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Newsletter Agosto 2025:

 

IN BREVE
  • Via libera al ravvedimento speciale per chi aderisce al CPB 2025-2026
  • La “tregua” estiva dell’Agenzia delle Entrate
  • Le novità degli ISA per il periodo d’imposta 2024 nella circolare dell’Agenzia delle Entrate
  • L’Agenzia informa il contribuente sulle anomalie ISA
  • Più tempo per i controlli formali delle dichiarazioni dei redditi 2023
  • Spese sanitarie 730: ok al prospetto STS con autodichiarazione
  • Fringe benefit auto aziendali: tassazione ordinaria se la consegna avviene dopo il 30 giugno 2025
  • Il nuovo Testo unico IVA approvato in esame preliminare
  • Credito d’imposta ricerca e sviluppo: atto di indirizzo MEF su distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti
  • Attiva la procedura web per la scelta dell’8, 5 e 2 per mille online
  • Dichiarazione di successione online con procedura semplificata
APPROFONDIMENTI
  • La sospensione feriale dei termini per il 2025
  • Illustrate le principali novità degli ISA per il periodo d’imposta 2024
PRINCIPALI SCADENZE

 

 

IN BREVE

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Via libera al ravvedimento speciale per chi aderisce al CPB 2025-2026

Importanti novità dal fronte fiscale: il Senato ha dato il via libera definitivo alla conversione del decreto Fiscale (D.L. n. 84/2025). Dopo l’approvazione della Commissione Finanze e il voto finale dell’Assemblea di Palazzo Madama, il provvedimento è stato approvato in via definitiva.

Tra le modifiche più rilevanti, emerge un nuovo regime di ravvedimento speciale, specificamente pensato per chi aderisce al Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2025-2026.

Grazie a un emendamento approvato alla Camera, i soggetti che hanno applicato gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e che aderiranno al CPB per il biennio d’imposta 2025-2026, potranno usufruire di questo ravvedimento. Questo comporta il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP e consente il ravvedimento delle annualità dal 2019 al 2023 attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva.

Possono usufruirne i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale e che, nei periodi d’imposta dal 2019 al 2023, abbiano:

  • applicato gli ISA;
  • dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA legate alla pandemia da Covid-19;
  • dichiarato una condizione di non normale svolgimento dell’attività (secondo l’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017).

La base imponibile è la differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato per ciascun anno e il valore effettivo incrementato di una percentuale variabile in base al punteggio ISA:

  • 5% per ISA pari a 10;
  • 10% per ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
  • 20% per ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
  • 30% per ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
  • 40% per ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
  • 50% per ISA inferiore a 3.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva è:

  • 10% se il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
  • 12% se il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  • 15% se il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

Il versamento minimo è di 1.000 euro.

Per il pagamento si potrà scegliere tra:

  • un’unica soluzione tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026;
  • un massimo di 10 rate mensili (contro le 24 dell’anno scorso), maggiorate di interessi.

Non possono ricorrere al ravvedimento speciale coloro che, prima del pagamento (o della prima rata), abbiano ricevuto la notifica di:

  • pvc (processo verbale di constatazione);
  • schema d’atto di accertamento;
  • atto di recupero di crediti inesistenti, per l’annualità interessata.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

La “tregua” estiva dell’Agenzia delle Entrate

Anche quest’anno, dal 1° agosto al 4 settembre 2025 l’Agenzia delle Entrate sospenderà l’invio delle comunicazioni fiscali quali lettere di compliance, avvisi bonari o richieste di pagamento per errori dichiarativi. Tutte le richieste di documenti e informazioni che scadono tra il 1° agosto al 4 settembre 2025 vedranno il proprio termine bloccato, con ripresa della decorrenza a partire dal successivo 5 settembre 2025.

Nello stesso periodo, dal 1° agosto al 4 settembre, sono sospesi i versamenti e le richieste di chiarimenti collegati ai cosiddetti “avvisi bonari” e agli avvisi di liquidazione relativi ai redditi a tassazione separata.

Vedi l’Approfondimento

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Le novità degli ISA per il periodo d’imposta 2024 nella circolare dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Circolare 18 luglio 2025, n. 11/E

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la circolare 18 luglio 2025, n. 11/E volta a illustrare le principali novità relative agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2024. Questo documento fornisce chiarimenti essenziali per professionisti e contribuenti, delineando gli aggiornamenti normativi e le modifiche introdotte per l’applicazione degli indicatori che mirano a misurare l’affidabilità fiscale delle attività economiche.

Vedi l’Approfondimento

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

L’Agenzia informa il contribuente sulle anomalie ISA

L’Agenzia delle Entrate si appresta a dare il via ad una nuova fase di comunicazioni ai contribuenti al fine di promuovere la compliance spontanea.

Oggetto di queste comunicazioni saranno le potenziali anomalie o incoerenze riscontrate tra i dati dichiarati dai contribuenti nel periodo d’imposta 2023 (anno d’imposta 2022) e quelli elaborati attraverso gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA).

Tale iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di risk assessment e ha l’obiettivo di favorire una correzione spontanea da parte dei contribuenti, anticipando eventuali attività di controllo e riducendo il contenzioso tributario. È importante sottolineare che queste comunicazioni non costituiscono avvisi di accertamento, bensì sollecitazioni alla verifica della propria posizione fiscale.

Le comunicazioni saranno indirizzate ai soggetti che presentano una o più delle seguenti condizioni:

  • Punteggio ISA inferiore alla soglia di affidabilità: viene segnalato un punteggio ISA che si discosta significativamente dal valore atteso per il settore di attività economica di riferimento, indicando una potenziale minore affidabilità fiscale;
  • Incoerenza tra dati ISA e informazioni disponibili: si riscontrano discordanze tra i dati dichiarati nel modello ISA e le informazioni acquisite dall’Amministrazione finanziaria tramite altre fonti (es. fatturazione elettronica, certificazioni uniche, comunicazioni annuali). Tali incoerenze possono riguardare, ad esempio, ricavi, costi o altri elementi rilevanti per la determinazione del reddito;
  • Anomalie nella compilazione del modello ISA: vengono rilevate omissioni o errori nella compilazione di campi specifici del modello ISA che possono compromettere l’elaborazione corretta dell’indice o la completezza delle informazioni fornite.

I contribuenti che riceveranno la comunicazione sono invitati ad adottare le seguenti misure:

  1. Analisi approfondita delle anomalie segnalate: è indispensabile procedere a un’accurata verifica dei dati contabili e documentali in proprio possesso, confrontandoli con le specifiche anomalie indicate dall’Agenzia;
  2. Consulenza professionale: si raccomanda vivamente di consultare il proprio intermediario fiscale (commercialista o consulente del lavoro) per un’analisi tecnica e per la definizione della strategia più opportuna. Il professionista potrà supportare il contribuente nella comprensione delle discrepanze e nella valutazione delle possibili azioni correttive;
  3. Regolarizzazione tramite dichiarazione integrativa: qualora le verifiche confermino l’esistenza di errori od omissioni, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione integrativa. Tale adempimento permette di sanare la posizione irregolare e, ove applicabile, di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, beneficiando di una riduzione delle sanzioni amministrative;
  4. Assenza di azioni in caso di correttezza: nel caso in cui, a seguito di un’attenta disamina, il contribuente ritenga che i dati dichiarati siano corretti e non vi siano anomalie da sanare, non sarà necessaria alcuna azione. Tuttavia, è opportuno mantenere a disposizione tutta la documentazione utile a dimostrare la correttezza della propria posizione in caso di future richieste di chiarimento.

Le comunicazioni saranno rese disponibili ai contribuenti e ai loro intermediari attraverso i seguenti canali:

  • Cassetto fiscale: accesso diretto tramite la piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate;
  • Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata A/R: in specifici casi, le comunicazioni potranno essere recapitate anche tramite questi mezzi tradizionali.

Questa iniziativa si configura come un importante strumento di prevenzione e assistenza fiscale, volto a instaurare un rapporto di maggiore fiducia e collaborazione tra Fisco e contribuente, nel segno della trasparenza e dell’adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Più tempo per i controlli formali delle dichiarazioni dei redditi 2023

CNDCEC, Informativa 14 luglio 2025, n. 110

Slitta a settembre il termine per rispondere alle comunicazioni di irregolarità (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973) relative alle dichiarazioni dei redditi 2023.

Con l’Informativa n. 110 del 14 luglio, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha reso noto che, per la trasmissione della documentazione relativa al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi per il periodo d’imposta 2022, c’è tempo fino ai primi quindici giorni di settembre.

Il CNDCEC ha ricordato che l’Agenzia delle Entrate, nella nell’ultima decade del mese di giugno e nel mese di luglio, ha recapitato delle richieste con cui si invitavano i contribuenti a trasmettere la documentazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Cadendo questo termine in un periodo già critico per gli studi professionali per i numerosi adempimenti in scadenza nel mese di luglio, è stata valutata dallo stesso Consiglio Nazionale, insieme ai vertici dell’Agenzia delle Entrate, la possibilità di uno slittamento del predetto termine a dopo la pausa estiva.

Al termine delle interlocuzioni l’Agenzia ha rappresentato che, “in ogni caso, la documentazione sarà valutata anche se trasmessa oltre il suddetto termine” di 30 giorni (termine non previsto dalla legge e, quindi, da considerarsi meramente ordinatorio) e che per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti vige la sospensione dei termini dal 1° agosto al 4 settembre prevista dall’art. 37, comma 11-bis, secondo periodo, del D.L. 223/2006”.

In questo contesto l’Agenzia ha precisato di aver diramato istruzioni agli Uffici territoriali di non procedere alla comunicazione degli esiti del controllo formale anche laddove il suddetto termine di 30 giorni cada in prossimità del periodo di sospensione.

Considerato quindi, ha precisato il CNDCEC, che le comunicazioni sono state recapitate a partire dall’ultima decade di giugno, la trasmissione della documentazione e delle informazioni richieste potrà avvenire, senza conseguenze, indicativamente anche nei primi quindici giorni del prossimo mese di settembre.

 

 

DICHIARAZIONI

Spese sanitarie 730: ok al prospetto STS con autodichiarazione

Agenzia delle Entrate, FAQ 17 luglio 2025

In una FAQ del 17 luglio l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile attestare il sostenimento delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione dei redditi (modello 730 e/o modello Redditi Persone fisiche) tramite il prospetto di dettagli spese scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria, in alternativa alla conservazione dei singoli documenti di spesa (scontrini, ricevute, fatture, ecc.).

A tal fine, è necessario che il prospetto sia accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con il quale il contribuente attesta che il documento corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.

Naturalmente, resta fermo che qualora la detrazione spettasse unicamente in presenza di determinate condizioni soggettive, il contribuente è tenuto a conservare ed esibire la relativa documentazione che ne attesti la sussistenza.

 

 

IMPOSTE DIRETTE

Fringe benefit auto aziendali: tassazione ordinaria se la consegna avviene dopo il 30 giugno 2025

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 22 luglio 2025, n. 192

Ai veicoli aziendali ordinati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma assegnati in data successiva al 30 giugno 2025, si applica il criterio di tassazione del fringe benefit basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo aziendale.

A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 192 del 22 luglio.

L’Agenzia ha chiarito che, in simili casi, non si applica né la vecchia disciplina né la nuova agevolata introdotta dalla legge di Bilancio 2025, ma il regime ordinario basato sul valore normale. Questo perché il veicolo, pur essendo stato ordinato e concesso ad uso promiscuo con contratto stipulato entro il 2024, viene consegnato oltre il termine del 30 giugno 2025 previsto dalla disciplina transitoria (art. 1, comma 48-bis, legge n. 207/2024).

La conclusione si fonda sull’interpretazione sistematica delle norme e sui chiarimenti contenuti nella circolare n. 10/E del 2025, secondo cui la data di consegna del veicolo al dipendente è elemento essenziale per determinare il regime fiscale applicabile.

 

 

IVA

Il nuovo Testo Unico IVA approvato in esame preliminare

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14 luglio 2025, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo contenente il Testo Unico in materia di imposta sul valore aggiunto.

Il provvedimento, in attuazione della legge di delega al Governo per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), trasfonde in un unico testo la disciplina IVA, abrogando contestualmente le disposizioni di riferimento

Il nuovo testo unico, strutturato in XVIII Titoli per complessivi 171 articoli, raccoglierà quindi le disposizioni attualmente contenute:

  • nel D.P.R. n. 633 del 1972 (operazioni nazionali);
  • nel D.L. n. 331/1993 (operazioni intracomunitarie);
  • in ulteriori norme che, nel corso del tempo, hanno integrato la disciplina IVA.

