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NEWSLETTER P.S.C. Febbraio 2019:

NEWSLETTER P.S.C. Febbraio 2019:

 

  IN BREVE
  • Approvati i Modelli Redditi e IRAP 2019. Pronti anche 175 nuovi modelli Isa
  • Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e Lipe entro il 28 febbraio
  • Regime forfetario: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
  • Emissione dell’autofattura elettronica
  • Fattura elettronica vietata per i dati sanitari
  • Detrazione IVA: le regole sui termini di registrazione e detrazione
  • Il portale per la consultazione delle fatture elettroniche per i soggetti non IVA
  • Pace fiscale: pronte le modalità applicative per la definizione agevolata dei PVC
  • Start-up innovative: incremento delle agevolazioni fiscali per gli investitori per l’anno 2019
  • Voucher digitalizzazione PMI: ammessi i pagamenti anche tramite ricevute bancarie
  • Trasmissione delle spese edilizie per gli amministratori di condominio
  • Agevolazioni fiscali per gli autotrasportatori

 

 
  APPROFONDIMENTI
 
  • I nuovi chiarimenti sul regime forfetario
  • Integrazione della fattura e autofattura elettronica
  • Il punto sulla detrazione IVA

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

DICHIARAZIONI

Approvati i Modelli Redditi e IRAP 2019. Pronti anche 175 nuovi modelli Isa

Agenzia delle Entrate, Provvedimenti 30 gennaio 2019, n. 23596/2019, n. 23599/2019, n. 23591/2019, n. 23572/2019, n. 23568/2019, n. 23561/2019, n. 23564/2019, n. 23721/2019, n. 23723/2019

L’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva i modelli dichiarativi relativi a persone fisiche, società di capitali, società di persone, enti non commerciali, nonché la dichiarazione Irap e il modello Consolidato nazionale e mondiale, da utilizzare per il periodo d’imposta 2018, oltre che le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica della dichiarazione Iva (Provvedimenti n. 23596/2019, n. 23599/2019, n. 23591/2019, n. 23572/2019, n. 23568/2019,n. 23561/2019, n. 23564/2019).

Le principali novità che caratterizzano i modelli Redditi PF, SC e SP 2019, riguardano la detrazione del “bonus verde”, le donazioni al Terzo settore, la nuova gestione delle perdite d’impresa, nonchè il passaggio dagli Studi di settore e Parametri ai nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale.

Con il Provvedimento 30 gennaio 2019, n. 23721/2019 sono stati inoltre approvati 175 nuovi modelli Isa (Indici sintetici di affidabilità fiscale). I nuovi Isa – che si riferiscono ad agricoltura, manifatture, commercio e professioni – si applicheranno già per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2018. Con il Provvedimento n. 23723/2019, pubblicato in pari data, vengono inoltre individuate le attività economiche per le quali è prevista la revisione degli Isa applicabili a partire dall’anno 2019. In particolare, si tratta di 89 Isa da approvare con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze: 31 relativi ad attività economiche del settore del commercio, 25 inerenti a servizi, 18 ad attività professionali e 15 a manifatture.

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e Lipe entro il 28 febbraio

Il 28 febbraio scade il termine, per i soggetti passivi IVA, per inviare la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali (spesometro) relative al quarto trimestre 2018 o al secondo semestre 2018. I dati devono essere trasmessi in modalità telematica secondo quanto indicato dall’Agenzia Entrate.

Nel medesimo termine devono essere altresì comunicati i dati delle liquidazioni periodiche IVA (Lipe) del quarto trimestre del 2018.

Per lo spesometro si tratterà dell’ultimo invio, in quanto è stato abolito a fronte dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica. Non risulta invece abolito l’obbligo di spedire le liquidazioni periodiche IVA.

 

 

Regime forfetario: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Videoforum 2019 Italia Oggi, le Risposte dell’Agenzia delle Entrate

Nel corso del Videoforum di ItaliaOggi del 23 gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime forfetario, recentemente modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019).

