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Newsletter Gennaio 2026:

IN BREVE
  • La Legge di Bilancio 2026
  • Fringe benefit auto aziendali: le tabelle 2026 dell’ACI
  • La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2026
  • Le nuove regole di tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza
  • La detrazione IVA per le fatture a cavallo d’anno
  • Milleproroghe 2026: rinviata la Riforma fiscale, prorogate le assemblee online
  • Verifica delle condizioni per adottare (o mantenere) il regime forfetario nel 2026
  • CPB soggetti ISA: pronti i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva
  • Verifica “esportatori abituali” per il 2026
  • Dal 1° gennaio 2026 tasso di interesse legale all’1,6%
  • Deducibilità compensi amministratori
  • Verifica dei limiti per liquidazione IVA trimestrale e contabilità semplificata 2026
  • Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2026
  • La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”
  • Franchigia IVA piccole imprese che operano nella UE: i chiarimenti delle Entrate
  • Prima casa e vendita infraquinquennale: il preliminare non basta a evitare la decadenza dalle agevolazioni
  • Terzo Settore: esclusione IVA fino al 2036
  • Cessazione Anagrafe delle Onlus: iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026
  • Disciplina fiscale degli ETS: in consultazione pubblica la bozza di circolare delle Entrate
  • 5 per mille: pubblicati gli elenchi di ammessi ed esclusi. Come mantenere il contributo per il 2026
APPROFONDIMENTI
  • Tracciabilità spese di trasferta e di rappresentanza
  • La detrazione IVA a cavallo d’anno 2025-2026

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 

 

IN BREVE

MANOVRA 2026

La Legge di Bilancio 2026

Legge 30 dicembre 2025, n. 199

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (G.U. 30 dicembre 2025, n. 301 – S.O. n. 42) delinea la manovra finanziaria per il triennio 2026-2028, con entrata in vigore dal 1° gennaio 2026. Tra le diverse novità si segnala:

  • revisione IRPEF: riduzione della seconda aliquota dal 35% al 33% per lo scaglione di reddito 28.000 – 50.000 euro. Resta confermato l’accorpamento dei primi due scaglioni già introdotto precedentemente;
  • iperammortamento potenziato: incentivi per investimenti in beni strumentali (1° gennaio 2026 – 30 settembre 2028). Le aliquote sono incrementali in base all’investimento e subordinate alla produzione dei beni in area UE o SEE;
  • imprese e settore finanziario: inasprimento fiscale per banche e assicurazioni (maggiorazione IRAP e sospensione deduzioni DTA). Vengono inoltre introdotte nuove regole sulla deducibilità degli interessi passivi e sulla determinazione del reddito d’impresa;
  • famiglia e casa: prorogati i bonus edilizi (ristrutturazioni e sismabonus), con aliquote rimodulate (ordinaria al 36%, elevata al 50% per le abitazioni principali). Nuove misure anche per gli affitti brevi;
  • riscossione: prevista una nuova “definizione agevolata” (rottamazione delle cartelle) per i debiti affidati alla riscossione, facilitando la regolarizzazione delle pendenze.

 

 

IRPEF

Fringe benefit auto aziendali: le tabelle 2026 dell’ACI

Agenzia delle Entrate, Comunicato 23 dicembre 2025

Nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2025 è stato pubblicato l’annuale comunicato dell’Agenzia delle Entrate con le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI. Le tabelle servono a calcolare il reddito imponibile relativo ai veicoli aziendali concessi ai dipendenti anche per uso personale, secondo quanto previsto dall’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR.

Ricordiamo che la disciplina di riferimento, contenuta nell’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR, è stata riformata dalla legge di Bilancio 2025, a cui si sono aggiunte le regole per il passaggio dal vecchio al nuovo regime stabilite dalla legge n. 60/2025, di conversione del D.L. n. 19/2025 (art. 6, comma 2-bis, del D.L. n. 19/2025).

In particolare, dal 1° gennaio 2025, il cosiddetto fringe benefit di auto, moto e ciclomotori di nuova immatricolazione è passato al 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica o al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

La nuova disciplina si applica ai veicoli, come sopra individuati, che rispettino congiuntamente i seguenti tre requisiti:

  1. siano stati immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
  2. siano stati concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
  3. siano stati assegnati ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

 

 

IVA

La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2026

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2025 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2026 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2025), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA, ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

I contribuenti “virtuosi” che hanno ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul periodo d’imposta 2024, pari ad almeno 8 (anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi) sono esonerati, fino a 50.000 euro all’anno, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2025 o, alternativamente, un punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra il voto ISA relativo al periodo d’imposta 2023 e a quello precedente. Per i contribuenti che invece hanno ottenuto per il medesimo periodo un punteggio almeno pari a 9 è previsto l’esonero per importi fino a 70.000 euro.

Per il periodo d’imposta 2025 la dichiarazione IVA può essere presentata dal 1° febbraio 2026 fino al 30 aprile 2026.

In tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l’utilizzo dell’home banking.

La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l’importo annuo di 5.000 euro può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata.

Chi avesse maturato nel 2024 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2025, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2024) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2025, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2025.

Ricordiamo che:

  • è vietato l’utilizzo in compensazione di crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato);
  • è possibile pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

Fino all’ammontare di 30.000 euro l’eccedenza IVA a credito può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l’asseverazione.

 

 

IRPEF

Le nuove regole di tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza

Agenzia delle Entrate, Circolare 22 dicembre 2025, n. 15/E

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025, ha fornito chiarimenti operativi riguardanti le novità introdotte dal decreto IRPEF (D.Lgs. n. 192/2024), dalla Legge di Bilancio 2025 e dal successivo decreto Fiscale (D.L. n. 84/2025).

Ricordiamo innanzitutto che il fulcro della norma risiede nel rafforzamento dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti quale condizione essenziale per la deducibilità dei costi (lato impresa/professionista) e per la non concorrenza al reddito (lato lavoratore).

Vedi l’Approfondimento

 

 

IVA

La detrazione IVA per le fatture a cavallo d’anno

La regola generale, quindi, prevede che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

Vedi l’Approfondimento

 

 

ADEMPIMENTI

Milleproroghe 2026: rinviata la Riforma fiscale, prorogate le assemblee online

D.L. 31 dicembre 2025, n. 200

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, cosiddetto decreto Milleproroghe, che interviene su scadenze imminenti il cui mancato rispetto o rinnovo potrebbe creare vuoti normativi o difficoltà operative per imprese e cittadini.

Di seguito in sintesi le principali novità.

Fisco: rinvio per i nuovi Testi Unici

La novità più rilevante in ambito fiscale è il rinvio di un anno della grande riforma dei testi normativi. L’entrata in vigore dei nuovi Testi Unici – che riordinano sanzioni, tributi minori, giustizia tributaria, riscossione e imposta di registro – è stata posticipata al 1 gennaio 2027.

Per tutto il 2026 continueremo quindi ad applicare le regole attuali.

Se da un lato questo rallenta il processo di semplificazione promesso, dall’altro offre a imprese e professionisti un anno in più per prepararsi adeguatamente alle nuove procedure.

Società e imprese

È stato prorogato al 30 settembre 2026 il termine per svolgere le assemblee di società ed enti con modalità “speciali” (da remoto), una prassi introdotta nel 2020 che ha dimostrato grande efficienza.

Obbligo assicurativo “Rischi Catastrofali”

Il termine per la stipula di polizze assicurative contro i danni da calamità naturali è prorogato al 31 marzo 2026 per:

  • le piccole e microimprese turistico-ricettive;
  • le imprese della pesca e dell’acquacoltura;
  • gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Come sempre, il decreto dovrà ora essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, durante i quali potrebbero essere inserite ulteriori modifiche.

 

 

REGIMI AGEVOLATI

Verifica delle condizioni per adottare (o mantenere) il regime forfetario nel 2026

L’anno volge al termine e, per coloro che beneficiano del regime forfetario, è il momento di assicurarsi di poter continuare a usufruire di tale regime. D’altro canto, alcuni contribuenti in regime ordinario potrebbero verificare se aderire al regime forfetario dal prossimo 1° gennaio 2026.

Di seguito, un breve riepilogo delle condizioni più importanti da rispettare.

In primo luogo, è fondamentale verificare se nel corso dell’anno si è rispettato il limite di ricavi o compensi per l’accesso al regime forfetario, che è di 85.000 euro.

Un altro aspetto da esaminare riguarda il possesso di partecipazioni in società di persone o associazioni professionali.

Per coloro che possiedono invece quote di società a responsabilità limitata, è importante verificare due condizioni:

  • se si “controlla” una società, ossia se si possiede, direttamente o indirettamente, più del 50% delle sue quote. Questo controllo può essere anche indiretto, cioè ottenuto attraverso parenti entro il terzo grado (ad es. zio e nipote) o affini entro il secondo grado (i parenti del coniuge, come il suocero/a);
  • se si è fatturato nei confronti della società stessa.

Se entrambe queste condizioni si verificano, sarà necessario esaminare l’ambito di attività della società. In particolare, sarà importante considerare il suo codice ATECO e confrontarlo con quello svolto dal contribuente forfettario. Il possesso di partecipazioni di maggioranza in società di capitali che esercitano la stessa attività svolta in proprio, rappresenta infatti un ulteriore elemento ostativo alla permanenza nel regime forfetario.

Infine, per coloro che sono attualmente lavoratori dipendenti è importante verificare se sono state emesse fatture a favore del proprio attuale o ex datore di lavoro. Se i compensi da quest’ultimo rappresentano più del 50% del reddito totale, non si sarà più idonei a beneficiare del regime forfetario.

La Legge di Bilancio 2025 ha innalzato a 35mila euro il limite di reddito di lavoro dipendente o pensione che preclude l’accesso al regime forfetario. Come già chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate escono dal regime o non possono accedervi coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 35.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

CPB soggetti ISA: pronti i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 18 dicembre 2025, n. 72/E

I contribuenti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che, per il biennio d’imposta 2025-2026, aderiscono al concordato preventivo biennale (D.Lgs n. 13/2024), possono adottare il regime di ravvedimento speciale versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Per consentirne il versamento tramite F24, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 72/E del 18 dicembre, ha istituito i seguenti codici tributo:

  • “4089” denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Soggetti persone fisiche che hanno aderito al CPB”;
  • “4090” denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno aderito al CPB”;
  • “4091” denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta sostitutiva dell’IRAP – Soggetti che hanno aderito al CPB”.

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo “4089” e “4090” sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Il codice tributo “4091” deve essere indicato nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata “Tabella T0 – Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

In caso di versamento in forma rateale, il campo rateazione è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale è eseguito con i codici tributo già esistenti “1668”, in caso di utilizzo dei codici tributo “4089” e “4090”, e “3805”, in caso di utilizzo del codice “4091”.

In relazione al versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva competenza, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo “4089”.

Nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale della società o associazione, unitamente al codice “73”, denominato “Contribuente – Società”, da riportare nel campo “codice identificativo”.

In relazione al versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte della società o associazione, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo “4090”, indipendentemente dalla compagine sociale. Il versamento dovrà riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale.

L’imposta sostitutiva dell’IRAP è sempre versata dalla società o associazione con il codice 4091.

 

 

IVA

Verifica “esportatori abituali” per il 2026

Come di consueto i soggetti passivi che hanno effettuato operazioni con l’estero in regime di non imponibilità IVA possono iniziare le prime verifiche sull’opportunità di acquisizione della qualifica di “esportatore abituale”.

Lo status di esportatore abituale si acquisisce avendo registrato, nell’anno solare precedente (o nei 12 mesi precedenti – cosiddetto plafond “mobile”), un ammontare di corrispettivi derivanti da cessioni all’esportazione e operazioni assimilate, servizi internazionali e cessioni intracomunitarie, superiore al 10% del volume d’affari “rettificato” (art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. n. 746/1983).

L’esportatore abituale potrà utilizzare, nel corso del 2026, il plafond maturato nel 2025 per acquistare beni e servizi in Italia, nonché per effettuare importazioni, senza applicazione dell’IVA (art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972). Per farlo sarà necessario predisporre e trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, prima di effettuare l’operazione, una dichiarazione d’intento conformemente al modello approvato dall’Agenzia delle Entrate (provvedimento n. 96911/2020).

 

 

VERSAMENTI

Dal 1° gennaio 2026 tasso di interesse legale all’1,6%

Ministero dell’Economia e delle finanze, D.M. 10 dicembre 2025

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 10 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 dicembre, ha modificato, con effetto dal 1° gennaio 2026, il tasso d’interesse legale di cui all’art. 1284 del codice civile abbassandolo dal 2% all’1,6% in ragione d’anno.

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e previdenziali quali, per esempio:

  • ravvedimento operoso;
  • imposta di registro su più annualità locazioni;
  • diritto usufrutto e nuda proprietà;
  • calcolo somme aggiuntive su omesso o ritardato pagamento contributi previdenziali e assistenziali;
  • pagamento prestazioni pensionistiche e previdenziali.

Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis.

Tassi d’interesse legale nel tempo:

  • dal 01.01.1886  4%
  • dal 21.04.1942  5%
  • dal 16.12.1990  10%
  • dal 01.01.1997  5%
  • dal 01.01.1999  2,50%
  • dal 01.01.2001  3,50%
  • dal 01.01.2002  3%
  • dal 01.01.2004  2,50%
  • dal 01.01.2008  3%
  • dal 01.01.2010  1%
  • dal 01.01.2011  1,50%
  • dal 01.01.2012  2,50%
  • dal 01.01.2014  1%
  • dal 01.01.2015  0,50%
  • dal 01.01.2016  0,20%
  • dal 01.01.2017  0,10%
  • dal 01.01.2018  0,30%
  • dal 01.01 2019  0,80%
  • dal 01.01.2020  0,05%
  • dal 01.01.2021  0,01%
  • dal 01.01.2022  1,25%
  • dal 01.01.2023  5,00%
  • dal 01.01.2024  2,50%
  • dal 01.01.2025  2,00%

 

 

IMPOSTE SUI REDDITI

Deducibilità compensi amministratori

I compensi agli amministratori di società e di enti sono deducibili nella misura erogata nell’esercizio in base al criterio di cassa allargato (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell’anno successivo). L’applicazione del principio di cassa allargato si riflette anche ai fini previdenziali.

Fa eccezione il caso del “professionista” che fattura compensi di “amministratore”: in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.

In caso di bonifico è rilevante il momento in cui l’emolumento entra nella disponibilità del beneficiario. Nel caso di pagamento con assegno bancario, rileva invece la data di emissione del titolo.

 

 

IVA

Verifica dei limiti per liquidazione IVA trimestrale e contabilità semplificata 2026

Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato adottato nell’esercizio precedente.

Ricordiamo, per esempio, che può effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:

  • 000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
  • 000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.

Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in:

  • 000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • 000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l’opzione per il regime ordinario).

 

 

REGISTRAZIONI CONTABILI

Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2026

Ricordiamo che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:

  • ricavi 5.164.000,00 euro;
  • rimanenze finali 1.100.000 euro.

L’obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l’ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali risultano inferiori ai sopraccitati limiti.

 

 

REGIMI CONTABILI

La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”

In vista della chiusura dell’esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi l’imputazione di costi e ricavi a cavallo d’anno, occorre individuare quando i compensi si considerano percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente rilevanti.

Tale problema rileva particolarmente per i professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata, che a seguito dall’abrogazione del regime di competenza (avvenuto nel 2017), adottano anch’esse il regime di cassa.

La questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici e carta di credito.

Nel caso di utilizzo dei contanti il momento del pagamento e quello dell’incasso coincidono e rileva il momento della consegna (o ricezione) del denaro.

Se il pagamento avviene invece con assegno bancario o circolare, il compenso si considera percepito quando si entra nella disponibilità del titolo di credito, ovvero quando il titolo viene consegnato materialmente; il momento di consegna coincide con la data indicata sull’assegno. Non rileva se il versamento avviene in un secondo momento o in un successivo periodo d’imposta.

Nell’ipotesi in cui il pagamento avviene con bonifico rileva la cosiddetta “data disponibilità” che è la data in cui avviene l’accredito sul conto corrente ed il momento in cui il professionista o l’impresa può utilizzare il denaro.