Il nuovo Testo Unico, dopo la definitiva approvazione, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026.

 

 

AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta ricerca e sviluppo: atto di indirizzo MEF su distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Atto di indirizzo 1° luglio 2025

Con l’Atto di indirizzo del 1° luglio 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito le coordinate interpretative per distinguere in modo certo tra “crediti d’imposta inesistenti” e “crediti non spettanti”.

Il documento introduce una più rigorosa distinzione normativa e sanzionatoria tra le fattispecie di:

  • crediti non spettanti (art. 1, comma 1, lett. g-quinquies, D.Lgs. n. 74/2000): crediti formalmente esistenti ma utilizzati in violazione delle modalità previste, ad esempio per errori su importi, tempi o adempimenti;
  • crediti inesistenti (art. 1, comma 1, lett. g-quater, lett. g-quinquies, D.Lgs. n. 74/2000): crediti privi dei presupposti oggettivi o soggettivi, o ottenuti tramite artifici o documentazione falsa.

La tipologia di “non spettanza” si verifica quando, ferma restando la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi specificatamente individuati nella normativa di riferimento, il credito d’imposta difetta di ulteriori elementi o qualità individuate da fonti tecniche di dettaglio non specificatamente richiamate nella normativa, primaria e secondaria, dell’agevolazione (pur senza uno specifico richiamo è chiaro il riferimento al “manuale di Frascati”).

Ricordiamo che:

  • sotto il profilo sanzionatorio, per i crediti inesistenti, è prevista una sanzione del 70% (raddoppiata in caso di frode), per i crediti non spettanti, si applicano sanzioni in base al tipo di violazione;
  • i termini per gli atti di recupero sono entro il 31 dicembre del 5° anno per i crediti non spettanti ed entro il 31 dicembre dell’8° anno per i crediti inesistenti (10 anni per i crediti d’imposta utilizzati negli anni 2016 e 2017.

Attenzione, si fa riferimento alla compensazione e non alla maturazione.

Per redimere eventuali contestazioni riferite alla fattispecie dei crediti “inesistenti”, l’atto di indirizzo ricorda che il contribuente può dotarsi di una certificazione rilasciata da soggetti qualificati e ammessi a sottoscriverla, che attesti che le attività svolte rientrano tra quelle ammissibili, per fornire garanzia “ex ante” sulla spettanza del credito.

 

 

DICHIARAZIONI

Attiva la procedura web per la scelta dell’8, 5 e 2 per mille online

Ogni anno, in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono destinare una quota dell’IRPEF a determinati soggetti, scelti tra categorie specifiche autorizzate a ricevere tale quota perché perseguono determinati scopi di utilità sociale.

Tuttavia, anche chi è esonerato dalla dichiarazione può esprimere le proprie scelte, inviandole autonomamente.

Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate è attiva la procedura web che permette, ai contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, di scegliere a chi destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’IRPEF, esprimendo quindi le loro preferenze direttamente online, con facilità e senza dover installare software sul proprio pc. Il nuovo servizio si affianca a quello già esistente, da scaricare sul computer.

Accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tramite Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns), è necessario selezionare tra i “Servizi” disponibili quello dedicato alla “Scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF”. Da qui si prosegue scegliendo i beneficiari rispettivamente dell’8, 5 e 2 per mille.

In assenza di preferenze occorre spuntare la voce “Nessuna scelta” per passare alla scheda successiva.

Dopo aver compilato le schede e controllato il “Riepilogo” delle preferenze, si clicca sul pulsante “Invia”. Terminata la ricezione da parte del sistema, è possibile consultare le ricevute delle scelte inviate.

 

 

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI

Dichiarazione di successione online con procedura semplificata

A seguito delle modifiche apportate al Testo Unico sulle successioni e donazioni, a partire dalle successioni aperte dal 1° gennaio 2025 i contribuenti devono autoliquidare l’imposta, sulla base dei dati indicati nella dichiarazione di successione.

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il nuovo servizio online che permette di calcolare in automatico l’imposta da versare.

La novità riguarda le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, per le quali l’importo dovuto non viene più richiesto dall’Ufficio delle Entrate ma determinato e versato in autonomia dal contribuente. Ora, infatti, è il sistema a calcolare in automatico l’importo all’interno del quadro EF del modello.

Inoltre, è disponibile per il contribuente un prospetto riepilogativo, che è possibile salvare o stampare, con l’ammontare dell’imposta ripartita per ciascun erede, chiamato e/o legatario.

Per le successioni aperte prima del 1° gennaio 2025, ricordano le Entrate, l’imposta continuerà ad essere liquidata dagli uffici territoriali delle Entrate.

La dichiarazione di successione può essere presentata:

  • attraverso i servizi telematici;
  • tramite un intermediario abilitato;
  • presso un ufficio dell’Agenzia.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

La sospensione feriale dei termini per il 2025

Anche quest’anno, dal 1° agosto al 4 settembre 2025 l’Agenzia delle Entrate sospenderà l’invio delle comunicazioni fiscali quali lettere di compliance, avvisi bonari o richieste di pagamento per errori dichiarativi. Tutte le richieste di documenti e informazioni che scadono tra il 1° agosto al 4 settembre 2025 vedranno il proprio termine bloccato, con ripresa della decorrenza a partire dal successivo 5 settembre 2025.

Nello stesso periodo, dal 1° agosto al 4 settembre, sono sospesi i versamenti e le richieste di chiarimenti collegati ai cosiddetti “avvisi bonari” e agli avvisi di liquidazione relativi ai redditi a tassazione separata.

L’art. 10, comma 1 del c.d. decreto “Adempimenti” (D.Lgs n. 1/2024) ha poi introdotto altri due periodi di sospensione, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre di ogni anno, dell’invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle Entrate. Si tratta, in particolare:

  • delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni (di cui agli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972);
  • delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni (di cui all’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973);
  • delle comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata ( di cui all’art. 1, comma 412, della Legge n. 311/2004);
  • delle lettere di invito per l’adempimento spontaneo (cosiddette “lettere di compliance” di cui all’art. 1, commi da 634 a 636, della Legge n. 190/2014).

Alcune attività restano però attive nonostante la sospensione. La circolare n. 9/E/2024 ha chiarito che in caso di urgenze, quali il rischio di prescrizione, notizie di reato, o situazioni legate a procedure concorsuali, l’Agenzia delle Entrate potrà comunque intervenire anche nel mese di agosto. La normativa (art. 10, comma 2, del decreto “Adempimenti”) prevede che la sospensione dell’invio degli atti da parte dell’Agenzia delle Entrate nel periodo 1° agosto-31 agosto non incida sulla sospensione relativa al periodo 1° agosto-4 settembre, dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti da parte della stessa Agenzia delle Entrate oppure da altri enti impositori. Ne consegue che, qualora l’Ufficio, ravvisando ragioni di indifferibilità, invii comunque una comunicazione di irregolarità derivante dal controllo automatizzato nel periodo 1° agosto-31 agosto, il termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute inizierà comunque a decorrere dal 4 settembre (a prescindere dalla data di ricezione della stessa avvenuta in agosto).

L’invito, per evitare sorprese, è comunque quello di non perdere di vista le comunicazioni PEC nemmeno nel periodo estivo.

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Illustrate le principali novità degli ISA per il periodo d’imposta 2024

Agenzia delle Entrate, Circolare 18 luglio 2025, n. 11/E

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la circolare 18 luglio 2025, n. 11/E volta a illustrare le principali novità relative agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2024. Questo documento fornisce chiarimenti essenziali per professionisti e contribuenti, delineando gli aggiornamenti normativi e le modifiche introdotte per l’applicazione degli indicatori che mirano a misurare l’affidabilità fiscale delle attività economiche.

L’introduzione di modifiche agli ISA è un processo continuo, volto a rendere questi strumenti sempre più aderenti alla realtà economica e alle evoluzioni dei settori produttivi. Le innovazioni per il 2024 si concentrano su diversi aspetti, tra cui l’aggiornamento dei modelli di calcolo, l’introduzione di nuove variabili e la revisione di quelle esistenti, nonché l’adeguamento ai mutamenti del contesto economico generale.

 

Principali aree di aggiornamento

La circolare si concentra su alcune aree chiave di rinnovamento:

  • revisione degli indicatori di affidabilità: sono stati aggiornati o introdotti nuovi indicatori che riflettono in modo più preciso la capacità di generare ricavi o compensi e la coerenza tra i dati dichiarati e le caratteristiche strutturali e congiunturali dell’attività economica;
  • adattamento ai settori specifici: particolare attenzione è stata dedicata all’adeguamento degli ISA alle specificità di determinati settori economici, con l’obiettivo di renderli più rappresentativi e meno penalizzanti per le imprese che operano in contesti con dinamiche peculiari;
  • gestione delle anomalie e delle non conformità: vengono forniti chiarimenti sulle modalità di gestione delle anomalie riscontrate durante l’applicazione degli ISA e sulle procedure di regolarizzazione. Si ribadisce l’importanza della compliance spontanea e degli strumenti a disposizione del contribuente per sanare eventuali posizioni irregolari;
  • impatto delle modifiche normative: la circolare analizza come le recenti modifiche normative in ambito fiscale possano influenzare l’applicazione e l’esito degli ISA, fornendo indicazioni per una corretta interpretazione.

 

Obiettivi delle novità

Le modifiche introdotte per il periodo d’imposta 2024 sono finalizzate a:

  • migliorare la capacità diagnostica degli ISA: rendere gli indici più efficaci nell’individuazione di comportamenti fiscali non conformi e, al contempo, nella premialità dei contribuenti più affidabili;
  • ridurre il carico amministrativo: semplificare, laddove possibile, gli adempimenti a carico dei contribuenti e dei loro intermediari, pur mantenendo un elevato livello di controllo;
  • fasciare un rapporto collaborativo: promuovere un dialogo costruttivo tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, basato sulla trasparenza e sulla prevenzione degli illeciti.

 

Considerazioni per i contribuenti e gli intermediari

Per i contribuenti e, in particolar modo, per gli intermediari fiscali, è fondamentale un’attenta lettura e comprensione delle indicazioni contenute nella circolare. Ciò consentirà una corretta compilazione dei modelli ISA per il periodo d’imposta 2024 e una gestione proattiva delle eventuali criticità. L’aggiornamento costante sulle evoluzioni degli ISA è un requisito essenziale per garantire la piena conformità fiscale e per sfruttare appieno i benefici derivanti da un elevato livello di affidabilità.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Martedì 30 settembre 2025 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA – LIPE Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica

 

Approfondisci

NEWSLETTER Luglio 2025:

IN BREVE
  • Scadenza IMU e ravvedimento operoso
  • Il nuovo decreto “Economia”: cosa prevede
  • Proroga “naturale” del versamento delle imposte per le società di capitali che approvano il bilancio a giugno
  • Rinnovo automatico per il consolidato e la trasparenza fiscale
  • Comunicazione PEC degli amministratori: proroga al 31 dicembre
  • Maxi deduzione per nuove assunzioni: società collegate escluse dal calcolo dell’incremento occupazionale
  • Nuove soglie per le proposte di CPB per i soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale
  • BRIS: i Registri delle imprese UE on line
  • CBP: i chiarimenti delle Entrate sul versamento dell’imposta sostitutiva da parte dell’impresa familiare
  • Segnalazione operazioni sospette 2024 cripto attività (dal sito UIF)
  • Novità superbonus 2025: CILA, delibere e scadenze nella circolare dell’Agenzia
  • Bonus edilizi: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sulle novità 2025
  • Tutte le agevolazioni della Dichiarazione 2025 nella Guida dell’Agenzia delle Entrate
APPROFONDIMENTI
  • Il ravvedimento operoso IMU
  • Fisco, imprese e innovazione nel nuovo decreto “Economia”
PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

IMU

Scadenza IMU e ravvedimento operoso

Il 16 giugno 2025 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU.

È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IMPOSTE DIRETTE

Il nuovo decreto “Economia”: cosa prevede

D.L. 30 giugno 2025, n. 95

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 30 giugno 2025, il D.L. 30 giugno 2025, n. 95, che introduce disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

Tra le misure previste la proroga della sospensione della cosiddetta “sugar tax” fino al 1° gennaio 2026, l’applicazione dell’IVA agevolata al 5% per gli oggetti d’arte, di antiquariato e di collezione che vengono venduti, oltre a disposizioni in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici 2015-2018 e potenziamento del governo del sistema dei dispositivi medici.

