all’IVA maturati nell’annualità 2026, a 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’IRAP, maturati nel periodo 2025;
  • esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del 2027, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui;
  • esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l’anno d’imposta 2026, per crediti d’importo non superiore a 70.000 euro annui;
  • esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2027, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.

Per i punteggi inferiori a 9, ma almeno pari a 8 per il periodo d’imposta 2025, oppure almeno pari a 8,5 come media semplice tra il 2024 e il 2025, i benefici sopra indicati spettano fino all’importo massimo di 50.000 euro, per i crediti IVA, e fino a 20.000 euro, per crediti relativi alle imposte dirette e IRAP.

Inoltre:

  • qualora il risultato ISA sia pari almeno a 9 (per il 2025, o come media semplice tra il 2024 e il 2025), il contribuente può accedere anche ai seguenti benefici del regime premiale:
    • esclusione dalla disciplina delle società non operative (“di comodo”);
    • esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo con riferimento al 2025, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato;
  • qualora il risultato ISA sia pari almeno a 8,5 per il 2025, oppure a 9 come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2024 e il 2025, il contribuente può beneficiare per il 2025 dell’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  • qualora il risultato ISA sia pari a 8 per il periodo d’imposta 2025, si riducono di un anno i termini di accertamento con riferimento ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

I soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, per il biennio di adesione, applicano tutti i benefici premiali a prescindere dal punteggio ISA.

Un risultato ISA minore o uguale a 6 potrà essere utilizzato per la definizione delle strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 1 giugno 2026 Liquidazioni periodiche IVA – LIPE Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al I trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematico

Approfondisci

Newsletter Aprile 2026:

IN BREVE
  • I requisiti per accedere all’IRES premiale
  • Quando gli amministratori di s.r.l. senza dipendenti devono iscriversi all’INAIL
  • La Legge annuale sulle PMI in Gazzetta Ufficiale
  • Decreto Fiscale 2026 in Gazzetta Ufficiale: tutte le novità per imprese e professionisti
  • Al via il bonus per investimenti in incubatori e acceleratori di start-up
  • Errori formali nella compilazione del quadro RU: effetti e soluzioni
  • Recupero ICI Enti non commerciali
  • Prodotti agroalimentari: obbligo del codice CUN in fattura elettronica
  • Regime impatriati, accesso confermato anche con datore estero e smart working: imponibile ridotto per chi ha figli
APPROFONDIMENTI
  • L’IRES premiale per i redditi 2025
  • Amministratori di S.r.l. senza dipendenti e iscrizione all’INAIL
PRINCIPALI SCADENZE

 

 

IN BREVE

 

IRES

I requisiti per accedere all’IRES premiale

La nuova IRES premiale (definita dall’art. 1, commi 436-444, della Legge n. 207/2024 e attuata dal D.M. 8 agosto 2025) consiste in una riduzione dell’aliquota ordinaria, che scende dal 24% al 20% per il solo periodo d’imposta 2025.

Non si tratta però di un automatismo generalizzato; l’accesso a questo sconto di quattro punti percentuali è subordinato al rispetto di una serie di requisiti stringenti che toccano tre ambiti fondamentali della vita aziendale:

  1. la gestione degli utili;
  2. gli investimenti in innovazione;
  3. il potenziamento dell’organico.

Vedi l’Aprofondimento

 

SOCIETÀ

Quando gli amministratori di s.r.l. senza dipendenti devono iscriversi all’INAIL

La figura dell’amministratore di s.r.l. priva di dipendenti genera spesso dubbi interpretativi circa la necessità di attivare una posizione assicurativa INAIL. Contrariamente a quanto si possa pensare, l’iscrizione non è un automatismo legato alla carica, ma una conseguenza della natura del rischio a cui il soggetto è effettivamente esposto durante la sua attività.

Vedi l’Approfondimento

 

SOCIETÀ

La Legge annuale sulle PMI in Gazzetta Ufficiale

Legge 11 marzo 2026, n. 34

È approdata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026 la Legge annuale sulle piccole e medie imprese (Legge n. 34/2026). Il provvedimento, che punta a dare una spinta strutturale alla competitività del sistema produttivo italiano attraverso l’aggregazione, entrerà ufficialmente in vigore il prossimo 7 aprile.

Tra le misure di maggior rilievo fiscale contenute nel Capo I, spicca la reintroduzione del regime di sospensione d’imposta per le reti d’impresa.

L’art. 1 della legge stabilisce che, per il triennio che va dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 fino a quello in corso al 31 dicembre 2028, una quota degli utili d’esercizio non concorrerà alla formazione del reddito imponibile. L’agevolazione è rivolta alle imprese che hanno sottoscritto o aderito a un contratto di rete (ai sensi del D.L. n. 5/2009) e che destinano tali utili al fondo patrimoniale comune o a un patrimonio destinato all’affare.

L’obiettivo è duplice: da un lato incentivare la patrimonializzazione delle reti, dall’altro orientare la liquidità verso investimenti produttivi condivisi che accrescano la capacità innovativa delle PMI.

La detassazione non è incondizionata. Per rendere effettivo il beneficio, le imprese devono rispettare un iter preciso:

  1. accantonamento a riserva: gli utili devono essere accantonati in una specifica riserva di bilancio;
  2. impiego temporale: le somme devono essere integralmente utilizzate entro l’esercizio successivo per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete;
  3. asseverazione preventiva: novità fondamentale è l’obbligo di far asseverare il programma di rete preventivamente. Tale compito spetta a organismi rappresentativi dell’associazionismo imprenditoriale o, in via sussidiaria, a organismi pubblici individuati dal Ministero. L’asseverazione certifica la congruità degli investimenti rispetto agli obiettivi di crescita della rete.

Il beneficio fiscale opera entro un tetto massimo di 1 milione di euro annui per ciascuna impresa aderente. Restano però esclusi dal regime i contratti di rete che abbiano acquisito la soggettività giuridica.

Il legislatore ha previsto un severo regime di monitoraggio: l’Agenzia delle Entrate, avvalendosi dei poteri di accertamento del D.P.R. n. 600/1973 e collaborando con gli organismi di asseverazione, vigilerà sulla reale attuazione degli investimenti. Se la riserva viene utilizzata per scopi diversi (fatta salva la copertura delle perdite) o se l’impresa recede dal contratto di rete, l’agevolazione decade con conseguente recupero d’imposta.

Sul piano operativo, l’incentivo è fruibile esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi. Un dettaglio tecnico non trascurabile riguarda il calcolo degli acconti: per evitare un eccessivo alleggerimento del gettito corrente, la legge prevede che gli acconti per i periodi d’imposta successivi debbano essere calcolati senza tener conto del beneficio (criterio della “imposta storica” virtuale).

La misura è finanziata con un plafond complessivo di 15 milioni di euro annui per il triennio 2027-2029. Le modalità attuative definitive saranno delineate da un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, atteso entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, che definirà anche i requisiti specifici per gli organismi chiamati a rilasciare le asseverazioni.

 

IMPRESE, PROFESSIONISTI

Decreto Fiscale 2026 in Gazzetta Ufficiale: tutte le novità per imprese e professionisti

D.L. 27 marzo 2026, n. 38

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026, il nuovo Decreto Fiscale (D.L. n. 38/2026) entra ufficialmente nel vivo, delineando un pacchetto di interventi di “chirurgia fiscale” mirati a correggere la rotta della Legge di Bilancio e a fornire ossigeno al sistema produttivo.

