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Newsletter MAGGIO 2024:

Newsletter MAGGIO 2024:

IN BREVE
  • Dichiarazione IVA 2024: ravvedimento e sanzioni
  • Dal 30 aprile consultazione della dichiarazione precompilata
  • Accesso al regime premiale ISA 2024: individuati i livelli di affidabilità fiscale
  • Incentivi fino a 10.000 euro per le imprese che abbandonano la plastica monouso
  • Esenzione IMU estesa agli immobili occupati se è stata presentata tempestiva denuncia penale
  • Benefit ai dipendenti imponibili anche se promuovono l’immagine aziendale
  • Locazioni brevi con cedolare secca: chiarimenti sulle aliquote di tassazione
  • Depositari di scritture contabili: approvato il modello di cessazione incarico
  • L’acquisto della casa: la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate
  • Call center Agenzia delle Entrate: nuovi numeri per chi chiama da cellulare o dall’estero
  • Spese per cure termali detraibili, ma serve la prescrizione del medico
APPROFONDIMENTI
  • La dichiarazione dei redditi precompilata
  • Il regime premiale ISA 2024
PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

DICHIARAZIONI

Dichiarazione IVA 2024: ravvedimento e sanzioni

È scaduto al 30 aprile il termine per l’invio della dichiarazione IVA 2024 riferita al periodo d’imposta 2023.

È comunque possibile inviare la dichiarazione IVA, ormai considerata tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza e quindi entro il 29 luglio 2024 versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.

La sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita da 250 euro a 2.000 euro, ridotta se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso.

La violazione può essere sanata con ravvedimento operoso e quindi versando una sanzione di importo ridotto a 25 euro (1/10 della sanzione ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.

Occorre inoltre versare anche le sanzioni per omesso versamento dell’imposta, se dovuta, pari al 15% dell’imposta, ridotte anch’esse per effetto del ravvedimento operoso.

Per gli invii delle dichiarazioni IVA oltre 90 giorni dalla scadenza del 30 aprile la dichiarazione IVA è considerata omessa ma ritenuta valida per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale la sanzione dovuta va dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta.

Se la presentazione della dichiarazione IVA oltre 90 giorni non prevede versamento delle imposte, la sanzione minima applicata non può essere inferiore a 250 euro, fino ad un massimo di 2.000 euro.

Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è pari al 60-120% dell’imposta non versata.

Se la presentazione della dichiarazione IVA omessa, che prevede però il versamento di imposte, avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è pari al 120-240% dell’imposta non versata.

 

 

DICHIARAZIONI

Dal 30 aprile consultazione della dichiarazione precompilata

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 29 aprile 2024, n. 210954

Dal 30 aprile 2024 sono visualizzabili online, nell’apposita area riservata, i modelli dichiarativi già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o inviati dagli enti esterni, come, ad esempio, datori di lavoro, farmacie e banche.

Le novità della dichiarazione dei redditi precompilata 2024 relativa al periodo d’imposta 2023 sono il debutto del 730 semplificato per lavoratori dipendenti e pensionati, un’interfaccia più intuitiva e parole semplici con cui si potrà procedere alla compilazione senza la necessità per l’utente di conoscere quadri, righi e codici.

Vedi l’Approfondimento

 

 

ACCERTAMENTO

Accesso al regime premiale ISA 2024: individuati i livelli di affidabilità fiscale

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 aprile 2024, n. 205127

Con Provvedimento datato 22 aprile 2024, n. 205127, l’Agenzia delle Entrate ha individuato i livelli di affidabilità fiscale, relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, che permetteranno ai contribuenti di accedere ai benefici premiali previsti dall’art. 9-bis, comma 11, D.L. n. 50/2017, modificato dall’art. 14 del D.Lgs. n. 1/2024, decreto “Adempimenti”.

Nessun aggiornamento in merito ai casi di esclusione, ma vi sono novità sui regimi premiali.

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI

Incentivi fino a 10.000 euro per le imprese che abbandonano la plastica monouso

D.M. 4 marzo 2024

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2024 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica che definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo riconosciuto alle imprese per l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso.

