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NEWSLETTER P.S.C. Settembre 2019:

NEWSLETTER P.S.C. Settembre 2019:

IN BREVE

  • ISA: gli indici di affidabilità fiscale del contribuente
  • Codice della crisi e dell’insolvenza: obbligatoria l’adeguatezza degli assetti organizzativi dell’impresa
  • Imposte: saldo e acconto al 30 settembre 2019
  • Entro il 16 settembre l’invio della Comunicazione liquidazioni periodiche IVA del II trimestre 2019
  • Vendita a distanza di beni tramite piattaforme digitali: modalità e termini di trasmissione dei dati
  • Entro il 16 settembre l’obbligo di comunicazione dei dati per contanti oltre i 10mila euro al mese
  • Rimborso Iva assolta in altri Paesi Ue
  • Non decadono le agevolazioni “prima casa” in caso di cessione dell’immobile sulla base dell’accordo di separazione
  • Disabili: agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi
  • Redditi di capitale esclusi dal calcolo dei contributi INPS

 

APPROFONDIMENTI
  • Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
  • L’adeguatezza degli assetti organizzativi alla luce del Codice della crisi e dell’insolvenza

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

 

IN BREVE

ACCERTAMENTO

ISA: gli indici di affidabilità fiscale del contribuente

Agenzia delle Entrate, Circolare 9 settembre 2019, n. 20/E

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) sono stati introdotti a decorrere dal periodo d’imposta 2018, in sostituzione degli studi di settore, con l’obiettivo di favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di basi imponibili per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

In particolare, gli ISA dovrebbero esprimere una misura di sintesi sul grado di affidabilità dei comportamenti fiscali dei contribuenti mediante una metodologia statistico-economica, alimentata da un sistema di indicatori elementari basato su dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, che consente di accedere a significativi benefici premiali, in relazione al punteggio ottenuto.

In estrema sintesi, gli ISA sono il risultato dalla media semplice di due indicatori:

  • indicatori elementari di affidabilità;
  • indicatori elementari di anomalia.

 

Molti sono i dubbi sorti in merito all’applicazione degli Indicatori; l’Agenzia Entrate ha pertanto emanato in data 9 settembre 2019 la Circolare n. 20/E al fine di fornire ulteriori chiarimenti.

Vedi l’Approfondimento

 

 

SOCIETÀ

Codice della crisi e dell’insolvenza: obbligatoria l’adeguatezza degli assetti organizzativi dell’impresa

L’art. 375 del Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è intervenuto modificando l’art. 2086 c.c., statuendo il dovere dell’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e di attivarsi per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Inoltre, il Codice prevede a carico degli amministratori l’obbligo di mantenere adeguati assetti organizzativi, valutandone l’adeguatezza almeno ogni sei mesi.

Vedi l’Approfondimento

 

 

VERSAMENTI

Imposte: saldo e acconto al 30 settembre 2019

Si ricorda che per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP, nonché dell’IVA, in scadenza dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono stati prorogati al 30 settembre 2019, o al 31 ottobre 2019 con la maggiorazione dello 0,40% (art. 12-quinquies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni in legge 28 giugno 2019, n. 58).

 

IVA

Entro il 16 settembre l’invio della Comunicazione liquidazioni periodiche IVA del II trimestre 2019

Scade il 16 settembre 2019 il termine per l’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell’imposta relativa al II trimestre 2019.

La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.

Qualora entro la scadenza prevista vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.

Si ricorda che l’omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.

Per chi non disponesse di un proprio software (gestionale aggiornato alla nuova procedura), l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile gratuitamente sul proprio sito il software che consente la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

L’applicazione mediante una serie di domande determina la struttura della comunicazione relativa alla tipologia dell’utente e predispone i quadri per la compilazione.

 

 

ADEMPIMENTI

Vendita a distanza di beni tramite piattaforme digitali: modalità e termini di trasmissione dei dati

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 31 luglio 2019, n. 660061/2019

Il decreto “Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni in legge 28 giugno 2019, n. 58) ha introdotto nuovi adempimenti in capo ai soggetti passivi che, attraverso la messa a disposizione di mercati digitali, vendono beni a distanza.

L’Agenzia Entrate, con Provvedimento n. 660061/2019 pubblicato il 31 luglio 2019 ha reso note le modalità operative ed i termini inerenti alle nuove comunicazioni trimestrali.

Il soggetto passivo che facilita – tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi – le vendite a distanza di beni importati all’interno dell’Unione Europea è tenuto a trasmettere in modalità telematica una serie di dati, entro il mese successivo a ciascun trimestre.

