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Archvio

Slitta dal 31 luglio al 30 settembre l’invio dati delle spese sanitarie 2021:

La proroga è stata stabilita in considerazione delle difficoltà manifestate dai soggetti tenuti all’adempimento a seguito del periodo di emergenza sanitaria da Covid-19

Più tempo per la trasmissione al sistema TS dei dati delle spese sanitarie del primo semestre 2021, relativi ai documenti come scontrini, fatture, ricevute, utili all’elaborazione della dichiarazione precompilata 2022.

Il termine originariamente fissato al 31 luglio 2021 (articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto del Mef del 19 ottobre 2020) è prorogato al 30 settembre 2021. A stabilirlo il decreto del Mef del 23 luglio 2021 di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Lo slittamento dei termini, precisa un comunicato congiunto del ministero dell’Economia e dell’Agenzia delle entrate, non comporta effetti sulla tempistica per l’elaborazione della dichiarazione precompilata 2022.

Approfondisci

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali:

….. Art. 9-ter. – (Proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale)

 

  1. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell’imposta sul valore aggiuntoche scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, in deroga a quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435,sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati al comma 1 del presente articolo ».

Resta fissato al 30.6 / 30.7.2021 (con la maggiorazione dello 0,40%) il termine di versamento per i contribuenti “privati”

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Approfondisci

Newsletter LUGLIO 2021:

IN BREVE
  • Prorogati al 20 luglio il termine dei versamenti di giugno per i contribuenti ISA e i forfetari
  • Sospesi fino al 31 agosto i termini di versamento delle cartelle
  • Prorogata al 30 settembre l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche
  • Omesso o carente versamento IMU e ravvedimento operoso
  • Proroga “naturale” del versamento delle imposte per le società di capitali che approvano il bilancio a giugno
  • Contributo a fondo perduto “Sostegni-bis”: al via i pagamenti per imprese e professionisti
  • La guida dell’Agenzia Entrate su oneri deducibili, detraibili, crediti e visto di conformità
  • Nuove regole IVA per l’e-commerce dal 1° luglio 2021
  • Attivo il servizio per la domanda online delle indennità “Sostegni-bis” per specifiche categorie
  • Pubblicazione aiuti di Stato: sanzioni applicabili solo dal 1° gennaio 2022
  • IVA indetraibile agevolabile con il credito d’imposta investimento 4.0
  • Bonus gasolio II trimestre 2021
  • Bonus acqua potabile: approvato il modello di comunicazione
APPROFONDIMENTI
  • Scadenze IMU e ravvedimento operoso
  • Contributi a fondo perduto “Sostegni-bis”: erogazione automatica e su istanza

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

 

IN BREVE

VERSAMENTI

Prorogati al 20 luglio il termine dei versamenti di giugno per i contribuenti ISA e i forfetari

D.P.C.M. 28 giugno 2021

Come anticipato con un comunicato stampa del Mef, il D.P.C.M. 28 giugno 2021 ha disposto che per i contribuenti assoggettati agli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale), compresi i forfetari, slitta dal 30 giugno al 20 luglio il termine entro il quale dovranno essere versati, senza corresponsione di interessi, il saldo 2020 e il primo acconto 2021 delle imposte sui redditi e dell’IVA.
La proroga è stata disposta per “tener conto dell’impatto che l’emergenza Covid-19 ha avuto anche quest’anno sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e dei loro intermediari”.

Come previsto lo scorso anno, la proroga interessa anche ai contribuenti “minimi”, rientranti nel regime D.L. n. 98/2011, nonché i soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA e a coloro che dichiarano redditi per trasparenza (quali ad esempio i collaboratori dell’impresa familiare o i soci di società di persone).

Per quanto riguarda i tributi interessati dalla proroga, lo slittamento del termine dovrebbe riguardare Irpef, Ires, addizionali, imposte sostitutive e cedolare secca sulle locazioni, ma anche le altre imposte i cui termini di versamento sono allineati a quelli delle imposte sui redditi, quali, per esempio, l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni.

 

 

Sospesi fino al 31 agosto i termini di versamento delle cartelle

D.L. 30 giugno 2021, n. 99

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 30 giugno 2021, n. 99, contenente misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese. Il provvedimento dispone un’ulteriore proroga – dal 30 giugno al 31 agosto 2021 – della sospensione dei termini di versamento, in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi da:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
  • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
  • atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
  • ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali;
  • atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2021.

 

Si prevede inoltre che, fino al 31 agosto 2021, siano sospesi i pignoramenti aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza.

Il provvedimento prevede inoltre:

  • incentivi per promuovere l’utilizzo della moneta elettronica e l’impiego di POS collegati a registratori di cassa;
  • la sospensione del programma cashback e supercashback dal 1° luglio al 31 dicembre 2021;
  • il rifinanziamento della “Nuova Sabatini” per un importo pari a 300 milioni di euro per il 2021, finalizzato al sostegno di investimenti produttivi delle piccole e medie imprese per l’acquisto di beni strumentali. A tali risorse si aggiungono ulteriori 300 milioni ai sensi del disegno di legge di assestamento di bilancio per l’anno 2021 approvato nella medesima seduta del Consiglio;
  • in materia di lavoro, infine, la proroga fino al 31 ottobre 2021 del divieto di licenziamento nel settore della moda e del tessile allargato (codici ATECO 13, 14, 15). Per i settori nei quali è superato – a partire dal primo luglio – il divieto di licenziamento, il decreto stabilisce inoltre che le imprese, che non possano più fruire della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, possano farlo in deroga per 13 settimane fino al 31 dicembre 2021 senza contributo addizionale e, qualora se ne avvalgano, con conseguente divieto di licenziare.