Il contributo:

  • è riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato, parte A e parte B, del D.L. n. 196/2021, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002;
  • è pari al 20% delle spese effettivamente sostenute e documentate nel corso delle annualità 2022, 2023 e 2024 (e comunque dopo la data di entrata in vigore del D.L. n. 196/2021), fino all’importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nei limiti delle risorse disponibili.

Nell’ipotesi in cui le agevolazioni complessivamente richieste eccedano i limiti, l’importo del credito d’imposta concedibile a ciascun beneficiario viene proporzionalmente ridotto, rispetto alla spesa sostenuta, al fine di garantire il limite della spesa autorizzata.

 

 

TRIBUTI LOCALI

Esenzione IMU estesa agli immobili occupati se è stata presentata tempestiva denuncia penale

Corte Costituzionale, Sentenza 18 aprile 2024, n. 60

Con sentenza n. 60, depositata il 18 aprile 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), nella parte in cui non prevede l’esenzione dall’IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata l’azione giudiziaria penale.

 

 

IRPEF

Benefit ai dipendenti imponibili anche se promuovono l’immagine aziendale

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 11 aprile 2024, n. 89

Con Risposta a istanza di interpello n. 89 dell’11 aprile 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i beni offerti in omaggio dal datore di lavoro ai dipendenti con l’intento di promuovere l’immagine aziendale, per quanto “utili” alla strategia aziendale, soddisfano, in concreto, un’esigenza propria del singolo lavoratore e rappresentano, comunque, un arricchimento del lavoratore se non sono previsti obblighi contrattuali specifici per il loro uso. Pertanto, gli stessi non possono considerarsi erogati nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.

Conseguentemente, se il loro valore supera il limite previsto dal TUIR, pari a 258,23 euro, concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF.

 

 

IMPOSTE DIRETTE

Locazioni brevi con cedolare secca: chiarimenti sulle aliquote di tassazione

Come noto, dal 1° gennaio 2024 chi affitta degli immobili con contratti di locazione breve e sceglie, in alternativa al regime ordinario, il regime della cedolare secca, deve calcolare l’imposta sostitutiva da versare applicando la nuova aliquota di tassazione del 26%, come stabilita dall’art. 1, comma 63, della Legge n. 213/2023, che ha modificato l’art. 4 del D.L. n. 50/2017. È prevista, tuttavia, una riduzione al 21% per i redditi che derivano dalle locazioni brevi relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Dunque:

  • nel caso in cui si affittasse nel corso del 2024, anche più volte, la stessa unità immobiliare, l’aliquota di tassazione è del 21%;
  • nel caso, invece, si affittassero due immobili diversi, sul reddito derivante dalla locazione breve di uno dei due (a scelta del locatore) si applicherebbe l’aliquota del 21%, mentre sull’altro quella del 26%.

 

 

PROFESSIONISTI

Depositari di scritture contabili: approvato il modello di cessazione incarico

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 17 aprile 2024, n. 198619

Con un Provvedimento del 17 aprile l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni, da utilizzare per la comunicazione di cessazione dell’incarico di depositario di libri, registri, scritture e documenti, prevista dall’art. 35, comma 3-bis, del D.P.R. n. 633/1972.

Tale norma prevede la possibilità per il depositario cessato, in caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti contabili, conseguente alla cessazione dell’incarico di conservazione degli stessi, di comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessazione dell’incarico, qualora non vi abbia provveduto il contribuente nei termini normativamente previsti.

La comunicazione, che il depositario può trasmettere solo a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal comma 3 del citato art. 35, deve essere preceduta dall’avviso al cliente depositante dell’intenzione di effettuare la comunicazione stessa all’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione deve essere inviata dal depositario esclusivamente tramite una procedura web, la cui data di attivazione sarà comunicata dall’Agenzia delle Entrate tramite apposito avviso.

 

 

IMMOBILI

L’acquisto della casa: la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Guida per l’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali

L’acquisto di un’abitazione rappresenta, ancora oggi, una delle principali forme di investimento.

Nella pubblicazione della Guida per l’acquisto della casa, aggiornata a marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate fornisce un quadro riassuntivo delle principali regole da seguire quando si compra una casa, in modo da poter “sfruttare” tutti i benefici previsti dalla legge (imposte ridotte, limitazione del potere di accertamento di valore, ecc.).