Se un cliente effettua un pagamento con carta di credito, il compenso rileva quando avviene l’accredito della somma sul conto corrente del fornitore. Viceversa, in materia di deducibilità, un costo è deducibile nel momento in cui avviene l’utilizzo della carta.

Quando però il cliente è sostituto d’imposta opera, dal 2024, una deroga generale: l’art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 192/2024 ha modificato l’art. 54, comma 1, del TUIR, disponendo che le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta. Qualora quindi, il 31 dicembre 2025, un cliente sostituto d’imposta avesse effettuato un bonifico (non istantaneo) e la somma risultasse accreditata sul conto corrente del beneficiario nei primi giorni del 2026, il cliente dovrà indicare il compenso erogato e la ritenuta d’acconto operata nella CU2026 e nel modello 770/2026, e il professionista dovrà dichiarare il compenso percepito nei redditi 2025 (modello Redditi 2026), nonostante l’accredito risulti avvenuto nel 2026.

 

 

IVA

Franchigia IVA piccole imprese che operano nella UE: i chiarimenti delle Entrate

Circolare 16 dicembre 2025, n. 13/E

Con circolare n. 13/E del 16 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le novità previste dal D.Lgs. n. 180/2024, che ha recepito le modifiche introdotte in ambito europeo (direttiva n. 2020/285), sul nuovo regime di franchigia IVA per le piccole imprese che operano nell’Unione europea.

Il nuovo regime transfrontaliero, operativo da quest’anno, permette ai soggetti stabiliti in uno Stato membro, che aderiscono allo stesso regime, di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi in altri Stati membri senza applicare l’Imposta sul valore aggiunto, beneficiando inoltre di adempimenti amministrativi semplificati.

La norma, in particolare, consente a un soggetto di scegliere gli Stati UE in cui adottare il regime di favore, a condizione che il volume di affari non superi la soglia annua indicata dal singolo Paese e la soglia di 100mila euro di volume d’affari annuo nell’Unione.

Inoltre, uno stesso soggetto può aderire sia al regime di franchigia nazionale che a quello transfrontaliero, o a solo uno dei due.

I soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea applicano il regime di franchigia in Italia, in via tendenziale, alle stesse condizioni applicabili ai soggetti stabiliti in Italia per l’adesione al regime forfetario.

Per accedere al regime transfrontaliero i soggetti passivi stabiliti in Italia devono inoltrare, mediante procedura web, una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate con cui si chiede l’attribuzione del suffisso EX. L’Agenzia valuta l’istanza alla luce dei requisiti normativamente previsti e delle informazioni fornite dagli Stati membri di esenzione in cui il soggetto richiedente intende operare.

 

 

AGEVOLAZIONI

Prima casa e vendita infraquinquennale: il preliminare non basta a evitare la decadenza dalle agevolazioni

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 17 dicembre 2025, n. 314

Con risposta n. 314 del 17 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente che intende vendere la propria “prima casa” prima del quinquennio per non decadere dal regime agevolato, deve perfezionare l’acquisto della nuova abitazione entro dodici mesi dalla vendita.

La stipula di un contratto preliminare, infatti, non è sufficiente per “bloccare” il termine, e l’unica alternativa è il ricorso al ravvedimento operoso, che permette al contribuente che non intenda o non possa adempiere all’impegno di procedere all’acquisto di un nuovo immobile entro l’anno, di presentare una apposita istanza all’ufficio presso il quale è stato registrato l’atto di vendita dell’immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa” e richiedere la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione. In questo caso, il contribuente sarà tenuto al versamento della differenza tra l’imposta pagata e quella ordinariamente dovuta, oltre al pagamento degli interessi, senza applicazione di sanzioni.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che la proroga di due anni, prevista dalla Legge di Bilancio 2025 per rivendere l’immobile preposseduto, non può applicarsi anche alla fattispecie in esame di vendita infraquinquennale della “prima casa” e riacquisto di altra casa da adibire ad abitazione principale ex comma 4, della citata Nota II-bis.

 

 

TERZO SETTORE

Terzo Settore: esclusione IVA fino al 2036

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre è stato pubblicato il D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.

Tra le novità più rilevanti in materia di Terzo settore il provvedimento prevede la proroga al 1° gennaio 2036 dell’applicazione del nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi, di cui all’art. 5, comma 15-quater, del D.L. n. 146/2021, attualmente prevista per il 1° gennaio 2026.

Il differimento di dieci anni delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 146/2021 permette agli enti di continuare ad applicare il regime attuale fino al 2035, evitando l’immediata esposizione agli obblighi tipici del sistema IVA, come fatturazione e registrazione.

 

 

TERZO SETTORE

Cessazione Anagrafe delle Onlus: iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ricorda che, dal 1° gennaio 2026, l’Anagrafe unica delle Onlus sarà soppressa.

Le Onlus iscritte nell’Anagrafe che intendono continuare a operare come enti del Terzo Settore dovranno quindi presentare istanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro e non oltre il 31 marzo 2026. Le Onnlus che non presentano la domanda entro questo termine saranno tenute a devolvere il patrimonio in ragione della perdita della qualifica.

Il termine del 31 marzo 2026 vale anche per le Onlus che intendano acquisire la qualifica di impresa sociale, che dovranno presentare istanza di iscrizione all’ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente..

Come presentare la domanda di iscrizione al RUNTS

La domanda di iscrizione al RUNTS potrà essere presentata direttamente dall’ente, esclusivamente in modalità telematica all’Ufficio RUNTS competente, tramite il portale dedicato, oppure dal notaio, per le Onlus con personalità giuridica.

Insieme alla presentazione dell’istanza di iscrizione al RUNTS la Onlus interessata dovrà indicare anche la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritta, allegando l’atto costitutivo, lo statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore, e gli ultimi 2 bilanci consuntivi approvati redatti secondo i modelli di cui al D.M. n. 39/2020.

Laddove dagli ultimi 2 bilanci approvati emerga che la Onlus interessata all’iscrizione al RUNTS abbia superato 2 dei limiti previsti dall’art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, ricorda il Ministero, la stessa è tenuta a nominare l’organo di controllo. La nomina dell’organo di controllo è sempre obbligatoria per le Onlus aventi natura giuridica di Fondazione.

Per poter percepire il contributo del 5 per mille l’ente interessato dovrà comunicare, attraverso il sistema RUNTS, i dati necessari per il pagamento del contributo.

 

 

TERZO SETTORE

Disciplina fiscale degli ETS: in consultazione pubblica la bozza di circolare delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa 19 dicembre 2025

Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate è stata pubblicata la bozza di circolare sulla disciplina fiscale degli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). In particolare, il documento fornisce i primi chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo settore, come recentemente modificato dal D.Lgs. n.186/2025, in materia di imposte sui redditi e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel RUNTS.

La bozza di circolare è in consultazione pubblica fino al 23 gennaio 2026, per consentire all’Agenzia di valutare i contributi pervenuti al fine di recepirli eventualmente nella versione definitiva della circolare.

I soggetti interessati possono inviare osservazioni e proposte di modifica o di integrazione fino a venerdì 23 gennaio 2026, all’indirizzo e-mail dc.pflaenc@agenziaentrate.it, utilizzando il seguente schema: Tematica/Paragrafi della circolare interessati/Osservazioni/Contributi.

Al termine della consultazione, l’Agenzia pubblicherà i commenti ricevuti, con esclusione di quelli contenenti espressa richiesta di non divulgazione.

 

 

TERZO SETTORE

5 per mille: pubblicati gli elenchi di ammessi ed esclusi. Come mantenere il contributo per il 2026

Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sono stati pubblicati gli elenchi delle Onlus ammesse e di quelle escluse dal contributo del 5 per mille per l’anno finanziario 2025.

Negli elenchi, comprensivi degli enti che hanno usufruito della “remissione in bonis”, gli enti sono individuati con l’indicazione del codice fiscale, della denominazione, della Regione, dell’indirizzo, della Provincia e del Comune in cui è situalta la sede legale.

L’Agenzia ricorda che, dal 1° gennaio 2026, l’Anagrafe unica delle Onlus sarà soppressa. Per mantenere il diritto al contributo del 5 per mille sarà quindi necessario provvedere all’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNRS) presentando istanza al Registro unico entro e non oltre il 31 marzo 2026, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul proprio sito istituzionale.

La richiesta di iscrizione dovrà essere presentata anche dagli enti già accreditati al 5 per mille in qualità di Onlus e inseriti negli elenchi pubblicati dall’Agenzia delle Entrate. Questi enti, sempre dal 1° gennaio 2026, dovranno presentare le eventuali comunicazioni inerenti al contributo (IBAN, revoche, ecc.) al competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

IRPEF

Tracciabilità spese di trasferta e di rappresentanza

Agenzia delle Entrate, Circolare 22 dicembre 2025, n. 15/E

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025, ha fornito chiarimenti operativi riguardanti le novità introdotte dal decreto IRPEF (D.Lgs. n. 192/2024), dalla Legge di Bilancio 2025 e dal successivo decreto Fiscale (D.L. n. 84/2025).

Ricordiamo innanzitutto che il fulcro della norma risiede nel rafforzamento dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti quale condizione essenziale per la deducibilità dei costi (lato impresa/professionista) e per la non concorrenza al reddito (lato lavoratore).

 

Trasferte dei lavoratori dipendenti

La circolare distingue nettamente tra le semplificazioni per le trasferte comunali e i nuovi obblighi di tracciabilità per i servizi “non di linea”.

 

Ambito Disciplina e condizioni
Trasferte comunali Superato l’obbligo di documenti “provenienti dal vettore”. I rimborsi per viaggio e trasporto (inclusa l’indennità chilometrica ACI per uso mezzo proprio) sono esenti se documentati, anche tramite ricevute taxi o documentazione interna.
Spese tracciabili L’obbligo di tracciabilità per la non concorrenza al reddito riguarda: vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o NCC.
Ambito geografico La tracciabilità è richiesta esclusivamente per le spese sostenute nel territorio dello Stato. Le spese all’estero restano escluse dall’obbligo.
Esclusioni Restano fuori dall’obbligo di tracciabilità: biglietti di linea (treni, aerei, bus), indennità chilometriche e “altre spese” non documentabili entro i limiti giornalieri (€ 15,49 Italia / € 25,82 estero).

 

Lavoro autonomo e reddito d’impresa

Il requisito della tracciabilità diventa un pilastro per la determinazione della base imponibile IRPEF, IRES e IRAP. Per le imprese e i professionisti, la spesa per vitto, alloggio e taxi/NCC sostenuta in Italia è deducibile solo se pagata con mezzi tracciabili.

L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che la norma ha natura sostanziale: il mancato utilizzo di mezzi tracciabili comporta la totale indeducibilità del costo, indipendentemente dal fatto che la spesa sia documentata da regolare fattura e che risponda ai requisiti di inerenza. Inoltre, mentre per le spese di vitto e alloggio in trasferta il legislatore ha limitato l’obbligo di tracciabilità alle sole spese sostenute nel “territorio dello Stato”, per le spese di rappresentanza tale limitazione non è presente nel testo dell’art. 108 del TUIR; nella circolare n. 15/E/2025, l’Agenzia, con un’interpretazione rigorosa del dato letterale, ha confermato che è necessario l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili anche per le spese di rappresentanza sostenute all’estero.

 

Tipologia spesa Tracciabilità per deducibilità (Italia) Tracciabilità per deducibilità (Estero)
Vitto e Alloggio Obbligatoria Non richiesta
Taxi e NCC Obbligatoria Non richiesta
Rappresentanza Obbligatoria Obbligatoria

 

A differenza delle spese di trasferta, le spese di rappresentanza devono essere tracciate anche se sostenute all’estero per poter essere dedotte dal reddito d’impresa.

Per garantire la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del pagamento, l’Agenzia elenca i mezzi idonei:

  • bonifico bancario o postale;
  • carte di debito, credito e prepagate;
  • assegni bancari e circolari;
  • app per smartphone collegate a conti correnti (es. istituti di moneta elettronica), purché sia possibile esibire prova della transazione (es. email di conferma o estratto conto).

L’estratto conto è considerato una prova “residuale” e opzionale qualora il contribuente non disponga di altre ricevute della transazione.

 

Decorrenze e regime transitorio

Il quadro delle scadenze è articolato a causa della sovrapposizione di diverse norme:

  • 1° gennaio 2025: decorrenza generale per le spese di trasferta dei dipendenti (non concorrenza al reddito) e per la maggior parte delle deduzioni d’impresa;
  • 18 giugno 2025: data di entrata in vigore del decreto Fiscale. Da questa data decorre l’obbligo di tracciabilità per le spese di rappresentanza e per le spese dirette dei professionisti non precedentemente regolate;
  • principio di cassa: per i dipendenti, le nuove regole si applicano ai rimborsi percepiti dal 1° gennaio 2025, anche se relativi a spese sostenute nel 2024 (per le quali però non è richiesta la tracciabilità retroattiva).

 

 

IVA

La detrazione IVA a cavallo d’anno 2025-2026

Si riepilogano le regole da applicare in materia di trasmissione delle fatture e di detrazione dell’IVA sugli acquisti, e in particolare di quelle (diverse dalla regola generale) applicabili per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.

La fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.

Nel caso di fattura differita, invece, la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di “effettuazione” dell’operazione ai fini IVA.

Può dunque intercorrere un certo tempo tra la “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.

Con la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza di due presupposti:

  • il primo sostanziale relativo all’effettuazione dell’operazione;
  • il secondo formale relativo al possesso della regolare fattura da annotare sul registro IVA.

Quindi per potere detrarre l’IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata.

La data della fattura è solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l’emissione delle e-fatture, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario.

L’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che “entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

La regola generale, quindi, prevede che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

 

Esempio

Un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2025. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre 2025, ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, procede all’invio in data 2 gennaio 2026. La fattura viene consegnata dal SdI al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data.

Si tratta di documento di acquisto relativo all’anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2025), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo.

Ne consegue che l’imposta potrà essere legittimamente detratta a partire dal mese di gennaio 2026, ad avvenuta registrazione.

 

Inoltre, nel caso in cui una fattura, recapitata nel 2025, non venga registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l’IVA, l’annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2026, in apposito sezionale o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture “correnti”. L’IVA dovrà concorrere al modello IVA 2026 riferimento 2025, e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2026, nella quale viene effettuata la registrazione.

 

SINTESI

Fattura emessa a dicembre 2025 Ricevuta e registrata a dicembre 2025 Detrazione in dicembre 2025
Ricevuta nel 2025 ma registrata nel 2026 (entro aprile 2026) Detrazione in Dichiarazione IVA del 2025 e registrazione tramite sezionale
Ricevuta nel 2025 ma registrata nel 2026 (dopo aprile 2026) Detrazione non ammessa
Ricevuta e registrata a gennaio 2026 Detrazione ammessa a gennaio 2026

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 12 gennaio 2026 Liquidazione compensi amministratori Termine di pagamento dei compensi agli amministratori ai fini della deducibilità secondo il criterio di cassa allargato. Società  
Giovedì 15 gennaio 2026 Assistenza fiscale – Comunicazione Comunicazione preventiva ai lavoratori dipendenti della disponibilità a prestare assistenza fiscale per la dichiarazione dei redditi dell’anno precedente. Sostituti di imposta che prestano l’assistenza fiscale  
Lunedì 2 febbraio 2026 Trasmissione spese al Sistema TS Termine per trasmettere telematicamente al sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie incassate nel 2025 da parte dei soggetti interessati dall’obbligo. Professionisti/operatori sanitari Telematica

 

Approfondisci

Newsletter Dicembre 2025:

IN BREVE
  • Errate comunicazioni di compliance IVA
  • Entro il 16 dicembre il versamento della seconda rata IMU 2025
  • Delega unica ai servizi online AdE e AdeR dall’8 dicembre
  • Rottamazione-quater: versamenti entro il 9 dicembre
  • Regolarizzazione wallet criptovalute: attenzione alle false comunicazioni ai danni dei cittadini
  • La liquidazione semplificata senza notaio
  • Agenzia delle Entrate: le provvigioni di ingresso non incidono sul reddito da concordato preventivo
  • La visura catastale: online la guida aggiornata delle Entrate
  • Titolari di pensione estera: imposta sostitutiva anche per i redditi da liquidazione
  • Superbonus: errore nella comunicazione dell’opzione? L’Agenzia delle Entrate conferma l’immodificabilità dopo il 16 marzo
  • IVA no profit: se ne riparla tra 10 anni
APPROFONDIMENTI
  • La seconda rata IMU 2025
  • Delega unica ai servizi online AdE e AdeR: nuova funzionalità per gli intermediari
PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

IVA

Errate comunicazioni di compliance IVA

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto sul proprio sito che, nei giorni del 24 e 25 novembre, sono state inviate delle lettere di compliance con le quali è stata segnalata ai destinatari una possibile incoerenza tra l’ammontare dell’IVA portato in detrazione e quello risultante dalle fatture elettroniche ricevute e dalle bollette doganali.

