Navigazione contenuti

Archvio

Newsletter Dicembre 2025:

IN BREVE
  • Errate comunicazioni di compliance IVA
  • Entro il 16 dicembre il versamento della seconda rata IMU 2025
  • Delega unica ai servizi online AdE e AdeR dall’8 dicembre
  • Rottamazione-quater: versamenti entro il 9 dicembre
  • Regolarizzazione wallet criptovalute: attenzione alle false comunicazioni ai danni dei cittadini
  • La liquidazione semplificata senza notaio
  • Agenzia delle Entrate: le provvigioni di ingresso non incidono sul reddito da concordato preventivo
  • La visura catastale: online la guida aggiornata delle Entrate
  • Titolari di pensione estera: imposta sostitutiva anche per i redditi da liquidazione
  • Superbonus: errore nella comunicazione dell’opzione? L’Agenzia delle Entrate conferma l’immodificabilità dopo il 16 marzo
  • IVA no profit: se ne riparla tra 10 anni
APPROFONDIMENTI
  • La seconda rata IMU 2025
  • Delega unica ai servizi online AdE e AdeR: nuova funzionalità per gli intermediari
PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

IVA

Errate comunicazioni di compliance IVA

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto sul proprio sito che, nei giorni del 24 e 25 novembre, sono state inviate delle lettere di compliance con le quali è stata segnalata ai destinatari una possibile incoerenza tra l’ammontare dell’IVA portato in detrazione e quello risultante dalle fatture elettroniche ricevute e dalle bollette doganali.

Alcuni contribuenti hanno segnalato che nelle lettere ricevute non sono state riportate tutte le bollette doganali del 2022 e che questa mancanza giustificherebbe l’incoerenza circa la detrazione dell’IVA.

L’Agenzia ha quindi comunicato che sono in corso delle verifiche e invitano i contribuenti interessati a segnalare questa circostanza secondo i canali ordinari e cioè utilizzando il canale telematico Civis.

 

 

TRIBUTI LOCALI

Entro il 16 dicembre il versamento della seconda rata IMU 2025

Il 16 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2025.

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 16 giugno 2025 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l’anno d’imposta 2025.

Vedi l’Approfondimento

 

 

ADEMPIMENTI

Delega unica ai servizi online AdE e AdeR dall’8 dicembre

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 7 agosto 2025, n. 321918

A partire dall’8 dicembre 2025, in attuazione del Provvedimento 7 agosto 2025, n. 321918, entreranno in vigore nuove modalità per permettere ai contribuenti di delegare gli intermediari all’utilizzo dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Le deleghe già attive prima di tale data rimarranno valide fino alla loro naturale scadenza, e comunque non oltre il 28 febbraio 2027. Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet.

Con le nuove regole, ogni contribuente potrà conferire la delega a un massimo di due intermediari. La delega avrà validità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo rispetto a quello del conferimento. L’attivazione e la revoca potranno avvenire solo in modalità digitale: il contribuente potrà procedere direttamente dalla propria area riservata, tramite una funzione dedicata, oppure la delega potrà essere trasmessa dall’intermediario incaricato.

Vedi l’Approfondimento

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Rottamazione-quater: versamenti entro il 9 dicembre

La decima rata del piano di definizione agevolata delle cartelle e la seconda rata del piano di riammissione alla stessa misura agevolativa sono scadute il 30 novembre.

Per mantenere i benefici della riammissione alla definizione agevolata (“rottamazione-quater”), è necessario effettuare il versamento della rata. Considerando i 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti previsti in caso di termini coincidenti con giorni festivi, sono considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il 9 dicembre 2025.

Le successive rate dovranno essere saldate secondo le scadenze del proprio piano di riammissione contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.

In caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

 

 

FRODI

Regolarizzazione wallet criptovalute: attenzione alle false comunicazioni ai danni dei cittadini

L’Agenzia delle Entrate allerta i contribuenti sull’ennesimo tentativo di truffa ai loro danni, a tema regolarizzazione wallet di criptovalute, che avverrebbe tramite recapito di e-mail da un sedicente Dipartimento Tax-Force Anti Money Laundering relative a presunte commissioni non pagate per un valore pari a € 3.350,00, relative ad un’operazione di cancellazione di fantomatici wallet che sarebbero stati aperti indebitamente con le credenziali della potenziale vittima.

La procedura di regolarizzazione, seppur non obbligatoria, viene caldamente consigliata per evitare future restrizioni fiscali o amministrative rispetto a degli enti italiani, come la stessa Agenzia delle Entrate, in quanto tali wallet verrebbero verosimilmente utilizzati da non precisate organizzazioni fraudolente.

L’Agenzia, totalmente estranea a questo tipo di comunicazioni, raccomanda di prestare massima attenzione in caso si ricevessero questo tipo di email e invita i cittadini a cestinarle immediatamente.

In caso di dubbi sulla veridicità di una comunicazione ricevuta dall’Agenzia è sempre possibile consultare la pagina “Focus sul phishing” del portale istituzionale delle Entrate, oppure rivolgersi ai contatti reperibili sempre sul portale istituzionale www.agenziaentrate.gov.it o direttamente all’Ufficio territorialmente competente.

 

 

SOCIETÀ

La liquidazione semplificata senza notaio

Si sta chiudendo l’era delle deroghe emergenziali per i bilanci societari. Sta infatti terminando il regime di “sterilizzazione” che ha permesso alle s.r.l. di congelare le perdite maturate negli esercizi 2020, 2021 e 2022, rinviandone il ripianamento.

Con l’avvicinarsi della prima scadenza chiave – la copertura delle perdite 2020 entro l’approvazione del bilancio 2025 – molte società si trovano ad affrontare la realtà. Le perdite maturate nel 2023 e 2024, inoltre, non godono già più di alcun “congelamento” e si sommano alle precedenti.

Per molte s.r.l. la cui situazione patrimoniale è ormai compromessa, la ricapitalizzazione risulta impraticabile. La conseguenza legale è l’automatico scioglimento della società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (art. 2484 c.c.).

Per evitare i costi e i tempi di un atto notarile, torna d’attualità la procedura di liquidazione semplificata (basata sul combinato disposto degli artt. 2484 e 2487 c.c.). Questa via, ormai consolidata presso le Camere di Commercio, permette di avviare la liquidazione senza l’intervento del notaio.

Per gli amministratori è quindi urgente verificare due elementi: la situazione patrimoniale aggiornata (per evitare responsabilità personali) e il testo del proprio statuto, per poter gestire un’eventuale chiusura in modo ordinato e a costi contenuti.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Agenzia delle Entrate: le provvigioni di ingresso non incidono sul reddito da concordato preventivo

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 20 novembre 2025, n. 67/E

Anche se qualificabili come proventi straordinari, le provvigioni di ingresso rientrano nell’ambito della normale operatività professionale del consulente finanziario e, pertanto, non incidono sul reddito oggetto di concordato preventivo biennale.

È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 67/E del 20 novembre, che fornisce importanti precisazioni in tema di concordato preventivo biennale (CPB) con riferimento all’interpretazione dell’art. 16 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, in relazione al reddito d’impresa dei consulenti finanziari.

Il quesito esaminato riguarda la rilevanza, ai fini del reddito oggetto di CPB, delle cosiddette provvigioni di ingresso riconosciute ai consulenti finanziari dal nuovo preponente nel caso di cambio di mandante, oltre alle ordinarie provvigioni di mantenimento e sottoscrizione. Tali provvigioni, di carattere “non ricorrente”, remunerano l’incremento straordinario della raccolta netta derivante dal trasferimento del portafoglio dei clienti presso il nuovo preponente.

L’Agenzia ricostruisce preliminarmente la natura dell’attività del consulente finanziario, evidenziando come egli produca reddito d’impresa ed eserciti un’attività tipica di intermediazione finanziaria, con una remunerazione composta sia da elementi ricorrenti sia da componenti variabili legate al raggiungimento di specifici obiettivi commerciali.

Le provvigioni di ingresso, pur derivando da un evento eccezionale (il cambio di preponente), sono qualificate come provvigioni a tutti gli effetti: si tratta infatti di bonus legati alla capacità del consulente di generare nuova raccolta netta in un determinato arco temporale, con importo incerto e dipendente dal raggiungimento di target contrattuali.

Sotto il profilo civilistico, l’Agenzia ricorda inoltre che tali provvigioni rilevano come ricavi di esercizio ai sensi dell’art. 2425-bis c.c., in quanto direttamente connesse alla gestione caratteristica dell’attività.

Alla luce di tali considerazioni, l’Agenzia chiarisce che le provvigioni di ingresso erogate a favore dei consulenti finanziari non rientrano tra le componenti reddituali indicate dall’art. 16, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 13/2024, norma che individua tassativamente le componenti positive e negative (plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive) che possono determinare variazioni del reddito concordato.

Poiché le ipotesi richiamate dalla norma sono tassative, le provvigioni di ingresso non costituiscono una componente assimilabile alle fattispecie contemplate dall’art. 16, comma 1, lett. a) e non generano alcuna variazione del reddito concordato ai sensi del comma 2 dell’art. 16.

 

 

IMMOBILI

La visura catastale: online la guida aggiornata delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Guida “La visura catastale”

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova Guida dedicata alla visura catastale, aggiornata a novembre 2025, che illustra in dettaglio le numerose informazioni contenute nel modello, relative a un immobile, un terreno o un fabbricato.

La Guida ripercorre la struttura della visura: l’organizzazione e l’esposizione dei dati consente una migliore comprensione delle variazioni intervenute nel corso del tempo nelle titolarità degli immobili.

Sono inoltre presenti utili esempi pratici che aiutano i cittadini e i professionisti nella richiesta delle varie tipologie di visure catastali (attuali e storiche, per soggetto e per immobile).

Nel documento sono illustrati anche i servizi di consultazione delle visure, ai quali è possibile accedere online o recandosi presso gli uffici.

Una novità di quest’anno, introdotta dall’art. 7 del D.Lgs n. 139/2024, è che a partire dal 1° gennaio 2025 le consultazioni telematiche delle visure sono gratuite anche per gli immobili non di proprietà.

 

 

IRPEF

Titolari di pensione estera: imposta sostitutiva anche per i redditi da liquidazione

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 21 novembre 2025, n. 292

Con risposta ad interpello n. 292 del 21 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di un contribuente fiscalmente residente in Francia, che dal 1° gennaio 2025 percepisce una pensione estera e che intende trasferirsi nel 2026 in un Comune del Mezzogiorno con meno di 20.000 abitanti per svolgere attività di lavoro autonomo o d’impresa.

Il contribuente prevede inoltre di liquidare alcune società estere da lui partecipate, le quali non possiedono beni o redditi collegati all’Italia.

Avendo intenzione di optare per il regime dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, previsto per i pensionati esteri (art. 24-ter, TUIR), chiede se nel regime possano rientrare anche gli eventuali avanzi di liquidazione derivanti dallo scioglimento delle società estere.

Dopo un’analisi del quadro normativo e di prassi l’Agenzia ha chiarito che il reddito derivante dalla liquidazione di una società estera è un reddito di capitale prodotto all’estero e, pertanto, rientra nell’ambito applicativo del regime opzionale di cui all’art. 24-ter del TUIR, quale reddito di capitale.

 

 

AGEVOLAZIONI

Superbonus: errore nella comunicazione dell’opzione? L’Agenzia delle Entrate conferma l’immodificabilità dopo il 16 marzo

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 24 novembre 2025, n. 295

Con risposta ad interpello n. 295 del 24 novembre, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in tema di superbonus e, in particolare, sull’immodificabilità dell’opzione di cessione del credito/sconto in fattura, ex art. 121 D.L. n. 34/2020, chiarendo che, nel caso in cui la comunicazione dell’opzione dello sconto in fattura sia stata compilata in modo errato e non corretta entro i termini di legge, non è più possibile modificare l’opzione esercitata, anche se l’errore è materiale e anche se nella realtà dei rapporti contrattuali le parti avevano inteso applicare lo sconto in fattura.

L’Agenzia ricorda che l’errore può essere rettificato solo entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, tramite l’invio di una nuova comunicazione, mentre la possibilità di avvalersi oltre tale termine della remissione in bonis, oggi espressamente preclusa dall’art. 2 del D.L. n. 39/2024, è venuta meno. In ogni caso, la correzione è ammessa soltanto quando l’opzione esercitata resta valida e non sia già intervenuta l’accettazione del credito derivante da una comunicazione non corretta.

Nel caso concreto, rileva l’Agenzia, il credito relativo alle fatture 2023 è già stato accettato e in parte compensato; di conseguenza, non è più possibile rimediare all’errore né considerare valida l’opzione per lo sconto in fattura che le parti avevano inteso applicare.

Resta comunque ferma la validità della rinuncia alla detrazione espressa dai condomini: la società, in qualità di cessionaria, potrà utilizzare il credito in compensazione oppure cederlo esclusivamente ai soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione), ma non potrà beneficiare degli effetti tipici dello sconto in fattura, né cedere il credito a soggetti non qualificati.

 

 

IVA

IVA no profit: se ne riparla tra 10 anni

Il decreto legislativo in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e IVA, approvato in via definitiva dal Governo il 20 novembre 2025, proroga di 10 anni l’entrata in vigore della riforma prevista dall’art. 5 comma 15-quater, del D.L. n. 146/2021, inizialmente fissata al 1° gennaio 2026.

La novità avrebbe riguardato l’abolizione del regime di de-commercializzazione IVA previsto per le operazioni rese dagli enti associativi verso soci e tesserati (art. 4, commi 4 e 6, del D.P.R. n. 633/1972), con l’effetto di attrarre le stesse operazioni nel campo di applicazione IVA.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

TRIBUTI LOCALI

La seconda rata IMU 2025

Il 16 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2025.

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 16 giugno 2025 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l’anno d’imposta 2025.

Il versamento dell’IMU può avvenire, alternativamente, mediante:

  • il modello F24;
  • apposito bollettino di c/c postale;
  • la piattaforma PagoPA, di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.

Le modalità di calcolo del secondo acconto IMU sono le medesime previste per il calcolo del primo acconto.

Alle regole ordinarie, nel 2022 si sono aggiunti due nuovi casi di esenzione IMU.

A partire dall’anno 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. “immobili merce”), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti.

Si ricorda altresì l’esenzione a carico di entrambi i coniugi che per motivi di lavoro risiedono in abitazioni diverse, sia situate nello stesso Comune che in Comuni diversi.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 13 ottobre 2022, n. 209, per la qualifica dell’immobile quale abitazione principale ai fini IMU:

  • viene richiesto esclusivamente che il possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;
  • non rileva quindi la residenza anagrafica e la dimora abituale dei componenti del nucleo familiare.

Pertanto, due coniugi possessori di immobili diversi, se situati nel medesimo Comune o in Comuni differenti, nei quali stabiliscono la residenza anagrafica e la dimora abituale, possono entrambi beneficiare delle agevolazioni spettanti ai fini dell’IMU per l’abitazione principale. Al fine della sussistenza del requisito della dimora abituale, precisa la Corte Costituzionale, i Comuni potranno fare le opportune verifiche accedendo ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili.

