Navigazione contenuti

Newsletter LUGLIO 2023:

Newsletter LUGLIO 2023:

IN BREVE
  • Omessa comunicazione dei crediti d’imposta energia elettrica e gas al 16 marzo 2023 e remissione in bonis
  • L’Agenzia delle Entrate informa il contribuente circa le possibili anomalie nei dati ISA
  • Riaperto il canale telematico per i tax credit energia maturati nel 2022
  • Possibile il ravvedimento operoso per il versamento IMU scaduto
  • Proroga “naturale” del versamento delle imposte per le società di capitali che approvano il bilancio a giugno
  • Pubblicate le linee guida per le dichiarazioni dei redditi
  • Rinnovo automatico per il consolidato e la trasparenza fiscale
  • IVA sulle compensazioni da “Caro materiali”
  • Superbonus 2023: le ultime novità (decreto “Aiuti-quater”, legge di Bilancio 2023 e decreto “Cessioni”)
  • INAD, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali
  • Whistleblowing: i nuovi adempimenti per i datori di lavoro
  • Sono on line gli elenchi 5 per mille 2022
APPROFONDIMENTI
  • Le possibili anomalie nei dati ISA
  • Scadenza IMU e ravvedimento operoso

 

PRINCIPALI SCADENZE
 
 
 

 

 

IN BREVE

AGEVOLAZIONI

Omessa comunicazione dei crediti d’imposta energia elettrica e gas al 16 marzo 2023 e remissione in bonis

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 19 giugno 2023, n. 27/E

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 27/E del 19 giugno 2023, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di compensare i crediti energia e gas non comunicati alla stessa, come previsto dalle relative disposizioni in materia, entro il 16 marzo 2023, utilizzando l’istituto della cd. remissione in bonis.

Per i crediti di imposta energia elettrica e gas maturati nel corso del terzo e quarto trimestre del 2022, la normativa prevedeva l’invio di un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, da presentarsi entro il 16 marzo 2023, a pena di decadenza dal diritto alla compensazione del credito non ancora fruito a quella data.

L’Agenzia delle Entrate ha ora chiarito che, essendo tale comunicazione un mero adempimento formale e non rappresentando un elemento costitutivo del credito, chi avesse omesso la comunicazione potrà far ricorso all’istituto della “remissione in bonis” versando la sanzione prevista (euro 250) e inviando l’apposita comunicazione entro il termine previsto per la fruizione dei crediti in oggetto (30 settembre 2023) e comunque prima dell’utilizzo in compensazione dei medesimi. Il ricorso allo strumento della remissione in bonis è precluso in presenza di attività di controllo o di constatazione della violazione poste in essere prima del suo perfezionamento dall’Amministrazione finanziaria.

In ultimo, per quanto riguarda le modalità con cui procedere all’invio della comunicazione oltre il termine del 16 marzo 2023, l’Agenzia segnala che lo stesso potrà avvenire come in precedenza, stante la riapertura del canale telematico dedicato.

 

ACCERTAMENTO

L’Agenzia delle Entrate informa il contribuente circa le possibili anomalie nei dati ISA

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 23 giugno 2023, prot. n. 231840/2023

Con un Provvedimento datato 23 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità con le quali mette a disposizione dei contribuenti tenuti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, o dei loro intermediari, elementi e informazioni che consentono di mettersi in regola, per una migliore comunicazione tra cittadino e amministrazione fiscale anche in termini preventivi rispetto alle scadenze.

Vedi l’Approfondimento

 

 

AGEVOLAZIONI

Riaperto il canale telematico per i tax credit energia maturati nel 2022

Agenzia delle Entrate, Avviso 26 giugno 2023

Con un avviso del 26 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la riapertura del canale telematico ai fini della presentazione della comunicazione dei crediti d’imposta energia e gas maturati nel 2022.

Tale riapertura è correlata alla risoluzione n. 27/E del 19 giugno 2023, in cui l’Agenzia ha affermato la possibilità di applicare l’istituto della remissione in bonis alla comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel secondo semestre 2022 per l’acquisto di prodotti energetici.

Coloro che non hanno trasmesso la comunicazione entro il 16 marzo 2023, per regolarizzare la situazione, devono inviarla entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versare la sanzione minima di 250 euro tramite modello F24 Elide, indicando il codice tributo “8114”. Diversamente, coloro che intendono correggere una comunicazione errata devono prima annullare tale comunicazione, versare la sanzione e poi inviare la comunicazione corretta. In ogni caso, i crediti d’imposta devono essere utilizzati in compensazione, tramite modello F24, entro i termini stabiliti dalle relative disposizioni.