La “Guida per l’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali” è rivolta agli acquirenti persone fisiche (che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) e si riferisce sia alle compravendite tra “privati” sia a quelle tra imprese e privati.

Nel documento viene innanzitutto descritto il trattamento tributario riservato all’acquisto di un’abitazione in generale, poi quello applicabile in presenza dei benefici “prima casa”, con particolare attenzione al sistema del “prezzo-valore”.

Vengono poi fornite indicazioni utili da seguire prima di procedere all’acquisto.

Inoltre, una parte della pubblicazione è dedicata alle agevolazioni fiscali introdotte dal D.L. n. 73/2021 in favore dei giovani acquirenti (con età inferiore a 36 anni) che stipulano un atto di acquisto della “prima casa” tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023 (o 31 dicembre 2024, se hanno sottoscritto e registrato un contratto preliminare di acquisto entro il 31 dicembre 2023).

 

 

CONTRIBUENTI

Call center Agenzia delle Entrate: nuovi numeri per chi chiama da cellulare o dall’estero

Dal 22 aprile sono attivi nuovi numeri per chiamare i call center dell’Agenzia delle Entrate, da cellulare o dall’estero, per avere informazioni su novità e scadenze fiscali, assistenza su comunicazioni di irregolarità, conoscere lo stato di un rimborso, oltre a tanti altri servizi.

I nuovi numeri sono:

  • 97.61.76.89 per le chiamate da cellulare (che sostituisce lo 06.96.66.89.07);
  • 45.47.04.68 per le chiamate dall’estero (che prende il posto dello 06.96.66.89.33).

Resta invariato, invece, il numero verde da rete fissa: 800.90.96.96.

Il costo delle chiamate da cellulare e dall’estero dipende dal piano tariffario di chi chiama, mentre da rete fissa il servizio è gratuito.

 

 

IRPEF

Spese per cure termali detraibili, ma serve la prescrizione del medico

Si possono portare in detrazione le spese effettuate per cure termali.

Questo tipo di spese, infatti, rientra tra le spese sanitarie detraibili nella misura del 19% (limitatamente all’ammontare che eccede complessivamente l’importo di 129,11 euro), ma richiedono la presenza di una prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia.

Non possono essere detratte, invece, le spese relative al viaggio e al soggiorno termale.

Per richiedere l’agevolazione è necessario avere, e quindi conservare, la ricevuta del ticket, se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, la prescrizione medica e la ricevuta attestante l’importo della spesa sostenuta, se le cure sono rese direttamente dalla struttura termale.

Se le prestazioni non sono rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale, occorre utilizzare sistemi di pagamento “tracciabili”.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

DICHIARAZIONI

La dichiarazione dei redditi precompilata

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 29 aprile 2024, n. 210954

Dal 30 aprile 2024 sono visualizzabili online, nell’apposita area riservata, i modelli dichiarativi già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o inviati dagli enti esterni, come, ad esempio, datori di lavoro, farmacie e banche.

Le novità della dichiarazione dei redditi precompilata 2024 relativa al periodo d’imposta 2023 sono il debutto del 730 semplificato per lavoratori dipendenti e pensionati, un’interfaccia più intuitiva e parole semplici con cui si potrà procedere alla compilazione senza la necessità per l’utente di conoscere quadri, righi e codici.

Da quest’anno, in via sperimentale, troveranno il modello precompilato dall’Agenzia anche i contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione.

Il Provvedimento 29 aprile 2024, n. 210954 dell’Agenzia delle Entrate ha definito le istruzioni per l’accesso alla dichiarazione precompilata, individuato i soggetti abilitati, le modalità di delega a terzi, le procedure per consultare, modificare o confermare i dati in possesso dell’Amministrazione e le istruzioni per la presentazione del modello.

Dal 30 aprile 2024 il contribuente direttamente, oppure il suo rappresentante e gli altri soggetti delegati o autorizzati, possono accedere alla dichiarazione precompilata dal Fisco con riferimento ai redditi 2023. È possibile accedere anche all’elenco delle informazioni utilizzate dall’Agenzia, distinte per dati inseriti e non inseriti.