Alcuni contribuenti hanno segnalato che nelle lettere ricevute non sono state riportate tutte le bollette doganali del 2022 e che questa mancanza giustificherebbe l’incoerenza circa la detrazione dell’IVA.

L’Agenzia ha quindi comunicato che sono in corso delle verifiche e invitano i contribuenti interessati a segnalare questa circostanza secondo i canali ordinari e cioè utilizzando il canale telematico Civis.

 

 

TRIBUTI LOCALI

Entro il 16 dicembre il versamento della seconda rata IMU 2025

Il 16 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2025.

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 16 giugno 2025 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l’anno d’imposta 2025.

Vedi l’Approfondimento

 

 

ADEMPIMENTI

Delega unica ai servizi online AdE e AdeR dall’8 dicembre

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 7 agosto 2025, n. 321918

A partire dall’8 dicembre 2025, in attuazione del Provvedimento 7 agosto 2025, n. 321918, entreranno in vigore nuove modalità per permettere ai contribuenti di delegare gli intermediari all’utilizzo dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Le deleghe già attive prima di tale data rimarranno valide fino alla loro naturale scadenza, e comunque non oltre il 28 febbraio 2027. Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet.

Con le nuove regole, ogni contribuente potrà conferire la delega a un massimo di due intermediari. La delega avrà validità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo rispetto a quello del conferimento. L’attivazione e la revoca potranno avvenire solo in modalità digitale: il contribuente potrà procedere direttamente dalla propria area riservata, tramite una funzione dedicata, oppure la delega potrà essere trasmessa dall’intermediario incaricato.

Vedi l’Approfondimento

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Rottamazione-quater: versamenti entro il 9 dicembre

La decima rata del piano di definizione agevolata delle cartelle e la seconda rata del piano di riammissione alla stessa misura agevolativa sono scadute il 30 novembre.

Per mantenere i benefici della riammissione alla definizione agevolata (“rottamazione-quater”), è necessario effettuare il versamento della rata. Considerando i 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti previsti in caso di termini coincidenti con giorni festivi, sono considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il 9 dicembre 2025.

Le successive rate dovranno essere saldate secondo le scadenze del proprio piano di riammissione contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.

In caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

 

 

FRODI

Regolarizzazione wallet criptovalute: attenzione alle false comunicazioni ai danni dei cittadini

L’Agenzia delle Entrate allerta i contribuenti sull’ennesimo tentativo di truffa ai loro danni, a tema regolarizzazione wallet di criptovalute, che avverrebbe tramite recapito di e-mail da un sedicente Dipartimento Tax-Force Anti Money Laundering relative a presunte commissioni non pagate per un valore pari a € 3.350,00, relative ad un’operazione di cancellazione di fantomatici wallet che sarebbero stati aperti indebitamente con le credenziali della potenziale vittima.

La procedura di regolarizzazione, seppur non obbligatoria, viene caldamente consigliata per evitare future restrizioni fiscali o amministrative rispetto a degli enti italiani, come la stessa Agenzia delle Entrate, in quanto tali wallet verrebbero verosimilmente utilizzati da non precisate organizzazioni fraudolente.

L’Agenzia, totalmente estranea a questo tipo di comunicazioni, raccomanda di prestare massima attenzione in caso si ricevessero questo tipo di email e invita i cittadini a cestinarle immediatamente.

In caso di dubbi sulla veridicità di una comunicazione ricevuta dall’Agenzia è sempre possibile consultare la pagina “Focus sul phishing” del portale istituzionale delle Entrate, oppure rivolgersi ai contatti reperibili sempre sul portale istituzionale www.agenziaentrate.gov.it o direttamente all’Ufficio territorialmente competente.

 

 

SOCIETÀ

La liquidazione semplificata senza notaio

Si sta chiudendo l’era delle deroghe emergenziali per i bilanci societari. Sta infatti terminando il regime di “sterilizzazione” che ha permesso alle s.r.l. di congelare le perdite maturate negli esercizi 2020, 2021 e 2022, rinviandone il ripianamento.

Con l’avvicinarsi della prima scadenza chiave – la copertura delle perdite 2020 entro l’approvazione del bilancio 2025 – molte società si trovano ad affrontare la realtà. Le perdite maturate nel 2023 e 2024, inoltre, non godono già più di alcun “congelamento” e si sommano alle precedenti.

Per molte s.r.l. la cui situazione patrimoniale è ormai compromessa, la ricapitalizzazione risulta impraticabile. La conseguenza legale è l’automatico scioglimento della società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (art. 2484 c.c.).

Per evitare i costi e i tempi di un atto notarile, torna d’attualità la procedura di liquidazione semplificata (basata sul combinato disposto degli artt. 2484 e 2487 c.c.). Questa via, ormai consolidata presso le Camere di Commercio, permette di avviare la liquidazione senza l’intervento del notaio.

Per gli amministratori è quindi urgente verificare due elementi: la situazione patrimoniale aggiornata (per evitare responsabilità personali) e il testo del proprio statuto, per poter gestire un’eventuale chiusura in modo ordinato e a costi contenuti.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Agenzia delle Entrate: le provvigioni di ingresso non incidono sul reddito da concordato preventivo

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 20 novembre 2025, n. 67/E

Anche se qualificabili come proventi straordinari, le provvigioni di ingresso rientrano nell’ambito della normale operatività professionale del consulente finanziario e, pertanto, non incidono sul reddito oggetto di concordato preventivo biennale.

È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 67/E del 20 novembre, che fornisce importanti precisazioni in tema di concordato preventivo biennale (CPB) con riferimento all’interpretazione dell’art. 16 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, in relazione al reddito d’impresa dei consulenti finanziari.

Il quesito esaminato riguarda la rilevanza, ai fini del reddito oggetto di CPB, delle cosiddette provvigioni di ingresso riconosciute ai consulenti finanziari dal nuovo preponente nel caso di cambio di mandante, oltre alle ordinarie provvigioni di mantenimento e sottoscrizione. Tali provvigioni, di carattere “non ricorrente”, remunerano l’incremento straordinario della raccolta netta derivante dal trasferimento del portafoglio dei clienti presso il nuovo preponente.

L’Agenzia ricostruisce preliminarmente la natura dell’attività del consulente finanziario, evidenziando come egli produca reddito d’impresa ed eserciti un’attività tipica di intermediazione finanziaria, con una remunerazione composta sia da elementi ricorrenti sia da componenti variabili legate al raggiungimento di specifici obiettivi commerciali.

Le provvigioni di ingresso, pur derivando da un evento eccezionale (il cambio di preponente), sono qualificate come provvigioni a tutti gli effetti: si tratta infatti di bonus legati alla capacità del consulente di generare nuova raccolta netta in un determinato arco temporale, con importo incerto e dipendente dal raggiungimento di target contrattuali.

Sotto il profilo civilistico, l’Agenzia ricorda inoltre che tali provvigioni rilevano come ricavi di esercizio ai sensi dell’art. 2425-bis c.c., in quanto direttamente connesse alla gestione caratteristica dell’attività.

Alla luce di tali considerazioni, l’Agenzia chiarisce che le provvigioni di ingresso erogate a favore dei consulenti finanziari non rientrano tra le componenti reddituali indicate dall’art. 16, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 13/2024, norma che individua tassativamente le componenti positive e negative (plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive) che possono determinare variazioni del reddito concordato.

Poiché le ipotesi richiamate dalla norma sono tassative, le provvigioni di ingresso non costituiscono una componente assimilabile alle fattispecie contemplate dall’art. 16, comma 1, lett. a) e non generano alcuna variazione del reddito concordato ai sensi del comma 2 dell’art. 16.

 

 

IMMOBILI

La visura catastale: online la guida aggiornata delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Guida “La visura catastale”

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova Guida dedicata alla visura catastale, aggiornata a novembre 2025, che illustra in dettaglio le numerose informazioni contenute nel modello, relative a un immobile, un terreno o un fabbricato.

La Guida ripercorre la struttura della visura: l’organizzazione e l’esposizione dei dati consente una migliore comprensione delle variazioni intervenute nel corso del tempo nelle titolarità degli immobili.

Sono inoltre presenti utili esempi pratici che aiutano i cittadini e i professionisti nella richiesta delle varie tipologie di visure catastali (attuali e storiche, per soggetto e per immobile).

Nel documento sono illustrati anche i servizi di consultazione delle visure, ai quali è possibile accedere online o recandosi presso gli uffici.

Una novità di quest’anno, introdotta dall’art. 7 del D.Lgs n. 139/2024, è che a partire dal 1° gennaio 2025 le consultazioni telematiche delle visure sono gratuite anche per gli immobili non di proprietà.

 

 

IRPEF

Titolari di pensione estera: imposta sostitutiva anche per i redditi da liquidazione

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 21 novembre 2025, n. 292

Con risposta ad interpello n. 292 del 21 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di un contribuente fiscalmente residente in Francia, che dal 1° gennaio 2025 percepisce una pensione estera e che intende trasferirsi nel 2026 in un Comune del Mezzogiorno con meno di 20.000 abitanti per svolgere attività di lavoro autonomo o d’impresa.

Il contribuente prevede inoltre di liquidare alcune società estere da lui partecipate, le quali non possiedono beni o redditi collegati all’Italia.

Avendo intenzione di optare per il regime dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, previsto per i pensionati esteri (art. 24-ter, TUIR), chiede se nel regime possano rientrare anche gli eventuali avanzi di liquidazione derivanti dallo scioglimento delle società estere.

Dopo un’analisi del quadro normativo e di prassi l’Agenzia ha chiarito che il reddito derivante dalla liquidazione di una società estera è un reddito di capitale prodotto all’estero e, pertanto, rientra nell’ambito applicativo del regime opzionale di cui all’art. 24-ter del TUIR, quale reddito di capitale.

 

 

AGEVOLAZIONI

Superbonus: errore nella comunicazione dell’opzione? L’Agenzia delle Entrate conferma l’immodificabilità dopo il 16 marzo

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 24 novembre 2025, n. 295

Con risposta ad interpello n. 295 del 24 novembre, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in tema di superbonus e, in particolare, sull’immodificabilità dell’opzione di cessione del credito/sconto in fattura, ex art. 121 D.L. n. 34/2020, chiarendo che, nel caso in cui la comunicazione dell’opzione dello sconto in fattura sia stata compilata in modo errato e non corretta entro i termini di legge, non è più possibile modificare l’opzione esercitata, anche se l’errore è materiale e anche se nella realtà dei rapporti contrattuali le parti avevano inteso applicare lo sconto in fattura.

L’Agenzia ricorda che l’errore può essere rettificato solo entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, tramite l’invio di una nuova comunicazione, mentre la possibilità di avvalersi oltre tale termine della remissione in bonis, oggi espressamente preclusa dall’art. 2 del D.L. n. 39/2024, è venuta meno. In ogni caso, la correzione è ammessa soltanto quando l’opzione esercitata resta valida e non sia già intervenuta l’accettazione del credito derivante da una comunicazione non corretta.

Nel caso concreto, rileva l’Agenzia, il credito relativo alle fatture 2023 è già stato accettato e in parte compensato; di conseguenza, non è più possibile rimediare all’errore né considerare valida l’opzione per lo sconto in fattura che le parti avevano inteso applicare.

Resta comunque ferma la validità della rinuncia alla detrazione espressa dai condomini: la società, in qualità di cessionaria, potrà utilizzare il credito in compensazione oppure cederlo esclusivamente ai soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione), ma non potrà beneficiare degli effetti tipici dello sconto in fattura, né cedere il credito a soggetti non qualificati.

 

 

IVA

IVA no profit: se ne riparla tra 10 anni

Il decreto legislativo in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e IVA, approvato in via definitiva dal Governo il 20 novembre 2025, proroga di 10 anni l’entrata in vigore della riforma prevista dall’art. 5 comma 15-quater, del D.L. n. 146/2021, inizialmente fissata al 1° gennaio 2026.

La novità avrebbe riguardato l’abolizione del regime di de-commercializzazione IVA previsto per le operazioni rese dagli enti associativi verso soci e tesserati (art. 4, commi 4 e 6, del D.P.R. n. 633/1972), con l’effetto di attrarre le stesse operazioni nel campo di applicazione IVA.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

TRIBUTI LOCALI

La seconda rata IMU 2025

Il 16 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2025.

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 16 giugno 2025 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l’anno d’imposta 2025.

Il versamento dell’IMU può avvenire, alternativamente, mediante:

  • il modello F24;
  • apposito bollettino di c/c postale;
  • la piattaforma PagoPA, di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.

Le modalità di calcolo del secondo acconto IMU sono le medesime previste per il calcolo del primo acconto.

Alle regole ordinarie, nel 2022 si sono aggiunti due nuovi casi di esenzione IMU.

A partire dall’anno 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. “immobili merce”), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti.

Si ricorda altresì l’esenzione a carico di entrambi i coniugi che per motivi di lavoro risiedono in abitazioni diverse, sia situate nello stesso Comune che in Comuni diversi.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 13 ottobre 2022, n. 209, per la qualifica dell’immobile quale abitazione principale ai fini IMU:

  • viene richiesto esclusivamente che il possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;
  • non rileva quindi la residenza anagrafica e la dimora abituale dei componenti del nucleo familiare.

Pertanto, due coniugi possessori di immobili diversi, se situati nel medesimo Comune o in Comuni differenti, nei quali stabiliscono la residenza anagrafica e la dimora abituale, possono entrambi beneficiare delle agevolazioni spettanti ai fini dell’IMU per l’abitazione principale. Al fine della sussistenza del requisito della dimora abituale, precisa la Corte Costituzionale, i Comuni potranno fare le opportune verifiche accedendo ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili.

Si ricorda che entro il 30 giugno 2026 dovrà essere presentata, qualora ne ricorrano le condizioni per le circostanze relative all’anno 2025, la dichiarazione IMU.

 

 

ADEMPIMENTI

Delega unica ai servizi online AdE e AdeR: nuova funzionalità per gli intermediari

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 7 agosto 2025, n. 321918

A partire dall’8 dicembre 2025, in attuazione del Provvedimento 7 agosto 2025, n. 321918, entreranno in vigore nuove modalità per permettere ai contribuenti di delegare gli intermediari all’utilizzo dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Le deleghe già attive prima di tale data rimarranno valide fino alla loro naturale scadenza, e comunque non oltre il 28 febbraio 2027. Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet.

Con le nuove regole, ogni contribuente potrà conferire la delega a un massimo di due intermediari. La delega avrà validità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo rispetto a quello del conferimento. L’attivazione e la revoca potranno avvenire solo in modalità digitale: il contribuente potrà procedere direttamente dalla propria area riservata, tramite una funzione dedicata, oppure la delega potrà essere trasmessa dall’intermediario incaricato.

 

Nuova funzionalità per gli intermediari

Per facilitare il monitoraggio e la gestione delle deleghe, l’Agenzia metterà inoltre a disposizione degli intermediari, nella loro area riservata, un elenco aggiornato con tutte le deleghe ricevute dai clienti, comprensivo delle rispettive scadenze. In questo modo gli intermediari potranno individuare più facilmente le deleghe in prossimità di scadenza e rinnovarle tramite le procedure attualmente disponibili, utilizzabili fino al 5 dicembre 2025.

 

Quali servizi è possibile delegare

I contribuenti potranno delegare uno o più servizi tra quelli di seguito elencati:

  • la consultazione del cassetto fiscale delegato;
  • uno o più servizi relativi alla fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero:
    • consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici,
    • consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA,
    • registrazione dell’indirizzo telematico,
    • fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche,
    • accreditamento e censimento dispositivi;
  • l’acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale;
  • i servizi on line dell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ad esempio consultazione della posizione debitoria, istanza di rateizzazione, …).