La comunicazione può essere compilata con il software disponibile nella scheda “Software per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022” (www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/sw-compilazione-comunicazione-crediti-imposta-imprese) e poi inviata tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, oppure può essere compilata e inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet, seguendo il percorso: “Servizi – Agevolazioni – Crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto dei prodotti energetici”.

 

 

TRIBUTI LOCALI

Possibile il ravvedimento operoso per il versamento IMU scaduto

Il 16 giugno 2023 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU.

È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso. In particolare, per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU il D.Lgs. n. 158/2015 prevede all’art. 15, comma 1, lett. o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

Vedi l’Approfondimento

 

 

IMPOSTE DIRETTE

Proroga “naturale” del versamento delle imposte per le società di capitali che approvano il bilancio a giugno

Per le società di capitali che approvano il bilancio nel mese di giugno 2023 (entro il termine di 180 giorni) il termine per versare le imposte sul reddito a saldo 2022 e primo acconto 2023, scade normalmente alla fine del mese di luglio, in particolare il 31 luglio, senza l’applicazione di alcuna maggiorazione.

Ne consegue che, applicando la maggiorazione dello 0,40%, si potranno sfruttare ulteriori 30 giorni e, la scadenza con la maggiorazione dello 0,40% sarà il 31 agosto 2023.

 

 

DICHIARAZIONI

Pubblicate le linee guida per le dichiarazioni dei redditi

Agenzia delle Entrate, Circolari 19 giugno 2023, nn. 14/E e 15/E

L’Agenzia delle Entrate, come ogni anno, ha fornito importanti indicazioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità, relativi all’anno d’imposta 2022.

Le circolari nn. 14/E e 15/E del 19 giugno 2023 contengono i principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022.

 

 

REGIMI SPECIALI

Rinnovo automatico per il consolidato e la trasparenza fiscale

A partire dal 2017, l’art. 7-quater del D.L. n. 193/2016 (convertito dalla legge n. 225/2016) ha introdotto il rinnovo automatico delle opzioni per aderire ai regimi speciali:

  • del consolidato fiscale nazionale e mondiale;
  • della trasparenza fiscale;
  • della tonnage tax.

Non occorrerà quindi alcuna nuova comunicazione per il rinnovo ordinariamente previsto dalla legge dei regimi sopracitati; l’eventuale revoca dell’opzione andrà invece comunicata con le stesse modalità e termini previsti per la scelta originaria.

 

 

IVA

IVA sulle compensazioni da “caro materiali”

Con una recente nota, alla luce di diverse segnalazioni che le sono pervenute, l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha ribadito che le somme riconosciute dalle Stazioni appaltanti pubbliche alle imprese appaltatrici, in compensazione del cd. “caro materiali”, hanno natura di maggiori corrispettivi contrattuali e, come tali, sono da assoggettare ad IVA.

Tale indirizzo è stato già espressamente fornito dall’Agenzia delle Entrate il 13 luglio dello scorso anno, con la risoluzione n. 39/E/2022, nella quale viene affrontato, ai fini IVA, sia il rapporto “a monte” tra Stazione appaltante e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (allora MIMS) che eroga le somme avvalendosi dell’apposito Fondo, sia quello “a valle” tra Stazione appaltante ed impresa appaltatrice.

È pertanto necessario fatturare tali importi con indicazione dell’IVA, con la medesima aliquota applicata per l’appalto, evidenziando altresì l’applicazione del meccanismo dello split payment (art.17-ter, del D.P.R. n. 633/1972), in base al quale sarà la stessa Stazione appaltane a dover versare l’imposta all’Erario.

 

 

AGEVOLAZIONI

Superbonus 2023: le ultime novità (decreto “Aiuti-quater”, legge di Bilancio 2023 e decreto “Cessioni”)

Agenzia delle Entrate, Circolare 13 giugno2023, n. 13/E

Con la circolare n. 13/E del 13 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le ultime modifiche normative (decreto “Aiuti-quater”, legge di Bilancio 2023 e decreto “Cessioni”) che hanno interessato il cosiddetto Superbonus 2023.