Quanto agli oneri detraibili e deducibili, nel modello 2024 arrivano per la prima volta le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e ai relativi rimborsi, il cui invio era previsto per quest’anno solo in via facoltativa, i rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive (“bonus vista”). Inoltre, la precompilata 2024 tiene conto delle informazioni comunicate dall’Inps relative ai familiari a carico per i quali è stato riconosciuto l’Assegno unico e universale.

Il contribuente può accedere alla propria precompilata e ai documenti utilizzati dall’Amministrazione finanziaria dall’area riservata del sito delle Entrate tramite Cns (Carta nazionale dei Servizi) o Spid, Cie (Carta d’identità elettronica) o, per i soggetti titolati a utilizzarle, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline). Effettuato l’accesso l’utente può visionare e stampare il modello e dal prossimo 20 maggio potrà modificare, accettare e presentare la dichiarazione, versare l’imposta se dovuta.

Anche quest’anno per consultare la dichiarazione e compiere tutte le operazioni fino all’invio è possibile delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente nella propria area riservata sul sito dell’Agenzia o, in alternativa, inviando una pec o ancora formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia. L’Amministrazione ha introdotto modalità più snelle per richiedere, tra l’altro, l’accesso alla dichiarazione precompilata da parte di rappresentanti legali di persone fisiche (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali e genitori esercenti la responsabilità genitoriale) o di persone di fiducia che operano nell’interesse di altre persone fisiche.

Il provvedimento descrive, inoltre, i requisiti e le modalità di accesso alla precompilata e ai documenti da parte dei sostituti d’imposta, Caf e professionisti abilitati, e fissa i limiti e le modalità di conferimento delle abilitazioni.

Quest’anno fa il suo esordio, in via sperimentale, all’interno dell’area riservata di dipendenti e pensionati, una modalità semplificata di presentazione del 730 precompilato alternativa a quella ordinaria. Una volta autenticato, il contribuente, se ha le caratteristiche per presentare il 730, potrà scegliere se accedere alla propria dichiarazione in modalità semplificata o in modalità ordinaria. Con la modalità semplificata, potrà visualizzare i dati utilizzati (e non) all’interno di un’interfaccia semplice da navigare anche grazie alla presenza di termini di uso comune che indicano in modo chiaro le sezioni in cui sono presenti dati da confermare o modificare: “casa e altre proprietà”, “famiglia”, “lavoro”, “altri redditi”, “spese sostenute”. I dati relativi all’abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi mutuo, ecc.) sono per esempio raccolti nella nuova sezione “casa”, gli oneri nella sezione “spese sostenute”, le informazioni su coniuge e figli nella sezione “famiglia”. Una volta che le informazioni fiscali saranno confermate o modificate (dal 20 maggio), il sistema le riporterà in automatico nel modello.

Da quest’anno e in via sperimentale si è ampliata la platea di contribuenti che possono utilizzare il modello 730, che potrà infatti accogliere dati che prima dovevano necessariamente transitare per Redditi, per esempio, redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposta sostitutiva, investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria ai fini Ivie e Ivafe.

Inoltre, chi presenta il modello 730 potrà selezionare la voce “nessun sostituto” prima di inviare la dichiarazione per chiedere di ricevere direttamente dall’Agenzia l’eventuale rimborso, anche se ha un datore di lavoro o ente pensionistico tenuto a effettuare i conguagli. L’opzione è valida anche se dalla dichiarazione emerge un debito: in questo caso il contribuente che invia direttamente il modello potrà effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online: la procedura consente infatti di addebitare l’F24 sullo stesso Iban indicato per il rimborso. In alternativa, è anche possibile stampare l’F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie e, quindi, entro il 30 giugno.

Una delle novità più rilevanti del 2024 è inoltre l’elaborazione del modello predisposto dall’Agenzia anche per i contribuenti titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa, che troveranno i dati precompilati dei redditi risultanti dalle certificazioni uniche di lavoro dipendente e autonomo (compresi i dati relativi ai compensi e alle indennità e provvigioni da indicare nel modello Redditi persone fisiche), dei redditi dei fabbricati e dei terreni, delle spese detraibili e deducibili e dei familiari. L’accesso, tramite lo scarico sia puntuale che massivo, è consentito anche tramite intermediari delegati.