 

Investimenti: un bonus del 35% e l’addio al “solo Made in EU”

La misura di maggior impatto per il tessuto imprenditoriale è senza dubbio il nuovo credito d’imposta del 35%. Il contributo è destinato alle aziende che hanno già presentato comunicazioni per investimenti, configurandosi come un premio alla progettualità già avviata.

Ma la partita non è ancora chiusa: il Governo ha annunciato l’avvio immediato di un tavolo di confronto con le categorie produttive. L’obiettivo è ambizioso: individuare risorse aggiuntive durante l’iter di conversione parlamentare, stabilendo una gerarchia di priorità che possa massimizzare l’effetto moltiplicatore della misura.

Parallelamente, si registra una svolta storica sul fronte dei beni strumentali. Viene soppresso il vincolo che limitava la maggiorazione dell’ammortamento ai soli beni prodotti in UE o nello Spazio Economico Europeo (SEE). Una mossa che apre le porte alle tecnologie globali (USA e mercati asiatici in primis), necessaria per non penalizzare le imprese italiane in una fase di forte evoluzione tecnologica.

 

Il ritorno della PEX e il restyling dei dividendi

Il decreto segna il ritorno al passato, in senso positivo, per quanto riguarda la tassazione dei flussi finanziari societari. Viene infatti ripristinato il regime di esclusione dei dividendi nella misura del 95% per le società di capitali, unitamente alla Participation Exemption (PEX).

Questa “controriforma” rispetto ai limiti ipotizzati nelle scorse settimane mira a stabilizzare il quadro normativo per le holding e per le operazioni di dismissione di partecipazioni, riducendo il rischio di doppia imposizione economica e favorendo il reinvestimento degli utili.

 

I “rinvii tecnici”: Dogane e commissioni

Non mancano i differimenti strategici, figli della necessità di adeguare le infrastrutture informatiche dello Stato:

  • tassa sui pacchi extra-UE: il contributo sulle spedizioni di valore inferiore a 150 euro è slittato al 1° luglio 2026. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha infatti richiesto più tempo per completare il restyling dei sistemi di tracciamento;
  • ritenuta sulle provvigioni: per agenzie di viaggio e intermediari, l’applicazione della ritenuta è posticipata al 1° maggio 2026, concedendo due mesi extra per l’aggiornamento dei software gestionali;
  • IVA sulle permute: il nuovo regime IVA per le operazioni permutative (basato sul costo e non più sul valore normale) si applicherà solo ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026.

 

Aumenta il bollo sui conti correnti

A fronte di tanti incentivi, il decreto introduce una misura di copertura che non tarderà a far discutere: l’imposta di bollo sui conti correnti e sui rendiconti per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società e professionisti strutturati) sale da 100 a 118 euro. Un rincaro che, sebbene contenuto nel singolo importo, graverà sulla liquidità aziendale in modo diffuso.

 

Sport, lavoro e sociale

Il D.L. n. 38/2026 tocca anche ambiti trasversali di grande rilievo:

  • atleti dilettanti: fissata una soglia di esenzione fino a 300 euro per i premi erogati entro fine 2026;
  • lavoratori impatriati: il nuovo regime fiscale per chi trasferisce la residenza in Italia viene aggiornato, con applicazione dal periodo d’imposta 2027;
  • avviamento negativo (badwill): per i soggetti IAS/IFRS, la differenza negativa in caso di cessione d’azienda concorrerà al reddito in 5 quote costanti (retroattivo dal 2024);
  • sociale: confermati 1,6 milioni di euro per la Carta Europea della Disabilità nel 2026, garantendo la continuità di un servizio essenziale.

 

INCENTIVI

Al via il bonus per investimenti in incubatori e acceleratori di start-up

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.Dirett. 16 marzo 2025

ll decreto del 26 maggio 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, contiene le disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta riconosciuto agli incubatori e agli acceleratori certificati per gli investimenti effettuati in una o più start-up innovative. L’agevolazione è stata introdotta dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (legge n. 193/2024), che ha disegnato un nuovo corpo di norme sulle start-up e PMI innovative, idonee, in generale, a favorire l’accesso a finanziamenti e incentivi fiscali.

Il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 16 marzo ha definito le modalità e i termini per la presentazione delle richieste.

Le richieste di accesso al credito d’imposta riservato agli incubatori e agli acceleratori certificati che investono nel capitale di start‑up innovative potranno essere inviate dalle ore 10 del 30 marzo e fino all’esaurimento delle risorse stanziate (pari a 1,8 milioni di euro per anno). La domanda dovrà essere trasmessa all’indirizzo Pec creditoimpostaincubatori@postacert.invitalia.it, compilando l’apposito modulo elettronico firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’incubatore o acceleratore interessato. Nella domanda dovranno essere indicati, tra l’altro, il tipo di investimento che si intende realizzare e l’entità del credito richiesto.

Possono richiedere l’agevolazione gli incubatori e acceleratori certificati (art. 25, comma 5, del D.L. n. 179/2012) regolarmente attivi e iscritti al Registro delle imprese. Sono escluse dal beneficio le imprese in difficoltà, in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria, così come i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione europea, fuori anche i destinatari di sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e che si trovano in condizioni ostative alla concessione di agevolazioni pubbliche.

Per avere informazioni sull’accesso al credito o in merito all’istruttoria delle domande è possibile scrivere all’indirizzo mail creditoimpostaincubatori@postacert.invitalia.it.

 

DICHIARAZIONI

Errori formali nella compilazione del quadro RU: effetti e soluzioni

L’Agenzia delle Entrate sta inviando in queste settimane avvisi bonari per anomalie nei crediti indicati nel quadro RU. Le anomalie sono spesso dovute a disallineamenti, emersi dai controlli automatizzati, tra l’utilizzo in compensazione (F24) e l’indicazione in dichiarazione (quadro RU).

Ricordiamo che qualora il contribuente sia in grado di dimostrare l’effettiva spettanza del credito d’imposta e la contestuale ricorrenza di tutti i presupposti soggettivi e oggettivi richiesti, il diritto al beneficio non può ritenersi compromesso per la sua errata indicazione nel modello redditi (e nemmeno per la sua mancata esposizione in dichiarazione).

L’errata o omessa indicazione del credito nel quadro RU viene considerata irregolarità formale senza alcun effetto decadenziale.

La regolarizzazione può avvenire tramite:

  • dichiarazione integrativa che corregge il “disallineamento”;
  • richiesta di sgravio all’Agenzia delle Entrate, anche mediante i canali telematici dedicati, quale CIVIS.

 

TRIBUTI LOCALI

Recupero ICI Enti non commerciali

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 24 marzo 2026, n. 12/E

Con la risoluzione n. 12/E del 24 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 e il modello F24 “Enti pubblici”, delle somme dovute per il recupero dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) ai sensi dell’art. 16-bis del D.L. n. 131/2024. La misura si inserisce nel quadro delle disposizioni volte al recupero degli aiuti di Stato connessi alle esenzioni ICI riconosciute agli enti non commerciali, in attuazione delle decisioni europee in materia.

I soggetti interessati sono tenuti a presentare, entro il 31 marzo 2026, apposita dichiarazione in via telematica per il recupero dell’ICI relativa agli anni dal 2006 al 2011 e ad effettuare il versamento entro i 30 giorni successivi. Gli importi devono essere corrisposti ai Comuni nel cui territorio sono ubicati gli immobili, al netto di quanto eventualmente già versato per gli stessi periodi. Le somme oggetto del recupero, comprensive degli interessi, se superiori a 100.000 euro possono essere rateizzate in 4 quote trimestrali di pari importo.