Il provvedimento delle Entrate ha disposto che la prima trasmissione deve essere effettuata entro il 31 ottobre 2019.

I dati da trasmettere sono:

  1. la denominazione o i dati anagrafici completi, inclusa la residenza o il domicilio, nonché l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall’interfaccia elettronica, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
  2. il numero totale delle unità vendute in Italia;
  3. per le unità vendute in Italia il soggetto passivo deve comunicare, a sua scelta:
  • l’ammontare totale dei prezzi di vendita o
  • il prezzo medio di vendita, espresso in Euro.

 

 

ANTIRICICLAGGIO, ADEMPIMENTI

Entro il 16 settembre l’obbligo di comunicazione dei dati per contanti oltre i 10mila euro al mese

Entro il 16 settembre 2019 (in quanto il 15 cade di domenica) le banche, gli istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane dovranno trasmettere all’Unità di informazione finanziaria i dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

I destinatari dell’obbligo devono inviare una comunicazione con cadenza mensile, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento, contenente i dati relativi a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.

 

 

IVA

Rimborso Iva assolta in altri Paesi Ue

La Direttiva n. 2008/9/UE del 12 febbraio 2008 prevede la possibilità, per le imprese che sostengono costi nei paesi aderenti la Comunità Europea, di chiedere il rimborso dell’IVA pagata all’estero su acquisti di prodotti e servizi. È possibile recuperare l’IVA pagata anche in Svizzera, Norvegia, Israele e Principato di Monaco, grazie ad accordi di reciprocità.

 

Indichiamo, a titolo esemplificativo, alcune tipologie di costi soggetti all’IVA nel Paese estero (e per i quali non è possibile ricorrere al consueto reverse charge):

  • servizi fieristici: biglietti ingresso, pass;
  • prestazioni e servizi relativi a beni immobili;
  • lavorazione su stampi o beni strumentali;
  • interventi su beni in garanzia e sostituzioni;
  • organizzazione di eventi;
  • spese di trasferta aziendali.

 

Dal 1° gennaio 2010 è in vigore una nuova disciplina in base alla quale per richiedere il rimborso dell’IVA allo Stato comunitario in cui è stata versata (o ai diversi Stati), il contribuente italiano deve presentare domanda di rimborso solo all’Agenzia delle Entrate (Direttiva n. 2008/9/CE del 12 febbraio 2008, recepita con D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18).

Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia Entrate (Entratel o Fisconline). Il termine previsto per la presentazione è il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello per il quale si chiede la somma.

Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso possono variare a seconda del Paese a cui viene inviata l’istanza e sono riassunte in apposita tabella pubblicata sul sito internet dell’Agenzia Entrate.

L’operazione di controllo e gestione delle domande, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso, è effettuata dal Centro Operativo di Pescara.

Le informazioni inerenti allo stato di lavorazione delle istanze, successivamente all’invio al competente Stato comunitario, dovranno però essere richieste all’amministrazione fiscale estera competente, i cui recapiti sono indicati nell’elenco delle amministrazioni fiscali estere. Le informazioni inerenti al rifiuto dell’istanza da parte dell’amministrazione fiscale estera, vanno preliminarmente chieste ad essa e solo successivamente al Centro Operativo di Pescara.

 

 

AGEVOLAZIONI

Non decadono le agevolazioni “prima casa” in caso di cessione dell’immobile sulla base dell’accordo di separazione

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 9 settembre 2019, n. 80/E

La cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione “prima casa”, in virtù di una clausola contenuta nell’accordo di separazione omologato dal giudice, non comporta la decadenza dal relativo beneficio: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 9 settembre 2019, n. 80/E.

Con tale risoluzione l’Agenzia ha rivisto i suoi precedenti orientamenti di prassi forniti con la circolare n. 27/E del 2012 sulle conseguenze fiscali della decadenza dell’agevolazione prima casa nell’ipotesi di cessione dell’immobile a terzi senza acquisto contestuale nell’anno.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa gli atti stipulati in conseguenza del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e – a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale 10 maggio 1999, n. 154 – anche del procedimento di separazione personale tra coniugi, “senza alcuna distinzione tra atti eseguiti all’interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi”.

 

 

AGEVOLAZIONI

Disabili: agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi

L’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un quesito sulla propria rivista telematica, ha chiarito che le agevolazioni fiscali dedicate alle persone con disabilità per l’acquisto dei veicoli spetta anche se l’auto che si acquista è di tipo elettrico o ibrido, in presenza dei requisiti soggettivi e al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa in materia.