Vedi l’Approfondimento

 

 

VERSAMENTI

Proroga “naturale” del versamento delle imposte per le società di capitali che approvano il bilancio a giugno

Per le società di capitali che approvano il bilancio nel mese di giugno 2025 (entro il termine di 180 giorni) il termine per versare le imposte sul reddito a saldo 2024 e primo acconto 2025, scade normalmente alla fine del mese di luglio, in particolare il 30 luglio, senza l’applicazione di alcuna maggiorazione.

Ne consegue che, applicando la maggiorazione dello 0,40%, si potranno sfruttare ulteriori 30 giorni e, la scadenza con la maggiorazione dello 0,40% sarà il 29 agosto 2025.

 

 

IMPOSTE SUI REDDITI

Rinnovo automatico per il consolidato e la trasparenza fiscale

A partire dal 2017, l’art. 7-quater del D.L. n. 193/2016 (convertito dalla legge n. 225/2016) ha introdotto il rinnovo automatico delle opzioni per aderire ai regimi speciali:

  • del consolidato fiscale nazionale e mondiale;
  • della trasparenza fiscale;
  • della tonnage tax.

Non occorrerà quindi alcuna nuova comunicazione per il rinnovo ordinariamente previsto dalla legge dei regimi sopracitati; l’eventuale revoca dell’opzione andrà invece comunicata con le stesse modalità e termini previsti per la scelta originaria.

 

 

ADEMPIMENTI

Comunicazione PEC degli amministratori: proroga al 31 dicembre

MIMIT, Nota 25 giugno 2025 n. 127654

A pochi giorni dalla scadenza, il MIMIT ha comunicato il differimento al 31 dicembre 2025 del termine di primo adempimento per le imprese già costituite alla data del 1° gennaio 2025.

Il MIMIT ha però al momento lasciato immodificate le linee interpretative e le ulteriori indicazioni operative fornite in precedenza, che avevano generato il caos che ha visto diverse CCIAA operare con modalità in contrasto tra loro e con grave disagio per le imprese e gli operatori del settore.

 

 

IMPOSTE SUI REDDITI

Maxi deduzione per nuove assunzioni: società collegate escluse dal calcolo dell’incremento occupazionale

D.L. 17 giugno 2025, n. 84, art. 3

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno è stato pubblicato il D.L. 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale.

L’art. 3 del decreto riguarda le modifiche alle disposizioni concernenti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, ossia la modifica alla disciplina della maxi deduzione del 120% o 130% per le assunzioni a tempo indeterminato.

In particolare, nel calcolo della deduzione fiscale per le nuove assunzioni la norma elimina, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il riferimento alle società collegate. Queste società, quindi, non potranno più essere incluse nel calcolo dell’incremento occupazionale.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Nuove soglie per le proposte di CPB per i soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale

D.L. 12 giugno 2025, n. 81, art. 14

Tra le modifiche alle disposizioni in materia di concordato preventivo biennale ad opera del decreto “Correttivo-bis”, D.L. n. 81/2025, l’art. 14 introduce delle soglie per le proposte di concordato preventivo biennale elaborate nei confronti di soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale.

In particolare, per questi soggetti la proposta di reddito concordato non può superare il reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedete a quelli oggetto di concordato, aumentato:

  • del 10%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari a 10;
  • del 15%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
  • del 25%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.

 

 

SOCIETÀ

BRIS: i Registri delle imprese UE on line

I registri delle imprese di tutti gli Stati membri dell’UE sono interconnessi e consultabili al sito internet del portale europeo della giustizia elettronica (https://e-justice.europa.eu/topics/registers-business-insolvency-land/business-registers-search-company-eu_it).

Il servizio “Trova una società” permette di ottenere informazioni sulle società registrate nei registri delle imprese dell’UE, dell’Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia.

Le informazioni sulle imprese fornite sul portale europeo della giustizia elettronica attraverso il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS) sono raccolte in tempo reale dai registri delle imprese degli Stati membri, senza alcun costo per le società.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

CBP: i chiarimenti delle Entrate sul versamento dell’imposta sostitutiva da parte dell’impresa familiare

Agenzia delle Entrate, Circolare 24 giugno 2025, n. 9/E

Nella circolare n. 9/E del 24 giugno l’Agenzia delle Entrate, oltre ad illustrare le regole generali che disciplinano il nuovo istituto del concordato preventivo biennale, risponde ai quesiti di contribuenti e addetti ai lavori.

Al paragrafo 6.10 della circolare n. 18/E del 2024 è stato chiarito che, nel caso in cui nel corso del periodo d’imposta 2024 il contribuente forfetario abbia percepito ricavi o compensi superiori a 100.000 euro ma inferiori a 150.000 euro, può optare, per tale annualità d’imposta, per il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato (art. 31-bis del decreto CPB).

Relativamente alle modalità di versamento dell’imposta sostitutiva nel caso in cui l’opzione venga invece effettuata da parte di un’impresa familiare, spiegano le Entrate, pur adottando le regole di imputazione del reddito tra titolare e collaboratori previste dall’art. 5, comma 4, del TUIR, l’imprenditore familiare deve provvedere direttamente al versamento dell’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato, analogamente a quanto previsto dall’art. 1, comma 64, della legge n. 190/2014 per il regime forfetario.

 

 

ANTIRICICLAGGIO

Segnalazione operazioni sospette 2024 cripto attività (dal sito UIF)

Dal 2024 le SOS relative all’uso di cripto-attività sono tornate a crescere grazie al contributo dei prestatori di servizi attivi nel comparto. Nonostante alcune criticità, le informazioni ottenute dalla UIF mediante l’interazione diretta con tali operatori hanno consentito di svolgere analisi finanziarie su vari contesti sospetti, tra cui si annoverano casi di truffe, VASP compromessi, vulnerabilità dei “canali digitali” e acquisti sul darkweb.

Alla luce del quadro normativo in evoluzione, occorrerà attendere la conclusione del regime transitorio stabilito per le autorizzazioni degli operatori in cripto-attività nell’Unione e l’attuazione delle previsioni antiriciclaggio europee per valutare gli effetti che ne potranno derivare sui flussi segnaletici nonché sull’accessibilità diretta alle informazioni in possesso degli operatori del comparto da parte dell’Unità.

 

 

AGEVOLAZIONI

Novità superbonus 2025: CILA, delibere e scadenze nella circolare dell’Agenzia

Agenzia delle Entrate, Circolare 19 giugno 2025, n. 8/E

Con la circolare n. 8/E del 19 giugno, l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025 in materia di bonus edilizi e fornisce indicazioni, in particolare, sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, ecobonus, sismabonus e superbonus.

Relativamente al superbonus, la legge di Bilancio 2025 ne modifica la disciplina, prevedendo che la detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025 prevista a favore dei condomìni, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle Organizzazioni di volontariato (OdV) e delle Associazioni di promozione sociale (Aps) sia riconosciuta a patto che, entro il 15 ottobre 2024, risulti presentata la Cila, sia adottata la delibera assembleare per gli interventi effettuati dai condomini e sia presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

 

 

AGEVOLAZIONI

Bonus edilizi: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sulle novità 2025

Agenzia delle Entrate, Circolare 19 giugno 2025, n. 8/E

Nella circolare n. 8/E del 19 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate illustra le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025 in materia di bonus edilizi.

Come previsto dalla legge di Bilancio 2025, le detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ecobonus e sismabonus sono prorogate fino al 2027, con aliquote maggiorate per i proprietari (o titolari di diritti reali di godimento) nel caso in cui l’immobile sia adibito ad abitazione principale.

In particolare, per la “prima casa” la detrazione sale:

  • al 50% (invece del 36%) per le spese sostenute nel 2025
  • e al 36% (anziché 30%) per quelle affrontate negli anni 2026 e 2027.

La detrazione resta quella più elevata anche se l’immobile è adibito a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parente entro il terzo grado e affini entro il secondo).

Per usufruire dell’agevolazione maggiorata, che spetta anche per gli interventi realizzati sulle pertinenze, come garage e cantine, è necessario che l’immobile venga adibito a prima casa alla fine dei lavori.

Nel 2025 continueranno a essere incentivati nell’ambito dell’ecobonus e del bonus ristrutturazioni gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale maggiormente in linea con le esigenze di tutela dell’ambiente. I benefici fiscali si applicano infatti ai microcogeneratori (anche se alimentati da combustibili fossili), ai generatori a biomassa, alle pompe di calore ad assorbimento a gas e ai sistemi ibridi che integrano pompa di calore e caldaia a condensazione. Dal 2025, invece, non saranno più previsti incentivi per la sostituzione di impianti di riscaldamento invernale con caldaie a condensazione e con i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili, in linea con la Direttiva UE 2024/1275. In questo caso, restano comunque detraibili le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, anche se gli interventi saranno completati dopo il 1° gennaio 2025.

La circolare fornisce anche alcuni chiarimenti sulla detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025 prevista a favore dei condomìni, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle Organizzazioni di volontariato (OdV) e delle Associazioni di promozione sociale (Aps). La detrazione è infatti riconosciuta a patto che, entro il 15 ottobre 2024, risulti presentata la Cila, sia adottata la delibera assembleare per gli interventi effettuati dai condomini, sia presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

La circolare ricorda infine che i contribuenti che hanno sostenuto spese nel 2023 per interventi agevolati potranno scegliere di ripartire la detrazione in 10 quote annuali di pari importo e precisa che la scelta potrà essere effettuata presentando una dichiarazione integrativa entro il 31 ottobre 2025. In caso di maggior debito d’imposta, il versamento potrà essere effettuato senza sanzioni né interessi entro il termine per il versamento del saldo delle imposte relative al 2024.

 

 

AGEVOLAZIONI

Tutte le agevolazioni della Dichiarazione 2025 nella Guida dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le guide ufficiali dedicate a tutte le agevolazioni fiscali previste per la dichiarazione dei redditi 2025. Questi vademecum sono pensati per orientare sia i cittadini che gli operatori del settore, fornendo un quadro chiaro e completo delle opportunità per risparmiare sulle imposte.

Che si tratti di spese sanitarie, interessi sul mutuo prima casa o i diversi bonus per interventi edilizi, le guide coprono ogni aspetto, offrendo informazioni aggiornate su detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta a cui si ha diritto.

Per facilitare la consultazione e la ricerca delle agevolazioni, la raccolta “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025” è stata organizzata in vademecum tematici (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/tutte-le-agevolazioni-della-dichiarazione-2025).

Un focus specifico è dedicato alla documentazione che i contribuenti devono presentare a CAF e professionisti abilitati, insieme alle regole di conservazione che questi ultimi devono osservare.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

IMU

Il ravvedimento operoso IMU

Il 16 giugno 2025 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU.

È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In ogni caso, anche per l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso:

  • entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,083% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,166% per 14 giorni;
  • decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,25%;
  • decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,3889%;
  • decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di dichiarazione entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,125%.

Quindi per la scadenza dell’acconto (16 giugno) è possibile usufruire del ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell’anno successivo mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell’anno successivo. Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza.

Dopo il termine previsto dal ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune.

 

ATTENZIONE: Il cosiddetto “ravvedimento lunghissimo”, che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali.

 

Dal 1° gennaio 2025 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari al 2% annuo.

In riferimento alla dichiarazione IMU è sanzionata:

  • la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);
  • la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;
  • la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.

L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00 (art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992).

La presentazione di una dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:

  • con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 e il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992) se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;
  • con una sanzione fissa, compresa tra € 51,00 ed € 258,00 (art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.

Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.

 

IMPOSTE DIRETTE

Fisco, imprese e innovazione nel nuovo decreto “Economia”

D.L. 30 giugno 2025, n. 95

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 30 giugno 2025, il D.L. 30 giugno 2025, n. 95, che introduce disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

Tra le misure previste la proroga della sospensione della cosiddetta “sugar tax” fino al 1° gennaio 2026, l’applicazione dell’IVA agevolata al 5% per gli oggetti d’arte, di antiquariato e di collezione che vengono venduti, oltre a disposizioni in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici 2015-2018 e potenziamento del governo del sistema dei dispositivi medici.