Si ricorda che entro il 30 giugno 2026 dovrà essere presentata, qualora ne ricorrano le condizioni per le circostanze relative all’anno 2025, la dichiarazione IMU.

 

 

ADEMPIMENTI

Delega unica ai servizi online AdE e AdeR: nuova funzionalità per gli intermediari

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 7 agosto 2025, n. 321918

A partire dall’8 dicembre 2025, in attuazione del Provvedimento 7 agosto 2025, n. 321918, entreranno in vigore nuove modalità per permettere ai contribuenti di delegare gli intermediari all’utilizzo dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Le deleghe già attive prima di tale data rimarranno valide fino alla loro naturale scadenza, e comunque non oltre il 28 febbraio 2027. Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet.

Con le nuove regole, ogni contribuente potrà conferire la delega a un massimo di due intermediari. La delega avrà validità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo rispetto a quello del conferimento. L’attivazione e la revoca potranno avvenire solo in modalità digitale: il contribuente potrà procedere direttamente dalla propria area riservata, tramite una funzione dedicata, oppure la delega potrà essere trasmessa dall’intermediario incaricato.

 

Nuova funzionalità per gli intermediari

Per facilitare il monitoraggio e la gestione delle deleghe, l’Agenzia metterà inoltre a disposizione degli intermediari, nella loro area riservata, un elenco aggiornato con tutte le deleghe ricevute dai clienti, comprensivo delle rispettive scadenze. In questo modo gli intermediari potranno individuare più facilmente le deleghe in prossimità di scadenza e rinnovarle tramite le procedure attualmente disponibili, utilizzabili fino al 5 dicembre 2025.

 

Quali servizi è possibile delegare

I contribuenti potranno delegare uno o più servizi tra quelli di seguito elencati:

  • la consultazione del cassetto fiscale delegato;
  • uno o più servizi relativi alla fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero:
    • consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici,
    • consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA,
    • registrazione dell’indirizzo telematico,
    • fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche,
    • accreditamento e censimento dispositivi;
  • l’acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale;
  • i servizi on line dell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ad esempio consultazione della posizione debitoria, istanza di rateizzazione, …).

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Martedì 16 dicembre 2025 IMU/TASI Versamento 2a rata 2025 Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili. Mod. F24 online
Lunedì 29 dicembre 2025 IVA Termine per il versamento dell’acconto IVA Soggetti esercenti attività d’impresa e/o arti e professioni in regime IVA. Mod. F24 online

Approfondisci

Newsletter Novembre 2025:

IN BREVE
  • Pro e contro del “ravvedimento speciale” 2019-2023 per gli aderenti al CPB 2025-2026
  • I rischi della dichiarazione d’intento omessa o tardiva
  • La Manovra 2026 e il ritorno dell’iperammortamento
  • Split payment: il MEF pubblica gli elenchi 2026
  • CPB: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’esonero dal visto di conformità IVA
  • Aggiornate le regole sul contrassegno telematico sostitutivo della marca da bollo
  • Bonus ricerca e sviluppo: la Corte tributaria chiarisce i limiti per l’ammissibilità delle attività agevolabili
  • Rimborsi spese analitici professionisti: dal 2025 fuori dai compensi
  • Bonus elettrodomestici: al via le registrazioni di produttori e venditori
  • L’acquisto della casa: pubblicata la Guida aggiornata delle Entrate su imposte e agevolazioni fiscali
  • Regime impatriati: chiarimenti su residenza all’estero e attività lavorative in Italia
APPROFONDIMENTI
  • Il “ravvedimento Speciale” 2019-2023 per gli aderenti al CPB 2025-2026
  • Dichiarazione d’intento omessa o tardiva: rischi e soluzioni per il fornitore
PRINCIPALI SCADENZE

 

IN BREVE

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Pro e contro del “ravvedimento speciale” 2019-2023 per gli aderenti al CPB 2025-2026

I soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale per gli anni 2025-2026 hanno l’opportunità di regolarizzare le annualità ancora accertabili, ovvero i periodi d’imposta dal 2019 al 2023. Questa “sanatoria” si perfeziona con il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP, da effettuarsi tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026.

L’adesione a questo ravvedimento speciale inibisce significativamente il potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria per gli anni sanati. Nello specifico, non potranno essere notificati i seguenti atti:

  • accertamenti analitici sui redditi e sull’IRAP;
  • accertamenti analitico-induttivi sui redditi, sull’IRAP e ai fini IVA (come il c.d. “tovagliometro”);
  • accertamenti induttivi sui redditi e sull’IRAP.

Vedi l’Approfondimento

 

IVA

I rischi della dichiarazione d’intento omessa o tardiva

Nel sistema IVA italiano, gli esportatori abituali beneficiano di un importante regime di favore: la possibilità di acquistare beni e servizi senza l’applicazione dell’imposta, utilizzando un apposito “plafond”. Strumento essenziale di questo meccanismo è la dichiarazione d’intento, un documento con cui l’esportatore comunica al proprio fornitore la sua volontà di avvalersi di tale facoltà.

Tuttavia, la procedura, oggi interamente telematica, impone obblighi precisi non solo all’esportatore ma, soprattutto, al fornitore. L’emissione di una fattura in regime di non imponibilità IVA senza aver rispettato scrupolosamente l’iter previsto espone il fornitore a rischi finanziari significativi.

Vedi l’Approfondimento

 

AGEVOLAZIONI

La Manovra 2026 e il ritorno dell’iperammortamento

Ddl Bilancio, A.S. 1689, art. 94

Le prime bozze della Manovra 2026 contengono novità che potrebbero influenzare le decisioni di investimento già a partire dal 2025. Sebbene il testo non sia ancora definitivo, è importante valutare la direzione che il legislatore intende prendere.

Una delle novità principali è il ritorno del cosiddetto “iperammortamento”, che dovrebbe sostituire gli attuali crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0.

La bozza prevede una maggiorazione del costo di acquisto ai fini dell’ammortamento, con aliquote diverse a seconda dell’investimento.

  1. Investimenti Standard (Beni Materiali 4.0):
  • 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per la quota tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • 50% per la quota tra 10 e 20 milioni di euro.
  1. Investimenti “Green” (con risparmio energetico 3%-5%) Per gli investimenti che garantiscono un significativo risparmio energetico, le aliquote sarebbero potenziate:
  • 220% (fino a 2,5 milioni);
  • 140% (tra 2,5 e 10 milioni);
  • 90% (tra 10 e 20 milioni).

L’incentivo dovrebbe essere automatico, ma richiederà comunque la presentazione di comunicazioni specifiche.

Resterà necessaria una documentazione tecnica (certificazioni o perizie, come già avviene) per attestare le caratteristiche degli investimenti.

I dettagli operativi (come la definizione esatta di “investimento green”) saranno definiti solo con un apposito decreto attuativo.

 

IVA

Split payment: il MEF pubblica gli elenchi 2026

Sul sito internet del Dipartimento delle Finanze sono stati pubblicati gli elenchi dei soggetti (enti, fondazioni e società) tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti per il 2026.

Gli elenchi, aggiornati al 20 ottobre 2025 e consultabili sulla specifica applicazione informatica, sono i seguenti:

  • Società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  • Enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
  • Enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
  • Enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
  • Enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche.

È possibile effettuare la ricerca delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale o denominazione.

Eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi possono essere segnalate, in conformità con quanto disposto dalla normativa di riferimento, tramite l’apposito modulo di richiesta.

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

CPB: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’esonero dal visto di conformità IVA

Agenzia delle Entrate, FAQ Concordato Preventivo Biennale (CPB)

Da quando decorre il beneficio dell’esonero dal visto di conformità per la compensazione e il rimborso dei crediti IVA infrannuali per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB)?

A questa domanda risponde l’Agenzia delle Entrate con una nuova FAQ pubblicata sul proprio sito internet, fornendo un importante chiarimento in materia di concordato preventivo biennale.

L’Amministrazione finanziaria precisa che, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 13/2024 (decreto CPB), ai contribuenti che aderiscono alla proposta di concordato formulata dall’Agenzia sono riconosciuti i benefici previsti dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017, compresi quelli relativi all’IVA.

In particolare, il beneficio dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA infrannuali, fino a 70.000 euro annui, e quello dell’esonero dal visto o dalla garanzia per i rimborsi IVA infrannuali entro lo stesso limite, si applicano ai crediti maturati nel biennio successivo all’anno di adesione al concordato.

Quindi, ad esempio, un contribuente che aderisce nel 2024 al CPB 2024-2025 potrà usufruire del beneficio per il biennio 2025-2026.

 

IMPOSTE INDIRETTE

Aggiornate le regole sul contrassegno telematico sostitutivo della marca da bollo

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 20 ottobre 2025, n. 390267

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 642/1972, l’imposta di bollo può essere assolta mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno.

Con provvedimento del 20 ottobre, l’Agenzia delle Entrate aggiorna le caratteristiche e le modalità d’uso del contrassegno telematico sostitutivo della marca da bollo rilasciato dagli intermediari (Allegato A), al fine di garantirne la riconoscibilità da parte dei contribuenti e degli uffici preposti al controllo, gli standard di sicurezza e la tracciabilità informatica.

Aggiornati anche i requisiti del sistema informatico idoneo ad assicurare il collegamento tra gli intermediari e l’Agenzia delle Entrate (Allegato B), uniformandoli alle specifiche e agli standard tecnologici e di sicurezza dei nuovi dispositivi.

Il provvedimento pubblicato uniforma la disciplina di riferimento sostituendo integralmente quanto stabilito con i precedenti provvedimenti del 5 maggio 2005 e del 12 gennaio 2015.

 

AGEVOLAZIONI

Bonus ricerca e sviluppo: la Corte tributaria chiarisce i limiti per l’ammissibilità delle attività agevolabili

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, Sentenza 4 luglio 2025, n. 143

Le attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini dei benefici di legge, vanno individuate con criteri estremamente restrittivi, come prefigurati dalle specifiche disposizioni normative, in quanto non coincidono tout court con qualsivoglia innovazione, pur significativa, che confliggerebbe con il rischio degli aiuti di Stato inibiti dall’art. 107 TFUE.

Per essere ammesse al beneficio, le attività devono avere le seguenti caratteristiche:

  • novità, intesa come qualcosa di nuovo in termini di conoscenza ovvero di applicazione che richiede il contributo di un ricercatore;
  • creatività, nel senso come approccio, cioè non ipotizzato e/o già verificato in precedenza come possibile per metodo o risultato;
  • incertezza, intesa come risultato della ricerca e sviluppo all’obiettivo prefigurato;
  • sistematicità, intesa quale organizzazione della ricerca o dello sviluppo per l’oggetto specifico prefigurato;
  • trasferibilità e/o riproducibilità, dovrebbe consentire il trasferimento delle nuove conoscenze, assicurarne l’utilizzo e consentire ad altri ricercatori di riprodurre i risultati nell’ambito delle loro attività di ricerca e sviluppo.

Non possono, comunque, usufruire del beneficio di legge quelle attività, che pur costituiscono miglioramenti/innovazioni, e in astratto sembrano presentare i caratteri sopra riferiti, allorché siano caratterizzate (comma 5 art. cit.) da periodicità intrinseca rispetto al prodotto, alla linea di produzione, al processo di fabbricazione, ai servizi esistenti e alle altre operazioni in corso.

In altri termini, possono godere del beneficio, esclusivamente, quelle attività sganciate da modifiche naturalmente periodiche, ossia da modifiche intraprese in relazione alle concrete operazioni periodiche necessitate, immanenti, dell’attività propria della impresa (c.d. “core business”).

Sulla base di questi principi, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, con sentenza n. 143 del 4 luglio 2025, ha rigettato l’appello proposto da una società avverso un atto di recupero, osservando che il progetto su cui la società aveva fondato il credito non risultava possedere le caratteristiche di “apprezzabile e generalizzata innovazione scientifica e/o tecnologica” e non rispondeva agli altri criteri indicati dal Manuale di Frascati sopra descritti.

 

IRPEF

Rimborsi spese analitici professionisti: dal 2025 fuori dai compensi

A partire dal 1° gennaio 2025 è cambiato radicalmente il trattamento dei rimborsi spese per i professionisti, con un impatto particolarmente positivo per chi opera in regime forfetario.

La modifica chiave è contenuta nell’art. 54 del TUIR che stabilisce che, dal 1° gennaio 2025, le somme percepite da un professionista come rimborso per spese sostenute in nome e per conto del cliente non concorrono più a formare il reddito imponibile.

I benefici per i professionisti, e in particolare per quelli in regime forfetario, sono due:

  • il primo è che poiché i rimborsi analitici sono esclusi dal calcolo dei compensi, la base imponibile forfetaria si riduce e questo si traduce in un risparmio d’imposta diretto;
  • il secondo riguarda le soglie di accesso e permanenza nel regime forfetario. Poiché i rimborsi spese analitici non sono più qualificabili come “compensi”, si ritiene che non debbano più essere inclusi nel conteggio per la verifica delle soglie (85.000 euro per rimanere nel regime nell’anno successivo e 100.000 euro per non essere esclusi immediatamente dal regime in corso d’anno).

Il principio vale però solo per i rimborsi analitici, ovvero quelli in cui la spesa viene addebitata analiticamente al cliente per il suo importo esatto e documentato. Non si applica ai rimborsi forfetari che continuano ad essere considerati compensi.

 

AGEVOLAZIONI

Bonus elettrodomestici: al via le registrazioni di produttori e venditori

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.Dirett. 22 ottobre 2025

Pubblicato il decreto del MIMIT del 22 ottobre 2025 che rende operativo il contributo economico per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, introdotto per promuovere la sostenibilità e la transizione energetica.

Il contributo è rivolto alle persone fisiche che sostituiscono elettrodomestici obsoleti, copre fino al 30% del costo di acquisto, con un massimale di 100 euro per famiglia anagrafica e 200 euro per famiglia anagrafica con ISEE inferiore a 25 mila euro annui.

Per accedere al bonus elettrodomestici è necessario consegnare al venditore un elettrodomestico della stessa tipologia e di classe energetica inferiore a quello agevolato che sarà correttamente smaltito in un’ottica di riciclo dei materiali.

Produttori e i venditori possono registrarsi sulla piattaforma dedicata, attiva dal 23 ottobre per i produttori e dal 27 ottobre per i venditori.

La seconda piattaforma della misura sarà rivolta agli utenti finali che potranno presentare domanda di adesione tramite l’app IO o il sito web dedicato.

 

AGEVOLAZIONI

L’acquisto della casa: pubblicata la Guida aggiornata delle Entrate su imposte e agevolazioni fiscali

Agenzia delle Entrate, Guida “L’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali”

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Guida “L’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali”, aggiornata ad ottobre 2025, un quadro riassuntivo delle principali regole da seguire quando si compra una casa, in modo da poter “sfruttare” tutti i benefici previsti dalla legge.

È rivolta agli acquirenti persone fisiche (che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) e si riferisce sia alle compravendite tra “privati” sia a quelle tra imprese e privati.

Una sezione della pubblicazione è dedicata alle agevolazioni fiscali introdotte dal D.L. n. 73/2021 in favore dei giovani acquirenti (con età inferiore a 36 anni) che hanno stipulato un atto di acquisto della “prima casa” tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023 (o 31 dicembre 2024, se hanno sottoscritto e registrato un contratto preliminare di acquisto entro il 31 dicembre 2023).