In primo luogo, è stato chiarito che chi ha superato la soglia dei 30.000 euro al 31 dicembre 2018 ma ha conseguito, nello stesso periodo d’imposta, ricavi entro la soglia dei 65.000 euro (quindi superiori ai limiti previsti dalla vecchia normativa ma inferiori a quelli indicati nella novellata normativa), può rimanere nel regime forfetario, applicando le disposizioni riformate dalla legge n. 145/2018.

Vedi l’Approfondimento

 

IVA, ADEMPIMENTI

Emissione dell’autofattura elettronica

Videoforum Cndcec, le Risposte dell’Agenzia delle Entrate

Nell’incontro con i rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti del 15 gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le autofatture elettroniche devono essere emesse:

  • con il codice identificativo ordinario (TD01),
  • ad eccezione di quelle emesse per regolarizzare la mancata ricezione della fattura da parte del fornitore entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione (cosiddetta “autofattura denuncia” ex art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997), per le quali va indicato il codice TD20. In questo caso l’invio dell’autofattura tramite il Sistema di Interscambio (Sdi) implica il venir meno del precedente obbligo di consegna della copia dell’autofattura all’Agenzia delle Entrate.

Rientrano nella prima fattispecie (codice identificativo ordinario TD01) le autofatture emesse per:

  • gli omaggi di beni propri dell’attività d’impresa o di beni diversi ma di valore unitario superiore a 50 euro;
  • l’estrazione dei beni dai depositi IVA;
  • l’autoconsumo, l’assegnazione ai soci e in generale la destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Fattura elettronica vietata per i dati sanitari

Agenzia delle Entrate, Faq 29 gennaio 2019

L’Agenzia delle Entrate, con alcune risposte a quesiti pubblicate il 29 gennaio scorso, ha ribadito il divieto, per l’anno 2019, di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, anche con riferimento ad eventuali prestazioni accessorie di natura non sanitaria. Tali soggetti dovranno quindi continuare ad emettere le fatture per le prestazioni rese in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le modalità ordinarie.

L’Agenzia ha inoltre precisato che le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali dagli operatori tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria sono escluse dalla fatturazione elettronica, anche nel caso in cui i dati non siano poi trasmessi al Sistema TS per effetto dell’opposizione manifestata dall’interessato.

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) ha, infatti, modificato l’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018 prevedendo che, per il periodo di imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

 

 

IVA, DETRAZIONE

Detrazione IVA: le regole sui termini di registrazione e detrazione

L’avvio della fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 porterà ordine sul tema della detrazione IVA poiché tutte le date (emissione, invio e ricezione) del ciclo di fatturazione saranno certe e certificate.

Negli ultimi mesi del 2018 e nei primi mesi del 2019 potrebbe tuttavia generarsi confusione sulla disciplina applicabile.

Si riepilogano quindi per maggior chiarezza le regole dei termini di registrazione e detrazione dell’IVA, partendo dalla lettura combinata del 1° comma dell’art. 19, D.P.R. n. 633/1972 con quella del 1° comma dell’art. 1, D.P.R. n. 100/1998 e del 1° comma dell’art. 25 D.P.R. n. 633/1972.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Il portale per la consultazione delle fatture elettroniche per i soggetti non IVA

Agenzia delle Entrate, FAQ 22 gennaio 2019, n. 55

L’Agenzia Entrate, nella risposta n. 55 del 22 gennaio 2019, si è espressa in tema di fatturazione elettronica ed, in particolare, in merito all’obbligatorietà o meno, per un privato cittadino senza partita Iva che chiede la fattura all’esercente o al professionista che gli vende un prodotto o gli offre un servizio, di fornire un indirizzo PEC.

Se il consumatore finale chiede la fattura non è obbligato a riceverla elettronicamente e, quindi, non è obbligato ad avere e a fornire un indirizzo PEC all’esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio.

Quando il consumatore finale chiede la fattura, l’esercente o il professionista è obbligato ad emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio e anche a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per email) al cliente: quest’ultima è perfettamente valida e non c’è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte del cliente.