 

 

FATTURA ELETTRONICA, ADEMPIMENTI

Prorogata al 30 settembre l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 30 giugno 2021, n. 17289

Con il provvedimento n. 17289 del 30 giugno 2021 l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente prorogato dal 30 giugno 2021 al 30 settembre 2021 il termine ultimo per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

 

TRIBUTI LOCALI

Omesso o carente versamento IMU e ravvedimento operoso

Il 16 giugno 2021 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU. È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso.

In particolare per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU il D.Lgs. n. 158/2015 prevede all’art. 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

Vedi l’Approfondimento

 

 

VERSAMENTI

Proroga “naturale” del versamento delle imposte per le società di capitali che approvano il bilancio a giugno

Per le società di capitali che approvano il bilancio nel mese di giugno 2021 (entro il termine di 180 giorni e quindi entro il 29 giugno 2021) il termine per versare le imposte sul reddito a saldo 2020 e primo acconto 2021, scade normalmente alla fine del mese di luglio.

Quest’anno però il 31 luglio cade di sabato, con conseguente slittamento della scadenza a lunedì 2 agosto, che a sua volta rientra nella cosiddetta “proroga di Ferragosto”, slittando quindi al 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.

L’art. 3-quater del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, modificando l’art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, prevede infatti che “gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme … omissis … che hanno scadenza dal 1 al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”.

Ne consegue che, applicando la maggiorazione dello 0,40%, si potranno sfruttare ulteriori 30 giorni e, poiché il 19 settembre cade di domenica, la scadenza con la maggiorazione dello 0,40% sarà il 20 settembre 2021.

La risoluzione 6 giugno 2007, n. 128/E, ha infatti precisato che la proroga del termine per il primo versamento determina il parallelo spostamento in avanti di 30 giorni del termine per il versamento con la maggiorazione.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Contributo a fondo perduto “Sostegni-bis”: al via i pagamenti per imprese e professionisti

Mef-Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 22 giugno 2021

Sarebbero dovuti partire il 16 giugno 2021 i primi bonifici del contributo a fondo perduto automatico previsto dal decreto “Sostegni-bis” (art. 1 del D.L. n. 73/2021), ma i pagamenti sono stati bloccati e hanno subito ritardi.

Il MEF e l’Agenzia delle Entrate, con un Comunicato stampa congiunto del 22 giugno 2021, hanno quindi reso noto che, a partire da questa data, sono state impartite le disposizioni di pagamento a favore degli operatori economici, colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, già beneficiari del contributo previsto dal primo decreto “Sostegni” (D.L. n. 41/2021). Senza bisogno di nuove istanze, verranno accreditati direttamente sui conti correnti dei soggetti che avevano richiesto e ricevuto l’aiuto previsto dal primo decreto “Sostegni”.

Vedi l’Approfondimento

 

 

DICHIARAZIONI, IRPEF

La guida dell’Agenzia Entrate su oneri deducibili, detraibili, crediti e visto di conformità

Agenzia delle Entrate, Circolare 25 giugno 2021, n. 7/E

Con la Circolare n. 7/E del 25 giugno 2021 l’Agenzia Entrate ha pubblicato l’edizione aggiornata della Guida con le novità normative e di prassi riguardanti oneri detraibili, deducibili, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2020.

La trattazione tiene conto anche degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, ai fini del rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione e della conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

Tra le novità analizzate dalla Circolare le nuove agevolazioni in materia edilizia, tra cui la disciplina del “Superbonus”, il “bonus facciate” e il “bonus vacanze”.

Con riferimento al rilascio del visto di conformità, la circolare ha tra l’altro precisato che il Caf e il professionista, che si siano accorti di un errore commesso nell’apposizione del visto di conformità al Modello 730, possono trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, con il consenso di quest’ultimo; altrimenti possono inviare una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, sempreché l’infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione prevista dall’art. 26, comma 3-ter, del D.M. 164/1999.

 

 

IVA

Nuove regole IVA per l’e-commerce dal 1° luglio 2021

D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83

È stato pubblicato nella G.U. n. 141 del 15 giugno 2021 il D.Lgs. n. 83 del 25 maggio 2021, che recepisce le nuove disposizioni in materia di IVA sul commercio elettronico contenute nell’art. 2 della direttiva UE n. 2455/2017, con effetto dal prossimo 1° luglio 2021.

Al riguardo si segnala:

Vendite intracomunitarie a distanza. Il regime Iva delle vendite intracomunitarie a distanza (compreso il commercio elettronico verso consumatori) continuerà a basarsi sul principio della tassazione nel paese di destinazione dei beni, con la deroga per le vendite “sotto soglia”, che per motivi di semplificazione sono assoggettate ad IVA nel paese di partenza, salvo opzione del fornitore per la tassazione secondo il principio generale. La soglia di semplificazione sarà però ridotta da 35.000 euro per ciascun paese UE, a 10.000 euro per tutte le vendite nell’area unionale. Nel calcolo della soglia dovranno inoltre, essere considerate anche le prestazioni di cui all’art. 7-octies, D.P.R. n. 633/1972 (servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi a privati consumatori di altri paesi Ue).