La guida si conclude con una sezione con le risposte ai quesiti più ricorrenti sull’argomento.

 

AGEVOLAZIONI

Regime impatriati: chiarimenti su residenza all’estero e attività lavorative in Italia

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 13 ottobre 2025, n. 263

Con risposta ad interpello n. 263 del 13 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un cittadino italiano che, dopo aver lavorato all’estero come dipendente di una società straniera e aver contemporaneamente svolto un’attività di collaborazione coordinata e continuativa con un’università italiana, intende trasferire la propria residenza fiscale in Italia nel 2026 per lavorare come dipendente presso una società non collegata a quella estera, continuando tuttavia la collaborazione con l’università.

Dopo aver ripercorso le disposizioni sul nuovo regime impatriati (art. 5, del D.Lgs. n. 209/2023), riconosciuto a chi trasferisce la residenza in Italia e si impegna a risiedervi per almeno quattro anni, l’Agenzia ha chiarito che il beneficio fiscale potrà essere applicato solo ai redditi derivanti dal nuovo rapporto di lavoro dipendente instaurato con la società italiana non collegata a quella estera.

Ai fini dell’agevolazione non rileva, spiegano le Entrate, la circostanza che il contribuente continui anche la collaborazione con l’università. Tuttavia, i redditi percepiti da quest’ultima attività non potranno beneficiare del regime impatriati, poiché si tratta dello stesso datore di lavoro per cui il contribuente aveva lavorato anche in Italia prima del trasferimento all’estero.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Il “ravvedimento speciale” 2019-2023 per gli aderenti al CPB 2025-2026

I soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale per gli anni 2025-2026 hanno l’opportunità di regolarizzare le annualità ancora accertabili, ovvero i periodi d’imposta dal 2019 al 2023. Questa “sanatoria” si perfeziona con il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP, da effettuarsi tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026.

L’adesione a questo ravvedimento speciale inibisce significativamente il potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria per gli anni sanati. Nello specifico, non potranno essere notificati i seguenti atti:

  • accertamenti analitici sui redditi e sull’IRAP;
  • accertamenti analitico-induttivi sui redditi, sull’IRAP e ai fini IVA (come il c.d. “tovagliometro”);
  • accertamenti induttivi sui redditi e sull’IRAP.

Di seguito, un’analisi dettagliata dei vantaggi e degli svantaggi.

 

Vantaggi

  1. Chiusura del passato a costi contenuti: il beneficio più evidente è la possibilità di definire le pendenze fiscali per cinque annualità, mettendosi al riparo da futuri controlli invasivi. Il costo è predeterminato e basato su aliquote sostitutive applicate a un maggior reddito calcolato in base al proprio punteggio ISA, risultando spesso più conveniente rispetto a un accertamento ordinario.
  2. Ampia protezione dagli accertamenti: l’inibizione dei principali metodi di accertamento sui redditi e, in parte, sull’IVA (per gli accertamenti analitico-induttivi) offre una notevole tranquillità al contribuente, permettendogli di concentrarsi sulla gestione futura in regime di concordato.
  3. Flessibilità nella scelta: il contribuente può scegliere di sanare anche solo una singola annualità tra quelle disponibili (2019-2023), concentrando la regolarizzazione dove ritiene di avere maggiori rischi.
  4. Pagamento rateale: è possibile versare l’imposta sostitutiva in un massimo di 10 rate mensili, rendendo l’onere finanziario più sostenibile.

 

Svantaggi e limitazioni

  1. Copertura non totale: l’ombrello protettivo non è assoluto. L’Amministrazione finanziaria conserva pieni poteri per notificare:
  • qualsiasi rettifica ai fini IVA, ad eccezione di quella scaturente da accertamenti analitico-induttivi;
  • accertamenti per abuso del diritto (art. 10-bis, Statuto del contribuente);
  • accertamenti sintetici sul reddito delle persone fisiche (art. 38, D.P.R. n. 600/1973);
  • atti di contestazione per interposizione fittizia (art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600/1973);
  • atti di recupero di crediti d’imposta agevolativi (es. crediti indicati nel quadro RU).
  1. Proroga dei termini di accertamento: l’adesione al CPB 2025-2026 comporta la proroga al 31 dicembre 2026 dei termini di accertamento che sarebbero scaduti il 31 dicembre 2025. Questo vale indipendentemente dal fatto che si aderisca o meno al ravvedimento speciale. Se si aderisce al ravvedimento e successivamente si decade dai benefici, il Fisco avrà più tempo per effettuare le contestazioni.
  2. Cause di decadenza e inefficacia: il beneficio del ravvedimento speciale può venire meno, con effetto retroattivo. Le principali cause ostative e di decadenza sono:
  • notifica di atti prima del pagamento: il ravvedimento non si perfeziona se, prima del versamento dell’unica soluzione o della prima rata, viene notificato un processo verbale di constatazione, uno schema di atto di accertamento o un atto di recupero di crediti inesistenti;
  • decadenza dalla rateazione: il mancato o tardivo pagamento di una rata successiva alla prima fa decadere dai benefici per l’annualità in questione;
  • decadenza dal concordato preventivo biennale: se si decade dal CPB per una delle cause previste dalla legge, viene meno anche la copertura del ravvedimento speciale;
  • procedimenti penali: l’applicazione di una misura cautelare o il rinvio a giudizio per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, commesso negli anni 2019-2023, fa decadere la sanatoria.
  1. Poteri istruttori comunque salvi: anche per gli anni sanati, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono sempre richiedere documenti, inviare questionari ed effettuare accessi presso la sede del contribuente per verifiche e controlli.

In conclusione, il ravvedimento speciale per il quinquennio 2019-2023 rappresenta un’importante opportunità di “pulizia fiscale” per chi sceglie la via del concordato. Tuttavia, la decisione deve essere ponderata attentamente, analizzando la propria situazione specifica e considerando che la protezione offerta non è assoluta e che i benefici sono strettamente condizionati al corretto adempimento degli obblighi futuri, sia del ravvedimento stesso sia del concordato.

 

IVA

Dichiarazione d’intento omessa o tardiva: rischi e soluzioni per il fornitore

Nel sistema IVA italiano, gli esportatori abituali beneficiano di un importante regime di favore: la possibilità di acquistare beni e servizi senza l’applicazione dell’imposta, utilizzando un apposito “plafond”. Strumento essenziale di questo meccanismo è la dichiarazione d’intento, un documento con cui l’esportatore comunica al proprio fornitore la sua volontà di avvalersi di tale facoltà.

Tuttavia, la procedura, oggi interamente telematica, impone obblighi precisi non solo all’esportatore ma, soprattutto, al fornitore. L’emissione di una fattura in regime di non imponibilità IVA senza aver rispettato scrupolosamente l’iter previsto espone il fornitore a rischi finanziari significativi.

Vediamo in dettaglio quali sono le criticità e quali le vie d’uscita per sanare eventuali errori.

 

I rischi e le sanzioni: cosa accade se si emette fattura prima del tempo

Il punto cruciale della procedura riguarda la tempistica e la verifica. L’esportatore abituale (il cliente) ha l’obbligo di trasmettere telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate.

Il fornitore, a sua volta, prima di emettere la fattura non imponibile, ha l’obbligo inderogabile di verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione e la relativa ricevuta telematica sul sito dell’Agenzia.

Se il fornitore emette la fattura senza IVA prima che il suo cliente abbia trasmesso la dichiarazione, o comunque senza averne prima verificato l’esito positivo, diventa l’unico responsabile della violazione. Le conseguenze sono molto pesanti:

  • responsabilità per l’imposta non versata: il fornitore è tenuto a versare l’IVA che non ha addebitato in fattura;
  • sanzione amministrativa pecuniaria: si applica una sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta non applicata, come previsto dall’art. 7, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 471/1997.

È fondamentale sottolineare che la responsabilità ricade interamente sul fornitore, anche se l’irregolarità è di fatto causata da un ritardo o da un’omissione del cliente. La verifica telematica non è una formalità, ma un onere probatorio essenziale a tutela del cedente/prestatore.

 

Le soluzioni: come regolarizzare la violazione con il ravvedimento operoso

Nonostante la severità delle sanzioni, la normativa offre una via d’uscita per correggere l’errore spontaneamente, prima che l’Amministrazione finanziaria lo contesti: il ravvedimento operoso.

Questa procedura permette di ridurre drasticamente l’importo delle sanzioni.

Per sanare la propria posizione, il fornitore deve compiere i seguenti passi:

  1. emettere una nota di variazione in aumento: bisogna emettere una nota di debito, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, per addebitare al cliente l’IVA originariamente non applicata;
  2. versare l’imposta dovuta: effettuare il pagamento dell’IVA tramite modello F24;
  3. versare la sanzione ridotta: calcolare e versare la sanzione amministrativa in misura ridotta. L’entità della riduzione dipende dalla tempestività con cui si effettua la regolarizzazione (ad esempio, la sanzione è ridotta a 1/8 del minimo se il versamento avviene entro 90 giorni dalla violazione);
  4. versare gli interessi legali: calcolare e versare gli interessi al tasso legale, maturati dal giorno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata fino al giorno dell’effettivo pagamento.

In conclusione, la gestione delle dichiarazioni d’intento richiede la massima diligenza da parte del fornitore. L’apparente semplicità dell’operazione nasconde insidie che possono portare a conseguenze economiche gravose. La verifica preventiva della ricevuta telematica è l’unico scudo efficace. Qualora si commetta un errore, il ricorso tempestivo al ravvedimento operoso si rivela uno strumento indispensabile per limitare i danni e ripristinare la correttezza fiscale dell’operazione

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 1 dicembre 2025 LIPE Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

 

Approfondisci

Newsletter Ottobre 2025:

IN BREVE
  • Comunicazione della PEC: nuovi orientamenti sul domicilio digitale degli amministratori
  • Invio spese sanitarie 2025: saltato il termine del 30 settembre 2025
  • Agenzia delle Entrate: vietata la compensazione nell’accollo di debiti d’imposta
  • IVA e società in liquidazione: quando spetta la detrazione
  • Cos’è e come funziona l’iscrizione alla White List antimafia
  • Figli a carico e detrazioni: stop ai 30 anni, ma restano le agevolazioni per spese e oneri
  • Ristrutturazioni edilizie: come il familiare convivente può ottenere la detrazione fiscale
  • Chiarita la tassazione delle maggiorazioni 2025 per fondi pensione ante 2007
  • Riconoscimento e promozione delle zone montane: il decreto in Gazzetta Ufficiale
APPROFONDIMENTI
  • La comunicazione della PEC per gli amministratori
  • La White List antimafia
PRINCIPALI SCADENZE

 

 

IN BREVE

ADEMPIMENTI

Comunicazione della PEC: nuovi orientamenti sul domicilio digitale degli amministratori

Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, Comunicato stampa 25 settembre 2025

La Commissione paritetica Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, istituita nel 2010 per garantire standard di comportamento e modalità uniformi per il deposito degli atti societari presso gli uffici del Registro delle Imprese, ha approvato 8 nuovi orientamenti per il triennio 2023-2025 per favorire unità di comportamenti da parte del Notariato e delle Camere di Commercio in merito alle procedure e istanze da seguire per le comunicazioni societarie.

Una parte significativa di questi chiarimenti riguarda l’obbligo di domicilio digitale (PEC) per gli amministratori di società, introdotto dalla legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024), che ha esteso a questi ultimi una prescrizione già in vigore per imprese e società.

Vedi l’Approfondimento

 

 

ADEMPIMENTI

Invio spese sanitarie 2025: saltato il termine del 30 settembre 2025

Agenzia delle Entrate, FAQ 24 settembre 2025

Con una FAQ pubblicata sul proprio portale, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, come previsto dall’art. 12 del D.L. n. 1/2024, sostituto dall’art. 5 del D.L. n. 81/2025 (decreto “Correttivo-bis”), a partire dalle spese sanitarie riferite all’anno 2025, l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria avrà cadenza annuale.

Dunque, il termine del 30 settembre 2025 per l’invio delle spese sanitarie riferite al primo semestre 2025 è da ritenersi superato.

La nuova scadenza per l’invio dei dati sarà stabilita con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e comunicata attraverso il portale del Sistema Tessera Sanitaria.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Agenzia delle Entrate: vietata la compensazione nell’accollo di debiti d’imposta

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 17 settembre 2025, n. 246

L’Agenzia delle Entrate torna a chiarire i limiti dell’accollo del debito d’imposta e del divieto di compensazione tra soggetti diversi.

Con la risposta n. 246 del 17 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di una rete di imprese che intendeva consentire ai retisti di pagare i debiti tributari altrui utilizzando in compensazione i propri crediti fiscali.

L’Amministrazione ha precisato che tale modello operativo configura a tutti gli effetti un accollo di debito d’imposta e che, in base alla normativa vigente, non può essere estinto tramite compensazione con crediti dell’accollante.

Pertanto, i versamenti effettuati in questo modo si considerano come non avvenuti, con conseguente obbligo di pagamento e applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 471/1997.

 

 

IVA

IVA e società in liquidazione: quando spetta la detrazione

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 22 settembre 2025, n. 251

Nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sul diritto alla detrazione IVA per le società in liquidazione.

Con la risposta n. 251 del 22 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di una società posta in liquidazione volontaria nel 2021, la quale aveva ricevuto, successivamente all’avvio della procedura, fatture da professionisti per attività legali legate al recupero crediti e al contenzioso tributario. La società chiedeva se fosse possibile detrarre l’IVA addebitata su tali prestazioni, nonostante in precedenza esercitasse un’attività esente da IVA.

L’Agenzia ha precisato che la liquidazione rappresenta sì l’ultima fase della vita societaria, ma costituisce comunque parte dell’attività d’impresa. Pertanto, in applicazione del principio di neutralità dell’IVA, la detrazione è ammessa se sussiste un nesso diretto e strumentale tra le spese sostenute e l’attività liquidatoria.

Nel caso concreto, le prestazioni di assistenza legale e di recupero crediti sono state ritenute afferenti alla liquidazione, consentendo così la detrazione dell’imposta. Pur riferendosi anche a vicende avviate prima della decisione dei soci di sciogliere la società, tali attività erano finalizzate alla definizione dei rapporti ancora pendenti, risultando così funzionali al processo liquidatorio.

Per quanto concerne, infine, la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa, l’Agenzia ha chiarito che la società potrà procedere in tal senso al ricorrere dei presupposti di legge.

 

 

IMPRESE

Cos’è e come funziona l’iscrizione alla White List antimafia

L’iscrizione all’elenco White List è obbligatoria per alcune specifiche categorie di imprese, qualora debbano stipulare contratti diretti o indiretti, come ad esempio contratti in subappalto, con la pubblica amministrazione. Tuttavia, anche se un’impresa non intende partecipare a gare d’appalto o comunque ricevere affidamenti dalla pubblica amministrazione, l’iscrizione all’elenco White List può rappresentare un elemento di garanzia nei confronti di terzi, anche nei rapporti tra soggetti privati.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IRPEF

Figli a carico e detrazioni: stop ai 30 anni, ma restano le agevolazioni per spese e oneri

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 15 settembre 2025, n. 243

Con la risposta n. 243 del 15 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di detrazioni per carichi di famiglia, alla luce delle modifiche introdotte dall’ultima legge di Bilancio all’articolo 12 del TUIR.