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Martedì 16 dicembre 2025 IMU/TASI Versamento 2a rata 2025 Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili. Mod. F24 online
Lunedì 29 dicembre 2025 IVA Termine per il versamento dell’acconto IVA Soggetti esercenti attività d’impresa e/o arti e professioni in regime IVA. Mod. F24 online

Approfondisci

Newsletter Novembre 2025:

IN BREVE
  • Pro e contro del “ravvedimento speciale” 2019-2023 per gli aderenti al CPB 2025-2026
  • I rischi della dichiarazione d’intento omessa o tardiva
  • La Manovra 2026 e il ritorno dell’iperammortamento
  • Split payment: il MEF pubblica gli elenchi 2026
  • CPB: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’esonero dal visto di conformità IVA
  • Aggiornate le regole sul contrassegno telematico sostitutivo della marca da bollo
  • Bonus ricerca e sviluppo: la Corte tributaria chiarisce i limiti per l’ammissibilità delle attività agevolabili
  • Rimborsi spese analitici professionisti: dal 2025 fuori dai compensi
  • Bonus elettrodomestici: al via le registrazioni di produttori e venditori
  • L’acquisto della casa: pubblicata la Guida aggiornata delle Entrate su imposte e agevolazioni fiscali
  • Regime impatriati: chiarimenti su residenza all’estero e attività lavorative in Italia
APPROFONDIMENTI
  • Il “ravvedimento Speciale” 2019-2023 per gli aderenti al CPB 2025-2026
  • Dichiarazione d’intento omessa o tardiva: rischi e soluzioni per il fornitore
PRINCIPALI SCADENZE

 

IN BREVE

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Pro e contro del “ravvedimento speciale” 2019-2023 per gli aderenti al CPB 2025-2026

I soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale per gli anni 2025-2026 hanno l’opportunità di regolarizzare le annualità ancora accertabili, ovvero i periodi d’imposta dal 2019 al 2023. Questa “sanatoria” si perfeziona con il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP, da effettuarsi tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026.

L’adesione a questo ravvedimento speciale inibisce significativamente il potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria per gli anni sanati. Nello specifico, non potranno essere notificati i seguenti atti:

  • accertamenti analitici sui redditi e sull’IRAP;
  • accertamenti analitico-induttivi sui redditi, sull’IRAP e ai fini IVA (come il c.d. “tovagliometro”);
  • accertamenti induttivi sui redditi e sull’IRAP.

Vedi l’Approfondimento

 

IVA

I rischi della dichiarazione d’intento omessa o tardiva

Nel sistema IVA italiano, gli esportatori abituali beneficiano di un importante regime di favore: la possibilità di acquistare beni e servizi senza l’applicazione dell’imposta, utilizzando un apposito “plafond”. Strumento essenziale di questo meccanismo è la dichiarazione d’intento, un documento con cui l’esportatore comunica al proprio fornitore la sua volontà di avvalersi di tale facoltà.

Tuttavia, la procedura, oggi interamente telematica, impone obblighi precisi non solo all’esportatore ma, soprattutto, al fornitore. L’emissione di una fattura in regime di non imponibilità IVA senza aver rispettato scrupolosamente l’iter previsto espone il fornitore a rischi finanziari significativi.

Vedi l’Approfondimento

 

AGEVOLAZIONI

La Manovra 2026 e il ritorno dell’iperammortamento

Ddl Bilancio, A.S. 1689, art. 94

Le prime bozze della Manovra 2026 contengono novità che potrebbero influenzare le decisioni di investimento già a partire dal 2025. Sebbene il testo non sia ancora definitivo, è importante valutare la direzione che il legislatore intende prendere.

Una delle novità principali è il ritorno del cosiddetto “iperammortamento”, che dovrebbe sostituire gli attuali crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0.

La bozza prevede una maggiorazione del costo di acquisto ai fini dell’ammortamento, con aliquote diverse a seconda dell’investimento.

  1. Investimenti Standard (Beni Materiali 4.0):
  • 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per la quota tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • 50% per la quota tra 10 e 20 milioni di euro.
  1. Investimenti “Green” (con risparmio energetico 3%-5%) Per gli investimenti che garantiscono un significativo risparmio energetico, le aliquote sarebbero potenziate:
  • 220% (fino a 2,5 milioni);
  • 140% (tra 2,5 e 10 milioni);
  • 90% (tra 10 e 20 milioni).

L’incentivo dovrebbe essere automatico, ma richiederà comunque la presentazione di comunicazioni specifiche.

Resterà necessaria una documentazione tecnica (certificazioni o perizie, come già avviene) per attestare le caratteristiche degli investimenti.

I dettagli operativi (come la definizione esatta di “investimento green”) saranno definiti solo con un apposito decreto attuativo.

 

IVA

Split payment: il MEF pubblica gli elenchi 2026

Sul sito internet del Dipartimento delle Finanze sono stati pubblicati gli elenchi dei soggetti (enti, fondazioni e società) tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti per il 2026.

Gli elenchi, aggiornati al 20 ottobre 2025 e consultabili sulla specifica applicazione informatica, sono i seguenti:

  • Società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  • Enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
  • Enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
  • Enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
  • Enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche.

È possibile effettuare la ricerca delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale o denominazione.

Eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi possono essere segnalate, in conformità con quanto disposto dalla normativa di riferimento, tramite l’apposito modulo di richiesta.

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

CPB: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’esonero dal visto di conformità IVA

Agenzia delle Entrate, FAQ Concordato Preventivo Biennale (CPB)

Da quando decorre il beneficio dell’esonero dal visto di conformità per la compensazione e il rimborso dei crediti IVA infrannuali per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB)?

A questa domanda risponde l’Agenzia delle Entrate con una nuova FAQ pubblicata sul proprio sito internet, fornendo un importante chiarimento in materia di concordato preventivo biennale.

L’Amministrazione finanziaria precisa che, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 13/2024 (decreto CPB), ai contribuenti che aderiscono alla proposta di concordato formulata dall’Agenzia sono riconosciuti i benefici previsti dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017, compresi quelli relativi all’IVA.

In particolare, il beneficio dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA infrannuali, fino a 70.000 euro annui, e quello dell’esonero dal visto o dalla garanzia per i rimborsi IVA infrannuali entro lo stesso limite, si applicano ai crediti maturati nel biennio successivo all’anno di adesione al concordato.

Quindi, ad esempio, un contribuente che aderisce nel 2024 al CPB 2024-2025 potrà usufruire del beneficio per il biennio 2025-2026.

 

IMPOSTE INDIRETTE

Aggiornate le regole sul contrassegno telematico sostitutivo della marca da bollo

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 20 ottobre 2025, n. 390267

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 642/1972, l’imposta di bollo può essere assolta mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno.

Con provvedimento del 20 ottobre, l’Agenzia delle Entrate aggiorna le caratteristiche e le modalità d’uso del contrassegno telematico sostitutivo della marca da bollo rilasciato dagli intermediari (Allegato A), al fine di garantirne la riconoscibilità da parte dei contribuenti e degli uffici preposti al controllo, gli standard di sicurezza e la tracciabilità informatica.

Aggiornati anche i requisiti del sistema informatico idoneo ad assicurare il collegamento tra gli intermediari e l’Agenzia delle Entrate (Allegato B), uniformandoli alle specifiche e agli standard tecnologici e di sicurezza dei nuovi dispositivi.

Il provvedimento pubblicato uniforma la disciplina di riferimento sostituendo integralmente quanto stabilito con i precedenti provvedimenti del 5 maggio 2005 e del 12 gennaio 2015.

 

AGEVOLAZIONI

Bonus ricerca e sviluppo: la Corte tributaria chiarisce i limiti per l’ammissibilità delle attività agevolabili

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, Sentenza 4 luglio 2025, n. 143

Le attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini dei benefici di legge, vanno individuate con criteri estremamente restrittivi, come prefigurati dalle specifiche disposizioni normative, in quanto non coincidono tout court con qualsivoglia innovazione, pur significativa, che confliggerebbe con il rischio degli aiuti di Stato inibiti dall’art. 107 TFUE.

Per essere ammesse al beneficio, le attività devono avere le seguenti caratteristiche:

  • novità, intesa come qualcosa di nuovo in termini di conoscenza ovvero di applicazione che richiede il contributo di un ricercatore;
  • creatività, nel senso come approccio, cioè non ipotizzato e/o già verificato in precedenza come possibile per metodo o risultato;
  • incertezza, intesa come risultato della ricerca e sviluppo all’obiettivo prefigurato;
  • sistematicità, intesa quale organizzazione della ricerca o dello sviluppo per l’oggetto specifico prefigurato;
  • trasferibilità e/o riproducibilità, dovrebbe consentire il trasferimento delle nuove conoscenze, assicurarne l’utilizzo e consentire ad altri ricercatori di riprodurre i risultati nell’ambito delle loro attività di ricerca e sviluppo.

Non possono, comunque, usufruire del beneficio di legge quelle attività, che pur costituiscono miglioramenti/innovazioni, e in astratto sembrano presentare i caratteri sopra riferiti, allorché siano caratterizzate (comma 5 art. cit.) da periodicità intrinseca rispetto al prodotto, alla linea di produzione, al processo di fabbricazione, ai servizi esistenti e alle altre operazioni in corso.

In altri termini, possono godere del beneficio, esclusivamente, quelle attività sganciate da modifiche naturalmente periodiche, ossia da modifiche intraprese in relazione alle concrete operazioni periodiche necessitate, immanenti, dell’attività propria della impresa (c.d. “core business”).

Sulla base di questi principi, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, con sentenza n. 143 del 4 luglio 2025, ha rigettato l’appello proposto da una società avverso un atto di recupero, osservando che il progetto su cui la società aveva fondato il credito non risultava possedere le caratteristiche di “apprezzabile e generalizzata innovazione scientifica e/o tecnologica” e non rispondeva agli altri criteri indicati dal Manuale di Frascati sopra descritti.

 

IRPEF

Rimborsi spese analitici professionisti: dal 2025 fuori dai compensi

A partire dal 1° gennaio 2025 è cambiato radicalmente il trattamento dei rimborsi spese per i professionisti, con un impatto particolarmente positivo per chi opera in regime forfetario.

La modifica chiave è contenuta nell’art. 54 del TUIR che stabilisce che, dal 1° gennaio 2025, le somme percepite da un professionista come rimborso per spese sostenute in nome e per conto del cliente non concorrono più a formare il reddito imponibile.

I benefici per i professionisti, e in particolare per quelli in regime forfetario, sono due:

  • il primo è che poiché i rimborsi analitici sono esclusi dal calcolo dei compensi, la base imponibile forfetaria si riduce e questo si traduce in un risparmio d’imposta diretto;
  • il secondo riguarda le soglie di accesso e permanenza nel regime forfetario. Poiché i rimborsi spese analitici non sono più qualificabili come “compensi”, si ritiene che non debbano più essere inclusi nel conteggio per la verifica delle soglie (85.000 euro per rimanere nel regime nell’anno successivo e 100.000 euro per non essere esclusi immediatamente dal regime in corso d’anno).

Il principio vale però solo per i rimborsi analitici, ovvero quelli in cui la spesa viene addebitata analiticamente al cliente per il suo importo esatto e documentato. Non si applica ai rimborsi forfetari che continuano ad essere considerati compensi.

 

AGEVOLAZIONI

Bonus elettrodomestici: al via le registrazioni di produttori e venditori

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.Dirett. 22 ottobre 2025

Pubblicato il decreto del MIMIT del 22 ottobre 2025 che rende operativo il contributo economico per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, introdotto per promuovere la sostenibilità e la transizione energetica.

Il contributo è rivolto alle persone fisiche che sostituiscono elettrodomestici obsoleti, copre fino al 30% del costo di acquisto, con un massimale di 100 euro per famiglia anagrafica e 200 euro per famiglia anagrafica con ISEE inferiore a 25 mila euro annui.

Per accedere al bonus elettrodomestici è necessario consegnare al venditore un elettrodomestico della stessa tipologia e di classe energetica inferiore a quello agevolato che sarà correttamente smaltito in un’ottica di riciclo dei materiali.

Produttori e i venditori possono registrarsi sulla piattaforma dedicata, attiva dal 23 ottobre per i produttori e dal 27 ottobre per i venditori.

La seconda piattaforma della misura sarà rivolta agli utenti finali che potranno presentare domanda di adesione tramite l’app IO o il sito web dedicato.

 

AGEVOLAZIONI

L’acquisto della casa: pubblicata la Guida aggiornata delle Entrate su imposte e agevolazioni fiscali

Agenzia delle Entrate, Guida “L’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali”

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Guida “L’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali”, aggiornata ad ottobre 2025, un quadro riassuntivo delle principali regole da seguire quando si compra una casa, in modo da poter “sfruttare” tutti i benefici previsti dalla legge.

È rivolta agli acquirenti persone fisiche (che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) e si riferisce sia alle compravendite tra “privati” sia a quelle tra imprese e privati.

Una sezione della pubblicazione è dedicata alle agevolazioni fiscali introdotte dal D.L. n. 73/2021 in favore dei giovani acquirenti (con età inferiore a 36 anni) che hanno stipulato un atto di acquisto della “prima casa” tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023 (o 31 dicembre 2024, se hanno sottoscritto e registrato un contratto preliminare di acquisto entro il 31 dicembre 2023).

La guida si conclude con una sezione con le risposte ai quesiti più ricorrenti sull’argomento.

 

AGEVOLAZIONI

Regime impatriati: chiarimenti su residenza all’estero e attività lavorative in Italia

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 13 ottobre 2025, n. 263

Con risposta ad interpello n. 263 del 13 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un cittadino italiano che, dopo aver lavorato all’estero come dipendente di una società straniera e aver contemporaneamente svolto un’attività di collaborazione coordinata e continuativa con un’università italiana, intende trasferire la propria residenza fiscale in Italia nel 2026 per lavorare come dipendente presso una società non collegata a quella estera, continuando tuttavia la collaborazione con l’università.

Dopo aver ripercorso le disposizioni sul nuovo regime impatriati (art. 5, del D.Lgs. n. 209/2023), riconosciuto a chi trasferisce la residenza in Italia e si impegna a risiedervi per almeno quattro anni, l’Agenzia ha chiarito che il beneficio fiscale potrà essere applicato solo ai redditi derivanti dal nuovo rapporto di lavoro dipendente instaurato con la società italiana non collegata a quella estera.

Ai fini dell’agevolazione non rileva, spiegano le Entrate, la circostanza che il contribuente continui anche la collaborazione con l’università. Tuttavia, i redditi percepiti da quest’ultima attività non potranno beneficiare del regime impatriati, poiché si tratta dello stesso datore di lavoro per cui il contribuente aveva lavorato anche in Italia prima del trasferimento all’estero.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Il “ravvedimento speciale” 2019-2023 per gli aderenti al CPB 2025-2026

I soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale per gli anni 2025-2026 hanno l’opportunità di regolarizzare le annualità ancora accertabili, ovvero i periodi d’imposta dal 2019 al 2023. Questa “sanatoria” si perfeziona con il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP, da effettuarsi tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026.

L’adesione a questo ravvedimento speciale inibisce significativamente il potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria per gli anni sanati. Nello specifico, non potranno essere notificati i seguenti atti:

  • accertamenti analitici sui redditi e sull’IRAP;
  • accertamenti analitico-induttivi sui redditi, sull’IRAP e ai fini IVA (come il c.d. “tovagliometro”);
  • accertamenti induttivi sui redditi e sull’IRAP.

Di seguito, un’analisi dettagliata dei vantaggi e degli svantaggi.