Sempre nella stessa FAQ l’Agenzia delle Entrate ha poi informato che, a partire dal secondo semestre di quest’anno, come previsto dall’ultima legge di Bilancio (legge 30 dicembre 2018, n. 145), l’Agenzia delle Entrate offrirà un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche, tramite il quale il consumatore finale potrà consultate le fatture che i fornitori avranno inviato all’Agenzia sin dal 1° gennaio scorso.

Di conseguenza, al momento, il servizio online di consultazione delle fatture elettroniche per i consumatori finali persone fisiche non è attivo.

 

 

RISCOSSIONE, SANATORIE

Pace fiscale: pronte le modalità applicative per la definizione agevolata dei PVC

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 23 gennaio 2019, n. 17776

Con il provvedimento n. 17776 del 23 gennaio 2019 del direttore dell’Agenzia Entrate, adottato d’intesa con il direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono state definite le modalità di versamento di quanto dovuto e di presentazione della dichiarazione prevista dalla norma per regolarizzare le violazioni riportate nei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018.

La nuova misura si applica ai processi verbali di constatazione redatti, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 4/1929, dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza.

Sono integralmente e complessivamente dovuti tutti i tributi ed eventuali contributi, autoliquidati dal contribuente sulla base dei rilievi constatati nel processo verbale oggetto di definizione agevolata, con sconto integrale delle sanzioni amministrative e degli interessi.

La definizione “integrale” deve riguardare tutte le violazioni contenute nel processo verbale riferite ad un singolo periodo d’imposta: imposte dirette e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie ed Ivafe.

Oggetto della definizione agevolata sono le violazioni sostanziali che danno luogo a sanzioni collegate ai tributi, con esclusione delle violazioni, anche sostanziali, relative a settori impositivi diversi da quelli espressamente richiamati dalla norma (ad esempio, imposta di registro) e di quelle riferite a violazioni di natura formale constatate nel processo verbale; si ricorda che le violazioni formali sono invece regolarizzabili tramite la definizione agevolata disciplinata dall’art. 9 del D.L. n. 119/2018.

Possono essere definite anche le violazioni constatate nel processo verbale relativamente ai periodi di imposta per i quali la dichiarazione risulta omessa.

Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata del processo verbale di constatazione dovrà presentare, entro il 31 maggio 2019, le relative dichiarazioni. Nella dichiarazione, da compilare con le modalità stabilite per il periodo d’imposta oggetto della definizione agevolata, andranno esposti a rettifica e integrazione di quanto originariamente dichiarato esclusivamente i componenti e i maggiori imponibili, imposte e contributi derivanti dalle violazioni constatate nel processo verbale.

Il termine per il versamento, in unica soluzione o della prima rata, scade il 31 maggio 2019. In caso di pagamento rateale, il versamento delle somme può essere effettuato in 20 rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima vanno pagate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Anche i soggetti partecipanti a società di persone o trasparenti possono definire in via agevolata il reddito di partecipazione imputato pro quota dalla società partecipata. A tal fine, i soci possono presentare la dichiarazione per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione a loro imputabili, sulla base dei dati presenti nel prospetto dichiarativo che la società deve rilasciare tempestivamente a ciascun socio, a seguito della presentazione della propria dichiarazione con la quale ha inteso definire le violazioni constatate col processo verbale.

 

 

AGEVOLAZIONI

Start-up innovative: incremento delle agevolazioni fiscali per gli investitori per l’anno 2019

Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 218

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) ha previsto l’incremento delle agevolazioni per i soggetti che investono in start-up innovative.

Nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l’anno 2019, dal 30 per cento al 50 per cento, a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni.

Per espressa previsione normativa (art. 1, comma 220), l’efficacia delle nuove aliquote è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

Le agevolazioni a cui fa riferimento la norma sono quelle previste dall’art. 29 (commi 1, 4 e 7) del D.L. n. 179/2012 e sono riconosciute ai soggetti passivi IRPEF, di cui al Titolo I del TUIR (vale a dire persone fisiche, enti non commerciali, imprenditori individuali, soggetti che producono redditi in forma associata) ed ai soggetti passivi IRES, di cui al Titolo II dello stesso TUIR (ad esclusione delle start up innovative, degli incubatori certificati, degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative).