 

IVA

Prodotti agroalimentari: obbligo del codice CUN in fattura elettronica

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 18 marzo 2026, n. 93628

Con il provvedimento del 18 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole per la compilazione delle fatture relative ai prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni Uniche Nazionali (CUN), in attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 7-bis, del D.L. n. 63/2024, introdotte dalla legge n. 182/2025. La finalità della misura è quella di rafforzare la trasparenza dei prezzi delle principali filiere agricole e agroalimentari.

Il provvedimento, in particolare, definisce i campi del tracciato XML della fattura che devono essere compilati e le relative modalità di compilazione, ed individua i dati (codice prodotto, unità di misura, quantità e prezzo totale) che devono essere trasmessi alla segreteria tecnica di ciascuna Commissione.

La trasmissione delle informazioni avverrà per il tramite di B.M.T.I. S.c.p.A., con cadenza settimanale, utilizzando la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

Per ciascun prodotto oggetto di transazione per il quale è attiva una delle Commissioni uniche nazionali, le fatture elettroniche dovranno riportare un codice identificativo specifico (codice CUN).

Il codice CUN:

  • deve essere individuato tra quelli presenti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
  • va indicato all’interno del tracciato XML nel blocco “AltriDatiGestionali”;
  • richiede la valorizzazione dei seguenti campi:
    • “TipoDato” con la dicitura “CUN”;
    • “RiferimentoTesto” con il codice CUN del prodotto.

 

AGEVOLAZIONI

Regime impatriati, accesso confermato anche con datore estero e smart working: imponibile ridotto per chi ha figli

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 20 marzo 2026, n. 82

Via libera al regime anche con datore estero e smart working, con imponibile ridotto al 40% per i lavoratori con figli minori.

Con la risposta a interpello n. 82 del 20 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione del nuovo regime agevolativo per lavoratori impatriati, disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023.

L’Istante ha chiesto se la continuità del rapporto con il datore di lavoro estero e lo svolgimento dell’attività da remoto dall’Italia possano precludere l’accesso al regime, nonché se, in presenza di tre figli minori già residenti in Italia, possa beneficiare della maggiore agevolazione con imponibile ridotto al 40%.

Nel proprio intervento l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la continuità del rapporto di lavoro con il datore estero non costituisce causa ostativa all’accesso al regime, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa, tra cui lo svolgimento prevalente dell’attività lavorativa nel territorio italiano.

Inoltre, è stato precisato che, in presenza di figli minori residenti in Italia durante il periodo di fruizione del beneficio, i redditi prodotti nel territorio dello Stato concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta del 40%, anche se i figli sono rientrati in Italia in un momento antecedente rispetto al trasferimento del lavoratore.

Pertanto, il contribuente potrà accedere al nuovo regime degli impatriati a partire dal 2026 e per i successivi quattro periodi d’imposta, beneficiando, al ricorrere delle condizioni, della maggiore agevolazione prevista per i lavoratori con figli minori.

 

 

APPROFONDIMENTI

IRES

L’IRES premiale per i redditi 2025

La nuova IRES premiale (definita dall’art. 1, commi 436-444, della Legge n. 207/2024 e attuata dal D.M. 8 agosto 2025) consiste in una riduzione dell’aliquota ordinaria, che scende dal 24% al 20% per il solo periodo d’imposta 2025.

Non si tratta però di un automatismo generalizzato; l’accesso a questo sconto di quattro punti percentuali è subordinato al rispetto di una serie di requisiti stringenti che toccano tre ambiti fondamentali della vita aziendale:

  1. la gestione degli utili;
  2. gli investimenti in innovazione;
  3. il potenziamento dell’organico.

L’agevolazione si rivolge alla vasta platea dei soggetti passivi IRES indicati nell’art. 73 del TUIR, includendo dunque le società di capitali, le società cooperative e gli enti commerciali residenti, oltre alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Sono invece espressamente escluse le imprese in liquidazione o soggette a procedure concorsuali, così come quelle che operano in regimi forfetari o che adottano la contabilità semplificata.

Per accedere al beneficio, la prima condizione riguarda la destinazione dell’utile d’esercizio relativo al 2024: almeno l’80% di tale importo deve essere accantonato in un’apposita riserva di patrimonio netto. Questo vincolo di non distribuibilità deve essere mantenuto per almeno due anni, pena la decadenza dall’agevolazione.

Al vincolo patrimoniale si aggiunge quello legato agli investimenti; l’impresa è chiamata a realizzare nel corso del 2025 acquisti di beni strumentali riconducibili ai piani transizione 4.0 o transizione 5.0. La soglia minima di investimento è calcolata in modo rigoroso: deve essere pari al valore più alto tra il 30% dell’utile accantonato nel 2024, il 24% dell’utile prodotto nel 2023 o, in ogni caso, un importo non inferiore a 20.000 euro.

Il terzo pilastro della IRES premiale è rappresentato dall’incremento occupazionale. La normativa richiede che nel 2025 si verifichi un aumento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato pari ad almeno l’1% rispetto alla media del 2024, con un incremento minimo di almeno un’unità. Non basta però assumere: è necessario mantenere i livelli occupazionali complessivi (espressi in ULA, unità lavorative annue) non inferiori alla media del triennio precedente. Un ulteriore paletto riguarda il ricorso agli ammortizzatori sociali; l’impresa non deve aver beneficiato della cassa integrazione guadagni negli anni 2024 e 2025, salvo casi eccezionali legati a eventi transitori e non imputabili all’azienda.

L’IRES premiale è un beneficio cumulabile con altre misure di favore. L’azienda può infatti sommare il risparmio dell’aliquota ridotta con la superdeduzione del 120% o 130% sui costi del personale neoassunto, oltre ai crediti d’imposta per gli investimenti tecnologici.

Se i vantaggi economici sono evidenti, non bisogna sottovalutare la complessità tecnica legata al monitoraggio dei requisiti e al rischio di decadenza. L’IRES premiale rappresenta infatti un’opportunità straordinaria, ma estremamente articolata. La sua applicazione non può essere lasciata all’improvvisazione ed è fondamentale che ogni imprenditore interessato approfondisca questi aspetti con il proprio commercialista, per trasformare una norma complessa in un reale vantaggio competitivo per la propria attività.

 

SOCIETÀ

Amministratori di s.r.l. senza dipendenti e iscrizione all’INAIL

La figura dell’amministratore di s.r.l. priva di dipendenti genera spesso dubbi interpretativi circa la necessità di attivare una posizione assicurativa INAIL. Contrariamente a quanto si possa pensare, l’iscrizione non è un automatismo legato alla carica, ma una conseguenza della natura del rischio a cui il soggetto è effettivamente esposto durante la sua attività.

L’amministratore deve essere assicurato solo se svolge un’attività che rientra tra quelle “protette”. Questo accade quando l’amministratore non si limita ad atti puramente gestionali (firmare documenti, partecipare a decisioni strategiche), ma esegue prestazioni d’opera manuale o tecnico-operativa.

L’obbligo scatta in particolare quando l’amministratore:

  • utilizza macchinari o attrezzature in modo non occasionale;
  • guida veicoli per conto della società (rischio strada);
  • usa il computer (macchina elettrica) in maniera continuativa o sistematica.