Estensione dello sportello unico (ex MOSS, ora OSS). L’obbligo di applicare l’IVA nel paese di destinazione comporta per il fornitore la necessità di identificarsi in tutti i paesi in cui saranno stabiliti i suoi clienti consumatori. Per facilitarne gli adempimenti, viene estesa la portata oggettiva del regime semplificato del mini sportello unico che, in via facoltativa, consentirà di accentrare il pagamento dell’imposta dovuta ai vari paesi UE presso il paese in cui è stabilita l’impresa. Dal 1° luglio il regime semplificato potrà essere utilizzato anche per le vendite a distanza intracomunitarie, nonché per tutte le prestazioni di servizi “b2c” soggette al pagamento dell’IVA nel paese membro del consumatore anziché in quello del fornitore. Al fine di rendere i nuovi regimi effettivamente operativi dal 1° luglio 2021, le disposizioni europee prevedono che gli Stati membri autorizzino i soggetti passivi e gli intermediari che agiscono per loro conto a registrarsi ai fini di tali regimi speciali a partire dal 1° aprile 2021.

Marketplace (mercati virtuali). Le imprese che facilitano le transazioni di e-commerce attraverso piattaforme elettroniche (marketplace) non avranno più adempimenti di segnalazione, ma diventeranno dirette responsabili dell’applicazione dell’IVA nei seguenti casi:

  • vendite a distanza intracomunitarie di beni e vendite di beni già situati nel territorio dell’UE, effettuate da soggetti passivi stabiliti al di fuori dell’UE;
  • vendite a distanza di beni importati da paesi extraUE in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Attivo il servizio per la domanda online delle indennità “Sostegni bis” per specifiche categorie

Inps, Comunicato Stampa 25 giugno 2021

Con un comunicato stampa del 25 giugno 2021, l’Inps ha reso noto che è attivo il servizio per la presentazione della domanda di indennità Covid-19, prevista dal decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), a favore di alcune categorie di lavoratori, anche autonomi, le cui attività siano state danneggiate dall’emergenza economica e sociale conseguente alla pandemia da Covid-19.

Le categorie di lavoratori interessati sono le seguenti:

  • stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • intermittenti;
  • autonomi occasionali;
  • incaricati di vendita a domicilio;
  • subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • operai agricoli a tempo determinato;
  • pescatori autonomi.

La misura di sostegno prevede l’erogazione di una indennità pari a 1.600 euro, 800 euro per i lavoratori agricoli o 950 euro per i pescatori.

L’Inps ha ricordato che i lavoratori già beneficiari dell’indennità prevista dal decreto “Sostegni” (D.L. n. 41/2021) stanno già ricevendo il pagamento senza dover presentare una nuova domanda, mentre i lavoratori che non hanno beneficiato della predetta indennità possono presentare la domanda per il riconoscimento della nuova prestazione entro il 30 settembre 2021.

 

 

SOCIETÀ, ENTI NO PROFIT

Pubblicazione aiuti di Stato: sanzioni applicabili solo dal 1° gennaio 2022

D.L. 22 aprile 2021 n. 52, art. 11-sexiesdecies, convertito, con modificazioni, in legge 17 giugno 2021, n. 87

Con la conversione in legge del D.L. n. 52/2021 (cd. “Decreto Riaperture”) è stato inserito l’art. 11-sexiesdecies che prevede che per l’anno 2021 il termine, di cui all’art. 1, comma 125-ter, primo periodo, legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia di obblighi di pubblicazione degli aiuti di Stato, è prorogato in via definitiva al 1° gennaio 2022.

Quindi, limitatamente all’anno 2021, non saranno applicate le sanzioni previste dal comma 125-ter, consistenti nell’applicazione della sanzione dell’1%, con un minimo di 2.000 euro, e in alcuni casi nella revoca dell’aiuto.

 

 

IVA

IVA indetraibile agevolabile con il credito d’imposta investimento 4.0

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 23 giugno 2021, n. 428

Con la Risposta ad interpello n. 428 del 23 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’IVA indetraibile, per pro-rata pari a zero, assolta sui costi agevolabili, rientra tra i costi rilevanti ai fini della determinazione della base di commisurazione del credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali nuovi.

 

 

AUTOTRASPORTO, AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Bonus gasolio II trimestre 2021

Agenzia delle Dogane, Nota 28 giugno 2021, n. 218324/RU

Sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli è disponibile il software utilizzabile dagli esercenti attività di autotrasporto per poter usufruire delle agevolazioni sul gasolio per uso autotrazione, da determinarsi sui quantitativi di prodotto consumati nel secondo trimestre 2021.

La dichiarazione dev’essere presentata con periodicità trimestrale, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.

Quindi, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno dell’anno in corso, la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/1995 può essere presentata dal 1° luglio al 2 agosto 2021.

Hanno diritto all’agevolazione:

  1. gli esercenti dell’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
  2. gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422;
  3. gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone;
  4. le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1073/2009;
  5. le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285;
  6. le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Bonus acqua potabile: approvato il modello di comunicazione

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 16 giugno 2021, n. 153000

La Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) ha previsto un credito d’imposta per chi acquista sistemi utili a migliorare la qualità dell’acqua da bere in casa o in azienda e ridurre, conseguentemente, il consumo di contenitori di plastica.

Si tratta di un bonus del 50% per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 sull’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

I criteri e le modalità di fruizione del “Bonus acqua potabile” sono definiti nel Provvedimento dell’Agenzia Entrate n. 153000 del 16 giugno 2021, che approva anche il modello di comunicazione che i contribuenti devono trasmettere all’Agenzia dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui hanno sostenuto la spesa.

Possono godere del beneficio le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il credito d’imposta è pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 1.000 euro di spesa per ciascun immobile per le persone fisiche e di 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

TRIBUTI LOCALI

Scadenze IMU e ravvedimento operoso

Il 16 giugno 2021 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU. È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso.

In particolare, per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU, il D.Lgs. n. 158/2015 prevede all’art. 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

In caso di omesso o insufficiente versamento dell’IMU si applica l’art. 13 del D.Lgs. 471/97 che prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In ogni caso, anche per l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso:

  • entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,40% per 14 giorni;
  • decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,5%;
  • decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,67%;
  • decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di Dichiarazione entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%).