La nuova disciplina prevede che, a partire dall’anno d’imposta 2025, la detrazione massima resti fissata in 950 euro per ciascun figlio, ma si applichi esclusivamente ai figli di età compresa tra i 21 e i 30 anni. Pertanto, i figli che compiono 30 anni nel corso dell’anno non potranno più beneficiare della detrazione, salvo che abbiano una disabilità riconosciuta.

All’Amministrazione finanziaria è stato chiesto se il compimento del 30° anno di età comporti la perdita automatica dello status di familiare fiscalmente a carico, indipendentemente dal reddito percepito, oppure se tale qualifica possa comunque permanere, permettendo ai genitori di fruire delle detrazioni e deduzioni per oneri e spese sostenute nell’interesse del figlio.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il limite di età introdotto dalla legge di Bilancio riguarda esclusivamente la detrazione per figli a carico prevista dall’art. 12, comma 1, lett. c), del TUIR. Tuttavia, grazie al comma 4-ter dello stesso articolo, i figli per i quali non spetta più la detrazione restano comunque considerati fiscalmente a carico se rispettano i requisiti reddituali (2.840,51 euro, elevati a 4.000 per i figli fino a 24 anni).

In questo modo, pur cessando la detrazione al compimento dei 30 anni, i genitori possono continuare a beneficiare delle detrazioni e deduzioni per oneri e spese – come quelle sanitarie, universitarie o per interessi passivi – sostenute nell’interesse del figlio, ai sensi dell’art. 15 del TUIR. La detrazione di 950 euro è riconosciuta, in ogni caso, dal mese in cui il figlio compie 21 anni fino al mese che precede il compimento dei 30.

L’Agenzia ha infine precisato che il sostituto d’imposta è tenuto a indicare i dati del figlio fiscalmente a carico nella Certificazione Unica anche se non spettano più le detrazioni per carichi di famiglia.

 

 

AGEVOLAZIONI

Ristrutturazioni edilizie: come il familiare convivente può ottenere la detrazione fiscale

Anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile può beneficiare della detrazione fiscale per i lavori di ristrutturazione edilizia.

A precisarlo l’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi, richiamando quanto previsto dall’art. 16-bis del TUIR.

Per “familiari” si intendono il coniuge, i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado. Per ottenere la detrazione, è sufficiente che il familiare dichiari, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere convivente con il possessore dell’immobile e che abbia sostenuto direttamente le spese.

È importante sottolineare che la convivenza deve essere già in atto al momento in cui viene avviata la procedura o alla data di inizio dei lavori, e deve persistere nel periodo in cui vengono effettivamente sostenute le spese ammesse alla detrazione, anche se queste sono antecedenti all’avvio dei lavori (come indicato dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 136/E/2002).

 

 

IRPEF

Chiarita la tassazione delle maggiorazioni 2025 per fondi pensione ante 2007

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 16 settembre 2025, n. 245

Con risposta n. 245 del 16 settembre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale delle somme corrisposte agli iscritti a un fondo pensione di un gruppo bancario che avevano esercitato l’opzione di capitalizzazione delle prestazioni.

Il caso riguardava i pensionati cessati dal servizio entro il 31 dicembre 2006, ai quali nel 2021 era stata liquidata una prestazione in forma capitale, già tassata secondo il regime vigente. Successivamente, nel 2023, è stata prevista un’ulteriore “maggiorazione individuale” da corrispondere nel 2025 e il fondo chiedeva se tale somma dovesse essere trattata come nuova prestazione soggetta alle regole introdotte dal D.Lgs. n. 252/2005 oppure come parte delle prestazioni maturate prima del 2007.

L’Agenzia ha confermato che la maggiorazione deriva da prestazioni maturate anteriormente al 1° gennaio 2007 e resta quindi soggetta alla disciplina previgente, con tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR.

L’aliquota interna deve essere determinata secondo l’art. 19 del TUIR, sommando l’importo della maggiorazione 2025 a quello già erogato nel 2021 e considerando l’intera anzianità maturata fino alla cessazione del servizio; dall’imposta complessiva andrà poi detratta quella già applicata alle somme liquidate nel 2021.

 

 

AGEVOLAZIONI

Riconoscimento e promozione delle zone montane: il decreto in Gazzetta Ufficiale

Legge 12 settembre 2025, n. 131

“La crescita economica e sociale delle zone montane costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche e forestali, della salute, delle attività sportive, del turismo e delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell’identità e della coesione delle comunità locali, anche ai fini del contrasto della crisi climatica e demografica e nell’interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici”.

A riconoscerlo è la legge n. 131/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre, che contiene disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.

Stato, Regioni, Province autonome ed enti locali dovranno adottare interventi mirati alla crescita socio-economica delle aree montane, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione e nei limiti delle risorse disponibili. Le azioni dovranno puntare a ridurre gli squilibri con i territori non montani, favorire il ripopolamento, garantire servizi essenziali (sanità, istruzione, mobilità, connessioni), sostenere agricoltura, industria, turismo e artigianato, e valorizzare il patrimonio culturale e ambientale, anche con misure di rigenerazione urbana e riduzione del consumo di suolo.

La Legge, entrata in vigore lo scorso 20 settembre, introduce anche misure di carattere fiscale a vantaggio di specifiche categorie di persone e imprese che scelgono di stabilirsi nelle zone montane individuate.

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, un D.P.C.M. stabilirà i criteri per classificare i comuni montani beneficiari delle agevolazioni, sulla base dei dati Istat e previa intesa in Conferenza unificata. Il decreto definirà anche l’elenco ufficiale dei comuni montani, aggiornabile annualmente. Un ulteriore D.P.C.M. individuerà, tra questi, quelli destinatari delle misure di sostegno, tenendo conto anche di parametri socio-economici, con aggiornamenti almeno triennali. La classificazione non riguarda la PAC né l’esenzione IMU sui terreni agricoli montani, che restano disciplinate dalle norme di settore.

Entro 12 mesi il Governo è delegato ad adottare un D.P.C.M. per il riordino, l’integrazione e il coordinamento delle ulteriori agevolazioni, anche fiscali, in favore dei comuni montani, per renderle coerenti con la nuova classificazione.

Il decreto dovrà essere a costo zero per la finanza pubblica e sarà sottoposto a parere parlamentare.

Tra gli incentivi di carattere fiscale la legge istituisce appositi crediti d’imposta per favorire le soluzioni abitative del personale sanitario e scolastico che prestano servizio nei comuni agevolati (artt. 6 e 7), stimolare investimenti da parte di agricoltori e silvicoltori di montagna (art. 19), incentivare l’avvio di piccole e microimprese da parte di giovani imprenditori (art. 25) ed incoraggiare l’acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali di montagna (art. 27).

 

 

 

APPROFONDIMENTI

ADEMPIMENTI

La comunicazione della PEC per gli amministratori

Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, Comunicato stampa 25 settembre 2025

La Commissione paritetica Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, istituita nel 2010 per garantire standard di comportamento e modalità uniformi per il deposito degli atti societari presso gli uffici del Registro delle Imprese, ha approvato 8 nuovi orientamenti per il triennio 2023-2025 per favorire unità di comportamenti da parte del Notariato e delle Camere di Commercio in merito alle procedure e istanze da seguire per le comunicazioni societarie.

Gli orientamenti riguardano in particolare:

  1. Richieste di evasione in data certa;
  2. Iscrizione di soggetti responsabili della sicurezza, del datore di lavoro, ecc.;
  3. Domicilio digitale degli amministratori;
  4. Indicazione della ragione sociale per le società in liquidazione;
  5. Aggiornamento degli assetti proprietari per s.p.a. e s.a.p.a.;
  6. Imprese sociali – trasferimento d’azienda;
  7. Imprese sociali – fusione/scissione;
  8. Imprese sociali – trasformazione.

I materiali sono scaricabili dal sito https://www.unioncamere.gov.it/.

Una parte significativa di questi chiarimenti riguarda l’obbligo di domicilio digitale (PEC) per gli amministratori di società, introdotto dalla legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024), che ha esteso a questi ultimi una prescrizione già in vigore per imprese e società.

L’obbligo si applica alle entità che possiedono il duplice requisito di essere imprese e di essere costituite in forma societaria. Sono quindi escluse le società che non svolgono attività d’impresa (es. STP, STA), i consorzi e le reti di imprese che non hanno acquisito soggettività giuridica. Rimane un punto interrogativo sulle società consortili: sebbene il MiMIT e Unioncamere abbiano posizioni contrastanti, l’interpretazione prevalente (sostenuta da Assonime) le include nell’obbligo, riconoscendone la natura di imprenditore societario.

Dal punto di vista soggettivo, la normativa coinvolge tutti gli amministratori, inclusi quelli senza deleghe operative, e i liquidatori. Sono invece esclusi procuratori, direttori generali e preposti di sedi secondarie di società estere.

L’obbligo di comunicazione della PEC è effettivo per le nomine iscritte a partire dal 1° gennaio 2025.

Per quanto riguarda gli amministratori già in carica a tale data, a differenza di quanto indicato dal MiMIT, che aveva prima fissato il termine al 30 giugno 2025 e poi posticipato al 31 dicembre 2025, il nuovo orientamento della Commissione, in linea con Unioncamere e Assonime, sostiene che non sia previsto un termine di scadenza per tale adempimento, data l’assenza di una specifica previsione normativa.

La Commissione chiarisce anche che il domicilio digitale deve essere un indirizzo PEC personale e legalmente valido e non è quindi possibile indicare un domicilio digitale di altra società o riferito ad altro amministratore/liquidatore.

L’amministratore ha però diverse opzioni:

  • utilizzare il proprio domicilio digitale personale;
  • utilizzare lo stesso indirizzo PEC per più incarichi;
  • indicare PEC diverse per cariche in società differenti;
  • “eleggere domicilio speciale” presso la PEC della società in cui si ricopre la carica. Quest’ultima opzione, avallata da Unioncamere e Assonime, è tuttavia in contrasto con una precedente nota del MiMIT e le diverse CCIAA territorialmente competenti si stanno muovendo “in ordine sparso”.

 

IMPRESE

La White List antimafia

L’iscrizione all’elenco White List è obbligatoria per alcune specifiche categorie di imprese, qualora debbano stipulare contratti diretti o indiretti, come ad esempio contratti in subappalto, con la pubblica amministrazione. Tuttavia, anche se un’impresa non intende partecipare a gare d’appalto o comunque ricevere affidamenti dalla pubblica amministrazione, l’iscrizione all’elenco White List può rappresentare un elemento di garanzia nei confronti di terzi, anche nei rapporti tra soggetti privati.

Le attività definite come maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose (a prescindere che siano esercitate in maniera primaria/prevalente o secondaria) per cui è possibile l’iscrizione nell’elenco White List sono riportate all’art.1, comma 53, della legge n. 190/2012 e sono le seguenti:

  • estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  • confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  • noli a freddo di macchinari;
  • fornitura di ferro lavorato;
  • noli a caldo;
  • autotrasporti per conto di terzi;
  • guardiania dei cantieri;
  • servizi funerari e cimiteriali;
  • ristorazione, gestione delle mense e catering;
  • servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

L’iscrizione alla White List sostituisce la comunicazione ed anche l’informazione antimafia liberatoria, anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. Quindi, una volta iscritte nelle White List, le imprese non dovranno presentare altri documenti alle pubbliche amministrazioni ai fini della cosiddetta “liberatoria antimafia”.

Ai fini dell’iscrizione nell’elenco, il titolare dell’impresa individuale ovvero, se l’impresa è organizzata in forma di società, il legale rappresentante presentano, per via telematica, istanza alla Prefettura competente nella quale indica il settore o i settori di attività per cui è richiesta l’iscrizione. L’iscrizione è disposta dalla Prefettura competente all’esito delle verifiche antimafia. La Prefettura comunica il provvedimento di iscrizione per via telematica ed aggiorna l’elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale.

L’iscrizione va rinnovata ogni anno, entro 30 giorni dalla scadenza.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Venerdì 31 ottobre 2025 770/2025 Termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2024. Sostituti d’imposta Telematica
Venerdì 31 ottobre 2025 Modello Redditi PF/SC/SP/ENC Termine ultimo per la presentazione del modello Redditi PF, SC, SP e ENC relativo all’anno d’imposta 2024. Persone fisiche

Società di persone

Società di capitali

Enti no profit

Telematica

 

Approfondisci

Newsletter Settembre 2025:

IN BREVE
  • In scadenza l’adesione al CPB 2025-2026
  • Approvato il nuovo modello di comunicazione delle opzioni per interventi Superbonus
  • CPB e holding operative: chiariti i criteri di calcolo per la base imponibile IRAP
  • Assegnazione beni ai soci o cessione agevolata entro il 30 settembre 2025
  • Polizze catastrofali entro il 1° ottobre 2025
  • Nota di variazione IVA: l’Agenzia delle Entrate chiarisce le tempistiche nel concordato preventivo
  • Soggetta ad IVA la cessione del marchio e dei relativi diritti IP
  • La detrazione dell’IVA sulle spese legali a tutela dell’amministratore e/o dei dipendenti
  • Riordino del regime di tassazione dei redditi dei terreni
  • Reverse charge logistica: il modello per l’opzione IVA transitoria e il software “ReverseChargeLogistica”
  • Bonus asilo nido: l’INPS estende il beneficio e introduce l’automatismo per le domande future
  • Sostegno all’acquisto di veicoli elettrici per privati e microimprese
  • Versamenti agli enti bilaterali: nuove causali contributo
  • NASpI e regime impatriati: l’Agenzia delle Entrate esclude l’agevolazione fiscale
  • Fondoprofessioni finanzia corsi su intelligenza artificiale per studi professionali e aziende
  • No ai benefici prima casa per il nuovo acquisto se c’è comproprietà con il coniuge
  • Riversamento automatico del domicilio digitale dei professionisti dal registro INI-PEC al registro INAD
  • 5 per mille: ultima chance per accreditarsi entro il 30 settembre
  • Agenzia delle Entrate: attenzione alle false email WeTransfer, rischio di furto credenziali
APPROFONDIMENTI
  • Adesione e revoca al CPB 2025-2026: scadenze e modalità
  • Nuovo modello di comunicazione per Superbonus 2025
PRINCIPALI SCADENZE

 

 

IN BREVE

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

In scadenza l’adesione al CPB 2025-2026

Il concordato preventivo biennale (CPB) è un procedimento che permette a imprese e professionisti di concordare preventivamente i redditi e il valore della produzione netta da tassare per un biennio. Questa è una scelta facoltativa che si basa su dati previsionali, e può portare sia a benefici che a rischi. Il CPB garantisce una maggiore certezza fiscale, “bloccando” la pretesa del Fisco sui redditi concordati, indipendentemente dai risultati effettivi.

Le nuove regole, in vigore dal 1° gennaio 2025, si applicano al biennio 2025-2026. L’adesione, da comunicare entro il 30 settembre, è riservata ai soggetti che applicano gli ISA, mentre i contribuenti in regime forfetario sono definitivamente esclusi a partire dal 2025.