Tra le principali novità segnaliamo:

  • la proroga dal 31 marzo al 30 settembre 2023 del termine per fruire del superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
  • la possibilità di ripartire la detrazione in 10 anni, anziché in 4, per le spese sostenute nel 2022;
  • lo sconto fiscale per gli impianti fotovoltaici che la legge di Bilancio 2023 ha esteso alle Onlus, alle Organizzazioni di volontariato (Odv) e alle Associazioni di promozione sociale (Aps). In questo caso, gli impianti solari fotovoltaici vanno installati in aree o strutture non pertinenziali, che possono essere di proprietà di terzi, diverse dagli immobili dove vengono realizzati gli interventi trainanti rientranti nel Superbonus, a condizione che questi ultimi siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli. L’Agenzia chiarisce che questa agevolazione vale anche per l’installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti agevolati.

 

 

PROFESSIONISTI

INAD, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali

Il domicilio digitale è l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

Possono eleggere il proprio domicilio digitale:

  • le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
  • i professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013;
  • gli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’INI-PEC.

Dal 6 luglio 2023 le Pubbliche Amministrazioni utilizzeranno, se presente nell’elenco, il domicilio digitale per tutte le comunicazioni con valenza legale e, a partire dalla stessa data, chiunque potrà consultarlo liberamente dall’area pubblica del sito, senza necessità di autenticazione, inserendo semplicemente il codice fiscale della persona di cui si vuol conoscere il domicilio digitale. Sempre dal 6 luglio le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblico servizio e i soggetti privati aventi diritto potranno consultare INAD in modalità applicativa.

Per eleggere il proprio domicilio digitale è necessario accedere al portale   https://domiciliodigitale.gov.it e registrarsi al servizio utilizzando il Sistema Pubblico d’Identità Digitale (SPID), la Carta d’Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Una volta effettuata la registrazione, il sistema chiederà di inserire il proprio indirizzo PEC da eleggere come domicilio digitale. A partire dal 6 luglio 2023, il domicilio digitale eletto sarà attivo e consultabile.

Il Codice dell’Amministrazione Digitale prevede che il domicilio digitale dei professionisti iscritti in INI-PEC, l’indice nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, venga importato automaticamente su INAD in qualità di persona fisica, restando salva la possibilità di modificarlo, indicando un altro indirizzo PEC.

 

 

SOCIETÀ

Whistleblowing: i nuovi adempimenti per i datori di lavoro

I datori di lavoro pubblici e privati dovranno presto effettuare una serie di adempimenti per adeguarsi alle nuove norme in materia di whistleblowing, previste dal D.Lgs. n. 24/2023. Whistleblowing è un termine di chiara origine anglosassone utilizzato per individuare il soggetto che, pur restando nell’anonimato, segnala al datore di lavoro pubblico o privato la possibile commissione di violazioni penali, civili o amministrative.

Le novità previste dal D.Lgs. n. 24/2023 entreranno in vigore:

  1. entro il prossimo 15 luglio 2023 per i datori di lavoro che hanno occupato, mediamente, negli ultimi dodici mesi, più di 249 dipendenti;
  2. entro il 17 dicembre 2023 per i datori di lavoro che hanno occupato, mediamente, negli ultimi dodici mesi, almeno 50 lavoratori dipendenti, così come quelli che, pur rimanendo sotto la soglia delle 50 unità, hanno come genere di attività i servizi e i prodotti finanziari, la prevenzione del riciclaggio e le misure atte a bloccare il finanziamento del terrorismo, la sicurezza dei trasporti e la tutela dell’ambiente, nonché quelli che adottano i modelli organizzativi ex D.Lgs. n. 231/2001.

Il D.Lgs. n. 24/2023, attuativo della direttiva europea n. 2019/1937, raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato.

Tutte le novità introdotte sono illustrate in un report elaborato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.

 

 

DICHIARAZIONI

Sono on line gli elenchi 5 per mille 2022

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nell’area tematica “5 per mille” (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/area-tematica-5×1000 ) gli elenchi degli enti ammessi e degli enti esclusi, per l’anno finanziario 2022, insieme agli importi corrispondenti. Le preferenze espresse dai contribuenti sono oltre 510 milioni, gli enti prescelti 71.674. Il primato va agli Enti del terzo settore e Onlus, pari a 50.301.