L’uso del computer è il punto di maggiore attrito durante le verifiche ispettive. La giurisprudenza e la prassi INAIL chiariscono che:

  • l’uso sporadico del PC per consultare l’estratto conto bancario o rispondere a email istituzionali è considerato “meramente occasionale” e non genera obbligo assicurativo;
  • se l’amministratore gestisce personalmente la contabilità, redige progetti tecnici con software specifici o trascorre diverse ore al giorno davanti al terminale, il rischio infortunistico si configura invece pienamente, rendendo necessaria l’apertura della PAT (Posizione Assicurativa Territoriale).

Un distinguo fondamentale riguarda poi la natura della società:

  • per la s.r.l. artigiana vige un regime di maggior rigore. Il socio-amministratore che partecipa attivamente al lavoro è sempre soggetto all’obbligo INAIL, in quanto la sua opera è elemento essenziale della natura artigiana dell’impresa;
  • per le s.r.l. di servizi o immobiliari, se l’amministratore delega l’operatività a terzi e svolge solo compiti intellettuali di alta amministrazione, l’esenzione è la regola.

Per gli amministratori che rientrano nell’obbligo, il premio si calcola sulla base di retribuzioni convenzionali che vengono aggiornate annualmente dall’INAIL.

La voce di rischio più comune per le attività d’ufficio è la 0722, ma è fondamentale che la descrizione dell’attività nella denuncia d’esercizio corrisponda esattamente alle mansioni svolte per evitare contestazioni in caso di infortunio.

Concludendo dunque, la valutazione deve essere effettuata caso per caso, analizzando il “diario quotidiano” dell’amministratore. In un contesto di controlli sempre più digitalizzati, è opportuno che la scelta di non assicurare l’amministratore sia supportata da una documentazione interna che ne attesti l’attività puramente intellettuale.

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Giovedì 30 aprile 2026 Dichiarazione IVA Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2026 relativa l’anno d’imposta 2025. Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA Telematica
Giovedì 30 aprile 2026 Istanza modello IVA TR Presentazione dell’istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito IVA relativo al primo trimestre. Contribuenti IVA che hanno realizzato nel corso del primo trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi Telematica

 

Approfondisci

Newsletter Marzo 2026:

 

IN BREVE
  • Rottamazione-quinquies 2026: la nuova definizione agevolata
  • Certificazione Unica 2026: la gestione della tripla scadenza per i sostituti d’imposta
  • Entro il 16 marzo 2026 la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)
  • Collegamento tra POS e registratori di cassa: la guida per gli esercenti
  • Collegamento POS e registratori telematici: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per bowling, sale giochi e bar
  • Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2026 dei libri sociali
  • Startup innovative e detrazioni fiscali 2026: il nodo dei 100.000 euro
  • Trattamento IVA dell’attività di osteopata, chiropratico, chinesiologo e massoterapista
  • Rating di legalità: dal 16 marzo 2026 in vigore il nuovo Regolamento
  • Novità Terzo Settore 2026: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
  • Impatriati e ricercatori: l’Agenzia chiarisce le regole per l’estensione delle agevolazioni
APPROFONDIMENTI
  • Le procedure per il collegamento tra Pos e registratori di cassa
  • Le agevolazioni per gli investimenti in startup innovative
PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

IN BREVE

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Rottamazione-quinquies 2026: la nuova definizione agevolata

La rottamazione-quinquies, una delle misure più attese della legge di Bilancio 2026, punta a favorire la riscossione dei crediti erariali e previdenziali, offrendo la possibilità di estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione senza corrispondere sanzioni, interessi di mora e aggio. Tuttavia, il legislatore ha scelto questa volta la strada della selettività.

Questa quinta edizione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali si presenta infatti con una struttura sensibilmente diversa rispetto alle precedenti edizioni, richiedendo un’analisi attenta da parte di professionisti e contribuenti.

A differenza della “quater”, la rottamazione-quinquies non è una misura “omnibus”. Il campo d’azione è delimitato dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Ma la vera restrizione riguarda la natura del debito.

Ai sensi dell’art. 1, comma 82, della Legge n. 199/2025, possono essere definiti solo:

  • carichi erariali: derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (comunicazioni di irregolarità o “avvisi bonari” ex artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 e artt. 54-bis e 54-ter, D.P.R. n. 633/1972);
  • contributi previdenziali INPS: solo se derivanti dall’omesso versamento di somme regolarmente dichiarate dal contribuente;
  • sanzioni amministrative: in particolare quelle per violazioni del Codice della strada.

Sono esclusi:

  • avvisi di accertamento o contestazione;
  • atti di recupero di crediti d’imposta;
  • debiti INAIL (sia per accertamento che per premi annuali);
  • Casse di Previdenza Privata e tributi locali (IMU, TARI, bollo auto), a meno che l’ente locale non deliberi diversamente (facoltà ammessa ma non automatica);
  • avvisi di liquidazione dell’imposta di registro su atti giudiziari o locazioni.

La rottamazione-quinquies non è accessibile a chi è in regola con i pagamenti della rottamazione-quater al 30 settembre 2025, ma chi è decaduto (o ha debiti nuovi) può accedere al nuovo piano, decisamente più lungo e flessibile.

Il vero “punto di forza” della quinquies è la dilazione. Il debito residuo può essere ripartito in un massimo di 54 rate bimestrali, con un orizzonte temporale che si estende fino al 2035.

L’istanza di adesione deve essere inviata telematicamente entro il 30 aprile 2026.

 

Rata Scadenza Note
Prima rata / Unica soluzione 31 luglio 2026 Senza interessi
Seconda rata 30 settembre 2026  
Terza rata 30 novembre 2026  

 

Dal 1° agosto 2026, sulle rate successive alla prima, si applicherà un tasso di interesse annuo del 3%. Le scadenze dal 2027 in poi seguiranno una cadenza fissa bimestrale (gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre).

Un’importante novità riguarda la tolleranza sui pagamenti. Mentre nella quater la perdita dei benefici scattava dopo soli 5 giorni di ritardo anche per una sola rata, nella rottamazione-quinquies la decadenza si verifica solo in caso di:

  1. mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive;
  2. mancato pagamento dell’ultima rata del piano.

Questo margine di errore offre una maggiore serenità finanziaria alle imprese e alle famiglie, evitando che un intoppo momentaneo vanifichi l’intera procedura agevolativa.

 

DICHIARAZIONI

Certificazione Unica 2026: la gestione della tripla scadenza per i sostituti d’imposta

Il primo appuntamento è fissato al 16 marzo, termine entro il quale devono essere trasmesse le certificazioni riguardanti i redditi di lavoro dipendente, quelli di lavoro autonomo non abituale, i redditi diversi e le locazioni brevi. Questa data coincide anche con il termine ultimo per la consegna del modello sintetico al percipiente, un obbligo che rimane fermo per tutte le categorie, indipendentemente dalla successiva scadenza per l’invio al Fisco.

Il calendario prosegue con la nuova scadenza del 30 aprile, dedicata esclusivamente alle certificazioni che contengono redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni abituali, nonché le provvigioni per agenti e rappresentanti di commercio. Tale slittamento è funzionale alla disponibilità della dichiarazione precompilata, che dal 2026 sarà resa accessibile telematicamente entro il 20 maggio.

Infine, il cerchio si chiude il 31 ottobre, termine ultimo per l’invio delle certificazioni relative ai redditi esenti o a quelli che non possono essere dichiarati tramite il modello precompilato.