Più in dettaglio:

  • per l’acquisto di veicoli elettrici la detrazione spettante è del 19%, determinata su un limite massimo di spesa di 18.075,99 euro. Non è possibile invece usufruire dell’aliquota Iva ridotta al 4%, in quanto la relativa normativa subordina l’agevolazione alla cilindrata del veicolo;
  • per l’acquisto di veicoli ibridi è possibile beneficiare della detrazione Irpef. Relativamente all’Iva, tuttavia, l’agevolazione spetta a condizione che la cilindrata del motore termico sia fino a 2.000 centimetri cubici, se alimentato a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se alimentato a diesel.

 

 

LAVORO AUTONOMO, PREVIDENZA

Redditi di capitale esclusi dal calcolo dei contributi INPS

Corte di Cassazione, Sentenza 20 agosto 2019, n. 21540

La Suprema Corte, con la sentenza n. 21540, depositata il 20 agosto 2019, ha chiarito che ai fini del calcolo dei contributi previdenziali per i commercianti e gli artigiani non rientrano i redditi di partecipazione in società di capitali (Srl o Spa) eventualmente percepiti.

Poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che, secondo il testo unico delle imposte sui redditi, gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi INPS.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

 ACCERTAMENTO

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) sono stati introdotti a decorrere dal periodo d’imposta 2018, in sostituzione degli studi di settore, con l’obiettivo di favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di basi imponibili per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

In particolare, gli ISA dovrebbero esprimere una misura di sintesi sul grado di affidabilità dei comportamenti fiscali dei contribuenti mediante una metodologia statistico-economica, alimentata da un sistema di indicatori elementari basato su dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, che consente di accedere a significativi benefici premiali, in relazione al punteggio ottenuto.

In estrema sintesi, gli ISA sono il risultato dalla media semplice di due indicatori:

  • indicatori elementari di affidabilità;
  • indicatori elementari di anomalia.

 

Si ricorda che il giudizio di sintesi sull’affidabilità fiscale del contribuente può variare da 1 a 10.

I contribuenti che risultano “affidabili” hanno accesso a significativi benefici premiali, in relazione al punteggio ottenuto.

Rispetto agli studi di settore, anche in caso di voti molto bassi, non vi potrà mai essere un accertamento basato sui maggiori ricavi o compensi necessari al raggiungimento di un punteggio di affidabilità fiscale (oltre 6 su una scala di 10) poiché le risultanze negative, dei punteggi ISA serviranno all’Agenzia Entrate e la Guardia di Finanza Fisco unicamente per le attività di analisi del rischio e selezione delle posizioni su cui concentrare la loro azione.

Qualora dall’applicazione degli ISA non si raggiunga il livello di affidabilità desiderato, al contribuente è comunque concessa la possibilità di adeguarsi in dichiarazione dei redditi, indicando degli ulteriori componenti positivi. Non è necessario ottenere il voto massimo di 10; è ammesso anche un adeguamento ad un voto intermedio.

I dati che stanno alla base del calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale hanno origini diverse:

  • alcuni sono indicati direttamente dal contribuente in dichiarazione dei redditi;
  • altri, invece, devono elaborati dall’Amministrazione Finanziaria; il contribuente deve quindi “estrarli” dall’archivio dell’Anagrafe tributaria (tramite del cassetto fiscale o con conferimento di apposita delega all’intermediario abilitato) e importarli nella dichiarazione dei redditi.

 

La verifica dell’esattezza dei dati “pre-calcolati” rappresenta un passaggio fondamentale per la corretta applicazione degli ISA. Se i dati in possesso del contribuente fossero diversi rispetto a quelli presenti negli archivi del Fisco, potrebbero verificarsi due situazioni:

  1. se i dati presenti negli archivi dell’Agenzia delle entrate sono corretti, il contribuente potrà adeguare quelli in suo possesso, lasciando invariati i dati estratti con il file in formato XML;
  2. invece, se i dati a disposizione degli archivi del Fisco non sono corretti, il contribuente potrà procedere ad una “forzatura” degli stessi, in modo da allineare i due archivi. In questo caso, il contribuente potrà utilizzare il campo “annotazioni” per indicare le ragioni della rettifica. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate potrebbe anche avviare le opportune operazioni di verifica.