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI

Approvato il nuovo modello di comunicazione delle opzioni per interventi Superbonus

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 7 agosto 2025, n. 321370

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello che permette di comunicare la scelta tra sconto in fattura e cessione del credito per le spese sostenute nel 2025 relative al Superbonus. Si tratta dell’unica agevolazione a cui, a oggi, è ancora possibile applicare queste due opzioni, ma solo in casi specifici.

La possibilità di scegliere una delle due opzioni è molto limitata, in seguito alle restrizioni introdotte da vari decreti legge (D.L. n. 11/2023, D.L. n. 212/2023 e D.L. n. 39/2024). Si può usufruirne se i lavori svolti rientrano nelle casistiche previste da queste norme.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IRAP

CPB e holding operative: chiariti i criteri di calcolo per la base imponibile IRAP

Agenzia delle Entrate, FAQ IRAP 2025

L’Agenzia delle Entrate ha risolto un dubbio interpretativo per le holding industriali che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB). Con una FAQ del 3 settembre 2025, è stato precisato infatti che per il calcolo della base imponibile IRAP ai fini del CPB, queste società devono fare riferimento solo alle regole dell’art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997, escludendo quindi gli interessi attivi e passivi che, nella determinazione ordinaria, rientrano nella gestione finanziaria.

Di conseguenza, nel modello CPB, rigo P05, non devono essere incluse le componenti finanziarie.

Questa impostazione vale per i CPB futuri, a partire dal periodo 2025-2026. Per il CPB 2024-2025, già presentato, il dato non va modificato. L’Agenzia conferma che le componenti finanziarie restano comunque rilevanti ai fini della liquidazione ordinaria dell’IRAP, ma non concorrono alla determinazione del valore concordato. Le holding statiche (con codice ATECO 64.21.00) non sono interessate dal chiarimento, in quanto escluse dal CPB per assenza degli ISA.

 

 

AGEVOLAZIONI

Assegnazione beni ai soci o cessione agevolata entro il 30 settembre 2025

Il 30 settembre 2025 scade il termine per assegnare i beni ai soci usufruendo delle disposizioni agevolative di cui alla Legge n. 207/2024; in particolare, entro quella data, la Legge di Bilancio 2025 consente alle società di persone e capitali di effettuare l’assegnazione o la cessione agevolata:

  • di beni immobili (non strumentali per destinazione);
  • di beni mobili registrati non utilizzati in modo strumentale nell’attività aziendale.

Possono beneficiarne anche le società che si trasformano in società semplici entro la scadenza del 30 settembre.

L’assegnazione agevolata prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’8% (oppure del 10,5% per le società non operative) da calcolare sul differenziale tra il valore normale del bene e il costo fiscalmente riconosciuto del bene stesso.

Sono previsti vantaggi anche sulle imposte indirette, con aliquote ridotte per imposta di registro e nessuna applicazione dell’IVA nella maggior parte delle assegnazioni.

Il regime agevolato riguarda principalmente gli immobili ma potrebbe rivelarsi conveniente anche per la cessione di autovetture aziendali (beni mobili registrati) non utilizzate come beni strumentali (ad esempio auto non usate per servizi di noleggio o scuole guida).

 

 

ADEMPIMENTI

Polizze catastrofali entro il 1° ottobre 2025

Le imprese dovranno stipulare una polizza assicurativa per coprire i danni a beni come terreni, fabbricati, impianti e macchinari, causati da eventi catastrofici come sismi, alluvioni, frane e inondazioni. La legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, art. 1, comma 101) ha introdotto questo obbligo, e il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 18 del 30 gennaio 2025 ne ha stabilito i dettagli.

Sono obbligate tutte le imprese iscritte nel Registro delle imprese, incluse le ditte individuali e le società tra professionisti (STP). Sono invece escluse le imprese agricole (art. 2135 c.c.), in quanto già coperte da un fondo mutualistico nazionale dedicato (art. 1, comma 515, Legge n. 234/2021). L’obbligo non riguarda neanche gli studi professionali, in quanto non sono iscritti al Registro delle imprese.

Le scadenze per l’attivazione della polizza variano in base alla dimensione dell’impresa, definita secondo i parametri della raccomandazione CE 2003/361:

  • imprese di medie dimensioni: entro il 1° ottobre 2025 (meno di 250 dipendenti e fatturato ≤ 50 milioni di euro o totale di bilancio ≤ 43 milioni di euro);
  • piccole e microimprese: entro il 31 dicembre 2025;
  • grandi imprese: l’obbligo è già scattato il 31 marzo 2025.

Per ora, l’unica sanzione prevista per le aziende che non stipulano la polizza è l’esclusione dai contributi pubblici, aiuti o agevolazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiMIT), secondo quanto stabilito dal decreto del 18 giugno 2025.

Per determinare il valore dei beni da assicurare, si deve considerare il costo di ricostruzione a nuovo per gli immobili e il costo di rimpiazzo per macchinari, impianti e attrezzature.

 

IVA

Nota di variazione IVA: l’Agenzia delle Entrate chiarisce le tempistiche nel concordato preventivo

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 9 settembre 2025, n. 234

A seguito di un’istanza di interpello (risposta n. 234/2025), l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti per le aziende che si trovano a gestire l’insolvenza di un cliente attraverso un concordato preventivo, e vogliono recuperare l’IVA su crediti che non saranno incassati. Nel caso specifico, un’azienda creditrice ha chiesto se, dopo la revoca di una prima procedura di concordato e l’apertura di una nuova, potesse attendere la conclusione di quest’ultima per emettere la nota di variazione.

La risposta è stata positiva: l’Agenzia delle Entrate ha infatti confermato che non vi è “consecuzione” tra due procedure di concordato che non hanno un’unica “causa” (come già stabilito dalla Cassazione, cfr. Cassazione 11 giugno 2019, n. 15724), e quindi ogni procedura va gestita singolarmente. Di conseguenza, si applica la nuova formulazione dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, modificato dall’art. 18 del D.L. n. 73/2021 (c.d. decreto Sostegni-bis).

In pratica, l’azienda che ha scelto di partecipare alla procedura di concordato può attendere la sua conclusione, e l’esito infruttuoso del piano di riparto, per emettere la nota di variazione in diminuzione e recuperare l’IVA non incassata.

Questa possibilità è conforme a quanto già indicato nella circolare n. 20/E del 2021. La nota di variazione deve essere emessa entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si verifica il presupposto per la variazione, e il diritto alla detrazione va esercitato entro la liquidazione periodica o la dichiarazione IVA relativa all’anno di emissione della nota.

 

IVA E IMPOSTA DI REGISTRO

Soggetta ad IVA la cessione del marchio e dei relativi diritti IP

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 19 agosto 2025, n. 210

Con la Risposta n. 210/2025, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad approfondire il trattamento fiscale, ai fini IVA e registro, della cessione di un marchio.

Il quesito è stato posto da una società, operante nel settore dei profumi, che ha acquisito la piena proprietà di un marchio (e dei relativi diritti IP collegati, come disegni e modelli) da un’altra società. L’istante era già licenziataria del medesimo marchio e gestiva autonomamente tutte le fasi operative: ricerca e sviluppo, approvvigionamento, pianificazione della produzione (affidata a terzi), controllo qualità, logistica e marketing. La società venditrice non deteneva né personale né altri asset (formule, packaging, attrezzature) relativi allo sfruttamento del marchio.

Nella citata risposta l’Agenzia delle Entrate, richiamando la normativa unionale (Direttiva n. 2006/112/CE) e nazionale (art. 2555 c.c.), ha ribadito che la nozione di cessione d’azienda (o suo ramo) presuppone il trasferimento di un “complesso di beni organizzato” idoneo a svolgere un’attività economica autonoma. Ha inoltre evidenziato come il Codice della proprietà industriale permetta esplicitamente il trasferimento del marchio separatamente dall’azienda, a condizione che non derivi inganno per il pubblico.

Poiché, nel caso di specie, risulta ceduto solo il marchio e i diritti IP accessori (necessari a garantire la continuità estetica e qualitativa dei prodotti), ma non un complesso organizzato, l’Agenzia conclude che l’operazione non costituisce un trasferimento di ramo d’azienda, ma una prestazione di servizi ai sensi dell’art. 3, comma 2, n. 2, del D.P.R. n. 633/1972 (cessione di marchio).

Di conseguenza, l’operazione è imponibile IVA e, per il principio di alternatività (art. 40, TUR), sconta l’imposta di registro in misura fissa.

 

IVA

La detrazione dell’IVA sulle spese legali a tutela dell’amministratore e/o dei dipendenti

Cassazione, 25 giugno 2025, n. 17111 e n. 17112

La Sezione tributaria della Corte di Cassazione è recentemente tornata a pronunciarsi sul tema della detraibilità dell’IVA riferita a spese legali sostenute da una società per la difesa penale dei propri amministratori e/o dipendenti.

In particolare, la Corte di Cassazione ha ribadito che il diritto alla detrazione dell’IVA presuppone un nesso “diretto e immediato” tra l’acquisto di beni o servizi e una o più operazioni tassate a valle o, più in generale, l’attività economica del soggetto passivo. L’analisi della Corte parte da un consolidato principio civilistico, mutuato dalla disciplina del mandato e, in particolare, dall’art. 1720 c.c., ossia che affinché un costo sostenuto dall’amministratore possa essere rimborsato dalla società, è necessario che esso sia stato affrontato “a causa”, e non semplicemente “in occasione”, del proprio incarico.

Le spese per la difesa in un processo penale, anche qualora questo si concluda con il proscioglimento dell’accusato, non scaturiscono direttamente dall’adempimento del mandato, bensì da un “elemento intermedio”, ovvero l’iniziativa di un terzo (l’accusa), che, seppur rivelatasi infondata, spezza il nesso di causalità diretta con l’attività di gestione. La Corte ha chiarito che “si estende alle sole spese effettuate per espletamento di attività che il mandante ha il potere di esigere, ossia a quelle spese che, per la loro natura, si collegano necessariamente all’esecuzione dell’incarico conferito, nel senso che rappresentino il rischio inerente all’esecuzione dell’incarico, mentre esulano dall’ambito applicativo della norma quelle spese sostenute per attività svolte in occasione del mandato stesso”.

Traslando poi il principio sul piano della deducibilità del costo, la Corte afferma che l’inerenza richiesta dall’art. 19, D.P.R. n. 633/1972 esige la medesima correlazione diretta con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili. I costi per la difesa penale, invece, non sono qualificabili come costi di “operazioni sociali legittime”, poiché la loro finalità primaria è quella di tutelare l’interesse del singolo individuo, non quello dell’impresa a produrre reddito imponibile. L’esito del procedimento penale non può retroattivamente mutare la natura di un costo, la cui inerenza va valutata al momento del suo sostenimento e in relazione alla sua causa genetica, non ai suoi effetti eventuali e futuri. Tale precisazione rafforza la barriera tra l’accertamento del fatto, proprio dei giudizi di merito, e la sua qualificazione giuridica, che costituisce il nucleo del giudizio di legittimità, ribadendo che l’inerenza è un concetto da valutare ex ante e non ex post.

 

IRPEF

Riordino del regime di tassazione dei redditi dei terreni

Agenzia delle Entrate, Circolare 8 agosto 2025, n. 12/E

Con la circolare n. 12/E dell’8 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative agli Uffici in materia di riordino del regime di tassazione dei redditi dei terreni, come disposto dal D.Lgs. n. 192/2024 pubblicato in attuazione della delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023).

Tra le novità evidenziamo:

  • attività agricole tecnologiche e green: sono quelle attività che, pur non essendo direttamente svolte mediante lo sfruttamento del terreno, hanno a oggetto la cura di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, mediante le più moderne tecniche di coltivazione, realizzate in immobili accatastati, e delle attività che danno luogo alla cessione di beni, anche immateriali, derivanti dalle attività agricole, che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici. I redditi prodotti da tali attività saranno trattati come redditi agrari;
  • coltivazioni “fuori suolo” effettuate all’interno di fabbricati accatastati: anche le attività dirette alla produzione di vegetali realizzate mediante i più evoluti sistemi di coltivazione all’interno di fabbricati accatastati (categorie C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10) sono ora riconosciute come produttive di reddito agrario, a condizione che rispettino limiti legati alla superficie agraria di riferimento. Per effetto di tale intervento normativo sono ricondotte nel novero delle attività agricole produttive di reddito agrario le cosiddette “vertical farm”, le “colture idroponiche” e la “micropropagazione in vitro”;
  • cessione crediti di carbonio CO2: i redditi prodotti dalle produzioni di beni, sia materiali sia immateriali, compresi quelli debitamente certificati, derivanti dalle attività agricole che impiegano modalità e tecniche virtuose sotto il profilo della tutela dell’ambiente e della lotta ai cambiamenti climatici, si configurano come agrari. Si configurano come tali, entro certi limiti, anche quelli conseguiti per la cessione di crediti di carbonio ottenuti mediante la cattura di CO2, debitamente certificati.

 

IVA

Reverse charge logistica: il modello per l’opzione IVA transitoria e il software “ReverseChargeLogistica”

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28 luglio 2025, 309107

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 28 luglio 2025, n. 47/E

Con il provvedimento 28 luglio 2025, n. 309107, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello (e le relative istruzioni) per comunicare l’opzione IVA relativa alle prestazioni di servizi fornite a imprese attive nei settori del trasporto, della movimentazione merci e della logistica (art. 1, comma 60, della Legge n. 207/2024 – legge di Bilancio 2025).

Il modello approvato deve essere utilizzato dal committente per comunicare all’Agenzia l’opzione, esercitata congiuntamente al prestatore, di adesione al regime transitorio previsto dal comma 59 dello stesso art. 1 della legge di Bilancio 2025. Questa disposizione attua l’estensione del meccanismo di inversione contabile (reverse charge) alle prestazioni di servizi che impiegano prevalentemente manodopera e beni strumentali del committente, rese nell’ambito di contratti di appalto, subappalto o altri rapporti negoziali, per imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica.

In attesa della piena operatività della nuova disciplina, prestatore e committente possono optare per una soluzione alternativa: l’IVA sulle prestazioni viene versata dal committente in nome e per conto del prestatore, con il quale è solidalmente responsabile per l’imposta dovuta. In questo scenario, il prestatore emette la fattura e il committente si occupa del versamento dell’imposta senza possibilità di compensazione. L’opzione ha una validità di tre anni.

L’opzione può essere esercitata per ciascun rapporto tra subappaltante e subappaltatore, ma ogni scelta richiede una distinta comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Il modello richiede l’indicazione dei dati relativi al contratto specifico. Nel caso di più contratti tra le stesse parti, è possibile inviare una sola comunicazione, compilando moduli aggiuntivi per ogni contratto stipulato.

L’invio della comunicazione deve avvenire tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal 30 luglio 2025, direttamente dall’interessato o tramite un intermediario. Per la preparazione del file, l’Agenzia mette a disposizione gratuitamente il software “ReverseChargeLogistica” sul proprio sito web.