Compongono l’elenco, come ogni anno, gli Enti del terzo settore e le Onlus, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive dilettantistiche, enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici, enti gestori delle aree protette, oltre a circa 8mila Comuni. In particolare, nella categoria degli Enti del terzo settore e Onlus sono ricompresi sia gli enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sia le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all’Anagrafe delle Onlus, gestita dall’Agenzia delle Entrate, accreditati al contributo.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

ACCERTAMENTO

Le possibili anomalie nei dati ISA

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 23 giugno 2023, prot. n. 231840/2023

Con un Provvedimento datato 23 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità con le quali mette a disposizione dei contribuenti tenuti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, o dei loro intermediari, elementi e informazioni che consentono di mettersi in regola, per una migliore comunicazione tra cittadino e amministrazione fiscale anche in termini preventivi rispetto alle scadenze.

Il contribuente riceverà la comunicazione via Pec o per posta ordinaria e il destinatario può chiedere altre informazioni o segnalare fatti o circostanze non conosciuti dall’Amministrazione.

Il contribuente, o l’intermediario, potrà consultare nel cassetto fiscale, accessibile tramite i servizi telematici, le comunicazioni relative alle omissioni o alle anomalie riscontrate nei dati dichiarati ai fini degli Isa, in allegato a “REDDITI” e le risposte inviate dallo stesso contribuente relative alle comunicazioni.

Le incongruenze sono comunicate anche via Entratel all’intermediario se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se il professionista ha accettato, nella stessa dichiarazione, di riceverle.

Chi è abilitato ai servizi telematici delle Entrate, potrà visualizzare un avviso personalizzato nell’area autenticata e un messaggio di posta elettronica e/o tramite short message service, con cui l’Amministrazione comunica la pubblicazione dell’avviso nel cassetto fiscale del contribuente interessato.

I contribuenti (e i loro intermediari) possono fornire chiarimenti e precisazioni relativi alle anomalie, attraverso uno specifico software disponibile sul sito dell’Agenzia. L’applicativo consente di descrivere, anche in modalità testuale, le informazioni ritenute valide.

Grazie ai dati messi a disposizione, in definitiva, i contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni commessi e beneficiare della riduzione delle sanzioni.

Il provvedimento approva anche la specifica tecnica con cui sono individuate, per il triennio 2019-2020-2021, le tipologie di anomalie riguardanti i dati ai fini Isa, a cui dare attenzione.

Si segnala che sono esclusi dalla selezione le popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi a novembre 2022 nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’isola di Ischia, e nei territori nelle regioni dell’Emilia Romagna, Toscana e Marche, nel mese di maggio 2023.

Si ricorda infine che i contribuenti possono avvalersi del ravvedimento operoso per regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.

 

 

TRIBUTI LOCALI

Scadenza IMU e ravvedimento operoso

Il 16 giugno 2023 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU.

È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso. In particolare, per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU il D.Lgs. n. 158/2015 prevede all’art. 15, comma 1, lett. o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

In caso di omesso o insufficiente versamento dell’IMU si applica l’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In ogni caso, anche per l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso:

  • entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,40% per 14 giorni;
  • decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,5%;
  • decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria, con la sanzione ridotta al 1,67%;
  • decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di dichiarazione entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%).

Quindi per la scadenza dell’acconto (16 giugno) è possibile usufruire del ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell’anno successivo mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell’anno successivo. Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza.

Dopo il termine previsto dal ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune.

 

ATTENZIONE: Il cosiddetto “ravvedimento lunghissimo”, che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali.

 

Dal 1° gennaio 2023 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari al 5% annuo.

 

In riferimento alla dichiarazione IMU è sanzionata:

  • la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);
  • la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;
  • la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.

L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00 (art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992).

La presentazione di una dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:

  • con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992) se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;
  • con una sanzione fissa, compresa tra € 51,00 ed € 258,00 (art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.

Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.

 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE

 

 

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Giovedì 20 luglio 2023 IRPEF e addizionali Versamento dell’imposta a saldo 2022 e del primo acconto 2023 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2023 PERSONE FISICHE (interessate dagli ISA) e REDDITI 2023 SOCIETÀ DI PERSONE. Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2023. Mod. F24
Giovedì 20 luglio 2023 IRES Versamento dell’imposta a saldo 2022 e del primo acconto 2023 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2023 SOGGETTI IRES (interessati dagli ISA), per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari. Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Mod. F24
Giovedì 20 luglio 2023 Diritto camerale Versamento diritto annuale 2023. Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro imprese. Mod. F24

 

Approfondisci