Il testo prevede inoltre:

  • ammortizzatori sociali: il decreto contiene misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali, sebbene i dettagli specifici richiedano un’analisi più approfondita del testo definitivo;
  • deduzione fiscale nuove assunzioni: viene chiarito che, per la determinazione del reddito d’impresa, le società collegate non potranno più essere incluse nel calcolo della deduzione fiscale per le nuove assunzioni. Questa modifica si applica dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023;
  • affrancamento straordinario saldi attivi e riserve: il decreto consente alle imprese di affrancare, mediante imposta sostitutiva, le riserve e i saldi attivi in sospensione d’imposta presenti nel bilancio al 31 dicembre 2023 e ancora esistenti al 31 dicembre 2024. Questo mira a semplificare la gestione delle riserve patrimoniali;
  • coordinamento fiscale con principi contabili (OIC): vengono disciplinati gli allineamenti tra criteri contabili e fiscali, introducendo disposizioni transitorie e indicazioni per le variazioni in dichiarazione, in particolare con riferimento ai nuovi OIC 34 (ricavi) e agli aggiornamenti OIC 16 (beni materiali) e OIC 31 (partecipazioni);
  • proroga adeguamento regolamento MICAR: viene prorogato il termine per l’adeguamento al Regolamento MICAR (Markets in Crypto-Assets Regulation), una misura importante per il settore della finanza digitale;
  • interventi per zone sismiche: rifinanziamento di misure e predisposizione di interventi per le zone colpite da eventi sismici (Aquila, comuni del cratere, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo), inclusa la proroga del superbonus 110% per tutto il 2026 nelle aree dei crateri sismici;
  • bonus mamma: la Legge di Bilancio 2025, menzionata in relazione al decreto, ha introdotto novità nel meccanismo di decontribuzione per le lavoratrici madri, estendendo il “bonus mamma” anche alle madri assunte a tempo determinato e alle autonome, con reddito imponibile fino a 40.000 euro annui.

In sintesi, il decreto “Economia” si configura come un provvedimento ad ampio raggio, volto a dare risposte urgenti a diverse esigenze del Paese, con un focus sul sostegno all’economia, lo sviluppo delle infrastrutture e il potenziamento dei servizi sociali e della ricerca. Le sue disposizioni avranno un impatto significativo su vari settori e categorie di cittadini e imprese.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 21 luglio 2025 IRPEF e addizionali Versamento dell’imposta a saldo 2024 e del primo acconto 2025 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2025 PERSONE FISICHE e REDDITI 2025 SOCIETÀ DI PERSONE se ricorrono le condizioni per la proroga Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2025. Mod. F24
Lunedì 21 luglio 2025 IRES Versamento dell’imposta a saldo 2024 e del primo acconto 2025 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2025 SOGGETTI IRES per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari se ricorrono le condizioni per la proroga. Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Mod. F24
Lunedì 21 luglio 2025 Diritto camerale Versamento diritto annuale 2025 se ricorrono condizioni per la proroga. Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro imprese. Mod. F24
Giovedì 31 luglio 2025 Istanza modello IVA TR Presentazione dell’istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito IVA relativo al secondo trimestre. I contribuenti IVA che hanno realizzato nel corso del secondo trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi. Telematica

 

Approfondisci

NEWSLETTER Giugno 2025:

 

IN BREVE
  • Entro il 30 giugno il versamento del diritto annuale camerale 2025
  • La comunicazione della PEC degli amministratori
  • CPB 2025-2026: pubblicata la metodologia per la proposta di concordato
  • Cos’è e perché conviene richiedere il rating di legalità
  • Start-up innovative: SAFE con benefici fiscali solo al momento della conversione
  • Servizi on line Entrate e Riscossione: FEA CIE valida anche per soggetti diversi da persone fisiche e titolari di partita IVA
  • L’accesso ai servizi on line dell’Agenzia delle Entrate per rappresentanti e persone di fiducia
  • La detrazione delle spese per familiari a carico
  • Cessioni DPI e dispositivi medici con IVA al 5% anche se fuori dal periodo emergenziale
  • Falsi pareri dell’Agenzia delle Entrate su istanze di interpello mai presentate
APPROFONDIMENTI
  • Il diritto annuale camerale 2025
  • Il rating di legalità
PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

IMPRESE

Entro il 30 giugno il versamento del diritto annuale camerale 2025

Sono tenuti al pagamento del diritto camerale tutti i soggetti iscritti nel Registro delle imprese e nel REA, tra cui:

  • imprese individuali;
  • società di persone (s.n.c, s.a.s,);
  • società di capitali (s.p.a., s.r.l., …);
  • società cooperative;
  • artigiani;
  • consorzi e altre forme di aggregazione;
  • unità locali o sedi secondarie di imprese estere.

Le misure del diritto annuale per l’anno 2025 sono state indicate nella nota n. 127214/2024 del 18 dicembre 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha confermato la riduzione percentuale del 50% dell’importo del diritto camerale, come determinato per l’anno 2014, stabilita a decorrere dall’anno 2017 dall’art. 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2025, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2025.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IMPRESE

La comunicazione della PEC degli amministratori

La legge di Bilancio 2025 (n. 207/2024), entrata in vigore il 1° gennaio 2025, ha esteso l’obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) agli amministratori di imprese costituite in forma societaria (sia di capitali che di persone) e di comunicare il suddetto indirizzo PEC nel Registro delle imprese, affinché sia annotato quale domicilio digitale di questi soggetti.

Le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, o quelle che presentano domanda di iscrizione dopo tale data, hanno l’obbligo di indicare la PEC degli amministratori contestualmente al deposito della domanda di iscrizione nel Registro delle imprese. Ma l’obbligo di iscrizione della PEC degli amministratori nel Registro delle imprese si applica anche alle società costituite prima del 1° gennaio 2025, riguarda tutti gli amministratori e richiede l’iscrizione di un indirizzo PEC personale per ciascuno di essi. Trattandosi di indirizzo “personale”, la stessa persona fisica che ricopra il ruolo di amministratore in più società potrà utilizzare lo stesso indirizzo per ciascuna di esse.

La comunicazione, per evitare sanzioni, deve essere effettuata entro il prossimo 30 giugno 2025.

A poche settimane dalla scadenza regna ancora l’incertezza: alcune Camere di Commercio, conformemente all’orientamento espresso da Unioncamere e CNN, accettano il fatto che il domicilio digitale (PEC) dell’amministratore, possa coincidere con il domicilio digitale (PEC) della società; altre richiedono invece che ciascun amministratore sia titolare di una PEC personale.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

CPB 2025-2026: pubblicata la metodologia per la proposta di concordato

D.M. 28 aprile 2025

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2025 è stato pubblicato il D.M. 28 aprile 2025, di approvazione della metodologia in base alla quale l’Agenzia delle Entrate formulerà ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato per il biennio 2025-2026.

La procedura, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, oltre che degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nelle note tecniche e metodologiche (allegato 1) per l’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, hanno applicato gli ISA.

Nell’allegato 1 al decreto vengono descritti i diversi passaggi metodologici che conducono alla definizione della proposta di CPB, sia con riferimento alla base imponibile ai fini delle imposte dirette sia alla base imponibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per i contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA.

 

 

IMPRESE

Cos’è e perché conviene richiedere il rating di legalità

AGCM, Delibera 12 novembre 2024, n. 24075

Il rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese. Viene attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, su richiesta delle imprese interessate, e si manifesta sotto forma di un punteggio compreso tra un minimo di una e un massimo di tre “stellette”.

L’impresa richiedente ottiene il punteggio base (una stelletta) qualora rispetti tutti i requisiti di cui all’art. 2 del Regolamento attuativo in materia di Rating di Legalità.

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI

Start-up innovative: SAFE con benefici fiscali solo al momento della conversione

Risposta ad interrogazione parlamentare 8 gennaio 2025, n. 5-03296

Il SAFE (Simple Agreement for Future Equity) è un contratto di investimento attraverso il quale un soggetto (safe holder) investe in cambio di uno strumento finanziario partecipativo, che gli attribuisce il diritto di convertire in equity ad un prezzo di favore, al verificarsi di uno specifico evento di liquidità.

Prevede quindi un disallineamento temporale tra il momento in cui l’investitore fornisce capitale alla start-up o PMI innovativa e quello successivo in cui avverrà la conversione in partecipazioni societarie.

La risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03296 dell’8 gennaio 2025 ha confermato che il diritto alle detrazioni fiscali correlate al SAFE matura solo al momento dell’effettiva conversione in partecipazioni societarie.

 

 

ADEMPIMENTI

Servizi on line Entrate e Riscossione: FEA CIE valida anche per soggetti diversi da persone fisiche e titolari di partita IVA

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 20 maggio 2025, n. 225394

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 375356 del 2 ottobre 2024, recante la disciplina della delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, è stato previsto che i file di comunicazione dei dati di conferimento della delega, se trasmessi per il tramite dell’intermediario delegato, debbano essere firmati elettronicamente dal contribuente delegante.

Previsto inoltre che, nell’ipotesi in cui il delegante sia un contribuente titolare di partita IVA oppure un soggetto giuridico diverso da persona fisica (come ad esempio Onlus o condomini), anche non titolare di partita IVA, la firma sul file di comunicazione debba essere esclusivamente quella digitale.

Con il recente provvedimento del 20 maggio, a modifica del suddetto provvedimento, viene estesa, agli stessi soggetti, la possibilità di apporre al file di comunicazione della delega anche la firma elettronica avanzata basata su carta di identità elettronica (FEA CIE).

Il provvedimento, inoltre, posticipa, dal 30 giugno 2026 al 28 febbraio 2027, il termine ultimo di validità per le deleghe attivate anteriormente alla data nella quale saranno disponibili i nuovi servizi. Questo per evitare che le deleghe attivate in prossimità della suddetta data perdano validità con l’attivazione dei nuovi servizi (con necessità, quindi, per contribuenti ed intermediari di comunicare ex novo i dati relativi al loro conferimento).

 

 

ADEMPIMENTI

L’accesso ai servizi on line dell’Agenzia delle Entrate per rappresentanti e persone di fiducia

Agenzia delle Entrate, Guida “L’accesso ai servizi online per rappresentanti e persone di fiducia”

I contribuenti che hanno difficoltà o sono impossibilitati ad accedere in prima persona alle informazioni e ai servizi on line disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate possono avvalersi di una procedura che consente ad un’altra persona fisica di operare nel loro interesse.

La procedura è rivolta:

  • ai “rappresentanti”, ossia i soggetti legalmente titolati a operare per conto di persone che, per motivi legali o sanitari, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno ed esercenti la responsabilità genitoriale);
  • alle “persone di fiducia”, ossia i soggetti abilitati ad operare nell’interesse di altri (si tratta, per esempio, del figlio/a che intende utilizzare i servizi on line per il genitore anziano o di una persona particolarmente fidata).

L’accesso all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate e/o dell’Agenzia delle Entrate/Riscossione avviene sempre attraverso le credenziali personali del rappresentante o della persona di fiducia che, dopo l’autenticazione mediante SPID, CIE o CNS, e, nei casi previsti, mediante credenziali rilasciate dall’Agenzia, può scegliere se operare per proprio conto oppure per il soggetto rappresentato o per l’interessato.

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato una Guida che illustra le modalità per richiedere l’abilitazione (o la disabilitazione) a operare da parte dei rappresentanti e delle persone di fiducia.

 

 

IMPOSTE DIRETTE

La detrazione delle spese per familiari a carico

Secondo l’art. 15 del TUIR, possono essere detratte dall’IRPEF anche alcune spese sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico. Tra le più ricorrenti segnaliamo:

  • spese sanitarie;
  • premi assicurativi;
  • contributi previdenziali e contributi versati alle forme di previdenza complementare;
  • contributi versati ad enti e casse aventi fine assistenziale;
  • spese per asili nido;
  • spese scolastiche ed erogazioni liberali agli istituti scolastici;
  • spese universitarie e canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede;
  • spese per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.

Con riferimento agli oneri sostenuti per i familiari fiscalmente a carico l’Agenzia delle Entrate ha più volte precisato che la detrazione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se la spesa riguarda i figli, ha diritto a richiedere la detrazione il genitore che l’ha sostenuta, indipendentemente dal fatto che egli sia titolare o meno anche della detrazione per figli a carico e dalla modalità di ripartizione con l’altro genitore di quest’ultima detrazione.

Quando il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese vanno dunque suddivise tra i genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. Se le spese sono state sostenute da uno solo dei genitori, quest’ultimo può quindi calcolare la detrazione sull’intero importo, attestando tale circostanza sul documento comprovante la spesa.