È possibile correggere i dati già trasmessi inviando una comunicazione correttiva che sostituisce integralmente la precedente. Tuttavia, questa procedura permette solo di rettificare le informazioni errate, non di modificare l’opzione già esercitata.

Sia il prestatore che il committente possono consultare i dati presenti nel modello all’interno dei rispettivi cassetti fiscali, disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia. La consultazione è accessibile anche all’intermediario delegato al servizio “Cassetto fiscale delegato”.

Il committente deve versare l’IVA tramite il modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il termine stabilito dall’art. 18 del D.Lgs. n. 241/1997. Il versamento deve essere effettuato nel mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore. Il codice tributo da utilizzare è 6045 denominato “IVA – inversione contabile settore logistica – regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”; in sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento”, del mese e dell’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati “00MM” e “AAAA”.

 

IRPEF

Bonus asilo nido: l’INPS estende il beneficio e introduce l’automatismo per le domande future

INPS, Circolare 5 settembre 2025, n. 123

L’INPS, con circolare n. 123 del 5 settembre 2025, ha chiarito l’ampliamento dell’ambito di applicazione del bonus asilo nido. In base alle modifiche introdotte dall’art. 6-bis del D.L. n. 95/2025, ora il contributo non è più limitato solo agli asili nido pubblici e privati autorizzati, ma si estende a tutti i servizi educativi per l’infanzia previsti dal D.Lgs. n. 65/2017. Ciò significa che il bonus può essere richiesto anche per la frequenza di micronidi, “sezioni primavera”, spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare, purché le strutture siano autorizzate dalle regioni o dagli enti locali. Sono invece esclusi i centri per bambini e famiglie e i servizi puramente ricreativi.

La circolare INPS introduce un’altra importante novità a partire dal 1° gennaio 2026: le domande accolte avranno effetto anche per gli anni successivi fino al mese di agosto dell’anno in cui il bambino compie tre anni. Negli anni successivi al primo, sarà sufficiente che i richiedenti accedano al servizio telematico per confermare le mensilità richieste e allegare la prova di almeno un pagamento. Per i nidi pubblici con pagamento posticipato, basterà l’attestazione di iscrizione. Per il supporto domiciliare, invece, sarà necessario presentare ogni anno un’attestazione del pediatra che certifichi l’impossibilità di frequenza a causa di una grave patologia. L’INPS ha già comunicato alle proprie sedi territoriali di riesaminare le domande precedentemente respinte in base alle nuove regole.

 

AGEVOLAZIONI

Sostegno all’acquisto di veicoli elettrici per privati e microimprese

Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, D.M. 8 agosto 2025

È stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) 8 agosto 2025 (in G.U. Serie Generale n. 208 dell’8 settembre 2025), che stabilisce i criteri e le modalità per l’assegnazione di incentivi a fondo perduto per l’acquisto di veicoli elettrici, finanziati dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). L’obiettivo è favorire il rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri.

Gli incentivi, erogati come sconto in fattura dal venditore, sono destinati a:

  • persone fisiche: residenti in città con più di 50.000 abitanti e nelle relative aree di pendolarismo, che rottamano un veicolo termico euro 5 o inferiore e acquistano un veicolo elettrico M1 nuovo (con prezzo di listino fino a 35.000 euro, escluse le dotazioni opzionali). L’incentivo può arrivare a un massimo di 11.000 euro, a seconda del valore dell’ISEE del richiedente. La persona fisica che procede alla prenotazione del bonus deve risultare primo intestatario del veicolo da rottamare da almeno sei mesi;
  • microimprese: con sede nelle stesse aree urbane, che rottamano un veicolo termico omologo e acquistano fino a due veicoli elettrici nuovi di categoria N1 o N2. L’incentivo massimo è pari al 30% del prezzo (IVA esclusa), fino a 20.000 euro per ciascun veicolo. Il veicolo destinato alla rottamazione deve essere intestato da almeno sei mesi al titolare della microimpresa.

Per usufruire del bonus, è obbligatorio rottamare il veicolo usato, che non potrà essere reimmatricolato. Inoltre, l’acquirente deve mantenere la proprietà del veicolo nuovo per almeno 24 mesi. L’incentivo deve essere convalidato sulla piattaforma SOGEI entro 30 giorni dalla sua generazione. I bonus non sono cumulabili con altri incentivi nazionali o europei.

 

VERSAMENTI

Versamenti agli enti bilaterali: nuove causali contributo

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 4 settembre 2025, n. 48/E

Con Risoluzione n. 48/E del 4 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate, a seguito delle richieste pervenute dall’INPS, ha istituito le causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi all’Istituto da destinare ad Enti Bilaterali.

Come noto, con convenzioni stipulate tra l’Istituto Nazionale della Previdenza e gli Enti Bilaterali, i Fondi e le Casse aventi i caratteri di bilateralità è stato regolato, mediante il modello F24, il servizio di riscossione dei contributi all’INPS, che provvede successivamente al riconoscimento agli stessi Enti Bilaterali delle somme di rispettiva competenza.

Queste le causali istituite:

  • “EBSC” denominata “Ente Nazionale Bilaterale Scuola non statale (ENBiScuNS)”;
  • “ESBI” denominata “Ente Sviluppo Bilaterale Imprese per l’Italia (E.S.B.I.I.)”;
  • “EBWO” denominata “Ente Bilaterale EB WORK”;
  • “EISO” denominata “Ente Bilaterale Nazionale Innovazione e Sviluppo Organismo Paritetico (EBINNOVA)”;
  • “FUEB” denominata “Ente Bilaterale FESICA CONFSAL UNCI (FUEB)”.

 

AGEVOLAZIONI

NASpI e regime impatriati: l’Agenzia delle Entrate esclude l’agevolazione fiscale

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 1° settembre 2025, n. 228

Con Risposta n. 228 del 1° settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla possibilità di applicazione del regime speciale per lavoratori impatriati (art. 16, D.L. n. 147/2015), anche con riferimento alle somme percepite nel 2024 a titolo di NASpI.

L’Amministrazione ha precisato che, sebbene l’indennità di disoccupazione sia qualificata come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, essa non deriva dallo svolgimento di un’attività lavorativa in Italia, ma dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Per questo motivo le somme percepite a titolo di NASpI nel 2024 non possono beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati, che ha come obiettivo l’incentivazione del rientro di soggetti che producono effettivamente redditi da lavoro nel territorio nazionale, e devono quindi essere assoggettate a tassazione ordinaria per l’intero importo.

 

INCENTIVI

Fondoprofessioni finanzia corsi su intelligenza artificiale per studi professionali e aziende

Fondoprofessioni, Avviso 23 luglio 2025, n. 9/25

Fondoprofessioni finanzia la formazione continua dei dipendenti degli studi professionali e aziende collegate aderenti, rispondendo ai diversi fabbisogni di sviluppo delle competenze e della competitività, anche in considerazione delle evoluzioni del comparto professionale e del mercato del lavoro.

Con l’Avviso n. 9/25 dello scorso 23 luglio, a carattere sperimentale, Fondoprofessioni intende intervenire esclusivamente nell’ambito della formazione per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, attraverso il finanziamento di attività formative relative alla conoscenza e all’utilizzo dell’IA, destinate al singolo dipendente o ad un piccolo gruppo di colleghi, realizzabili anche sul posto di lavoro.

Obiettivi dell’Avviso:

  • finanziare piani formativi rivolti al singolo dipendente o a un piccolo gruppo di colleghi, che prevedano la conoscenza e l’utilizzo di strumenti basati sull’intelligenza artificiale, tenuto conto della specifica attività svolta dal discente/dai discenti;
  • promuovere una formazione altamente personalizzata, finalizzata a trasferire competenze/abilità per un uso consapevole, efficiente ed efficace dell’Intelligenza Artificiale all’interno del proprio Studio/Azienda;
  • sostenere un approccio formativo esperienziale e orientato alla concreta applicazione operativa all’interno dello specifico contesto lavorativo, anche attraverso percorsi di affiancamento e on the job.

 

AGEVOLAZIONI

No ai benefici prima casa per il nuovo acquisto se c’è comproprietà con il coniuge

Cassazione, Sentenza 3 settembre 2025, n. 24477

La comproprietà di un’abitazione con il coniuge nello stesso comune, anche se in regime di comunione ordinaria, impedisce di usufruire dei benefici “prima casa” per un nuovo acquisto. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24477 del 3 settembre 2025.

Per poter beneficiare delle agevolazioni “prima casa”, che prevedono l’imposta di registro ridotta al 2% (o l’IVA al 4%), l’acquirente non deve essere titolare, neanche in comproprietà con il coniuge, di diritti reali (proprietà, usufrutto, uso, abitazione) su un’altra casa situata nello stesso comune in cui si effettua il nuovo acquisto (lett. b, nota II-bis all’art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986).

Inoltre, non deve essere titolare, su tutto il territorio nazionale, di diritti su un’altra casa già acquistata con i benefici “prima casa” (lett. c).

La sentenza della Cassazione chiarisce che la regola della lett. b si applica a qualsiasi tipo di comproprietà con il coniuge, sia essa legale o ordinaria. Questo perché l’obbligo di coabitazione e il godimento congiunto dell’immobile in costanza di matrimonio rendono la casa idonea a soddisfare le esigenze abitative della famiglia, indipendentemente dal regime di comunione. Per cui, se si possiede già una casa con il coniuge nello stesso comune, non si ha diritto ai benefici per un secondo acquisto in quel comune.

La regola appena esposta non si applica se l’immobile già posseduto è oggettivamente inidoneo all’uso abitativo, come nel caso di un’abitazione inagibile. Su questo punto, la giurisprudenza ha già fornito dei chiarimenti (cfr. Cassazione n. 24478/2025, n. 20981/2021, n. 100/2010).

È importante sottolineare che la preclusione vale solo per la comproprietà con il coniuge. Se la comproprietà avviene con altri soggetti (ad esempio, fratelli o genitori), i benefici “prima casa” per il nuovo acquisto non sono preclusi.

 

PROFESSIONISTI

Riversamento automatico del domicilio digitale dei professionisti dal registro INI-PEC al registro INAD

AgID, Comunicato 28 luglio 2025

Con Comunicato indirizzato congiuntamente agli Ordini e Collegi professionali, l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy hanno ricordato che il riversamento automatico degli indirizzi PEC dei professionisti da INI-PEC a INAD è previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 6-quater, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005). Ogni PEC professionale presente in INI-PEC, dunque, viene automaticamente trasferita in INAD, dove assume valore come domicilio digitale della persona fisica.

Come noto, INI-PEC è realizzato e aggiornato a partire dagli elenchi degli indirizzi di posta elettronica certificata presenti nel Registro delle imprese o acquisiti dagli ordini o collegi professionali. Per quanto specificamente concerne il professionista iscritto in albi o collegi professionali, l’indirizzo PEC comunicato ex lege a INI-PEC da parte dell’ordine o collegio professionale costituisce il domicilio digitale del professionista, utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale correlate all’attività professionale del suo titolare.

INAD, invece, reca l’elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e dei professionisti ed enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali; gli indirizzi ivi registrati sono utilizzabili per comunicazioni aventi valore legale indirizzate all’ente di diritto privato, correlate all’attività professionale del professionista non iscritto in albi, elenchi o registri professionali o legate alla sfera privata della persona fisica.

Mentre l’iscrizione del domicilio digitale in INI-PEC è prescritta dalla normativa come obbligatoria e, per quanto concerne i professionisti, è automaticamente eseguita dagli ordini o collegi professionali a cui il professionista appartiene, l’iscrizione in INAD risulta invece facoltativa ed è rimessa alla libera iniziativa dell’utente; fa però eccezione alla predetta facoltatività la disposizione di cui all’art. 6-quater, comma 2, del CAD. La precisazione fornita nel comunicato si è resa necessaria in quanto, negli ultimi mesi, diversi professionisti avevano segnalato la presenza del proprio indirizzo PEC (originariamente registrato in INI-PEC, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle Imprese e dei Professionisti) anche su INAD, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle persone fisiche.

Cosa fare se non si desidera che la propria PEC professionale sia utilizzata anche per comunicazioni personali?

Dal portale domiciliodigitale.gov.it, dopo essersi autenticati tramite SPID, CIE o CNS, è possibile procedere in due modi:

  • modificare il domicilio digitale in INAD, indicando un indirizzo diverso da quello presente in INI-PEC (come, per esempio, un secondo indirizzo PEC dedicato alla sfera personale);
  • cancellare il domicilio digitale da INAD.

 

TERZO SETTORE

5 per mille: ultima chance per accreditarsi entro il 30 settembre

Gli enti no profit che non si sono accreditati in tempo per il riparto del 5 per mille 2025 hanno una seconda opportunità. Possono infatti regolarizzare la loro posizione entro il 30 settembre 2025 grazie all’istituto della “remissione in bonis”.

Per poter partecipare al riparto, l’ente deve soddisfare due condizioni entro il 30 settembre:

  1. presentare la domanda di accreditamento;
  2. pagare una sanzione di 250 euro tramite modello F24 ELIDE, utilizzando il codice tributo 8115 (senza possibilità di compensazione, come specificato dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 42/E del 1° giugno 2018).

Per gli Enti del Terzo Settore (ETS) c’è un requisito aggiuntivo. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che l’ente deve essere iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 31 dicembre 2025.Ciò significa che, anche se si presenta la domanda di accreditamento entro il 30 settembre, l’effettiva partecipazione al 5 per mille 2025 sarà garantita solo se l’ente otterrà l’iscrizione al RUNTS entro la fine dell’anno. I tempi per l’iscrizione al Registro sono quelli stabiliti dal D.M. n. 106 del 15 settembre 2020.

Un aspetto positivo è che l’accreditamento ottenuto per l’anno in corso è valido anche per gli anni successivi, a meno che non vengano meno i requisiti per accedere al beneficio.

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Agenzia delle Entrate: attenzione alle false email WeTransfer, rischio di furto credenziali

Agenzia delle entrate, Avviso 5 settembre 2025

Con avviso del 5 settembre l’Agenzia delle Entrate ha avvertito i contribuenti che è in corso una campagna di phishing ai danni della stessa Agenzia, mirata al furto delle credenziali di posta elettronica delle potenziali vittime, e realizzata tramite false notifiche e-mail che sembrano provenire dal noto servizio di condivisione file WeTransfer.

Le comunicazioni, infatti, hanno le sembianze delle notifiche del servizio WeTransfer e sembrano provenire da un dominio istituzionale (gov.it), inducendo così il destinatario a scaricare i documenti fiscali allegati alla stessa, tra i quali una presunta falsa fattura denominata “FatturaAgenziaEntrate.pdf”.

Le comunicazioni, inoltre, trasmettono un senso d’urgenza dato dalla presenza, nel corpo del messaggio, di una scadenza imminente (“Scade oggi”).

L’Agenzia, totalmente estranea a questa tipologia di comunicazioni, raccomanda come di consueto di prestare la massima attenzione e di non cliccare sui link in esse presenti, di non scaricare, aprire e compilare eventuali allegati, di non fornire credenziali d’accesso, dati personali e le coordinate bancarie in occasione di eventuali telefonate legate a questo tipo di fenomeni e di non ricontattare assolutamente il mittente di eventuali comunicazioni.