 

DICHIARAZIONI

Entro il 16 marzo 2026 la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, entro il 16 marzo 2026, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES), residenti e non residenti, corrisposti nell’anno di imposta precedente.

La Cupe viene rilasciata da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a., rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.a. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli S.p.a., società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

 

ADEMPIMENTI

Collegamento tra POS e registratori di cassa: la guida per gli esercenti

Agenzia delle Entrate, Guida “Il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (POS-RT)”

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato un vademecum operativo che delinea le procedure per l’integrazione tra sistemi di pagamento elettronico e strumenti di memorizzazione dei corrispettivi. Una transizione che promette semplificazione, ma che richiede un’attenta analisi tecnica e fiscale.

Nel complesso percorso di digitalizzazione del Fisco italiano, un nuovo tassello si aggiunge al mosaico della compliance per le attività commerciali. Al centro dell’attenzione c’è il collegamento tra registratori e POS online, un’integrazione che non rappresenta solo un’evoluzione tecnologica, ma un vero e proprio cambio di paradigma nella gestione quotidiana del punto vendita.

L’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione finanziaria è duplice: da un lato, semplificare gli adempimenti a carico dell’esercente; dall’altro, garantire una tracciabilità dei flussi sempre più puntuale, riducendo drasticamente il rischio di errori manuali e discrepanze tra transazioni effettive e documenti commerciali emessi.

Vedi l’Approfondimento

 

ADEMPIMENTI

Collegamento POS e registratori telematici: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per bowling, sale giochi e bar

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 20 febbraio 2026, n. 44

Chiariti gli obblighi di collegamento tra POS e registratori telematici per le attività miste: niente vincoli per bowling con biglietteria SIAE e sale giochi, obbligo pieno per bar e ristorazione.

Con risposta n. 44 del 20 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ai quesiti posti da una società che si occupa della gestione di centri bowling ricreativi in merito alle regole per l’abbinamento tra strumenti di pagamento elettronico e RT, previsto dalla Legge di Bilancio 2025.

Il caso riguarda un operatore attivo in attività di bowling (con biglietteria SIAE), sala giochi, carambole e ping pong, oltre a bar e ristorante, che ha chiesto chiarimenti sugli obblighi di collegamento tra POS e strumenti di certificazione dei corrispettivi dal 1° gennaio 2026.

Nel merito, l’Agenzia analizza separatamente le diverse attività esercitate.

Per il bowling, i cui corrispettivi sono certificati tramite titoli di accesso emessi con biglietteria automatizzata e già trasmessi alla Società Italiana degli Autori ed Editori, non sussiste l’obbligo di collegamento tra POS e registratore telematico.

Analoga conclusione per sala giochi, carambole e ping pong, attività escluse dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi: nessun vincolo di censimento o collegamento del POS.

Diversamente, per bar e ristorazione, soggetti all’obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi, il collegamento tra POS e registratore telematico diventa obbligatorio, secondo le modalità fissate dal provvedimento del 31 ottobre 2025. Il protocollo “Scambio Importo” resta facoltativo.

Infine, relativamente alla possibilità di utilizzo di un unico POS per incassare i corrispettivi provenienti da più attività, l’Agenzia precisa che è ammesso l’uso di un unico POS per più attività, purché sia rispettato l’obbligo di collegamento per quelle soggette a certificazione, e sono utilizzabili anche dispositivi portatili (es. tramite smartphone), a condizione che siano censiti e associati come previsto dalla norma.

 

SOCIETÀ

Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2026 dei libri sociali

Entro il 16 marzo

  • le società di capitali,
  • le società consortili,
  • le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
  • gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):

  • le società di persone,
  • le società cooperative,
  • le società di mutua assicurazione,
  • gli enti non commerciali,
  • le società di capitali sportive dilettantistiche.

La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2026 sarà di:

  • 309,87 euro per la generalità delle società;
  • 516,46 euro per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2026 superiore a 516.456,90 euro.

Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2026.

Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice tributo 7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali).

L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

 

SOCIETÀ

Startup innovative e detrazioni fiscali 2026: il nodo dei 100.000 euro

A fine ottobre 2025, durante un question time parlamentare, il Ministero dell’Economia ha sciolto un dubbio che lasciava perplessi molti investitori e professionisti del settore.

La questione riguarda il coordinamento tra due diversi meccanismi di agevolazione previsti dalla normativa italiana per chi decide di puntare sul capitale di rischio delle imprese innovative: detrazione IRPEF 30% o 65%.

Vedi l’Approfondimento

 

IVA

Trattamento IVA dell’attività di osteopata, chiropratico, chinesiologo e massoterapista

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 24 febbraio 2026, n. 9/E

L’Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della risoluzione n. 9/E del 24 febbraio 2026, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale e alle modalità di certificazione dei corrispettivi per alcune categorie di operatori che gravitano nell’ambito del benessere e della salute.

Il documento affronta in modo sistematico le posizioni di osteopati, chiropratici, chinesiologi e massaggiatori capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, comunemente noti come massoterapisti. Al centro della questione risiede l’applicabilità del regime di esenzione IVA previsto per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione, condizionato dalla sussistenza di rigorosi requisiti soggettivi e oggettivi.

Perché una prestazione possa beneficiare dell’esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, del D.P.R. n. 633/1972, è necessaria la compresenza di due fattori:

  1. la natura sanitaria dell’attività rivolta alla persona e
  2. il fatto che chi la esegue appartenga alle professioni sanitarie o alle arti ausiliarie soggette a vigilanza.

La risoluzione richiama un parere del Ministero della Salute di novembre 2025 per definire lo stato attuale di queste figure professionali, evidenziando come la semplice intenzione legislativa di inquadrare una professione nel comparto sanitario non sia sufficiente a garantirne l’immediato beneficio fiscale.

Nonostante la legge n. 3/2018 abbia formalmente individuato l’osteopata e il chiropratico come professioni sanitarie, l’iter normativo per la loro piena istituzione non è ancora giunto a compimento. L’Agenzia sottolinea che mancano ancora gli accordi definitivi in sede di Conferenza Stato-Regioni per stabilire i criteri di valutazione dell’esperienza professionale e il riconoscimento dei titoli equipollenti. Senza il completamento di questi passaggi e l’istituzione dei relativi albi professionali, lo Stato non può garantire quel livello qualitativo minimo e quel controllo delle qualifiche richiesti dalle direttive unionali per concedere l’esenzione d’imposta. Di conseguenza, le prestazioni rese da osteopati e chiropratici restano allo stato attuale soggette a IVA con aliquota ordinaria.

Per quanto riguarda il chinesiologo, il parere ministeriale è ancora più netto: tale figura non è riconosciuta come professione sanitaria, poiché la sua attività è finalizzata esclusivamente alla promozione del benessere e al mantenimento dello stato di salute attraverso l’attività fisica. Non sovrapponendosi a competenze sanitarie regolate, il chinesiologo deve applicare l’IVA in misura ordinaria su tutte le proprie prestazioni.

Discorso opposto vale per il massaggiatore capo bagnino (MCB): questa figura è esplicitamente menzionata dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie come arte ausiliaria delle professioni sanitarie soggetta a vigilanza. L’Agenzia conferma quindi che il massoterapista può beneficiare dell’esenzione IVA, a condizione che sia in possesso di un titolo idoneo e che operi sotto la supervisione di un professionista sanitario, data la mancanza di autonomia professionale propria di questa categoria.