Nel caso in cui anche uno dei due genitori sia fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può portare in detrazione l’intera spesa sostenuta nell’interesse del figlio, anche se i documenti sono intestati all’altro genitore.

 

 

IVA

Cessioni DPI e dispositivi medici con IVA al 5% anche se fuori dal periodo emergenziale

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 23 maggio 2025, n. 141

Il progressivo abbandono dei protocolli di sicurezza Covid ha eliminato l’obbligo di utilizzare i dispositivi medici e di protezione da parte di soggetti diversi dal personale sanitario, anche se in molti settori si è continuato a utilizzarli su base volontaria.

Nella risposta n. 141 del 23 maggio l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in merito alla possibilità, nonostante il superamento del periodo emergenziale, che le cessioni alle aziende della grande distribuzione che utilizzano i prodotti sia ai fini della protezione sanitaria dei propri dipendenti, sia per la vendita al pubblico e/o per i grossisti che normalmente rivendono tali prodotti ad aziende di tutti i settori merceologici che potrebbero utilizzarli tanto per motivi sanitari che operativi, continuino ad essere soggette all’aliquota IVA ridotta del 5%.

Se i beni ceduti sono dei DPI o dei dispositivi medici, compresi in una delle voci doganali individuate dall’ADM nell’allegato I della circolare n. 5/D/2023, spiegano le Entrate, continua ad applicarsi l’aliquota IVA del 5% in ogni fase della loro commercializzazione, dal produttore fino alla vendita al dettaglio, dato che il requisito dell’uso per finalità sanitarie può ritenersi soddisfatto ogniqualvolta “non emerga in modo chiaro e univoco prova del contrario”.

 

 

CONTRIBUENTI

Falsi pareri dell’Agenzia delle Entrate su istanze di interpello mai presentate

Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa 23 maggio 2025

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 23 maggio, ha reso noto che sono in circolazione falsi pareri a firma dell’Agenzia delle Entrate relativi a istanze di interpello mai presentate che riguardano il tema dell’accollo di debiti tributari altrui estinti mediante compensazione con crediti d’imposta riconducibili ad altri soggetti, ed invita i contribuenti a prestare particolare attenzione ai pareri relativi a istanze di interpello non pubblicati sul sito istituzionale. A tutela del legittimo affidamento, infatti, non tutte le risposte fornite dall’Agenzia sono soggette a pubblicazione.

Nel caso in cui si nutrano dubbi sulla loro autenticità, l’Agenzia invita a chiedere conferma agli Uffici consulenza delle Direzioni regionali o centrali che li avrebbero emessi.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

IMPRESE

Il diritto annuale camerale 2025

Le misure del diritto annuale per l’anno 2025 sono state indicate nella nota n. 127214/2024 del 18 dicembre 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha confermato la riduzione percentuale del 50% dell’importo del diritto camerale, come determinato per l’anno 2014, stabilita a decorrere dall’anno 2017 dall’art. 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

Il decreto MIMIT del 23 febbraio 2023 ha autorizzato per gli anni 2023, 2024 e 2025 l’incremento della misura del diritto annuale del 20% (art. 18, comma 10, legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219) per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato “A” del medesimo decreto.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2025, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2025.

È inoltre disponibile sul sito internet dedicato la possibilità di:

  • consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
  • calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
  • effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:

  • le imprese individuali;
  • le società semplici;
  • le società commerciali;
  • le cooperative e le società di mutuo soccorso;
  • i consorzi e le società consortili;
  • gli enti pubblici economici;
  • le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
  • i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
  • le società tra avvocati D.Lgs. n. 96/2001;

iscritte o annotate nel Registro delle imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro delle imprese.

A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al REA o che richiedono l’iscrizione nel corso dell’anno.

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1º gennaio 2025, già ridotte del 50%, sono le seguenti (le misure indicate del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicabili dalle singole Camere di Commercio):

 

  Sede Unità
Imprese che pagano in misura fissa  
  Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) €44,00 €8,80
  Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria €100,00 €20,00
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa
  Società semplici non agricole €100,00 €20,00
  Società semplici agricole €50,00 €10,00
  Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 €100,00 €20,00
  Soggetti iscritti al REA €15,00
Imprese con sede principale all’estero
  Per ciascuna unità locale/sede secondaria €55,00

 

Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, al 1º gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:

 

 Scaglioni di fatturato Aliquote
da euro a euro  
0,00 100.000,00 200,00 (importo fisso)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00   0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00)
Unità 20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00

 

Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale.

Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari a 100,00 euro.

 

 

 

IMPRESE

Il rating di legalità

AGCM, Delibera 12 novembre 2024, n. 24075

Il rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese. Viene attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, su richiesta delle imprese interessate, e si manifesta sotto forma di un punteggio compreso tra un minimo di una e un massimo di tre “stellette”.

L’impresa richiedente ottiene il punteggio base (una stelletta) qualora rispetti tutti i requisiti di cui all’art. 2 del Regolamento attuativo in materia di Rating di Legalità.

Possono richiedere l’attribuzione del rating le imprese (sia in forma individuale che societaria) che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

  • hanno sede operativa in Italia;
  • hanno un fatturato minimo di 2 milioni di euro nell’esercizio chiuso nell’anno precedente a quello della domanda;
  • sono iscritte al Registro delle imprese da almeno 2 anni alla data della domanda;
  • rispettano i requisiti sostanziali richiesti dal Regolamento

Non ci sono costi per le imprese che vogliono ottenere il rating di legalità. Basta presentare una domanda all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per via telematica, utilizzando l’apposito Formulario.

Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.

Oltre a svariati vantaggi competitivi legati alla maggiore trasparenza e visibilità sul mercato, l’ottenimento di un rating di legalità comporta benefici anche di natura economica:

  • facilita l’accesso ai finanziamenti bancari. Ai sensi di legge le banche devono tenere conto della presenza del rating di legalità attribuito all’impresa nel processo di istruttoria per la valutazione della concedibilità di finanziamenti e nelle condizioni di erogazione (dovendo eventualmente comunicare annualmente alla Banca d’Italia le motivazioni per le quali il rating di legalità non ha eventualmente influito sull’attività di concessione del credito). I vantaggi si traducono (cfr. Comunicato Banca d’Italia) in:
    • riduzione dei tempi di istruttoria;
    • migliori condizioni economiche in fase di accesso o rinegoziazione del finanziamento;
    • riduzione dei costi di istruttoria;
  • consente o agevola l’ottenimento di erogazioni pubbliche. Le pubbliche amministrazioni, in sede di predisposizione dei provvedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese, tengono conto del rating di legalità ad esse attribuito, prevedendo almeno uno dei seguenti sistemi di premialità:
    • preferenza in graduatoria;
    • attribuzione di punteggio aggiuntivo;
    • riserva di quota delle risorse finanziarie allocate;
  • favorisce la partecipazione ad appalti pubblici. Il nuovo codice degli appalti inserisce il rating di legalità come criterio premiale nella valutazione dell’offerta di gara.

Per ulteriori informazioni e per accedere alla documentazione completa, è possibile visitare il sito ufficiale dell’AGCM: Rating di Legalità – AGCM.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 16 giugno 2025 IMU – Versamento Termine ultimo per il versamento della prima rata (o unica soluzione) dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2025. Possessori (es. proprietari e titolari di diritti reali) di immobili (comprese aree fabbricabili e terreni agricoli), ad esclusione dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali. Mod. F24 ovvero apposito bollettino di c/c postale.
Lunedì 30 giugno 2025 IRPEF e addizionali Versamento dell’imposta a saldo 2024 e del primo acconto 2025 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2025 PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PERSONE e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d’imposta). Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2025. Mod. F24
Lunedì 30 giugno 2025 IRES Versamento dell’imposta a saldo 2024 e del primo acconto 2025 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2025 SOGGETTI IRES) (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari). Soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Mod. F24
Lunedì 30 giugno 2025 Diritto camerale Versamento diritto annuale 2025 Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro delle imprese. Mod. F24

 

Approfondisci

NEWSLETTER Maggio 2025:

 

IN BREVE
  • Dichiarazione IVA 2025: ravvedimento e sanzioni
  • Dal 30 aprile 2025 consultazione della dichiarazione precompilata
  • ISA redditi 2024: le condizioni per i benefici
  • Rappresentanti fiscali: requisiti soggettivi e prestazione della garanzia
  • Frontalieri Italia-Svizzera: nuove regole fiscali nelle dichiarazioni dei redditi 2025
  • Registrazione preliminare di compravendita o contratto di comodato con il servizio “RAP web”
  • Esonero dal pagamento IMU solo per fallimento o liquidazione coatta
  • Successioni: con l’autoliquidazione l’imposta è determinata dal contribuente
  • Per il credito d’imposta estero è sufficiente il CUD
  • Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia
  • 5 per mille: pubblicato l’elenco delle Onlus iscritte per il 2025
APPROFONDIMENTI
  • Consultazione e invio della dichiarazione precompilata
  • La nuova disciplina fiscale per i frontalieri Italia-Svizzera
PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

IVA

Dichiarazione IVA 2025: ravvedimento e sanzioni

È scaduto il 30 aprile il termine per l’invio della dichiarazione IVA 2025 riferita al periodo 2024.

È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza e quindi entro il 29 luglio 2025 versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.

La sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita da 250 euro a 2.000 euro, ridotta se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso.

La violazione può essere sanata con ravvedimento operoso, e quindi versando una sanzione di importo ridotto a 25 euro (1/10 della sanzione ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.

Occorre inoltre versare anche le sanzioni per omesso versamento dell’imposta, se dovuta, pari al 15% dell’imposta, ridotte anch’esse per effetto del ravvedimento operoso.

Per gli invii delle dichiarazioni IVA oltre 90 giorni dalla scadenza del 30 aprile la dichiarazione IVA è considerata omessa ma ritenuta valida per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale la sanzione dovuta va dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta.

Se la presentazione della dichiarazione IVA oltre 90 giorni non prevede versamento delle imposte, la sanzione minima applicata non può essere inferiore a 250 euro, fino ad un massimo di 2.000 euro.

Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è pari al 60-120% dell’imposta non versata.

Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è pari al 120-240% dell’imposta non versata.

 

 

DICHIARAZIONI

Dal 30 aprile 2025 consultazione della dichiarazione precompilata

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 23 aprile 2025, n. 193922

Dal pomeriggio di mercoledì 30 aprile 2025, sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili in modalità consultazione i modelli già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia oppure inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. In totale sono circa 1 miliardo e 300 milioni le informazioni trasmesse per la stagione dichiarativa in corso.

A partire dal 15 maggio, sarà possibile modificare e inviare i modelli dichiarativi. Anche quest’anno i contribuenti potranno optare per il 730 semplificato.

Vedi l’Approfondimento

 

 

DICHIARAZIONI

ISA redditi 2024: le condizioni per i benefici

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 11 aprile 2025, n. 176203

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento dell’11 aprile 2025, ha definito le modalità e le condizioni in presenza delle quali, per il periodo d’imposta 2024, si può riconoscere il regime premiale ai contribuenti che applicano gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale – art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017).

Per l’esonero del visto di conformità per la compensazione di crediti e per il rimborso IVA che non superano i 70mila euro annui, sono previste due ipotesi, con una graduazione del beneficio in base al punteggio ISA ottenuto dal contribuente che può andare da 8 a 9.

L’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative è riconosciuta, per il periodo d’imposta 2024, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2024 e ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2023 e 2024.

I termini di decadenza per l’attività di accertamento con riferimento al periodo d’imposta 2024 sono ridotti di un anno, per i contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8.

L’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici è riconosciuta per il periodo d’imposta 2024:

  • ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2024;
  • ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2023 e 2024.

L’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, con riferimento al periodo d’imposta 2024, è riconosciuta ai contribuenti che raggiungono un livello di affidabilità pari almeno a 9, ma solo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

 

 

IVA

Rappresentanti fiscali: requisiti soggettivi e prestazione della garanzia

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 17 aprile 2025, n. 186368

Per l’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale, come previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 13/2024, è necessario possedere determinati requisiti soggettivi e, in relazione al numero dei rappresentati, prestare un’idonea garanzia.

Nel Provvedimento del 17 aprile l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità operative:

  • per la presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei suddetti requisiti soggettivi;
  • per la prestazione della garanzia a favore del Direttore protempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto che intende assumere il predetto ruolo.