 

 

 

 

APPROFONDIMENTI

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Adesione e revoca al CPB 2025-2026: scadenze e modalità

Il concordato preventivo biennale (CPB) è un procedimento che permette a imprese e professionisti di concordare preventivamente i redditi e il valore della produzione netta da tassare per un biennio. Questa è una scelta facoltativa che si basa su dati previsionali, e può portare sia a benefici che a rischi. Il CPB garantisce una maggiore certezza fiscale, “bloccando” la pretesa del Fisco sui redditi concordati, indipendentemente dai risultati effettivi.

Le nuove regole, in vigore dal 1° gennaio 2025, si applicano al biennio 2025-2026. L’adesione, da comunicare entro il 30 settembre, è riservata ai soggetti che applicano gli ISA, mentre i contribuenti in regime forfetario sono definitivamente esclusi a partire dal 2025.

Il decreto “Correttivo” (D.Lgs. n. 81/2025) ha introdotto importanti novità per i soggetti con alta affidabilità fiscale (ISA da 8 a 10).

Per questi contribuenti, la proposta di maggior reddito dell’Agenzia non può superare specifiche percentuali di incremento rispetto al reddito del 2024:

  • +10% per un ISA pari a 10,
  • +15% per un ISA tra 9 e meno di 10,
  • e +25% per un ISA tra 8 e meno di 9.

Tali tetti non si applicano se il reddito proposto, pur superando le soglie, è comunque inferiore ai valori di riferimento settoriali. L’adesione garantisce l’accesso a tutti i benefici premiali previsti dal regime ISA, indipendentemente dal punteggio che si conseguirà nel biennio. Tra questi, i più rilevanti sono l’esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti fino a 70.000 euro annui per l’IVA e fino a 50.000 euro per imposte dirette e IRAP. Il beneficio relativo all’IVA decorre immediatamente, già dalla dichiarazione IVA 2026. È confermata la possibilità di tassare il “maggior reddito” concordato con un’imposta sostitutiva agevolata, con aliquote del 10%, 12% o 15% in base al punteggio ISA 2024. Tuttavia, se il reddito concordato supera gli 85.000 euro, la parte eccedente sarà tassata con l’aliquota IRPEF massima (43%) o IRES (24%). Per il primo anno (2025), l’incremento di reddito proposto sarà “scontato” del 50%. Infine, il nuovo ravvedimento speciale per le annualità 2019-2023 è accessibile solo ai soggetti ISA che aderiscono al CPB 2025-2026.

L’accesso al CPB è precluso a chi, al 31 dicembre 2024, ha debiti tributari o contributivi divenuti definitivi e superiori a 5.000 euro. Tuttavia, è possibile sanare la situazione estinguendo l’eccedenza prima di accettare la proposta. Non possono aderire i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti (2021, 2022, 2023), o che hanno subito condanne definitive per specifici reati negli stessi periodi. Una nuova clausola introduce un “blocco reciproco” per i professionisti che partecipano a un’associazione professionale (o STP): un professionista è escluso dal CPB se la sua associazione non vi aderisce, e viceversa.

Il rischio più critico è la decadenza, che annulla il concordato retroattivamente per entrambi gli anni. La decadenza scatta se i dati comunicati per la proposta (relativi al 2024) erano inesatti e hanno generato un reddito concordato inferiore di oltre il 30% rispetto a quello corretto. Scatta anche in caso di omesso versamento delle somme dovute in base al reddito concordato: per evitare la decadenza, è obbligatorio pagare l’intero importo (senza possibilità di rateazione) entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione 36-bis.

La normativa prevede che l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza intensificheranno i controlli verso i contribuenti che non aderiscono al CPB o che ne decadono, applicando anche soglie ridotte della metà per le sanzioni accessorie.

L’adesione al CPB 2025-2026 comporta una proroga dei termini di decadenza per l’accertamento dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026.

Il ravvedimento speciale per le annualità 2019-2023 comporta una proroga dei termini di accertamento al 31 dicembre 2028.

L’adesione è una decisione complessa che richiede un’analisi attenta dei benefici e dei rischi. Le nuove soglie “anti-aumento” per i soggetti virtuosi rendono la proposta potenzialmente più equa. Tuttavia, l’adesione richiede una “fedeltà fiscale” assoluta, pena la decadenza retroattiva in caso di inesattezze nei dati o mancati pagamenti.

 

AGEVOLAZIONI

Nuovo modello di comunicazione per Superbonus 2025

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 7 agosto 2025, n. 321370

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello che permette di comunicare la scelta tra sconto in fattura e cessione del credito per le spese sostenute nel 2025 relative al Superbonus. Si tratta dell’unica agevolazione a cui, a oggi, è ancora possibile applicare queste due opzioni, ma solo in casi specifici.

La possibilità di scegliere una delle due opzioni è molto limitata, in seguito alle restrizioni introdotte da vari decreti legge (D.L. n. 11/2023, D.L. n. 212/2023 e D.L. n. 39/2024). Si può usufruirne se i lavori svolti rientrano nelle casistiche previste da queste norme.

Per poter comunicare l’opzione, è fondamentale avere la documentazione in regola:

  • Asseverazioni tecniche:
  • per gli interventi di efficientamento energetico (ecobonus): un tecnico deve certificare il rispetto dei requisiti e la congruità dei costi, inviando la documentazione all’ENEA;
  • per gli interventi sismici (sismabonus): un professionista strutturale deve attestare la riduzione del rischio e la congruità delle spese, secondo il D.M. n. 58/2017.
  • Visto di conformità: un professionista abilitato (commercialista, esperto contabile, consulente del lavoro, CAF) deve verificare che la documentazione sia completa e corretta, inclusa l’idoneità delle coperture assicurative.

La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo 2026 per le spese sostenute nel 2025.

L’invio avviene telematicamente e cambia a seconda dei casi:

  • per singole unità immobiliari: l’invio è a carico del professionista che ha rilasciato il visto di conformità;
  • per interventi condominiali: l’invio può essere fatto dal professionista che ha rilasciato il visto o dall’amministratore di condominio.

Se l’intervento richiede l’invio all’ENEA, la comunicazione potrà essere inviata solo a partire dal quinto giorno successivo al rilascio della ricevuta di avvenuta trasmissione da parte dell’ENEA.

Il rispetto dei termini è cruciale. Se la comunicazione non viene inviata entro la scadenza, le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito non sono più valide. A differenza del passato, non è più possibile rimediare con la “remissione in bonis” (come stabilito dall’art. 2, comma 1, D.L. n. 39/2024).

Una volta ottenuta la cessione del credito o lo sconto, il credito d’imposta che ne deriva può essere utilizzato solo in compensazione con il modello f24, rispettando la stessa ripartizione in rate annuali della detrazione originale. Il credito può essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo alla corretta ricezione della comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate e comunque non prima del 1° gennaio 2026.

Il credito non fruito entro il 31 dicembre di ciascun anno non può essere riportato agli anni successivi, non è rimborsabile e non può essere ulteriormente ceduto.

 

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Martedì 30 settembre 2025 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA – LIPE Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica
Martedì 30 settembre 2025 Adesione al concordato preventivo biennale Termine ultimo per la presentazione del modello CPB per l’adesione al concordato preventivo biennale. Imprese e lavoratori autonomi, soggetti ISA, che intendono aderire al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026. Telematica

 

Approfondisci

Newsletter Agosto 2025:

 

IN BREVE
  • Via libera al ravvedimento speciale per chi aderisce al CPB 2025-2026
  • La “tregua” estiva dell’Agenzia delle Entrate
  • Le novità degli ISA per il periodo d’imposta 2024 nella circolare dell’Agenzia delle Entrate
  • L’Agenzia informa il contribuente sulle anomalie ISA
  • Più tempo per i controlli formali delle dichiarazioni dei redditi 2023
  • Spese sanitarie 730: ok al prospetto STS con autodichiarazione
  • Fringe benefit auto aziendali: tassazione ordinaria se la consegna avviene dopo il 30 giugno 2025
  • Il nuovo Testo unico IVA approvato in esame preliminare
  • Credito d’imposta ricerca e sviluppo: atto di indirizzo MEF su distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti
  • Attiva la procedura web per la scelta dell’8, 5 e 2 per mille online
  • Dichiarazione di successione online con procedura semplificata
APPROFONDIMENTI
  • La sospensione feriale dei termini per il 2025
  • Illustrate le principali novità degli ISA per il periodo d’imposta 2024
PRINCIPALI SCADENZE

 

 

IN BREVE

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Via libera al ravvedimento speciale per chi aderisce al CPB 2025-2026

Importanti novità dal fronte fiscale: il Senato ha dato il via libera definitivo alla conversione del decreto Fiscale (D.L. n. 84/2025). Dopo l’approvazione della Commissione Finanze e il voto finale dell’Assemblea di Palazzo Madama, il provvedimento è stato approvato in via definitiva.

Tra le modifiche più rilevanti, emerge un nuovo regime di ravvedimento speciale, specificamente pensato per chi aderisce al Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2025-2026.

Grazie a un emendamento approvato alla Camera, i soggetti che hanno applicato gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e che aderiranno al CPB per il biennio d’imposta 2025-2026, potranno usufruire di questo ravvedimento. Questo comporta il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP e consente il ravvedimento delle annualità dal 2019 al 2023 attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva.

Possono usufruirne i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale e che, nei periodi d’imposta dal 2019 al 2023, abbiano:

  • applicato gli ISA;
  • dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA legate alla pandemia da Covid-19;
  • dichiarato una condizione di non normale svolgimento dell’attività (secondo l’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017).

La base imponibile è la differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato per ciascun anno e il valore effettivo incrementato di una percentuale variabile in base al punteggio ISA:

  • 5% per ISA pari a 10;
  • 10% per ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
  • 20% per ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
  • 30% per ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
  • 40% per ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
  • 50% per ISA inferiore a 3.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva è:

  • 10% se il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
  • 12% se il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  • 15% se il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

Il versamento minimo è di 1.000 euro.

Per il pagamento si potrà scegliere tra:

  • un’unica soluzione tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026;
  • un massimo di 10 rate mensili (contro le 24 dell’anno scorso), maggiorate di interessi.

Non possono ricorrere al ravvedimento speciale coloro che, prima del pagamento (o della prima rata), abbiano ricevuto la notifica di:

  • pvc (processo verbale di constatazione);
  • schema d’atto di accertamento;
  • atto di recupero di crediti inesistenti, per l’annualità interessata.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

La “tregua” estiva dell’Agenzia delle Entrate

Anche quest’anno, dal 1° agosto al 4 settembre 2025 l’Agenzia delle Entrate sospenderà l’invio delle comunicazioni fiscali quali lettere di compliance, avvisi bonari o richieste di pagamento per errori dichiarativi. Tutte le richieste di documenti e informazioni che scadono tra il 1° agosto al 4 settembre 2025 vedranno il proprio termine bloccato, con ripresa della decorrenza a partire dal successivo 5 settembre 2025.

Nello stesso periodo, dal 1° agosto al 4 settembre, sono sospesi i versamenti e le richieste di chiarimenti collegati ai cosiddetti “avvisi bonari” e agli avvisi di liquidazione relativi ai redditi a tassazione separata.

Vedi l’Approfondimento

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Le novità degli ISA per il periodo d’imposta 2024 nella circolare dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Circolare 18 luglio 2025, n. 11/E

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la circolare 18 luglio 2025, n. 11/E volta a illustrare le principali novità relative agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2024. Questo documento fornisce chiarimenti essenziali per professionisti e contribuenti, delineando gli aggiornamenti normativi e le modifiche introdotte per l’applicazione degli indicatori che mirano a misurare l’affidabilità fiscale delle attività economiche.

Vedi l’Approfondimento

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

L’Agenzia informa il contribuente sulle anomalie ISA

L’Agenzia delle Entrate si appresta a dare il via ad una nuova fase di comunicazioni ai contribuenti al fine di promuovere la compliance spontanea.

Oggetto di queste comunicazioni saranno le potenziali anomalie o incoerenze riscontrate tra i dati dichiarati dai contribuenti nel periodo d’imposta 2023 (anno d’imposta 2022) e quelli elaborati attraverso gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA).

Tale iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di risk assessment e ha l’obiettivo di favorire una correzione spontanea da parte dei contribuenti, anticipando eventuali attività di controllo e riducendo il contenzioso tributario. È importante sottolineare che queste comunicazioni non costituiscono avvisi di accertamento, bensì sollecitazioni alla verifica della propria posizione fiscale.

Le comunicazioni saranno indirizzate ai soggetti che presentano una o più delle seguenti condizioni:

  • Punteggio ISA inferiore alla soglia di affidabilità: viene segnalato un punteggio ISA che si discosta significativamente dal valore atteso per il settore di attività economica di riferimento, indicando una potenziale minore affidabilità fiscale;
  • Incoerenza tra dati ISA e informazioni disponibili: si riscontrano discordanze tra i dati dichiarati nel modello ISA e le informazioni acquisite dall’Amministrazione finanziaria tramite altre fonti (es. fatturazione elettronica, certificazioni uniche, comunicazioni annuali). Tali incoerenze possono riguardare, ad esempio, ricavi, costi o altri elementi rilevanti per la determinazione del reddito;
  • Anomalie nella compilazione del modello ISA: vengono rilevate omissioni o errori nella compilazione di campi specifici del modello ISA che possono compromettere l’elaborazione corretta dell’indice o la completezza delle informazioni fornite.

I contribuenti che riceveranno la comunicazione sono invitati ad adottare le seguenti misure:

  1. Analisi approfondita delle anomalie segnalate: è indispensabile procedere a un’accurata verifica dei dati contabili e documentali in proprio possesso, confrontandoli con le specifiche anomalie indicate dall’Agenzia;
  2. Consulenza professionale: si raccomanda vivamente di consultare il proprio intermediario fiscale (commercialista o consulente del lavoro) per un’analisi tecnica e per la definizione della strategia più opportuna. Il professionista potrà supportare il contribuente nella comprensione delle discrepanze e nella valutazione delle possibili azioni correttive;
  3. Regolarizzazione tramite dichiarazione integrativa: qualora le verifiche confermino l’esistenza di errori od omissioni, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione integrativa. Tale adempimento permette di sanare la posizione irregolare e, ove applicabile, di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, beneficiando di una riduzione delle sanzioni amministrative;
  4. Assenza di azioni in caso di correttezza: nel caso in cui, a seguito di un’attenta disamina, il contribuente ritenga che i dati dichiarati siano corretti e non vi siano anomalie da sanare, non sarà necessaria alcuna azione. Tuttavia, è opportuno mantenere a disposizione tutta la documentazione utile a dimostrare la correttezza della propria posizione in caso di future richieste di chiarimento.

Le comunicazioni saranno rese disponibili ai contribuenti e ai loro intermediari attraverso i seguenti canali:

  • Cassetto fiscale: accesso diretto tramite la piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate;
  • Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata A/R: in specifici casi, le comunicazioni potranno essere recapitate anche tramite questi mezzi tradizionali.