 

Vantaggi

  1. Chiusura del passato a costi contenuti: il beneficio più evidente è la possibilità di definire le pendenze fiscali per cinque annualità, mettendosi al riparo da futuri controlli invasivi. Il costo è predeterminato e basato su aliquote sostitutive applicate a un maggior reddito calcolato in base al proprio punteggio ISA, risultando spesso più conveniente rispetto a un accertamento ordinario.
  2. Ampia protezione dagli accertamenti: l’inibizione dei principali metodi di accertamento sui redditi e, in parte, sull’IVA (per gli accertamenti analitico-induttivi) offre una notevole tranquillità al contribuente, permettendogli di concentrarsi sulla gestione futura in regime di concordato.
  3. Flessibilità nella scelta: il contribuente può scegliere di sanare anche solo una singola annualità tra quelle disponibili (2019-2023), concentrando la regolarizzazione dove ritiene di avere maggiori rischi.
  4. Pagamento rateale: è possibile versare l’imposta sostitutiva in un massimo di 10 rate mensili, rendendo l’onere finanziario più sostenibile.

 

Svantaggi e limitazioni

  1. Copertura non totale: l’ombrello protettivo non è assoluto. L’Amministrazione finanziaria conserva pieni poteri per notificare:
  • qualsiasi rettifica ai fini IVA, ad eccezione di quella scaturente da accertamenti analitico-induttivi;
  • accertamenti per abuso del diritto (art. 10-bis, Statuto del contribuente);
  • accertamenti sintetici sul reddito delle persone fisiche (art. 38, D.P.R. n. 600/1973);
  • atti di contestazione per interposizione fittizia (art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600/1973);
  • atti di recupero di crediti d’imposta agevolativi (es. crediti indicati nel quadro RU).
  1. Proroga dei termini di accertamento: l’adesione al CPB 2025-2026 comporta la proroga al 31 dicembre 2026 dei termini di accertamento che sarebbero scaduti il 31 dicembre 2025. Questo vale indipendentemente dal fatto che si aderisca o meno al ravvedimento speciale. Se si aderisce al ravvedimento e successivamente si decade dai benefici, il Fisco avrà più tempo per effettuare le contestazioni.
  2. Cause di decadenza e inefficacia: il beneficio del ravvedimento speciale può venire meno, con effetto retroattivo. Le principali cause ostative e di decadenza sono:
  • notifica di atti prima del pagamento: il ravvedimento non si perfeziona se, prima del versamento dell’unica soluzione o della prima rata, viene notificato un processo verbale di constatazione, uno schema di atto di accertamento o un atto di recupero di crediti inesistenti;
  • decadenza dalla rateazione: il mancato o tardivo pagamento di una rata successiva alla prima fa decadere dai benefici per l’annualità in questione;
  • decadenza dal concordato preventivo biennale: se si decade dal CPB per una delle cause previste dalla legge, viene meno anche la copertura del ravvedimento speciale;
  • procedimenti penali: l’applicazione di una misura cautelare o il rinvio a giudizio per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, commesso negli anni 2019-2023, fa decadere la sanatoria.
  1. Poteri istruttori comunque salvi: anche per gli anni sanati, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono sempre richiedere documenti, inviare questionari ed effettuare accessi presso la sede del contribuente per verifiche e controlli.

In conclusione, il ravvedimento speciale per il quinquennio 2019-2023 rappresenta un’importante opportunità di “pulizia fiscale” per chi sceglie la via del concordato. Tuttavia, la decisione deve essere ponderata attentamente, analizzando la propria situazione specifica e considerando che la protezione offerta non è assoluta e che i benefici sono strettamente condizionati al corretto adempimento degli obblighi futuri, sia del ravvedimento stesso sia del concordato.

 

IVA

Dichiarazione d’intento omessa o tardiva: rischi e soluzioni per il fornitore

Nel sistema IVA italiano, gli esportatori abituali beneficiano di un importante regime di favore: la possibilità di acquistare beni e servizi senza l’applicazione dell’imposta, utilizzando un apposito “plafond”. Strumento essenziale di questo meccanismo è la dichiarazione d’intento, un documento con cui l’esportatore comunica al proprio fornitore la sua volontà di avvalersi di tale facoltà.

Tuttavia, la procedura, oggi interamente telematica, impone obblighi precisi non solo all’esportatore ma, soprattutto, al fornitore. L’emissione di una fattura in regime di non imponibilità IVA senza aver rispettato scrupolosamente l’iter previsto espone il fornitore a rischi finanziari significativi.

Vediamo in dettaglio quali sono le criticità e quali le vie d’uscita per sanare eventuali errori.

 

I rischi e le sanzioni: cosa accade se si emette fattura prima del tempo

Il punto cruciale della procedura riguarda la tempistica e la verifica. L’esportatore abituale (il cliente) ha l’obbligo di trasmettere telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate.

Il fornitore, a sua volta, prima di emettere la fattura non imponibile, ha l’obbligo inderogabile di verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione e la relativa ricevuta telematica sul sito dell’Agenzia.

Se il fornitore emette la fattura senza IVA prima che il suo cliente abbia trasmesso la dichiarazione, o comunque senza averne prima verificato l’esito positivo, diventa l’unico responsabile della violazione. Le conseguenze sono molto pesanti:

  • responsabilità per l’imposta non versata: il fornitore è tenuto a versare l’IVA che non ha addebitato in fattura;
  • sanzione amministrativa pecuniaria: si applica una sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta non applicata, come previsto dall’art. 7, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 471/1997.

È fondamentale sottolineare che la responsabilità ricade interamente sul fornitore, anche se l’irregolarità è di fatto causata da un ritardo o da un’omissione del cliente. La verifica telematica non è una formalità, ma un onere probatorio essenziale a tutela del cedente/prestatore.

 

Le soluzioni: come regolarizzare la violazione con il ravvedimento operoso

Nonostante la severità delle sanzioni, la normativa offre una via d’uscita per correggere l’errore spontaneamente, prima che l’Amministrazione finanziaria lo contesti: il ravvedimento operoso.

Questa procedura permette di ridurre drasticamente l’importo delle sanzioni.

Per sanare la propria posizione, il fornitore deve compiere i seguenti passi:

  1. emettere una nota di variazione in aumento: bisogna emettere una nota di debito, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, per addebitare al cliente l’IVA originariamente non applicata;
  2. versare l’imposta dovuta: effettuare il pagamento dell’IVA tramite modello F24;
  3. versare la sanzione ridotta: calcolare e versare la sanzione amministrativa in misura ridotta. L’entità della riduzione dipende dalla tempestività con cui si effettua la regolarizzazione (ad esempio, la sanzione è ridotta a 1/8 del minimo se il versamento avviene entro 90 giorni dalla violazione);
  4. versare gli interessi legali: calcolare e versare gli interessi al tasso legale, maturati dal giorno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata fino al giorno dell’effettivo pagamento.

In conclusione, la gestione delle dichiarazioni d’intento richiede la massima diligenza da parte del fornitore. L’apparente semplicità dell’operazione nasconde insidie che possono portare a conseguenze economiche gravose. La verifica preventiva della ricevuta telematica è l’unico scudo efficace. Qualora si commetta un errore, il ricorso tempestivo al ravvedimento operoso si rivela uno strumento indispensabile per limitare i danni e ripristinare la correttezza fiscale dell’operazione

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 1 dicembre 2025 LIPE Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

 

Approfondisci

Newsletter Ottobre 2025:

IN BREVE
  • Comunicazione della PEC: nuovi orientamenti sul domicilio digitale degli amministratori
  • Invio spese sanitarie 2025: saltato il termine del 30 settembre 2025
  • Agenzia delle Entrate: vietata la compensazione nell’accollo di debiti d’imposta
  • IVA e società in liquidazione: quando spetta la detrazione
  • Cos’è e come funziona l’iscrizione alla White List antimafia
  • Figli a carico e detrazioni: stop ai 30 anni, ma restano le agevolazioni per spese e oneri
  • Ristrutturazioni edilizie: come il familiare convivente può ottenere la detrazione fiscale
  • Chiarita la tassazione delle maggiorazioni 2025 per fondi pensione ante 2007
  • Riconoscimento e promozione delle zone montane: il decreto in Gazzetta Ufficiale
APPROFONDIMENTI
  • La comunicazione della PEC per gli amministratori
  • La White List antimafia
PRINCIPALI SCADENZE

 

 

IN BREVE

ADEMPIMENTI

Comunicazione della PEC: nuovi orientamenti sul domicilio digitale degli amministratori

Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, Comunicato stampa 25 settembre 2025

La Commissione paritetica Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, istituita nel 2010 per garantire standard di comportamento e modalità uniformi per il deposito degli atti societari presso gli uffici del Registro delle Imprese, ha approvato 8 nuovi orientamenti per il triennio 2023-2025 per favorire unità di comportamenti da parte del Notariato e delle Camere di Commercio in merito alle procedure e istanze da seguire per le comunicazioni societarie.

Una parte significativa di questi chiarimenti riguarda l’obbligo di domicilio digitale (PEC) per gli amministratori di società, introdotto dalla legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024), che ha esteso a questi ultimi una prescrizione già in vigore per imprese e società.

Vedi l’Approfondimento

 

 

ADEMPIMENTI

Invio spese sanitarie 2025: saltato il termine del 30 settembre 2025

Agenzia delle Entrate, FAQ 24 settembre 2025

Con una FAQ pubblicata sul proprio portale, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, come previsto dall’art. 12 del D.L. n. 1/2024, sostituto dall’art. 5 del D.L. n. 81/2025 (decreto “Correttivo-bis”), a partire dalle spese sanitarie riferite all’anno 2025, l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria avrà cadenza annuale.

Dunque, il termine del 30 settembre 2025 per l’invio delle spese sanitarie riferite al primo semestre 2025 è da ritenersi superato.

La nuova scadenza per l’invio dei dati sarà stabilita con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e comunicata attraverso il portale del Sistema Tessera Sanitaria.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Agenzia delle Entrate: vietata la compensazione nell’accollo di debiti d’imposta

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 17 settembre 2025, n. 246

L’Agenzia delle Entrate torna a chiarire i limiti dell’accollo del debito d’imposta e del divieto di compensazione tra soggetti diversi.

Con la risposta n. 246 del 17 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di una rete di imprese che intendeva consentire ai retisti di pagare i debiti tributari altrui utilizzando in compensazione i propri crediti fiscali.

L’Amministrazione ha precisato che tale modello operativo configura a tutti gli effetti un accollo di debito d’imposta e che, in base alla normativa vigente, non può essere estinto tramite compensazione con crediti dell’accollante.

Pertanto, i versamenti effettuati in questo modo si considerano come non avvenuti, con conseguente obbligo di pagamento e applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 471/1997.

 

 

IVA

IVA e società in liquidazione: quando spetta la detrazione

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 22 settembre 2025, n. 251

Nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sul diritto alla detrazione IVA per le società in liquidazione.

Con la risposta n. 251 del 22 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di una società posta in liquidazione volontaria nel 2021, la quale aveva ricevuto, successivamente all’avvio della procedura, fatture da professionisti per attività legali legate al recupero crediti e al contenzioso tributario. La società chiedeva se fosse possibile detrarre l’IVA addebitata su tali prestazioni, nonostante in precedenza esercitasse un’attività esente da IVA.

L’Agenzia ha precisato che la liquidazione rappresenta sì l’ultima fase della vita societaria, ma costituisce comunque parte dell’attività d’impresa. Pertanto, in applicazione del principio di neutralità dell’IVA, la detrazione è ammessa se sussiste un nesso diretto e strumentale tra le spese sostenute e l’attività liquidatoria.

Nel caso concreto, le prestazioni di assistenza legale e di recupero crediti sono state ritenute afferenti alla liquidazione, consentendo così la detrazione dell’imposta. Pur riferendosi anche a vicende avviate prima della decisione dei soci di sciogliere la società, tali attività erano finalizzate alla definizione dei rapporti ancora pendenti, risultando così funzionali al processo liquidatorio.

Per quanto concerne, infine, la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa, l’Agenzia ha chiarito che la società potrà procedere in tal senso al ricorrere dei presupposti di legge.

 

 

IMPRESE

Cos’è e come funziona l’iscrizione alla White List antimafia

L’iscrizione all’elenco White List è obbligatoria per alcune specifiche categorie di imprese, qualora debbano stipulare contratti diretti o indiretti, come ad esempio contratti in subappalto, con la pubblica amministrazione. Tuttavia, anche se un’impresa non intende partecipare a gare d’appalto o comunque ricevere affidamenti dalla pubblica amministrazione, l’iscrizione all’elenco White List può rappresentare un elemento di garanzia nei confronti di terzi, anche nei rapporti tra soggetti privati.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IRPEF

Figli a carico e detrazioni: stop ai 30 anni, ma restano le agevolazioni per spese e oneri

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 15 settembre 2025, n. 243

Con la risposta n. 243 del 15 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di detrazioni per carichi di famiglia, alla luce delle modifiche introdotte dall’ultima legge di Bilancio all’articolo 12 del TUIR.

La nuova disciplina prevede che, a partire dall’anno d’imposta 2025, la detrazione massima resti fissata in 950 euro per ciascun figlio, ma si applichi esclusivamente ai figli di età compresa tra i 21 e i 30 anni. Pertanto, i figli che compiono 30 anni nel corso dell’anno non potranno più beneficiare della detrazione, salvo che abbiano una disabilità riconosciuta.

All’Amministrazione finanziaria è stato chiesto se il compimento del 30° anno di età comporti la perdita automatica dello status di familiare fiscalmente a carico, indipendentemente dal reddito percepito, oppure se tale qualifica possa comunque permanere, permettendo ai genitori di fruire delle detrazioni e deduzioni per oneri e spese sostenute nell’interesse del figlio.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il limite di età introdotto dalla legge di Bilancio riguarda esclusivamente la detrazione per figli a carico prevista dall’art. 12, comma 1, lett. c), del TUIR. Tuttavia, grazie al comma 4-ter dello stesso articolo, i figli per i quali non spetta più la detrazione restano comunque considerati fiscalmente a carico se rispettano i requisiti reddituali (2.840,51 euro, elevati a 4.000 per i figli fino a 24 anni).

In questo modo, pur cessando la detrazione al compimento dei 30 anni, i genitori possono continuare a beneficiare delle detrazioni e deduzioni per oneri e spese – come quelle sanitarie, universitarie o per interessi passivi – sostenute nell’interesse del figlio, ai sensi dell’art. 15 del TUIR. La detrazione di 950 euro è riconosciuta, in ogni caso, dal mese in cui il figlio compie 21 anni fino al mese che precede il compimento dei 30.

L’Agenzia ha infine precisato che il sostituto d’imposta è tenuto a indicare i dati del figlio fiscalmente a carico nella Certificazione Unica anche se non spettano più le detrazioni per carichi di famiglia.

 

 

AGEVOLAZIONI

Ristrutturazioni edilizie: come il familiare convivente può ottenere la detrazione fiscale

Anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile può beneficiare della detrazione fiscale per i lavori di ristrutturazione edilizia.

A precisarlo l’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi, richiamando quanto previsto dall’art. 16-bis del TUIR.

Per “familiari” si intendono il coniuge, i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado. Per ottenere la detrazione, è sufficiente che il familiare dichiari, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere convivente con il possessore dell’immobile e che abbia sostenuto direttamente le spese.

È importante sottolineare che la convivenza deve essere già in atto al momento in cui viene avviata la procedura o alla data di inizio dei lavori, e deve persistere nel periodo in cui vengono effettivamente sostenute le spese ammesse alla detrazione, anche se queste sono antecedenti all’avvio dei lavori (come indicato dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 136/E/2002).

 

 

IRPEF

Chiarita la tassazione delle maggiorazioni 2025 per fondi pensione ante 2007

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 16 settembre 2025, n. 245

Con risposta n. 245 del 16 settembre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale delle somme corrisposte agli iscritti a un fondo pensione di un gruppo bancario che avevano esercitato l’opzione di capitalizzazione delle prestazioni.

Il caso riguardava i pensionati cessati dal servizio entro il 31 dicembre 2006, ai quali nel 2021 era stata liquidata una prestazione in forma capitale, già tassata secondo il regime vigente. Successivamente, nel 2023, è stata prevista un’ulteriore “maggiorazione individuale” da corrispondere nel 2025 e il fondo chiedeva se tale somma dovesse essere trattata come nuova prestazione soggetta alle regole introdotte dal D.Lgs. n. 252/2005 oppure come parte delle prestazioni maturate prima del 2007.

L’Agenzia ha confermato che la maggiorazione deriva da prestazioni maturate anteriormente al 1° gennaio 2007 e resta quindi soggetta alla disciplina previgente, con tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR.