 

Dichiarazione di attestazione del possesso dei requisiti soggettivi

Nella dichiarazione gli aspiranti rappresentanti fiscali devono attestare:

  • di non aver riportato condanne anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati finanziari;
  • di non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;
  • di non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria;
  • di non aver commesso uno dei delitti, fra cui traffico di stupefacenti, abuso di potere, peculato, previsti dall’art. 15, comma 1, della Legge n. 55/1990.

La dichiarazione deve essere presentata, presso la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale, contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA con il quale vengono comunicati i dati identificativi del rappresentante fiscale.

Nel caso di rappresentante fiscale diverso da persona fisica, la dichiarazione deve essere resa da tutti i legali rappresentanti, persone fisiche, dallo stesso indicati nel modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA.

Nel caso di sostituzione o nuova nomina di uno o più legali rappresentanti del rappresentante fiscale, la dichiarazione deve essere resa dagli stessi contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA. In assenza di presentazione della dichiarazione la partita IVA del rappresentato viene cessata d’ufficio.

 

Modalità di prestazione della garanzia

Il rappresentante fiscale, contestualmente alla dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA con il quale vengono comunicati i dati del rappresentante, deve fornire idonea garanzia, di durata non inferiore a 48 mesi, sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sotto forma di polizza fideiussoria ovvero di fideiussione bancaria.

L’importo del massimale minimo oggetto della garanzia è determinato in base al numero dei soggetti che si intende rappresentare, ovvero:

  • 000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da due a nove soggetti;
  • 000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da dieci a cinquanta soggetti;
  • 000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da cinquantuno a cento soggetti;
  • 000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da centouno a mille soggetti;
  • 000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano più di mille soggetti.

Nel caso di un solo soggetto rappresentato è sufficiente presentare la sola dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi.

 

 

IMPOSTE DIRETTE

Frontalieri Italia-Svizzera: nuove regole fiscali nelle dichiarazioni dei redditi 2025

L’Accordo tra Italia e Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, sottoscritto il 23 dicembre 2020 e ratificato con la Legge n. 83/2023 in vigore dal 17 luglio 2023, ha introdotto cambiamenti significativi nel regime fiscale transfrontaliero, le cui disposizioni sono diventate effettivamente operative dal 1° gennaio 2024. Queste modifiche, frutto di anni di negoziati, impattano su migliaia di lavoratori italiani impiegati nei Cantoni svizzeri di Ticino, Grigioni e Vallese. Sebbene il nuovo regime sia già attivo, sarà nel 2025 che i nuovi frontalieri dovranno confrontarsi concretamente con queste disposizioni, presentando per la prima volta la dichiarazione dei redditi in Italia secondo le nuove regole, riferita ai redditi percepiti nel 2024.

Vedi l’Approfondimento

 

 

ADEMPIMENTI

Registrazione preliminare di compravendita o contratto di comodato con il servizio “RAP web”

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente aggiornato la guida sul servizio “RAP web”, con tutte le istruzioni utili per utilizzare la procedura online per registrare alcuni atti privati in modalità telematica.

Il servizio consente di registrare direttamente online i contratti preliminari di compravendita. Una volta inserite tutte le informazioni necessarie, il sistema calcola in automatico le imposte (registro e/o bollo) e consente di versarle contestualmente tramite addebito su conto corrente.

Il modello di Registrazione Atti privati (RAP) può essere utilizzato dai contribuenti, mediatori e intermediari per richiedere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate la registrazione di alcune tipologie di atti privati, in particolare per la registrazione del contratto di comodato, del contratto preliminare di compravendita e del verbale di distribuzione utili delle società.

Il modello può essere presentato in via telematica da colui che sottoscrive la richiesta, direttamente oppure tramite un intermediario abilitato, mediante l’apposita procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Alla richiesta di registrazione è necessario allegare l’atto, comprensivo dei suoi allegati, e la copia dei documenti d’identità (in corso di validità) delle parti che lo hanno sottoscritto, creando con essi un unico file nei formati ammessi TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b).

 

 

IMU

Esonero dal pagamento IMU solo per fallimento o liquidazione coatta

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, Sentenza 28 febbraio 2025, n. 2746/18

Il beneficio dell’esonero dal pagamento dell’IMU, previsto dall’art. 10, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992 e dall’art. 1, comma 768, della Legge 160/2019, spetta esclusivamente alle imprese assoggettate a fallimento (oggi liquidazione giudiziale) o a liquidazione coatta amministrativa, fino all’emissione del decreto di trasferimento degli immobili. Trattandosi di disposizioni di carattere eccezionale, non sono estensibili ad altre procedure concorsuali tramite interpretazione analogica.

Sulla scorta di tale principio, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con Sentenza n. 2746/18 del 28 febbraio 2025, ha respinto il ricorso presentato da un consorzio agrario contro un avviso di accertamento IMU relativo al 2018, rilevando che il consorzio era stato ammesso solo nel 2023 al concordato preventivo, procedura non compresa tra quelle che danno diritto all’agevolazione.

 

 

IMPOSTE INDIRETTE

Successioni: con l’autoliquidazione l’imposta è determinata dal contribuente

Agenzia delle Entrate, Circolare 16 aprile 2025, n. 3/E

Con Circolare n. 3/E del 16 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulle modifiche apportate al Testo unico successioni e donazioni (Tus) contenute nel D.L. n. 139/2024, nella Legge n. 104/2024 e nel D.L: n. 87/2024, finalizzate a una razionalizzazione della disciplina.

Si passa dall’autoliquidazione dell’imposta di successione ai chiarimenti sulle modalità di determinazione dell’importo, fino alla riduzione delle sanzioni per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, sono i soggetti obbligati in base alla dichiarazione di successione a provvedere autonomamente a determinare l’imposta e a richiederne il pagamento con avviso di liquidazione, non più, quindi, gli uffici finanziari.

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione (quindi entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, più 90 giorni).

A titolo esemplificativo, se una successione viene aperta il 22 ottobre 2025 e la relativa dichiarazione presentata il 15 aprile 2026, il versamento dell’imposta può essere effettuato entro il 20 gennaio 2027 (90 giorni decorrenti dal termine finale del 22 ottobre 2026 per la presentazione della dichiarazione di successione).

La Circolare fornisce chiarimenti anche in merito alla determinazione dell’imposta sulle successioni, oltre a riepilogare:

  • le aliquote che si applicano sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti;
  • l’ammontare delle sanzioni relative a violazioni delle norme sulle imposte di successione e donazione, commesse a partire dal 1° settembre 2024.

 

 

IMPOSTE DIRETTE

Per il credito d’imposta estero è sufficiente il CUD

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, Sentenza 10 marzo 2025, n. 674/7

Con la sentenza n. 674/7 del 10 marzo 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, esprimendosi in tema di crediti d’imposta per i redditi prodotti all’estero, ha fornito un’importante precisazione interpretativa dell’art. 165 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986).

Secondo quanto stabilito, il contribuente non è tenuto a dimostrare il pagamento dell’imposta estera tramite un’attestazione formale rilasciata dall’erario straniero, né a fornire prova della definitività del prelievo fiscale all’estero.

Per beneficiare del credito d’imposta, infatti, è sufficiente la presentazione del CUD rilasciato dal sostituto d’imposta, in quanto tale documento, rilasciato dal datore di lavoro, è ritenuto attendibile e sufficiente a dimostrare l’effettivo versamento.

Non vi è alcuna ragione, quindi, secondo la Corte, di dubitare che il datore di lavoro abbia corrisposto quanto dichiarato nel CUD.

 

 

IRPEF

Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia

La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha innalzato, da 800 euro a 1.000 euro per alunno, a partire dalla dichiarazione del prossimo anno, il limite di detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione.

In particolare, possono essere detratti i costi relativi alla mensa scolastica e ai servizi scolastici integrativi, come quelli per l’assistenza al pasto e il pre e post scuola.

La detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto, essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

 

 

DICHIARAZIONI

5 per mille: pubblicato l’elenco delle Onlus iscritte per il 2025

Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco delle ONLUS che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille per l’anno finanziario 2025 (anno d’imposta 2024).

Si tratta, in particolare, delle associazioni che, non essendo presenti nell’elenco permanente delle Onlus beneficiarie per l’anno in corso, hanno presentato la richiesta di accreditamento all’Agenzia delle Entrate.

La correzione di eventuali errori anagrafici poteva essere richiesta dal legale rappresentante dell’ente o un suo incaricato munito di delega, entro il 30 aprile 2025, alla Direzione Regionale dell’Agenzia territorialmente competente.

Entro il 10 maggio sarà pubblicata una versione aggiornata dell’elenco delle ONLUS che hanno presentato domanda di accreditamento per l’accesso al beneficio del 5 per mille per il 2025 corretta degli eventuali errori anagrafici.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

DICHIARAZIONI

Consultazione e invio della dichiarazione precompilata

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 23 aprile 2025, n. 193922

Dal pomeriggio di mercoledì 30 aprile 2025, sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili in modalità consultazione i modelli già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia oppure inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. In totale sono circa 1 miliardo e 300 milioni le informazioni trasmesse per la stagione dichiarativa in corso.

A partire dal 15 maggio, sarà possibile modificare e inviare i modelli dichiarativi. Anche quest’anno i contribuenti potranno optare per il 730 semplificato, che nel 2024 è stato scelto da oltre metà della platea. Con questa modalità, il cittadino non deve più conoscere quadri, righi e codici ma viene guidato fino all’invio della dichiarazione con una interfaccia intuitiva e parole semplici. I dati relativi all’abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi sul mutuo, ecc.) sono ad esempio raccolti nella sezione “casa”, gli oneri nella sezione “spese sostenute”, le informazioni su coniuge e figli nella sezione “famiglia”. Dopo aver accettato o modificato i dati, sarà il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello.

Per inviare la dichiarazione ci sarà tempo fino al 30 settembre 2025; scadenza al 31 ottobre, invece, per chi presenta il modello Redditi.

Le regole sono definite nel Provvedimento del 23 aprile firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Per rendere ancora più agevole l’adempimento dichiarativo, sono state riviste e migliorate alcune funzionalità a disposizione dei contribuenti: ad esempio, la scelta del sostituto d’imposta e il passaggio dalla compilazione con la modalità semplificata a quella con il metodo ordinario.

In linea con le previsioni del decreto “Adempimenti” (D.Lgs. n. 1/2024), poi, sono stati introdotti due nuovi quadri (M e T) che consentono alle persone fisiche non titolari di partita IVA di utilizzare la dichiarazione semplificata anche in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata, a imposta sostitutiva o derivati da plusvalenze di natura finanziaria.

Novità anche per gli eredi, che prima potevano effettuare l’invio esclusivamente in prima persona: da quest’anno il servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all’erede è stato reso fruibile anche a tutori, amministratori di sostegno e genitori abilitati all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Tra i dati utilizzati per l’elaborazione, quest’anno i contribuenti troveranno anche i proventi erogati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) per la cessione di energia prodotta da impianti fotovoltaici per uso domestico.

Significative novità anche per la dichiarazione modello Redditi Persone fisiche. Per i soggetti IVA in regime di vantaggio e forfetario, ad esempio, i dati reddituali desumibili dalle fatture elettroniche – trasmesse tramite lo SDI – e dai corrispettivi giornalieri inviati nel corso dell’anno saranno accostati alle informazioni precompilate.

Con apposita delega, l’accesso ai dati precompilati del modello Redditi Persone fisiche è ora consentito, oltre che ai professionisti e ai Caf dipendenti e pensionati, a tutti gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, come ad esempio Caf imprese, avvocati o revisori.

Una volta che il contribuente accede al servizio tramite le proprie credenziali Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns), se ha i requisiti per presentare il 730, potrà scegliere se accedere alla propria dichiarazione in modalità semplificata oppure ordinaria. Nel primo caso, potrà visualizzare i dati all’interno di un’interfaccia semplice da navigare anche grazie alla presenza di termini di uso comune che indicano in modo chiaro le sezioni in cui sono presenti dati da confermare o modificare: “casa e altre proprietà”, “famiglia”, “lavoro”, “altri redditi”, “spese sostenute”. Una volta che le informazioni fiscali saranno confermate o modificate, saranno riportate in automatico all’interno del modello.