Le differenze nel trattamento d’imposta si riflettono inevitabilmente sugli obblighi di fatturazione:

  • per gli osteopati, i chiropratici e i chinesiologi, non essendo le loro prestazioni configurabili come sanitarie ai fini fiscali, vige l’obbligo di emettere la fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio. Tali spese, inoltre, non sono attualmente ammesse tra quelle detraibili documentabili attraverso il Sistema Tessera Sanitaria;
  • per il massoterapista, invece, la situazione è speculare: poiché le sue prestazioni sono detraibili come spese sanitarie, sussiste l’obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Questo comporta un divieto specifico; i soggetti che inviano dati al Sistema TS non possono, per le medesime operazioni verso persone fisiche, emettere la fattura elettronica. Tale divieto, divenuto definitivo con i recenti interventi legislativi del 2025, impone dunque al massoterapista di continuare a certificare i compensi verso i privati attraverso modalità analogiche o documenti che non transitino dal canale SdI.

 

RATING BANCARIO E MERITO CREDITIZIO

Rating di legalità: dal 16 marzo 2026 in vigore il nuovo Regolamento

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Delibera 27 gennaio 2026

Con delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 27 gennaio 2026 è stato approvato il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (adottato ai sensi dell’art. 5-ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall’art. 1, comma 1-quinquies, del D.L. 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62).

Il nuovo Regolamento entra in vigore dal 16 marzo 2026.

Questi i principali elementi di novità:

  • il rating attribuito o rinnovato con il nuovo Regolamento avrà una durata di tre anni;
  • verrà riconosciuto un punteggio aggiuntivo all’impresa che, alla presentazione della domanda di rinnovo, risulti averlo già ottenuto, in via continuativa, per almeno tre volte precedenti;
  • l’attestato di attribuzione del rating verrà rilasciato anche in lingua inglese, così da rendere l’attestazione più spendibile anche sui mercati esteri.

A fronte della maggiore durata del rating di legalità e per la sua natura premiale, sono stati rafforzati i presidi di legalità – con riferimento ai motivi di carattere penale, prefettizio o giudiziario – e sono state inasprite le conseguenze in caso di violazione degli obblighi informativi.

Dal 16 marzo le imprese dovranno utilizzare i nuovi Formulari e Modelli che saranno resi disponibili sulla piattaforma WebRating e sul sito dell’Autorità – sezione Rating di legalità.

 

TERZO SETTORE

Novità Terzo Settore 2026: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Circolare 19 febbraio 2026, n. 1/E

Con la pubblicazione della circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce una guida organica alle disposizioni fiscali contenute nel Codice del Terzo Settore (CTS). Si tratta di un documento attesissimo da migliaia di associazioni, fondazioni e imprese sociali che, dopo anni di incertezze normative e attese per le autorizzazioni comunitarie, hanno ora un quadro più chiaro per la gestione dei propri bilanci e delle attività.

Il “test di commercialità”: quando l’ente resta non profit

Il cuore della circolare riguarda la qualificazione fiscale degli Enti del Terzo Settore (ETS). L’Agenzia chiarisce i criteri per distinguere tra attività non commerciali (istituzionali) e commerciali.

Le attività di interesse generale (AIG) si considerano non commerciali se i corrispettivi non superano i costi effettivi o se il margine di profitto è minimo. Una novità rilevante riguarda la semplificazione per i piccoli enti: per quelli con proventi inferiori a 300mila euro, la valutazione della non-commercialità potrà essere effettuata in modo unitario sull’insieme delle attività svolte, evitando una contabilità separata eccessivamente onerosa.

Nuovi regimi forfetari e soglie di fatturato

Il 2026 viene indicato come l’anno della svolta per il nuovo regime di tassazione semplificata. Per le Organizzazioni di Volontariato (Odv) e le Associazioni di Promozione Sociale (Aps), la circolare specifica i criteri di accesso al regime forfetario:

  • soglia di 85.000 euro: gli enti che restano sotto questa soglia di proventi commerciali potranno beneficiare di una tassazione forfetaria estremamente semplificata, con coefficienti di redditività ridotti;
  • iscrizione al Runts: l’Agenzia ribadisce che il possesso della qualifica fiscale di ETS è subordinato all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che diventa l’unico “passaporto” per accedere alle agevolazioni.

Imprese sociali e raccolta fondi

Un capitolo specifico è dedicato alle imprese sociali. La circolare n. 1/E/2026 conferma il principio della neutralità fiscale per gli utili reinvestiti nell’attività statutaria o destinati ad incremento del patrimonio, a patto che non vi sia distribuzione di dividendi (salvo i limiti previsti dalla legge).

Per quanto riguarda le attività di raccolta fondi, il Fisco conferma l’esclusione dall’IRES per le raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o servizi agli intervenuti, purché svolte in concomitanza di celebrazioni o campagne di sensibilizzazione.

Con queste istruzioni, si avvia ufficialmente la fase finale della transizione dal vecchio regime Onlus al nuovo sistema ETS. La circolare fornisce indicazioni preziose per il passaggio dei dati e dei patrimoni, rassicurando gli enti che hanno già operato l’adeguamento statutario.

 

AGEVOLAZIONI

Impatriati e ricercatori: l’Agenzia chiarisce le regole per l’estensione delle agevolazioni

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 23 febbraio 2026, n. 8/E

Con la risoluzione n. 8/E del 23 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla proroga dei benefici fiscali previsti per i lavoratori che rientrano in Italia e per docenti e ricercatori provenienti dall’estero.

In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha confermato la possibilità di estendere per ulteriori 5 anni il regime speciale per i lavoratori impatriati anche a coloro che hanno trasferito la residenza in Italia nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 2 luglio 2019, equiparandoli, di fatto, ai soggetti rientrati a partire dal periodo d’imposta 2020.

Resta fermo che il predetto ulteriore quinquennio va computato a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di completamento del primo quinquennio agevolabile, che decorre dal periodo d’imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia.

Novità rilevanti anche per docenti e ricercatori: il periodo di fruizione della detassazione del 90% dei compensi potrà essere progressivamente ampliato anche qualora al rientro in Italia il contribuente non abbia figli minori e tale evento si verifichi nel corso del periodo agevolabile.

Pertanto, chiariscono le Entrate, il contribuente che rientra in Italia senza figli minorenni e beneficia dell’agevolazione per sei periodi d’imposta può prolungarne la durata qualora diventi genitore entro tale arco temporale. In particolare, la misura potrà estendersi complessivamente a otto, undici o tredici periodi d’imposta nel caso in cui, entro i primi sei anni, nasca rispettivamente il primo, il secondo o il terzo figlio.

Analogamente, il soggetto che trasferisce la residenza in Italia con un figlio – oppure che ne diventa genitore entro i primi sei periodi d’imposta – potrà beneficiare dell’agevolazione fino a undici periodi d’imposta se, entro il termine dell’ottavo anno, sopraggiunge un secondo figlio. Qualora, inoltre, entro la scadenza dell’undicesimo periodo d’imposta, nasca un terzo figlio, la durata complessiva del regime agevolato potrà arrivare fino a tredici periodi d’imposta.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

ADEMPIMENTI

Le procedure per il collegamento tra POS e registratori di cassa

Agenzia delle Entrate, Guida “Il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (POS-RT)”

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato un vademecum operativo che delinea le procedure per l’integrazione tra sistemi di pagamento elettronico e strumenti di memorizzazione dei corrispettivi. Una transizione che promette semplificazione, ma che richiede un’attenta analisi tecnica e fiscale.