A seguito dell’intervento della legge n. 232 del 2016, art. 1, commi 66-69, (legge di Bilancio 2017), dal 1° gennaio 2017, la misura ordinaria delle agevolazioni era pari al 30%, autorizzata dalla Commissione europea (SA 47184 18 settembre 2017) fino al 31 dicembre 2025.

Con la legge di Bilancio 2019, anche se solo per l’anno 2019, investire nelle start up innovative sarà particolarmente conveniente. Due sono in concreto le novità introdotte:

  1. una rivolta ai soggetti IRPEF e ai soggetti IRES: la misura dell’agevolazione per le relative detrazioni sale dal 30 al 40%;
  2. una rivolta esclusivamente ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative: per tali soggetti l’agevolazione è incrementata, per l’anno 2019, dal 30% al 50% nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative, a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.

 

 

AGEVOLAZIONI

Voucher digitalizzazione PMI: ammessi i pagamenti anche tramite ricevute bancarie

Mise, FAQ 18 gennaio 2019

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in data 18 gennaio 2019, ha aggiornato le domande più frequenti (FAQ) in tema di Voucher digitalizzazione PMI ed ha chiarito che l’impresa assegnataria del Voucher può effettuare i pagamenti dei beni e/o dei servizi oggetto delle agevolazioni anche tramite ricevute bancarie (RI.BA.) utilizzando il conto corrente bancario dedicato alla realizzazione dell’intervento, fermo restando l’obbligo di assicurare la piena tracciabilità e la riconducibilità dei pagamenti ai titoli di spesa a cui si riferiscono.

Il MISE ricorda inoltre che le richieste di erogazione possono essere inviate dalle imprese a partire dal 14 settembre 2018 e non oltre il 14 marzo 2019 con l’utilizzo della procedura informatica accessibile nella sezione “Voucher digitalizzazione” del sito web del Ministero. Entro questa data tutte le spese connesse al progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico devono risultare completamente pagate a saldo.

 

 

DICHIARAZIONI

Trasmissione delle spese edilizie per gli amministratori di condominio

Entro il 28 febbraio 2019 gli amministratori di condominio devono comunicare all’Agenzia Entrate i dati inerenti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni dei condominii nel 2018.

Tale adempimento permetterà all’Agenzia Entrate di inserire le spese nelle dichiarazioni precompilate 2019.

 

 

AGEVOLAZIONI

Agevolazioni fiscali per gli autotrasportatori

Mef, Comunicato Stampa 14 gennaio 2019

L’art. 23 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, in legge n. 136 del 17 dicembre 2018, ha incrementato la dotazione finanziaria relativamente alle misure agevolative a favore degli autotrasportatori per il 2018.

Il Mef ha comunicato che, riguardo agli importi delle deduzioni forfetarie, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) la deduzione forfetaria di spese non documentate (art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2017, passa dai 38,00 euro, precedentemente previsti, a 51,00 euro.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

REGIMI AGEVOLATI

I nuovi chiarimenti sul regime forfetario

Nel corso del Videoforum di ItaliaOggi del 23 gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime forfetario, recentemente modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019).

 

Requisiti per l’accesso – In primo luogo, è stato chiarito che chi ha superato la soglia dei 30.000 euro al 31 dicembre 2018 ma ha conseguito, nello stesso periodo d’imposta, ricavi entro la soglia dei 65.000 euro (quindi superiori ai limiti previsti dalla vecchia normativa ma inferiori a quelli indicati nella novellata normativa), può rimanere nel regime forfetario, applicando le disposizioni riformate dalla legge n. 145/2018.