 

Con la Circolare n. 20/E del 9 settembre 2019, l’Agenzia ha recentemente pubblicato nuovi chiarimenti per rispondere ai numerosi dubbi sorti in merito all’applicazione degli Indici per il periodo d’imposta 2018. La circolare raccoglie infatti i quesiti e le relative risposte fornite in occasione di incontri e convegni sull’argomento. Tra le diverse casistiche esaminate vi sono l’errata indicazione dell’anno di inizio attività, i dati precalcolati incompleti o diversi da quelli risultati dalle precedenti dichiarazioni, l’incidenza dei costi residuali di gestione, la corrispondenza del numero totale degli incarichi dei professionisti con il modello CU.

 

 

SOCIETÀ

L’adeguatezza degli assetti organizzativi dell’impresa alla luce del Codice della crisi e dell’insolvenza

L’art. 375 del nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è intervenuto modificando l’art. 2086 c.c., statuendo il dovere dell’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e di attivarsi per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Inoltre, il Codice prevede a carico degli amministratori l’obbligo di mantenere adeguati assetti organizzativi, valutandone l’adeguatezza almeno ogni sei mesi.

 

Attenzione: Considerato che le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 16 marzo 2019, è auspicabile che entro il prossimo 16 settembre tutte le società effettuino una prima valutazione dell’adeguatezza dei propri assetti organizzativi di cui si trovi evidenza in un verbale dello stesso consiglio.

 

Gli adeguati assetti organizzativi devono consentire, sotto il profilo strutturale ed operativo, il monitoraggio continuo dell’equilibrio finanziario.

Potrebbe risultare utile e opportuno recepire un modello di organizzazione aziendale ormai riconosciuto a livello internazionale e accettato e sperimentato anche nel nostro ordinamento, ossia il CoSo Report e il framework dedicato all’Enterprise Risk Management, ovviamente opportunamente adattato alle dimensioni e natura delle società italiane. Nel modello organizzativo sarebbe utile la presenza di almeno 5 elementi costituenti:

  1. ambiente di controllo;
  2. risk assessment;
  3. attività di controllo;
  4. flussi informativi;
  5. monitoring.

Per l’applicazione di un simile modello organizzativo in imprese piccole e medie, si potrebbe auspicare uno standard minimale del processo di controllo interno, che almeno preveda:

  • la costruzione di budget previsionali;
  • la costruzione di cash flow periodici;
  • la valutazione costante degli scostamenti tra dati previsionali e consuntivi;
  • l’analisi dei costi;
  • il monitoraggio continuo di due grandezze segnaletiche quali il MOL (Margine Operativo Lordo) e la PFN (Posizione Finanziaria Netta).

 

Occorre sensibilizzare sempre più le piccole e medie aziende italiane sull’importanza del recepimento della contabilità analitica industriale, quale strumento di adeguata gestione. In tale modo si potrebbe perfezionare la necessità dell’esistenza di due diverse tipologie di controlli societari ossia:

  1. i controlli per la gestione, costituiti dall’adozione da parte degli amministratori di strumenti di prevenzione della crisi e salvaguardia della continuità aziendale di cui la definizione degli adeguati assetti organizzativi sono componente rilevante;
  2. i controlli sulla gestione avente carattere di verifica, correzione, censura, che competono agli organi non gestori (sindaci, revisori) e a risorse specifiche fra cui agli internal auditor.

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 16 settembre 2019 Comunicazione liquidazioni periodiche IVA Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al II trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.

 

Telematica
Lunedì 16 settembre 2019 Comunicazione dei dati per contanti oltre i 10mila euro al mese

 

Termine per la trasmissione all’Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane. Telematica
Lunedì 30 settembre 2019 Comunicazione dati fatture transfrontaliere (esterometro) Comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali, relative al mese di agosto. Operatori IVA obbligati all’emissione della fatturazione elettronica. Telematica
Lunedì 30 settembre 2019
Trasmissione telematica corrispettivi
Invio dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi al mese di agosto. Commercianti ed esercenti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate con un volume di affari, nel 2018, superiore a 400mila euro. Telematica
Lunedì 30 settembre 2019 Rimborso IVA Rimborso dell’IVA pagata all’estero su acquisti di prodotti e servizi. Soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato con imposta assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati. Telematica
Lunedì 30 settembre 2019 (*) IRPEF e addizionali/ IRES/ IRAP/ Diritto camerale Versamento dell’imposta a saldo 2018 e del primo acconto 2019 (risultante dalla dichiarazione REDDITI PF/SP/SC 2019) (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari).

Versamento dell’imposta a saldo 2018 e del primo acconto 2019 (risultante dalla dichiarazione IRAP 2019).

Versamento diritto annuale 2019.

Per i soggetti interessati dagli ISA
(*) Termine prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2019 dall’art. 12-quinquies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni in legge 28 giugno 2019, n. 58.

 

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