Nel complesso percorso di digitalizzazione del Fisco italiano, un nuovo tassello si aggiunge al mosaico della compliance per le attività commerciali. Al centro dell’attenzione c’è il collegamento tra registratori e POS online, un’integrazione che non rappresenta solo un’evoluzione tecnologica, ma un vero e proprio cambio di paradigma nella gestione quotidiana del punto vendita.

L’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione finanziaria è duplice: da un lato, semplificare gli adempimenti a carico dell’esercente; dall’altro, garantire una tracciabilità dei flussi sempre più puntuale, riducendo drasticamente il rischio di errori manuali e discrepanze tra transazioni effettive e documenti commerciali emessi.

 

L’essenza del collegamento: cosa cambia in cassa?

Il fulcro della questione risiede nell’interoperabilità. Attraverso il collegamento tra i registratori e i POS online, il terminale di pagamento “dialoga” in tempo reale con il Registratore Telematico (RT).

In termini pratici, l’attivazione del pagamento elettronico innesca automaticamente la chiusura del documento commerciale. Questo automatismo elimina la necessità per l’operatore di digitare manualmente l’importo sul tastierino del POS, operazione che – come noto – è spesso fonte di sviste contabili o omissioni involontarie. La guida dell’Agenzia delle Entrate chiarisce i requisiti tecnici necessari affinché questa comunicazione avvenga in modo sicuro e certificato, nel rispetto degli standard di sicurezza per la trasmissione dei dati.

 

I punti chiave della guida per gli esercenti

Per i titolari di attività, la comprensione di questo processo è fondamentale per evitare di trovarsi impreparati di fronte alle evoluzioni normative. Ecco i punti essenziali evidenziati dal documento ministeriale:

  1. compatibilità dei dispositivi: non tutti i dispositivi attualmente in uso sono nativamente predisposti per l’integrazione completa. È necessario verificare che il proprio Registratore Telematico sia aggiornato ai modelli hardware e software più recenti;
  2. unicità del dato: il collegamento assicura che il dato del pagamento elettronico sia univocamente associato alla transazione fiscale, creando un legame indissolubile tra l’incasso e la comunicazione telematica dei corrispettivi;
  3. semplificazione nei controlli: un sistema integrato riduce il contenzioso e facilita le fasi di verifica, poiché la quadratura tra i flussi finanziari e i corrispettivi inviati avviene alla radice.

 

Ambito di applicazione e decorrenza

L’obbligo decorre ufficialmente dal 1° gennaio 2026.

I soggetti interessati sono tutti gli esercenti che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate (art. 22 del D.P.R. n. 633/1972) e che accettano pagamenti elettronici.

I dispositivi coinvolti sono:

  • per il pagamento: POS fisici, SoftPOS (app su smartphone), gateway di pagamento per e-commerce, terminali virtuali;
  • per la certificazione: Registratori Telematici (RT), Server RT o la procedura web “Documento commerciale online” del portale Fatture e Corrispettivi.

Uno dei punti fondamentali chiariti dalla guida è che non è richiesto un collegamento fisico (cavo) tra il POS e il registratore di cassa. Il collegamento è di tipo logico/amministrativo: consiste nell’associare, nel database dell’Agenzia delle Entrate, l’identificativo univoco del POS alla matricola del Registratore Telematico utilizzato in quel punto vendita.

 

Modalità operative

L’esercente, o un suo intermediario delegato (es. il commercialista), deve agire tramite il portale “Fatture e Corrispettivi”:

  1. Accesso: autenticazione tramite SPID, CIE o CNS;
  2. Sezione dedicata: navigare nell’area “Corrispettivi” e selezionare la nuova funzionalità “Gestisci collegamenti”(disponibile da marzo 2026);
  3. Selezione RT: individuare nell’elenco dei propri dispositivi attivi il Registratore Telematico (o la procedura web) da associare;
  4. Associazione POS: selezionare dall’elenco (pre-caricato dall’Agenzia grazie ai dati inviati dagli operatori finanziari/banche) gli strumenti di pagamento elettronico intestati alla propria partita IVA. Se un POS non compare, va inserito manualmente il suo ID univoco;
  5. Conferma: verificare l’indirizzo dell’unità locale e confermare l’abbinamento. È possibile scaricare una ricevuta PDF dell’operazione.

 

Scadenze e termini di registrazione

La guida stabilisce tempistiche precise per mettersi in regola:

  • Fase di avvio: per i POS e gli RT già operativi a gennaio 2026, l’abbinamento deve essere effettuato entro 45 giorni dalla messa a disposizione della procedura online (prevista per i primi di marzo 2026);
  • Nuovi dispositivi (regime ordinario): per i POS attivati dopo la fase di avvio, il collegamento va eseguito tra il 6° giorno del secondo mese successivo all’attivazione e l’ultimo giorno dello stesso mese;
  • Variazioni: in caso di sostituzione o dismissione di un POS o di un RT, l’associazione deve essere aggiornata tempestivamente seguendo gli stessi termini.

 

Casi particolari ed esclusioni

Non sono soggetti all’obbligo di collegamento i POS utilizzati esclusivamente per incassare corrispettivi da distributori automatici (vending machine), carburanti e ricariche veicoli elettrici.

Se un POS è utilizzato sia per operazioni esonerate (es. tabacchi) che per operazioni soggette a documento commerciale, l’obbligo di collegamento sussiste.

Se l’esercente emette esclusivamente fatture elettroniche per ogni operazione (senza mai ricorrere al documento commerciale), non è tenuto al collegamento POS-RT.

 

Sanzioni

Il mancato adempimento degli obblighi di collegamento è equiparato alla mancata installazione del Registratore Telematico. Le sanzioni previste sono:

  • amministrative: da 000 a 4.000 euro;
  • accessorie: in caso di recidiva o gravi violazioni, è prevista la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo da 15 giorni a 6 mesi.

 

SOCIETÀ

Le agevolazioni per gli investimenti in startup innovative

A fine ottobre 2025, durante un question time parlamentare, il Ministero dell’Economia ha sciolto un dubbio che lasciava perplessi molti investitori e professionisti del settore.

La questione riguarda il coordinamento tra due diversi meccanismi di agevolazione previsti dalla normativa italiana per chi decide di puntare sul capitale di rischio delle imprese innovative.

 

Detrazione IRPEF 30% o 65%: le due opzioni per startup innovative

Il sistema fiscale italiano offre agli investitori privati due strade distinte per ottenere sgravi fiscali quando decidono di sostenere una startup innovativa. Entrambe le opzioni trovano fondamento nel D.L. n. 179/2012, pietra miliare della regolamentazione delle imprese innovative nel nostro Paese.

La prima possibilità consente di recuperare il 30% dell’importo investito attraverso una detrazione dall’IRPEF dovuta. È percorribile per investimenti anche molto consistenti, fino a un milione di euro all’anno; in termini pratici, chi investe il massimo può ottenere uno sconto fiscale fino a 300.000 euro.

Questa agevolazione è disciplinata dall’art. 29 del decreto citato ed è stata pensata per attrarre capitali privati verso l’ecosistema delle startup, riducendo il rischio percepito attraverso un sostanziale ritorno fiscale.