 

Quindi per la scadenza dell’acconto (16 giugno) è possibile usufruire del Ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell’anno successivo mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell’anno successivo. Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza.

Dopo il termine previsto dal Ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune.

 

ATTENZIONE: il cosiddetto “ravvedimento lunghissimo”, che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali.

 

Dal 1° gennaio 2021 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari allo 0,01% annuo.

 

In riferimento alla Dichiarazione IMU, è sanzionata:

  • la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);
  • la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;
  • la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.

 

L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00 (art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992).

La presentazione di una Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:

  • con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992) se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;
  • con una sanzione fissa, compresa tra euro 51,00 ed euro 258,00 (art. 14, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.

Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.

 

ATTENZIONE: si ricorda che il Dipartimento delle Finanze ha dichiarato che i soggetti che nel 2020 hanno fruito dell’esenzione del versamento della prima e/o seconda rata IMU 2020, quale conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2021.

 

 

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Contributi a fondo perduto “Sostegni-bis”: erogazione automatica e su istanza

Sarebbero dovuti partire il 16 giugno 2021 i primi bonifici del contributo a fondo perduto automatico previsto dal decreto “Sostegni-bis” (art. 1 del D.L. n. 73/2021), ma i pagamenti sono stati bloccati e hanno subito ritardi.

Il MEF e l’Agenzia delle Entrate, con un Comunicato stampa congiunto del 22 giugno 2021, hanno quindi reso noto che, a partire da questa data, sono state impartite le disposizioni di pagamento a favore degli operatori economici, colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, già beneficiari del contributo previsto dal primo decreto “Sostegni” (D.L. n. 41/2021). Senza bisogno di nuove istanze, verranno accreditati direttamente sui conti correnti dei soggetti che avevano richiesto e ricevuto l’aiuto previsto dal primo decreto “Sostegni”.

Il nuovo contributo viene corrisposto dall’Agenzia Entrate con la stessa modalità che il beneficiario aveva scelto per il precedente. Pertanto, se per il contributo a fondo perduto del primo decreto “Sostegni” si era optato per l’erogazione tramite bonifico postale o bancario, il contributo automatico del decreto “Sostegni-bis” viene accreditato sullo stesso conto corrente bancario o postale.

Se, invece, per il precedente contributo si era scelto l’utilizzo in compensazione, anche il nuovo contributo automatico del decreto Sostegni bis è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, che sarà utilizzabile in compensazione nel modello F24 con l’indicazione del codice tributo 6941, istituito con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 12 aprile 2021.

Il nuovo contributo automatico spetta esclusivamente ai soggetti con partita Iva attiva al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis”, purché il precedente contributo non sia stato indebitamente percepito né restituito.

 

Si ricorda che, oltre all’erogazione automatica del contributo, sarà possibile presentare una nuova istanza per i titolari di partita Iva residenti in Italia che nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del provvedimento non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro, e abbiano subìto una perdita del fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

La misura del contributo è differente: si applicano infatti percentuali diverse in relazione al fatto che il contribuente abbia o meno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021.

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021 l’ammontare del nuovo contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150mila euro.

 

Per i soggetti che NON hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021 l’ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

  • 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

 

È stata pertanto inserita una norma di raccordo tra i due contributi che prevede che i soggetti che, a seguito dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021, abbiano già beneficiato del contributo, possano ottenere l’eventuale maggior valore del contributo calcolato sulla base dei nuovi criteri in esame e da quest’ultimo siano scomputate le somme già riconosciute dall’Agenzia Entrate.

 

ATTENZIONE: Per la presentazione dell’istanza è necessaria l’emanazione di uno specifico provvedimento da parte dell’Agenzia Entrate che al momento non è ancora stato pubblicato.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Martedì 20 luglio 2021 IRPEF e addizionali Versamento dell’imposta a saldo 2020 e del primo acconto 2021 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2021 PERSONE FISICHE (interessate dagli ISA) e REDDITI 2021 SOCIETÀ DI PERSONE Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2021

 

Società di persone e soggetti equiparati, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2021.

Mod. F 24
Martedì 20 luglio 2021 IRES Versamento dell’imposta a saldo 2020 e del primo acconto 2021 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2021 SOGGETTI IRES (interessate dagli ISA). Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari. Mod. F 24
Martedì 20 luglio 2021 Diritto camerale Versamento diritto annuale 2021 Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro imprese. Mod. F24

 

 

Approfondisci

Newsletter GIUGNO 2021:

IN BREVE
  • Decreto “Sostegni-bis”: varati i nuovi contributi a fondo perduto e aiuti
  • Esenzione prima rata IMU 2021 per le partite IVA danneggiate dal Covid
  • Superbonus: nuove procedure con il decreto “Semplificazioni”
  • Diritto annuale camerale 2021: entro il 30 giugno il versamento
  • Terzo settore: più tempo per gli adeguamenti statutari con modalità semplificata
  • 730/2021: criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza ai fini dei controlli preventivi
  • Contributo a fondo perduto per le start-up
  • Contributi a fondo perduto decreto “Sostegni”: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate
  • Modifiche agli ISA applicabili al periodo d’imposta 2020
  • Aiuti e contributi pubblici: obbligo di pubblicazione sul sito internet aziendale
  • Registri e libri contabili tenuti in modalità elettronica: come si assolve l’imposta di bollo
  • Anche l’Iva rientra nel calcolo delle spese da portare in detrazione per il Superbonus
  • Smart working: il rimborso del “traffico dati” è imponibile in capo al dipendente
  • Covid-19: il calendario delle riaperture
APPROFONDIMENTI
  • Decreto “Sostegni-bis”: nuovi contributi a fondo perduto e altre agevolazioni
  • L’importo del Diritto camerale annuale 2021