L’aliquota interna deve essere determinata secondo l’art. 19 del TUIR, sommando l’importo della maggiorazione 2025 a quello già erogato nel 2021 e considerando l’intera anzianità maturata fino alla cessazione del servizio; dall’imposta complessiva andrà poi detratta quella già applicata alle somme liquidate nel 2021.

 

 

AGEVOLAZIONI

Riconoscimento e promozione delle zone montane: il decreto in Gazzetta Ufficiale

Legge 12 settembre 2025, n. 131

“La crescita economica e sociale delle zone montane costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche e forestali, della salute, delle attività sportive, del turismo e delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell’identità e della coesione delle comunità locali, anche ai fini del contrasto della crisi climatica e demografica e nell’interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici”.

A riconoscerlo è la legge n. 131/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre, che contiene disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.

Stato, Regioni, Province autonome ed enti locali dovranno adottare interventi mirati alla crescita socio-economica delle aree montane, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione e nei limiti delle risorse disponibili. Le azioni dovranno puntare a ridurre gli squilibri con i territori non montani, favorire il ripopolamento, garantire servizi essenziali (sanità, istruzione, mobilità, connessioni), sostenere agricoltura, industria, turismo e artigianato, e valorizzare il patrimonio culturale e ambientale, anche con misure di rigenerazione urbana e riduzione del consumo di suolo.

La Legge, entrata in vigore lo scorso 20 settembre, introduce anche misure di carattere fiscale a vantaggio di specifiche categorie di persone e imprese che scelgono di stabilirsi nelle zone montane individuate.

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, un D.P.C.M. stabilirà i criteri per classificare i comuni montani beneficiari delle agevolazioni, sulla base dei dati Istat e previa intesa in Conferenza unificata. Il decreto definirà anche l’elenco ufficiale dei comuni montani, aggiornabile annualmente. Un ulteriore D.P.C.M. individuerà, tra questi, quelli destinatari delle misure di sostegno, tenendo conto anche di parametri socio-economici, con aggiornamenti almeno triennali. La classificazione non riguarda la PAC né l’esenzione IMU sui terreni agricoli montani, che restano disciplinate dalle norme di settore.

Entro 12 mesi il Governo è delegato ad adottare un D.P.C.M. per il riordino, l’integrazione e il coordinamento delle ulteriori agevolazioni, anche fiscali, in favore dei comuni montani, per renderle coerenti con la nuova classificazione.

Il decreto dovrà essere a costo zero per la finanza pubblica e sarà sottoposto a parere parlamentare.

Tra gli incentivi di carattere fiscale la legge istituisce appositi crediti d’imposta per favorire le soluzioni abitative del personale sanitario e scolastico che prestano servizio nei comuni agevolati (artt. 6 e 7), stimolare investimenti da parte di agricoltori e silvicoltori di montagna (art. 19), incentivare l’avvio di piccole e microimprese da parte di giovani imprenditori (art. 25) ed incoraggiare l’acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali di montagna (art. 27).

 

 

 

APPROFONDIMENTI

ADEMPIMENTI

La comunicazione della PEC per gli amministratori

Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, Comunicato stampa 25 settembre 2025

La Commissione paritetica Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, istituita nel 2010 per garantire standard di comportamento e modalità uniformi per il deposito degli atti societari presso gli uffici del Registro delle Imprese, ha approvato 8 nuovi orientamenti per il triennio 2023-2025 per favorire unità di comportamenti da parte del Notariato e delle Camere di Commercio in merito alle procedure e istanze da seguire per le comunicazioni societarie.

Gli orientamenti riguardano in particolare:

  1. Richieste di evasione in data certa;
  2. Iscrizione di soggetti responsabili della sicurezza, del datore di lavoro, ecc.;
  3. Domicilio digitale degli amministratori;
  4. Indicazione della ragione sociale per le società in liquidazione;
  5. Aggiornamento degli assetti proprietari per s.p.a. e s.a.p.a.;
  6. Imprese sociali – trasferimento d’azienda;
  7. Imprese sociali – fusione/scissione;
  8. Imprese sociali – trasformazione.

I materiali sono scaricabili dal sito https://www.unioncamere.gov.it/.

Una parte significativa di questi chiarimenti riguarda l’obbligo di domicilio digitale (PEC) per gli amministratori di società, introdotto dalla legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024), che ha esteso a questi ultimi una prescrizione già in vigore per imprese e società.

L’obbligo si applica alle entità che possiedono il duplice requisito di essere imprese e di essere costituite in forma societaria. Sono quindi escluse le società che non svolgono attività d’impresa (es. STP, STA), i consorzi e le reti di imprese che non hanno acquisito soggettività giuridica. Rimane un punto interrogativo sulle società consortili: sebbene il MiMIT e Unioncamere abbiano posizioni contrastanti, l’interpretazione prevalente (sostenuta da Assonime) le include nell’obbligo, riconoscendone la natura di imprenditore societario.

Dal punto di vista soggettivo, la normativa coinvolge tutti gli amministratori, inclusi quelli senza deleghe operative, e i liquidatori. Sono invece esclusi procuratori, direttori generali e preposti di sedi secondarie di società estere.

L’obbligo di comunicazione della PEC è effettivo per le nomine iscritte a partire dal 1° gennaio 2025.

Per quanto riguarda gli amministratori già in carica a tale data, a differenza di quanto indicato dal MiMIT, che aveva prima fissato il termine al 30 giugno 2025 e poi posticipato al 31 dicembre 2025, il nuovo orientamento della Commissione, in linea con Unioncamere e Assonime, sostiene che non sia previsto un termine di scadenza per tale adempimento, data l’assenza di una specifica previsione normativa.

La Commissione chiarisce anche che il domicilio digitale deve essere un indirizzo PEC personale e legalmente valido e non è quindi possibile indicare un domicilio digitale di altra società o riferito ad altro amministratore/liquidatore.

L’amministratore ha però diverse opzioni:

  • utilizzare il proprio domicilio digitale personale;
  • utilizzare lo stesso indirizzo PEC per più incarichi;
  • indicare PEC diverse per cariche in società differenti;
  • “eleggere domicilio speciale” presso la PEC della società in cui si ricopre la carica. Quest’ultima opzione, avallata da Unioncamere e Assonime, è tuttavia in contrasto con una precedente nota del MiMIT e le diverse CCIAA territorialmente competenti si stanno muovendo “in ordine sparso”.

 

IMPRESE

La White List antimafia

L’iscrizione all’elenco White List è obbligatoria per alcune specifiche categorie di imprese, qualora debbano stipulare contratti diretti o indiretti, come ad esempio contratti in subappalto, con la pubblica amministrazione. Tuttavia, anche se un’impresa non intende partecipare a gare d’appalto o comunque ricevere affidamenti dalla pubblica amministrazione, l’iscrizione all’elenco White List può rappresentare un elemento di garanzia nei confronti di terzi, anche nei rapporti tra soggetti privati.

Le attività definite come maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose (a prescindere che siano esercitate in maniera primaria/prevalente o secondaria) per cui è possibile l’iscrizione nell’elenco White List sono riportate all’art.1, comma 53, della legge n. 190/2012 e sono le seguenti:

  • estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  • confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  • noli a freddo di macchinari;
  • fornitura di ferro lavorato;
  • noli a caldo;
  • autotrasporti per conto di terzi;
  • guardiania dei cantieri;
  • servizi funerari e cimiteriali;
  • ristorazione, gestione delle mense e catering;
  • servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

L’iscrizione alla White List sostituisce la comunicazione ed anche l’informazione antimafia liberatoria, anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. Quindi, una volta iscritte nelle White List, le imprese non dovranno presentare altri documenti alle pubbliche amministrazioni ai fini della cosiddetta “liberatoria antimafia”.

Ai fini dell’iscrizione nell’elenco, il titolare dell’impresa individuale ovvero, se l’impresa è organizzata in forma di società, il legale rappresentante presentano, per via telematica, istanza alla Prefettura competente nella quale indica il settore o i settori di attività per cui è richiesta l’iscrizione. L’iscrizione è disposta dalla Prefettura competente all’esito delle verifiche antimafia. La Prefettura comunica il provvedimento di iscrizione per via telematica ed aggiorna l’elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale.

L’iscrizione va rinnovata ogni anno, entro 30 giorni dalla scadenza.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Venerdì 31 ottobre 2025 770/2025 Termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2024. Sostituti d’imposta Telematica
Venerdì 31 ottobre 2025 Modello Redditi PF/SC/SP/ENC Termine ultimo per la presentazione del modello Redditi PF, SC, SP e ENC relativo all’anno d’imposta 2024. Persone fisiche

Società di persone

Società di capitali

Enti no profit

Telematica

 

Approfondisci

Newsletter Settembre 2025:

IN BREVE
  • In scadenza l’adesione al CPB 2025-2026
  • Approvato il nuovo modello di comunicazione delle opzioni per interventi Superbonus
  • CPB e holding operative: chiariti i criteri di calcolo per la base imponibile IRAP
  • Assegnazione beni ai soci o cessione agevolata entro il 30 settembre 2025
  • Polizze catastrofali entro il 1° ottobre 2025
  • Nota di variazione IVA: l’Agenzia delle Entrate chiarisce le tempistiche nel concordato preventivo
  • Soggetta ad IVA la cessione del marchio e dei relativi diritti IP
  • La detrazione dell’IVA sulle spese legali a tutela dell’amministratore e/o dei dipendenti
  • Riordino del regime di tassazione dei redditi dei terreni
  • Reverse charge logistica: il modello per l’opzione IVA transitoria e il software “ReverseChargeLogistica”
  • Bonus asilo nido: l’INPS estende il beneficio e introduce l’automatismo per le domande future
  • Sostegno all’acquisto di veicoli elettrici per privati e microimprese
  • Versamenti agli enti bilaterali: nuove causali contributo
  • NASpI e regime impatriati: l’Agenzia delle Entrate esclude l’agevolazione fiscale
  • Fondoprofessioni finanzia corsi su intelligenza artificiale per studi professionali e aziende
  • No ai benefici prima casa per il nuovo acquisto se c’è comproprietà con il coniuge
  • Riversamento automatico del domicilio digitale dei professionisti dal registro INI-PEC al registro INAD
  • 5 per mille: ultima chance per accreditarsi entro il 30 settembre
  • Agenzia delle Entrate: attenzione alle false email WeTransfer, rischio di furto credenziali
APPROFONDIMENTI
  • Adesione e revoca al CPB 2025-2026: scadenze e modalità
  • Nuovo modello di comunicazione per Superbonus 2025
PRINCIPALI SCADENZE

 

 

IN BREVE

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

In scadenza l’adesione al CPB 2025-2026

Il concordato preventivo biennale (CPB) è un procedimento che permette a imprese e professionisti di concordare preventivamente i redditi e il valore della produzione netta da tassare per un biennio. Questa è una scelta facoltativa che si basa su dati previsionali, e può portare sia a benefici che a rischi. Il CPB garantisce una maggiore certezza fiscale, “bloccando” la pretesa del Fisco sui redditi concordati, indipendentemente dai risultati effettivi.

Le nuove regole, in vigore dal 1° gennaio 2025, si applicano al biennio 2025-2026. L’adesione, da comunicare entro il 30 settembre, è riservata ai soggetti che applicano gli ISA, mentre i contribuenti in regime forfetario sono definitivamente esclusi a partire dal 2025.

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI

Approvato il nuovo modello di comunicazione delle opzioni per interventi Superbonus

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 7 agosto 2025, n. 321370

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello che permette di comunicare la scelta tra sconto in fattura e cessione del credito per le spese sostenute nel 2025 relative al Superbonus. Si tratta dell’unica agevolazione a cui, a oggi, è ancora possibile applicare queste due opzioni, ma solo in casi specifici.

La possibilità di scegliere una delle due opzioni è molto limitata, in seguito alle restrizioni introdotte da vari decreti legge (D.L. n. 11/2023, D.L. n. 212/2023 e D.L. n. 39/2024). Si può usufruirne se i lavori svolti rientrano nelle casistiche previste da queste norme.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IRAP

CPB e holding operative: chiariti i criteri di calcolo per la base imponibile IRAP

Agenzia delle Entrate, FAQ IRAP 2025

L’Agenzia delle Entrate ha risolto un dubbio interpretativo per le holding industriali che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB). Con una FAQ del 3 settembre 2025, è stato precisato infatti che per il calcolo della base imponibile IRAP ai fini del CPB, queste società devono fare riferimento solo alle regole dell’art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997, escludendo quindi gli interessi attivi e passivi che, nella determinazione ordinaria, rientrano nella gestione finanziaria.

Di conseguenza, nel modello CPB, rigo P05, non devono essere incluse le componenti finanziarie.

Questa impostazione vale per i CPB futuri, a partire dal periodo 2025-2026. Per il CPB 2024-2025, già presentato, il dato non va modificato. L’Agenzia conferma che le componenti finanziarie restano comunque rilevanti ai fini della liquidazione ordinaria dell’IRAP, ma non concorrono alla determinazione del valore concordato. Le holding statiche (con codice ATECO 64.21.00) non sono interessate dal chiarimento, in quanto escluse dal CPB per assenza degli ISA.

 

 

AGEVOLAZIONI

Assegnazione beni ai soci o cessione agevolata entro il 30 settembre 2025

Il 30 settembre 2025 scade il termine per assegnare i beni ai soci usufruendo delle disposizioni agevolative di cui alla Legge n. 207/2024; in particolare, entro quella data, la Legge di Bilancio 2025 consente alle società di persone e capitali di effettuare l’assegnazione o la cessione agevolata:

  • di beni immobili (non strumentali per destinazione);
  • di beni mobili registrati non utilizzati in modo strumentale nell’attività aziendale.

Possono beneficiarne anche le società che si trasformano in società semplici entro la scadenza del 30 settembre.

L’assegnazione agevolata prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’8% (oppure del 10,5% per le società non operative) da calcolare sul differenziale tra il valore normale del bene e il costo fiscalmente riconosciuto del bene stesso.

Sono previsti vantaggi anche sulle imposte indirette, con aliquote ridotte per imposta di registro e nessuna applicazione dell’IVA nella maggior parte delle assegnazioni.

Il regime agevolato riguarda principalmente gli immobili ma potrebbe rivelarsi conveniente anche per la cessione di autovetture aziendali (beni mobili registrati) non utilizzate come beni strumentali (ad esempio auto non usate per servizi di noleggio o scuole guida).

 

 

ADEMPIMENTI

Polizze catastrofali entro il 1° ottobre 2025

Le imprese dovranno stipulare una polizza assicurativa per coprire i danni a beni come terreni, fabbricati, impianti e macchinari, causati da eventi catastrofici come sismi, alluvioni, frane e inondazioni. La legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, art. 1, comma 101) ha introdotto questo obbligo, e il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 18 del 30 gennaio 2025 ne ha stabilito i dettagli.

Sono obbligate tutte le imprese iscritte nel Registro delle imprese, incluse le ditte individuali e le società tra professionisti (STP). Sono invece escluse le imprese agricole (art. 2135 c.c.), in quanto già coperte da un fondo mutualistico nazionale dedicato (art. 1, comma 515, Legge n. 234/2021). L’obbligo non riguarda neanche gli studi professionali, in quanto non sono iscritti al Registro delle imprese.

Le scadenze per l’attivazione della polizza variano in base alla dimensione dell’impresa, definita secondo i parametri della raccomandazione CE 2003/361:

  • imprese di medie dimensioni: entro il 1° ottobre 2025 (meno di 250 dipendenti e fatturato ≤ 50 milioni di euro o totale di bilancio ≤ 43 milioni di euro);
  • piccole e microimprese: entro il 31 dicembre 2025;
  • grandi imprese: l’obbligo è già scattato il 31 marzo 2025.

Per ora, l’unica sanzione prevista per le aziende che non stipulano la polizza è l’esclusione dai contributi pubblici, aiuti o agevolazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiMIT), secondo quanto stabilito dal decreto del 18 giugno 2025.

Per determinare il valore dei beni da assicurare, si deve considerare il costo di ricostruzione a nuovo per gli immobili e il costo di rimpiazzo per macchinari, impianti e attrezzature.