I soggetti che aderiscono al regime di vantaggio o al regime forfetario, direttamente tramite l’applicativo della dichiarazione precompilata possono completare e inviare il modello Redditi persone fisiche e possono aderire, a partire dal 15 giugno, al concordato preventivo.

Il contribuente può presentare telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata a partire dal 20 maggio 2024. C’è tempo fino al 30 settembre per inviare il 730 e fino al 15 ottobre per il modello Redditi. Entro cinque giorni dall’invio il sistema fornisce una ricevuta con lo stesso numero di protocollo assegnato al file di presentazione. La ricevuta riporta la data di presentazione della dichiarazione e il riepilogo dei principali dati contabili.

L’Amministrazione finanziaria trasmette i dati contabili del 730 al sostituto d’imposta del contribuente. Se ciò non fosse possibile o se il sostituto che riceve i dati non è tenuto a effettuare il conguaglio, l’Agenzia mette al corrente del fatto il contribuente con un avviso recapitato nell’area riservata del sito dell’Agenzia e tramite una e-mail all’indirizzo di posta elettronica comunicato dall’interessato stesso. In entrambe le ipotesi, l’interessato può presentare un 730 integrativo utilizzando le funzionalità disponibili nell’area riservata, con la possibilità di modificare esclusivamente i dati del sostituto d’imposta o indicare l’assenza del sostituto oppure potrà rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato.

In assenza del sostituto d’imposta che opera il conguaglio, è direttamente l’Agenzia delle Entrate a erogare i rimborsi emersi ai contribuenti che presentano i modelli Redditi PF o 730. In caso di debito con il Fisco, il pagamento deve essere effettuato tramite presentazione del modello F24, anche richiedendo l’addebito delle somme dovute sul proprio conto corrente bancario o postale.

 

 

ACCERTAMENTO

Il regime premiale ISA 2024

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 aprile 2024, n. 205127

Con Provvedimento datato 22 aprile 2024, n. 205127, l’Agenzia delle Entrate ha individuato i livelli di affidabilità fiscale, relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, che permetteranno ai contribuenti di accedere ai benefici premiali previsti dall’art. 9-bis, comma 11, D.L. n. 50/2017, modificato dall’art. 14 del D.Lgs. n. 1/2024, decreto “Adempimenti”.

Nessun aggiornamento in merito ai casi di esclusione, ma vi sono novità sui regimi premiali.

È previsto:

  1. l’esonero del visto di conformità per la compensazione dei crediti che non superano i 70.000 euro per l’IVA e i 50.000 euro per imposte dirette e IRAP;
  2. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o della garanzia per i rimborsi che non superano i 70.000 euro annui;
  3. l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
  4. l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  5. l’anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
  6. l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che quello accertabile non ecceda di due terzi il dichiarato.

Con riferimento al punto 1 vengono previste due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto dal contribuente:

  • nella prima ipotesi l’accesso al beneficio è subordinato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 (oppure media ISA 2024 e ISA 2023 pari a 9) a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:
    • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di imposta 2024;
    • alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 70.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025;
    • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta 2023;
  • nella seconda ipotesi l’accesso al beneficio è subordinato all’attribuzione di un punteggio inferiore a 9 ma almeno pari a 8 (oppure media ISA 2024 e ISA 2023 pari a 8,5) a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:
    • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di imposta 2024;
    • alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025;
    • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta 2023.

Anche per quanto concerne il secondo punto (esonero del visto di conformità per i rimborsi) il provvedimento prevede parimenti due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto dal contribuente.

Sul terzo punto, quello relativo all’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative, il provvedimento condiziona tale circostanza all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli ISA 2023.

Inoltre, per quanto riguarda il quarto punto, viene chiarito che l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici è condizionata all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

Quanto ai termini di decadenza per l’attività di accertamento per l’annualità di imposta 2023, il provvedimento chiarisce che sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti che hanno raggiunto un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

Infine, l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, per il periodo d’imposta 2023, è condizionata dal fatto che lo stesso reddito accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato e che il contribuente ottenga un punteggio almeno pari a 9.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Venerdì 31 maggio 2024 Liquidazioni periodiche IVA – LIPE Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al I trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematico

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