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

 AGEVOLAZIONI

Decreto “Sostegni-bis”: varati i nuovi contributi a fondo perduto e aiuti

(D.L. 25 maggio 2021, n. 73)

È entrato in vigore il 26 maggio 2021 il Decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73), contenente ulteriori misure di aiuto per imprese, lavoratori autonomi e privati particolarmente colpiti dalla crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19. Il decreto prevede, in particolare:

  • nuovi contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita Iva che hanno subìto perdite di fatturato a causa della crisi economica, che verranno erogati in via automatica o su istanza;
  • un nuovo credito d’imposta per le locazioni di immobili ad uso non abitativo;
  • l’ulteriore proroga delle cartelle fiscali e dei relativi versamenti;
  • il rinvio al 1° gennaio 2022 della “Plastic tax”;
  • nuove regole per il recupero dell’IVA nelle procedure concorsuali;
  • l’aumento dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili nel modello F24;
  • la riduzione degli oneri delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici;
  • agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età.

Vedi l’Approfondimento

 

 

TRIBUTI LOCALI

Esenzione prima rata IMU 2021 per le partite IVA danneggiate dal Covid

D.L. 22 marzo 2021 n. 41, art. 6-sexies, convertito con modificazioni in legge 21 maggio 2021, n. 69

Per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata IMU, in scadenza il 16 giugno 2021, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi che abbiano i requisiti dettati dall’art. 1 del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto (perdita del 30% del fatturato 2020).

La disposizione è stata introdotta con la conversione in legge del decreto “Sostegni” (art. 6-sexies).

Il proprietario dell’immobile deve essere anche il gestore dell’attività e l’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

 

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Superbonus: nuove procedure con il decreto “Semplificazioni”

D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 33

Tra le novità introdotte con il decreto “Semplificazioni” (D.L. 31 maggio 2021, n. 77), entrato in vigore il 1° giugno 2021 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, vi sono anche alcune misure finalizzate a favorire l’efficientamento energetico degli edifici che modificano le procedure per l’accesso al Superbonus del 110%, di cui all’art. 119, del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

Con le nuove disposizioni viene sostanzialmente stabilito che:

  • la detrazione si applica anche per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, che vengono realizzati congiuntamente a quelli antisismici estendendo, così, anche a questo tipo di interventi, le agevolazioni già previste in materia di efficientamento energetico;
  • per gli interventi di efficientamento energetico e antisismico, con esclusione di quelli che comportano demolizione e ricostruzione, è sufficiente la Comunicazione d’inizio lavori asseverata (CILA), senza che sia necessaria l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile;
  • per gli immobili di ONLUS, ODV e APS, in possesso di determinati requisiti, è previsto un meccanismo di calcolo per cui il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione può aumentare.

 

 

SOCIETÀ

Diritto annuale camerale 2021: entro il 30 giugno il versamento

Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria. A decorrere dall’anno 2017 l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50%.

Le misure del diritto annuale camerale dovuto per il 2021 sono state determinate dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 286980 del 22 dicembre 2020.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2021, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2021.

È inoltre disponibile sul sito internet dedicato di UnionCamere la possibilità di:

  • consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
  • calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
  • effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

Vedi l’Approfondimento

 

 

ENTI NO PROFIT

Terzo settore: più tempo per gli adeguamenti statutari con modalità semplificata

D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 66

Con il decreto “Semplificazioni”, art. 66 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, è stata disposta la proroga di un anno, fino al 31 maggio 2022, del termine per l’adeguamento degli statuti di Onlus, Odv e Aps alla riforma del Terzo settore con modalità semplificata, di cui all’art. 101, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Gli enti potranno avvalersi delle maggioranze semplificate dell’assemblea per approvare le modifiche statutarie obbligatorie “di mero adeguamento” alle disposizioni del Codice del terzo settore.

 

 

DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO

730/2021: criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza ai fini dei controlli preventivi

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 24 maggio 2021, n. 125708

L’art. 5, comma 3-bis, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, introdotto dall’art. 1, comma 949, della legge di Stabilità per il 2016, prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri fissati, ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia Entrate può effettuare controlli preventivi entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, o dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, o dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

I controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati.

Con il Provvedimento n. 125708 del 24 maggio 2021 l’Agenzia Entrate ha approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2021 con esito a rimborso.

L’Agenzia chiarisce che, tali criteri, sono individuati:

  • nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
  • in presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;
  • in presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

 

 

AGEVOLAZIONI, IMPRESE

Contributo a fondo perduto per le start-up

D.L. 22 marzo 2021 n. 41, art. 1-ter, convertito con modificazioni in legge 21 maggio 2021, n. 69

Con la conversione in legge del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) è stato inserito l’art. 1-ter, che riconosce un contributo a fondo perduto nella misura massima di 1.000 euro ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese, sia iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del decreto “Sostegni” in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Il contributo spetta purché siano rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni previsti dal suddetto art. 1 (per esempio il tetto di fatturato).

 

 

AGEVOLAZIONI, IMPRESE

Contributi a fondo perduto decreto “Sostegni”: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate

Agenzia delle Entrate, Circolare 14 maggio 2021, n. 5/E

Con la circolare n. 5/E, pubblicata il 14 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato alcuni aspetti relativi all’accesso ai contributi a fondo perduto previsti dal decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) e risposto ai quesiti formulati in merito dagli operatori.