 

IVA

Nota di variazione IVA: l’Agenzia delle Entrate chiarisce le tempistiche nel concordato preventivo

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 9 settembre 2025, n. 234

A seguito di un’istanza di interpello (risposta n. 234/2025), l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti per le aziende che si trovano a gestire l’insolvenza di un cliente attraverso un concordato preventivo, e vogliono recuperare l’IVA su crediti che non saranno incassati. Nel caso specifico, un’azienda creditrice ha chiesto se, dopo la revoca di una prima procedura di concordato e l’apertura di una nuova, potesse attendere la conclusione di quest’ultima per emettere la nota di variazione.

La risposta è stata positiva: l’Agenzia delle Entrate ha infatti confermato che non vi è “consecuzione” tra due procedure di concordato che non hanno un’unica “causa” (come già stabilito dalla Cassazione, cfr. Cassazione 11 giugno 2019, n. 15724), e quindi ogni procedura va gestita singolarmente. Di conseguenza, si applica la nuova formulazione dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, modificato dall’art. 18 del D.L. n. 73/2021 (c.d. decreto Sostegni-bis).

In pratica, l’azienda che ha scelto di partecipare alla procedura di concordato può attendere la sua conclusione, e l’esito infruttuoso del piano di riparto, per emettere la nota di variazione in diminuzione e recuperare l’IVA non incassata.

Questa possibilità è conforme a quanto già indicato nella circolare n. 20/E del 2021. La nota di variazione deve essere emessa entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si verifica il presupposto per la variazione, e il diritto alla detrazione va esercitato entro la liquidazione periodica o la dichiarazione IVA relativa all’anno di emissione della nota.

 

IVA E IMPOSTA DI REGISTRO

Soggetta ad IVA la cessione del marchio e dei relativi diritti IP

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 19 agosto 2025, n. 210

Con la Risposta n. 210/2025, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad approfondire il trattamento fiscale, ai fini IVA e registro, della cessione di un marchio.

Il quesito è stato posto da una società, operante nel settore dei profumi, che ha acquisito la piena proprietà di un marchio (e dei relativi diritti IP collegati, come disegni e modelli) da un’altra società. L’istante era già licenziataria del medesimo marchio e gestiva autonomamente tutte le fasi operative: ricerca e sviluppo, approvvigionamento, pianificazione della produzione (affidata a terzi), controllo qualità, logistica e marketing. La società venditrice non deteneva né personale né altri asset (formule, packaging, attrezzature) relativi allo sfruttamento del marchio.

Nella citata risposta l’Agenzia delle Entrate, richiamando la normativa unionale (Direttiva n. 2006/112/CE) e nazionale (art. 2555 c.c.), ha ribadito che la nozione di cessione d’azienda (o suo ramo) presuppone il trasferimento di un “complesso di beni organizzato” idoneo a svolgere un’attività economica autonoma. Ha inoltre evidenziato come il Codice della proprietà industriale permetta esplicitamente il trasferimento del marchio separatamente dall’azienda, a condizione che non derivi inganno per il pubblico.

Poiché, nel caso di specie, risulta ceduto solo il marchio e i diritti IP accessori (necessari a garantire la continuità estetica e qualitativa dei prodotti), ma non un complesso organizzato, l’Agenzia conclude che l’operazione non costituisce un trasferimento di ramo d’azienda, ma una prestazione di servizi ai sensi dell’art. 3, comma 2, n. 2, del D.P.R. n. 633/1972 (cessione di marchio).

Di conseguenza, l’operazione è imponibile IVA e, per il principio di alternatività (art. 40, TUR), sconta l’imposta di registro in misura fissa.

 

IVA

La detrazione dell’IVA sulle spese legali a tutela dell’amministratore e/o dei dipendenti

Cassazione, 25 giugno 2025, n. 17111 e n. 17112

La Sezione tributaria della Corte di Cassazione è recentemente tornata a pronunciarsi sul tema della detraibilità dell’IVA riferita a spese legali sostenute da una società per la difesa penale dei propri amministratori e/o dipendenti.

In particolare, la Corte di Cassazione ha ribadito che il diritto alla detrazione dell’IVA presuppone un nesso “diretto e immediato” tra l’acquisto di beni o servizi e una o più operazioni tassate a valle o, più in generale, l’attività economica del soggetto passivo. L’analisi della Corte parte da un consolidato principio civilistico, mutuato dalla disciplina del mandato e, in particolare, dall’art. 1720 c.c., ossia che affinché un costo sostenuto dall’amministratore possa essere rimborsato dalla società, è necessario che esso sia stato affrontato “a causa”, e non semplicemente “in occasione”, del proprio incarico.

Le spese per la difesa in un processo penale, anche qualora questo si concluda con il proscioglimento dell’accusato, non scaturiscono direttamente dall’adempimento del mandato, bensì da un “elemento intermedio”, ovvero l’iniziativa di un terzo (l’accusa), che, seppur rivelatasi infondata, spezza il nesso di causalità diretta con l’attività di gestione. La Corte ha chiarito che “si estende alle sole spese effettuate per espletamento di attività che il mandante ha il potere di esigere, ossia a quelle spese che, per la loro natura, si collegano necessariamente all’esecuzione dell’incarico conferito, nel senso che rappresentino il rischio inerente all’esecuzione dell’incarico, mentre esulano dall’ambito applicativo della norma quelle spese sostenute per attività svolte in occasione del mandato stesso”.

Traslando poi il principio sul piano della deducibilità del costo, la Corte afferma che l’inerenza richiesta dall’art. 19, D.P.R. n. 633/1972 esige la medesima correlazione diretta con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili. I costi per la difesa penale, invece, non sono qualificabili come costi di “operazioni sociali legittime”, poiché la loro finalità primaria è quella di tutelare l’interesse del singolo individuo, non quello dell’impresa a produrre reddito imponibile. L’esito del procedimento penale non può retroattivamente mutare la natura di un costo, la cui inerenza va valutata al momento del suo sostenimento e in relazione alla sua causa genetica, non ai suoi effetti eventuali e futuri. Tale precisazione rafforza la barriera tra l’accertamento del fatto, proprio dei giudizi di merito, e la sua qualificazione giuridica, che costituisce il nucleo del giudizio di legittimità, ribadendo che l’inerenza è un concetto da valutare ex ante e non ex post.

 

IRPEF

Riordino del regime di tassazione dei redditi dei terreni

Agenzia delle Entrate, Circolare 8 agosto 2025, n. 12/E

Con la circolare n. 12/E dell’8 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative agli Uffici in materia di riordino del regime di tassazione dei redditi dei terreni, come disposto dal D.Lgs. n. 192/2024 pubblicato in attuazione della delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023).

Tra le novità evidenziamo:

  • attività agricole tecnologiche e green: sono quelle attività che, pur non essendo direttamente svolte mediante lo sfruttamento del terreno, hanno a oggetto la cura di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, mediante le più moderne tecniche di coltivazione, realizzate in immobili accatastati, e delle attività che danno luogo alla cessione di beni, anche immateriali, derivanti dalle attività agricole, che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici. I redditi prodotti da tali attività saranno trattati come redditi agrari;
  • coltivazioni “fuori suolo” effettuate all’interno di fabbricati accatastati: anche le attività dirette alla produzione di vegetali realizzate mediante i più evoluti sistemi di coltivazione all’interno di fabbricati accatastati (categorie C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10) sono ora riconosciute come produttive di reddito agrario, a condizione che rispettino limiti legati alla superficie agraria di riferimento. Per effetto di tale intervento normativo sono ricondotte nel novero delle attività agricole produttive di reddito agrario le cosiddette “vertical farm”, le “colture idroponiche” e la “micropropagazione in vitro”;
  • cessione crediti di carbonio CO2: i redditi prodotti dalle produzioni di beni, sia materiali sia immateriali, compresi quelli debitamente certificati, derivanti dalle attività agricole che impiegano modalità e tecniche virtuose sotto il profilo della tutela dell’ambiente e della lotta ai cambiamenti climatici, si configurano come agrari. Si configurano come tali, entro certi limiti, anche quelli conseguiti per la cessione di crediti di carbonio ottenuti mediante la cattura di CO2, debitamente certificati.

 

IVA

Reverse charge logistica: il modello per l’opzione IVA transitoria e il software “ReverseChargeLogistica”

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 28 luglio 2025, 309107

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 28 luglio 2025, n. 47/E

Con il provvedimento 28 luglio 2025, n. 309107, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello (e le relative istruzioni) per comunicare l’opzione IVA relativa alle prestazioni di servizi fornite a imprese attive nei settori del trasporto, della movimentazione merci e della logistica (art. 1, comma 60, della Legge n. 207/2024 – legge di Bilancio 2025).

Il modello approvato deve essere utilizzato dal committente per comunicare all’Agenzia l’opzione, esercitata congiuntamente al prestatore, di adesione al regime transitorio previsto dal comma 59 dello stesso art. 1 della legge di Bilancio 2025. Questa disposizione attua l’estensione del meccanismo di inversione contabile (reverse charge) alle prestazioni di servizi che impiegano prevalentemente manodopera e beni strumentali del committente, rese nell’ambito di contratti di appalto, subappalto o altri rapporti negoziali, per imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica.

In attesa della piena operatività della nuova disciplina, prestatore e committente possono optare per una soluzione alternativa: l’IVA sulle prestazioni viene versata dal committente in nome e per conto del prestatore, con il quale è solidalmente responsabile per l’imposta dovuta. In questo scenario, il prestatore emette la fattura e il committente si occupa del versamento dell’imposta senza possibilità di compensazione. L’opzione ha una validità di tre anni.

L’opzione può essere esercitata per ciascun rapporto tra subappaltante e subappaltatore, ma ogni scelta richiede una distinta comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Il modello richiede l’indicazione dei dati relativi al contratto specifico. Nel caso di più contratti tra le stesse parti, è possibile inviare una sola comunicazione, compilando moduli aggiuntivi per ogni contratto stipulato.

L’invio della comunicazione deve avvenire tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal 30 luglio 2025, direttamente dall’interessato o tramite un intermediario. Per la preparazione del file, l’Agenzia mette a disposizione gratuitamente il software “ReverseChargeLogistica” sul proprio sito web.

È possibile correggere i dati già trasmessi inviando una comunicazione correttiva che sostituisce integralmente la precedente. Tuttavia, questa procedura permette solo di rettificare le informazioni errate, non di modificare l’opzione già esercitata.

Sia il prestatore che il committente possono consultare i dati presenti nel modello all’interno dei rispettivi cassetti fiscali, disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia. La consultazione è accessibile anche all’intermediario delegato al servizio “Cassetto fiscale delegato”.

Il committente deve versare l’IVA tramite il modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il termine stabilito dall’art. 18 del D.Lgs. n. 241/1997. Il versamento deve essere effettuato nel mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore. Il codice tributo da utilizzare è 6045 denominato “IVA – inversione contabile settore logistica – regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”; in sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento”, del mese e dell’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati “00MM” e “AAAA”.

 

IRPEF

Bonus asilo nido: l’INPS estende il beneficio e introduce l’automatismo per le domande future

INPS, Circolare 5 settembre 2025, n. 123

L’INPS, con circolare n. 123 del 5 settembre 2025, ha chiarito l’ampliamento dell’ambito di applicazione del bonus asilo nido. In base alle modifiche introdotte dall’art. 6-bis del D.L. n. 95/2025, ora il contributo non è più limitato solo agli asili nido pubblici e privati autorizzati, ma si estende a tutti i servizi educativi per l’infanzia previsti dal D.Lgs. n. 65/2017. Ciò significa che il bonus può essere richiesto anche per la frequenza di micronidi, “sezioni primavera”, spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare, purché le strutture siano autorizzate dalle regioni o dagli enti locali. Sono invece esclusi i centri per bambini e famiglie e i servizi puramente ricreativi.

La circolare INPS introduce un’altra importante novità a partire dal 1° gennaio 2026: le domande accolte avranno effetto anche per gli anni successivi fino al mese di agosto dell’anno in cui il bambino compie tre anni. Negli anni successivi al primo, sarà sufficiente che i richiedenti accedano al servizio telematico per confermare le mensilità richieste e allegare la prova di almeno un pagamento. Per i nidi pubblici con pagamento posticipato, basterà l’attestazione di iscrizione. Per il supporto domiciliare, invece, sarà necessario presentare ogni anno un’attestazione del pediatra che certifichi l’impossibilità di frequenza a causa di una grave patologia. L’INPS ha già comunicato alle proprie sedi territoriali di riesaminare le domande precedentemente respinte in base alle nuove regole.

 

AGEVOLAZIONI

Sostegno all’acquisto di veicoli elettrici per privati e microimprese

Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, D.M. 8 agosto 2025

È stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) 8 agosto 2025 (in G.U. Serie Generale n. 208 dell’8 settembre 2025), che stabilisce i criteri e le modalità per l’assegnazione di incentivi a fondo perduto per l’acquisto di veicoli elettrici, finanziati dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). L’obiettivo è favorire il rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri.

Gli incentivi, erogati come sconto in fattura dal venditore, sono destinati a:

  • persone fisiche: residenti in città con più di 50.000 abitanti e nelle relative aree di pendolarismo, che rottamano un veicolo termico euro 5 o inferiore e acquistano un veicolo elettrico M1 nuovo (con prezzo di listino fino a 35.000 euro, escluse le dotazioni opzionali). L’incentivo può arrivare a un massimo di 11.000 euro, a seconda del valore dell’ISEE del richiedente. La persona fisica che procede alla prenotazione del bonus deve risultare primo intestatario del veicolo da rottamare da almeno sei mesi;
  • microimprese: con sede nelle stesse aree urbane, che rottamano un veicolo termico omologo e acquistano fino a due veicoli elettrici nuovi di categoria N1 o N2. L’incentivo massimo è pari al 30% del prezzo (IVA esclusa), fino a 20.000 euro per ciascun veicolo. Il veicolo destinato alla rottamazione deve essere intestato da almeno sei mesi al titolare della microimpresa.

Per usufruire del bonus, è obbligatorio rottamare il veicolo usato, che non potrà essere reimmatricolato. Inoltre, l’acquirente deve mantenere la proprietà del veicolo nuovo per almeno 24 mesi. L’incentivo deve essere convalidato sulla piattaforma SOGEI entro 30 giorni dalla sua generazione. I bonus non sono cumulabili con altri incentivi nazionali o europei.

 

VERSAMENTI

Versamenti agli enti bilaterali: nuove causali contributo

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 4 settembre 2025, n. 48/E

Con Risoluzione n. 48/E del 4 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate, a seguito delle richieste pervenute dall’INPS, ha istituito le causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi all’Istituto da destinare ad Enti Bilaterali.

Come noto, con convenzioni stipulate tra l’Istituto Nazionale della Previdenza e gli Enti Bilaterali, i Fondi e le Casse aventi i caratteri di bilateralità è stato regolato, mediante il modello F24, il servizio di riscossione dei contributi all’INPS, che provvede successivamente al riconoscimento agli stessi Enti Bilaterali delle somme di rispettiva competenza.

Queste le causali istituite:

  • “EBSC” denominata “Ente Nazionale Bilaterale Scuola non statale (ENBiScuNS)”;
  • “ESBI” denominata “Ente Sviluppo Bilaterale Imprese per l’Italia (E.S.B.I.I.)”;
  • “EBWO” denominata “Ente Bilaterale EB WORK”;
  • “EISO” denominata “Ente Bilaterale Nazionale Innovazione e Sviluppo Organismo Paritetico (EBINNOVA)”;
  • “FUEB” denominata “Ente Bilaterale FESICA CONFSAL UNCI (FUEB)”.

 

AGEVOLAZIONI

NASpI e regime impatriati: l’Agenzia delle Entrate esclude l’agevolazione fiscale

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 1° settembre 2025, n. 228

Con Risposta n. 228 del 1° settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla possibilità di applicazione del regime speciale per lavoratori impatriati (art. 16, D.L. n. 147/2015), anche con riferimento alle somme percepite nel 2024 a titolo di NASpI.

L’Amministrazione ha precisato che, sebbene l’indennità di disoccupazione sia qualificata come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, essa non deriva dallo svolgimento di un’attività lavorativa in Italia, ma dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Per questo motivo le somme percepite a titolo di NASpI nel 2024 non possono beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati, che ha come obiettivo l’incentivazione del rientro di soggetti che producono effettivamente redditi da lavoro nel territorio nazionale, e devono quindi essere assoggettate a tassazione ordinaria per l’intero importo.