 

 

 

IMPOSTE DIRETTE

La nuova disciplina fiscale per i frontalieri Italia-Svizzera

L’Accordo tra Italia e Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, sottoscritto il 23 dicembre 2020 e ratificato con la Legge n. 83/2023 in vigore dal 17 luglio 2023, ha introdotto cambiamenti significativi nel regime fiscale transfrontaliero, le cui disposizioni sono diventate effettivamente operative dal 1° gennaio 2024. Queste modifiche, frutto di anni di negoziati, impattano su migliaia di lavoratori italiani impiegati nei Cantoni svizzeri di Ticino, Grigioni e Vallese. Sebbene il nuovo regime sia già attivo, sarà nel 2025 che i nuovi frontalieri dovranno confrontarsi concretamente con queste disposizioni, presentando per la prima volta la dichiarazione dei redditi in Italia secondo le nuove regole, riferita ai redditi percepiti nel 2024.

 

Nuova definizione di frontaliere

Secondo il nuovo accordo, viene ridefinita la figura del frontaliere: si tratta di chi risiede entro 20 km dal confine e lavora nell’area di frontiera dell’altro Stato, tornando quotidianamente al proprio domicilio. Questa definizione più precisa aiuta a identificare chiaramente chi rientra nel regime fiscale specifico.

 

Sistema di doppia tassazione per i nuovi frontalieri

La principale novità è l’introduzione della “tassazione concorrente” per i nuovi frontalieri, ovvero coloro che sono stati assunti dopo il 17 luglio 2023. Per questi lavoratori:

  • il reddito sarà tassato in Svizzera alla fonte, con aliquota ridotta all’80% dell’ordinaria;
  • contemporaneamente, lo stesso reddito sarà soggetto all’IRPEF in Italia;
  • verrà riconosciuto un credito d’imposta per quanto già versato in Svizzera.

 

Regime transitorio per i “vecchi frontalieri”

I cosiddetti “vecchi frontalieri”, assunti prima del 17 luglio 2023, beneficiano di un regime transitorio che garantisce continuità:

  • continueranno a essere tassati esclusivamente in Svizzera per l’intera durata della loro attività lavorativa in territorio elvetico, con alcune fonti che parlano di “fino alla pensione” e non solo fino al 2033;
  • la data del 2033 si riferisce principalmente alla scadenza del meccanismo di ristorni (quando la Svizzera cesserà di versare all’Italia il 40% dell’imposta alla fonte prelevata sui redditi dei vecchi frontalieri);
  • non dovranno quindi presentare dichiarazione dei redditi in Italia per questi redditi;
  • il regime resta valido anche in caso di cambio di datore di lavoro o periodi di disoccupazione, purché mantengano la residenza nei comuni di confine e il rientro giornaliero in Italia.

 

Scambio automatico di informazioni

È stato implementato un sistema di scambio dati tra le autorità fiscali dei due paesi:

  • l’autorità fiscale svizzera trasmette i dati relativi ai redditi entro il 21 marzo di ogni anno all’Agenzia delle Entrate italiana;
  • i dati trasmessi riguarderanno l’anno fiscale precedente.

 

Dichiarazione precompilata per i frontalieri

Una significativa semplificazione per i nuovi lavoratori frontalieri è stata introdotta con il nuovo accordo Italia-Svizzera:

  • l’Agenzia delle Entrate predisporrà una dichiarazione precompilata per i frontalieri sulla base dei dati ricevuti dalle autorità fiscali svizzere;
  • il contribuente potrà accettarla o modificarla, ad esempio per far valere oneri detraibili.

 

Imposta sostitutiva del 25%

Un’importante opportunità introdotta dal decreto “Omnibus 2024” (D.L. n. 113/2024) è la possibilità di optare per un’imposta sostitutiva del 25% sulle imposte pagate in Svizzera. Questa opzione potrebbe risultare vantaggiosa per molti frontalieri rispetto alla tassazione progressiva italiana standard, però è fondamentale valutare attentamente la propria situazione personale, considerando che tale regime non consente lo scomputo delle imposte pagate in Svizzera.

 

Telelavoro senza perdere lo status di frontaliere

Il Protocollo di modifica dell’Accordo sui frontalieri, firmato il 6 giugno 2024 dal ministro italiano Giorgetti e dalla consigliera federale svizzera Keller-Sutter, ha introdotto disposizioni favorevoli per lo smart working:

  • i frontalieri possono lavorare da casa fino al 25% del loro tempo totale senza perdere lo status fiscale di frontaliere;
  • l’attività di telelavoro svolta dal domicilio nel Paese di residenza sarà considerata fiscalmente come effettuata nello Stato in cui si trova il datore di lavoro.

La Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 97, Legge 30 dicembre 2024 n. 207), ha introdotto una misura ponte che garantisce l’applicabilità di queste disposizioni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore definitiva del Protocollo, che è ancora in attesa di completare l’iter di ratifica in entrambi i Paesi. Questa norma transitoria assicura che i lavoratori frontalieri possano beneficiare della soglia del 25% di telelavoro senza conseguenze sul loro status fiscale, anche prima della ratifica formale del Protocollo.

 

Implicazioni pratiche per i lavoratori

Il nuovo scenario fiscale richiede particolare attenzione da parte dei lavoratori frontalieri, che dovrebbero:

  • valutare attentamente la convenienza tra tassazione ordinaria e imposta sostitutiva;
  • monitorare il limite del 25% di telelavoro per mantenere lo status di frontaliere;
  • verificare la correttezza dei dati nella dichiarazione precompilata che riceveranno dall’Agenzia delle Entrate;
  • considerare l’impatto fiscale complessivo nella pianificazione finanziaria personale.

Le modifiche introdotte rappresentano un cambiamento significativo nel panorama fiscale dei lavoratori transfrontalieri, che dovranno adattarsi a nuove procedure e calcoli fiscali.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Martedì 3 giugno 2025 Liquidazioni periodiche IVA – LIPE Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al I trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematico

 

 

Approfondisci

NEWSLETTER Aprile 2025:

IN BREVE
  • La nuova classificazione ATECO 2025
  • Polizze catastrofali: la proroga selettiva al fotofinish e i chiarimenti di ANIA
  • Vendita a rate con riserva di proprietà: imposta di registro dovuta al momento del contratto
  • Credito d’imposta per Ricerca & Sviluppo 2015-2019: un’altra chance per chi vuole riversarlo
  • Approvazione definitiva per i modelli Redditi 2025
  • Accertamenti bancari e onere della prova: il contribuente deve giustificare ogni movimento
  • Imposte di registro, ipocatastali e bollo: tutte le novità nella Circolare delle Entrate
  • Ok del Garante Privacy al nuovo sistema di fatturazione elettronica per i professionisti sanitari dal 2026
  • 5 per mille 2025: pubblicato l’elenco delle Onlus accreditate e al via le nuove iscrizioni
APPROFONDIMENTI
  • Momento impositivo ai fini del registro per la vendita a rate con riserva di proprietà
  • Elenco Onlus e Asd accreditate per il 5 per mille 2025 e procedura per le nuove iscrizioni
PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

 

IMPRESE

La nuova classificazione ATECO 2025

La nuova classificazione ATECO 2025, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, viene adottata a livello amministrativo a partire dal 1° aprile 2025.

L’individuazione del codice ATECO più adatto a rappresentare l’attività svolta spetta al titolare dell’attività economica che deve comunicarlo, fin dall’inizio attività, all’Agenzia delle Entrate e, se necessario, alla Camera di Commercio e ad altri enti.

È una scelta da fare con attenzione perché svolgere un’attività con un codice ATECO sbagliato può implicare gravi conseguenze, incluse anche sanzioni amministrative pecuniarie.

Le Camere di Commercio hanno informato di aver sviluppato apposite soluzioni per implementare la nuova codifica ATECO nel Registro delle imprese. Il processo di riclassificazione sarà eseguito d’ufficio a partire dal 1° aprile 2025 e le imprese interessate saranno informate dell’avvenuto aggiornamento tramite gli strumenti digitali messi a disposizione dalla propria Camera di Commercio.

La nuova codifica ATECO 2025 introduce significative modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti; non è quindi scontato che il processo di riclassificazione eseguito d’ufficio conduca alla situazione corretta.

Sarà quindi in ogni caso necessario verificare i risultati della riclassificazione eseguita d’ufficio, così come emergeranno dalla visura “transitoria”, per intervenire tempestivamente qualora la nuova codifica non risultasse la più adatta.

 

 

IMPRESE

Polizze catastrofali: la proroga selettiva al fotofinish e i chiarimenti di ANIA

D.L. 31 marzo 2025, n. 39

L’art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese, ad eccezione di quelle agricole, di sottoscrivere una polizza assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali (ad esempio alluvioni, terremoti e frane).

La copertura assicurativa deve riguardare i beni elencati nell’art. 2424 c.c., tra cui edifici, impianti e macchinari utilizzati per l’attività aziendale.

Nel caso di immobili in affitto, il locatario deve assicurare gli asset se il proprietario non lo ha già fatto, e nel caso di attività commerciali situate all’interno di edifici residenziali, solo l’area commerciale deve essere assicurata.

Con il D.L. 31 marzo 2025, n. 39, è stato differito, per le micro, piccole e medie imprese, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

In particolare:

  • per le medie imprese il termine per la stipula è differito al 1° ottobre 2025;
  • per le piccole e micro imprese, al 31 dicembre 2025.

Rimane fermo al 31 marzo 2025 il termine per le grandi imprese, ma per i 90 giorni successivi (ossia sino al 30 giugno 2025) non vi saranno, in caso di inadempienza, le sanzioni previste in caso di inadempimento, ossia l’impossibilità a partecipare a sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Il mancato rispetto dell’obbligo non prevede una specifica sanzione ma può comportare il diniego di aiuti pubblici in caso di eventi catastrofici.

L’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) ha recentemente pubblicato una serie di FAQ per chiarire i principali aspetti della normativa sulle polizze catastrofali.

 

 

IMPOSTA DI REGISTRO

Vendita a rate con riserva di proprietà: imposta di registro dovuta al momento del contratto

Corte di Cassazione, Ordinanza 26 febbraio 2025, n. 5068

Secondo la Corte di Cassazione, in caso di vendita a rate con patto di riservato dominio, l’imposta di registro va applicata alla data di stipula del contratto e non al momento del pagamento dell’ultima rata. Questo principio è stato ribadito nell’ordinanza n. 5068 del 26 febbraio 2025, nonostante, dal punto di vista civilistico, la proprietà venga trasferita solo dopo il saldo completo del prezzo.

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta per Ricerca & Sviluppo 2015-2019: un’altra chance per chi vuole riversarlo

D.L. 14 marzo 2025, n. 25, art. 19, commi 5-9

Il D.L. n. 25 del 14 marzo 2025 ha riaperto i termini per la procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, senza applicazione di sanzioni e interessi. La nuova scadenza è fissata al 3 giugno 2025.

La misura riguarda specificamente i crediti d’imposta per ricerca e sviluppo relativi ai periodi 2015-2019, che sono stati indebitamente utilizzati in compensazione. Il precedente termine per l’adesione alla procedura era scaduto il 31 ottobre 2024.

Le imprese che intendono aderire alla procedura hanno diverse opzioni di pagamento:

  • versamento in un’unica soluzione entro il 3 giugno 2025;
  • rateizzazione in tre quote di pari importo con scadenze fissate al:
    • 3 giugno 2025 (prima rata)
    • 16 dicembre 2025 (seconda rata)
    • 16 dicembre 2026 (terza rata)

A partire dal 4 giugno 2025, sulle rate successive alla prima saranno applicati gli interessi calcolati al tasso legale.

Il decreto introduce anche una modifica ai termini di accertamento fiscale. Viene stabilita un’estensione biennale del periodo entro cui l’Amministrazione finanziaria potrà emettere atti di recupero e altri provvedimenti impositivi per i crediti d’imposta utilizzati negli anni 2016 e 2017. Questo significa che le verifiche sui crediti considerati inesistenti potranno essere effettuate fino al 31 dicembre 2026 per quelli del 2016 e fino al 31 dicembre 2027 per quelli del 2017.

Questa disposizione rappresenta un elemento significativo da considerare per le imprese che hanno utilizzato il credito d’imposta in quegli anni, poiché estende notevolmente il periodo durante il quale potrebbero essere soggette a controlli.

Si ricorda inoltre che la legge di Bilancio 2025 ha previsto un contributo in conto capitale per i soggetti che aderiscono alla procedura di riversamento. Tale contributo sarà commisurato in termini percentuali all’importo riversato, nel limite complessivo di 250 milioni di euro da distribuire nel periodo 2025-2028. Il decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 2 marzo 2025, è ora atteso dopo la nuova scadenza della sanatoria.