In particolare è stato chiarito che i contributi a fondo perduto erogati lo scorso anno, come per esempio quelli previsti dai decreti “Ristori”, non concorrono alla determinazione della soglia dei ricavi prevista dal decreto “Sostegni” per l’accesso ai nuovi contributi. Inoltre, non devono essere considerati ai fini del calcolo della riduzione del fatturato medio, né devono essere inclusi tra i ricavi previsti dalle soglie dimensionali per la determinazione delle percentuali.

Escluse dai parametri di calcolo per l’accesso anche le altre agevolazioni introdotte per il contrasto della pandemia da Covid-19, come il bonus affitti o i crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, ma anche l’indennità di maternità. Sono, invece, rilevanti ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020 i rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, ecc.) addebitati in fattura al committente, fattispecie diverse dalle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente documentate.

I lavoratori autonomi in regime forfetario, che possiedono i requisiti per fruire dei contributi a fondo perduto del decreto “Sostegni”, non devono considerare tale contributo, né quelli precedenti, ai fini della determinazione della soglia di compensi percepiti (pari a 65mila euro) rilevanti per la permanenza all’interno del regime. Lo stesso discorso vale anche per la verifica dei limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata.

Nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche, nel calcolo del contributo vanno considerati esclusivamente i ricavi rilevanti ai fini Ires. Sono, pertanto, esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell’esercizio di attività commerciali.

Come precisato con la circolare n. 15/E del 2020, ai fini del calcolo del contributo spettante ai distributori di carburante, è necessario fare riferimento alla nozione di ricavi come determinata dall’art. 18, comma 10, del D.P.R. n. 600/1973. Le soglie dimensionali che consentono il corretto calcolo dei contributi a fondo perduto, devono essere determinate, considerando i ricavi conseguiti al netto del prezzo corrisposto al fornitore.

 

 

DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO

Modifiche agli ISA applicabili al periodo d’imposta 2020

D.M. 30 aprile 2021

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 30 aprile 2021 con cui sono state approvate ulteriori modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), applicabili al periodo d’imposta 2020.

Le risultanze dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, aggiornati con le modifiche approvate con il presente decreto, rilevano ai fini dell’accesso al regime premiale e delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale.

In particolare, nel decreto sono indicate:

  • la metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli ISA, ed i relativi interventi correttivi in relazione al solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria da Covid-19, individuati sulla base della nota tecnica e metodologica;
  • gli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale, necessari per tener conto di situazioni di differente vantaggio, ovvero svantaggio, competitivo, in relazione alla collocazione territoriale;
  • le misure di ciclo settoriale, necessarie per tener conto degli effetti dell’andamento congiunturale;
  • le modifiche alle note tecniche e metodologiche degli indici approvati con i D.M. 24 dicembre 2019 e D.M. 2 febbraio 2021;
  • le modifiche delle territorialità.

Il decreto ha infine stabilito che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli ISA non si applicano nei confronti di chi esercita, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nell’allegato 12 del decreto. I contribuenti esclusi dall’applicazione degli indici devono comunque comunicare i dati economici, contabili e strutturali.

 

 

SOCIETÀ , ADEMPIMENTI

Aiuti e contributi pubblici: obbligo di pubblicazione sul sito internet aziendale

La legge n. 124/2017 richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente, se di importo complessivo superiore a 10.000 euro. I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.

Sono obbligati alla pubblicazione i soggetti iscritti al Registro delle imprese:

  • società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
  • società di persone (Snc, Sas);
  • ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
  • società cooperative (incluse le cooperative sociali).

Sono invece esclusi i liberi professionisti.

I gruppi di imprese devono provvedere a pubblicare gli aiuti e i contributi pubblici erogati:

  • al gruppo;
  • alle singole imprese facenti parte del gruppo.

Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.

I contributi devono essere quantificati sulla base del criterio di cassa.

Pertanto, devono essere pubblicizzati gli aiuti ricevuti nel corso dell’anno precedente. Qualora l’aiuto sia stato solamente concesso ma non erogato, non va pubblicato.

Nel caso di utilizzo di un bene pubblico a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato, va quantificato il vantaggio ottenuto nel corso dell’anno precedente.

Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite le seguenti informazioni:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
  • somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  • data di incasso;
  • causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’art. 52 legge n. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.

La norma prevede, a partire dal 1° gennaio 2020, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

  • la sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”;
  • la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà inoltre la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

 

 

IMPOSTA DI BOLLO

Registri e libri contabili tenuti in modalità elettronica: come si assolve l’imposta di bollo

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 17 maggio 2021 n. 346

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’interpello n. 346 del 17 maggio 2021, ha confermato che l’imposta di bollo relativa ai registri contabili elettronici deve essere corrisposta esclusivamente con modalità telematica mediante modello F24, con il codice tributo “2501”.

La medesima imposta invece deve essere assolta con il contrassegno o con la delega modello F23 nel caso di registri e libri tenuti con sistemi meccanografici, stampati su carta entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

In particolare l’Agenzia ricorda che:

  • per quanto riguarda la tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici, il comma 4-quater dell’art. 7 del DL n. 357/1994, (modificato dall’art. 12-octies del decreto “Crescita” n. 34/2019), permette di derogare all’obbligo di stampa o di archiviazione sostitutiva degli stessi, disponendo che “la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza”;
  • con riferimento all’imposta di bollo, l’obbligo di assolvere l’imposta relativamente alle scritture contabili, è disciplinato dall’art. 16, lettera a) della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Tale norma stabilisce che scontano l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00, per ogni 100 pagine o frazione di cento pagine:

  • i repertori;
  • libri di cui all’art. 2214, primo comma, del Codice civile;
  • ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli artt. 2215 e 2216 del Codice civile.

Pertanto in linea generale l’imposta di bollo è dovuta per la tenuta del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture contabili di cui all’art. 2214 del Codice civile.