 

È stato altresì chiarito che i soggetti che nell’anno 2018 adottavano il regime semplificato – in quanto non rispettavano i requisiti per l’accesso al regime forfettario, i quali sono stati eliminati nella nuova versione della normativa (ad esempio coloro che possedevano beni strumentali per un valore superiore a 20.000 euro) – possono applicare il regime forfetario dal 2019 senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva e senza esercitare una specifica opzione.

 

Precedente rapporto di lavoro dipendente – Per quanto riguarda la causa di fuoriuscita per i soggetti “che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (…) e che esercitano attività d’impresa, arti e professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili”, l’Agenzia Entrate ha precisato che i parametri cui fare riferimento per il calcolo della prevalenza sono i ricavi/compensi conseguiti.

 

Diritti d’autore – L’Agenzia delle Entrate ha precisato inoltre che, ai fini del rispetto dei limiti di ricavi/compensi previsti per l’accesso al regime forfetario, rilevano anche i proventi “fuori campo IVA” conseguiti per la cessione/concessione dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, come i diritti d’autore. Le motivazioni di questa risposta sono state collegate alla disposizione della legge n. 190/2014 secondo cui “nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate” e a quella dell’art. 53 comma 2, lettera b), del TUIR il quale considera redditi di lavoro autonomo “… i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali”.

 

Possesso di quote di partecipazione – L’Agenzia delle Entrate ha precisato che i soggetti che hanno ceduto prima del 31 dicembre 2018, la quota di partecipazione in società di persone, società a responsabilità limitata o altri enti di cui all’art. 5 del TUIR, possono accedere al regime forfetario nel 2019, in quanto hanno rimosso preventivamente le cause ostative.Diversamente, nel caso in cui tali quote siano possedute al 1° gennaio 2019, non è possibile accedere al regime forfetario nel 2019, in quanto la causa ostativa deve cessare di esistere prima dell’inizio del periodo d’imposta di applicazione del regime forfetario. Quindi, non è condizione sufficiente la vendita della quota durante il 2019.

Invece, nel caso in cui una quota di Srl venga acquisita durante il 2019, il regime forfettario non sarà più applicabile dall’anno successivo (2020), in conformità a quanto stabilito dal comma 71 dell’art. 1 della legge n. 190/2014.

 

Possesso di quote di controllo – Un ulteriore chiarimento riguardante chi possiede quote di controllo in Srl o associazioni in partecipazione è pervenuto tramite l’interrogazione parlamentare n. 5-01274. In risposta a quest’ultima il Sottosegretario all’Economia Villarosa ha precisato che per verificare se l’attività di tali società o associazioni è riconducibile a quella svolta individualmente quale soggetto forfetario occorre fare riferimento all’attività effettivamente svolta, a prescindere dal fatto che i codici ATECO delle due attività siano formalmente distinti.

 

Vincolo triennale di permanenza – In merito al vincolo triennale di permanenza nel regime forfetario, chi ha optato per il regime semplificato, pur possedendo i requisiti per entrare nel regime forfetario, può passare a quest’ultimo senza attendere il decorso del triennio. Questo anche se ha scelto la modalità di registrazione “per cassa” di cui al comma 5 del D.P.R. n. 600 del 1973.

 

Rimborso IVA – Altro caso prospettato è quello del contribuente in regime semplificato/ordinario che ha versato l’acconto IVA a dicembre 2018 e che passa al regime forfetario nel 2019. L’Agenzia Entrate ha chiarito che nel caso in cui dalla dichiarazione IVA 2019 scaturisca un credito, questo possa essere recuperato chiedendo a rimborso oppure compensandolo ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

 

 

IVA, ADEMPIMENTI

Integrazione della fattura e autofattura elettronica

Nell’incontro con i rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti del 15 gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le autofatture elettroniche devono essere emesse:

  • con il codice identificativo ordinario (TD01),
  • ad eccezione di quelle emesse per regolarizzare la mancata ricezione della fattura da parte del fornitore entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione (cosiddetta “autofattura denuncia” ex art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997), per le quali va indicato il codice TD20. In questo caso l’invio dell’autofattura tramite il Sistema di Interscambio (Sdi) implica il venir meno del precedente obbligo di consegna della copia dell’autofattura all’Agenzia delle Entrate.