Per i crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi con contenzioso in corso, l’adesione alla sanatoria richiede la rinuncia al contenzioso entro il 3 giugno 2025, con compensazione delle spese legali tra le parti.

Nel caso in cui l’atto di recupero sia divenuto definitivo alla data di presentazione della richiesta di riversamento, l’importo dovrà essere restituito integralmente entro il 3 giugno 2025.

Il credito d’imposta in Ricerca e Sviluppo, nato per stimolare la spesa privata in innovazione di processi e prodotti per rinvigorire e garantire la competitività delle aziende italiane, è stato oggetto negli ultimi anni di una particolare attenzione da parte dell’Agenzia delle Entrate che ha contestato “a tappeto” una serie di elementi poco chiari all’inizio e sui quali la stessa Agenzia è intervenuta a posteriori con circolari e ulteriori provvedimenti.

Poiché le conseguenze, in caso di accertamento, potrebbero essere significative, consigliamo di analizzare le pratiche a suo tempo presentate alla luce delle novità. L’art. 23 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha introdotto la possibilità di certificazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo per poter dare certezza alle aziende in merito alla fruizione di questa agevolazione e proteggerle dalle pretese dell’Agenzia delle Entrate, sia per i prossimi anni che per gli anni passati. Dallo scorso 15 maggio 2024 è disponibile on line l’elenco dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni tenuto dal MIMIT (Ministero delle imprese e del made in Italy).

 

 

DICHIARAZIONI

Approvazione definitiva per i modelli Redditi 2025

Agenzia delle Entrate, Provvedimenti 17 marzo 2025, n. 131066, n. 131067, 131076, n. 131080

Con quattro distinti provvedimenti datati 17 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le versioni definitive dei modelli Redditi per la stagione dichiarativa 2025, con le relative istruzioni, utili per dichiarare i redditi relativi al periodo d’imposta 2024.

Si tratta dei modelli Redditi Persone fisiche, Società di persone, Società di capitali ed Enti non commerciali, che recepiscono le novità normative che derivano principalmente dai decreti attuativi della riforma fiscale.

Approvate, inoltre, le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

 

 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Accertamenti bancari e onere della prova: il contribuente deve giustificare ogni movimento

Corte di Cassazione, Ordinanza 24 febbraio 2025, n. 4765

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.

A chiarirlo la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, nell’Ordinanza n. 4765 del 24 febbraio 2025.

Ove non sia contestata la legittimità dell’acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, spiega la Cassazione, gli stessi possono essere utilizzati sia per dimostrare l’esistenza di un’eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito da essa ricavato, incombendo sul contribuente l’onere di provare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti.

 

 

IMPOSTE INDIRETTE

Imposte di registro, ipocatastali e bollo: tutte le novità nella Circolare delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Circolare 14 marzo 2025, n. 2

Con Circolare n. 2/E del 14 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modifiche in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, imposta di bollo e altri tributi minori, introdotte nell’ambito della riforma fiscale dai D.Lgs. n. 139/2024 e n. 87/2024.

Tra le novità in materia di imposta di registro il nuovo art. 41 del Testo Unico dell’Imposta di registro (Tur) prevede che il calcolo dell’imposta competa direttamente al soggetto obbligato al versamento e non più all’Ufficio, così come disposto dalla precedente formulazione.

In materia di trasferimento d’azienda, invece, viene espressamente ammessa, a determinate condizioni, la separata applicazione delle aliquote previste per il trasferimento a titolo oneroso dei singoli beni e diritti che la compongono, in luogo di un’aliquota unica.

Relativamente all’accesso alle banche dati del Catasto, al fine di incentivare l’utilizzo dei canali online, non è più dovuta la maggiorazione del 50% per l’accesso in via diretta (“fuori convenzione”) ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale. Inoltre, non si applicano tributi o altri oneri agli aggiornamenti delle intestazioni catastali in caso di decesso di persone titolari di usufrutto, uso o abitazione, che sono effettuati d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate.

Infine, viene razionalizzata anche la disciplina relativa all’imposta di bollo e i tributi speciali, tenendo conto delle possibilità offerte dalla dematerializzazione dei documenti e degli atti.

In particolare, per gli atti da registrare in termine fisso, il bollo è assolto, anziché al momento della formazione dell’atto, nel termine previsto per la registrazione, tramite modello F24.

Inoltre:

  • l’imposta bollo per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate si può assolvere anche mediante contrassegno telematico;
  • è possibile presentare la dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni anche in relazione all’imposta di bollo e all’imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine.

 

 

IVA

Ok del Garante Privacy al nuovo sistema di fatturazione elettronica per i professionisti sanitari dal 2026

A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute, il Garante per la protezione dei dati personali ha dato l’ok al nuovo sistema di fatturazione elettronica per i professionisti sanitari, che andrà a regime dal 1° gennaio 2026, in quanto in linea con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

L’Autorità ha infatti ritenuto che il decreto del MEF sulle modalità di utilizzo da parte dell’Agenzia delle entrate dei dati fiscali delle fatture e dei corrispettivi trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria individuasse misure appropriate a tutela dei dati sanitari degli assistiti.

L’Agenzia delle Entrate, dunque, potrà acquisire i soli dati effettivamente indispensabili ai fini fiscali, mentre saranno esclusi i dati relativi alla salute degli interessati (descrizione della prestazione e codice fiscale dell’assistito).

L’attuale quadro normativo, in vigore fino al 31 dicembre 2025, prevede invece il divieto di fatturazione elettronica per l’erogazione di una prestazione sanitaria nei confronti degli assistiti.

 

 

IMPOSTE DIRETTE

5 per mille 2025: pubblicato l’elenco delle Onlus accreditate e al via le nuove iscrizioni

Comunicato stampa 13 marzo 2025

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco permanente delle Onlus, iscritte alla relativa Anagrafe, accreditate al contributo del 5 per mille per il 2025.

Anche per l’anno finanziario 2025, infatti, le suddette Onlus continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’IRPEF con le modalità previste per gli “enti del volontariato” dal D.P.C.M. 23 luglio 2020.

Rimane quindi di competenza dell’Agenzia delle Entrate la verifica, ai fini dell’accreditamento, dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi.

Si è aperta lo scorso 13 marzo, e si chiuderà il prossimo 10 aprile, la finestra temporale per presentare la domanda per accedere al 5 per mille 2025 da parte delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) iscritte alla relativa Anagrafe e non presenti nell’elenco permanente delle organizzazioni accreditate per il 2025, e delle Associazioni sportive dilettantistiche (Asd), sia di nuova costituzione sia quelle che non sono già inserite nel relativo elenco permanente.

Vedi l’Approfondimento

 

 

 

APPROFONDIMENTI

IMPOSTA DI REGISTRO

Momento impositivo ai fini del registro per la vendita a rate con riserva di proprietà

Corte di Cassazione, Ordinanza 26 febbraio 2025, n. 5068

Secondo la Corte di Cassazione, in caso di vendita a rate con patto di riservato dominio, l’imposta di registro va applicata alla data di stipula del contratto e non al momento del pagamento dell’ultima rata. Questo principio è stato ribadito nell’ordinanza n. 5068 del 26 febbraio 2025, nonostante, dal punto di vista civilistico, la proprietà venga trasferita solo dopo il saldo completo del prezzo.

 

Il caso: vendita di un immobile con riserva di proprietà

Il 22 giugno 2011, la società Alfa s.r.l. ha venduto a due coniugi un immobile, con l’agevolazione fiscale per l’acquisto della “prima casa”. Successivamente, il 7 aprile 2016, i coniugi hanno ceduto l’usufrutto a un soggetto e la nuda proprietà a un altro, con pagamento dilazionato. Per garantire il pagamento, si sono riservati la proprietà dell’immobile fino alla completa estinzione del debito.

Il saldo è avvenuto il 23 novembre 2017, data in cui è stato registrato un atto che attestava l’avvenuto pagamento e il conseguente trasferimento della proprietà.

La contestazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha revocato le agevolazioni prima casa ai coniugi, ritenendo che, avendo ceduto l’immobile prima dei cinque anni dall’acquisto, senza comprarne un altro entro un anno, avessero perso il beneficio fiscale. La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) ha accolto il ricorso dei contribuenti, mentre la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania ha dato ragione all’Agenzia, stabilendo che, ai fini dell’imposta di registro, la vendita con riserva di proprietà è equiparata a una vendita immediata.

La decisione della Cassazione

I contribuenti hanno fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la CTR avesse violato la normativa fiscale. Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto il ricorso, confermando la validità dell’operato dell’Agenzia delle Entrate.

La Cassazione ha chiarito che, ai fini fiscali, la vendita con riserva di proprietà è considerata definitiva al momento della stipula del contratto, indipendentemente dal pagamento rateale. L’art. 27, comma 3, del Testo Unico sull’Imposta di Registro (TUR) stabilisce infatti che tali vendite non sono considerate soggette a condizione sospensiva.

Principio di diritto stabilito

In conclusione, la Cassazione ha affermato il seguente principio: “Il soggetto che abbia beneficiato dell’agevolazione prima casa decade da tale beneficio se, entro cinque anni dall’acquisto, aliena l’immobile riservandosi il dominio a garanzia del pagamento dilazionato, in quanto, ai fini dell’imposta di registro, rileva la data della vendita e non quella del pagamento integrale del prezzo“.

 

 

 

IMPOSTE DIRETTE

Elenco Onlus e Asd accreditate per il 5 per mille 2025 e procedura per le nuove iscrizioni

Comunicato stampa 13 marzo 2025

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco permanente delle Onlus, iscritte alla relativa Anagrafe, accreditate al contributo del 5 per mille per il 2025.

Anche per l’anno finanziario 2025, infatti, le suddette Onlus continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’IRPEF con le modalità previste per gli “enti del volontariato” dal D.P.C.M. 23 luglio 2020.

Rimane quindi di competenza dell’Agenzia delle Entrate la verifica, ai fini dell’accreditamento, dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi.

L’elenco permanente pubblicato, in formato pdf e csv, comprende le Onlus già inserite nell’elenco permanente del 2024 e le Onlus regolarmente iscritte nell’anno 2024. Sono state, inoltre, apportate le modifiche conseguenti alle verifiche effettuate e alle revoche dell’iscrizione trasmesse dalle stesse Onlus.

Le Onlus che sono presenti nell’elenco permanente 2025, ricordano le Entrate, non sono tenute a ripetere la procedura di iscrizione al 5 per mille.

Si è aperta lo scorso 13 marzo, e si chiuderà il prossimo 10 aprile, la finestra temporale per presentare la domanda per accedere al 5 per mille 2025 da parte delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) iscritte alla relativa Anagrafe e non presenti nell’elenco permanente delle organizzazioni accreditate per il 2025, e delle Associazioni sportive dilettantistiche (Asd), sia di nuova costituzione sia quelle che non sono già inserite nel relativo elenco permanente.

Non dovranno fare nulla, invece, le Onlus già presenti nell’elenco permanente per il 2025, pubblicato in data 12 marzo, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, e le Asd già inserite nell’elenco permanente pubblicato dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni).

Le Onlus potranno presentare la domanda attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, mentre le Asd potranno utilizzare il software disponibile sul sito del Coni o sul sito della stessa Agenzia delle Entrate.

Onlus e Asd che intendono iscriversi al 5 per mille 2025 potranno farlo anche dopo la scadenza del 10 aprile 2025, inviando la domanda entro il 30 settembre 2025 e versando un importo pari a 250 euro (con F24 Elide; codice tributo 8115).

Entro il 20 aprile 2025 l’Agenzia delle Entrate pubblicherà gli elenchi provvisori delle Onlus iscritte e il Coni quelli delle Associazioni sportive dilettantistiche.

Entro il 30 aprile si potranno richiedere le correzioni di eventuali errori (da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo incaricato in possesso di delega) alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate o all’Ufficio del Coni territorialmente competenti.

Entro il 10 maggio 2025 saranno pubblicati gli elenchi definitivi.

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Mercoledì 30 aprile 2025 Dichiarazione IVA Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2025 relativa l’anno d’imposta 2024. Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA Telematica
Mercoledì 30 aprile 2025 Istanza modello IVA TR Presentazione dell’istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito IVA relativo al primo trimestre. Contribuenti IVA che hanno realizzato nel corso del primo trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi Telematica

 

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