 

INCENTIVI

Fondoprofessioni finanzia corsi su intelligenza artificiale per studi professionali e aziende

Fondoprofessioni, Avviso 23 luglio 2025, n. 9/25

Fondoprofessioni finanzia la formazione continua dei dipendenti degli studi professionali e aziende collegate aderenti, rispondendo ai diversi fabbisogni di sviluppo delle competenze e della competitività, anche in considerazione delle evoluzioni del comparto professionale e del mercato del lavoro.

Con l’Avviso n. 9/25 dello scorso 23 luglio, a carattere sperimentale, Fondoprofessioni intende intervenire esclusivamente nell’ambito della formazione per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, attraverso il finanziamento di attività formative relative alla conoscenza e all’utilizzo dell’IA, destinate al singolo dipendente o ad un piccolo gruppo di colleghi, realizzabili anche sul posto di lavoro.

Obiettivi dell’Avviso:

  • finanziare piani formativi rivolti al singolo dipendente o a un piccolo gruppo di colleghi, che prevedano la conoscenza e l’utilizzo di strumenti basati sull’intelligenza artificiale, tenuto conto della specifica attività svolta dal discente/dai discenti;
  • promuovere una formazione altamente personalizzata, finalizzata a trasferire competenze/abilità per un uso consapevole, efficiente ed efficace dell’Intelligenza Artificiale all’interno del proprio Studio/Azienda;
  • sostenere un approccio formativo esperienziale e orientato alla concreta applicazione operativa all’interno dello specifico contesto lavorativo, anche attraverso percorsi di affiancamento e on the job.

 

AGEVOLAZIONI

No ai benefici prima casa per il nuovo acquisto se c’è comproprietà con il coniuge

Cassazione, Sentenza 3 settembre 2025, n. 24477

La comproprietà di un’abitazione con il coniuge nello stesso comune, anche se in regime di comunione ordinaria, impedisce di usufruire dei benefici “prima casa” per un nuovo acquisto. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24477 del 3 settembre 2025.

Per poter beneficiare delle agevolazioni “prima casa”, che prevedono l’imposta di registro ridotta al 2% (o l’IVA al 4%), l’acquirente non deve essere titolare, neanche in comproprietà con il coniuge, di diritti reali (proprietà, usufrutto, uso, abitazione) su un’altra casa situata nello stesso comune in cui si effettua il nuovo acquisto (lett. b, nota II-bis all’art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986).

Inoltre, non deve essere titolare, su tutto il territorio nazionale, di diritti su un’altra casa già acquistata con i benefici “prima casa” (lett. c).

La sentenza della Cassazione chiarisce che la regola della lett. b si applica a qualsiasi tipo di comproprietà con il coniuge, sia essa legale o ordinaria. Questo perché l’obbligo di coabitazione e il godimento congiunto dell’immobile in costanza di matrimonio rendono la casa idonea a soddisfare le esigenze abitative della famiglia, indipendentemente dal regime di comunione. Per cui, se si possiede già una casa con il coniuge nello stesso comune, non si ha diritto ai benefici per un secondo acquisto in quel comune.

La regola appena esposta non si applica se l’immobile già posseduto è oggettivamente inidoneo all’uso abitativo, come nel caso di un’abitazione inagibile. Su questo punto, la giurisprudenza ha già fornito dei chiarimenti (cfr. Cassazione n. 24478/2025, n. 20981/2021, n. 100/2010).

È importante sottolineare che la preclusione vale solo per la comproprietà con il coniuge. Se la comproprietà avviene con altri soggetti (ad esempio, fratelli o genitori), i benefici “prima casa” per il nuovo acquisto non sono preclusi.

 

PROFESSIONISTI

Riversamento automatico del domicilio digitale dei professionisti dal registro INI-PEC al registro INAD

AgID, Comunicato 28 luglio 2025

Con Comunicato indirizzato congiuntamente agli Ordini e Collegi professionali, l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy hanno ricordato che il riversamento automatico degli indirizzi PEC dei professionisti da INI-PEC a INAD è previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 6-quater, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005). Ogni PEC professionale presente in INI-PEC, dunque, viene automaticamente trasferita in INAD, dove assume valore come domicilio digitale della persona fisica.

Come noto, INI-PEC è realizzato e aggiornato a partire dagli elenchi degli indirizzi di posta elettronica certificata presenti nel Registro delle imprese o acquisiti dagli ordini o collegi professionali. Per quanto specificamente concerne il professionista iscritto in albi o collegi professionali, l’indirizzo PEC comunicato ex lege a INI-PEC da parte dell’ordine o collegio professionale costituisce il domicilio digitale del professionista, utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale correlate all’attività professionale del suo titolare.

INAD, invece, reca l’elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e dei professionisti ed enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali; gli indirizzi ivi registrati sono utilizzabili per comunicazioni aventi valore legale indirizzate all’ente di diritto privato, correlate all’attività professionale del professionista non iscritto in albi, elenchi o registri professionali o legate alla sfera privata della persona fisica.

Mentre l’iscrizione del domicilio digitale in INI-PEC è prescritta dalla normativa come obbligatoria e, per quanto concerne i professionisti, è automaticamente eseguita dagli ordini o collegi professionali a cui il professionista appartiene, l’iscrizione in INAD risulta invece facoltativa ed è rimessa alla libera iniziativa dell’utente; fa però eccezione alla predetta facoltatività la disposizione di cui all’art. 6-quater, comma 2, del CAD. La precisazione fornita nel comunicato si è resa necessaria in quanto, negli ultimi mesi, diversi professionisti avevano segnalato la presenza del proprio indirizzo PEC (originariamente registrato in INI-PEC, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle Imprese e dei Professionisti) anche su INAD, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle persone fisiche.

Cosa fare se non si desidera che la propria PEC professionale sia utilizzata anche per comunicazioni personali?

Dal portale domiciliodigitale.gov.it, dopo essersi autenticati tramite SPID, CIE o CNS, è possibile procedere in due modi:

  • modificare il domicilio digitale in INAD, indicando un indirizzo diverso da quello presente in INI-PEC (come, per esempio, un secondo indirizzo PEC dedicato alla sfera personale);
  • cancellare il domicilio digitale da INAD.

 

TERZO SETTORE

5 per mille: ultima chance per accreditarsi entro il 30 settembre

Gli enti no profit che non si sono accreditati in tempo per il riparto del 5 per mille 2025 hanno una seconda opportunità. Possono infatti regolarizzare la loro posizione entro il 30 settembre 2025 grazie all’istituto della “remissione in bonis”.

Per poter partecipare al riparto, l’ente deve soddisfare due condizioni entro il 30 settembre:

  1. presentare la domanda di accreditamento;
  2. pagare una sanzione di 250 euro tramite modello F24 ELIDE, utilizzando il codice tributo 8115 (senza possibilità di compensazione, come specificato dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 42/E del 1° giugno 2018).

Per gli Enti del Terzo Settore (ETS) c’è un requisito aggiuntivo. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che l’ente deve essere iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 31 dicembre 2025.Ciò significa che, anche se si presenta la domanda di accreditamento entro il 30 settembre, l’effettiva partecipazione al 5 per mille 2025 sarà garantita solo se l’ente otterrà l’iscrizione al RUNTS entro la fine dell’anno. I tempi per l’iscrizione al Registro sono quelli stabiliti dal D.M. n. 106 del 15 settembre 2020.

Un aspetto positivo è che l’accreditamento ottenuto per l’anno in corso è valido anche per gli anni successivi, a meno che non vengano meno i requisiti per accedere al beneficio.

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Agenzia delle Entrate: attenzione alle false email WeTransfer, rischio di furto credenziali

Agenzia delle entrate, Avviso 5 settembre 2025

Con avviso del 5 settembre l’Agenzia delle Entrate ha avvertito i contribuenti che è in corso una campagna di phishing ai danni della stessa Agenzia, mirata al furto delle credenziali di posta elettronica delle potenziali vittime, e realizzata tramite false notifiche e-mail che sembrano provenire dal noto servizio di condivisione file WeTransfer.

Le comunicazioni, infatti, hanno le sembianze delle notifiche del servizio WeTransfer e sembrano provenire da un dominio istituzionale (gov.it), inducendo così il destinatario a scaricare i documenti fiscali allegati alla stessa, tra i quali una presunta falsa fattura denominata “FatturaAgenziaEntrate.pdf”.

Le comunicazioni, inoltre, trasmettono un senso d’urgenza dato dalla presenza, nel corpo del messaggio, di una scadenza imminente (“Scade oggi”).

L’Agenzia, totalmente estranea a questa tipologia di comunicazioni, raccomanda come di consueto di prestare la massima attenzione e di non cliccare sui link in esse presenti, di non scaricare, aprire e compilare eventuali allegati, di non fornire credenziali d’accesso, dati personali e le coordinate bancarie in occasione di eventuali telefonate legate a questo tipo di fenomeni e di non ricontattare assolutamente il mittente di eventuali comunicazioni.

 

 

 

 

APPROFONDIMENTI

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Adesione e revoca al CPB 2025-2026: scadenze e modalità

Il concordato preventivo biennale (CPB) è un procedimento che permette a imprese e professionisti di concordare preventivamente i redditi e il valore della produzione netta da tassare per un biennio. Questa è una scelta facoltativa che si basa su dati previsionali, e può portare sia a benefici che a rischi. Il CPB garantisce una maggiore certezza fiscale, “bloccando” la pretesa del Fisco sui redditi concordati, indipendentemente dai risultati effettivi.

Le nuove regole, in vigore dal 1° gennaio 2025, si applicano al biennio 2025-2026. L’adesione, da comunicare entro il 30 settembre, è riservata ai soggetti che applicano gli ISA, mentre i contribuenti in regime forfetario sono definitivamente esclusi a partire dal 2025.

Il decreto “Correttivo” (D.Lgs. n. 81/2025) ha introdotto importanti novità per i soggetti con alta affidabilità fiscale (ISA da 8 a 10).

Per questi contribuenti, la proposta di maggior reddito dell’Agenzia non può superare specifiche percentuali di incremento rispetto al reddito del 2024:

  • +10% per un ISA pari a 10,
  • +15% per un ISA tra 9 e meno di 10,
  • e +25% per un ISA tra 8 e meno di 9.

Tali tetti non si applicano se il reddito proposto, pur superando le soglie, è comunque inferiore ai valori di riferimento settoriali. L’adesione garantisce l’accesso a tutti i benefici premiali previsti dal regime ISA, indipendentemente dal punteggio che si conseguirà nel biennio. Tra questi, i più rilevanti sono l’esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti fino a 70.000 euro annui per l’IVA e fino a 50.000 euro per imposte dirette e IRAP. Il beneficio relativo all’IVA decorre immediatamente, già dalla dichiarazione IVA 2026. È confermata la possibilità di tassare il “maggior reddito” concordato con un’imposta sostitutiva agevolata, con aliquote del 10%, 12% o 15% in base al punteggio ISA 2024. Tuttavia, se il reddito concordato supera gli 85.000 euro, la parte eccedente sarà tassata con l’aliquota IRPEF massima (43%) o IRES (24%). Per il primo anno (2025), l’incremento di reddito proposto sarà “scontato” del 50%. Infine, il nuovo ravvedimento speciale per le annualità 2019-2023 è accessibile solo ai soggetti ISA che aderiscono al CPB 2025-2026.

L’accesso al CPB è precluso a chi, al 31 dicembre 2024, ha debiti tributari o contributivi divenuti definitivi e superiori a 5.000 euro. Tuttavia, è possibile sanare la situazione estinguendo l’eccedenza prima di accettare la proposta. Non possono aderire i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti (2021, 2022, 2023), o che hanno subito condanne definitive per specifici reati negli stessi periodi. Una nuova clausola introduce un “blocco reciproco” per i professionisti che partecipano a un’associazione professionale (o STP): un professionista è escluso dal CPB se la sua associazione non vi aderisce, e viceversa.

Il rischio più critico è la decadenza, che annulla il concordato retroattivamente per entrambi gli anni. La decadenza scatta se i dati comunicati per la proposta (relativi al 2024) erano inesatti e hanno generato un reddito concordato inferiore di oltre il 30% rispetto a quello corretto. Scatta anche in caso di omesso versamento delle somme dovute in base al reddito concordato: per evitare la decadenza, è obbligatorio pagare l’intero importo (senza possibilità di rateazione) entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione 36-bis.

La normativa prevede che l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza intensificheranno i controlli verso i contribuenti che non aderiscono al CPB o che ne decadono, applicando anche soglie ridotte della metà per le sanzioni accessorie.

L’adesione al CPB 2025-2026 comporta una proroga dei termini di decadenza per l’accertamento dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026.

Il ravvedimento speciale per le annualità 2019-2023 comporta una proroga dei termini di accertamento al 31 dicembre 2028.

L’adesione è una decisione complessa che richiede un’analisi attenta dei benefici e dei rischi. Le nuove soglie “anti-aumento” per i soggetti virtuosi rendono la proposta potenzialmente più equa. Tuttavia, l’adesione richiede una “fedeltà fiscale” assoluta, pena la decadenza retroattiva in caso di inesattezze nei dati o mancati pagamenti.

 

AGEVOLAZIONI

Nuovo modello di comunicazione per Superbonus 2025

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 7 agosto 2025, n. 321370

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello che permette di comunicare la scelta tra sconto in fattura e cessione del credito per le spese sostenute nel 2025 relative al Superbonus. Si tratta dell’unica agevolazione a cui, a oggi, è ancora possibile applicare queste due opzioni, ma solo in casi specifici.

La possibilità di scegliere una delle due opzioni è molto limitata, in seguito alle restrizioni introdotte da vari decreti legge (D.L. n. 11/2023, D.L. n. 212/2023 e D.L. n. 39/2024). Si può usufruirne se i lavori svolti rientrano nelle casistiche previste da queste norme.

Per poter comunicare l’opzione, è fondamentale avere la documentazione in regola:

  • Asseverazioni tecniche:
  • per gli interventi di efficientamento energetico (ecobonus): un tecnico deve certificare il rispetto dei requisiti e la congruità dei costi, inviando la documentazione all’ENEA;
  • per gli interventi sismici (sismabonus): un professionista strutturale deve attestare la riduzione del rischio e la congruità delle spese, secondo il D.M. n. 58/2017.
  • Visto di conformità: un professionista abilitato (commercialista, esperto contabile, consulente del lavoro, CAF) deve verificare che la documentazione sia completa e corretta, inclusa l’idoneità delle coperture assicurative.

La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo 2026 per le spese sostenute nel 2025.

L’invio avviene telematicamente e cambia a seconda dei casi:

  • per singole unità immobiliari: l’invio è a carico del professionista che ha rilasciato il visto di conformità;
  • per interventi condominiali: l’invio può essere fatto dal professionista che ha rilasciato il visto o dall’amministratore di condominio.

Se l’intervento richiede l’invio all’ENEA, la comunicazione potrà essere inviata solo a partire dal quinto giorno successivo al rilascio della ricevuta di avvenuta trasmissione da parte dell’ENEA.

Il rispetto dei termini è cruciale. Se la comunicazione non viene inviata entro la scadenza, le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito non sono più valide. A differenza del passato, non è più possibile rimediare con la “remissione in bonis” (come stabilito dall’art. 2, comma 1, D.L. n. 39/2024).

Una volta ottenuta la cessione del credito o lo sconto, il credito d’imposta che ne deriva può essere utilizzato solo in compensazione con il modello f24, rispettando la stessa ripartizione in rate annuali della detrazione originale. Il credito può essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo alla corretta ricezione della comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate e comunque non prima del 1° gennaio 2026.

Il credito non fruito entro il 31 dicembre di ciascun anno non può essere riportato agli anni successivi, non è rimborsabile e non può essere ulteriormente ceduto.

 

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Martedì 30 settembre 2025 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA – LIPE Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica
Martedì 30 settembre 2025 Adesione al concordato preventivo biennale Termine ultimo per la presentazione del modello CPB per l’adesione al concordato preventivo biennale. Imprese e lavoratori autonomi, soggetti ISA, che intendono aderire al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026. Telematica

 

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