Rientrano nella prima fattispecie (codice identificativo ordinario TD01) le autofatture emesse per:

  • gli omaggi di beni propri dell’attività d’impresa o di beni diversi ma di valore unitario superiore a 50 euro;
  • l’estrazione dei beni dai depositi IVA;
  • l’autoconsumo, l’assegnazione ai soci e in generale la destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

La Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 aveva invece già fornito chiarimenti in merito all’integrazione delle fatture ricevute con l’applicazione del reverse charge e all’emissione di autofatture per operazioni con l’estero.

In particolare, vista la natura del documento elettronico transitato tramite il SdI (di per sé non modificabile e, quindi, non integrabile), l’Agenzia aveva chiarito che l’integrazione della fattura potesse essere effettuata secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza ovvero, ad esempio, predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.

 

TIPOLOGIA TRATTAMENTO
Omaggi di beni propri dell’attività d’impresa o di beni diversi ma di valore unitario superiore a 50 euro.  

Autofattura elettronica con il codice identificativo ordinario (TD01)

Estrazione dei beni dai depositi IVA.
Autoconsumo, assegnazione ai soci e in generale destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Per regolarizzare la mancata ricezione della fattura da parte del fornitore entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione (cosiddetta “autofattura denuncia” ex art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997). Autofattura elettronica con il codice identificativo ordinario (TD20)
Integrazioni per reverse charge interno.  

Documento “interno” da conservare con modalità analogiche (cartacee).

Integrazioni (reverse charge) per acquisti intracomunitari di beni, nonché per servizi acquisiti presso soggetti passivi in altro Stato Ue, rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.

 

Nel caso di integrazione di fatture d’acquisto Italia riportanti il codice N6 (reverse charge) è quindi possibile, in alternativa:

  • predisporre un documento di integrazione separato da inviare in conservazione insieme alla fattura originaria (e quindi senza farlo transitare al SdI),
  • oppure, qualora si usufruisca in via esclusiva del sistema di conservazione dell’Agenzia delle Entrate, che non permette di aggiungere file alla conservazione, è possibile procedere all’integrazione emettendo un’autofattura che transita dal SdI.

 

Infine, per le operazioni riferite ad acquisti intracomunitari di beni nonché ai servizi acquisiti presso soggetti passivi in altro Stato Ue, rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia, l’integrazione (reverse charge) continua ad avvenire nelle tradizionali modalità cartacee e le operazioni devono essere indicate nel c.d. “esterometro” con cadenza mensile unitamente alle altre operazioni con l’estero.

 

 

IVA, DETRAZIONE

Il punto sulla detrazione IVA

L’avvio della fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 porterà ordine sul tema della detrazione IVA poiché tutte le date (emissione, invio e ricezione) del ciclo di fatturazione saranno certe e certificate.

Negli ultimi mesi del 2018 e nei primi mesi del 2019 potrebbe tuttavia generarsi confusione sulla disciplina applicabile. Si riepilogano quindi per maggior chiarezza le regole dei termini di registrazione e detrazione dell’IVA, partendo dalla lettura combinata del 1° comma dell’art. 19, D.P.R. n. 633/1972 con quella del 1° comma dell’art. 1, D.P.R. n. 100/1998 e del 1° comma dell’art. 25 D.P.R. n. 633/1972:

  • Art. 19 D.P.R. n. 633/1972 (Detrazione) – Per la determinazione dell’imposta dovuta a norma del primo comma dell’art. 17 o dell’eccedenza di cui al secondo comma dell’art. 30, è detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
  • Art. 1 D.P.R. n. 100/1998 (Dichiarazioni e versamenti periodici) – Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell’Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.
  • Art. 25 D.P.R. 633/1972 (Registrazione degli acquisti) Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’art. 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Il D.L. n. 50/2017 e la circolare n. 1/E/2018 avevano già determinato e chiarito che l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA sorge ed è ammesso solo nel caso in cui si verifichino due condizioni:

  • l’Iva relativa ad una determinata operazione deve essere già divenuta esigibile;
  • il cessionario/committente deve avere il possesso della fattura emessa dal fornitore o per suo conto.