La seconda strada, introdotta per la prima volta con il Decreto Rilancio del 2020 e aggiornata dalla Legge n. 193/2024, alza la percentuale al 65% ma restringe significativamente il campo d’azione: l’investimento massimo agevolabile scende a 100.000 euro per anno fiscale. Chi sceglie questa via può quindi recuperare al massimo 65.000 euro.

L’art. 29-bis del medesimo decreto legge prevede questa versione “potenziata” dell’incentivo, con l’obiettivo di stimolare in particolare gli investimenti di taglio medio-piccolo, tipici dei business angel e degli investitori privati non istituzionali.

Entrambe le agevolazioni richiedono che l’investimento venga mantenuto per almeno tre anni e che la società beneficiaria mantenga i requisiti di startup innovativa previsti dalla legge.

 

Detrazione 30% e 65% startup: si possono combinare?

Sebbene investire in una startup innovativa sia fiscalmente vantaggioso, fino all’autunno scorso un’incognita frenava i grandi capitali: il trattamento della quota eccedente i centomila euro.

Fino all’autunno scorso, la questione era interpretata in modi diversi:

Tesi 1 – combinazione possibile

Secondo alcuni interpreti, l’investitore avrebbe potuto applicare il 65% sui primi centomila euro e poi “scalare” al 30% sulla parte rimanente. Con questa logica, investendo 200.000 euro si sarebbero ottenuti 65.000 euro di detrazione (sul primo blocco) più 30.000 euro (sul secondo), per un totale di 95.000 euro.

Tesi 2 – scelta secca

Altri professionisti sostenevano invece che occorresse scegliere una sola delle due agevolazioni per l’intera operazione finanziaria. Con questa lettura, investendo 200.000 euro si poteva optare o per il 65% (ottenendo però solo 65.000 euro, applicati sul massimale dei primi 100.000) oppure per il 30% sull’intero importo (ottenendo 60.000 euro).

La differenza pratica non è banale: nel primo caso si otterrebbero 95.000 euro di sconto fiscale, nel secondo “solo” 60.000 euro scegliendo la via più conveniente.

 

La risposta del MEF: scelta obbligatoria

Durante la seduta del 29 ottobre 2025 della VI Commissione Finanze della Camera, la sottosegretaria all’Economia Lucia Albano ha fornito la posizione ufficiale del Ministero, rispondendo a un’interrogazione parlamentare presentata dall’onorevole Gebhard.

La linea confermata è quella più restrittiva: le due agevolazioni sono alternative in senso assoluto. Non è possibile “mescolare” le percentuali sulla stessa operazione di investimento.

Il fondamento di questa interpretazione risiede in due atti normativi e interpretativi:

  1. il M. 28 dicembre 2020 (art. 1, comma 5) stabilisce espressamente che l’agevolazione è alternativa a quella al 30% e “non è cumulabile con detto incentivo per la medesima operazione finanziaria” (la percentuale elevata dal 50% al 65% dalla Legge n. 193/2024 a decorrere dal 1° gennaio 2025);
  2. l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 19/E del 2021, ha ribadito questo principio di non cumulabilità, chiarendo che la scelta va operata a monte dell’investimento.

La ratio di questa impostazione è evitare che il sistema di incentivi diventi eccessivamente generoso per gli investimenti di fascia medio-alta, concentrando invece il beneficio maggiore (50%) su importi più contenuti, tipici degli investitori retail e dei piccoli investitori istituzionali.

 

Guida alla scelta: quale detrazione conviene per il tuo investimento

Alla luce del chiarimento ministeriale, pianificare con attenzione la struttura dell’investimento diventa fondamentale. Di seguito uno schema di ragionamento basato su calcoli matematici:

Importo investito Detrazione con 65% Detrazione con 30%
€ 50.000 € 32.500 € 15.000
€ 100.000 € 65.000 € 30.000
€ 150.000 € 65.000 € 45.000
€ 200.000 € 65.000 € 60.000
€ 216.667 € 65.000 € 65.000 ← pareggio
€ 300.000 € 65.000 € 90.000
€ 500.000 € 65.000 € 150.000

Come si evince dalla tabella, esiste un punto di equilibrio intorno ai 216.000 euro: al di sotto, può convenire il 65% (soprattutto per investimenti fino a 100.000 euro); al di sopra, diventa più vantaggiosa la detrazione al 30% sull’intero importo:

  1. fino a 216.667 euro: la scelta è quasi sempre a favore del 65%. Si ottiene il massimo beneficio percentuale e non si “spreca” capienza fiscale;
  2. oltre 216.667 euro: la detrazione al 30% sull’intero importo diventa superiore in valore assoluto. Chi investe cifre importanti trova maggiore convenienza nella via “standard” prevista dall’art. 29.

La chiarezza arrivata dal MEF nell’autunno 2025 ha eliminato l’incertezza interpretativa, ma ha anche confermato che, per investimenti sopra i centomila euro, è necessaria una scelta strategica consapevole.

Non esiste una risposta univoca: la soluzione ottimale dipende dall’importo che si intende investire, dalla capienza fiscale attuale e prospettica, e dalla strategia di investimento pluriennale.

Prima di sottoscrivere un aumento di capitale in una startup innovativa con importi significativi, è opportuno:

  1. calcolare con precisione il beneficio fiscale nelle due ipotesi;
  2. verificare la capienza IRPEF degli anni coinvolti;
  3. valutare se strutturare l’investimento in più annualità per ottimizzare le detrazioni;
  4. tenere conto della modifica introdotta dalla Legge n. 193/2024: dal 1° gennaio 2025 la detrazione de-minimis è al 65% (anziché al precedente 50%), riservata alle startup entro il terzo anno di iscrizione al Registro delle Imprese.

Per completezza, la detrazione al 30% (art. 29) presenta condizioni specifiche per chi investe in una startup in cui detiene già una partecipazione: in via generale l’agevolazione non spetta ai soci esistenti, salvo che si tratti di investimenti follow-on al ricorrere delle condizioni dell’art. 21, par. 6, del Reg. (UE) n. 651/2014. Tra i requisiti documentali, è inoltre richiesta copia del piano di investimento della startup. Profili che esulano dal focus di questo approfondimento, ma rilevanti nella pianificazione complessiva.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 16 marzo 2026 Certificazioni – CU Termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate e per la consegna al percipiente delle CU2026 (anno 2025) per i redditi di lavoro dipendente, quelli di lavoro autonomo non abituale, i redditi diversi e le locazioni brevi. Sostituti d’imposta Telematica
Lunedì 16 marzo 2026 Certificazioni – CUPE Termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2025. – Soggetti IRES (S.r.l., S.p.a., ecc.) che nell’anno precedente hanno corrisposto utili;
– soggetti che nell’anno precedente hanno corrisposto proventi equiparati agli utili;
– soggetti (comprese ditte individuali, società di persone) che nell’anno precedente, in forza di un contratto di associazione in partecipazione (con apporto di capitale o misto), hanno corrisposto somme all’associato.
La certificazione va redatta utilizzando l’apposito modello.
Lunedì 16 marzo 2026 IVA Termine per il versamento della prima o unica rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione annuale IVA 2026 relativa l’anno d’imposta 2025. Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA Modello F24
Lunedì 16 marzo 2026 Tassa Vidimazioni Termine per il versamento della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali. Società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.) Modello F24
Giovedì 30 aprile 2026 Certificazioni – CU Termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate e per la consegna al percipiente delle CU2026 (anno 2025) per redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni abituali, nonché le provvigioni per agenti e rappresentanti di commercio. Sostituti d’imposta Telematica

 

 

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