Questa iniziativa si configura come un importante strumento di prevenzione e assistenza fiscale, volto a instaurare un rapporto di maggiore fiducia e collaborazione tra Fisco e contribuente, nel segno della trasparenza e dell’adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Più tempo per i controlli formali delle dichiarazioni dei redditi 2023

CNDCEC, Informativa 14 luglio 2025, n. 110

Slitta a settembre il termine per rispondere alle comunicazioni di irregolarità (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973) relative alle dichiarazioni dei redditi 2023.

Con l’Informativa n. 110 del 14 luglio, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha reso noto che, per la trasmissione della documentazione relativa al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi per il periodo d’imposta 2022, c’è tempo fino ai primi quindici giorni di settembre.

Il CNDCEC ha ricordato che l’Agenzia delle Entrate, nella nell’ultima decade del mese di giugno e nel mese di luglio, ha recapitato delle richieste con cui si invitavano i contribuenti a trasmettere la documentazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Cadendo questo termine in un periodo già critico per gli studi professionali per i numerosi adempimenti in scadenza nel mese di luglio, è stata valutata dallo stesso Consiglio Nazionale, insieme ai vertici dell’Agenzia delle Entrate, la possibilità di uno slittamento del predetto termine a dopo la pausa estiva.

Al termine delle interlocuzioni l’Agenzia ha rappresentato che, “in ogni caso, la documentazione sarà valutata anche se trasmessa oltre il suddetto termine” di 30 giorni (termine non previsto dalla legge e, quindi, da considerarsi meramente ordinatorio) e che per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti vige la sospensione dei termini dal 1° agosto al 4 settembre prevista dall’art. 37, comma 11-bis, secondo periodo, del D.L. 223/2006”.

In questo contesto l’Agenzia ha precisato di aver diramato istruzioni agli Uffici territoriali di non procedere alla comunicazione degli esiti del controllo formale anche laddove il suddetto termine di 30 giorni cada in prossimità del periodo di sospensione.

Considerato quindi, ha precisato il CNDCEC, che le comunicazioni sono state recapitate a partire dall’ultima decade di giugno, la trasmissione della documentazione e delle informazioni richieste potrà avvenire, senza conseguenze, indicativamente anche nei primi quindici giorni del prossimo mese di settembre.

 

 

DICHIARAZIONI

Spese sanitarie 730: ok al prospetto STS con autodichiarazione

Agenzia delle Entrate, FAQ 17 luglio 2025

In una FAQ del 17 luglio l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile attestare il sostenimento delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione dei redditi (modello 730 e/o modello Redditi Persone fisiche) tramite il prospetto di dettagli spese scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria, in alternativa alla conservazione dei singoli documenti di spesa (scontrini, ricevute, fatture, ecc.).

A tal fine, è necessario che il prospetto sia accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con il quale il contribuente attesta che il documento corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.

Naturalmente, resta fermo che qualora la detrazione spettasse unicamente in presenza di determinate condizioni soggettive, il contribuente è tenuto a conservare ed esibire la relativa documentazione che ne attesti la sussistenza.

 

 

IMPOSTE DIRETTE

Fringe benefit auto aziendali: tassazione ordinaria se la consegna avviene dopo il 30 giugno 2025

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 22 luglio 2025, n. 192

Ai veicoli aziendali ordinati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma assegnati in data successiva al 30 giugno 2025, si applica il criterio di tassazione del fringe benefit basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo aziendale.

A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 192 del 22 luglio.

L’Agenzia ha chiarito che, in simili casi, non si applica né la vecchia disciplina né la nuova agevolata introdotta dalla legge di Bilancio 2025, ma il regime ordinario basato sul valore normale. Questo perché il veicolo, pur essendo stato ordinato e concesso ad uso promiscuo con contratto stipulato entro il 2024, viene consegnato oltre il termine del 30 giugno 2025 previsto dalla disciplina transitoria (art. 1, comma 48-bis, legge n. 207/2024).

La conclusione si fonda sull’interpretazione sistematica delle norme e sui chiarimenti contenuti nella circolare n. 10/E del 2025, secondo cui la data di consegna del veicolo al dipendente è elemento essenziale per determinare il regime fiscale applicabile.

 

 

IVA

Il nuovo Testo Unico IVA approvato in esame preliminare

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14 luglio 2025, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo contenente il Testo Unico in materia di imposta sul valore aggiunto.

Il provvedimento, in attuazione della legge di delega al Governo per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), trasfonde in un unico testo la disciplina IVA, abrogando contestualmente le disposizioni di riferimento

Il nuovo testo unico, strutturato in XVIII Titoli per complessivi 171 articoli, raccoglierà quindi le disposizioni attualmente contenute:

  • nel D.P.R. n. 633 del 1972 (operazioni nazionali);
  • nel D.L. n. 331/1993 (operazioni intracomunitarie);
  • in ulteriori norme che, nel corso del tempo, hanno integrato la disciplina IVA.

Il nuovo Testo Unico, dopo la definitiva approvazione, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026.

 

 

AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta ricerca e sviluppo: atto di indirizzo MEF su distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Atto di indirizzo 1° luglio 2025

Con l’Atto di indirizzo del 1° luglio 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito le coordinate interpretative per distinguere in modo certo tra “crediti d’imposta inesistenti” e “crediti non spettanti”.

Il documento introduce una più rigorosa distinzione normativa e sanzionatoria tra le fattispecie di:

  • crediti non spettanti (art. 1, comma 1, lett. g-quinquies, D.Lgs. n. 74/2000): crediti formalmente esistenti ma utilizzati in violazione delle modalità previste, ad esempio per errori su importi, tempi o adempimenti;
  • crediti inesistenti (art. 1, comma 1, lett. g-quater, lett. g-quinquies, D.Lgs. n. 74/2000): crediti privi dei presupposti oggettivi o soggettivi, o ottenuti tramite artifici o documentazione falsa.

La tipologia di “non spettanza” si verifica quando, ferma restando la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi specificatamente individuati nella normativa di riferimento, il credito d’imposta difetta di ulteriori elementi o qualità individuate da fonti tecniche di dettaglio non specificatamente richiamate nella normativa, primaria e secondaria, dell’agevolazione (pur senza uno specifico richiamo è chiaro il riferimento al “manuale di Frascati”).

Ricordiamo che:

  • sotto il profilo sanzionatorio, per i crediti inesistenti, è prevista una sanzione del 70% (raddoppiata in caso di frode), per i crediti non spettanti, si applicano sanzioni in base al tipo di violazione;
  • i termini per gli atti di recupero sono entro il 31 dicembre del 5° anno per i crediti non spettanti ed entro il 31 dicembre dell’8° anno per i crediti inesistenti (10 anni per i crediti d’imposta utilizzati negli anni 2016 e 2017.

Attenzione, si fa riferimento alla compensazione e non alla maturazione.

Per redimere eventuali contestazioni riferite alla fattispecie dei crediti “inesistenti”, l’atto di indirizzo ricorda che il contribuente può dotarsi di una certificazione rilasciata da soggetti qualificati e ammessi a sottoscriverla, che attesti che le attività svolte rientrano tra quelle ammissibili, per fornire garanzia “ex ante” sulla spettanza del credito.

 

 

DICHIARAZIONI

Attiva la procedura web per la scelta dell’8, 5 e 2 per mille online

Ogni anno, in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono destinare una quota dell’IRPEF a determinati soggetti, scelti tra categorie specifiche autorizzate a ricevere tale quota perché perseguono determinati scopi di utilità sociale.

Tuttavia, anche chi è esonerato dalla dichiarazione può esprimere le proprie scelte, inviandole autonomamente.

Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate è attiva la procedura web che permette, ai contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, di scegliere a chi destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’IRPEF, esprimendo quindi le loro preferenze direttamente online, con facilità e senza dover installare software sul proprio pc. Il nuovo servizio si affianca a quello già esistente, da scaricare sul computer.

Accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tramite Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns), è necessario selezionare tra i “Servizi” disponibili quello dedicato alla “Scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF”. Da qui si prosegue scegliendo i beneficiari rispettivamente dell’8, 5 e 2 per mille.

In assenza di preferenze occorre spuntare la voce “Nessuna scelta” per passare alla scheda successiva.

Dopo aver compilato le schede e controllato il “Riepilogo” delle preferenze, si clicca sul pulsante “Invia”. Terminata la ricezione da parte del sistema, è possibile consultare le ricevute delle scelte inviate.

 

 

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI

Dichiarazione di successione online con procedura semplificata

A seguito delle modifiche apportate al Testo Unico sulle successioni e donazioni, a partire dalle successioni aperte dal 1° gennaio 2025 i contribuenti devono autoliquidare l’imposta, sulla base dei dati indicati nella dichiarazione di successione.

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il nuovo servizio online che permette di calcolare in automatico l’imposta da versare.

La novità riguarda le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, per le quali l’importo dovuto non viene più richiesto dall’Ufficio delle Entrate ma determinato e versato in autonomia dal contribuente. Ora, infatti, è il sistema a calcolare in automatico l’importo all’interno del quadro EF del modello.

Inoltre, è disponibile per il contribuente un prospetto riepilogativo, che è possibile salvare o stampare, con l’ammontare dell’imposta ripartita per ciascun erede, chiamato e/o legatario.

Per le successioni aperte prima del 1° gennaio 2025, ricordano le Entrate, l’imposta continuerà ad essere liquidata dagli uffici territoriali delle Entrate.

La dichiarazione di successione può essere presentata:

  • attraverso i servizi telematici;
  • tramite un intermediario abilitato;
  • presso un ufficio dell’Agenzia.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

La sospensione feriale dei termini per il 2025

Anche quest’anno, dal 1° agosto al 4 settembre 2025 l’Agenzia delle Entrate sospenderà l’invio delle comunicazioni fiscali quali lettere di compliance, avvisi bonari o richieste di pagamento per errori dichiarativi. Tutte le richieste di documenti e informazioni che scadono tra il 1° agosto al 4 settembre 2025 vedranno il proprio termine bloccato, con ripresa della decorrenza a partire dal successivo 5 settembre 2025.

Nello stesso periodo, dal 1° agosto al 4 settembre, sono sospesi i versamenti e le richieste di chiarimenti collegati ai cosiddetti “avvisi bonari” e agli avvisi di liquidazione relativi ai redditi a tassazione separata.

L’art. 10, comma 1 del c.d. decreto “Adempimenti” (D.Lgs n. 1/2024) ha poi introdotto altri due periodi di sospensione, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre di ogni anno, dell’invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle Entrate. Si tratta, in particolare:

  • delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni (di cui agli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972);
  • delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni (di cui all’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973);
  • delle comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata ( di cui all’art. 1, comma 412, della Legge n. 311/2004);
  • delle lettere di invito per l’adempimento spontaneo (cosiddette “lettere di compliance” di cui all’art. 1, commi da 634 a 636, della Legge n. 190/2014).

Alcune attività restano però attive nonostante la sospensione. La circolare n. 9/E/2024 ha chiarito che in caso di urgenze, quali il rischio di prescrizione, notizie di reato, o situazioni legate a procedure concorsuali, l’Agenzia delle Entrate potrà comunque intervenire anche nel mese di agosto. La normativa (art. 10, comma 2, del decreto “Adempimenti”) prevede che la sospensione dell’invio degli atti da parte dell’Agenzia delle Entrate nel periodo 1° agosto-31 agosto non incida sulla sospensione relativa al periodo 1° agosto-4 settembre, dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti da parte della stessa Agenzia delle Entrate oppure da altri enti impositori. Ne consegue che, qualora l’Ufficio, ravvisando ragioni di indifferibilità, invii comunque una comunicazione di irregolarità derivante dal controllo automatizzato nel periodo 1° agosto-31 agosto, il termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute inizierà comunque a decorrere dal 4 settembre (a prescindere dalla data di ricezione della stessa avvenuta in agosto).

L’invito, per evitare sorprese, è comunque quello di non perdere di vista le comunicazioni PEC nemmeno nel periodo estivo.

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Illustrate le principali novità degli ISA per il periodo d’imposta 2024

Agenzia delle Entrate, Circolare 18 luglio 2025, n. 11/E

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la circolare 18 luglio 2025, n. 11/E volta a illustrare le principali novità relative agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2024. Questo documento fornisce chiarimenti essenziali per professionisti e contribuenti, delineando gli aggiornamenti normativi e le modifiche introdotte per l’applicazione degli indicatori che mirano a misurare l’affidabilità fiscale delle attività economiche.

L’introduzione di modifiche agli ISA è un processo continuo, volto a rendere questi strumenti sempre più aderenti alla realtà economica e alle evoluzioni dei settori produttivi. Le innovazioni per il 2024 si concentrano su diversi aspetti, tra cui l’aggiornamento dei modelli di calcolo, l’introduzione di nuove variabili e la revisione di quelle esistenti, nonché l’adeguamento ai mutamenti del contesto economico generale.

 

Principali aree di aggiornamento

La circolare si concentra su alcune aree chiave di rinnovamento:

  • revisione degli indicatori di affidabilità: sono stati aggiornati o introdotti nuovi indicatori che riflettono in modo più preciso la capacità di generare ricavi o compensi e la coerenza tra i dati dichiarati e le caratteristiche strutturali e congiunturali dell’attività economica;
  • adattamento ai settori specifici: particolare attenzione è stata dedicata all’adeguamento degli ISA alle specificità di determinati settori economici, con l’obiettivo di renderli più rappresentativi e meno penalizzanti per le imprese che operano in contesti con dinamiche peculiari;
  • gestione delle anomalie e delle non conformità: vengono forniti chiarimenti sulle modalità di gestione delle anomalie riscontrate durante l’applicazione degli ISA e sulle procedure di regolarizzazione. Si ribadisce l’importanza della compliance spontanea e degli strumenti a disposizione del contribuente per sanare eventuali posizioni irregolari;
  • impatto delle modifiche normative: la circolare analizza come le recenti modifiche normative in ambito fiscale possano influenzare l’applicazione e l’esito degli ISA, fornendo indicazioni per una corretta interpretazione.

 

Obiettivi delle novità

Le modifiche introdotte per il periodo d’imposta 2024 sono finalizzate a:

  • migliorare la capacità diagnostica degli ISA: rendere gli indici più efficaci nell’individuazione di comportamenti fiscali non conformi e, al contempo, nella premialità dei contribuenti più affidabili;
  • ridurre il carico amministrativo: semplificare, laddove possibile, gli adempimenti a carico dei contribuenti e dei loro intermediari, pur mantenendo un elevato livello di controllo;
  • fasciare un rapporto collaborativo: promuovere un dialogo costruttivo tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, basato sulla trasparenza e sulla prevenzione degli illeciti.

 

Considerazioni per i contribuenti e gli intermediari

Per i contribuenti e, in particolar modo, per gli intermediari fiscali, è fondamentale un’attenta lettura e comprensione delle indicazioni contenute nella circolare. Ciò consentirà una corretta compilazione dei modelli ISA per il periodo d’imposta 2024 e una gestione proattiva delle eventuali criticità. L’aggiornamento costante sulle evoluzioni degli ISA è un requisito essenziale per garantire la piena conformità fiscale e per sfruttare appieno i benefici derivanti da un elevato livello di affidabilità.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Martedì 30 settembre 2025 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA – LIPE Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

 

Approfondisci