La prima condizione si verifica sulla base alle regole fissate dall’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 (ad esempio quando, nel caso di cessioni di beni, i beni sono spediti o consegnati al cessionario o, in caso di prestazioni di servizi, al momento del pagamento da parte del committente).

La seconda è rappresentata:

  • dal ricevimento della fattura che può avvenire in qualsiasi data, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, comma 8, lettera a), del D.Lgs. n. 471/1997 e
  • dalla registrazione della fattura che può avvenire entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente e comunque al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

La distinzione tra data di ricezione della fattura e data della sua registrazione non è banale, soprattutto in caso di fatture non elettroniche. La fattura potrebbe essere stata ricevuta, per esempio, a novembre di un anno da un incaricato della ditta e per dimenticanza arrivata in amministrazione soltanto a maggio dell’anno dopo.

 

Quindi, in sintesi, potrebbero presentarsi questi casi:

 

Fattura emessa nel 2017 Ricevuta e registrata nel 2018 (dopo aprile) Detrazione nel 2018
Ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 (entro aprile 2019) Detrazione nel 2018 tramite sezionale
Ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 (dopo aprile 2019) Detrazione non ammessa
Ricevuta e registrata nel 2019 (o successivi) Detrazione ammessa nell’anno di registrazione salvo sanzione ex art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997
Fattura emessa nel 2018 Ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 (entro aprile 2019) Detrazione nel 2018 tramite sezionale
Ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 (dopo aprile 2019) Detrazione non ammessa
Ricevuta e registrata nel 2019 (o successivi) Detrazione ammessa nell’anno di registrazione salvo sanzione ex art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997

 

ATTENZIONE: Con l’attuale normativa sembrerebbe che l’IVA di una fattura passiva possa diventare indetraibile solo nel caso in cui, una volta ricevuto il documento, non si proceda alla sua registrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stato ricevuto (con eventuale possibilità di presentare una dichiarazione Integrativa «a favore»). Quindi, una fattura emessa nel 2017 ma ricevuta, ad esempio, dopo 3 anni, resterebbe comunque detraibile, nell’anno di ricevimento e registrazione.

L’art. 6, comma 8, lettera a), del D.Lgs. n. 471/1997, sanziona però la mancata regolarizzazione con autofattura decorsi 4 mesi dalla data di effettuazione/esigibilità dell’operazione.

 

L’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997, così dispone: “Il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l’operazione con le seguenti modalità:

  1. se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, presentando all’ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni;
  2. se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all’ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta”.

 

ATTENZIONE: Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972: “La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

Sul punto si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate, in una propria FAQ, ha chiarito che: “… se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2018, la fattura potrà non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2019, la fattura dovrà essere elettronica”.

 

 

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Giovedì 28 febbraio 2019 Comunicazione dati fatture emesse e ricevute (Spesometro) Termine ultimo per l’invio telematico della comunicazione dati (spesometro) riferita al quarto trimestre 2018/secondo semestre 2018. Soggetti passivi IVA, con alcune eccezioni. Telematica
Giovedì 28 febbraio 2019 Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA (Lipe) Termine ultimo per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (Lipe) effettuate nel quarto trimestre del 2018, da effettuare utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA “ Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica
Giovedì 28 febbraio 2019 Comunicazione dati fatture estere (Esterometro) Invio della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (esterometro) riferito al mese di gennaio. Vanno trasmessi con modalità telematica i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Soggetti IVA obbligati all’emissione della fatturazione elettronica. Telematica
Giovedì 28 febbraio 2019 Amministratori di condominio Termine per la presentazione della comunicazione all’Agenzia Entrate dei dati inerenti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni dei condominii nel 2018. Amministratori di condominio Telematica

 

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