Ciò premesso, per quanto riguarda le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo occorre distinguere se i registri contabili e i libri sociali:

  1. siano tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo;
  2. siano tenuti in modalità informatica.

Nel primo caso (libri contabili tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo), l’imposta di bollo:

  • è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di 16 euro, oppure 32 euro qualora non sia dovuta la tassa annuale di vidimazione;
  • deve essere assolta prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina o su un nuovo blocco di pagine;
  • deve essere versata mediante contrassegno telematico o tramite modello F23 utilizzando il codice tributo “458T”.

Nel secondo caso (libri tenuti in modalità informatica) l’imposta di bollo deve essere:

  • è dovuta ogni 2.500 registrazioni, o frazioni di esse, per i registri utilizzati durante l’anno (intendendosi per “registrazione” ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio);
  • deve essere versata con modello F24 con codice tributo “2501” in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

 

 

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI

Anche l’Iva rientra nel calcolo delle spese da portare in detrazione per il Superbonus

D.L. 22 marzo 2021 n. 41, art. 6-bis, convertito con modificazioni in legge 21 maggio 2021, n. 69

Con la conversione in legge del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) è stato inserito l’art. 6-bis (Calcolo dell’IVA ai fini degli incentivi per l’efficienza energetica), che interviene sulla disposizione contenuta nel decreto “Rilancio” relativa al “Superbonus” (art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34) stabilendo che l’Iva non detraibile, anche parzialmente, dovuta sulle spese rilevanti ai fini dell’incentivo, rientra anch’essa nei costi che concorrono al calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.

 

 

IRPEF, REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE

Smart working: il rimborso del “traffico dati” è imponibile in capo al dipendente

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 24 maggio 2021, n. 371

Con la Risposta ad interpello n. 371 del 24 maggio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti richiesti da una società tra professionisti che vuole avviare un programma sperimentale di lavoro agile (smart working), rimborsando a ciascun lavoratore il costo della connessione internet con dispositivo mobile (chiavetta internet) o dell’abbonamento al servizio dati domestico, per consentire lo svolgimento della prestazione di lavoro da remoto.

In particolare l’Agenzia ha confermato che il costo relativo al traffico dati che una società intende rimborsare ai propri dipendenti, non essendo supportato da elementi oggettivi e documentati, non può essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente e rileva fiscalmente nei confronti dei dipendenti, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Tuir, mentre è deducibile per la società, ai fini Ires, ai sensi dell’art. 95, comma 1, del Tuir in quanto assimilabile alle “Spese per prestazioni di lavoro”.

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

Covid-19: il calendario delle riaperture

D.L. 18 maggio 2021, n. 65

Con il D.L. n. 65 del 18 maggio 2021 il Governo ha approvato nuove regole per il contenimento del virus Covid-19 e stabilito un calendario per la riapertura delle attività economiche e sociali.

In considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, il testo modifica i parametri di ingresso nelle “zone colorate”, secondo criteri proposti dal Ministero della Salute, in modo che assumano principale rilievo l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.

Inoltre, nelle “zone gialle” si prevedono rilevanti, ancorché graduali, modifiche alle misure restrittive. Di seguito le principali:

  • dall’entrata in vigore del decreto (18 maggio 2021), il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, precedentemente previsto dalle ore 22.00 alle 5.00, viene ridotto di un’ora, rimanendo quindi valido dalle 23.00 alle 5.00. A partire dal 7 giugno 2021, sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00. Dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito. Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti sopra indicati;
  • dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti;
  • dal 22 maggio, tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali possono restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi;
  • anticipata al 24 maggio, rispetto al 1° giugno, la riapertura delle palestre;
  • dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli;
  • dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale);
  • dal 22 maggio possono riaprire gli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore;
  • dal 1° luglio sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò potranno riaprire al pubblico;
  • parchi tematici e di divertimento potranno riaprire al pubblico dal 15 giugno, anziché dal 1° luglio;
  • tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi saranno di nuovo possibili dal 1° luglio;
  • dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde”. Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso;
  • dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

AGEVOLAZIONI

Decreto “Sostegni-bis”: nuovi contributi a fondo perduto e altre agevolazioni

È entrato in vigore il 26 maggio 2021 il Decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73), contenente ulteriori misure di aiuto per imprese, lavoratori autonomi e privati particolarmente colpiti dalla crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19. Il decreto prevede, in particolare:

 

Contributi a fondo perduto

È introdotto un contributo a fondo perduto, a favore di tutti i soggetti che hanno la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto (26 maggio 2021) e che hanno i requisiti per presentare istanza e ottenere il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), a condizione che non abbiano indebitamente percepito o restituito tale contributo.

I soggetti beneficiari del precedente contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del decreto “Sostegni” hanno diritto ad ottenere, in via automatica, il 100% del contributo già ricevuto a seguito dell’applicazione di quanto disposto dal predetto decreto “Sostegni”.

In alternativa è previsto un contributo a fondo perduto, con l’applicazione di percentuali diversi a seconda che i soggetti richiedenti abbiano già beneficiato o meno del contributo a fondo perduto concesso con il decreto “Sostegni”, a favore dei titolari di partita Iva residenti in Italia che nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del provvedimento non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro, e abbiano subìto una perdita del fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

L’istanza dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato) entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Infine, in via residuale e non alternativa è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

L’ammontare del contributo sarà determinato applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate ai sensi del Decreto “Rilancio” (art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34), Decreto “Agosto” (artt. 59 e 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104), Decreto “Ristori” (artt. 1, 1-bis e 1-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137), Decreto “Natale” (art. 2 del D.L. 18 dicembre 2020, n. 172), Decreto “Sostegni” (art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41), Decreto “Sostegni-bis) (art. 1, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13).

L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150 mila euro.

L’istanza dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato) entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

L’istanza potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

 

Credito imposta locazioni

Il decreto Sostegni-bis prevede anche un nuovo credito imposta locazioni.

Un primo intervento riguarda esclusivamente le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a favore delle quali il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, già previsto ai sensi dell’art. 28 del D.L. “Rilancio” n. 34/2020 fino ad aprile 2021, viene ulteriormente esteso al 31 luglio 2021.

È stata poi introdotta una nuova tipologia di credito imposta locazioni, rivolta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Viene riconosciuto il credito d’imposta locazioni per il periodo da gennaio 2021 a maggio 2021 ai soggetti locatari esercenti attività economica, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei predetti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

 

Proroga delle cartelle fiscali

È stata prorogata fino al 30 giugno 2021 la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (entro il 31 luglio 2021).

 

Plastic Tax

È rinviata al 1° gennaio 2022 l’entrata in vigore della cosiddetta “Plastic Tax” introdotta dall’art. 1, comma 652, della legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160).

 

Recupero dell’IVA nelle procedure concorsuali

Con la modifica dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 è stato disposto che, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, è possibile effettuare le variazioni in diminuzione fin dall’apertura della procedura, senza dover attendere la conclusione della stessa. Le nuove regole si applicano nel caso in cui il cessionario o committente è stato assoggettato alla procedura concorsuale successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

 

Crediti compensabili

Per l’anno 2021, il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili (ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997) ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, previsto dall’art. 34, comma 1, primo periodo, della legge n. 388/2000 è stato elevato a 2 milioni di euro.

 

Riduzione delle bollette elettriche

È stata prorogata al 31 luglio 2021 la riduzione degli oneri delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici prevista dall’art. 6, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41.

 

Agevolazioni per l’acquisto della prima casa per gli under 36

Sono previste agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età e con Isee non superiore a 40.000 euro annui: esenzione dalle imposte di registro e ipocatastali; un credito d’imposta in misura pari all’IVA pagata in relazione all’acquisto; esenzione dall’imposta sostitutiva dello 0,25%, ordinariamente dovuta sui finanziamenti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa. Tali misure si applicano agli atti stipulati dalla data di entrata in vigore della norma, 26 maggio 2021, e fino al 30 giugno 2022.

 

 

SOCIETÀ

L’importo del Diritto annuale camerale 2021

Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria. A decorrere dall’anno 2017 l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50%.

Le misure del diritto annuale camerale dovuto per il 2021 sono state determinate dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 286980 del 22 dicembre 2020.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2021, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2021.

È inoltre disponibile sul sito internet dedicato di UnionCamere la possibilità di:

  • consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
  • calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
  • effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

 

Soggetti obbligati

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:

  • le imprese individuali
  • le società semplici
  • le società commerciali
  • le cooperative e le società di mutuo soccorso
  • i consorzi e le società consortili
  • gli enti pubblici economici
  • le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali
  • i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo)
  • società tra avvocati ex D.Lgs. n. 96/2001

iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.

A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l’iscrizione nel corso dell’anno.

 

Misure del diritto camerale 2021

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1º gennaio 2021, già ridotte del 50%, sono le seguenti:

 

Sede Unità
Imprese che pagano in misura fissa
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) € 44,00 € 8,80
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria € 100,00 € 20,00
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa
Società semplici non agricole € 100,00 € 20,00
Società semplici agricole € 50,00 € 10,00
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 € 100,00 € 20,00
Soggetti iscritti al REA € 15,00
Imprese con sede principale all’estero
Per ciascuna unità locale/sede secondaria € 55,00

 

Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1º gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:

 

SCAGLIONI DI FATTURATO ALIQUOTE
da euro a euro  
0,00 100.000,00 200,00 (importo fisso)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00   0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00)

 

Unità 20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00

 

Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale.

Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari a € 100,00.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Mercoledì 16 giugno 2021 IMU – Versamento Versamento della prima rata (o unica soluzione) dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2021. Possessore (es: proprietari e titolari di diritti reali) di immobili (comprese aree fabbricabili e terreni agricoli), ad esclusione dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali. Modello F 24 ovvero

Bollettino di c/c postale

Mercoledì 30 giugno 2021 IMU – Presentazione dichiarazione Presentazione della dichiarazione IMU da parte dei soggetti che siano entrati in possesso o detenzione di nuovi immobili o i cui immobili abbiano avuto variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su beni immobili. Consegna diretta al Comune in cui è ubicato l’immobile;

A mezzo posta, con raccomandata A/R, in busta chiusa indirizzata all’Ufficio tributi del Comune competente;

Invio telematico con posta certificata (PEC).

Mercoledì 30 giugno 2021 IMU – Presentazione dichiarazione Enti non commerciali Presentazione della dichiarazione Imu per gli enti non commerciali relativamente alle variazioni intervenute nel 2020. Enti non commerciali Telematica
Mercoledì 30 giugno 2021 IRPEF e addizionali Versamento dell’imposta a saldo 2020 e del primo acconto 2021 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2021 PF/SP e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d’imposta) Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2021

SOGGETTI OBBLIGATI

Società di persone e soggetti equiparati, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2021.

Mod. F 24
Mercoledì 30 giugno 2021 IRES Versamento dell’imposta a saldo 2020 e del primo acconto 2021 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2020 SOGGETTI IRES). Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari. Mod. F 24
Mercoledì 30 giugno 2021 Diritto camerale Versamento diritto annuale 2021 Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro imprese. Mod. F24

 

 

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